Pre-Annual General Meeting Information • Oct 18, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

BIESSE S.P.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 18 NOVEMBRE 2024, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") E DEGLI ARTT. 73 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").
10 OTTOBRE 2024
Signori Azionisti,
con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet di Biesse S.p.A. (la "Società", "Biesse" o l'"Emittente"), diffuso e stoccato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 18 ottobre 2024, è stata convocata l'Assemblea della Società, in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione per il 18 novembre 2024, presso la sede sociale in Pesaro (PU), Via della Meccanica, 16 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente:
* * * *
L'Assemblea convocata in unica convocazione per il 18 novembre 2024 è chiamata ad approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.
L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente Relazione è richiesta, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le operazioni di seguito elencate:
restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute.
L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale pro tempore della Società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile. A fronte di tali acquisti, l'esborso complessivo massimo della Società non potrà in ogni caso eccedere Euro 15.000.000.
Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente Paragrafo 1.
In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.
In conformità all'art. 2357, comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 27.402.593, suddiviso in n. 27.402.593 azioni ordinarie, aventi valore nominale di Euro 1 ciascuna, di cui n. 13.970.500 azioni ordinarie con voto maggiorato. Alla data della presente Relazione, la Società non detiene azioni proprie.
Si segnala che nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 approvato dell'Assemblea convocata in prima convocazione in data 29 aprile 2024, risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 143.706.167,38.
Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.
In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie, la Società effettuerà le necessarie o opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili.
Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.
Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. revolving) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.
La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.
In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:
Le operazioni di acquisto di azioni dovranno comunque essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Le operazioni di cessione e ogni altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie avverranno:
(iii) per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria, secondo i termini e alle condizioni previste dai regolamenti dei piani medesimi;
e, ad ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.
La Società potrà delegare a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.
In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità applicabili di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio di Amministrazione stesso, e pertanto, allo stato:
Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per rispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.
Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.
Si ricorda che le azioni proprie fino a quando resteranno di proprietà della Società non godono né del diritto agli utili né del diritto di opzione, che vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, e sono sospese dal diritto di voto.
L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio.
Si ricorda in via generale che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. whitewash).
Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.
Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.
* * * *
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,
Le operazioni di acquisto di azioni dovranno comunque essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis TUF o nell'ambito di operazioni straordinarie;
* * * *
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a voler deliberare, in merito alla proposta di acquisto di azione proprie.
Pesaro, lì 10 ottobre 2024
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.