AGM Information • Apr 6, 2016
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")
Signori Azionisti,
con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno: "Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime", siete stati convocati in Assemblea al fine di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Elica S.p.A. (nel seguito, "Elica" o la "Società") ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. N. 58/98 e successive modifiche e integrazioni ("T.U.F.") e dell'art. 144 bis del Regolamento Emittenti.
Si evidenzia che, alla data della presente relazione (nel seguito, la "Relazione"), la Società risulta titolare di n. 1.275.498 azioni proprie, pari al 2,014% del capitale sociale. Tale numero potrebbe variare anche in considerazione del fatto che, in data 12 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Elica ha deliberato di concedere al proprio operatore specialista un'opzione a richiedere e a ottenere dalla Elica a titolo di prestito gratuito, ai sensi degli articoli 1813 ss. del codice civile, sino ad un massimo di n. 150.000 azioni proprie, corrispondenti allo 0,24% circa del capitale sociale della stessa e che tale opzione non è stata esercitata. L'acquisto delle azioni proprie sopra indicate è avvenuto sulla base dell'autorizzazione assembleare concessa in data 3 agosto 2007 per la durata di 18 (diciotto) mesi.
In occasione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione, anche quest'anno, ha ritenuto opportuno sottoporre agli azionisti la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica a disposizione degli amministratori.
Resta inteso che l'eventuale approvazione della proposta di cui alla presente Relazione è subordinata alla revoca della precedente delibera di autorizzazione concessa in data 29 aprile 2015, per quanto non utilizzata.
* * *
Oltre alle ragioni facilmente deducibili dal contenuto della proposta e fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente in materia, le principali motivazioni per le quali si richiede all'Assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, e quindi dotare Elica di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica, possono essere sinteticamente individuate nella possibilità di:
c) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato), direttamente o tramite intermediari autorizzati, con l'obiettivo di contenere movimenti anomali della quotazione delle azioni della Società e/o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi; e/o
d) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di titoli, per l'acquisto di partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni; e/o
L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Elica, del valore nominale di € 0,20 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Elica di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.
A tale riguardo si precisa che (i) alla data della Relazione, detto limite è fissato dall'art. 2357, comma 3, c.c. nel 20% del capitale sociale, percentuale attualmente equivalente a n. 12.664.560 azioni ordinarie; (ii) ai fini del computo del limite di cui al numero (i) che precede si deve tener conto anche delle azioni detenute da società controllate; (iii) ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c., il numero massimo di azioni proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Il limite massimo di azioni detenibili sopra indicato sarà proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 c.c..
Per quanto riguarda la disposizione delle azioni, l'autorizzazione viene richiesta per l'intero quantitativo delle azioni proprie possedute e per atti di disposizione da effettuarsi in una o più tranches, senza limiti di tempo.
Ad oggi il capitale sociale di Elica sottoscritto e versato è pari ad Euro 12.664.560 ed è composto da n. 63.322.800 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,20.
Pertanto, attualmente, il numero massimo di azioni proprie complessivamente detenibili direttamente o tramite società controllate, non potrà eccedere n. 12.664.560 azioni ordinarie, corrispondenti alla quinta parte del capitale sociale.
Si evidenzia che, alla data della Relazione, nessuna delle società controllate da Elica possiede azioni della controllante.
Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie avverranno in osservanza delle disposizioni applicabili ivi incluse quelle relative alla costituzione, al mantenimento ed all'utilizzo delle riserve indisponibili di cui all'art. 2357 ter, comma 3, c.c. e verranno contabilizzate secondo i principi contabili vigenti in materia.
Si ricorda che:
L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie ordinarie viene richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e nei tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. Tale autorizzazione potrà essere revocata in caso di nuova autorizzazione deliberata dall'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, così da permettere l'acquisto di azioni proprie anche nel periodo intercorrente tra la scadenza dei 18 mesi di cui sopra e la successiva assemblea di approvazione del bilancio.
L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ordinarie viene richiesta senza limiti di tempo.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sia fissato in un ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 95% (novantacinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 5 (cinque) e (ii) al 105% (centocinque per cento) del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 20031 e comunque nel
1 L'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003 del 22 dicembre 2003, prevede:
"1. Per quanto riguarda i prezzi, quando effettua le negoziazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, un emittente non acquista azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.
Se la sede di negoziazione non è un mercato regolamentato, il prezzo dell'ultima operazione indipendente o il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata preso come riferimento è il prezzo del mercato regolamentato dello Stato membro dove viene effettuato l'acquisto.
Nel caso in cui l'emittente effettui l'acquisto delle proprie azioni tramite strumenti finanziari derivati, il prezzo di esercizio di tali strumenti finanziari derivati non è superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata.
2. Per quanto riguarda il volume, l'emittente non acquista un quantitativo superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni negoziato nel mercato regolamentato in cui l'acquisto viene effettuato.
Il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per la durata autorizzata del programma.
Qualora il programma non faccia riferimento a tale volume, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato regolamentato interessato, l'emittente può superare il predetto limite del 25 %, a condizione che:
a) l'emittente informi in anticipo l'autorità competente per il mercato interessato dell'intenzione di non rispettare il limite del 25 %;
b) l'emittente informi il pubblico in maniera adeguata del fatto che potrebbe non rispettare il limite del 25 %;
c) l'emittente non ecceda il 50 % del volume medio giornaliero."
rispetto della normativa vigente in materia e delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società.
Quanto al corrispettivo relativo agli atti di disposizione delle azioni proprie ordinarie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini il corrispettivo minimo in misura non inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.
In deroga a quanto sopra:
Il Consiglio di Amministrazione (o i soggetti da esso delegati) nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie dovrà operare nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) del T.U.F. con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-bis comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e del Regolamento (CE) 2273/2003 (finché applicabile)3 , in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, anche in più volte, sui mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima.
Gli acquisti potranno essere effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate nei casi previsti dall'art. 132, comma 3, del T.U.F. o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.
Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Elica alla data della delibera assembleare autorizzativa.
Si precisa che tale Regolamento resterà in vigore fino al 3 luglio 2016. Successivamente entrerà in vigore il Regolamento n. 596/2014 del 16 aprile 2014.
2Delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.
3 Tale Regolamento si intenderà abrogato con l'entrata in vigore, dal 3 luglio 2016, del Regolamento n. 596/2014 del 16 aprile 2014.
Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni per la Società.
Si precisa che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.
Considerato quanto sopra, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A.
4 Si precisa che tale Regolamento si intenderà abrogato con l'entrata in vigore, dal 3 luglio 2016, del Regolamento n. 596/2014 del 16 aprile 2014.
Si confida che la predetta proposta ottenga la Vostra approvazione.
Fabriano, 22 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Francesco Casoli
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