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Pre-Annual General Meeting Information Aug 8, 2024

4145_egm_2024-08-08_1a13e179-4bbf-4f66-986c-eff1edb5f385.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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Assemblea degli Azionisti di doValue S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il punto 4 all'ordine del giorno, parte straordinaria, dell'assemblea degli azionisti dell'11 settembre 2024

PREMESSA

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") sono illustrati gli argomenti posti al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di doValue S.p.A. ("doValue" o la "Societ‡") convocata in sede straordinaria per il giorno 11 settembre 2024 alle ore 17,00, in unica convocazione (l'"Assemblea").

La presente Relazione Ë messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket Storage accessibile al sito internet e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dovalue.it, sezione governance – Assemblea degli azionisti.

*** *** ***

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"Modifiche agli articoli 13 e 14 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di apportare le seguenti modifiche allo statuto sociale: (i) aumento del numero minimo e massimo dei consiglieri, rispettivamente da 7 (sette) a 11 (undici) e da 11 (undici) a 13 (tredici); (ii) la modifica del meccanismo di voto di lista in maniera tale da permettere l'inserimento di un meccanismo che consenta la nomina di amministratori tratti anche dalla lista/e risultata/e terza e quarta per numero di voti, ove presentata/e; (iii) la disapplicazione del meccanismo di nomina degli amministratori tratti dalle liste precedentemente depositate qualora si debba procedere alla mera integrazione del Consiglio di Amministrazione; e (iv) l'eliminazione della facolt‡ da parte del Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

A. MOTIVAZIONI DELLE PROSPETTATE MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica qui contemplate si rendono opportune al fine di riflettere nello statuto sociale le variazioni conseguenti dalla futura mutazione degli assetti organizzativi e delle conseguenti necessit‡ strategiche, gestionali ed organizzative di cui la Societ‡ avr‡ bisogno dall'acquisizione del gruppo facente capo a Gardant S.p.A. (rispettivamente, l' "Acquisizione" e il "Gruppo Gardant").

In particolare, l'ampliamento del numero minimo (da sette a undici) e massimo (da undici a tredici) dei consiglieri consegue alla necessit‡ della Societ‡ di garantire in sede consiliare un pi˘ ampio apporto di professionalit‡ e competenze in ragione delle maggiori complessit‡ operative, dimensionali e strategiche connesse alla suddetta acquisizione.

La proposta modifica del meccanismo di voto di lista si rende opportuna per garantire una composizione pi˘ bilanciata dell'organo amministrativo a fronte di un ampliamento della compagine sociale all'esito dell'acquisizione del Gruppo Gardant. La suddetta modifica consentir‡, infatti, la nomina di amministratori tratti anche dalla lista/e risultata/e terza e quarta per numero di voti (ove presentata/e), cosÏ permettendo al Consiglio di Amministrazione di riflettere in maniera pi˘ adeguata la composizione allargata della compagine sociale della Societ‡. In ragione di tali modifiche, si propone altresÏ di eliminare dallo Statuto sociale la facolt‡ del Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista.

La disapplicazione del meccanismo di nomina degli amministratori tratti dalle liste precedentemente depositate qualora si debba procedere alla mera integrazione del Consiglio di Amministrazione si rende opportuna al fine di precisare nello Statuto sociale l'orientamento pacifico della dottrina e della prassi, che appunto limita l'applicazione del procedimento di nomina tramite liste ai soli casi di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

In considerazione della stretta attinenza tra la proposta di modifica statutaria qui contemplata e l'Acquisizione, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'efficacia della presente delibera sia condizionata all'effettivo completamento dell'Acquisizione.

B. MODIFICHE STATUTARIE

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 13 e 14 dello Statuto sociale unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 13 Articolo 13
1. La Societ‡ Ë amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di
membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a
11 (undici). L'Assemblea ordinaria determina, di
volta in volta, prima di procedere all'elezione, il
numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti.
1 La Societ‡ Ë amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di
membri non inferiore a 711 (setteundici) e non
superiore a 1113 (undicitredici). L'Assemblea
ordinaria determina, di volta in volta, prima di
procedere all'elezione, il numero dei Consiglieri
entro i limiti suddetti.
2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del
mandato, puÚ variare il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, sempre entro il
limite di cui al primo comma del presente articolo
13,
adottando i
provvedimenti relativi.
Gli
Amministratori,
eventualmente
nominati
nel
corso del mandato del Consiglio, cesseranno dal
proprio incarico con quelli in carica all'atto della
loro nomina.
(invariato)
3. Gli Amministratori durano in carica tre
esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto
della nomina; cessano dal proprio incarico alla
data
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
(invariato)
4.
Almeno
due
quinti
del
Consiglio
di
Amministrazione Ë costituito da amministratori
del
genere
meno
rappresentato,
con
arrotondamento all'intero superiore.
(invariato)
5. I membri del Consiglio di Amministrazione
devono possedere i requisiti di onorabilit‡,
nonchÈ
ogni
altro
requisito,
previsti
dalle
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore
vigenti; inoltre, un numero di Amministratori non
inferiore a quello previsto dalla normativa, anche
regolamentare, di tempo in tempo vigente, deve
(invariato)

possedere i requisiti di indipendenza stabiliti
dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro
tempore vigenti, ivi incluso quanto previsto da
Codice di Corporate Governance, nella misura in
cui sia richiamato dalla normativa regolamentare
applicabile (d'ora in avanti gli "Amministratori
Indipendenti"). Il venir meno del requisito di
indipendenza in capo ad un Amministratore
Indipendente non ne determina la decadenza,
fermo
l'obbligo
di
darne
immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione,
se il requisito di indipendenza permane in capo al
numero minimo di Amministratori previsto dalla
normativa, anche regolamentare, di tempo in
tempo vigente. Laddove, invece, per effetto del
venir meno dei requisiti di indipendenza ai sensi
di
legge
in
capo
ad
un
Amministratore
Indipendente, non sia garantito il numero minimo
di Amministratori Indipendenti l'amministratore
di cui sia venuta meno l'indipendenza decadrà
dalla carica e si proceder‡ alla sua sostituzione ai
sensi del successivo paragrafo 18.
6.
Gli
Amministratori
sono
nominati
dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste
presentate dagli azionisti o dal Consiglio di
Amministrazione in carica nelle quali i candidati
devono essere elencati, in numero non superiore
a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero
progressivo.
6.
Gli
Amministratori
sono
nominati
dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste
presentate dagli azionisti o dal Consiglio di
Amministrazione in carica nelle quali i candidati
devono essere elencati, in numero non superiore
a 1113 (undicitredici), ciascuno abbinato ad un
numero progressivo.
7. Ciascuna lista deve essere composta da almeno
un candidato - ovvero due qualora la lista presenti
un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette)
- in possesso dei requisiti per qualificarsi come
Amministratore Indipendente.
(invariato)
8. Ciascuna lista che presenti un numero di
candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere
composta da candidati appartenenti ad entrambi i
generi,
in
modo
da
assicurare
il
rispetto
dell'equilibrio tra generi ai sensi del paragrafo 4
che precede. A prescindere dall'ordine di priorità
assegnato ai candidati nelle liste, la lista dalla
quale siano tratti la maggioranza dei candidati
dovr‡ assicurare che almeno i due quinti dei
candidati tratti da tale lista siano costituiti dal
genere meno rappresentato.
8. Ciascuna lista che presenti un numero di
candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere
composta da candidati appartenenti ad entrambi
i generi, in modo da assicurare il rispetto
dell'equilibrio tra generi ai sensi del paragrafo 4
che precede. A prescindere dall'ordine di priorità
assegnato ai candidati nelle liste, la lista dalla quale
siano tratti la maggioranza dei candidati dovr‡
assicurare che almeno i due quinti dei candidati tratti
da tale lista siano costituiti dal genere meno
rappresentato.
9 I soggetti legittimati al voto (nonchÈ (i) i
soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo
gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche
non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359
cod. civ. e ogni societ‡ controllata da, ovvero
sotto
il
comune
controllo
del,
medesimo
soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso
patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24
(invariato)

febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti
legittimati che siano altrimenti collegati tra di
loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti
ai
sensi
della
normativa
di
legge
e/o
regolamentare vigente ed applicabile) possono
presentare o concorrere alla presentazione di una
sola lista. Ogni candidato puÚ presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilit‡.
10. Fatta eccezione per la lista eventualmente
presentata dal Consiglio di Amministrazione,
hanno diritto a presentare le liste per la nomina
degli Amministratori i soggetti legittimati al voto
che,
da
soli
o
insieme
ad
altri,
siano
complessivamente
titolari
al
momento
di
presentazione della lista di azioni con diritto di
voto rappresentative di almeno il 2,5% del
capitale
sociale
avente
diritto
di
voto
nell'assemblea ordinaria ovvero della misura
inferiore stabilita da inderogabili disposizioni di
legge o regolamentari.
10. Fatta eccezione per la lista eventualmente
presentata dal Consiglio di Amministrazione,
hHanno diritto a presentare le liste per la
nomina degli Amministratori i soggetti
legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri,
siano complessivamente titolari al momento di
presentazione della lista di azioni con diritto di
voto rappresentative di almeno il 2,5% del
capitale sociale avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria ovvero della misura
inferiore stabilita da inderogabili disposizioni di
legge o regolamentari.
11.
La
titolarit‡
della
quota
minima
di
partecipazione per la presentazione delle liste Ë
determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del singolo azionista,
ovvero
di
pi˘
azionisti
che
agiscono
congiuntamente ai sensi del precedente paragrafo
10, nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Societ‡. La titolarit‡ del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste
deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente; tale attestazione puÚ pervenire alla
Societ‡ anche successivamente al deposito della
lista, purchÈ entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste da parte della Societ‡.
(invariato)
12.Le liste presentate dai soci devono, a pena di
decadenza, essere depositate presso la sede
sociale,
anche
tramite
un
mezzo
di
comunicazione a distanza e secondo modalit‡
rese
note
nell'avviso
di
convocazione
che
consentano l'identificazione dei soggetti che
procedono al deposito, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro
il diverso termine di tempo in tempo previsto
dalla normativa applicabile) e sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet della Societ‡ e con le altre
modalit‡
previste
dalla
normativa
vigente,
almeno
ventuno
giorni
prima
della
data
dell'Assemblea
(o
entro
il
diverso
termine
previsto di tempo in tempo dalla normativa
applicabile).
La
lista
del
Consiglio
di
Amministrazione, se presentata, deve essere
depositata presso la sede della Societ‡ entro il
trentesimo
giorno
precedente
la
data
12. Le liste presentate dai soci devono, a pena di
decadenza, essere depositate presso la sede
sociale,
anche
tramite
un
mezzo
di
comunicazione a distanza e secondo modalit‡
rese
note
nell'avviso
di
convocazione
che
consentano l'identificazione dei soggetti che
procedono al deposito, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro
il diverso termine di tempo in tempo previsto
dalla normativa applicabile) e sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet della Societ‡ e con le altre
modalit‡
previste
dalla
normativa
vigente,
almeno
ventuno
giorni
prima
della
data
dell'Assemblea (o entro il diverso termine
previsto di tempo in tempo dalla normativa
applicabile).
La
lista
del
Consiglio
di
Amministrazione, se presentata, deve essere
depositata presso la sede della Societ‡ entro il
trentesimo
giorno
precedente
la
data

dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità
pubblicitarie previste dalla normativa vigente.
dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità
pubblicitarie previste dalla normativa vigente.
13. Le liste devono essere corredate: (invariato)
(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci
che hanno presentato le liste, con l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione
complessivamente detenuta, fermo restando che
la certificazione dalla quale risulti la titolarit‡ di
tale partecipazione puÚ essere prodotta anche
successivamente al deposito delle liste purchÈ
entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Societ‡;
(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli
che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa,
attestante
l'assenza
di
rapporti
di
collegamento, anche indiretto, ai sensi della
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente, con questi ultimi;
(c)
da
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche
personali
e
professionali
dei
candidati
con
l'eventuale
indicazione
dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori
Indipendenti, nonchÈ da una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti
previsti
dalla
normativa
anche
regolamentare pro tempore vigente e dallo
statuto, ivi inclusi quelli di onorabilit‡ e, ove
applicabile,
indipendenza,
e
dalla
loro
accettazione della candidatura e della carica, se
eletti;
(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa
e/o
documento
previsti
dalla
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.
14. Le liste per le quali non sono osservate le
prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono
considerate come non presentate.
(invariato)
15. Il voto di ciascun socio riguarder‡ la lista e
dunque automaticamente tutti i candidati in essa
indicati, senza possibilit‡ di variazioni, aggiunte
o esclusioni.
(invariato)
16. Ogni avente diritto al voto potr‡ votare una
sola lista.
(invariato)
17. L'elezione del Consiglio di Amministrazione
avviene secondo quanto di seguito disposto:
17. L'elezione del Consiglio di Amministrazione
avviene secondo quanto di seguito disposto:

(A)qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista;

  • (B) nel caso in cui siano presentate due o pi˘ liste:
  • (i) dalla lista che Ë risultata prima per numero di voti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 3 (tre);
  • (ii) dalla lista che Ë risultata seconda per numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero;
  • (iii) da ciascuna delle altre liste che sia risultata, rispettivamente, terza e quarta per numero di voti (le "Altre Liste") sarà tratto il candidato ivi indicato con il primo numero a condizione che ciascuna di dette altre liste abbia ottenuto un numero di voti superiore al 5% del capitale sociale e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la Lista di Maggioranza la Prima Lista di Minoranza e/o con un'Altra Lista. Resta inteso che, qualora una lista diversa dalla Lista di Maggioranza sia collegata ad altra lista, verr‡ nominato il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
  • (iv) nel caso in cui due o pi˘ liste abbiano ottenuto in Assemblea lo stesso numero di voti validamente espressi, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione;
  • (v) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi del precedente punto (i), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalla Prima Lista di Minoranza e dalle Altre Liste, ai sensi dei precedenti punti (ii) e (iii), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Prima Lista di Minoranza fino alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalit‡, dalle Altre Liste, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero totale dei candidati inseriti nelle liste

(A) qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista;

(B) nel caso in cui siano presentate due o pi˘ liste:

  • (i) dalla lista che Ë risultata prima per numero di voti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 3 (tre)quelli che devono essere tratti da una o pi˘ delle Liste di Minoranza (come di seguito definite) secondo quanto previsto al seguente punto (ii);
  • (ii) dalla lista che Ë risultata seconda per numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero;
  • (ii) (iii) da ciascuna delle altre liste presentate che sia risultata siano risultate, rispettivamente, seconda, terza e quarta per numero di voti (le "Altre Liste") sarà tratto il candidato ivi indicato con il primo numero a condizione che ciascuna di dette altre liste abbia ottenuto un numero di voti superiore al 5% del capitale sociale e non sia collegata e non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la Lista di Maggioranza (ciascuna lista, la Prima "Lista di Minoranza") e/o con un'Altra Lista. Resta inteso che, qualora una lista diversa dalla Lista di Maggioranza sia collegata ad altra lista, verr‡ nominato il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; vengono tratti:
    • a. 2 (due) amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, qualora la Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti superiore o uguale al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e risulti composta da almeno 3 (tre) candidati;
    • b. 1 (uno) amministratore, qualora la Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o comunque risulti

complessivamente presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parit‡ di voto tra pi˘ candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

(vi) la selezione dei candidati nelle liste viene effettuata secondo l'ordine progressivo salvo quanto previsto ai paragrafi 8 e 17(B)(v) che precedono;

(C) resta inteso che, (a) qualora sia stata presentata una sola Altra Lista, dalla Prima Lista di Minoranza e dall'Altra Lista verrà tratto un Amministratore ciascuna, mentre il terzo Amministratore sar‡ tratto dalla Lista di Maggioranza; (b) qualora non vengano presentate Altre Liste, dalla Prima Lista di Minoranza verr‡ tratto un Amministratore e dalla Lista di Maggioranza verranno tratti due ulteriori Amministratori; (c) ove le liste diverse alla Lista di Maggioranza non siano capienti, gli Amministratori ancora da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza;

(D) ove non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora sia stata presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v);

(E) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori Indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista di Minoranza, nonchÈ, in mancanza di candidati idonei, delle Altre Liste (prendendo in considerazione innanzitutto quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti) contraddistinti dal numero progressivo pi˘ alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti appartenenti, rispettivamente, alla Prima Lista di Minoranza nonchÈ, in mancanza di sostituti idonei, alle Altre Liste;

(F) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (E) non siano individuati sostituti idonei si procede composta da meno di 3 (tre) candidati ma superiore al 5% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;

restando inteso che, qualora sia presentata una sola Lista di Minoranza, da tale lista sono tratti 2 (due) o 1 (uno) amministratore a seconda che tale Lista di Minoranza abbia ottenuto, rispettivamente, un numero di voti superiore o uguale al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o un numero di voti inferiore al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ma almeno pari alla met‡ della percentuale di diritti di voto richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste, mentre i rimanenti amministratori da eleggere sono tratti dalla Lista di Maggioranza, il tutto fermo perÚ restando che dalla Lista di Minoranza che sia composta da meno di 3 (tre) candidati non potr‡ in ogni caso essere tratto pi˘ di 1 (un) amministratore;

(iv) nel caso in cui due o pi˘ liste abbiano ottenuto in Assemblea lo stesso numero di voti validamente espressi, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione;

(iii) (v) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi del precedente punto (i), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalla Prima Lista dalle Liste di Minoranza e dalle Altre Liste, ai sensi dei del precedente punto precedenti punti (ii) e (iii), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza risultata prima per numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza") fino alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti

alla sostituzione del candidato appartenente all'Altra Lista meno votata, ove esistente, con il primo candidato non eletto avente il requisito mancante appartenente alla Lista di Maggioranza; qualora anche in questo caso non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa;

(G) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero debba essere integrato ai sensi del comma 2, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalit‡ previste dal presente comma, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v).

amministratori, con le stesse modalit‡, dalle Altre Liste da ciascuna delle altre Liste di Minoranza (che abbiano in ogni caso ottenuto un numero di voti superiore al superiore al 5% del capitale sociale della Società con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria), in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero totale dei candidati inseriti nelle liste complessivamente presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parit‡ di voto tra pi˘ candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

  • (iv) (vi) la selezione dei candidati nelle liste viene effettuata secondo l'ordine progressivo salvo quanto previsto ai punti 0 e 0 che seguono; quanto previsto ai paragrafi 8 e 17(B)(v) che precedono;
  • (C) resta inteso che, (a) qualora sia stata presentata una sola Altra Lista, dalla Prima Lista di Minoranza e dall'Altra Lista verrà tratto un Amministratore ciascuna, mentre il terzo Amministratore sar‡ tratto dalla Lista di Maggioranza; (b) qualora non vengano presentate Altre Liste, dalla Prima Lista di Minoranza verr‡ tratto un Amministratore e dalla Lista di Maggioranza verranno tratti due ulteriori Amministratori; (c) ove le liste diverse alla Lista di Maggioranza non siano capienti, gli Amministratori ancora da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza;

(C) (D) ove non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora sia stata presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v);con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;

(D) (E) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori Indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nonchÈ, in mancanza di candidati idonei, delle Altrealtre Liste di Minoranza (prendendo in considerazione innanzitutto quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti) contraddistinti dal numero progressivo pi˘ alto basso e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti appartenenti, rispettivamente, alla Prima Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti nonchÈ, in mancanza di sostituti idonei, alle Altrealtre Liste di Minoranza;

(E) (F) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (E)(D) non siano individuati sostituti idonei si procede alla sostituzione del candidato appartenente all'Altra alla Lista di Minoranza meno votata, ove esistente, con il primo candidato non eletto avente il requisito mancante appartenente alla Lista di Maggioranza; qualora anche in questo caso non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei prescritti requisiti;

(G) (G) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero debba essere integrato ai sensi del comma 2, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalit‡ previste dal presente comma, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v).con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore

  1. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o pi˘ amministratori, e purchÈ la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominer‡ il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, fermo restando il possesso in capo al sostituto dei requisiti richiesti in materia di equilibrio tra i generi di cui al precedente paragrafo 4 e del numero minimo di Amministratori Indipendenti.

vigente.
  1. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o pi˘ amministratori, e purchÈ la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominer‡ il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, fermo restando il possesso in capo al sostituto dei requisiti richiesti in materia di equilibrio tra i generi di cui al precedente paragrafo 4 e del numero minimo di Amministratori Indipendenti.

Qualora vengano a mancare uno o pi˘ amministratori tratti da una Lista di Minoranza o da una Lista di Maggioranza, l'amministratore o gli amministratori cessati saranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con il primo o i primi candidati della medesima lista che non siano stati eletti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – se ve ne siano – e che, qualora ciÚ sia richiesto per il rispetto dei requisiti di indipendenza e/o di genere prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, abbiano i medesimi requisiti di indipendenza e/o di genere degli amministratori cessati. Qualora il Consiglio di Amministrazione non possa procedere alla cooptazione nei termini che precedono, il Consiglio di Amministrazione potr‡ provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione assunta a maggioranza dei votanti.

  1. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, la sostituzione avverr‡ con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate. Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 4 in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di Amministratori Indipendenti. Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione dei componenti 19. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, la sostituzione avverr‡ con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate. Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 4 in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di Amministratori Indipendenti. Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione dei

cessati scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
componenti cessati scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.
20. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione,
venga meno la maggioranza degli Amministratori
nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di
Amministrazione si intender‡ decaduto e gli
Amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione con la procedura
di cui al presente articolo 13.
20. 19.
Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o
ragione, venga meno la maggioranza degli
Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero
Consiglio
di
Amministrazione
si
intender‡
decaduto e gli Amministratori rimasti in carica
dovranno simultaneamente dimissionario e
dovr‡
convocare
l'organo
amministrativo
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio
di Amministrazione con la procedura di cui al
presente articolo 13.
Articolo 14 Articolo 14
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
propri membri, per tre esercizi - salva pi˘ breve
durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del
precedente art. 13 - un Presidente. In caso di
assenza o impedimento del Presidente lo stesso Ë
sostituito dall'Amministratore più anziano di età
tra i presenti.
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
propri membri, per tre esercizi - salva pi˘ breve
durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del
precedente art. 13 - un Presidente, qualora lo
stesso
non
sia
gi‡
stato
nominato
dall'Assemblea.
In
caso
di
assenza
o
impedimento del Presidente lo stesso Ë sostituito
dall'Amministratore più anziano di età tra i
presenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Presidente, nomina un Segretario, che puÚ
essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.
In caso di assenza o impedimento del Segretario,
il Consiglio di Amministrazione designa chi
debba sostituirlo.
(invariato)
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
promuove l'effettivo funzionamento del sistema
di governo societario garantendo l'equilibrio dei
poteri rispetto agli Amministratori esecutivi. Egli
si pone come interlocutore degli organi interni di
controllo e dei comitati interni, sovrintende alle
relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le
azioni e adotta tutte le iniziative pi˘ opportune
per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e
della reputazione della Societ‡. Per svolgere
efficacemente la propria funzione, il Presidente
ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure
di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, in particolare: -
convoca il Consiglio di Amministrazione e ne
fissa l'ordine del giorno; - garantisce l'efficacia
del dibattito consiliare, adoperandosi affinchÈ le
deliberazioni
adottate
siano
il
risultato
di
un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di
tutti i Consiglieri; - provvede affinchÈ adeguate
informazioni e la documentazione relative alle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano
fornite a tutti i Consiglieri con congruo anticipo;
- coordina i lavori del Consiglio, verificandone la
(invariato)

regolare costituzione e i risultati delle votazioni, favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari.

C. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

La modifica proposta allo Statuto sociale della Societ‡ non far‡ insorgere alcuna fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* * *

PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

"L'Assemblea degli azionisti di "doValue S.p.A.", riunita in sede straordinaria:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
  • riconosciuto l'interesse della societ‡ a deliberare al riguardo per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di modificare lo Statuto sociale come indicato nella colonna Testo Proposto (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) con efficacia condizionata al completamento dell'acquisizione della società Gardant S.p.A. da parte di doValue:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 13 Articolo 13
1. La Societ‡ Ë amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di
membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a
11 (undici). L'Assemblea ordinaria determina, di
volta in volta, prima di procedere all'elezione, il
numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti.
1 La Societ‡ Ë amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di
membri non inferiore a 711 (setteundici) e non
superiore a 1113 (undicitredici). L'Assemblea
ordinaria determina, di volta in volta, prima di
procedere all'elezione, il numero dei Consiglieri
entro i limiti suddetti.
2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del
mandato, puÚ variare il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, sempre entro il
limite di cui al primo comma del presente articolo
13,
adottando i
provvedimenti relativi.
Gli
Amministratori,
eventualmente
nominati
nel
corso del mandato del Consiglio, cesseranno dal
proprio incarico con quelli in carica all'atto della
loro nomina.
(invariato)
3. Gli Amministratori durano in carica tre
esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto
della nomina; cessano dal proprio incarico alla
data
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
(invariato)

doValue
4.
Almeno
due
quinti
del
Consiglio
di
Amministrazione Ë costituito da amministratori
del
genere
meno
rappresentato,
con
arrotondamento all'intero superiore.
(invariato)
5. I membri del Consiglio di Amministrazione
devono possedere i requisiti di onorabilit‡,
nonchÈ
ogni
altro
requisito,
previsti
dalle
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore
vigenti; inoltre, un numero di Amministratori non
inferiore a quello previsto dalla normativa, anche
regolamentare, di tempo in tempo vigente, deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti
dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro
tempore vigenti, ivi incluso quanto previsto da
Codice di Corporate Governance, nella misura in
cui sia richiamato dalla normativa regolamentare
applicabile (d'ora in avanti gli "Amministratori
Indipendenti"). Il venir meno del requisito di
indipendenza in capo ad un Amministratore
Indipendente non ne determina la decadenza,
fermo
l'obbligo
di
darne
immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione,
se il requisito di indipendenza permane in capo al
numero minimo di Amministratori previsto dalla
normativa, anche regolamentare, di tempo in
tempo vigente. Laddove, invece, per effetto del
venir meno dei requisiti di indipendenza ai sensi
di
legge
in
capo
ad
un
Amministratore
Indipendente, non sia garantito il numero minimo
di Amministratori Indipendenti l'amministratore
di cui sia venuta meno l'indipendenza decadrà
dalla carica e si proceder‡ alla sua sostituzione ai
sensi del successivo paragrafo 18.
(invariato)
6.
Gli
Amministratori
sono
nominati
dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste
presentate dagli azionisti o dal Consiglio di
Amministrazione in carica nelle quali i candidati
devono essere elencati, in numero non superiore
a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero
progressivo.
6.
Gli
Amministratori
sono
nominati
dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste
presentate dagli azionisti o dal Consiglio di
Amministrazione in carica nelle quali i candidati
devono essere elencati, in numero non superiore
a 1113 (undicitredici), ciascuno abbinato ad un
numero progressivo.
7. Ciascuna lista deve essere composta da almeno
un candidato - ovvero due qualora la lista presenti
un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette)
- in possesso dei requisiti per qualificarsi come
Amministratore Indipendente.
(invariato)
8. Ciascuna lista che presenti un numero di
candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere
composta da candidati appartenenti ad entrambi i
generi,
in
modo
da
assicurare
il
rispetto
dell'equilibrio tra generi ai sensi del paragrafo 4
che precede. A prescindere dall'ordine di priorità
assegnato ai candidati nelle liste, la lista dalla
quale siano tratti la maggioranza dei candidati
8. Ciascuna lista che presenti un numero di
candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere
composta da candidati appartenenti ad entrambi
i generi, in modo da assicurare il rispetto
dell'equilibrio tra generi ai sensi del paragrafo 4
che precede. A prescindere dall'ordine di priorità
assegnato ai candidati nelle liste, la lista dalla quale
siano tratti la maggioranza dei candidati dovr‡

dovr‡ assicurare che almeno i due quinti dei assicurare che almeno i due quinti dei candidati tratti
candidati tratti da tale lista siano costituiti dal da tale lista siano costituiti dal genere meno
genere meno rappresentato. rappresentato.
9 I soggetti legittimati al voto (nonchÈ (i) i
soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo
gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche
non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359
cod. civ. e ogni societ‡ controllata da, ovvero
sotto
il
comune
controllo
del,
medesimo
soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso
patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti
legittimati che siano altrimenti collegati tra di
loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti
ai
sensi
della
normativa
di
legge
e/o
regolamentare vigente ed applicabile) possono
presentare o concorrere alla presentazione di una
sola lista. Ogni candidato puÚ presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilit‡.
(invariato)
10. Fatta eccezione per la lista eventualmente 10. Fatta eccezione per la lista eventualmente
presentata dal Consiglio di Amministrazione, presentata dal Consiglio di Amministrazione,
hanno diritto a presentare le liste per la nomina hHanno diritto a presentare le liste per la nomina
degli Amministratori i soggetti legittimati al voto degli Amministratori i soggetti legittimati al voto
che, che,
da da
soli soli
o o
insieme insieme
ad ad
altri, altri,
siano siano
complessivamente complessivamente
titolari titolari
al al
momento momento
di di
presentazione della lista di azioni con diritto di presentazione della lista di azioni con diritto di
voto rappresentative di almeno il 2,5% del voto rappresentative di almeno il 2,5% del
capitale capitale
sociale sociale
avente avente
diritto diritto
di di
voto voto
nell'assemblea ordinaria ovvero della misura nell'assemblea ordinaria ovvero della misura
inferiore stabilita da inderogabili disposizioni di inferiore stabilita da inderogabili disposizioni di
legge o regolamentari. legge o regolamentari.
11.
La
titolarit‡
della
quota
minima
di
partecipazione per la presentazione delle liste Ë
determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del singolo azionista,
ovvero
di
pi˘
azionisti
che
agiscono
congiuntamente ai sensi del precedente paragrafo
10, nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Societ‡. La titolarit‡ del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste
deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente; tale attestazione puÚ pervenire alla
Societ‡ anche successivamente al deposito della
lista, purchÈ entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste da parte della Societ‡.
12.Le liste presentate dai soci devono, a pena di
(invariato)
12. Le liste presentate dai soci devono, a pena di
decadenza, essere depositate presso la sede decadenza, essere depositate presso la sede
sociale, sociale,
anche anche
tramite tramite
un un
mezzo mezzo
di di
comunicazione a distanza e secondo modalit‡ comunicazione a distanza e secondo modalit‡
rese rese
note note
nell'avviso nell'avviso
di di
convocazione convocazione
che che
consentano l'identificazione dei soggetti che consentano l'identificazione dei soggetti che
procedono al deposito, entro il venticinquesimo procedono al deposito, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro

il diverso termine di tempo in tempo previsto
dalla normativa applicabile) e sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet della Societ‡ e con le altre
modalit‡
previste
dalla
normativa
vigente,
almeno
ventuno
giorni
prima
della
data
dell'Assemblea
(o
entro
il
diverso
termine
previsto di tempo in tempo dalla normativa
applicabile).
La
lista
del
Consiglio
di
Amministrazione, se presentata, deve essere
depositata presso la sede della Societ‡ entro il
trentesimo
giorno
precedente
la
data
dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità
pubblicitarie previste dalla normativa vigente.
il diverso termine di tempo in tempo previsto
dalla normativa applicabile) e sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet della Societ‡ e con le altre
modalit‡
previste
dalla
normativa
vigente,
almeno
ventuno
giorni
prima
della
data
dell'Assemblea (o entro il diverso termine
previsto di tempo in tempo dalla normativa
applicabile).
La
lista
del
Consiglio
di
Amministrazione, se presentata, deve essere
depositata presso la sede della Societ‡ entro il
trentesimo
giorno
precedente
la
data
dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità
pubblicitarie previste dalla normativa vigente.
13. Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci
che hanno presentato le liste, con l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione
complessivamente detenuta, fermo restando che
la certificazione dalla quale risulti la titolarit‡ di
tale partecipazione puÚ essere prodotta anche
successivamente al deposito delle liste purchÈ
entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Societ‡;
(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli
che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa,
attestante
l'assenza
di
rapporti
di
collegamento, anche indiretto, ai sensi della
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente, con questi ultimi;
(invariato)
(c)
da
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche
personali
e
professionali
dei
candidati
con
l'eventuale
indicazione
dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori
Indipendenti, nonchÈ da una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti
previsti
dalla
normativa
anche
regolamentare pro tempore vigente e dallo
statuto, ivi inclusi quelli di onorabilit‡ e, ove
applicabile,
indipendenza,
e
dalla
loro
accettazione della candidatura e della carica, se
eletti;
(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa
e/o
documento
previsti
dalla
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.
14. Le liste per le quali non sono osservate le
prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono
considerate come non presentate.
(invariato)

candidato ivi indicato con il primo numero a condizione che ciascuna di dette altre liste abbia ottenuto un numero di voti superiore al 5% del capitale sociale e non sia collegata e non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la Lista di Maggioranza (ciascuna lista, la Prima "Lista di Minoranza") e/o con un'Altra Lista. Resta inteso che, qualora una lista diversa dalla Lista di Maggioranza sia collegata ad altra lista, verr‡ nominato il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di

a. 2 (due) amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, qualora la Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti superiore o uguale al 15% del

voti; vengono tratti:

15. Il voto di ciascun socio riguarder‡ la lista e
dunque automaticamente tutti i candidati in essa
indicati, senza possibilit‡ di variazioni, aggiunte
o esclusioni.
(invariato)
16. Ogni avente diritto al voto potr‡ votare una
sola lista.
(invariato)
17. L'elezione del Consiglio di Amministrazione
avviene secondo quanto di seguito disposto:
17. L'elezione del Consiglio di Amministrazione
avviene secondo quanto di seguito disposto:
(A)qualora sia stata presentata una sola lista, tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione
saranno tratti da tale lista;
(A) qualora sia stata presentata una sola lista,
tutti
i
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione saranno tratti da tale lista;
(B) nel caso in cui siano presentate due o pi˘ liste:
(i) dalla lista che Ë risultata prima per numero di
voti (la "Lista di Maggioranza") vengono
tratti, nell'ordine progressivo con il quale
sono indicati nella lista stessa, tutti gli
amministratori da eleggere tranne 3 (tre);
(ii) dalla lista che Ë risultata seconda per numero
di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), sarà
tratto il candidato indicato con il primo
numero;
(iii) da ciascuna delle altre liste che sia risultata,
(B) nel caso in cui siano presentate due o pi˘
liste:
(i) dalla lista che Ë risultata prima per numero di
voti (la "Lista di Maggioranza") vengono
tratti, nell'ordine progressivo con il quale
sono indicati nella lista stessa, tutti gli
amministratori
da
eleggere
tranne
3
(tre)quelli che devono essere tratti da una
o pi˘ delle Liste di Minoranza (come di
seguito definite) secondo quanto previsto
al seguente punto (ii);
(ii) dalla lista che Ë risultata seconda per numero
rispettivamente, terza e quarta per numero di
voti (le "Altre Liste") sarà tratto il candidato
ivi indicato con il primo numero a condizione
che ciascuna di dette altre liste abbia ottenuto
un numero di voti superiore al 5% del capitale
sociale e non sia collegata in alcun modo,
neppure
indirettamente,
con
la
Lista
di
Maggioranza la Prima Lista di Minoranza e/o
di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), sarà
tratto il candidato indicato con il primo
numero;
(ii) (iii) da ciascuna delle altre liste presentate
che
sia
risultata
siano
risultate,
rispettivamente, seconda, terza e quarta per
numero di voti (le "Altre Liste") sarà tratto il
  • Maggioranza la Prima Lista di Minoranza e/o con un'Altra Lista. Resta inteso che, qualora una lista diversa dalla Lista di Maggioranza sia collegata ad altra lista, verr‡ nominato il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
  • (iv) nel caso in cui due o pi˘ liste abbiano ottenuto in Assemblea lo stesso numero di voti validamente espressi, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione;
  • (v) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi del precedente punto (i), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalla Prima Lista di

Minoranza e dalle Altre Liste, ai sensi dei precedenti punti (ii) e (iii), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Prima Lista di Minoranza fino alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalit‡, dalle Altre Liste, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero totale dei candidati inseriti nelle liste complessivamente presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parit‡ di voto tra pi˘ candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

(vi) la selezione dei candidati nelle liste viene effettuata secondo l'ordine progressivo salvo quanto previsto ai paragrafi 8 e 17(B)(v) che precedono;

(C) resta inteso che, (a) qualora sia stata presentata una sola Altra Lista, dalla Prima Lista di Minoranza e dall'Altra Lista verrà tratto un Amministratore ciascuna, mentre il terzo Amministratore sar‡ tratto dalla Lista di Maggioranza; (b) qualora non vengano presentate Altre Liste, dalla Prima Lista di Minoranza verr‡ tratto un Amministratore e dalla Lista di Maggioranza verranno tratti due ulteriori Amministratori; (c) ove le liste diverse alla Lista di Maggioranza non siano capienti, gli Amministratori ancora da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza;

(D) ove non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora sia stata presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v);

(E) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori Indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista di Minoranza, nonchÈ, in mancanza di candidati idonei, delle Altre Liste (prendendo in considerazione innanzitutto quella capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e risulti composta da almeno 3 (tre) candidati;

b. 1 (uno) amministratore, qualora la Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o comunque risulti composta da meno di 3 (tre) candidati ma superiore al 5% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;

restando inteso che, qualora sia presentata una sola Lista di Minoranza, da tale lista sono tratti 2 (due) o 1 (uno) amministratore a seconda che tale Lista di Minoranza abbia ottenuto, rispettivamente, un numero di voti superiore o uguale al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o un numero di voti inferiore al 15% del capitale sociale della Societ‡ con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ma almeno pari alla met‡ della percentuale di diritti di voto richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste, mentre i rimanenti amministratori da eleggere sono tratti dalla Lista di Maggioranza, il tutto fermo perÚ restando che dalla Lista di Minoranza che sia composta da meno di 3 (tre) candidati non potr‡ in ogni caso essere tratto pi˘ di 1 (un) amministratore;

(iv) nel caso in cui due o pi˘ liste abbiano ottenuto in Assemblea lo stesso numero di voti validamente espressi, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione;

(iii) (v) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento

che abbia ottenuto il maggior numero di voti) contraddistinti dal numero progressivo pi˘ alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti appartenenti, rispettivamente, alla Prima Lista di Minoranza nonchÈ, in mancanza di sostituti idonei, alle Altre Liste;

(F) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (E) non siano individuati sostituti idonei si procede alla sostituzione del candidato appartenente all'Altra Lista meno votata, ove esistente, con il primo candidato non eletto avente il requisito mancante appartenente alla Lista di Maggioranza; qualora anche in questo caso non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa;

(G) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero debba essere integrato ai sensi del comma 2, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalit‡ previste dal presente comma, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v).

del numero degli amministratori da eleggere ai sensi del precedente punto (i), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalla Prima Lista dalle Liste di Minoranza e dalle Altre Liste, ai sensi dei del precedente punto precedenti punti (ii) e (iii), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza risultata prima per numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza") fino alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalit‡, dalle Altre Liste da ciascuna delle altre Liste di Minoranza (che abbiano in ogni caso ottenuto un numero di voti superiore al superiore al 5% del capitale sociale della Società con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria), in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero totale dei candidati inseriti nelle liste complessivamente presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parit‡ di voto tra pi˘ candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

  • (iv) (vi) la selezione dei candidati nelle liste viene effettuata secondo l'ordine progressivo salvo quanto previsto ai punti 0 e 0 che seguono; quanto previsto ai paragrafi 8 e 17(B)(v) che precedono;
  • (C) resta inteso che, (a) qualora sia stata presentata una sola Altra Lista, dalla Prima Lista di Minoranza e dall'Altra Lista verrà tratto un Amministratore ciascuna, mentre il terzo Amministratore sar‡ tratto dalla Lista di Maggioranza; (b) qualora non vengano presentate Altre Liste, dalla Prima Lista di Minoranza verr‡ tratto un Amministratore e dalla Lista di Maggioranza verranno tratti due ulteriori Amministratori; (c) ove le liste diverse alla Lista di Maggioranza non siano capienti,

gli Amministratori ancora da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza;

(C) (D) ove non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora sia stata presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, l'Assemblea delibera secondo le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v);con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;

(D) (E) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori Indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nonchÈ, in mancanza di candidati idonei, delle Altrealtre Liste di Minoranza (prendendo in considerazione innanzitutto quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti) contraddistinti dal numero progressivo pi˘ alto basso e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti appartenenti, rispettivamente, alla Prima Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti nonchÈ, in mancanza di sostituti idonei, alle Altrealtre Liste di Minoranza;

(E) (F) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (E)(D) non siano individuati sostituti idonei si procede alla sostituzione del candidato appartenente all'Altra alla Lista di Minoranza meno votata, ove esistente, con il primo candidato non eletto avente il requisito mancante appartenente alla Lista di Maggioranza; qualora anche in questo caso non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei prescritti requisiti;

(G) (G) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di

nomina
dell'intero
Consiglio
di
Amministrazione. Qualora non debba essere
rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione
ovvero debba essere integrato ai sensi del comma
2, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi
motivo procedere alla nomina del Consiglio di
Amministrazione con le modalit‡ previste dal
presente comma, l'Assemblea delibera secondo
le modalit‡ di cui al precedente paragrafo B (v).con
le
maggioranze
di
legge,
assicurando
il
rispetto dei principi di indipendenza e di
equilibrio
fra
i
generi
prescritti
dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente.
18. In caso di cessazione dalla carica, per
qualunque causa, di uno o pi˘ amministratori, e
purchÈ la maggioranza degli amministratori sia
sempre costituita da amministratori nominati
dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione
nominer‡ il sostituto per cooptazione ai sensi
dell'articolo
2386
del
codice
civile,
fermo
restando il possesso in capo al sostituto dei
requisiti richiesti in materia di equilibrio tra i
generi di cui al precedente paragrafo 4 e del
numero minimo di Amministratori Indipendenti.
18. In caso di cessazione dalla carica, per
qualunque causa, di uno o pi˘ amministratori, e
purchÈ la maggioranza degli amministratori sia
sempre costituita da amministratori nominati
dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione
nominer‡ il sostituto per cooptazione ai sensi
dell'articolo 2386 del codice civile, fermo
restando il possesso in capo al sostituto dei
requisiti richiesti in materia di equilibrio tra i
generi di cui al precedente paragrafo 4 e del
numero minimo di Amministratori Indipendenti.
Qualora vengano a mancare uno o pi˘
amministratori
tratti
da
una
Lista
di
Minoranza o da una Lista di Maggioranza,
l'amministratore o gli amministratori cessati
saranno sostituiti mediante cooptazione da
parte del Consiglio di Amministrazione con il
primo o i primi candidati della medesima lista
che non siano stati eletti in sede di nomina del
Consiglio di Amministrazione – se ve ne siano
– e che, qualora ciÚ sia richiesto per il rispetto
dei requisiti di indipendenza e/o di genere
prescritti
dalla
disciplina
di
legge
e
regolamentare pro tempore vigente, abbiano
i medesimi requisiti di indipendenza e/o di
genere degli amministratori cessati. Qualora
il Consiglio di Amministrazione non possa
procedere alla cooptazione nei termini che
precedono, il Consiglio di Amministrazione
potr‡
provvedere
alla
sostituzione
degli
amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386
del Codice Civile, con deliberazione assunta a
maggioranza dei votanti.
19. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai 19. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai

sensi di legge alle nomine degli amministratori sensi di legge alle nomine degli amministratori

necessarie per l'integrazione del Consiglio di
Amministrazione a seguito di cessazione, la
sostituzione
avverr‡
con
decisione
dell'Assemblea ordinaria che delibera con la
maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati,
senza vincoli nella scelta tra i componenti delle
liste a suo tempo presentate. Le sostituzioni di cui
sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel
rispetto
di
quanto
previsto
al
precedente
paragrafo 4 in materia di equilibrio tra i generi e
del
numero
minimo
di
Amministratori
Indipendenti.
Gli
amministratori
nominati
dall'Assemblea in sostituzione dei componenti
cessati scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
necessarie per l'integrazione del Consiglio di
Amministrazione a seguito di cessazione, la
sostituzione
avverr‡
con
decisione
dell'Assemblea ordinaria che delibera con la
maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati,
senza vincoli nella scelta tra i componenti delle
liste a suo tempo presentate. Le sostituzioni di
cui
sopra
dovranno,
in
ogni
caso,
essere
effettuate nel rispetto di quanto previsto al
precedente paragrafo 4 in materia di equilibrio
tra
i
generi
e
del
numero
minimo
di
Amministratori Indipendenti. Gli amministratori
nominati dall'Assemblea in sostituzione dei
componenti cessati scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.
20. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione,
venga meno la maggioranza degli Amministratori
nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di
Amministrazione si intender‡ decaduto e gli
Amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione con la procedura
di cui al presente articolo 13.
20. 19.
Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o
ragione, venga meno la maggioranza degli
Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero
Consiglio
di
Amministrazione
si
intender‡
decaduto e gli Amministratori rimasti in carica
dovranno simultaneamente dimissionario e
dovr‡
convocare
l'organo
amministrativo
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio
di Amministrazione con la procedura di cui al
presente articolo 13.
Articolo 14 Articolo 14
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
propri membri, per tre esercizi - salva pi˘ breve
durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del
precedente art. 13 - un Presidente. In caso di
assenza o impedimento del Presidente lo stesso Ë
sostituito dall'Amministratore più anziano di età
tra i presenti.
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
propri membri, per tre esercizi - salva pi˘ breve
durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del
precedente art. 13 - un Presidente, qualora lo
stesso
non
sia
gi‡
stato
nominato
dall'Assemblea.
In
caso
di
assenza
o
impedimento del Presidente lo stesso Ë sostituito
dall'Amministratore più anziano di età tra i
presenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Presidente, nomina un Segretario, che puÚ
essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.
In caso di assenza o impedimento del Segretario,
il Consiglio di Amministrazione designa chi
debba sostituirlo.
(invariato)

ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure
di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, in particolare: -
convoca il Consiglio di Amministrazione e ne
fissa l'ordine del giorno; - garantisce l'efficacia
del dibattito consiliare, adoperandosi affinchÈ le
deliberazioni
adottate
siano
il
risultato
di
un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di
tutti i Consiglieri; - provvede affinchÈ adeguate
informazioni e la documentazione relative alle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano
fornite a tutti i Consiglieri con congruo anticipo;
- coordina i lavori del Consiglio, verificandone la
regolare costituzione e i risultati delle votazioni,
favorendo in modo neutrale la dialettica tra
componenti
esecutivi
e
non
esecutivi
e
sollecitando la partecipazione attiva di questi
ultimi ai lavori consiliari.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di depositarle per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorit‡ competenti".

*** *** ***

Roma, 7 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Rivera

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