Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2017
Pre-Annual General Meeting Information
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nonché, preso atto di quanto stabilito
1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/19983
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998.
2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito4
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."
Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.".
(3) Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr.l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
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2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:
(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)
di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera ...... (v. nota 4).
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato (Allegato A).
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, data $\frac{\sqrt{7}}{03}$ 2017
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo:
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della
revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.
Nato a Firenze nel 1957, è Sindaco effettivo di Eni da maggio 2014. È membro del Gruppo di Studio - Area Diritto Societario - del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze, è stato Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio. È Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze e iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari. Attualmente è Presidente della Società Consortile a r.l. CO.FI.DI. Firenze, Presidente del Collegio Sindacale di Ing. Luigi Conti Vecchi SpA - Gruppo Eni e di LNG Shipping SpA – Gruppo Eni. Sindaco effettivo di Eni Adfin SpA - Gruppo Eni, Eni Fuel SpA – Gruppo Eni, ERGON Scarl - Gruppo Ferfina, Immobiliare Novoli SpA e Sandonato Srl; Presidente del Collegio Sindacale di Associazione Polimoda, Fondazione Giovanni Paolo II e di Progetto Agata Smeralda; Revisore Unico di Fondazione Stensen.
È ed è stato Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco effettivo di numerose primarie società, anche quotate, nonché amministratore e revisore di società. Enti Pubblici e Fondazioni. Svolge e ha svolto attività professionale, pubblicazioni e convegnistica principalmente nei settori: mercati regolamentati, aziendale, societario, tributario, contrattuale, enti pubblici, fallimentare, amministrazioni giudiziarie, non profit e volontariato.
La sottoscritta Stefania Bettoni, nata a Brescia il 3 febbraio 1969, codice fiscale BTTSFN69B43B157F, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eni S.p.A., presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni S.p.A. convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
(1) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che
rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllo, non alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".
(2) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. $162/2000$ :
"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.".
Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):
"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)
La sottoscritta dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato (Allegato B).
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Milano, 20 marzo 2017
Firma
free /Son.
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nel precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.
| Dott.ssa Stefania Bettoni incarichi al 20/03/2017 | |
|---|---|
| società | carica |
| A2A Reti Gas (ora Unareti S.p.A.) | Sindaco effettivo |
| ACM Servizi Assicurativi S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Banzai S.p.A. (ora ePrice S.p.A.) | Sindaco effettivo e Membro ODV |
| Bieffe Medital S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Capitolocinque S.r.l. in liquidazione | Sindaco effettivo |
| Capitoloquattro S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Cuneo e Associati S.p.A. | Presidente Coll. Sindacale |
| Design Value S.rl. | Sindaco effettivo |
| Essilor Italia S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Fondazione Pier Lombardo | Revisore |
| Fondazione Gianfranco Ferrè | Revisore |
| Immobiliare Automobile Club Milano S.p.A. | Sindaco effettivo |
| IKS Srl | Sindaco unico |
| Insirio S.p.A. | Sindaco effettivo |
| LTL S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Lupo S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Mikla S.r.l. | Presidente Coll. Sindacale |
| Oftalmica Galileo S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Programma 101 S.p.A. | Presidente Coll. Sindacale |
| E' Qui S.r.l. | Sindaco effettivo |
| Robilant e Associati S.p.A. | Sindaco effettivo |
| San Luca SpA | Presidente Coll. Sindacale |
| San Primo S.r.l. in liquidazione | Liquidatore |
| Sant'Eufemia S.r.l. | Amministratore |
| SI2 S.p.A. | Presidente Coll. Sindacale |
| Stella S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Stella Holding di Gianni e Giorgio Chiarva S.a.p.a. | Sindaco effettivo |
| Stella partecipazioni di Gianni e Giorgio Chiarva S.a.p.a. | Sindaco effettivo |
| System Evolution Srl | Sindaco unico |
| Tempo Libero srl | Amministratore |
| Vanpart S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Viridio S.a.p.a. | Sindaco effettivo |
$H - (9 - 50 - 1)$
Nome e cognome: Stefania Bettoni
Luogo e data di nascita: Brescia, 3 febbraio 1969
Collaboratore prima e quindi associato dello Studio Spadacini, ora Spada Partners, di Milano,: consolidamento dell'esperienza nell'ambito dei bilanci, dell'assistenza contabile e fiscale continuativa rivolta principalmente alle società finanziarie, alle holding di famiglia e agli enti non commerciali;
Collaboratore presso lo Studio legale Manfredini e Associati di Milano: redazione di bilanci civilistici e consolidati, consulenza in materia fiscale nazionale, nomina a consulente tecnico del giudice da parte del Tribunale di Milano;
Collaboratore presso lo Studio Ghiglione e Ghio di Milano: esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale e consulenze tecniche civilistiche e penali di parte.
Marzo 1994: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES)
Aprile 1998: Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
Maggio 1999: Iscrizione al Registro dei Revisori contabili
Gennaio 2002: Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice (Tribunale di Milano).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.
frica (Son.
Il sottoscritto STEFANO SARUBBI, nato a MILANO il 06/12/1965, codice fiscale SRBSFN65T06F205P, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eni S.p.A., presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni S.p.A. convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
(<sup>1) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 26 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonche coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nella sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo ne funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo ne funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".
(2) Requisiti di onorabilità al sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. $162/2000$ :
"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercali regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) e pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercali e strumenti linanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pane previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."
Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):
"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea )
| scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per
nonché, preso atto di quanto stabilito
1) dall'art, 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/19983
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,
2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito4
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Al fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adoltato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."
Al sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.".
(3) Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
el coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ndr.l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società (ndr. di Eni S.p.A.), gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa Indr Eni S.p.A.) controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
(*) Al sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle sequenti ipotesi;
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno del sindaci effettivi, se questí sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti, 2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelli tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non interiore a due milioni di euro, ovvero
(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato (Allegato B).
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Milano, 20 marzo 2017
ALLEGATO A
(Elenco Incarichi)
ALLEGATO B
(Curriculum personale e professionale)
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno del relativi esponenti di rilievo;
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevulo nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomendati dal [...] Codice) anche solto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente:
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli //
affini entro il secondo grado. affini entro il secondo grado.
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