REGOLAMENTO INTERNO
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI BIESSE S.P.A. NEGOZIATI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A.
1. FINALITÀ
- 1.1 II presente regolamento contiene la procedura ("Procedura di Internal Dealing") volta a disciplinare gli obblighi di informazione e le limitazioni, le modalità e i tempi di comunicazione inerenti le operazioni (le "Operazioni") di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni (le "Azioni") di Biesse S.p.A. (la "Società") o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società (unitamente alle Azioni, gli "Strumenti Finanziari") compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti dal Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596 ("MAR") e, in particolare, dal relativo Art. 19 e dall'articolo 114, settimo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dall'articolo 152-sexies del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") (la "Normativa Internal Dealing"). Si precisa che si riportano nella presente procedura le previsioni della Normativa Internal Dealing contenute nel TUF e nel Regolamento Emittenti non specificamente modificate dal contenuto del MAR. I termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti all'interno della presente Procedura di Internal Dealing hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1 (Linee Guida per l'applicazione della Procedura di Internal Dealing).
- 1.2 Per "strumenti finanziari collegati alle Azioni della Società" si intendono:
- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni della Società;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni della Società o scambiabili con esse;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni della Società indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni della Società, rappresentanti tali Azioni;
- (v) eventuali azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegati;
- (vi) le azioni non quotate (intendendosi per tali anche azioni quotate in un mercato diverso dai mercati regolamentati italiani) emesse da società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegati. Per le società controllate indirettamente dalla Società, e comunque per tutte quelle nelle quali la partecipazione della Società avviene anche in via indiretta, la condizione di rilevanza è calcolata in riferimento al peso effettivo che la partecipazione in tali società riveste sull'attivo della Società.
- 1.3 Ai fini del presente documento sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
- 1.3.1 le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 entro la fine dell'anno solare (salvo diversa soglia stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 19, comma 8, del MAR, la quale non potrà superare Euro 20.000), tenuto conto che successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga
un controvalore di ulteriori Euro 5.000 entro la fine dell'anno solare e fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Suddetto importo è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni ed agli strumenti finanziari collegati effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi;
- 1.3.2 le Operazioni effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi, come definite al successivo articolo 2;
- 1.3.3 le Operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- 1.3.4 le Operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:
- (a) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- (b) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker:
- (a) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
- (b) fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- (c) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E del Regolamento Emittenti; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
- 1.3.2 le Operazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità (mentre sono incluse le permute: in tal caso andrà considerato come prezzo dell'Operazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta); e
- 1.3.3 le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis del TUF (mentre sono invece comunicate le vendite di azioni rivenienti dall'esercizio di tali diritti o dall'assegnazione gratuita).
- 1.4 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate ad essi, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 3 al presente documento.
- 1.5 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura di Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le
partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.
- 1.6 Per operazione sugli Strumenti Finanziari si intendono tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti gli Strumenti Finanziari. Le operazioni che devono essere comunicate includono, altresì:
- (a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo (come di seguito definita) o di una Persona Strettamente Legata (come di seguito definita);
- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
- (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata;
- (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
- (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera (a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
- 2.1 Ai sensi dell'Art. 3 del MAR e degli articoli 114, comma 7, del TUF e 152-sexies, primo comma, lettera c), del Regolamento Emittenti, sono definiti soggetti rilevanti della Società (i "Soggetti Rilevanti"):
- (i) ogni Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto), per tali intendendosi una persona, all'interno della Società che sia: a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;;
- (ii) ogni Persona Strettamente Legata a una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo della Società, per tali intendendosi: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; c)
un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
- (iii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (iv) chiunque altro detenga una Partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (gli "Azionisti Rilevanti").
- 2.2 Ai fini di quanto indicato ai precedenti punti 2.1(i) e 2.1(iii), si precisa che per informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 7 del MAR, si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, un emittente o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati .
3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI
- 3.1 I Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, comunicano le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro tre giorni di mercato aperto dopo la data della loro effettuazione a Consob.
- 3.2 Gli Azionisti Rilevanti comunicano a Consob e rendono note al pubblico le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 3.3 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti e devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- (a) identità dei Soggetti Rilevanti coinvolti;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione dell'emittente a cui appartengono gli strumenti finanziari;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al precedente Paragrafo 1.6;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione
dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ
- 4.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 3.1, la Società comunicazioni pubblica le informazioni in esse contenute ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
- 4.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali soggetti ai sensi dei precedenti articoli 3.1 e 3.2, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate:
- (i) da parte dei Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione;
- (ii) da parte degli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 4.3 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.
5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
- 5.1 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società entro tre giorni di mercato aperto le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un messaggio di posta elettronica al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "Soggetto Preposto"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 7. L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti:
- (a) Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
- 5.2 Le comunicazioni dovute a Consob e al pubblico:
- (a) dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società a Consob, tramite fax al numero 06/8477757 ovvero messaggio di posta elettronica all'indirizzo [email protected] e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa nel caso di comunicazioni effettuate ai Soggetti Rilevanti.
- (b) dalla Società, sono effettuate tramite invio dello schema contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti mediante utilizzo del sistema telematico SDIR- ("SDIR-") e pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito Internet in un'apposita sezione denominata "internal dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;
- (c) dagli Azionisti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, in mancanza di accordo con la Società, sono effettuate tramite invio dello schema contenuto nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa Italiana e pubblicazione dell'Allegato sul sito internet dell'Azionista Rilevante ovvero della Società (in caso di accordo con quest'ultima).
6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLACK OUT PERIOD")
Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società che per il Soggetto Rilevante, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, ad eccezione dei soggetti indicati al punto 2.1(iv), di compiere - direttamente o per interposta persona - Operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici (black out period). Non sono soggetti alle limitazioni, qualora la Società lo consenta, le Operazioni compiute (i) in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari (in base a valutazioni da compiersi caso per caso) e (ii)in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni
Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:
- (a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi:
- (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
7. SOGGETTO PREPOSTO
- 7.1 Il Financial manager & Investor Relator, svolge le funzioni di Soggetto Preposto.
- 7.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a tali Soggetti Rilevanti, di fornire adeguata informativa alle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico;
- (b) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing;
- (c) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio - anche elettronico - della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura di Internal Dealing; e
- (d) pubblicazioni delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.
- 7.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura di Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di Internal Dealing.
8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Le modifiche e/o integrazioni alla presente procedura di Internal Dealing che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società dovranno essere approvate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato.
9. EFFICACIA E SANZIONI
- 9.1 Il presente documento è stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Società, da ultimo, il 4 luglio 2016.
- 9.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari descritte nella presente Procedura di Internal Dealing sono applicabili nei confronti dei Soggetti Rilevanti e di società, enti o assicurazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste le sanzioni previste dall'art. 193 del TUF1 .
- 9.3 Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF e artt. 8 e 10 del MAR) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e 187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).
- 9.4 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti.
1 Art. 193 del TUF: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.
ALLEGATO 1
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
"Direzione": le funzioni di direzione sono quelle svolte dai direttori generali e dai soggetti che svolgono funzioni equivalenti.
"Dirigenti": sono da includere i dirigenti che, oltre ad avere accesso a informazioni privilegiate, possono prendere, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni strategiche che abbiano effetto sull'intera Società e non solo su singole linee di attività, a meno che queste non rappresentino la parte preponderante dell'attività complessiva della Società. Sono inoltre inclusi i dirigenti che hanno un potere decisionale autonomo, cioè non soggetto ad approvazione di altri organismi decisionali della Società (non è invece necessario che tale potere sia solitario, essendo sufficiente che il dirigente sia membro dell'organismo che ha il potere decisionale).
"Partecipazioni": le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.
"Persone Giuridiche Controllate da un Soggetto Rilevante": le società nelle quali il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata detiene una quota significativa della proprietà. In particolare si ritiene sussistere una quota significativa se al Soggetto Rilevante o ad una Persona Strettamente Legata è riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%. La quota di diritti agli utili, nel caso di una catena di società controllate è calcolata "ponderando" le quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli.
"Interessi Economici Equivalenti": gli Interessi Economici Equivalenti in una società di persone sono presenti se il Soggetto Rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone Strettamente Legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.