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Edison Rsp

AGM Information Apr 17, 2024

4326_egm_2024-04-17_1ae310c2-c08c-47d0-bd11-13a2e88740d0.pdf

AGM Information

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9454 di racc.

EMARKET

SDIR

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it 02 72021846

N.

N . 17111 di rep. Verbale di Assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 11 (undici)

del mese di aprile

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta – a mezzo di Nicola Monti, Amministratore Delegato - della società per azioni

"Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale Euro 4.736.117.250,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: al 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (di seguito "Edison S.p.A." o la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea straordinaria dalla predetta Società, tenutasi con partecipazione mediante mezzi telematici, come consentito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), e in particolare dall'art. 3, comma 12-duodecies del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, in data

27 (ventisette) marzo 2024 (duemilaventiquattro)

giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto. Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31, senza soluzione di continuità, è quel-

lo di sequito riportato. *** Presiede l'Assemblea straordinaria (come già la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria della stessa, oggetto di separato verbale), in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, nella predetta veste, Nicola Monti, adeguatamente

identificato (indicato nel seguito come il "Presidente"), il quale, alle ore 11,37 prosegue i lavori dell'assemblea, ricordando che la stessa è stata convocata per discutere e deliberare sul sequente

ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

Modifiche di alcuni articoli dello statuto. Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10

(Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quindi il Presidente, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio, della redazione del verbale di Assemblea straordinaria e richiama, in quanto rilevanti, tutte le di--chiarazioni rese in apertura dell'Assemblea ordinaria: - -

  • a seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decre-Milleproroghe), come consentito dall'art. 3, comma to 12-duodecies del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, e come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27 marzo 2024, pubblicato in data 25 febbraio 2024, nonché nell'avviso agli azionisti titolari di azioni ordinarie Edison, pubblicato il 29 febbraio 2024, ancorché non previsto dallo Statuto, l'assemblea si svolge, oltre che presso la sede della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente: collegamento telefonico e a mezzo videoconferenza. Tali modalità, che risultano idonee, come richiesto dalle citate disposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea, ovvero il Presidente, gli altri amministratori, i sindaci, il Notaio segretario della riunione, il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il "Rappresentante Designato") e il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;

  • oltre a se stesso sono intervenuti, mediante collegamento in videoconferenza i sindaci Serenella Rossi (Presidente del Collegio sindacale) e Lorenzo Pozza;

  • hanno motivato l'assenza, oltre, come già comunicato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marc Benayoun, gli amministratori Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto, Fabio Gallia, Angela Gamba, Xavier Girre, Nelly Recrosio, Luc Rémont e Florence Schreiber e il sindaco Gabriele Villa;

  • per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies del citato Decreto Milleproroghe, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. ("Computershare"), nella persona del signor Claudio Cattaneo, presente presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31; - sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare

il diritto di voto, con le modalità sopraddette, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione;

  • sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente all'assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, e che è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o subdeleghe;

  • assiste all'assemblea, come consentito dall'art. 2418 del codice civile, richiamato dall'art. 147 del TUF, in teleconferenza, il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Luciano Duccio Castelli;

  • alcuni dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per assistere il Presidente o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative mentre, per le particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi. Assistono ai lavori assembleari anche alcuni esponenti della società di revisione KPMG;

  • il capitale sociale è di Euro 4.736.117.250,00, suddiviso in un pari numero di azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 4.626.557.357 azioni ordinarie e n. 109.559.893 azioni di risparmio;

  • EDF SA detiene, per il tramite della società indirettamente e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A., numero 4.602.160.785 azioni ordinarie, pari al 99,473% del capitale con diritto di voto e al 97,172% del capitale sociale; conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 3% del capitale con diritto di voto;

per quanto a conoscenza della Società, non esistono accordi rilevanti ái sensi dell'art. 122 del TUF;

  • ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan - EXM) con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sull'Euronext Milan; pertanto, Edison resta assoggettata al regime giuridico delle società con strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione vigente;

  • gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 4, per complessive n. 4.602.368.769 azioni, rappresentanti il 99,477180% circa del capitale sociale con diritto di voto (Allegato "A").

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita, anche in sede straordinaria, ai sensi delle vigenti

disposizioni e dell'art. 11 dello statuto.

Su invito del Presidente, io Notaio segnalo e comunico quanto segue:

  • prima di ciascuna votazione-sarà-verificato il numero degli aventi diritto intervenuti e la percentuale di capitale da essi rappresentata;

  • le votazioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe a esso conferite;

  • Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fossero state segnalate dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

  • l'elenco nominativo dei titolari dei diritti di voto, anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, intervenuti mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF, sarà allegato al verbale dell'Assemblea; nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso saranno inoltre indicati i nominativi dei soggetti che non abbiano dato indicazioni di voto, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con l'indicazione del relativo numero di azioni (Allegato "B");

  • un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea, e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà pubblicato nel comunicato stampa emesso dopo l'Assemblea e, comunque, entro cinque giorni dalla data odierna, reso disponibile, sul sito internet della Società;

  • i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea, sono raccolti e trattati da Edison S.p.A. ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

। è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;

  • sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maqgio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");

  • l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 25 febbraio 2024 sul sito internet della Società e, per e-

stratto in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dallo statuto; in data 25 febbraio 2024 l'avviso è stato altresì inviato, tramite il circuito "eMarket SDIR", a Borsa Italiana e CONSOB, nonché messo a disposizione sul sito internet della stessa Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage";

  • a seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), la Società ha pubblicato in data 29 febbraio 2024 sul proprio sito internet, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", un avviso agli azionisti che informava che l'assemblea si sarebbe svolta secondo le Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea indicate al paragrafo 1 del richiamato avviso di convocazione e che pertanto: i) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari del diritto di voto avrebbero avuto luogo esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. secondo le modalità indicate al paragrafo 4, in luogo di quelle indicate al paragrafo 3, del menzionato avviso e; ii) i soggetti legittimati (Rappresentante Designato, Presidente, amministratori, sindaci, segretario della riunione e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio) avrebbero potuto intervenire alla riunione assembleare, oltre che presso la sede della Società, anche con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità anch'esse indicate al paragrafo 4 del sopra menzionato avviso;

  • informazioni ulteriori in merito all'Assemblea e alle modalità di intervento alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili in data 29 febbraio 2024 sul sito internet della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, così come i previsti moduli inerenti la rappresentanza per delega all'Assemblea medesima; inoltre ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento da "remoto";

  • non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini dell'art. 126-bis del TUF;

  • è stata messa a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari, dal 26 febbraio 2024 la relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea contenente le proposte di deliberazione relative al punto all'ordine del qiorno di parte straordinaria.

Il Presidente richiama le dichiarazioni già rese, nella trattazione di parte ordinaria, circa i fatti di rilievo successivi alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2024 che ha approvato il progetto di bilancio 2023.

Il Presidente segnala altresì che, prima dell'Assemblea, l'a-

5

zionista Giuseppe Gattullo, titolare di n. 87 azioni ordinarie, e l'azionista Marco Bava, titolare di n. 8 azioni ordinarie, hanno formulato per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter-del TUF, una-serie di domande. Le-risposte-sono state predisposte dalla Società e pubblicate sul sito internet di Edison dal 25 marzo u.s. e saranno altresi allegate al verbale della presente Assemblea di parte ordinaria. Al riguardo merita comunque di essere segnalato che, ancorché alcune domande del socio Bava non fossero attinenti all'ordine del giorno dell'assemblea, o riguardassero dati successivi al 31 dicembre 2023, o non avessero nulla a che vedere con l'attività svolta dalla Società, in un'ottica di piena trasparenza, la Società ha fornito, ove disponibili, le relative risposte tranne che alle domande totalmente "debordanti" o "irriverenti". Analogo atteggiamento è stato tenuto con riquardo alle domande del socio Gattullo.

Il Presidente precisa anche che, tenuto conto (i) della facoltà riconosciuta dalla legge ai titolari del diritto di voto di porre domande anche prima dell'Assemblea e (ii) delle specifiche modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché di intervento dei soggetti legittimati e di espressione del voto, unicamente per il tramite del Rappresentante Designato sulla base di delega e di preventive istruzioni ricevute dai soggetti deleganti, le risposte a eventuali domande di questi ultimi, acquisite dal presidente dell'Assemblea, anche per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna Assemblea, non saranno fornite nel contesto della riunione, ma verranno allegate al verbale dell'Assemblea stessa, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ferma rimanendo la facoltà della Società, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno; lo stesso trattamento sarà riservato ad eventuali domande che il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dovesse porre in Assemblea; saranno altresì allegati al verbale eventuali interventi e dichiarazioni, anche di voto, formulati dai titolari del diritto di voto e acquisite dal presidente dell'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna Assemblea, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ed eventuali interventi e dichiarazioni svolti dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ferma rimanendo la facoltà della Società, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno.

Modifiche di alcuni articoli dello statuto

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno - relativo alle modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministra-

zione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto – il Presidente precisa che le proposte di modifica, come meglio illustrate nella relazione degli amministratori allegata al verbale di questa assemblea (Allegato "C") - di cui si propone, con il consenso dell'assemblea, di omettere lettura trattandosi di documento messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa - riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.

Su invito del Presidente, io Notaio do lettura delle proposte di delibera, contenute nella Relazione del Consiglio di Amninistrazione, come infra trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,45), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 6 (sei) dell'ordine del giorno :

"L'assemblea degli Azionisti,

  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto;

  • preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto;

delibera

  • di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano gli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto nei termini sopraindicati;

  • di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nelle deliberazioni di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 6 (sei) dell'ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 4.602.160.785 azioni favorevoli (99,995481%).

N. 207.984 azioni contrarie (0,004519%).

N. O azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione- dell'ordine- del giorno,--ringrazia-gli--intervenuti--e-dichiara chiusa la riunione alle ore 11,53.

Si allegano al presente verbale:

  • l'elenco degli intervenuti all'Assemblea, sotto "A";

  • l'elenco nominativo dei… soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

  • la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "C";

  • lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 9 Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quindici pagine e della sedicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

All. "A" all No Holl 19454 di rap:

EDISON S.p.A.

Titolare

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Deleganti / Rappresentati legalmente
Tipo Rap.
Ordinaria Straordinaria
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI
SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI
0 0
CLAUDIO CATTANEO 48.232 48.232
1
2
D
D
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION
20.210 20.210
3 FUND
D
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS 139.542 139.542
TREASURER Totale azioni 207.984
0.004495%
207.984
0,004495
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN
QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI
0 0
l CLAUDIO CATTANEO
TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.
D
di cui 3.646.264.004 azioni in garanzia a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE S 4.602.160.785 4.602.160.785
Totale azioni 4.602.160.785
99,472684%
4.602.160.785
99.472684
Totale azioni in proprio 0 0
Totale azioni in delega 4.602.368.769 4.602.368.769
0
Totale azioni in rappresentanza legale 0
4.602.368.769
4.602.368.769
TOTALE AZIONI 99,477180% 99.477180%
0 0
Totale azionisti in proprio 4 4
Totale azionisti in delega 0 0
Totale azionisti in rappresentanza legale
TOTALE AZIONISTI
4 4
TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

All. Be al No. 17/11/9454 di rap.

SDIR certified

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 27/03/2024
EDISON S.p.A.
ELENCO PARTECIPANTI RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinaria Straordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI Parziale Totale 1 2 3 4 5 б
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO
135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO
- PER DELEGA DI
0
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND 20.210 FFFFFF C
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND 48.232 FFF FF C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER 139.542 FFFFFF C
207-984
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO
- PER DELEGA DI
0
TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A. 4.602.160.785 FFFFFF F
di cui 3.646.264.004 azioni in garanzia a :EDF INVESTISSEMENTS GROUPE S.A.;
4.602.160.785

Legenda :

1 Bilancio al 31-12-2023

3 Distribuzione di riserve

5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi II sezione

2 Destinazione dellutile desercizio

4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi I sezione
6 Modifica di articoli dello statuto: 9,10,14,18,22,29.

F: Ravorevole; C: Contrario; A: Astento; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina: 1

| EMARKET | SDR
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D . Comments of the

... .. .. ..

DISON S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 27 marzo 2024

per n. 4.602.368.769 azioni ordinarie pari al 99,477180% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte Ordinaria

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023

N. AZIONISTI (PER
DELEGA
N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
% SU CAPITALE
SOCIALE
ORDINARIO
Favorevoli 4.602.368.769 100.000000 100,000000 99,477180
Contrari 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 0,000000 0,000000 0,000000
Non Votanti 0,000000 0.000000 0.000000
Totale 4.602.368.769 100.000000 100.000000 99.477180
2. Destinazione dell'utile di esercizio
N. AZIONISTI (PER N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE

Non Votanti

Totale

Favorevoli Astenuti Contrari

EMARKET

SDIR certified

99.477180 0,000000 0,000000 0,000000 99,477180

ORDINARIO SOCIALE

Distribuzione di riserve
N. AZIONISTI (PER
DELEGA
n. Azioni % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
% SU CAPITALE
SOCIALE
Non Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari
Totale
4.602.368.769
4.602.368.769
100,000000
100,000000
0,000000
0,000000
0.000000
0,000000
100,000000
0.000000
100,000000
0.000000
99,477180
0,000000
0,000000
0,000000
99,477180
ORDINARIO
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
4. "Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2023-2024
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
% SU CAPITALE
ORDINARIO
SOCIALE
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
100.0000000
0,000000
0,000000
100.000000
0.000000
% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
100,000000
100.000000
0,000000
0.000000
0.000000
N. AZIONI 4.602.368.769
4.602.368.769
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
Non Votanti
Favorevoli
Contrari
Totale
Astenuti

99,477180

0,000000 0,000000 0,000000 99,477180

  1. "Sezione Seconda" – Compensi corrisposti nel 2023. Voto consultivo.
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
100.0000000
100,000000
0,000000
0,0000000
0,000000
0,0000000
0.000000
0.000000
100,000000
100.000000
N. AZIONI 4.602.368.769 4.602.368.769
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

certified

99,477180

0,000000 0,000000 0,000000

99,477180

ORDINARIO

SOCIALE

% SU CAPITALE

Parte straordinaria

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto

Modifica di alcuni commi degli articoli: 9 (Convesto e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto. 6.

% SU CAPITALE
ORDINARIO
SOCIALE
99.472684 0.004495 0.000000 0.000000 99,477180
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
99.995481 0.004519 0.000000 0.0000000 100.000000
% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
99.995481 0.004519 0.000000 0.000000 100.0000000
N. AZIONI 4.602.160.785 207.984 4.602.368.769
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

MODIFICHE DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO

Punto 6 all'ordine del giorno

Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto.

Signori Azionisti,

la relazione di seguito riportata viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del descrete legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (TUF), dell'arti 72, comma 1-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (Regolamento Consob), ed in conformità all'Allegato 3A del medesimo Regolamento Consob.

La relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (Statuto) di Edison S.p.A. (Edison o la Società), di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della presente assemblea, parte straordinaria.

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, nguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare la revisione di tali proposte, per ciascuna norma statutaria viene riportata una tabella dove:

  • (i) la colonna di sinistra riportata il testo vigente; e
    • (ii) la colonna di destra riportata il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente,

restando inteso che gli articoli non menzionati sono invariati.

La relazione illustrativa sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima (www.edison.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione

EMARKE SDIR certifie

La proposta di modifica al comma 3 dell'articolo 9 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione -nel successivo articolo 10, comma 5- della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza: si tratta, dungue, di un mero coordinamento di testi.

Testo vigente Testo proposto
Art. 9 (Convocazione) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fermi i poteri di convocazione previsti INVARIATO
da specifiche disposizioni di legge,
l'assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti è convocata dal Consiglio di
Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante INVARIATO
avviso pubblicato, entro i termini previsti
dalla normativa pro tempore vigente, sul
sito internet della Società nonché con le
altre modalità previste dalle applicabili
disposizioni legislative e regolamentari pro
tempore vigenti, nonché ancora, ove
richiesto da tali disposizioni o deciso dal
Consiglio di Amministrazione, anche in
estratto ove consentito, su uno dei
seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o II
Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche 3. L'assemblea ha luogo, fatto salvo
fuori dal Comune dove si trova la sede quanto previsto all'art. 10, comma 5 del
sociale. presente Statuto, in Italia, anche fuori dal
Comune dove si trova la sede sociale.
4. E possibile prevedere una seconda I INVARIATO
convocazione per l'assemblea ordinaria e
una seconda e una terza convocazione per
l'assemblea straordinaria.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

La proposta di inserimento del comma 3 all'articolo 10 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assembla (il Rappresentante Designato) e di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma 5 di nuova introduzione, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentate Designato - e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi

di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei, e in parte anticipa i, contenuti del disegno di legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codiçe chife applicabili anche agli emittenti" (DDL Capitali), da ultimo approvato in data o "esperali 2024 dalla Camera dei Deputati e la cui approvazione definitiva da parte/del Semato della Repubblica è prevista nelle prossime settimane, il quale contempla la possibilità d introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex leggio dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da CQWL-19, e segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) e successivamente reiterato negli i anni successivi (DL Liquidità).

Previsioni, relativamente all'intervento unicamente a distanza, avvallate in un successivo momento, dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Come noto, la Società si è del resto avvalsa di tali modalità organizzative nelle ultime cinque assemblee e ha potuto constatare, da un lato, che la figura del Rappresentante Designato ha facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità e, dall'altro lato, che l'intervento anche o esclusivamente in modalità "da remoto" con il solo intervento del Rappresentante Designato non ha determinato alcun inconveniente.

Del resto, come emerge anche dal Rapporto 2022 sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato dalla Consob, la figura del rappresentante designato (da intendersi quale modalità esclusiva di partecipazione e voto in assemblea) è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Secondo quanto ivi riportato, nel corso del 2022 l'83% delle assemblee si è svolto senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe a un rappresentante designato.

Quanto alla precisazione, contenuta anch'essa nel nuovo comma 5, della non necessità della co-presenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa elasticità per le riunioni assembleari, introdotta dal DL Liquidità è stata, nel prosieguo, anche avvallata dalla prassi notarile (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano) e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto.

EMARKET SDIR certified

Infine, per quanto riguarda le ulteriori proposte di modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 dello Statuto non menzionate nel commento, ma comunque evidenziate nella tabella di confronto che segue, esse consistono, rispettivamente, in una riformulazione del linguaggio tecnico-giuridico precedentemente proposto riguardante la legittimazione all'intervento in Assemblea, e in un rimando al comma 3, di cui si propone l'introduzione. Con l'occasione, nel comma 1 è stata anche fatto espresso richiamo alla legittimazione a presentare proposte di deliberazione, rinviando, quanto a modalità e termini, alla relativa normativa pro tempore vigente.

Testo vigente Testo proposto
Art. 10 (Intervento e rappresentanza in Art. 10 (Intervento e rappresentanza in
assemblea) assemblea)
1. Il diritto ad assistere, intervenire in 1. Il diritto ad assistere, intervenire in
assemblea e ad esercitare il diritto di voto assemblea e ad esercitare il diritto di voto
sono disciplinati dalle disposizioni di legge sono disciplinati dalle
a
e regolamentari pro tempore vigenti, all'intervento
legittimazione
in
previste per le azioni ammesse alla assemblea, all'esercizio del diritto di
gestione accentrata. Per le assemblee voto e alla presentazione di proposte di
delle azioni ammesse alle negoziazioni in deliberazione si applicano le disposizioni
un mercato regolamentato, le azioni di legge e regolamentari pro tempore
devono essere registrate, nel conto del vigenti, previste per i titolari di-le-azioni
soggetto cui spetta il diritto di voto, alla ammesse alla gestione accentrata. Per le
data stabilita dalle applicabili disposizioni di assemblee delle azioni ammesse alle
legge e regolamentari pro tempore vigenti; negoziazioni in un mercato regolamentato,
per le azioni non ammesse alle le azioni devono essere registrate, nel
negoziazioni in un mercato regolamentato, conto del soggetto cui spetta il diritto di
le azioni devono essere registrate al voto, alla data stabilita dalle applicabili
termine della giornata contabile del disposizioni di legge e regolamentari pro
secondo giorno non festivo precedente la tempore vigenti; per le azioni non
data fissata per l'assemblea in prima ammesse alle negoziazioni in un mercato
convocazione. La legittimazione è attestata regolamentato, le azioni devono essere
mediante una comunicazione effettuata registrate al termine della giornata
dall'intermediario in conformità alle proprie contabile del secondo giorno non festivo
scritture contabili, in favore del soggetto a precedente la data fissata per l'assemblea
cui spetta il diritto di voto, comprovante la in prima convocazione. La legittimazione è
registrazione in accredito delle azioni - al attestata mediante una la comunicazione
termine delle date sopra indicate - in prevista dalle disposizioni di legge e
regime di dematerializzazione e gestione regolamentari pro tempore vigenti
accentrata. La comunicazione deve effettuata dall'intermediario in conformità
pervenire all'emittente, in conformità alla alle proprie scritture contabili, in favore del
normativa applicabile, entro l'inizio dei soggetto a cui spetta il diritto di voto,
lavori assembleari della singola comprovante la registrazione in accredito
convocazione. delle azioni - al termine delle date sopra
indicate - in regime di dematerializzazione
e gestione accentrata. La comunicazione
deve pervenire all'emittente, in conformità
alla normativa applicabile, entro l'inizio dei
assembleari
lavori
della
singola

2. Per la rappresentanza in assemblea
valgono le norme di legge.
convocazione-, fermo rimanendo
1
diverso termine di ricezione della
comunicazione da parte della Società
fissato dalle disposizioni di legge e
regolamentari pro tempore vigenti per il
caso di presentazione di proposte di
deliberazione.
2. Per la rappresentanza in assemblea
valgono le norme di legge, fatto salvo
quanto previsto dal successivo/comma
3.
3. La Società può designane per
ciascuna assemblea un soggetto al
quale i soci possono conferire, conferire,
modalità e nei termini previsti daffa
legge e dalle disposizioni regolamentari
pro tempore vigenti, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'ordine del giorno. La
delega ha effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto. Ove previsto e/o
consentito dalla legge elo dalle
disposizioni regolamentari pro tempore
vigenti, la Società potrà prevedere che
l'intervento e l'esercizio del diritto di
voto in assemblea da parte degli aventi
possa anche avvenire
diritto
esclusivamente mediante conferimento
di delega (o subdelega) di voto a tale
soggetto, con le modalità previste dalle
disposizioni
medesime leggi elo
regolamentari.
3. La notifica della delega alla società per
partecipazione all'assemblea
puố
a
avvenire anche mediante invio
del
documento all'indirizzo di posta elettronica
indicato
nell'avviso
di
certificata
convocazione.
INVARIATO, salvo la rinumerazione del
comma
5. Nel caso la Società faccia ricorso alla
facoltà di cui al precedente comma 3, e
ove previsto elo consentito dalla legge
e/o dalle disposizioni regolamentari pro
tempore vigenti, la Società potrà
che la partecipazione
prevedere
all'assemblea da parte dei soggetti
legittimati possa avvenire anche o
mediante mezzi
unicamente
di
telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione senza necessità che si
trovino nello stesso luogo il Presidente,
il Segretario e/o il Notaio.

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Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La proposta di modifica del comma 6 dell'articolo 14 consiste nel sostituire il generico riferimento alla regola per cui le proposte individuali di candidature per i membri del Consiglio di Amministrazione della Società possano essere presentate anche direttamente in Assemblea rinviando, quanto a modalità e tempi di presentazione delle stesse, alle leggi e disposizioni pro tempore applicabili, tenuto anche conto di quanto stabilisee il DDL Capitali per la presentazione di proposte individuali in caso di intervento ed esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Testo vigente Testo proposto
Art. 14 (Consiglio di Amministrazione) Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)
1. La Società è amministrata da un INVARIATO
Consiglio di Amministrazione costituito da
un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di
amministratori.
(tredici)
13
Gli
amministratori durano in carica per un
periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che
l'assemblea non stabilisca una minore
durata per il Consiglio di Amministrazione
all'atto della nomina dello stesso; scadono
alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono
La cessazione
rieleqqibili.
degli
amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Consiglio di
Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in INVARIATO
possesso dei requisiti previsti dalla legge e
dalle norme regolamentari in materia.
Inoltre, ove richiesto dalle applicabili
disposizioni legislative e regolamentari pro
tempore vigenti, (i) almeno un (uno)
amministratore (o l'eventuale diverso
numero minimo previsto dalle applicabili
disposizioni legislative e regolamentari pro
tempore vigenti) deve essere in possesso
anche dei requisiti di indipendenza stabiliti
dalle applicabili disposizioni legislative e
regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la
composizione del - Consiglio di
Amministrazione deve risultare conforme ai
criteri indicati dalle applicabili disposizioni
legislative e regolamentari pro tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
3. Gli amministratori non sono tenuti
all'osservanza del divieto di concorrenza
sancito dall'art. 2390 del codice civile.
salvo
diversa
deliberazione
dell'assemblea.
INVARIATO

6

4. L'assemblea, prima di procedere alla INVARIATO
loro nomina, determina il numero dei
Consiglio
di
componenti
-
Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia INVARIATO
stato determinato in misura inferiore al
massimo previsto, l'assemblea, durante
ciascun periodo di permanenza in carica
del Consiglio di Amministrazione, può
aumentarne il numero dei componenti,
provvedendo alle relative nomine nel
rispetto dei criteri, ove applicabili, di
composizione di cui al precedente comma
2. I nuovi amministratori così nominati
scadranno insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Le candidature, corredate della
6.
6. Le proposte di candidature, corredate
della documentazione richiesta dalle
documentazione richiesta dalle applicabili applicabili disposizioni legislative
e
disposizioni legislative e regolamentari pro
tempore vigenti, devono essere depositate
regolamentari pro tempore vigenti, devono
presso la sede della Società entro il essere depositate presso la sede della
termine e secondo le modalità indicate Società entro il termine e secondo le
nell'avviso di convocazione, ovvero, in di
nell'avviso
indicate
modalità
mancanza della suddetta indicazione, convocazione, evvero, in mancanza della
possono essere presentate direttamente in suddetta indicazione, possono essere
assemblea. presentate direttamente in assemblea nel
rispetto di quanto previsto dalla legge e
dalle disposizioni regolamentari pro
relative
alla
vigenti
tempore
presentazione di proposte di delibera
individuali.
7. In caso di cessazione dalla carica, per INVARIATO
più
causa,
uno
qualunque
O
amministratori, la loro sostituzione
è
effettuata secondo quanto di seguito
previsto:
nel caso in cui la maggioranza degli
a)
amministratori in carica sia sempre
costituita da amministratori nominati
di
dall'assemblea, il Consiglio
nominerà
i /i
Amministrazione
sostituto/i per cooptazione ai sensi
dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto
dei criteri, ove applicabili,
di
composizione di cui al precedente
comma 2;
l'assemblea
debba
qualora
b)
provvedere ai sensi di legge alle
amministratori
degli
nomine
necessarie per l'integrazione del
Consiglio di Amministrazione a
seguito di cessazione, occorrerà

EMARKE SDIR certifier

assicurare il rispetto dei criteri, ove
applicabili, di composizione di cui al
loro mandato, sempre nel rispetto
composizione di cui al comma 2 e
sino al numero minimo previsto dal
comma 1.
8.
Gli
amministratori
dall'assemblea in sostituzione dei membri
cessati scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.
meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, si intende cessato
l'intero Consiglio di Amministrazione e
l'assemblea per la nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione dovrà essere
convocata d'urgenza dagli amministratori
per il periodo di durata residua del
rimasti in carica.
precedente comma 2. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 6.
L'assemblea può tuttavia deliberare
di ridurre il numero dei componenti il l
Consiglio di Amministrazione a
quello degli amministratori in carica,
dei criteri, ove applicabili, di
nominati INVARIATO
9. Qualora per qualsiasi causa venga INVARIATO

Articolo 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nel comma 1 dell'articolo 18 dello Statuto, che precisa i luoghi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, viene inserito un richiamo alla tenuta delle riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

La modifica proposta al comma 3 si rende invece opportuna al fine di aggiornare i mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, eliminando l'esplicito riferimento al fax e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso.

Le modifiche al comma 4 introducono la specificazione che, laddove la riunione consiliare si tenga unicamente mezzi di telecomunicazione, il relativo avviso di convocazione non dovrà specificare il-luogo-dell'adunanza, nonché-una-minima precisazione circa le caratteristiche di tempestività e completezza che debbono avere le informazioni fornite ai consiglieri sulle materie da trattare.

Anche per quanto riguarda le modifiche al comma 6, si tratta di mere riformulazioni e precisazioni linguistiche, fatta eccezione per la proposta eliminazione, nell'ultimo periodo, della previsione che individuava, in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione, quale luogo della riunione consiliare quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente. Quest'ultima proposta si giustifica per le medesime ragioni indicate nel commento del nuovo comma 5 introdotto nell'art. 10 in

8

tema di Assemblea, che espressamente esclude la necessità della co-presenza dei due soggetti. La possibilità, introdotta come sopra detto, dal DL Liquidità per le riunioni assembleari è stata infatti, in un successivo momento, avvallata dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e cooperative (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 ANC n. 200 del Consiglio Notarile di Milano).

Infine, avuto riguardo al comma 10, si propone l'enucleazione, tra i soggetti competenti a redigere i verbali, del Notaio.

Testo vigente Testo proposto
Art. 18 (Convocazione, riunioni e Art. 18 (Convocazione, numboni e
deliberazioni del Consiglio di deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione) Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è
1.
1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo
convocato anche fuori dalla sede sociale - si tratti di riunione tenuta
che
purché in Italia, altri stati dell'Unione mediante
mezzi
di
unicamente
Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o telecomunicazione) è convocato anche
fuori dalla sede sociale - purché in Italia,
qualsiasi altro stato dove la Società svolge altri stati dell'Unione Europea, Svizzera,
la propria attività - dal Presidente dello Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato
stesso Consiglio di Amministrazione o
dall'Amministratore Delegato, qualora sia
dove la Società svolge la propria attività -
ritenuto necessario od opportuno, o dal Presidente dello stesso Consiglio di
qualora ne facciano richiesta almeno due Amministrazione o dall'Amministratore
amministratori. Delegato, qualora sia ritenuto necessario
od opportuno, o qualora ne facciano
richiesta almeno due amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può INVARIATO
inoltre essere convocato dal Collegio
sindacale ovvero individualmente da
ciascun membro del Collegio sindacale,
previa comunicazione al Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di 3. La convocazione del Consiglio di
Amministrazione viene effettuata mediante
Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare anche via
comunicazione scritta da inviare via fax, fax, telegramma o posta elettronica o altro
telegramma o posta elettronica almeno 5
(cinque) giorni o, in caso di urgenza,
mezzo che dia prova di avvenuta
almeno 2 (due) giorni prima di quello ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in
fissato per la riunione, al domicilio o caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni
all'indirizzo quale comunicato da ciascun prima di quello fissato per la riunione, al
amministratore e sindaco in carica. domicilio o all'indirizzo quale comunicato
da ciascun amministratore e sindaco in
carica.
di convocazione
L'avviso
deve
di
convocazione
deve
র্ব
L'avviso
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora contenere l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle e del luogo (salvo che si tratti di riunione
materie da trattare. Il Presidente del tenuta unicamente mediante mezzi di
Consiglio di Amministrazione provvede telecomunicazione) dell'adunanza e
affinché, compatibilmente con esigenze di l'elenco delle materie da trattare. Il
riservatezza, siano fornite adeguate
informazioni sulle materie da trattare.

del
Consiglio
Presidente
affinché,
Amministrazione provvede

| EMARKET

compatibilmente con esigenze
di
riservatezza, siano fornite tempestive e
complete adeguate informazioni sulle
materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà
tuttavia validamente deliberare, anche in
assenza di formale convocazione, ove
intervengano tutti i suoi membri in carica e
tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la
maggioranza degli amministratori in carica
e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli
INVARIATO
assenti siano stati preventivamente
informati mediante comunicazione scritta
degli argomenti oggetto della riunione e
non si siano opposti per iscritto alla
trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio
di
Amministrazione potranno anche tenersi
per teleconferenza o videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e siano in grado di
seguire la discussione, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati e di ricevere, trasmettere e
visionare documenti. Verificandosi questi
requisiti, il Consiglio di Amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il
Presidente e dove pure deve trovarsi il
Segretario della riunione.
6. Le adunanze del Consiglio
di
Amministrazione potranno anche tenersi
anche o unicamente mediante mezzi di
telecomunicazione per teleconferenza-o
videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e
siano in grado di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati ed essere
informati in tempo reale, senza
necessità che si trovino nello stesso
luogo il Presidente, il Segretario e/o il
Notaio .- di-ricevere, trasmettere e visionare
documenti. Verificandosi questi requisiti, il
Consiglio di Amministrazione si considera
tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente
e dove pure deve trovarsi il Segretario
della riunione.
riunioni
Consiglio
1.
le
del
di
Amministrazione
sono
presiedute
dal
del
Consiglio
di
Presidente
Amministrazione o, in caso di sua assenza
o impedimento, da altro amministratore
designato dal Consiglio di Amministrazione.
INVARIATO
8. Il Consiglio di Amministrazione è INVARIATO
validamente costituito con l'intervento della
maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera INVARIATO
con il voto favorevole della maggioranza
amministratori
intervenuti.
degli
escludendosi dal computo gli astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
nominato ai sensi del precedente art. 16,
comma 3.
10. Le deliberazioni constano dal verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
nominato ai sensi del precedente art. 16,
comma 3 o, nei casi di legge o ove
ritenuto opportuno dal Presidente, dal

EMARKE SDIR

Notaio.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - Collegio sindacale

Le proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto consisto. eliminazione dei riferimenti - a suo tempo introdotti - alla disciplina transitoria afférente alle regole di composizione del collegio sindacale in materia di equilibrio tra i generi dato che, nel frattempo, tale disciplina è entrata a regime.

Quanto alle modifiche proposte al comma 3, che sono analoghe a quelle per la presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 6 dell'articolo 14 dello Statuto, appena commentate, si rinvia alle motivazioni ivi indicate.

Con riferimento al comma 4, si è ritenuto poi di ridefinire i requisiti di professionalità relativamente alle "materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa", che le attuali disposizioni normative (D.M. n. 162 del 30 marzo 2000) richiedono di specificare in Statuto per i componenti del Collegio Sindacale che non siano iscritti nel registro dei revisori contabili e che non abbiano esercitato per almeno un triennio l'attività di revisione legale. Considerata la rilevanza del ruolo, è stato valutato opportuno, come peraltro già fatto in passato, di prevedere criteri professionali aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal citato decreto.

Infine, per quanto riguarda le modifiche al comma 11, si tratta di mere riformulazioni e precisazioni linguistiche, fatta solo eccezione per la proposta di eliminazione dell'ultimo periodo che stabiliva che in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione si considerava luogo della riunione del collegio quello dove colui che presiedeva la riunione e colui che ne redigeva il verbale si trovavano congiuntamente. Ciò per le ragioni già spiegate a commento del nuovo comma 5 dell'art. 10 e per l'analoga modifica del comma 6 dell'art. 14 dello Statuto, suggerita rispettivamente con riguardo alla verbalizzazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente Testo proposto
Art. 22 (Collegio sindacale) Art. 22 (Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è composto di 3
(tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci
supplenti. A decorrere dal primo rinnovo
dalla data di applicazione delle disposizioni
di legge in materia di equilibrio tra i generi,
la composizione del Collegio sindacale
deve risultare conforme, distintamente sia
1. Il Collegio sindacale è composto di 3
(tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci
supplenti. A-decorrere dal-primo-rinnovo
dalla data di applicazione delle disposizioni
di legge in materia di equillibrio tra i generi;
La composizione del Collegio sindacale
deve risultare conforme, distintamente sia
con riguardo ai sindaci effettivi, sia con
riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri
indicati dalle relative disposizioni legislative
e regolamentari pro tempore vigenti, ove
applicabili.
con riguardo ai sindaci effettivi, sia con
riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri
relative
applicabili
dalle
indicati
disposizioni legislative e regolamentari pro
tempore vigenti, ove applicabili-in materia
di equilibrio tra i generi.

| EMARKET

2. I sindaci uscenti sono rieleggibili. INVARIATO
3. Le candidature, corredate della 3. Le proposte di candidature, corredate
documentazione richiesta dalle applicabili della documentazione richiesta dalle
disposizioni legislative e regolamentari pro applicabili disposizioni legislative
e
tempore vigenti, devono essere depositate regolamentari pro tempore vigenti, devono
presso la sede della Società entro il essere depositate presso la sede della
termine e secondo le modalità indicati Società entro il termine e secondo le
nell'avviso di convocazione, ovvero, in
mancanza di suddetta indicazione,
modalità
nell'avviso
di
possono essere presentate direttamente in convocazione, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge e dalle disposizioni
assemblea. regolamentari pro tempore vigenti
relative alla presentazione di proposte
di delibera individuali. evvero, in
mancanza di suddetta indicazione,
possono essere presentate direttamente in
assemblea.
4. I candidati devono essere in possesso 4. I candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti professionali: dei seguenti requisiti professionali di
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di
sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei
professionalità e onorabilità indicati
legge e dalle applicabili
dalla
candidati alla carica di sindaco supplente disposizioni normative pro tempore
devono essere iscritti nel registro dei vigenti.
revisori contabili e devono aver esercitato -almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di
l'attività di controllo legale dei conti per un sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei
periodo non inferiore a 3 (tre) anni; candidati alla carica di sindaco supplente
- gli altri candidati, se non in possesso del devono essere iscritti nel registro-dei
previsto nel precedente
requisito
revisori contabili e devone aver esercitato
paragrafo,
devono aver maturato
l'attività di controllo legale dei conti per un
un'esperienza complessiva di almeno un
triennio ininterrotto nell'esercizio di:
periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
-gli-altri-candidati, se non-in-possesso-del
compiti direttivi nei settori
di
requisito - previsto - nel - precedente
amministrazione, finanza e controllo paragrafo, deveno aver -- maturato
presso società per azioni quotate in un'esperienza complessiva di almeno un
borsa; triennio ininterrotto nell'esercizio di:
attività professionali o di insegnamento · compiti · direttivi- nei settori · di
universitario di ruolo in materie amministrazione, finanza-e-controllo
giuridiche, economiche, finanziarie e presso società per azioni quotate in
tecnico-scientifiche afferenti il settore
dell'energia;
bersa;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici attività professionali o di insegnamento
universitario-di-ruolo-in-materie
o pubbliche amministrazioni operanti giuridiche riguardanti il settore delle
nel settore dell'energia. imprese commerciali, economiche,
finanziarie-e-e-e-tecnico-scientifiche
afferenti il settore dell'energia;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici
o pubbliche amministrazioni operanti
nel settore dell'energia.
I candidati che non siano iscritti nel
registro dei revisori legali e che non
abbiano esercitato l'attività di revisione
legale per un periodo non inferiore a tre
debbono
maturato
anni
aver

| EMARKET
SDR

certified

un'esperienza di almeno un triennio
negli ultimi cinque anni nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione di
controllo o compiti direttiva nel
settori dell'amministrazione, finanza
o controllo, o in ambito legale o
societario presso società con azioni
i mercato
quotate
in
un :
regolamentato; ovvero
b) attività professionali
O T -
insegnamento universitario di ruolo
nelle materie del diritto civile o
commerciale, dell'economia o della
finanza aziendale, o in materie
tecnico-scientifiche
afferenti
settore dell'energia; ovvero
c) funzioni dirigenziali nei settori di cui
alla precedente lettera a) presso
pubbliche
enti
pubblici
0
amministrazioni operanti in settori
inerenti all'attività esercitata dalla
Società di cui all'art. 3 del presente
statuto.
5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei
candidati nominati alla carica di sindaco
effettivo, il Presidente del Collegio
INVARIATO
sindacale.
6. Ove vengano meno i requisiti richiesti INVARIATO
dalla normativa o dallo statuto, il sindaco
decade dalla carica.
7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, INVARIATO
per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo
subentrerà, fino alla successiva assemblea,
il primo nominativo indicato seguendo
l'ordine progressivo con il quale i sindaci
supplenti sono stati elencati nella delibera
di nomina dell'assemblea. A decorrere dal
primo rinnovo dalla data di applicazione
delle disposizioni di legge in materia di
equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta
di assicurare il rispetto del requisito di
equilibrio tra i generi di cui al precedente
comma 1, subentrerà il primo supplente
che, seguendo l'ordine progressivo con il
quale i sindaci supplenti sono stati elencati
nella delibera di nomina dell'assemblea,
consenta di soddisfare detto requisito.
8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, INVARIATO
per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi
rimanendo i meccanismi di sostituzione di
cui al comma precedente, subentrerà nel
ruolo di Presidente il sindaco effettivo più

EMARKET SDIR certified

anziano.
்க
Qualora,
successivamente
alle
INVARIATO
sostituzioni effettuate in conformità a
quanto indicato nel precedente comma 7
comma 8, l'assemblea debba
elo
provvedere ai sensi di legge alla nomina di
sindaci effettivi e/o supplenti o del
Presidente necessaria per l'integrazione
del Collegio sindacale a seguito di
cessazione, occorrerà assicurare il rispetto
disposizioni
delle
legislative
e
regolamentari pro tempore vigenti in
materia di equilibrio tra i generi. Si
applicano altresì le disposizioni di cui al
comma 3 e al comma 4.
10. Il Collegio sindacale deve riunirsi INVARIATO
almeno ogni 90 (novanta) giorni.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni 11. E ammessa la possibilità che le
del Collegio sindacale si tengano per riunioni del Collegio sindacale si tengano
teleconferenza o videoconferenza a per teleconferenza o videoconferenza
condizione che tutti i partecipanti possano anche o unicamente mediante mezzi di
essere identificati e siano in grado di telecomunicazione, a condizione che tutti
seguire la discussione, di intervenire in i partecipanti possano essere identificati e
tempo reale alla trattazione degli argomenti siano in grado di seguire la discussione, di
affrontati nonché di ricevere, trasmettere e intervenire in-tempo-reale alla trattazione
visionare documenti. Verificandosi tali degli argomenti affrontati nonché-di
requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale ricevere, - trasmettere-e-e-e-visionare
si considererà tenuta nel luogo in cui si documenti-ed essere informati in tempo
trova colui che presiede la riunione e colui reale. Verificandosi tali - requisiti,
che ne redige il verbale. l'adunanza del Collegio sindacale-si
considererà tenuta nel luogo in cui-si trova
colui che presiede la riunione e colui-che
ne redige il verbale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 – Domicilio degli azionisti

La proposta di modifica all'articolo 29 dello Statuto introduce una maggiore flessibilità nella disciplina delle comunicazioni tra la Società e i soci, e tiene conto delle prassi nel tempo seguite in particolari circostanze: la modifica-consiste infatti nella specificazione che, in alternativa al domicilio, la Società possa indirizzare specifiche comunicazioni ad un differente recapito o utilizzando la posta elettronica, se in tal senso indicato dall'azionista.

Testo vigente Testo proposto
Art. 29 (Domicilio degli azionisti) Art. 29 (Domicilio degli azionisti)
domicilio degli azionisti, 1. Il domicilio degli azionisti, relativamente
relativamente a tutti i rapporti con la a tutti i rapporti con la Società, è quello

EMARKE SDIR certifier

Società, è quello risultante dal Libro Soci. risultante dal Libro Soci, salvo che
l'azionista non abbia indicato
differente recapito o indirizzo anche o
posta elettronica per
specificht
comunicazioni.
* * *

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo statuto qui illustrate e motivate attribuiscano il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

Tutto ciò premesso, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni.

Proposte di deliberazione all'Assemblea

SESTA DELIBERAZIONE - Parte straordinaria

"L'assemblea degli Azionisti,

  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto;
  • preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto;

delibera

  • di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano gli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto nei termini sopraindicati;
  • di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nelle deliberazioni di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto.

Milano, 12 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Nicola Monti

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Carrely Courter

Allegato "D" al N. 17111/9454 di rep.

STATUTO DELLA EDISON S.p.A.

- TITOLO I -

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

  1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

  1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 - Oggetto

  1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

  2. nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, a) importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;

  3. nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed b) esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
  4. nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, c) fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici:
  5. nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di d) telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
  6. nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità; e)
  7. nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui f) alle lettere a), b), c), d), e).

  8. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

  9. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

  10. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.

  11. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 - Durata

  1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

- TITOLO II -

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso

Art. 5 - Capitale Sociale

  1. Il capitale sociale è di euro 4.736.117.250,00 diviso in numero 4.736.117.250 azioni, di cui numero 4.626.557.357 azioni ordinarie e numero 109.559.893 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).

  2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista. 3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

  3. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

  4. In caso di aumento del capitale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

  5. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

  1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.

  2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

  3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle azioni di risparmio.

  4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.

  5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.

  6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

  1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

  2. 2 -

  1. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.

  2. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

  3. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Art. 8 - Recesso

  1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- TITOLO III -Assemblea

Art. 9 - Convocazione

  1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

  2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

  3. L'assemblea ha luogo, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 5 del presente statuto, in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

  4. E' possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

  1. Per la legittimazione all'intervento in assemblea, all'esercizio del diritto di voto e alla presentazione di proposte di deliberazione si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, previste per i titolari di azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine delle date sopra indicate - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della

singola convocazione, fermo rimanendo il diverso termine di ricezione della comunicazione da parte della Società fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il caso di presentazione di proposte di deliberazione.

  1. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

  2. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

  3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

  4. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

  1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

  1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

  2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.

  3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

  4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

  1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

  2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano i medesimi termini di cui al comma 1 dell'art. 10.

- TITOLO IV -Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

  1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

  2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

  3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

  4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

  5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

  6. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.

  7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:

  8. nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da a) amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2;

  9. qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori b) necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.

  10. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

  1. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

  1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni. del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

  2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.

  3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

  4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

  1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

  2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.

  3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.

  4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

  5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

  2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:

a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;

d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;

e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;

f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2;

g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) è convocato anche fuori dalla sede sociale - purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività - dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.

  2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta anche via posta elettronica o altro mezzo che dia prova di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.

  4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite tempestive e complete adeguate informazioni sulle materie da trattare.

  5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.

  6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

  7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presidente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

  8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

  9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.

  10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3 o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal Notaio.

Art. 19 - Informativa periodica

  1. Fermo quanto previsto all'art.16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Rappresentanza

  1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

  2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

  3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 21 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

  1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

- TITOLO V -

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 22 - Collegio sindacale

  1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. 2. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

  2. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione. nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.

  3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati dalla legge e dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti.

I candidati che non siano iscritti nel registro dei revisori legali e che non abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni debbono aver maturato un'esperienza di almeno un triennio negli ultimi cinque anni nell'esercizio di:

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  • a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nei settori dell'amministrazione, finanza o controllo, o in ambito legale o societario presso società con azioni quotate in un mercato regolamentato; ovvero
  • b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie del diritto civile o commerciale, dell'economia o della finanza aziendale, o in materie tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia; ovvero
  • c) funzioni dirigenziali nei settori di cui alla precedente lettera a) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori inerenti all'attività esercitata dalla Società di cui all'art. 3 del presente statuto.

  • L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carca di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale.

  • Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.

  • Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.

  • Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.

  • Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresi le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.

  • Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

  • E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

  1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

- TITOLO VI -Bilancio - Utili

Art. 24 - Esercizio sociale

  1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

  1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Destinazione degli utili

  1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.

  2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la diffèrenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.

  3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1º gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.

  4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.

  5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 26 - Acconti sui dividendi

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

- TITOLO VIL-Liquidazione

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

  1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

  2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- TITOLO VIII -Disposizioni Generali

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

  1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 29 - Domicilio degli azionisti

  1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci, salvo che l'azionista non abbia indicato un differente recapito o indirizzo anche di posta elettronica per specifiche comunicazioni.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 12 aprile 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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