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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

Board/Management Information Mar 1, 2017

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI "RECORDATI SA CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY" IN "RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A."

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, dell'art. 8 del D.lgs. n.108 del 30 maggio 2008 e dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 3A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. in data 1 marzo 2017

Sito Web: www.recordati.it

PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di RECORDATI SA CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese, (nel prosieguo anche "Recordati SA" o la "Società Incorporanda") nella RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A., società per azioni di diritto italiano, (nel prosieguo anche "Recordati SpA" o la "Società Incorporante"), che ne detiene interamente e direttamente la partecipazione, nel prosieguo anche la "Fusione" o l'"Operazione".

La Fusione sarà quindi realizzata mediante la procedura c.d. "semplificata" prevista per la fusione di società interamente posseduta ai sensi dell'art. 2505 del codice civile che, tra l'altro esime il Consiglio di Amministrazione dall'obbligo di redazione della relazione prevista dall'art. 2501-quinquies del codice civile.

Tuttavia, come già anticipato, la Società Incorporanda, interamente partecipata da Recordati SpA è disciplinata dalla legge lussemburghese e, pertanto, la Fusione integra un'ipotesi di "fusione transfrontaliera" ai sensi della Direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (nel prosieguo anche "Direttiva").

La Direttiva ha trovato attuazione in Italia mediante l'emanazione del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (nel prosieguo anche il "Decreto Attuativo") e in Lussemburgo mediante la legge del 10 agosto 1915, come successivamente modificata (nel prosieguo la "Legge Lussemburghese").

L'Operazione dovrà essere perfezionata nel rispetto della legge italiana e lussemburghese e, rispettivamente da parte di Recordati SpA e Recordati SA, delle disposizioni contenute nel Decreto e nella Legge Lussemburghese.

Pertanto, nonostante l'Operazione rientri nell'ipotesi di fusione c.d. "semplificata", in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 del Decreto Attuativo e al fine di recare un'informativa puntuale ai propri Soci e al mercato in generale sulle caratteristiche dell'Operazione, l'odierno Consiglio di Amministrazione di Recordati SpA ha redatto la presente relazione illustrativa della Fusione.

Detta Relazione è predisposta in conformità all'art. 2501-quinquies del codice civile, all'art. 8 del Decreto Attuativo e, poiché le azioni di Recordati S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

1. MOTIVAZIONI INDUSTRIALI E STRATEGICHE SOTTESE ALL'OPERAZIONE

La scelta, da parte del Gruppo Recordati, di disporre di una solida presenza (anche) in Lussemburgo era stata dettata in passato da motivazioni di carattere strategico/finanziario, atteso che proprio in tale Paese il dinamismo del mercato dei capitali consentiva una raccolta di capitali internazionali più agevole rispetto alle dinamiche del mercato italiano e la collocazione in questo Paese delle principali partecipazioni estere consentiva altresì la più efficiente utilizzazione di tali capitali all'interno del Gruppo.

Nel corso degli ultimi anni, il mercato dei capitali internazionali - che ha delle logiche globali non vede più il Lussemburgo quale centro finanziario nevralgico, tanto che il Gruppo Recordati ha modificato le proprie strategie di reperimento di capitale di debito finanziandosi direttamente attraverso la casa madre o altre partecipate del Gruppo.

Sulla base di tali circostanze gli Organi Amministrativi di Recordati S.p.A. e di Recordati SA sono giunti alla decisione di dismettere gli investimenti presenti in detto Paese, razionalizzando al tempo stesso la propria catena di controllo relativa alle società estere.

Per effetto della Fusione, infatti, tutte le partecipazioni attualmente detenute da Recordati SA, verranno trasferite alla Società Incorporante.

Ne consegue che Recordati SpA – e di riflesso i suoi soci – beneficeranno delle semplificazioni strutturali e delle efficienze derivanti dall'eliminazione dei costi e delle complessità connesse al mantenimento di una sub-holding di diritto estero.

Gli effetti attesi dell'Operazione possono quindi così sintetizzarsi:

  • diminuzione dei costi di struttura;
  • semplificazione dei flussi finanziari;
  • semplificazione della struttura societaria del gruppo in un'ottica di sempre maggiore trasparenza verso il mercato;
  • rafforzamento della struttura economico-patrimoniale della società quotata.

2. PROFILI TECNICO-GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Quanto ai profili tecnico-giuridici dell'Operazione, considerando che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda:

  • (i) la Fusione avverrà mediante l'annullamento di tutte le azioni di Recordati SA senza alcun aumento di capitale da parte della Società Incorporante;
  • (ii) ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Attuativo, il progetto comune di fusione transfrontaliera è approvato negli stessi termini dai competenti organi delle società partecipanti alla Fusione e contiene, oltre a quanto richiesto dalla normativa italiana e lussemburghese, anche menzione dei seguenti ulteriori elementi:
  • a. la legge regolatrice di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione;
  • b. menzione della circostanza che non ricorrono vantaggi a favore dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti all'Operazione;
  • c. menzione della circostanza che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, del Decreto Attuativo relativi alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Incorporante;
  • d. le probabiliripercussioni della Fusione sull'occupazione;
  • e. le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante.

(iii) ai sensi dell'art. 2505 del codice civile:

a. il progetto di fusione non deve fornire le informazioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, numeri (3), (4), (5) del codice civile;

  • b. non è necessario acquisire la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, dal momento che non vi sarà alcun concambio;
  • (iv) ai sensi dell'art. 18 del Decreto Attuativo e dell'art. 22 dello statuto di Recordati SpA, trattandosi di una fusione cd. "semplificata", la Fusione verrà approvata, per la Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile, i soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere lo spostamento della competenza decisionale in capo all'assemblea straordinaria mediante domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano;
  • (v) Per quanto concerne la Società Incorporanda, la Fusione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione in conformità con la normativa lussemburghese applicabile.

Il progetto comune di fusione transfrontaliera è redatto sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2016, rappresentate rispettivamente dal bilancio approvato dall'assemblea della Società Incorporanda, tenutasi in data 27 febbraio 2017, e dal progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 regolarmente approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante.

Il progetto di fusione sarà, come indicato, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2501-septies e 2505 del codice civile, durante i 30 giorni antecedenti la decisione in ordine alla Fusione, saranno inoltre depositati presso la sede sociale di ciascuna società partecipante alla Fusione:

  • il progetto di fusione e la presente relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione, con le rispettive relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, precisando che, come già anticipato, il bilancio relativo all'esercizio 2016 è previsto funga da relativa situazione patrimoniale di riferimento in conformità all'art. 2501-quater, comma 2, del codice civile.

Il progetto di fusione, la presente relazione ed ulteriore documentazione relativa alla Fusione verranno altresì messi a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Recordati SpA chiamato a deliberare in merito alla Fusione, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Gli effetti giuridici reali dell'Operazione decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante ovvero dalla diversa data che verrà eventualmente indicata nell'atto di fusione, quest'ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante.

Quanto ai fini contabili e fiscali, invece, la Fusione avrà efficacia a partire dal 1 gennaio 2017.

Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria. Non è prevista, inoltre, alcuna modifica dello statuto sociale di Recordati SpA in conseguenza della Fusione.

A partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione, Recordati SpA subentrerà nella

universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali ecc., di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

Si ricorda che la Fusione (in quanto effettuata tra Recordati SpA e società da essa interamente controllata) non comporta l'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto all'articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti e che, comunque, Recordati SpA ha deliberato di avvalersi, a decorrere dal 20 dicembre 2012, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative, tra le altre, di fusione ai sensi dell'art. 70, comma 8 del Regolamento Emittenti.

3. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

3.1 La neutralità fiscale

Ai fini delle imposte sui redditi, la Fusione è fiscalmente neutra e, quindi, non costituisce in Italia realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

3.2 Le differenze da Fusione

Le eventuali differenze da Fusione che dovessero emergere in esito alla Fusione non concorrono a formare il reddito imponibile di Recordati SpA essendo fiscalmente non rilevanti ai fini dell'imposizione sui redditi.

4. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA SUI SOCI, SUI CREDITORI E SUI LAVORATORI

4.1 Conseguenze sui Soci

Gli azionisti di Recordati SpA non avranno delle conseguenze dirette derivanti dalla realizzazione dell'Operazione. Infatti, per effetto della stessa non si verificheranno i presupposti del diritto di recesso né muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporanda interamente partecipata dalla Società Incorporante.

Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli azionisti di Recordati SpA i diritti collegati allo status socii e le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante soggetta alla legge italiana e quotata sul Mercato Telematico Azionario anche a valle dell'efficacia della Fusione.

Alla data odierna non risulta inoltre l'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società Incorporante rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs 58/1998.

4.2 Conseguenze sui Creditori

Per effetto della Fusione tutti gli elementi dell'attivo e del passivo della società Incorporanda saranno automaticamente trasferiti alla Società Incorporante e, pertanto, tutti i creditori della Società incorporanda diventeranno creditori della Società Incorporante.

I creditori potranno poi eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall'art. 2503 del codice civile italiano e da quanto previsto, in tema di protezione dei creditori, dalla legge lussemburghese.

4.3 Conseguenze sui Lavoratori

La Società Incorporanda non ha dipendenti, nè la fusione avrà alcun impatto sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale. Inoltre, poiché la Società Incorporanda non ha dipendenti, non si applicherà la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428.

Ai sensi dell' art. 8 del Decreto Attuativo, la presente relazione illustrativa del progetto comune di fusione transfrontaliera verrà inviata ai rappresentanti dei lavoratori di Recordati SpA, almeno trenta giorni prima dell'approvazione definitiva del progetto comune di Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante.

In ogni caso, il perfezionamento della Fusione non comporterà alcuna modifica sui rapporti di lavoro attualmente in essere tra Recordati SpA e i propri dipendenti, né sono previste ripercussioni della Fusione sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale.

Infine, si informa che l'art. 19 del Decreto Attuativo disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella Società Incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, sia la Società Incorporante sia la Soceità Incorporata non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensid ell'art. 2, comma 1, lett. m, del d. Lgs. 19 agosto 2005, n. 108.

Milano, 1 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Dr. Andrea Recordati Vice-Presidente e Amministratore Delegato

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