Legal Proceedings Report • Aug 26, 2024
Legal Proceedings Report
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| Informazione Regolamentata n. 0422-1-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 26 Agosto 2024 18:18:51 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CHL | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 194929 | |
| Utenza - Referente | : | CHLN04 - Pilla | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Agosto 2024 18:18:51 | |
| : Data/Ora Inizio Diffusione |
26 Agosto 2024 18:18:51 | ||
| Oggetto | : | CHL S.p.A.: Liquidaz. attivo fallim. CHL s.p.a Proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. Decreto di ammissibilità. Operazioni di voto. |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato

Società quotata al Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana

CHL S.p.A.:
Liquidazione dell' attivo del fallimento CHL s.p.a.. Proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. Decreto di ammissibilità. Operazioni di voto.
Firenze, 26 agosto 2024
Il Giudice delegato al fallimento dr. Cristian Soscia, con decreto in data 9/8/2024, ha dichiarato ammissibile la proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. presentata da Demetra Investimenti s.p.a. in data 10/7/2024, assegnando ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dall' 1/9/2024, per far pervenire presso la cancelleria fallimentare eventuali dichiarazioni di dissenso.
Ai sensi dell'art. 127 L.F.:
-I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
-Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
-I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. Ai sensi dell'art 128 L.F.:
i creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudicedelegato si ritengono consenzienti.


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Pertanto i creditori che vogliono rigettare la proposta devono pronunciarsi espressamente.
La proposta di concordato fallimentare prevede il pagamento:
1) integrale degli oneri in prededuzione per le spese di procedura, entro 30 giorni dall' omologazione definitiva;
2) integrale dei creditori privilegiati risultanti dallo stato passivo esecutivo entro 60 gg. dall' omologazione definitiva;
3) dei creditori chirografari risultanti dallo stato passivo esecutivo, "mediante assegnazione- entro 120 gg. dall' omologa definitiva della proposta ai sensi dell' art. 246 CCI e 130 L.F.- di uno strumento finanziario partecipativo (SFP) emesso da Mewecom che, in estrema sintesi, garantirà al relativo strumentista alternativamente:
"… il diritto a richiedere – nel periodo intercorrente tra la data di emissione dello SFP (quindi entro il 120° giorno successivo all'omologa definitiva della Proposta) e il 6° mese successivo ("Periodo di Esecuzione") – il pagamento in denaro di una somma pari al 66% 1dell'importo del credito chirografario ammesso, ovvero
il diritto a convertire – nel periodo che sarà individuato nel regolamento e che decorrerà dalla scadenza del Periodo di Esecuzione sino al termine del 12° mese successivo ("Periodo di Conversione") – lo SFP in un corrispondente numero di azioni di Mewecom (al valore determinato alla data di richiesta di conversione) pari al 100% dell'importo del credito chirografario ammesso, rimanendo inteso che: (i) qualora lo strumentista non opti per il pagamento entro la scadenza del Periodo di Esecuzione, il relativo SFP si convertirà automaticamente in azioni alla scadenza del Periodo di Conversione; (ii) il pagamento in denaro sarà effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Esecuzione utilizzando la liquidità residua nella disponibilità della Curatela, sotto il controllo e la direzione
1 Percentuale che potrebbe diminuire ove i pagamenti a dei creditori prededucibili, delle spese di procedura e dei creditori privilegiati risultassero maggiori.


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del Giudice Delegato, direttamente in favore dello strumentista che abbia optato per il pagamento in denaro, come integrata dell'apporto messo a disposizione della Proponente stessa (infra precisato); e (iii) la liquidità che dovesse residuare a seguito dei pagamenti di cui sopra sarà trasferita alla Proponente a seguito della completa esecuzione del concordato, accertata con decreto ex art. 136 L.F. o 249 CCII con cui sarà anche autorizzato lo svincolo della garanzia (di cui al successivo § VII) …."
L'apporto massimo offerto dalla Proponente previsto ad integrazione della liquidità della procedura, attualmente disponibile, è complessivamente pari ad € 240.000 (onere concordatario massimo).
I curatori fallimentari dott. Vincenzo Pilla dott. Eros Ceccherini

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