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Bioera

Related Party Transaction May 26, 2016

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BIOERA S.p.A.

Sede legale: via Palestro, 6 - Milano

Capitale sociale: Euro 13.000.000 i.v. Registro Imprese: REA n. MI - 1784826 Codice fiscale: 03916240371 Partita IVA: 0067611209

Documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parte correlata

redatto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'accordo tra Bioera S.p.A., Biofood Holding S.r.l. in liquidazione e Biofood Italia S.r.l. in qualità di garante

26 maggio 2016

Il presente Documento Informativo pubblicato in data 26 maggio 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Milano, via Palestro n. 6, sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations nella sezione Documenti informativi all'indirizzo www.bioera.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo ,.

Premessa

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo") è stato predisposto da Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società") ai sensi dell'art. 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il "Regolamento Consob OPC"), nonché ai sensi dell'art. 11 della "Procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Bioera nella seduta del 31 maggio 2011 (la "Procedura OPC").

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'accordo stipulato in data 19 maggio 2016 (l'"Accordo") tra Bioera, Biofood Holding S.r.l. in liquidazione ("BFH") e Biofood Italia S.r.l. ("BFI" e, unitamente con Bioera e BFH, le "Parti") in qualità di garante, per mezzo del quale Bioera e BFH sono giunte ad una composizione stragiudiziale della controversia meglio descritta al successivo punto 2.1 (l'"Operazione" o l'"Accordo").

Come meglio specificato nei successivi paragrafi, l'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate in ragione del fatto che BFH, BFI e Bioera sono soggette al comune controllo di Canio Mazzaro, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bioera.

L'Operazione si configura, inoltre, quale "operazione di maggiore rilevanza" in quanto supera la soglia di rilevanza del controvalore, quale identificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dall'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC, recepite nella Procedura OPC. Pertanto, Bioera ha provveduto a predisporre e a mettere a disposizione il presente Documento Informativo, in conformità alle disposizioni regolamentari in materia di trasparenza informativa. In quanto "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi della Procedura OPC, l'Operazione è stata sottoposta al preventivo parere favorevole - di natura non vincolante - del Collegio Sindacale (il "Collegio") in qualità di presidio equivalente al Comitato Parti Correlate di Bioera ai sensi dell'art. 10 della Procedura OPC; copia del parere favorevole del Collegio è allegata sub A al presente Documento Informativo.

Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico in data 26 maggio 2016 presso la sede legale della Società, sul sito internet (www.bioera.it, sezione "Investor Relations / Documenti informativi") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo internet .

1. Avvertenze

Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

La Società ritiene che l'Operazione non presenti rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni con parti correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni di natura analoga.

La Società ha attivato i presidi e le misure previste dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC relativamente alle "operazioni di maggiore rilevanza". In particolare, in conformità all'art. 8 della Procedura OPC:

  • il Collegio ha ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai termini e alle modalità dell'Operazione e si è riunito per esaminare la documentazione inerente alla stessa;
  • nella seduta del 16 maggio 2016, il Collegio ha espresso il proprio parere motivato favorevole circa l'interesse di Bioera alla sottoscrizione dell'Accordo, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, allegato sub A al presente Documento Informativo;
  • il consiglio di amministrazione della Società, nella seduta del 19 maggio 2016, ha espresso il proprio parere favorevole alla stipula dell'Accordo da parte di Bioera e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dello stesso. I consiglieri Canio Mazzaro, Daniela Garnero Santanché, Michele Mazzaro e Ariel Davide Segre hanno dichiarato di essere portatori, a vario titolo, di un interesse di terzi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391 del Codice Civile.

2. Informazioni relative all'Operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

Con contratto in data 3 maggio 2011 (il "Contratto") Bioera ha trasferito a BFH la partecipazione da essa detenuta nella società International Bar Holding S.r.l. rappresentativa dell'80,44% del capitale sociale di quest'ultima (rispettivamente la "Partecipazione IBH" e "IBH"); nell'ambito del Contratto le parti avevano previsto che, oltre alla parte "fissa" di prezzo ivi determinata, BFH fosse altresì tenuta al versamento di un prezzo variabile (l'"Earn Out") dato (a) dal plusvalore realizzato dalla cessione a terzi della Partecipazione IBH, ovvero (b) dai ricavi provenienti dall'esperimento di azioni risarcitorie da parte di IBH verso terzi ovvero, ancora (c) dall'esperimento di azioni risarcitorie promosse da BFH in relazione a fatti pregressi.

Con contratto in data 20 gennaio 2012 IBH ha trasferito a GF Immobiliare S.r.l. la partecipazione dalla prima posseduta nella società General Fruit S.r.l. ("General Fruit") e rappresentativa del 30% del capitale sociale di quest'ultima (la "Partecipazione GF"); avuto riguardo al risultato sostanziale conseguito per effetto della suddetta cessione della Partecipazione GF, Bioera, pur non integrando detta cessione una delle fattispecie espressamente previste nel Contratto, ha preteso da BFH il pagamento dell'Earn Out da determinarsi in misura pari alla differenza tra (x) il prezzo incassato da IBH per la cessione della Partecipazione GF e (y) il prezzo fisso previsto dal Contratto in relazione alla cessione della Partecipazione IBH.

Tra Bioera e BFH è dunque insorta una controversia circa l'effettiva debenza dell'Earn Out da parte di BFH, ragion per cui, in data 9 luglio 2012 (sulla base di una scrittura privata di compromesso sottoscritta il 6 luglio 2012) Bioera e BFH hanno attivato un procedimento arbitrale rituale e di equità con sede in Torino, nominando arbitro unico il professor avvocato Paolo Montalenti (rispettivamente l'"Arbitrato" e l'"Arbitro Unico").

A definizione dell'Arbitrato, con lodo pronunciato in data 1 luglio 2013 (il "Lodo"), l'Arbitro Unico ha accertato e dichiarato la sussistenza in capo a Bioera del diritto al pagamento dell'Earn Out da parte di BFH determinando - anche in via equitativa - detto Earn Out nell'importo di Euro 818.703,00 (il "Credito") oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.

Con atto notificato a Bioera il 21 luglio 2014, BFH ha impugnato il Lodo innanzi alla Corte d'Appello di Torino per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità del Lodo ai sensi dell'articolo 829, comma 3, c.p.c. (giudizio RGN 1528/2014, il "Giudizio"); successivamente alla notifica dell'atto d'appello sono state da subito intraprese trattative tra le Parti finalizzate alla definizione transattiva della vertenza, ragion per cui Bioera non si è costituita nel Giudizio.

In pendenza della trattativa BFI si è costituita fideiussore di BFH a favore di Bioera garantendo quest'ultima in ordine all'adempimento da parte di BFH agli obblighi di pagamento derivanti dall'eventuale esito negativo del Giudizio (la "Fideiussione").

In data 20 maggio 2016 era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle relative repliche - la causa di cui al Giudizio sarebbe stata trattenuta in decisione.

L'Accordo è stato sottoscritto il 19 maggio 2016; caratteristiche, modalità, termini e condizioni dello stesso sono riportate di seguito.

BFH si obbliga a pagare a Bioera, che accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 491.000,00 (il "Nuovo Credito") a saldo dell'Earn Out e, quindi, del Credito e dei relativi interessi di cui al Lodo e, in generale, di ogni e qualsivoglia pretesa o azione dedotta e deducibile con riferimento al Lodo e al Giudizio.

BFH si impegna a pagare a Bioera il Nuovo Credito nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

(i) quanto ad Euro 41.000,00: contestualmente al perfezionamento dell'Accordo, incassato dalla Società in data 23 maggio 2016;

(ii) quanto al residuo importo di Euro 450.000,00 a rate alle seguenti scadenze:

  • − Euro 150.000,00 entro il 31 dicembre 2016;
  • − Euro 75.000,00 entro il 30 giugno 2017;
  • − Euro 75.000,00 entro il 31 dicembre 2017;
  • − Euro 75.000,00 entro il 30 giugno 2018;
  • − Euro 75.000,00, entro il 31 dicembre 2018.

Sulle rate di Nuovo Credito dilazionate matureranno interessi al tasso annuo del 3% da corrispondersi da parte di BFH unitamente a ciascuna rata.

Resta espressamente inteso che in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento anche di una sola rata del Nuovo Credito da parte di BFH e di BFI, decorsi 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere da parte di Bioera, BFH e per essa BFI in qualità di garante, si intenderà decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'articolo 1186 Codice Civile, con la conseguenza che Bioera sarà legittimata ad esigere immediatamente l'intero Nuovo Credito (dedotti gli importi eventualmente già pagati). E' fatto salvo comunque il diritto di Bioera di compensare eventuali crediti per rate scadute non pagate con eventuali debiti che la stessa Bioera dovesse maturare nei confronti di BFH e BFI.

Per effetto degli impegni nonché delle rinunce di cui sopra, BFH si è impegnata a porre in essere, nel minor tempo possibile dalla data di perfezionamento dell'Accordo, tutte le attività ed iniziative necessarie all'estinzione del Giudizio per inattività. Al contempo, Bioera si è impegnata a rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente a far valere l'efficacia del Lodo, che diverrà inoppugnabile in conseguenza dell'estinzione del Giudizio.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, BFI si è costituita garante a favore di Bioera (la "Garanzia Autonoma"), in ordine all'integrale adempimento da parte di BFH dell'obbligo di pagamento del Nuovo Credito e dei relativi interessi nei termini e con le modalità previsti nell'Accordo (l'"Obbligazione Garantita"), il tutto fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 491.000,00 maggiorato dei relativi interessi (l'"Importo Massimo").

Ai sensi della Garanzia Autonoma, BFI si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente, nonché con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (i.e. BFH) a:

  • pagare a Bioera qualsiasi importo da quest'ultima richiesto, fino a concorrenza dell'Importo Massimo, con riferimento all'Obbligazione Garantita;
  • eseguire il pagamento degli importi di cui al punto precedente a fronte di semplice richiesta scritta di Bioera attestante il mancato pagamento di una o più rate del Nuovo Credito da parte di BFH, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che BFH e/o i suoi aventi causa abbiano sollevato o possano sollevare in merito e, quindi, con espressa ed irrevocabile rinuncia da parte di BFI a sollevare le eccezioni ed esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice Civile.

BFI ha espressamente riconosciuto che la Garanzia Autonoma costituisce un'obbligazione di BFI del tutto autonoma ed indipendente rispetto all'Obbligazione Garantita, ragion per cui, tra l'altro:

  • ha espressamente esonerato Bioera dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del Codice Civile, fermo restando che BFI rimarrà vincolata, anche in deroga a detto articolo 1957 del Codice Civile, anche nel caso in cui Bioera non abbia proposto istanza contro BFH e/o suoi eventuali aventi causa o non l'abbia coltivata;
  • anche in deroga all'articolo 1939 Codice Civile, ha riconosciuto che la Garanzia Autonoma sarà valida ed efficace anche nel caso in cui l'Obbligazione Garantita dovesse essere ritenuta invalida o inefficace;
  • fermo restando quanto indicato sopra, la Garanzia Autonoma manterrà la propria efficacia anche a prescindere dalla validità o efficacia del rapporto principale e quindi anche in caso di nullità, inefficacia, annullamento e/o risoluzione dell'Accordo;
  • espressamente ed irrevocabilmente ha rinunciato ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di Bioera, in relazione alle obbligazioni assunte con la Garanzia Autonoma, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che BFH e/o suoi aventi causa possano avanzare a qualsiasi titolo nei confronti di Bioera.

La Garanzia Autonoma è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e sino al 31 gennaio 2019, fermo restando che ogni richiesta di pagamento ai sensi della Garanzia Autonoma ricevuta da BFI entro tale data dovrà essere da essa integralmente adempiuta.

Bioera ha preso atto ed accettato che in virtù dell'effetto novativo dell'Accordo, che comporta il venir meno dell'obbligazione garantita dalla Fideiussione, quest'ultima deve intendersi a sua volta estinta con conseguente liberazione di BFI.

Bioera e BFH hanno convenuto che con il perfezionamento dell'Accordo e con le dichiarazioni e rinunce di cui allo stesso, si intende definita, in via di transazione generale, definitiva e novativa, ogni azione e pretesa dedotta o deducibile, attuale e futura (ancorché allo stato non formulata) di ciascuna parte nei confronti dell'altra parte dipendente da (o comunque connessa con) il Lodo, il Giudizio, il Contratto e, in generale i fatti di cui sopra.

Le Parti hanno dato reciprocamente atto che l'Accordo ha natura ed effetti novativi e che non è suscettibile di risoluzione per inadempimento. In considerazione di tale presa d'atto, nonché del fatto che il pagamento del Nuovo Credito è in parte dilazionato, le Parti si sono dichiarate consapevoli che l'inadempimento di una delle Parti ad ognuna delle obbligazioni convenute nell'Accordo darà diritto alla Parte adempiente di agire per l'adempimento in forma coattiva e per il risarcimento del danno.

L'Accordo è disciplinato dalla legge italiana e ogni controversia ad esso relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

L'Operazione si configura quale operazione tra parti correlate, così come individuate in conformità all'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, in quanto Canio Giovanni Mazzaro risulta: (i) socio amministratore di C.L.M. ss. (socio unico di BFI), nonché padre di Michele Mazzaro, soggetto titolare di una quota significativa dei diritti di voto di C.L.M. ss.; (ii) soggetto che esercita il controllo, ai sensi di statuto, su BFH, nonché socio, per l'1%, e liquidatore della stessa; (iii) Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bioera, la quale è controllata al 50,005% da BFI.

2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Operazione

Le motivazioni economiche e la convenienza per la Società dell'Operazione risiedono nella cristallizzazione di una situazione di contenzioso che allo stato attuale genera un'alea di rischio sulla possibilità di recupero del Credito. Sulla base della situazione del Giudizio e delle relative valutazioni rese dai legali della Società circa il rischio di soccombenza, infatti, il consiglio di amministrazione di Bioera, già a far tempo dall'esercizio 2013, ha prudenzialmente ritenuto di considerare recuperabile il 60% del Credito complessivamente accertato.

Si segnala, pertanto, che i pareri rilasciati dai legali della Società qualificano il rischio di soccombenza di Bioera nel Giudizio come "possibile".

Sempre nell'ottica dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla sua convenienza, merita di essere tenuta in debita considerazione la Garanzia Autonoma rilasciata da BFI all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, la quale, alla luce della significativamente più solida situazione economico-patrimoniale di BFI rispetto a quella di BFH, permette alla Società di contenere il rischio di credito connesso alla dilazione di pagamento del Nuovo Credito.

La natura di garanzia a prima richiesta - con rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'espressa rinunzia di BFI a sollevare le eccezioni ed esercitare i diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice Civile - della Garanzia Autonoma, consolida l'aspettativa di effettiva recuperabilità del Nuovo Credito da parte di Bioera in caso di inadempimento di BFH.

I termini economici dell'Operazione risultano altresì in linea con le valutazioni e la scelta di prudenziale svalutazione del Credito effettuata dall'organo amministrativo in passato. Infatti, nei bilanci di Bioera relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 il Credito risulta iscritto per un importo netto di Euro 491.000.

Nell'Accordo è previsto che il Nuovo Credito venga incassato nell'arco di due anni e mezzo circa, e il tasso di interesse applicato sulla rate dilazionate appare congruo e ben superiore ai tassi per interessi passivi che la Società sostiene.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Il corrispettivo dell'Operazione è stato liberamente definito tra le parti in Euro 491.000, anche in virtù della prudenziale svalutazione del Credito effettuata dall'organo amministrativo della Società (la quale ha comportato l'iscrizione del Credito nei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 per un importo netto di Euro 491.000).

In considerazione del fatto che l'Accordo verte sulla composizione stragiudiziale di un contenzioso che, per sua natura, presenta caratteristiche peculiari e difficilmente paragonabili a casistiche similari, la valutazione della congruità del corrispettivo dell'Operazione rispetto ai valori di operazioni similari deve ritenersi non possibile.

Alla luce della prospettata incertezza del Giudizio e, conseguentemente, del profilo di rischio sussistente in capo alla Società (come evidenziato dai legali della stessa), nonché in ragione dei presidi adottati dalla Società (i.e. la Garanzia Autonoma), il consiglio di amministrazione della Società, nella seduta del 19 maggio 2016, condividendo gli esiti delle verifiche e delle valutazioni svolte dal Collegio, ha ritenuto che l'Accordo risponda a ragioni di convenienza per la Società.

2.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Operazione si configura quale "operazione di maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% del patrimonio netto, sulla base dei dati tratti dal resoconto intermedio di gestione della Società al 31 marzo 2016.

In particolare, l'indice di rilevanza applicabile è il seguente:

indice di rilevanza del controvalore (importi espressi in migliaia di euro)

Totale controvalore dell'OPC al 19 maggio 2016 1.011,9
--------------------------------------------------------------------------------------- = 8,36%
Patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2016 12.109,0

L'Operazione non comporta sul bilancio consolidato e d'esercizio di Bioera alcuna rilevazione di eventuali plusvalenze e/o minusvalenze di elementi dell'attivo, poiché il Credito risulta già parzialmente svalutato in esercizi precedenti. Il riscadenziamento del Nuovo Credito comporterà invece, rispetto ai dati consuntivati al 31 marzo 2016, un peggioramento della posizione finanziaria netta per complessivi Euro 300 migliaia quale conseguenza della riclassifica di parte del credito definito, esigibile oltre i 12 mesi, tra le attività finanziarie non correnti.

All'Operazione non si applicano i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento adottato con Delibera n. 11971/99 (il "Regolamento Emittenti") e indicati nell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti. Peraltro, si ricorda che il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato in data 23 novembre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di avvalersi della facoltà di opt-out prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti e, pertanto, di derogare, inter alia, agli obblighi di pubblicazione di documenti informativi in occasione di operazioni significative.

2.6. Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo amministrativo della Società e/o di società da questa controllate

Per effetto dell'Operazione non sono previste modifiche e/o variazioni ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione di Bioera e/o di altre società del Gruppo ad essa facenti capo.

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Canio Giovanni Mazzaro, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bioera e soggetto che esercita il controllo, ai sensi di statuto, su BFH, nonché socio (per l'1%) e liquidatore della stessa, è soggetto controllante di Bioera detenendone, attraverso BFI - il cui socio unico è C.L.M. ss., società con socio amministratore Canio Giovanni Mazzaro e soggetto che detiene una quota significativa dei diritti di voto il figlio dello stesso (Michele Mazzaro) - una quota di partecipazione pari, alla data odierna, al 50,005% del capitale sociale.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione, specificando i rispettivi ruoli con particolare riguardo agli amministratori indipendenti

Come descritto nei precedenti paragrafi, l'Operazione è stata realizzata tra Bioera, BFH e BFI in qualità di garante, società tutte controllate, direttamente e indirettamente, da Canio Giovanni Mazzaro. Pertanto, l'Operazione è stata posta in essere nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art. 8 della Procedura OPC e nel rispetto del Regolamento Consob OPC.

Le trattative in merito ai termini e alle condizioni economiche dell'Operazione sono state condotte dal vice-presidente Davide Mantegazza, previa delega del Consiglio di Amministrazione di Bioera, coadiuvato dal consulente legale della Società Avv. Ginevra Ott.

Qualificandosi l'Operazione quale "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi della Procedura OPC, la documentazione relativa alla stessa è stata altresì trasmessa al Collegio, in qualità di presidio equivalente al Comitato OPC.

Sin dall'avvio delle trattative, il Collegio ha quindi ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai termini e alle modalità della transazione e si è riunito per esaminare la documentazione inerente all'Operazione.

In data 16 maggio 2016, all'esito di un'approfondita discussione, il Collegio, all'unanimità dei partecipanti alla riunione, ha deliberato di esprimere motivato parere favorevole sull'interesse della Società alla sottoscrizione dell'Accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla riunione hanno partecipato Massimo Gabelli, Presidente del Collegio, e gli altri due sindaci effettivi, Emiliano Nitti e Daniela Pasquarelli.

Il parere reso dal Collegio è allegato al presente Documento Informativo sub A.

In conformità all'art. 8.2 della Procedura OPC, in data 19 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto del parere favorevole del Collegio, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo. Alla suddetta riunione erano presenti gli amministratori Daniela Garnero Santanchè, Davide Mantegazza, Canio Giovanni Mazzaro, e Davide Ariel Segre; assente giustificato il consigliere Michele Mario Mazzaro. L'Accordo è stato approvato all'unanimità dei presenti; nel corso della discussione gli amministratori Daniela Garnero Santanchè, Canio Giovanni Mazzaro e Davide Ariel Segre hanno dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 2391 Codice Civile, di essere portatori - a vario titolo - di un interesse di terzi in relazione all'Accordo.

L'Accordo è stato sottoscritto in data 19 maggio 2016 in persona del vice-presidente Davide Mantegazza, dotato di tutti i poteri in forza di delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 19 maggio 2016.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile all'Operazione oggetto del presente Documento Informativo.

* * *

Milano, 26 maggio 2016

_______________________

BIOERA S.p.A.

Davide Mantegazza Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 16 maggio 2016

Al Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. in persona del suo Presidente dottoressa Daniela Garnero Santanché e del Vicepresidente dottor Davide Mantegazza

parere ai sensi degli articoli 8 e 10 della Procedura inerente la disciplina delle operazioni Oggetto: con parti correlate adottata dalla Società

Premesso che:

  • in data 10 maggio 2016, Bioera S.p.A. (nel seguito "Bioera" o la "Società") segnatamente il $(i)$ Consiglio di Amministrazione di quest'ultima – ha ricevuto da parte di Biofood Holding S.r.l. in liquidazione ("BFH") e, in qualità di garante, di Biofood Italia S.r.l. ("BFI") una proposta (la "Proposta Transattiva") di accordo avente ad oggetto la definizione in via transattiva e novativa della vertenza di cui al lodo arbitrale pronunciato in data 1º luglio 2013 (il "Lodo") all'esito del procedimento arbitrale rituale e di equità attivato tra Bioera e BFH il 9 luglio 2012 (l'"Arbitrato") nonché della ulteriore vertenza conseguente all'impugnazione del Lodo da parte di BFH attualmente oggetto del relativo giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Torino (RGN. 1528/2014) (il "Giudizio di Appello");
  • per le ragioni ed ai fini che si andranno ad esporre, il presidente del Consiglio di Amministrazione $(ii)$ della Società ha immediatamente trasmesso al Collegio Sindacale copia della Proposta Transattiva $(cfr.$ Allegato 1);
  • il prossimo 19 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a discutere e $(iii)$ deliberare in ordine alla: "Proposta transattiva relativa al giudizio promosso nei confronti della Società da parte di Biofood Holding S.r.l. in Liquidazione e pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino; delibere inerenti e conseguenti, conferimento di poteri e adempimento degli obblighi informativi di legge e regolamentari conseguenti all'eventuale approvazione dell'operazione di transazione";
  • l'operazione relativa alla suddetta Proposta Transattiva (l'"Operazione") si qualifica come $(iv)$ operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi rispettivamente dell'articolo 2391 bis Codice Civile, del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12.3.2010, come successivamente modificato (il "Regolamento OPC") nonché della procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 31 maggio 2011 (la "Procedura OPC");
  • ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento OPC recante disposizioni in merito alle "procedure per le $(v)$ operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico" è previsto, tra l'altro, che: "b) un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; c) il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato alla lettera b) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza

degli amministratori indipendenti non correlati; d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e c) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione";

  • il comitato per le operazioni con parti correlate della Società è composto da due soli membri nelle $(vi)$ persone dei Consiglieri dottor Davide Mantegazza e dottor Davide Ariel Segre;
  • (vii) in conseguenza di quanto indicato al precedente punto (vi), ossia l'assenza di almeno tre amministratori indipendenti, si rende applicabile quanto previsto all'articolo 8, co. 1, lett. d) del Regolamento OPC in materia di presidi equivalenti operanti nel caso in cui il parere di cui al sopra citato articolo 8, lettera c), non possa essere reso dal comitato operazioni parti correlate.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio Sindacale ha avviato la fase istruttoria di sua competenza al fine di meglio analizzare l'Operazione, sotto i profili economico, finanziario e strategico, e valutarne la reale convenienza e rispondenza all'interesse sociale.

Nello svolgimento di tale attività, il Collegio:

  • si è avvalso delle informative fornite dal dottor Davide Mantegazza in qualità di consigliere indipendente non correlato preposto alla gestione della possibile transazione con BFH;
  • si è avvalso altresì dei pareri resi in data 24 aprile 2014, 14 aprile 2015, 4 agosto 2015 e 13 maggio 2016 dal legale della Società, Avv. Salvatore Sanzo;
  • ha riesaminato i fascicoli di bilancio di Bioera relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015;
  • ha esaminato i fascicoli di bilancio di BFH e di BFI relativi agli esercizi 2013 e 2014 (nonché i dati preliminari dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 della BFI);
  • ha esaminato la Proposta Transattiva;
  • ha esaminato i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2013, 14 novembre 2013, 10 marzo 2014, 30 aprile 2014, 15 maggio 2014, 30 gennaio 2015.

Ad esito di tale articolato confronto istruttorio, il Collegio ha finalizzato e approvato in data odierna, 16 maggio 2016, e all'unanimità il presente parere (il "Parere") che viene messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna.

1. IL CONTESTO DELL'OPERAZIONE

Prima di entrare nel merito dei termini e delle condizioni della Proposta Transattiva e, quindi, dell'Operazione, il Collegio – sulla base delle informazioni e della documentazione in suo possesso – ritiene opportuna una preliminare ricostruzione del contesto in cui detta Operazione va ad essere inquadrata.

L'Arbitrato ed il relativo Lodo $1.1$

Con contratto in data 3 maggio 2011 (il "Contratto") Bioera ha trasferito a BFH la partecipazione da essa detenuta nella società International Bar Holding S.r.l. rappresentativa dell'80,44% del capitale sociale di quest'ultima (rispettivamente la "Partecipazione IBH" e "IBH").

Nell'ambito del Contratto le parti avevano previsto, oltre alla parte fissa di prezzo determinata nell'importo di Euro 741.210,79 già regolata, che BFH fosse altresì tenuta al versamento a favore di Bioera di un prezzo variabile (l "Earn Out") dato (a) dal plusvalore realizzato dalla cessione a terzi della Partecipazione IBH, ovvero (b) dai ricavi provenienti dall'esperimento di azioni risarcitorie da parte di IBH verso terzi ovvero, ancora (c) dall'esperimento di azioni risarcitorie promosse da BFH in relazione a fatti pregressi.

Successivamente, con contratto in data 20 gennaio 2012, IBH ha trasferito a GF Immobiliare S.r.l. la partecipazione dalla prima posseduta nella società General Fruit S.r.l. ("General Fruit") e rappresentativa del 30% del capitale sociale di quest'ultima (la "Partecipazione GF") per un corrispettivo pari a Euro 2.200.000.00.

Bioera, pur non integrando detta cessione una delle fattispecie espressamente previste nel Contratto, ha preteso da BFH il pagamento dell'Earn Out da determinarsi in misura pari alla differenza tra (x) il prezzo incassato da IBH per la cessione della Partecipazione GF e (y) il prezzo fisso previsto dal Contratto in relazione alla cessione della Partecipazione IBH.

Tra Bioera e BFH è dunque insorta una controversia circa l'effettiva debenza dell'Earn Out da parte di BFH, ragion per cui, in data 9 luglio 2012 (sulla base di una scrittura privata di compromesso sottoscritta il 6 luglio 2012) Bioera e BFH hanno attivato l'Arbitrato con sede in Torino, nominando arbitro unico il professor avvocato Paolo Montalenti (l'"Arbitro Unico").

Con il Lodo pronunciato in data 1º luglio 2013 a definizione dell'Arbitrato, l'Arbitro Unico ha accertato e dichiarato la sussistenza in capo a Bioera del diritto al pagamento dell'Earn Out da parte di BFH determinando - anche in via equitativa - detto Earn Out nell'importo di Euro 818.703,00 (il "Credito") oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.

La fase successiva alla pronuncia del Lodo. Liquidazione volontaria di BFH. Le trattative $1.2$ intercorse tra le parti. Il Giudizio di Appello.

Dall'esame dei verbali delle riunioni consiliari di Bioera del 4 luglio 2013, 14 novembre 2013, 10 marzo 2014, 30 aprile 2014, 15 maggio 2014, 30 gennaio 2015 e sulla base degli ulteriori documenti ed informazioni acquisiti da questo Collegio nel corso della propria attività istruttoria, emerge che:

  • successivamente alla pronuncia del Lodo, sono intercorsi numerosi contatti tra Bioera e BFH aventi ad oggetto tra l'altro la definizione (anche in via transattiva) dei termini e delle condizioni di pagamento da parte di BFH del Credito relativo all'Earn Out di cui al Lodo;
  • BFH è stata posta in liquidazione;
  • con riferimento all'Earn Out e, quindi, al Credito, sono intercorse in questi anni trattative tra le parti in pendenza delle quali Bioera – soprattutto in considerazione dei pareri del proprio legale circa una valutazione del rischio di soccombenza nel giudizio di impugnazione del Lodo prospettato da BFH - ha iscritto il Credito ad un valore netto di Euro 491 mila (60%) già nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, nel corso del quale il Lodo è stato pronunciato (ndr); tale valore è stato mantenuto nei bilanci successivi, tenuto anche conto che BFI si è costituita fideiussore in ordine all'adempimento da parte di BFH degli obblighi di pagamento del Credito maggiorato dei relativi interessi in caso di esito negativo dell'instaurando Giudizio di Appello;
  • in data 16 giugno 2014 è stata depositata presso il Tribunale di Torino istanza per la declaratoria di esecutorietà del Lodo;
  • con atto notificato a Bioera il 21 luglio 2014, BFH ha impugnato il Lodo innanzi alla Corte d'Appello di Torino così instaurando il Giudizio di Appello (tutt'ora pendente) per sentire accertare e dichiarare la nullità del Lodo ai sensi dell'articolo 829, comma 3, c.p.c.;
  • successivamente alla notifica dell'atto d'appello sono state da subito riprese le trattative tra le parti finalizzate alla definizione transattiva della vertenza ragion per cui Bioera non si è costituita nel Giudizio di Appello e la Corte ha concesso una serie di rinvii;
  • il 12 gennaio 2015 BFH ha proposto a Bioera di transigere il Giudizio di Appello offrendo il pagamento dell'importo di Euro 500.000 - oltre interessi dalla data di sottoscrizione dell'eventuale accordo transattivo al saldo - da corrispondersi in 10 rate annuali di Euro 50.000 ciascuna. La proposta in questione non è stata presa in considerazione dal Consiglio di Amministrazione;

il prossimo 20 maggio 2016 si terrà l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale - previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle relative repliche – la causa di cui al Giudizio sarà trattenuta in decisione.

I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE DI CUI ALLA PROPOSTA $\overline{2}$ . TRANSATTIVA

Con riferimento ai termini ed alle condizioni della Proposta Transattiva, il Collegio rileva che essa prevede essenzialmente quanto segue:

  • il saldo del Credito a complessivi Euro 491.000,00 (il "Nuovo Credito") pari al valore netto di $(i)$ bilancio, da pagarsi da parte di BFH come segue:
  • quanto ad Euro 41.000.00 contestualmente alla sottoscrizione per accettazione della Proposta Transattiva:
  • quanto al residuo importo di Euro 450.000,00 a rate alle seguenti scadenze, maggiorate di interessi:
    • Euro 150,000,00 entro il 31 dicembre 2016;
    • Euro 75,000,00 entro il 30 giugno 2017;
    • Euro 75.000,00 entro il 31 dicembre 2017; $\overline{a}$
    • Euro 75,000,00 entro il 30 giugno 2018;
    • Euro 75.000,00 entro il 31 dicembre 2018;
  • applicazione di interessi al tasso del 3% da corrispondersi unitamente a ciascuna rata; $(ii)$
  • rinuncia di BFH e di Bioera a qualsiasi reciproca pretesa o azione dipendente da (o comunque $(iii)$ connessa con) dal Lodo, dal Giudizio nonché, più in generale, dai fatti dipendenti da (o connessi con) la vendita della Partecipazione IBH di cui al Contratto e la vendita della Partecipazione GF;
  • impegno di BFH a procurare l'estinzione del Giudizio di Appello per inattività e rinuncia di Bioera $(iv)$ (definitiva ed irrevocabile) a far valere l'efficacia del Lodo che diverrà inoppugnabile in conseguenza dell'estinzione del Giudizio;
  • contestuale rilascio da parte di BFI di una garanzia autonoma a favore di Bioera (la "Garanzia $(v)$ Autonoma") atta a garantire a prima e semplice richiesta di Bioera stessa l'integrale adempimento da parte di BFH dell'obbligo di pagamento del Nuovo Credito e dei relativi interessi nei termini e con le modalità previsti nella Proposta Transattiva fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 491.000,00 maggiorato dei relativi interessi con rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  • decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'articolo 1186 Codice Civile, in caso di mancato, $(vi)$ ritardato o parziale pagamento anche di una sola rata del Nuovo Credito da parte di BFH e di BFI, decorsi 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere da parte di Bioera. E' inoltre fatto comunque salvo il diritto di Bioera di compensare eventuali crediti per rate scadute non pagate con eventuali debiti che la stessa Bioera dovesse maturare nei confronti di BFH e/o di BFI.

SULL'INTERESSE DELLA SOCIETA' AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE E 3. SULLA CONVENIENZA E CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELLE RELATIVE CONDIZIONI

La prudenziale svalutazione del Credito di cui al Lodo. $3.1$

Il Collegio prende atto che, sulla base della situazione del contenzioso e delle relative valutazioni rese dal Legale della Società circa il rischio di soccombenza, gli amministratori di Bioera già a far tempo

dall'esercizio 2013, come ricordato, hanno prudenzialmente ritenuto di considerare recuperabile il 60% del Credito complessivamente accertato.

Infatti nei bilanci di Bioera relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 il Credito risulta iscritto (come credito netto) per un importo netto di Euro 491.000.

$3.2$ L'alea concernente l'esito del Giudizio di Appello

Al fine di valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione e la sua convenienza, si devono necessariamente prendere in considerazione i profili di rischio legati all'alea connessa ai possibili esiti del Giudizio di Appello.

Sotto tale profilo, il Collegio si rifà innanzi tutto a quanto segnalato nei pareri resi dal legale della Società in data 24 aprile 2014, 14 aprile 2015 e 4 agosto 2015. Viene inoltre acquisito agli atti dal Collegio anche l'ulteriore parere rilasciato in data 13 maggio 2016 dal Legale della Società su richiesta del Collegio.

In base ai summenzionati pareri emerge che:

  • $(i)$ nella fase iniziale del Giudizio di Appello, sulla scorta di valutazioni di natura processuale per lo più connesse alle preclusioni concernenti le ipotesi di impugnabilità per nullità di un lodo pronunciato secondo equità – poteva ritenersi sussistente l'eventualità che l'impugnazione promossa da BFH venisse dichiarata dalla Corte inammissibile con conseguente cristallizzazione del Lodo favorevole a Bioera (salvo comunque un eventuale ricorso per Cassazione promuovibile da parte di BFH). Per contro era sottolineata la ritenuta fondatezza, sotto il profilo sostanziale, dell'impugnazione promossa da BFH;
  • $(ii)$ sulla base delle suddette considerazioni, il rischio di soccombenza di Bioera nel Giudizio di Appello veniva dunque qualificato come "possibile". A seguito dell'udienza del 10 luglio 2015, la Corte ha inoltre deciso di fissare l'udienza di trattazione della causa, così riconoscendo sia pure implicitamente, l'ammissibilità dell'appello proposto da BFH. Alla luce di tale circostanza, è plausibile che la Corte possa ritenere fondata l'impugnativa di BFH con la conseguenza che spostandosi in questa ipotesi la valutazione dal piano procedurale ad un piano sostanziale - il rischio di soccombenza di Bioera è stimato come "possibile".

$3.3$ La Garanzia Autonoma di BFI

Sempre nell'ottica di valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione e la sua convenienza, merita di essere tenuta in debita considerazione la Garanzia Autonoma che verrebbe rilasciata da BFI sottoscrivendo la Proposta Transattiva. Il Collegio osserva, infatti, che sulla base del bilancio di BFI relativo all'esercizio 2014 e dei dati preliminari relativi all'esercizio 2015 messi a disposizione del Collegio detta società presenta una situazione patrimoniale ed un andamento economico – significativamente migliori rispetto a BFH. Per l'effetto la Proposta Transattiva permetterebbe alla Società di contenere il rischio di credito connesso alla dilazione di pagamento.

La natura autonoma della garanzia in questione, la sua escutibilità a prima e semplice richiesta con rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'espressa rinunzia di BFI a sollevare le eccezioni ed esercitare i diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice Civile, consolidano l'aspettativa di effettiva recuperabilità del Nuovo Credito da parte di Bioera.

$3.4$ Congruità dei termini economici dell'Operazione. Convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione anche sotto il profilo procedurale.

I termini economici della Proposta Transattiva risultano in linea con le valutazioni e le scelte di prudenziale svalutazione del Credito effettuate dall'organo amministrativo sotto il controllo della società di revisione.

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}} = \int{\mathcal{A}} \mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

Nella Proposta Transattiva è previsto che il Nuovo Credito venga incassato nell'arco di due anni e mezzo circa e il tasso di interesse applicato sulle rate dilazionate appare congruo e ben superiore ai tassi per interessi passivi che la Società sostiene.

Considerata la tipologia di accordo, la valutazione della sua congruità rispetto ai valori di operazioni similari è resa ardua, se non impossibile, tenuto conto che si tratta di una vicenda contenziosa e con caratteristiche peculiari.

Al riguardo, il Collegio ha avuto a riferimento la prospettata incertezza del Giudizio di Appello, con i rischi di successo di BFH, le cui ragioni sostanziali/di merito appaiono fondate a giudizio dei Legali della Società. Inoltre il Collegio ha avuto riguardo alle valutazioni espresse sin dal bilancio 2013, e avvallate dalla Società di Revisione.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti procedurali il Collegio dà atto che:

  • tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione così come rappresentate anche nelle premesse al presente Parere, l'iter avviato da Bioera in vista dell'eventuale approvazione dell'Operazione stessa da parte del Consiglio di Amministrazione risulta conforme alle applicabili disposizioni di legge e di regolamento nonché alla Procedura OPC;
  • conformemente a quanto previsto dal Regolamento OPC, i rapporti con le parti correlate BFH e BFI sono stati intrattenuti – su delega del Consiglio di Amministrazione – dal consigliere di amministrazione indipendente e non correlato dottor Davide Mantegazza;
  • in caso di approvazione dell'Operazione che come già detto costituisce operazione di maggiore rilevanza – la Società sarà tenuta all'adempimento di una serie di obblighi informativi funzionali a rendere edotto il mercato (e CONSOB) dell'Operazione con le parti correlate. In particolare, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, la Società sarà tenuta alla predisposizione ed alla pubblicazione di un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento OPC.

CONCLUSIONI $\overline{4}$ .

Alla luce delle considerazioni e delle valutazioni svolte, nonché della documentazione e delle informazioni acquisiti, il Collegio Sindacale in qualità di presidio equivalente al comitato parti correlate, per le motivazioni esposte, esprime parere favorevole all'attuazione dell'Operazione nei termini ed alle condizioni di cui alla Proposta Transattiva ritenendo che l'Operazione stessa: (i) risponda all'interesse di Bioera; (ii) risulti conveniente in termini di benefici ritraibili in concreto; e (iii) risulti sostanzialmente corretta alla luce delle condizioni contenute nella Proposta Transattiva.

$ * $

Il Collegio sindacale Aassimo Gabelli Emiliano Nitti

Daniela Pasquarelli
A del Dansell

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