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Pininfarina

AGM Information Aug 5, 2024

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AGM Information

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Repertorio n. 87.346 Raccolta n. 19.086 Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti del-

la "PININFARINA S.p.A." tenutasi il giorno 1 agosto 2024.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di agosto in Cambiano (TO), in una sala dello stabile sito in via Nazionale n. 30 alle ore undici circa.

Io, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questi giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "PININFARINA S.p.A.",

convocata con avviso pubblicato in data 21 giugno 2024 sul sito internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE" nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

  1. Approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale, in particolare per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e la revisione di alcune previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

  1. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:

1.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.2) determinazione della durata in carica;

1.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

1.4) determinazione dei compensi.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparsa la signora Lucia MORSELLI, nata a Modena il giorno 9 luglio 1956, domiciliata per la carica a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9,

della identità personale della quale io notaio sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"PININFARINA S.p.A.", con sede in Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, col capitale sociale di euro 56.481.931,72 (cinquantaseimilioniquattrocentoottantunomilanovecentotrentuno virgola settantadue) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 00489110015, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Assume la presidenza, a sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea, essa signora comparente la quale comunica e dà atto:

  • che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in data 21 giugno 2024 sul sito internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e delle relative disposizioni normative;

  • che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico.

Segnala quindi che la Società ha deciso, in conformità all'articolo 13 dello statuto sociale, di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

A tal fine, prosegue il presidente, la Società ha designato quale Rappresentante Designato la "MONTE TITOLI – S.p.A.", con sede legale in Milano, al quale dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del notaio e del Rappresentante Designato possa avvenire anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente comunica e dà atto quindi:

  • che è collegata con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 13 dello statuto sociale e come previsto nell'avviso di convocazione, la dottoressa Claudia AMBROSINI che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato MONTE TITOLI – S.p.A." al quale hanno conferito delega n. 4 azionisti per n. 66.614.816 azioni pari all'84,672% delle n. 78.673.836 azioni prive dell'indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;

  • che la Società detiene attualmente n. 15.958 azioni proprie che hanno pertanto il diritto di voto sospeso;

  • che pertanto l'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in unica convocazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita quindi me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea e dà quindi atto:

  • che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori: Silvio Pietro ANGORI - amministratore delegato e direttore generale

Jay Noah ITZKOWITZ,

nonché i sindaci effettivi:

Massimo MIANI - presidente

Manuela Monica Danila MASSARI;

  • che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomu-

nicazione, come consentito dall'articolo 13 dello statuto sociale e come previsto nell'avviso di convocazione, gli amministratori:

Sara DETHRIDGE

Sara MIGLIOLI

Pamela MORASSI;

  • che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Manoj BHAT

Dilip KESHU

Antony Michael SHERIFF,

nonché il sindaco effettivo

Claudio BATTISTELLA;

  • che sono altresì presenti il Dirigente Preposto Roberta MINIOTTI e il Segretario del consiglio di amministrazione Gloria LUCIANI;

  • che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

  • di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato "MON-TE TITOLI – S.p.A.", del suo rappresentante e degli altri partecipanti.

Comunica poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, partecipano al capitale sociale, in misura superiore al 3%:

. Tech Mahindra Ltd. per n. 62.013.249 azioni (78,82%), tutte detenute dalla controllata PF Holdings B.V.,

. PRASCINA Alfonso per n. 4.574.000 azioni (5,81%).

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea stessa (allegato "D").

Il presidente fa presente che, vista la dinamica di svolgimento di questa assemblea, oggi non è previsto che vengano rivolte domande, essendo queste già state presentate in anticipo rispetto alla stessa, in conformità alla normativa vigente.

Al riguardo segnala che entro il termine del 23 luglio 2024 sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e che alle domande risultate pertinenti con le materie all'ordine del giorno è stata data risposta il giorno 25 luglio 2024, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società, il tutto nel rispetto della normativa vigente e come indicato nell'avviso di convocazione, e che in ogni caso le domande, con le relative risposte, saranno allegate al verbale dell'assemblea (allegato "A").

Il presidente precisa poi che non sono pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno ex articolo 126-bis del TUF, né sono state presentate dagli stessi nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del medesimo articolo.

Precisa altresì che non sono state presentate individualmente dagli azionisti proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del

giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge ai sensi dell'articolo 135 undecies.1 del TUF, ad eccezione delle proposte presentate dal socio PF Holdings B.V. contestualmente al deposito della propria lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna assemblea.

Il presidente dà quindi atto che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Il presidente dichiara quindi aperti i lavori della parte straordinaria dell'assemblea e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

  1. Approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale, in particolare per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e la revisione di alcune previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari (allegato "B"), la presente assemblea è chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione del sistema di amministrazione e controllo cosiddetto monistico, di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile.

Precisa che detto sistema di amministrazione e controllo, oltre a costituire il sistema di governance più conforme alle best practices internazionali, si pone in linea con gli auspici che vengono costantemente formulati dai market players e delle autorità di vigilanza per un governo societario sempre più efficiente.

Il presidente evidenzia poi che il sistema monistico si caratterizza per una semplificazione della struttura di governance, concentrando le funzioni di amministrazione e di controllo nell'organo amministrativo, per il tramite di un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno, senza peraltro compromettere la facoltà del consiglio di amministrazione di attribuire parte delle proprie funzioni a uno o più amministratori delegati e/o a un comitato esecutivo.

Ciò favorisce, prosegue il presidente, l'operatività sinergica delle due funzioni, razionalizzando l'esercizio dei poteri di controllo/audit, assicurando la circolazione più efficiente dei flussi informativi, indirizzati a un unico organo e facendo sì che le attività del consiglio di amministrazione possano beneficiare delle valutazioni e controlli ex ante svolti da un comitato interno composto esclusivamente da consiglieri indipendenti e altamente qualificati.

Con l'occasione, precisa il presidente, si è deciso di riformulare integralmente lo statuto sociale anche nell'ottica di aggiornare alcune previsioni relative, essenzialmente, alle modalità di convocazio-

ne e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali, che si propone di allineare alle più recenti prassi operative e orientamenti, all'eliminazione della non applicabilità per gli amministratori del divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile e al recepimento di alcuni minimi aggiustamenti formali o di coordinamento, il tutto come meglio evidenziato nel prospetto di raffronto contenuto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione alla quale rimanda.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della Proposta di deliberazione contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea e che qui di seguito si trascrive:

" Proposta di deliberazione

L'assemblea degli azionisti della

"PININFARINA S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

delibera

1) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale composto di 35 (trentacinque) articoli e allegato alla relazione del consiglio di amministrazione e quindi, in particolare e senza limitazione alcuna, di adottare il sistema c.d. "monistico" di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile, composto da un consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, dei quali 3 (tre) facenti altresì parte del comitato per il controllo sulla gestione;

2) di stabilire, ai sensi dall'articolo 2380 del codice civile, che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia effetto dall'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese;

3) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, al presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ove consentito, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente registro delle imprese.".

Al termine della lettura da parte di me notaio il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea. Chiede pertanto al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la predetta Proposta di deliberazione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 66.614.816.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "D".

Null'altro essendovi all'ordine del giorno della parte straordinaria da deliberare, il presidente dichiara esaurita la stessa alle ore undici e quindici minuti circa.

L'assemblea prosegue per la parte ordinaria, oggetto di separato verbale.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrale e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

. sotto la lettera "A" copia del fascicolo contenente le domande pervenute alla Società prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, con le relative risposte,

. sotto la lettera "B" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea.

Il nuovo testo dello statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me notaio al presidente dell'assemblea.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti si allega al presente verbale sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto alla comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore undici e quindici minuti circa.

Consta il presente verbale di quattro fogli scritti, da persone di mia fiducia, per dodici pagine intere e quanto alla tredicesima sin qui.

All'originale firmato: Lucia MORSELLI Francesco PENE VIDARI

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 1 AGOSTO 2024

RISPOSTE* ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA MARCO BAVA

* Le risposte sono riportate in carattere grassetto maiuscolo.

25 luglio 2024

www.marcobava.it www.idee-economiche.it www.omicidioedoardoagnelli.it www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 01.08.2024

ASSEMBLEA PININFARINA

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [email protected] .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul posttrading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

DOMANDE Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea,

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

  1. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1) L'Articolo 13 che ci proponete di modificare con Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.nQuesta noma e' fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione . Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights". Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 - c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il

quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riquardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

R. L'INTRODUZIONE, NELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO, DELLA POSSIBILITÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AVVENGANO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ, NON COSTITUISCE OGGETTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN PARTE STRAORDINARIA PER IL GIORNO 1 AGOSTO 2024.

INFATTI, L'INTRODUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, E LA CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SOCIALE, SONO GIA STATE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 13 MAGGIO 2024 E DA QUESTA APPROVATE.

2) Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali gia' richiamati.

R. POICHÉ, COME INDICATO IN RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 1), L'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO NON COSTITUISCE OGGETTO DELLE MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL GIORNO 1 AGOSTO 2024, NON È CONFIGURABILE ALCUN DIRITTO DI RECESSO,

PERALTRO, CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOTTOPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEL 13 MAGGIO 2024, IL DIRITTO DI RECESSO ERA STATO ESCLUSO E DI CIÒ ERA STATA DATA NOTIZIA NELLA RELAZIONE EX ART. 125-TER TUF SUL RELATIVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

3) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? R. NO Se no perché' lo applicate ?

R. COME GIÀ DETTO, L'INTRODUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO NON COSTITUISCE OGGETTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DELL'1 AGOSTO 2024 IN QUANTO GIÀ AVVENUTA IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 13 MAGGIO 2024.

È OPPORTUNO RIBADIRE CHE LA SUA INTRODUZIONE, QUALE FACOLTÀ ACCORDATA DALL'ORDINAMENTO ITALIANO ALLE SOCIETÀ QUOTATE, CONSENTE, IN OGNI CASO, AGLI AZIONISTI L'ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI INERENTI ALLA LORO PARTECIPAZIONE E AL VOTO.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente in formato informatico word appena disponibile !

[email protected]

Marco BAVA cell 3893399999 MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57 CF. BVAMCG57P07L219T

www.marcobava.it www.idee-economiche.it www.omicidioedoardoagnelli.it www.nuovomodellodisviluppo.it

EMARKET SDIR

certifie

Allegato "B" al repertorio n. 87.346/19.086

PININFARINA S.p.A. Sede legale in Torino – Via Raimondo Montecuccoli 9 Capitale Sociale Euro 56.481.931,72 i.v. Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino 00489110015

ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PININFARINA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PININFARINA S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 1 AGOSTO 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE.

ANNULLA E SOSTITUISCE LA VERSIONE PRECEDENTEMENTE PUBBLICATA

PREMESSA

Signori Azionisti,

l'articolo 125-ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e gli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (il "Regolamento Emiltenti"), come successivamente modificati e integrati, dispongono che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, ogni qualvolta venga convocata l'assemblea degli azionisti l'organo amministrativo di una società quotata debba mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dal Regolamento Emittenti, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione") è pertanto illustrato il primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea di PININFARINA S.p.A. (la "Società") convocata in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno 1 agosto 2024, ore 11, in unica convocazione.

La presente Relazione è messa a disposizione degli azionisti presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo ), presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto.

** *** ***

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA

Approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale, in particolare per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e la revisione di alcune previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Le ragioni della proposta

A partire dalla sua costituzione, la Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale, che costituisce l'opzione di default prevista dal Codice Civile per le società per azioni. Come noto, questo sistema si fonda sulla separazione tra i compiti gestori, affidati al consiglio di amministrazione, e quelli di controllo, incardinati in un organo separato, il collegio sindacale.

Sebbene questo modello di governance si sia fin qui dimostrato efficiente, il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., anche nell'ambito dei propri compiti di definizione del sistema di governo societario della Società e di periodica valutazione dell'adeguatezza del sistema adottato (cfr. Codice di Corporate Governance, artt. 1(d) e 2(a)), ha ritenuto opportuno esplorare la possibile adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico" che, oltre a costituire il sistema di governance più conforme alle best practices internazionali, si pone in linea con gli auspici che vengono costantemente formulati dai market players e delle autorità di vigilanza per un governo societario sempre più efficiente.

A supporto delle valutazioni condotte, diversi studi e statistiche evidenziano che il sistema monistico rappresenta il modello più affermato nelle società quotate sui mercati azionari europei e internazionali, mettendone in luce l'idoneità a perseguire obiettivi di maggiore efficienza nella gestione ed efficacia dei controlli interni.

Il sistema monistico, infatti, si caratterizza per una semplificazione della struttura di governance, concentrando le funzioni di amministrazione e di controllo nell'organo amministrativo, per il tramite di un Comitato per il Controllo sulla Gestione ("CCG") costituito al suo interno, senza peraltro compromettere la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire parte delle proprie funzioni a uno o più amministratori delegati e/o a un comitato esecutivo. Ciò favorisce l'operatività sinergica delle due funzioni, razionalizzando l'esercizio dei poteri di controllo/audit, assicurando la circolazione più efficiente dei flussi informativi, indirizzati a un unico organo e facendo sì che le attività del consiglio di amministrazione possano beneficiare delle valutazioni e controlli ex ante svolti da un comitato interno composto esclusivamente da consiglieri indipendenti e altamente qualificati.

In aggiunta, l'adozione del modello monistico comporterebbe ulteriori vantaggi, tra cui:

  • una complessiva riduzione del numero dei componenti degli organi sociali, con = conseguenti risparmi in termini di costi e tempi;
  • una migliore conoscenza della Società da parte del CCG, in quanto formato da (ii) amministratori con pieno accesso alle funzioni gestorie e poteri di vigilanza e controllo;
  • ( iii ) una più elevata qualificazione del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, in quanto i componenti del CCG devono essere dotati di specifici requisiti;
  • flessibilità nell'allocazione dei controlli, ad esempio grazie alla possibilità prevista dal (iv) Codice di Corporate Governance - di consolidare nel CCG anche l'esercizio delle funzioni del comitato controllo interno e rischi;
  • mantenimento in futuro del posizionamento strategico della Società nel contesto (V) internazionale, grazie alla maggiore riconoscibilità della Società e al conseguente incremento dell'attrattività sui mercati, grazie all'adozione di un sistema confrontabile con quello più diffuso nella prassi internazionale.

Per i motivi suesposti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre agli azionisti di modificare lo Statuto sociale, al fine di adottare il sistema monistico di amministrazione e controllo di cui all'art. 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile.

In particolare, con l'occasione lo Statuto verrebbe integralmente riformulato anche nell'ottica di aggiornare alcune previsioni relative, essenzialmente, alle modalità di convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali, che si propone di allineare alle più recenti prassi operative e orientamenti.

2. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

2.1. L'introduzione del c.d. "sistema monistico"

Come precedentemente evidenziato, il sistema monistico di amministrazione e controllo previsto dall'art. 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile si articola in un Consiglio di Amministrazione, inclusivo al proprio interno di almeno tre membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Viene di conseguenza meno il Collegio Sindacale.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione

2.2.1. Nomina e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

ll nuovo Statuto prevede la nomina da parte dell'Assemblea ordinaria di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di sette e un massimo di uncici, stabilito di volta in volta dall' Assemblea stessa. All'atto della nomina, l'Assemblea ne determinerà altresì la durata in carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisti dalla normativa pro tempore vigente, anche di fonte regolamentare, e dallo Statuto. Almeno un terzo degli amministratori (con un minimo in ogni caso di tre, e fermo restando l'eventuale maggior numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente) deve possedere i requisiti previsti dalla legge; di questi amministratori, almeno tre (ossia il numero di componenti del CCG) devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa attuativa dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998. In aggiunta a quanto precede, almeno uno di questi ultimi tre amministratori deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Resta fermo che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere idonea ad assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto disposto dalla normativa pro tempore vigente.

ll venir meno dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'amministratore.

2.2.2. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, secondo modalità coerenti con la normativa prevista per le società quotate. Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino la percentuale stabilita dalla normativa vigente in materia per la Società.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di un componente che, in possesso dei requisiti per far parte del CCG, viene tratto dalla lista arrivata seconda per numero di voti. Quest'ultima, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, non deve avere alcun collegamento con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nello Statuto sono inserite specifiche previsioni volte a disciplinare le ipotesi in cui sia presentata una sola lista o in cui non sia presentata alcuna lista, in ogni caso in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi di legge prescritto dallo Statuto, tre dei quali in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per far parte del CCG e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

2.2.3. Cessazione della carica e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto disciplina l'ipotesi in cui uno o più amministratori vengano a mancare nel corso del mandato, stabilendo che il Consiglio di Amministrazione provveda alla loro sostituzione nominando i sostituti nell'ambito dei candidati – se ancora eleggibili – appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva l'amministratore cessato, garantendo in ogni caso il rispetto della normativa vigente e delle previsioni dello Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. I soggetti così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

2.3. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione

2.3.1. Nomina e requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto prevede che il Comitato per il Controllo sulla Gestione, istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia composto da tre amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Lo Statuto stabilisce i requisiti che devono sussistere in capo ai componenti del CCG. Più in particolare, i suddetti componenti devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e

professionalità previsti dalla normativa vigente, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del CCG deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

2.3.2. Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

l membri del CCG sono revocabili, solo per giusta causa, dall'Assemblea. La revoca implica anche la revoca dalla carica di amministratore.

ll venir meno, in capo ai comitato per il Controllo sulla Gestione, di uno dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.3.1, incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la decadenza dalla carica dei medesimi. Al venir meno di uno dei predetti requisiti, è statutariamente previsto che il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione decada altresì dalla carica di amministratore. Parimenti, la rinunzia alla carica di componente del CCG comporta la rinunzia alla carica di amministratore.

La sostituzione dei componenti del CCG venuti a mancare in corso di mandato per morte, revoca, decadenza o rinunzia avviene, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, con le stesse modalità previste per la sostituzione degli amministratori illustrate nel paragrafo 2.2.3.

2.3.3. Poteri e funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione

ll CCG esercita i poteri e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni applicabili. Può inoltre esercitare ulteriori previste dai regolamenti interni della Società.

Il CCG deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Lo Statuto ammette che le adunanze del CCG si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

Il ruolo di Presidente del Comitato sul Controllo per la Gestione spetta all'Amministratore tratto dalla lista di minoranza. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Presidente è eletto dal CCG, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti.

Compete all'Assemblea ordinaria stabilire, all'atto della nomina del CCG e per l'intero periodo della carica, uno specifico compenso aggiuntivo per i componenti di tale Comitato, in misura fissa e con una apposita maggiorazione per il Presidente del Comitato.

2.4 Ulteriori revisioni proposte

Infine, il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno proporre agli azionisti di adeguare le clausole statutarie relative alle modalità di convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali alle prassi e orientamenti più recenti, anche espungendo modalità/strumenti ormai desueti. Segnatamente, si propone (i) di espungere dal vigente articolo 14 la possibilità di prevedere il ricorso a scrutatori e dal vigente articolo 19 la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante telegramma, telex o telefax, e {ii} di prevedere che, al pari dell'Assemblea, anche le riunioni degli altri organi sociali possano tenersi anche esclusivamente mezzi di telecomunicazione.

Con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione rittene inoltre opportuno eliminare dal vigente articolo 15 dello Statuto Sociale la non applicabilità per gli amministratori del divieto di cui all'art. 2390 del codice civile e di apportare al medesimo alcuni minimi aggiustamenti formali o di coordinamento.

3. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale

Per effetto di quanto proposto, ove approvato, verrebbero adottate le seguenti modifiche statutarie, per il cui dettaglio si rimanda al seguente prospetto di raffronto. Il nuovo testo dello Statuto Sociale, nella sua versione integrale, è allegato alla presente Relazione illustrativa sub Allegato A.

TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA CAPO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -Invariato DURATA Art. 1 - E' costituita una società per azioni sotto Invariato la denominazione "PININFARINA S.p.A.". Art. 2 - La società ha per oggetto: Invariato . Ia costruzione, la produzione e il commercio di autoveicoli e carrozzerie e le lavorazioni affini: . Ia promozione e lo svolgimento di attività di progettazione, disegno, studio, ricerca, sviluppo, stile, dimostrazione e sperimentazione; . l'utilizzazione e lo sfruttamento dei relativi risultati; la prestazione di servizi di informazione tecnica; l'acquisizione e la messa a disposizione di tecnologie e "know-how"; la gestione di progetti tecnologici; il tutto prevalentemente nel settore dell'industria e in particolare meccanica; . l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, anche ipotecarie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti confronti del pubblico, nonché nei coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate. Ai fini di cui sopra, la società può compie e operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, compresa l'emissione di obbligazioni, se se s ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività

Modifiche allo Statuto Sociale - prospetto di raffronto

riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi
professionali.
Art. 3 - La società ha sede in Torino. Invariato
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di
istituire, modificare e sopprimere sia in Italia che
all'estero, filiali, succursali, agenzie
e
rappresentanze.
Art. 4 - La durata della società è fissata sino al Invariato
31 dicembre 2040.
CAPO II - CAPITALE Invariato
Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 56.481.931,72 Invariato
(cinquantaseimilioni
quattrocentoottantunomila
novecentotrentuno virgola settantadue)
suddiviso in n. 78.673.836 (settantottomilioni
seicentosettantatremila ottocentotrentasei)
azioni prive dell'indicazione del valore
nominale.
Art. 6 - Le azioni sono nominative e sono emesse I Invariato
in regime di dematerializzazione.
Art. 7 - La Società può emettere obbligazioni nei Art. 7 - La Societàsocietà può emettere
modi e termini di legge. obbligazioni nei modi e termini di legge.
CAPO III - ASSEMBLEE Invariato
Art. 8 - Le assemblee regolarmente costituite Invariato
rappresentano l'universalità degli azionisti e le
loro deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto, vincolano tutti gli
ancorché non intervenuti
azionisti,
0
dissenzienti.
Art. 9 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai Invariato
sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori dal
Comune dove ha sede la società, purché in
Italia.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancio deve essere convocata almeno una
volta l'anno, entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale essendo la
società tenuta alla redazione del bilancio
consolidato.

Art. 10 - L'assemblea è convocata mediante Invariato
avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito
internet della società nonché con le altre
modalità previste dalla normativa applicabile
contenente quanto dalla medesima richiesto.
Nell'avviso possono essere previste la prima, la
seconda e, limitatamente all'assemblea
straordinaria, la terza convocazione oppure
può essere indicata un'unica convocazione
alla quale si applicano per l'assemblea
ordinaria le maggioranze indicate dall'art. 2368,
1º comma, secondo periodo e dall'art. 2369, 3º
comma del codice civile e per l'assemblea
straordinaria le maggioranze previste dall'art.
2369, 7º comma del codice civile.
Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono
valide se prese nei modi e nelle forme di legge, valide se prese nei modi e nelle forme di legge,
fermo restando quanto previsto agli articoli 15 e fermo restando quanto previsto agli articoli 15 e
24. 24dal presente statuto in merito alla nomina
delle cariche sociali mediante voto di lista.
Art. 12 - Possono intervenire all'assemblea Invariato
coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione effettuata da un intermediario
abilitato pervenuta alla società nei modi e nei
termini previsti dalla normativa applicabile.
Art. 13 - Coloro che abbiano diritto di voto Art. 13 - Coloro che abbiano diritto di voto
nell'assemblea possono farsi rappresentare ai nell'assemblea possono farsi rappresentare ai
sensi e nei modi di legge. sensi e nei modi di legge.
Il consiglio di amministrazione può attivare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
di
eonsiglio Consiglio
modalità per consentire l'espressione del voto in amministrazioneAmministrazione può attivare
via elettronica. modalità per consentire l'espressione del voto in
Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio via elettronica.
del diritto di voto in assemblea possono essere Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio
conferite in via elettronica in conformità alla del diritto di voto in assemblea possono essere
normativa applicabile. conferite in via elettronica in conformità alla
La notifica elettronica della delega può essere normativa applicabile.
effettuata, secondo le procedure indicate La notifica elettronica della delega può essere
nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di
apposita sezione del sito internet della società effettuata, secondo le procedure indicate
nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di
ovvero mediante messaggio indirizzato alla apposita sezione del sito internet della società
casella di posta elettronica certificata riportata ovvero mediante messaggio indirizzato alla
nell'avviso stesso. casella di posta elettronica certificata riportata
La società può designare per ciascuna nell'avviso stesso.
assemblea, dandone indicazione nell'avviso di La società può designare per ciascuna
convocazione, un soggetto (il "rappresentante assemblea, dandone indicazione nell'avviso di
designato") al quale, ai sensi dell'art. 135- convocazione, un soggetto (il "rappresentante
undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di diritto di designato") al quale, ai sensi dell'art. 135-
voto possono conferire, con le modalità e nei undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di diritto di

termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in da parte degli aventi diritto assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalla legge. In tal caso potrà essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità તા presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati; la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15.

voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalla legge. In tal caso potrà essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di senza telecomunicazione, તાં presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati: la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita per la presentazione delle liste di cui all'articolo 4516.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal più anziano tra sua assenza o impedimento, dal più anziano tra i Vice Presidenti presenti e, in caso di loro i Vice Presidenti presenti e, in caso di loro impedimento, l'assemblea assenza o impedimento, l'assemblea è assenza o presieduta dal Consigliere più anziano in età. presieduta dal Consigliere più anziano in età. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, e, se del caso, da Segretario anche non socio, e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti od i sindaci. due scrutatori scelti tra gli azionisti od i sindaci. dell'assemblea deliberazioni dell'assemblea deliberazioni sono ﮯ ﺍ sono ﺍ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ constatate da verbale firmato dal Presidente. constatate da verbale firmato dal Presidente- e Segretario ed eventualmente dagli dal Segretario-ed-eventualmente-dagli dal scrutatori. serutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. viene redatto da Notaio.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA ' CAPO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO
Art. 15 - La società adotta il sistema di
amministrazione e controllo c.d. "monistico" ai
sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti
del codice civile ed è pertanto amministrata da
un Consiglio di Amministrazione, comprensivo di
tre membri che costituiscono il Comitato per il
Controllo sulla Gestione.
CAPO V - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 15 - L'amministrazione della società è Art. 4516 - L'amministrazione della società è
affidata ad un Consiglio composto da sette a affidata ad un Consiglio_di Amministrazione
undici amministratori secondo quanto composto da un minimo di sette ead un
deliberato dall'assemblea ordinaria. massimo di undici amministratori secondo
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.
che, all'atto della nomina, ne determinerà la Gli amministratori sono nominati dall'assemblea
durata in carica. che, all'atto della nomina, ne determinerà la
La nomina del Consiglio di Amministrazione durata in carica.
avviene sulla base di liste di candidati L'assunzione della carica di amministratore è
depositate presso la sede della società entro il subordinata al possesso dei requisiti previsti
venticinquesimo giorno precedente la data dalla normativa pro tempore vigente, anche di
dell'assemblea. fonte regolamentare, e dal presente statuto.
In presenza di più liste uno dei membri del Almeno un terzo degli amministratori (con un
Consiglio di Amministrazione è espresso dalla minimo, in ogni caso di tre, e fermo restando
seconda lista che abbia ottenuto il maggior l'eventuale maggior numero minimo previsto
numero di voti. dalla normativa pro tempore vigente) deve
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli possedere i requisiti di indipendenza previsti
azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano
dalla legge. Di questi amministratori, almeno tre
complessivamente titolari di azioni con diritto di devono inoltre essere in possesso dei requisiti
voto rappresentanti la percentuale prevista per stabiliti dalla normativa attuativa dell'art. 148
la società dalla disciplina in vigore. Tale quota del D.Lgs. 58/1998. In aggiunta a quanto
di partecipazione deve risultare da apposite precede, almeno_uno di questi ultimi tre
comunicazioni che devono pervenire alla amministratori deve essere iscritto nel registro
società almeno ventuno giorni prima della data dei revisori legali.
dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione Il venir meno dei reguisiti determina la
nell'avviso di convocazione. decadenza dell'amministratore.
Un azionista non può presentare né votare più La nomina del Consiglio di Amministrazione
di una lista, anche se per interposta persona o avviene sulla base di liste di candidati
per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti depositate presso la sede della società, anche
appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti tramite almeno un mezzo di comunicazione a
che aderiscano ad un patto parasociale distanza, secondo le modalità indicate
avente ad oggetto azioni della società non nell'avviso di convocazione,
entro
==============================================================================================================================================================================
possono presentare o votare più di una lista, venticinquesimo giorno precedente la data
anche se per interposta persona o per il tramite dell'assemblea.
di società fiduciarie. Un candidato può essere In presenza di più liste uno dei membri del
presente in una sola lista, a pena di
Consiglio di Amministrazione è espresso dalla
ineleggibilità.

l candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.

l candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

  1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

  2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano consequito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al quinto comma del presente articolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare

seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti-di-onorabilità previsti dalla legge, dal presente statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente, (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una

il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni. Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. La sostituzione di amministratori venuti a mancare nel corso del mandato deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di composizione del Consiglio ದೆ! Amministrazione.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente; (iii) un sintetico curriculum vitae con un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati - nonehé; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; (v) un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società, con l'impegno a comunicare eventuali aggiornamenti alla data dell'assemblea.

I candidatii_e liste per ile quali non sono osservate le regole di cui sopra nen-sono eleggibilisi considerano come non presentate.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1-) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2-1 dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto 1), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, il primo candidato che sia in possesso dei requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di inferiore alla metà di-quelladella voti percentuale richiesta al-guinto comma del presente articoloai fini della presentazione della lista. In tale evenienza, tutti gli amministratori vengono tratti dalla lista di cui al punto 1).

Qualora i candidati eletti con le modalità sopra indicate non assicurino la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto, tre dei guali in possesso anche degli ulteriori requisiti per far parte del Comitato

per il Controllo sulla Gestione, il candidato sprovvisto dei predetti reguisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al precedente numero 1), sarà sostituito dal primo candidato non eletto nella stessa lista in possesso di tali requisiti. In mancanza di candidati sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni a maggioranza relativa.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste-né-nelle-assemblee-che-devono provvedere alla sostituzione di amministratori in eorso-di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti diprevisti dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consialio di Amministrazione, ad ogni modo garantendo (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi di legge prescritto dal presente statuto, tre dei quali in possesso degli ulteriori reguisiti previsti dalla normativa viaente e dal presente statuto per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

LaFermo quanto previsto nel successivo articolo 18, la sostituzione di amministratori venuti a mancare nel corso del mandato deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto in materia di

composizione del Consiglio di Amministrazione,
ove possibile nominando i sostituti nell'ambito
dei candidati - che siano ancora eleggibili -
appartenenti alla_ medesima_ lista a cui
apparteneva l'amministratore cessato, e
garantendo in ogni caso il rispetto di quanto
indicato nel comma precedente. Le sostituzioni
vengono effettuate dal Consiglio di
Amministrazione e i soggetti così nominati
rimangono in carica fino alla successiva
assemblea.
Sino a contraria deliberazione dell'assemblea,
gli amministratori non sono vincolati dal divieto
di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
Art. 16 - Agli amministratori spetta il rimborso per Art. 4617 - Agli amministratori spetta il rimborso
le spese effettivamente sostenute per ragioni
per le spese effettivamente sostenute per
del loro ufficio. L'assemblea stabilisce per il ragioni del loro ufficio. L'assemblea stabilisce
Consiglio di Amministrazione e per l'eventuale per il Consiglio di Amministrazione e per
Comitato Esecutivo, un compenso annuale che l'eventuale Comitato Esecutivo, un compenso
resta uguale sino a diversa determinazione annuale che resta uguale sino a diversa
assembleare. determinazione assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la
rimunerazione degli amministratori investiti di rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche, sentito il parere del Collegio particolari cariche, sentito il parere del Gellegio
Sindacale. SindacaleComitato sul Controllo per la
Gestione.
CAPO V - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAPO VVI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 17 - Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente e può eleggere anche uno o più
Vice Presidenti nonché un Segretario anche
Art. 4718 - Il Consiglio di Amministrazione elegge
tra i suoi membri un Presidente e può eleggere
anche uno o più Vice Presidenti nonché un
estraneo al Consiglio.
Segretario anche estraneo al Consiglio.
Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la
maggioranza degli amministratori di nomina maggioranza degli amministratori di nomina
assembleare, l'intero Consiglio si intenderà assembleare, l'intero Consiglio si intenderà
cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo
Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza
dagli amministratori rimasti in carica. dagli amministratori rimasti in carica.
Se vengono a cessare futti gli amministratori, Se-vengono a cessare tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio
dovrà essere convocata d'urgenza dal dovrà essere-convocata-d'urgenza-dal
Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel
trattempo gli atti di ordinaria amministrazione. frattempo gli atti-di-ordinaria amministrazione.
Art. 18 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Art. 1819 - Il Consiglio di Amministrazione si
Società, sia altrove, purchè in Paesi UE, di regola raduna, sia nella sede della Societàsocietà, sia
almeno trimestralmente, su convocazione del altrove, purchè in Paesi UE, di regola almeno
Presidente o di chi è legittimato ai sensi di legge, trimestralmente.
convocazione
ಪ್ರದಾರಿ
de
tutte le volte da questi giudicato necessario Presidente o di chi è legittimato ai sensi di legge,

da almeno quattro consiglieri o dagli organi
delegafi.
L'informativa prevista dall'art. 150 del D. Lgs.
nonché quando ne sia fatta domanda scrifta
da almeno quattro consiglieri o dagli organi
delegati.
58/98 e dall'art. 2381 del codice civile viene L'informativa prevista dall'art. 150 del D. Lgs.
fornita dagli amministratori al Collegio 58/9858/1998 e dall'art. 2381 del codice civile
Sindacale e dagli organi delegati al Consiglio di viene fornita dagli amministratori al Collegio
Amministrazione ed allo stesso Collegio Sindacale e dagli-organi delegati al Consiglio di
Sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio Amministrazione ed-allo-stesso - Collegio
di Amministrazione, da tenersi almeno SindaealeComitato per il Controllo sulla
trimestralmente come previsto nel comma Gestione nel corso delle riunioni del Consiglio di
precedente. Amministrazione,
og
tenersi
almeno
trimestralmente come previsto nel comma
precedente.
Art. 19 - Il Consiglio viene convocato con Art. 4920 - Il Consiglio di Amministrazione viene
lettera, telex, telefax o posta elettronica da convocato con lettera, telex, telefax o posta
spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima
a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, dell'adunanza a ciascun amministratore-e
nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con
posta elettronica da spedirsi almeno un giorno telegramma, telefax o posta elettronica da
prima. spedirsi almeno un giorno prima.
Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni del Art. 2021 - Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio, si richiede la presenza effettiva della Consiglio_di Amministrazione, si richiede la
maggioranza dei suoi membri in carica. presenza effettiva della maggioranza dei suoi
E' ammessa la possibilità che le adunanze del membri in carica.
Consiglio di Amministrazione si tengano E'E ammessa la possibilità che le adunanze del
mediante mezzi di telecomunicazione. Consiglio di Amministrazione si tengano, anche
In tale evenienza tutti i partecipanti devono mediante mezzi
esclusivamente,
poter essere identificati e deve essere loro telecomunicazione.
consentito di seguire la discussione, di In tale evenienza tutti i partecipanti devono
intervenire in tempo reale alla trattazione degli poter essere identificati e deve essere loro
argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o consentito di seguire la discussione, di
visionare documenti. intervenire in tempo reale alla trattazione degli
Le deliberazioni sono prese a maggioranza argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o
assoluta di voti dei partecipanti. visionare documenti.
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare Le deliberazioni sono prese a maggioranza
con verbale firmato dal Presidente e dal assoluta di voti dei partecipanti.
Segretario della seduta. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare
con verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario della seduta.
Art. 21 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri Art. 2422 - Il Consiglio di Amministrazione è
per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà
investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della Secietàsocietà,
di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di
per l'attuazione ed il raggiungimento degli compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
in modo tassativo riserva all'assembleg. sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in
Il Consiglio è inoltre competente, oltre che ad modo tassativo riserva all'assemblea.
emettere obbligazioni non convertibili, ad Il Consiglio è inoltre competente, oltre che ad
assumere le deliberazioni concernenti: emettere obbligazioni non convertibili, ad
assumere le deliberazioni concernenti:

inoltre nominare procuratori ad negotia e
mandatari in genere, per determinati atti o
categorie di atti, anche con facoltà di delega.
CAPO VII - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
LEGALE DEI CONTI
nonchè institori determinandone i poteri. Può
inoltre nominare procuratori ad negotia e
mandatari in genere, per determinati atti o
categorie di atti, anche con facoltà di delega.
CAPO VIVIII - COLLEGIO SINDACALE-E
REVISIONE LEGALE DEL CONTICOMITATO PER IL
condirettori generali, vice direttori generali
nonchè institori determinandone i poteri. Può Il Consiglio può pure nominare direttori generali,
condirettori generali, vice direttori generali finanziaria in società di rilevanti dimensioni.
Il Consiglio può pure nominare direftori generali, esperienza in materia amministrativa e
dimensioni. nominato chi abbia maturato una pluriennale
amministrativa e finanziaria in società di rilevanti documenti contabili societari; può essere
maturato una pluriennale esperienza in materia ==
dirigente preposto alla redazione dei
societari; può essere nominato chi abbia obbligatorio del Collegio SindacaleComitato
per il Controllo sulla Gestione, nomina e revoca
Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del nonchè le retribuzioni.
legge nonchè le retribuzioni. fissandone le attribuzioni a norma di legge
delega, fissandone le attribuzioni a norma di amministratori anche con facoltà di delega,
a singoli amministratori anche con facoltà di Esecutivo e conferire speciali incarichi a singoli
Comitato Esecutivo e conferire speciali incarichi amministratori delegati ed un Comitato
membri uno o più amministratori delegati ed un nominare tra i suoi membri uno o più
Art. 23 - Il Consiglio può nominare tra i suoi Art. 2324 - Il Consiglio di Amministrazione può
nominati. nominati.
Presidenti e degli Amministratori Delegati, se Presidenti e degli Amministratori Delegati, se
limiti dei poteri loro conferiti, a ciascuno dei Vice limiti dei poteri loro conferiti, a ciascuno dei Vice
del Consiglio di Amministrazione nonché, nei del Consiglio di Amministrazione nonché, nei
fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente
Art. 22 - La rappresentanza della società di Art. 2223 - La rappresentanza della società di
CAPO 44VII - RAPPRESENTANZA SOCIALE
CAPO VI - RAPPRESENTANZA SOCIALE a pagamento.
il capitale sociale a pagamento. civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale
2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare dall'Assembleaassemblea essere attribuita, ai
sensi dell'art. 2443 del Codice-Civilecodice
Consiglio di Amministrazione può
Al
dall' Assemblea essere attribuita, ai sensi dell'art.
Al Consiglio di Amministrazione può
nazionale. nazionale.
. il trasferimento della sede sociale nel territorio . il trasferimento della sede sociale nel territorio
normative, normative,
. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
socio, socio,
. Ia riduzione del capitale in caso di recesso del . Ia riduzione del capitale in caso di recesso del
hanno la rappresentanza della società, hanno la rappresentanza della società,
. l'indicazione di quali tra gli amministratori . l'indicazione di quali tra gli amministratori
secondarie, secondarie,
l'istituzione o la soppressione di sedi l'istituzione o la soppressione di sedi
casi previsti dalla legge, casi previsti dalla legge,
. l'incorporazione e la scissione di società, nei . l'incorporazione e la scissione di società, nei

Art. 24 - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

l sindaci che non sono in possesso del requisito previsto nel comma precedente sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche comunque funzionali all'attività della società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate presso la sede della entro il venticinquesimo giorno società precedente la data dell'assemblea nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al quinto comma dell'articolo 15. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere:

Art. 24- Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi-e-2-sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività-di revisione-legale-dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

l sindaci che non sono in possesso del requisito previsto nel comma precedente sono scelti-tra coloro-che-hanno-maturato-un'esperienza complessiva di almeno un-triennio nell'esercizio चीं-

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o-di-insegnamento universitario di ruolo in

Art. 25 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da tre componenti nominati dal Consialio di Amministrazione tra i suoi membri in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono revocabili solo per giusta causa, con decisione dell'assemblea; la revoca implica anche la revoca dalla carica di amministratore. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Ai fini di quanto prescritto dall'art. 1, 3º comma del D.M. Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche-comunque-funzionali} e j settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività dellasvolta dalla società ai sensi dell'oggetto sociale .- ovvero

e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori ereditizio, finanziario e assicurativo.

a) ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, questi devono, per lo stesso fine, essere di genere diverso tra loro;

b) al primo posto della sezione relativa ai sindaci effettivi e della sezione relativa ai sindaci supplenti candidati in possesso del requisito di cui al secondo comma del presente articolo. Le liste devono essere inoltre corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale ದ partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, partecipazione di controllo una O maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura:

d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano

La nomina del Collegio Sindacate avvieno sulla base di liste depositate presso la sede-della società entro - il - venticinquesimo - giorno precedente la data dell'assemblea nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i-candidati-alla-carica di-sindaco effettivo, l'altra per i candidati-alla-carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare lo liste soltanto gli azionisti-che, da soli o-insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al quinto comma dell'articolo-15. Tale-quota-di partecipazione deve risultare-da-apposite comunicazioni che devono-pervenire-alla sociotà almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni. presentano-un-numero-di-candidati-pari-o superiore a tre devono includere:

a) ai primi-due posti-della sozione relativa-ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, questi devono, per-lo stesso fine, essere di genere diverso tra lero:

b)-al-primo-posto-della-sezione-relativa-ai sindaci effettivi e della sezione relativa ai sindaci supplenti candidati in possesso del requisito di eui al socondo comma del presente articolo: Le liste devono essere inoltre corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione -- della -- percentualepartecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di-controllo - o-di maggioranza-relativa, attestante-l'assenza-di rapporti di collegamento previsti con questi

c) di un'esauriente - informativa -- sulle caratteristiche personali-e-professionali-dei candidati, nonché di una dichiarazione dei

ultimi-dalla disciplina vigente;

l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere in una sola lista, a pena di presente ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

  1. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

vengano meno i Nel caso requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche se del caso nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di

medesimi-candidati-attestante il possesso-dei requisiti previsti dalla-legge-e-dal- presente statuto e e della loro-accettazione della eandidatura;

d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con-l'impegno-ad-aggiornare-tale elenco alla-data dell'assemblea.

l candidati-per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in eui-alla data di-seadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo-giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le-liste-possono-essere-depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli-azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad-un-patto-parasociale avente ad-oggetto-azioni-della-società non possono presentare o votare più di-una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di-società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola-lista, a pena-di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limitti degli incarichi fissati-dalla normativa-applicabile-e ehe siano in possesso dei requisiti stabiliti-dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1. dalla lista-che ha ottenuto in-assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri-effettivi ed uno supplente:

2 dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia-collegata agli-azionisti-di-riferimento ai sensi

quello cessato che consenta il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi.

Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi o in materia dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere convocata al più presto l'assemblea per l'integrazione del Collegio nel rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

In tali casi I' Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo-con il-quale-sono elencati nelle sezioni della lista; in easo di parità tra più liste sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora-non-sia-possibile-procedere-alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano - meno - i-requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In-caso-di-sostituzione-di-un-sindaco-subentra, anche se del easo nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato che consenta il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi.

Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa-vigente in-materia di-equilibrio tra i generi o in materia dei requisiti di cui al secondo comma del presente-articolo deve-essere convocata al più presto - l'assemblea - per l'integrazione del Collegio nel rispetto di tale normativa

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non-si applicano nelle assembleo che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

In ogni caso, non possono far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione i membri del Comitato Esecutivo, né consiglieri ai quali siano attribuite deleghe o particolari cariche o che comunque svolgano, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della società.

ruolo di Presidente del Comitato
per il
sulla sulla Gestione spetta
Controllo
all'amministratore tratto dalla lista di minoranza
ai sensi del precedente articolo 16. Nel caso in
cui non siano state presentate o votate almeno
due liste, il Presidente è eletto, a maggioranza
assoluta, dal Comitato per il Controllo sulla
Gestione tra i suoi membri.
La perdita dei reguisiti previsti dalla normativa
vigente e dal presente statuto_per uno o più
componenti del Comitato per il Controllo sulla
Gestione ne determina la decadenza, anche
dalla carica di amministratore, che viene
dichiarata dall'assemblea. La rinunzia alla
carica di componente del Comitato per il
Controllo sulla Gestione comporta parimenti
anche la rinunzia alla carica di amministratore.
Alla sostituzione dei componenti del Comitato
per il Controllo sulla Gestione venuti a cessare in
corso di mandato per morte, revoca,
decadenza o rinunzia, si provvede ai sensi del
penultimo comma dell'articolo 16.
Compete all'assemblea ordinaria stabilire,
all'atto della nomina del Comitato per il
Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo
della carica, uno specifico compenso
aggiuntivo per i componenti di tale Comitato,
in misura fissa e con una apposita
maggiorazione per il Presidente del Comitato.
Art. 26 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
esercita i poteri e svolge le funzioni previste
dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni
applicabili nonché le eventuali ulteriori funzioni
previste dai regolamenti interni della società.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve
riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è
regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Il
componente dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del
Comitato per il Controllo sulla Gestione si
tengano, anche esclusivamente, mediante
mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza tutti i partecipanti devono
poter essere identificati e deve essere loro
consentito di sequire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o
visionare documenti.
Delle deliberazioni del Comitato per il Controllo
sulla Gestione si fa constatare con verbale
firmato dagli intervenuti.
CAPO IX - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 25 - La revisione legale dei conti è esercitata Art. 2527 - La revisione legale dei conti è
da una società di revisione legale iscritta esercitata da una società di revisione legale
nell'apposito registro nominata e funzionante ai iscritta nell'apposito registro nominata e
sensi di legge. funzionante ai sensi di legge.
CAPO VIII - BILANCIO ED UTILI CAPO ¥44x - BILANCIO ED UTILI
Art. 26 - Gli esercizi sociali chiudono al 31 Art. 2628 - Gli esercizi sociali chiudono al 31
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvederà Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
alla formazione del bilancio. Amministrazione provvederà alla formazione
del bilancio.
Art. 27 - Gli utili netti risultanti dal bilancio Art. 2729 - Gli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato di cui l'assemblea regolarmente approvato di cui l'assemblea
deliberi la distribuzione, dedotta la quota di deliberi la distribuzione, dedotta la quota di
riserva legale fino a che questa abbia raggiunto riserva legale fino a che questa abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra le il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra le
azioni. azioni.
Art. 28 - I dividendi non riscossi entro il. Art. 2830 - I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui sono divenuti quinquennio dal giorno in cui sono divenuti
esigibili, si prescrivono a favore della Società. esigibili, si prescrivono a favore della
Societàsocietà.
Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione può Art. 2931 - Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare la distribuzione di acconti sui deliberare la distribuzione di acconti
ડાંગા
dividendi nei modi e nelle forme di legge. dividendi nei modi e nelle forme di legge.
CAPO IX - RECESSO E DISPOSIZIONI FINALI CAPO IXXI - RECESSO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 - Il diritto di recesso è esercitabile solo nei Art. 3032 - Il diritto di recesso è esercitabile solo
limiti e secondo le disposizioni dettate da norme nei limiti e secondo le disposizioni dettate da
inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso norme inderogabili di legge ed è in ogni caso
nell'ipotesi di proroga del termine di durata escluso nell'ipotesi di proroga del termine di
della società e di introduzione o rimozione di durata della società e di introduzione o
vincoli alla circolazione dei titoli azionari. rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli
azionari.
Art. 31 - Il domicilio dei soci, per quel che Art. 3433 - Il domicilio dei soci, per quel che
concerne i rapporti con la Società, è quello concerne i rapporti con la Societàsocietà, è
risultante dal libro dei soci.
quello risultante dal libro dei soci.
Art. 32 - Addivenendosi per qualsiasi causa ed Art. 3234 - Addivenendosi per qualsiasi causa ed
in qualsiasi tempo allo scioglimento anticipato in qualsiasi tempo allo scioglimento anticipato
della Società, l'assemblea determinerà, a della Societàsocietà, l'assemblea determinerà,
norma di legge, le modalità della liquidazione e a norma di legge, le modalità della liquidazione

nominerà uno o più liquidatori determinandone o
più
nominerà uno
liquidatori
e
poteri e compensi. determinandone poteri e compensi.
Art. 33 - Le disposizioni contenute negli articoli 15 Art. 33-Le disposizioni contenute negli articoli 15
e 24 finalizzate a garantire il rispetto della e 24 finalizzate a garantire il rispetto della
normativa vigente in materia di equilibrio tra i normativa vigente in materia di equilibrio tra i
generi trovano applicazione a decorrere dal generi-trovano applicazione a decorrere dal
primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale successivo al 12 e-del-Collegio-Sindacale-successivo-al-12
agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.
Art. 34 - Per tutto quanto non previsto nel Art. 3435 - Per tutto quanto non previsto nel
presente statuto si fa rinvio alla legge. presente statuto si fa rinvio alla legge.

4. Diritto di recesso

Le prospettate modifiche statutarie non integrano una delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

5. Efficacia

Come consentito dall'art. 2380 del Codice Civile, si propone che l'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo abbia effetto dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Qualora le modifiche qui proposte siano approvate dall'Assemblea in sede straordinaria, l'elezione del Consiglio di Amministrazione (di cui al punto 1 dell'ordine del giorno di parte ordinaria) avverrà in conformità al nuovo testo statutario (come indicato nell'avviso di convocazione e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1 dell'ordine del giorno di parte ordinaria), con effetto dall'iscrizione nel Registro della delibera di adozione del nuovo Statuto sociale.

Nel caso opposto in cui, invece, tali modifiche non fossero approvate, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica cesserà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e il nuovo organo gestorio sarà conseguentemente nominato secondo le attuali regole statutarie.

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti della PININFARINA S.p.A., riunita in sede straordinaria,

considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

delibera

1) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale composto di 35 (trentacinque) articoli e allegato alla relazione del consiglio di amministrazione e quindi, in particolare e senza limitazione alcuna, di adottare il sistema cd. "monistico" di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile, composto da un consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad ún massimo di 11 (undici) componenti, dei quali 3 (tre) facenti altresì parte del comitato per il controllo sulla gestione;

  • 2) di stabilire, ai sensi dall'articolo 2380 del codice civile, che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia effetto dall'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese;
  • 3) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, al presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ove consentito, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente; (li) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente registro delle imprese.

Cambiano (TO), 21 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato (Dott. Silvio Pietro Angori)

Allegato A - Nuovo testo dello Statuto sociale

STATUTO

CAPO | - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "PININFARINA S.p.A.".

Art. 2 - La società ha per oggetto:

. Ia costruzione, la produzione e il commercio di autoveicoli e carrozzerie e le lavorazioni affini;

. Ia promozione e lo svolgimento di attività di progettazione, disegno, studio, ricerca, sviluppo, stile, dimostrazione e sperimentazione;

. I'utilizzazione e lo sfruttamento dei relativi risultati; la prestazione di servizi di informazione tecnica; l'acquisizione e la messa a disposizione di

tecnologie e "know-how"; la gestione di progetti tecnologici; il tutto prevalentemente nel settore dell'industria e in particolare meccanica;

. I'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, anche ipotecarie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate.

Ai fini di cui sopra, la società può compie e operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, compresa l'emissione di obbligazioni, se ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art. 3 - La società ha sede in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040.

CAPO II - CAPITALE

capitale di ll 5 Art. Art. (cinquantaseimilioniquattrocentoottantunomilanovecentotrentuno virgola settantadue) suddiviso in n. 78.673.836 (settantottomilloniseicentosettantatremilaottocentotrentasei) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Art. 6 - Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Art. 7 - La società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

CAPO III - ASSEMBLEE

Art. 8 - Le assemblee regolarmente costituite rappresentano l'universalità degli azionisti e lo loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha società, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art.. 10 - L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione oppure può essere indicata un'unica convocazione alla quale si applicano per l'assemblea ordinaria le maggioranze indicate dall'art. 2368, 1° comma, secondo periodo e dall'art. 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'art. 2369, 7º comma del codice civile.

Art._1] - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese nei modi e nelle forme di legge, fermo restando quanto previsto dal presente statuto in merito alla nomina delle cariche sociali mediante voto di lista.

Art. 12 - Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Art. 13 - Coloro che abbiano diritto di voto nell'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi e nei modi di legge.

ll Consiglio di Amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il "rappresentante designato") al quale, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, delega, con istruzioni di voto, per futte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalla legge. In tal caso potrà essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di

telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati; la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita per la presentazione delle liste di cui all'articolo 16.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal più anziano tra i Vice Presidenti presenti e, in caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano in età.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

CAPO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15 - La società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico" ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile ed è pertanto amministrata da un Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tre membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione_

CAPO V - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16 - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisti previsti dalla normativa pro tempore vigente, anche di fonte regolamentare, e dal presente statuto. Almeno un terzo degli amministratori (con un minimo, in ogni caso di tre, e fermo restando l'eventuale maggior numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Di questi amministratori, almeno tre devono inoltre essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa attuativa dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998. In aggiunta a quanto precede, almeno uno di questi ultimi tre amministratori deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

ll venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società, anche tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risuttare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione,

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di eguilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente, (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, aftestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente; (iii) un sintetico curriculum vitae con un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; (v) un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società, con l'impegno a comunicare eventuali aggiornamenti alla data dell'assemblea.

Le liste per le quali non sono osservate le regole di cui sopra si considerano come non presentate.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto 1), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, il primo candidato che sia in possesso dei requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta ai fini della presentazione della lista. In tale evenienza, tutti gli amministratori vengono tratti dalla lista di cui al punto 1).

Qualora i candidati eletti con le modalità sopra indicate non assicurino la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto, tre dei quali in possesso anche degli ulteriori requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il candidato sprovvisto dei predetti requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al precedente numero 1), sarà sostituito dal primo candidato non eletto nella stessa lista in possesso di tali requisiti. In mancanza di candidati in possesso di tali requisiti, la sostituzione avverrà con dell'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni a maggioranza relativa.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisti previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, ad ogni modo garantendo (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi di legge prescritto dal presente statuto, tre dei quali in possesso degli ulteriori requisti dalla normativa vigente e dal presente statuto per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e fii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

Fermo quanto previsto nel successivo articolo 18, la sostituzione di amministratori venuti a mancare nel corso del mandato deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, ove possibile nominando i sostituti nell'ambito dei candidati – che siano ancora eleggibili – appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva l'amministratore cessato, e garantendo in ogni caso il rispetto di quanto indicato nel comma precedente. Le sostituzioni vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione e i soggetti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 17 - Agli amministratori spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea stabilisce per il Consiglio di Amministrazione e per l'eventuale Comitato Esecutivo, un compenso annuale che resta uguale sino a diversa determinazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Comitato sul Controllo per la Gestione.

CAPO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere anche uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella società, sia altrove, purchè in Paesi UE, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del Presidente o di chi è legittimato ai sensi di legge, tutte le volte da questi giudicato necessario nonché quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro consiglieri o dagli organi delegati.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli organi delegati al Comitato per il Controllo sulla Gestione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Att. 21 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art, 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

. I'incorporazione e la scissione di società, nei casi previsti dalla legge,

. I'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,

. I'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,

. Ia riduzione del capitale in caso di recesso del socio,

. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,

. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Al Consiglio di Amministrazione può dall'assemblea essere attribuita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento.

CAPO VII - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti dei poteri loro conferiti, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, se nominati.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ed un Comitato Esecutivo e conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni a norma di legge nonchè le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa in società di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio può pure nominare direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali nonchè institori determinandone i poteri. Può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

CAPO VIII - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art, 25 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono revocabili solo per giusta causa, con decisione dell'assemblea; la revoca implica anche la revoca dalla carica di amministratore. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto dei revisori legali. Ai fini di quanto prescritto dall'art. 1, 3º comma del D.M. Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla società ai sensi dell'oggetto sociale.

ln ogni caso, non possono far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione i membri del Comitato Esecutivo, né consiglieri ai quali siano attribuite deleghe o particolari cariche o che comunque svolgano, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della società.

Il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'amministratore tratto dalla lista di minoranza ai sensi del precedente articolo 16. Nel caso in cui non siano state presentate o votate almeno due liste, il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

La perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina la decadenza, anche dalla carica di amministratore, che viene dichiarata dall'assemblea. La rinunzia alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione comporta parimenti anche la rinunzia alla carica di amministratore.

Alla sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuti a cessare in corso di mandato per morte, revoca, decadenza o rinunzia, si provvede ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16.

Compete all'assemblea ordinaria stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, uno specifico compenso aggiuntivo per i componenti di tale Comitato, in misura fissa e con una apposita maggiorazione per il Presidente del Comitato.

Art. 26 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni applicabili nonché le eventuali ulteriori funzioni previste dai regolamenti interni della società.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione si tengano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consenitto di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Delle deliberazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione si fa constatare con verbale firmato dagli intervenuti.

CAPO IX - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.

CAPO X - BILANCIO ED UTILI

Art. 28 - Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio.

Art. 29 - Gli utili netti risultanti regolarmente approvato di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, dedotta la quota di riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra le azioni.

Art. 30 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società.

Art. 31 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

CAPO XI - RECESSO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 33 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 34 - Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento anticipato della società, l'assemblea determinerà, a norma di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

Art. 35 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla legge.

Allegato "C" al repertorio n. 87.346/19.086

STATUTO

CAPO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "PININ-

FARINA S.p.A.".

Art. 2 - La società ha per oggetto:

. la costruzione, la produzione e il commercio di autoveicoli e carrozzerie e le lavorazioni affini;

. la promozione e lo svolgimento di attività di progettazione, disegno, studio, ricerca, sviluppo, stile, dimostrazione e sperimentazione;

. l'utilizzazione e lo sfruttamento dei relativi risultati; la prestazione di servizi di informazione tecnica; l'acquisizione e la messa a disposizione di tecnologie e "know-how"; la gestione di progetti tecnologici; il tutto prevalentemente nel settore dell'industria e in particolare meccanica;

. l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, anche ipotecarie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate.

Ai fini di cui sopra, la società può compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, compresa l'emissione di obbligazioni, se ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa

in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Art. 3 - La società ha sede in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040.

CAPO II - CAPITALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 56.481.931,72 (cinquantaseimilioniquattrocentoottantunomilanovecentotrentuno virgola settantadue) suddiviso in n.

78.673.836 (settantottomilioniseicentosettantatremilaottocentotrentasei) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Art. 6 - Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Art. 7 - La società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

CAPO III - ASSEMBLEE

Art. 8 - Le assemblee regolarmente costituite rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 10 - L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di

legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione oppure può essere indicata un'unica convocazione alla quale si applicano per l'assemblea ordinaria le maggioranze indicate dall'art. 2368, 1° comma, secondo periodo e dall'art. 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'art. 2369, 7° comma del codice civile.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese nei modi e nelle forme di legge, fermo restando quanto previsto dal presente statuto in merito alla nomina delle cariche sociali mediante voto di lista.

Art. 12 - Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Art. 13 - Coloro che abbiano diritto di voto nell'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi e nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del

sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il "rappresentante designato") al quale, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalla legge. In tal caso potrà essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati; la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita per la presentazione delle liste di cui all'articolo 16.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal più anziano tra i Vice Presidenti presenti e, in caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano in età.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

CAPO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15 - La società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico" ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile ed è pertanto amministrata da un Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tre membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16 - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, anche di fonte regolamentare, e dal presente statuto. Almeno un terzo degli amministratori (con un minimo, in ogni caso di tre, e fermo restando l'eventuale maggior numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente) deve possedere i requisiti

di indipendenza previsti dalla legge. Di questi amministratori, almeno tre devono inoltre essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa attuativa dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998. In aggiunta a quanto precede, almeno uno di questi ultimi tre amministratori deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società, anche tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente, (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente; (iii) un sintetico curriculum vitae con un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; (v) un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società, con l'impegno a comunicare eventuali aggiornamenti alla

data dell'assemblea.

Le liste per le quali non sono osservate le regole di cui sopra si considerano come non presentate.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto 1), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, il primo candidato che sia in possesso dei requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta ai fini della presentazione della lista. In tale evenienza, tutti gli amministratori vengono tratti dalla lista di cui al punto 1).

Qualora i candidati eletti con le modalità sopra indicate non assicurino la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto, tre dei quali in possesso anche degli ulteriori requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il candidato sprovvisto dei predetti requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al precedente numero 1), sarà sostituito dal primo candidato non eletto nella

stessa lista in possesso di tali requisiti. In mancanza di candidati in possesso di tali requisiti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni a maggioranza relativa.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, ad ogni modo garantendo (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi di legge prescritto dal presente statuto, tre dei quali in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

Fermo quanto previsto nel successivo articolo 18, la sostituzione di amministratori venuti a mancare nel corso del mandato deve avvenire nel rispetto

della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, ove possibile nominando i sostituti nell'ambito dei candidati – che siano ancora eleggibili – appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva l'amministratore cessato, e garantendo in ogni caso il rispetto di quanto indicato nel comma precedente.

Le sostituzioni vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione e i soggetti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 17 - Agli amministratori spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea stabilisce per il Consiglio di Amministrazione e per l'eventuale Comitato Esecutivo, un compenso annuale che resta uguale sino a diversa determinazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Comitato sul Controllo per la Gestione.

CAPO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere anche uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, purchè in Paesi UE, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del Presidente o di chi è legittimato ai sensi di legge, tutte le

volte da questi giudicato necessario nonché quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro consiglieri o dagli organi delegati.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli organi delegati al Comitato per il Controllo sulla Gestione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo

tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non con-

vertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

. l'incorporazione e la scissione di società, nei casi previsti dalla legge,

. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,

. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,

. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,

. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,

. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Al Consiglio di Amministrazione può dall'assemblea essere attribuita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento.

CAPO VII - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti dei poteri loro conferiti, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, se nominati.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ed un Comitato Esecutivo e conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni a norma di legge nonchè le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia

maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio può pure nominare direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali nonchè institori determinandone i poteri. Può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

CAPO VIII - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 25 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono revocabili solo per giusta causa, con decisione dell'assemblea; la revoca implica anche la revoca dalla carica di amministratore. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Ai fini di quanto prescritto dall'art. 1, 3° comma del D.M. Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla società ai sensi dell'oggetto sociale.

In ogni caso, non possono far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione i membri del Comitato Esecutivo, né consiglieri ai quali siano attribuite deleghe o particolari cariche o che comunque svolgano, anche di fatto,

funzioni attinenti alla gestione della società.

Il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'amministratore tratto dalla lista di minoranza ai sensi del precedente articolo 16. Nel caso in cui non siano state presentate o votate almeno due liste, il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

La perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina la decadenza, anche dalla carica di amministratore, che viene dichiarata dall'assemblea. La rinunzia alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione comporta parimenti anche la rinunzia alla carica di amministratore.

Alla sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuti a cessare in corso di mandato per morte, revoca, decadenza o rinunzia, si provvede ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16.

Compete all'assemblea ordinaria stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, uno specifico compenso aggiuntivo per i componenti di tale Comitato, in misura fissa e con una apposita maggiorazione per il Presidente del Comitato.

Art. 26 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni applicabili nonché le eventuali ulteriori funzioni previste dai regolamenti interni della società.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei

suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione si tengano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Delle deliberazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione si fa constatare con verbale firmato dagli intervenuti.

CAPO IX – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.

CAPO X - BILANCIO ED UTILI

Art. 28 - Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio.

Art. 29 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, dedotta la quota di riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra le azioni.

Art. 30 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società.

Art. 31 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di

acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

CAPO XI - RECESSO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 33 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 34 - Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento anticipato della società, l'assemblea determinerà, a norma di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

Art. 35 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla legge.

Firmato:

Lucia MORSELLI

Francesco PENE VIDARI

PININFARINA S.p.A. Assemblea straordinaria e ordinaria 1º agosto 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

e del Anagrafica del CE (Pico CF/Picco del CF/Picco del Azioni de Azioni de l'Azioni del C.S. A
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 11.745 0.015%
ILEVI AMIR 15.822 0.020%
IPF HOLDINGS B.V. 97751140159 62.013.249 78.823%
IPRASCINA ALFONSO PRSLNS70A14A662F 4.574.000 5.814%

Totale

66.614.816 84,672%

Assemblea straordinaria e ordinaria PININFARINA S.p.A. 1° agosto 2024

Comunicazione del Presidente

Sono presenti n. aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato.
per complessive n. 66.614.816 azioni orainarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il 84.672% di n. 78.673.836 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Assemblea straordinaria e ordinaria PININFARINA S.p.A. 1º agosto 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Approvazione di un nuovo festo di Slatufo sociale, in particolare del modello monistico di amministrazione e confrollo e la revisone di alcune previsioni relative alla svolgimento delle adunanze degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

n. azioni % azioni rappresentate in % del Capitale Sociale
assemblea
Quorum costitutivo assemblea 66.614.816 100% 84,672%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo): 66.614.816 100.000% 84,672%
Azioni per le quali il RD
non dispone di Istruzioni: 0.000% 0.000%
n. azioni % partecipanti al voto % del Capitale Sociale
orevole
av
66.614.816 100.000% 84,672%
ntrario 0,000% 0,000%
stenuto 0,000% 0,000%
66.614.816 100.000% 84.672%

EMARKET SDIR certified

Punto 1 della parte straordinaria

Approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale, in particolare per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e la revisione di alcune previsioni relative alla svolgimento delle adunanze degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

1899424 ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 1.745 18%.
00
LEVI AMIR 15.822
IPF HOLDINGS B.V 97751140159 62.013.249 93.092%
IPRASCINA ALFONSO IPRSLNS70A14A662F 4.574.000 16
866
0
100%
66.614.816
property and the control and the may be and
votantı
Totale .

C - Confront
A - Astern India
Listicalistical
NV - Non Volkante
NV - Non Espresso Legendo
F - Fovorevole

2/10

-

PININFARINA S.D.A. ssemblea straordinaria e ordinaria 1º agosto 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblec in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

n. azioni % azioni rappresentate % del Capitale Sociale
assemblea
Quorum costitutivo assemblea 66.614.816 100% 84,672%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum dellberativo): 66.614.816 100,000% 84,672%L
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni: 0.000% 0.000%
azion
n.
% partecipanti al voto % del Capitale Sociale
Favorevole 66.614.816 100,000% 84,672%
Contrario 0.000% 0.000%
Astenuto 0,000% 0.000%
( 66.614.816 100.000% 84,672%

EMARKET
SDIR certifiel

Assemblea straordinaria e ordinaria PININFARINA S.p.A. 1º agosto 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Subordinotamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

a 201 AZION su votantu
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY
1899424
11.745 0.018%
LEVI AMIR 15.822 024%
Ibe HOLDINGS B. 97751140159 62.013.249 099%.
PRASCINA ALFONSO IPRSLNS70A14A662F 4.574.000 .866%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.614.816
Company of the control control of the control of the contrôlean and the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of th
Totale votanti

อร์ตอนตรี

EMARKET
SDIR

certified

Assemblea straordinaria e ordinaria PININFARINA S.p.A. 1º agosto 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Subordinatomente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte sfraordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;

n. azioni % azioni rappresentate in % del Capitale Sociale
assemblea
Quorum costitutivo assemblea 66.614.816 100% 84,672%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo): 66.614.816 100.000% 84,672%
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni: 0.000% 0,000%
n. azioni % partecipanti al voto % del Capitale Sociale
azioni
n.
% partecipanti al voto % del Capitale Sociale
-avorevole 66.614.816 100.000% 84,672%
Contrario 0.000% 0.000%
Astenuto 0,000% 0.000%
66.614.816 100.000% 84,672%

EMARKET
SDIR certified

Punto 1.2 della parte ordinaria

dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione della durata Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto I all'ordine del giorno in carica;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

0
Galli
osu vota
899424 ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 1.745 0,018%
7747 İLEVİ AMIR 5.827 0.024%
IPF HOLDINGS B. 97751140159 62.013.249 93,092%
PRASCINA ALFONSO PRSLNS70A14A662F 4.574.000 .866%
Comments of Concession Michael Concession of Children Comments of
66.614.816
Totale votanti

C - Controrio
A - Asterioto
L - Listerulo
L - Listion
NV - Non Voltante
NIV - Non Espresso genolo
Favorevole

Assemblea straordinaria e ordinaria PININFARINA S.p.A. 1º agosto 2024

Punto 1.3 della parte ordinaria

Subordinatomente all'approvazione del nuovo testo di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei Consiglio di Amministrazione;

n. azioni % azioni rappresentate in % del Capitale Sociale
assemblea
Quorum costitutivo assemblea 66.614.816 100% 84,672%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
'OdG in votazione (quorum deliberativo): 66.614.816 100,000% 84,672%
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni: 0.000% 0,000%
n. azioni % partecipanti al voto % del Capitale Sociale
n. azioni % partecipanti al voto % del Capitale Sociale
62.013.249 93,092% 78,823%
sta z 4.601.567 6,908% 5,849%
Contrario 0,000% 0.000%
Astenuto 0.000% 0,000%
66.614.816 100,000% 84,672%

Punto 1.3 della parte ordinaria

Subordinatomente all'approvazione del nuovo testo di cui al punto 1 all'ordine del giorno
dell'Assemblea in parte straordinario, nomina del Consiglio di Amministrazi Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

,20 PF HOLDINGS B. 97751140159 62.013.249 93.092%
1899424 ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 1.745 0,018%
7476
I
LEVI AMIR 15.827 0,024%
C PRASCINA ALFONSO PRSLNS70A14A662F 4.574.000 6.866%
66.614.816 14.816 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
the control control control control control control controllation and consideration of the consideration of the consistence of the consistence of the consistent of the consis
Totale votanti

Legendo
E-FRONOMO
D-1 GMT (Comments)
R-1 (Stories Microsoft (Comments)
NE - Romania
NE - Non Espresso

Assemblea straordinaria e ordinaria PININFARINA S.p.A. 1º agosto 2024

Punto 1.4 della parte ordinaria

Subardinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui all'ardine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

n. azion % azioni rappresentate in % del Capitale Sociale
assemblea
Quorum costitutivo assemblea 66.614.816 100% 84,672%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
OdG in votazione (quorum deliberativo): 66.614.816 100.000% 84,672%
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni: 0.000% 0,000%
n. azioni % partecipanti al voto % del Capitale Sociale
azioni
n.
% partecipanti al voto % del Capitale Sociale
vorevole 66.614.816 100,000% 84,672%
ontrario 0,000% 0,000%
stenuto 0,000%! 0.000%
66.614.816 100,000% 84.672%

PININFARINA S.D.A. ssemblea straorainaria e ordinario 1º agosto 2024

Punto 1.4 della parte ordinaria

dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: deferminazione dei Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno compensi.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

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AZIONI
1899424 ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 11.745 0,018%
P
77.
AMIR
EV
15.822 0.024%
PF HOLDINGS B. 97751140159 62.013.249 93,092%
PRASCINA ALFONSO PRSLNS70A14A662F 4.57 4.000 6,866%'
IPRASCINA ALFONSO IPRSLNS70A14A662F 4.574.000 4866% u
Totale votanti 66.614.816 100%

C - Contratio
A - Asternulo
L - Listigato
NY - Listigato
NY - Non Espresso Legendo
F - Favorevole

10/10

-

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