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Leonardo S.p.A.

AGM Information Apr 16, 2024

4038_egm_2024-04-16_9a07ed1b-3fd6-4383-8448-58c19dd2c00f.pdf

AGM Information

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Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III convocazione)

Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98

Parte Straordinaria

  1. Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare sulle proposte di modifiche di alcune clausole dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a., al fine di un suo complessivo aggiornamento funzionale a garantire una governance più efficiente, innovativa e in linea con le migliori prassi societarie, nonché un adeguamento di alcune clausole statutarie alla normativa vigente.

In particolare, le modifiche proposte si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale: 2.2, 5.1, 5.1ter, 8.2, 8.3, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3,16.7 (e conseguente nuova numerazione dell'articolo 16), 17.1, 17.3, 18.2, 18.3, 18.4, 20.3, 22.3, 22.4, 24.2, 25.1, 25.2, 28.1, 28.3, 28.4, nonché il nuovo articolo 34.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

È previsto che le proposte di modifica degli articoli sopra richiamati siano oggetto di specifiche e differenti votazioni in Assemblea. Di seguito gli argomenti delle votazioni:

  • a) Proposta di modifica dell'articolo 2.2 in materia di modalità di istituzione di uffici della Società.
  • b) Proposta di modifica dell'articolo 5.1 relativamente all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.
  • c) Proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 per l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.
  • d) Proposte di modifica degli articoli 15.2 e 17.3 in materia di designazione del Segretario dell'Assemblea e di sottoscrizione dei verbali assembleari.
  • e) Proposte di modifica degli articoli 16.1, 16.2, 16.3, 18.3, 28.3 in merito alla facoltà di tenere l'Assemblea in unica convocazione.
  • f) Proposta di modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.
  • g) Proposta di modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.
  • h) Proposte di modifica degli articoli 28.1 e 28.3 in materia di nomina del Collegio Sindacale. Proposta di introduzione dell'articolo 34 relativamente al termine di decorrenza del meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

  • i) Proposte di modifica degli articoli 20.3 e 28.4 in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
  • j) Proposta di modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.
  • k) Proposte di modifica degli articoli 8.2, 8.3, 18.2, 22.3, 25.1 e 25.2 funzionali ad un mero affinamento di forma dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

a) Proposta di modifica dell'articolo 2.2 in materia di modalità di istituzione di uffici della Società.

La proposta di modifica dell'articolo 2.2 dello Statuto sociale di Leonardo è finalizzata a semplificare il processo di istituzione di uffici e, quindi, a rendere più efficace l'operatività gestionale della Società e delle sue articolazioni. A tal fine, si propone di modificare l'articolo 2 in modo da esplicitare che l'istituzione, e la relativa soppressione, di "sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali" avvenga "nei modi di legge", e non necessariamente con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale precisazione consentirebbe alla Società di provvedere all'istituzione di uffici - diversi dalle sedi secondarie o da quelli per i quali sia normativamente necessaria una delibera consiliare - senza una previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ma sempre nel pieno rispetto di regole e competenze aziendali. A tal proposito, si fa presente che rimane ferma la necessità di una delibera consiliare per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie ai sensi di legge (art. 2365 del codice civile) e dello Statuto sociale (in particolare, l'articolo 24).

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 2.2 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 2 Art. 2
2.1.
La società ha sede legale in Roma e
2.1.
La società ha sede legale in Roma e
sede secondaria in Genova. sede secondaria in Genova.
2.2.
La Società, con delibera del Consiglio
2.2.
La Società, con delibera del Consiglio
di
Amministrazione,
ha
facoltà
di
di Amministrazione
nei modi di legge,
istituire, sia in Italia che all'estero, ha facoltà di istituire, sia in Italia che
sedi
secondarie,
uffici
di
all'estero, sedi secondarie, uffici di
rappresentanza,
filiali,
agenzie
e
rappresentanza,
filiali,
agenzie
e
succursali, nonché di sopprimerli. succursali, nonché di sopprimerli.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

delibera

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 2.2 dello Statuto sociale come risultante dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

b) Proposta di modifica dell'articolo 5.1 relativamente all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.

La proposta di modifica relativa all'articolo 5.1 dello Statuto è finalizzata all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie della Società, attualmente pari a 4,40 euro ciascuna.

La facoltà per le società per azioni di emettere azioni prive del valore nominale è prevista dalla legge, in particolare dagli articoli 2328 e 2346 del codice civile. L'eliminazione dallo Statuto del valore nominale espresso delle azioni – adottata già da numerose società quotate – determina maggiore flessibilità operativa e consente una semplificazione e velocizzazione di eventuali operazioni sul capitale sociale da parte della Società. Operata tale eliminazione, il valore nominale delle azioni resterebbe comunque implicito nel rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni emesse.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 5
5.1.
Il
capitale
sociale
è
di
euro
Art. 5
5.1.
Il
capitale
sociale
è
di
euro
2.543.861.738,00
(duemiliardi
cinquecentoquarantatremilioniotto
centosessantunomilasettecento
trentotto)
rappresentato
da
n.
578.150.395
(cinquecento
settantottomilionicentocinquantam
ilatrecentonovantacinque)
azioni
ordinarie del valore nominale di
euro 4,40 (quattro e quaranta
centesimi) ciascuna.
(OMISSIS)
2.543.861.738,00
(duemiliardi
cinquecentoquarantatremilioniotto
centosessantunomilasettecento
trentotto)
rappresentato
da
n.
578.150.395
(cinquecento
settantottomilionicentocinquantam
ilatrecentonovantacinque)
azioni
ordinarie
prive
del valore nominale
di euro 4,40 (quattro e quaranta
centesimi) ciascuna.
(OMISSIS)

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

delibera

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale come risultante dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

c) Proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 per l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.

Articolo 5.1ter

Si propone di modificare l'articolo 5.1ter per ragioni di adeguamento dello Statuto alla normativa vigente in materia di Golden Power. L'attuale clausola statutaria prevede che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, chiunque - ad esclusione dello Stato italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Considerato che l'articolo 5.1ter non risulta più pienamente conforme alla disposizione normativa citata nella formulazione letterale attualmente in vigore, si propone di riformulare l'attuale clausola statutaria prevedendo un generale rinvio mobile alla normativa pro tempore vigente in materia di Golden Power. La proposta di modifica, pertanto, consentirebbe, da un lato, un aggiornamento rispetto alla normativa attualmente in vigore e, dall'altro, di evitare la necessità di apportare successive modifiche statutarie in sede di adeguamento alla normativa tempo per tempo vigente.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 5.1ter come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 5 Art. 5
(OMISSIS) (OMISSIS)
5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 5.1ter Ai
Fermo
restando
quanto
15 marzo 2012 n. 21, convertito in precede,
ai
sensi
dell'art.
1,
legge,
con
modificazioni,
dalla
comma 5,
del D.L. 15 marzo 2012
Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle n. 21, convertito in legge, con
relative
disposizioni
attuative,
modificazioni,
dalla
Legge
11
chiunque -
ad esclusione dello Stato
maggio 2012 n. 56 e delle relative
Italiano, di enti pubblici italiani o disposizioni
attuative
e
s.m.i.,
soggetti da questi controllati -
venga
chiunque -
ad esclusione dello
a detenere una partecipazione nel Stato
Italiano,
di
enti
pubblici
capitale sociale superiore alla soglia italiani
o
soggetti
da
questi
prevista dall'art. 120, comma 2, del controllati -
venga a detenere una
D.Lgs. n. 58/98 e successive modi partecipazione nel capitale sociale
ficazioni o una partecipazione che con diritto di voto
superiore
alle
determini il superamento delle soglie percentuali
previste
dalla

del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente.

normativa pro tempore vigente alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata l'operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 dalla citata normativa. Quanto sopra, al fine di consentire l'esercizio l'eventuale esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 16.7

La modifica dell'articolo 16.7 dello Statuto viene proposta al fine di eliminare dall'attuale formulazione del medesimo articolo il riferimento ai soli settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 21/2012 ("Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"), estendendolo, per ragioni di maggior completezza, a tutte le "operazioni riguardanti attività strategiche", come individuate dalla citata norma. Ciò in quanto – a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni normative che hanno comportato una considerevole estensione del perimetro applicativo della normativa in materia – risultano attualmente assoggettate alla disciplina in materia di Golden Power ulteriori operazioni rientranti nel business della Società non riconducibili al settore della difesa e sicurezza. Pertanto, per ragioni di completezza, si propone di ampliare la portata della previsione statutaria e prevedere che le deliberazioni dell'Assemblea su operazioni riguardanti attività strategiche ai fini del D.L. 15

marzo 2012, n. 21, saranno adottate ed eventualmente eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni normative.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 16.7 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
16.7. ____________
Art.
16
(OMISSIS)
Le
deliberazioni
dell'Assemblea
soggette
all'esercizio
dei
poteri
speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale di cui al
D.L.
15
marzo
2012
n.
21,
convertito
in
Legge,
con
modificazioni,
dalla
Legge
11
maggio 2012 n. 56 e alle relative
disposizioni
attuative
saranno
adottate ed eseguite nel rispetto di
_______
Art.
16
(OMISSIS)
16.7.
Le
deliberazioni
dell'Assemblea
soggette
all'esercizio
dei
poteri
speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale di cui al
su
operazioni
riguardanti
attività
strategiche ai fini del D.L. 15 marzo
2012 n. 21, convertito in Legge, con
modificazioni,
dalla
Legge
11
maggio 2012 n. 56 e alle relative
disposizioni
attuative
e
s.m.i.
quanto previsto dalle medesime
disposizioni.
saranno adottate ed eventualmente
eseguite
nel
rispetto
di
quanto
previsto dalle medesime disposizioni
normative.

Articolo 22.4

La proposta di modifica dell'articolo 22.4 dello Statuto è retta da esigenze di coerenza rispetto alla modifica proposta in merito all'articolo 16.7 sopra descritta ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di Golden Power. In particolare, in linea con la ratio che ispira le modifiche proposte all'articolo 16.7, si propone di eliminare il riferimento ai soli settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 21/2012, al fine di inserire altresì un richiamo alle diverse operazioni rimesse alle determinazioni dell'organo consiliare "rientranti nel campo di applicazione" – oggi più esteso rispetto al passato – della citata norma.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 22.4 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
22.4. Art. 22
(OMISSIS)
Le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione
soggette
all'esercizio dei poteri speciali nei
settori della difesa e della sicurezza
Art. 22
(OMISSIS)
22.4.
Le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione
su
operazioni
riguardanti attività strategiche ai fini
del soggette all'esercizio dei poteri

nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.

speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative e s.m.i. saranno adottate ed eventualmente eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni normative.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare le proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 dello Statuto sociale come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

d) Proposte di modifica degli articoli 15.2 e 17.3 in materia di designazione del Segretario dell'Assemblea e di sottoscrizione dei verbali assembleari.

d.1) Proposta di modifica dell'articolo 15.2 in materia di designazione del Segretario dell'Assemblea

L'articolo 15.2 dello Statuto prevede, nella sua attuale formulazione, che il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio.

Lo Statuto sociale di Leonardo non contiene indicazioni specifiche in merito alla designazione del segretario dell'Assemblea. Pertanto, tale designazione è rimessa all'Assemblea stessa ai sensi dell'art. 2371 del codice civile, in base al quale, in mancanza di indicazioni statutarie, il segretario – il quale assiste il presidente dell'Assemblea – viene designato dall'Assemblea stessa.

Al fine di garantire uno svolgimento semplificato e più rapido dell'evento assembleare, si propone di modificare l'articolo 15.2 prevedendo che le funzioni del segretario dell'Assemblea siano svolte dal segretario del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il ruolo svolto dal notaio ai sensi dell'art. 2371 del codice civile quando il verbale dell'Assemblea è redatto da quest'ultimo.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 15.2 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art.
15
Art.
15
15.1. L'assemblea
è
presieduta
dal
presidente
del
consiglio
di
amministrazione,
o
da
altra
persona delegata dal consiglio di
amministrazione, in difetto di che
l'assemblea
elegge
il
proprio
presidente.
15.1. L'assemblea
è
presieduta
dal
presidente
del
consiglio
di
amministrazione,
o
da
altra
persona delegata dal consiglio di
amministrazione, in difetto di che
l'assemblea
elegge
il
proprio
presidente.
15.2. Il
presidente
dell'assemblea
è
assistito da un segretario, anche
non socio.
15.2. Il
presidente
dell'assemblea
è
assistito da un segretario, anche
non
socio
dal
segretario
del
consiglio
di
amministrazione.
Il
verbale è firmato dal presidente
dell'assemblea e dal segretario o
dal notaio.

d.2) Proposta di modifica dell'articolo 17.3 in materia di sottoscrizione dei verbali delle assemblee ordinarie

Si propone di modificare, per ragioni di completezza e di allineamento rispetto alla prassi già in uso, l'articolo 17.3 precisando che i verbali delle assemblee ordinarie, laddove siano redatti da un notaio,

devono essere sottoscritti - oltre che dal Presidente - dal notaio stesso. Nell'ipotesi in cui il Presidente sia assistito da un notaio che svolge le funzioni di segretario ai sensi dell'art. 2371 del codice civile, infatti, il verbale assembleare di regola viene sottoscritto dal notaio stesso, oltre che dal Presidente.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 17.3 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
______ ______
Art.
17
(OMISSIS)
17.3.
I verbali delle assemblee ordinarie
devono
essere
sottoscritti
dal
presidente e dal segretario.
(OMISSIS)
Art.
17
(OMISSIS)
17.3.
I verbali delle assemblee ordinarie
devono
essere
sottoscritti
dal
presidente e dal segretario
o dal
notaio.
(OMISSIS)

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare le proposte di modifica degli articoli 15.2 e 17.3 dello Statuto sociale come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

e) Proposte di modifica degli articoli 16.1, 16.2, 16.3, 18.3, 28.3 in merito alla facoltà di tenere l'Assemblea in unica convocazione.

Articoli 16.1, 16.2 e 16.3 e modifica della numerazione dell'articolo 16

Le proposte di modifica degli articoli 16.1, 16.2 e 16.3 dello Statuto sono finalizzate a sostituire la previsione statutaria di tenuta dell'Assemblea degli Azionisti ordinaria in prima e seconda convocazione, e dell'Assemblea straordinaria in prima, seconda e terza convocazione, con la facoltà di tenere l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica convocazione. La modifica volta a prevedere la tenuta dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica convocazione è altresì affiancata dall'introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire – qualora ne ravvisi, per qualsivoglia ragione, l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione – che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Nella nuova formulazione della clausola statutaria si propone altresì di inserire un rinvio generale alle disposizioni di legge vigenti (in particolare, art. 2369 del codice civile) in materia di validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e di validità delle deliberazioni assembleari (i.e. quorum costitutivo e quorum deliberativo), fermo restando il rispetto delle maggioranze qualificate specificamente previste dagli articoli 16.3 e 16.4 dello Statuto, che non subiscono modificazioni. Se approvate, tali modifiche comporteranno una nuova numerazione dell'articolo 16.

Articoli 18.3 e 28.3

In coerenza con le proposte di modifica sopra illustrate, si propone altresì di allineare il tenore letterale di ulteriori clausole statutarie (articoli 18.3 e 28.3) che contengono un riferimento alla tenuta dell'Assemblea in prima e seconda convocazione, come rappresentato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
____________
Art.
16
_______
Art.
16
16.1. L'assemblea
ordinaria
è
validamente costituita sia in prima
che
in
seconda
convocazione
quando è rappresentata almeno la
parte
di
capitale
richiesta
dalle
16.1. L'assemblea, sia in sede
ordinaria
è validamente costituita sia in prima
che in sede straordinaria, si tiene,
di
regola,
in
unica
seconda
convocazione
quando
è
16.2. disposizioni di legge.
L'assemblea ordinaria sia in prima
che in seconda convocazione, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 16.5
che segue, delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
rappresentata almeno la parte di
capitale richiesta dalle disposizioni
di
legge.
Il
consiglio
di
amministrazione
può
tuttavia
stabilire,
qualora
ne
ravvisi
l'opportunità e dandone espressa
16.3. L'assemblea
straordinaria
è
validamente
costituita
quando
è
rappresentata,
(i)
in
prima
convocazione più della metà del
capitale
sociale;
(ii)
in
seconda
convocazione più di un terzo del
capitale
sociale;
e
(iii)
in
terza
convocazione più di un quinto del
capitale sociale.
16.2. indicazione
nell'avviso
di
convocazione, che sia l'assemblea
ordinaria sia quella straordinaria si
tengano
a
seguito
di
più
convocazioni.
Per la validità della costituzione
dell'assemblea
ordinaria
e
straordinaria e per la validità delle
deliberazioni da questa assunte si
16.4. L'assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di almeno i
tre quarti del capitale presente in
assemblea.
osservano le disposizioni di legge
vigenti,
fermo
il
rispetto
delle
maggioranze
specificamente
previste dagli articoli 16.3 e 16.4.
16.5. Le
deliberazioni
dell'assemblea
ordinaria
aventi
ad
oggetto
le
materie di cui all'articolo 22.3 sono
adottate con il voto favorevole di
almeno i tre quarti del capitale
presente in assemblea.
16.3. L'assemblea ordinaria sia in prima
che in seconda convocazione, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 16.5
che segue, delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
L'assemblea
straordinaria
è
16.6. L'assemblea
ordinaria
delibera,
oltre che sugli oggetti ad essa
attribuiti dalla legge, anche sulle
autorizzazioni per il compimento di
atti degli amministratori in materia
di operazioni con parti correlate di
cui all'art. 2391bis del
codice civile.
(OMISSIS)
validamente
costituita
quando
è
rappresentata,
(i)
in
prima
convocazione più della metà del
capitale
sociale;
(ii)
in
seconda
convocazione più di un terzo del
capitale
sociale;
e
(iii)
in
terza
convocazione più di un quinto del
capitale sociale.
16.43. L'assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di almeno i
tre quarti del capitale presente in
assemblea.
16.54. Le
deliberazioni
dell'assemblea
ordinaria
aventi
ad
oggetto
le
materie di cui all'articolo 22.3 sono
adottate con il voto favorevole di
almeno i tre quarti del capitale
presente
in assemblea.

16.65. L'assemblea
ordinaria
delibera,
oltre che sugli oggetti ad essa
attribuiti dalla legge, anche sulle
autorizzazioni per il compimento di
atti degli amministratori in materia
di operazioni con parti correlate di
cui all'art. 2391bis del
codice civile.
(OMISSIS)
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
18.3. ______
Art.
18
(OMISSIS)
Le liste presentate dagli azionisti
dovranno essere depositate presso
la
sede
sociale
entro
il
venticinquesimo giorno precedente
la data dell'assemblea in prima
convocazione e pubblicate dalla
Società
almeno
ventuno
giorni
prima della data dell'assemblea,
sempre
in
prima
convocazione,
______
Art.
18
(OMISSIS)
18.3.
Le liste presentate dagli azionisti
dovranno essere depositate presso
la
sede
sociale
entro
il
venticinquesimo giorno precedente
la data dell'assemblea in prima o
unica convocazione e pubblicate
dalla Società almeno ventuno giorni
prima della data dell'assemblea,
sempre
in
prima
o
unica
secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o
concorrere alla presentazione di
una sola lista e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità.
(OMISSIS)
convocazione, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o
concorrere alla presentazione di
una sola lista e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità.
(OMISSIS)
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 28 Art. 28
(OMISSIS) (OMISSIS)
28.3.
della
Le liste, sottoscritte dal socio o dai
soci che le presentano, devono
essere depositate presso la sede
società
entro
il
venticinquesimo giorno precedente
la data dell'Assemblea in prima
convocazione e pubblicate almeno
ventuno giorni prima della data
dell'assemblea, sempre in prima
28.3. Le liste, sottoscritte dal socio o dai
soci che le presentano, devono
essere depositate presso la sede
della
società
entro
il
venticinquesimo giorno precedente
la data dell'Assemblea in prima
o
unica convocazione e pubblicate
almeno ventuno giorni prima
della
data
dell'assemblea,
sempre
in
convocazione, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
(OMISSIS)
prima
o
unica
convocazione,
secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
(OMISSIS)

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare le proposte di modifica degli articoli 16.1, 16.2, 16.3 con conseguente nuova numerazione dell'art. 16, nonché degli articoli 18.3 e 28.3 dello Statuto sociale, come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

f) Proposta di modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.

Si propone di modificare l'articolo 17.1 al fine di eliminare la possibilità di nomina delle cariche sociali per acclamazione, in quanto tale modalità di votazione, oltre che ampiamente desueta, è difficilmente applicabile nell'ambito delle assemblee degli azionisti delle società quotate. In particolare, la votazione mediante acclamazione mal si concilierebbe con gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile alle società quotate, tra cui i) l'obbligo di pubblicazione del rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, previsto dall'art. 125-quater del Decreto Legislativo n. 58/1998; ii) l'inserimento nel verbale assembleare dell'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, nonché dell'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute (Regolamento Consob n. 11971/1999, Allegato 3E).

In ragione delle predette motivazioni, si propone l'eliminazione della votazione per acclamazione per la nomina delle cariche sociali in quanto di difficile applicazione concreta nell'ambito dell'assemblea di una società quotata oltre che ampiamente disapplicata nella prassi.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
______ ______
Art.
17
17.1.
Le votazioni nelle assemblee tanto
ordinaria
quanto
straordinaria
avverranno di norma per alzata di
mano.
Le
elezioni
alle
cariche
sociali potranno avvenire anche
per acclamazione.
(OMISSIS)
Art.
17
17.1.
Le votazioni nelle assemblee tanto
ordinaria
quanto
straordinaria
avverranno di norma per alzata di
mano
o con altra
modalità palese.
Le
elezioni
alle
cariche
sociali
potranno
avvenire
anche
per
acclamazione.
(OMISSIS)

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale come risultante dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

g) Proposta di modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.

La proposta di modifica dell'articolo 18.4 è volta a rendere più efficace il processo di sostituzione degli amministratori eventualmente cessati nel corso del mandato.

In particolare, in base all'attuale formulazione della clausola statutaria, nel caso in cui nel corso del mandato venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederebbe ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e, sia l'Assemblea degli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione (a seconda della fattispecie che viene in rilievo), dovrebbero provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Tale clausola statutaria potrebbe risultare di problematica applicazione soprattutto nel caso in cui, in corso di mandato, vengano a cessare l'Amministratore Delegato o il Presidente. In tal caso, infatti, la nomina degli amministratori che residuano dalla lista cui appartenevano quelli cessati rischierebbe di non consentire una ottimale sostituzione, rendendo non possibile al Consiglio di Amministrazione di valutare le specifiche caratteristiche che i candidati devono possedere per essere considerati idonei a ricoprire la carica di Amministratore Delegato o Presidente. Pertanto, eliminando tale previsione di automatico "ripescaggio" dalla lista di provenienza degli amministratori cessati, il Consiglio e l'Assemblea potrebbero scegliere liberamente, in linea con quanto previsto dal codice civile, i candidati più idonei in quel momento a ricoprire la carica.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 18.4 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE
______
TESTO PROPOSTO
______
Art.
18
(OMISSIS)
Art.
18
(OMISSIS)
18.4. Per la nomina degli amministratori,
per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi dei procedimenti sopra
descritti, l'assemblea delibera con
le maggioranze di legge ed in modo
da
assicurare
la
presenza
del
numero minimo di amministratori
indipendenti e l'equilibrio tra i generi
nel rispetto della legge e dello
statuto. Se nel corso del mandato
vengono a mancare uno o più
amministratori, si provvede ai sensi
dell'art.
2386
del
C.C.
Per
la
sostituzione
degli
amministratori
cessati, l'assemblea delibera con le
maggioranze di legge nominando i
sostituti
nell'ambito
degli
appartenenti alla medesima lista
cui
appartenevano
gli
amministratori
cessati,
qualora
residuino in tale lista candidati non
eletti in precedenza. Il consiglio di
amministrazione
provvede
alla
sostituzione, ai sensi dell'art. 2386
del
codice
civile,
nominando
i
sostituti, in base ai medesimi criteri
di cui al periodo precedente ed in
modo da assicurare la presenza del
numero minimo di amministratori
indipendenti e l'equilibrio tra i generi
nel rispetto della legge e dello
statuto, nella prima riunione utile
successiva
alla
notizia
dell'intervenuta cessazione.
(OMISSIS)
18.4. Per la nomina degli amministratori,
per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi dei procedimenti sopra
descritti, l'assemblea delibera con
le maggioranze di legge ed in modo
da
assicurare
la
presenza
del
numero minimo di amministratori
indipendenti e l'equilibrio tra i generi
nel rispetto della legge e dello
statuto. Se nel corso del mandato
vengono a mancare uno o più
amministratori, si provvede ai sensi
dell'art. 2386 del C.C.
codice civile.
Per
la
sostituzione
degli
amministratori cessati, l'assemblea
delibera
con
le
maggioranze
di
legge
nominando
i
sostituti
nell'ambito degli appartenenti alla
medesima lista cui appartenevano
gli amministratori cessati, qualora
residuino in tale lista candidati non
eletti in precedenza. Il consiglio di
amministrazione
provvede
alla
sostituzione, ai sensi dell'art. 2386
del
codice
civile,
nominando
i
sostituti, in base ai medesimi criteri
di cui al periodo precedente ed
in
modo da assicurare la presenza del
numero minimo di amministratori
indipendenti e l'equilibrio tra i generi
nel rispetto della legge e dello
statuto, nella prima riunione utile
successiva
alla
notizia
dell'intervenuta cessazione.
(OMISSIS)

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 18.4 dello Statuto sociale come risultante dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

h) Proposte di modifica degli articoli 28.1 e 28.3 in materia di nomina del Collegio Sindacale. Proposta di introduzione dell'articolo 34 relativamente al termine di decorrenza del meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

h.1) Proposta di modifica dell'articolo 28 in materia di nomina del Collegio Sindacale

La proposta di modifica dell'articolo 28 dello Statuto è finalizzata a rendere più efficiente il processo di nomina del Collegio Sindacale della Società, sia mediante un incremento del numero dei Sindaci supplenti, che attraverso l'introduzione di un meccanismo di elezione automatica del Presidente del Collegio stesso.

1) In particolare, la prima modifica sostanziale proposta relativamente agli articoli 28.1 e 28.3 consiste nella previsione di un numero di Sindaci supplenti pari a quattro, in luogo dell'attuale numero di due. L'esigenza di aumentare il numero di Sindaci supplenti deriva dalla necessità di rendere più agevole il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi. Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui i due Sindaci supplenti della Società appartenessero entrambi al genere più rappresentato, laddove uno dei Sindaci effettivi appartenente al genere meno rappresentato cessasse, per qualunque causa, dalla carica, non sarebbe possibile la sua sostituzione garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi richiesto dalla normativa vigente attraverso il subentro di uno dei Sindaci supplenti; si renderebbe pertanto necessario convocare l'Assemblea degli Azionisti ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale con un componente del genere meno rappresentato. Nella proposta di modifica, pertanto, si prevede che la maggioranza e la minoranza eleggano due Sindaci supplenti ciascuno, appartenenti a generi diversi, in modo tale da poter provvedere più agevolmente alla ricostituzione del Collegio Sindacale nel pieno rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi.

Sempre al fine di consentire la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, si propone di estendere alla nomina degli stessi Sindaci supplenti il meccanismo del calcolo del quoziente di voti già previsto dallo Statuto per la nomina dei Sindaci effettivi. In particolare, si propone di prevedere che:

i) qualora l'applicazione delle procedure descritte dall'articolo 28 non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci supplenti delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati;

ii) il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci supplenti della lista del candidato sostituito;

iii) qualora tali procedure, comunque, non consentano la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, si propone di completare la clausola prevedendo che l'Assemblea delibera

secondo la procedura di cui all'art. 28.3bis (i.e.: l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto).

In ragione dell'incremento del numero di Sindaci supplenti da 2 a 4, si propone l'inserimento di criteri per provvedere alla sostituzione di un Sindaco qualora ciò sia necessario. In particolare, si propone di prevedere che, in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza, subentri, in ordine di età, un Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza, subentra, in ordine di età, un Sindaco supplente eletto dalla stessa lista di minoranza o, in subordine, dalle altre liste di minoranza.

In entrambi i casi la sostituzione deve avvenire in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.

L'attuazione delle proposte di modifica sopra illustrate richiede altresì alcuni adeguamenti della formulazione letterale degli articoli 28.1 e 28.3 dello Statuto, come analiticamente illustrati nella tabella di seguito riportata.

2) La seconda proposta di modifica prevede l'introduzione, nell'articolo 28.3 dello Statuto, di un meccanismo di nomina automatica a Presidente del Collegio Sindacale del candidato n. 1 della lista di minoranza più votata, in luogo dell'attuale meccanismo del "ballottaggio" fra i due Sindaci di minoranza eletti.

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 28.3 dello Statuto prevede che il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

L'attuale meccanismo di "ballottaggio" fra i due Sindaci di minoranza eletti impone di prevedere un punto ad hoc all'ordine del giorno dell'Assemblea su cui, in base all'esperienza consolidata, gli investitori istituzionali riescono difficilmente a conferire istruzioni di voto, rendendo frequentemente molto basso il tasso di partecipazione al voto sul medesimo punto all'ordine del giorno. Prevedendo un meccanismo automatico di nomina del Presidente del Collegio Sindacale – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, secondo cui il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza – si eliminerebbe un punto all'ordine del giorno in Assemblea, semplificando l'espressione del voto da parte degli investitori istituzionali.

Pertanto – al fine di rendere più agevole ed efficace il meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nonché di agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte degli investitori istituzionali – si propone di prevedere che il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. Si propone, inoltre, di prevedere

espressamente che, nel caso di cui sopra, in caso di parità tra le liste è eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano di età tra quelli eletti dalla minoranza. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere eletto sulla base dei criteri sopra indicati, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Inoltre, nel caso in cui non risultino eletti sindaci tratti da liste di minoranza, è nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato con il quoziente più alto tratto dall'unica lista presentata.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, si propone di modificare gli articoli 28.1 e 28.3 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 28
28.1.
L'assemblea elegge il Collegio
Sindacale
costituito
da
cinque
sindaci effettivi e ne determina il
compenso.
L'assemblea elegge altresì i due
Sindaci supplenti.
Art. 28
28.1.
L'assemblea
elegge
il
Collegio
Sindacale
costituito
da
cinque
sindaci effettivi e ne determina il
compenso.
L'assemblea elegge altresì i due
quattro
Sindaci supplenti, due per
Almeno due dei Sindaci effettivi ed
almeno uno dei Sindaci supplenti
sono
scelti
tra
gli
iscritti
nel
Registro dei revisori legali che
abbiano
esercitato
l'attività
di
controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni; i
Sindaci che non sono in possesso
di tale requisito sono scelti tra
ciascun genere. Almeno due dei
Sindaci effettivi ed almeno uno
due
dei Sindaci supplenti sono scelti tra
gli iscritti nel Registro dei revisori
legali
che
abbiano
esercitato
l'attività di controllo legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre
anni; i Sindaci che non sono in
possesso di tale requisito sono
coloro
che
abbiano
maturato
un'esperienza
complessiva
di
almeno un triennio nell'esercizio
di:
a)
attività di amministrazione
o di
controllo ovvero compiti direttivi
presso società di capitali che
abbiano un capitale sociale non
inferiore a due milioni di euro,
ovvero
scelti
tra
coloro
che
abbiano
maturato
un'esperienza
complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di:
a)
attività di amministrazione o di
controllo ovvero compiti direttivi
presso società di capitali che
abbiano un capitale sociale non
inferiore a due milioni di euro,
ovvero
b)
attività
professionali
o
di
insegnamento universitario di
ruolo
in
materie
giuridiche,
economiche,
finanziarie
e
tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all'attività
della Società, ovvero
c)
funzioni dirigenziali presso enti
pubblici
o
pubbliche
amministrazioni
operanti
nei
b)
attività
professionali
o
di
insegnamento
universitario
di
ruolo
in
materie
giuridiche,
economiche,
finanziarie
e
tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all'attività
della Società, ovvero
c)
funzioni dirigenziali presso enti
pubblici
o
pubbliche
amministrazioni
operanti
nei

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4. 28.2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. 28.3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza. Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi). Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4. 28.2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. 28.3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente due supplenti da parte della minoranza. Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi). Qualora Al fine di consentire l'elezione di due sindaci supplenti per ciascun genere, qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due un numero di candidati

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco

pari o superiori a due, essi devono appartenere a generi diversi.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di

effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

  • a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
  • b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale dei Sindaci si procede come segue:

  • a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente e due Sindaci supplenti sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
  • b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente e due Sindaci supplenti sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

I Per ciascuno dei due sottoelenchi di cui le liste sono composti i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I Per ciascuno dei due sottoelenchi, i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo. In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere

meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo. In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità tra le liste è nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano di età tra quelli eletti dalla minoranza. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere nominato sulla base dei criteri sopra indicati,Il il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Nel caso in cui non risultino eletti sindaci tratti da liste di minoranza, risulterà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato con il quoziente più alto tratto dall'unica lista presentata. In caso di cessazione del Presidente tratto dalla lista di minoranza subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza. In caso di cessazione del Presidente tratto dall'unica lista presentata subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli tratti da tale lista. In entrambi i casi il Sindaco così subentrato assume anche la carica di Presidente, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostituzione non consente il rispetto di tale principio, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detto principio. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi

nel rispetto della legge e dello

statuto.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato tra i sindaci effettivi (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis. Qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci supplenti delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente

più basso tra i candidati tratti da

28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la
nomina
di
uno
o
più
Sindaci
effettivi
e
supplenti
ovvero
l'integrazione
del
Collegio
Sindacale non possano essere
effettuate
secondo
quanto
previsto
nel
presente
articolo,
l'assemblea
delibererà
con
le
maggioranze di legge nel rispetto
del principio di rappresentanza
delle minoranze ed in modo da
assicurare l'equilibrio tra i generi
nel rispetto della legge e dello
statuto.
(OMISSIS)
tutte
le
liste
è
sostituito
dall'appartenente al genere meno
rappresentato
eventualmente
indicato
(con il numero d'ordine
successivo più alto) nello stesso
sottoelenco dei Sindaci supplenti
della lista del candidato sostituito.
Ove ciò non consenta la presenza
di due Sindaci supplenti per ciascun
genere,
l'Assemblea
delibererà
secondo la procedura di cui all'art.
28.3bis.
Nel caso in cui candidati di diverse
liste abbiano ottenuto lo stesso
quoziente,
verrà
sostituito
il
candidato della lista dalla quale è
tratto il maggior numero di Sindaci
ovvero, in subordine, il candidato
tratto dalla lista che abbia ottenuto
il minor numero di voti ovvero, in
caso di parità di voti, il candidato
che ottenga meno voti da parte
dell'Assemblea
in
un'apposita
votazione.
In
caso
di
sostituzione
di
un
Sindaco eletto dalla maggioranza
subentra, in ordine di età,
il
un
Sindaco
supplente
eletto
dalla
maggioranza
stessa
mentre,
in
caso di sostituzione di quello
un
Sindaco
eletto
dalla
minoranza,
subentra
il, in ordine di età,
un
Sindaco
supplente
eletto
dalla
stessa lista di
minoranza stessa
o,
in subordine, dalle altre liste di
minoranza, in modo da assicurare
l'equilibrio tra i generi nel rispetto
della legge e dello statuto. Se la
sostituzione non consente il rispetto
di tale principio, l'Assemblea deve
essere convocata al più presto per
assicurare
il
rispetto
di
detto
principio.
La
nomina
dei
Sindaci
per
l'integrazione del Collegio, ai sensi
dell'art. 2401 del C.C.
codice civile,
sarà effettuata dall'Assemblea con
le
maggioranze
previste
dalle
disposizioni di legge, nell'ambito
degli appartenenti alla medesima
lista
nel rispetto del Sindaco venuto

a mancare
principio di sostituzione
prima enunciato ed in modo da
assicurare l'equilibrio tra i generi nel
rispetto della legge e dello statuto.
28.3bis
Qualora per qualsiasi ragione la
nomina di uno o più Sindaci effettivi
e supplenti ovvero l'integrazione
del
Collegio
Sindacale
non
possano essere effettuate secondo
quanto
previsto
nel
presente
articolo, l'assemblea delibererà con
le maggioranze di legge nel rispetto
del
principio
di
rappresentanza
delle minoranze ed in modo da
assicurare l'equilibrio tra i generi nel
rispetto della legge e dello statuto.
(OMISSIS)

h.2) Proposta di introduzione dell'articolo 34 relativo al termine di decorrenza del meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale

L'introduzione dell'articolo 34 dello Statuto persegue la finalità di rendere le nuove clausole statutarie proposte (articolo 28.3), inerenti al meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale, applicabili a decorrere dalla nomina del Presidente dell'organo di controllo successiva a quella cui provvederà l'Assemblea degli Azionisti del 2024. Ciò in quanto, il giorno in cui si terrà l'Assemblea che delibererà in ordine alle proposte di modifica dello Statuto, gli Azionisti avranno già conferito istruzioni di voto sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale sulla base della clausola statutaria in vigore precedentemente alla modifica. Pertanto, il meccanismo di elezione del Presidente del Collegio Sindacale che verrà nominato dall'Assemblea in sede ordinaria, convocata per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione, rimarrà quello precedente alla modifica statutaria.

Per tali ragioni, si propone di introdurre il nuovo articolo 34, come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO PROPOSTO
Art. 34
34.1. Le disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del Collegio
Sindacale introdotte dall'Assemblea convocata in sede straordinaria per il 17, 20
e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione,
troveranno
applicazione a decorrere dalla nomina del Presidente del Collegio
Sindacale
successiva
a
quella
effettuata
dall'Assemblea
degli
azionisti
convocata, in sede ordinaria, per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima
e seconda convocazione.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare le proposte di modifica degli articoli 28.1 e 28.3 dello Statuto sociale, nonché la proposta di introduzione del nuovo articolo 34, come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

i) Proposte di modifica degli articoli 20.3 e 28.4 in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Articolo 20.3

La proposta di modifica dell'articolo 20.3 dello Statuto ha la finalità di eliminare la previsione che impone la necessaria presenza, nello stesso luogo fisico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario del Consiglio di Amministrazione e di consentire di convocare le riunioni dell'organo amministrativo senza dover necessariamente prevedere, nell'avviso di convocazione, un luogo fisico di tenuta della riunione.

La presenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo e la necessaria indicazione di un luogo fisico di convocazione delle riunioni sono da ritenersi superate, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica e della circostanza che la pandemia da COVID-19 ha indotto le società a un ampio utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per la tenuta delle riunioni degli organi sociali. Sul punto si segnala che la massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano (in parte richiamata anche dalla massima n. 200 del 23 novembre 2021), ha affermato che "anche per le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dalla disciplina delle società di capitali e cooperative, pertanto, si può replicare il corollario derivante dalla massima in commento, affermando che qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, da intendersi, ancora una volta, di regola funzionali solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. In tali circostanze, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

Alla luce di quanto indicato nelle massime notarili citate e della prassi consolidata, si fa presente che: i) non è più richiesta la contestuale presenza, nel medesimo luogo, di Presidente e Segretario; pertanto, la clausola statutaria di cui si propone l'eliminazione, non solo non risulta più in linea con la migliore prassi consolidata, ma costituisce un limite ormai superfluo considerata la recente evoluzione tecnologica; ii) per le riunioni organizzate solo con l'indicazione dei mezzi di

telecomunicazione, non è più necessaria la previsione di un luogo fisico in cui debba considerarsi tenuta la riunione.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art.
20
(OMISSIS)
20.3.
E'
ammessa la possibilità che le
riunioni
di
Consiglio
di
Art.
20
(OMISSIS)
20.3.
E' ammessa la possibilità che le
riunioni
di
Consiglio
di
Amministrazione si tengano per
teleconferenza
o
per
videoconferenza, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire simultaneamente alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati,
nonché
visionare
documenti
in
tempo
reale.
Verificatisi
questi
requisiti,
il
Consiglio di Amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente della riunione e
dove pure
trovasi
il
Segretario
della riunione, onde consentire la
stesura
e
la
sottoscrizione
del
relativo verbale.
Amministrazione si tengano per
teleconferenza
o
per
videoconferenza, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire simultaneamente alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati,
nonché
visionare
documenti
in
tempo
reale.
Verificatisi
questi
requisiti,
il
Consiglio di Amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente della riunione e
dove
pure
trovasi
il
Segretario
della riunione, onde consentire la
stesura
e
la
sottoscrizione
del
relativo verbale.

Articolo 28.4

La proposta di modifica dell'articolo 28.4 – in coerenza con la modifica proposta all'articolo 20.3 in materia di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione – è finalizzata ad eliminare la previsione statutaria che impone l'indicazione di un luogo fisico per la tenuta delle riunioni del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto stabilito dalla succitata massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, nonché in linea con le migliori e consolidate prassi delle società quotate.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 20.3 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

Art. 28 Art. 28
(OMISSIS) (OMISSIS)
28.4. È
ammessa la possibilità che le
28.4. È
ammessa la
possibilità che le
riunioni del Collegio Sindacale si riunioni del Collegio Sindacale si
tengano per teleconferenza o per tengano per teleconferenza o per
videoconferenza, a condizione che videoconferenza, a condizione che

tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire
simultaneamente
alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati,
nonché
visionare
documenti
in
tempo
reale.
Verificatisi questi requisiti il Collegio
Sindacale si considera tenuto nel
luogo in cui si trova chi presiede la
riunione.

tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare le proposte di modifica degli articoli 20.3 e 28.4 dello Statuto sociale come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

j) Proposta di modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.

La proposta di modifica dell'art. 24.2 dello Statuto ha la finalità di riformulare in maniera più chiara, lineare e precisa una clausola la cui attuale formulazione letterale risulta di difficile comprensione in quanto facente riferimento, in maniera indistinta e poco chiara:

  • al dovere degli organi delegati di riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (di cui all'art. 2381 c.c., comma 5);
  • al dovere dell'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società (ai sensi dell'art. 2391 c.c.).

La proposta di modifica dell'articolo 24.2, retta dall'esigenza di rendere la clausola statutaria connotata da maggior chiarezza, è funzionale a una riscrittura letterale che separi gli ambiti dei due doveri normativi sopra richiamati, sostituendo all'attuale formulazione, composta da un unico periodo letterale, due distinte proposizioni. La clausola statutaria, in tal modo modificata, risulterebbe più precisa e coerente rispetto al tenore letterale delle norme di riferimento, ossia gli articoli 2381, comma 5, e 2391, comma 1, del codice civile.

Per tali ragioni, si propone di modificare l'articolo 24.2 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art.
24
(OMISSIS)
Art.
24
(OMISSIS)
24.2. Gli
organi
delegati
riferiscono
tempestivamente al Consiglio di
Amministrazione
e
al
Collegio
Sindacale
-
o, in mancanza degli
organi delegati, gli amministratori
riferiscono
tempestivamente
al
Collegio
Sindacale
-
sull'attività
svolta,
sul
generale
andamento
della
gestione
e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle operazioni di maggior rilievo
sotto
il
profilo
economico,
finanziario e patrimoniale o per le
loro
specifiche
caratteristiche,
24.2.
Gli
organi
delegati
riferiscono
tempestivamente
e comunque con
periodicità
almeno trimestrale al
Consiglio di Amministrazione e al
Collegio
Sindacale
-
o,
in
mancanza degli organi delegati, gli
amministratori
riferiscono
tempestivamente
e comunque con
periodicità almeno trimestrale al
Collegio
Sindacale
-
sull'attività
svolta,
sul generale
andamento
della
gestione
e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
operazioni di maggior rilievo

effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.

sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate;. in particolare Gli amministratori riferiscono altresì agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con

periodicità almeno trimestrale.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 24.2 dello Statuto sociale come risultante dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

k) Proposte di modifica degli articoli 8.2, 8.3, 18.2, 22.3, 25.1 e 25.2 funzionali a un mero affinamento di forma dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

Si propone la modifica di alcune clausole statutarie al solo fine di riformulare il relativo tenore letterale per mere esigenze di forma. In particolare, le proposte di modifica rette da esigenze meramente formalistiche riguardano gli articoli 8.2, 8.3, 18.2, 22.3, 25.1, 25.2, e sono dettagliatamente indicate nella tabella di seguito riportata.

Le proposte di modifica sono dettagliatamente indicate nelle tabelle di seguito riportate.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 8 Art. 8
8.1.
L'assemblea
potrà
deliberare
aumenti
di
capitale
fissandone
termini, condizioni e modalità.
8.1.
L'assemblea
potrà
deliberare
aumenti
di
capitale
fissandone
termini, condizioni e modalità.
8.2.
L'assemblea
potrà
deliberare l'esclusione del diritto di
opzione nei limiti e con le modalità
previste
dall'art.
2441
comma, secondo periodo, c.c.
inoltre
8.2.
L'assemblea
potrà
inoltre
deliberare l'esclusione del diritto di
opzione nei limiti e con le modalità
quarto
previste
dall'art.
2441
quarto
comma, secondo periodo, c.c.
del
8.3.
L'assemblea
potrà
deliberare l'assegnazione di azioni
o altri strumenti finanziari ai sensi e
nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.
altresì
codice civile.
8.3.
L'assemblea
potrà
altresì
deliberare l'assegnazione di azioni
o altri strumenti finanziari ai sensi e
nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.
del
codice civile.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
______
Art.
18
______
Art.
18
18.1. La società è amministrata da un
consiglio
di
amministrazione
composto da un numero di membri
non inferiore a otto e non superiore
a dodici. L'assemblea, di volta in
volta,
prima
di
procedere
alla
elezione
del
consiglio,
ne
determina
il
numero
dei
componenti entro i limiti suddetti.
18.1.
La società è amministrata da un
consiglio
di
amministrazione
composto da un numero di membri
non inferiore a otto e non superiore
a dodici. L'assemblea, di volta in
volta,
prima
di
procedere
alla
elezione
del
consiglio,
ne
determina
il
numero
dei
componenti entro i limiti suddetti.
18.2. Gli amministratori sono nominati
per un periodo non superiore a tre
esercizi e sono rieleggibili a norma
dell'art. 2383 del C.C.
(OMISSIS)
18.2.
Gli amministratori sono nominati
per un periodo non superiore a tre
esercizi e sono rieleggibili a norma
dell'art. 2383 del C.C.
codice civile.
(OMISSIS)

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 22 Art. 22
(OMISSIS) (OMISSIS)
22.3. In deroga a quanto previsto dal 22.3. In deroga a quanto previsto dal
precedente comma del presente precedente comma del presente
articolo,
le
deliberazioni
articolo,
le
deliberazioni
di concernenti gli argomenti strategici
seguito
elencati
sono
di concernenti gli argomenti strategici
seguito
elencati
sono
validamente assunte con il voto validamente assunte con il voto
favorevole dei sette/decimi
degli
favorevole dei sette/decimi
degli
amministratori in carica,
restando
amministratori in carica,
restando
inteso che
qualora
il
predetto
inteso che
qualora
il
predetto
quoziente
desse
un
risultato
quoziente
desse
un
risultato
decimale l'arrotondamento avverrà decimale l'arrotondamento avverrà
al numero intero inferiore: al numero intero inferiore:
(i) proposta
di
liquidazione
(i) proposta
di
liquidazione
volontaria
della Società;
volontaria
della Società;
(ii) approvazione
di
progetti
di
(ii) approvazione
di
progetti
di
fusione ovvero di scissione fusione ovvero di scissione
della Società; della Società;
(iii) proposta
di
modifica
di
(iii) proposta
di
modifica
di
qualsiasi
clausola
dello
qualsiasi
clausola
dello
statuto o di adozione di un statuto o di adozione di un
(iv) nuovo statuto;
cessione,
conferimento,
(iv) nuovo statuto;
cessione,
conferimento,
affitto, usufrutto ed ogni altro affitto, usufrutto ed ogni altro
atto
di
disposizione
anche
atto
di
disposizione
anche
nell'ambito
di
joint
venture
nell'ambito
di
joint
venture
ovvero di assoggettamento a ovvero di assoggettamento a
vincoli dell'azienda ovvero di vincoli dell'azienda ovvero di
quei
rami
di
essa
che
quei
rami
di
essa
che
ineriscano ad attività relative ineriscano ad attività relative
alla difesa; alla difesa;
(v) cessione,
conferimento,
(v) cessione,
conferimento,
licenza
ed ogni altro atto di
licenza
ed ogni altro atto di
disposizione
anche
disposizione
anche
nell'ambito
di
joint
venture
nell'ambito
di
joint
venture
ovvero di assoggettamento a
vincoli di
tecnologie, processi
ovvero di assoggettamento a
vincoli di
tecnologie, processi
produttivi, know-how, brevetti, produttivi, know-how, brevetti,
progetti
industriali
ed
ogni
progetti
industriali
ed
ogni
altra
opera
dell'ingegno
altra
opera
dell'ingegno
comunque inerenti ad attività comunque inerenti ad attività
relative alla difesa; relative alla difesa;
(vi) trasferimento
al
di
fuori
(vi) trasferimento
al
di
fuori
dell'Italia
dell'attività di ricerca
dell'Italia
dell'attività di ricerca
e sviluppo inerente ad attività e sviluppo inerente ad attività
relative alla
difesa;
relative alla
difesa;
(vii) cessione,
conferimento,
(vii) cessione,
conferimento,
usufrutto,
costituzione
in
usufrutto,
costituzione
in
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pegno ed ogni altro atto di
disposizione
anche
nell'ambito
di
joint
venture
ovvero di assoggettamento a
vincoli
delle
partecipazioni
detenute
in
società
controllate,
collegate
o
partecipate
(le
nozioni
di
controllo
e
collegamento
vanno intese ai sensi dell'art.
2359
c.c.)
che
svolgano
attività inerenti alla difesa;
(viii)
comunicato
dell'emittente
relativo ad offerte pubbliche di
acquisto o di scambio ai sensi

acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

(ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..

pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c. codice civile) che svolgano attività inerenti alla difesa;

(viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.;

(ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c. codice civile) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c. del codice civile.

Art. 25 Art. 25
25.1. Fermo
restando
quanto
stabilito
25.1. Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art. 22.3 del presente statuto, il all'art. 22.3 del presente statuto, il
Consiglio di Amministrazione può Consiglio di Amministrazione può
delegare, nei limiti di cui all'art. delegare, nei limiti di cui all'art.
2381 del c.c., proprie attribuzioni ad 2381 del c.c.
codice civile, proprie
un comitato esecutivo composto attribuzioni
ad
un
comitato
dal presidente e da non più di altri esecutivo composto dal presidente
quattro
amministratori,
e
da
non
più
di
altri
quattro
determinando i limiti della delega. amministratori, determinando i limiti
Le riunioni del comitato esecutivo della
delega.
Le
riunioni
del
possono essere tenute anche per comitato esecutivo possono essere

teleconferenza o videoconferenza
secondo
le
modalità
previste
dall'art. 20.3.
tenute anche per teleconferenza o
videoconferenza
secondo
le
modalità previste dall'art. 20.3.
25.2. Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art. 22.3 del presente statuto, il
consiglio può, sempre nei limiti di
cui all'art. 2381 c.c., delegare parte
delle proprie attribuzioni e dei propri
poteri al presidente e/o ad altri suoi
membri,
nonché
nominare
un
amministratore delegato.
(OMISSIS)
25.2. Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art. 22.3 del presente statuto, il
consiglio può, sempre nei limiti di
cui all'art. 2381 c.c.
del
codice
civile, delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al
presidente e/o ad altri suoi membri,
nonché
nominare
un
amministratore delegato.
(OMISSIS)

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98

delibera

  • di approvare le proposte di modifica degli articoli 8.2, 8.3, 18.2, 22.3, 25.1 e 25.2 dello Statuto sociale come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 4 aprile 2024 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

*****

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

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