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Tamburi Investment Partners

AGM Information Jul 17, 2015

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AGM Information

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N. 163.241 REP. N. 28.266 RACC. VERBALE DELLA R:CUNJ:ONE DEL CONSIGLIO D:C AMM:CN:CSTRAZ:CONE DELLA SOC:CETA' "TAMBURI :CNVESTMENT PARTNERS S.P.A." IN VIA BREVE "T. :C.P. S.P.A." OVVERO "TIP S.P.A." CON SEDE :CN MILANO. Repubblica Italiana L'anno duemilaquindici, questo giorno 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 16.00 (sedici). In Milano, nella casa in via Pontaccio n. 10. Davanti a me dott. COLOMBO ALFONSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il dottor: - TAMBURI GIOVANNI, nato a Roma il giorno 21 aprile 1954, domiciliato per la carica a Milano, via Pontaccio n. 10. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A." in via breve "T.I.P. S.P.A." ovvero "TIP S.P.A.", con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, con il capitale sociale sottoscritto e versato per euro 76.853.713,04, diviso in numero 147.795.602 azioni da nominali euro 0,52 cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10869270156, a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2420 ter del codice civile e dell'articolo 6.4 dello statuto sociale, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale relativo ai primi due punti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di amministrazione della società suddetta convocata per oggi, in questo luogo ed ora, con avviso comunicato agli aventi diritto a mezzo email il giorno 1 luglio 2015 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

l. Informativa sui warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2010-2015.

  1. Determinazione del prezzo di esercizio dei warrant Tamburi Investment Partners s.p.a. 2015 - 2020 (i "Warrant") e del prezzo di sottoscrizione delle relative azioni di compendio (le "Azioni di Compendio") nonché del numero massimo dei Warrant e delle Azioni di Compendio da emettere; integrazione del Regolamento dei Warrant; procedura di quotazione dei Warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

omissis

Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento della riunione consiliare.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della riunione il qui intervenuto presidente del Consiglio di amministrazione della società dott. Giovanni Tamburi, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione di questo verbale ed aver constatato:

  • che l'avviso di convocazione è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto come detto sopra;

  • che oltre ad esso presidente, sono presenti i componenti del

Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 REGISTRATO

il 09/07/2015 al N. 29781 Serie 1T lmp. € 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI

Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, quali risultano dal documento qui unito sub "Allegato A", dichiara l 'odierna riunione regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la discussione sul

primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente dà conto del fatto che alla data del 30 giugno sono stati complessivamente esercitati 4. 315.127 warrant Tamlburi Investment Partners S.p.A. 2010-2015 e sono state conseguentemente emesse 4.315.127 azioni di compendio; il capitale sociale della Società è conseguentemente ad oggi costituito da 1.47.795.602 azioni ordinarie (del valore di euro 0,52 ciascuna) ed ammonta a complessivi euro 76.853.713,04.

Il presidente rileva quindi che le numero 7.279.873 azioni proprie possedute dalla Società rappresentano il 4, 926% del capitale sociale.

I presenti ringraziano il presidente dell'informativa ricevuta. Nulla essendovi a deliberare sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente dichiara aperta la discussione sul

secondo punto all'ordine del giorno.

i !Il presidente ricorda agli intervenuti che l'Assemblea dei so- ici del 29 aprile 2015 (l' "Assemblea"):

ha deliberato di emettere e successivamente assegnare gratuitamente agli azionisti, diversi dalla Società (per le azioni proprie dalla medesima possedute alla data di assegnazione) , i Warrant, nella misura di un warrant ogni quattro azioni possedute, ciascuno valido per sottoscrivere, entro la data ultima del 30 giugno 2020, s~~\· condo la disciplina di cui al relativo Regolamento, f!.:Eii·, azioni ordinarie della Società di nuova emissione ri.P.,~?-'. ~'"'(" nienti dalla deliberazione di aumento del capitale '1.13-i~ .. _\,· ciale contestualmente deliberata al servizio della em.f~~i· :,~·· sione medesima (le "Azioni di Compendio"), secondo il''·;-':.·. -~ .... rapporto di una Azione di Compendio per ogni Warrant esercitato (il "Rapporto di Conversione");

···~<'r;·' •. l' ' . '.~ .l··

ha deliberato di aumentare il capitale sociale della società a pagamento, in forma scindibile, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei Warrant, per massimi complessivi euro 200.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, prevedendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2020, l'aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e ferma restando altresì l'immediata efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei Warrant;

  • ha stabilito che i portatori dei Warrant potranno chiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, secondo il Rapporto di Esercizio, nei giorni di mercato aperto durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2016 (il "Primo Periodo di Esercizio" l; (ii) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2017 (il "Secondo Periodo di Esercizio") ; (iii) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2018 {il "Terzo Periodo di Esercizio"); (iv) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2019 (il "Quarto Periodo di Esercizio") e (v) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2020 (il "Quinto Periodo di Esercizio"; con i precedenti: i "Periodi di Esercizio"; ciascuno un "Periodo di Esercizio"); ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a stabi
  • lire un ulteriore periodo della durata di uno o due mesi consecutivi di calendario, fatta eccezione per i mesi di dicembre degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, durante il quale i portatori dei warrant potranno esercitarli e sottoscrivere le corrispettive Azioni di Compendio ai prezzi di sottoscrizione calcolati in applicazione delle formule di cui al Regolamento;
  • ha conferito mandato e delega al Consiglio di Amministrazione affinché determini {i) il prezzo di esercizio dei Warrant in ciascuno dei Periodi di Esercizio e dunque il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio e il relativo sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società in prossimità del momento dell'assunzione della deliberazione consiliare, (ii) il numero massimo di warrant da emettere nonché (iii) il numero massimo di Azioni di Compendio da emettere a servizio dell'esercizio dei Warrant;
  • ha conferito mandato al Consiglio di Amministrazione a integrare lo schema del « Regolamento dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 20~5-2020 », approvato dall'Assemblea e contenente la disciplina dei Warrant.

Il presidente rammenta che, come peraltro già noto ai presenti, la Società, in persona del vice-presidente e amministratore delegato, Alessandra Gritti, in esecuzione della delega all'uopo conferita dall'Assemblea, ha dato avvio alle procedure necessarie per addivenire all'ammissione alla quotazione dei Warrant sul Mercato Azionario Telematica organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. {il "MTA"). In particolare, il 24 giugno 2015 è stata presentata a Borsa

Italiana S.p.A. la domanda di ammissione dei Warrant alla quotazione sul MTA, unitamente alla bozza del prospetto informativo (composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli strumenti finanziari e Nota di Sintesi, in precedenza peraltro già distribuiti ai presenti) e in pari data sono state inviate a Consob (i) la comunicazione ex artt. 113 del "TUF" e 52 del "Regolamento Emittenti" relativa alla richiesta di approvazione del Documento di Registrazione relativo alla Società e di autorizzazione alla pubblicazione del medesimo e (ii) la comunicazione ex artt. 113 del "TUF" e 52 del "Regola- 'mento Emittenti" relativa all'ammissione a quotazione dei Warrant sul MTA e la contestuale richiesta di approvazione e autorizzazione alla pubblicazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Il presidente prosegue evidenziando che è ora necessario, anzitutto, prezzo di che il Consiglio proceda alla determinazione del esercizio dei Warrant per ciascuno dei Periodi di Esercizio (e dunque il prezzo di emissione delle Azioni di compendio e il relativo sovrapprezzo, in ciascuno di detti Periodi di Esercizio), tenendo conto, ai fini di tale determinazione, delle attuali condizioni di mercato e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società.

Al riguardo il presidente rileva che il prezzo di esercizio dei Warrant è stato definito tenendo conto (i) delle condizioni di mercato; (ii) dell'andamento delle quotazioni delle azioni TIP alla data.

In considerazione di quanto precede, il presidente propone. di determinare come segue il prezzo di esercizio dei Warrant' ·.(ed il conseguente prezzo di emissione di ciascuna Azione à:ii ~·com- ?'~··"' pendio): f ... ;,·

  • per i Warrant esercitati nel Primo Periodo di EJe~~izio: euro 3, 75 di cui euro 3 l 23 a titolo di sovrapprez\z.J:;.:· "v. -~
  • per i warrant esercitati nel Secondo Periodo di È·s·erci- .,.~- ;' ~ . zio: euro 4~15 di cui euro 3163 a titolo di sovrapp:tez- zo;
  • per i Warrant esercitati nel Terzo Periodo di Esercizio: euro 4,55 di cui euro 4,03 a titolo di sovrapprezzo;
  • per i Warrant esercitati nel Quarto Periodo di Esercizio: euro 5100 di cui euro 4148 a titolo di sovrapprezzo;
  • per i Warrant esercitati nel Quinto Periodo di Esercizio: euro 5,41 di cui euro 4,89 a titolo di sovrapprezzo.

Il presidente prosegue ricordando che essendo stata prevista dal l l Assemblea dei Soci l'assegnazione di l Warrant ogni 4 azioni possedute il numero massimo di Warrant da emettere è pari al numero delle azioni complessivamente emesse dalla società al momento del l l assegnazione (incluse le azioni proprie attualmente possedute dalla Società medesima) diviso per quattro.

Conseguentemente, poiché il capitale sociale è attualmente costituito da numero 147.795.602 azioni, il numero massimo di Warrant da emettere è complessivamente pari a 36.948.900. Poiché ogni Warrant dà diritto a sottoscrivere una Azione di Compendio, il numero massimo Azioni di Compendio da emettere necessariamente pari al numero massimo di Warrant da emettere - è complessivamente pari a 36.948.900.

Il presidente propone quindi che lo schema del Regolamento dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020, approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2015, e contenente la disciplina dei warrant, sia integrato come da bozza precedentemente distribuita ai presenti ed allegata al presente verbale come "Allegato B".

Il presidente ricorda che con l'esercizio della delega da parte dell'odierno Consiglio di amministrazione si concreta la necessità di modificare conseguentemente l'articolo 6.2 dello statuto sociale, integrandolo con l'indicazione del numero massimo delle Azioni di Compendio da emettere, del prezzo di emissione di ciascuna azione e del relativo sovrapprezzo, come da bozza di Statuto della Società qui unita come "Allegato C". Il presidente dà quindi la parola al presidente del Collegio

Sindacale, il quale, ai sensi dell'articolo 2438 del codice civile dichiara ed attesta che l'attuale capitale della società di euro 76.853.713,04 risulta interamente sottoscritto e versato.

Concludendo il suo esposto il presidente ringrazia il vicepresidente e Amministratore Delegato, Alessandra Gritti, per quanto dalla stessa fino ad oggi compiuto per addivenire alla quotazione dei Warrant, e propone che il Consiglio ratifichi, per quanto occorrer possa, detto operato.

Dopo la discussione il Consiglio, all'unanimità dei voti, sul secondo punto all'ordine del giorno

delibera

  • l. di fissare in 36.948.900 il numero massimo dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020 (i "Warrant") da assegnare gratuitamente agli azionisti, diversi dalla Società, la cui emissione è stata deliberata dalla assemblea straordinaria del 29 aprile 2015 verbalizzata con atto in pari data n. 162.703 di repertorio A. Colombo di Milano;
    1. di fissare i seguenti prezzi di esercizio dei predetti Warrant in ciascuno dei Periodi di Esercizio già definiti ed individuati nello schema di Regolamento approvato dall'assemblea unitamente alla deliberazione di emissione:
  • per i Warrant esercitati nel "Primo Periodo di Esercizio" (e quindi a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2016): euro 3,75 quale prezzo di emissione delle relative "Azioni dì Compendio" di cui euro 3, 23 a

titolo di sovrapprezzo; - per i Warrant esercitati nel "Secondo Periodo di Esercizio" (e quindi a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2017): euro 4,15 quale prezzo di emissione delle relative "Azioni di Compendio", di cui euro 3, 63 per sovrapprezzo; - per i Warrant esercitati nel "Terzo Periodo di Esercizio " (e quindi a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2018): euro 4,55 quale prezzo di emissione delle relative "Azioni di Compendio", di cui euro 4, 03 per sovrapprezzo; - per i Warrant esercitati nel "Quarto Periodo di Esercizio" (e quindi a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2019): euro 5,00 quale prezzo di emissione delle relative "Azioni di Compendio", di cui euro 4, 48 per sovrapprezzo; - per i Warrant esercitati nel "Quinto Periodo di Esercizio" (e quindi a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2020}: euro 5,41 quale prezzo di emissione delle relative "Azioni di Compendio", di cui euro 4, 89 per sovrapprezzo; 3. di integrare conseguentemente l'articolo 6. 2 dello statuto sociale con l'indicazione del numero massimo delle Azioni di Compendio da emettere, del prezzo di emissione di ciascuna azione e del relativo sovrapprezzo e pert~~,~~ .;~·.:u;·~:"-~ to di modificarlo come segue: "Art. 6 omissis 6.2. L'Assemblea straordinaria dei soci le 2015 ha deliberato di aumentare il ..,.. '. ' - -··- ;;-~·~-,~ r•:.- •:•-· io\< j "t !i·: in data 29\:ap:&_icapitale s~.ç)Iie della Società, a pagamento e in forma scindibile,'<_:P.er massimi complessivi euro 200.000.000,00 (duecentomili:·o-· ni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 36.948.900 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), delegando il Consiglio di Amministrazione a determinare l'importo del prezzo di sottoscrizione e del relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020 (i "Warrant") la cui emissione è stata deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2015. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di l (una) in ragione di ogni l (un) Warrant esercitato,

',

l

l~ l

stabilendo che ave non integralmente sottoscritto entro il 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 6 luglio 2015 ha fissato i prezzi di esercizio dei Warrant emessi in dipendenza della predetta deliberazione del 29 aprile 2015, fissando conseguentemente i prezzi ed i sovrapprezzi di emissione delle Azioni di Compendio, da assegnare in concambio ai portatori dei Warrant medesimi all'atto della conversione.".

Invariato il reso dell'articolo 6;

  1. di integrare lo schema del Regolamento dei Warrant, approvato dall'Assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015, con (i} l'indicazione del numero massimo di Warrant e di Azioni di Compendio da emettere; (ii} l'indicazione del Prezzo di Sottoscrizione e (iii) la definizione degli allegati al Regolamento stesso. Il testo definitivo del Regolamento risulta pertanto quello allegato al verbale della presente riunione consiliare come "Allegato B";

  2. di provvedere a:

emettere e assegnare i Warrant, richiedere l' ammissione a quotazione, in Italia o all'estero, dei warrant (anche in epoca successiva alla loro emissione) nonché delle Azioni di Compendio, da emettere al servizio dell'esercizio degli stessi (a tal fine concordando con le competenti Autorità la tempistica e la documentazione all'uopo opportuna);

  • predisporre, comunicare e contestualmente chiedere a Consob il nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione;

  • effettuare ogni adempimento pubblicitario, ivi compreso il deposito presso il competente Registro delle Imprese dello Statuto aggiornato in relazione all'ammontare del capitale sociale;

  • di dare mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice-presidente e agli Amministratori muniti di delega, anche in via disgiunta tra loro, di apportare, ave opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, nonché di apportare, ave opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità con riferimento al testo del Regolamento dei Warrant;

  • di dare mandato disgiunto al presidente, al vice-

presidente e a ciascuno dei consiglieri muniti di deleghe affinché pongano in essere ogni atto necessario od anche solo opportuno (nessuno escluso) onde addivenire all'emissione, all'assegnazione e quindi alla quotazione dei Warrant sul MTA. In particolare è conferita ai predetti soggetti ogni più ampia autorizzazione, in nome e per conto della Società, a compiere tutti gli atti necessari o utili per addivenire alla pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e/o della Nota di Sintesi, con facoltà di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni alla già inviate comunicazioni alla Consob ex art t. 113 del "TUF" e 52 del "Regolamento Emittenti", al Documento di Registrazione, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa che fossero ritenute necessarie e/o opportune dalla Consob. Il vice-presidente è confermato quale soggetto che potrà inviare a, e ricevere da, Consob e/o Borsa Italiana S.p.A. ogni corrispondenza e documentazione relative alla richiesta quotazione dei Warrant sul MTA. Con ratifica dell'operato ad oggi posto in essere sino alla data odierna dallo stesso vice-presidente in relazione all'emissione e all'assegnazione dei Warrant nonché e/o alla loro ammissione a quotazione sul MTA.

Il presidente infine dà atto che lo statuto aggiornato della Società dopo la deliberazione sopra assunta è quello qui allegato come "Allegato C".

Null'altro essendovi da deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il presidente alle ore 16.24 (sedici e minuti ventiquattro) dichiara che la riunione prosegue con verbalizzazione in forma amministrativa per la trattazione dei successivi argomenti all'ordine del giorno.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho let- ,,., o<' to al comparente il quale lo approva e con me lo sottosc;,fi:ve in segno di conferma, omessa la lettura degli allegati pe·fi~~S--. lontà del comparente medesimo. ~~-(tt;~ /Q-(--- .. :... .. t

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me comple~.t~J{~ :.:· .. ·· mano su quattro fogli per quindici intere facciate e p&'t-tedella sedicesima fin qui. •v_;. '•,:.:.:: ~:-; ·· · l ~-::.. .. '.

F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

**** ALLEGATO 0 A" AL N. 163.241/28.266 DI REPERTORIO

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Foglio presenze Consiglio del
6 luglio,MlS
Giovanni Tamburi
Alessandra Gritti . ;/
l
.i/
Claudio Berretti l
Cesare d'Amico
Paolo d'Amico
Alberto Capponi
Francesco Cuzzocrea
Giuseppe Perrero
Manuela Mezzetti.
Enrico Ce:rvelleta
Paola Galbiati
Andrea Mariani
Segtetario: Dr. Emilio Fano

F.to Giovanni Tamburi F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

****

l

Allc61'iiD D i'>C.. m . ;. 6 3 U.l}'~- 8Z 66 ~

REGOLAMENTO

DEI

"W ARRANT TAMBURl INVESTMENT P ARTNERS S.P.A. 2015-2020"

Art. 1 - Warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A.

L'Assemblea straorclinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A. (la "Società"), r.iunitasi in data 29 aprile 2015, ha deliberato, tra l'altro, di aumentate il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo di massimi complessivi euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna ~e "Azioni di Compendio"), destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei "Warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020" (i "Warranf') da emettersi ed assegn:u:si gratuitamente agli azionisti della Società in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria della Società in pari data, nel rapporto di numero 1 (uno) Warmnt per ogni 4 (quattro) azioni possedute.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 6 luglio 2015, ha determinato, tra l'altro: in 36.948.900 (ttentaseimilioninovecentoquarantottomilanovecen!9)'- · ,.·':::-: il numero massuno di Warrant e 1n 36.948.900 (trentaseimiURni · !'::.{!·'> novecentoquarantqttomilanovecento) il numero massimo di Azioni di Cotnpen~&;qa- . ,,, \ emettere, nonché il relativo Prezzo di Sottoscrizione (come in.fra definito e detenninato )f."{~::;-~ !:-\;-· ... ~-.~-: I mass1m1 numero 36.948.900 (trentaseimilioninovecentoquarantottomilanovecento)' Wmrant validi per la sottoscrizione di massimo numero 36.948.900 (trentaseimilioninovecentoquarantottomilanovecento) Azioni di Compendio danno diritto ai loro portatori di sottoscrivere - con le modalità e secondo i tennini indicati in questo Regolamento - 1 (una) Azione di Compendio con godimento regolare ogni 1 (un) WatTant esercitato, ad un prezzo di sottoscrizione, per ciascuna delle Azioni di Compendio, pari al Prezzo di Sottoscrizione.

I Wmrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bir e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I Warrant saranno liberamente trasferibili.

Art. 2- Modalità di esercizio dei Waaant- Prezzo di Sottoscrizione

  • I) I portatori dei Wmrant, salvo quanto previsto ai successivi punti Il) e VIII) del presente Art. 2 nonché al successivo Art. 5, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A. in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), nei giorni di borsa aperta durante i seguenti periodi di esercizio: (z) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2016 (ù 'Trimo Periodo di Esercizio'); (it) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2017 (il «Secondo Periodo _di Esercizio'); (iù) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2018 (il "Terzo Periodo di Esercizio'); (iv) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2019 (il "Quarto Periodo di Esercizio") e (v) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino all'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2020 (il "Quinto Periodo di Esercizio') (ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "Periodo di Esercizio" e congiuntamente i 'Teriodi di Esercizio").
  • Il) In aggiunta a quanto previsto nel precedente punto l) del presente Art. 2 e, _{a fu. iJ' ' sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto V:Jf'"'I): d~ \'"' ... presente Art. 2, per ogni anno a partire dall 0 febbraio 2016 e fino al31 ~~.o/?· 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire un ult~\i"i)~~::~'-. · ... -.... :' ... :·. periodo della durata dì uno 1 (uno) o 2 (due) mesi consecutivi di calendario, fatta..,_ eccezione per i mesi di dicembre degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 (ciascuno un 'Teriodo di Esercizio Addizionale" e, congiuntamente, i "Periodi dì Esercizio Addizionali') durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni dì Compendio ai prezzi di sottoscrizione calcolati secondo quanto stabilito al successivo punto IV) del presente Art. 2.

' -

III) Fermo restando quanto previsto al successivo punto IV) del presente Art. 2, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (z) euro 3,75 (tre virgola settantacinque) per azione (di cui euro 0,52 (zero virgola

2

cinquantadue) da imputarsi a capitale ed ew:o 3,23 (tre virgola ventitré) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Wmrant siano esercitati dw:ante il Primo Periodo di Esercizio; (it) ew:o 4,15 (quattro virgola quindici) per azione (di cui ew:o 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed ew:o 3,63 (tre virgola sessantatré) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati dw:ante il Secondo Periodo di Esercizio; (iù) ew:o 4,55 (quattro virgola cinquantacinque) per azione (di cui ew:o 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed ew:o 4,03 (quattro virgola zero tre) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Wammt siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; (iv) euro 5,00 (cinque virgola zero zero) per azione (di cui euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed euro 4,48 (quattro virgola quarantotto) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio e (v) euro 5,41 (cinque virgola quarantuno) per azione (di cui euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed euro 4,89 (quattro virgola ottantanove) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati durante il Quinto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di sottoscrizione, il ''Prezzo di Sottoscrizione'').

fV) Durante i Periodi di Esercizio Addizionali ( ove previsti) di cui al precedente punto II) del presente Art. 2 (e nei casi di cui al successivo Art. 3.1), il Prezzo ~di ;._ Sottoscrizione sarà quello di cui al precedente punto III) del presente ,Art. 2; . '. -' calcolato pro~rata temporis, vale a dire sonunando al prezzo di partenza de'1 p!_v~rata .- "; l'importo che si ottiene {t) dividendo (x) la differenza tra il Prezzo di Sottos~~lie \_- . . . delle Azioni di Compendio relativo al Periodo di Esercizio immediataffi~~e. successivo di volta in volta interessato e il prezzo di partenza del pro-rata per .(v) il numero di giorni intercorrenti tra la data di partenza del pro-rata e la data di termine del pro-rata e (ii) moltiplicando il risultato di detta divisione per il numero di giorni intercorrenti tra la data di partenza del pro-rata e la data di calcolo del pro-rata.

  • ...

In particolare:

(a) per il periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2016 ed il 31 magg:to 2016 (ultimo giorno antecedente all'inizio del Primo Periodo di Esercizio), il Prezzo di Sottoscrizione verrà calcolato pro-rata temporis applicando la seguente formula:

3

Pr=o Prezzo di (Pr=o di Sottoscri2ione del Primo Periodo di Esercizio- Prezzo di Pam=a del Pro-rata) (Ultimo Giorno del Periodo di Esercizio Addizionale - * Prima Data di Partenza del Pro-ram) • Pro-ram ;::: Panema + Temporis del Pro-rnm (Ultimo Giorno del Primo Periodo di Esercizio-Prima Dam di Partenza del Pro-ram) •

nella quale:

Prezzo di Partenza del Pro-rata:

è un prezzo convenzionale pari a

Prima Data di Partenza del Pro-rata (vale a dire, convenzionalmente, il 6 luglio 2015),

Ultimo Giorno del Primo Periodo di Esercizio:

euro 3,326.

è la data di partenza del pro-rata.

è la data di termine del pro-rata.

Ultimo Giorno del Periodo di Esercizio Addizionale:

è la data di calcolo del pro-rata.

L'esemplificazione riportata in allegato sub "A", sezione "Primo Periodo Temporali'', illustra un esempio di calcolo pro-rata temporis assumendo che il Periodo di Esercizio Addizionale interessato vada dal1 ° febbraio 2016 al29 febbraio 2016. i,·

(b) Successivamente al 30 giugno 2016 (ultimo giorno del Primo Peri44~, ~ '·-· ~~-· "" . Esercizio), il Prezzo di Sottoscrizione verrà calcolato pro-rata le"o/.fi~'rf_f \•" ·.,·. applicando la seguente formula:

Prezzo
Pro-rata
Temporis
Prezzo di
Partenza
del Pro- +
rom
(Prezzo di Sottoscrh:ione Prefissato • - Prezzo di
Partenza del Pro-rata)
* Data di Calcolo del Pro-ram-
Data di Partenza del
Pro-rata) b
(Dat:J. di Termine del Pro-rat:J.- Data di Partenza
del Pro-rat:J.) b
• Freno di Sottoscrizione rehtivo al Periodo di Esercizio
prefissato immediatamente successivo
b Differenza in n" di giorni

nella quale:

Prezzo di Sottoscrizione
Prefissato:
è il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione di
Compendio previsto per il Periodo di Esercizio
prefissato immediatamente successivo all'esercizio
dei W OTTanl.
Prezzo di Partenza del Pro-rata: è il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione di
Compendio previsto per il Periodo di Esercizio
immediatamente
precedente
all'esercizio
dei
WatTant.
Data di Partenza del Pro-rata: è
l'ultimo
g1omo
del
Periodo
di
Esercizio
immediatamente
precedente
all'esercizio
dei
Wammt.
Data di Termine del Pro-rata: di
è
l'ultimo
g1omo
del
Periodo
Esercizio
immediatamente
success1vo
all'esercizio
dei
WatTant.
Data di Calcolo del Pro-rata: è
l'ultimo
g1omo
del
Periodo
di
Esercizio
Addizionale di volta in volta interessato.

Le esemplificazioni riportate in allegato sub "A", sezioni "Secondo Periodo Temporali', "Terzo Periodo Tempora/(', "Quarto Periodo Temporali' e ''Quinto Periodo Temporali', illustrano quattro esempi di calcolo pro-rata temporis assumendo:

  • per il "Secondo Periodo Temporale" che il Periodo di Esercizio Addizionale interess~to vada dal1 o febbraio 2017 al28 febbraio 2017; r :··-

{:? /:::):.~.-.~:~~

-per il "Terzo Periodo Temporali' che il Periodo di Esercizio Addizionale inter~,~~!c.)~-:,:,., ·. \ -~' '~ -·· . vada dal1 ° febbraio 2018 al28 febbraio 2018; f~;~-:~~~~;~~ .. - -..----...... , __ _ , ... ;·---"·' ;

  • per il ''Quarto Periodo Temporali' che il Periodo di Esercizio Addizionale interessai~--.::;: ... .-" . vada dal1 ° febbraio 2019 al28 febbraio 2019;

  • per il "Quinto Periodo Temporali' che il Periodo di Esercizio Addizionale interessato vada dal 1° febbraio 2020 al29 febbraio 2020.

I predetti calcoli saranno effettuati fenno restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun W OTTant di cui al precedente punto I) del presente Art. 2.

V) Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i WatTant sono depositati L'esercizio dei Watrant avrà effetto, anche ai fini di quanto previsto al successivo punto VI) del presente Art. 2, entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione; alla data di efficacia dell'esercizio dei Warmnt la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

1 '

-*

\

/.--. ,_ ..

  • VI) Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A. trattate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei W an-an t e saranno pertanto munite di cedola in corso a tale data.
  • VII) Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
  • VIII) L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui .il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al punto III) del successivo Art. 3.1 in materia di Dividendi Straordinari, l'esercizio dei Wan-ant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui .il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemble? dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente delib~i~n,- rCJ: ,, , dall'Assemblea medesllna. In tale ultimo caso, le richieste di sottos1t4.~~-ft_(:·_ · _ presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione\~~t;':}~~~}. ;·~ ·, · " .. __ .,_, .. - . ~. -· abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quaJ:ito. .. ,:· · - · previsto al precedente punto VI) del presente Art. 2, in ogni caso entro .il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
  • IX) I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro .il tennine ultimo del 30 giugno 2020 decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.
  • X) All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a fornite le necessarie e usuali infonna.zioni, il portatore dei Warmnt: (t) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Secun'ties Act del1933 e successive modifiche, vigente

6

negli Stati Uniti d'America; e (it) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 3 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Tamburi Investment Partners S.p.A.

3.1 Facoltà di anticipare l'esercizio dei Warrant

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 2, al portatore di Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Wa'7'ant e sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai - e/ o al di fuori dai - Periodi di Esercizio e/ o Periodi di Esercizio Addizionali (ave previsti), ai prezzi di sottoscrizione calcolati secondo quanto stabilito al punto IV) del precedente Art. 2, nei seguenti casi (ove si verifichino entro il 30 giugno 2020) e ai seguenti termini e condizioni:

I) fermo restando quanto previsto al successivo Art. 3.2, punto I), qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette - o con warrant, in tale ipotesi al portatore dei Wammt sarà datala facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione, resta?fio ' immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al RaifP.or.to l ~~": ;;: di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Sottoscrizione sarà calcolat~:P~: rata temporis secondo quanto previsto dal punto IV) del precedente Art. 2; <)~~·-,~- ... :·,

-~~~-->-

  • "· .

!!) qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni delh'·-·· Società il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esexcizio e/ o i Periodi di Esercizio Addizionali (ave previsti), in tale ipotesi al portatore dei W arrant sarà data la facoltà di esexcitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per potei eventualmente aderire all'offerta, apportando alla stessa le Azioni di Compendio sottoscritte, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esexcizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Sottoscrizione sarà calcolato pro-rata tempotis secondo quanto previsto dal punto IV) del precedente punto Art. 2;

III) fenno restando quanto previsto al successivo Art. 3.2, punto VIII), qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di propone la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti), in tale ipotesi al portatore dei WaTTant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Sottoscrizione sarà calcolato pro~rata tempon's secondo quanto previsto dal punto IV) del precedente Art. 2. Ai fini del presente Art. 3.1, punto III) e della rettifica di cui al successivo Art 3.2, punto VIII), per "Dividendo Straordinario" si ill.tende i dividendi considerati straordinari secondo quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. vigente alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di cUl sopra.

3.2 Rettifiche ill occasione di eventi di natura straordinaria

Qualora la Società dia esecuzione entro il30 giugno 2020:

I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette - o con warrant, con riferimento ai WaTTant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto I) del precedente Art. 3.1, il Prezzo di Sottoscrizione sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo eli euro inferiore, pari a:

$$
(\mathrm{P}{\mathrm{cum}} - \mathrm{P}{\mathrm{ex}})
$$

nel quale

!:;::\•:, .. ;•' .. · - P curo rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi~f~~-~-. . .._,,.' ... , "cum diritto" dell'azione ordinaria Tamburi Investment Partners S.p.A. .registràti::S:ol; :. ·· •. '·· . Mercato Telematica Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

, . . ··. ,_..:_;/ •:.: ~ .. ''.! .; . .>t'l?{:.;'·' :;) à'.Q.I ,. '"

l

l '

  • P ex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Tamburi Investment Partners S.p.A. registrati sul Mercato Telematica Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula, il prezzo di

8

sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;

  • II) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascnn WaTTant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Sottoscrizione risulterà ridotto proporzionalmente;
  • III) ad aumenti gratuiti del capitale mediante incremento del valore nominale delle azioni (e quindi senza emissione di nuove azioni) o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Sottoscrizione né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 2;
  • IV) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Watranf, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il Prezzo di Sottoscrizione risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;
  • V) a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Sottoscrizione né il Rapporto eli Esercizio indicati nel precedente Art. 2;
  • VI) ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto, quinto, sesto.'od / { ~ f• ' .~'. -:., ': ottavo comma del codice civile (anche al servizio di altri warrant validi ~~- .f_~- _ . . ~' '.,. '• , ... ,_ _, sottoscrizione di azioni della Società ovvero di obbligazioni convertibili d,o:~g~U~-- .. \ .;,,;•.:: -:·)N \ ~.\f';-~_:<. ·; ·,;;:~?:'-"' <~'} warrant, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto eli opzione), non sararinò-::·~;:·<i~--~;·•-~ '-- ,._ ''• modificati né il Prezzo di Sottoscrizione né il Rapporto di Esercizio indicati J···' ... · precedente Art. 2;
  • VII) ad operazioni di fusione/scissione in cui Tamburi Investment Partners S.p.A. non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/ o il Rapporto di Esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell'ambito

9

delle menzionate operazioni di fusione/ scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Wmrant cli.titti equivalenti a quelli che gli saxebbero spettati se i Wa"ant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione/ scissione;

VIII) alla distribuzione di Dividendi Straordinari, con riferimento ai Wammt per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto III) del precedente Art. 3.1, il Prezzo di Sottoscrizione di cui al precedente Art. 2 vemì ridotto secondo metodologie di generale accettazione, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun W an-an t.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di detenninare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/ o, se del caso, il Prezzo di Sottoscrizione, secondo roetodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

In ciascun Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale (ave previsto), qualora la richiesta di esercizio dei Wa"antvenga. presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Sottoscrizione susseguente ad un'operazione di cui al punto l) del presente Art. 3.2 che avvenga in tale Periodo di Esercizio e/ o Periodo di Esercizio Addizionale, per esercizio dopo lo stacco del cli.titto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il Prezzo di Sottoscrizione prima dell'aggiustamento di cui al menzionato punto I), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui saxà comunicato il nuovo Prezzo di Sottoscrizione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 3, all'atto dell'esercizio d.~ .. ,, Wa"ant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore d~/.~~~~~(: ~- , avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del nume'r~' illièro ;'-li•/;' r (arrotondando all'unità mferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte ftaz(~~~<1:·. ',•'.

In nessun caso il Prezz~ di Sottoscrizione potrà risultare inferiore al valore nomin.ale ~~:~~ .: ;,--: ~. ( Azioni di Compendio.

Art. 4- Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Wa"ant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Art. 5 -Termini di decadenza

ll diritto di esercizio dei WaTTant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro i termini di esercizio previsti dal presente Regolamento.

Art. 6 - Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei WaTTant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 7 - Quotazione

La Società farà istanza per richiedere l'ammissione dei Wammt alle negoziazioni sul Mercato Telematica Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 8- Varie

Tutte le comunicazioni di Tamburi Investment Partners S.p.A. ai portatori dei Wam1nt verranno effettuate, ove non diversam.ente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito della Società.

Il possesso dei WaTTant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione xelativa ai Wam1nt ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, con espressa esclusion~-. 'di qualsivoglia foro alteroativo, salvo il caso in cui il portatore dei Warrant rives~4f:;~·; __ ~ _ qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, n~~lf#'~:~:.,_..:: __ : caso sarà competente il Foro di xesidenza o di domicilio elettivo del consumatore. -... · '<'-- ~,__-._

\ -.. -

,. : •

ALLEGATO A

~-------------------------------

Esemplificazione calcolo pro-rata temporis

Primo Periodo Temporale

• Pro-rala 1emporis Primo Peflodo Temporale • IPOTESI PRELIMINARE
.r
~"'
A Prima Data di Partenza del Pro-ram 06/07/15
B Ptezw di Partenza del Pro-rata 3,32600
Primo Periodo di Esercizio ptestabilito (l) dal 01/06/16 al30/06/16
C Ultimo Giorno del Primo Periodo di Esercizio (2) 30/06/16
D Prezzo di esercizio primo periodo 3,75000
Periodo di esercizio addizionale (Hp)(ll dal 01/02/16 al29/02/16
4
E Ultimo Piomo dcl oeriodo addizionale (
)
29/02/16
F=D-B 6 prezzo di esercizio primo periodo vs Prezzo di Partenza del Pro-rata 0,42400
G-=C-A 6 gg tra data di termine del pro-ram c data di partenza pro-ram 360
H=F/G 6 prezw giornaliero 0,00118
I-=E-A 6 gg tra l'ultimo giorno del periodo addizionale e la data di partenza del pro-ram 238
L= H* I Incremento totale al prezzo di partenza pro-ram tcmporis 0,28031
M=B+L Prezzo pro-rata tcmporis periodo addizionalt: 3,60631

f'J T11fli iJ,iomi di pwumaputo del mm di}.if{f.no 2016

m Data <h' 1mni11• d•IPrN<~Ia

fJJ Pm'od. ifJDI•Iùo

~~ Dala di rakolo pro-rold ltm/JI!rÙ

Pro-rata temporis Secondo Periodo Temporale - IPOTESI PRELIMINARE
Primo Periodo di Esercizio prestabilito (1) dal 01/06/16 al 30/06/16
A Ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio (2) 30/06/16
$B$ Prezzo di esercizio primo periodo (3) 3,75000
Secondo Periodo di Esercizio prestabilito (4) dal 01/06/17 al 30/06/17
$C$ Ultimo giorno del Secondo Periodo di Escrcizio (5) 30/06/17
$\bm{D}$ Prezzo di esercizio secondo periodo $^{(0)}$ 4,15000
$E=D-B$ $\Delta$ prezzo secondo periodo vs prezzo primo periodo 0,40000
$F=C-A$ $\Delta$ gg tra termine secondo periodo e primo periodo 365
$G=$ E/F $\Delta$ prezzo giornaliero 0,00110
Periodo di Escrcizio Addizionale (Hp) $^{\text{\textregistered}}$ dal 1/02/17 al 28/02/17
$H$ Ultimo giorno Periodo di Esercizio Addizionale (8) 28/02/17
I=H-A $\Delta$ gg tra ultimo giorno del periodo addizionale e termine del primo periodo 243
$L=I*G$ incremento totale al prezzo di partenza pro-rata temporis 0.26630
$M=L+B$ Prezzo pro-rata temporis periodo addizionale
0) Tutti i giorni di mercato aperto del mese di giugno 2016
(1) Data di Partenza del Pro-rata
0) Prezzo di Partenza del Pro-rata
(9) Tutti i giorni di mercato aperto del mese di gi t uno 20 .
0) Data di Termine del Pro-rata
16) Prezzo di Sottoscrizione Prefissato
85) Periodo ipotetico
(7) Data di Calcolo del Pro-rata
14
4,01630

~----~------------- --

·----~- -~--

Secondo Periodo Temporale

Terzo Periodo Temporale

ojj Pro-rata temporis Terzo Periodo Temporale-
IPOTESI PRELIMINARE
Secondo Periodo di Esercizio prestabilito (l) dal 01/06/17 al30/06/17
A Ultimo !riomo del Secondo Periodo di Esercizio (2) 30/06/17
B Prezzo di esercizio secondo periodo (3) 4,15000
Terzo Periodo di Esercizio prcst:abilito (~) d-al 01/06/18 -al30/06/18
C Ultimo eiomo del Terzo Periodo di Esercizio (!i) 30/06/18
6
D Prezzo di esercizio terzo periodo (
)
4,55000
E=D-B h. prezzo terzo periodo vs prezzo secondo periodo 0,40000
F=C-A 6. gg tra termine terzo periodo e secondo periodo 365
G=E/F 6. prezzo giomalicro 0,00110
Periodo di Esercizio Addizionale (Hp) {l) dal1/02/18 al28/02/18
H Ultimo !riomo Periodo di Esercizio Addizionale (BJ 28/02/18
I=H-A 6. gg tra ultimo giorno del periodo addizionale e tetmine secondo periodo 243
L=I*G Incremento totale al prezzo di partenza pro-rata temporis 0,26630
M=L+B Prezzo pro-nU.I temporis periodo .tddiziomlle 4,41630
P) Tuili i J.itJrni di murahl apwo dd mm diJ.ÙIJ!.M 2017
12) Da!tt di Parlt~? <j d.t="" pro-rata(JJ Pn:ao di Parf<n?11 dd="" pro,ldI'J Tuili iJ,Ùmu' di mmato aPorl• dd mm di J.ÙIJ!.M 2018
I'J Data diTennù" d•l l'nrrald
fi! Prerro di SolloJ:n_'donf(fe'ffii?f;.>"'~
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(1) Dafll di Cal<oi f<="" ijii~i="" td="">

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Quarto Periodo Temporale

Pro-rata temporis Quarto Periodo Temporale - IPOTESI PRELIMINARE
Terzo Periodo di Esercizio prestabilito (1) dal 01/06/18 al 30/06/18
A Ultimo giorno del Terzo Periodo di Esercizio (2) 30/06/18
$B$ Prezzo di esercizio terzo periodo $^{(3)}$ 4,55000
Quarto Periodo di Esercizio prestabilito (4) dal 01/06/19 al 30/06/19
C Ultimo giorno del Quarto Periodo di Esercizio (5) 30/06/19
D Prezzo di esercizio quarto periodo (6) 5,00000
$E=D-B$ $\Delta$ prezzo quarto periodo vs prezzo terzo periodo 0,45000
$F=C-A$ $\Delta$ gg tra termine quarto periodo e terzo periodo 365
$G=E/F$ $\Delta$ prezzo giornaliero 0,00123
Periodo di Esercizio Addizionale (Hp) (7) dal 1/02/19 al 28/02/19
$H$ Ultimo giorno Periodo di Esercizio Addizionale (8) 28/02/19
$I=H-A$ $\Delta$ gg tra ultimo giorno del periodo addizionale e termine terzo periodo 243
L=I*G Incremento totale al prezzo di partenza pro-rata temporis 0,29959
M=L+B Prezzo pro-rata temporis periodo addizionale. 4,84959
(1) Tutti i giorni di mercato aperto del mese di girgno 2018
(2) Data di Partenza del Pro-rata
0) Prezzo di Partenza del Pro-rata
64) Tutti i giorni di mercato aperto del mese di giugno 2019
6) Data di Termine del Pro-rata
6) Prezzo di Sottoscrizione Prefissato
5) Periodo ipotetico
0) Data di Cal cala d i P
16

Quinto Periodo Temporale

aB * Pro-rata temporis Quinto Periodo Temporale - IPOTESI PRELIMINARE
Quarto Periodo di Esercizio prestabilito (1) dal 01/06/19 al 30/06/19
Ultimo giorno del Quarto Periodo di Esercizio (2)
A
30/06/19
$\bm{B}$ Prezzo di esercizio quarto periodo $^{(3)}$ 5,00000
Quinto Periodo di Esercizio prestabilito (4) dal 01/06/20 al 30/06/20
CUltimo giorno del Quinto Periodo di Escrcizio (5) 30/06/20
D Prezzo di esercizio quinto periodo (6) 5,41000
$E=D-B$ $\Delta$ prezzo quinto periodo vs prezzo quarto periodo 0,41000
$F=C-A$ $\Delta$ gg tra termine quinto periodo e quarto periodo 366
$G=E/F \Delta$ prezzo giornaliero 0,00112
Periodo di Esercizio Addizionale (Hp) (7) dal $1/02/20$ al 29/02/20
$H$ Ultimo giorno Periodo di Esercizio Addizionale (8) 29/02/20
I=H-A A gg tra ultimo giomo del periodo addizionale e termine quarto periodo 244
$L=I*G$ Incremento totale al prezzo di partenza pro-rata temporis 0,27333
M=L+B Prezzo pro-rata temporis periodo addizionale. 5,27333
(1) Tutti i giorni di mercato aperto del mese di gingno 2019
(2) Data di Partenza del Pro-rata
(3) Preggo di Partenga del Pro-rata
(4) Tuiti i giorni di mercato aperto del mese di gingno 2020
(5) Data di Termins del Pro-rata
6) Prezzo di Soffostrigione Prefissato
6) Periodo ibotelle
(1) Dala di Calcolo del Pro-rata

F.to Giovanni Tamburi F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

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STATUTO

TITOLO!

DENOMINAZIONE- OGGETTO- SEDE- DURATA

Art. 1-Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni denominata:

"TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A." in via breve T .I.P. S.p.A. ovvero TIP S.p.A.

Art. 2- Oggetto

  • 2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione eli partecipazioni, ovvero l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.
  • 2.2 La Società, oltre all'attività di cui sopra, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese.
  • 2.3 Con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la Società potrà svolgere qualsiasi attività connessa e/o strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà dunqU~: compiere, se .ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il raggillngimen,to dell'oggetto dì cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, .indus~:.-~bbi,li~ . . . . l',.~ ~.::;'":~ ~: '· . edtmmobiliari. \~~~·,:,_.;, _'., ·'-":': . .' •: r•>···,.<,V<,'-.,:.- •,' ·
  • Sono escluse le seguenti attività: la raccolta del rispannio tra il pubblico; la prescitii~'b~:_df,>:·;;;':.>~·· '-.;,;';:y•_, .. ,.: ... " . 2.4 servizi dì .investimento; le attività professionali riservate; le attività finanziarie riservate per·· · \ legge a particolari categorie dì soggetti; l'esercizio nei confronti del pubblico dì attività dì assunzione dì partecipazioni, dì concessione dì finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 3- Sede

  • 3.1 La Società ha sede in Milano.
  • 3.2 La sede della Società può essere trasferita .in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con semplice delibera del Consiglio dì Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

3.3 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art. 4- Domicilio

4.1 Per ciò che concerne i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto, quello risultante dai libri sociali.

Art. 5 -Durata

5.1 n tennine di durata della Società è fissato al31.12.2050 e può essere prorogato, una o più volte, con le formalità previste dalla legge e con esclusione, ai sensi del successivo Art. 11 del presente Statuto, del dltitto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI- RECESSO

Art. 6 - Capitale sociale

  • 6.1 n capitale sociale è di euro 76.853.713,04 diviso in n. 147.795.602 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.
  • 6.2 L'Assemblea straordinaria dei soci in data 29 aprile 2015 ha deliberato di aumentate il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi.<--: , .. ' ' . ' - euro 200.000.000,00 (duecentomilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emiss!OJ?:e; anche in più riprese, di massime n. 36.948.900 azioni ordinarie da nominali euro 0,52/(il.rr/.. Ì 'F •" virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circo~~~~:.,, ' \ ' alla data di emissione Qe "Azioni di Compendio'), delegando il Consigli~'(di· '' Amministrazione a detenninare l'importo del prezzo di sottoscrizione e del relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2015-2020 (i "Warrant"J la cui emissione è stata deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2015. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di 1 (una) in ragione di ogni 1 (un) Warrant esercitato, stabilendo che ave non integralmente sottoscritto entro il 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

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Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 6 luglio 2015 ha fissato i prezzi di esercizio dei Warrant emessi in dipendenza della predetta deliberazione del 29 aprile 2015, fissando conseguentemente i prezzi ed i sovrapprezzi di emissione delle Azioni di Compendio, da assegnare in concambio ai portatori dei Warrant medesimi all'atto della convers1one.

  • 6.3 Il Consiglio di Amministrazione del19 aprile 2012, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del26 febbraio 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero), a servizio esclusivo della conversione parziale delle obbligazioni convertibili di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa #unione del Consiglio di Amministrazione, nel numero complessivo di 40.000 (quarantamila) obbligazioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero) ciascuna e così per un importo massimo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni virgola zero), convertibili ciascuna per la quota parte del20% (venti per cento) del relativo valore nominale (e, quindi, complessivamente per un anunontare totale non superiore ad euro 8.000.000, 00 (ottomilioni virgola zero)) in azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.
  • 6.4 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
  • 6.5 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4 comma, cod. civ, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale della Società. . .. <.-~:-' ·. ··~ ··~
  • ,.;r ·':<· .. '.-..,•:'\ 6.6 Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci può conf~p ·~t· . . ·. :: "":.:,' ·. Consiglio di .Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentale~.in'." .·.·: · ·· · · l una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il peri~do.· massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
  • 6.7 L'Assemblea dei Soci può deliberare la· riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

Art. 7 -Azioni

  • 7.1 Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo Socio intestatario per ognuna di esse. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta. Tutte le azioni sono liberamente trasfe.ribili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Possono essere create categorie di azioni fomite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
  • 7.2 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, fomiti di diritti patrimonìali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ .. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emess~ precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.
  • 7.3 Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Art. 8-Titoli rappresentativi

8.1 È escluso il rilascio di certificati azionari essendo la Società sottoposta al regune di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emess~ in conformità alle applicabili disposizioni nonnative. Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 9 -Apporti e finanziamenti dei Soci

  • 9.1 I versamenti in denaro effettuati dagli azionisti alla Società possono essere effettuati nei _, .. -· limiti di legge: ,- '.
  • a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto alla restituzione;
  • b) sotto fanna di finanziamento fruttifero od infruttifero con naturale restituzione, anche non in proporzione alle rispettive quote della normativa legislativa e regolamentare applicabile.

Art. 10- Obbligazioni

10.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o con warrant.

10.2 L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art 2420-ter cod civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 11- Recesso

11.1 I Soci hanno diritto di .recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente p.revisto dalla legge. Il.recesso non spetta per le delibere riguardanti la pro.roga del tennine di durata della Società.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 12- Convocazione dell'Assemblea, costituzione, oggetto, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

  • 12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
  • L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale e il suo P.residente; conferisce e .revoca l'incaricO al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto incaricato della .revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti drg!i ::_"\_ · (, Amministratori e dei Sindaci; app.rova e modifica l'eventuale regolamento dei 1,k?B) :·_: ·:~·.: f J "'embleari; delibota 'ugli rutti oggetti •tttibuiti <hlh legge illa '"' competenz, n~~~~·\,'\' ·t: ::::::o::~::~e,:~:~ori~~'~:~:~~:ompUnento ili atti d~~li8;' . 't

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  • 12.2
  • 12.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione viene pubblicato nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.

  • 12.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere le informazioni indicate nell'art. 125-bis, comma 4, del dlgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
  • 12.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato &ino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ ..
  • 12.6 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art 2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Collegio Sindacale (o da almeno 2 (due) membri dello stesso).
  • 12.7 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati.
  • 12.8 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, nei termini, con le modalità e nel rispetto delle formalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Att. 13 - Legittimazione all'intervento in Assemblea

13.1 Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali, n,:oi· tennini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta /alfa Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la jrofo i t:'~ legittimazìone. i.~~\ ,_; ·. '-· \ ·.·' "'·· ....

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Art. 14-Rappresentanza in Assemblea

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni nonnative. La notifica elettronica della delega pottà essete effettuata (i) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero (ll) mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società ovvero (ili) utilizzando altro strumento di trasmissione informatica di pari certezza ed efficacia, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

14.2 La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. L:r delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15- Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

  • 15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; nel caso di più Vice-Presidenti, dal Vice-Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24, ovvero, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio. il verbale deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art 2375 cod. civ .. . .- '" .. -
  • 15.2 Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: constataiè il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; accertare se l'Assembl~l. ~i~ , ;: .• regolarmente costituita ed il numero legale per deliberare; dirigete e regolare la dis~~dione. ·, ·,,\ .. e stabilire le modalità della votazione; accertare l'esito delle votazioni. \" ,\ ;-- , ·.l·'

Art. 16 -Validità delle deliberazioni

16.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, fatto salvo quanto previsto ai successivi Art. 17.2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e Art. 26.3 per la nomina del Collegio Sindacale.

  • 16.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, sempre salvo quanto previsto al successivo Art. 17.2 e 18 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e al successivo Art. 26.3 e 26.6 per la nomina del Collegio Sindacale.
  • 16.3 L'Assemblea straordinaria dei Soci è regolannente costituita e delibera, sulle materie di sua competenza a nonna dell'art. 2365 cod. civ. specificatamente poste all'ordine del giorno, con le maggioranze previste all'art. 2368, 2° conuna cod. civ., in prima convocazione e con le maggioranze previste dall'art. 2369, 3° e 5° comma cod. civ., nelle convocazioni successive alla prima. In deroga a quanto precede, l'Assemblea straordinaria può modificare il presente Art 16 e i successivi Artt. 17 e 26 solo con la maggioranza qualificata del 67% del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 17- Composizione e nomina dell'organo amministrativo

  • 17.1 La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V cod. av., è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 9 e un massimo di 13, quale determinato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da membri esecutivi e non esecutivi, anche non Soci, di cui almeno 2 (due) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  • 17.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quaU· i.·. candidati sono elencati mediante un numero progressivo. {i:! ·-·:·

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17.2.1 Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non supecioJ{b {:· ·_. ' ··. numero massimo dei membri da eleggere più uno. Almeno un candidato di ciascuna liSi:;-_'-,.,__ deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato) e relative disposizioni di attuazione. I candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza devono essere specificamente indicati. Le liste che contengono un numero di canditati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore) dei candidati.

  • 17.2.2 Hanno diritto a presentare le liste coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/ o regolamentari vigenti. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  • 17.2.3 Ogni Socio (nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ll) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (ili) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento r:ilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri Soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
  • 17 .2.4 Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di in eleggibilità.
  • 17 .2.5 Le liste presentate devono essete depositate, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:
  • a) l'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta;
  • b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
  • c) la dichiarazione dei Soo diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente,~-ci}~· ', partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di tappo ·>:L; \ > '~'\'\,, li ·u~· . ~' . co egamento con questt t1m1; .. ,_,:.: ..... -"-... ·;; .. ,. '·-
  • d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta"·,·.". altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause eli incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti eli onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprite la carica di Amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

e) La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è detenninata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

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La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il tennine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

  • 17.2.6 Le liste sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
  • 17.2.7 Ogni Socio (nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni Società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (b.) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/ o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista.
  • 17.2.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: a) Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. b) Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa. c) Qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio di Anuninist:razione, fino a conco.ttenza del numero di Amministratori da eleggere meno uno; (h) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, te,ruto · conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il _r~§hni:e · Amministratore da eleggere. Dalla medesima lista saranno altresì tratti ;;ii;;r~ .. gi.i ; ::i : : . Amministratori che -per qualsiasi motivo- non sia stato possibile trarre dalla lista cJ+ (;\Ui a).la \ ;'-\ .. lettera Q} che precede, fino a concorrenza degli Amministratori da eleggere. d) In 'qsO_._çli_ .. parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di vob., o il secondo numero di vott) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione. e) Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla

medesima lista, avente i requisiti richiesti, ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto in possesso dei predetti requisiti tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere ovvero fino all'esaurimento delle liste. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvedetà l'Assemblea seduta stante, su proposta dei Soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice. f) Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste come sopra prevista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa g) Stante quanto previsto nel paragrafo 17.2.3 che precede, qualora la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si tiene conto. Conseguentemente, il restante Amministratore eletto è quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il secondo numero di voti calcolati senza considerare i voti dei soggetti collegati, mentre qualora senza considerare tali voti non venga ottenuto da alcuna lista il quorum minimo di cui alla lettera f) che precede, gli Attunlnistratoci sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta j} rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dal presente Statuto, il candidato del genere più rappresentato detto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione sia composto almeno ~er un terzo dal genere meno ~pp~~s~tato (con arr~ton~ento per ec~ess.o). Q~-~r.~~r.·: ·:;?;~: _'--·.---;{ mfine, detta procedura non ass1cun il nsultato da ultlmo mdicato la sost:1.tuz1one 1XV:~': ·: ç. con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazj~~~:<à . · '· · .. (·· candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

17.2.9 \•'·~ . Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Amministratoci non possa e~sere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge in materia di nomina degli Amministratori, senza osservare il procedimento di voto di lista sopraindicato, fermo restando che i candidati alla carica devono avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la responsabilità, l'inesistenza delle cause di

ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto.

  • 17.3 L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi., essendo inteso che gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel triennio. Gli Amministratori sono rieleggibili.
  • 17.4 Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporta la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge. In tale ipotesi si procederà in confonnità a quanto previsto dal successivo Art. 18.

Art. 18 - Sostituzione degli Amministratori

  • 18.1 Qualora venissero a mancare uno o più Amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a nonna di legge, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. Se l'Amministratore cessato era stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. TI sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel , . -- -:. Consiglio. /·:-~::.:·;: ?· ·
  • 18.2 Qualora l'Amministratore cessato sia un Amministratore indipendente, dovrà ~èi~~(,:~. ~;;i f.''. - cooptato altro Amministratore indipendente. A tal fine, la sostituzione verrà effef'W.!ita:_:·-· nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della med~a-'::.· .. : \c,:·--. lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosSè possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. li sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

  • 18.2~bis In caso di cessazione di un esponente del genere meno rappresentato la sostituzione verrà effettuata nominando un esponente del medesimo genere mediante "scorrimento" tra i non eletti della medesima lista cui apparteneva il soggetto cessato. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

  • 18.3 Ove non sia possibile procedere secondo quanto indicato nei precedenti Artt 18.1, 18.2 e 18.2~bis, per incapienza delle liste o per: indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un Amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, nonché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. L'Amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua confenna o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedenteArt.17.2
  • 18.4 Qualora. venisse a mancate la maggwranza degli Amministratori, l'intero Consiglio S1 intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovi Amministratoti. Nel periodo precedente la nomina del nuovo Consiglio, gli Amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 -Nomina e poteri del Presidente

  • 19.1 Ove non nominato dall'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio nell'ambito del propri membri. Egli potrà inoltre eleggere uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in:·-~-~-~ . '. . .. ::.,;:;~·.-:·.~ caso di sua assenza o impedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio all'atto 9-~a ~ ... :-''_::;·: · nomina. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente non sono incompatibili;c-J,n{>._,· quella di Amministratore delegato. \C..)\·:{~.:.· ' >: '
  • 19.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento lapresidenza è assunta dal Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato a maggioranza degli Amministratori presenti.
  • 19.3 Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche fra le persone estranee al Consiglio.
  • 19.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di tutti i Vice-Presidenti, i poteri del Presidente sono deferiti agli altri Consiglieri secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

  • 20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario. Fenni i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente per via telematica, per telefax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.
  • 20.2 TI Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.
  • 20.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza e/ o videoconferenza, purché:
  • a) risultino presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente e il Segretario della riunione;
  • b) risulti garantita dagli altri capi del terminale l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

20.4 Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente Segretario.

Art. 21- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

  • 21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione accorreranno la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.
  • 21.2 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisizione e/ o la dismissione di partecipazioni in altre società, dì aziende e/ o di rami d'azienda per corrispettivi singolannente superiori a euro 25.000.000 (venticinque milioni) ma inferiori a euro 50.000.000 (cinquantamilioru) devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato Eserutivo (ove costituito), mentre, in mancanza di tale organo, le stesse sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
  • 21.3 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisizione e/ o la dismissione di partecipazioni in altre Società, di aziende e/o di rami d'azienda per corrispettivi singolarmente superiori a euro

50.000.000 ( cinquantamilioni) sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

21.4 Salvo che per le delibere di cui al precedente Art. 21.2, qualora in una delibera si registri parità di voti si .intenderà approvata la mozione che abbia ricevuto il voto favorevole dd Presidente.

Art. 22- Poteri dell'organo amministrativo

  • 22.1 li Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.
  • 22.2 Oltre alle materie indicate nei precedenti Art 21.2 e 21.3 e fenno quanto disposto negli artt 2420-ter e 2443 cod. civ., sono di competenza esclusiva dd Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., relative a:
  • fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
  • istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  • trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
  • indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
  • riduzione del capitale a seguito di recesso;
  • adeguamento dello Statuto a disposizioni nonnative, fermo restando che dette ._.~ / ,~ deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea dei Soci .in ~Y1~~~-- ... ' ( ·~ ?r: _, ,·· .. straordinaria. .'.~ :,--- ·~, _: ' ; -.,.
  • 22.3 In deroga a quanto previsto dall'art 104, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n; ~·5'.8 e-: fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastate il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/ o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni- non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società -la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di

acquisto e/ o di scambio promossa sulle azioni e/ o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Art. 23 - Rappresentanza

  • 23.1 li Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24) ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio. Egli sovraintende al buon andamento della Società e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
  • 23.2 Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24- Amministratori delegati

  • 24.1 Fatto salvo il disposto dei precedenti Artt 21.2 e 22.2, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a S. Fanno parte di diritto del Comitato il Presidente e il Vice Presidente munito di deleghe della Società.
  • 24.2 Fatto salvo il disposto dei precedenti Artt. 21.2, 21.3 e 22.2, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art 2381 cod. civ., può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori delegati, con poteri disgiunti e/ o congiunti, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singolimembri. ji'(<·.;·.

TI Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al Consigli~f-0\ \::;';., \c) <-· direttori, procuratori e mandatari in genere per il compimento di detenninati atti o": •!~-- ·. categorie di atti.

  • 24.3 Gli organi od Amministratori delegati, ave nominati, sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono, anche nralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, cod. civ. entro il termine massimo previsto nello stesso articolo.
  • 24.4 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale mediante relazione scritta ovvero anche oralmente nel corso delle riunioni dell'organo di controllo.

Att. 25- Compenso degli Amministratori

Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, l'Assemblea può riconoscere un compenso annuo determinato in confonnltà all'art 2389 cod. civ .. E' fatto peraltro salvo il disposto dell'art 2389, comma 3°, cod civ. per la remunerazione dei membri del Comitato Esecutivo e/ o degli Amministratori investiti di particolari cariche, remunerazione che potrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in difetto di delibera dell'Assemblea che stabilisca il compenso spettante a tutti. i membri del Consiglio di Amministrazione anche per quanto concerne il compenso per incarichi speciali ai sensi del 1° comma dell'art. 2389 cod. civ ..

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 - Collegio Sindacale

  • 26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere, nominati dall'Assemblea ed in possesso dei requisiti di eleggibilità., onorabilità e professionalità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti. In particolare, ai fini e per gli effetti di cui al d.m. Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, art l, 10 comma, le materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società devono intendersi, tra le altre, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore
  • 26.2 ~::,~:b~::,di:;~i:;o::~.::o~:~;:::~end~o Statuto,.,~ rispetto ì#)~.. · .. ·z~ principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'asse ~~~~~·,_', t organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corrett ii))';-::;; ... ·, ,y; funzionamento. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziatlva di '!X:::;~~c>( ~.· uno qualsiasi dei Sindaci.
  • 26.3 La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati. mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste devono contenere almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente; il numero di candidati. di ciascuna lista non può essere complessivamente superiore al numero massimo dei membri da eleggere. Nelle liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari

o superiore a tre, almeno un terzo (con arrotondamento per eccesso) dei candidati in detta sezione deve essere di genere diverso rispetto agli altri candidati.

l

l

  • 26.3.1 Hanno diritto a presentare le liste soltanto coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti per la presentazione di lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
  • 26.3.2 Ogni Socio (nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (h) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (ili) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri Soci, direttamente, per inte1posta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'inicevibilità della lista.
  • 26.3.3 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
  • 26.3.4 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il ternllne sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:
  • a) l'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o ' ._ ,
  • b) ~:::: ~~·;::::~~:d::~:~:n:n:~:,':::::::::;o:::~~~f~~ •.... ·.· '[··· ;._: ' .. caratteristiche personali e professionali; <~:\'.~ 1 ·
  • o) la didil,mziono dci Soci divorni da quclli oho dotongono, anche oongiuntamonto,'\';h;, :.~.·.'.c ·I:·( partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti ili~"- --.~'].)i~· .'~·· collegamento con questi ultimi;
  • d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propna candidatura, indica l'elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo eventualmente ricoperti in altre società ed attesta altres~ sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di

professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica dì sindaco della Società.

  • e) La t:itolar:ità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essete prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
  • 26.3.5 Le liste sono messe a disposizione del pubblico, nei tennini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
  • 26.3.6 Qualora allo scadere del te.trnine previsto per la presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Soci collegati tra loro ai sensi del precedente Art. 26.3.2 potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto tennine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, e la percentuale minima per la presentazione delle liste stabilita al precedente Art. 26.3.1 sarà ridotta alla metà.
  • 26.3.7 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
  • a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente;
  • b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui alla lettera b) che precede;

  • c) in caso di parità di voti (ì.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior.-<· '- numero di voti, o il secondo numero di voti), qualora la parità si sia verificata per li~f~· ? .. , .... ,, che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candid~f~ ( \~1.Cdella lista che abbia ottenuto il voto del man-o1or numero di Soci; \':'\'>~ Ob"" \'' •
  • d) nsulteranno eletti icandidati tratti dalle liste mediante 1 criteri mdicati alle precedenti:.) lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e) ed f);
  • e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista. TI candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei sindaci effettivi sarà il Presidente del Collegio Sindacale;
  • f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati, ai sensi dell'Art. 26.3.2, alla lista che ha ottenuto

il maggior numero dì voti, di tali voti non si terrà conto, Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente (se ivi indicato) saranno quelli indicati con il primo numero di ordine progressivo nelle rispettive sezioni di tale altra lista,

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione appartenente al genere meno rappresentato,

  • 26.4 In caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica,
  • 26.5 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentrerà ave possibile il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.
  • 26.6 Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in confonnità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 26.
  • 26.7 Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 10, del Codice Civile alla nomina dei Sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 26.
  • 26.7-bisLe procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inexente l'equilibrio tra generi dettata dalle applicabili disposiziot:'; ;.'-' _.:,:\:._:('>-.:._. di legge e regolamentari e dal presente Staruto. /;/
  • 26.8 I sindaci durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convo~/,,:- ·-1 .. · per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. :.:::·_ ·. '·.
  • 26,9 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/~:':." videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti Verificandosi questi requisiti,

il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - Revisione legale dei conti

  • 27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali e delle società di revisione ai sensi della normativa vigente. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e può essere rinnovato in conformità a quanto prevista dalla normativa vigente ed applicabile. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
  • 27.2 TI conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/ o regolamentari vigenti e applicabili.
  • 27.3 n Collegio Sindacale e la Società di revisione, si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. L'attività svolta dalla Società di revisione risulta da apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Art. 28 -Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

  • 28.1 n Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera in merito alla nomina di un di:cigente preposto alla redazione dei documenti contabili societa.ri (il ''Dirigente''), stabilendone il relativo compenso.
  • 28.2 Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amtninistrazion'? -~:·>" _:-. ': . . , . direzione e non hanno maturato una adeguata esperienza in posizione di responsar~~~! nell'esercizio di attività in matena amministrativa e contabile presso società di ca~·-:.~ '·'·' . ovver~ presso enti operanti. n~ setto~ ct~di~~· fin~ztario o assi~tivo o comunqu ·,~,, setton strettamente connesst o rnerenn all att:Lvtta eserotata dalla Sooeta. "';.: • ··, .
  • 28.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

...

28.4 L'incarico di Dirigente ha durata triennale ed è rinnovabile una o più volte.

  • 28.5 Qualora il Dirigente cessi dall'incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga intenotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente, prev:io parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale. Il Dirigente così nominato resterà in carica per un nuovo triennio.
  • 28.6 n Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
  • 28.7 n Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio

  • 29.1 L'esercizio sociale si chiude al31 dicembre di ogni anno.
  • 29.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a nonna di legge.

Art. 30 -Destinazione degli utili

  • 30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione delS% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia ragglunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
  • 30.2 Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
  • 30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

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Art. 31- Liquidazione {JÌ.;:·,

  • 31.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui\,~~\:.·:;: al precedente Art 16.3, fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed;_;·· eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
  • 31.2 L'organo amministrativo cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del o dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'art. 2487-bis cod civ.

TITOLO VIII OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 32- Operazioni con parti correlate

32.1 Le procedure adottate dalla. Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).

Art. 33- Clausola Transitoria

Le disposizioni contenute agli Artt. 17 e 26 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi {maschile e femminile) si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio di .Anunmistraz.ione e del Collegio Sindacale eletti, rispettivamente, dall'Assemblea del30 aprile 2010 e dall'Assemblea del30 aprile 2012.

Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in deroga a quanto indicato negli articoli 17, 18 e 26, la quota .riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.

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F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COL011BO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, lì ~9 L G. 2015

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