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Saras

AGM Information Mar 23, 2016

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AGM Information

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SARAS S.p.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione datato 23 marzo 2016, siete stati convocati in Assemblea ordinaria a Milano, via Mercanti n. 2, presso Palazzo Giureconsulti, per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10,30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2016, stessi luogo e orario, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  • 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
  • 2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, del D.lgs. 58/98.
  • 3. Nomina di un amministratore.
  • 4. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.
  • 5. Approvazione del nuovo piano di stock grant per il management
  • 6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

* * * * * *

La presente relazione illustra le proposte concernenti le materie indicate ai punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno ed è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"). In conformità alla sopra citata norma, la presente relazione é messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito Internet (www.saras.it) di Saras S.p.A. (la "Società"), almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Come specificato nel seguito, le relazioni inerenti alle materie indicate negli altri punti all'ordine del giorno saranno pubblicate nei termini di legge.

Primo punto all'ordine del giorno

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2015, corredato dalla relativa relazione sulla gestione nonché dall'attestazione ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF da parte degli organi amministrativi delegati e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sarà reso disponibile presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, il tutto nei termini di legge.

Inoltre, durante i ventuno giorni che precedono l'Assemblea, rimarranno depositate in copia presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, anche la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione relative al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet della Società (www.saras.it).

* * * * * *

Relativamente alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, la cui documentazione sarà resa disponibile in maniera analoga a quella sopra richiamata relativa al progetto di bilancio di esercizio, si precisa che tale bilancio consolidato non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea.

Secondo punto all'ordine del giorno

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti, sarà resa disponibile nei modi e nei termini di legge.

Terzo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che nella riunione del 29 febbraio 2016, ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato al proprio interno Andrey Nikolayevich Shishkin, in seguito alla presentazione - in data 24 febbraio 2016 - delle dimissioni dalla carica da parte di Igor Ivanovich Sechin.

Come già precisato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, cui si rinvia per ulteriori riferimenti, Vi ricordiamo che la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante votazione delle candidature presentate, almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea (ovvero entro il 12 aprile 2016), da tanti soci che rappresentino, in forza del combinato disposto dell' art. 18 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 19499 del 28 gennaio 2016, almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Si ricorda altresì che il mandato del nuovo amministratore scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina, ossia con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.

Con riferimento alla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e s.m.i., Vi precisiamo che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi previsto dalla normative in vigore.

Qualora se ne presenti la necessità in relazione alle candidature presentate e al fine di consentire a persone che ricoprono ruoli gestori in società partner o, comunque, che operano nel medesimo settore della Società di apportare il proprio contributo di esperienza e competenza al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio ritiene opportuno che l'Assemblea valuti la possibilità di autorizzare deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Per ogni altro dettaglio circa la presentazione delle proposte di candidatura e la documentazione da allegare alle stesse, si rinvia all'avviso di convocazione, all'art. 18 dello Statuto (di seguito riportato) e alla normativa di legge applicabile.

Siete dunque invitati a nominare un amministratore votando le proposte di candidatura presentate in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

STATUTO SOCIALE

Consiglio di Amministrazione Articolo 18 Numero dei componenti e durata dell'incarico

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di quindici membri.

L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i limiti predetti con il meccanismo di voto di lista di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il periodo di durata della carica degli amministratori è determinato all'atto della nomina dell'assemblea e non può essere superiore a tre esercizi sociali. Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la società, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la certificazione rilascita dall'intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati (arrotondata per eccesso) pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati e ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi e dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

All'esito della votazione risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne, qualora siano validamente presentate e votate una o entrambe le due liste di seguito indicate, rispettivamente l'ultimo candidato o gli ultimi due candidati di tale lista, (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il miglior risultato tra quelle non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e (iii) il primo candidato tratto dalla lista presentata e votata da soci che rappresentino singolarmente almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (anche se collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti) che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti dopo la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se l'amministratore cessato era stato tratto da una lista diversa da quella che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando una persona tratta, secondo l'ordine progressivo, dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che sia ancora eleggibile e disposta ad accettare la carica. Per la conferma dell'amministratore cooptato con delibera del consiglio di amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua sostituzione, nell'assemblea successiva, si procede secondo le seguenti modalità: tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea. Si applicano, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni del presente articolo 18, tra cui, il comma nove in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione. Se l'amministratore cooptato, o l'amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza di cui al punto (ii) del comma nove del presente articolo 18, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori. In ogni caso, la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata dal consiglio di amministrazione assicurando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Quarto punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che, con effetto dal 30 dicembre 2015, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Andrea Vasapolli (nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2015 tra i candidati della lista presentata dagli Azionisti di minoranza pubblicata sul sito www.saras.it), ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto Sociale, è subentrata nella carica di Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, il Sindaco supplente Avv. Giancarla Branda (nominata dall'Assemblea del 28 aprile 2015 tra i candidati della lista presentata dagli Azionisti di minoranza pubblicata sul sito www.saras.it).

Si ricorda pertanto che, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile , l'Assemblea dovrà deliberare in merito all' integrazione del Collegio Sindacale provvedendo alla nomina del Presidente o, in caso di conferma dell'Avv. Giancarla Branda, di un sindaco supplente. I sindaci così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Collegio, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

Come già precisato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, cui si rinvia per ulteriori riferimenti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, pertanto l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della normativa – anche regolamentare - pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sul punto, Vi precisiamo che l'attuale composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa in vigore.

Inoltre, poiché la reintegrazione riguarda sindaci della minoranza, l'Assemblea dovrà rispettare il principio di rappresentanza della minoranza, fermo restando che almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Unitamente e contemporaneamente al deposito delle proposte di candidatura dovrà essere depositata anche la relativa documentazione di supporto contenente le informazioni meglio indicate nell'avviso di convocazione, cui si rinvia.

Il Consiglio ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente e, ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Codice di Autodisciplina") cui la Società ha aderito, i sindaci devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dalla legge e dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori, in quest'ultimo caso avendo più riguardo alla sostanza che alla forma. Considerando inoltre che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, i candidati sono invitati a voler fornire apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare.

Per ogni altro dettaglio circa i requisiti dei candidati, la presentazione delle proposte di candidatura e la documentazione da allegare alle stesse, si rinvia all'avviso di convocazione, all'art. 26 dello Statuto (di seguito riportato) e alla legge applicabile in materia.

Siete dunque invitati a reintegrare il Collegio Sindacale votando le proposte di candidatura presentate in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

STATUTO SOCIALE

Articolo 26 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

Il collegio sindacale e i sindaci operano ai sensi di legge.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, secondo la procedura di voto di lista prevista dalla normativa di volta in volta vigente, come di seguito integrata.

Hanno diritto di presentare le liste tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o a diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati (arrotondata per eccesso) alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del collegio sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di sindaco della società.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

*il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

*gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

-attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico- scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;

-funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati ai numeri 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di presidente del collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista di minoranza da cui è stato tratto il presidente del collegio sindacale.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi (incluso il presidente del collegio sindacale) ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Qualora il sindaco cessato sia anche presidente del collegio sindacale, il sindaco supplente subentrante sarà nominato presidente del collegio.

L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà, qualora la reintegrazione riguardi sindaci della lista di minoranza, in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza, fermo restando che almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui sopra devono in ogni caso assicurare che la composizione del collegio sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società e delle sue controllate.

A tal fine, ciascun sindaco effettivo dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

La mancata produzione della dichiarazione di cui al paragrafo precedente entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dello stesso paragrafo comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco.

Il presidente e gli altri membri del collegio sindacale vengono retribuiti a termini della normativa applicabile.

È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla eliberazione nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Quinto punto all'ordine del giorno

Relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che siete stati convocati anche per deliberare in merito all' approvazione del nuovo piano di stock grant per il management.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi del 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito internet della società (www.saras.it) .

Sesto punto all'ordine del giorno

Relativamente al sesto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ricordiamo che siete stati convocati anche per deliberare sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell'articolo 2357 e 2357-ter cod. civ. e 132 TUF (il "Programma") e alla contestuale sostituzione (e revoca nella parte non eseguita) dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2015, avente la durata di (dodici) mesi a far data dal 28 ottobre 2015 e, pertanto, in scadenza il 28 ottobre 2016.

La relazione illustrativa delle finalità e delle caratteristiche salienti del Programma, redatta in conformità e seguendo la struttura dell'Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento Emittenti e in conformità all'art. 73 del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si rinvia integralmente, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito internet della società (www.saras.it).

*****

Milano, 23 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Gian Marco Moratti

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