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Generalfinance

AGM Information Sep 25, 2024

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AGM Information

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ATTO
12 settembre 2024
REP. N. 76452/16321
NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SCAPTO MULLIATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

12 settembre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di settembre,

in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"Generalfinance S.p.A."

con sede in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A, capitale sociale Euro 4.202.329,36 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 01363520022, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1926720,

(di seguito anche la "Società" o l'"Emittente")

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 6 settembre 2024

presso la sede della Società in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A,

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

*****

"Il giorno sei settembre duemilaventiquattro,

alle ore 11 e 3 minuti,

si è riunita presso la sede della Società in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A, l'assemblea straordinaria della Società

"Generalfinance S.p.A."

ivi convocata alle ore 11, in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, MAURIZIO DALLOCCHIO, (di seguito il "Presidente"), anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale della Società porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Richiamato l'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. Il Presidente chiede se ci siano dissensi rispetto a tale designazione; nessuno interviene.

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, dà quindi atto che il capitale sociale di Euro 4.202.329,36 è attualmente suddiviso in n. 12.635.066 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale; precisa che ciascuna azione dà diritto ad un voto in assemblea, salvo le n. 6.894.939 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 6 dello statuto; comunica che, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 19.530.005. Precisa il notaio per conto del Presidente che, allo stato, gli azionisti di seguito indicati sono attualmente in possesso del diritto previsto dall'art. 6 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127-quinquies del D.lgs n. 58/98 ("TUF"), di poter beneficiare del voto maggiorato, avendo a suo tempo presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi, computando anche il possesso maturato anteriormente alla data di iscrizione nell'elenco voto maggiorato, come infra meglio chiarito; dà lettura, quindi, della seguente tabella:

Richiedente Data
di
iscrizione
nell'Elenco
Numero
di
azioni
per
le
quali
è
stata
richiesta
la
maggiorazione
Data
conseguimento
della
maggiorazione
del diritto di voto
Partecipazione
totale
(% sul capitale)
Diritti di voto
alla data
odierna (%
sul totale
diritti di voto)
GGH – Gruppo
General
Holding S.r.l.
29
giugno
2022
5.227.273 29 giugno 2022
(*)
5.227.273
(41,371%)
10.454.546
(53,531%)
Investment
Club S.r.l.
11
luglio
2022
14 dicembre
631.000
576.267
10 luglio 2024
(**)
termine in corso
1.207.267
(9,555%)
1.838.267
(9,413%)
First4Progress
S.p.A.
2023
8 luglio 2022
7 novembre
2023
620.000
61.140
di decorrenza
7 luglio 2024 (**)
termine in corso
di decorrenza
681.140
(5,391%)
1.301.140
(6,662%)
Banca
del
Ceresio SA
8 luglio 2022
21 dicembre
2023
416.666
173.000
7 luglio 2024 (**)
termine in corso di
decorrenza
589.666
(4,667%)
1.006.332
(5,153%)

(**) La maturazione è stata conseguita a seguito del decorso del termine di ventiquattro mesi di iscrizione ininterrotta nell'Elenco Speciale.

A tale riguardo, sempre per conto del Presidente, il notaio precisa che GGH ha maturato la maggiorazione ordinaria dei propri diritti di voto per l'intera partecipazione detenuta; mentre Investment Club, First4Progress e Banca del Ceresio hanno maturato la maggiorazione ordinaria dei propri diritti di voto su una parte della partecipazione detenuta e, più precisamente, rispettivamente, su n. 631.000, n. 620.000 e n. 416.666 azioni.

Comunica che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (di seguito Regolamento Emittenti). Pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 19.530.005 voti.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 7 giugno 2024, con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data.

Comunica che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera.

Comunica il notaio, sempre per conto del Presidente, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

  • "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

  • - 2. omissis

  • - 3. omissis

(*) Ai sensi dell'art. 6, comma 13), dello statuto sociale di Generalfinance S.p.A. e in conformità con quanto previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento.

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".

Il notaio, sempre per conto del Presidente, invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; nessuno interviene.

Il notaio comunica, come il Presidente conferma, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna sussistono le pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF risultanti dalla sintesi di cui il notaio medesimo dà lettura come segue:

"a) In data 9 giugno 2022, GGH – Gruppo General Holding S.r.l. ("GGH") e First4Progress S.p.A. ("F4P" e insieme a GGH, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale F4P") volto a disciplinare, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla governance di Generalfinance S.p.A. ("Generalfinance", la "Società" o l'"Emittente"), subordinandone l'efficacia: (i) alla sottoscrizione e/o acquisto da parte di F4P di azioni Generalfinance di nuova emissione per un controvalore complessivo compreso tra Euro 10.000.000,00 ed Euro 15.000.000,00 da assegnare in parte ai portatori del prestito obbligazionario emesso dalla stessa F4P e denominato "First4Progress CV 2021 -2026" (il "POC"), nonché (ii) all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (le "Azioni") sul mercato regolamentato denominato Euronext Milan ("EXM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

In data 29 giugno 2022, hanno avuto avvio le negoziazioni delle Azioni su EXM (la "Data di Avvio delle Negoziazioni") e nella medesima data F4P è divenuta titolare di n. 1.738.090 Azioni per un controvalore complessivo di Euro 12.514.416,9 di cui n. 1.086.090 Azioni assegnate ai portatori del POC. Conseguentemente, a decorrere da tale data, il Patto Parasociale F4P è divenuto pienamente efficace e avrà durata per tre anni a far tempo dalla stessa.

Il Patto Parasociale F4P rientra nella tipologia di patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5 lett. (a) e (b), del TUF e ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Generalfinance.

Ai sensi dello statuto dell'Emittente e dell'articolo 127-quinquies del TUF, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) ove l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (rilevando anche ai fini della maturazione di tale periodo, come nel caso di GGH, anche il possesso ante-quotazione). Ai sensi di quanto precede, le Azioni detenute da GGH danno diritto a voto doppio, mentre le Azioni detenute da F4P," dato, precisa il notaio, riferito alla data della sottoscrizione del patto "danno diritto ad un voto. Gli strumenti finanziari conferiti nel Patto Parasociale F4P sono costituiti (i) dalle Azioni detenute da GGH alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) dalle Azioni detenute da F4P alla Data di Avvio delle Negoziazioni a titolo di investimento proprietario e quindi con esclusione delle Azioni attribuite ai portatori del POC (le "Partecipazioni Sindacate"). Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Partecipazioni Sindacate sono detenute dagli Aderenti come segue:

Aderente N. Azioni % sul cap. soc. N. dir. voto conferiti
nel Patto
% sul n. diritti di
voto
GGH 5.227.273 41,37% 10.454.546 58,53%
F4P 652.000 5,16% 652.000 3,65%
TOTALE 5.879.273 46,53% 11.106.546 62,18%

Il Patto Parasociale F4P costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al patto parasociale relativo all'Emittente sottoscritto in data 2 maggio 2022 tra GGH e Crédit Agricole Italia S.p.A..

b) In relazione all'altro patto parasociale a suo tempo stipulato in data 2 maggio 2022 fra Credit Agricole Italia S.p.A. ("CAI") e GGH, comunico che in data 4 ottobre 2023, CAI ha ceduto tutte le n. 2.057.684 azioni Generalfinance dalla stessa detenute, rappresentative del 16,3% del capitale sociale e del 20,4% del numero complessivo dei diritti di voto dell'Emittente, pertanto il patto parasociale sottoscritto, appunto, in data 2 maggio 2022, fra GGH e CAI ("CAI" e insieme a GGH, gli "Aderenti") (il "Patto Parasociale CAI"), volto a disciplinare, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla governance di Generalfinance, subordinandone l'efficacia all'avvio delle negoziazioni delle Azioni sul mercato regolamentato denominato Euronext Milan ("EXM") organizzato e gestito da Borsa Italiana – patto rientrante nella tipologia di patto parasociale ex articolo 122, commi 1 e 5, lett. (a) e (b), del TUF ed avente ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Generalfinance

- è cessato anticipatamente a seguito della summenzionata cessione della partecipazione detenuta da CAI. Della circostanza è stato dato avviso ai sensi dell'art. 122 "TUF" e dell'art. 131, comma 4, lett. b), del "Regolamento Emittenti".

Il Patto Parasociale CAI costituiva un accordo separato e autonomo rispetto al Patto Parasociale F4P sopra citato e tuttora vigente, relativo all'Emittente sottoscritto in data 9 giugno 2022 tra GGH e F4P.

Ripresa la parola, il Presidente dichiara che, in relazione ad entrambi i patti di cui è stata fatta menzione, sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 122 1° comma TUF.

Quindi il notaio, proseguendo nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione, precisa, sempre per conto del Presidente:

  • che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

  • che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

  • che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

  • che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società non ha designato un soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF;

  • che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

  • che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;

  • che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie;

  • che, per quanto a conoscenza del Presidente e della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE AZIONISTA
DIRETTO
N° AZIONI % su capitale % su diritti di voto
GGH

Gruppo
General
Holding
S.r.l.
GGH

Gruppo
General
Holding
S.r.l.
5.227.273 41,371 53,531
Investment
Club
S.r.l.
Investment
Club
S.r.l.
1.207.267 9,555 9,413
BFF Bank S.p.A. BFF Bank S.p.A. 1.013.378 8,020 5,189
First4Progress
S.p.A.
First4Progress
S.p.A.
681.140 5,391 6,662
Banca del Ceresio
SA
Banca del Ceresio
SA
589.666 4,667 5,153

Nella tabella sono indicati i soli azionisti che superano la soglia (in termini di % di diritti di voto) del 5%, come previsto da art. 120 TUF per le PMI, quale è Generalfinance

Si ricorda, inoltre, che l'art. 110 del D. Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito anche TUB) dispone che agli intermediari finanziari – quale è Generalfinance S.p.A. – si applichino, in quanto compatibili, fra l'altro, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 TUB in merito, fra l'altro, alla esclusione del diritto al voto per quei soci i quali, possedendo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della Società superiore al 10%, non abbiano richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla Società stessa.

Si rende comunque noto che presso la Società sono state adottate le necessarie misure di cautela ed organizzative per censire, in base alle informazioni risultanti, i soggetti eventualmente tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui sopra.

Il notaio chiede agli intervenuti, per conto del Presidente, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi delle citate discipline. Nessuno interviene.

Viene quindi fatta precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Il notaio prosegue informando gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, chiede agli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni; a tale riguardo, invita chi avesse necessità di uscire a darne notizia alla segreteria.

Nel proseguire nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione, il notaio precisa ulteriormente, per conto del Presidente:

  • che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

  • che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono attualmente presenti l'Amministratore Delegato Massimo Gianolli e gli amministratori Leonardo Luca Etro, Annalisa Raffaella Donesana, Maria Luisa Mosconi, Federica Casalvolone e Gabriele Albertini;

  • che, per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti Paolo Francesco Maria Lazzati, Presidente, ed i sindaci effettivi Marco Carrelli e Maria Enrica Spinardi;

  • che sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;

  • che sono attualmente intervenuti n. 23 aventi diritto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.815.984 azioni ordinarie che rappresentano il 77,688% delle n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 16.710.923 voti che rappresentano l'85,565% dei complessivi n. 19.530.005 voti.

*****

Quindi, ripresa la parola, il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita in unica convocazione.

*****

Quindi il Presidente chiede al notaio di continuare con le comunicazioni propedeutiche.

Il notaio prosegue precisando che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, ci si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle votazioni. Resta fermo che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per la votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno, facendo presente che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato; e b) della facoltà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il notaio invita gli intervenuti a verificare che sia stato distribuito il fascicolo contenente:

* la relazione del Consiglio di amministrazione;

* il modulo d'attestazione del delegato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Comunica ancora il notaio che sono inoltre a disposizione degli intervenuti anche alcune copie dello statuto sociale vigente.

***

Quindi il Presidente, ripresa la parola, dichiara aperta la seduta e che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

***

Si passa alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno ("Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato; e b) della facoltà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato") ed il Presidente dichiara che la Società ha trasmesso a Banca d'Italia in data 15 giugno 2024 comunicazione preventiva – ai sensi (i) dell'art. 108, comma 3, lett. d), del Testo Unico Bancario, (ii) del Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare 288, nonché (iii) del Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III della medesima Circolare 288 – avente ad oggetto le modifiche statutarie oggi proposte in assemblea.

In esito a tali comunicazioni, Banca d'Italia, Sede di Milano, Divisione Supervisione Intermediari Finanziari, in data 3 settembre 2024 – con provvedimento con protocollo 1697302/24 avente ad oggetto "Generalfinance SpA (19118). Comunicazione preventiva di modifiche statutarie e riduzione dei fondi propri" – ha comunicato alla Società che "non si rilevano motivi ostativi" (i) all'adozione delle modifiche statutarie oggetto delle odierne deliberazioni nonché (ii) all'utilizzo di riserve al fine del riacquisto da parte della Società delle azioni di eventuali azionisti recedenti, secondo quanto si riserva di meglio specificare.

Il Presidente precisa, inoltre, che le modifiche statutarie oggi proposte riguardano:

* gli articoli 6 (Azioni) e 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto) al fine di introdurre le previsioni consentite dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali");

* gli articoli 11 (Convocazione), 13 (Svolgimento dell'Assemblea), 19 (Adunanze e delibere del Consiglio di Amministrazione) e 26 (Riunioni del Collegio Sindacale) al fine di introdurre la possibilità di tenere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Rammenta che le modifiche oggi proposte all'approvazione dell'assemblea e le relative ragioni e fonti sono analiticamente indicate nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche la "Relazione"); a cui fa pieno riferimento e rinvio, salvo che qualcuno degli intervenuti chieda ne sia data lettura per stralci; nessuno interviene.

Il Presidente evidenzia che la proposta di modifica dello statuto concernente l'introduzione del cosiddetto "voto maggiorato rafforzato" determina – come meglio precisa la Relazione – il sorgere del diritto di recesso a favore di coloro che non concorressero all'adozione della relativa delibera (i.e. assenti, astenuti e dissenzienti), in ossequio a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 127 quinquies TUF, così come sostituito dalla Legge Capitali.

Rammenta in proposito che il prezzo di liquidazione da riconoscere agli azionisti che esercitassero il diritto di recesso sarà pari ad Euro 10,13 per ciascuna azione della Società e che tale importo è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile.

In virtù di quanto precede, tenuto conto che Generalfinance potrebbe trovarsi a rimborsare le azioni degli azionisti recedenti, nella Relazione è precisato che la relativa delibera di approvazione, al fine di evitare un aggravio eccessivo sulla Società e di non metterne a rischio la solidità patrimoniale, è sospensivamente condizionata al fatto che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai recedenti non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00 (la "Condizione").

Il Presidente, per chiarezza, precisa inoltre che:

(i) a ciò consegue che, in caso di superamento del suddetto importo, le modifiche statutarie non acquisteranno efficacia;

(ii) se la Condizione non dovesse avverarsi, e conseguentemente la modifica statutaria in oggetto non dovesse diventare efficace, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento venga effettuato in favore dei suddetti azionisti.

Il Presidente ribadisce, premesso quanto sopra, che, salvo specifica richiesta da parte degli intervenuti, non procederà alla lettura della Relazione; nessuno si oppone alla proposta.

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione medesima; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di "Generalfinance S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) approvare, con efficacia subordinata alla condizione che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società agli azionisti recedenti non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00, la proposta di modifica dello statuto sociale, nel testo sottoposto all'odierna Assemblea, al fine di introdurre, oltre a modifiche di minor rilevanza: (a) la c.d. maggiorazione rafforzata dei diritti di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, come recentemente modificato dall'art. 14 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la c.d. Legge Capitali), mediante modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; nonché (b) la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano

esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in conformità all'art. 135-undecies.1 del TUF, recentemente introdotto dall'art. 11 della Legge Capitali, mediante modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale;

2) conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega per gli aspetti esecutivi, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in ogni singola parte le deliberazioni che precedono e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, concludere, sottoscrivere ed eseguire, in nome e per conto della Società, ogni documento, atto e/o contratto propedeutico e/o concernente le proposte di modifica dello statuto sociale, restando inteso che lo stesso Amministratore Delegato avrà il potere, tra l'altro, di: (i) effettuare le comunicazioni, i depositi e/o le richieste di autorizzazione alle Autorità competenti, ivi incluso il Registro delle Imprese, ai sensi delle norme di legge e regolamentari applicabili, anche al fine di rimborsare le azioni rispetto alle quali sarà esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater, del codice civile, per un importo massimo di Euro 5.000.000,00, in ogni caso, fornendo i chiarimenti ed effettuando le modifiche e/o le integrazioni eventualmente richieste dalle medesime Autorità, nonché che si rendessero necessarie e/o opportune per l'attuazione di previsioni legali o regolamentari; (ii) compiere ogni adempimento necessario ai fini della modifica dello statuto della Società;

3) autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare a quanto sopra deliberato tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che siano richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza.".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto in relazione alle proposte di modifiche statutarie.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi al seggio di Monte Titoli.

Hanno quindi luogo le votazioni.

Al termine il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Monte Titoli (società che, come anticipato, gestisce la relativa funzione di supporto), la proposta di cui è stata data lettura precisandone come segue il risultato:

  • favorevoli n. 15.617.568 voti, pari al 93,457% dei voti rappresentati in assemblea,

  • contrari n. 983.646 voti, pari al 5,886% dei voti rappresentati in assemblea,

  • astenuti n. 109.709 voti, pari allo 0,657% dei voti rappresentati in assemblea,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

*****

Quindi il Presidente – rivolto un ringraziamento agli intervenuti e constatato che non c'è altro da deliberare – dichiara chiusi gli odierni lavori alle ore 11 e 42 minuti".

*****

Al momento della redazione del presente verbale do atto io notaio che, terminata l'assemblea, la Società mi ha comunicato che l'azionista identificato nel verbale come "First4Progress S.p.A." ha comunicato la intervenuta modifica della propria denominazione sociale che, in visura all'uopo estratta dal registro delle imprese a mia cura, risulta essere "FIRST4PROGRESS 1 S.r.l." o per esteso "FIRST FOR PROGRESS 1 S.r.l." o in breve "F4P1 S.r.l.".

*****

Si allegano al presente verbale:

  • sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti della votazione;

  • sotto la lettera "B", la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9 e 30 di questo giorno dodici settembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

1 :00 Comunicazione n. ore:

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea straordinaria dei soci del 6 settembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 23 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per
delega, per complessive n. 9.815.984 azioni.
regolarmente depositate, che rappresentano il
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 16.710.923 voti
cne rappresentano il 85.565 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea:

7

EMARKET
SDIR certified

Allegato "

GENERALFINANCE S.P.A. ssemblea straordinaria del 6 settembre 2024

ore: 11.00 Comunicazione n. 1

ELENCO INTERVENUTI

Aventi diritto tante
Rappresen
Delegato Azioni in Azioni per % sulle u
proprio de eqa azioni ord.
GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO VERGANTI GABRIELE 5.227.273 41.371 11:00
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELTY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
2
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 251.676 1.992 11:00
3 IGOVERNMENT OF NORWAY DE TANTILUCA (STUDIO TREVISAN) 280.602 2.221 11:00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 121.108 0.959 11:00
5 ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND DE TANTILUCA (STUDIO TREVISAN) 72.994 0.578 11:00
6 IGF AMBITION SOLIDAIRE DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 100.000 0.791 11:00
7 AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 48.470 0.384 11:00
8 GENERALI SMART FUNDS DE TANTILUCA (STUDIO TREVISAN) 25,000 0.198 11:00
9 GENERALI SMART FUNDS DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 15.000 0.119 11:00
10 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 68.000 0.538 11:00
11 MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 796 0.006 11:00
12 IEURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 19,525 0.155 11:00
13 IEURIZON PIR ITALIA - ELTIF DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 46.820 0.371 11:00
14IEURIZON AZIONI ITALIA DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 9.400 0.074 11:00
15 EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 33,964 0.269 11:00
16 COLOMBO UGO 3.905 0.031 11:00
17 IFIRST4PROGRESS 1 SRL O PER ESTESO FIRST FORPROGRESS PIGNATARO MARIA 61.140 0.4841 11.00
FIRSTANKOGRESS TSKE OFFER ESTERO FIRST LOKEKOGRESS - VOLO
MAGGIORATO
18
PIGNATARO MARIA 620.000 4,907 11:00
19IBANCA DEL CERESIO GIANELLA GIACOMO 173.000 1.369 11:00
201BANCA DEL CERESIO - VOTO MAGGIORATO GIANELLA GIACOMO 416.666 3.298 11:00
21 IINVESTMENT CLUB SRL SANTINI ALESSANDRÓ 576.267 4.561 11:00
22 INVESTMENT CLUB SRL - VOTO MAGGIORATO SANTINI ALESSANDRO 631.000 4.994 11:00
23 BFF BANK SPA DELLA MORA CATERINA 1.013.378 8,020 11:00

Pag. 1 di 1

77,688

Persone partecipanti all'assemblea:

580.172 9.235.812 9.815.984

Totale azioni in proprio Totale azioni per delega Totale generale azioni % sulle azioni ord.

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea straordinaria del 6 settembre 2024

Punto 1 Parte Straordinaria - Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato; e b) della facoltà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea

16.710.923

100,000%

n. voti % voti rappresentati in
assemblea
% del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 15.617.568 93,457% 79,967%
Contrari 983.646 5,886% 5,037%
Astenuti 109.709 0,657% 0,562%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 16.710.923 100,000% 85,565%

Assemblea straordinaria del 6 settembre 2024 GENERALFINANCE S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Straordinaria - Proposta di mi, tra l'alto, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato, e b) della facolà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato. Inerenti e conseguenti.

Aventi diritto 10
Rappresentan
Delegato Voti in Voti per % sul capitale VOTI Azioni in Azioni per
proprio delega on diritto di voto proprio delega
GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO VERGANTI GABRIELE 10.454.546 53.531 E 5.227.273
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
2
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 251.676 1.289 C 251.676
GOVERNMENT OF NORWAY
0
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 280.602 1.437 C 280,602
4 ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 121.108 0.620 C 121.108
ALKEN CAPITAL FUND. FCP-FIS - ONE SUB-FUND
5
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 72.994 0.374 C 72.994
GF AMBITION SOLIDAIRE
6
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 100.000 0.512 C 100.000
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 48.470 0,248 C 48.470
GENERALI SMART FUNDS
8
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 25.000 0.128 C 25.000
91GENERALI SMART FUNDS DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 15.000 0.077 C 15.000
10 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 68.000 0.348 C 68.000
11 MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 798 0.004 C 796
12 IEURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 19.525 0.100 A 19.525
13 JEURIZON PIR ITALIA - ELTIF DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 46.820 0.240 A 46.820
14 IEURIZON AZIONI ITALIA DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 9.400 0.048 A 9.400
15 EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 33.964 0.174 A 33.964
16 COLOMBO UGO 3.905 0.020 F 3.905
17 FIRST4PROGRESS 1 SRL O PER ESTESO FIRST FORPROGRESS PIGNATARO MARIA 61.140 0.313 61.140
18 SISSIGN. KOGRESS TART OFFER FALLS LORPROGRESS - VOLO
MAGGIORATO
PIGNATARO MARIA 1.240.000 6.349 F 620.000
19 BANCA DEL CERESIO GIANELLA GIACOMO 173.000 0.886 E 173.000
20 BANCA DEL CERESIO - VOTO MAGGIORATO GIANELLA GIACOMO 833.332 4.267 L 416.666
21 INVESTMENT CLUB SRL SANTINI ALESSANDRO 576.267 2,951 F 576.267
22 INVESTMENT CLUB SRL - VOTO MAGGIORATO SANTIN! ALESSANDRO 1.262.000 6.462 631.000
23 BFF BANK SPA DELLA MORA CATERINA 1.013.378 5.189 u 1.013.378

% SUI PRESENTI

VOTI

0,657%

0,000%

100,000%

93.457% 5,886%

EMARKET SDIR certified

Allegato "B "all'atto in data ... 12 -... 1024 ... n. 76452 1632 rep.

GENERALFINANCE S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 6 SETTEMBRE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (ai sensi dell'articolo 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999)

UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 6 SETTEMBRE 2024

• Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato; e b) della facoltà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria di Generalfinance S.p.A. del 6 settembre 2024

Signori Azionisti,

la presente relazione ("Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Generalfinance S.p.A. ("Generalfinance" o la "Società"), ai sensi degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), per illustrare le modifiche dello statuto sociale ("Statuto") che vengono proposte all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in prima e unica convocazione, per il 6 settembre 2024 ("Assemblea Straordinaria") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato; e b) della facoltà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Primo punto all'ordine del giorno, sub lett. a): "Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: a) del voto maggiorato rafforzato. […]".

1.1. Introduzione e ragioni sottese alla proposta di modifica

Con la legge 11 agosto 2014 n. 116 - che ha modificato il TUF introducendo l'art. 127-quinquies - il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della «maggiorazione del voto» (loyalty shares) a beneficio degli «azionisti fedeli» (loyal shareholders) delle società quotate, prevedendo che, a fronte del possesso ininterrotto di ciascuna azione per un periodo di 24 mesi, ciascun loyal shareholder avrebbe avuto diritto ad esprimere due voti per azione.

L'obbiettivo del legislatore è stato quello di premiare, mediante il potenziamento dei diritti di voto, quegli azionisti che, investendo con prospettive di lungo termine (long-term commitment), contribuiscono a supportare una crescita dell'impresa in maniera profittevole e al tempo stesso sostenibile nel corso del tempo.

Condividendo tali principi, sin dalla data di avvio delle azioni della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, la Società ha previsto nel proprio Statuto l'istituto del voto maggiorato; alla data odierna, 4 azionisti risultano iscritti nell'elenco speciale.

Fino ad oggi, l'istituto del voto maggiorato ha riscosso nel panorama domestico un certo successo. Nel frattempo, tanto a livello internazionale, quanto a livello nazionale, si è registrato un sempre crescente favore nei confronti di strumenti giuridici – qual è per l'appunto quello delle loyalty shares – diretti ad incentivare il long-term commitment degli investitori. L'interesse verso tali strumenti ha tuttavia favorito gli ordinamenti europei dotati di una disciplina più flessibile e meno limitante di quella prevista dall'ordinamento italiano: in particolare, alcuni emittenti italiani, usufruendo della libertà di stabilimento tutelata dal diritto europeo, si sono stabiliti in altri Stati Membri al fine di previsioni legislative che incentivassero maggiormente il long-term commitment dei propri investitori mediante il potenziamento del diritto di voto.

Dinanzi alla minore attrattività dell'ordinamento societario italiano e all'ostacolo per le società italiane nell'aprirsi al mercato, il legislatore ha dunque avvertito l'esigenza di avviare una riflessione sulle previsioni normative che consentono un potenziamento del diritto di voto degli azionisti.

Al riguardo, la legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali") - contenente una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali - è intervenuta sull'istituto della maggiorazione del voto, prevedendo – successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 mesi che attribuisce 2 voti per ciascuna azione – l'attribuzione di un voto aggiuntivo alla scadenza di ogni ulteriore periodo di dodici mesi di detenzione ininterrotta, fino ad un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione.

In continuità con la precedente scelta adottata dalla Società già nel 2022, il Consiglio di Amministrazione reputa vantaggioso cogliere l'opportunità offerta dal legislatore e, pertanto, intende modificare l'Articolo 6 dello Statuto (nel quale è disciplinato il diritto di voto) in linea con quanto previsto dall'art. 127-quinquies, così come sostituito dalla Legge Capitali.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il long-term commitment dei propri azionisti costituisca effettivamente un importante «valore» e, conseguentemente, che l'ulteriore «maggiorazione del voto» a beneficio dei loyal shareholders sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi stakeholders. Attraverso la modifica in oggetto, infatti, Generalfinance intende perseguire i seguenti obiettivi:

(i) adottare una struttura flessibile del capitale sociale per consentire alla Società, da un lato, di mantenere e ulteriormente rafforzare una stabile base azionaria e, dall'altro, di conciliare tale essenziale obiettivo con la possibilità di perseguire opportunità di crescita per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni e/o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante emissioni di nuov

azioni in favore di, e/o scambi azionari con, terzi, in coerenza, tra l'altro, con quanto annunciato dalla Società circa l'acquisizione da parte della stessa di Workinvoice S.r.l. (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2024); e

(ii) premiare con maggiore efficacia e incisività l'azionariato a lungo termine. Si ritiene, infatti, che una solida base azionaria risulti maggiormente idonea a supportare strategie di crescita orientate al lungo periodo.

Si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 6 dello Statuto nei termini qui di seguito illustrati.

1.2. Entità del beneficio del voto maggiorato, vesting period e diritto reale legittimante

La legge consente di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura del voto doppio, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco (art. 127-quinquies, comma 1, TUF). In aggiunta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Capitali, la legge prevede che sia riconosciuto un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino ad un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione (art. 127-quinquies, comma 2, TUF).

Alla luce del nuovo dettato normativo, si propone di recepire la modifica apportata all'istituto della maggiorazione del voto, con l'attribuzione del beneficio nella misura massima consentita dalla legge (10 voti riconosciuti per ciascuna azione ininterrottamente detenuta).

Si precisa che, per gli azionisti che hanno già maturato 2 voti per azioni, il terzo voto maturerà decorsi 12 mesi dalla data di iscrizione al Registro dell'Assemblea Straordinaria relativa alla modifica statutaria in oggetto.

Poiché, poi, la legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere "appartenuta" al loyal shareholder, si propone di mantenere la precisazione che il beneficio del voto maggiorato possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (ii) all'usufruttuario con diritto di voto. Si chiarisce, inoltre, che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisca causa di decadenza dal beneficio.

1.3. Elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinunciabilità del beneficio

La legge rimette agli statuti la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, imponendo, all'uopo, l'istituzione di un apposito elenco tenuto dalla Società (I^Elenco"). Essa rimette, inoltre, all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte. La disciplina regolamentare (art. 143-quater Regolamento Emittenti) precisa inoltre che, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e ai fini dell'esercizio del voto maggiorato, l'azionista debba esibire apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Tenuto conto delle predette disposizioni e fermo quanto già previsto dallo Statuto in ordine (i) alla rinuncia al voto maggiorato e (ii) all'Elenco, si propone di precisare che il titolare di un diritto reale legittimante all'iscrizione nell'Elenco che richieda l'iscrizione nello stesso debba non solo esibire l'apposita certificazione prevista dalla normativa applicabile, ma anche rilasciare una apposita attestazione per una più efficace verifica dei presupposti di legittimazione (tale attestazione impone, nel caso di socio che non sia persona fisica, la comunicazione dell'eventuale soggetto controllante: ciò che rileva ai fini della disciplina degli effetti del trasferimento del diritto reale legittimante all'iscrizione nell'Elenco; cfr. articolo 6, comma 11 dello Statuto, come da proposta di modifica).

Resta inteso che il soggetto iscritto potrà sempre chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco, così come potrà sempre rinunciare al beneficio del voto maggiorato eventualmente maturato.

1.4. Trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante: effetti ai fini del beneficio del voto maggiorato

La legge dispone che il beneficio del voto maggiorato venga meno:

  • a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito; nonché
  • b) in caso di cessione diretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, TUF.

Essa rimette poi espressamente all'autonomia statutaria la scelta fra perdita o mantenimento del beneficio:

  • a) nel caso di successione a causa di morte; nonché
  • b) nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

In linea con le previsioni di legge, lo Statuto attualmente prevede che il beneficio del voto maggiorato:

  • (i) venga meno in caso di (a) cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali il loyal shareholder venga privato del voto, nonché in caso di (b) cessione diretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, TUF; mentre
  • (ii) venga conservato nel caso di (a) successione a causa di morte, nonché (b) nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Questo essendo il quadro normativo e l'attuale assetto statutario, si propone di disciplinare e di dettagliare gli effetti del trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante nei termini seguenti.

1.4.1. Trasferimento diretto del diritto reale legittimante

Il trasferimento diretto del diritto reale legittimante può avvenire (i) per successione per causa di morte (o fattispecie equipollenti), (ii) per fusione o scissione, ovvero (iii) per cessione a titolo oneroso o gratuito.

Nel primo caso (successione per causa di morte del socio o fattispecie equipollenti: ossia patto di famiglia o costituzione e/o dotazione di trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare), la legittimazione al beneficio del voto maggiorato è conservata: in tali casi, infatti, il trasferimento del diritto reale legittimante non dipende da una mancanza di fedeltà dell'investitore ed appare, quindi, opportuno premiare il long-term commitment anche in ottica successoria (cfr. articolo 6, comma 14 dello Statuto, come da proposta di modifica).

Nel secondo caso (fusione o scissione del socio), appare opportuno far dipendere la perdita o il mantenimento del beneficio dalla ricorrenza o meno di un "cambio di controllo": laddove, infatti, l'ente (azionista della Società) oggetto di fusione o scissione sia soggetto a controllo di un terzo e l'operazione in oggetto non determini un "cambio di controllo" sullo stesso, la fattispecie traslativa (riconducibile ad una mera operazione interna al gruppo) non è intesa come sintomatica di mancanza di fedeltà (restando invariato il titolare "sostanziale" dell'investimento), sicché sarebbe inopportuno disporre la perdita del beneficio (ciò renderebbe ingiustificatamente onerose eventuali riorganizzazioni interne al gruppo); laddove, al contrario, la fusione o la scissione determini un cambio di controllo, la perdita della legittimazione al beneficio risulta pienamente coerente con la logica dell'istituto. Qualora, poi, la fusione o scissione riguardi un ente non soggetto a controllo, il mantenimento o la perdita del beneficio viene fatta dipendere dalla ricorrenza o meno di un indice di non-elusività dell'operazione (i.e., che l'operazione non sia volta ad evitare la perdita del beneficio, fattispecie che può escludersi allorquando l'investimento nelle

azioni della Società, su basi omogenee, abbia un modesto peso contabile (1)) (cfr. articolo 6, comma 15 dello Statuto, come da proposta di modifica).

Nel terzo caso (cessione da parte del socio a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, ma pur sempre al di fuori delle fattispecie di cui al precedente paragrafo), la legittimazione al beneficio del voto maggiorato è persa in conformità a quanto previsto dalla legge. Si precisa che in tale fattispecie sono ricomprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista risulti privato del diritto di voto (anche in assenza di vicende traslative) (cfr. articolo 6, comma 16 dello Statuto, come da proposta di modifica).

Quanto alla nozione di "controllo" rilevante, risulta applicabile la definizione di cui all'art. 93 TUF.

1.4.2. Trasferimento indiretto del diritto reale legittimante

Il trasferimento indiretto del diritto reale legittimante può avvenire a causa di ciascuna delle stesse fattispecie sopra esaminate - (i) successione per causa di morte e fattispecie equipollenti, (ii) fusione e scissione, ovvero (ii) cessione a titolo oneroso o gratuito (ivi incluse le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista risulti privato del diritto di voto (anche in assenza di vicende traslative)) – salvo che, in questo caso, esso avvenga non già (direttamente) con riguardo alle azioni della Società, bensì (indirettamente) con riguardo a partecipazioni nell'ente che, a sua volta, detenga azioni della Società.

La disciplina dettata corrisponde mutatis mutandis a quella prevista per il caso di trasferimento diretto: il "cambio di controllo" determina sempre la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (a prescindere dall'essere la partecipazione detenuta superiore alla soglia di cui all'art. 120, comma 2, TUF), salvo, beninteso, che esso occorra in ragione di una fattispecie successoria o fattispecie equipollente (patto di famiglia o costituzione e/o dotazione di trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare), nel qual caso, per omogeneità di disciplina, la legittimazione al beneficio è conservata.

1.5. Operazioni straordinarie della Società (aumento di capitale, fusione o scissione) ed effetti sulla disciplina del voto maggiorato

In linea con quanto previsto dall'attuale Statuto, si conferma l'estensione proporzionale del beneficio alle azioni di nuova emissione tanto nel caso di aumento di capitale gratuito, quanto nel caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti: ciò pare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

L'estensione del voto maggiorato alle azioni di nuova emissione avverrà in maniera tale da consentire all'azionista di mantenere la stessa proporzione tra (x) azioni con una determinata maggiorazione del diritto, (y) azioni con una diversa maggiorazione e (z) azioni senza maggiorazione. A mero titolo esemplificativo, qualora prima dell'aumento di capitale, un azioni delle quali 2 azioni delle quali 2 azioni esprimenti 5 voti, 4 azioni esprimenti 7 voti, 3 azioni esprimenti un voto e un'azione esprimente 10 voti, all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di tale azionista, il suo pacchetto azionario sarà così composto: il 20% da azioni esprimenti 5 voti, il 40% da azioni esprimenti 7 voti, il 30% da azioni esprimenti un voto e il 10% da azioni esprimenti 10 voti, sì da evitare che ove l'azionista abbia sottoscritto interamente l'aumento di capitale offerto a lui in opzione, i suoi diritti di voto non ne risultino diluiti.

Allo stesso modo, la normativa prevede la possibilità di estensione del beneficio della maggiorazione anche nel caso di fusione o scissione della Società, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione: beneficio che, in tal caso, si applica alle azioni spettanti in cambio di quelle iscritte nell'Elenco. Poiché allo stato non possono prevedersi le condizioni di una ipotetica fusione cui partecipi la Società, si

(-) A tale fine è necessario verificare che il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa.

propone di riprodurre nuovamente in Statuto la stessa norma facoltizzante prevista dal legislatore. Ove, pertanto, la Società dovesse in futuro partecipare ad un procedimento di fusione o scissione sarà possibile (ancorché non doveroso) prevedere l'estensione del beneficio anche alle nuove azioni rivenienti dall'operazione straordinaria in questione.

1.6. Soppressione o modificazione del beneficio del voto maggiorato

In considerazione del fatto che le azioni a voto maggiorato non costituiscono, per espressa disposizione di legge, una categoria speciale di azioni, il Consiglio di Amministrazione propone di chiarire che qualsiasi modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richieda soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. Non è, pertanto, richiesta l'approvazione speciale degli azionisti che siano, in ipotesi, titolari del beneficio.

1.7. Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza

In linea con quanto già previsto dallo Statuto, la maggiorazione di voto si computerà anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale.

Resta, invece, inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggiorazione di voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale.

1.8. Effetti che la modifica dell'attuale meccanismo di voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente Relazione, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, TUF, gli azionisti GGH = Gruppo General Holding S.r.l. ("GGH"), Investment Club S.r.l. ("Investment Club"), First4Progress S.p.A. ("First4Progress") e Banca del Ceresio SA ("Banca del Ceresio") detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale in diritti di voto, pari, rispettivamente, al 53,53%, 9,41%, 6,66% e 5,15% del capitale in diritti di voto della società. Si precisa che alla data odierna, GGH ha maturato la maggiorazione ordinaria dei propri diritti di voto per l'intera partecipazione detenuta; mentre Investment Club, First4Progress e Banca del Ceresio hanno maturato la maggiorazione ordinaria dei propri diritti di voto su una parte della partecipazione detenuta e, rispettivamente, su n. 631.000, n. 620.000 e n. 416.666 azioni.

La successiva tabella offre una ipotetica rappresentazione grafica dei diritti di voto spettanti agli azionisti della Società a seguito e per effetto del meccanismo di maggiorazione rafforzata, alla luce delle assunzioni di cui sopra. A fini esemplificativi e per semplicità espositiva, e ferma, in ogni caso, la possibilità in capo a qualsiasi azionista di richiedere di beneficiare della maggiorazione del diritto di voto al ricorrere dei relativi presupposti, è stato assunto quanto segue:

  • (i) a beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, con aumento progressivo fino ad un massimo di 10 volte il numero di azioni detenute, siano i soci:
    • GGH, che, per quanto qui rileva, è stato autorizzato da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 19 e 110 del TUB - all'esercizio del controllo su Generalfinance; e
    • Investment Club, First4Progress e Banca del Ceresio limitatamente alle azioni per le quali, alla data della presente Relazione, hanno già maturato la maggiorazione ordinaria del diritto di voto (i.e., rispettivamente, n. 631.000 azioni, n. 620.000 azioni e n. 416.666 azioni) fermo l'obbligo di richiedere la necessaria autorizzazione a Banca d'Italia ove, dalla

maggiorazione del diritto di voto, derivi il superamento in capo ai medesimi della soglia del 10% dei diritti di voto in Generalfinance (2);

  • (ii) le residue azioni detenute da Investment Club, First4Progress e Banca del Ceresio (i.e., rispettivamente, n. 576.267 azioni, n. 61.140 azioni e n. 173.000 azioni) non matureranno alcuna maggiorazione del diritto di voto;
  • (iii) nessun altro socio chiederà l'iscrizione nell'Elenco ai fini della maggiorazione del diritto di voto.
Anno Voti per azione
a fronte della
maggiorazione
rafforzata
Percentuale
diritti di voto
GSFI
Percentuale
diritti di voto
Investment
Club (3)
Percentuale
diritti di voto
First4Progress
C
Percentuale
diritti di
voto Banca
del Ceresio
(3)
Percentuale
diritti di voto
altri azionisti
2025 3 59,34% 7,16% 7,04% 4,73% 21,72%
2026 4 62,75% 7,58% 7,44% 5,00% 17,23%
2027 5 64,99% 7,85% 7,71% 5,18% 14,27%
2028 6 66,58% 8,04% 7,90% 5,31% 12,18%
2029 7 67,76% 8,18% 8,04% 5,40% 10,63%
2030 8 68,67% 8,29% 8,14% 5,47% 9,43%
2031 9 69,39% 8,38% 8,23% 5,53% 8,47%
2032 10 69,99% 8,45% 8,30% 5,58% 7,69%

I calcoli che precedono si basano inoltre sul presupposto che gli azionisti interessati mantengano inalterata la propria partecipazione nel capitale sociale. I dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti.

(²) Per quanto occorrer possa, si precisa che la Società non ha contezza dell'eventuale intenzione di tali soci di richiedere l'ulteriore maggiorazione del diritto di voto e, se del caso, di eccedere la menzionata soglia del 10% dei diritti di voto.

(?) Ai fini della presente tabella, la "Percentuale diritti di voto Investment Club" indica i diritti di voto relativi alle sole azioni per le quali, alla data della presente Relazione, Investment Club ha maturato la maggiorazione ordinaria (i.e., n. 631.000 azioni), mentre non sono in alcun modo computate nella partecipazione di Investment Club le ulteriori azioni da questo detenute (i.e., n. 576.267 azioni) e i relativi diritti di voto; fermo restando che tali azioni sono considerate ai fini del numero complessivo di azioni della Società.

(*) Ai fini della presente tabella, la "Percentuale diritti di voto First4Progress" indica i diritti di voto relativi alle sole azioni per le quali, alla data della presente Relazione, First4Progress ha maggiorazione ordinaria (i.e., n. 620.000 azioni), mentre non sono in alcun modo computate nella partecipazione di First4Progress le ulteriori azioni da questo detenute (i.e., n. 61.140 azioni) e i relativi diritti di voto; fermo restando che tali azioni sono considerate ai fini del numero complessivo di azioni della Società.

(?) Ai fini della presente tabella, la "Percentuale diritti di voto Banca del Ceresio" indica i diritti di voto relativi alle sole azioni per le quali, alla data della presente Relazione, Banca del Ceresio ha maggiorazione ordinaria (i.e., n. 416.666 azioni), mentre non sono in alcun modo computate nella partecipazione di Banca del Ceresio le ulteriori azioni da questo detenute (i.e., n. 173.000 azioni) e i relativi diritti di voto; fermo restando che tali azioni sono considerate ai fini del numero complessivo di azioni della Società.

1.9. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifica statutarie

Anche ai fini di cui alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la presente proposta di modifica statutaria è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2024, con voto favorevole dei consiglieri indipendenti che costituiscono la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica. La proposta di modifica statutaria sarà sottoposta all'Assemblea Straordinaria convocata in data 6 settembre 2024.

Si segnala che le anzidette proposte di delibera non sono state approvate dai comitati consiliari (segnatamente, "Comitato Remunerazione e Nomine" e "Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità"), poiché la materia non rientra nelle loro competenze.

1.10. Valutazioni inerenti al diritto di recesso. Azionisti legittimati ad esercitare il diritto di recesso

Gli azionisti di Generalfinance che non concorrano all'adozione della deliberazione (i.e., assenti, astenuti e dissenzienti) sulla modifica dell'Articolo 6 dello Statuto saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, codice civile, in ossequio a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 127-quinquies TUF, così come sostituito dalla Legge Capitali (gli "Azionisti Recedenti").

Ai sensi dell'art. 2437-bis codice civile, gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla sede della Società, sita in Via Giorgio Stephenson, n. 43/A, Milano (MI), non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano dell'Assemblea Straordinaria di approvazione della modifica statutaria in oggetto. Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione sarà pubblicato sul sito internet di Generalfinance e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria di Generalfinance che delibererà sulla modifica statutaria in parola e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti di Generalfinance in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Le azioni Generalfinance per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla modifica statutaria di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, terzo comma, codice civile, il prezzo di liquidazione da riconoscere agli Azionisti Recedenti sarà pari ad Euro 10,13 dato per ciascuna azione Generalfinance. Il prezzo di liquidazione è stato calcolato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Generalfinance nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Una volta scaduto il periodo di 15 giorni, le azioni Generalfinance in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate da Generalfinance al prezzo di liquidazione. La suddetta procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli Azionisti Recedenti, saranno condizionati all'avveramento della condizione sospensiva (di cui infra).

Come di seguito meglio specificato, al fine di evitare un aggravio eccessivo sulla Società, è stato previsto che la modifica statutaria sia sospensivamente condizionata al fatto che l'Ammontare del Recesso (come di seguito definito) non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00. Ai fini di tale acquisto, è richiesto che la Società sia preventivamente autorizzata da parte dalla Banca d'Italia a ridurre i fondi propri di un apmo

massimo pari a quello indicato nella Condizione (come di seguito definità), che quindi non potrà essere in alcun caso rinunciata dalla Società (6).

Se la Condizione (come di seguito definita) non dovesse avverarsi, e conseguentemente la modifica statutaria in oggetto non dovesse diventare efficace, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento venga effettuato in favore dei suddetti azionisti.

1.11. Efficacia della modifica statutaria

La modifica statutaria sarà efficace solo in caso di avveramento della Condizione (come di seguito definita).

Al fine di evitare un aggravio eccessivo sulla Società, si prevede che la modifica statutaria sia sospensivamente condizionata al fatto che l'ammontare in denaro eventualmente da parte di Generalfinance agli Azionisti Recedenti (l^^Ammontare del Recesso") non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00 (la "Condizione").

Ai fini di chiarezza, si segnala che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, commi 1 e 3, codice civile, o dai terzi che azioni oggetto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 4, codice civile.

1.12. Testo della modifica statutaria proposta

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente dello Statuto Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 6 Articolo 6
1. - Le azioni sono indivisibili, nominative e
liberamente trasferibili per atto tra vivi e
trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica
la normativa, anche regolamentare, di tempo in
tempo vigente in materia di rappresentazione,
legittimazione e circolazione della partecipazione
sociale prevista per gli strumenti finanziari
negoziati nei mercati regolamentati. Le azioni sono
emesse in regime di dematerializzazione.
[Invariato]
2. - In conformità agli articoli 19 e seguenti e 110 2. - In conformità agli articoli 19 e seguenti e 110
del TUB: del TUB, nonché alla normativa regolamentare
a) coloro che intendono acquisire a qualsiasi pro tempore vigente:
titolo, direttamente o indirettamente, nella
Società una partecipazione che comporti il
controllo o la possibilità di esercitare
un'influenza notevole sulla Società stessa o
che attribuisca una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10% (dieci per
a) coloro che intendono acquisire a qualsiasi
titolo, direttamente o indirettamente, nella
Società una partecipazione che comporti il
controllo o la possibilità di esercitare
un'influenza notevole sulla Società stessa o
che attribuisca una quota dei diritti di voto

(9) Si precisa che la Società ha trasmesso alla Banca d'Italia la comunicazione preventiva relativa all'intenzione di effettuare le modifiche statutarie qui descritte, nonché l'eventuale riacquisto di azioni proprie nell'ambito del procedimento di liquidazione delle azioni rispetto alle quali sarà esercitato il diritto di recesso, in conformità a quanto previsto dalla normativa regolamentare applicabile (i.e., Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 recante le "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari", rispettivamente Titolo V, Capitolo 3, Sezione II , par. 1 e Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, par. 4). La Società darà informativa in merito alle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza in sede assembleare.

cento), tenuto conto delle azioni o quote già possedute, devono chiedere preventiva autorizzazione a Banca d'Italia; b) sono soggette alla preventiva autorizzazione

  • di Banca d'Italia anche le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20% (venti per cento), 30% (trenta per cento) o 50% (cinquanta per cento) e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della Società;
  • le operazioni di acquisto o cessione di c) partecipazioni nella Società che comportano l'aumento o la riduzione dell'ammontare di tali partecipazioni al di sopra o al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi comportano specifici obblighi informativi nei confronti di Banca d'Italia; e
  • d) i potenziali acquirenti e i titolari delle partecipazioni in discussione devono onorabilità possedere requisiti di e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della Società.

o del capitale almeno pari al 10% (dieci per cento), tenuto conto delle azioni o quote già possedute, devono chiedere preventiva autorizzazione a Banca d'Italia;

  • b) sono soggette alla preventiva autorizzazione di Banca d'Italia anche le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20% (venti per cento), 30% (trenta per cento) o 50% (cinquanta per cento) e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della Società;
  • c) le operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni nella Società che comportano l'aumento o la riduzione dell'ammontare di tali partecipazioni al di sopra o al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi comportano specifici obblighi informativi nei confronti di Banca d'Italia; e

d) i potenziali acquirenti e i titolari delle discussione partecipazioni in devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della Società.

    • Tutte le azioni appartenenti alla stessa [Invariato] categoria attribuiscono uguali diritti. In caso di creazione di particolari categorie di azioni ai sensi dell'Articolo 5, comma 7), che precede, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria. 4. - Ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D. Lgs. 4. - Ai-sensi-dell'articolo-127-quinquies-del-D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), ciascuna azione dà 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), ciaseuna Ogni diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione dà diritto a un voto deppio (e dunque a due

azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi,

voti-per-ogni-azione)-ove-siano-soddisfatte entrambe-le-seguenti-condizioni, salvo quanto di seguito specificato.

[Nota: La restante parte del comma 4 è stata spostata al comma 5 che segue]

nell'elenco appositamente istituito (l'"Elenco"),
tenuto a cura della Società, nel rispetto della
vigente disciplina normativa e regolamentare.
fini
L'accertamento
dei
presupposti
al
dell'attribuzione
del
voto maggiorato
viene
effettuato dall'organo amministrativo - e per esso
dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati -
anche avvalendosi di ausiliari appositamente
incaricati.
[Comma non presente] 5. - (a) A ciascuna l'azione-sia appartenuta al
medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale
legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena
proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con
diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un
periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro)
mesi, (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi,
nell'elenco appositamente istituito (l'"Elenco"),
tenuto a cura della Società, nel rispetto della
vigente disciplina normativa e regolamentare-,
sono attribuiti 2 (due) voti. Inoltre, nei limiti
in cui sia consentito dalla legge pro tempore
vigente, a ciascuna azione appartenuta al
medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale
lecittimante l'esercizio del diritto di voto, è
attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza
di ogni periodo di 12 (dodici) mesi successivo
alla
maturazione del periodo di 24
(ventiquattro) mesi di cui sopra fino a un
massimo complessivo pari a 10 (dieci) voti
per azione a (complessivamente,
la
"Condizione del Voto Maggiorato"). Resta
inteso che la costituzione di pegno con
conservazione del diritto di voto in capo al
titolare del diritto reale legittimante non
determina il venire meno della Condizione del
Voto Maggiorato.
5. - Colui al quale spetta il diritto di voto può
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al
voto maggiorato per le azioni dal medesimo
detenute mediante comunicazione scritta da
inviare alla Società, fermo restando che la
maggiorazione del diritto di voto può essere
nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le
quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione
nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di
appartenenza continuativa non inferiore
a
ventiquattro mesi.
[Comma rimosso]
Colui al quale spetta il diritto di voto può
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, at
voto maggiorato per le azioni dal medesimo
detenute-mediante-comunicazione-scritta-da
inviare alla Società, fermo-restando che la
maggiorazione del diritto di voto-può essere
nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le
quali è stata rinunciata con una nuova iserizione
nell'Elenco e il decorso integrate del periodo di

appartenenza continuativa non-inferiore a
ventiquattro mesi.
6. - La Società potrà definire - nei limiti di legge e
di statuto e dando una adeguata informazione - la
disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione,
tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare
l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i
criteri di tenuta dell'Elenco.
La Società potrà definire -- nei limiti di legge e-di
statuto e dando una adeguata informazione -- la
disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione,
tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare
l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i
eriteri di tenuta dell'Elenco.
6. - Laddove la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta, l'avente diritto
sarà legittimato a esercitare nelle forme
previste dalla normativa applicabile;
a) 2 (due) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di
24
(ventiquattro) mesi;
b) 3 (tre) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di 36 (trentasei)
mesi:
c) 4 (quattro) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di 48
(quarantotto) mesi:
d) 5 (cinque) voti per ciascuna azione
gualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di 60 (sessanta)
mesi:
e) 6 (sei) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto
Maqqiorato risulti soddisfatta per un
72
periodo continuativo di di
(settantadue) mesi;
7 (sette) voti per ciascuna azione

qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di 84
(ottantaquattro) mesi;
g) 8 (otto) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un

13

periodo
continuativo di
0 €
(novantasei) mesi;
h) 9 (nove) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di 108 (cento
otto) mesi:
10 (dieci) voti per ciascuna azione
i)
qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per un
periodo continuativo di 120 (cento
venti) mesi.
[Comma non presente] 7. - In parziale deroga a quanto previsto al
precedente comma 6 del presente Articolo, ed
in conformità con quanto previsto dall'art,
127-quinquies, comma 2, ultimo periodo, del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), per qli
aventi diritto che, alla data di iscrizione
presso il competente Registro delle Imprese
deliberazione
dell'assemblea
della
straordinaria della Società del [6 settembre
2024], con la quale è stato emendato il
presente Articolo 6 dello Statuto ("Data
Iscrizione Assemblea Straordinaria"),
abbiano qià maturato il beneficio del voto
doppio e continuino a soddisfare la
Condizione del Voto Maggiorato, il periodo
aqqiuntivo per la maturazione degli ulteriori
voti decorrerà dalla Data Iscrizione
Assemblea Straordinaria; tali aventi diritto
saranno dunque legittimati a esercitare nelle
forme previste dalla normativa applicabile: 3
(tre) voti per ciascuna azione qualora la
Condizione del Voto Maggiorato risulti
soddisfatta per periodo continuativo di 12
(dodici) mesi dalla Data Iscrizione Assemblea
Straordinaria, 4 (quattro) voti per ciascuna
azione qualora la Condizione del Voto
Maggiorato risulti soddisfatta per periodo
continuativo di 24 (ventiguattro) mesi dalla
Data Iscrizione Assemblea Straordinaria; 5
(cinque) voti per ciascuna azione qualora la
Condizione del Voto Maggiorato risulti
soddisfatta per periodo continuativo di 36
(trentasei) mesi dalla Data Iscrizione
Assemblea Straordinaria, e così via sino a un
massimo di 10 (dieci) voti per ciascuna azione
qualora la Condizione del Voto Maggiorato
risulti soddisfatta per periodo continuativo di

// 1

96 (novantasei) mesi dalla Data Iscrizione
Assemblea Straordinaria.
[Comma non presente]
7. - L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro
8. - È istituito, presso la sede della Società,
l'elenco speciale per la legittimazione al
beneficio del voto maggiorato (l'"Elenco"),
che dovrà contenere almeno le informazioni
richieste dalla normativa applicabile. Il
Consiglio di Amministrazione nomina
l'incaricato della gestione dell'Elenco,
determinando con regolamento le modalità di
iscrizione, del monitoraggio del sussistere
della Condizione del Voto Maggiorato e i
criteri di tenuta dell'Elenco. L'incaricato della
gestione dell'Elenco potrà fornire
informazioni (anche su supporto informatico
in un formato comunemente utilizzato) circa
il contenuto dell'Elenco e ciascun soggetto in
esso iscritto avrà diritto di estrarre copia,
senza alcun onere, delle relative annotazioni.
9. -- 7_L'Elenco è aggiornato a cura della Società
il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di
ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la
data di legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 83-
sexies, comma secondo, del TUF.
entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine
di ciascun-mese di calendario e, in ogni caso, entro
la data di legittimazione all'intervento in Assemblea
e all'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 83
sexies, comma secondo, del TUF-ai sensi della
normativa applicabile e di quanto previsto dal
presente Statuto.
8. - Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di
iscrizione
effetto
solo
produrranno
con
l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte
della Società che vi provvede entro la prima data
utile secondo la periodicità definita con le modalità
sopra indicate.
[Comma rimosso]
8) Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di
iscrizione -- produrranno -- effetto -- solo -- con
l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte
della Società che vi-provvede entro la prima data
utile secondo la periodicità definita con le modalità
sopra indicate.
[Comma non presente]
ો ર
10. - Il soggetto che, in quanto legittimato ai
seni del presente Articolo 6, intenda accedere
al beneficio del voto maggiorato ha diritto di
chiedere in ogni tempo di essere iscritto
nell'Elenco, a allegando
idonea
documentazione attestante la titolarità del
diritto reale legittimante (ovvero facendo in
modo che documentazione equipollente sia
trasmessa alla Società). Il soggetto iscritto
nell'Elenco ha diritto di chiedere in ogni
tempo la cancellazione (totale o parziale) con
consequente automatica perdita (totale o
parziale) della legittimazione al beneficio del
voto maggiorato. Colui a cui spetta il diritto di

voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo
rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in
parte) mediante comunicazione scritta
inviata alla Società, fermi restando gli
obblighi di comunicazione eventualmente
previsti ai sensi della normativa applicabile.
[Comma non presente] 11. - La richiesta di iscrizione nell'Elenco può
essere sottoposta alla Società in qualsiasi
momento e deve essere accompagnata, a
pena di irricevibilità, dalla certificazione
prevista dall'art. 83-quinquies, comma 3, del
TUF e da una attestazione sottoscritta dal
soggetto richiedente con la quale si dichiari
quanto seque:
a) nel caso di persona fisica: (i) di avere la
piena titolarità, formale e sostanziale, del
diritto di voto in forza di un diritto reale
legittimante, (ii) di assumere l'impegno di
comunicare alla Società l'eventuale perdita,
per qualsivoglia ragione, del diritto reale
legittimante e/o del connesso diritto di voto,
senza indugio e, in ogni caso, entro il termine
di dieci giorni lavorativi dalla data della
perdita;
b) nel caso di persona giuridica o di altro ente
anche privo di personalità giuridica: (i) di
avere la piena titolarità, formale e
sostanziale, del diritto di voto in forza di un
diritto reale legittimante, (ii) di essere
soggetto, se del caso, a controllo (diretto o
indiretto) da parte di altra persona fisica o di
altro ente dotato o meno di personalità
giuridica (con indicazione di tutti i dati
identificativi del soggetto controllante), (iii)
di assumere l'impegno di comunicare alla
Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia
ragione, del diritto reale legittimante e/o del
relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di
aver subito un cambio di controllo, senza
indugio e, in ogni caso, entro il termine di
dieci qiorni lavorativi dalla data della perdita
o, se del caso, del cambio di controllo.
[Comma non presente] 12. - La Società provvede all'iscrizione
nell'Elenco entro il quindicesimo giorno del
mese solare successivo a quello in cui è
pervenuta la richiesta, corredata della
documentazione necessaria, di cui al
precedente comma 11 del presente Articolo.

[Comma non presente] 13. - Nel caso in cui il diritto reale legittimante
appartenga ad una persona giuridica o ad
altro ente privo di personalità qiuridica che
detenga azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo
120, comma 2, del TUF e che sia soggetto a
controllo, il cambio di controllo su tale
persona giuridica o ente determina la
cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco (con
consequente perdita del beneficio del voto
maggiorato ove già maturato). Qualora,
tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per
effetto di un trasferimento per successione a
causa di morte ovvero (ii) per effetto di un
trasferimento a titolo gratuito in forza di un
patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un
trasferimento a titolo gratuito per la
costituzione e/o dotazione di un trust, di un
fondo patrimoniale o di una fondazione i cui
beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui
eredi legittimari, l'iscrizione nell'Elenco è
mantenuta (con consequente conservazione
del beneficio del voto maggiorato ove già
maturato).
[Comma non presente] 14. - Nel caso in cui il diritto reale legittimante
sia traferito per uno dei casi di cui al comma
13, sub (i), (ii) e (iii) qli aventi causa hanno
diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa
anzianità d'iscrizione della persona fisica
dante causa (con consequente conservazione
del beneficio del voto maggiorato ove già
maturato ).
[Comma non presente] 15. - Nel caso in cui il diritto reale legittimante
sia trasferito per effetto di fusione o scissione
di un ente che sia iscritto nell'Elenco e che sia
soggetto a controllo di un soggetto. l'ente
avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione
con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente
dante causa ove la fusione o scissione non
abbia determinato cambio di controllo (con
consequente conservazione del beneficio del
voto maggiorato ove già maturato). Nel caso
in cui il diritto reale legittimante sia trasferito
per effetto di fusione o scissione di un ente
che sia iscritto nell'Elenco e che non sia
soggetto a controllo, l'ente avente causa ha
diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa
anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa
ove il peso del valore contabile delle azioni

della Società rispetto al patrimonio netto
dell'ente avente causa non ecceda il cinque
per cento e non sia superiore al
corrispondente peso, su basi omogenee,
rispetto al patrimonio netto dell'ente dante
causa (con consequente conservazione del
beneficio del voto maggiorato ove già
maturato).
9. - La cessione delle azioni a titolo oneroso o
gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione
o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza
delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti
privato del diritto di voto (anche in assenza di
vicende traslative), ovvero la cessione diretta o
indiretta di partecipazioni di controllo in società o
enti che detengono azioni a voto maggiorato in
misura superiore alla soglia prevista dall'articolo
120, comma 2, del TUF comporta la perdita della
maggiorazione del voto.
16. - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti
commi 14 e 15, la cessione delle azioni a titolo
oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di
costituzione o alienazione di diritti parziali sulle
azioni in forza delle quali l'azionista iscritto
nell'Elenco risulti privato del diritto di voto (anche
in assenza di vicende traslative), ovvero la cessione
diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in
società o enti che detengono azioni a voto
maggiorato in misura superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2, del TUF comporta la
perdita della maggiorazione del voto.
[Comma non presente] 17. - Ove la Società accerti, anche a seguito di
comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un
soggetto iscritto nell'Elenco non sia più (in
tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per
qualsivoglia ragione ai sensi del presente
Articolo 6, essa procederà tempestivamente
alla consequente cancellazione (totale o
parziale).
10. - Il diritto di voto maggiorato: a) è conservato
in caso di successione per causa di morte e in caso
di fusione e scissione del titolare delle azioni, a
condizione che la società incorporante, risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione sia
controllata, direttamente o indirettamente, dal
medesimo
che,
direttamente
soggetto
0
indirettamente, controlla il titolare del voto
maggiorato; b) si estende proporzionalmente alle
azioni di nuova emissione in caso di aumento di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ.; c) può
spettare anche alle azioni assegnate in cambio di
quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di
fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal
relativo progetto; d) si estende proporzionalmente
alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti, ivi incluso
l'aumento di capitale derivante dall'esercizio di
warrant e/ o obbligazioni convertibili; e) si
conserva in caso di trasferimento da un portafoglio
18. - Il diritto di voto maggiorato: -a) è conservato
in easo di successione per causa di morte e in caso
di fusione e scissione del titolare delle azioni, a
condizione che la società incorporante, risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione sia
controllata, direttamente o indirettamente, dal
medesimo - soggetto che, direttamente -- o
indirettamente, controlla il titolare del voto
maggiorato;-a)b} si estende proporzionalmente
alle azioni di nuova emissione in easo di aumento
di capitale ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ.
emesse in ragione di quelle già possedute e
qià iscritte nell'Elenco in caso di aumento di
capitale gratuito o con nuovi conferimenti
(con consequente estensione del beneficio
del diritto di voto maggiorato ove già
maturato); b)-e) può spettare anche alle azioni
assegnate in cambio di quelle a cui iscritte
nell'Elenco è attribuito voto maggiorato, in caso
di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal

l

ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. conservazione del beneficio del voto
maggiorato ove già maturato); d) si estende
proporzionalmente alle azioni emesse in
esecuzione di un aumento di capitale mediante
nuovi-conferimenti, ivi incluso l'aumento di capitale
derivante dall'esercizio di warrant e/ o obbligazioni
convertibili; e) si conserva in caso di trasferimento
da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno
stesso soggetto.
[Comma non presente] 19. - Qualsivoglia modifica (migliorativa o
peggiorativa)
della
disciplina della
maggiorazione del diritto voto dettata dal
presente Statuto o la sua soppressione non
richiedono l'approvazione di alcuna
assemblea speciale ex art. 2376 del cod. civ.,
ma unicamente l'approvazione da parte
dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.
11. - Nelle ipotesi di cui alle lettere (b), (c) e (d)
del precedente comma 10), le nuove azioni
acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le
azioni di nuova emissione spettanti al titolare in
relazione ad azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione
nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso
del periodo continuativo di possesso; (ii) per le
azioni di nuova emissione spettanti al titolare in
relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di
voto non sia già maturata (ma sia in via di
maturazione), dal momento del compimento del
periodo di appartenenza calcolato a partire dalla
originaria iscrizione nell'Elenco.
[Comma rimosso]
Nelle-ipotesi-di-cui-alle-lettere (b), (c) e-(d) del
precedente comma 10), le nuove azioni
acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le
azioni di nuova emissione spettanti al-titolare in
relazione ad azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione
nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso
del periodo continuativo di possesso; (ii) per le
azioni di nuova emissione spettanti al titolare in
relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di
voto non sia già maturata (ma sia in via di
maturazione), dal momento del compimento del
periodo di appartenenza-calcolato a partire dalla
originaria iserizione nell'Elenco.
12. - La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad
aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui
diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate aliquote di capitale.
20. -- 12) La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad
aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui
diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate aliquote di capitale.
13. - Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7,
del TUF, ai fini della maturazione del periodo di
continuativo necessario per
possesso
a la
maggiorazione del voto, relativamente alle azioni
esistenti prima della data di avvio delle
negoziazioni su Euronext Milan, è computato anche
possesso maturato anteriormente a tale
=
momento e pertanto anteriormente alla data di
iscrizione nell'Elenco. Nel caso in cui alla data di
avvio delle negoziazioni su Euronext Milan sia già
[Comma rimosso]
Ai-sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del
TUF, ai fini della maturazione del periodo di
possesso -- continuativo -- necessario -- per -- la
maggiorazione del voto, relativamente alle azioni
esistenti prima della data di avvio delle
negoziazioni su Euronext Milan, è computato anche
il possesso maturato anteriormente a tale
momento e pertanto anteriormente alla data d
19

decorso il termine di 24 (ventiquattro) mesi di cui
alla lettera (a) del comma 4) che precede, la
maggiorazione del voto decorrerà a partire da tale
data, ferma restando la necessità del socio di
richiedere l'iscrizione nell'Elenco.
iserizione nell'Elenco. Nel caso in cui alla data di
avvio delle negoziazioni su Euronext Milan sia già
decorso il termine di 24 (ventiquattro) mesi di cui
alla lettera (a) del comma 4) che precede, la
maggiorazione del voto decorrerà a partire da tale
data, ferma restando la necessità del socio di
richiedere l'iscrizione nell'Elenco.
14. - Anche in deroga alla periodicità di cui al
precedente comma 7), ove un azionista dovesse
richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del
computo del possesso maturato anteriormente a
tale iscrizione ai sensi del precedente comma 13),
l'iscrizione all'Elenco da parte della Società dovrà
avvenire nella stessa data della richiesta di
iscrizione da parte dell'azionista e produrrà
immediatamente effetto.
[Comma rimosso]
Anche in deroga alla periodicità di cui al precedente
comma 7), ove un azionista dovesse richiedere
l'iserizione nell'Elenco in ragione del computo del
possesso maturato anteriormente a tale iscrizione
ai sensi del precedente comma 13), l'iscrizione
all'Elenco da parte della Società dovrà avvenire
nella stessa data della richiesta di iscrizione da
parte dell'azionista e produrrà immediatamente
effetto.
15. - Le previsioni in tema di maggiorazione del
diritto di voto previste dal presente Articolo si
applicheranno fintantoché le azioni della Società
siano quotate m un mercato regolamentato italiano
o di altri stati membri dell'Unione Europea.
21 -15) Le previsioni in tema di maggiorazione del
diritto di voto previste dal presente Articolo si
applicheranno fintantoché le azioni della Società
siano quotate m un mercato regolamentato italiano
o di altri stati membri dell'Unione Europea.
16. - Ai fini del presente articolo la nozione di
controllo è quella prevista dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati.
22. -16) Ai fini del presente a Articolo la nozione di
controllo è quella prevista dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati di cui all'art, 93
del TUF nonché quella prevista dalla relativa
normativa di settore.

***

Primo punto all'ordine del giorno, sub lett. b): "Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini, tra l'altro, dell'inserimento: […] b) della facoltà di tenere l'assemblea anche solo con l'intervento esclusivo del rappresentante designato. […] Deliberazioni inerenti e conseguenti".

2.1. Introduzione e ragioni sottese alla proposta di modifica

Con l'articolo 11 della Legge Capitali, il legislatore nazionale ha modificato il TUF introducendo il nuovo articolo 135-undecies.1, consentendo, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società (il "Rappresentante").

Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi 4 anni per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'utilizzo del Rappresentante coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge.

La prassi ha, infatti, dimostrato che la partecipazione in presenza all'assemblea degli azionisti ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della decisione di voto da esprimere. La partecipazione in presenza all'assemblea si riduce ormai nel mero esercizio del diritto di voto, sulla base del patrimonio conoscitivo che si forma anche e soprattutto attraverso un continuo dialogo tra Società e azionisti e che si intensifica nel periodo immediatamente precedente all'evento assembleare.

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società e delle novità introdotte dalla Legge Capitali, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 12 dello Statuto nei termini di seguito illustrati.

Circa le altre modifiche proposte, oltre a qualche intervento di fine-tuning, esse riguardano la possibilità di tenere le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mezzi di telecomunicazione (cfr. Artt. 11, 13, 19 e 26 dello Statuto).

2.2. Descrizione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dell'esercizio dei diritti spettanti agli azionisti

Allorquando sia previsto dallo statuto, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto può avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, anche in deroga all'art. 135-undecies TUF.

In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies.1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione del giorno, quando l'intervento nell'assemblea della Società si svolge esclusivamente per il tramite del Rappresentante:

  • (i) ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione della Società;
  • la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro (ii) i due giorni successivi alla scadenza del termine.

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF, con la quale è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

2.3. Intervento in assemblea e nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione (modifica Artt. 11, 13, 19 e 26 Statuto)

Con l'occasione, sono stati altresì apportate ulteriori interventi allo Statuto, volti ad aggiornare talune clausole statutarie. Lo Statuto della Società, nella sua attuale formulazione prevede che:

  • (i) le riunioni dell'assemblea dei Consiglio di Amministrazione possano tenersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione, e in tal caso si considerano tenute nel luogo ove è presente il segretario della riunione, o il notaio; e
  • (i) le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione, e in tal caso si considerano tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Nel contesto della pandemia da COVID-19, la normativa emergenziale aveva concesso la possibilità che i partecipanti alle assemblee dei soci ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale potessero intervenire, rispettivamente alle assemblee dei soci, alle riunioni consiliari e alle riunioni del collegio sindacale, mediante mezzi di telecomunicazione, anche ove ciò non fosse stato previsto dallo statuto sociale. Tale possibilità è stata prorogata, da ultimo proprio dalla Legge Capitali, per le assemblee che avranno luogo entro il 31 dicembre 2024.

Alla luce della positiva esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritlene opportuno estendere il ricorso a tali modalità di intervento anche in futuro.

Sul punto, il Consiglio Notarile di Milano, ha chiarito che:

  • la normativa ordinaria non osta a che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto – e che tale modalità d'intervento possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente (che non dovrà necessariamente trovarsi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nel quale deve invece trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio) (cfr. Massima Commissione Società n. 187 dd. 11 marzo 2020); e che
  • nel caso in cui lo statuto preveda che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione (cfr. Massima Commissione Società n. 200 dd. 23 novembre 2021).

In linea con quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187, le conclusioni di cui sopra devono ritenersi estendibili anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra, ed in linea con quanto indicato nelle Massime nn. 187 e 200, si propone di modificare lo Statuto, prevedendo che, ove previsto dall'avviso di convocazione, l'assemblea, la riunione del Consiglio di Amministrazione e la riunione del Collegio Sindacale possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento, il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

2.4. Efficacia della modifica statutaria e ricorrenza del diritto di recesso

La modifica statutaria non comporta di per sé la ricorrenza del diritto di recesso; tuttavia, essendo la proposta di modifica statutaria trattata in modo unitario, si segnala che la modifica statutaria sarà efficace solo in caso di avveramento della Condizione (di cui al precedente par. 1.11).

2.5. Testo della modifica statutaria proposta

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente dello Statuto Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 11 Articolo 11
1. - L'Assemblea è convocata ogni volta che il [Invariato]
Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno
o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi
di legge.
2. - L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale
o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede
sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché
in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione
Europea, in quest'ultimo caso assicurando agli
aventi diritto la possibilità di intervenire coi mezzi
di cui all'Articolo 13, comma 5), del presente
Statuto.
2. - L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale
o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede
sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché
in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione
Europea, in quest'ultimo caso assicurando agli
aventi diritto la possibilità di intervenire coi mezzi
di cui all'Articolo 13, comma 5), del presente
Statuto. Nell'avviso di convocazione può
essere stabilito che l'Assemblea si tenga
esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, omettendo l'indicazione
del luogo fisico di svolgimento della riunione,
con le modalità ed i limiti della normativa
legislativa e regolamentare vigente.
3. - Le Assemblee ordinarie e straordinarie si
tengono in unica convocazione. Il Consiglio di
Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia
tenuta in più convocazioni e, in tale ipotesi,
nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno
per la seconda ed eventualmente la terza
convocazione nelle modalità di cui al successivo
comma 4) del presente Articolo 11. L'Assemblea si
costituisce e delibera, in sede ordinaria e
straordinaria, con le maggioranze previste dalla
legge per tali ipotesi.
[Invariato]
4. - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di [Invariato]
Amministrazione mediante avviso pubblicato sul
sito internet della Società nonché secondo le altre
modalità stabilite dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente e - ove
occorra - dal codice civile.
5. - L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del [Invariato]
bilancio deve essere convocata almeno una volta
23

chiusura
dalla
all'anno
entro 120 giorni
dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti
dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., e comunque nel
rispetto dei termini di cui all'art. 154-ter TUF entro
il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore
termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
In tale caso, deve essere data comunicazione a
Banca d'Italia.
Articolo 12 Articolo 12
1. - La legittimazione all'intervento in Assemblea
spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle
disposizioni di legge, anche regolamentari, pro
tempore vigenti. La legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i
dalla
anche
termini
stabiliti
normativa,
regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché
da quanto previsto dai seguenti commi del
presente Articolo 12.
1. - La legittimazione all'intervento in Assemblea
spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle
disposizioni di legge, anche regolamentari, pro
tempore vigenti. La legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i
dalla normativa, anche
termini
stabiliti
regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché
da quanto previsto dai seguenti commi del
presente Articolo 12 secondo quanto disposto,
di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
[Comma non presente] 2. - L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, può svolgersi con l'intervento
esclusivo del rappresentante designato di cui
all'art. 135-undecies del TUF, in conformità
alla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente, secondo quanto disposto
nell'avviso di di convocazione.

rappresentante designato possono essere
conferite anche deleghe e sub-deleghe ai
sensi dell'art. 135- novies del TUF.
farsi rappresentare in Assemblea rilasciando
apposita delega nei termini indicati dalla legge. La
delega è trasmessa alla Società mediante invio
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre
modalità di invio ivi indicate.
2. - Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 3. - 2)Qualora sia previsto nell'avviso di
convocazione che l'intervento e l'esercizio del
diritto di voto in assemblea non avvengano
esclusivamente per il tramite del
rappresentante designato, ceoloro ai quali
spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
in Assemblea rilasciando apposita delega nei
termini e nei modi indicati dalla legge. La delega
è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato nell'avviso
di convocazione ovvero mediante altre modalità di
invio ivi indicate.
3. - La Società può designare, per clascuna
Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del
diritto di voto in Assemblea possono conferire una
delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'ordine del giorno. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non
4. =3} La Società può designare, per ciascuna
Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del
diritto di voto in Assemblea possono conferire una
delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'ordine del giorno. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non

sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti
designati, le modalità e i termini per il conferimento
deleghe sono riportati nell'avviso di
delle
convocazione dell'Assemblea.
sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti
designati, le modalità e i termini per il conferimento
deleghe sono riportati nell'avviso
delle
all
convocazione dell'Assemblea.
4. - In conformità a quanto previsto dagli artt. 24
e 11 O del TUB, non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti che consentono di
influire sulla Società inerenti alle partecipazioni per
le quali (i) le autorizzazioni preventive da rilasciarsi
a cura di Banca d'Italia non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate ovvero (ii)
le comunicazioni previste siano state omesse.
5. -47 In conformità a quanto previsto dagli artt.
24 e 11 O del TUB, non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti che consentono di
influire sulla Società inerenti alle partecipazioni per
le quali (i) le autorizzazioni preventive da rilasciarsi
a cura di Banca d'Italia non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate ovvero (ii)
le comunicazioni previste siano state omesse.
Articolo 13 Articolo 13
1. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o
impedimento di questi, l'Assemblea sarà
ਹੈ।
presieduta dalla persona eletta con il voto della
dei
secondo
maggioranza
presenti,
a
partecipazione posseduta
[Invariato]
2. - L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti
attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal
presente Statuto.
(Invariato)
3. - Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a
mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento,
la regolarità della costituzione, l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola
lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato
conto nel verbale.
[Invariato]
4. - Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato
dalla legge, dallo Statuto e, se presente,
dall'apposito regolamento assembleare approvato
con delibera dell'Assemblea ordinaria della
Società.
[Invariato]
5. - L'Assemblea può essere tenuta con gli
intervenuti dislocati in più luoghi collegati con
mezzi di telecomunicazione e si considera tenuta
nel luogo ove è presente il segretario o il notaio. In
tale ipotesi: (a) sono indicati nell'avviso di
convocazione i luoghi audio /video collegati, nei
quali gli intervenuti possono affluire; (b) il
Presidente dell'Assemblea deve poter garantire la
corretta costituzione, accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati
della votazione; (c) il soggetto verbalizzante deve
poter percepire adeguatamente gli
eventi
5. - L'Assemblea può essere tenuta con gli
intervenuti dislocati in più luoghi collegati con
mezzi di telecomunicazione-e-si-considera-tenuta
nel luogo ove è presente il segretario o il notaio. In
tale ipotesi: (a) salvo il caso di cui all'Articolo
11, comma 2, ultimo periodo, sono indicati
nell'avviso di convocazione i luoghi audio /video
collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire;
(b) il Presidente dell'Assemblea deve poter
garantire la corretta costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i
della votazione; (c) il soggetto
risultati
રે રે

assembleari oggetto di verbalizzazione; e (d) gli
partecipare
intervenuti
devono
alla
poter
discussione e alla votazione simultanea
sudli
argomenti all'ordine del giorno.
verbalizzante deve poter percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
(d) gli intervenuti devono poter partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 19 Articolo 19
1. - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i
suoi membri il Presidente, quando a ciò non
provvede l'Assemblea; può inoltre nominare un
Vice Presidente e un segretario, quest'ultimo scelto
anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno
alla Società.
Invariato]
2. - Il presidente del Consiglio di Amministrazione
promuove la dialettica interna e l'effettivo
funzionamento del sistema di governo societario.
Non riveste ruoli esecutivi, né svolge, neppure di
fatto, funzioni gestionali, salvo che le disposizioni
tempo per tempo applicabili lo consentano.
[Invariato]
3. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione [Invariato]
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. In
caso di assenza del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione
elegge il presidente a maggioranza assoluta dei
consiglieri presenti.
4. - La convocazione viene fatta con tutti i mezzi
idonei in considerazione dei tempi di preavviso,
inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di
calendario prima dell'adunanza a ciascun membro
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale e in caso di urgenza tale termine può
essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore prima
dell'adunanza.
SI
riterranno
comunque
validamente costituite le riunioni del Consiglio di
Amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando sia presente la totalità degli
Amministratori e la maggioranza dei Sindaci
effettivi in carica e tutti gli aventi diritto siano stati
previamente informati della riunione e non si siano
opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine
del giorno.
[Invariato]

5. - L'avviso di convocazione del Consiglio di
Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario
dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
5. - L'avviso di convocazione del Consiglio di
Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario
dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
Nell'avviso di convocazione può essere
stabilito che il Consiglio di Amministrazione si
tenga esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, omettendo l'indicazione
del luogo fisico di svolgimento della riunione.
6. - Il Consiglio di Amministrazione è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti in carica e delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri presenti, fatto salvo che per le
delibere aventi a oggetto (i) la proposta di politica
remunerazione da sottoporre all'esame
di
dell'Assemblea degli azionisti; (ii) l'eventuale
adozione di una politica dei dividendi; (iii)
l'approvazione della procedura adottata dalla
Società per le operazioni con parti correlate ai sensi
della normativa anche regolamentare di tempo in
tempo vigente; e (iv) l'approvazione e/o modifica
di piani strategici della Società (ivi compreso il
piano industriale), per la quali il Consiglio di
Amministrazione delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei suoi componenti
in carica. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
[Invariato]
Le deliberazioni del Consiglio di
7.
Amministrazione devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto
verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà
essere trascritto senza indugio nel libro delle
decisioni degli Amministratori tenuto a norma di
legge.
[Invariato]
8. - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si
svolgeranno anche con gli intervenuti dislocati in
più luoghi, contigui o distanti, per video o tele
conferenza a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti. Sussistendo
queste condizioni, la riunione si considera tenuta
nel luogo in cui si trova il segretario della riunione,
o il notaio.
8. - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si
svolgeranno secondo quanto disposto, di volta
in volta, nell'avviso di convocazione, anche con
gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, per video o tele conferenza a condizione
che
ciascuno dei partecipanti possa essere
identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti sia in grado di intervenire in tempo
reale durante la trattazione degli argomenti
esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e
visionare
documenti.
Sussistendo
gueste
condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo
in cui si trova il segretario della riunione, o il notaio.
Articolo 26 Articolo 26

1. - Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità [Invariato]
stabilita dalla legge.
2. - La convocazione, con l'indicazione degli
argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal
Presidente del Collegio Sindacale, con qualunque
mezzo idoneo, e inviata almeno 5 (cinque) giorni di
calendario prima della data fissata per l'adunanza,
salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto
fino a 24 (ventiquattro) ore.
2. - La convocazione, con l'indicazione degli
argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal
Presidente del Collegio Sindacale, con qualunque
mezzo idoneo, e inviata almeno 5 (cinque) giorni di
calendario prima della data fissata per l'adunanza,
salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto
fino a 24 (ventiquattro) ore. Nell'avviso di
convocazione può essere stabilito che il
Collegio Sindacale si tenga esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione.
omettendo l'indicazione del luogo fisico di
svolgimento della riunione.
3. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono
svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza
si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione.
3. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono
svolgersi secondo quanto disposto, di volta in
volta, nell'avviso di convocazione, anche con
gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati. L'adunanza-si-considera
tenuta nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione.

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PROPOSTA DI DELIBERA SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

"L'Assemblea degli Azionisti di "Generalfinance S.p.A.", riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELTRERA

    1. approvare, con efficacia subordinata alla condizione che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società agli azionisti recedenti non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00, la proposta di modifica dello statuto sociale, nel testo sottoposto all'odierna Assemblea, al fine di introdurre, oltre a modifiche di minor rilevanza: (a) la c.d. maggiorazione rafforzata dei diritti di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, come recentemente modificato dall'art. 14 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la c.d. Legge Capitali), mediante modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; nonché (b) la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in conformità all'art. 135-undecies.1 del TUF, recentemente introdotto dall'art. 11 della Legge Capitali, mediante modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale;
    1. conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega per gli aspetti esecutivi, ogni e più ampio potere e facoltà per esequire compiutamente ed in ogni singola parte le deliberazioni che precedono e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, concludere, sottoscrivere ed eseguire, in nome e per conto della Società, ogni documento, atto e/o contratto propedeutico e/o concernente le proposte di modifica dello statuto sociale, restando inteso che lo stesso Amministratore Delegato avrà il potere, tra l'altro, di: (i) effettuare le comunicazioni, i depositi e/o le richieste di autorizzazione alle Autorità competenti, ivi incluso il Registro delle Imprese, ai sensi delle norme di legge e regolamentari applicabili, anche al rimborsare le azioni rispetto alle quali sarà esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater, del codice civile, per un importo massimo di Euro 5.000.000,00, in ogni caso, fornendo i chiarimenti ed effettuando le modifiche e/o le integrazioni eventualmente richieste dalle medesime Autorità, nonché che si rendessero necessarie e/o opportune per l'attuazione di previsioni legali o regolamentari; (ii) compiere ogni adempimento necessario ai fini della modifica dello statuto della Società;
    1. autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare a quanto sopra deliberato tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendano necessarie o anche solo opportune o che siano richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza."

REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.).
[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio
2007 n. 9836/2007.
[ ] In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[ ] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X] Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine
è
conforme
all'originale
cartaceo,
munito
delle
prescritte
sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con
modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della
firma digitale.
[ ] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme
all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

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