AGM Information • Apr 17, 2024
AGM Information
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9454 di racc.
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SDIR
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N.
N . 17111 di rep. Verbale di Assemblea straordinaria
L'anno 2024 (duemilaventiquattro)
il giorno 11 (undici)
del mese di aprile
in Milano, via Agnello n. 18.
Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta – a mezzo di Nicola Monti, Amministratore Delegato - della società per azioni
con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale Euro 4.736.117.250,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: al 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (di seguito "Edison S.p.A." o la "Società"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea straordinaria dalla predetta Società, tenutasi con partecipazione mediante mezzi telematici, come consentito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), e in particolare dall'art. 3, comma 12-duodecies del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, in data
giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto. Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31, senza soluzione di continuità, è quel-
lo di sequito riportato. *** Presiede l'Assemblea straordinaria (come già la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria della stessa, oggetto di separato verbale), in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, nella predetta veste, Nicola Monti, adeguatamente
identificato (indicato nel seguito come il "Presidente"), il quale, alle ore 11,37 prosegue i lavori dell'assemblea, ricordando che la stessa è stata convocata per discutere e deliberare sul sequente
omissis
Modifiche di alcuni articoli dello statuto. Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10

(Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quindi il Presidente, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio, della redazione del verbale di Assemblea straordinaria e richiama, in quanto rilevanti, tutte le di--chiarazioni rese in apertura dell'Assemblea ordinaria: - -
a seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decre-Milleproroghe), come consentito dall'art. 3, comma to 12-duodecies del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, e come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27 marzo 2024, pubblicato in data 25 febbraio 2024, nonché nell'avviso agli azionisti titolari di azioni ordinarie Edison, pubblicato il 29 febbraio 2024, ancorché non previsto dallo Statuto, l'assemblea si svolge, oltre che presso la sede della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente: collegamento telefonico e a mezzo videoconferenza. Tali modalità, che risultano idonee, come richiesto dalle citate disposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea, ovvero il Presidente, gli altri amministratori, i sindaci, il Notaio segretario della riunione, il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il "Rappresentante Designato") e il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
oltre a se stesso sono intervenuti, mediante collegamento in videoconferenza i sindaci Serenella Rossi (Presidente del Collegio sindacale) e Lorenzo Pozza;
hanno motivato l'assenza, oltre, come già comunicato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marc Benayoun, gli amministratori Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto, Fabio Gallia, Angela Gamba, Xavier Girre, Nelly Recrosio, Luc Rémont e Florence Schreiber e il sindaco Gabriele Villa;
per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies del citato Decreto Milleproroghe, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. ("Computershare"), nella persona del signor Claudio Cattaneo, presente presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31; - sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare

il diritto di voto, con le modalità sopraddette, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione;
sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente all'assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, e che è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o subdeleghe;
assiste all'assemblea, come consentito dall'art. 2418 del codice civile, richiamato dall'art. 147 del TUF, in teleconferenza, il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Luciano Duccio Castelli;
alcuni dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per assistere il Presidente o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative mentre, per le particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi. Assistono ai lavori assembleari anche alcuni esponenti della società di revisione KPMG;
il capitale sociale è di Euro 4.736.117.250,00, suddiviso in un pari numero di azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 4.626.557.357 azioni ordinarie e n. 109.559.893 azioni di risparmio;
EDF SA detiene, per il tramite della società indirettamente e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A., numero 4.602.160.785 azioni ordinarie, pari al 99,473% del capitale con diritto di voto e al 97,172% del capitale sociale; conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 3% del capitale con diritto di voto;
per quanto a conoscenza della Società, non esistono accordi rilevanti ái sensi dell'art. 122 del TUF;
ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan - EXM) con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sull'Euronext Milan; pertanto, Edison resta assoggettata al regime giuridico delle società con strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione vigente;
gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 4, per complessive n. 4.602.368.769 azioni, rappresentanti il 99,477180% circa del capitale sociale con diritto di voto (Allegato "A").
Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita, anche in sede straordinaria, ai sensi delle vigenti

disposizioni e dell'art. 11 dello statuto.
Su invito del Presidente, io Notaio segnalo e comunico quanto segue:
prima di ciascuna votazione-sarà-verificato il numero degli aventi diritto intervenuti e la percentuale di capitale da essi rappresentata;
le votazioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe a esso conferite;
Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fossero state segnalate dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
l'elenco nominativo dei titolari dei diritti di voto, anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, intervenuti mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF, sarà allegato al verbale dell'Assemblea; nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso saranno inoltre indicati i nominativi dei soggetti che non abbiano dato indicazioni di voto, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con l'indicazione del relativo numero di azioni (Allegato "B");
un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea, e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà pubblicato nel comunicato stampa emesso dopo l'Assemblea e, comunque, entro cinque giorni dalla data odierna, reso disponibile, sul sito internet della Società;
i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea, sono raccolti e trattati da Edison S.p.A. ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
। è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;
sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maqgio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");
l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 25 febbraio 2024 sul sito internet della Società e, per e-

stratto in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dallo statuto; in data 25 febbraio 2024 l'avviso è stato altresì inviato, tramite il circuito "eMarket SDIR", a Borsa Italiana e CONSOB, nonché messo a disposizione sul sito internet della stessa Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage";
a seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), la Società ha pubblicato in data 29 febbraio 2024 sul proprio sito internet, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", un avviso agli azionisti che informava che l'assemblea si sarebbe svolta secondo le Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea indicate al paragrafo 1 del richiamato avviso di convocazione e che pertanto: i) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari del diritto di voto avrebbero avuto luogo esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. secondo le modalità indicate al paragrafo 4, in luogo di quelle indicate al paragrafo 3, del menzionato avviso e; ii) i soggetti legittimati (Rappresentante Designato, Presidente, amministratori, sindaci, segretario della riunione e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio) avrebbero potuto intervenire alla riunione assembleare, oltre che presso la sede della Società, anche con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità anch'esse indicate al paragrafo 4 del sopra menzionato avviso;
informazioni ulteriori in merito all'Assemblea e alle modalità di intervento alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili in data 29 febbraio 2024 sul sito internet della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, così come i previsti moduli inerenti la rappresentanza per delega all'Assemblea medesima; inoltre ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento da "remoto";
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini dell'art. 126-bis del TUF;
è stata messa a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari, dal 26 febbraio 2024 la relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea contenente le proposte di deliberazione relative al punto all'ordine del qiorno di parte straordinaria.
Il Presidente richiama le dichiarazioni già rese, nella trattazione di parte ordinaria, circa i fatti di rilievo successivi alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2024 che ha approvato il progetto di bilancio 2023.
Il Presidente segnala altresì che, prima dell'Assemblea, l'a-
5

zionista Giuseppe Gattullo, titolare di n. 87 azioni ordinarie, e l'azionista Marco Bava, titolare di n. 8 azioni ordinarie, hanno formulato per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter-del TUF, una-serie di domande. Le-risposte-sono state predisposte dalla Società e pubblicate sul sito internet di Edison dal 25 marzo u.s. e saranno altresi allegate al verbale della presente Assemblea di parte ordinaria. Al riguardo merita comunque di essere segnalato che, ancorché alcune domande del socio Bava non fossero attinenti all'ordine del giorno dell'assemblea, o riguardassero dati successivi al 31 dicembre 2023, o non avessero nulla a che vedere con l'attività svolta dalla Società, in un'ottica di piena trasparenza, la Società ha fornito, ove disponibili, le relative risposte tranne che alle domande totalmente "debordanti" o "irriverenti". Analogo atteggiamento è stato tenuto con riquardo alle domande del socio Gattullo.
Il Presidente precisa anche che, tenuto conto (i) della facoltà riconosciuta dalla legge ai titolari del diritto di voto di porre domande anche prima dell'Assemblea e (ii) delle specifiche modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché di intervento dei soggetti legittimati e di espressione del voto, unicamente per il tramite del Rappresentante Designato sulla base di delega e di preventive istruzioni ricevute dai soggetti deleganti, le risposte a eventuali domande di questi ultimi, acquisite dal presidente dell'Assemblea, anche per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna Assemblea, non saranno fornite nel contesto della riunione, ma verranno allegate al verbale dell'Assemblea stessa, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ferma rimanendo la facoltà della Società, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno; lo stesso trattamento sarà riservato ad eventuali domande che il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dovesse porre in Assemblea; saranno altresì allegati al verbale eventuali interventi e dichiarazioni, anche di voto, formulati dai titolari del diritto di voto e acquisite dal presidente dell'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna Assemblea, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ed eventuali interventi e dichiarazioni svolti dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ferma rimanendo la facoltà della Società, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno.
Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno - relativo alle modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministra-

zione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto – il Presidente precisa che le proposte di modifica, come meglio illustrate nella relazione degli amministratori allegata al verbale di questa assemblea (Allegato "C") - di cui si propone, con il consenso dell'assemblea, di omettere lettura trattandosi di documento messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa - riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.
Su invito del Presidente, io Notaio do lettura delle proposte di delibera, contenute nella Relazione del Consiglio di Amninistrazione, come infra trascritte.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,45), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:
"L'assemblea degli Azionisti,
esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto;
preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto;
di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano gli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto nei termini sopraindicati;
di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nelle deliberazioni di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto."
Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 6 (sei) dell'ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato: l'Assemblea approva a maggioranza.
N. 4.602.160.785 azioni favorevoli (99,995481%).
N. 207.984 azioni contrarie (0,004519%).
N. O azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione- dell'ordine- del giorno,--ringrazia-gli--intervenuti--e-dichiara chiusa la riunione alle ore 11,53.
Si allegano al presente verbale:
l'elenco degli intervenuti all'Assemblea, sotto "A";
l'elenco nominativo dei… soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "C";
lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "D".
Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 9 Consta
di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quindici pagine e della sedicesima sin qui.
F.to Andrea De Costa notaio

Titolare
| Deleganti / Rappresentati legalmente Tipo Rap. |
Ordinaria | Straordinaria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI |
0 | 0 | ||
| CLAUDIO CATTANEO | 48.232 | 48.232 | |||
| 1 2 |
D D |
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION |
20.210 | 20.210 | |
| 3 | FUND D |
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS | 139.542 | 139.542 | |
| TREASURER | Totale azioni | 207.984 0.004495% |
207.984 0,004495 |
||
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI |
0 | 0 | ||
| l | CLAUDIO CATTANEO TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A. D |
di cui 3.646.264.004 azioni in garanzia a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE S | 4.602.160.785 | 4.602.160.785 | |
| Totale azioni | 4.602.160.785 99,472684% |
4.602.160.785 99.472684 |
|||
| Totale azioni in proprio | 0 | 0 | |||
| Totale azioni in delega | 4.602.368.769 | 4.602.368.769 0 |
|||
| Totale azioni in rappresentanza legale | 0 4.602.368.769 |
4.602.368.769 | |||
| TOTALE AZIONI | 99,477180% | 99.477180% | |||
| 0 | 0 | ||||
| Totale azionisti in proprio | 4 | 4 | |||
| Totale azionisti in delega | 0 | 0 | |||
| Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI |
4 | 4 | |||
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE |

Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

SDIR certified
| Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 27/03/2024 EDISON S.p.A. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENCO PARTECIPANTI | RISULTATI ALLE VOTAZIONI | |||||
| Ordinaria | Straordinaria | |||||
| NOMINATIVO PARTECIPANTE | ||||||
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | 1 2 3 4 5 | б | ||
| COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI |
0 | |||||
| CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND | 20.210 | FFFFFF | C | |||
| SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND | 48.232 | FFF | FF | C | ||
| THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER | 139.542 | FFFFFF | C | |||
| 207-984 | ||||||
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI |
0 | |||||
| TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A. | 4.602.160.785 | FFFFFF | F | |||
| di cui 3.646.264.004 azioni in garanzia a :EDF INVESTISSEMENTS GROUPE S.A.; | ||||||
| 4.602.160.785 |
Legenda :
1 Bilancio al 31-12-2023
3 Distribuzione di riserve
5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi II sezione
2 Destinazione dellutile desercizio
4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi I sezione
6 Modifica di articoli dello statuto: 9,10,14,18,22,29.

F: Ravorevole; C: Contrario; A: Astento; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum
Pagina: 1
| EMARKET | SDR
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D . Comments of the
... .. .. ..
| DISON S.p.A. |
|---|
Parte Ordinaria
Relazione finanziaria
| N. AZIONISTI (PER DELEGA |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | |||||
| Favorevoli | 4.602.368.769 | 100.000000 | 100,000000 | 99,477180 | |
| Contrari | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
| Astenuti | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
| Non Votanti | 0,000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| Totale | 4.602.368.769 | 100.000000 | 100.000000 | 99.477180 | |
| 2. Destinazione dell'utile di esercizio | |||||
| N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE |

Non Votanti
Totale
Favorevoli Astenuti Contrari
EMARKET
SDIR certified
99.477180 0,000000 0,000000 0,000000 99,477180
ORDINARIO SOCIALE
| Distribuzione di riserve |
|---|
| N. AZIONISTI (PER DELEGA |
n. Azioni | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale |
4.602.368.769 4.602.368.769 |
100,000000 100,000000 0,000000 0,000000 0.000000 |
0,000000 100,000000 0.000000 100,000000 0.000000 |
99,477180 0,000000 0,000000 0,000000 99,477180 ORDINARIO |
|
| Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | |||||
| 4. "Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2023-2024 | |||||
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE |
| % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
100.0000000 0,000000 0,000000 100.000000 0.000000 |
|---|---|
| % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
100,000000 100.000000 0,000000 0.000000 0.000000 |
| N. AZIONI | 4.602.368.769 4.602.368.769 |
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
|
| Non Votanti Favorevoli Contrari Totale Astenuti |
99,477180
0,000000 0,000000 0,000000 99,477180
| % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
100.0000000 100,000000 |
0,000000 0,0000000 |
0,000000 0,0000000 |
0.000000 0.000000 |
100,000000 100.000000 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. AZIONI | 4.602.368.769 | 4.602.368.769 | |||
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
|||||
| Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
certified
99,477180
0,000000 0,000000 0,000000
99,477180
ORDINARIO
SOCIALE
% SU CAPITALE
Parte straordinaria
Modifiche di alcuni articoli dello Statuto
Modifica di alcuni commi degli articoli: 9 (Convesto e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto. 6.
| % SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE |
99.472684 | 0.004495 | 0.000000 | 0.000000 | 99,477180 |
|---|---|---|---|---|---|
| % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
99.995481 | 0.004519 | 0.000000 | 0.0000000 | 100.000000 |
| % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
99.995481 | 0.004519 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0000000 |
| N. AZIONI | 4.602.160.785 | 207.984 | 4.602.368.769 | ||
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
|||||
| Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |





Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto.
la relazione di seguito riportata viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del descrete legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (TUF), dell'arti 72, comma 1-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (Regolamento Consob), ed in conformità all'Allegato 3A del medesimo Regolamento Consob.
La relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (Statuto) di Edison S.p.A. (Edison o la Società), di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della presente assemblea, parte straordinaria.
Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, nguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.
Al fine di facilitare la revisione di tali proposte, per ciascuna norma statutaria viene riportata una tabella dove:
restando inteso che gli articoli non menzionati sono invariati.
La relazione illustrativa sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima (www.edison.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.
TITOLO III - ASSEMBLEA
Articolo 9 - Convocazione
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La proposta di modifica al comma 3 dell'articolo 9 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione -nel successivo articolo 10, comma 5- della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza: si tratta, dungue, di un mero coordinamento di testi.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 9 (Convocazione) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 1. Fermi i poteri di convocazione previsti | INVARIATO |
| da specifiche disposizioni di legge, | |
| l'assemblea ordinaria e straordinaria degli | |
| azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione. |
|
| 2. L'assemblea è convocata mediante | INVARIATO |
| avviso pubblicato, entro i termini previsti | |
| dalla normativa pro tempore vigente, sul | |
| sito internet della Società nonché con le | |
| altre modalità previste dalle applicabili | |
| disposizioni legislative e regolamentari pro | |
| tempore vigenti, nonché ancora, ove | |
| richiesto da tali disposizioni o deciso dal | |
| Consiglio di Amministrazione, anche in | |
| estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o II |
|
| Corriere della Sera. | |
| 3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche | 3. L'assemblea ha luogo, fatto salvo |
| fuori dal Comune dove si trova la sede | quanto previsto all'art. 10, comma 5 del |
| sociale. | presente Statuto, in Italia, anche fuori dal |
| Comune dove si trova la sede sociale. | |
| 4. E possibile prevedere una seconda | I INVARIATO |
| convocazione per l'assemblea ordinaria e | |
| una seconda e una terza convocazione per | |
| l'assemblea straordinaria. |
La proposta di inserimento del comma 3 all'articolo 10 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assembla (il Rappresentante Designato) e di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.
La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma 5 di nuova introduzione, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentate Designato - e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi


di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.
L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei, e in parte anticipa i, contenuti del disegno di legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codiçe chife applicabili anche agli emittenti" (DDL Capitali), da ultimo approvato in data o "esperali 2024 dalla Camera dei Deputati e la cui approvazione definitiva da parte/del Semato della Repubblica è prevista nelle prossime settimane, il quale contempla la possibilità d introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex leggio dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da CQWL-19, e segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) e successivamente reiterato negli i anni successivi (DL Liquidità).
Previsioni, relativamente all'intervento unicamente a distanza, avvallate in un successivo momento, dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).
Come noto, la Società si è del resto avvalsa di tali modalità organizzative nelle ultime cinque assemblee e ha potuto constatare, da un lato, che la figura del Rappresentante Designato ha facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità e, dall'altro lato, che l'intervento anche o esclusivamente in modalità "da remoto" con il solo intervento del Rappresentante Designato non ha determinato alcun inconveniente.
Del resto, come emerge anche dal Rapporto 2022 sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato dalla Consob, la figura del rappresentante designato (da intendersi quale modalità esclusiva di partecipazione e voto in assemblea) è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Secondo quanto ivi riportato, nel corso del 2022 l'83% delle assemblee si è svolto senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe a un rappresentante designato.
Quanto alla precisazione, contenuta anch'essa nel nuovo comma 5, della non necessità della co-presenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa elasticità per le riunioni assembleari, introdotta dal DL Liquidità è stata, nel prosieguo, anche avvallata dalla prassi notarile (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano) e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto.
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Infine, per quanto riguarda le ulteriori proposte di modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 dello Statuto non menzionate nel commento, ma comunque evidenziate nella tabella di confronto che segue, esse consistono, rispettivamente, in una riformulazione del linguaggio tecnico-giuridico precedentemente proposto riguardante la legittimazione all'intervento in Assemblea, e in un rimando al comma 3, di cui si propone l'introduzione. Con l'occasione, nel comma 1 è stata anche fatto espresso richiamo alla legittimazione a presentare proposte di deliberazione, rinviando, quanto a modalità e termini, alla relativa normativa pro tempore vigente.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 10 (Intervento e rappresentanza in | Art. 10 (Intervento e rappresentanza in |
| assemblea) | assemblea) |
| 1. Il diritto ad assistere, intervenire in | 1. Il diritto ad assistere, intervenire in |
| assemblea e ad esercitare il diritto di voto | assemblea e ad esercitare il diritto di voto |
| sono disciplinati dalle disposizioni di legge | sono disciplinati dalle a |
| e regolamentari pro tempore vigenti, | all'intervento legittimazione in |
| previste per le azioni ammesse alla | assemblea, all'esercizio del diritto di |
| gestione accentrata. Per le assemblee | voto e alla presentazione di proposte di |
| delle azioni ammesse alle negoziazioni in | deliberazione si applicano le disposizioni |
| un mercato regolamentato, le azioni | di legge e regolamentari pro tempore |
| devono essere registrate, nel conto del | vigenti, previste per i titolari di-le-azioni |
| soggetto cui spetta il diritto di voto, alla | ammesse alla gestione accentrata. Per le |
| data stabilita dalle applicabili disposizioni di | assemblee delle azioni ammesse alle |
| legge e regolamentari pro tempore vigenti; | negoziazioni in un mercato regolamentato, |
| per le azioni non ammesse alle | le azioni devono essere registrate, nel |
| negoziazioni in un mercato regolamentato, | conto del soggetto cui spetta il diritto di |
| le azioni devono essere registrate al | voto, alla data stabilita dalle applicabili |
| termine della giornata contabile del | disposizioni di legge e regolamentari pro |
| secondo giorno non festivo precedente la | tempore vigenti; per le azioni non |
| data fissata per l'assemblea in prima | ammesse alle negoziazioni in un mercato |
| convocazione. La legittimazione è attestata | regolamentato, le azioni devono essere |
| mediante una comunicazione effettuata | registrate al termine della giornata |
| dall'intermediario in conformità alle proprie | contabile del secondo giorno non festivo |
| scritture contabili, in favore del soggetto a | precedente la data fissata per l'assemblea |
| cui spetta il diritto di voto, comprovante la | in prima convocazione. La legittimazione è |
| registrazione in accredito delle azioni - al | attestata mediante una la comunicazione |
| termine delle date sopra indicate - in | prevista dalle disposizioni di legge e |
| regime di dematerializzazione e gestione | regolamentari pro tempore vigenti |
| accentrata. La comunicazione deve | effettuata dall'intermediario in conformità |
| pervenire all'emittente, in conformità alla | alle proprie scritture contabili, in favore del |
| normativa applicabile, entro l'inizio dei | soggetto a cui spetta il diritto di voto, |
| lavori assembleari della singola | comprovante la registrazione in accredito |
| convocazione. | delle azioni - al termine delle date sopra |
| indicate - in regime di dematerializzazione | |
| e gestione accentrata. La comunicazione | |
| deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei |
|
| assembleari lavori della |
|
| singola |


| 2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. |
convocazione-, fermo rimanendo 1 diverso termine di ricezione della comunicazione da parte della Società fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il caso di presentazione di proposte di deliberazione. 2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo/comma 3. 3. La Società può designane per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, conferire, modalità e nei termini previsti daffa legge e dalle disposizioni regolamentari |
|
|---|---|---|
| pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge elo dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi possa anche avvenire diritto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle disposizioni medesime leggi elo regolamentari. |
||
| 3. La notifica della delega alla società per partecipazione all'assemblea puố a avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di certificata convocazione. |
INVARIATO, salvo la rinumerazione del comma |
|
| 5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto elo consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà che la partecipazione prevedere all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o mediante mezzi unicamente di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. |
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La proposta di modifica del comma 6 dell'articolo 14 consiste nel sostituire il generico riferimento alla regola per cui le proposte individuali di candidature per i membri del Consiglio di Amministrazione della Società possano essere presentate anche direttamente in Assemblea rinviando, quanto a modalità e tempi di presentazione delle stesse, alle leggi e disposizioni pro tempore applicabili, tenuto anche conto di quanto stabilisee il DDL Capitali per la presentazione di proposte individuali in caso di intervento ed esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
| Testo vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Art. 14 (Consiglio di Amministrazione) | Art. 14 (Consiglio di Amministrazione) | |
| 1. La Società è amministrata da un | INVARIATO | |
| Consiglio di Amministrazione costituito da | ||
| un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di | ||
| amministratori. (tredici) 13 Gli |
||
| amministratori durano in carica per un | ||
| periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che | ||
| l'assemblea non stabilisca una minore | ||
| durata per il Consiglio di Amministrazione | ||
| all'atto della nomina dello stesso; scadono | ||
| alla data dell'assemblea convocata per | ||
| l'approvazione del bilancio relativo | ||
| all'ultimo esercizio della loro carica e sono | ||
| La cessazione rieleqqibili. degli |
||
| amministratori per scadenza del termine ha | ||
| effetto dal momento in cui il Consiglio di | ||
| Amministrazione è stato ricostituito. | ||
| 2. Gli amministratori devono essere in | INVARIATO | |
| possesso dei requisiti previsti dalla legge e | ||
| dalle norme regolamentari in materia. | ||
| Inoltre, ove richiesto dalle applicabili | ||
| disposizioni legislative e regolamentari pro | ||
| tempore vigenti, (i) almeno un (uno) | ||
| amministratore (o l'eventuale diverso | ||
| numero minimo previsto dalle applicabili | ||
| disposizioni legislative e regolamentari pro | ||
| tempore vigenti) deve essere in possesso | ||
| anche dei requisiti di indipendenza stabiliti | ||
| dalle applicabili disposizioni legislative e | ||
| regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la | ||
| composizione del - Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai |
||
| criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. 3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile. salvo diversa deliberazione dell'assemblea. |
INVARIATO |
6


| 4. L'assemblea, prima di procedere alla INVARIATO loro nomina, determina il numero dei |
||
|---|---|---|
| Consiglio di componenti - |
||
| Amministrazione. | ||
| 5. Ove il numero degli amministratori sia INVARIATO | ||
| stato determinato in misura inferiore al | ||
| massimo previsto, l'assemblea, durante | ||
| ciascun periodo di permanenza in carica | ||
| del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, |
||
| provvedendo alle relative nomine nel | ||
| rispetto dei criteri, ove applicabili, di | ||
| composizione di cui al precedente comma | ||
| 2. I nuovi amministratori così nominati | ||
| scadranno insieme con quelli in carica | ||
| all'atto della loro nomina. | ||
| Le candidature, corredate della 6. |
6. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle |
|
| documentazione richiesta dalle applicabili | applicabili disposizioni legislative e |
|
| disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate |
regolamentari pro tempore vigenti, devono | |
| presso la sede della Società entro il | essere depositate presso la sede della | |
| termine e secondo le modalità indicate | Società entro il termine e secondo le | |
| nell'avviso di convocazione, ovvero, in | di nell'avviso indicate modalità |
|
| mancanza della suddetta indicazione, | convocazione, evvero, in mancanza della | |
| possono essere presentate direttamente in | suddetta indicazione, possono essere | |
| assemblea. | presentate direttamente in assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla legge e |
|
| dalle disposizioni regolamentari pro relative alla |
||
| vigenti tempore |
||
| presentazione di proposte di delibera individuali. |
||
| 7. In caso di cessazione dalla carica, per INVARIATO | ||
| più causa, uno qualunque O |
||
| amministratori, la loro sostituzione è |
||
| effettuata secondo quanto di seguito | ||
| previsto: | ||
| nel caso in cui la maggioranza degli a) |
||
| amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati |
||
| di dall'assemblea, il Consiglio |
||
| nominerà i /i Amministrazione |
||
| sostituto/i per cooptazione ai sensi | ||
| dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto | ||
| dei criteri, ove applicabili, di |
||
| composizione di cui al precedente | ||
| comma 2; l'assemblea debba qualora |
||
| b) provvedere ai sensi di legge alle |
||
| amministratori degli nomine |
||
| necessarie per l'integrazione del | ||
| Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà |
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| assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al |
||
|---|---|---|
| loro mandato, sempre nel rispetto | ||
| composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1. |
||
| 8. Gli amministratori dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. |
||
| meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori |
||
| per il periodo di durata residua del rimasti in carica. |
precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il l Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, dei criteri, ove applicabili, di nominati INVARIATO 9. Qualora per qualsiasi causa venga INVARIATO |
Nel comma 1 dell'articolo 18 dello Statuto, che precisa i luoghi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, viene inserito un richiamo alla tenuta delle riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
La modifica proposta al comma 3 si rende invece opportuna al fine di aggiornare i mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, eliminando l'esplicito riferimento al fax e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso.
Le modifiche al comma 4 introducono la specificazione che, laddove la riunione consiliare si tenga unicamente mezzi di telecomunicazione, il relativo avviso di convocazione non dovrà specificare il-luogo-dell'adunanza, nonché-una-minima precisazione circa le caratteristiche di tempestività e completezza che debbono avere le informazioni fornite ai consiglieri sulle materie da trattare.
Anche per quanto riguarda le modifiche al comma 6, si tratta di mere riformulazioni e precisazioni linguistiche, fatta eccezione per la proposta eliminazione, nell'ultimo periodo, della previsione che individuava, in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione, quale luogo della riunione consiliare quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente. Quest'ultima proposta si giustifica per le medesime ragioni indicate nel commento del nuovo comma 5 introdotto nell'art. 10 in
8


tema di Assemblea, che espressamente esclude la necessità della co-presenza dei due soggetti. La possibilità, introdotta come sopra detto, dal DL Liquidità per le riunioni assembleari è stata infatti, in un successivo momento, avvallata dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e cooperative (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 ANC n. 200 del Consiglio Notarile di Milano).
Infine, avuto riguardo al comma 10, si propone l'enucleazione, tra i soggetti competenti a redigere i verbali, del Notaio.
| Testo vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Art. 18 (Convocazione, riunioni e | Art. 18 (Convocazione, numboni e | |
| deliberazioni del Consiglio di | deliberazioni del Consiglio di | |
| Amministrazione) | Amministrazione) | |
| Il Consiglio di Amministrazione è 1. |
1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo | |
| convocato anche fuori dalla sede sociale - | si tratti di riunione tenuta che |
|
| purché in Italia, altri stati dell'Unione | mediante mezzi di unicamente |
|
| Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o | telecomunicazione) è convocato anche fuori dalla sede sociale - purché in Italia, |
|
| qualsiasi altro stato dove la Società svolge | altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, | |
| la propria attività - dal Presidente dello | Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato | |
| stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia |
dove la Società svolge la propria attività - | |
| ritenuto necessario od opportuno, o | dal Presidente dello stesso Consiglio di | |
| qualora ne facciano richiesta almeno due | Amministrazione o dall'Amministratore | |
| amministratori. | Delegato, qualora sia ritenuto necessario | |
| od opportuno, o qualora ne facciano | ||
| richiesta almeno due amministratori. | ||
| 2. Il Consiglio di Amministrazione può | INVARIATO | |
| inoltre essere convocato dal Collegio | ||
| sindacale ovvero individualmente da | ||
| ciascun membro del Collegio sindacale, | ||
| previa comunicazione al Presidente del | ||
| Consiglio di Amministrazione. | ||
| 3. La convocazione del Consiglio di | 3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante |
|
| Amministrazione viene effettuata mediante | comunicazione scritta da inviare anche via | |
| comunicazione scritta da inviare via fax, | fax, telegramma o posta elettronica o altro | |
| telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, |
mezzo che dia prova di avvenuta | |
| almeno 2 (due) giorni prima di quello | ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in | |
| fissato per la riunione, al domicilio o | caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni | |
| all'indirizzo quale comunicato da ciascun | prima di quello fissato per la riunione, al | |
| amministratore e sindaco in carica. | domicilio o all'indirizzo quale comunicato | |
| da ciascun amministratore e sindaco in | ||
| carica. | ||
| di convocazione L'avviso deve ব |
di convocazione deve র্ব L'avviso |
|
| contenere l'indicazione del giorno, dell'ora | contenere l'indicazione del giorno, dell'ora | |
| e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle | e del luogo (salvo che si tratti di riunione | |
| materie da trattare. Il Presidente del | tenuta unicamente mediante mezzi di | |
| Consiglio di Amministrazione provvede | telecomunicazione) dell'adunanza e | |
| affinché, compatibilmente con esigenze di | l'elenco delle materie da trattare. Il | |
| riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare. |
ರ del Consiglio Presidente affinché, Amministrazione provvede |

| compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite tempestive e complete adeguate informazioni sulle materie da trattare. |
||
|---|---|---|
| 5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli |
INVARIATO | |
| assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi. |
||
| 6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. |
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione per teleconferenza-o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio .- di-ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. |
|
| riunioni Consiglio 1. le del di Amministrazione sono presiedute dal del Consiglio di Presidente Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. |
INVARIATO | |
| 8. Il Consiglio di Amministrazione è INVARIATO validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica. |
||
| 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera INVARIATO con il voto favorevole della maggioranza amministratori intervenuti. degli escludendosi dal computo gli astenuti. |
||
| 10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3. |
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3 o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal |
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Notaio.
Le proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto consisto. eliminazione dei riferimenti - a suo tempo introdotti - alla disciplina transitoria afférente alle regole di composizione del collegio sindacale in materia di equilibrio tra i generi dato che, nel frattempo, tale disciplina è entrata a regime.
Quanto alle modifiche proposte al comma 3, che sono analoghe a quelle per la presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 6 dell'articolo 14 dello Statuto, appena commentate, si rinvia alle motivazioni ivi indicate.
Con riferimento al comma 4, si è ritenuto poi di ridefinire i requisiti di professionalità relativamente alle "materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa", che le attuali disposizioni normative (D.M. n. 162 del 30 marzo 2000) richiedono di specificare in Statuto per i componenti del Collegio Sindacale che non siano iscritti nel registro dei revisori contabili e che non abbiano esercitato per almeno un triennio l'attività di revisione legale. Considerata la rilevanza del ruolo, è stato valutato opportuno, come peraltro già fatto in passato, di prevedere criteri professionali aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal citato decreto.
Infine, per quanto riguarda le modifiche al comma 11, si tratta di mere riformulazioni e precisazioni linguistiche, fatta solo eccezione per la proposta di eliminazione dell'ultimo periodo che stabiliva che in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione si considerava luogo della riunione del collegio quello dove colui che presiedeva la riunione e colui che ne redigeva il verbale si trovavano congiuntamente. Ciò per le ragioni già spiegate a commento del nuovo comma 5 dell'art. 10 e per l'analoga modifica del comma 6 dell'art. 14 dello Statuto, suggerita rispettivamente con riguardo alla verbalizzazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 22 (Collegio sindacale) | Art. 22 (Collegio sindacale) |
| 1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia |
1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. A-decorrere dal-primo-rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equillibrio tra i generi; La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia |
| con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ove applicabili. |
con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri relative applicabili dalle indicati disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ove applicabili-in materia di equilibrio tra i generi. |

| 2. I sindaci uscenti sono rieleggibili. | INVARIATO |
|---|---|
| 3. Le candidature, corredate della | 3. Le proposte di candidature, corredate |
| documentazione richiesta dalle applicabili | della documentazione richiesta dalle |
| disposizioni legislative e regolamentari pro | applicabili disposizioni legislative e |
| tempore vigenti, devono essere depositate | regolamentari pro tempore vigenti, devono |
| presso la sede della Società entro il | essere depositate presso la sede della |
| termine e secondo le modalità indicati | Società entro il termine e secondo le |
| nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di suddetta indicazione, |
modalità nell'avviso di |
| possono essere presentate direttamente in | convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni |
| assemblea. | regolamentari pro tempore vigenti |
| relative alla presentazione di proposte | |
| di delibera individuali. evvero, in | |
| mancanza di suddetta indicazione, | |
| possono essere presentate direttamente in | |
| assemblea. | |
| 4. I candidati devono essere in possesso | 4. I candidati devono essere in possesso |
| dei seguenti requisiti professionali: | dei seguenti requisiti professionali di |
| - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei |
professionalità e onorabilità indicati legge e dalle applicabili dalla |
| candidati alla carica di sindaco supplente | disposizioni normative pro tempore |
| devono essere iscritti nel registro dei | vigenti. |
| revisori contabili e devono aver esercitato | -almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di |
| l'attività di controllo legale dei conti per un | sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei |
| periodo non inferiore a 3 (tre) anni; | candidati alla carica di sindaco supplente |
| - gli altri candidati, se non in possesso del | devono essere iscritti nel registro-dei |
| previsto nel precedente requisito |
revisori contabili e devone aver esercitato |
| paragrafo, devono aver maturato |
l'attività di controllo legale dei conti per un |
| un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di: |
periodo non inferiore a 3 (tre) anni; -gli-altri-candidati, se non-in-possesso-del |
| compiti direttivi nei settori di |
requisito - previsto - nel - precedente |
| amministrazione, finanza e controllo | paragrafo, deveno aver -- maturato |
| presso società per azioni quotate in | un'esperienza complessiva di almeno un |
| borsa; | triennio ininterrotto nell'esercizio di: |
| attività professionali o di insegnamento | · compiti · direttivi- nei settori · di |
| universitario di ruolo in materie | amministrazione, finanza-e-controllo |
| giuridiche, economiche, finanziarie e | presso società per azioni quotate in |
| tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia; |
bersa; |
| funzioni dirigenziali presso enti pubblici | attività professionali o di insegnamento universitario-di-ruolo-in-materie |
| o pubbliche amministrazioni operanti | giuridiche riguardanti il settore delle |
| nel settore dell'energia. | imprese commerciali, economiche, |
| finanziarie-e-e-e-tecnico-scientifiche | |
| afferenti il settore dell'energia; | |
| funzioni dirigenziali presso enti pubblici | |
| o pubbliche amministrazioni operanti | |
| nel settore dell'energia. | |
| I candidati che non siano iscritti nel | |
| registro dei revisori legali e che non abbiano esercitato l'attività di revisione |
|
| legale per un periodo non inferiore a tre | |
| debbono maturato anni aver |
| EMARKET
SDR
certified

| un'esperienza di almeno un triennio negli ultimi cinque anni nell'esercizio di: a) attività di amministrazione di controllo o compiti direttiva nel settori dell'amministrazione, finanza o controllo, o in ambito legale o societario presso società con azioni i mercato quotate in un : regolamentato; ovvero b) attività professionali O T - insegnamento universitario di ruolo nelle materie del diritto civile o commerciale, dell'economia o della finanza aziendale, o in materie tecnico-scientifiche afferenti settore dell'energia; ovvero c) funzioni dirigenziali nei settori di cui alla precedente lettera a) presso pubbliche enti pubblici 0 amministrazioni operanti in settori inerenti all'attività esercitata dalla Società di cui all'art. 3 del presente statuto. |
||
|---|---|---|
| 5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio |
INVARIATO | |
| sindacale. 6. Ove vengano meno i requisiti richiesti INVARIATO dalla normativa o dallo statuto, il sindaco |
||
| decade dalla carica. 7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, INVARIATO per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito. |
||
| 8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, INVARIATO per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più |
EMARKET SDIR certified

| anziano. | |||
|---|---|---|---|
| ்க Qualora, successivamente |
alle INVARIATO |
||
| sostituzioni effettuate in conformità a | |||
| quanto indicato nel precedente comma 7 | |||
| comma 8, l'assemblea debba elo |
|||
| provvedere ai sensi di legge alla nomina di | |||
| sindaci effettivi e/o supplenti o del | |||
| Presidente necessaria per l'integrazione | |||
| del Collegio sindacale a seguito di | |||
| cessazione, occorrerà assicurare il rispetto | |||
| disposizioni delle legislative |
e | ||
| regolamentari pro tempore vigenti | in | ||
| materia di equilibrio tra i generi. Si | |||
| applicano altresì le disposizioni di cui al | |||
| comma 3 e al comma 4. | |||
| 10. Il Collegio sindacale deve riunirsi INVARIATO | |||
| almeno ogni 90 (novanta) giorni. | |||
| 11. È ammessa la possibilità che le riunioni | 11. E ammessa la possibilità che le | ||
| del Collegio sindacale si tengano per | riunioni del Collegio sindacale si tengano | ||
| teleconferenza o videoconferenza a | per teleconferenza o videoconferenza | ||
| condizione che tutti i partecipanti possano | anche o unicamente mediante mezzi di | ||
| essere identificati e siano in grado di | telecomunicazione, a condizione che tutti | ||
| seguire la discussione, di intervenire in | i partecipanti possano essere identificati e | ||
| tempo reale alla trattazione degli argomenti | siano in grado di seguire la discussione, di | ||
| affrontati nonché di ricevere, trasmettere e | intervenire in-tempo-reale alla trattazione | ||
| visionare documenti. Verificandosi tali | degli argomenti affrontati nonché-di | ||
| requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale | ricevere, - trasmettere-e-e-e-visionare | ||
| si considererà tenuta nel luogo in cui si | documenti-ed essere informati in tempo | ||
| trova colui che presiede la riunione e colui | reale. Verificandosi tali - requisiti, | ||
| che ne redige il verbale. | l'adunanza del Collegio sindacale-si | ||
| considererà tenuta nel luogo in cui-si trova | |||
| colui che presiede la riunione e colui-che | |||
| ne redige il verbale. | |||
Articolo 29 – Domicilio degli azionisti
La proposta di modifica all'articolo 29 dello Statuto introduce una maggiore flessibilità nella disciplina delle comunicazioni tra la Società e i soci, e tiene conto delle prassi nel tempo seguite in particolari circostanze: la modifica-consiste infatti nella specificazione che, in alternativa al domicilio, la Società possa indirizzare specifiche comunicazioni ad un differente recapito o utilizzando la posta elettronica, se in tal senso indicato dall'azionista.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 29 (Domicilio degli azionisti) | Art. 29 (Domicilio degli azionisti) |
| domicilio degli azionisti, | 1. Il domicilio degli azionisti, relativamente |
| relativamente a tutti i rapporti con la a tutti i rapporti con la Società, è quello |
EMARKE SDIR certifier

| Società, è quello risultante dal Libro Soci. | risultante dal Libro Soci, salvo che l'azionista non abbia indicato differente recapito o indirizzo anche o posta elettronica per specificht comunicazioni. |
|---|---|
| * * * |
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo statuto qui illustrate e motivate attribuiscano il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.
Tutto ciò premesso, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni.
"L'assemblea degli Azionisti,
Milano, 12 febbraio 2024
Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Nicola Monti

control concerner and consistences
Carrely Courter

La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, a) importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui f) alle lettere a), b), c), d), e).
La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.
Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Il capitale sociale è di euro 4.736.117.250,00 diviso in numero 4.736.117.250 azioni, di cui numero 4.626.557.357 azioni ordinarie e numero 109.559.893 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista. 3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
In caso di aumento del capitale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.
Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle azioni di risparmio.
Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.
La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2 -

La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
Si applica il comma 3 dell'art. 5.
La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.
a) proroga del termine di durata della Società;
b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
L'assemblea ha luogo, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 5 del presente statuto, in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
E' possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

singola convocazione, fermo rimanendo il diverso termine di ricezione della comunicazione da parte della Società fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il caso di presentazione di proposte di deliberazione.
Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.
La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.
Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano i medesimi termini di cui al comma 1 dell'art. 10.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:
nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da a) amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2;
qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori b) necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni. del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.
Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.
Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2;
g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) è convocato anche fuori dalla sede sociale - purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività - dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta anche via posta elettronica o altro mezzo che dia prova di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite tempestive e complete adeguate informazioni sulle materie da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presidente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.
Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3 o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal Notaio.

L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.
Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. 2. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione. nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati dalla legge e dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti.
I candidati che non siano iscritti nel registro dei revisori legali e che non abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni debbono aver maturato un'esperienza di almeno un triennio negli ultimi cinque anni nell'esercizio di:

c) funzioni dirigenziali nei settori di cui alla precedente lettera a) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori inerenti all'attività esercitata dalla Società di cui all'art. 3 del presente statuto.
L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carca di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale.
Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.
Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresi le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.
Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la diffèrenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1º gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

F.to Andrea De Costa notaio


Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi
Firmato Andrea De Costa
Milano, 12 aprile 2024
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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