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CIR Group

AGM Information Aug 2, 2024

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AGM Information

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Unica convocazione – 6 settembre 2024 – ore 9.00

presso

CIR S.p.A.

Via Ciovassino n. 1 - Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CIR S.P.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE, CONVOCATA PER IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2024 (CONVOCAZIONE UNICA)

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di CIR S.P.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE ("CIR" o la "Società"), ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo "Statuto") che vengono proposte all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il 6 settembre 2024 (la "Assemblea Straordinaria") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

    1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'articolo 8, commi 1 e 2, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (modifica dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (nuovo comma 6-bis dell'articolo 8 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
    1. Precisazione delle casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa e altre modifiche alla disciplina statutaria del voto maggiorato (Modifiche dei commi da 7 a 14 dell'articolo 8 dello Statuto e conseguente rinumerazione dei commi successivi). Delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposte di modifica del numero massimo dei consiglieri, di inserimento della disciplina per la presentazione di candidati indipendenti e di modifica della disciplina per garantire la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa applicabile (Modifiche del comma 1, introduzione di un nuovo comma 6 e conseguente rinumerazione dei commi seguenti e modifica dei commi 15, 16 e 18 come rinumerati dell'articolo 11 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposta di inserimento dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (Modifiche dell'articolo 22 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposta di altre modifiche statutarie agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Primo punto all'ordine del giorno: Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'articolo 8, commi 1 e 2, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Le proposte di modifica statutaria

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto consiste nell'inserimento della possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

L'inserimento di tale previsione è consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "Legge Capitali") recante interventi a sostegno della competitività dei capitali.

A fronte dell'inserimento di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'art. 135-undecies.1 del TUF prevede che, qualora sia adottata tale modalità di tenuta dell'assemblea:

  • (i) non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea;
  • (ii) fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea;
  • (iii) le proposte di delibera come sopra avanzate sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;
  • (iv) la legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies;
  • (v) il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

1.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

L'articolo 135-undecies.1 del TUF è stato introdotto dall'articolo 11 della Legge Capitali rendendo permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all'assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle

società quotate che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all'ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

La proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 8 è opportuna al fine di disciplinare la materia delle delega di voto integralmente al secondo comma.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto, alla luce dell'esperienza maturata in epoca emergenziale, che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

1.3. Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 2, dello Statuto e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 8, commi 1 e 2 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Si precisa che le modifiche proposte, qualora approvate, avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 6 settembre 2024 in unica convocazione e non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 8, commi 1 e 2
(Intervento in assemblea e rappresentante designato)
1. Il diritto di intervento in assemblea e di delega 1. Il diritto di intervento in assemblea e di delega
sono regolati dalla normativa applicabile. sono
è
regolatoi
dalla normativa applicabile.
2. La delega può essere notificata alla Società a
mezzo di Posta Elettronica Certificata entro
l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che
verrà indicato nell'avviso di convocazione.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare in assemblea,
rilasciando apposita delega scritta, nei limiti
e modi di legge. La delega può essere
notificata alla Società a mezzo di Posta
Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori
assembleari all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione. È consentito che
l'intervento in assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto
possano avvenire esclusivamente tramite il
rappresentante designato dalla società ai
sensi dell'articolo 135-undecies del TUF ove
previsto
dalla,
e
in
conformità
alla,
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente, secondo quanto disposto
nell'avviso
di
convocazione.
Al
rappresentante designato possono essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai
sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

In considerazione di quanto precede, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di approvare la proposta di modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Primo punto all'ordine del giorno;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

2. Secondo punto all'ordine del giorno: Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (modifica dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.

2.1. Le proposte di modifica statutaria

La proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto consiste nell'introduzione della possibilità di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea, senza in ogni caso la necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

2.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

La proposta di modifica concernente il comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto ha lo scopo di garantire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, sulla base ed in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia.

La previsione si inserisce nell'alveo della interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 ("Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione"), ha ritenuto che fossero "legittime le clausole statutarie di s.p.a. […] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, in particolare, in occasione delle adunanze dell'Assemblea tenutasi senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe al rappresentante designato, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

2.3. Modifiche all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 8 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Si precisa che le modifiche proposte, qualora approvate, avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 6

settembre 2024 in unica convocazione e non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo vigente Testo proposto
3. La partecipazione in Assemblea ed il voto con
mezzi elettronici sono consentiti quando siano
previsti
nell'avviso
di
convocazione
con
Articolo 8
(Assemblee)
3. La partecipazione in Assemblea può avvenire
mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto
può essere esercitato con mezzi elettronici nei
limiti di quanto eventualmente sono consentiti
o
quando
siano
previsti
nell'avviso
di
convocazione con indicazione delle modalità e
dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Nell'avviso
di
convocazione
può
essere
stabilito
che
l'Assemblea
si
tenga
indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti
dalla normativa applicabile.
esclusivamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione, con le modalità e nei limiti
di cui alla disciplina normativa regolamentare
pro tempore vigente, omettendo l'indicazione
del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In considerazione di quanto precede, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di approvare la proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 8 dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Secondo punto all'ordine del giorno;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente, ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

3. Terzo punto all'ordine del giorno: Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (nuovo comma 6-bis dell'articolo 8 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.

3.1. Le proposte di modifica statutaria

Lo Statuto della Società prevede, in conformità a quanto consentito dall'articolo 127-quinquies, primo comma, del TUF, l'attribuzione del voto maggiorato, con attribuzione di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci stabili (il "Libro", come definito all'interno dello statuto sociale).

La proposta di introduzione del nuovo comma 6-bis è diretta a cogliere l'opportunità consentita dal novellato articolo 127-quinquies del TUF che, a seguito della modifica apportata con la Legge Capitali, prevede al secondo comma la possibilità che gli statuti attribuiscano un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi statutariamente previsto per la maggiorazione ordinaria, in cui l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto iscritto nell'elenco speciale tenuto dalla società emittente, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 127-quinquies del TUF introduce un meccanismo di incremento del voto aggiuntivo rispetto alla maggiorazione ordinaria del primo comma già in vigore, che consiste essenzialmente (i) nella possibilità di attribuire statutariamente fino a un massimo di dieci voti per azione in luogo degli originari due e (ii) nello scaglionamento nel tempo di tale maggiorazione ulteriore rispetto a quella ordinaria, mediante un incremento del diritto di voto che dipende dal trascorrere del periodo di appartenenza scandito in segmenti successivi della durata di dodici mesi ciascuno, al maturare di ciascuno dei quali l'azionista aggiunge un ulteriore voto per azione al numero di quelli precedentemente acquisiti.

Sarà pertanto necessario innanzitutto che sia trascorso il periodo continuativo di detenzione non inferiore a ventiquattro mesi per il riconoscimento del voto maggiorato doppio e, soltanto una volta trascorso tale periodo, inizieranno a decorrere gli ulteriori periodi di dodici mesi a conclusione di ciascuno dei quali sarà possibile attribuire l'ulteriore diritto di voto in caso di possesso continuativo.

Ai sensi del secondo comma, secondo periodo, del novellato articolo 127-quinquies del TUF, per gli azionisti che abbiano già maturato la maggiorazione "ordinaria", ossia il doppio voto, e siano iscritti nel Libro alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che dovesse approvare la modifica proposta, il periodo di maturazione ulteriore decorre dalla data dell'iscrizione della suddetta delibera. In altri termini, chi ha già maturato la maggiorazione ordinaria alla data di iscrizione della delibera di modifica dello statuto che introduce la maggiorazione rafforzata, conseguirà la maturazione del terzo voto per ciascuna azione allo scadere dei dodici mesi dall'iscrizione di tale delibera.

Diversamente, per gli azionisti che non abbiano mai richiesto l'iscrizione all'elenco speciale, in ragione della sequenzialità delle due forme di maggiorazione, sarà necessario (i) iscriversi all'elenco richiedendo la maggiorazione ordinaria del diritto di voto, (ii) attendere il decorso dei primi quarantotto mesi per l'attribuzione del secondo voto e (iii) attendere il decorso degli ulteriori periodi di dodici mesi a partire dallo scadere dei primi quarantotto mesi per l'attribuzione del voto ulteriore. In altri termini, questi azionisti matureranno il terzo voto per ciascuna azione allo scadere dei sessanta mesi dall'iscrizione all'elenco del voto maggiorato.

Per gli azionisti che siano iscritti all'elenco da meno di quarantotto mesi e quindi non abbiano ancora maturato la maggiorazione, sempre in ragione della sequenzialità delle due forme di maggiorazione, sarà necessario (i) attendere il decorso dei mesi mancanti alla scadenza del primo periodo continuativo di

detenzione di quarantotto mesi per l'attribuzione del secondo voto e (ii) attendere il decorso degli ulteriori periodi di dodici mesi a partire dallo scadere dei primi quarantotto mesi per l'attribuzione dei voti ulteriori. In altri termini, un azionista che, alla data di iscrizione della delibera di introduzione del voto maggiorato rafforzato, sia iscritto all'elenco, ad esempio, da dodici mesi conseguirà il terzo voto per ciascuna azione decorsi quarantotto mesi da tale data (il secondo voto allo scadere dei trentasei mesi mancanti per l'ottenimento della maggiorazione ordinaria e il terzo allo scadere dell'ulteriore periodo di dodici mesi).

3.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

La disciplina sul voto maggiorato è stata introdotta in Italia nel 2014 con lo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato domestico.

La Società ha introdotto la previsione del voto maggiorato nel 2019, con lo scopo dichiarato di incentivare gli investimenti azionari e di premiare gli azionisti "fedeli" così permettendo il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali di medio lungo termine e promuovendo la partecipazione alla governance degli azionisti stabili anche di minoranza. In quella sede il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la stabilità dell'azionariato fosse nel migliore interesse della Società e di tutti i suoi stakeholders in quanto consente di perseguire la crescita di valore della Società e del Gruppo nel medio-lungo periodo e di supportare uno sviluppo dell'impresa profittevole e sostenibile nel tempo proponendo un "vesting period" più lungo di quello minimo richiesto dalla normativa nel convincimento che tale circostanza potesse ulteriormente rafforzare gli obiettivi di fidelizzazione della compagine sociale già perseguiti dalla Società e contrastare in modo ancor più efficace gli eventuali effetti negativi derivanti dalla volatilità dei mercati e da prospettive di breve periodo di eventuali investitori speculativi.

Nonostante l'ampio ricorso da parte delle società quotate allo strumento del voto maggiorato, il ridotto fattore di moltiplicazione non è apparso al mercato sufficiente a premiare gli azionisti fedeli e a incentivare il sostegno alla crescita delle società mediante operazioni di apertura del capitale sociale.

Sono quindi pervenute da più parti istanze volte a rafforzare, con l'aumento del moltiplicatore del voto, gli obiettivi che si intendeva perseguire con l'introduzione della maggiorazione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, in linea con le valutazioni effettuate all'epoca dell'introduzione della maggiorazione nello Statuto, sia nell'interesse di tutti i soci esercitare la facoltà concessa dal legislatore con il novellato articolo 127-quinquies del TUF e introdurre la maggiorazione rafforzata fino al massimo moltiplicatore consentito dalla normativa e pertanto prevedendo l'attribuzione di un voto ulteriore per ogni periodo di possesso continuativo di 12 mesi ulteriori dopo la maturazione del voto maggiorato ordinario al compimento del primo periodo di possesso continuativo di quarantotto mesi.

Gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire con la modifica proposta sono:

  • (i) inserire un ulteriore meccanismo premiante per l'azionariato interessato a investimenti di lungo termine e quindi alla crescita di medio-lungo termine del valore della Società, con la conseguenza di creare una compagine azionaria stabile e non interessata a comportamenti di voto opportunistici per la realizzazione di guadagni di breve periodo e non coerenti con le prospettive di crescita della Società;
  • (ii) come effetto ulteriore del mantenimento e rafforzamento di una base azionaria stabile, ampliare le possibilità di perseguire opportunità di crescita mediante operazioni sul capitale quali operazioni di fusione o di scissione finalizzate all'acquisizione di società; aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione riservati a investitori interessati ad entrare nella compagine

sociale; operazioni di scambio di azioni di nuova emissione con azioni di società che CIR intendesse acquisire o con cui intendesse realizzare partnership strategiche ma anche piani di incentivazione con emissione di azioni per rafforzare le capacità di retention delle risorse e attrattività per eventuali risorse esterne di alto profilo.

3.3. Effetti che la modifica dell'attuale meccanismo di voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), che alla data della presente Relazione, in base alle risultanze del libro soci della Società, integrate dalle comunicazioni Consob ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del TUF e dalle informazioni a disposizione, gli azionisti che attualmente detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale in diritti di voto sono i seguenti:

  • (i) Fratelli De Benedetti S.p.A. ("FDB"), che detiene direttamente una partecipazione pari al 49,822 % del capitale sociale in diritti di voto;
  • (ii) COBAS ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA ("COBAS"), che detiene direttamente una partecipazione del capitale sociale in diritti di voto pari al pari al 14,435% di cui il 13,176% rappresentato da azioni con il voto maggiorato.

Vi sono ulteriori azionisti, oltre a FDB e COBAS, iscritti al Libro dei soci stabili e che hanno conseguito la maggiorazione, che detengono partecipazioni inferiori al 5% del capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti attualmente iscritti al Libro fossero gli unici a beneficiare della maggiorazione del diritto di voto rafforzata, con riferimento alla partecipazione iscritta al Libro alla data della presente Relazione e sino al massimo di 10 volte il numero di azioni detenute che hanno conseguito la maggiorazione e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del voto, la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea incrementerebbe, nel corso degli anni, come indicato nella seguente tabella1 :

1 Ai sensi dall'art. 2357-ter, secondo comma, e dall'art. 2368, terzo comma, c.c., le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea degli azionisti e sono, invece, escluse ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

Anno Voti per
azione di
FDB e/o di
COBAS
Percentuale diritti di
voto di FDB
Percentuale diritti di
voto di COBAS
Percentuale diritti di
voto altri azionisti 2
2025 3 57,04% 15,90% 27,05%
2026 4 60,67% 16,60% 22,73%
2027 5 63,07% 17,06% 19,87%
2028 6 64,77% 17,39% 17,84%
2029 7 66,04% 17,63% 16,32%
2030 8 67,03% 17,82% 15,15%
2031 9 67,82% 17,97% 14,21%
2032 10 68,46% 18,10% 13,44%

I calcoli che precedono si basano inoltre sul presupposto che gli azionisti mantengano inalterati la propria partecipazione nel capitale sociale ed il numero di azioni iscritte al Libro. I dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti.

Alla luce di quanto precede, non si attende che l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto comporti effetti significativi sugli assetti proprietari della Società e sulle strategie future della stessa.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 10, del TUF, non essendo diversamente previsto in Statuto, "la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale".

3.4. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifica statutarie

In ottemperanza alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la presente proposta di modifica statutaria è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2024, trattandosi di materia estranea alle competenze dei comitati endoconsiliari, con voto favorevole dei consiglieri indipendenti - che costituiscono la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica - con conseguente sua sottoposizione all'Assemblea Straordinaria.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rodolfo De Benedetti, e gli amministratori Edoardo De Benedetti e Marco De Benedetti, anche ai fini dell'art. 2391 del codice civile, hanno dichiarato il proprio interesse nei confronti della deliberazione in quanto azionisti di Fratelli De Benedetti S.p.A..

La decisione di sottoporre la proposta statutaria in oggetto è stata assunta all'unanimità per le motivazioni di cui alla presente Relazione.

2 La percentuale si riferisce, complessivamente, ai diritti di voto degli azionisti che non hanno conseguito il voto maggiorato e ai diritti degli azionisti che hanno già conseguito la maggiorazione ordinaria diversi da FDB e COBAS, assumendone la maggiorazione e sino al massimo di 10 volte il numero di azioni detenute.

3.5. Diritto di recesso

Secondo quanto previsto all'articolo 127-quinquies, comma 8, del TUF, le modifiche proposte attribuiscono, qualora fossero approvate, il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile, a coloro che non concorrano alla adozione della relativa deliberazione.

Si precisa che il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci recedenti in relazione a tutte o a parte delle azioni da essi detenute, tramite la trasmissione di una lettera raccomandata a/r spedita alla sede legale di CIR S.p.A., Via Ciovassino n. 1, 20121, Milano, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione della delibera di Assemblea Straordinaria di approvazione della presente modifica statutaria presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione nonché gli ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti della Società in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria della Società che delibererà sulla modifica statutaria in parola e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto.

Una volta scaduto il periodo di 15 giorni, le azioni della Società in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla Società al prezzo di liquidazione. La suddetta procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli azionisti recedenti, saranno condizionati al mancato avveramento della Condizione, come di seguito definita.

Le azioni della Società per le quali sarà esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) delle condizioni risolutive apposte alla modifica statutaria di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, codice civile, il prezzo di liquidazione da riconoscersi ai soci recedenti per ciascuna azione per cui sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 0,5454. Tale prezzo è stato determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione CIR registrati nel Mercato Telematico Italiano di Borsa Italiana S.p.A. nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ossia il 2 agosto 2024.

La modifica statutaria proposta, qualora venga approvata, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea straordinaria presso il Registro delle Imprese.

L'efficacia della modifica statutaria oggetto della presente relazione illustrativa verrà meno qualora l'ammontare eventualmente da pagarsi da parte della Società ai soci recedenti ecceda complessivamente l'importo pari ad Euro 60 milioni (la "Condizione") fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile.

Nel caso in cui la Condizione si avveri e conseguentemente la modifica statutaria dovesse perdere efficacia, le azioni in relazione alle quali è stato esercitato diritto di recesso continueranno ad essere di titolarità degli azionisti che hanno esercitato il recesso, senza che sia dovuto alcun pagamento da parte della Società in favore di tali azionisti

3.6. Introduzione del comma 6-bis all'articolo 8 dello Statuto e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 8 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 8
(Assemblee)
6. In deroga a quanto
previsto
dal comma
precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti
ove siano soddisfatti congiuntamente i seguenti
presupposti:
a)
il diritto di voto sia spettato al medesimo
soggetto in forza di un diritto reale legittimante
(piena proprietà con diritto di voto, nuda
proprietà con diritto di voto o usufrutto con
diritto di voto) per un periodo continuativo non
inferiore a quarantotto mesi;
b)
la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata
dall'iscrizione continuativa, per un periodo non
inferiore a quarantotto mesi, nell'elenco di cui
al Libro Soci Stabili ("Libro") appositamente
Invariato
istituito, tenuto e aggiornato a cura della
Società.
(Nuovo) 6-bis.
Nei
limiti
delle
previsioni
di
legge
applicabili, a ciascuna azione appartenuta (in
forza
di
un
diritto
reale
legittimante)
al
medesimo soggetto iscritto nel Libro è attribuito
1 (un) voto addizionale alla scadenza di ogni
periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dalla
acquisizione del voto doppio di cui al precedente
comma 6., fino ad un massimo complessivo di
dieci voti per azione. Ai sensi dell'articolo 127-
quinquies, comma 2, ultimo periodo del TUF,
coloro che, alla data di iscrizione della delibera
dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di
approvazione del presente comma 6-bis assunta
in data 6 settembre 2024 presso il competente
Registro delle Imprese, risultino essere iscritti
nel Libro e abbiano già maturato il beneficio del
voto doppio, il periodo di maturazione ulteriore
inizia a decorrere da tale data.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di approvare la proposta di introduzione del nuovo comma 6-bis dell'articolo 8 dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Terzo punto all'ordine del giorno stabilendo che l'efficacia di tale modifica sia risolutivamente condizionata all'avveramento della seguente condizione poste nell'interesse della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno per la rinuncia della stessa: che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società agli azionisti recedenti, al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, ecceda complessivamente l'importo di Euro 60 milioni;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente, ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compreso il potere di accertare l'avveramento della condizione indicata al precedente punto della presente delibera, la quale priva di efficacia tutto quanto previsto dalla presente delibera, ovvero la rinuncia, da parte della Società, di tale condizione, di procedere all'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

  1. Quarto punto all'ordine del giorno: Precisazione delle casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa e altre modifiche alla disciplina statutaria del voto maggiorato (Modifiche dei commi da 7 a 14 dell'articolo 8 dello Statuto e conseguente rinumerazione dei commi successivi). Delibere inerenti e conseguenti.

4.1. Le proposte di modifica statutaria

4.1.1. Conservazione del diritto di voto maggiorato

L'art. 127-quinquies, comma 5, del TUF prevede che "la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato (…) in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; (…)".

Il comma 12 dell'articolo 8 dello Statuto, in conformità alla previsione normativa richiamata prevede che "Ferme restando le disposizioni normative in tema di trasferimento di partecipazioni di controllo in società ed enti titolari di azioni con voto maggiorato, l'intestazione o disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario prima dell'inizio di ciascuna Assemblea". In aggiunta al comma 14 del medesimo articolo è previsto che "Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni".

La proposta che si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea consiste nell'esplicitare alcune fattispecie di conservazione del diritto di voto maggiorato che sono riconducibili alle fattispecie previste dalla normativa, condividendone la ratio sottesa nonché l'effetto finale che le stesse determinano. In particolare, a beneficio di tutti gli azionisti della Società, si propone di disciplinare la conservazione del diritto di voto maggiorato in un unico comma, eliminando l'attuale comma 12 e riformulando l'attuale comma 14 per includere tra le fattispecie che consentono la conservazione del voto maggiorato, oltre alla intestazione o disintestazione fiduciaria e alla successione a causa di morte nei termini già previsti anche:

  • (i) il trasferimento a titolo gratuito a favore dei discendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, ovvero in caso di trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi;
  • (ii) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, il mutamento del trustee se non mutano i beneficiari del trust;
  • (iii) la fusione e scissione del titolare delle azioni, incluse operazioni di fusione o scissione ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante;
  • (iv) la costituzione, da parte del soggetto iscritto nel Libro, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;
  • (v) il trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto.

4.1.2. Altre modifiche alla disciplina del voto maggiorato

Si propone di riformulare gli attuali commi 7, 8 e 11 dell'articolo 8 al fine di (i) eliminare il riferimento ad alcune previsioni normative non aggiornate; (ii) fare, in sostituzione, riferimento generico alle previsioni di legge di volta in volta applicabili con riferimento alle modalità di iscrizione nel Libro e all'esercizio del diritto di voto maggiorato e (iii) precisare la natura della sezione del Libro a cui si riferisce il comma 8.

4.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

4.2.1. Conservazione del diritto di voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che una esplicitazione delle fattispecie più ricorrenti che rientrano nell'alveo delle fattispecie consentite dalla normativa conferisca maggiore chiarezza e, con essa, maggiore facilità di gestione operativa del voto maggiorato, al verificarsi di tali casistiche.

4.2.2. Altre modifiche alla disciplina del voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il rinvio alle previsioni di legge applicabili, pur mantenendo la chiarezza dei contenuti, consente di non dover aggiornare lo Statuto in ipotesi di modifiche delle disposizioni regolamentari di riferimento.

4.3. Modifiche all'articolo 8 e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 8 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 6 settembre 2024 in unica convocazione e che nessuna di essa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

8. La richiesta può riguardare tutte o anche solo
una parte delle azioni appartenenti all'azionista e,
salvo quanto previsto al comma 13, comporterà, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del
Regolamento Emittenti emanato da Consob,
l'automatica iscrizione nell'apposita sezione
dell'elenco di cui al Libro, al decorso del termine
di quarantotto mesi dall'iscrizione nel Libro
stesso.
8.
La richiesta può riguardare tutte o anche
solo
una
parte
delle
azioni
appartenenti
all'azionista e, salvo quanto previsto al comma
143,
comporterà,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
dell'articolo
143-quater
del
Regolamento
Emittenti
emanato
da
Consob,
l'automatica
iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui al
Libro relativa a coloro che hanno conseguito il
diritto alla maggiorazione del diritto di voto, al
decorso
del
termine
di
quarantotto
mesi
dall'iscrizione nel Libro stesso.
9. La richiesta deve essere trasmessa unitamente a
una certificazione/comunicazione contenente le
informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento
avente clausola "fino a revoca".
9. La richiesta deve essere trasmessa unitamente a
una certificazione/comunicazione contenente le
informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento
avente clausola "fino a revoca".
10. La Società provvede alle iscrizioni e
all'aggiornamento del Libro mensilmente, il
primo giorno lavorativo del mese successivo a
quello in cui le perviene la richiesta e la
certificazione/comunicazione.
10.9.
La
Società
provvede
alle
iscrizioni
e
all'aggiornamento del Libro mensilmente, il primo
giorno lavorativo del mese successivo a quello in
cui
le
perviene
la
richiesta
e
la
certificazione/comunicazione.
11. Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato
l'azionista dovrà richiedere, in occasione di
ciascuna assemblea, l'emissione di una
certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del
Provvedimento, attestante altresì la durata di
ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali
il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.
11. 10. Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato
l'azionista sarà tenuto a fornire all'emittente le
certificazioni eventualmente previste ai sensi
della
normativa
anche
regolamentare
pro
tempore vigente dovrà richiedere, in occasione di
ciascuna
assemblea,
l'emissione
di
una
certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del
Provvedimento, attestante altresì la durata di
ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il
diritto di voto è oggetto di
maggiorazione.
12. Ferme restando le disposizioni normative in
tema di trasferimento di partecipazioni di controllo
in società ed enti titolari di azioni con voto
maggiorato,
l'intestazione
o
disintestazione
fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una
modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal
fiduciario prima dell'inizio di ciascuna Assemblea.
12. Ferme restando le disposizioni normative in
tema di trasferimento di partecipazioni di controllo
in società ed enti titolari di azioni con voto
maggiorato,
l'intestazione
o
disintestazione
fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una
modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal
fiduciario prima dell'inizio di ciascuna Assemblea.
13. Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato
può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente,
per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla
rinuncia consegue automaticamente la
cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il
diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta
fermo il diritto del medesimo azionista di
richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al
fine di far decorrere un nuovo periodo
continuativo per le azioni per le quali il diritto di
voto maggiorato è stato rinunciato.
13.11. Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato
può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente,
per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla
rinuncia
consegue
automaticamente
la
cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il
diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta
fermo
il
diritto
del
medesimo
azionista
di
richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al
fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo
per le azioni per le quali il diritto di voto
maggiorato è stato rinunciato.

14. Il diritto di voto maggiorato è conservato in
caso di successione per causa di morte nonché in
caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.
14.
Il diritto di voto maggiorato è conservato
in caso di successione per causa di morte nonché
in caso di fusione e scissione del titolare delle
azioni.
12.
La
maggiorazione
di
voto
già
maturata ovvero, se non maturata, il periodo di
titolarità necessario alla maturazione del voto
maggiorato:
(a) si conserva in caso di successione per causa
di morte a favore degli eredi;
(b) si conserva in caso di trasferimento a titolo
gratuito a favore dei discendenti in linea retta
del disponente in forza di un patto di famiglia,
ovvero in caso di trasferimento a titolo gratuito
a seguito della costituzione e/o dotazione di un
trust o di un fondo patrimoniale o di una
fondazione i cui beneficiari siano lo stesso
trasferente o i suoi eredi legittimi;
(c) ove la partecipazione sia riconducibile ad un
trust, si conserva in caso di mutamento del
trustee e non mutino i beneficiari del trust;
(d)
ove
la
partecipazione
sia
intestata
fiduciariamente,
si
conserva
in
caso
di
cambiamento del fiduciario a condizione che il
fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga
fornita
idonea
attestazione
dal
nuovo
fiduciario;
(e) si conserva in caso di fusione e scissione del
titolare
delle
azioni,
incluse
operazioni
di
fusione o scissione ai sensi del decreto legislativo
2 marzo 2023, n. 19, a favore della società
incorporante
risultante
dalla
fusione
o
beneficiaria della scissione, a condizione che la
società incorporante risultante dalla fusione o
beneficiaria
della
scissione
sia
controllata,
direttamente o indirettamente, dal medesimo
soggetto che, direttamente o indirettamente,
controlla il titolare del diritto reale legittimante;
(f) si conserva in caso di costituzione, da parte
del soggetto iscritto nel Libro, di pegno o
usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di
voto rimanga attribuito al soggetto costituente
il pegno o concedente l'usufrutto;
(g) si conserva in caso di trasferimento da un
portafoglio ad altro degli OICR (come definiti
all'articolo 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso
soggetto.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di approvare le proposte di modifica dei commi da 7 a 14 dell'articolo 8 dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Quarto punto all'ordine del giorno e la rinumerazione dei paragrafi seguenti dell'articolo 8;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente , ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

  1. Quinto punto all'ordine del giorno: Proposte di modifica del numero massimo dei consiglieri, di inserimento della disciplina per la presentazione di candidati indipendenti e di modifica della disciplina per garantire la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa applicabile (Modifiche del comma 1, introduzione di un nuovo comma 6 e conseguente rinumerazione dei commi seguenti e modifica dei commi 15, 16 e 18 come rinumerati dell'articolo 11 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.

5.1. Le proposte di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto che si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea concerne alcune semplificazioni e precisazioni.

In particolare, con la modifica di cui al comma 1, si intende rideterminare il numero massimo di amministratori in un numero più contenuto rispetto all'attuale previsione statutaria, che consente la nomina fino a un massimo di ventuno componenti, con l'obiettivo di garantire che la gestione della Società possa essere affidata ad un organo non eccessivamente ampio rispetto alle effettive esigenze dell'attività caratteristica della Società e in linea con lo standard degli emittenti quotati. In tale prospettiva, si ritiene che un Consiglio di Amministrazione che sia composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri possa adeguatamente rispondere alle esigenze di rappresentatività ed efficienza della gestione della Società.

L'integrazione di cui al comma 6 risponde ad esigenze di allineamento rispetto a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e al Codice di Corporate Governance.

La modifica di cui al comma 15 risponde ad esigenze di allineamento rispetto a quanto previsto dal precedente comma 6 del medesimo articolo. Generalmente, nelle società quotate si prevede che lo statuto sociale individui i necessari meccanismi al fine di ottenere una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione in sede di rinnovo.

La modifica di cui al comma 16 risponde ad esigenze di allineamento alla normativa regolamentare vigente rispetto a quanto già precedentemente previsto dal medesimo comma con riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori.

Con riferimento alla modifica di cui al comma 18, si propone di semplificare il meccanismo di elezione degli amministratori nelle ipotesi in cui l'assenza di liste di candidati o l'insufficienza di un numero sufficiente di candidati nelle liste presentate non consentano la nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero stabilito dall'assemblea, sostituendo la previsione che richiede la ripetizione del procedimento assembleare con la possibilità di un'elezione diretta in assemblea del Consiglio di Amministrazione, o degli amministratori mancanti, a seconda dei casi, con le maggioranze stabilite dalla legge.

5.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

Le proposte di modifica concernenti l'articolo 11 sono volte ad allineare lo statuto sociale della Società alla normativa regolamentare pro tempore vigente che, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, rubricato "Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione", prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

20 Sul punto, anche il Codice di Corporate Governance prevede la necessaria presenza nel Consiglio di

Amministrazione di amministratori indipendenti e fornisce una casistica esemplificativa del numero minimo di amministratori indipendenti richiesti a seconda della tipologia di società.

Tenuto conto di quanto sopra - e sempre al fine di allineare lo statuto sociale della Società a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance - si ritiene opportuno inserire all'interno dello statuto sociale della Società una clausola volta alla valutazione dell'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo; valutazione sull'indipendenza che, se negativa, determina la decadenza dalla carica dell'amministratore indipendente, salvo l'ipotesi in cui permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Le modifiche proposte sono quindi finalizzate ad ottenere, in sede di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, una composizione consiliare in linea con la normativa regolamentare pro tempore vigente e con il Codice di Corporate Governance.

Per quanto riguarda la modifica del comma 18, si tratta di una semplificazione che consente una più spedita ed efficiente procedura di formazione dell'organo amministrativo, nel caso in cui gli azionisti non si siano avvalsi, in tutto o in parte, della facoltà loro attribuita dalla disciplina del voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

5.3. Modifiche all'articolo 11 e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 11 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 6 settembre 2024 in unica convocazione e che nessuna di essa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 11
(Consiglio di Amministrazione)
1. La Società è amministrata da un Consiglio 1. La Società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione costituito da cinque a di Amministrazione costituito da cinque a
ventuno componenti, anche non soci, che ventuno quindici componenti, anche non soci,
durano in carica per il periodo determinato che durano in carica per il periodo determinato
dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a
tre esercizi, e sono rieleggibili. tre esercizi, e sono rieleggibili.
2.
L'Assemblea
determinerà
il
numero
dei
Invariato
componenti il Consiglio, numero che rimarrà
fermo fino a sua diversa deliberazione.
3.
Agli Azionisti di minoranza è riservata la
Invariato
nomina
di
un
componente
il
Consiglio
di
Amministrazione.
4.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
Invariato
nominato
dall'Assemblea
sulla
base
di
liste
presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati
devono
essere
elencati
mediante
un
numero
progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli
Azionisti
che
le
presentano,
devono
essere
depositate nei termini e con le modalità previste

dalla normativa applicabile.
5.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto
gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale o quella diversa percentuale che venisse
determinata a sensi di legge o di regolamento, con
onere di comprovare la titolarità del numero di
azioni richiesto entro il termine e con le modalità
previste dalla normativa applicabile.
Invariato
[non previsto] 6.
Le liste che contengano un numero di
candidati non superiore a 7 (sette) devono
includere e identificare almeno 1 (un) candidato
avente i requisiti di indipendenza stabiliti
secondo la normativa pro tempore vigente
applicabile agli amministratori indipendenti.
Ciascuna lista che contenga un numero di
candidati superiore a 7 (sette) deve includere e
identificare almeno 2 (due) candidati aventi i
requisiti di indipendenza stabiliti secondo la
normativa pro tempore vigente applicabile agli
amministratori
indipendenti.
In
caso
di
mancato adempimento degli obblighi di cui al
presente comma 6., la lista si considera come
non presentata.
6.
Le liste che presentano un numero di
candidati pari o superiore a tre devono includere
candidati appartenenti ad entrambi i generi,
almeno nella proporzione prescritta dalla
normativa vigente in materia di equilibrio fra i
generi.
6
7.
Le liste che presentano un numero di
candidati pari o superiore a tre devono includere
candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno
nella
proporzione
prescritta
dalla
normativa
vigente in materia di equilibrio fra i generi.
7.
Le liste presentate senza l'osservanza
delle disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
7.8
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.
8.
Nessun Azionista può presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista; gli
Azionisti che siano assoggettati a comune
controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico
delle disposizioni in materia di Intermediazione
Finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso
sindacato di voto possono presentare o concorrere
a presentare una sola lista.
8. 9
Nessun
Azionista
può
presentare
o
concorrere a presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista; gli
Azionisti che siano assoggettati a comune controllo
ai
sensi
dell'art.
93
del
Testo
Unico
delle
disposizioni
in
materia
di
Intermediazione
Finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso
sindacato di voto possono presentare o concorrere
a presentare una sola lista.
9.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
9. 10
Ogni Azionista può votare una sola lista.
10.
Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
10
11.
Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
11.
Unitamente alla presentazione della lista,
e nello stesso termine, sono depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano sotto la
11
12.
Unitamente alla presentazione della lista, e
nello
stesso
termine,
sono
depositate
le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano sotto la propria

propria responsabilità l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
legge e dai regolamenti vigenti per i componenti
del Consiglio di Amministrazione nonché un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali con l'indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società ed eventualmente dell'idoneità a
qualificarsi come Amministratore indipendente a
sensi di legge o di regolamento.
responsabilità
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
legge e dai regolamenti vigenti per i componenti
del Consiglio di Amministrazione nonché un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali con l'indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società ed eventualmente dell'idoneità a
qualificarsi come Amministratore indipendente a
sensi di legge o di regolamento.
12.
Eventuali incompletezze o irregolarità
relative a singoli candidati comporteranno
l'eliminazione del nominativo del candidato dalla
lista che verrà messa in votazione.
12 13.
Eventuali
incompletezze
o
irregolarità
relative
a
singoli
candidati
comporteranno
l'eliminazione del nominativo del candidato dalla
lista che verrà messa in votazione.
13.
Per poter conseguire la nomina dei
candidati indicati, le liste presentate e messe in
votazione devono ottenere una percentuale di voti
almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi
del presente articolo per la presentazione delle
liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto
conto.
13 14.
Per
poter
conseguire
la
nomina
dei
candidati indicati, le liste presentate e messe in
votazione devono ottenere una percentuale di voti
almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del
presente articolo per la presentazione delle liste
stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
14.
All'elezione dei componenti del Consiglio
di Amministrazione si procederà come segue:
a)
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la
totalità di quelli da eleggere meno uno;
b)
dalla seconda lista che ha ottenuto in
Assemblea il maggior numero di voti e che non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti, è tratto il
restante consigliere, nella persona del candidato
elencato al primo posto di tale lista.
Qualora l'applicazione della procedura di cui alle
lettere
a)
e
b)
non
consenta
il
rispetto
dell'equilibrio
fra
i
generi
prescritto
dalla
normativa vigente l'ultimo eletto della lista che
ha
ottenuto
il
maggior
numero
di
voti
appartenente
al
genere
più
rappresentato
decade ed è sostituito dal primo candidato non
eletto della stessa lista appartenente al genere
meno rappresentato nel rispetto dei requisiti di
legge.
In
mancanza
l'assemblea
integra
l'organo amministrativo con le maggioranze
di legge assicurando il rispetto dei requisiti di
legge.
14. 15.
All'elezione dei componenti del Consiglio
di Amministrazione si procederà come segue:
a)
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la
totalità di quelli da eleggere meno uno;
b)
dalla seconda lista che ha ottenuto in
Assemblea il maggior numero di voti e che non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti, è tratto il
restante consigliere, nella persona del candidato
elencato al primo posto di tale lista.
Qualora l'applicazione della procedura di cui alle
lettere
a)
e
b)
non
consenta
il
rispetto
dell'equilibrio
fra
i
generi
prescritto
dalla
normativa vigente ovvero il numero minimo di
amministratori
indipendenti
richiesti
dalla
legge, a seconda del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione conforme alla
disciplina pro tempore vigente, l'ultimo eletto
della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
appartenente al genere più rappresentato decade ed
è sostituito dal primo candidato non eletto della
stessa lista appartenente, a seconda dei casi, al
genere meno rappresentato e/o indipendente, nel
rispetto dei requisiti di legge, ovvero, in difetto,
con il candidato, a seconda dei casi, del genere
meno rappresentato e/o indipendente non eletto

delle altre liste secondo l'ordine progressivo in
cui sono presentati, secondo il numero di voti da
ciascuna
ottenuto.
A
tale
procedura
di
sostituzione
si
farà
luogo
sino
a
che
la
composizione del Consiglio di Amministrazione
risulti conforme alla disciplina pro tempore
vigente. Qualora infine detta procedura non
assicuri
il
risultato
da
ultimo
indicato,
l'assemblea, qualora consentito dalle modalità
nel
rispetto
dei
di
tenuta
dell'assemblea,
requisiti di legge. In mancanza l'assemblea
integra
l'organo
amministrativo
con
le
maggioranze di legge assicurando il rispetto
dei
requisiti
di
legge.
integrerà
l'organo
amministrativo con le maggioranze di
legge
assicurando il rispetto dei requisiti di legge.
15.
Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere
in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il
difetto di tali requisiti determina la decadenza
dalla carica.
15
16.
Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in
possesso
dei
requisiti
di
onorabilità
e
professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il
difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla
carica. Il Consiglio di Amministrazione valuta
periodicamente
anche
l'indipendenza
degli
amministratori sulla base delle informazioni
fornite dai consiglieri. La perdita dei requisiti di
indipendenza previsti dalla legge in capo a un
amministratore
non
costituisce
causa
di
decadenza
qualora
permanga
in
carica
il
numero minimo di componenti previsto dalla
normativa applicabile in possesso dei suddetti
requisiti di indipendenza.
16.
Nel caso in cui sia stata presentata o
ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri
sono tratti da tale lista.
16
17.
Nel caso in cui sia stata presentata o
ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri
sono tratti da tale lista.
17.
Nel caso in cui non sia stata presentata
alcuna lista oppure risulti eletto un numero di
amministratori inferiore al numero determinato
dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere
riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di
Amministrazione.
17 18.
Nel caso in cui non sia stata presentata
alcuna lista oppure risulti eletto un numero di
amministratori inferiore al numero determinato
dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere
riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di
Amministrazione provvede, a seconda dei casi,
all'elezione del Consiglio di Amministrazione o
degli
amministratori
necessari
per
il
raggiungimento
del
numero
determinato
dall'assemblea stessa con le maggioranze di
legge.
18.
Qualora per dimissioni o per altre cause
vengano a mancare uno o più amministratori, si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C.,
assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
18.
19
Qualora per dimissioni o per altre cause
vengano a mancare uno o più amministratori, si
provvederà
ai
sensi
dell'art.
2386
C.C.,
assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

In considerazione di quanto precede, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale, secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Quinto punto all'ordine del giorno;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente, ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

6. Sesto punto all'ordine del giorno: Proposta di inserimento dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (Modifiche dell'articolo 22 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.

6.1. Le proposte di modifica statutaria

La proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 22 consiste nell'allineamento della previsione statutaria alla previsione dell'articolo 2397 del codice civile relativo alla composizione del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di specificare le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello della impresa, ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 1 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Decreto").

In particolare, il Decreto prevede che le società quotate scelgano tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Ai fini di quanto previsto dalle lettere b), e c), il Decreto richiede che gli statuti specifichino le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

6.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

La proposta di riformulazione relativa al primo comma dell'articolo 22 dello Statuto sociale è motivata da una esigenza di chiarezza e allineamento alla previsione codicistica.

L'integrazione di cui al comma 20 dell'articolo 22 è proposta in conformità alle previsioni del Decreto.

6.3. Modifiche all'articolo 22 dello Statuto e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 22 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 6 settembre 2024 in unica convocazione e che nessuna di essa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non

concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 22
(Sindaci)
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e tre supplenti che durano in carica tre
esercizi e sono rieleggibili.
1.
Il Collegio Sindacale è composto da tre
Sindaci effettivi e tre supplenti che
1. L'Assemblea elegge il collegio sindacale,
costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina
il compenso. L'assemblea elegge altresì tre
sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre
esercizi e sono rieleggibili.
2. Agli
Azionisti
di
minoranza
è
riservata
l'elezione di un sindaco effettivo e di un
supplente.
Invariato.
3. Il
Collegio
Sindacale
è
nominato
dall'Assemblea sulla base di liste presentate
dagli Azionisti composte da due sezioni: una
per i candidati alla carica di Sindaco effettivo,
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati
sono elencati in ordine progressivo. Le liste che
presentano un numero di candidati pari o
superiore a tre devono includere in ciascuna
sezione candidati appartenenti ad entrambi i
generi.
Invariato.
4. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti
che le presentano, devono essere depositate nei
termini e con le modalità previste dalla
normativa applicabile.
Invariato.
5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri,
rappresentino almeno il 2,5% del capitale
sociale o quella diversa percentuale che venisse
determinata a sensi di legge o di regolamento,
con onere di comprovare la titolarità del
numero di azioni richiesto, entro i termini e con
le modalità di legge.
Invariato.
6. Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
Invariato.
7. Nessun Azionista può presentare o concorrere
a presentare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti
che siano assoggettati a comune controllo ai
sensi
dell'art.
93
del
Testo
Unico
delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria o quelli che partecipano ad uno
stesso sindacato di voto possono presentare o
concorrere a presentare una sola lista.
Invariato.

8.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Invariato.
9.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista
Invariato.
a pena di ineleggibilità.
10.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati
che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo
in altre cinque società o enti, i cui titoli siano
ammessi alle negoziazioni di un mercato
regolamentato
iscritto
nell'elenco
previsto
dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o che
non
siano
in
possesso
dei
requisiti
di
onorabilità,
professionalità
e
indipendenza
stabiliti dalla normativa applicabile o che non
rispettino i limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.
10.
Non
possono
essere
inseriti
nelle
liste
candidati
che
ricoprano
già
incarichi
di
Sindaco effettivo in altre cinque società o enti,
i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di
un mercato regolamentato iscritto nell'elenco
previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs.
58/1998, o che non siano in possesso dei
requisiti
di
onorabilità,
professionalità
e
indipendenza
stabiliti
dalla
normativa
applicabile o che non rispettino i limiti al
cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge
o di regolamento. Ai fini dall'articolo 1,
comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n.
162, come successivamente modificato ed
integrato,
si
considerano
strettamente
attinenti all'ambito di attività della Società
le materie inerenti il diritto commerciale, il
diritto
societario,
il
diritto
tributario,
l'economia aziendale, la finanza aziendale,
le
discipline
aventi
oggetto
analogo
o
assimilabile, nonché infine le materie e i
settori
inerenti
all'oggetto
sociale
perseguito dalla Società.
11.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine
sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura
e
attestano,
sotto
la
propria
responsabilità,
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità e di incompatibilità, e l'esistenza
dei
requisiti
prescritti
dalla
legge
e
dai
regolamenti vigenti per i componenti del
Collegio Sindacale.
12.
Le liste sono altresì accompagnate da un
Invariato.
Invariato.
curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali, con l'indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società.
13.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative
a singoli candidati comporteranno l'esclusione
del nominativo del candidato dalla lista messa
in votazione.
Invariato.
14.
All'elezione
dei
componenti
il
Collegio
Sindacale si procede come segue:
1)
dalla lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono
Invariato.

elencati nelle sezioni della lista, due
componenti effettivi e due supplenti;
2)
dalla seconda lista che ha ottenuto in
assemblea il maggior numero di voti ("lista
di minoranza") e che non sia collegata,
neppure indirettamente con i soci che
hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, sono tratti, in
base all'ordine progressivo con il quale
sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro
componente effettivo e l'altro componente
supplente;
3)
in caso di presentazione di una sola lista,
tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono
tratti da tale lista. Qualora l'applicazione
della procedura di cui ai precedenti punti
1), 2) e 3) non consenta il rispetto
dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla
normativa vigente, l'ultimo eletto della
sezione della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti del genere più
rappresentato decade ed è sostituito dal
primo candidato non eletto della stessa lista
e della stessa sezione del genere meno
rappresentato. In mancanza l'assemblea
integra
il
Collegio
Sindacale
con
le
maggioranze
di
legge,
assicurando
il
rispetto del requisito.
15. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Invariato.
candidato della lista di minoranza che ha
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
presentazione di una sola lista, la presidenza
del Collegio Sindacale spetta al candidato alla
carica di Sindaco effettivo elencato al primo
posto in tale lista.
16. Nel
caso
vengano
meno
i
requisiti
Invariato.
normativamente e statutariamente richiesti il
sindaco decade dalla carica.
17. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, Invariato.
subentra
il
supplente
appartenente
alla
medesima lista di quello cessato assicurando il
rispetto dei requisiti di legge e di Statuto,
tenendo specificamente conto dell'obbligo di
equilibrio tra i generi.
18. La retribuzione per i Sindaci effettivi viene Invariato.
stabilita dall'assemblea.
19. Le riunioni del Collegio Sindacale possono Invariato.
svolgersi
anche
con
mezzi
di
telecomunicazione nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a)
che
sia
consentito
ai
partecipanti
di

Invariato.
Invariato.
visionare, ricevere o trasmettere tutta la
che sia consentita la partecipazione in
tempo reale alla discussione nel rispetto del
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova
il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più
previa
convocare
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e
di
di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo
da
ciascun componente il Collegio Sindacale;
quello di convocazione dell'Assemblea da

In considerazione di quanto precede, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di approvare la proposta di modifica dei commi 1 e 10 dell'articolo 22, dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Sesto punto all'ordine del giorno;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente , ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

7. Settimo punto all'ordine del giorno: Proposta di altre modifiche statutarie agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

7.1. Le proposte di modifica statutaria

7.1.1. Disciplina del recesso (Articolo 7 dello Statuto)

La proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 7 dello Statuto che si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea consiste nella eliminazione della indicazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso per consentire un riferimento mobile alla disciplina di volta in volta vigente.

7.1.2. Avviso di convocazione e delibere in materia di operazioni con parti correlate (Articolo 9 dello Statuto)

La proposta di modifica del primo comma dell'articolo 9 dello Statuto che si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea consiste nella eliminazione dei riferimenti specifici all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul quotidiano "La Repubblica".

La proposta di modifica del quinto comma dell'articolo 9 dello Statuto consiste in una precisazione per rendere più chiara la finalità del richiamo alla disciplina delle operazioni con parti correlate per il caso di deliberazioni in materia di operazioni con parti correlate che debbano essere assunte dall'assemblea, con particolare riferimento ai meccanismi di c.d. "whitewash" in relazione alle operazioni approvate con il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate per cui si rinvia ai paragrafi 7.3.1 e 7.5.3 della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società disponibile sul sito internet della Società.

7.1.3. Obblighi di informativa dei consiglieri delegati (Articolo 15 dello Statuto)

La proposta di modifica del quinto comma dell'articolo 15 dello Statuto consiste nella correzione di un errore materiale mediante inserimento della precisazione che gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sono a carico dei soli amministratori delegati.

7.2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

Le modifiche proposte sono tutte motivate da ragioni di chiarimento e precisazione.

7.3. Modifiche agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto e relativa proposta di delibera

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato degli articoli 7, 9 e 15 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 6 settembre 2024 in unica convocazione e che nessuna di essa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 7
(Recesso)
1. Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi
diritto nei casi e con le modalità previste dalla
legge.
Invariato
2. Non compete tuttavia il diritto di recesso a
coloro che non hanno concorso all'approvazione
delle deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Società e/o l'introduzione o
la rimozione di vincoli alla circolazione delle
azioni.
Invariato
3. Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà
darne comunicazione a mezzo lettera
raccomandata A.R. indirizzata alla Società
indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della
certificazione di appartenenza al sistema di
gestione accentrata in regime di
dematerializzazione per le azioni per le quali
esercita il recesso presso un intermediario
abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato
al recesso.
3. Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà
darne
comunicazione
a
mezzo
lettera
raccomandata
A.R.
indirizzata
alla
Società
indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della
certificazione
di
appartenenza
al
sistema
di
gestione
accentrata
in
regime
di
dematerializzazione per le azioni per le quali
esercita il recesso presso un intermediario abilitato
con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.
4. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti
della Società il quindicesimo giorno successivo
alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata
A.R. inviata dal recedente a norma del terzo
capoverso del presente articolo, fermo quanto
disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice
Civile.
4 3. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti
della Società il quindicesimo giorno successivo
alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata
A.R. inviata dal recedente a norma del terzo
capoverso del presente articolo, fermo quanto
disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice
Civile.
Testo vigente Testo proposto
Articolo 9
(Convocazione)
1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale
o altrove, in Italia, mediante pubblicazione di
avviso sul sito internet della Società nonché sul
quotidiano "La Repubblica", secondo i termini
e le modalità previsti dalla normativa vigente.
1.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale
o altrove, in Italia, mediante pubblicazione di
avviso sul sito internet della Società nonché sul
quotidiano "La Repubblica", secondo i termini
e le modalità previsti dalla normativa vigente
secondo le altre modalità previste dalla
legge
e
dai
regolamenti
pro
tempore
applicabili.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Invariato
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge il
termine può essere elevato a centottanta giorni
Invariato

dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi Invariato
previsti dalla legge e quando il consiglio ne
ravvisa l'opportunità.
5. L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le 5.
L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le
delibere di competenza dell'assemblea in
relazione a operazioni con parti correlate
richieste in conformità alle previsioni di
delibere
richieste
dalla
Disciplina
delle
Operazioni con Parti Correlate adottata dalla
Società.
legge e regolamentari pro tempore vigenti,
alle disposizioni dello statuto e secondo
quanto
previsto
dalla
Disciplina
delle
Operazioni con Parti Correlate adottata dalla
Società.
Testo vigente Testo proposto
Articolo 15
(Doveri di informazione)
Gli amministratori devono riferire al Consiglio di
Amministrazione
e
al
Collegio
Sindacale
con
periodicità almeno trimestrale in occasione delle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure,
qualora particolari esigenze di tempestività lo
rendano preferibile, anche in via diretta, in forma
scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività
svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.
Gli amministratori delegati devono riferire al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale con periodicità almeno trimestrale in
occasione
delle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione, oppure, qualora particolari
esigenze di tempestività lo rendano preferibile,
anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o
telefonicamente
sull'attività
svolta
e
su
quant'altro richiesto dalla legge.

In considerazione di quanto precede, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea di CIR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

  • di approvare la proposta di modifica degli articoli 7, 9 e 15 dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Settimo punto all'ordine del giorno;

di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

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