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Datalogic

Registration Form May 10, 2024

4452_cgr_2024-05-10_04b41d3a-2ba9-4d05-8496-2d3096f65041.pdf

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STATUTO
CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA
30 APRILE 2024
* * *
Statuto "Datalogic S.p.A."
Titolo I
Elementi Identificativi
Art. 1
Denominazione
E' costituita una società per azioni con la denominazione "Da
talogic S.p.A."
Art. 2
Sede
La società ha sede in Lippo di Calderara di Reno
(BO).
La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie,
stabilimenti e sopprimerli.
Art. 3
Durata
La durata della società è fissata dalla data della sua costi
tuzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a
norma di legge. Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. a) del
codice civile, la proroga del termine non attribuisce il di
ritto
di
recesso
ai
soci
che
non
hanno
concorso
all'approvazione della relativa deliberazione.
Art. 4
Oggetto
La società ha per oggetto la progettazione, la fabbricazione,
(anche su licenza), la commercializzazione e la vendita (anche
quale rappresentante o agente di commercio) di apparecchi
elettrici,
elettronici e chimici e di comunicazione dati e

voce di ogni e qualsivoglia tipo e specie, senza esclusione alcuna (ivi compresi lettori di codice a barre e/o di altre simbologie per qualsiasi tipologia di applicazione che consenta di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli), nonché la costruzione di particolari meccanici destinati all'elettronica e la verniciatura di parti meccaniche per l'elettronica in conto proprio e per conto terzi. La società ha inoltre per oggetto lo studio di progetti, ricerca e realizzazioni di prototipi per conto terzi, la produzione, riparazione e revisione di apparecchi per conto terzi, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario

delle società cui partecipa e il loro finanziamento.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; presentare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche nell'interesse di terzi. La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate. E' comunque escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D.Lgs. 58/1998, di cui al D. Lgs 385/1993, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria".

Titolo II

Capitale Sociale –
Azioni -
Obbligazioni
Art. 5
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
30.392.175,32
(trentamilioni
trecentonovantaduemila centosettantacinque
virgola
trentadue)
diviso
in
n.ro
58.446.491
(cinquan
totto
milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovan
tuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna. Il capitale so
ciale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea
straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal da
naro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a
norma dell'articolo 2441, quarto
comma,
seconda
parte,
del
Codice
Civile,
nel
rispetto
delle
condizioni
e
delle
procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre
delegare agli amministratori la facoltà di aumentare –
ai sen
si e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del
Codice Civile –
il capitale sociale a titolo oneroso o gratui
to,
con
o
senza
il
diritto
di
opzione,
anche
a
norma
dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto com
ma, del Codice Civile.
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione
di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro di
pendenti della Società o di società controllate, mediante
l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349
del Codice Civile.
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 maggio
2018 ha deliberato:
(i) di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindi
bile, fino al 22 maggio 2023, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ. per un im
porto massimo di nominali Euro 3.039.217,53 (tre milioni tren
tanove mila duecento diciassette // 53) mediante emissione di
massime numero 5.844.649 azioni ordinarie del valore nominale
di Euro 0,52 ciascuna. In particolare, il capitale sociale po
trà esser aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo
periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura
aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni,
nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e
delle
società
da
questa
partecipate,
e/o
(ii)
ai
sensi
dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., qualora
le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a
investitori istituzionali e/o a partner, industriali e/o fi
nanziari che il Consiglio di Amministrazione ritenga strategi
ci per l'attività della Società. Ai fini dell'esercizio della
delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Ammi
nistrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni sin
gola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (com
prensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle
azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e
6, cod. civ.
(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso
al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in
carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di specia
li procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza
esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione

alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.

Art. 6

Azioni

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi. Ai sensi della normativa vigente la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco spe
ciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa
richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione
che
attesta
il
possesso
delle
azioni,
rilasciata
dall'intermediario presso il quale tali azioni sono deposita
te. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la ri
chiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al
controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal
caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il
soggetto controllante.
Successivamente alla richiesta di iscrizione nell'elenco spe
ciale, il soggetto che ha richiesto l'iscrizione nell'elenco
speciale deve comunicare senza indugio alla Società, diretta
mente o tramite il proprio intermediario, la perdita, totale o
parziale, della titolarità delle azioni iscritte nell'elenco
speciale o di altro diritto reale legittimante nonché la vo
lontà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto in
conformità a quanto di seguito previsto.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà
efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno
di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso
di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco spe
ciale, senza che siano medio tempore venuti meno
i presupposti
per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata
nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date)
prima di un'eventuale assemblea, successiva al decorso di ven
tiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco speciale,
senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la
maggiorazione del diritto.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Originarie. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente con-

serva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati – detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dota-

zione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazio-

ne di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari

siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazio-

ni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi. La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date. Art. 7

Versamenti

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il versamento, nei modi che il Consiglio stesso

reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versa

menti decorrerà l'interesse legale aumentato di 5 (cinque)

punti percentuali, ferme le altre sanzioni e conseguenze di

Art. 8

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari in

conformità alle disposizioni di legge senza alcuna esclusione

circa la categoria e la specie, ivi comprese obbligazioni con-

vertibili e cum warrants.

legge.

Titolo III

Assemblea

Art. 9

Vincolatività

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori della sede sociale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. La assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo di videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo colle-

giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al

Presidente, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. In caso di impedimento del Segretario, l'Assemblea potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Art. 10

Diritti di Voto e di Intervento

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la designazione da parte della Società di un soggetto al quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Art. 11

Presidenza e Conduzione dei Lavori

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, risolvere le eventuali contestazioni, nonché dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposi-

to verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventual-

mente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno,

il verbale è redatto da un notaio.

Art. 12

Maggioranza

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.

In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato) che siano di competenza assembleare o debbano comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere non favorevole rilasciato da un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti (o da un c.d. presidio alternativo equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'approvazione assembleare di tale proposta consiliare è subordinata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata di seguito: - il compimento dell'operazione con parte correlata viene impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti

esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci

non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. Al fine del computo della speciale maggioranza suindicata, si rinvia alla definizione di "soci non correlati" di cui all'art. 3, primo comma, lett. l), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, siano concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nel quinto comma del medesimo articolo.

Art. 13

Convocazione

L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale o ad almeno due membri del Collegio Sindacale medesimo così come previsti dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazio-

ne del bilancio consolidato.

Art. 14

Informazione ai Soci

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate

e di ottenerne copia a proprie spese.

Titolo IV

Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che (i) il riparto degli amministratori da eleggere sarà effettuato in maniera conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e che (ii) almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs.

58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici), nel rispetto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre possono non essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici), nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse. Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante amministratore è individuato nel candidato in-

dicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti.

Inoltre, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sa-

rà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non
eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo, fer
mo restando in ogni caso il rispetto
della disciplina pro tem
pore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomi
na, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata co
municazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso,
decadrà immediatamente dalla carica.
Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste
da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3
(tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto
della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela
tivo all'ultimo esercizio della loro carica.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in
cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera
con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento
sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due)
consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in
cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7
(sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel
caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pa
ri od inferiore a 7 (sette) membri e fermo restando in ogni
caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente
l'equilibrio tra generi.
Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia
sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e
fermo restando in ogni caso il rispetto
della disciplina pro

tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora la modalità di sostituzione indicata al punto i) non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione senza vincoli di lista, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea de-

gli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le

competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze ed il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di consiglieri indipendenti. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea. In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina Corporate Governance delle società quotate predisposto dalla promosso da Borsa Italiana S.p.A.. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza

di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.

Art. 16

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale tali organi delegati devono ri-

ferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa il generale andamento della gestione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; per quanto riguarda il comitato esecutivo, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 17

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata inviata ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione

al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi. Art. 18 Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute – anche in via esclusiva – a mezzo di teleconferenze o videoconferenze (omettendo, nel caso di riunione svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o all'Amministratore Delegato, anche tramite l'ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di se-

guire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. Nel caso di impedimento del Presidente e/o del Segretario ad essere presenti nel medesimo luogo, ovvero nel caso di riunioni tenute esclusivamente a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario a condizione che al Presidente sia comunque consentito, successivamente allo svolgimento della riunione, di controllare e sottoscrivere il verbale redatto dal Segretario. In caso di impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in sua assenza dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato). Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario e sarà trascritto nell'apposito libro sociale. Art. 19

Rappresentanza Legale della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice-Presidente e/o al o agli amministratori delegati.

Art. 20

Compensi e Rimborsi Spese

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, codice civile, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3°, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3° codice civile tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 21

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare liste di candidati soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un mede-

simo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge, dai regolamenti vigenti e dalle altre disposizioni applicabili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candi-

dati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché la
sussistenza dei requisiti normati
vamente e statutariamente prescritti per le rispettive cari
che, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, con
tenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche perso
nali e professionali di ogni candidato. Le
liste per le quali
non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considera
te come non presentate.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
-
dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero
dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri
effettivi e due supplenti;
-
dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior
numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo
con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo
membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di
Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente.
In caso di parità di voti tra 2 (due) (o
più) liste, risulterà
eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea
esprime il proprio voto su di essa e il candidato indicato al
primo posto della lista risulta eletto Presidente del Collegio
Sindacale. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il
sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello

cessato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 12 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza - qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica Presidente del Collegio) e di un supplente. All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Art. 22 Informativa al Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dal-

la società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, o che sono influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'art. 2421 del codice civile, almeno ogni 90 (novanta) giorni. La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al comitato esecutivo, se costituito, agli amministratori delegati e della attività affidata ai Direttori generali e ai singoli procuratori speciali. Art. 23

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito, il "Dirigente Preposto").

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure ammini
strative e contabili per la predisposizione del bilancio di
esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
Il
Consiglio
conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi
per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sen
si di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure am
ministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi
siano adeguati per i predetti scopi.
É compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione
attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a
tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al
mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infran
nuale, della stessa società.
Gli organismi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto
sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al
bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previ
sto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva ap
plicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154
bis del D. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documen
ti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la
loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e cor
retta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della Società e delle imprese incluse nel consolidamento.
Il Dirigente Preposto rimane in carica fino alla scadenza del
Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e potrà da
quest'ultimo essere revocato, salve le azioni esercitabili in
base al rapporto di lavoro con la società, e sostituito ai

sensi di legge.
Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli
amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, in
relazione ai compiti a lui spettanti, salve le azioni
eserci
tabili in base al rapporto di lavoro con la Società.
Titolo V
Bilancio
Art. 24
Chiusura Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno.
Art. 25
Riparto Utili
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approva
to, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno
attribuiti agli azionisti ovvero utilizzati per gli altri sco
pi che l'assemblea stessa riterrà opportuni o necessari.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può,
durante
il
corso
dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul divi
dendo.
Art. 26
Prescrizione
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della socie
tà.
Titolo VI
Scioglimento
Art. 27

Liquidatori

In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per
qualsiasi causa prevista ai sensi dell'art. 2484 del codice
civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione
e nominerà uno o più liquidatori, indicandone il numero, i po
teri ed i compensi.
Titolo VII
Disposizioni Generali
Art. 28
Domiciliazione degli Azionisti –
Foro Convenzionale
Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si
intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domi
cilio risultante dal Libro Soci.
Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la società sono de
cise dall'Autorità Giudiziaria nel cui mandamento si trova la
sede legale della società.
Art. 29
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente
statuto, si fa ri
ferimento alle norme di legge e regolamenti in materia.
Art. 30
Disposizioni transitorie
Le disposizioni del presente Statuto finalizzate a garantire
il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, ri
spettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto
dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12
luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U.
n. 174 del 28 lu-

glio 2011.

La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 21,
caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre
sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo
rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vi
gore
ed
all'acquisto
dell'efficacia
delle
disposizioni
dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata
sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il
collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da
due sindaci supplenti.

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