Regulatory Filings • Oct 3, 2016
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DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100%
"TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANITARIA S.R.L."
NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE "SERVIZI ITALIA S.P.A."
CIVILE
* * * * *
Approvato dagli Organi Amministrativi
di Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. in data 30 settembre 2016
$\mathbf{e}$
di Servizi Italia S.p.A. in data 30 settembre 2016
$\mathbf{l}$
Sede legale Soragna (PR) - Via San Pietro n. 59/b - frazione Castellina Codice fiscale 08531760158 Partita IVA 02144660343 Capitale sociale Deliberato Euro 64.967.418,56 Sottoscritto e Versato Euro 31.809.451,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 08531760158 R.E.A. 185104
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TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANITARIA S.R.L. Società a responsabilità limitata a socio unico Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. Sede legale Barbariga (BS) - Strada Statale Quinzanese n. 2 Codice fiscale e Partita IVA 03788490989Capitale sociale Euro $260.626.00 = i.v.$ Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia 03788490989 R.E.A. 563090
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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' CONTROLLATA
AL 100% "TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANITARIA
$S.R.L.$ "
NELLA SOCIETA1 CONTROLLANTE "SERVIZI ITALIA S.R.A."
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società "Servizi Italia S.p.A." con sede in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b (fraz. Castellina), numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma
08531760158 (di seguito "Servizi Italia S.p.A.") e l'Amministratore Unico di "Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l." con sede in Barbariga (BS), Strada Quinzanese n. 2, numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 03788490989 (di seguito "Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.1"), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione").
Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società controllata in misura totalitaria Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.1 nella società controllante Servizi Italia S.p.A. (la "Fusione"). Si sottolinea che nel presente Progetto di Fusione:
(A) - Società incorporante: Servizi Italia S.p.A., avente la propria sede legale in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b -fraz. Castellina-, capitale sociale deliberato pari ad Euro Euro 64.967.418,56, Sottoscritto e Versato Euro 31.809.451,00, suddiviso in numero 31,809,451 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00,= ciascuna. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 08531760158, Partita IVA 02144660343, REA 185104.
Le azioni di Servizi Italia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Detta società, avente per oggetto sociale:
a) la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di centrali
di sterilizzazione e impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;
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f) trasporti interni ospedalieri;
continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.
(B) - Società incorporanda: Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. avente la propria sede legale in Barbariga (BS), Strada Statale Quinzanese n. 2, capitale sociale pari ad Euro 260.626.00 .= interamente versato. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03788490989, Partita IVA 03788490989, REA 563090, costituita in data 29 gennaio 2016, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. che detiene attualmente il 100% del capitale sociale di Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l..
Detta società, avente per oggetto:
la manutenzione, la protezione o il restauro di beni indicati dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e succssive in materia, effettuare erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico relativamente ai beni indicati nella precitata legge n. 1089; comprese erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di espososizioni che siano di rilevante interesse scientifico, culturale, dei beni anzidetti e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
verrà fusa per incorporazione nella società controllante Servizi Italia S.p.A., trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.
In conseguenza della Fusione, lo statuto sociale vigente della società incorporante, ivi compreso l'oggetto sociale, non subirà modificazioni. Il testo dello statuto sociale dell'incorporante Servizi Italia S.p.A. viene allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato (A).
La Fusione avverrà mediante incorporazione della società Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. in Servizi Italia S.p.A., sulla base della relazione finanziaria semestrale di Servizi Italia S.p.A. al 30 giugno 2016, redatta dall'incorporante ai sensi dell'art. 154 ter, commi 1 e 2 del Tuf, già approvata dal consiglio di amministrazione in data 5 agosto 2016 (Ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, del Codice Civile, tale relazione rappresenta la situazione patrimoniale di riferimento per l'operazione di Fusione) e della situazione patrimoniale dell'incorporata al 30 giugno 2016 redatta ai sensi dell'art. 2501-quater comma 1 Codice Civile, approvata dall'Amministratore Unico in data 30 settembre 2016.
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Ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del Codice Civile, considerato che l'incorporante Servizi Italia S.p.A. detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'incorporanda Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l., verrà adottata la procedura semplificata ivi contemplata che prevede:
provvedendo l'incorporante, con l'efficacia della Fusione, ad annullare la quota del valore nominale di Euro 260.626,00 della incorporanda di cui è titolare.
$(v)$ Con riferimento alla società incorporante Servizi Italia S.p.A., la Fusione sarà decisa, secondo quanto consentito dall'art. 17.2 (a) dello statuto sociale della stessa, dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Parma, che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria della società a norma dell'art. 2502, primo comma, del Codice Civile.
Si dà atto che la Fusione non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile, non avendo contratto la incorporante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della incorporanda sia stato assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.
Ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").
La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, a decorrere dalla Data di Efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione
detenuta nella incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.
Ai sensi rispettivamente dell'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal D.Lgs. 344/2003), le operazioni compiute dalla società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante e gli effetti fiscali e contabili della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione.
A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della società incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.
Non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.
Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare in favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Il presente Progetto di Fusione - e più in generale l'operazione di Fusione – scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività in precedenza svolte in modo indipendente dalla società incorporanda.
La Fusione si inquadra nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di maggiore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura.
Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.
A tali finalità operative della Fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dalla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di una unica società in luogo delle due attuali.
La Fusione non costituisce una operazione di concentrazione suscettibile di essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto interviene tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust, essendo Servizi Italia S.p.A. unico socio della società incorporanda.
Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e nel Registro delle Imprese di Brescia, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, unitamente agli altri documenti ivi previsti.
Inoltre in dipendenza degli obblighi posti in capo alla società incorporante Servizi Italia S.p.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, e le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2016 di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile di entrambe le società., sono messi a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente. Trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ai sensi dell'art. 70 comma 6 e dell'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.
Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto dell'incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. (ovvero dalla rispettiva assemblea straordinaria nell'ipotesi di cui all'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile) e dall'assemblea di Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. nei limiti di cui all'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese, ovvero ad altri fini da autorità competenti.
Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo alla società incorporante.
Allegato (A): Statuto della incorporante
Castellina di Soragna, 30 settembre 2016
Servizi Italia S.p.A.
Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l.
Per il Consiglio di Amministrazione (l'Amministratore Delegato) F.to Enea Righi
F.to Giovanni Manti
L'Amministratore Unico
Donly
7991 thave
Statuto della società incorporante Servizi Italia S.p.A.
$1.1$ E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A.".
$2.1$ La società ha per oggetto:
la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'installazione, la $(a)$ manutenzione e la gestione di centrali di sterilizzazione e impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;
$(b)$ l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed indumenti da lavoro; (ii) di sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria e degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio (iv) nonché la fornitura di materiale
monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato;
sviluppo, produzione e fornitura-commercializzazione di articoli e $(c)$ dispositivi sanitari in genere, dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione set sterili per sala operatoria composti da strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;
acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di $(d)$ dispositivi medicali, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;
$(e)$ l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;
$(f)$ trasporti interni ospedalieri;
l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione $(g)$ prodotti; servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;
$(h)$ gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e $(i)$ privati;
la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti $(i)$ termici;
$(k)$ installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di apparecchiature elettromedicali;
produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedicali;
$(1)$ fornitura "chiavi in mano", global service, project financing per la gestione di strutture sanitarie pubbliche e private.
$3.1$ La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 gennaio 2012 ha deliberato di 6.2 attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 45 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società, eventualmente con abbinati warrant per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 22 milioni, al servizio dell'esercizio dei warrant.
Il Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012 nell'esercizio della delega 6.3 sopra citata e ad integrazione e modifica della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 - ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un ammontare complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro quattrocentosettantatremila milioni 30.473.964,00 (trenta novecentosessantaquattro/00), mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, fissando al 31 dicembre 2012 il termine ultimo di sottoscrizione di dette nuove azioni e da liberare con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione 27 giugno 2012 e di (ii) aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi euro 10.475.424,00 (diecimilioni quattrocentosettantacinquemila quattrocentoventiquattro/00), mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente all'esercizio di warrant abbinati gratuitamente alle azioni di nuova emissione di cui al punto (i) che precede, alle condizioni e secondo le modalità definite dal medesimo Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012.
comma, del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) ed a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale.
I finanziamenti con diritto alla restituzione dell'importo versato possono essere $7.1$ effettuati a favore della Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e secondo i termini di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.
La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi $9.1$ dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.
11.6 Ai sensi dell'articolo 135 undecies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Società non designa un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto per la partecipazione all'Assemblea.
incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della normativa inerente l'equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base 15.3 di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno 3 e non più di 14 candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto indicato al successivo articolo 15.5.
Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:
$a)$
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e
dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia b) collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.
Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.
Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.
Qualora all'esito del procedimento di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della normativa di equilibrio tra i generi pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa di equilibro tra i generi pro tempore vigente. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde
per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente.
L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell' amministratore / degli amministratori cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli ammini-stratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato.
Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data facoltà candidature per l'elezione del sostituto di presentare dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappre-sentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista.
Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea nomina il/i sostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima lista. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.
Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente terzo comma volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.
Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero
Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
presieduta dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
(a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile;
(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
(c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, fatta salva
l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile;
(d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
(e) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
(f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
(g) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto stabilito dall'articolo 22.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, 17.6 composto da membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente stesso. Il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
$17.7$ Il Comitato Esecutivo - tramite il suo Presidente - e gli Amministratori Delegati, se nominati, rendono periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.
determinandone le facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata.
L'organo amministrativo può nominare, revocare e/o comunque determinare la 18.3 cessazione del rapporto con institori, direttori generali, procuratori ad negozia e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o tra terzi.
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o 20.1 non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio Sindacale deve risultare
conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.
Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le
società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinguesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà
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prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
20.6 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
In caso di parità tra due, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere
convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.
In caso, invece, di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella lista di maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.
Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.
20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
$21.1$ Il controllo legale e la revisione legale dei conti sono esercitate, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.
$24.1$ Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto. Il soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti
per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.
$24.2$ Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti $25.1$ esigibili sono prescritti a favore della Società.
27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.
28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
F.to: Roberto Olivi.
F.to: Carlo Maria Canali.
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