Regulatory Filings • Nov 15, 2015
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CONVERSIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE: (I) ATTRIBUZIONE AI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERTIRE CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO DETENUTA IN UN'AZIONE ORDINARIA CON PAGAMENTO DI UN CONGUAGLIO; E (II) CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN CIRCOLAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE DI CUI AL PUNTO (I) IN AZIONI ORDINARIE SENZA PAGAMENTO DI ALCUN CONGUAGLIO. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 6, 14, 18 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. (di seguito, "Telecom Italia" o la "Società") vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in ordine all'unico punto all'ordine del giorno.
La presente relazione (la "Relazione Illustrativa") è diretta a illustrare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nel prosieguo descritta nel dettaglio, nonché le motivazioni sottese alla stessa, ed è redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e dello schema di cui all'Allegato 3A n. 6 del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").
Si rammenta che alla data della Relazione Illustrativa, le azioni ordinarie e le azioni di risparmio della Società sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché al The New York Stock Exchange nella forma di American Depositary Shares (ADS), ciascuno rappresentativo di 10 azioni, rispettivamente ordinarie e di risparmio.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di sottoporre l'Operazione (come infra definita) all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea Speciale (come infra definita) si è tenuto in lingua italiana e che il relativo verbale e la Relazione Illustrativa sono pertanto redatti in lingua italiana. La traduzione in lingua inglese della Relazione Illustrativa è predisposta per adempiere alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In caso di divergenze tra la versione in lingua inglese e la versione in lingua italiana, quest'ultima prevarrà.
La prospettata Operazione si divide in due componenti, una di carattere facoltativo e una di carattere obbligatorio, descritte in dettaglio nel prosieguo.
Dal punto di vista fattuale ed operativo, l'Operazione dà luogo alla emissione di azioni ordinarie della Società destinate esclusivamente ai possessori di azioni di risparmio, a fronte (e in cambio) del venir meno dei diritti patrimoniali privilegiati incorporati in tale categoria di azioni e alla corrispondente cancellazione delle azioni di risparmio possedute. Per una descrizione dei diritti e dei privilegi incorporati nelle azioni di risparmio, cfr. §2.
In particolare, agli azionisti di risparmio sarà offerta una azione ordinaria emessa in cambio di ciascuna azione di risparmio portata in adesione e al pagamento da parte degli stessi di un conguaglio in denaro pari a Euro 0,095 per ciascuna azione (la "Componente Facoltativa"). Ai possessori di azioni di risparmio che non dovessero accettare quanto offerto nella Componente Facoltativa, saranno attribuite, obbligatoriamente e secondo un rapporto di 0,87 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio, azioni ordinarie in cambio delle azioni di risparmio possedute (la "Componente Obbligatoria", e congiuntamente alla Componente Facoltativa, l'"Operazione"). Nell'ambito della Componente Obbligatoria non è previsto il pagamento di alcun conguaglio né da parte dei possessori di azioni di risparmio né da parte della Società. Nessun ulteriore diritto sarà attribuito agli azionisti di risparmio.
L'Operazione intende raggiungere l'obiettivo della concentrazione della totalità delle azioni, alla data della Relazione Illustrativa ordinarie e di risparmio, in un'unica categoria di azioni, nel rispetto di una equilibrata composizione degli interessi e delle aspettative dei possessori delle categorie azionarie oggi esistenti (per i premi impliciti derivanti dall'adesione alla Componente Facoltativa e dalla partecipazione alla Componente Obbligatoria, cfr. successivo §9).
Si precisa inoltre, come in dettaglio illustrato nel successivo §11, che l'Operazione nel suo complesso è soggetta alle seguenti condizioni sospensive:
Alla luce di quanto precede, assumendo l'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea straordinaria, potrebbero verificarsi i seguenti diversi scenari:
Alla data della Relazione Illustrativa, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771 azioni ordinarie e in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale espresso.
L'Operazione consentirebbe, innanzitutto, di semplificare la struttura del capitale sociale, ridurre gli adempimenti societari e i costi connessi all'esistenza di differenti categorie di azioni e realizzare un'esigenza di semplificazione che è particolarmente avvertita anche in ragione del progressivo venir meno dell'interesse del mercato per le azioni di risparmio. Alla data della Relazione Illustrativa, infatti, solo 19 emittenti italiani quotati in mercati regolamentati – tra cui appunto Telecom Italia – mantengono una struttura del capitale articolata in più categorie di azioni.
L'Operazione, realizzando la concentrazione delle azioni ordinarie e di risparmio in un'unica categoria quotata, potrà recare beneficio a tutti gli azionisti e, in particolare, consentirebbe di ampliare il flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando i presupposti per una maggiore liquidità del titolo e, dunque, per un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali.
Inoltre, per effetto del contributo in denaro che verrebbe corrisposto a titolo di conguaglio dai possessori di azioni di risparmio che decideranno di aderire alla Componente Facoltativa – il cui ammontare massimo, in caso di integrale adesione, sarebbe pari a Euro 572.640.211,41 – la Società potrebbe conseguire un rafforzamento della propria struttura patrimoniale ed il relativo incasso contribuirebbe alla copertura del piano di investimenti innovativi, sia su rete fissa che su rete mobile, di Telecom Italia.
In sintesi, l'Operazione consentirebbe:
Come anticipato al §1.2 che precede, alla data della Relazione Illustrativa il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771 azioni ordinarie e in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale espresso.
I diritti e i privilegi spettanti alle azioni di risparmio sono attribuiti ai sensi di legge e di Statuto.
Nell'ambito dell'Operazione, gli azionisti di risparmio rinuncerebbero a tali diritti e privilegi in cambio dell'attribuzione delle azioni ordinarie. Di seguito si riporta una descrizione di tali privilegi.
Ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto sociale, le azioni di risparmio hanno i seguenti privilegi:
sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione;
Ai sensi degli artt. 145 e 146 del TUF:
Inoltre, ai sensi degli artt. 6 e 14 del vigente statuto sociale:
L'Operazione comporterebbe le seguenti criticità:
Alla data della Relazione Illustrativa:
Tale sezione non è applicabile in quanto, come indicato al precedente §4, alla data della Relazione Illustrativa nessun soggetto esercita il controllo su Telecom Italia ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Alla data della Relazione Illustrativa non sono stati assunti impegni a partecipare alla Componente Facoltativa da parte dei possessori di azioni di risparmio.
Tale sezione non è applicabile alla Componente Obbligatoria in quanto, in tale contesto, tutte le azioni di risparmio verranno obbligatoriamente e automaticamente convertite in azioni ordinarie.
La tabella che segue riporta i dividendi per azione effettivamente distribuiti da Telecom Italia alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio a partire dall'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2010.
| Esercizio 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni ordinarie | - | - | 0,020 | 0,043 | 0,058 |
| Azioni di risparmio | 0,0275 | 0,0275 | 0,031 | 0,054 | 0,069 |
Si fa inoltre presente che:
La partecipazione alla Componente Facoltativa prevede, in aggiunta alla componente non monetaria rappresentata dal venir meno dei privilegi patrimoniali connessi alle azioni di risparmio, il pagamento di un conguaglio pari a Euro 0,095 per azione da parte dei possessori di azioni di risparmio. Si precisa che, ai fini della determinazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, supportato dai propri consulenti finanziari Citigroup Global Markets Limited ed Equita SIM S.p.A. (di gradimento anche dei Consiglieri indipendenti), ha ritenuto i valori proposti in linea con operazioni di mercato simili.
La partecipazione alla Componente Obbligatoria non prevede, invece, il pagamento di alcun conguaglio da parte dei possessori di azioni di risparmio né da parte della Società.
L'Operazione è stata articolata in modo da riconoscere un premio implicito1 per i possessori di azioni risparmio. I termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, supportato dai propri
1 Si precisa che i premi impliciti sono stati calcolati come di seguito indicato:
Premio implicito (Componente Facoltativa): (prezzo rilevante delle azioni ordinarie – conguaglio per azione) / (prezzo rilevante delle azioni risparmio) - 1.
consulenti finanziari e legali, corrispondono ad un premio relativo2 rispetto al 4 novembre 2015 pari a 56,1% nella Componente Facoltativa e 27,0% nella Componente Obbligatoria.
Nella tabella sottostante sono illustrati i premi impliciti nei termini di partecipazione alla Componente Facoltativa e alla Componente Obbligatoria rispetto ai prezzi di chiusura del 4 novembre 2015 e rispetto alle medie dei prezzi osservati su diversi periodi fino al 4 novembre 2015.
| Componente Facoltativa | Componente Obbligatoria | |
|---|---|---|
| Rapporto di conversione | 1,00 | 0,87 |
| Conguaglio per azione | 0,095 € | - |
| Prezzo per azione di risparmio al 4 novembre 2015 |
0,9995 € | 0,9995 € |
| Prezzo per azione ordinaria al 4 novembre 2015 |
1,2160 € | 1,2160 € |
| Premio implicito su prezzo per azione di risparmio al 4 novembre 2015 |
12,2% | 5,8% |
| Prezzo medio del mese antecedente il 4 novembre 2015 dell'azione di risparmio |
0,9246 € | 0,9246 € |
| Prezzo medio del mese antecedente il 4 novembre 2015 dell'azione ordinaria |
1,1194 € | 1,1194 € |
| Premio implicito su prezzo medio per azione di risparmio a 1 mese |
10,8% | 5,3% |
| Prezzo medio dei 3 mesi antecedenti il 4 novembre 2015 dell'azione di risparmio |
0,9284 € | 0,9284 € |
| Prezzo medio dei 3 mesi antecedenti il 4 novembre 2015 dell'azione ordinaria |
1,1209 € | 1,1209 € |
| Premio implicito su prezzo medio per azione di risparmio a 3 mesi |
10,5% | 5,0% |
| Prezzo medio dei 6 mesi antecedenti il 4 novembre 2015 dell'azione di risparmio |
0,9241 € | 0,9241 € |
| Prezzo medio dei 6 mesi antecedenti il 4 novembre 2015 dell'azione ordinaria |
1,1362 € | 1,1362 € |
| Premio implicito su prezzo medio per azione di risparmio a 6 mesi |
12,7% | 7,0% |
Ai fini delle proprie determinazioni il Consiglio di Amministrazione, anche sulla scorta delle analisi effettuate dagli advisor finanziari, ha preso in esame un campione di operazioni sostanzialmente assimilabili effettuate nel mercato italiano tra il 1999 (anno successivo all'entrata in vigore del TUF) e la data di annuncio dell'Operazione. Tale campione comprende 22 operazioni in cui l'unificazione delle categorie di azioni esistenti è stata proposta in via obbligatoria e 8 operazioni in cui ai portatori di azioni di risparmio è stata concessa la facoltà di partecipare a tali operazioni in via volontaria.
Premio implicito (Componente Obbligatoria): (prezzo rilevante delle azioni ordinarie x concambio) / (prezzo rilevante delle azioni risparmio) - 1.
2 Si precisa che i premi relativi sono stati calcolati come di seguito indicato:
Premio relativo (Componente Facoltativa): (prezzo rilevante delle azioni ordinarie - prezzo rilevante delle azioni risparmio - conguaglio per azione) / (prezzo rilevante delle azioni ordinarie - prezzo rilevante delle azioni risparmio). Premio relativo (Componente Obbligatoria): 1 - {(1 - concambio) / [1 - (prezzo rilevante delle azioni risparmio) / (prezzo rilevante delle azioni ordinarie)]}.
Nei grafici sottostanti sono riportati gli intervalli dei premi impliciti incorporati nei termini di conversione di tali operazioni rispetto ai diversi prezzi di mercato di riferimento e i premi impliciti incorporati nei termini previsti per la partecipazione alla Componente Facoltativa e per la partecipazione alla Componente Obbligatoria.
Come illustrato nei grafici precedenti, i termini proposti per la Componente Obbligatoria si collocano nella parte inferiore della forchetta dell'intervallo riscontrato nell'analisi dei premi impliciti delle altre operazioni aventi natura obbligatoria analizzate e i termini proposti per la Componente Facoltativa sono inferiori a qualsiasi operazione analoga analizzata.
Tuttavia, considerato che il premio implicito riconosciuto in ogni operazione di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie incontra il limite oggettivo rappresentato dal rapporto tra prezzo dell'azione ordinaria e il prezzo dell'azione di risparmio pre annuncio, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto rappresentativo del livello di convenienza della presente proposta di conversione un confronto basato sui premi impliciti offerti in altre operazioni di conversione facoltativa con conguaglio in cassa concluse in Italia negli ultimi anni. Infatti, nel campione preso in oggetto il prezzo delle azioni ordinarie risultava eccedere quello delle azioni risparmio pre annuncio di un valore compreso tra il 33% e il 100% circa, e quindi presentava un differenziale non paragonabile (in quanto ben superiore) alla situazione di Telecom Italia (caratterizzata da una ben inferiore eccedenza di prezzo delle azioni ordinarie rispetto al prezzo delle azioni di risparmio pre annuncio, pari, sulla base dei prezzi al 4 novembre 2015, al 21,7%).
Tenuto conto del fatto che la differenza in termini percentuali tra il prezzo pre annuncio delle azioni ordinarie e quello delle azioni di risparmio alla medesima data è inferiore a quello riscontrato nelle precedenti operazioni aventi ad oggetto la conversione facoltativa di azioni di risparmio con il pagamento di un conguaglio in cassa, il premio implicito proposto nell'Operazione per la Componente Facoltativa va parametrato a tale differenza percentuale pre annuncio.
In considerazione di quanto sopra, ai fini di un'analisi comparativa più significativa con le operazioni precedenti, si ritiene che sia più rappresentativa un'analisi dei premi relativi, che hanno appunto il merito di rapportare il premio implicito alla differenza percentuale pre annuncio tra prezzo delle azioni ordinarie e il prezzo delle azioni risparmio. I grafici sottostanti mostrano i premi relativi incorporati nei termini di conversione delle operazioni precedenti rispetto ai diversi prezzi di mercato di riferimento e i premi relativi incorporati nei termini previsti per la partecipazione alla Componente Facoltativa e per la partecipazione alla Componente Obbligatoria.
Sulla base di quanto risulta dai grafici precedenti, si segnala come i termini proposti nell'Operazione (con un premio relativo di circa il 56% sul prezzo al 4 novembre per la Componente Facoltativa, funzione di un premio implicito del 12,2% e di una differenza percentuale tra prezzo delle azioni ordinarie e prezzo delle azioni risparmio del 21,7%) si collochino nella parte superiore dell'intervallo costituito dalle operazioni precedenti aventi carattere facoltativo e siano sostanzialmente in linea con l'intervallo individuato in operazioni precedenti in cui l'unificazione delle azioni di risparmio e delle azioni ordinarie è avvenuta in via obbligatoria.
Si segnala in ogni caso che la presenza di diverse condizioni di mercato successivamente al 4 novembre 2015 potrebbe modificare la misura dei suddetti premi (impliciti e/o relativi) fino a determinarne il potenziale annullamento.
L'Operazione sarebbe effettuata, senza alcun onere, spesa e/o commissione a carico degli azionisti di risparmio, per il tramite degli intermediari autorizzati ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Il periodo di partecipazione alla Componente Facoltativa sarà concordato dalla Società con Borsa Italiana S.p.A. e, in ogni caso, non potrà avere inizio prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria della Società che approva i termini e le condizioni dell'Operazione, comunque subordinatamente all'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte delle competenti Autorità.
Tale periodo e le modalità attraverso le quali i possessori di azioni di risparmio potranno partecipare alla Componente Facoltativa verranno indicati nella relazione che verrà pubblicata ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Regolamenti Emittenti entro il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di adesione alla Componente Facoltativa.
La Componente Obbligatoria avrà ad oggetto le sole azioni di risparmio eventualmente non portate in adesione in sede di Componente Facoltativa.
Al fine di facilitare la gestione dei resti derivanti dall'applicazione del rapporto di conversione previsto per la Componente Obbligatoria, sarà conferito apposito incarico a un intermediario autorizzato. Con avviso pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del Regolamento Emittenti, saranno comunicati i dettagli sulle modalità di assegnazione delle azioni ordinarie e sul trattamento dei resti rivenienti dall'applicazione del rapporto di conversione previsto per la Componente Obbligatoria.
Le Date di Efficacia della Componente Facoltativa e/o della Componente Obbligatoria saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del Regolamento Emittenti.
Alle rispettive Date di Efficacia le azioni di risparmio saranno cancellate in concomitanza con la assegnazione ai loro titolari delle azioni ordinarie rivenienti dalla rispettiva fase dell'Operazione e tali azioni ordinarie verranno negoziate sul medesimo Mercato Telematico Azionario e gli ADS rappresentativi delle azioni ordinarie verranno negoziati sul The New York Stock Exchange.
L'Operazione è condizionata all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, primo comma, lett. b), del TUF, della Componente Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale convocata, in unica convocazione, per il 17 dicembre 2015.
Inoltre, l'esecuzione della Componente Obbligatoria è subordinata alla circostanza per cui il complessivo valore di liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle azioni di risparmio non ecceda l'importo di Euro 100.000.000,00. La condizione è posta nell'esclusivo interesse della Società la quale avrà, pertanto, facoltà di rinunciarvi, dandone comunicazione nello stesso avviso di cui al capoverso successivo.
La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso e, quindi, l'avveramento ovvero il mancato avveramento della condizione di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.
Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di efficacia indicate al precedente §11, tutte le azioni di risparmio (pari a n. 6.027.791.699) saranno convertite in azioni ordinarie, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alle Date di Efficacia della Componente Facoltativa e/o della Componente Obbligatoria.
Il numero di azioni ordinarie che verrà emesso ad esito dell'Operazione dipenderà dal grado di adesione alla Componente Facoltativa e dalla realizzazione, o meno, della Componente Obbligatoria.
A titolo meramente indicativo, si rappresenta che:
i. in caso di integrale adesione alla Componente Facoltativa da parte dei possessori di azioni di risparmio rispetto a tutte le azioni di risparmio in circolazione alla data della Relazione Illustrativa saranno emesse n. 6.027.791.699 azioni ordinarie;
ii. in caso di integrale mancata adesione alla Componente Facoltativa da parte dei possessori di azioni di risparmio ed esecuzione della Componente Obbligatoria rispetto a tutte le azioni di risparmio in circolazione alla data della Relazione Illustrativa saranno emesse n. 5.244.178.778 azioni ordinarie.
Il grafico di seguito riportato mostra l'andamento delle azioni di risparmio nel periodo compreso tra il 4 novembre 2014 e il 4 novembre 2015.
Nel mese precedente all'annuncio dell'Operazione, a fronte di un'evoluzione positiva del prezzo delle azioni ordinarie (pari a circa il 13,5%), il prezzo di mercato delle azioni di risparmio ha registrato una performance anch'essa positiva, ma di minore entità rispetto alle azioni ordinarie (pari a circa il 10,6%), che ha determinato l'incremento dello sconto rispetto alle azioni ordinarie da Euro 0,19 (al 5 ottobre 2015) a Euro 0,22 (al 4 novembre 2015). Lo sconto in valore assoluto (Euro per azione) il giorno prima dell'annuncio della proposta di Operazione è superiore anche alle rispettive medie a 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi.
Non sono previsti particolari incentivi relativamente alla Componente Facoltativa. Tale paragrafo non trova inoltre applicazione con riferimento alla Componente Obbligatoria. Si veda per i premi impliciti il precedente §9.
Non sono in essere piani di stock option aventi ad oggetto le azioni di risparmio, pertanto il presente paragrafo non trova applicazione.
Alla data della Relazione Illustrativa, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771 azioni ordinarie e in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale espresso.
Il numero di azioni ordinarie che verrà emesso e attribuito in cambio delle azioni di risparmio ad esito dell'Operazione dipenderà dal grado di adesione alla Componente Facoltativa e dalla realizzazione, o meno, della Componente Obbligatoria.
A titolo meramente indicativo, si rappresenta che:
Alla data della Relazione Illustrativa, Telecom Italia non dispone di informazioni certe in merito alla composizione dell'azionariato di risparmio. Pertanto, le uniche variazioni degli assetti proprietari ipotizzabili dalla Società alla data della Relazione Illustrativa quali conseguenza dell'Operazione sono quelle derivanti dalla diluizione indicata al §16 che precede.
La Società intende utilizzare l'eventuale liquidità riveniente dalla Componente Facoltativa per l'attività ordinaria della stessa ed in particolare per contribuire alla copertura del piano di investimenti innovativi, sia su rete fissa che su rete mobile, di Telecom Italia.
La Relazione Illustrativa è a disposizione del pubblico nei termini e con le condizioni di legge sul sito internet della Società all'indirizzo www.telecomitalia.com/assemblea, nonché presso la sede legale (Via Gaetano Negri, n. 1, Milano) ed il meccanismo di stoccaggio ().
La relazione prevista dall'art. 72, quarto comma, del Regolamento Emittenti, con le informazioni necessarie per la partecipazione alla Componente Facoltativa, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 72, quarto comma, del Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di esercizio della Componente Facoltativa.
La Componente Obbligatoria, determinando una modifica del vigente Statuto sociale riguardante i privilegi patrimoniali dei possessori di azioni di risparmio (e in particolare il venir meno dei privilegi patrimoniali incorporati nelle azioni di risparmio), farà sorgere, ove approvata, il diritto di recesso in capo ai possessori di azioni di risparmio che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione della relativa Assemblea Speciale, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) cod. civ.. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, terzo comma, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, anche colui a cui favore sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni di risparmio successivamente alla data indicata nell'art. 83-sexies, secondo comma, TUF (c.d. record date, ovvero successivamente all'8 dicembre 2015), ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale chiamata ad approvare la Componente Obbligatoria.
Poiché l'efficacia della Componente Obbligatoria è subordinata al mancato superamento della soglia di diritti di recesso effettivamente esercitati descritta al precedente §11 (ovvero alla rinuncia di detta condizione da parte della Società), anche l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di azioni di risparmio sarà subordinata all'avveramento delle medesime condizioni.
Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in 0,9241 euro per azione, in applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, terzo comma, cod. civ. (media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio sul mercato azionario nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, avvenuta in data 5 novembre 2015).
Le informazioni rilevanti relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso verranno rese note dalla Società mediante avviso pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente. In conformità all'articolo 2437-bis, terzo comma, cod. civ., il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima.
Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'articolo 2437-quater cod. civ.. In particolare, i termini dell'offerta in opzione saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente.
In caso di esecuzione della Componente Obbligatoria, si renderà necessaria la modifica degli artt. 5, 14, 18 e 20 del vigente statuto sociale, nonché l'eliminazione dell'art. 6, con conseguente rinumerazione degli articoli 7 e ss. del vigente statuto sociale.
La tabella che segue mostra le modifiche statutarie proposte nel caso in cui si proceda all'Operazione nel suo complesso. Nel caso in cui non dovesse procedersi alla Componente Obbligatoria, l'unica modifica riguarderebbe l'art. 5 e non gli ulteriori articoli del vigente statuto.
La ripartizione del capitale sociale dipenderà dal grado di adesione alla Componente Facoltativa e dalla realizzazione, o meno, della Componente Obbligatoria.
| Testo dello statuto sociale vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Articolo 5 | Articolo 5 | |
| 5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale. [omissis] |
5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771[●] azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte ,prive di valore nominale. [omissis] |
|
| Articolo 6 | Articolo 6 | |
| 6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al | 6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al | |
| presente articolo. | presente articolo. | |
| 6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente | 6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente | |
| approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, | approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, | |
| devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla | devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla | |
| concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione. | concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione. | |
| 6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni | 6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni | |
| di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo | di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo | |
| comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono | comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono | |
| ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio | ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio | |
| spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a | spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a | |
| quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento | quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento | |
| di euro 0,55 per azione. | di euro 0,55 per azione. | |
| 6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni | 6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni | |
| di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel | di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel | |
| secondo comma, la differenza è computata in aumento del | secondo comma, la differenza è computata in aumento del | |
| dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. | dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. | |
| 6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4. 6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha |
6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4. 6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha |
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| effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della | effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della | |
| perdita che non trova capienza nella frazione di capitale | perdita che non trova capienza nella frazione di capitale | |
| rappresentata dalle altre azioni. | rappresentata dalle altre azioni. | |
| 6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione. |
6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione. |
|
| 6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società | 6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società | |
| venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio | venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio | |
| potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie | potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie | |
| azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate | azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate | |
| dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due | dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due | |
| mesi dall'esclusione dalle negoziazioni. | mesi dall'esclusione dalle negoziazioni. | |
| 6.9 - | 6.9 - | |
| L'organizzazione degli azionisti di risparmio è | L'organizzazione degli azionisti di risparmio è | |
| disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri | disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri | |
| relativi | relativi | |
| all'organizzazione | all'organizzazione | |
| dell'assemblea | dell'assemblea | |
| speciale | speciale | |
| di | di | |
| categoria e alla remunerazione del rappresentante comune | categoria e alla remunerazione del rappresentante comune | |
| sono a carico della Società. | sono a carico della Società. |
| Articolo 14 | Articolo 1413 |
|---|---|
| 14.1 - [omissis] | 1413.1 - [omissis] |
| 14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria. |
14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria. |
| Articolo 18 | Articolo 1817 |
| 18.1 - [omissis] | 1817.1 - [omissis] |
| 18.2 - [omissis] | 1817.2 - [omissis] |
| 18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge |
18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge |
| 18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. |
1817.4 - L'Assemblea ordinaria, e l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. |
| Articolo 20 | Articolo 2019 |
| 20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione. |
2019.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione. |
| [omissis] | [omissis] |
***
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
"L'assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A., riunita in sede straordinaria,
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;
1. di attribuire ai possessori delle n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, prive del valore nominale espresso, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al successivo punto 3, la facoltà di convertire le relative azioni in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell'operazione, in ragione di un rapporto di 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio di Euro 0,095 per ogni azione posseduta, da destinare a riserva sovrapprezzo azioni;
| Testo dello statuto sociale vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Articolo 5 | Articolo 5 | |
| 5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale. |
5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771[●] azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte ,prive di valore nominale. |
|
| [omissis] | [omissis] | |
| Articolo 6 | Articolo 6 | |
| 6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo. |
6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo. |
|
| 6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione. |
6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione. |
|
| 6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione. |
6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione. |
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| 6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. |
6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. |
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| 6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di | 6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà |
| risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro | |
|---|---|
| è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio | |
| d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili | |
| netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti | |
| patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di | |
| soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il | |
| privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione | |
| di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude | |
| l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due | |
| esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non | |
| percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4. |
6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.
6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.
6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.
6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.
14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
18.1 - [omissis]
18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge
18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.
6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.
6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.
6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.
6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.
14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
1817.1 - [omissis]
18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge
1817.4 - L'Assemblea ordinaria, e l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
| Articolo 20 | Articolo 2019 |
|---|---|
| 20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione. |
2019.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione. [omissis] |
| [omissis] |
6. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) definire ulteriori condizioni e modalità della conversione; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della conversione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (iii) concordare con le autorità competenti le modalità esecutive dell'esercizio del diritto di recesso riconosciuto ai possessori di azioni di risparmio ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g) cod. civ.; (iv) ad esito della conversione, inserire nello statuto sociale il numero esatto delle azioni ordinarie in circolazione senza apportare le modifiche diverse da quelle di cui all'art. 5 nel caso in cui non si dovesse procedere alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio; e (v) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.".
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