AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Rcs Mediagroup

AGM Information Apr 17, 2024

4500_egm_2024-04-17_a9750d31-ce04-4623-a462-31dea776f7f1.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. relativa al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in parte straordinaria convocata in data 8 maggio 2024 in unica convocazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – parte straordinaria:

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 12 e 20 dello Statuto sociale).

* * *

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 72, comma 1-bis, del Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti.

La Relazione ha lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle prospettate modifiche statutarie di cui al 1 punto all'ordine del giorno – parte straordinaria - dell'Assemblea degli Azionisti. Nello specifico, le modifiche statutarie riguardano le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea e le modalità di intervento alle riunioni consiliari.

1. Motivazioni e illustrazione delle proposte di modifica

Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli Articoli 7, 12 e 20 dello Statuto sociale in modo da:

(i) prevedere la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai

sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21;

(ii) prevedere la possibilità che l'intervento per i soggetti legittimati in Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza).

Stante la ratio comune delle proposte di modifica, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte congiuntamente.

1.1. Quadro normativo

La Legge 5 marzo 2024, n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (la "Legge Capitali"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024 contempla per le società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere l'intervento e il voto in assemblea mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato.

In particolare, l'art. 11, comma 1, della Legge Capitali inserisce un nuovo articolo nel TUF (art. 135-undecies.1), che consente alle predette società di prevedere nello statuto (cd. opt-in) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresenta designato.

Inoltre, nel corso dell'emergenza collegata alla pandemia da COVID-19, l'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disciplinato, tra l'altro, la possibilità per le società per azioni di prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

  • l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; e
  • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del

diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Lo stesso art. 11, comma 2, della Legge Capitali differisce il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle predette modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, al 31 dicembre 2024.

Nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, alla luce del carattere generale che si ritiene abbiano assunto i principi ribaditi dal Consiglio Notarile di Milano1 , (la cui portata prescinde dalla situazione di emergenza epidemiologica), ritiene opportuno proporre le modifiche allo Statuto sociale in esame al fine di beneficiare di tali modalità di tenuta delle, e di partecipazione alle, riunioni degli organi sociali più snelle e flessibili.

1 Cfr. Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 187 del 12 marzo 2020 secondo la quale:

"L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica"; e

le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali possono essere "indette senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, bensì prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione" e qualora a tali riunioni sia possibile intervenire solo mediante mezzi di telecomunicazione, "non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, [presenza] da intendersi [...] di regola funzional[e] solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario"; in tale ipotesi "anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

Si segnala che il Consiglio Notarile di Milano2 ha, inoltre, recentemente ritenuto legittime le clausole statutarie di società per azioni che attribuiscano espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o che prevedano la possibilità di tenere anche le riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.

1.2. Assemblea

Art. 7, commi 1 e 2 (convocazione e intervento)

La proposta di modifica all'art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione del successivo comma 5 e, pertanto, della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente con mezzi di telecomunicazione.

Art. 7, commi 3 e 4 (intervento mediante rappresentante designato)

La proposta di modifica all'art. 7, comma 4, dello Statuto è finalizzata a introdurre per il Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di stabilire all'interno dell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, come consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali.

La proposta di modifica all'art. 7, comma 3, dello Statuto contiene delle modifiche meramente formali.

Art. 7, comma 5 (intervento anche esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione)

2 Cfr. Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 secondo la quale:

"Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. […] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"; e

" […] può essere utile ribadire che quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione".

La proposta di modifica all'art. 7, comma 5, dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione – qualora opti per il ricorso "obbligatorio" al rappresentate designato di cui al nuovo comma 4 e/o qualora ciò sia previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci.

1.3. Consiglio di Amministrazione

Art. 13, comma 1 (luogo di riunione del Consiglio)

La proposta di modifica all'art. 13, commi 1, dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione nei successivi commi 4 e 5 della possibilità, in determinate circostanze, di tenere la riunione del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria (i.e., senza particolari formalità di convocazione – ivi incluso senza indicazione di un luogo di convocazione) e/o unicamente con mezzi di telecomunicazione.

Art. 13, comma 4 (riunione totalitaria)

La proposta di modifica all'art. 13, commi 4, dello Statuto prevede la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi e validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione (cd. riunione totalitaria), quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica o quando tutti gli aventi diritto a intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci effettivi in carica. Tale previsione risulta in linea con l'orientamento espresso in materia dal Consiglio Notarile di Milano3 .

Art. 13, comma 5 (intervento anche esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione)

La proposta di modifica all'art. 13, comma 5, dello Statuto recepisce il sopracitato orientamento

3 Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 48 del 19 Novembre 2004, secondo la quale: "È lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. […] è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione".

notarile ed esplicita dunque la possibilità di tenere la riunione del Consiglio di Amministrazione anche esclusivamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento degli aventi diritto.

Accogliendo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano4 , viene eliminata la necessaria compresenza del Presidente e del segretario della riunione nello stesso luogo, posto che tale orientamento esplicita che, anche qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo; ciò, a maggior ragione, qualora la riunione sia totalitaria (dove, per definizione, non vi è alcun luogo di convocazione e tutti gli aventi diritto potrebbero intervenire mediante mezzi di telecomunicazione).

1.4. Collegio Sindacale

Art. 20, commi 28 e 29 (intervento anche esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione)

La proposta di modifica all'art. 20, commi 28 e 29, dello Statuto recepisce il sopracitato orientamento notarile e consente dunque di tenere la riunione del Collegio Sindacale anche esclusivamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento degli aventi diritto.

1.5. Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli Articoli 7, 12 e 20 dello Statuto sociale e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e in barrato le parole eliminate.

Testo vigente Testo proposto

4 Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 48 del 19 Novembre 2004, secondo la quale: "Anche per le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dalla disciplina delle società di capitali e […], pertanto, si può replicare il corollario derivante dalla massima in commento, affermando che qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo [...]. In tali circostanze, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

ASSEMBLEA

Articolo 7 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso, anche per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente Articolo, in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso, anche per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente Articolo, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla

partecipazione
all'Assemblea
può
essere
effettuata
mediante
utilizzo
di
apposita
sezione del sito internet della società e/o
messaggio indirizzato a casella di posta
elettronica
certificata,
secondo
quanto
indicato
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea.
seconda, che la notifica elettronica della
delega per la partecipazione all'Assemblea
può essere effettuata mediante utilizzo di
apposita sezione del sito internet della società
e/o messaggio indirizzato a casella di posta
elettronica
certificata,
secondo
quanto
indicato
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea.
La
società
può
designare
per
ciascuna
Assemblea uno o più soggetti ai quali gli
aventi diritto al voto possono conferire delega
ai sensi delle applicabili disposizioni di legge
e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone
informativa in conformità alle disposizioni
medesime.
La società può designare, con indicazione
contenuta nell'avviso di convocazione,
per
ciascuna Assemblea uno o più soggettio
aol
qualie
gli aventi diritto al voto possono
conferire delega ai sensi delle applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore
vigenti,
dandone
informativa
in
conformità alle disposizioni medesime.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento e l'esercizio del diritto di voto
in
Assemblea
possano
avvenire
esclusivamente mediante conferimento di
delega (o sub-delega) di voto a un soggetto,
con il ruolo di rappresentante designato ai
sensi della normativa applicabile.
Nel
caso
in
cui
il
Consiglio
di
Amministrazione
faccia ricorso alla facoltà
di cui al precedente comma e/o
ove previsto
e/o consentito dalle applicabili disposizioni
di
legge
e
regolamentari
pro-tempore
vigenti, il Consiglio di Amministrazione
potrà
prevedere
nell'avviso
di

convocazione dell'Assemblea che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto sociale (inclusi gli amministratori, i sindaci, il Notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurato: a) al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) al soggetto verbalizzante di percepire

  • adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
  • c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei Fatto salvo quanto indicato ai commi 4 e 5 del presente Articolo, Iil Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta

suoi componenti. domanda scritta da almeno un terzo dei suoi
componenti.
Il Consiglio può inoltre essere convocato,
previa comunicazione al proprio Presidente,
dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco
anche individualmente.
[invariato]
Il Consiglio di amministrazione può altresì
essere convocato, previa comunicazione al
Presidente del Consiglio di amministrazione,
da almeno due sindaci effettivi.
[invariato]
La
convocazione
è
fatta
per
lettera
raccomandata o telefax o posta elettronica da
spedire
almeno
cinque
giorni
prima
dell'adunanza a ciascun amministratore e
sindaco effettivo; in caso di urgenza può
essere fatta per telefax o posta elettronica da
spedire almeno due giorni prima.
La
convocazione
è
fatta
per
lettera
raccomandata o telefax o posta elettronica da
spedire
almeno
cinque
giorni
prima
dell'adunanza a ciascun amministratore e
sindaco effettivo; in caso di urgenza può
essere fatta per telefax o posta elettronica da
spedire
almeno
due
giorni
prima.
Le
adunanze
del
Consiglio
e
le
sue
deliberazioni
sono
valide,
anche
senza
formale
convocazione,
quando
intervengano tutti i consiglieri in carica e i
sindaci effettivi in carica o quando tutti gli
aventi diritto a intervenire o comunque ad
assistere
alla
adunanza
siano
stati
previamente
informati
e
comunque
partecipi alla riunione la maggioranza di
amministratori e sindaci effettivi in carica.
È
ammessa la possibilità che la riunione si
tenga in collegamento per teleconferenza o
videoconferenza. In tal caso:
È
ammessa la possibilità che la riunione si
tenga anche esclusivamente in collegamento
per teleconferenza e/o videoconferenza. In tal

− devono essere assicurate: caso:
a) la individuazione di tutti i partecipanti in − devono essere assicurate:
ciascun punto del collegamento; a) la individuazione di tutti i partecipanti in
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti ciascun punto del collegamento;
di intervenire, di esprimere oralmente il
proprio
avviso,
di
visionare,
ricevere
o
trasmettere tutta la documentazione, nonché
la
contestualità
dell'esame
e
della
deliberazione;

la
riunione
del
Consiglio
di
amministrazione si considera tenuta nel luogo
in cui si devono trovare, simultaneamente, il
Presidente ed il Segretario.
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti
di intervenire, di esprimere oralmente il
proprio
avviso,
di
visionare,
ricevere
o
trasmettere tutta la documentazione, nonché la
contestualità dell'esame e della deliberazione.;

la
riunione
del
Consiglio
di
amministrazione si considera tenuta nel
luogo
in
cui
si
devono
trovare,
simultaneamente,
il
Presidente
ed
il
Segretario.
Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito
libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e
dal Segretario della riunione.
[invariato]
Gli
amministratori
devono
riferire
tempestivamente e comunque con periodicità
almeno trimestrale al Collegio Sindacale in
occasione delle riunioni del Consiglio di
amministrazione, del Comitato Esecutivo,
ovvero direttamente mediante comunicazione
scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle
società controllate e in particolare su quelle in
cui abbiano un interesse proprio o di terzi o
che siano influenzate dall'eventuale soggetto
esercente
attività
di
direzione
e
[invariato]

coordinamento. Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

[invariato]

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.

[invariato]

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

[invariato]

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento protempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di [invariato]

[invariato]

Amministrazione
come
determinata
o
richiamata dal presente statuto.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea
chiamata
a
deliberare
sulla
nomina
del
Collegio
Sindacale
è
indicata
la
quota
percentuale di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste di candidati.
[invariato]
Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità
[invariato]
Ogni
azionista
non
può
presentare
o
concorrere a presentare né, come ogni altro
avente diritto al voto, votare, neppure per
interposta persona o fiduciaria, più di una
lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono
al
medesimo
gruppo
(ovvero
ai
sensi
dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n.
58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra
essi o siano soggetti a comune controllo,
anche allorché il controllante sia una persona
fisica),
o
ii)
partecipino
ad
un
patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del
D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni
della società, o iii) partecipino ad un tale patto
parasociale
e
siano,
ai
sensi
di
legge,
controllanti, o controllati da, o soggetti a
comune controllo di, uno di tali azionisti
partecipanti,
non
possono
presentare
o
concorrere con altri a presentare più di una
sola lista né possono votare liste diverse.
[invariato]
Le adesioni ed i voti espressi in violazione di [invariato]

tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna
lista.
Le liste, corredate dai curricula dei candidati
contenenti un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali di
ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di
amministrazione e controllo eventualmente
detenute in altre società, e sottoscritte dagli
azionisti che le hanno presentate, o loro
mandatario, con indicazione della propria
rispettiva identità e della percentuale di
partecipazione
complessivamente
detenuta
alla data di presentazione devono essere
depositate presso la sede sociale entro il
venticinquesimo giorno precedente a quello
fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione unitamente a una dichiarazione
degli azionisti presentatori, allorché diversi da
quelli che detengono, anche congiuntamente,
una
partecipazione
di
controllo
o
di
maggioranza relativa nel capitale sociale
(quest'ultimo come sopra definito nel presente
articolo), attestante l'assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi quali previsti
dalla disciplina anche regolamentare pro
tempore
vigente.
La/e
relativa/e
certificazione/i
ovvero
comunicazione/i
attestante/i
la
suddetta
partecipazione
rilasciata/e da intermediario autorizzato ai
sensi delle applicabili disposizioni di legge o
regolamentari
può/possono
essere
fatta/e
pervenire
anche
successivamente
purché
[invariato]

entro ventuno giorni prima di quello fissato
per
l'Assemblea
in
prima
o
unica
convocazione.
All'atto della presentazione della lista devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali
i
singoli
candidati
accettano
la
propria
candidatura e dichiarano, sotto la propria
responsabilità: 1) l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti richiesti in base a
quanto previsto dalla normativa primaria e
secondaria vigente; 2) la sussistenza dei
requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148
comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.
[invariato]
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono si considerano
come non presentate.
[invariato]
Nel caso in cui, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea in
prima
o
unica
convocazione,
sia
stata
presentata una sola lista, ovvero siano state
presentate liste soltanto da azionisti che
risultino tra loro collegati ai sensi della
disciplina di legge e regolamentare pro
tempore vigente, potranno essere presentate
ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a
tale data e la quota minima di partecipazione
per
la
presentazione
di
liste
indicata
nell'avviso
di
convocazione
sarà
da
considerarsi ridotta della metà. Anche in caso
di una tale presentazione, la/e relativa/e
[invariato]

certificazione/i
ovvero
comunicazione/i
attestante/i
la
necessaria
partecipazione
rilasciata/e da intermediario autorizzato ai
sensi delle applicabili disposizioni di legge o
regolamentari
può/possono
essere
fatta/e
pervenire
anche
successivamente
purché
almeno ventuno giorni prima di quello fissato
per
l'Assemblea
in
prima
o
unica
convocazione.
Delle liste e delle informazioni presentate a
corredo di esse è data pubblicità ai sensi della
disciplina anche regolamentare pro-tempore [invariato]
vigente.
All'elezione dei sindaci si procede come
segue: a) dalla lista che ha ottenuto in
assemblea il maggior numero di voti sono
tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono rispettivamente elencati nella lista,
due membri effettivi e due supplenti, fatto
salvo quanto di seguito previsto per assicurare
l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
[invariato]
regolamentari pro-tempore vigenti; b) dalla
seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il
maggior numero di voti e che non sia
collegata, neppure indirettamente, ai sensi
della disciplina di legge e regolamentare pro
tempore
vigente
con
coloro
che
hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti di cui alla precedente
lettera a), sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono rispettivamente
elencati
nella
lista,
il
restante
membro
effettivo, a cui spetta la presidenza del
Collegio
Sindacale,
e
l'altro
membro
supplente.
Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla
lettera b) del precedente comma, in caso di
parità tra liste, prevale quella presentata da
soci
in
possesso
della
maggiore
partecipazione
ovvero
in
subordine
dal
maggior numero di soci.
[invariato]
In caso di parità di voti fra due o più liste che
abbiano ottenuto il più alto numero di voti si
ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con
deliberazione assunta a maggioranza relativa.
[invariato]
Qualora un soggetto collegato ad un socio che
abbia presentato o votato la lista che ha
ottenuto il più alto numero di voti abbia votato
per una lista di minoranza l'esistenza di tale
rapporto
di
collegamento
assume
rilievo
soltanto se il voto sia stato determinante ai fini
dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista
di minoranza.
[invariato]
In caso di presentazione di un'unica lista
risultano eletti, con votazione a maggioranza
relativa del capitale sociale rappresentato in
Assemblea, tutti i candidati appartenenti a
quella lista.
[invariato]
Qualora a seguito della votazione per liste o [invariato]

della
votazione
dell'unica
lista
non
sia
assicurata
la
composizione
del
Collegio
sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme
alle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia
di
equilibrio
tra
generi,
si
provvederà
all'esclusione
del
candidato
a
sindaco
effettivo del genere più rappresentato eletto
come ultimo in ordine progressivo dalla lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti o
dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito
dal candidato successivo, secondo l'ordine
progressivo con cui i candidati risultano
elencati,
tratto
dalla
medesima
lista
ed
appartenente all'altro genere.
Nel caso non sia stata presentata alcuna lista,
l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con
votazione a maggioranza relativa del capitale
sociale rappresentato in Assemblea, in modo [invariato]
comunque che sia assicurato il rispetto delle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia
di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta in
tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista
dell'unica lista presentata ovvero alla persona [invariato]
nominata dall'Assemblea nel caso non sia
stata presentata alcuna lista.
Nel
caso
vengano
meno
i
requisiti
[invariato]
normativamente e statutariamente richiesti, il

sindaco decade dalla carica
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra,
il supplente appartenente alla medesima lista
di quello cessato, a condizione che sia
assicurato
il
rispetto
delle
applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i
generi. In difetto, nel caso di cessazione del
sindaco di minoranza, subentra il candidato
collocato
successivamente,
secondo
l'originario ordine di presentazione e senza
tenere conto dell'originaria candidatura alla
carica di sindaco effettivo o supplente, nella
medesima lista a cui apparteneva quello
cessato ovvero, in subordine ancora, il primo
candidato della lista di minoranza che abbia
conseguito il secondo maggior numero di voti,
a condizione che sia assicurato il rispetto delle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia
di equilibrio tra i generi.
[invariato]
Resta fermo che la presidenza del Collegio
Sindacale rimarrà in capo al sindaco di
minoranza.
[invariato]
Quando l'Assemblea deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti
necessaria per l'integrazione del Collegio
Sindacale si procede come segue: qualora si
debba provvedere alla sostituzione di sindaci
eletti nella lista di maggioranza, la nomina
avviene con votazione a maggioranza relativa
[invariato]

senza vincolo di lista nel rispetto delle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia
di equilibrio tra i generi; qualora, invece,
occorra sostituire sindaci eletti nella lista di
minoranza, l'Assemblea li sostituisce con
voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i
candidati indicati nella lista di cui faceva parte
il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine,
nella lista di minoranza che abbia riportato il
secondo maggior numero di voti, in entrambi
i casi senza tenere conto dell'originaria
candidatura alla carica di sindaco effettivo o
supplente sempre nel rispetto delle applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i
generi.
In
ogni
caso,
dovrà
essere
preventivamente
presentata
dai
soci
che
intendono proporre un candidato la medesima
documentazione inerente a quest'ultimo quale
sopra prevista in caso di presentazione di liste
per la nomina dell'intero Collegio, se del caso
a titolo di aggiornamento di quanto già
presentato in tale sede.
Qualora l'applicazione di tali procedure non
consentisse,
per
qualsiasi
ragione,
la
sostituzione
dei
sindaci
designati
dalla
minoranza,
l'Assemblea
provvederà
con
[invariato]
votazione
a
maggioranza
relativa
e
nel
rispetto delle applicabili disposizioni di legge
e
regolamentari
pro-tempore
vigenti
in
materia di equilibrio tra i generi, previa

presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
[invariato]
È
ammessa la possibilità che le riunioni del
Collegio
Sindacale
si
tengano
mediante
collegamento
in
teleconferenza
o
videoconferenza.
È
ammessa la possibilità che le riunioni del
Collegio
Sindacale
si
tengano
anche
esclusivamente
mediante collegamento in
teleconferenza o videoconferenza.
In tal caso: (i)
devono essere assicurate sia la
individuazione di tutti i partecipanti in ciascun
punto del collegamento sia la possibilità per
ciascuno di essi di intervenire e di esprimere
oralmente il proprio avviso sia la contestualità
dell'esame
e
della
deliberazione,
(ii)
la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trova
il
Presidente
e,
se
nominato,
il
In tal caso: (i)
devono essere assicurate sia la
individuazione di tutti i partecipanti in ciascun
punto del collegamento sia la possibilità per
ciascuno di essi di intervenire e di esprimere
oralmente
il
proprio
votoavviso
sia
la
contestualità dell'esame e della deliberazione,
(ii) la riunione si considera tenuta nel luogo
in cui si trova il Presidente e, se nominato,
segretario. il segretario.

2. Recesso

Le eventuali modifiche dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 del Codice Civile a favore di coloro che non avranno concorso alla relativa deliberazione.

***

3. Proposta di delibera

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustratavi, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., riunita in sede straordinaria,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità

all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato,

DELIBERA

  • di modificare il testo degli Articolo 7, 12 e 20 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato e/o agli amministratori esecutivi, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale e allo statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

* * *

Milano, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.