Regulatory Filings • Oct 7, 2024
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2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:
2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale:
| qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale; |
|
|---|---|
| ▪ concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi |
|
| nell'interesse della Società o delle società da questa controllate o collegate. |
|
| 2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate | |
| ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi. | |
| Articolo 3 – Sede |
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| 3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN). |
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| 3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio na | |
| zionale, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. |
|
| Articolo 4 – Durata |
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| 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno dicembre 2050 (duemila cinquanta ), salvo proroghe o anticipato scioglimento. |
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| TITOLO II CAPITALE SOCIALE - DOMICILIO – PATRIMONI DESTINATI - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI |
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| Articolo 5 – Capitale sociale |
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| 5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.664.560,00 (dodici milioni seicentosessan | |
| ta quattromila cinquecento sessanta e zero centesimi), ed è suddiviso in | |
| n° 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventidue mila ottocento) azio ni ordinarie da nominali Euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna. |
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| 5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può | |
| essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del | |
| capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione | |
| corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in ap posita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. |
|
| 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento | |
| di beni in natura e/o crediti, o con emissione di azioni privilegiate o aventi | |
| diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, ai sensi degli articoli 2348, 2350, 2351 e 2353 del Codice civile. |
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| Articolo 6 – Domicilio |
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| 6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto | |
|---|---|
| con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indi cati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio. |
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| Articolo 7 - Patrimoni destinati |
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| 7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile. |
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| Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni |
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| 8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferi scono ai loro possessori eguali diritti, salvo quanto previsto infra in mate ria di voto maggiorato. La qualità di azionista comporta adesione incon dizionata al presente statuto. |
|
| 8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Socie tà può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile. |
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| 8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti fi nanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteri stiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o pa trimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, se condo comma, Codice Civile. |
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| 8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e conver tibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civi |
|
| le. 8.5 La maturazione del voto maggiorato avviene secondo le disposizioni che seguono: 8.5.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazio |
|
| ne all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto al successivo art. 8.7 ("Elenco") sono attribuiti 2 (due) voti ("voto maggiora |
|
| to ordinario"). 8.5.2 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (do |
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| dici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui al precedente art. 8.5.1, a ciascuna azione appartenuta al |
|
| medesimo soggetto iscritto nell'Elenco previsto al successivo art. 8.7, fi no a un massimo complessivo di tre (3) voti per azione (compresa la |
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| maggiorazione derivante dall'acquisizione del diritto di voto maggiorato ordinario) ("voto maggiorato rafforzato"). |
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8.6 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso dei periodi precedentemente indicati all'art. 8.5, l'acquisizione del beneficio alla maggiorazione del diritto di voto sarà efficace, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile:
a) dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; ovvero
b) dalla record date dell'Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, che cada successivamente alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
8.7 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - sulla base delle risultanze di un apposito elenco (l'"Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:
a) al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il soggetto legittimato dovrà presentare un'apposita richiesta alla Società per il tramite del soggetto terzo da questa incaricato, allegando apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente;
b) la maggiorazione può essere richiesta anche solo per una parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco; in tal caso, il diritto di voto maggiorato matura al termine del periodo di maturazione decorrente dalla data di iscrizione.
c) qualora il richiedente non sia una persona fisica dovrà rilasciare apposita dichiarazione specificando se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché la relativa catena di controllo;
d) l'iscrizione nell'Elenco sarà effettuata a cura della Società, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta da parte del soggetto richiedente, corredata dalla documentazione di cui sopra e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea;
e) l'Elenco, oltre alle ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa applicabile, contiene almeno le seguenti informazioni: l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;
f) all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro dei soci di cui all'art. 2422 c.c. e ogni altra disposizione vigente in materia;
g) sarà cura della Società aggiornare l'Elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La Società ha il diritto di richiedere al socio iscritto nell'Elenco una dichiarazione di permanenza dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
h) la Società procede, altresì, su indicazione dell'intermediario o in relazione alle risultanze altrimenti acquisite, alla cancellazione dall'Elenco, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nei seguenti casi:
a) rinuncia dell'interessato,
b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
8.8 Successivamente alla richiesta di iscrizione:
a) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni iscritte nell'elenco, ivi incluse quelle con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.
8.9 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
a) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Resta inteso che la costituzione di pegno, così come la concessione in usufrutto con conservazione espressa di voto in capo al titolare dell'azione non determina il venire meno del diritto di voto maggiorato.
Ai fini del presente articolo 8.9. la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
8.10 Il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato a favore dell'erede e/o legatario in caso di trasferimento, diretto o indiretto, del diritto reale legittimante per effetto di successione a causa di morte (o fattispecie equipollenti es. patto di famiglia, costituzione di trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare);
b) è conservato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, sia che si tratti di trasferimento diretto (con riguardo alle azioni della società) che indiretto (con riguardo a partecipazioni nell'ente che a sua volta detenga azioni della Società. A tale proposito, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del d. lgs. 2023 n. 19, o ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. n. 218/1995, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione ai fini del computo del periodo continuativo previsto ai fini della maturazione del diritto di voto maggiorato ordinario, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione;
c) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
e) è conservato in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120,
| comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di |
|
|---|---|
| iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste | |
| dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, salvi gli altri obblighi | |
| di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. | |
| Articolo 9 – Finanziamenti |
|
| 9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto so | |
| ciale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di | |
| rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento | |
| a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. | |
| TITOLO III | |
| RECESSO | |
| Articolo 10 – Recesso |
|
| 10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 | |
| primo comma del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. | |
| Il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'appro | |
| vazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. | |
| 10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del so | |
| cio receduto si applicano gli articoli 2437-bis, ter e quater del Codice civi | |
| le. | |
| TITOLO IV | |
| ASSEMBLEE | |
| Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea |
|
| 11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio | |
| di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in | |
| Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea. Ove consentito dalla | |
| normativa applicabile, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, | |
| l'Assemblea può essere, altresì, convocata senza indicazione di un luo | |
| go fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i parteci | |
| panti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazio | |
| ne a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14.3 del pre |
|
| sente statuto ed in ogni caso della normativa pro tempore applicabile. | |
| 11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, | |
| entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero | |
| entro 180 (centottanta) giorni quando ne ricorrano le condizioni di legge. | |
| In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista | |
| dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione. | |
Nel caso di unica convocazione alle Assemblee si applicano le maggioranze previste dall'articolo 2369 del codice civile per l'assemblea in unica convocazione, salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni. Ove sia richiesta dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avviso su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale
L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF"). I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125 ter, comma 1, TUF.
12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa. Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad una operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
| parte degli aventi diritto al voto può avvenire mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. |
|
|---|---|
| Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe | |
| e, in genere, il diritto di intervento. Il rappresentante può, in luogo | |
| dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto in | |
| formatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la con | |
| formità dalla delega all'originale e l'identità del delegante. | |
| 13.4 Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa – anche regolamentare |
|
| – pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, |
|
| per ciascuna Assemblea, se l'intervento e l'esercizio del diritto di voto | |
| avvengano: | |
| (i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui |
|
| all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("rap | |
| presentante designato"), | |
| (ii) anche per il tramite del rappresentante designato, o |
|
| (iii)esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, | |
| indicandone le modalità. | |
| Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento |
|
| 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra | |
| zione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assen | |
| za anche di questi, dagli amministratori delegati in ordine di anzianità | |
| anagrafica, o, in assenza anche di questi, da persona designata dagli in | |
| tervenuti. | |
| 14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina di un | |
| Segretario, anche non Socio, qualora il verbale non sia redatto da un | |
| Notaio. | |
| 14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere, ove | |
| consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamen | |
| te, con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o | |
| video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i | |
| principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. | |
| In particolare, è necessario che: | |
| ▪ sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del pro |
|
| prio ufficio di presidenza, di (i) accertare l'identità e la legittimazione | |
| degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documenta | |
| zione predisposta per la riunione; (ii)regolare lo svolgimento dell'adu | |
| nanza; (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione; | |
| ▪ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente |
|
| gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; | |
| ▪ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vo |
|
| tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; | |
| ▪ la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione |
|
| dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti | |
| sulle modalità di collegamento telematico. | |
| In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si con | |
|---|---|
| sidera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo | |
| ove sarà presente il soggetto verbalizzante. | |
| In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non | |
| è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né | |
| la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo. | |
| Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diver | |
| si. | |
| La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno | |
| successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dal | |
| la normativa vigente. | |
| 14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni | |
| di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventual | |
| mente approvato dall'Assemblea dei Soci. | |
| Articolo 15 – Quorum e verbale |
|
| 15.1 Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordina | |
| ria, e per la validità delle deliberazioni della stessa si osservano le mag | |
| gioranze e le disposizioni di legge e statutarie. | |
| 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto | |
| dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto | |
| da quest'ultimo. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere re | |
| datto da un Notaio. | |
| TITOLO V AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA |
|
| Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione |
|
| 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, compo | |
| sto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non | |
| Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina | |
| e nel rispetto della normativa vigente. Un numero adeguato di Ammini | |
| stratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve | |
| possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa e, nella | |
| composizione del Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle |
|
| disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. | |
| L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso | |
| del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea | |
| provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel pre | |
| sente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato, nel rispetto | |
| delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Ammini | |
| strazione. | |
| 16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previ- |
ste dalla normativa vigente in materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa applicabile. Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.
Ciascuna lista-qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre- deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:
Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), il candidato non indipendente ovvero del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente ovvero dell'altro genere, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto nella stessa Lista di Maggioranza. Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Consiglio sulla base di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.
Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista oppure nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la relativa presentazione, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo e comunque in modo da assicurare il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.
17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, l'ora ed il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.
Ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, a discrezione del soggetto che effettua la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17.4 del presente statuto.
17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente per audio-videoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.
In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Segretario viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. In assenza di indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario spetta al Presidente.
19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.
19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice civile;
e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.
| dall'Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due membri. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale. |
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|---|---|
| 21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato | |
| Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di colle | |
| gamento audiovisivo (video o tele-conferenza) purché sussistano le ga | |
| ranzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunioni | |
| anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale. |
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| 21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un Presidente, | |
| nonché un Segretario anche tra soggetti non membri. In caso di assenza | |
| o impedimento del Presidente o del Segretario, il Comitato designa chi debba sostituirli. |
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| 21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a | |
| partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato per la trat tazione di specifici argomenti. |
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| 21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la | |
| presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni | |
| sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. |
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| 21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in ver | |
| bali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. | |
| Articolo 22 - Compensi. Spese |
|
| 22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenu | |
| te per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi pos |
|
| sono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da | |
| diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. | |
| La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è | |
| stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindaca le. |
|
| 22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'As | |
| semblea una indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine | |
| mandato) accantonando le relative somme con le modalità stabilite | |
| dall'Assemblea ordinaria dei Soci. | |
| Articolo 23 – Rappresentanza |
|
| 23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma | |
| sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in ca | |
| so di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, | |
| nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, |
ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.
Articolo 24 - Collegio sindacale
24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98.
Il Collegio sindacale è composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società quale stabilita dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicate: la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione del componente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa applicabile. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero di componenti il Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato),verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.
24.12 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile anche esclusivamente, per audio/video conferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'art. 14.3 del presente statuto. In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non
è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti di legge.
| Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la de | |
|---|---|
| terminazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea | |
| dei Soci. | |
| La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vi |
|
| genti. | |
| Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili |
|
| societari | |
| 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio | |
| sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione | |
| dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il |
|
| compimento delle funzioni ad esso attribuite. | |
| Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve | |
| possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica compe | |
| tenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di | |
| onorabilità stabiliti per gli Amministratori. | |
| Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | |
| esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto | |
| previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposi | |
| zioni regolamentari di attuazione. | |
| TITOLO VII | |
| ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI |
|
| Articolo 27 – Esercizi sociali - Bilanci |
|
| 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun an | |
| no. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione | |
| provvede alla redazione del bilancio a norma di legge. | |
| Articolo 28 – Utili – Dividendi |
|
| 28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva | |
| legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto | |
| dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis |
|
| del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le mo | |
| dalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative. | |
| 28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono | |
| annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non ri | |
| scossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno pre | |
| scritti a favore della Società. | |
| TITOLO VIII | |
|---|---|
| SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| Articolo 29 | |
| 29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso. |
|
| TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI |
|
| Articolo 30 | |
| 30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi spe ciali in materia di società per azioni. |
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| Firmato: Francesco Casoli Massimo Pagliarecci notaio |
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