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Zucchi

AGM Information Sep 9, 2019

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AGM Information

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AVVISO AGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971 / 1999)

AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. CHE APPROVANO LA CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO DELLA SOCIETÀ IN AZIONI ORDINARIE E LA MODIFICA DELL'ARTT. 5 DELLO STATUTO SOCIALE LEGITTIMANDO IL RECESSO DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" ovvero la "Società") comunica che in data 30 agosto 2019 (la "Data di lscrizione") è stata iscritta, presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza – Lodi, la deliberazione con cui l'Assemblea Speciale dei possessori di risparmio della Società (successivamente all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, tenutasi in pari data (l''Assemblea Speciale") ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie (la "Conversione Obbligatoria") e la modifica dell'art. 5 dello Statuto della Società.

Poiché per effetto della Conversione Obbligatoria si determinerà una modifica delle previsioni dello Statuto della Società che riguardano i diritti dei possessori di risparmio, gli azionisti di risparmio di Zucchi che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare (gli "Azionisti Legittimati") potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (il "Diritto di Recesso").

ll valore di liquidazione delle azioni di risparmio Zucchi eventualmente oggetto di recesso è pari ad Euro 0,21 per ciascuna azione di risparmio ed è stato determinato in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio Zucchi sul mercato nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso (i.e. 10 luglio 2019).

I principali termini e modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti Legittimati sono stati illustrati nella relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), messa a disposizione del pubblico in data 10 luglio 2019 presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.gruppozucchi.it) e presso il sistema di stoccaggio autorizzato "Ilnfo" (www.linfo.it).

Ai sensi dell'art. 2437–bis, comma 1, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla Data di Iscrizione (il "Termine di Esercizio") presso la sede legale della Società all'indirizzo "Vincenzo Zucchi S.p.A., Via Legnano n. 24, Rescaldina (MI)" (la "Dichiarazione di Recesso").

La Dichiarazione di Recesso, che dovrà essere inviata presso la sede della Società mediante lettera raccomandata, dovrà recare le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) dell'azionista che recede, per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
  • il numero di Azioni di Risparmio per le quali è esercitato il diritto di recesso;

gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere inoltre l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono depositate le azioni oggetto di recesso, con i dati relativi al predetto conto, e la dichiarazione che tali azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli in favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o altri vincoli in favore di terzi, l'azionista recedente dovrà allegare alla Dichiarazione di Recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto in cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni oggetto di recesso e alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile le Azioni di Risparmio per le quali il diritto di recesso è stato esercitato dall'avente diritto sono rese indisponibili dall'intermediario mediante rilascio di apposita comunicazione, e pertanto non possono essere oggetto di atti dispositivi, sino alla loro liquidazione. Inoltre, il recesso non potrà essere esercitato, e se esercitato sarà privo di efficacia se, entro 90 giorni la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso la procedura di liquidazione si svolgerà secondo guanto previsto dall'articolo 2437-quater del codice civile. In particolare:

  • le azioni oggetto di recesso saranno offerte in opzione dagli amministratori della Società a tutti i possessori delle Azioni di Risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nonché agli azionisti ordinari della Società. Per l'esercizio del diritto verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il competente Registro delle Imprese. Gli azionisti che esercitino il diritto di opzione avranno altresì diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate, purché ne facciano contestuale richiesta;
  • nel caso in cui alcune azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non siano state acquisite in tutto o in parte dagli altri azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;
  • qualora vi fossero azioni per le quali il diritto di recesso sia stato esercitato che non siano state collocate entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società sarà tenuta ad acquisire tali azioni, anche in deroga ai limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.
  • Si precisa che è responsabilità degli Azionisti Legittimati recedenti: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e (ii) inviare tale comunicazione alla Società entro il Termine di Esercizio sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Con riguardo alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex art. 2437-guater del codice civile si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa. Maggiori dettagli verranno forniti dalla Società in tempo utile mediante appositi comunicati stampa pubblicati sul proprio sito internet www.gruppozucchi.it e avvisi ex art. 84 del Regolamento Emittenti pubblicati su almeno un quotidiano nazionale.

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Rescaldina, 30 agosto 2019

Il Presidente del Congiglio di Amministrazione
Joel David Bennipuche

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