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Servizi Italia

AGM Information Nov 16, 2016

4419_rns_2016-11-16_c80e2416-3d47-4c9e-8bba-36fbf9aa8393.pdf

AGM Information

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43 I:'! STl DIO NOTARILE
1::ANALI
, JO·J A • Vi a Verdi, 6
Tel. 0521.:?:, 11sx • Fax 0521.287849
. Repertorio n. 56937
Raccolta n. 25135-
ww \'.1lllt:iio-c::inali.it
-----------�--------------Verbale del Consiglio di Amministrazione---------------------------
------------------------------------della società "Servizi Italia S.p.A." ---------------�---------------
I T A L I AN A-----------------------------
---------------------------- RE P U B B L I C A
L'anno duemilasedici. Il giorno di lunedì quattordici del mese di novembre -------------------
----------------------------------------( 14 novembre 2016)----------------------------------------
alle ore dodici e minuti venti;
----------------------------------------------------------------------
frazione Castellina, via S. Pietro n. 59/B;---------
--------------------in Soragna (PR),
---------
avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, inscritto nel ruolo del Distretto No
tarile di Parma,
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------è presente il s
ignor ------------------------------- ·-------
dott. Roberto Olivi, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 24 marzo 1961, domiciliato per
la carica presso la sede della Società di cui oltre (c.f. LVO RRT 61C24 H223D);---
------------
comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che è qui riunito
in questi giorno, luogo e ora il Consiglio di Amministrazione (cui d'ora innanzi ci si riferisce
con l'espressione "Consiglio") della società:-----------�
----------------------------------------
"Servizi Italia S.p.A.", con sede legale in Soragna (PR), frazione Castellina, via San Pietro
-
n. 59 B, capitale sociale euro 31.809.451,00, interamente versato, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Parma: 08531760158 (R.E.A. 185104), partita i.v.a. n.
02144660343 (d'ora innanzi individuata anche come "Società". "Società incorporante" o
"Servizi Italia");
----------------------------------------------------------------------------------------
per discutere e deliberare sul seguente
argomento -------------------------------------------
------------------------------------all'ordine del giÒrno
:--------------------------------------
« [omissis]----------------------------------------------------------------------------------------· -
5. Approvazione fusione per incorporazione della controllata Tintoria Lombarda Divisione
Sanitaria S.r.l. in Servizi Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti (da verbalizzarsi me-
diante atto pubblico notarile, ore 11,30 electron established attorna established atto pubblico notarile, ore
[omissis] ».------------------------------------
--------------------------------------
Il dott. Roberto Olivi (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presidente"), sopra ge-
neralizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società,
assume la presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 16.4 dello Statuto sociale e dichiara -
richiedendomi di darne atto nel presente verbale - che:------------------------------------
1) il Consiglio è stato convocato dal Presidente con avviso datato 10 novembre 2016 inoltrato
ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con le modalità indicate
all'articolo 16.3 dello Statuto sociale;------------------------------------
2) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente:-----------------------------------
- sono presenti i Consiglieri Enea Righi, Ilaria Eugeniani, Romina Guglielmetti, Vasco Salsi,
Emil Anceschi, Paola Schwizer, Paola Galbiati, Antonio Paglialonga e Marco Marchetti;-------
- interviene mediante un sistema di audio conferenza, ai sensi di quanto previsto dallo statuto
sociale, il Consigliere Lino Zanichelli;-----------------------------------
3) per il Collegio Sindacale interviene mediante un sistema di audio conferenza il Sindaco
Andrea Spollero (assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Marco Elefanti e il
Sindaco Annamaria Fellegara).-----------------------------------
Egli dichiara pertanto che il presente Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare su
quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dal Consiglio
conferma della regolarità della costituzione degli organi sociali e dell'incarico al notaio verba-
lizzante quale segretario.------------------------------------
Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno della presente

adunanza e, dopo aver informato i presenti che l'articolo 17.2 dello Statuto sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione alcune competenze fra cui, in particolare « la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile », illustra agli intervenuti le ragioni che rendono opportuna la fusione per incorporazione nella incorporante:--- "Servizi Italia S.p.A.", ------------------della incorporanda:------------------------------------ "TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANITARIA S.r.l.", società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio "Servizi Italia S.p.A."), con sede legale in Barbariga (BS), strada statale Quinzanese n. 2, capitale sociale euro 260.626,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia: 03788490989 (R.E.A. 563090) (d'ora innanzi individuata anche come "Società incorporanda" o "Tintoria Lombarda"),-sulla base del Progetto di fusione (in seguito denominato "Progetto") redatto in data 30 settembre 2016 dagli organi amministrativi di Tintoria Lombarda e Servizi Italia (in seguito congiuntamente denominate anche "Società partecipanti alla fusione") iscritto al Registro Imprese di Brescia in data 11 ottobre 2016 (con riguardo alla Società incorporanda) e al Registro Imprese di Parma in data 5 ottobre 2016 (con riguardo alla Società incorporante) e quale consta dal documento che si allega al presente atto con lettera "A" .------Egli rileva che la prospettata operazione di fusione « [...] scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività in precedenza svolte in modo indipendente dalla società incorporanda [...] nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di maggiore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura » ed è anche finalizzata ad una « ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due

società », come meglio e dettagliatamente indicato all'articolo 7 (sette) dell'allegato Progetto
che si intende qui per integralmente riportato e trascritto.-----------------------------------
Il Presidente precisa, ai fini dell'esecuzione della prospettata fusione, che:----------------------
1) non si farebbe luogo all'aumento del capitale della Società incorporante in conseguenza
della fusione in quanto la Società incorporante stessa detiene l'intero capitale della Società
incorporanda; trattandosi pertanto di operazione di fusione cui si applica la disciplina "sempli-
ficata" di cui all'articolo 2505 del cod. civ., non è stato determinato alcun rapporto di cambio
nè sarà necessario alcun conguaglio fra le Società partecipanti alla fusione;----------------------
2) la Società incorporante sarà retta dallo Statuto attualmente vigente - e quale consta dal do-
cumento allegato sub. "A" al Progetto - che, per effetto della prospettata operazione di fusio-
ne, non subirà alcuna variazione.------------------------------------
Il Presidente inoltre rileva che;------------------------------------
3) le operazioni della Società incorporanda, anche ai fini fiscali e contabili, saranno imputate
al bilancio della Società incorporante a far tempo dal primo giorno dell'esercizio in corso alla
data di efficacia dell'operazione di fusione oltre determinata;-----------------------------------
4) gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2, del
cod. civ., dalla data in cui saranno state eseguite le ultime delle iscrizioni prescritte dall'art.
2504 cod. civ. ovvero da data successiva stabilita nell'atto di fusione stesso;---------------------
5) non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci nè vantaggi ri-
servati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.------------------------------------
Egli dà atto anche che:------------------------------------
6) è decorso il termine tra l'iscrizione del Progetto (avvenuta in data 5 ottobre 2016 con ri-
guardo a Servizi Italia) e la presente deliberazione di approvazione del Progetto, ai sensi
dell'articolo 2501 ter, comma 4, cod. civ.;------------------------------------
7) sono rimasti depositati in copia nella sede della Società, a far tempo dal 30 settembre 2016,
il Progetto di cui sopra e i bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi delle Società partecipanti alla
fusione;------------------------------------
8) la relazione prevista dall'art. 2501 quinquies cod. civ. (relazione dell'organo amministrati-
vo) e la relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ. non sono richieste ai sen-
si del disposto dell'art. 2505 cod. civ.;------------------------------------
9) la fusione avverrà sulla base della relazione finanziaria semestrale di Servizi Italia al 30 $\zeta_{\rm{max}}=0.6$
giugno 2016, redatta dalla Società incorporante ai sensi dell'art. 154 ter, commi 1 e 2 del Tuf
(tale relazione finanziaria rappresenta la situazione patrimoniale di riferimento ai sensi
dell'articolo 2501 quater secondo comma cod. civ.) e sulla base delle risultanze della situa-
zione patrimoniale di Tintoria Lombarda al 30 giugno 2016 ai sensi dell'articolo 2501 quater,
comma 2, del cod. civ.;------------------------------------
10) la fusione non presenta i presupposti per l'applicazione dell'articolo 2501 bis del cod.
CİV.;------------------------------------
11) ai sensi dell'articolo 2501 quinquies, comma 3, del cod. civ. non si registrano modifiche
rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute tra la data di deposito del Proget-
to presso la sede della Società e la data odierna.------------------------------------
Il Presidente, infine, trattandosi di fusione ove la Società incorporante è società emittente di CARLO
azioni quotate in Borsa Italiana, dà atto che:------------------------------------
(i) il Progetto e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 di cui all'art. 2501-quater cod.
civ. di Servizi Italia sono stati messi a disposizione del pubblico e trasmessi alla Consob con $\sim$ $\sigma$
le modalità ed i termini previsti dagli articoli del Regolamento Emittenti indicati all'articolo 8
(otto) dell'allegato Progetto;-----------------------------------
(ii) trattandosi di operazione di fusione tra emittente quotata (Servizi Italia) e società da essa
interamente controllata (Tintoria Lombarda) resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Do-
cumento Informativo ai sensi del predetto Regolamento Emittenti;----------------------------------
(iii) non è pervenuta alla Società alcuna richiesta da parte dei Soci di sottoposizione
dell'approvazione del Progetto da parte dell'Assemblea dei soci di Servizi Italia.----------------
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione: nessuno domanda di verbalizzare
alcunché.------------------------------------
Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----------------------
--------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A., udita la relazione e la proposta del
Presidente, ------------------------------------
--------------------------------------
1) di approvare il Progetto di fusione per incorporazione della società Tintoria Lombarda
nella Società incorporante Servizi Italia; ------------------------------------
2) di stabilire che:------------------------------------
2.1 - le operazioni della Società incorporanda, anche ai fini fiscali e contabili, saranno im-
putate al bilancio della Società incorporante a far tempo dal primo giorno dell'esercizio in
corso alla data di efficacia della fusione oltre determinata;-----------------------------------
2.2 - gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2,
del cod. civ., dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504
del cod. civ. ovvero da data successiva stabilita nell'atto di fusione;------------------------------------
2.3 - non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci nè vantaggi
riservati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;------------------------
3) di dare atto che la fusione avviene sulla base della relazione finanziaria semestrale di Ser-
vizi Italia al 30 giugno 2016, redatta dalla Società incorporante ai sensi dell'art. 154 ter,
commi 1'e 2 del Tuf e sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale di Tintoria
Lombarda chiusa al 30 giugno 2016 ai sensi dell'articolo 2501 quater, comma 2, del cod.
$CIV.$ ;--------

à,

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o
impedimento a ciascun Consigliere in via fra loro disgiunta) tutte le facoltà occorrenti per
dare esecuzione alla deliberata fusione e, in particolare, per stipulare il relativo atto di fu-
sione, per realizzare ogni voltura e trasferimento di intestazione di attività anche immobilia-
ri, nonchè per provvedere in genere a tutto quanto necessario per la completa attuazione del-
la presente deliberazione con qualsiasi potere a tal fine necessario;----------------------------
5) di dare mandato al legale rappresentante della Società di apportare al presente verbale
tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di even-
tuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità.".-----------------------------------
-----------------------------Detta mozione,---------------------
proposta dal Presidente del Consiglio, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo
prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per
punto e, infine, nel suo complesso alle ore dodici e minuti trenta circa.
Il comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata al presente atto.------
Allegati: -----------------
"A": Progetto.----------------------------------- 7.RLO
Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da per-
sona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo ap-
prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti trenta circa; consta il presente
atto di sette fogli per sei facciate e fino a questo punto della settima pagina.-------------------------
F.to: Roberto Olivi.
F.to: Carlo Maria Canali.------------------------------------
$\sim 100$
a pr
$\sim$
$\sim 10^{-1}$
$\sim$
$\frac{\epsilon}{\sqrt{2}}$
$\sim$
$\mathcal{P}^{\mathcal{C}}$
$\gamma_{\rm c}$
$\sim$
$\mathcal{N}$
$\sim$ $\alpha$
٠. $\sim$
Personal
$\sim$
$\sim$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{j=1}^{n}$
FŞ.
$\frac{1}{2}$
$\sigma$
$\sim 10^{-11}$
$\cdot$
$\sqrt{2\pi}$
$\mathcal{A}$

$\label{eq:1} \frac{1}{M} \left( \frac{1}{M} \right) = \frac{1}{M}$

ALLEGATO " A"
N. 56937 DI REP
E AL N. 25435 DI RACC.
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100%
"TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANTTARIA S.R.L."
NELLA SOCIETA 1 CONTROLLANTE "SERVIZI ITALIA S.R.A."
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE
CIPLE
* * * * *
Approvato dagli Organi Amministrativi
di Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. in data 30 settembre 2016
$\mathbf{e}$
di Servizi Italia S.p.A. in data 30 settembre 2016

SERVIZI ITALIA S.P.A. Sede legale Soragna (PR) -- Via San Pietro n. 59/b -- frazione Castellina Codice fiscale 08531760158 Partita IVA 02144660343 Capitale sociale Deliberato Euro 64.967.418,56 Sottoscritto e Versato Euro 31.809.451,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 08531760158 R.E.A. 185104

*****

TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANITARIA S.R.L.

Società a responsabilità limitata a socio unico Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. Sede legale Barbariga (BS) - Strada Statale Quinzanese n. 2 Codice fiscale e Partita IVA 03788490989Capitale sociale Euro $260.626.00 = i.v.$

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia 03788490989

R.E.A. 563090

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA SOCIETA' CONTROLLATA

AL 100% "TINTORIA LOMBARDA DIVISIONE SANITARIA

$S.R.L.$ "

NELLA SOCIETA1 CONTROLLANTE "SERVIZI ITALIA S.P.A."

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società "Servizi Italia S.p.A." con sede in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b (fraz. Castellina), numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma $\hat{f}$

08531760158 (di seguito "Servizi Italia S.p.A.") e l'Amministratore Unico di "Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l." con sede in Barbariga (BS), Strada Quinzanese n. 2, numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 03788490989 (di seguito "Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.1"), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fustone").

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società controllata in misura totalitaria Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l nella società controllante Servizi Italia S.p.A. (la "Fusione").

Si sottolinea che nel presente Progetto di Fusione:

  • con il termine "hicorporante" si intenderà definire la società Servizi Italia S.p.A. che risulterà l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione della Fusione;
  • con il termine "incorporanda" o "incorporata" si intenderà definire la società Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.I che, per effetto della Fusione, verrà incorporata, cessando di esistere.

Società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter. primo $comm, n.1)$

(A) - Società incorporante: Servizi Italia S.p.A., avente la propria sede legale in Sonagna (PR), Via San Pietro n. 59/b -fraz. Castellina-, capitale sociale deliberato pari ad Euro Euro 64.967.418,56, Sottoscritto e Versato Euro 31.809.451,00, suddiviso in numero 31.809.451 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna. Codice Piscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Panna 08531760158, Partita IVA 02144660343, REA $-185104$ ;

Le azioni di Servizi Italia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Detta società, avente per oggetto sociale:

a) la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, Pinstallazione, la manutenzione e la gestione di centrali

3

di sterilizzazione e impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;

  • b) l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed indumenti da lavoro; (ii) di sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria e degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato:
  • c) sviluppo, produzione e fornitura commercializzazione di articoli e dispositivi sanitari in genere, dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici riutlizzabili in cotom o altre fibre; sterilizzazione set sterili per sala. operatoria composti da strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;

$\overline{\mathbf{4}}$

  • d) acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medicali, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali:
  • e) l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi:
  • f) trasporti interni ospedalieri;
  • g)l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione prodotti; servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;
  • h) gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
  • i) la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e privati;
  • j) la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici;
  • k) installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di amarwohiature elettromedicali, - produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedicali;
  • l) fornitura "chiavi in mano", global service, project financing per la gestione di strutture sanitarie pubbliche e private.
  • m) La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi; potrà altresì partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitore la propria attività in territorio. nazionale ed internazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agentic o unità locali comunque denominate.

3

continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.

(B) - Società incorporando: Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. avente la propria sede legale in Barbariga (BS), Strada Statale Quinzanese n. 2, capitale sociale pari ad Euro 260.626.00 .= interamente versato. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03788490989, Partita IVA 03788490989, REA 563090, costituita in data 29 gennaio 2016, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Scrvizi Italia S.p.A. che detiene attualmente il 100% del capitale sociale di Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l..

Detta società, avente per oggetto:

  • a) l'esercizio di lavanderia, stireria e tintoria industriale, noleggi distributori automatici, ascingamani e biancheria, vendita di sapone e altri articoli per l'igiene, nonché attività affini e connesse;
  • potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari e $b$ immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà altresì, assumere sia direttamente sia indirettamente partecipazioni o interessenze in altre-società enti ed imprese di qualxiasi genere, operando anche concentrazioni e fusioni; potrà assumere e dare partecipazioni agli utili di uno o più affari o imprese;potrà acquistare e vendere azioni o quote di società nazionali ed estere, nei limiti e con l'osservazza dell'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modifiche; potrà assumere e dismettere locazioni di aziende commerciali ed industriali italiane ed estere; effettuare, nei limiti consentiti dalla legge, finanziamenti a società nazionali ed estere aventi scopi analoghi o affini, concedere fideiusioni, protestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie su immobili sociali a garantia di obbligazioni di terzi: concedere beni a terzi in locazione finanziaria, partecipare a consorzi di imprese per lo sviluppo e la tutela della produzione del comercio. La società potrà inoltre sostenere gli oneri di cui all'art. 3 della legge 512/1982 e relativi all'acquisto,

la manutenzione, la protezione o il restauro di beni indicati dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e succssive in materia, effettuare erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosclute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico relativamente ai beni indicati nella precitata legge n. 1089; comprese erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di espososizioni che siano di rilevante interesse scientifico, culturale, dei beni anzidetti e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.

verrà fusa per incorporazione nella società controllante Servizi Italia S.p.A., trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

Atto costitutivo e Statuto della società incorporante (art. $2)$ 2501-ter, primo comma, n.2)

In conseguenza della Fusione, lo statuto sociale vigente della società incorporante, ivi compreso l'oggetto sociale, non subirà modificazioni. Il testo dello statuto sociale dell'incorporante Servizi Italia S.p.A viene allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato (A).

Caratteristiche e modalità della Fusione 3)

3.1 Situazioni patrimoniali

La Fusione avverrà mediante incorporazione della società Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. in Servizi Italia S.p.A., sulla base della relazione finanziaria semestrale di Servizi Italia S.p.A. al 30 giugno 2016, redatta dall'incorporante ai sensi dell'art. 154 ter, commi +-e-2 del-Tuf, già approvata dal consiglio di amministrazione in data 5 agosto 2016 (Ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, del Codice Civile, tale relazione rappresenta la situazione patrimoniale di e della situazione riferimento per l'operazione di Fusione) patrimoniale dell'incorporata al 30 giugno 2016 redatta ai sensi dell'art. 2501-quater comma i Codice Civile, approvata dall'Amministratore Unico in data 30 settembre 2016.

$\overline{7}$

3.2 Procedimento semplificato

Ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del Codice Civile, considerato che l'incorporante Servizi Italia S.p.A. detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'incorporanda Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l., verrà adottata la procedura semplificata ivi contemplata che prevede:

  • $(i)$ l'esclusione della necessità di predisporre la relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile.
  • $(ii)$ l'esclusione della necessità di predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile.
  • $(iii)$ che il progetto di fusione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter del Codice Civile, tenuto conto del fatto che non si procede ad alcun concambio di azioni e/o quote ad esito della Fusione. Infatti, dato il rapporto che alla stipula dell'atto di Fusione intercorrerà tra le società coinvolte nell'operazione, che verrà mantenuto fino all'esaurimento della procedura di Fusione, da un punto di vista patrimoniale, i soci della società risultante dall'incorporazione vengono a trovarsi in una situazione sostanzialmente analoga a quella in cui si trovavano precedentemente alla incorporazione medesima. Per le stesse ragioni, non è previsto alcun conguaglio in denaro;

conseguentemente che non è necessario stabilire:

  • il rapporto di cambio fra le quote della società incorporanda e le azioni rappresentative del capitale sociale della incorporante, nonché l'eventuale concambio in denaro (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3, del Codice Civile);
  • le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante ai soci della società incorporanda (di cui all'art. 2501-ter, primo comun, n. 4, del Codice Civile);
  • la data a partire dalla quale dette azioni della società incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501ter, primo comma, n. 5, del Codice Civile);

(iv)

provvedendo l'incorporante, con l'efficacia della Fusione, ad annullare la quota del valore nominale di Euro 260.626,00 della incorporanda di cui è titolare.

$(v)$

Con riferimento alla società incorporante Servizi Italia S.p.A., la Fusione sarà decisa, secondo quanto consentito dall'art. 17.2 (a) dello statuto sociale della stessa, dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Parma, che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria della società a norma dell'art. 2502, primo comma, del Codice Civile.

3.3 Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Si dà atto che la Fusione non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile, non avendo contratto la incorporante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della incorporanda sia stato assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso

Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della $4)$ Fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 6)

Ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile gli effetti giuridici della Fusione si produrratuo dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, a decorrere dalla Data di Efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione

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detenuta nella incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

Ai sensi rispettivamente dell'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal D.Lgs. 344/2003), le operazioni compiute dalla società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante e gli effetti fiscali e contabili della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione.

A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della società incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

$5)$ Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo $comma, n.7$

Non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

$6)$ Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti-cui-compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8) Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare in favore degli

amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

$7)$ Motivazioni dell'operazione di Fusione

Il presente Progetto di Fusione - e più in generale l'operazione di Fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività in precedenza svolte in modo indipendente dalla società incorporanda.

La Fusione si inquadra nell'ambito di un processo di semplificazione eriorganizzazione societaria avviato dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di maggiore flessibilità dei

processi interni e del contenimento dei costi di struttura.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle

$\mathcal{E}$

risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative della Fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dalla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di una unica società in luogo delle due attuali.

Ulteriori informazioni $\overline{8}$

Fusione non costituisce una operazione di concentrazione La suscettibile di essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto interviene tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust, essendo Servizi Italia S.p.A. unico socio della società incorporanda.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e nel Registro delle Imprese di Brescia, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, unitamente agli altri documenti ivi previsti.

Inoltre in dipendenza degli obblighi posti in capo alla società incorporante Servizi Italia S.p.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, e le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2016 di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile di entrambe le società., sono messi a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente. Trattandosi di fusione. effettuata tra emittente quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ai sensi dell'art. 70 comma 6 e dell'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto dell'incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. (ovvero dalla rispettiva assemblea straordinaria nell'ipotesi di cui all'art. 2505, terzo

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comma, del Codice Civile) e dall'assemblea di Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l. nei limiti di cui all'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese, ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo alla società incorporante.

Allegato (A): Statuto della incorporante

Castellina di Soragna, 30 settembre 2016

Servizi Italia S.p.A.

Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria S.r.l.

Per il Consiglio di Amministrazione (l'Amministratore Delegato) F.to Enea Righi

F.to Giovanni Manti

L'Amministratore Unico

$=$ $\frac{1}{2}$ theward

Allegato (A)

Statuto della società incorporante Servizi Italia S.p.A.

Statuto

CAPO I

(Denominazione - Durata - Scopo Sociale - Sede Legale)

Artícolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A." $1.1$

Articolo 2

Oggetto Sociale

$2.1$ La società ha per oggetto:

la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'installazione, la $(a)$ manutenzione e la gestione di centrali di sterilizzazione e impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;

l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed $(b)$ indumenti da lavoro; (ii) di sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria e degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio (iv) nonché la fornitura di materiale

13

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monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato;

sviluppo, produzione e fornitura-commercializzazione di articoli e $(c)$ dispositivi sanitari in genere, dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione set sterili per sala operatoria composti da strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;

$(d)$ acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medicali, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;

$(e)$ l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;

$\overline{u}$ trasporti interni ospedalieri;

l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione $(g)$ prodotti; servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;

$(h)$ gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;

la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e $(i)$ privati;

la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti $($ j $)$ termici;

installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per $(k)$ lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di apparecchiature elettromedicali;

14

produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedicali;

$\langle 1 \rangle$ fornitura "chiavi in mano", global service, project financing per la gestione di strutture sanitarie pubbliche e private.

  • $2.2$ La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi; potrà altresì partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività interritorio nazionale ed internazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
  • $2.3.$ E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo

106 T.U.L.B. (D.Les 1/9/1993 n. 385). E' altresi esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare $2.4$ tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.

Articolo 3

Durata

$3.1$ La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 è può essere prorogata.

$15$

Articolo 4

Sede

$4.1$ La sede della Società è in Castellina di Soragna (Parma).

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed $4,2$ all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Articolo 5

Domicilio dei Soci

  • Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è $5.1$ quello che risulta dall'ultima annotazione sul libro soci.
  • $5.2$ La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

CAPO II

(Capitale Sociale - Azioni)

Articolo 6

Capitale Sociale

  • Il capitale sociale è di Euro 31.809.451,00 (trentuno milioni ottocentonovemila 6.1 quattrocentocinquantuno/00) suddiviso in n. 31.809.451,00 (trentuno milioni ottocentonovemila quattrocentocinquantuno/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.
  • L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 gennaio 2012 ha deliberato di $6.2$ attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione, la facoltà di aumentare Il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 45 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società, eventualmente con abbinati warrant per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 22 milioni, al servizio dell'esercizio dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012 - nell'esercizio della delega 6.3 sopra citata e ad integrazione e modifica della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 - ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un ammontare complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro quattrocentosettantatremila milioni (trenta 30.473.964,00 novecentosessantaquattro/00), mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, fissando al 31 dicembre 2012 il termine ultimo di sottoscrizione di dette nuove azioni e da liberare con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione 27 giugno 2012 e di (ii) aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi euro 10.475.424,00 (diecimilioni quattrocentosettantacinquemila quattrocentoventiquattro/00), mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente all'esercizio di warrant abbinati gratuitamente alle azioni di nuova emissione di cui al punto (i) che precede, alle condizioni e secondo le modalità definite dal medesimo Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012.

  • Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, 6.4 osservate le disposizioni di legge a riguardo.
  • L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di 6.5 aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
  • 6.6 In caso di aumento a pagamento con conferimento in denaro del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto

comma, del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) ed a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale.

Articolo 7

Finanziamento del Soci alla Società

$7.1$ I finanziamenti con diritto alla restituzione dell'importo versato possono essere effettuati a favore della Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e secondo I termini di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 8

Azioni e Strumenti Finanziari

  • $8.1$ Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto.
  • Oltre alle azioni ordinarie la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei 8.2 requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può emettere le speciali categorie di azioni previste dall'atticolo 2349, primo comma, del codice civile.
  • La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari 8.3 diversi dalle azioni.
  • 8.4 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di Inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.
  • 8.5 E' escluso il rilascio dei certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria delle azioni ordinarie, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Le azioni ordinarie della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata prevista nel D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.

Artícolo 9

Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi $9.1$ dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 10

Recesso

  • Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi in cui è inderogabilmente previsto $10.1$ dalla legge.
  • 10.2 Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
  • Il diritto di recesso viene esercitato nel modi e termini di cui alle vigenti $10.3$ disposizioni di legge.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

  • 11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
  • 11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della società è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalla Consob con regolamento al sensi dell'art. 113 ter, comma 3, D.lgs. 58/1998.

11.3 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di legge per l'esercizio di tale facoltà. L'Assemblea può essere

convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

  • 11.4 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia. nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, primo comma, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  • soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo amministrativo metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, mettendola a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dai regolamenti della Consob vigenti in materia.
  • 11.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per le eventuali adunanze successive alla prima qualora le precedenti andassero deserte.

k.

11.6 Ai sensi dell'articolo 135 undecies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Società non designa un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto per la partecipazione all'Assemblea.

Articolo 12

Costituzione dell'Assemblea

  • 12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.
  • 12.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20.

Articolo 13

Diritto di intervento in Assemblea

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati in conformità alle proprie scritture contabili.

13.2 Ogni soggetto al quale compete il diritto di voto che abbia diritto ad intervenire

all'Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica o con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 comma 2, dei decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. La delega, salvo diverse prescrizioni normative, deve essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, del modulo di delega predisposto dalla Società, direttamente scaricabile dal sito internet della stessa, unitamente alla comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati in conformità alle proprie scritture contabili.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

  • L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal 14.1 Vice Presidente, se nominato, e, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dirige i lavori Assembleari. verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento (compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione dei sistema di votazione e il computo dei voti) ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un segretario, che può anche non essere azionista.
  • Le deliberazioni deil'Assemblea ordinaria sono fatte constare da apposito $14.2$ verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notalo.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un $15.1$ minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, anche non soci, compreso il Presidente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. A decorrere dal primo rinnovo dei Consiglio di Amministrazione dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

15.2 L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo

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incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della normativa inerente l'equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

  • 15.3 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno 3 e non più di 14 candidati, ordinata progressivamente per numero,
  • depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entroil venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione, dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sui sito internet e con le altre modalità previsté da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un

$23$

'n.

numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto indicato al successivo articolo 15.5.

Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;

(iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'ayviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

a)

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e

$b)$

dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.

Qualora all'esito del procedimento di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della normativa di equilibrio tra i generi pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato dei genere meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri dna composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa di equilibro tra i generi pro tempore vigente. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde

per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente.

L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell' amministratore / degli amministratori cessato/i, avendo

cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativì disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli ammini-stratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero

di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data sostituto l'elezione del per candidature presentare di facoltà dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappre-sentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla-Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea nomina il/i sostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima lista. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.

Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente terzo comma volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero

27

Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.4 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea:

  • 15.5 In occasione della prima elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere.
  • $15.6$ Ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le disposizioni del presente articolo si applicano per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi all'entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e sue Deliberazioni

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta

da almeno quattro dei suoi componenti.

  • 16.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale, ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
  • La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene fatta 16.3 almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi ai consiglieri ed ai sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio di Amministrazione

è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi siano presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono considerate valide qualora la 16.4 maggioranza dei consiglieri in carica sia presente. In assenza del Presidente o del Vicepresidente, o quando vi siano particolari ragioni, la riunione sarà

$\mathcal{L}_{\text{max}}$

presieduta dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

  • Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo $16.5$ verbale, sottoscritto da chi ha presleduto la riunione e dal segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.
  • 16.6 E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario

Articolo 17

Poteri, Funzioni e Compensi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e 17.1

  • straordinaria della Società, ed ha il potere di complere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
  • Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti $17.2$ competenze:

(a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del

codice civile;

(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

  • (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'atticolo 2437-quater del codice civile;
  • (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(e) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

(g) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione del documenti contabili societari secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

$17.3$ L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con $17.4$ periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale. soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.

17.5°. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone le facoltà e la remunerazione. Non sono tuttavia delegabili, ai sensi del presente articolo e senza limitazioni dei poteri del Comitato Esecutivo previsto al successivo articolo 17.6, il potere di nomina, di revoca e comunque di cessazione del rapporto con gli institori e con i direttori generali di cui all'articolo 18.3.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, composto da membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente stesso. Il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

  • 17.7 Il Comitato Esecutivo tramite il suo Presidente e gli Amministratori Delegati. se nominati, rendono periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.
  • 17.8 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentate.
  • 17.9 Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
  • 17.10 Agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato. determinato dall'Assemblea, in termini complessivi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, all'atto della nomina. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi.
  • 17.11 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito della determinazione complessiva effettuata dall'Assemblea al sensi dell'articolo 17.10.

Articolo 18

Rappresentanza della Società e Firma

  • 18.1 La legale rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria od Amministrativa e ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente più anziano (qualora siano stati nominati due Vice Presidenti) nonché agli amministratori ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.
  • Fermi i limiti di cui all'articolo 17.2, l'organo amministrativo può delegare parte 18.2 delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato,

Ä

determinandone le facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata.

L'organo amministrativo può nominare, revocare e/o comunque determinare la 18.3 cessazione del rapporto con institori, direttori generali, procuratori ad negozia e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o tra terzi.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidenti

  • Ove l'Assemblea dei soci non abbia già provveduto, il Consiglio di $19.1$ Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente. Può anche nominare fino a due Vice Presidenti.
  • In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono $19.2$ esercitate dal Vice Presidente più anziano ovvero, in caso di assenza o di impedimento dall'altro Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
  • L'esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti di 19.3 terzi, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Artícolo 20

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o $20.1$ non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. A decorrere dai primo rinnovo del Collegio Sindacale dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, $20.2$ non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componenti dell'organo di controllo in cinque società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

  • $20.3$ Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quali quelli elencati al precedente articolo 3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
  • La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti $20.4$ secondo le procedure di cui ai seguenti commi ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in volta vigente.
  • $20.5$ La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Clascur sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle

disposizioni vigenti.

Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le

società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe à disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e' statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione del soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà

$34$

prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: 20.6

  • dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
  • dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro suppiente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui I candidati risultano elencati.

In caso di parità tra due, si procede a nuova votazione da parte dell'Assembléa, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigeriti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere

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convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

In caso, invece, di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella lista di maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congluntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il $-20.7$ sindaco decade dalla carica.

36

controllo dei medesimi.

  • 20.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.
  • $20.9$ Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.6 del presente statuto.

Articolo 21

Controllo legale e revisione legale dei conti

21.1 Il controllo legale e la revisione legale dei conti sono esercitate, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante al sensi di legge.

CAPO VI

BILANCIO È UTILI

Articolo 22

Esercizi sociali

  • 22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  • $22.2^{\circ}$ Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo da una relazione sull'andamento della gestione sociale in conformità alle prescrizioni di legge. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata.

Articolo 23

Bilancio ed utili

  • 23.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'Assemblea.
  • $23.2$ Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 24

Redazione dei documenti contabili societari

$24.1$ Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.

Il soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in $24.2$ conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 25

Dividendi

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti $25.1$ esigibili sono prescritti a favore della Società.

CAPO VII

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 26

Procedure applicabili ed esclusione

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni

di legge regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

26.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti

correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle

operazioni urgenti nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

CAPO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Scioglimento e Liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

CAPO IX

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Articolo 28

Legge applicabile

28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

F.to: Roberto Olivi.

F.to: Carlo Maria Canali.

$\mathcal{L}_{\text{max}}$

I sottoscritti

-Enea Righi, nato a Sala Bolognese (BO) il 19/02/1956

-Giovanni Manti, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 24/04/1970

dichiarano

consapevoli delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di faisa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che hanno effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

N. PRA/31588/2016/CPRAUTO PARMA, 15/11/2016

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE DI PARMA DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA: SERVIZI ITALIA S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 08531760158 DEL REGISTRO IMPRESE DI PARMA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: PR-185104

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A16 FUSIONI

DT.ATTO: 14/11/2016

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

S2 RIQ 11 FUSIONE S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 15/11/2016 DATA PROTOCOLLO: 15/11/2016

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CNLCLM71D30G337Y-CANALI CARLO MARIA-SARA@

Estremi di firma digitale

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N. PRA/31588/2016/CPRAUTO PARMA, 15/11/2016

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
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RISULTANTI ESATTI PER:
DIRITTI
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90,00
CASSA AUTOMATICA
FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 15/11/2016 12:44:00 Data e ora di stampa della presente ricevuta: 15/11/2016 12:44:01

Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e l'ufficialità del documento camerale. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Organizzazione Imprenditoriale o al tuo Professionista di fiducia.

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