Audit Report / Information • Apr 28, 2016
Audit Report / Information
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KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile Via Vittor Pisani, 25 20124 MILANO MI
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Agli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A.
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio di Vincenzo Zucchi S.p.A., costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2015, dell'utile/(perdita) dell'esercizio e delle altre componenti del conto economico complessivo, delle variazioni di patrimonio netto e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.
Gli amministratori di Vincenzo Zucchi S.p.A. sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio.
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Società per azioni Capitale sociale
Euro 9.179.700,00 i.v. Registro Imprese Milano e
Codice Fiscale N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512867 Partita IVA 00709600159 VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, Pisani, 25 20124 Milano MI ITALIA
Al 31 dicembre 2015 la Società ha consuntivato una perdita d'esercizio pari a circa €19,2 milioni, evidenzia un patrimonio netto negativo per circa $\epsilon$ 41,6 milioni ed una posizione finanziaria netta negativa di circa $\epsilon$ 75,0 milioni. Gli amministratori nella relazione sulla gestione informano che la situazione di crisi rappresenta il risultato di una pluralità di fattori, in larga misura riconducibili all'andamento del mercato di riferimento che, negli ultimi tempi, ha registrato un segno marcatamente negativo. Il settore tessile ha infatti patito rilevanti contrazioni, che si sono tradotte, per quanto riguarda la Società, nella progressiva perdita di redditività.
Con riferimento al patrimonio netto negativo della Società, gli amministratori nella nota esplicativa 2 "Continuità aziendale" e nella relazione sulla gestione evidenziano che le vicende societarie degli ultimi esercizi hanno generato nel tempo perdite significative di patrimonio, da ultimo riscontrate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che ha conseguentemente convocato l'Assemblea per l'adozione provvedimenti di cui all'art. 2447 codice civile. L'Assemblea, riunitasi in data 30 dicembre 2015 per assumere detti provvedimenti, alla luce delle negoziazioni con le banche finanziatrici cristallizzate nell'accordo di ristrutturazione e dell'avvenuto deposito della richiesta di omologazione del medesimo accordo, preso atto della sussistenza dei presupposti necessari per la sospensione degli effetti dell'art. 2447 codice civile ai sensi dell'art. 182-sexies Legge Fallimentare, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti. Gli amministratori indicano che con l'accoglimento da parte delle banche finanziatrici della proposta di ristrutturazione dei debiti e quindi in virtù della conseguente stipula e omologa dell'accordo di ristrutturazione e con l'esecuzione del relativo contenuto, il patrimonio netto della Società risulterà reintegrato per effetto del rafforzamento patrimoniale che deriverà dall'attuazione dell'aumento di capitale riservato nonché per effetto delle componenti economiche positive che potranno essere rilevate nel conto economico di bilancio a seguito della remissione da parte delle banche coinvolte di una porzione del loro credito (pari a circa €49 milioni) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236 cod. civ..
Gli amministratori descrivono inoltre le iniziative assunte per far fronte alla situazione di difficoltà economica e finanziaria della Società, alla violazione al 31 dicembre 2014 di alcuni obblighi finanziari (covenants) previsti nel precedente accordo di ristrutturazione del marzo 2013 ed all'avvenuto mancato pagamento della rata di rimborso di detto accordo in scadenza al 31 dicembre 2014 che hanno determinato la possibilità che le banche finanziatrici si avvalessero, tra gli altri, del diritto a richiedere il rimborso anticipato dell'utilizzo delle linee di credito in essere. In particolare gli amministratori evidenziano:
che in data 2 ottobre 2015 la Società ha perfezionato il trasferimento, a PHI Fund II F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, fondo gestito da PHI Asset Management Partners, SGECR, S.A., ("PHI"), dell'intera partecipazione detenuta nella controllata Mascioni S.p.A. per un importo complessivo di $\epsilon$ 150 mila. Le parti hanno altresì concordato che, qualora, nell'ambito ed in esecuzione di un piano di concordato preventivo di Mascioni supportato da PHI, quest'ultima sottoscriva, contestualmente (o successivamente) all'omologa non più impugnabile di tale piano concordatario, un aumento di capitale di Mascioni in esito al quale
$\mathcal{L}$
PHI detenga non meno del 71,65% del capitale sociale di Mascioni (post-omologa), PHI si impegnerà a far si che Mascioni rinunci, previa eventuale autorizzazione, se necessaria, degli organi della procedura del concordato preventivo di Mascioni, ad €500 mila del totale del credito vantato da Mascioni nei confronti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (indipendentemente dal riconoscimento di tale credito al privilegio). Medesima rinuncia verrà effettuata anche nel caso in cui Mascioni ottenga l'omologa non più impugnabile di un piano di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare. Non si ravvisano potenziali rischi a carico di Vincenzo Zucchi S.p.A. connessi alle condizioni del contratto di vendita e derivanti dalla cessione della partecipazione;
Isca Pantanelle, Notaresco, Casorezzo, Vimercate e Rescaldina (gli "Immobili") ed ogni rapporto agli stessi connesso; nonché (c) i rapporti con cinque dipendenti della Società (il "Ramo d'Azienda"). In alternativa al conferimento del Ramo d'Azienda in una SPV, la Società potrà decidere di conferire gli Immobili in un fondo d'investimento alternativo immobiliare di gradimento delle banche finanziatrici con contestuale accollo del Debito Trasferito da parte del fondo stesso ed integrale liberazione della Società da ogni obbligo relativo al Debito Trasferito;
L'accordo di ristrutturazione scadrà in data 31 dicembre 2020 e le relative previsioni, ad eccezione di quelle relative alla concessione delle Linee di Credito Autoliquidanti, si applicheranno, ai sensi dell'art. 182-septies della Legge Fallimentare, anche alle banche che
non hanno aderito all'accordo stesso. L'efficacia dell'accordo è subordinata al passaggio in giudicato del decreto di omologazione dello stesso nonché ad altre condizioni sospensive tipiche per operazioni di ristrutturazione (quali, la consegna alle banche finanziatrici di alcuni documenti societari e l'inesistenza di eventi che possano avere un effetto significativo pregiudizievole sulla Società e la sua attività).
In data 2 marzo 2016, il Tribunale di Busto Arsizio ha notificato il provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito bancario, sottoscritto in data 23 dicembre 2015, in base all'art. 182-bis della Legge Fallimentare estendendo altresì gli effetti dell'accordo di ristrutturazione a Banco Popolare ai sensi dell'art. 182-septies della Legge Fallimentare. Tale accordo, ai sensi di legge, assumerà efficacia successivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa, ossia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese;
In relazione alla situazione economica e finanziaria della Società ed alla realizzabilità delle iniziative sopra descritte, gli amministratori evidenziano nella nota esplicativa 2 "Continuità aziendale" e nella relazione sulla gestione le seguenti rilevanti incertezze relative:
Gli amministratori indicano inoltre che le sopra menzionate rilevanti incertezze possono far sorgere dubbi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ciononostante, gli amministratori hanno indicato di aver redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale sulla base dell'atteso buon esito delle azioni di risanamento già poste in essere sopra descritte, dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche finanziatrici e omologato dal Tribunale di Busto Arsizio e della loro aspettativa che la Società abbia adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa.
Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio d'esercizio di Vincenzo Zucchi S.p.A. al 31 dicembre 2015.
A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio di Vincenzo Zucchi S.p.A. al 31 dicembre 2015.
Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari indicate nell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/98, la cui responsabilità compete agli amministratori di Vincenzo Zucchi S.p.A., con il bilancio d'esercizio di Vincenzo Zucchi S.p.A. al 31 dicembre 2015. A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della Relazione sul bilancio d'esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate con il bilancio d'esercizio di Vincenzo Zucchi S.p.A. al 31 dicembre 2015.
Milano, 28 aprile 2016 KPMG S.p.A. Stefano Azzolari Socio
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