Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Exprivia S.p.A. in Abaco 3 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
siete convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Exprivia S.p.A. in Abaco 3 S.p.A.
La presente relazione illustrativa è stata redatta dall'Amministratore Unico di Abaco 3 S.p.A. – ai sensi degli articoli 2501-bis, comma 3, e 2501-quinquies del codice civile al fine di illustrare le ragioni che giustificano, sotto il profilo giuridico ed economico, la fusione per incorporazione di Exprivia S.p.A. in Abaco 3 S.p.A. ed il relativo progetto di fusione.

| 1. | SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 5 | |
|---|---|---|
| 1.1 | Società Incorporante 5 | |
| 1.2 | Società Incorporanda 5 | |
| 2. | ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE 6 | |
| 2.1 | Premessa 6 | |
| 2.2 | Inquadramento giuridico della Fusione 8 | |
| 3. | MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DELLA FUSIONE 8 | |
| 4. | RAPPORTO DI CAMBIO 9 | |
| 4.1 | Rapporto di Cambio e criteri seguiti per la sua determinazione 9 | |
| 4.2 | Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio 12 |
|
| 4.3 | Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio 12 | |
| 5. | MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE 12 |
|
| 6. | MODIFICAZIONI STATUTARIE 13 | |
| 7. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE 14 |
||
| 7.1 | Presentazione generale del Piano 14 | |
| 7.2 | Il conto economico previsionale: illustrazione e proiezioni 17 | |
| 7.3 | Lo stato patrimoniale previsionale: illustrazione e proiezioni 19 | |
| 7.4 | Il rendiconto finanziario previsionale: illustrazione e proiezioni 20 | |
| 7.5 | Analisi del rispetto dei covenant 22 | |
| 7.6 | Analisi della composizione del debito 23 | |
| 7.7 | Analisi di sensitività 25 | |
| 7.8 | Conclusioni 28 | |
| 8. | DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE, ANCHE AI FINI FISCALI 28 |
|
| 9. | RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SU Exprivia E ABACo3 29 | |
| 9.1 | Imposte sui redditi e IRAP 29 | |
| 9.2 | Imposte indirette 29 | |
| 9.3 | Consolidato Fiscale 30 | |
| 9.4 | Iva di Gruppo 30 | |
| 9.5 | Effetti sugli azionisti della Società Incorporanda 30 | |
| 10. | PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE A |
|
| 11. | SEGUITO DELLA FUSIONE 30 PATTI PARASOCIALI 30 |
|
| 12. | DIRITTO DI RECESSO 31 | |

| 12.1 | Valutazioni dell'organo amministrativo sulla ricorrenza del diritto di recesso 31 | |
|---|---|---|
| 12.2 | Soggetti legittimati all'esercizio del Diritto di Recesso 31 | |
| 12.3 | Modalità e termini per l'esercizio del Diritto di Recesso 31 | |
| 12.4 | Modalità e termini del rimborso delle azioni dei soci recedenti 31 |

Abaco3 S.p.A., con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro 60.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 08825020723, n. REA: BA - 652685.
A norma dell'art. 2 dell'attuale statuto sociale di Abaco3, la società ha per oggetto "(i) l'assunzione, diretta o indiretta, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere; (ii) il finanziamento e coordina-mento tecnico e finanziario (ivi incluso contrarre mutui e finanziamenti e prestare garanzie reali e personali), anche in-diretto, a favore delle società partecipate; (iii) lo svolgimento di attività di coordinamento strategico, tecnico e finanziario di tali società partecipate (dirette ed indirette) e di indirizzo nei confronti delle medesime; e (iv) la produzione, installazione e commercializzazione di sistemi informatici e di servizi informatici. La società può compiere qualunque altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, mobiliare od immobiliare ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale".
La seguente tabella indica gli azionisti di Abaco3 alla data della presente Relazione.
| Azionista | Percentuale Detenuta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaco Innovazione S.p.A. | 100% |
Abaco3 è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Abaco Innovazione ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile.
Exprivia S.p.A., con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, con capitale sociale pari a Euro 26.979.658,16, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298 e P. IVA 09320730154, n. REA: BA - 481202, con azioni ordinarie quotate su Euronext Milan ("Euronext Milan").
A norma dell'art. 2 dello statuto sociale di Exprivia, "la Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici. La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione

territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi. Inoltre, la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca". Inoltre, "la Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni. La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico. In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni."
La seguente tabella indica – sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF e della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I del Regolamento Emittenti, integrate con le ulteriori informazioni in possesso della Società Incorporanda – gli azionisti di Exprivia alla data della presente Relazione.
| Azionista | Capitale Sociale | Diritti di Voto | |
|---|---|---|---|
| Abaco Innovazione S.p.A. | 44,131% | 66,498% | |
| Abaco 3 S.p.A. | 31,467% | 23,718% | |
| Mercato | 12,981% | 9,784% |
Alla data della presente Relazione, la Società Incorporanda detiene 5.925.879 azioni proprie.
Exprivia è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Abaco Innovazione ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile.
Di seguito è brevemente richiamato il contesto di riferimento e le premesse alla base dell'operazione di Fusione di cui alla presente Relazione.
L'operazione oggetto della presente Relazione è rappresentata dalla fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco3 (la "Fusione").
La Fusione si inquadra nel contesto di un'articolata operazione, iniziata con il lancio dell'Offerta e volta a conseguire la revoca dalla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni di Exprivia (il "Delisting").
In data 31 maggio 2023, Abaco Innovazione S.p.A. ("Abaco Innovazione"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, ha comunicato alla CONSOB e reso nota al pubblico la propria decisione di promuovere, per il tramite di Abaco3, un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Exprivia in circolazione dedotte le azioni complessivamente detenute, in tale data, da Abaco Innovazione e Abaco3 e le azioni proprie detenute da Exprivia, e,

pertanto, complessive massime n. 22.555.783 azioni ordinarie della Società Incorporanda, rappresentative del 43,474% del capitale sociale e del 30,171% dei diritti di voto di Exprivia (l'"Offerta") ad un corrispettivo pari ad Euro 1,60 per ciascuna azione di Exprivia apportata in adesione.
In data 15 giugno 2023, Abaco3 ha depositato presso la CONSOB il documento di offerta relativo all'Offerta (il "Documento di Offerta") ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF e ne ha dato comunicazione al mercato mediante apposito comunicato stampa.
Al fine di far fronte alle spese ed ai costi connessi all'Offerta, Abaco Innovazione e Abaco3 hanno sottoscritto – in data 11 luglio 2023 – con Banco BPM S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. (le "Banche Finanziatrici"), un contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine (il "Contratto di Finanziamento"), suddiviso in:
In data 12 luglio 2023, CONSOB, con delibera n. 22771, ha approvato il Documento di Offerta ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, che è stato successivamente pubblicato in data 14 luglio 2023.
In data 1° settembre 2023, Abaco3 ha comunicato al mercato di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione al 15 settembre 2023.
In data 6 settembre 2023, Abaco3 ha incrementato il corrispettivo dell'Offerta da Euro 1,60 a Euro 1,68 per ciascuna azione di Exprivia apportata in adesione (il "Corrispettivo OPA").
In data 18 settembre 2023, Abaco3 ha comunicato al mercato l'intenzione di rinunciare alla Condizione Soglia (come definita nel Documento d'Offerta), avendo ricevuto in pari data anche il consenso da parte delle Banche Finanziatrici.
L'Offerta si è conclusa, a seguito di riapertura dei termini, in data 29 settembre 2023.
Sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 15.077.971 azioni pari al 29,061% del capitale sociale (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata e disponibile sul sito sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo: www.exprivia.it, Sezione "Corporate – Investor Relation – OPA Abaco".), pertanto alla data della presente Relazione, Abaco3 detiene, unitamente alle persone che hanno agito di concerto ai sensi degli artt. 101-bis, commi 4 e 4-bis TUF (i "Soggetti in Concerto"), circa l'85,587% del capitale sociale di Exprivia.
Come peraltro dichiarato da Abaco3 nel Documento di Offerta, nel caso in cui a seguito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del periodo di adesione o l'eventuale riapertura dei termini), non si fossero verificati i presupposti per il Delisting, Abaco3 avrebbe potuto rinunciare alla Condizione sulla Soglia, previo consenso scritto delle Banche Finanziatrici, e, di intesa con Abaco Innovazione, proporre ai competenti organi sociali di Exprivia la fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco 3, al fine di perfezionare anche in tal caso il Delisting.

In data 27 marzo 2024, gli organi amministrativi di Exprivia e Abaco3 hanno deliberato di approvare il Progetto di Fusione.
Tenuto conto del ricorso all'indebitamento finanziario (mediante la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento) da parte di Abaco3 per far fronte alle spese ed ai costi connessi all'Offerta, alla Fusione si applica il disposto dell'art. 2501-bis del codice civile ("Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento").
Il Progetto di Fusione è stato predisposto utilizzando, quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quater del codice civile, (i) per la Società Incorporante, del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 approvato dall'Amministratore Unico della Società Incorporante in data 11 marzo 2024, e (ii) per la Società Incorporanda, in conformità all'art. 2501 quater, comma 2 del codice civile, del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024.
Detti bilanci sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento e sono altresì pubblicate sul sito internet della Società Incorporanda (www.exprivia.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ().
La Fusione darà, inoltre, diritto agli azionisti dell'Incorporanda che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione di recedere per tutte o parte delle loro azioni ai sensi dell'art. 2437 quinquies del codice civile (si veda il paragrafo 12 della presente Relazione).
La Fusione rientra nella strategia imprenditoriale avviata con la promozione dell'Offerta volta al Delisting di Exprivia, descritta al precedente Paragrafo 2.1 della presente Relazione Illustrativa. Infatti, la Fusione è strettamente ed intrinsecamente connessa all'acquisizione del controllo di Exprivia da parte

di Abaco3, raggiunto grazie all'Offerta, la cui promozione è stata resa possibile, inter alia, dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
In conseguenza della Fusione, l'indebitamento complessivo gravante in capo alle Società Partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio della Società Incorporanda costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento (ivi incluso il rimborso del Contratto di Finanziamento).
La Fusione costituisce un passaggio necessario al fine di addivenire al Delisting di Exprivia: coerentemente con detta finalità, la Fusione era inclusa tra i programmi futuri di Abaco3 indicati nel Documento di Offerta, nonché tra le strutture alternative per addivenire al Delisting, ove le azioni ordinarie della Società Incorporanda non fossero state revocate dalla quotazione ad esito dell'Offerta.
Le principali motivazioni economiche sottostanti alla decisione di procedere con la Fusione, con conseguente convenienza dell'Operazione per Exprivia, sono le seguenti:
Di conseguenza, la quotazione delle azioni della Società Incorporanda su Euronext Milan non attribuisce più alcun concreto beneficio ai relativi azionisti e, inoltre, il Delisting consentirà alla Società Incorporanda di:
La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento e, in particolare, (i) per la Società Incorporante, del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 approvato dall'Amministratore Unico della Società Incorporante in data 11 marzo 2024, e (ii) per la Società

Incorporanda, in conformità all'art. 2501-quater, comma 2 del codice civile, del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024.
Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico, rispettivamente, di Exprivia e di Abaco3, sono giunti alla determinazione del rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio") a seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione e del loro capitale economico, tenendo altresì conto della natura dell'operazione.
Il Rapporto di Cambio è stato determinato nella seguente misura:
Per mera esigenza di chiarezza, si rappresenta che tale rapporto corrisponde a n. 36,62 azioni ordinarie di Exprivia S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 per ogni n. 1 azione ordinaria di Abaco3 S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00.
La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata effettuata secondo i principi e metodi utilizzati nella prassi, anche internazionale, per operazioni di analoga tipologia ed entità.
In via preliminare, si fa presente che è stato seguito il principio di omogeneità relativa e confrontabilità dei criteri di valutazione applicati: nell'ambito di una operazione di fusione, infatti, le valutazioni non sono finalizzate alla determinazione dei valori economici assoluti delle Società Partecipanti alla Fusione, quanto piuttosto all'ottenimento attraverso l'applicazione di metodologie e assunzioni omogenee, di valori tra loro confrontabili al fine di determinare il rapporto di cambio.
Anche in considerazione del fatto che l'unico asset partecipativo detenuto da Abaco3 è la partecipazione in Exprivia, ai fini dell'individuazione del Rapporto di Cambio sono state utilizzate le seguenti metodologie:
Quanto ai metodi, nell'ambito di una generale revisione delle metodologie valutative previste dalla dottrina ed utilizzate nella migliore prassi per operazioni similari, sono state utilizzate le seguenti metodologie:

presente Relazione, sia semplice che ponderata per i volumi di contrattazione, risulta pari a Euro 1,67 per ciascuna azione.
(iii) Net Asset Value: Il NAV è un metodo di generale applicazione per stimare il valore di società che si configurano come holding finanziarie che controllano partecipazioni diversificate. Si tratta di un metodo di tipo patrimoniale semplice, che determina il valore della holding sulla base dei valori attribuibili alle principali partecipazioni e attività detenute, al netto delle passività in essere, con un approccio a portafoglio chiuso (il perimetro di portafoglio e la struttura societaria considerata ai fini della Fusione è quella al 31 dicembre 2023). Inoltre, nell'ambito di questa metodologia generale, in considerazione dei rapporti di correlazione tra Exprivia e Abaco3, ovvero della rilevanza della partecipazione Exprivia sul totale delle attività di Abaco3, che si configura difatti come veicolo costituito appositamente ai fini dell'OPA, e composto interamente della partecipazione di Exprivia, gli organi amministrativi hanno proceduto con modalità che consentissero completa omogeneità tra le valutazioni delle medesime attività ai vari livelli della struttura societaria e quindi valorizzando la partecipazione in Exprivia applicando un prezzo per azione in un range coerente con le valutazioni di cui al punto (i) e (ii).
* * *
Sulla base degli intervalli dei valori economici di Abaco3 e di Exprivia, determinati con le modalità esposte precedentemente, gli organi amministrativi di Abaco3 e di Exprivia hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio ed alla conseguente determinazione del numero di azioni Abaco3 da emettere e assegnare a servizio della Fusione, ponendosi nel punto di mezzo tra le risultanze del valore economico derivante dal Metodo del Prezzo OPA e quello derivante dal Metodo del Patrimonio Netto per ciò che concerne Exprivia e nel punto di mezzo tra le risultanze del valore economico derivante dal metodo del NAV, ottenuto tramite le diverse valorizzazioni di Exprivia sopra esposte, per ciò che concerne Abaco3.
In particolare, gli organi amministrativi delle due società – coerentemente con le risultanze dell'applicazione del Metodo del Patrimonio Netto e del Metodo del Prezzo OPA e, in particolare, tenendo conto degli intervalli di rapporto di concambio evidenziati da tali metodologie – hanno determinato un Rapporto di Cambio da sottoporre alle rispettive assemblee degli azionisti, ai sensi del quale, per ogni azione di Exprivia, gli azionisti di quest'ultima (diversi da Abaco3) otterranno n. 0,0273060882078 azioni ordinarie di Abaco3. Tale rapporto, per mera esigenza di chiarezza, corrisponde a n. 36,62 azioni ordinarie di Exprivia per ogni azione ordinaria di Abaco3; si evidenzia che in tale caso ogni azione di Exprivia è stata valorizzata pari a Euro 1,8672, mentre ciascuna delle 60.000 azioni di Abaco3 è stata valorizzata 68,3788.
Per completezza, si evidenzia che il Metodo del Patrimonio Netto avrebbe determinato dei valori economici riferiti alle due società che avrebbero portato all'individuazione di un rapporto di concambio pari a n. 0,0172189456577 azioni di Abaco3 da assegnare per ogni azione di Exprivia oggetto di concambio, ovvero, per mera esigenza di chiarezza, 58,08 azioni Exprivia per ogni azione di Abaco3; in tale caso ogni azione di Exprivia sarebbe stata valorizzata pari a Euro 2,0543, mentre ciascuna delle 60.000 azioni di Abaco3 sarebbe stata valorizzata 119,3056. Il metodo del Prezzo OPA avrebbe invece individuato dei valori economici riferiti alle due società che avrebbero portato all'individuazione di un rapporto di concambio pari n. 0,0962636827293 azioni di Abaco3 da assegnare per ogni azione di Exprivia oggetto di concambio, ovvero, per mera esigenza di chiarezza, 10,39 azioni Exprivia per ogni azione di Abaco3; in tale caso ogni azione di Exprivia sarebbe stata valorizzata pari a Euro 1,68, mentre ciascuna delle 60.000 azioni di Abaco3 sarebbe stata valorizzata 17,4521.
L'applicazione del Metodo del Patrimonio Netto e del Metodo del Prezzo OPA delineano un range valutativo di Exprivia in termini di Equity Value che oscilla tra Euro 94,84 milioni e 77,56 milioni. La

media del range identificato restituisce un valore pari ad Euro 86,20 milioni, che è pari all'Equity Value di Exprivia su cui è basata la valutazione del Rapporto di Cambio.
Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, il valore attribuito a Exprivia risulta pari a Euro 86.197 migliaia, mentre il valore attribuito ad Abaco3 risulta pari a Euro 4.103 migliaia.
Le principali difficoltà incontrate dagli organi amministrativi di Abaco3 ed Exprivia nella valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono sinteticamente di seguito descritte.
Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ipotizzano la continuità dell'attuale quadro legislativo e regolamentare e non tengono in considerazione eventi di natura straordinaria attualmente non prevedibili, quali il modificarsi delle condizioni economico-finanziarie, politiche o di mercato. Pertanto, eventuali evoluzioni delle sopracitate condizioni potrebbero avere un impatto anche significativo sui risultati attesi. In particolare, si segnalano i seguenti elementi di incertezza:
Il concambio delle azioni ordinarie di Exprivia, di proprietà di azionisti diversi da Abaco3, sarà soddisfatto secondo il rapporto indicato al precedente Paragrafo 4 della presente Relazione Illustrativa, mediante assegnazione di massime n. 814.771 azioni di Abaco3, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni della stessa Abaco3, come emerge dallo statuto di Abaco3 post Fusione, in merito al quale si rinvia al successivo Paragrafo 6 della presente Relazione Illustrativa.
Per effetto ed in esecuzione della Fusione, la Società Incorporante procederà ad effettuare, al servizio del concambio, un aumento di capitale sociale per un importo massimo di Euro 814.771,00 mediante emissione di massime n. 814.771 azioni. Si precisa che l'importo del citato aumento capitale, nonché il predetto numero di azioni, potrà differire da quello riferito alla data del Progetto di Fusione (fermo l'importo massimo, come sopra stabilito) per effetto: (a) dell'esercizio del Diritto di Recesso (come infra definito) da parte degli azionisti di Exprivia, che non avranno concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione; e (b) di eventuali operazioni di acquisto di azioni di Exprivia effettuate dalla Società Incorporante fino alla data di esecuzione della Fusione.
In conformità all'art 2504-ter, secondo comma del codice civile, non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione della Società Incorporante in concambio delle azioni della Società Incorporanda possedute dalla Società Incorporanda medesima o dalla Società Incorporante. Si segnala che, alla data del Progetto di Fusione:
a. la Società Incorporanda detiene al 31 dicembre 2023 n. 5.719.207 azioni proprie; e

b. la Società Incorporante non detiene azioni proprie, ma al 31 dicembre 2023 detiene n. 16.326.329 azioni della Società Incorporanda, corrispondenti al 31,467% del capitale di quest'ultima.
In dettaglio, la Fusione sarà attuata mediante:
Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di Exprivia un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni Abaco3, spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.
Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. alla data di efficacia della Fusione.
Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione è quello riportato sub Allegato "A" al Progetto di Fusione (lo "Statuto").
Si dà atto, in particolare, che l'adozione dello Statuto comporterà, tra l'altro, quanto segue:
la modifica della denominazione sociale in "Exprivia S.p.A.";
l'ampliamento dell'oggetto sociale per includere, tra l'altro, le attività previste dall'oggetto sociale della Società Incorporanda;
l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 814.771,00 con emissione di massime n. 814.771 azioni ordinarie;
Si precisa che detto Statuto non indica l'importo massimo del capitale ed il numero massimo delle azioni post Fusione, la cui esatta determinazione sarà accertata solo ad esito del definitivo numero di azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante al momento dell'efficacia della Fusione e dell'individuazione del numero di azioni della Società Incorporanda oggetto del Diritto di Recesso (come infra definito) non acquistate da soci (fermo restando che le azioni possedute dalla Società Incorporante non saranno oggetto di concambio) e/o da terzi prima dell'atto di Fusione, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, come precisato al precedente Paragrafo 5 ed al successivo Paragrafo 12 della presente Relazione Illustrativa.

Il piano economico-patrimoniale e finanziario si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario prospettico relativi al periodo 2024 – 2030 (il "Piano"), in linea con le scadenze del Contratto di Finanziamento.
Ai sensi degli artt. 2501-bis, terzo comma, e 2501-quinquies del Codice Civile, gli organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione indicano nel seguente Piano la fonte delle risorse finanziarie oltre alla descrizione degli obbiettivi che si intendono raggiungere.
Il Piano è stato predisposto sulla base dei principi contabili internazionali già adottati dalla Società Incorporata nella redazione del proprio bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 nonché dalla Società Incorporanda nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.
La base di partenza del Piano è rappresentata dai dati consuntivi al 31 dicembre 2023 del Gruppo Exprivia e Abaco3 approvati dai rispettivi organi amministrativi ed elaborati al fine di presentare la situazione pro-forma, assumendo l'avvenuta esecuzione della Fusione con effetti contabili retrodatati dal 1° gennaio 2023 per quanto attiene agli effetti economici e dal 31 dicembre 2023 per quanto attiene agli effetti patrimoniali.
Si fa altresì presente che per quanto concerne la presentazione dei valori sono stati invece adottati degli schemi comunemente utilizzati dal management nell'ambito delle proprie analisi in quanto maggiormente idonei a fornire una più immediata indicazione della natura delle principali voci di costo e ricavo. In particolare, il Conto Economico è stato predisposto secondo uno schema con evidenza dell'EBITDA (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), in linea con la reportistica interna, mentre lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato secondo una riclassifica a capitale investito netto evidenziando i valori delle fonti di finanziamento.
Il Piano è stato predisposto dall'organo amministrativo di Exprivia sulla base delle assunzioni generali di seguito declinate:
Come anticipato, l'orizzonte temporale di riferimento del piano è il periodo 2024 - 2030, in linea con la durata dei finanziamenti bancari di Exprivia e di Abaco3, tra cui il Contratto di Finanziamento. Ai fini della redazione del Piano si è utilizzato un approccio che ha previsto: (i) per il 2024 l'elaborazione di proiezioni analitiche dei ricavi, dei costi e delle voci patrimoniali sulla base del budget predisposto dal Gruppo, al quale prudenzialmente è stata applicata una riduzione percentuale; (ii) una crescita dei ricavi costante fino al 2026 ipotizzata pari al 2,2% e (iii) una crescita dei ricavi limitata e costante dal 2027 al 2030 pari al 2%, tasso di crescita perpetuo utilizzato dal Gruppo nei propri esercizi di

impairment (2022-2023) ed in linea con il tasso di inflazione previsto nel medesimo orizzonte temporale.
Si specifica che il mercato dei servizi ICT in Italia e nel mondo è previsto in crescita nei prossimi anni e i tassi di crescita ipotizzati dagli Amministratori sono prudenzialmente al di sotto delle stime previste nel mercato di riferimento. In particolare, fonti terze autorevoli (Assintec-Assinform (Confindustria), "Il digitale in Italia – Previsioni 2023-2026 e Policy") stimano il mercato dei servizi ICT in crescita a livello nazionale con un CAGR 2023-2026 pari al 8,7%.
Il Piano, in quanto documento di programmazione che si estende su un orizzonte pluriennale, è basato su un insieme di ipotesi soggette al verificarsi di eventi futuri che per loro natura potrebbero concretizzarsi in modo difforme da quanto originariamente preventivato.
Di seguito sono riportate in sintesi le principali assunzioni utilizzate dagli Amministratori per la redazione del Piano.
Le ipotesi riferite all'evoluzione dello scenario macroeconomico (quali a titolo di esempio il tasso di inflazione, il PIL dei paesi nei quali il Gruppo opera, la stabilità geopolitica, l'andamento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia) e di quello del mercato di riferimento in cui il Gruppo opera, ovvero quello dei servizi ICT, alla dinamica dei tassi di interesse interbancari e dei tassi di cambio per le valute a cui il Gruppo risultante dalla Fusione opera è esposto, nonché ai relativi effetti sull'evoluzione degli aggregati economici e patrimoniali alla base del Piano sono state formulate elaborando le previsioni attualmente disponibili delle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali e dei principali enti di ricerca economica, opportunamente sintetizzate dagli Amministratori sulla base delle conoscenze, esperienze e valutazioni maturate all'interno del Gruppo.
Nella predisposizione del Piano, gli Amministratori ipotizzano inoltre che non vi siano variazioni significative dei contesti fiscali, competitivi e legislativi e del contesto macroeconomico di riferimento nell'arco temporale di previsione, nonché la sostanziale stabilità dei mercati finanziari e dell'accesso al mercato del credito nell'orizzonte di Piano.
Inoltre, per il periodo di Piano, gli Amministratori ipotizzano l'assenza di nuove crisi quali quelle causate dalla pandemia da Covid-19 che potrebbero modificare le attuali condizioni di operatività del Gruppo. Infine, il Piano si basa sul presupposto che i conflitti in corso rimangano circoscritti alle aree attualmente interessate e che la situazione geopolitica si stabilizzi progressivamente.
I dati previsionali di Piano sono basati su assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno ed eventi e azioni sui quali gli Amministratori non possono influire o possono solo in parte influire, che potrebbero non verificarsi nel periodo del Piano o verificarsi con modalità e tempistiche differenti da quelle previste (le "Assunzioni Ipotetiche"); ciò potrebbe, pertanto, portare al manifestarsi di scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni utilizzate nel Piano. Le principali Assunzioni Ipotetiche sono relative a:

Riteniamo che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione e tenuto conto dei fattori di rischio, il Piano sia redatto secondo assunzioni ed ipotesi ragionevoli ed attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico-finanziarie nelle quali si articola e che rappresenti ad oggi la miglior stima della presumibile evoluzione della gestione.
I dati previsionali di Piano sono inoltre basati su assunzioni relative agli effetti di un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli Amministratori, non pienamente controllabili dagli Amministratori del Gruppo e delle società controllate. Tali assunzioni sono di seguito descritte:

Per effetto dell'aleatorietà connessa all'evoluzione del contesto di mercato e alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento stesso sia per quanto inerente ampiezza e tempistica della sua manifestazione, non può essere escluso che vi possano essere scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati.
In ogni caso, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ritengono, sulla base degli elementi attualmente disponibili e tenuto conto dei fattori di rischio, che il Piano sia costruito secondo ipotesi ragionevoli e attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico-finanziarie nelle quali si articola, e che esso rappresenti ad oggi la miglior stima della presumibile evoluzione della gestione.
Il conto economico (costruito come già indicato al paragrafo 7.1 "Presentazione generale del Piano") per gli anni 2024-2030 della società risultante dalla Fusione è riepilogato nel seguito:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| Totale costi della produzione | (176,4) | (176,4) | (179,9) | (183,7) | (187,2) | (190,9) | (194,6) | (198,4) |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,05 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (5,8) | (5,8) | (5,9) | (5,8) | (6,0) | (5,7) | (5,7) | (5,7) |
| EBIT | 20,8 | 22,2 | 23,2 | 24,0 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
| Proventi (oneri ) finanziari | (4,0) | (5,2) | (4,4) | (3,7) | (3,3) | (2,9) | (2,5) | (1,9) |
| EBT | 16,8 | 16,9 | 18,8 | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 23,4 | 24,6 |
| Imposte | (4,7) | (5,1) | (5,6) | (6,1) | (6,3) | (6,7) | (7,0) | (7,4) |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023
In relazione alla precedente tabella si evidenzia che:
x Il formato di conto economico utilizzato per la predisposizione dei dati previsionali si fonda sulla classificazione utilizzata dal Management ai fini della predisposizione del budget che consente altresì il monitoraggio di taluni parametri (e.g. EBITDA) rilevanti anche per il Contratto di Finanziamento. Sulla base dello stesso il management ha successivamente predisposto lo schema di conto economico secondo la classificazione civilistica;

x Il Piano, per l'esercizio 2024, evidenzia una dinamica di crescita del Valore della Produzione, che è previsto pari ad un valore di 204,3 €/Mln con un incremento del 0,7% rispetto al 2023, principalmente per effetto del portafoglio ordini attualmente in essere (si evidenzia che il backlog del Gruppo risulta coprire oltre il 70% delle vendite previste da budget per il 2024). Per il biennio 2025-2026 invece, è stata prevista prudenzialmente una crescita del Valore della Produzione sostanzialmente limitata pari al +2,2% medio annuo. Dal 2027 al 2030 il Management ha assunto un tasso di crescita costante e pari all'1,9%, in linea con il tasso di crescita perpetuo utilizzato dal Gruppo nei propri esercizi di impairment ed in linea con il tasso di inflazione previsto nel medesimo orizzonte temporale.
Le assunzioni alla base dell'andamento dei Costi sono state illustrate nel paragrafo 7.1.3"Altre assunzioni relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri non pienamente controllabili dagli Amministratori".
Le assunzioni sopra descritte circa l'andamento dei ricavi totali e dei costi variabili e fissi determinano un miglioramento costante della marginalità del Piano, a livello di EBITDA Margin.

Lo stato patrimoniale per gli esercizi 2024-2030 della società risultante dalla Fusione è riportato nella seguente tabella:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| Rimanenze | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Crediti commerciali | 55,4 | 55,0 | 56,7 | 58,5 | 60,0 | 61,7 | 63,3 | 65,0 |
| LIC (netto anticipi) | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Altre attività | 16,5 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |
| Debiti commerciali | (33,8) | (32,3) | (32,7) | (33,3) | (34,0) | (34,6) | (35,3) | (36,0) |
| Altre passività | (44,9) | (45,2) | (46,3) | (47,3) | (48,2) | (49,1) | (50,1) | (51,1) |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,29 | 16,93 | 17,33 | 17,64 | 17,96 | 18,28 | 18,61 |
| TFR E ALTRI FONDI | (6,7) | (6,0) | (5,4) | (4,9) | (4,4) | (4,0) | (3,6) | (3,2) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023
La composizione della PFN per gli esercizi 2024-2030 della società risultante dalla Fusione è riportato nella seguente tabella:
| Composizione PFN | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutuo BdM | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | ||||
| Pool BPPB-BPP-(SACE) | 13,8 | 8,8 | 3,8 | |||||
| Finanziamento OPA 2023 (TLA) | 19,0 | 17,1 | 13,3 | 9,5 | 5,7 | 1,9 | ||
| Finanziamento OPA (TLB) x OPA | 6,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | |
| Finanziamento OPA (TLB) x Recesso | 11,2 | 10,8 | 9,9 | 8,3 | 5,3 | 4,5 | ||
| Finanziamento OPA (BtC) | 2,0 | |||||||
| altre attività finanziarie | -1,2 | |||||||
| altre passività finanziarie (tra cui IFRS16) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| BT e soft loans | 13,8 | 13,1 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 12,0 |
| (Cassa) | (23,5) | (25,2) | (27,9) | (32,8) | (41,6) | (44,2) | (57,5) | (68,6) |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | (3,9) | (14,6) | (31,0) | (48,2) |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023

capitale circolante. Tenuto conto delle partite passive relative a contratti di sub-appalto o di subfornitura pubblica, in cui vige un regime di pagamento back to back, lo scaduto al 31 dicembre 2023 superiore a 30 giorni risulta pari a 3,6 €/Mln (c.11% del totale dei debiti commerciali), livello di scaduto che gli Amministratori ritengono in linea con le prassi di mercato.
Di seguito sono esposti i flussi finanziari previsti a Piano:

| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| IMPOSTE | (4,7) | (5,1) | (5,6) | (6,1) | (6,3) | (6,7) | (7,0) | (7,4) |
| VARIAZIONE CCN | (2,7) | 2,0 | (0,6) | (0,4) | (0,3) | (0,3) | (0,3) | (0,3) |
| VARIAZIONE TFR E ALTRI FONDI | (0,5) | (0,7) | (0,6) | (0,5) | (0,5) | (0,4) | (0,4) | (0,4) |
| CAPEX | (5,4) | (6,1) | (4,9) | (4,9) | (4,9) | (9,9) | (5,0) | (5,0) |
| FcF al Servizio del Debito | 13,3 | 18,1 | 17,3 | 17,9 | 18,3 | 13,7 | 18,9 | 19,1 |
| Oneri finanziari Cash | (4,0) | (5,2) | (4,4) | (3,7) | (3,3) | (2,9) | (2,5) | (1,9) |
| Rimborso del debito | (4,2) | (11,1) | (10,1) | (9,2) | (6,4) | (8,1) | (3,1) | (6,1) |
| accensione nuovi finanziamenti mlt | 27,3 | 11,2 | ||||||
| FcF To Equity | 32,5 | 12,9 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 13,3 | 11,2 |
| Variazione Equity | (26,3) | (11,2) | ||||||
| Free cash Flow | 6,2 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 13,3 | 11,2 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 25,2 | 27,9 | 32,8 | 41,6 | 44,2 | 57,5 |
| FcF | 6,2 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 13,3 | 11,2 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 25,2 | 27,9 | 32,8 | 41,6 | 44,2 | 57,5 | 68,6 |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023
In tutto l'orizzonte temporale di riferimento, il Gruppo genera un flusso di risorse positivo a livello gestionale, grazie principalmente alla capacità della stessa di generare una marginalità operativa lorda positiva, che risulta sufficiente a coprire gli oneri finanziari e il rimborso del debito finanziario; dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni commerciali e finanziarie, risulta un flusso di cassa libero e positivo (il "Free Cash Flow") pari a 1,7 €/Mln nel 2024, 2,8 €/Mlns nel 2025, che cresce fino agli 11,2 €/Mln del 2030, complessivamente tali flussi in arco piano risultano pari a 45,2 €/Mln
Gli investimenti sono stati stimati ipotizzando un volume di Capex annuali fisiologici al mantenimento dell'attuale struttura operativa, oltre ad un investimento per l'acquisizione della partecipazione di Balance.
Per quanto riguarda gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, gli Amministratori hanno ipotizzato Capex per un importo pari a circa 4,6 €/Mln per il 2024, 4,9 €/Mln per il 2025, 2026, e 2027, e 5,0 €/Mln per gli anni dal 2028 al 2030. Il totale dei Capex dal 2024 al 2030 risulta pari a 34,3 €/Mln.
Inoltre, il Piano prevede le seguenti assunzioni in tema di finanziamenti:

Di seguito viene fornito il dettaglio di quanto è stato previsto in termini di Eccesso di Cassa:
| Cash Sweep | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eccesso di Cassa | 5,2 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 |
| Rimborso Anticipato TLB | -2,3 | -0,6 | -1,1 | -2,2 | -4,1 | -1,1 |
Sulla base dei dati del Piano, i covenants previsti dal Contratto di Finanziamento, ovvero il LR Prenditore risulta rispettato su tutto l'arco temporale oggetto di analisi:
| Parametri Finanziari | 2024 H1 |
2024 | 2025 H1 |
2025 | 2026 H1 |
2026 | 2027 H1 |
2027 | 2028 H1 |
2028 | 2029 H1 |
2029 | 2030 H1 |
2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 - | 0,2 - | 0,5 - | 0,6 - | 1,0 - | 1,1 - | 1,5 - | |
| Covenant contrattuali | 2024 H1 |
2024 | 2025 H1 |
2025 | 2026 H1 |
2026 | 2027 H1 |
2027 | 2028 H1 |
2028 | 2029 H1 |
2029 | 2030 H1 |
2030 | |
| Banco BPM |
PFN / Ebitda | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Sulla base dei dati del Piano, risultano altresì rispettati i covenants previsti dal Contratto di Finanziamento SACE, ovvero sia il LR Prenditore che il rapporto PFN/Patrimonio Netto risultano rispettati su tutto l'arco temporale oggetto di analisi:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | |||||
| PFN / PN | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | |||||
| Pool BPPB |
Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | ||||
| PFN / Ebitda | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |||||
| PFN / PN | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
A fine 2030 la PFN è stimata pari a -48,2 €/Mln, con la previsione di debiti finanziari pari a 20,5 €/Mln e del saldo di cassa, al netto dell'integrale rimborso del finanziamento derivante dal Contratto di Finanziamento, pari a 68,6 €/Mln.
Gli Amministratori ritengono che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione e tenuto conto dei fattori di rischio, il Piano sia redatto secondo assunzioni ed ipotesi ragionevoli ed attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico-finanziarie nelle quali si articola, e che rappresenti ad oggi la miglior stima della presumibile evoluzione della gestione.

Il Piano Economico Exprivia ipotizza il perfezionamento della Fusione entro il terzo trimestre dell'esercizio 2024, con il conseguente push down del debito.
Come indicato nelle premesse, al fine di far fronte alle spese ed ai costi connessi all'Offerta, Abaco Innovazione e Abaco3 hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento. Tale finanziamento è suddiviso in:
(i) una linea di credito per firma sino a massimi Euro 38.000.000,00 (la "Linea per Firma"), a supporto dell'emissione della garanzia di esatto adempimento; e
(ii) una linea di credito per cassa (la "Linea per Cassa" e, insieme alla Linea per Firma, le "Linee di Finanziamento"), comprendente:
(a) una tranche bridge-to-cash sino a massimi Euro 2.000.000,00 ("BtC");
(b) una tranche amortising a medio-lungo termine sino a massimi Euro 19.000.000,00 (Term Loan A o "TLA"); e
(c) una tranche bullet a medio-lungo termine sino a massimi Euro 19.000.000,00 (Term Loan B o "TLB").
Alla data della presente Relazione, l'ammontare del Contratto di Finanziamento in linea capitale è pari a Euro 27.295.238,55.
Ai sensi del Contratto di Finanziamento, gli importi erogati a valere sulla Linea per Cassa dovranno essere rimborsati come segue:
Il Contratto di Finanziamento prevede altresì una clausola di rimborso anticipato obbligatorio della linea TLB per un importo pari al 50% dell'eventuale eccesso di cassa che si dovesse verificare al 31 dicembre di ciascun anno, dedotta una franchigia di 0,5 €/Mln.
A garanzia del rimborso del finanziamento è prevista la concessione, a favore delle Banche Finanziatrici, di: (i) un pegno sulla totalità delle azioni detenute tempo per tempo da Abaco Innovazione; (ii) un pegno sulla totalità delle azioni che saranno detenute tempo per tempo da Abaco3; (iii) un pegno sulle n. 60.000 azioni di Abaco3 detenute da Abaco Innovazione, rappresentative del 100% del relativo capitale sociale; (iv) a seguito del perfezionamento della Fusione ovvero della fusione inversa (a seconda dei casi), un pegno sulla totalità delle azioni della società risultante dalla Fusione;

(v) un pegno sui conti correnti accesi da Abaco3; e (vi) una garanzia personale a prima richiesta da parte di Abaco Innovazione.
I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono riportati nella tabella che segue:
| La somma di (i) Margine (calcolato come segue); e (ii) EURIBOR 6M con zero floor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, il "Margine" sarà pari a: | |||||||||
| (i) con riferimento alla BtC: 2,50% su base annua; (ii) con riferimento alla TLA: 4,25% su base annua; e (iii) con riferimento alla TLB: 4,75% su base annua, fermo restando che: |
|||||||||
| Tasso di interesse | (a) a decorrere dal primo giorno (incluso) del primo periodo di interessi immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione e sino al primo giorno del periodo di interessi (escluso) che inizia successivamente alla consegna del compliance certificate (i.e., il certificato attestante il livello dei covenant finanziari) relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione (il "Periodo di Interessi Rilevante"), il Margine della TLA e della TLB sopra indicato, subirà una variazione in diminuzione pari a 0,50% su base annuale (il "Margine Adjusted"); (b) a decorrere dal primo giorno (incluso) del Periodo di Interessi Rilevante, il Margine Adjusted applicabile, rispettivamente alla TLA e alla TLB sarà modificato annualmente sulla base del livello di leverage ratio (espresso dal rapporto PFN / EBITDA a livello di Gruppo) come segue, con decorrenza dal primo giorno del periodo di interessi in corso alla data di consegna del relativo compliance certificate: |
||||||||
| leverage ratio | Margine applicabile TLA (basis points) |
Margine applicabile TLB (basis points) |
|||||||
| X > 2,5 | 400 | 450 | |||||||
| 2,5 •;! 2,0 | 375 | 425 | |||||||
| 2,0 •;!1,5 | 350 | 400 | |||||||
| 1,5 •;!1,0 | 325 | 375 | |||||||
| ;"1,0 | 300 | 350 | |||||||
| Resta inteso che laddove si verifichi un evento di default ai sensi del Contratto di Finanziamento (e sino all'eventuale sanatoria), il Margine applicabile al periodo di interessi in corso così come ai successivi periodi di interessi sarà incrementato fino al valore massimo indicato nella tabella sopra riportata. |
|||||||||
| Durata semestrale, eccezion fatta per: | |||||||||
| (i) Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; |
il primo periodo di interessi, che terminerà alla prima tra: (a) il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione; e (b) la data che cade 12 (dodici) mesi dopo la |
||||||||
| Periodi di Interessi |
(ii) il periodo di interessi immediatamente successivo al primo periodo di interessi, che terminerà alla data che cade al primo tra il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivo alla chiusura del primo periodo di interessi; |
||||||||
| (iii) 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno; e |
ciascun successivo Periodo di Interessi avrà durata di 6 (sei) mesi e scadenza rispettivamente il | ||||||||
| (iv) di scadenza finale. |
l'ultimo periodo di interessi, che per ciascuna linea coinciderà in ogni caso con la relativa data | ||||||||
| Covenant generali |
In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, soggetti alle consuete limitazioni ed eccezioni, e riferiti a Abaco 3, Exprivia, le sue controllate principali e, ove applicabile, a ciascuna società del Gruppo, tra cui: (i) status, autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi; (ii) rispetto di termini e condizioni di cui alla documentazione relativa all'Offerta e divieto di apportarvi modifiche, ferma la possibilità per Abaco3 di effettuare rilanci sul Corrispettivo in ogni caso a condizione che, per effetto di tali rilanci l'Esborso Massimo non ecceda l'importo massimo della Linea per Firma; (iii) rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili all'Offerta; (iv) lo status di società holding, fatta eccezione per Exprivia; (v) divieto di effettuare acquisti di Azioni da parte di Abaco3, nonché delle Persone che Agiscono di Concerto, a un prezzo superiore al Corrispettivo; (vi) limitazioni all'assunzione di ulteriore indebitamento finanziario; (vii) limitazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve; (viii) limitazione alla concessione di finanziamenti infragruppo; (ix) negative pledge; (x) |

| rispetto delle previsioni in materia di assistenza finanziaria; (xi) limitazione alla prestazione di garanzie finanziarie da parte delle società del Gruppo; (xii) grado di pari passu delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento e la restante documentazione finanziaria; (xiii) divieto di apportare modifiche sostanziali all'attività attualmente esercitata; (xiv) divieto di riduzione del capitale sociale e limiti alle operazioni straordinarie (fatta eccezione per la Fusione) e alle acquisizioni di partecipazioni; (xv) proprietà intellettuale; (xvi) limitazione al compimento di atti dispositivi; (xvii) previsioni in materia di compliance usuali per questa tipologia di finanziamenti (quali sanzioni, antiterrorismo, e antiriciclaggio, DAC6 e Decreto 231); (xviii) obbligo a far sì che Exprivia mantenga disponibile giorno per giorno libero da vincoli e gravami, su apposito conto corrente, un ammontare non inferiore all'importo della tranche BtC fino alla relativa scadenza; (ixx) obbligo di adempiere prontamente – ricorrendone i presupposti – all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; (xx) obbligo di dare corso prontamente – ricorrendone i presupposti – alla procedura congiunta; (xxi) obbligo di deliberare la Fusione; (xxii) obbligo di effettuare il Delisting; (xxiii) osservanza delle leggi; (xxiv) imposte, tasse e contributi; e (xxv) limitazioni alle modifiche dello statuto sociale e alla sottoscrizione di patti parasociali aventi ad oggetto le Azioni; Con riferimento ad Abaco Innovazione, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, soggetti alle consuete limitazioni ed eccezioni, tra cui: (i) status, autorizzazioni, licenze, concessioni |
|
|---|---|
| e permessi, (ii) osservanza delle leggi; (iii) imposte, tasse e contributi; (iv) grado di pari passu delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento e la restante documentazione finanziaria; (vi) divieto di effettuare acquisti di Azioni da parte di Abaco Innovazione, nonché delle Soggetti in Concerto, a un prezzo superiore al corrispettivo dell'Offerta; (vii) limitazioni alle modifiche dello statuto sociale e alla sottoscrizione di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni; e (ix) divieto di apportare modifiche sostanziali all'attività attualmente esercitata. |
|
| Covenant finanziari |
Il Contratto di Finanziamento prevede quale unico covenant finanziario, in relazione alla Linea per Cassa, il rapporto tra posizione finanziaria netta consolidata (la "PFN") ed EBITDA consolidato, il quale – a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a seconda dei periodi considerati – deve mantenersi tra 2,9x e 1,8x. È previsto un meccanismo di "equity cure" ai sensi del quale, in caso di violazione del predetto covenant, Abaco3 avrà facoltà – per un massimo di 3 volte nel corso della vita del finanziamento – di utilizzare i proventi netti in denaro effettivamente percepiti da un apporto a titolo di equity al fine di porre rimedio alla suddetta violazione, deducendo tali proventi netti dall'ammontare complessivo della PFN. |
| Eventi di default | In linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili, soggetti a basket, limitazioni ed eccezioni consuetudinarie, tra cui: (i) utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto di Finanziamento; (ii) mancato pagamento di una qualsivoglia somma dovuta ai sensi dei documenti finanziari; (iii) mancato rispetto dei covenant finanziari; (iv) cross default; (v) contenziosi, procedure esecutive e procedure cautelari; (vi) sospensione, interruzione o modifica sostanziale dell'attività; (vi) validità ed efficacia della documentazione relativa all'Offerta; (vii) insolvenza e/o avvio di una qualsiasi procedura concorsuale ovvero para-concorsuale, secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e/o verificarsi di eventi previsti ai sensi degli artt. 2446 e/o 2482-bis, 2447 e/o 2482-ter del codice civile e/o ristrutturazione dell'indebitamento finanziario; (viii) violazione delle previsioni del Contratto di Finanziamento relative alle limitazioni alle distribuzioni di dividendi e alle operazioni straordinarie; (ix) riserve da parte del revisore incaricato sulla certificazione della rendicontazione finanziaria; (x) emissione di un provvedimento di primo grado con il quale venga accertata una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero vengano applicate misure interdittive (ivi incluse misure cautelari), ovvero misure similari aventi effetti equivalenti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (xi) material adverse effect; (xii) mancato rispetto degli impegni di cui ai documenti finanziari; (xiii) violazione di dichiarazioni e garanzie; (xiv) fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso dei soci di Exprivia ovvero della società risultante dalla Fusione nei casi dettagliati al punto (iii) della riga "Scopi del Finanziamento", verificarsi di circostanze che legittimo i soci di Exprivia e/o Abaco3 e/o della società risultante dalla Fusione a esercitare il diritto di recesso. |
Si segnala, infine, che il Contratto di Finanziamento contempla, tra gli impegni assunti da Abaco3, il completamento della Fusione entro la data che cade 12 (dodici) mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento (i.e., l'11 luglio 2023). Pertanto, ove la Fusione venisse realizzata, la società risultante dalla Fusione risponderà delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento.
Al fine di determinare gli effetti sul piano di eventuali variazioni delle assunzioni di piano e del relativo impatto sulla generazione di cassa attesa, gli Amministratori di Exprivia hanno effettuato delle analisi

di sensitività sulle ipotesi di piano a partire già dall'esercizio 2024. Al riguardo sono state effettuate tre distinte analisi di sensitivity, come nel seguito illustrate.
La prima analisi di sensitivity prevede un incremento del Costo del Personale pari all'1% aggiuntivo rispetto alla dinamiche già riflesse nel Piano a partire dal 2024 fino al 2030; in tale scenario, nel 2024 l'EBITDA si riduce del 4% passando da 28,0 €/Mln del Piano a 26,8 €/Mln della sensitivity (l'EBITDA Margin si riduce dal 13,7% al 13,1%), e così via per ciascun anno di Piano la riduzione risulta pari a c.1,2 €/Mln/anno per un complessivo maggiore Costo del Personale pari a 8,9 €/Mln in arco piano. Le principali grandezze economico-patrimoniali dello scenario base sono le seguenti:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 | |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 | |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 | |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - | |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |
Nel prospetto seguente vengono mostrate le principali grandezze economico-patrimoniali del primo scenario di sensitivity:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 30,9 |
| su VdP | 13,1% | 13,1% | 13,3% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,0 | 12,3 | 13,4 | 13,8 | 14,7 | 15,4 | 16,3 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 15,8 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,0 | 107,3 | 107,3 | 107,0 | 111,9 | 111,9 | 111,9 |
| PFN | 39,9 | 38,7 | 26,6 | 13,3 | 0,8 - | 10,7 - | 26,1 - | 42,3 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 68,4 | 80,7 | 94,0 | 107,9 | 122,6 | 138,0 | 154,2 |
In tale scenario, il Free Cash Flow si riduce in arco piano da 45,2 €/Mln a 39,4 €/Mln; il Free Cash Flow resta positivo in ciascun anno di Piano, come illustrato nel prospetto seguente:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash Flow | 6,2 | 1,3 | 2,1 | 4,4 | 8,1 | 2,0 | 12,6 | 8,8 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 24,8 | 26,9 | 31,3 | 39,3 | 41,4 | 54,0 |
| FcF | 6,2 | 1,3 | 2,1 | 4,4 | 8,1 | 2,0 | 12,6 | 8,8 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 24,8 | 26,9 | 31,3 | 39,3 | 41,4 | 54,0 | 62,8 |
La seconda analisi di sensitivity prevede una riduzione graduale del DPO a 183 gg. in modo da azzerare lo scaduto fornitori oltre i 30 gg., ipotizzato in 4 anni dal 2024 al 2027 aggiungendo 1 €/Mln di pagamenti all'anno ai fornitori a quanto già previsto nel Piano;
Le principali grandezze economico-patrimoniali dello scenario base sono le seguenti:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 | |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 | |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 | |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - | |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |

| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,7 | 15,6 | 16,3 | 17,2 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 17,3 | 18,9 | 20,3 | 21,6 | 22,0 | 22,3 | 22,6 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 108,5 | 109,7 | 110,8 | 111,5 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| PFN | 39,9 | 39,3 | 27,4 | 14,2 | 0,2 | 10,5 - | 26,8 - | 44,0 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,3 | 126,9 | 143,2 | 160,4 |
Nel prospetto seguente vengono mostrate le principali grandezze economico-patrimoniali del secondo scenario di sensitivity:
In tale scenario, il Free Cash Flow si riduce in arco piano da 45,2 €/Mln a 41,0 €/Mln; il Free Cash Flow resta positivo in ciascun anno di Piano:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash Flow | 6,2 | 0,7 | 2,2 | 4,1 | 8,1 | 2,9 | 13,1 | 9,8 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 24,2 | 26,4 | 30,6 | 38,6 | 41,6 | 54,6 |
| FcF | 6,2 | 0,7 | 2,2 | 4,1 | 8,1 | 2,9 | 13,1 | 9,8 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 24,2 | 26,4 | 30,6 | 38,6 | 41,6 | 54,6 | 64,5 |
La terza analisi di sensitivity prevede il verificarsi congiunto del primo e del secondo scenario;
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 | |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 | |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 | |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - | |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |
Le principali grandezze economico-patrimoniali dello scenario base sono le seguenti:
Nel prospetto seguente vengono mostrate le principali grandezze economico-patrimoniali del terzo scenario di sensitivity:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 30,9 |
| su VdP | 13,1% | 13,1% | 13,3% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,0 | 12,3 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 16,3 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,8 | 18,5 | 19,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 108,0 | 109,3 | 110,3 | 111,0 | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
| PFN | 39,9 | 39,7 | 28,6 | 16,4 | 3,2 | 6,5 - | 21,9 - | 38,1 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 68,4 | 80,7 | 94,0 | 107,8 | 122,4 | 137,8 | 154,0 |
In tale scenario, il Free Cash Flow si riduce in arco di Piano da 45,2 €/Mln a 35,2 €/Mln; il Free Cash Flow resta positivo in ciascun anno di Piano:

| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash Flow | 6,2 | 0,3 | 1,5 | 3,6 | 7,4 | 2,3 | 12,4 | 7,5 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 23,8 | 25,3 | 28,9 | 36,3 | 38,7 | 51,1 |
| FcF | 6,2 | 0,3 | 1,5 | 3,6 | 7,4 | 2,3 | 12,4 | 7,5 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 23,8 | 25,3 | 28,9 | 36,3 | 38,7 | 51,1 | 58,6 |
Nella tabella seguente viene mostrata la tenuta dei covenant, su base annuale, nel primo scenario:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | -0,9 | -1,4 |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
Nella tabella seguente viene mostrata la tenuta dei covenant, su base annuale, nel secondo scenario:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | -0,3 | -0,8 | -1,4 |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
Nella tabella seguente viene mostrata la tenuta dei covenant, su base annuale, nel terzo scenario:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | -1,2 |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
Si precisa che i covenant su base semestrale risultano rispettati in tutti gli scenari di sensitivity, così come risultano rispettati i covenant previsti nel Contratto di Finanziamento SACE.
Nonostante questi scenari particolarmente negativi, non vi sarebbe alcun impatto significativo sulla capacità di rimborso del Contratto di Finanziamento né sulla tenuta dei covenants previsti. Il Piano evidenzia quindi una elevata solidità rispetto alle ipotesi ivi previste, sia in termini di rispetto dei covenants sia di rispetto del rimborso del debito.
Alla luce e nei limiti di quanto precede, gli Amministratori considerano ragionevole ritenere che le risorse finanziarie attese dal Piano siano idonee a permettere alla società risultante dalla Fusione di adempiere alle obbligazioni nel senso di cui all'art. 2501-bis, comma 2, del Codice Civile.
La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia"). A partire

da tale data la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.
Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le Società Partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "TUIR").
Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario dell'operazione di fusione sono disciplinate dall'art. 172 TUIR.
In particolare, si ricorda che la legislazione vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci.
Da ciò consegue che le eventuali differenze di fusione, che dovessero emergere in esito alla Fusione, non concorreranno a formare reddito imponibile in capo alla Società Incorporante, essendo la Fusione irrilevante ai fini dell'imposizione sui redditi. Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Società Incorporante saranno da questa assunti fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").
In coerenza a detti principi, che non trovano eccezioni ai fini dell'Irap, le eventuali differenze di fusione da concambio saranno trattate nel bilancio della Società Incorporante in conformità alla normativa e ai principi contabili che disciplinano il bilancio di esercizio, mentre non assumeranno alcuna valenza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Incorporanda ed ancora esistenti alla data di efficacia della Fusione verranno trattate in ossequio alle specifiche disposizioni dell'art. 172, comma 5 del TUIR, provvedendo, se del caso, alla loro ricostituzione.
Per quanto riguarda la decorrenza ai fini contabili e fiscali dell'operazione di Fusione, si rimanda al precedente Paragrafo 8 della presente Relazione Illustrativa.
Gli obblighi di versamento della Società Incorporanda, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, saranno adempiuti dalla stessa fino alla data di efficacia della Fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.
Per quanto riguarda le imposte indirette, l'operazione di fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Il consolidato fiscale attualmente in vigore vede al vertice Abaco Innovazione, società controllante direttamente o indirettamente sia dell'Incorporanda che dell'Incorporante; pertanto, a seguito della Fusione, non vi sarà alcuna modifica nell'attuale assetto del consolidato fiscale.
Sulla base della RM 363998 del 23.12.1986, nel momento in cui la controllante viene incorporata da una società estranea al gruppo IVA, la società incorporante non può partecipare alla liquidazione di gruppo per l'IVA afferente la propria attività, ma solo per l'IVA afferente l'attività riferibile alla società incorporata, sempreché l'imposta continui ad essere liquidata distintamente.
Di conseguenza si dovrà optare per la separazione delle attività ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/72 dalla data di efficacia giuridica della Fusione, che ai fini dell'IVA è quella di cui all'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile e, cioè, la data dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, fino alla fine del periodo d'imposta.
Dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avrà effetto la Fusione, fermo restando il possesso dei requisiti, la liquidazione IVA di Gruppo riguarderà, invece, anche l'attività della società Incorporante.
Il concambio delle azioni detenute dagli azionisti della Società Incorporanda con azioni della Società Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo, né distribuzione di plusvalenze, né conseguimento di ricavi. Di conseguenza sulle azioni della Società Incorporante si manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.
Tenuto conto delle modalità con le quali si intende procedere all'assegnazione delle azioni di Abaco3 agli azionisti di Exprivia sulla base del Rapporto di Cambio, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esercizio del Diritto di Recesso (come infra definito) da parte degli azionisti di Exprivia che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione, l'assetto azionario della società risultante dalla Fusione si prevede che sia il seguente.
| Azionista | Percentuale Detenuta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaco Innovazione S.p.A. | 78,33% | |||||
| Altri azionisti (ex Mercato) | 21,67% |
Taluni azionisti di Abaco Innovazione sono parti di un patto parasociale – originariamente sottoscritto in data 9 maggio 2009 e da ultimo rinnovato fino al 9 maggio 2024 – che aggrega complessivamente n. 848.846 azioni di Abaco Innovazione corrispondenti al 42,402% del relativo capitale sociale, e che prevede limitazioni al trasferimento delle azioni sindacate (rispettivamente, gli "Azionisti Abaco" e il "Patto Parasociale"). In particolare, il Patto Parasociale prevede che qualora uno o più Azionisti Abaco titolari di una partecipazione complessivamente rappresentativa di almeno l'8% del capitale sociale di Abaco Innovazione intendano vendere la totalità o parte delle proprie azioni in Abaco Innovazione, gli stessi avranno l'obbligo di garantire a tutti gli altri Azionisti Abaco di cedere le azioni di loro proprietà ai medesimi terzi interessati, alle stesse condizioni e in proporzione alle azioni oggetto della vendita.

In data 8 febbraio 2024 il Patto Parasociale è stato disdettato, pertanto alla data del 9 maggio 2024 cesserà.
Per quanto a conoscenza della Società Incorporante e della Società Incorporanda, ad esito della Fusione il Patto rimarrà in vigore tra gli Azionisti Abaco, nei limiti della sua durata come sopra indicata.
Per maggiori informazioni sul contenuto del Patto Parasociale si rinvia al testo delle informazioni essenziali pubblicato ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, disponibile al pubblico sul sito internet di Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it, Sezione "Corporate" – "Investor Relations" – "Azionisti e operazioni sul capitale"– "Patti Parasociali",
Qualora le assemblee straordinarie degli azionisti di Exprivia e Abaco3 approvino il Progetto di Fusione, agli azionisti della Società che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il "Diritto di Recesso"), derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di Exprivia.
Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti di Exprivia che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Inoltre, a seguito della Fusione, l'indebitamento complessivo gravante in capo alle Società Partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Dunque, il patrimonio della Società Incorporanda costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, gli azionisti di Exprivia che non avessero esercitato il Diritto di Recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Exprivia ante Fusione.
Come anticipato, qualora le assemblee straordinarie degli azionisti di Exprivia e Abaco3 approvino il Progetto di Fusione, agli azionisti della Società che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso.
La titolarità delle azioni oggetto del Diritto di Recesso dovrà risultare senza soluzione di continuità dalla data dell'assemblea straordinaria, convocata per il giorno 30 aprile 2024, che dovesse approvare la Fusione e sino alla data in cui il Diritto di Recesso venga esercitato.
Ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso – la cui efficacia sarà in ogni caso subordinata alla stipula dell'atto di Fusione – saranno pubblicate da Exprivia con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato – ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile –facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di Exprivia chiamata ad approvare la Fusione. Il valore di liquidazione sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente all'efficacia dell'atto di Fusione. Ulteriori informazioni circa le modalità ed i termini del rimborso delle azioni dei soci che avranno esercitato il Diritto di Recesso saranno pubblicate da Exprivia con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
* * * *
Si precisa che saranno pubblicati, nel sito internet di Exprivia, anche per conto di Abaco3, e nei termini di legge:
La documentazione di cui ai precedenti numeri (i), (iii), (iv), (v) e (vi) sarà altresì depositata, nei termini di legge, presso la sede di Abaco3.
*-*-*
Molfetta (BA)
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Favuzzi


Progetto di Fusione

di
Exprivia S.p.A. in Abaco 3 S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-ter del codice civile
*

Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. (di seguito "Exprivia" o l'"Emittente" oppure la "Società Incorporanda"), con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, con capitale sociale pari a Euro 26.979.658,16, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298 e P. IVA 09320730154, n. REA: BA - 481202
e
l'Amministratore Unico di Abaco 3 S.p.A. (di seguito "Abaco3" o la "Società Incorporante") con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro 60.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 08825020723, n. REA: BA-652685
hanno redatto ed approvato il seguente
di

Abaco3 ha incrementato il corrispettivo dell'Offerta da Euro 1,60 a Euro 1,68 per ciascuna azione di Exprivia apportata in adesione. In data 18 settembre 2023, Abaco3 ha comunicato al mercato l'intenzione di rinunciare alla Condizione Soglia (come definita nel Documento d'Offerta), avendo ricevuto in pari data anche il consenso da parte delle Banche Finanziatrici. L'Offerta si è conclusa, a seguito di riapertura dei termini, in data 29 settembre 2023. Sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 15.077.971 azioni pari al 29,061% del capitale sociale (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata e disponibile sul sito sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo: www.exprivia.it, Sezione "Corporate – Investor Relation – OPA Abaco".), pertanto alla data del presente Progetto di Fusione, Abaco3 detiene, unitamente alle persone che hanno agito di concerto ai sensi degli artt. 101-bis, commi 4 e 4-bis TUF (i "Soggetti in Concerto"), circa l'85,587% del capitale sociale di Exprivia.

Abaco3 S.p.A., con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro 60.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 08825020723, n. REA: BA - 652685.
Exprivia S.p.A., con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, con capitale sociale pari a Euro 26.979.658,16, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298 e P. IVA 09320730154, n. REA: BA - 481202, con azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan").
Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione è quello riportato sub Allegato "A" al presente Progetto di Fusione (lo "Statuto").
Si dà atto, in particolare, che l'adozione dello Statuto comporterà, tra l'altro, quanto segue:
la modifica della denominazione sociale in "Exprivia S.p.A.";
l'ampliamento dell'oggetto sociale per includere, tra l'altro, le attività previste dall'oggetto sociale della Società Incorporanda;
l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 814.771,00 con emissione di massime n. 814.771 azioni ordinarie;

Si precisa che detto Statuto indica l'importo massimo del capitale ed il numero massimo delle azioni post Fusione, la cui esatta determinazione sarà accertata solo ad esito del definitivo numero di azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante al momento dell'efficacia della Fusione e dell'individuazione del numero di azioni della Società Incorporanda oggetto del Diritto di Recesso (come infra definito) non acquistate da soci (fermo restando che le azioni possedute dalla Società Incorporante non saranno oggetto di concambio) e/o da terzi prima dell'atto di Fusione, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, come meglio precisato al precedente Paragrafo 4 e al successivo Paragrafo 9 del presente Progetto di Fusione.
Si acclude, sub Allegato "B", anche lo statuto vigente della Società Incorporante.
La Fusione darà, inoltre, diritto agli azionisti dell'Incorporanda che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione di recedere per tutte o parte delle loro azioni ai sensi dell'art. 2437 quinquies del codice civile (si veda il paragrafo 9 del presente Progetto di Fusione).
La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento e, in particolare, (i) per la Società Incorporante, del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 approvato dall'Amministratore Unico della Società Incorporante in data 11 marzo 2024, e (ii) per la Società Incorporanda, in conformità all'art. 2501-quater, comma 2 del codice civile, del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024.
Detti bilanci sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento e sono altresì pubblicate sul sito internet della Società Incorporanda (www.exprivia.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ().
Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico, rispettivamente, di Exprivia e di Abaco3, sono giunti alla determinazione del rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio") a seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione e del loro capitale economico, tenendo altresì conto della natura dell'operazione.
Il Rapporto di Cambio è stato determinato nella seguente misura:
Per mera esigenza di chiarezza, si rappresenta che tale rapporto corrisponde a n. 36,62 azioni ordinarie di Exprivia S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 per ogni n. 1 azione ordinaria di Abaco3 S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00.
La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata effettuata secondo i principi e metodi utilizzati nella prassi, anche internazionale, per operazioni di analoga tipologia ed entità.
Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dagli organi amministrativi di Exprivia e Abaco3 ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.
Sul Progetto di Fusione è stato espresso, in data 25 marzo 2024, motivato parere favorevole da parte del Comitato OPC di Exprivia circa la sussistenza di un interesse per Exprivia all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione stesso.
Inoltre, come ricordato in premessa, in conseguenza del ricorso all'indebitamento finanziario per la realizzazione dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza in Exprivia da parte di Abaco3, congiuntamente quanto già detenuto dai Soggetti in Concerto (come definiti nel Documento di Offerta),

troverà applicazione l'art. 2501-bis del codice civile ("Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento"), rendendosi pertanto necessario che il Progetto di Fusione indichi (si veda il paragrafo 10 del presente Progetto di Fusione) le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (art. 2501-bis, comma 2, del codice civile).
La relazione ex art. 2501-bis, comma 5, del codice civile è stata redatta da BDO, società incaricata della revisione legale dei conti di Abaco3, ed è riportata in allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato "C".
La relazione di cui all'art. 2501-sexies del codice civile che, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2501-bis del codice civile, deve attestare altresì la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione ai sensi del secondo comma dell'art. 2501-bis del codice civile, sarà redatta da Deloitte quale esperto comune delle società partecipanti alla Fusione, nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 2501-sexies del codice civile dal Presidente del Tribunale di Bari, tribunale del luogo in cui hanno sede entrambe le società partecipanti alla Fusione, con provvedimento del 7 dicembre 2023, notificato in data 11 dicembre 2023. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.
Il concambio delle azioni ordinarie di Exprivia, di proprietà di azionisti diversi da Abaco3, sarà soddisfatto secondo il rapporto indicato al precedente Paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione, mediante assegnazione di massime n. 814.771 azioni di Abaco3, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni della stessa Abaco3, come emerge dallo statuto di Abaco3 post Fusione, in merito al quale si rinvia al Paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione.
Per effetto ed in esecuzione della Fusione, la Società Incorporante procederà ad effettuare, al servizio del concambio, un aumento di capitale sociale per un importo massimo di Euro 814.771,00 mediante emissione di massime n. 814.771 azioni. Si precisa che l'importo del citato aumento capitale, nonché il predetto numero di azioni, potrà differire da quello riferito alla data del Progetto di Fusione (fermo l'importo massimo, come sopra stabilito) per effetto: (a) dell'esercizio del Diritto di Recesso (come infra definito) da parte degli azionisti di Exprivia, che non avranno concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione; e (b) di eventuali operazioni di acquisto di azioni di Exprivia effettuate dalla Società Incorporante fino alla data di esecuzione della Fusione.
In conformità all'art 2504-ter, secondo comma del codice civile, non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione della Società Incorporante in concambio delle azioni della Società Incorporanda possedute dalla Società Incorporanda medesima o dalla Società Incorporante. Si segnala che, alla data del Progetto di Fusione:
In dettaglio, la Fusione sarà attuata mediante:

Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di Exprivia un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni Abaco3, spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.
Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. alla data di efficacia della Fusione.
Le azioni ordinarie emesse dalla Società Incorporante in cambio delle azioni della Società Incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.
La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia"). A partire da tale data la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.
Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le Società Partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "TUIR").
Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci. Né la Società Incorporanda né la Società Incorporante hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare.
Nessun vantaggio è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ex artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quiniquies del codice civile, derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di Exprivia (il "Diritto di Recesso").
Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato – ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile –facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di Exprivia chiamata ad approvare la

Fusione. Il valore di liquidazione sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.
Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente all'efficacia dell'atto di Fusione.
Il piano economico-patrimoniale e finanziario si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario prospettico relativi al periodo 2024 – 2030 (il "Piano"), in linea con le scadenze del Contratto di Finanziamento.
Ai sensi degli artt. 2501-bis, terzo comma, e 2501-quinquies del Codice Civile, gli organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione indicano nel seguente Piano la fonte delle risorse finanziarie oltre alla descrizione degli obbiettivi che si intendono raggiungere.
Il Piano è stato predisposto sulla base dei principi contabili internazionali già adottati dalla Società Incorporata nella redazione del proprio bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 nonché dalla Società Incorporanda nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.
La base di partenza del Piano è rappresentata dai dati consuntivi al 31 dicembre 2023 del Gruppo Exprivia e Abaco3 approvati dai rispettivi organi amministrativi ed elaborati al fine di presentare la situazione pro-forma, assumendo l'avvenuta esecuzione della Fusione con effetti contabili retrodatati dal 1° gennaio 2023 per quanto attiene agli effetti economici e dal 31 dicembre 2023 per quanto attiene agli effetti patrimoniali.
Si fa altresì presente che per quanto concerne la presentazione dei valori sono stati invece adottati degli schemi comunemente utilizzati dal management nell'ambito delle proprie analisi in quanto maggiormente idonei a fornire una più immediata indicazione della natura delle principali voci di costo e ricavo. In particolare, il Conto Economico è stato predisposto secondo uno schema con evidenza dell'EBITDA (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), in linea con la reportistica interna, mentre lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato secondo una riclassifica a capitale investito netto evidenziando i valori delle fonti di finanziamento.
Il Piano è stato predisposto dall'organo amministrativo di Exprivia sulla base delle assunzioni generali di seguito declinate:
Come anticipato, l'orizzonte temporale di riferimento del piano è il periodo 2024 - 2030, in linea con la durata dei finanziamenti bancari di Exprivia e di Abaco3, tra cui il Contratto di Finanziamento. Ai fini della redazione del Piano si è utilizzato un approccio che ha previsto: (i) per il 2024 l'elaborazione

di proiezioni analitiche dei ricavi, dei costi e delle voci patrimoniali sulla base del budget predisposto dal Gruppo, al quale prudenzialmente è stata applicata una riduzione percentuale; (ii) una crescita dei ricavi costante fino al 2026 ipotizzata pari al 2,2% e (iii) una crescita dei ricavi limitata e costante dal 2027 al 2030 pari al 2%, tasso di crescita perpetuo utilizzato dal Gruppo nei propri esercizi di impairment (2022-2023) ed in linea con il tasso di inflazione previsto nel medesimo orizzonte temporale.
Si specifica che il mercato dei servizi ICT in Italia e nel mondo è previsto in crescita nei prossimi anni e i tassi di crescita ipotizzati dagli Amministratori sono prudenzialmente al di sotto delle stime previste nel mercato di riferimento. In particolare, fonti terze autorevoli (Assintec-Assinform (Confindustria), "Il digitale in Italia – Previsioni 2023-2026 e Policy") stimano il mercato dei servizi ICT in crescita a livello nazionale con un CAGR 2023-2026 pari al 8,7%.
Il Piano, in quanto documento di programmazione che si estende su un orizzonte pluriennale, è basato su un insieme di ipotesi soggette al verificarsi di eventi futuri che per loro natura potrebbero concretizzarsi in modo difforme da quanto originariamente preventivato.
Di seguito sono riportate in sintesi le principali assunzioni utilizzate dagli Amministratori per la redazione del Piano.
Le ipotesi riferite all'evoluzione dello scenario macroeconomico (quali a titolo di esempio il tasso di inflazione, il PIL dei paesi nei quali il Gruppo opera, la stabilità geopolitica, l'andamento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia) e di quello del mercato di riferimento in cui il Gruppo opera, ovvero quello dei servizi ICT, alla dinamica dei tassi di interesse interbancari e dei tassi di cambio per le valute a cui il Gruppo risultante dalla Fusione opera è esposto, nonché ai relativi effetti sull'evoluzione degli aggregati economici e patrimoniali alla base del Piano sono state formulate elaborando le previsioni attualmente disponibili delle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali e dei principali enti di ricerca economica, opportunamente sintetizzate dagli Amministratori sulla base delle conoscenze, esperienze e valutazioni maturate all'interno del Gruppo.
Nella predisposizione del Piano, gli Amministratori ipotizzano inoltre che non vi siano variazioni significative dei contesti fiscali, competitivi e legislativi e del contesto macroeconomico di riferimento nell'arco temporale di previsione, nonché la sostanziale stabilità dei mercati finanziari e dell'accesso al mercato del credito nell'orizzonte di Piano.
Inoltre, per il periodo di Piano, gli Amministratori ipotizzano l'assenza di nuove crisi quali quelle causate dalla pandemia da Covid-19 che potrebbero modificare le attuali condizioni di operatività del Gruppo. Infine, il Piano si basa sul presupposto che i conflitti in corso rimangano circoscritti alle aree attualmente interessate e che la situazione geopolitica si stabilizzi progressivamente.
I dati previsionali di Piano sono basati su assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno ed eventi e azioni sui quali gli Amministratori non possono influire o possono solo in parte influire, che potrebbero non verificarsi nel periodo del Piano o verificarsi con modalità e tempistiche differenti da quelle previste (le "Assunzioni Ipotetiche"); ciò potrebbe, pertanto, portare al manifestarsi di scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni utilizzate nel Piano. Le principali Assunzioni Ipotetiche sono relative a:

Riteniamo che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione e tenuto conto dei fattori di rischio, il Piano sia redatto secondo assunzioni ed ipotesi ragionevoli ed attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico-finanziarie nelle quali si articola e che rappresenti ad oggi la miglior stima della presumibile evoluzione della gestione.
I dati previsionali di Piano sono inoltre basati su assunzioni relative agli effetti di un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli Amministratori, non pienamente controllabili dagli Amministratori del Gruppo e delle società controllate. Tali assunzioni sono di seguito descritte:

Per effetto dell'aleatorietà connessa all'evoluzione del contesto di mercato e alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento stesso sia per quanto inerente ampiezza e tempistica della sua manifestazione, non può essere escluso che vi possano essere scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati.
In ogni caso, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ritengono, sulla base degli elementi attualmente disponibili e tenuto conto dei fattori di rischio, che il Piano sia costruito secondo ipotesi ragionevoli e attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico-finanziarie nelle quali si articola, e che esso rappresenti ad oggi la miglior stima della presumibile evoluzione della gestione.
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| Costi per il personale | (116,3) | (119,2) | (122,1) | (124,6) | (127,0) | (129,5) | (132,0) | (134,5) |
| Costi Esterni | (57,1) | (54,6) | (55,2) | (56,3) | (57,4) | (58,5) | (59,7) | (60,8) |
| Altri costi | (2,9) | (2,6) | (2,7) | (2,8) | (2,8) | (2,9) | (2,9) | (3,0) |
| Totale costi della produzione | (176,4) | (176,4) | (179,9) | (183,7) | (187,2) | (190,9) | (194,6) | (198,4) |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (5,8) | (5,8) | (5,9) | (5,8) | (6,0) | (5,7) | (5,7) | (5,7) |
| EBIT | 20,8 | 22,2 | 23,2 | 24,0 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
| Proventi (oneri ) finanziari | (4,0) | (5,2) | (4,4) | (3,7) | (3,3) | (2,9) | (2,5) | (1,9) |
| EBT | 16,8 | 16,9 | 18,8 | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 23,4 | 24,6 |
| Imposte | (4,7) | (5,1) | (5,6) | (6,1) | (6,3) | (6,7) | (7,0) | (7,4) |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 |
Il conto economico (costruito come già indicato al paragrafo 10.1 "Presentazione generale del Piano") per gli anni 2024-2030 della società risultante dalla Fusione è riepilogato nel seguito:
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023
In relazione alla precedente tabella si evidenzia che:
x Il formato di conto economico utilizzato per la predisposizione dei dati previsionali si fonda sulla classificazione utilizzata dal Management ai fini della predisposizione del budget che consente altresì il monitoraggio di taluni parametri (e.g. EBITDA) rilevanti anche per il Contratto di

Finanziamento. Sulla base dello stesso il management ha successivamente predisposto lo schema di conto economico secondo la classificazione civilistica;
x Il Piano, per l'esercizio 2024, evidenzia una dinamica di crescita del Valore della Produzione, che è previsto pari ad un valore di 204,3 €/Mln con un incremento del 0,7% rispetto al 2023, principalmente per effetto del portafoglio ordini attualmente in essere (si evidenzia che il backlog del Gruppo risulta coprire oltre il 70% delle vendite previste da budget per il 2024). Per il biennio 2025-2026 invece, è stata prevista prudenzialmente una crescita del Valore della Produzione sostanzialmente limitata pari al +2,2% medio annuo. Dal 2027 al 2030 il Management ha assunto un tasso di crescita costante e pari all'1,9%, in linea con il tasso di crescita perpetuo utilizzato dal Gruppo nei propri esercizi di impairment ed in linea con il tasso di inflazione previsto nel medesimo orizzonte temporale.
Le assunzioni alla base dell'andamento dei Costi sono state illustrate nel paragrafo 10.1.3"Altre assunzioni relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri non pienamente controllabili dagli Amministratori".
Le assunzioni sopra descritte circa l'andamento dei ricavi totali e dei costi variabili e fissi determinano un miglioramento costante della marginalità del Piano, sia a livello di margine di contribuzione che di EBITDA Margin.

Lo stato patrimoniale per gli esercizi 2024-2030 della società risultante dalla Fusione è riportato nella seguente tabella:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| Rimanenze | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Crediti commerciali | 55,4 | 55,0 | 56,7 | 58,5 | 60,0 | 61,7 | 63,3 | 65,0 |
| LIC (netto anticipi) | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Altre attività | 16,5 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |
| Debiti commerciali | (33,8) | (32,3) | (32,7) | (33,3) | (34,0) | (34,6) | (35,3) | (36,0) |
| Altre passività | (44,9) | (45,2) | (46,3) | (47,3) | (48,2) | (49,1) | (50,1) | (51,1) |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,29 | 16,93 | 17,33 | 17,64 | 17,96 | 18,28 | 18,61 |
| TFR E ALTRI FONDI | (6,7) | (6,0) | (5,4) | (4,9) | (4,4) | (4,0) | (3,6) | (3,2) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023
La composizione della PFN per gli esercizi 2024-2030 della società risultante dalla Fusione è riportato nella seguente tabella:
| Composizione PFN | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutuo BdM | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | ||||
| Pool BPPB-BPP-(SACE) | 13,8 | 8,8 | 3,8 | |||||
| Finanziamento OPA 2023 (TLA) | 19,0 | 17,1 | 13,3 | 9,5 | 5,7 | 1,9 | ||
| Finanziamento OPA (TLB) x OPA | 6,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | |
| Finanziamento OPA (TLB) x Recesso | 11,2 | 10,8 | 9,9 | 8,3 | 5,3 | 4,5 | ||
| Finanziamento OPA (BtC) | 2,0 | |||||||
| altre attività finanziarie | -1,2 | |||||||
| altre passività finanziarie (tra cui IFRS16) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| BT e soft loans | 13,8 | 13,1 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 12,0 |
| (Cassa) | (23,5) | (25,2) | (27,9) | (32,8) | (41,6) | (44,2) | (57,5) | (68,6) |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | (3,9) | (14,6) | (31,0) | (48,2) |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023

2023 superiore a 30 giorni risulta pari a 3,6 €/Mln (c.11% del totale dei debiti commerciali), livello di scaduto che gli Amministratori ritengono in linea con le prassi di mercato.
Di seguito sono esposti i flussi finanziari previsti a Piano:

| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| IMPOSTE | (4,7) | (5,1) | (5,6) | (6,1) | (6,3) | (6,7) | (7,0) | (7,4) |
| VARIAZIONE CCN | (2,7) | 2,0 | (0,6) | (0,4) | (0,3) | (0,3) | (0,3) | (0,3) |
| VARIAZIONE TFR E ALTRI FONDI | (0,5) | (0,7) | (0,6) | (0,5) | (0,5) | (0,4) | (0,4) | (0,4) |
| CAPEX | (5,4) | (6,1) | (4,9) | (4,9) | (4,9) | (9,9) | (5,0) | (5,0) |
| FcF al Servizio del Debito | 13,3 | 18,1 | 17,3 | 17,9 | 18,3 | 13,7 | 18,9 | 19,1 |
| Oneri finanziari Cash | (4,0) | (5,2) | (4,4) | (3,7) | (3,3) | (2,9) | (2,5) | (1,9) |
| Rimborso del debito | (4,2) | (11,1) | (10,1) | (9,2) | (6,4) | (8,1) | (3,1) | (6,1) |
| accensione nuovi finanziamenti mlt | 27,3 | 11,2 | ||||||
| FcF To Equity | 32,5 | 12,9 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 13,3 | 11,2 |
| Variazione Equity | (26,3) | (11,2) | ||||||
| Free cash Flow | 6,2 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 13,3 | 11,2 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 25,2 | 27,9 | 32,8 | 41,6 | 44,2 | 57,5 |
| FcF | 6,2 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 13,3 | 11,2 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 25,2 | 27,9 | 32,8 | 41,6 | 44,2 | 57,5 | 68,6 |
(*) La colonna 2023 (a) riporta i dati proforma al 31.12.2023
In tutto l'orizzonte temporale di riferimento, il Gruppo genera un flusso di risorse positivo a livello gestionale, grazie principalmente alla capacità della stessa di generare una marginalità operativa lorda positiva, che risulta sufficiente a coprire gli oneri finanziari e il rimborso del debito finanziario; dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni commerciali e finanziarie, risulta un flusso di cassa libero e positivo (il "Free Cash Flow") pari a 1,7 €/Mln nel 2024, 2,8 €/Mlns nel 2025, che cresce fino agli 11,2 €/Mln del 2030, complessivamente tali flussi in arco piano risultano pari a 45,2 €/Mln
Gli investimenti sono stati stimati ipotizzando un volume di Capex annuali fisiologici al mantenimento dell'attuale struttura operativa, oltre ad un investimento per l'acquisizione della partecipazione di Balance.
Per quanto riguarda gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, gli Amministratori hanno ipotizzato Capex per un importo pari a circa 4,6 €/Mln per il 2024, 4,9 €/Mln per il 2025, 2026, e 2027, e 5,0 €/Mln per gli anni dal 2028 al 2030. Il totale dei Capex dal 2024 al 2030 risulta pari a 34,3 €/Mln.
Inoltre, il Piano prevede le seguenti assunzioni in tema di finanziamenti:

e. rimborso della linea TLB (17,5 €/Mln, assumendo l'esercizio integrale del Diritto di Recesso da parte di tutti i soci di minoranza), previsto contrattualmente in un'unica rata "bullet" nel 2030, a meno che non si verifichi un caso di Eccesso di Cassa, in accordo a quanto previsto dai rispettivi termini contrattuali; in arco piano, successivamente al perfezionamento della Fusione, il meccanismo di Eccesso di Cassa (come prima descritto e ulteriormente specificato nel Contratto di Finanziamento), determina un rimborso anticipato della linea TLB in ciascun primo semestre dal 2024 al 2029, per un importo complessivo pari a 11,5 €/Mln.
Di seguito viene fornito il dettaglio di quanto è stato previsto in termini di Eccesso di Cassa:
| Cash Sweep | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eccesso di Cassa | 5,2 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 |
| Rimborso Anticipato TLB | -2,3 | -0,6 | -1,1 | -2,2 | -4,1 | -1,1 |
Sulla base dei dati del Piano, i covenants previsti dal Contratto di Finanziamento, ovvero il LR Prenditore risulta rispettato su tutto l'arco temporale oggetto di analisi:
| Parametri Finanziari | 2024 H1 |
2024 | 2025 H1 |
2025 | 2026 H1 |
2026 | 2027 H1 |
2027 | 2028 H1 |
2028 | 2029 H1 |
2029 | 2030 H1 |
2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 - | 0,2 - | 0,5 - | 0,6 - | 1,0 - | 1,1 - | 1,5 - | |
| Covenant contrattuali | 2024 H1 |
2024 | 2025 H1 |
2025 | 2026 H1 |
2026 | 2027 H1 |
2027 | 2028 H1 |
2028 | 2029 H1 |
2029 | 2030 H1 |
2030 | |
| Banco BPM |
PFN / Ebitda | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Sulla base dei dati del Piano, risultano altresì rispettati i covenants previsti dal Contratto di Finanziamento SACE, ovvero sia il LR Prenditore che il rapporto PFN/Patrimonio Netto risultano rispettati su tutto l'arco temporale oggetto di analisi:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | |
| PFN / PN | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | |
| BPPB | PFN / Ebitda | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
A fine 2030 la PFN è stimata pari a -48,2 €/Mln, con la previsione di debiti finanziari pari a 20,5 €/Mln e del saldo di cassa, al netto dell'integrale rimborso del finanziamento derivante dal Contratto di Finanziamento, pari a 68,6 €/Mln.
Gli Amministratori ritengono che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione e tenuto conto dei fattori di rischio, il Piano sia redatto secondo assunzioni ed ipotesi ragionevoli ed attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico-finanziarie nelle quali si articola, e che rappresenti ad oggi la miglior stima della presumibile evoluzione della gestione.
Il Piano ipotizza il perfezionamento della Fusione entro il terzo trimestre dell'esercizio 2024, con il conseguente push down del debito.
Contratto di Finanziamento
Pool

Come indicato nelle premesse, al fine di far fronte alle spese ed ai costi connessi all'Offerta, Abaco Innovazione e Abaco3 hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento. Tale finanziamento è suddiviso in:
(i) una linea di credito per firma sino a massimi Euro 38.000.000,00 (la "Linea per Firma"), a supporto dell'emissione della garanzia di esatto adempimento; e
(ii) una linea di credito per cassa (la "Linea per Cassa" e, insieme alla Linea per Firma, le "Linee di Finanziamento"), comprendente:
(a) una tranche bridge-to-cash sino a massimi Euro 2.000.000,00 ("BtC");
(b) una tranche amortising a medio-lungo termine sino a massimi Euro 19.000.000,00 (Term Loan A o "TLA"); e
(c) una tranche bullet a medio-lungo termine sino a massimi Euro 19.000.000,00 (Term Loan B o "TLB").
Alla data della presente Progetto di Fusione, l'ammontare del Contratto di Finanziamento in linea capitale è pari a Euro 27.295.238,55.
Ai sensi del Contratto di Finanziamento, gli importi erogati a valere sulla Linea per Cassa dovranno essere rimborsati come segue:
Il Contratto di Finanziamento prevede altresì una clausola di rimborso anticipato obbligatorio della linea TLB per un importo pari al 50% dell'eventuale eccesso di cassa che si dovesse verificare al 31 dicembre di ciascun anno, dedotta una franchigia di 0,5 €/Mln.
A garanzia del rimborso del finanziamento è prevista la concessione, a favore delle Banche Finanziatrici, di: (i) un pegno sulla totalità delle azioni detenute tempo per tempo da Abaco Innovazione; (ii) un pegno sulla totalità delle azioni che saranno detenute tempo per tempo da Abaco3; (iii) un pegno sulle n. 60.000 azioni di Abaco3 detenute da Abaco Innovazione, rappresentative del 100% del relativo capitale sociale; (iv) a seguito del perfezionamento della Fusione ovvero della fusione inversa (a seconda dei casi), un pegno sulla totalità delle azioni della società risultante dalla Fusione; (v) un pegno sui conti correnti accesi da Abaco3; e (vi) una garanzia personale a prima richiesta da parte di Abaco Innovazione.
I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono riportati nella tabella che segue:
| La somma di (i) Margine (calcolato come segue); e (ii) EURIBOR 6M con zero floor. | |
|---|---|
| A decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, il "Margine" sarà pari a: | |
| (i) con riferimento alla BtC: 2,50% su base annua; |
|
| (ii) con riferimento alla TLA: 4,25% su base annua; e |
|
| Tasso di interesse | (iii) con riferimento alla TLB: 4,75% su base annua, |
| fermo restando che: | |
| (a) a decorrere dal primo giorno (incluso) del primo periodo di interessi immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione e sino al primo giorno del periodo di interessi (escluso) che inizia successivamente alla consegna del compliance certificate (i.e., il certificato attestante il livello dei covenant finanziari) relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre |

immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione (il "Periodo di Interessi Rilevante"), il Margine della TLA e della TLB sopra indicato, subirà una variazione in diminuzione pari a 0,50% su base annuale (il "Margine Adjusted");
(b) a decorrere dal primo giorno (incluso) del Periodo di Interessi Rilevante, il Margine Adjusted applicabile, rispettivamente alla TLA e alla TLB sarà modificato annualmente sulla base del livello di leverage ratio (espresso dal rapporto PFN / EBITDA a livello di Gruppo) come segue, con decorrenza dal primo giorno del periodo di interessi in corso alla data di consegna del relativo compliance certificate:
| leverage ratio | Margine applicabile TLA (basis points) |
Margine applicabile TLB (basis points) |
|---|---|---|
| X > 2,5 | 400 | 450 |
| 2,5 • X > 2,0 | 375 | 425 |
| 2,0 • X > 1,5 | 350 | 400 |
| 1,5 • X > 1,0 | 325 | 375 |
| ;"1,0 | 300 | 350 |
ai successivi periodi di interessi sarà incrementato fino al valore massimo indicato nella tabella sopra riportata.
Durata semestrale, eccezion fatta per:
Periodi di Interessi
Covenant generali
In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, soggetti alle consuete limitazioni ed eccezioni, e riferiti a Abaco 3, Exprivia, le sue controllate principali e, ove applicabile, a ciascuna società del Gruppo, tra cui: (i) status, autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi; (ii) rispetto di termini e condizioni di cui alla documentazione relativa all'Offerta e divieto di apportarvi modifiche, ferma la possibilità per Abaco3 di effettuare rilanci sul Corrispettivo in ogni caso a condizione che, per effetto di tali rilanci l'Esborso Massimo non ecceda l'importo massimo della Linea per Firma; (iii) rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili all'Offerta; (iv) lo status di società holding, fatta eccezione per Exprivia; (v) divieto di effettuare acquisti di Azioni da parte di Abaco3, nonché delle Persone che Agiscono di Concerto, a un prezzo superiore al Corrispettivo; (vi) limitazioni all'assunzione di ulteriore indebitamento finanziario; (vii) limitazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve; (viii) limitazione alla concessione di finanziamenti infragruppo; (ix) negative pledge; (x) rispetto delle previsioni in materia di assistenza finanziaria; (xi) limitazione alla prestazione di garanzie finanziarie da parte delle società del Gruppo; (xii) grado di pari passu delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento e la restante documentazione finanziaria; (xiii) divieto di apportare modifiche sostanziali all'attività attualmente esercitata; (xiv) divieto di riduzione del capitale sociale e limiti alle operazioni straordinarie (fatta eccezione per la Fusione) e alle acquisizioni di partecipazioni; (xv) proprietà intellettuale; (xvi) limitazione al compimento di atti dispositivi; (xvii) previsioni in materia di compliance usuali per questa tipologia di finanziamenti (quali sanzioni,

| antiterrorismo, e antiriciclaggio, DAC6 e Decreto 231); (xviii) obbligo a far sì che Exprivia mantenga disponibile giorno per giorno libero da vincoli e gravami, su apposito conto corrente, un ammontare non inferiore all'importo della tranche BtC fino alla relativa scadenza; (ixx) obbligo di adempiere prontamente – ricorrendone i presupposti – all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; (xx) obbligo di dare corso prontamente – ricorrendone i presupposti – alla procedura congiunta; (xxi) obbligo di deliberare la Fusione; (xxii) obbligo di effettuare il Delisting; (xxiii) osservanza delle leggi; (xxiv) imposte, tasse e contributi; e (xxv) limitazioni alle modifiche dello statuto sociale e alla sottoscrizione di patti parasociali aventi ad oggetto le Azioni; Con riferimento ad Abaco Innovazione, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, soggetti alle consuete limitazioni ed eccezioni, tra cui: (i) status, autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi, (ii) osservanza delle leggi; (iii) imposte, tasse e contributi; (iv) grado di pari passu delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento e la restante documentazione finanziaria; (vi) divieto di effettuare acquisti di Azioni da parte di Abaco Innovazione, nonché delle Soggetti in Concerto, a un prezzo superiore al corrispettivo dell'Offerta; (vii) limitazioni alle modifiche dello statuto sociale e alla sottoscrizione di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni; e (ix) divieto di apportare modifiche sostanziali all'attività attualmente esercitata. |
|
|---|---|
| Covenant finanziari |
Il Contratto di Finanziamento prevede quale unico covenant finanziario, in relazione alla Linea per Cassa, il rapporto tra posizione finanziaria netta consolidata (la "PFN") ed EBITDA consolidato, il quale – a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a seconda dei periodi considerati – deve mantenersi tra 2,9x e 1,8x. È previsto un meccanismo di "equity cure" ai sensi del quale, in caso di violazione del predetto covenant, Abaco3 avrà facoltà – per un massimo di 3 volte nel corso della vita del finanziamento – di utilizzare i proventi netti in denaro effettivamente percepiti da un apporto a titolo di equity al fine di porre rimedio alla suddetta violazione, deducendo tali proventi netti dall'ammontare complessivo della PFN. |
| Eventi di default | In linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili, soggetti a basket, limitazioni ed eccezioni consuetudinarie, tra cui: (i) utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto di Finanziamento; (ii) mancato pagamento di una qualsivoglia somma dovuta ai sensi dei documenti finanziari; (iii) mancato rispetto dei covenant finanziari; (iv) cross default; (v) contenziosi, procedure esecutive e procedure cautelari; (vi) sospensione, interruzione o modifica sostanziale dell'attività; (vi) validità ed efficacia della documentazione relativa all'Offerta; (vii) insolvenza e/o avvio di una qualsiasi procedura concorsuale ovvero para-concorsuale, secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e/o verificarsi di eventi previsti ai sensi degli artt. 2446 e/o 2482-bis, 2447 e/o 2482-ter del codice civile e/o ristrutturazione dell'indebitamento finanziario; (viii) violazione delle previsioni del Contratto di Finanziamento relative alle limitazioni alle distribuzioni di dividendi e alle operazioni straordinarie; (ix) riserve da parte del revisore incaricato sulla certificazione della rendicontazione finanziaria; (x) emissione di un provvedimento di primo grado con il quale venga accertata una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero vengano applicate misure interdittive (ivi incluse misure cautelari), ovvero misure similari aventi effetti equivalenti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (xi) material adverse effect; (xii) mancato rispetto degli impegni di cui ai documenti finanziari; (xiii) violazione di dichiarazioni e garanzie; (xiv) fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso dei soci di Exprivia ovvero della società risultante dalla Fusione nei casi dettagliati al punto (iii) della riga "Scopi del Finanziamento", verificarsi di circostanze che legittimo i soci di Exprivia e/o Abaco3 e/o della società risultante dalla Fusione a esercitare il diritto di recesso. |
Si segnala, infine, che il Contratto di Finanziamento contempla, tra gli impegni assunti da Abaco3, il completamento della Fusione entro la data che cade 12 (dodici) mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento (i.e., l'11 luglio 2023). Pertanto, ove la Fusione venisse realizzata, la società risultante dalla Fusione risponderà delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento.
Al fine di determinare gli effetti sul piano di eventuali variazioni delle assunzioni di piano e del relativo impatto sulla generazione di cassa attesa, gli Amministratori di Exprivia hanno effettuato delle analisi di sensitività sulle ipotesi di piano a partire già dall'esercizio 2024. Al riguardo sono state effettuate tre distinte analisi di sensitivity, come nel seguito illustrate:
La prima analisi di sensitivity prevede un incremento del Costo del Personale pari all'1% aggiuntivo rispetto alla dinamiche già riflesse nel Piano a partire dal 2024 fino al 2030; in tale scenario, nel 2024 l'EBITDA si riduce del 4% passando da 28,0 €/Mln del Piano a 26,8 €/Mln della sensitivity (l'EBITDA

Margin si riduce dal 13,7% al 13,1%), e così via per ciascun anno di Piano la riduzione risulta pari a c.1,2 €/Mln/anno per un complessivo maggiore Costo del Personale pari a 8,9 €/Mln in arco piano.
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |
Le principali grandezze economico-patrimoniali dello scenario base sono le seguenti:
Nel prospetto seguente vengono mostrate le principali grandezze economico-patrimoniali del primo scenario di sensitivity:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 30,9 |
| su VdP | 13,1% | 13,1% | 13,3% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,0 | 12,3 | 13,4 | 13,8 | 14,7 | 15,4 | 16,3 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 15,8 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,0 | 107,3 | 107,3 | 107,0 | 111,9 | 111,9 | 111,9 |
| PFN | 39,9 | 38,7 | 26,6 | 13,3 | 0,8 - | 10,7 - | 26,1 - | 42,3 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 68,4 | 80,7 | 94,0 | 107,9 | 122,6 | 138,0 | 154,2 |
In tale scenario, il Free Cash Flow in arco piano si riduce da 45,2 €/Mln a 39,4 €/Mln; il Free Cash Flow resta positivo in ciascun anno di Piano, come illustrato nel prospetto seguente:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash Flow | 6,2 | 1,3 | 2,1 | 4,4 | 8,1 | 2,0 | 12,6 | 8,8 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 24,8 | 26,9 | 31,3 | 39,3 | 41,4 | 54,0 |
| FcF | 6,2 | 1,3 | 2,1 | 4,4 | 8,1 | 2,0 | 12,6 | 8,8 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 24,8 | 26,9 | 31,3 | 39,3 | 41,4 | 54,0 | 62,8 |
La seconda analisi di sensitivity prevede una riduzione graduale del DPO a 183 gg. in modo da azzerare lo scaduto fornitori oltre i 30 gg., ipotizzato in 4 anni dal 2024 al 2027 aggiungendo 1 €/Mln di pagamenti all'anno ai fornitori a quanto già previsto nel Piano;
Le principali grandezze economico-patrimoniali dello scenario base sono le seguenti:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |

Nel prospetto seguente vengono mostrate le principali grandezze economico-patrimoniali del secondo scenario di sensitivity:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,7 | 15,6 | 16,3 | 17,2 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 17,3 | 18,9 | 20,3 | 21,6 | 22,0 | 22,3 | 22,6 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 108,5 | 109,7 | 110,8 | 111,5 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| PFN | 39,9 | 39,3 | 27,4 | 14,2 | 0,2 | 10,5 - | 26,8 - | 44,0 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,3 | 126,9 | 143,2 | 160,4 |
In tale scenario, il Free Cash Flow si riduce in arco piano da 45,2 €/Mln a 41,0 €/Mln; il Free Cash Flow resta positivo in ciascun anno di Piano:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash Flow | 6,2 | 0,7 | 2,2 | 4,1 | 8,1 | 2,9 | 13,1 | 9,8 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 24,2 | 26,4 | 30,6 | 38,6 | 41,6 | 54,6 |
| FcF | 6,2 | 0,7 | 2,2 | 4,1 | 8,1 | 2,9 | 13,1 | 9,8 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 24,2 | 26,4 | 30,6 | 38,6 | 41,6 | 54,6 | 64,5 |
La terza analisi di sensitivity prevede il verificarsi congiunto del primo e del secondo scenario;
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 |
| su VdP | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| PFN | 39,9 | 38,3 | 25,4 | 11,2 | 3,9 - | 14,6 - | 31,0 - | 48,2 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 69,2 | 82,4 | 96,6 | 111,4 | 127,0 | 143,4 | 160,6 |
Le principali grandezze economico-patrimoniali dello scenario base sono le seguenti:
Nel prospetto seguente vengono mostrate le principali grandezze economico-patrimoniali del terzo scenario di sensitivity:
| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VdP | 203,0 | 204,3 | 209,0 | 213,5 | 217,6 | 221,9 | 226,2 | 230,6 |
| EBITDA | 26,6 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 30,9 |
| su VdP | 13,1% | 13,1% | 13,3% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% |
| Risultato netto | 12,1 | 11,0 | 12,3 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 16,3 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 96,8 | 97,2 | 96,2 | 95,4 | 94,3 | 98,4 | 97,7 | 97,0 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 18,3 | 16,8 | 18,5 | 19,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 108,4 | 108,0 | 109,3 | 110,3 | 111,0 | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
| PFN | 39,9 | 39,7 | 28,6 | 16,4 | 3,2 | 6,5 - | 21,9 - | 38,1 - |
| Patrimonio Netto | 68,6 | 68,4 | 80,7 | 94,0 | 107,8 | 122,4 | 137,8 | 154,0 |
In tale scenario, il Free Cash Flow si riduce in arco di Piano da 45,2 €/Mln a 35,2 €/Mln; il Free Cash Flow resta positivo in ciascun anno di Piano:

| 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash Flow | 6,2 | 0,3 | 1,5 | 3,6 | 7,4 | 2,3 | 12,4 | 7,5 |
| Liquidità BoP | 17,3 | 23,5 | 23,8 | 25,3 | 28,9 | 36,3 | 38,7 | 51,1 |
| FcF | 6,2 | 0,3 | 1,5 | 3,6 | 7,4 | 2,3 | 12,4 | 7,5 |
| Liquidità EoP | 23,5 | 23,8 | 25,3 | 28,9 | 36,3 | 38,7 | 51,1 | 58,6 |
Nella tabella seguente viene mostrata la tenuta dei covenant, su base annuale, nel primo scenario:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | -0,9 | -1,4 |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
Nella tabella seguente viene mostrata la tenuta dei covenant, su base annuale, nel secondo scenario:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | -0,3 | -0,8 | -1,4 |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
Nella tabella seguente viene mostrata la tenuta dei covenant, su base annuale, nel terzo scenario:
| Parametri Finanziari | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN / Ebitda (i.e. LR Prenditore) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | -1,2 |
| Covenant contrattuali | 2023 (a) | 2024 (b) | 2025 (e) | 2026 (e) | 2027 (e) | 2028 (e) | 2029 (e) | 2030 (e) |
Si precisa che i covenant su base semestrale risultano rispettati in tutti gli scenari di sensitivity, così come risultano rispettati i covenant previsti nel Contratto di Finanziamento SACE.
Nonostante questi scenari particolarmente negativi, non vi sarebbe alcun impatto significativo sulla capacità di rimborso del Contratto di Finanziamento né sulla tenuta dei covenants previsti. Il Piano evidenzia quindi una elevata solidità rispetto alle ipotesi di crescita della top-line sia in termini di rispetto dei covenants sia di rispetto del rimborso del debito.
Alla luce e nei limiti di quanto precede, gli Amministratori considerano ragionevole ritenere che le risorse finanziarie attese dal Piano siano idonee a permettere alla società risultante dalla Fusione di adempiere alle obbligazioni nel senso di cui all'art. 2501-bis, comma 2, del Codice Civile.

Alla luce di tutto quanto esposto nel paragrafo 10 e come esaustivamente indicato nelle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione - redatte ai sensi degli artt. 2501-bis, comma 3 e 2501-quinquies del codice civile, nonché, nel caso delle relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia, dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A - la Società Incorporante potrà disporre successivamente alla Fusione di risorse finanziarie sufficienti per sostenere il soddisfacimento delle proprie obbligazioni.
La documentazione richiesta dall'art. 2501-septies del codice civile sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.
*
*
Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante post-Fusione qui allegato sub "A", eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 del codice civile.
*
| Allegati | |
|---|---|
| A. | Statuto della Società Incorporante post-Fusione |
| B. | Statuto della Società Incorporante vigente alla data del Progetto di Fusione |
| C. | Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti ex art. 2501-bis, comma 5, del codice civile |
*
Molfetta (BA), 27 marzo 2024
Abaco 3 S.p.A.


Molfetta (BA), 27 marzo 2024
Exprivia S.p.A.


[ALLEGATI AL PROGETTO DI FUSIONE]

| "Exprivia S.p.A.". | |
|---|---|
| TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE |
|
| È costituita una società per azioni denominata: "Exprivia | |
| S.p.A.". | |
| La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di | |
| legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", "AISOFTW@RE | |
| S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A.". ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE |
|
| La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi |
|
| di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e | |
| progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresen | |
| tante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare | |
| hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi | |
| medici. La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: | |
| (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione | |
| dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla | |
| fornitura di servizi di call center, di customer care e di | |
| Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, | |
| l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi | |
| informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività indu | |
| striale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni al | |
| tra attività inerente la produzione di software per il mercato; | |
| (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione | |
| di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le | |
| attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera | |
| di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparec | |
| chiature elettroniche e di quant'altro necessario per la rea | |
| lizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo | |
| studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione ter | |
| ritoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; | |
| (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo in | |
| formatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, | |
| nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette profes | |
| sioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e con | |
| nessi ai suddetti servizi. Inoltre, la società può promuovere | |
| la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile | |
| ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca. | |
| La società ha inoltre per oggetto: (i) l'assunzione, diretta o | |
| indiretta, in conformità alla disciplina normativa e regolamen | |
| tare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e | |
| imprese e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della | |
| Società, italiane e/o estere nonché gestire e alienare le par | |
| tecipazioni e/o interessenze medesime; (ii) il finanziamento e | |
| coordinamento tecnico e finanziario (ivi incluso contrarre mutui | |
| e finanziamenti e prestare garanzie reali e personali), anche | |
| indiretto, a favore delle società partecipate; (iii) lo svolgi | |
| mento di attività di coordinamento strategico, tecnico e | |
-

| finanziario di tali società partecipate (dirette ed indirette) | |
|---|---|
| e di indirizzo nei confronti delle medesime; e (iv) la produ- | |
| zione, installazione e commercializzazione di sistemi informa- | |
| tici e di servizi informatici. La società può compiere qualunque | |
| altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, banca- | |
| ria, mobiliare od immobiliare ritenute dall'organo amministra- | |
| tivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto so- | |
| ciale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico | |
| e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e suc- | |
| cessive modifiche ed integrazioni. | |
| In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio | |
| professionale nei confronti del pubblico dei servizi di inve- | |
| stimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche | |
| ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per | |
| legge a particolari autorizzazioni. | |
| ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA | |
| La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, 1. |
|
| ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci. | |
| ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI | |
| 1. La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA). La | |
| Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, isti- | |
| tuire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia | |
| in Italia che all'estero. | |
| Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, 2. |
|
| si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; | |
| è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domici- | |
| lio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei | |
| soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. | |
| TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIA- | |
| MENTI DEI SOCI | |
| ARTICOLO 5) CAPITALE SÓCIALE E CATEGORIE DI AZIÓNI | |
| Il capitale sociale è fissato in euro [●] ([●]) suddiviso 1. |
|
| in numero [●] ([●]) azioni del valore nominale di 1,00 (uno | |
| virgola zero zero) euro cadauna. Le azioni sono ammesse alla | |
| gestione accentratata in regime di dematerializzazione ai sensi | |
| della normativa vigente e dell'art 2354, comma 7, del codice | |
| civile. | |
| 2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emis- |
|
| sione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il | |
| modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di | |
| tali azioni. | |
| ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI | |
| 1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a | |
| fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti | |
| nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai | |
| sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che | |

| consistono in certificati di partecipazione, stabilendo la | |
|---|---|
| forma, le modalità di trasferimento e i diritti spettanti ai | |
| possessori di detti certificati. | |
| ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE | |
| 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di |
|
| decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato | |
| il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla | |
| necessità di eseguire i conferimenti in danaro. | |
| 2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale |
|
| sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo | |
| 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una di | |
| versa ripartizione delle azioni. | |
| ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ | |
| 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma |
|
| versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro | |
| porzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale | |
| sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo | |
| per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. | |
| 2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai |
|
| soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. | |
| ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI | |
| 1. Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi della nor | |
| mativa applicabile. | |
| ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO | |
| 1. In caso di morte di un socio, nella proprietà delle azioni |
|
| già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e | |
| di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice | |
| civile, subentrano i suoi eredi o legatari. | |
| 2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni |
|
| del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si | |
| applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. | |
| ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO | |
| 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte |
|
| delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma | |
| 1, del codice civile, restando esclusi i casi previsti dall'ar | |
| ticolo 2437, comma 2, del codice civile. | |
| 2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno |
|
| del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di | |
| recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. | |
| Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità | |
| della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso | |
| un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di | |
| recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al rece | |
| dente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve | |
| far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato | |
| esercitato il diritto di recesso. | |
| 3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha |
|
| esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi di legge. | |
| TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI | |

| ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA | |
|---|---|
| 1. Le competenze dell'assemblea ordinaria sono quelle previ |
|
| ste dalla legge. | |
| ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE | |
| 1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società |
|
| oppure altrove, purché in Italia, fatto salvo quanto previsto | |
| dall'articolo 15), comma 4. | |
| ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE | |
| 1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministra |
|
| tivo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo | |
| amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli | |
| argomenti da trattare, dai soci che rappresentino la percentuale | |
| di capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vi gente. |
|
| 2. L'assemblea è convocata mediante avviso almeno 15 (quin |
|
| dici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso | |
| può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), | |
| contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adu | |
| nanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre in | |
| formazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e re | |
| golamentari ed è pubblicato nei termini di legge: | |
| - sul sito internet della società; |
|
| - ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gaz |
|
| zetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quo | |
| tidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il | |
| Sole 24 ore, La Repubblica, MF, Corriere della Sera"; | |
| - con le altre modalità previste dalla normativa anche rego |
|
| lamentare pro tempore vigente. | |
| 3. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si in |
|
| tende comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, | |
| quando sia presente o regolarmente rappresentato l'intero capi | |
| tale sociale, partecipi all'assemblea la maggioranza dei compo | |
| nenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno dei | |
| partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti posti | |
| all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato. |
|
| 4. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si ten |
|
| gono, di regola, in unica convocazione come per legge. Il Con | |
| siglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne | |
| ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso | |
| di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si | |
| tengano a seguito di più convocazioni. | |
| ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO | |
| 1. La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'eser |
|
| cizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa | |
| applicabile, da una comunicazione alla Società, in favore del | |
| soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'interme | |
| diario sui cui conti sono registrati le azioni, in conformità | |
| alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta | |

| comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a | |
|---|---|
| cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni | |
| non festivi dalla data fissata per l'assemblea. A seguito di | |
| tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino | |
| alla chiusura dell'assemblea in relazione alla quale tale regi | |
| strazione è stata effettuata. | |
| 2. L'intervento in assemblea può svolgersi anche con gli inter venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video |
|
| collegati. In tal caso, è necessario che: | |
| a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo | |
| del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil | |
| mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare | |
| lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul | |
| tati della votazione; | |
| b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade | |
| guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; | |
| c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale | |
| alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti | |
| all'ordine del giorno; | |
| d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati | |
| nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura | |
| della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, do | |
| vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente | |
| il soggetto verbalizzante. | |
| 3. Ogni azione attribuisce al socio il diritto ad un voto; |
|
| non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza. | |
| ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA | |
| 1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con |
|
| delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via | |
| posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere | |
| conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le | |
| successive convocazioni. Non si possono rappresentare con delega | |
| più di dieci soci. | |
| ARTICOLO 17) PRESIDENZA | |
| 1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore |
|
| unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso | |
| di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. | |
| In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno | |
| qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale | |
| presente. | |
| 2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, |
|
| anche non socio, designato dall'assemblea a maggioranza semplice | |
| del capitale presente. | |
| 3. Ove prescritto dalla legge, ovvero qualora l'organo ammi |
|
| nistrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono | |
| attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo me | |
| desimo. | |
| 4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della |
|
| costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittima | |
| zione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i | |

| risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato | |
|---|---|
| conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver | |
| svolto attività di supervisione durante la sua redazione. | |
| ARTICOLO 18) QUORUM | |
| 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera |
|
| secondo le maggioranze previste dalla normativa applicabile. | |
| 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e de |
|
| libera secondo le maggioranze previste dalla normativa applica | |
| bile. | |
| ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI | |
| 1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare |
|
| sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi | |
| societari che incidono sui loro diritti: | |
| a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di |
|
| diritti diversi da quelle ordinarie; | |
| b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari |
|
| emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice | |
| civile; | |
| c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. |
|
| 2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui |
|
| diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non | |
| approvate dall'assemblea speciale. | |
| 3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica |
|
| la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile. | |
| ARTICOLO 20) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI | |
| 1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere |
|
| proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di | |
| voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, an | |
| che congiuntamente, la percentuale di capitale sociale richiesta | |
| dalla normativa pro tempore vigente. | |
| TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CON | |
| TROLLI | |
| ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ | |
| 1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi |
|
| dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'as | |
| semblea, al consiglio di amministrazione, composto da un numero | |
| variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) membri, ovvero | |
| all'amministratore unico. | |
| 2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano |
|
| in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'as | |
| semblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo | |
| esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia | |
| fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di | |
| fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi | |
| (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per | |
| l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro ca | |
| rica). | |
| 3. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti |
|
| dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo |
|

| decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'as | |
|---|---|
| semblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel | |
| frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. | |
| 4. Gli amministratori sono rieleggibili. |
|
| 5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri |
|
| il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno | |
| che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti | |
| dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina dall'as | |
| semblea; con le medesime modalità possono essere nominati anche | |
| uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di so | |
| stituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, | |
| secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. | |
| 6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rim |
|
| borso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. | |
| 7. Può essere assegnato dall'assemblea, per ogni singolo |
|
| esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'or | |
| gano amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita | |
| un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche me | |
| diante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi | |
| o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di | |
| carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una | |
| partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di | |
| sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emis | |
| sione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende | |
| che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinun | |
| ciato. | |
| 8. La remunerazione degli amministratori investiti di parti |
|
| colari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, | |
| sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può de | |
| terminare un importo complessivo per la remunerazione di tutti | |
| gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari ca | |
| riche. | |
| ARTICOLO 22) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINI | |
| STRAZIONE | |
| 1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede |
|
| sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri | |
| dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le | |
| volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia | |
| fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal | |
| collegio sindacale. | |
| 2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da |
|
| spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun | |
| componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci | |
| effettivi e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima. | |
| L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o | |
| magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comu | |
| nicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). | |
| 3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente |
|
| costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del |
|

| consiglio stesso e dei componenti del collegio sindacale, al | |
|---|---|
| lorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad | |
| assistere alla adunanza siano stati previamente informati, fermo | |
| restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi | |
| alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf | |
| ficientemente informato. | |
| 4. L'intervento alle adunanze del consiglio di amministra |
|
| zione può svolgersi, anche in via esclusiva, da remoto mediante | |
| mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, con gli interve | |
| nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video | |
| o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati | |
| il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di | |
| trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: | |
| a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil |
|
| mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare | |
| lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul | |
| tati della votazione; | |
| b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade |
|
| guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; | |
| c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta |
|
| zione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione | |
| e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del | |
| giorno; | |
| d) ove non si tratti di consiglio di amministrazione totali |
|
| tario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi | |
| audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli inter | |
| venuti possano affluire. | |
| In tali casi l'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui | |
| si trova il Presidente, ove sarà richiesta la compresenza del | |
| Segretario nei soli casi in cui sia necessario procedere all'im | |
| mediata stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. | |
| 5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si ri |
|
| chiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. | |
| 6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate |
|
| con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; | |
| il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. | |
| In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende | |
| approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre | |
| siede la seduta. | |
| 7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per |
|
| corrispondenza. | |
| 8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del con |
|
| siglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto | |
| ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. | |
| 9. Il verbale deve indicare: |
|
| a) la data dell'adunanza; |
|
| b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; |
|
| c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le |
|
| loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; | |
| d) le modalità e il risultato delle votazioni, e deve |
|

| consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favore | |
|---|---|
| voli, degli astenuti o dei dissenzienti. | |
| 10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo |
|
| amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario | |
| sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo | |
| medesimo. | |
| ARTICOLO 23) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più | |
| ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della | |
| Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'at | |
| tuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. | |
| Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere | |
| qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni | |
| di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non | |
| espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea. | |
| Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le se | |
| guenti competenze: | |
| - la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e | |
| 2505-bis del codice civile; | |
| - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; | |
| - il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale. | |
| ARTICOLO 24) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DE | |
| LEGATI | |
| 1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il |
|
| consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e | |
| provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte | |
| all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; | |
| coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regola | |
| rità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e | |
| la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. | |
| 2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi |
|
| membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, | |
| fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono | |
| delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del | |
| codice civile. | |
| 3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di |
|
| amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul | |
| generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evolu | |
| zione e sulle operazioni di maggiore rilievo. | |
| 4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono es |
|
| sere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva: | |
| a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, ammini |
|
| strativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, do | |
| ganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con | |
| i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro | |
| dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, | |
| con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali | |
| di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai | |
| fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché | |
| quelle di sostituto d'imposta; | |

| le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi in b) |
|
|---|---|
| materia di trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti | |
| e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la | |
| società, in conformità alla normativa vigente in materia, anche | |
| per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicu- | |
| rezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili | |
| del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni; | |
| le funzioni inerenti alla normativa applicabile sulla pre- C) |
|
| venzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le | |
| misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per | |
| la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per | |
| la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'ag- | |
| giornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti nor- | |
| mativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado | |
| di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in par- | |
| ticolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, lo- | |
| cali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di | |
| trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in ma- | |
| teria di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche | |
| periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in gene- | |
| rale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; | |
| d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del ri- |
|
| spetto da parte della società di ogni normativa relativa alla | |
| gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, | |
| alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'am- | |
| biente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli in- | |
| cendi, alla sicurezza degli impianti; | |
| A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto | |
| di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri | |
| decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici | |
| pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problema- | |
| tiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Isti- | |
| tuti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica | |
| dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in | |
| genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria | |
| di ogni ordine e grado. | |
| ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE | |
| नंदिर के बाद में बाद में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche |
|
| in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze | |
| giudiziarie ed amministrative in qualsiasi sede e grado di giu- risdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per |
|
| giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo | |
| avvocati e procuratori alle liti, spetta: | |
| al presidente del consiglio di amministrazione; a) |
|
| nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori b) |
|
| delegati, ove questi siano stati nominati. | |
| L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al pre- 2 |
|
| sidente, e, ove nominati, agli amministratori delegati, nell'am- | |
| bito dei poteri loro conferiti. | |
| L'organo amministrativo può nominare direttori 3 . e |
|

| procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma | |
|---|---|
| sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, | |
| per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della | |
| società ed eventualmente a terzi. | |
| ARTICOLO 26) AMMINISTRATORE UNICO | |
| 1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'am |
|
| ministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le | |
| facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. | |
| ARTICOLO 27) COLLEGIO SINDACALE | |
| 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi |
|
| e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale | |
| attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presi | |
| dente. | |
| 2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, deca |
|
| dono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui | |
| all'articolo 2399. | |
| 3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni no |
|
| vanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spe | |
| dirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco | |
| e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può | |
| essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e | |
| può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (com | |
| presi il telefax e la posta elettronica). | |
| 4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e |
|
| atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette for | |
| malità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo | |
| restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi | |
| alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf | |
| ficientemente informato. | |
| 5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sinda | |
| cale si tengano anche esclusivamente per teleconferenza o vi | |
| deoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo col | |
| legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento | |
| dei componenti e che tutti i partecipanti possano essere iden | |
| tificati e sia loro consentito seguire la discussione e inter | |
| venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron | |
| tati. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova | |
| il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del | |
| relativo verbale. | |
| ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE | |
| 1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'as |
|
| semblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409- | |
| bis, comma 2, da un revisore contabile o da una società di | |
| revisione. | |
| 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, |
|
| se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle | |
| condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di con | |
| trollo contabile affidato a società di revisione, le disposi | |
| zioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci | |
| della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. | |

| L'attività di controllo contabile è documentata dall'or- | |
|---|---|
| gano di controllo contabile in un apposito libro, che resta | |
| depositato presso la sede della società. | |
| ARTICOLO 29) AZIÓNE DI RESPONSABILITA | |
| L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata 1. |
|
| anche dai soci che rappresentino la percentuale del capitale | |
| sociale richiesta dalla normativa pro tempore vigente. | |
| TITOLO V - OBBLIGAZIONI | |
| ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI | |
| L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, : 一 |
|
| comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo. | |
| TITOLÓ VI - ESERCIZI SÓCIALI E BILANCIÓ | |
| ARTIČOLO 31) EŠERČIZI ŠÕČIALI E UTILI | |
| 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre |
|
| di ogni anno. | |
| 2 Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) |
|
| giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può | |
| tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla | |
| chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia | |
| tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo ri- | |
| chiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'og- | |
| getto della società. | |
| 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti | |
| come segue: | |
| il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a) |
|
| a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; | |
| b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale | |
| sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione | |
| dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali | |
| utili netti si riferiscono. | |
| La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi 4 |
|
| ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433-bis del codice | |
| civile. | |
| I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno 5 . |
|
| in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società. | |
| TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| ARTICOLO 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. 1. |
|
| 2. In caso di scioqlimento della società, oqniqualvolta sulla |
|
| nomina dei liquidatori non intervenqa una diversa decisione dei | |
| soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel | |
| momento compongono l'organo amministrativo. | |
| In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della 3 |
|
| liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento | |
| dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società | |
| sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente | |
| statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione | |
| sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il | |
| consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia | |

| pluripersonale. | |
|---|---|
| TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE | |
| ARTICOLO 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA | |
| 1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle |
|
| quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico | |
| ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo | |
| amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o | |
| i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, | |
| in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o | |
| esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di | |
| compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica | |
| ritualmente e secondo diritto. | |
| 2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la |
|
| società ha la sua sede legale. | |
| ARTICOLO 34) FORO COMPETENTE | |
| 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari |
|
| sociali e della interpretazione o esecuzione del presente sta | |
| tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il | |
| foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. | |
| TITOLO IX – NORME FINALI | |
| ARTICOLO 35) LEGGE APPLICABILE | |
| 1. Al presente statuto si applica la legge italiana. |
|
| ARTICOLO 38) RINVIO | |
| Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge in | |
| materia. | |


| "ABACO3 S.p.A.". | |
|---|---|
| TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE |
|
| 1. È costituita una società per azioni denominata: "ABACO3 S.p.A.". |
|
| ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE | |
| La società ha per oggetto: (i) l'assunzione, diretta o indi | |
| retta, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare | |
| vigente in materia, di partecipazioni in altre società e im | |
| prese, italiane e/o estere; (ii) il finanziamento e coordina | |
| mento tecnico e finanziario (ivi incluso contrarre mutui e fi | |
| nanziamenti e prestare garanzie reali e personali), anche in | |
| diretto, a favore delle società partecipate; (iii) lo svolgi | |
| mento di attività di coordinamento strategico, tecnico e fi | |
| nanziario di tali società partecipate (dirette ed indirette) e | |
| di indirizzo nei confronti delle medesime; e (iv) la produzio | |
| ne, installazione e commercializzazione di sistemi informatici | |
| e di servizi informatici. La società può compiere qualunque | |
| altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, banca | |
| ria, mobiliare od immobiliare ritenute dall'organo amministra | |
| tivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto so | |
| ciale. | |
| ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ | |
| 1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, | |
| ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei so | |
| ci. | |
| ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI | |
| 1. La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA). |
|
| La Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, | |
| istituire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresen | |
| tanze sia in Italia che all'estero. | |
| 2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la so |
|
| cietà, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal | |
| libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del | |
| proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio | |
| nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafi ca. |
|
| TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIA | |
| MENTI DEI SOCI | |
| ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI | |
| 1. Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cin |
|
| quantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 50.000 (cin | |
| quantamila) azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola | |
| zero zero) euro cadauna. Le azioni sono rappresentate da tito | |
| li azionari. | |
| 2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare |
|
| l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la | |
| forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai pos | |
| sessori di tali azioni. | |

| ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI | |
|---|---|
| 1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a |
|
| fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti | |
| nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai | |
| sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che con | |
| sistono in certificati di partecipazione, stabilendo la forma, | |
| le modalità di trasferimento e i diritti spettanti ai posses | |
| sori di detti certificati. | |
| ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE | |
| 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di |
|
| decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato | |
| il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile | |
| sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. | |
| 2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale |
|
| sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo | |
| 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una di | |
| versa ripartizione delle azioni. | |
| ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ | |
| 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma |
|
| versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro | |
| porzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale | |
| sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tem | |
| po per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. | |
| 2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati |
|
| dai soci a favore della società devono considerarsi infrutti | |
| feri. | |
| ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI | |
| 1. Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi della nor | |
| mativa applicabile. | |
| ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO | |
| 1. In caso di morte di un socio, nella proprietà delle |
|
| azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sotto | |
| scrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e | |
| 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari. | |
| 2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azio |
|
| ni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si | |
| applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. | |
| ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO | |
| 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte |
|
| delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma | |
| 1, del codice civile, restando esclusi i casi previsti |
|
| dall'articolo 2437, comma 2, del codice civile. | |
| 2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno |
|
| del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione | |
| di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della socie | |
| tà. Se in questo lasso temporale venga contestata la legitti | |
| mità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente | |
| promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiara | |
| zione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo | |
| al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a | |

| cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le | |
|---|---|
| quali è stato esercitato il diritto di recesso. | |
| 3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha |
|
| esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi di leg | |
| ge. | |
| TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI | |
| ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA | |
| 1. Le competenze dell'assemblea ordinaria sono quelle pre |
|
| viste dalla legge. | |
| ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE | |
| 1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la so |
|
| cietà oppure altrove, purché in Italia, fatto salvo quanto | |
| previsto dall'articolo 15), comma 4. | |
| ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE | |
| 1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo ammini |
|
| strativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando | |
| all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con |
|
| l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rap | |
| presentino almeno il decimo del capitale sociale. | |
| 2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci |
|
| e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno | |
| fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qual | |
| siasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con | |
| qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la | |
| posta elettronica). | |
| 3. L'assemblea si intende comunque regolarmente costituita |
|
| in forma totalitaria, quando sia presente o regolarmente rap | |
| presentato l'intero capitale sociale, partecipi all'assemblea | |
| la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di | |
| controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discus | |
| sione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali | |
| non si ritenga sufficientemente informato. | |
| ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO | |
| 1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i ti |
|
| tolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto | |
| nelle materie iscritte nell'ordine del giorno, regolarmente | |
| iscritti nei libri societari. | |
| 2. L'intervento in assemblea può svolgersi anche con gli in | |
| tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au | |
| dio/video collegati. In tal caso, è necessario che: | |
| a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo | |
| del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil | |
| mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego | |
| lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i | |
| risultati della votazione; | |
| b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade | |
| guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; | |
| c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo | |
| reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo | |
| menti all'ordine del giorno; | |

| d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indica | |
|---|---|
| ti nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a | |
| cura della società, nei quali gli intervenuti possano afflui | |
| re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia | |
| presente il soggetto verbalizzante. | |
| 3. Il presidente del consiglio di amministrazione potrà al |
|
| tresì prevedere, nel rispetto dei principi di collegialità, | |
| buona fede e parità di trattamento dei consiglieri, che le | |
| riunioni del consiglio di amministrazione si tengano esclusi | |
| vamente mediante i predetti mezzi di video-conferenze o audio | |
| conferenza, senza indicazione di un luogo fisico presso il | |
| quale si svolgerà la riunione. | |
| 4. Ogni azione attribuisce al socio il diritto ad un voto; |
|
| non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza. | |
| ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA | |
| 1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con |
|
| delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via | |
| posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere | |
| conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le | |
| successive convocazioni. Non si possono rappresentare con de | |
| lega più di dieci soci. | |
| ARTICOLO 17) PRESIDENZA | |
| 1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore |
|
| unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in | |
| caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di | |
| età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente | |
| uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del ca | |
| pitale presente. | |
| 2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segreta |
|
| rio, anche non socio, designato dall'assemblea a maggioranza | |
| semplice del capitale presente. | |
| 3. Ove prescritto dalla legge, ovvero qualora l'organo am |
|
| ministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario | |
| sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministra | |
| tivo medesimo. | |
| 4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità del |
|
| la costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legit | |
| timazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i | |
| risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato | |
| conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo | |
| aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. | |
| ARTICOLO 18) QUORUM | |
| 1. L'assemblea ordinaria: |
|
| - in prima convocazione, è validamente costituita con |
|
| l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del ca | |
| pitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale | |
| presente; | |
| - in seconda convocazione, è validamente costituita qua |
|
| lunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e | |
| delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. | |


| dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del | |
|---|---|
| terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che | |
| sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza | |
| di fissazione di termine, essi durano in carica per tre eser- | |
| cizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convo- | |
| cata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della | |
| loro carica). | |
| 3. La revoca di uno o più amministratori può essere delibe- | |
| rata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla e | |
| dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento | |
| del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intenden- | |
| dosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella pre- | |
| sente società come accettazione di questa clausola e pertanto | |
| come rinuncia al risarcimento del danno. | |
| Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti 4 |
|
| dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo de- | |
| cade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza | |
| l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere | |
| nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. | |
| 5. Gli amministratori sono rieleggibili. | |
| 6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri | |
| il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a | |
| meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei | |
| componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomi- | |
| na dall'assemblea; con le medesime modalità possono essere no- | |
| minati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i | |
| poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o | |
| impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. |
|
| 7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rim- | |
| borso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Può essere assegnato dall'assemblea, per ogni singolo ထိုင်းများမှာ ထိ |
|
| esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti | |
| dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere at- | |
| tribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile | |
| anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi as- sicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di ces- |
|
| sazione di carica possono essere costituiti in tutto o in par- te da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del |
|
| diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di fu- | |
| tura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si | |
| intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano | |
| rinunciato. | |
| 9. La remunerazione degli amministratori investiti di par- |
|
| ticolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, | |
| sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può de- | |
| terminare un importo complessivo per la remunerazione di tutti | |
| gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari | |
| cariche. | |
| ARTICOLÓ 22) ADUNANZA E DELIBERAZIÓNI DEL CÓNSIGLIÓ DI AMINI- | |

STRAZIONE 1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. 2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). 3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del consiglio stesso e dei componenti del collegio sindacale, allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 4. L'intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di consiglio di amministrazione totalitario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante. 5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. 6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla vota-

| zione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si | |
|---|---|
| intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato | |
| chi presiede la seduta. | |
| 7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per |
|
| corrispondenza. | |
| 8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del con |
|
| siglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto | |
| ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. | |
| 9. Il verbale deve indicare: |
|
| a) la data dell'adunanza; |
|
| b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; |
|
| c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le |
|
| loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; | |
| d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve con |
|
| sentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, | |
| degli astenuti o dei dissenzienti. | |
| 10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo |
|
| amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario | |
| sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministra | |
| tivo medesimo. | |
| ARTICOLO 23) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più | |
| ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della | |
| Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per | |
| l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. | |
| Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere | |
| qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni | |
| di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non | |
| espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea. | |
| Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le se | |
| guenti competenze: | |
| - la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e | |
| 2505-bis cod. civ.; | |
| - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normati | |
| ve; | |
| - il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale. | |
| ARTICOLO 24) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI | |
| DELEGATI | |
| 1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca |
|
| il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno | |
| e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie |
|
| iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i con | |
| siglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando | |
| la regolarità della costituzione dello stesso e accertando | |
| l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati del | |
| le votazioni | |
| 2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi |
|
| membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecu | |
| tivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non | |
| sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma | |

| 4, del codice civile. | |
|---|---|
| 3 . Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio |
|
| di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, | |
| sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile | |
| evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. | |
| A uno o più membri dell'organo amministrativo possono 4 |
|
| essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva: | |
| a) le funzioni inerenti aqli adempimenti normativi, ammini- | |
| strativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, | |
| doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti | |
| con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavo- | |
| ro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capita- | |
| le, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni | |
| fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei | |
| redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per | |
| l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta; | |
| b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi in |
|
| materia di trattamento dei dati personali di dipendenti, | |
| clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto | |
| con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente | |
| in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misu- | |
| re minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o | |
| più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportu- | |
| ne istruzioni; | |
| c) le funzioni inerenti alla normativa applicabile sulla | |
| prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando | |
| le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano | |
| per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessa- | |
| ria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; cu- | |
| rando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai | |
| mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in re- | |
| lazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il | |
| controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità | |
| degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di | |
| lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle | |
| norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ef- | |
| fettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro | |
| pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e | |
| straordinaria; | |
| ರು) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del ri- |
|
| spetto da parte della società di ogni normativa relativa alla | |
| dei rifiuti, alla tutela delle qestione acque |
|
| dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, | |
| in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla | |
| prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti; a | |
| chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto | |
| di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti po- | |
| teri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli | |
| Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette | |
| problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, | |

| gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e peri | |
|---|---|
| ferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico | |
| in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudi | |
| ziaria di ogni ordine e grado. | |
| ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE | |
| 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e an |
|
| che in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e gra | |
| do di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e | |
| pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare | |
| all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: | |
| a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa |
|
| deliberazione | |
| del consiglio di amministrazione; | |
| b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministra |
|
| tori delegati. | |
| 2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procu |
|
| ratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma | |
| sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, | |
| per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della | |
| società ed eventualmente a terzi. | |
| ARTICOLO 26) AMMINISTRATORE UNICO | |
| 1. Quando l'amministrazione della società è affidata |
|
| all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri | |
| e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presi | |
| dente. | |
| ARTICOLO 27) COLLEGIO SINDACALE | |
| 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effetti |
|
| vi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la qua | |
| le attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di | |
| presidente. | |
| 2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, de |
|
| cadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di | |
| cui all'articolo 2399. | |
| 3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni no |
|
| vanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da | |
| spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sin | |
| daco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso | |
| può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magneti | |
| co) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazio | |
| ne (compresi il telefax e la posta elettronica). | |
| 4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito |
|
| e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette | |
| formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, | |
| fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di op | |
| porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si riten | |
| ga sufficientemente informato. | |
| 5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sin | |
| dacale si tengano anche esclusivamente per teleconferenza o | |
| videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo | |
| collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta- | |

| mento dei componenti e che tutti i partecipanti possano essere | |
|---|---|
| identificati e sia loro consentito seguire la discussione e | |
| intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti | |
| affrontati. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si | |
| trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscri | |
| zione del relativo verbale. | |
| ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE | |
| 1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta |
|
| dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito |
|
| dall'articolo 2409-bis, comma 2, da un revisore contabile o da | |
| una società di revisione. | |
| 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, |
|
| se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle | |
| condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di | |
| controllo contabile affidato a società di revisione, le dispo | |
| sizioni del presente comma si applicano con riferimento ai so | |
| ci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. 3. L'attività di controllo contabile è documentata |
|
| dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. |
|
| ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITÀ | |
| 1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata |
|
| anche dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cen | |
| to del capitale sociale. | |
| TITOLO V – OBBLIGAZIONI | |
| ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI | |
| 1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo |
|
| 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo. | |
| TITOLO VI – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO | |
| ARTICOLO 31) ESERCIZI SOCIALI E UTILI | |
| 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicem |
|
| bre di ogni anno. | |
| 2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi gior |
|
| ni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tut | |
| tavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura | |
| dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla | |
| redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono par | |
| ticolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della | |
| società. | |
| 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti |
|
| come segue: | |
| a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fi |
|
| no a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; | |
| b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capita |
|
| le sociale rispettivamente possedute, salvo diversa delibera | |
| zione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui | |
| tali utili netti si riferiscono. | |
| TITOLO VII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| ARTICOLO 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| 1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. |
|

| In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta 2. |
|
|---|---|
| sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa deci- | |
| sione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro | |
| che in quel momento compongono l'organo amministrativo. | |
| In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità 3 |
|
| della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il fun- | |
| zionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza | |
| della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte | |
| dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo | |
| di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di ammini- | |
| strazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquida- | |
| zione sia pluripersonale. | |
| TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE | |
| ARTICOLO 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA | |
| 1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle | |
| quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico | |
| ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo | |
| amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o | |
| i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od orga- | |
| ni, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazio- | |
| ne o esecuzione del presente statuto e che possa formare og- | |
| getto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che | |
| giudica ritualmente e secondo diritto. | |
| L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la | |
| società ha la sua sede legale. | |
| ARTICOLO 34) FORO COMPETENTE | |
| Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari | |
| sociali e della interpretazione o esecuzione del presente sta- | |
| tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il | |
| foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. | |
| TITOLO IX - NORME FINALI | |
| ARTICOLO 35) LEGGE APPLICABILE | |
| 1. Al presente statuto si applica la legge italiana. | |
| ARTICOLO 36) COMUNICAZIÓNI | |
| Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del pre- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| sente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, median- | |
| te lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al | |
| domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza | |
| o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio | |
| speciale. | |
| Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento 2. N |
|
| all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace | |
| dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è | |
| destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel | |
| momento in cui giunge al domicilio del destinatario. | |
| ARTICOLO 37) COMPUTO DEI TERMINI | |
| Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno com- - |
|
| putati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò | |
| intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso | |
| del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello fina- | |

| 1 | |
|---|---|
| le. | |
| ARTICOLO 38) RINVIO | |
| Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge | |
| in materia. | |


Exprivia S.p.A. Abaco 3 S.p.A.
Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile



Tel: +39 02 58.20.10 www.bdo.it
Viale Abruzzi, 94 20131 Milano
certified
Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile
Al socio unico di Abaco 3 S.p.A.
Ai soci di Exprivia S.p.A.
La Fusione si inquadra nel contesto di un'articolata operazione, iniziata con il lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto volontaria da parte di Abaco Innovazione per il tramite di Abaco avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Exprivia, volta a conseguire la revoca dalla quotazione delle azioni dell'Incorporanda.
La responsabilità della redazione del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete unicamente agli Amministratori delle Società Partecipanti (di seguito, anche solo gli "Amministratori").
Esso è stato predisposto in continuità con i principi contabili internazionali gia adottati dalla Società Incorporanda nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 nonché dalla Società Incorporante nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Le proiezioni, i cui valori sono denominati in Euro, hanno periodicità annuale ed includono i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario della Società. Ai soli fini della verifica dei covenant previsti dal Contratto di Finanziamento (di seguito i "Covenant") gli Amministratori hanno altresi predisposto il conto economico e lo stato patrimoniale su base semestrale.
Gli effetti contabili della Fusione decorrono dall'inizio dell'esercizio in cui si perfezionano gli effetti civilistici della stessa. Tuttavia, per una migliore rappresentazione delle proiezioni, il conto economico di Piano è stato costruito in una prospettiva che simula l'avvenuto perfezionamento della Fusione al 1 gennaio 2023. A tale fine, gli Amministratori hanno predisposto una spalla di piano rappresentata dai dati consuntivi al 31 dicembre 2023 consolidati di Exprivia e dal bilancio di Abaco alla stessa data, approvati dai rispettivi organi amministrativi.
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona
BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 · R.E.A. Milano 1977842 Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 BDO ltata S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.


L'arco temporale di Piano è in linea con quanto previsto dal Contratto di finanziamento (il "Contratto di Finanziamento") sottoscritto da Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. (congiuntamente anche le "Banche Finanziatrici"), Abaco Innovazione ed Abaco. Il Contratto di Finanziamento prevede:
Il Contratto di Finanziamento prevede altresì l'obbligo di rispetto di un unico covenant finanziario costituito dal rapporto PFN consolidata / EBITDA consolidato da verificare su base semestrale.
Pag. 2

Pag. 3
certified
Al fine di determinare gli effetti sul Piano del peggioramento di talune assunzioni, gli Amministratori hanno effettuato tre differenti analisi di sensitività simulando un incremento del costo del personale, una riduzione graduale dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali e l'accadimento congiunto dei precedenti due scenari. Tali analisi non evidenziano rischi significativi sulla capacità di rimborso del debito né sulla tenuta dei Covenant.
Milano, 27 Marzo 2024
BDO Italia S.p.A.
Vincenzo Capaccio Socio
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.