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Landi Renzo

AGM Information Aug 23, 2024

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AGM Information

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Relazione del Consiglio di amministrazione di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 come successivamente modifico e integrato e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ai fini dell'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno 24 settembre 2024, alle ore 11.00 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata predisposta dal Consiglio di amministrazione di Landi Renzo S.p.A. (la "Società" o "Landi Renzo"), ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in relazione alle proposte (i) di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile; e (ii) di modifica allo statuto sociale, entrambe da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il giorno 24 settembre 2024, in unica convocazione con il seguente ordine del giorno:

    1. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale a pagamento fino ad un controvalore massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 25 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile per un controvalore di Euro 20 milioni (comprensivo del sovrapprezzo) da riservare a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa"; delibere inerenti e conseguenti.
    1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto ed eliminazione del valore nominale delle azioni, dell'articolo 11 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 11-bis circa l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche tramite il rappresentante designato e degli articoli 6, 6-bis, 12, 14, 19 e 22 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 6-quinquies con riferimento alla costituzione di una categoria speciale di azioni; delibere inerenti e conseguenti.

  1. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale a pagamento fino ad un controvalore massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 25 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.

  2. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile per un controvalore di Euro 20 milioni (comprensivo del sovrapprezzo) da riservare a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa"; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per deliberare circa la proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del codice civile, di due deleghe (le "Deleghe") ad aumentare (i) il capitale sociale a pagamento fino ad un controvalore massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 25 milioni, garantito fino ad Euro 20 milioni da GBD Green by definition S.p.A. ("GBD"), socio di maggioranza della Società, con diritto di opzione agli azionisti della Società, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2024 (l'"Aumento di Capitale in Opzione"); e (ii) il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile per un controvalore di Euro 20 milioni (comprensivo del sovrapprezzo), mediante emissione di azioni di categoria speciale non quotate e convertibili in qualunque momento, in tutto e/o in parte, in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, che attribuiscono al suo titolare gli stessi diritti patrimoniali delle azioni ordinarie in circolazione, nonché i diritti amministrativi di cui agli articoli 6-quinquies, 12 e 19 dello statuto della Società post approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 3 della presente Relazione (le "Azioni di Categoria A"), da riservare a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa" ("Invitalia"), da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2024 (l'"Aumento di Capitale Riservato" e, congiuntamente all'Aumento di Capitale in Opzione, gli "Aumenti"), in entrambi i casi con ogni più ampia facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni degli Aumenti, ivi compresi la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo, il numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità descritti di seguito.

1. Motivazioni e destinazione degli Aumenti

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company La proposta di attribuzione delle Deleghe è funzionale a dotare la Società delle risorse finanziarie a supporto del piano industriale strategico della Società per il periodo 2024-2028 (il "Piano") nel contesto della manovra approvata dal Consiglio di amministrazione in data 17 luglio 2024 come da comunicato stampa pubblicato in medesima data, che si articola lungo tre direttrici: (i) l'Aumento di Capitale in Opzione; (ii) l'Aumento di Capitale Riservato; e (iii) una rimodulazione del profilo di rimborso dell'indebitamento finanziario a mediolungo termine esistente della Società nei confronti degli istituti finanziatori in coerenza con la generazione

dei flussi di cassa al servizio del debito di cui al Piano, nonché una conseguente rimodulazione dei parametri finanziari ivi previsti, (complessivamente la "Manovra Finanziaria), con la sottoscrizione, in data 1 agosto 2024, di due accordi modificativi relativi ai contratti di finanziamento in pool a medio-lungo termine in essere tra la Società e le banche finanziatrici (i.e. UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., quest'ultima subentrata a Banco BPM S.p.A.) (gli "Accordi Modificativi").

Il ricorso alle Deleghe ha lo scopo di dotare il Consiglio di amministrazione di uno strumento idoneo per eseguire con tempestività e flessibilità gli Aumenti in considerazione anche dell'elevato grado di incertezza e volatilità che caratterizza i mercati finanziari nell'attuale contesto.

Lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di amministrazione la determinazione delle condizioni degli Aumenti, tenuto conto delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo degli stessi, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

2. Consorzi di garanzia e/o collocamento

Nell'esercizio delle Deleghe, non è previsto la costituzione di un consorzio di garanzia in relazione sia all'Aumento di Capitale in Opzione che all'Aumento di Capitale Riservato essendo il primo già garantito per Euro 20 milioni dal socio di maggioranza GBD e il secondo totalmente garantito da Invitalia.

  1. Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, degli Aumenti e delle Deleghe

In forza delle Deleghe, il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni degli Aumenti e della loro esecuzione, nel rispetto di quanto di seguito indicato e, pertanto, di determinare, anche in prossimità dell'avvio degli stessi, tra l'altro:

  • □ per quanto riguarda l'Aumento di Capitale in Opzione, il numero di azioni ordinarie oggetto di emissione ed il relativo rapporto di opzione, fermo restando che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta; e
  • □ per quanto riguarda l'Aumento di Capitale Riservato, il numero di Azioni di Categoria A oggetto di emissione, fermo restando che tali azioni verranno offerte esclusivamente in sottoscrizione ad Invitalia.

Il Consiglio di amministrazione determinerà il prezzo di emissione sia delle azioni ordinarie di nuova emissione che delle Azioni di Categoria A, che sarà il medesimo per entrambi gli Aumenti, secondo la migliore prassi di mercato, in prossimità dell'inizio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, in base al valore del patrimonio netto contabile civilistico della Società risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata disponibile della Società, all'andamento dei prezzi di borsa delle azioni della Società negli ultimi 12 mesi, potendo prendere in considerazione anche periodi di riferimento inferiori, alla situazione economica e finanziaria consolidata della Società e all'andamento in generale dei mercati finanziari con la precisazione che al prezzo così determinato andrà applicato uno sconto rispetto al TERP - prezzo teorico ex diritto, delle azioni della Società, quest'ultimo a sua volta calcolato secondo le metodologie e la prassi correnti.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, determinerà la ripartizione del prezzo di emissione tra capitale e sovrapprezzo, tenuto conto della proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

4. Durata delle Deleghe e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che le Deleghe possano essere esercitate entro il termine del 31 dicembre 2024 e che, entro tale data, l'esecuzione degli Aumenti dovrà essere portata a termine.

5. Ammontare della Deleghe

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo della Delega relativa all'Aumento di Capitale in Opzione sia pari a Euro 25 milioni, garantito fino ad Euro 20 milioni da GBD. L'ammontare della Delega relativa all'Aumento di Capitale Riservato è fissa a Euro 20 milioni, garantito da Invitalia.

6. Autorizzazioni delle Autorità competenti

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione richiederà, ai sensi del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, la pubblicazione di un documento informativo relativo alle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione dello stesso, soggetto all'approvazione di Consob.

  1. Azionisti e terzi che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, le azioni di nuova emissione nel contesto degli Aumenti, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitato

Nel contesto e in esecuzione della Manovra Finanziaria, in data 1 agosto 2025, GBD, Invitalia nonché, limitatamente ad alcune previsioni, Girefin S.p.A. ("Girefin"), Gireimm S.r.l. ("Gireimm") e Itaca GAS S.r.l. ("Itaca GAS"), soci di GBD, hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, garantito fino a Euro 20 milioni da GBD e, subordinatamente al primo, dell'Aumento di Capitale Riservato, da sottoscriversi da parte di Invitalia, entrambi una volta ottenute le approvazioni dai competenti organi sociali della Società (l'"Accordo di Investimento").

In particolare, l'Accordo di Investimento prevede, subordinatamente al perfezionarsi delle condizioni sospensive di cui Accordo di Investimento stesso, l'impegno irrevocabile di (i) GBD a sottoscrivere il proprio pro quota dell'Aumento di Capitale in Opzione (la "Quota Minima Garantita") e gli eventuali diritti di opzione relativi all'Aumento di Capitale in Opzione, eventualmente rimasti inoptati post asta, ma limitatamente alla somma complessiva massima di Euro 20 milioni comprensiva della Quota Minima Garantita (la "Quota Massima Garantita"). A questo riguardo si precisa che, in data 2 agosto 2024, GBD, in esecuzione degli impegni assunti con il ceto bancario nel contesto degli Accordi Modificativi ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale in Landi Renzo per un importo pari a Euro 14.981.665,33, corrispondente alla Quota Minima Garantita (il "Versamento") che verrà compensato ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione; e (ii) subordinatamente e a seguito dell'integrale sottoscrizione della Quota Minima Garantita e, ove ne sussistano le condizioni, della restante parte della Quota Massima Garantita, Invitalia a sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato.

L'Accordo di Investimento prevede che, alla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (i) Girefin, Gireimm e Itaca GAS sottoscrivano un patto parasociale con Invitalia, che regolerà taluni impegni assunti dai soci di GBD con riferimento alla circolazione delle azioni della medesima GBD (e, al verificarsi di talune ipotesi, delle azioni di Landi Renzo eventualmente detenute dai soci di GBD); (ii) GBD e Invitalia sottoscrivano un patto parasociale avente ad oggetto la governance di Landi Renzo riguardante, tra l'altro, il riconoscimento ad Invitalia di alcuni diritti amministrativi inerenti alle Azioni di Categoria A dalla stessa sottoscritte, nonché la circolazione delle azioni della Società detenute da GBD e Invitalia; e (iii) Girefin e Gireimm sottoscrivano con Itaca GAS un accordo modificativo del patto parasociale stipulato in data 14 luglio 2022 e che regola, tra l'altro, la circolazione delle azioni di GBD e la governance di GBD e Landi Renzo.

Per maggiori dettagli sulle informazioni essenziali e gli estratti delle pattuizioni parasociali si rinvia, al sito della Società (www.landirenzogroup.com, sezione Investors).

8. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company Le azioni ordinarie che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie in circolazione

al momento dell'emissione.

Il godimento delle Azioni di Categoria A rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, ferma restando l'attribuzione ai possessori degli stessi diritti patrimoniali delle azioni ordinarie in circolazione.

9. Informazioni finanziarie

In data 5 agosto e 7 agosto 2024, il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato rispettivamente (i) il progetto di bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023; e (ii) e la relazione finanziaria trimestrale consolidata della Società al 31 marzo 2024. Per ulteriori informazioni sull'andamento gestionale della Società nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 e sulla prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società rispettivamente in data 5 agosto 2024 e 7 agosto 2024, nonché al progetto di bilancio civilistico e al bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023 che verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.landirenzogroup.com/it/, sezione Investors, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

  1. Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze degli Aumenti sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente

La Società darà adeguata informativa al mercato degli effetti economico-patrimoniali degli Aumenti al momento dell'eventuale esercizio delle Deleghe.

11. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore

La Società offrirà (i) in opzione agli azionisti le nuove azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile; e (ii) a Invitalia le Azioni di Categoria A con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, determinando effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo per gli azionisti della Società anche nel caso in cui gli stessi dovessero sottoscrivere per intero il loro pro quota dell'Aumento di Capitale in Opzione, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie e delle Azioni di Categoria A sarà il medesimo per entrambi gli Aumenti. Si precisa che nel caso in cui gli azionisti non eserciteranno integralmente il proprio diritto d'opzione subiranno, a seguito dell'emissione delle azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, una ulteriore diluizione della propria partecipazione rispetto a quella determinata dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato.

12. Effetti dell'assunzione della delibera sull'eventuale diritto di recesso dei soci

Gli Aumenti e la modifica statutaria conseguentemente proposta non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13. Modifiche proposte al testo dello statuto sociale vigente

Qualora la proposta venga approvata dall'Assemblea straordinaria, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Nel seguito è indicato il raffronto del testo statutario previgente e di quello di cui si propongono le modifiche, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che (i) il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella, e (ii) il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione.

Versione vigente Testo proposto
Articolo 5 - Capitale sociale Articolo 5 - Capitale sociale
II capitale sociale e di Euro 22.500.000,00 ed e
diviso in n. 225.000.000 azioni ordinarie da
nominali euro 0,10 cadauna.
II capitale sociale è di Euro 22.500.000,00 ed è
diviso in n. 225.000.000 azioni ordinarie da
nominali
euro
0,10
cadauna
(le
"Azioni
II capitale sociale potrà essere aumentato anche
con emissione di azioni aventi diritti diversi da
quelli delle azioni preesistenti.
Ordinarie").
L'Assemblea straordinaria dei soci in data 24
settembre 2024 ha, inter alia, deliberato di
attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., al
II capitale sociale può essere aumentato anche
con conferimenti diversi dal denaro, osservate le
disposizioni di legge a riguardo, inclusi i
conferimenti di beni in natura e di crediti.
Consiglio di Amministrazione la delega ad
eseguire
i
seguenti
aumenti
di
capitale
(unitamente, gli "Aumenti di Capitale in
Corso"):
L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale sociale
fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
In caso di aumento a pagamento del capitale
sociale, il diritto di opzione può essere escluso
con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia
stato
a
ciò
delegato,
del
Consiglio
di
Amministrazione nei limiti e con le modalità di
cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo
periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di
obbligazioni convertibili (anche con warrant) e
a
condizione
che
il
prezzo
di
emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e
ciò sia confermato in apposita relazione della
società di revisione legale.
I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci,
a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci
in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse
legale sul saldo non versato, fermo restando il
disposto dell'articolo 2344 c.c.
La società potrà acquisire dai soci finanziamenti
a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo
di rimborso - nel rispetto delle normative
vigenti.
un aumento di capitale, da sottoscrivere
(a)
entro il termine del 31 dicembre 2024, a
pagamento, per un importo complessivo
massimo
di
Euro
25.000.000,00
(venticinque milioni), comprensivo di
sovrapprezzo,
mediante
emissione
di
nuove Azioni Ordinarie della società, con
godimento regolare, aventi le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione,
da offrirsi in opzione agli azionisti ai
sensi dell'articolo 2441 c.c. e da liberarsi
sia mediante conferimenti per cassa, sia
mediante compensazione volontaria, ai
sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti
vantati dai sottoscrittori nei confronti
della Società (l'"Aumento di Capitale in
Opzione");
un aumento di capitale da effettuarsi in
(b)
un'unica tranche, in via inscindibile, da
sottoscrivere entro il termine del 31
dicembre 2024, a pagamento, per un
importo
complessivo
di
Euro
20.000.000,00 (venti milioni), inclusivo
di sovrapprezzo, mediante emissione di
azioni speciali di categoria A prive di
valore nominale (le "Azioni di Categoria
A") e riservato, ai sensi dell'articolo
2441, quinto comma, c.c., a Invitalia –
Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex
lege del "Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione

Via Nobel, 2 - 42025 Corte Tegge, Cavriago (RE) | ITALY | Tel. +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044 F.C. and V.A.T. n° IT 00523300358 | Share Capital € 22.500.000 i.v. | REA 138031 | Registro Imprese RE email [email protected] | Website www.landirenzo.com – www.landirenzogroup.com

dell'attività di impresa" (l'"Aumento di Capitale Riservato"),

stabilendo che il prezzo di sottoscrizione delle azioni nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Riservato (e conseguentemente il numero di azioni da emettere) sia uguale e determinato, secondo la migliore prassi di mercato, dal Consiglio di Amministrazione della società in prossimità dell'inizio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione in base al valore del patrimonio netto contabile civilistico della società risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata disponibile della società, all'andamento dei prezzi di borsa delle azioni della società negli ultimi 12 mesi, potendo prendere in considerazione anche periodi di riferimento inferiori, alla situazione economica e finanziaria consolidata della società e all'andamento in generale dei mercati finanziari con la precisazione che al prezzo così determinato andrà applicato uno sconto rispetto al TERP - prezzo teorico ex diritto, delle azioni della società, quest'ultimo a sua volta calcolato secondo le metodologie e la prassi correnti.

II capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.

II capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione

In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 2443, comma 1, dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti,

delibera

  • 1) di attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della società, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c. e da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da deliberarsi e sottoscriversi in ogni caso entro il 31 dicembre 2024, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, fermo restando che le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte al prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo) che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di esercizio della Delega, secondo la migliore prassi di mercato, in prossimità dell'inizio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione in base al valore del patrimonio netto contabile civilistico della Società risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata disponibile della Società, all'andamento dei prezzi di borsa delle azioni della Società negli ultimi 12 mesi, potendo prendere in considerazione anche periodi di riferimento inferiori, alla situazione economica e finanziaria consolidata della Società e all'andamento in generale dei mercati finanziari con la precisazione che al prezzo così determinato andrà applicato uno sconto rispetto al TERP - prezzo teorico ex diritto, delle azioni Landi Renzo, quest'ultimo a sua volta calcolato, secondo le metodologie e la prassi corrente;
  • 2) di attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c, di aumentare il capitale sociale, in un'unica tranche, in via inscindibile, a pagamento per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00, inclusivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del c.c., mediante emissione di azioni di categoria speciale prive di valore nominale, non quotate e convertibili in qualunque

momento, in tutto e/o in parte in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, da riservare a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa", da deliberarsi e sottoscriversi entro il termine del 31 dicembre 2024, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando le azioni di categoria speciale di nuova emissione saranno offerte al prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo), identico al prezzo di emissione delle azioni ordinarie nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione, che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di esercizio della Delega, secondo la migliore prassi di mercato, in prossimità dell'inizio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione in base al valore del patrimonio netto contabile civilistico della Società risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata disponibile della Società, all'andamento dei prezzi di borsa delle azioni della Società negli ultimi 12 mesi, potendo prendere in considerazione anche periodi di riferimento inferiori, alla situazione economica e finanziaria consolidata della Società e all'andamento in generale dei mercati finanziari con la precisazione che al prezzo così determinato andrà applicato uno sconto rispetto al TERP - prezzo teorico ex diritto, delle azioni Landi Renzo, quest'ultimo a sua volta calcolato, secondo le metodologie e la prassi corrente;

  • 3) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale, adottando la formulazione indicata nella colonna "Testo proposto" della tabella riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;
  • 4) di conferire al Presidente, anche per mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati, ogni più ampio potere (senza esclusione alcuna) necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono (ivi inclusi i poteri di aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e all'esecuzione dell'aumento di capitale delegato) ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tale fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido."

  1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto ed eliminazione del valore nominale delle azioni, dell'articolo 11 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 11-bis circa l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche tramite il rappresentante designato e degli articoli 6, 6-bis, 12, 14, 19 e 22 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 6-quinquies con riferimento alla costituzione di una categoria speciale di azioni; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per deliberare circa la proposta di modifica (i) dell'articolo 5 dello statuto con eliminazione del valore nominale delle azioni, attualmente pari ad Euro 0,10, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2328 e 2346 del c.c., (ii) dell'articolo 11 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 11-bis circa l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche tramite il rappresentante designato; e (iii) degli articoli 6, 6-bis, 12, 14, 19 e 22 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 6-quinquies con riferimento alla costituzione di una categoria speciale di azioni

1. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

(a) Modifica dell'articolo 5 dello statuto ed eliminazione del valore nominale delle azioni

L'eliminazione del valore nominale delle azioni costituisce un elemento tecnico-giuridico, ormai estremamente diffuso, volto a garantire una maggiore flessibilità, nell'esecuzione di operazioni sul capitale e/o sulle azioni della Società, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, operazioni su azioni proprie ed eventuali raggruppamenti o frazionamenti di azioni.

Ovviamente l'apparato normativo relativo alle azioni con valore nominale continuerà ad applicarsi, mutatis mutandis, avendo riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale emesso. L'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni, naturalmente, non produce alcun effetto sulla integrità del capitale sociale.

La presente proposta di modifica, ove approvata, diventerà immediatamente efficace.

(b) Modifica dell'articolo 11 dello statuto e introduzione di un nuovo articolo 11-bis circa l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche tramite il rappresentante designato

La normativa applicabile alle società quotate è stata recentemente interessata da importanti cambiamenti, in relazione all'entrata in vigore della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel c.c. applicabili anche agli emittenti (la "Legge Capitali"), con il dichiarato obiettivo di rendere più efficiente l'accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali, aumentandone la competitività.

L'intervento normativo sopra richiamato ha comportato un impatto sull'operatività delle società quotate, alle quali è data la possibilità di modificare – su base volontaria – i propri assetti statutari e di regolamentazione interna al fine di recepire taluni istituti di nuova introduzione.

In particolare, l'articolo 11 della Legge Capitali ha introdotto nel TUF un nuovo articolo 135 undecies.1, consentendo, ove lo statuto lo preveda, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire anche tramite il rappresentante designato dalla società, al quale possono essere conferite deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto rimangono, ovviamente, disciplinati dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. Il diritto

di presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea potrà essere esercitato individualmente da ciascun socio, sussistendone i presupposti di legge e dello statuto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione potrà, in ogni caso, stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

La presente proposta di modifica, ove approvata, diventerà immediatamente efficace.

(c) Modifica degli articoli 6, 6-bis, 12, 14, 19 e 22 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 6 quinquies con riferimento alla costituzione di una categoria speciale di azioni.

L'introduzione delle Azioni di Categoria A si cala nel più ampio contesto della Manovra Finanziaria varata dalla Società e già oggetto di comunicazione al mercato, in esecuzione della quale, tra l'altro, è previsto l'ingresso di Invitalia nel capitale sociale della Società, attraverso l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato (come descritto supra nel contesto della relazione illustrativa riferita al punto n. 2 all'ordine del giorno), con emissione di Azioni di Categoria A, aventi le caratteristiche di seguito sinteticamente riportate (per maggiori dettagli sulla Manovra Finanziaria e sull'Aumento di Capitale Riservato, si rimanda a quanto oggetto della relazione illustrativa riferita ai punti nn. 1 e 2 all'ordine del giorno, di cui supra).

Le Azioni di Categoria A, saranno prive del valore nominale, non quotate e attribuiranno al titolare gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie in circolazione; saranno altresì convertibili su richiesta del loro titolare in qualunque momento, in tutto e/o in parte, in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, fermo restando che:

  • in caso di trasferimento a qualunque titolo effettuato, le Azioni di Categoria A così trasferite si convertono automaticamente in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1; e
  • nel caso in cui il titolare di Azioni di Categoria A venga a detenere una partecipazione inferiore al 5% del capitale della Società e/o i Soci di GBD vengano a detenere direttamente e/o indirettamente complessivamente una partecipazione inferiore al 20% del capitale della Società, tutte le Azioni di Categoria A in circolazione si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1.

Inoltre, fintanto che (a) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della Società; e/o (b) Girefin, Gireimm e Itaca GAS detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale della Società:

  • (i) il titolare di Azioni di Categoria A, avrà il diritto di nominare un numero di membri del Consiglio di amministrazione pari a (a) due amministratori, qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari o inferiore a dieci; ovvero (b) almeno un quarto (1/4) degli amministratori con arrotondamento per difetto o per eccesso al numero intero più prossimo, di cui 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal codice civile e nel rispetto del genere meno rappresentato, qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di consiglieri superiore a dieci. A tal fine, il titolare di Azioni di Categoria A avrà il diritto di presentare una lista, concorrente con la lista di maggioranza e con la lista di minoranza presentate dai titolari di azioni ordinarie, dalla quale saranno tratti i consiglieri di propria espressione;
  • LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company (ii) il titolare di Azioni di Categoria A, avrà il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente, nel rispetto dei requisiti (anche di genere) ai sensi sia del TUF che del codice civile. In

conseguenza di ciò e al fine di consentire una più bilanciata proporzione tra membri effettivi e membri supplenti del Collegio Sindacale, il numero di sindaci supplenti sarà innalzato da due a tre;

  • (iii)l'adozione di talune delibere (meglio dettagliate infra, art. 12 della sezione "Testo proposto") da parte dell'Assemblea straordinaria richiederà necessariamente il voto favorevole del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A;
  • (iv) non potranno essere in nessun caso delegate al comitato esecutivo né a uno o più amministratori delegati (a seconda dei casi) o a procuratori le decisioni attinenti a talune materie (meglio dettagliate infra, art. 19 della sezione "Testo proposto"), che dovranno essere adottate dal Consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, incluso il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri nominati dal titolare di Azioni di Categoria A.

Le presenti proposte di modifica, ove approvate, saranno, qualora adottate, sospensivamente condizionate all'effettivo ingresso di Invitalia all'interno del capitale sociale della Società e, pertanto, alla integrale sottoscrizione da parte di Invitalia stessa dell'Aumento di Capitale Riservato.

  1. Effetti dell'assunzione della delibera sull'eventuale diritto di recesso dei soci

Si segnala che le modifiche proposte e sopra illustrate non attribuiscono ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

  1. Modifiche proposte al testo dello statuto sociale vigente

Nel seguito è indicato il raffronto del testo statutario previgente e di quello di cui si propongono le modifiche, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che (i) il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella, (ii) il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione.

Versione vigente Testo proposto
Articolo 5 - Capitale sociale Articolo 5 - Capitale sociale1
II capitale sociale e di Euro 22.500.000,00 ed e
diviso in n. 225.000.000 azioni ordinarie da
nominali euro 0,10 cadauna.
II capitale sociale eè di Euro 22.500.000,00 ed e
è diviso in n. 225.000.000 azioni ordinarie da
nominali euro 0,10 cadaunaprive di valore
II capitale sociale potrà essere aumentato anche
con emissione di azioni aventi diritti diversi da
quelli delle azioni preesistenti.
nominale (le "Azioni Ordinarie").
L'Assemblea straordinaria dei soci in data 24
settembre 2024 ha, inter alia, deliberato di
II capitale sociale può essere aumentato anche
con conferimenti diversi dal denaro, osservate le
disposizioni di legge a riguardo, inclusi i
conferimenti di beni in natura e di crediti.
attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., al
Consiglio di Amministrazione la delega ad
eseguire
i
seguenti
aumenti
di
capitale
(unitamente, gli "Aumenti di Capitale in
Corso"):
un aumento di capitale da sottoscrivere
(c)
entro il termine del 31 dicembre 2024, a
pagamento, per un importo complessivo
massimo
di
Euro
25.000.000,00
L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale sociale
fino ad un ammontare determinato e per il

1 Si precisa che le modifiche riportate al testo dell'articolo 5 consolidano anche le modifiche già oggetto della relazione sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno, su cui supra.

periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.

(venticinque milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove Azioni Ordinarie della società, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c. e da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società (l'"Aumento di Capitale in Opzione");

(d) un aumento di capitale da effettuarsi in un'unica tranche, in via inscindibile, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2024, a pagamento, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni), inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni speciali di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni di Categoria A") e riservato, ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa" (l'"Aumento di Capitale Riservato"),

stabilendo che il prezzo di sottoscrizione delle azioni nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Riservato (e conseguentemente il numero di azioni da emettere) sia uguale e determinato, secondo la migliore prassi di mercato, dal Consiglio di Amministrazione della società in prossimità dell'inizio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione in base al valore del patrimonio netto contabile civilistico della società risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata disponibile della società, all'andamento dei prezzi di borsa delle azioni della società negli ultimi 12 mesi, potendo prendere in considerazione anche periodi di riferimento inferiori, alla situazione economica e finanziaria consolidata della società e

all'andamento in generale dei mercati finanziari
con
la
precisazione
che
al
prezzo
così
determinato andrà applicato uno sconto rispetto
al TERP - prezzo teorico ex diritto, delle azioni
della società, quest'ultimo a sua volta calcolato
secondo le metodologie e la prassi correnti.
II capitale sociale potrà essere aumentato anche
con emissione di azioni aventi diritti diversi da
quelli delle azioni preesistenti.
II capitale sociale può essere aumentato anche
con conferimenti diversi dal denaro, osservate le
disposizioni di legge a riguardo, inclusi i
conferimenti di beni in natura e di crediti.
L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale sociale
fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
In caso di aumento a pagamento del capitale
sociale, il diritto di opzione può essere escluso
con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia
stato
a
ciò
delegato,
del
Consiglio
di
Amministrazione nei limiti e con le modalità di
cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo
periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di
obbligazioni convertibili (anche con warrant) e
a
condizione
che
il
prezzo
di
emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e
ciò sia confermato in apposita relazione della
società di revisione legale.
I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci,
a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci
in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse
legale sul saldo non versato, fermo restando il
disposto dell'articolo 2344 c.c.
La società potrà acquisire dai soci finanziamenti
a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo
di rimborso - nel rispetto delle normative
vigenti.
Articolo 6 - Azioni Articolo 6 - Azioni
Le azioni sono nominative o, ove consentito
dalla
legge,
al
portatore,
indivisibili
e
liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto
LeFermo restando quanto previsto al seguente
articolo 6-quinquies con riferimento alle Azioni
di Categoria A, tutte le azioni sono nominative
o, ove consentito dalla legge, al portatore,

ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 6-
bis, 6-ter e 6- quater.
indivisibili
e
liberamente
trasferibili.
Ogni
azione dà diritto ad un voto, fermo quanto
Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di
emettere, nel rispetto dei requisiti di legge,
categorie di azioni fornite di diritti diversi. La
società può emettere anche le speciali categorie
di azioni previste dall'articolo 2349, primo
comma, c.c.
previsto agli articoli 6-bis, 6-ter e 6- quater con
riferimento alle Azioni Ordinarie.
Oltre alle azioni ordinarieAzioni Ordinarie la
società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei
requisiti di legge, categorie di azioni fornite di
diritti diversi. La società può emettere anche le
Alle azioni costituenti il capitale sociale si
applicano le disposizioni di legge in materia di
rappresentazione, legittimazione e circolazione
della partecipazione sociale previste per gli
strumenti
finanziari
negoziati
in
mercati
regolamentati.
speciali categorie di azioni previste dall'articolo
2349, primo comma, c.c.
Alle azioni costituenti il capitale sociale si
applicano le disposizioni di legge in materia di
rappresentazione, legittimazione e circolazione
della partecipazione sociale previste per gli
La società può emettere, nel rispetto dei requisiti
di legge, strumenti finanziari
diversi dalle
azioni.
strumenti
finanziari
negoziati
in
mercati
regolamentati.
La società può emettere, nel rispetto dei requisiti
L'emissione di strumenti finanziari è disposta
con delibera dell'Assemblea straordinaria che
di legge, strumenti finanziari
diversi dalle
azioni.
determina le
caratteristiche,
disciplinandone
condizioni di emissione, diritti amministrativi
e/o
patrimoniali,
sanzioni
in
caso
di
inadempimento
delle
prestazioni
apportate,
nonché modalità di trasferimento, circolazione e
rimborso.
L'emissione di strumenti finanziari è disposta
con delibera dell'Assemblea straordinaria che
determina le
caratteristiche,
disciplinandone
condizioni di emissione, diritti amministrativi
e/o
patrimoniali,
sanzioni
in
caso
di
inadempimento
delle
prestazioni
apportate,
La società può altresì emettere gli strumenti
finanziari previsti dall'articolo2349, secondo
nonché modalità di trasferimento, circolazione e
rimborso.
comma, c.c. La società può altresì emettere gli strumenti
finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo
comma, c.c.
Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di
voto
Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di
voto
II titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i
presupposti
e
le
condizioni
previste
dalla
normativa anche regolamentare vigente e dal
presente statuto, dispone, relativamente alle
azioni possedute in via continuativa da almeno
ventiquattro mesi, di due voti per ogni azione.
II titolare di azioni ordinarieAzioni Ordinarie,
ove ricorrano i presupposti e le condizioni
previste dalla normativa anche regolamentare
vigente
e
dal
presente
statuto,
dispone,
relativamente
alle
azioniAzioni
Ordinarie
possedute
in
via
continuativa
da
almeno
La maggiorazione di voto si consegue, previa
iscrizione
nell'apposito
elenco
di
cui
al
successivo
articolo
6-quater
(l'"Elenco
Speciale"), con il decorso di ventiquattro mesi
di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso
l'Elenco Speciale, secondo le modalità previste
dall'apposito
regolamento
adottato
dal
Consiglio di Amministrazione.
ventiquattro mesi, di due voti per ogni azione.
La maggiorazione di voto si consegue, previa
iscrizione
nell'apposito
elenco
di
cui
al
successivo
articolo
6-quater
(l'"Elenco
Speciale"), con il decorso di ventiquattro mesi
di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso
l'Elenco Speciale, secondo le modalità previste

La maggiorazione di voto già maturata ovvero,
se
non
maturata,
il
periodo
di
titolarità
necessario
alla
maturazione
del
voto
maggiorato, sono conservati:
dall'apposito regolamento
adottato
dal
Consiglio di Amministrazione.
La maggiorazione di voto già maturata ovvero,
(a) in caso di successione a causa di morte a
favore dell'erede e/o legatario;
se
non
necessario
maturata,
il
periodo
di
titolarità
alla
maturazione
del
voto
maggiorato, sono conservati:
in caso di fusione o scissione del titolare
(b)
delle
azioni
a
favore
della
società
risultante dalla fusione o beneficiaria
della
scissione,
fermo
quanto
infra
previsto al settimo comma.
(a) in caso di successione a causa di morte a
favore dell'erede e/o legatario;
(b) in caso di fusione o scissione del titolare
delle azioniAzioni Ordinarie a favore
della società risultante dalla fusione o
La maggiorazione di voto si estende alle azioni
(le "Nuove Azioni"):
beneficiaria della scissione, fermo quanto
infra previsto al settimo comma.
di compendio di un aumento gratuito di
(i)
capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c.
spettanti al titolare in relazione alle azioni
per
le
quali
sia
già
maturata
la
maggiorazione
di
voto
(le
"Azioni
Originarie");
La maggiorazione di voto si estende alle azioni
(le "Nuove Azioni"):
(i) di compendio di un aumento gratuito di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c.
spettanti al titolare in relazione alle azioni
Azioni Ordinarie per le quali sia già
spettanti
in
cambio
delle
Azioni
(ii)
Originarie in caso di fusione o scissione,
sempre che il progetto di fusione o
scissione lo preveda;
sottoscritte
dal
titolare
delle
Azioni
(iii)
Originarie nell'esercizio del diritto di
opzione spettante in relazione a tali
maturata la maggiorazione di voto (le
"Azioni Originarie");
(ii) spettanti
in
cambio
delle
Azioni
Originarie in caso di fusione o scissione,
sempre che il progetto di fusione o
(iii) scissione lo preveda;
sottoscritte
dal
titolare
delle
Azioni
azioni.
Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove
Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto
Originarie nell'esercizio del diritto di
opzione spettante in relazione a tali
azioni.
dal
momento
dell'iscrizione
nell'Elenco
Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso
del periodo continuativo di possesso di cui al
primo e secondo comma.
Nei casi previsti dal precedente quarto comma,
ove la maggiorazione di voto per le Azioni
Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via
di
maturazione,
la
maggiorazione
di
voto
spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia
avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal
momento
del
compimento
del
periodo
di
appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione
nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
La maggiorazione di voto viene meno per le
azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo
oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno,
dal Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove
Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto
momento
dell'iscrizione
nell'Elenco
Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso
del periodo continuativo di possesso di cui al
primo e secondo comma.
di
momento
Nei casi previsti dal precedente quarto comma,
ove la maggiorazione di voto per le Azioni
Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via
maturazione,
la
maggiorazione
di
voto
spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia
avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal
del
compimento
del
periodo
di
appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione
nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'articolo120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'articolo2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrate del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioniAzioni Ordinarie (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'articolo120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'articolo 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrate del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Articolo 6-quinquies – Azioni di Categoria A
Le Azioni di Categoria A sono non quotate e
attribuiscono
al
titolare
gli
stessi
diritti
patrimoniali
e
amministrativi
delle
Azioni
Ordinarie in circolazione, oltre a quanto infra
precisato.
I titolari di Azioni di Categoria A sono tenuti a
comunicare al Consiglio di Amministrazione
qualsiasi operazione di trasferimento avente ad
oggetto le medesime Azioni di Categoria A,

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company

Via Nobel, 2 - 42025 Corte Tegge, Cavriago (RE) | ITALY | Tel. +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044 F.C. and V.A.T. n° IT 00523300358 | Share Capital € 22.500.000 i.v. | REA 138031 | Registro Imprese RE email [email protected] | Website www.landirenzo.com – www.landirenzogroup.com

nonché qualsiasi variazione intervenuta nella propria compagine sociale.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società; e/o (ii) Girefin S.p.A., con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00742200355 ("Girefin"), Gireimm S.r.l., con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 05733380967 ("Gireimm") e Itaca GAS S.r.l., con sede in Milano, via Pontaccio, n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12463920962 ("Itaca GAS") in qualità di soci di GBD Green by definition S.p.A., con sede in Milano (MI), via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12451750967, che a sua volta è azionista di maggioranza di Landi Renzo S.p.A. (Girefin, Gireimm e Itaca GAS, congiuntamente, i "Soci di GBD") detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società, il titolare di Azioni di Categoria A ha il diritto di nominare, nel contesto del voto di lista di cui all'Articolo 14:

  • (a) un numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari a:
    • (i) due amministratori, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari o inferiore a dieci; ovvero
    • (ii) almeno un quarto (1/4) degli amministratori con arrotondamento per difetto o per eccesso al numero intero più prossimo, di cui 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F e dal c.c. e nel rispetto del genere meno rappresentato, qualora il Consiglio di Amministrazione sia

composto da un numero di consiglieri superiore a dieci;

(b) un sindaco effettivo e un sindaco
supplente, nel rispetto dei requisiti (anche
di genere) ai sensi sia del T.U.F. che del
c.c.

Le Azioni di Categoria A sono convertibili su

richiesta del loro titolare in qualunque momento,
in tutto e/o in parte, in Azioni Ordinarie nel
rapporto di uno a uno, fermo restando che:
in caso di trasferimento a qualunque titolo
(a)
effettuato, le Azioni di Categoria A così
trasferite si convertono automaticamente
in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a
uno; e
nel caso in cui il titolare di Azioni di
(b)
Categoria
A
venga
a
detenere
una
partecipazione
inferiore
al
5%
del
capitale della società e/o i Soci di GBD
vengano a detenere complessivamente
una
partecipazione
inferiore
al
20%
(venti per cento) del capitale della società,
tutte
le
Azioni
di
Categoria
A
in
circolazione
si
convertiranno
automaticamente in Azioni Ordinarie nel
rapporto di uno a uno.
Nelle ipotesi di conversione ai sensi delle lettere
(a) e (b) di cui al precedente comma, il Consiglio
di
Amministrazione
assicurerà
la
corretta
immissione delle Azioni Ordinarie derivanti
dalla conversione delle Azioni di Categoria A
nel sistema di gestione accentrata gestito da
Monte Titoli S.p.A.
Qualora la società deliberi di effettuare acquisti
di azioni proprie, deve rivolgere l'offerta, a
parità di condizioni, anche ai titolari di Azioni di
Categoria A, con la precisazione che in caso di
adesione le stesse Azioni di Categoria A si
convertiranno
automaticamente
in
Azioni
Ordinarie a partire dalla data di efficacia della
cessione.
Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in
Assemblea
Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in
Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea gli aventi
diritto al voto, purché la loro legittimazione sia
attestata secondo le modalità ed entro i termini
Possono intervenire all'Assemblea gli aventi
diritto al voto, purché la loro legittimazione sia
attestata secondo le modalità ed entro i termini

previsti previsti
dalle dalle
disposizioni disposizioni
legislative legislative
e e
regolamentari pro tempore vigenti. regolamentari pro tempore vigenti.
Ogni avente diritto al voto può, mediante delega Ogni avente diritto al voto può, mediante delega
scritta, farsi rappresentare in Assemblea da terzi, scritta, farsi rappresentare in Assemblea da terzi,
in conformità e nei limiti di quanta disposto in conformità e nei limiti di quanta disposto
dalla legge. La notifica elettronica della delega dalla legge. La notifica elettronica della delega
alla società può essere effettuata tramite posta alla società può essere effettuata tramite posta
elettronica elettronica
certificata certificata
all'indirizzo all'indirizzo
di di
posta posta
elettronica della società indicato nell'avviso di elettronica della società indicato nell'avviso di
convocazione. convocazione.
La La
società società
non non
designa designa
un un
rappresentante per il conferimento di deleghe da rappresentante per il conferimento di deleghe da
parte dei soci. parte dei soci.
Gli aventi diritto al voto possono formulare Gli aventi diritto al voto possono formulare
domande sulle materie all'ordine del giorno domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, purché entro i anche prima dell'Assemblea, purché entro i
termini previsti nell'avviso di convocazione, termini previsti nell'avviso di convocazione,
tramite posta elettronica certificata utilizzando tramite posta elettronica certificata utilizzando
l'apposito indirizzo di posta elettronica della l'apposito indirizzo di posta elettronica della
società indicato nell'avviso di convocazione. società indicato nell'avviso di convocazione.
La società non è tenuta a fornire risposta se le La società non è tenuta a fornire risposta se le
informazioni pertinenti sono disponibili sul sito informazioni pertinenti sono disponibili sul sito
internet della società in un formato "domanda e internet della società in un formato "domanda e
risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario
tutelare la riservatezza e gli interessi della tutelare la riservatezza e gli interessi della
società. società.
Articolo 11-bis – Rappresentante Designato
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può
svolgersi
con
l'intervento
esclusivo
del
rappresentante designato di cui all'articolo 135-
undecies del T.U.F. ove consentito dalla, e in
conformità
alla,
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente, secondo
quanto disposto nell'avviso di convocazione. La
legittimazione all'intervento in Assemblea e
l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati
dalle
norme
di
legge
e
dalle
disposizioni
contenute
nell'avviso
di
convocazione.
Al
rappresentante
designato
possono
essere
conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi
dell'articolo 135-novies T.U.F.
Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e
validità delle deliberazioni validità delle deliberazioni
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si
svolge in un'unica convocazione e si costituisce
e delibera validamente con le maggioranze
previste dalla legge.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si
svolge in un'unica convocazione e si costituisce
e delibera validamente con le maggioranze

previste dalla legge, fatto salvo quanto infra precisato.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società; e/o (ii) i Soci di GBD detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale della società, per l'approvazione delle seguenti delibere da parte dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A:

  • (i) delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, che prevedano l'emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 20% (venti per cento) del valore delle azioni in circolazione, salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
  • (ii) delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, che prevedano l'emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 25% (venticinque per cento) del valore delle azioni in circolazione salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
  • (iii) delibere aventi ad oggetto il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione (anche mediante scorporo) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla società, direttamente e/o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sostanziale e diretto – secondo l'insindacabile giudizio del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A – le condizioni economiche e patrimoniali della società. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente fattispecie le operazioni concluse con o tra società controllate dalla società;
  • (iv) ove di competenza assembleare, delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o

parziale, di asset strategici della società, per
tali
intendendosi
quegli
asset
la
cui
dismissione comporti una riduzione pari
almeno al 20% (venti per cento) (x) del
totale delle attività o (y) della differenza tra
valore e costo della produzione, rispetto ai
dati
risultanti
dall'ultimo
bilancio
consolidato
(se
redatto)
o
civilistico
approvato
della
società;
con
la
sola
eccezione delle delibere aventi ad oggetto
il trasferimento di
partecipazioni della
società in SAFE&CEC S.r.l. conseguenti
l'esercizio, da parte di Clean Energy, del
diritto di drag-along previsto dallo statuto
di SAFE&CEC S.r.l.;
(v) ove di competenza assembleare, qualsiasi
delibera che possa comportare la riduzione
della misura della partecipazione della
società in SAFE&CEC S.r.l. al di sotto del
51,00%,
ovvero
possa
comportarne
la
perdita del controllo ex art. 2359 c.c., con
la sola eccezione delle delibere aventi ad
oggetto il trasferimento di partecipazioni
della
società
in
SAFE&CEC
S.r.l.
conseguenti l'esercizio, da parte di Clean
Energy, del diritto di drag-along previsto
dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l.;
(vi) delibere aventi ad oggetto lo scioglimento
anticipato e messa in liquidazione della
società ai sensi dell'articolo 2484, primo
comma, n. 6), c.c.;
(vii) delibere aventi ad oggetto fusioni inverse;
(viii)delibere aventi ad oggetto il trasferimento
della sede legale e/o operativa della società
al di fuori del territorio italiano;
(ix) delibere
aventi
ad
oggetto
modifiche
statutarie
della
clausola
dell'oggetto
sociale,
quando
consentono
un
cambiamento
significativo
dell'attività
della società;
(x) delibere previste dall'articolo 133 T.U.F.; e
(xi) modifiche
statutarie
che
comportino
direttamente o indirettamente la modifica o
la rimozione degli articoli 6-quinquies, 12
e 19 del presente statuto.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta - in sede di nomina - dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'Assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione e composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante aisensidell'articolo122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove tredici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta - in sede di nomina - dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'Assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione e composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante aisensidell'articolo122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato

potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione ditale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza

potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione ditale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza

delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

  • (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
  • (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero

delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

  • (a) dalla lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, (i) ridotto del numero dei componenti tratti dalla lista, se presentata, del titolare di Azioni di Categoria A, ai sensi della successiva lett. (c), e (ii) meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
  • (b) dalla lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; e
  • (c) dalla lista presentata dai titolari di Azioni di Categoria A, viene tratto un numero di consiglieri pari, a seconda dei casi, al numero dei consiglieri da eleggere da parte del titolare di Azioni di Categoria A secondo quanto previsto al precedente Articolo 6-quinquies (la "Lista Titolari Azioni di Categoria A").

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un

di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, (i) il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza e/o nella Lista Titolari di Azioni di Categoria A nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa appartenente alla lista del candidato sostituito, ovvero (ii) in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, (i) il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza e/o nella Lista Titolari di Azioni di Categoria A nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo appartenente alla lista del candidato sostituito, ovvero (ii) in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro

tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

  • (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
  • (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto

tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste presentate dai titolari di Azioni Ordinarie ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la

disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 19 -Deleghe di poteri Articolo 19 -Deleghe di poteri

I1 Consiglio di Amministrazione può:

  • (a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al Consiglio di Amministrazione;
  • (b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro – di tutte o parte delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al Consiglio stesso;
  • (c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.

I1 Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

I1 Consiglio di Amministrazione può:

  • (a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al Consiglio di Amministrazione;
  • (b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro – di tutte o parte delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al Consiglio stesso;
  • (c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5%; e/o (ii) i Soci di GBD detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società, non possono essere in nessun caso delegate al comitato esecutivo né a uno o più amministratori delegati (a seconda dei casi) o a procuratori le decisioni attinenti alle seguenti materie, che dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, incluso il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri nominati ai sensi dell'articolo 6-quinquies, lettera (a) che precede:

  • (i) le proposte di deliberazione assembleare e/o le delibere consiliari nelle materie indicate al precedente articolo 12, nn. da (i) a (xi);
  • (ii) a seguito dell'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l con riferimento alla partecipazione della Società in SAFE&CEC S.r.l., nei casi

ANDIRENZO®
previsti
dall'art.
9.4
dello
statuto
di
SAFE&CEC
S.r.l.,
delibere
aventi
a
oggetto
la
verifica
della
corretta
implementazione dei presupposti e della
procedura prevista dal medesimo articolo
9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l.;
le
delibere
nelle
materie
indicate
al
(iii)
precedente
articolo
18,
comma
2°,
romanino (i); e
delibere
finalizzate
ad
autorizzare
(iv)
l'espressione del diritto di voto nell'ambito
dell'assemblea
delle
società
controllate
(ove presenti), per quanto attiene alle
delibere
rientranti
nelle
materie,
di
competenza
dell'assemblea
delle
controllate, di cui al precedente articolo 12,
nn. da (i) a (xi).
I1 Consiglio di Amministrazione può istituire
comitati, composti da membri del Consiglio
stesso, di natura consultiva e/o propositiva,
determinando il numero dei membri di tali
comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai
sensi della normativa vigente per le società con
azioni quotate nei mercati regolamentati.
Gli organi delegati, se nominati, forniscono al
Consiglio di Amministrazione, con cadenza
almeno trimestrale, adeguata informativa sul
generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio
delle rispettive deleghe, sulle operazioni di
maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Articolo 22 - Composizione e nomina del
Collegio Sindacale - Funzioni
Articolo 22 - Composizione e nomina del
Collegio Sindacale - Funzioni
Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci
effettivi e due supplenti, rieleggibili.
Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci
effettivi e duetre supplenti, rieleggibili.
Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli
stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina
l'Assemblea determina la retribuzione spettante
ai sindaci, anche con riferimento alla loro
partecipazione ai comitati previsti dall'articolo
19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso
delle spese incontrate nell'esercizio delle loro
funzioni.
Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli
stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina
l'Assemblea determina la retribuzione spettante
ai sindaci, anche con riferimento alla loro
partecipazione ai comitati previsti dall'articolo
19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso
delle spese incontrate nell'esercizio delle loro
funzioni.
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti
tra coloro che sono in possesso dei requisiti di
LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti
tra coloro che sono in possesso dei requisiti di

onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri in derogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri in derogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista ne possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la meta della soglia di capitale individuata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi:(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista ne possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la meta della soglia di capitale individuata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi:(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

  • (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");
  • (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

  • (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplentee due supplenti (la "Lista di Maggioranza");
  • (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente,

secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale

i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di

i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di

minoranza
che
abbia
riportato
il
secondo
minoranza
che
abbia
riportato
il
secondo
maggior numero di voti, fermo rimanendo il maggior numero di voti, fermo rimanendo il
rispetto del requisito di equilibri tra i generi rispetto del requisito di equilibri tra i generi
sopra
indicato,
ove
richiesto
dalle
vigenti
sopra
indicato,
ove
richiesto
dalle
vigenti
disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, disposizioni di legge e regolamentari. In difetto,
alle
sostituzioni
provvederà
l'Assemblea,
alle
sostituzioni
provvederà
l'Assemblea,
deliberando
a
maggioranza
relativa
ed
in
deliberando
a
maggioranza
relativa
ed
in
conformità a quanto previsto al penultimo conformità a quanto previsto al penultimo
comma del presente articolo. comma del presente articolo.
Quando l'Assemblea sia chiamata ai sensi
dell'articolo 2401, primo comma, c.c., alla
nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci
eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno
computati i voti eventualmente espressi dai soci
Quando l'Assemblea sia chiamata ai sensi
dell'articolo 2401, primo comma, c.c., alla
nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci
eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno
computati i voti eventualmente espressi dai soci
che detengono,
anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza
che detengono,
anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa. relativa.
Le riunioni del Collegio possono tenersi anche
con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel
rispetto delle modalità dicuiall'articolo16 del
Le riunioni del Collegio possono tenersi anche
con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel
rispetto delle modalità dicuiall'articolo16 del
presente statuto. presente statuto.

In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea Straordinaria di Landi Renzo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti,

delibera

    1. di modificare gli articoli 5 e 11 dello statuto sociale e di introdurre un nuovo articolo 11-bis, dello statuto sociale, adottando la formulazione indicata nella colonna "Testo proposto" della tabella riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con efficacia immediata, nonché di modificare gli articoli 6, 6-bis, 12, 14, 19 e 22 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 6-quinquies con riferimento alla costituzione di una categoria speciale di azioni, adottando la formulazione indicata nella colonna "Testo proposto" della tabella riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, con efficacia subordinata all'integrale sottoscrizione, da parte di Invitalia, dell'aumento di capitale ad essa riservato e oggetto di delibera in sede di trattazione del punto no. 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente riunione;
    1. di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al suo Presidente, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni

formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili; e

  1. di autorizzare il Presidente del Consiglio di amministrazione con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione.".

***

Cavriago, 23 agosto 2024

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Stefano Landi

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