Regulatory Filings • Jun 5, 2024
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STATUTO SOCIALE
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2024

3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "prosolvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.
La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.
La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5.1ter Fermo restando quanto precede, ai sensi del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative e s.m.i., chiunque venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa pro tempore vigente è tenuto a notificare l'operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini e con le modalità stabilite dalla citata normativa, al fine di consentire l'eventuale esercizio dei poteri speciali.
7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.
15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione. Il verbale è firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.
18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.
Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima o unica convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.
Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi).
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.
Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.
18.5. Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.
18.6. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.
assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.
22.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su operazioni riguardanti attività strategiche ai fini del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative e s.m.i. saranno adottate ed eventualmente eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni normative.
24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:
c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.
24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate.
Gli amministratori riferiscono altresì agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.
La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.
e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.
27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì quattro Sindaci supplenti, due per ciascun genere. Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno due dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.
Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi). Al fine di consentire l'elezione di due sindaci supplenti per ciascun genere, qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi un numero di candidati pari o superiore a due, essi devono appartenere a generi diversi.
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima o unica convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
Alla nomina dei Sindaci si procede come segue:
Per ciascuno dei due sottoelenchi di cui le liste sono composti i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. Per ciascuno dei due sottoelenchi, i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco.
In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità tra le liste è nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano di età tra quelli eletti dalla minoranza. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere nominato sulla base dei criteri sopra indicati, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Nel caso in cui non risultino eletti sindaci tratti da liste di minoranza, risulterà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato con il quoziente più alto tratto dall'unica lista presentata. In caso di cessazione del Presidente tratto dalla lista di minoranza subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza. In caso di cessazione del Presidente tratto dall'unica lista presentata subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli tratti da tale lista. In entrambi i casi il Sindaco così subentrato assume anche la carica di Presidente fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato tra i sindaci effettivi (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.
Qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci supplenti delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci supplenti della lista del candidato sostituito.
Ove ciò non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, l'Assemblea delibererà secondo la procedura di cui all'art. 28.3bis.
Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra, in ordine di età, un Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza, subentra, in ordine di età, un Sindaco supplente eletto dalla stessa lista di minoranza o, in subordine, dalle altre liste di minoranza, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostituzione non consente il rispetto di tale principio, l'Assemblea
deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detto principio.
La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nel rispetto del principio di sostituzione prima enunciato ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.
31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
34.1. Le disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale introdotte dall'Assemblea convocata in sede straordinaria per il 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione a decorrere dalla nomina del Presidente del Collegio Sindacale successiva a quella effettuata dall'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
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