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Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

AGM Information Mar 23, 2017

4121_rns_2017-03-23_3753ed3b-fee0-4b13-adab-0d6091535cce.pdf

AGM Information

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Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale euro 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOVAZIONE IL 28 APRILE 2017 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 2 MAGGIO 2017

1 Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., e dell'art. 2420 ter C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca e di rinnovo della delega di cui al primo comma dell'art. 2443, relativa alla facoltà di aumentare il Capitale Sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di delibera assembleare di conferimento.

L'attuale delega, deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2013 scadrà il 29 aprile 2018, e la proposta di revoca e conferimento appare opportuna per procedere al riallineamento della scadenza di tutte le deleghe al Consiglio.

Per quanto attiene all'aumento di capitale da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione a favore degli attuali soci potrà essere di un ammontare massimo di nominali euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento e potrà essere deliberato in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla delibera di approvazione della presente proposta.

Al Consiglio di Amministrazione saranno attribuiti i più ampi poteri per la definizione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale.

La concessione della delega al consiglio si rende opportuna in relazione allo sviluppo della società per il quale, in base all'evoluzione del mercato e alle opportunità da cogliere, potrebbero essere necessari mezzi finanziari propri superiori rispetto a quelli oggi disponibili.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,

delibera

  • (i) Di revocare le deleghe a suo tempo conferite all'Organo amministrativo e di cui al quinto comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
  • (ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese

(iii) di approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica del quinto comma dell'articolo dello Statuto, riformulando il testo come segue:

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017, è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese."

2 Revoca e conferimento nuova delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 sesto comma dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di rinnovo della delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2012 e che scadrà il 27 aprile 2017, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., a pagamento, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 (novanta due mila duecento novanta cinque virgola venti) mediante emissione di massimo numero 9.229.520 (nove milioni duecento venti nove mila cinquecento venti) azioni del valore nominale di euro 0,01, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C..

Il suddetto aumento potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società o in settori contigui e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Lo strumento si presenta particolarmente adatto per tutte quelle operazioni che richiedono velocità di esecuzione per compiere operazioni straordinarie.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

delibera

(i) di revocare la delega conferita al Consiglio di amministrazione a' sensi art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C. con assemblea del 27 aprile 2012 e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova facoltà per aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., con i limiti e le modalità indicate al sesto comma dell'art. 5 dello Statuto che viene così modificato:

" Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile."

Milano, 22 marzo 2017

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (Il Presidente) Angelo Riccardi

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Articolo 1 (denominazione della società) Articolo 1 (denominazione della società)
E' costituta una società per azioni denominata E' costituta una società per azioni denominata
"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
S.p.A." S.p.A."
in breve: in breve:
"CIA S.p.A." "CIA S.p.A."
Articolo 2 (sede) Articolo 2 (sede)
La società ha sede in Milano. La società ha sede in Milano.
La
società
potrà,
con
l'osservanza
delle
La
società
potrà,
con
l'osservanza
delle
disposizioni
vigenti,
istituire
o
sopprimere
disposizioni
vigenti,
istituire
o
sopprimere
succursali,
dipendenze,
agenzie,
succursali,
dipendenze,
agenzie,
rappresentanze sia nel territorio nazionale che rappresentanze sia nel territorio nazionale che
all'estero. all'estero.
Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto
con la società, è quello risultante dal libro dei con la società, è quello risultante dal libro dei
soci. soci.
Articolo 3 (durata) Articolo 3 (durata)
La durata della società è fissata a tutto il 31 La durata della società è fissata a tutto il 31
dicembre 2100 dicembre 2100
Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice
Civile, in caso di proroga del termine, i soci che Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
non abbiano concorso all'approvazione della non abbiano concorso all'approvazione della
relativa deliberazione, non avranno diritto di relativa deliberazione, non avranno diritto di
recedere. recedere.
OGGETTO OGGETTO
Articolo 4 (oggetto sociale) Articolo 4 (oggetto sociale)
La società ha per oggetto la realizzazione, la La società ha per oggetto la realizzazione, la
partecipazione,
la
promozione,
la
partecipazione,
la
promozione,
la
valorizzazione di operazioni ed investimenti nel valorizzazione di operazioni ed investimenti nel
settore immobiliare, lo svolgimento delle attività settore immobiliare, lo svolgimento delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile
e/o alle disposizioni della legislazione speciale, e/o alle disposizioni della legislazione speciale,
la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli
propri o di terzi, il coordinamento e la gestione propri o di terzi, il coordinamento e la gestione
delle attività medesime nonché l'assunzione di delle attività medesime nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altre società o partecipazioni ed interessenze in altre società o
imprese,
sia
italiane
che
straniere,
il
imprese,
sia
italiane
che
straniere,
il
coordinamento tecnico, finanziario e gestionale coordinamento tecnico, finanziario e gestionale
delle
medesime
e
la
prestazione
di
delle
medesime
e
la
prestazione
di
finanziamenti e di servizi in loro favore. finanziamenti e di servizi in loro favore.
La società può svolgere, in via esemplificativa e La società può svolgere, in via esemplificativa e
non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, non esaustiva, le seguenti attività: acquisto,
vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in
genere
e
fondi
rustici;
progettazione,
genere
e
fondi
rustici;
progettazione,
costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed
edilizie nonché opere di manutenzione sugli edilizie nonché opere di manutenzione sugli
immobili
di
proprietà
sociale
e/o
di
terzi;
immobili
di
proprietà
sociale
e/o
di
terzi;
progettazione
e
realizzazione
di
opere
di
progettazione
e
realizzazione
di
opere
di
bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di
appalti per le suddette attività nonché gestione, appalti per le suddette attività nonché gestione,
amministrazione
e
locazione
degli
immobili
amministrazione
e
locazione
degli
immobili
stessi e dei fondi rustici. stessi e dei fondi rustici.
Sempre in via esemplificativa la Società può Sempre in via esemplificativa la Società può
svolgere
le
seguenti
attività:
silvicoltura,
svolgere
le
seguenti
attività:
silvicoltura,
allevamento,
produzione,
trasformazione,
allevamento,
produzione,
trasformazione,
conservazione e commercio di prodotti agricoli conservazione e commercio di prodotti agricoli
e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di
aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività
accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque
correlata alle precedenti. correlata alle precedenti.
La società può compiere tutte le operazioni che La società può compiere tutte le operazioni che
risultano necessarie o utili per il conseguimento risultano necessarie o utili per il conseguimento
degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di
fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o
personali per obbligazioni sia proprie che di personali per obbligazioni sia proprie che di
terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà
porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari,
commerciali,
industriali,
finanziarie,
nonché
qualunque atto che sia comunque collegato con
commerciali,
industriali,
finanziarie,
nonché
qualunque atto che sia comunque collegato con
l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue
integrazioni e modifiche. integrazioni e modifiche.
In ogni caso, alla società è espressamente In ogni caso, alla società è espressamente
inibito l'esercizio professionale nei confronti del inibito l'esercizio professionale nei confronti del
pubblico dei servizi di investimento ai sensi del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del
D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed
integrazioni
ed
ogni
qualsiasi
altra
attività
integrazioni
ed
ogni
qualsiasi
altra
attività
riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi
professionali o comunque sottoposta per legge professionali o comunque sottoposta per legge
a particolari autorizzazioni o abilitazioni. a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE
Articolo 5 (capitale sociale) Articolo 5 (capitale sociale)
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
922.952,60
(novecentoventiduemila
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
922.952,60
(novecentoventiduemila
novecentocinquantadue
virgola
sessanta),
novecentocinquantadue
virgola
sessanta),
interamente
versato
rappresentato
da
n.
interamente
versato
rappresentato
da
n.
92.295.260
(novantaduemilioni
92.295.260
(novantaduemilioni
duecentonovantacinquemila duecentosessanta) duecentonovantacinquemila duecentosessanta)
azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno)
nominali cadauna. Le azioni sono liberamente nominali cadauna. Le azioni sono liberamente
trasferibili. trasferibili.
Esso potrà essere aumentato in qualunque Esso potrà essere aumentato in qualunque
momento per delibera dell'assemblea dei Soci, momento per delibera dell'assemblea dei Soci,
anche con emissione di azioni aventi diritti anche con emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelli delle azioni già emesse. diversi da quelli delle azioni già emesse.
Nel caso di aumento del capitale sociale sarà Nel caso di aumento del capitale sociale sarà
riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende
a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni
possedute all'epoca del deliberato aumento,
a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni
possedute all'epoca del deliberato aumento,
salve le eccezioni ammesse dalla legge. salve le eccezioni ammesse dalla legge.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale a Nelle deliberazioni di aumento del capitale a
pagamento, il diritto di opzione può essere pagamento, il diritto di opzione può essere
escluso nella misura massima del dieci per escluso nella misura massima del dieci per
cento del capitale preesistente, a condizione cento del capitale preesistente, a condizione
che il prezzo di emissione corrisponda al valore che il prezzo di emissione corrisponda al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in di mercato delle azioni e ciò sia confermato in
apposita relazione dalla società incaricata della apposita relazione dalla società incaricata della
revisione contabile. revisione contabile.
Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile
2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data

della delibera medesima per un importo
massimo pari al 10% (dieci per cento) del
capitale
attuale
e
così
per
un
importo
massimo
di
euro
92.295,20
mediante
emissione di massimo numero 9.229.520
azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero
virgola zero uno) con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art.
2441
C.C
Detto
aumento
da
offrire
in
sottoscrizione a terzi che, in proprio o
tramite società da loro controllate, svolgano
attività nel medesimo settore in cui opera la
società e che, con attestazione del consiglio
di
amministrazione,
siano
ritenute
strategiche
all'attività
sociale,
stabilendo
volta per volta il prezzo di emissione, che
dovrà corrispondere al valore di mercato
delle
azioni;
tale
valore
dovrà
esser
confermato
da
apposita
relazione
dalla
L'assemblea può deliberare la riduzione del società incaricata della revisione contabile.
L'assemblea può deliberare la riduzione del
capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e
2413
Codice
Civile,
anche
mediante
2413
Codice
Civile,
anche
mediante
assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di
determinate attività sociali. determinate attività sociali.
Articolo 6 (azioni)
La società non riconosce che un solo titolare
Articolo 6 (azioni)
La società non riconosce che un solo titolare
per ogni azione. per ogni azione.
Le azioni sono nominative. Se interamente Le azioni sono nominative. Se interamente
liberate, potranno essere anche al portatore liberate, potranno essere anche al portatore
qualora non ostino divieti di legge.
Le
azioni
sono
emesse
in
regime
di
qualora non ostino divieti di legge.
Le
azioni
sono
emesse
in
regime
di
dematerializzazione. dematerializzazione.
Articolo 7 (assemblee) Articolo 7 (assemblee)
Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,
sono convocate nei casi e nei modi di legge; si sono convocate nei casi e nei modi di legge; si
tengono presso la sede sociale o anche fuori di tengono presso la sede sociale o anche fuori di
essa, purché in Italia.
Quando
particolari
esigenze
lo
richiedano
essa, purché in Italia.
Quando
particolari
esigenze
lo
richiedano
l'assemblea ordinaria può venire convocata l'assemblea ordinaria può venire convocata
dall'amministrazione entro il termine, nei limiti dall'amministrazione entro il termine, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo
comma del Codice Civile. comma del Codice Civile.
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri
casi previsti dalla legge entro il termine dalla
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri
casi previsti dalla legge entro il termine dalla
stessa stabilito. stessa stabilito.
Articolo 8 (formalità per la convocazione) Articolo 8 (formalità per la convocazione)
La convocazione dell'assemblea è fatta con La convocazione dell'assemblea è fatta con
pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,
l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi di legge, oppure su almeno uno dei
l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi di legge, oppure su almeno uno dei
seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o
"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso
esser altresì pubblicato sul sito Internet della esser altresì pubblicato sul sito Internet della
società. società.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda e la terza
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda e la terza
convocazione. convocazione.
Sono tuttavia comunque valide le assemblee, Sono tuttavia comunque valide le assemblee,
anche se non convocate come sopra detto, anche se non convocate come sopra detto,
purché vi sia rappresentato l'intero capitale purché vi sia rappresentato l'intero capitale
sociale e vi intervengano maggioranza dei sociale e vi intervengano maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di componenti degli organi amministrativi e di
controllo. controllo.
Articolo 9 (diritto di voto) Articolo 9 (diritto di voto)
Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di
emissione di azioni privilegiate in occasione di emissione di azioni privilegiate in occasione di
aumento di capitale o di attribuzione di azioni di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di
godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera
potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
parte dei titolari delle dette azioni. parte dei titolari delle dette azioni.
Articolo 10 (diritto di recesso) Articolo 10 (diritto di recesso)
Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle
norme inderogabili ed è esercitato con le norme inderogabili ed è esercitato con le
modalità di legge. modalità di legge.
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di Il diritto di recesso non spetta per le delibere di
proroga
della
durata
della
società
e
di
proroga
della
durata
della
società
e
di
introduzione, modificazione, rimozione di vincoli introduzione, modificazione, rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni. alla circolazione delle azioni.
Articolo 11 (diritto d'intervento) Articolo 11 (diritto d'intervento)
(rappresentanza nell'assemblea) (rappresentanza nell'assemblea)
La legittimazione all'intervento in assemblea e La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione
all'emittente
effettuata
comunicazione
all'emittente
effettuata
dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs.
58/1998, in conformità alle scritture contabile di 58/1998, in conformità alle scritture contabile di
quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto. il diritto di voto.
La comunicazione di cui sopra è effettuata La comunicazione di cui sopra è effettuata
dall'intermediario
sulla
base
delle
evidenze
dall'intermediario
sulla
base
delle
evidenze
relativa al termine della giornata contabile del relativa al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la settimo giorno di mercato aperto precedente la
data
fissata
per
l'assemblea
in
prima
data
fissata
per
l'assemblea
in
prima
convocazione; le registrazioni in accredito e in convocazione; le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a addebito compiute sui conti successivamente a
tale
termie
non
rilevano
ai
fini
della
tale
termie
non
rilevano
ai
fini
della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea. nell'assemblea.
Ogni
azionista
avente
diritto
di
intervenire
Ogni
azionista
avente
diritto
di
intervenire
all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi
di legge; nella delega può esser indicato un di legge; nella delega può esser indicato un
unico rappresentante per ciascuna assemblea, unico rappresentante per ciascuna assemblea,
salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di
indicare
un
rappresentante
diverso
per
indicare
un
rappresentante
diverso
per
ciascuno
dei
conti
destinati
a
registrare
i
ciascuno
dei
conti
destinati
a
registrare
i
movimenti degli strumenti finanziari a valere sui movimenti degli strumenti finanziari a valere sui
quali sia stata effettuata la comunicazione quali sia stata effettuata la comunicazione
prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il
delegato può farsi sostituire da un soggetto di delegato può farsi sostituire da un soggetto di
propria
scelta, solo
se
la
delega
prevede
propria
scelta, solo
se
la
delega
prevede
espressamente tale facoltà e sempre fermi la espressamente tale facoltà e sempre fermi la
facoltà del rappresentato di indicare uno o più facoltà del rappresentato di indicare uno o più
sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.
In deroga a quanto disposto al precedente In deroga a quanto disposto al precedente
comma,
qualora
il
soggetto
indicato
come
titolare delle azioni nella comunicazione di cui
all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di
propri
clienti,
questi
può
indicare
come
rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o più terzi designati da
tali soggetti.
comma,
qualora
il
soggetto
indicato
come
titolare delle azioni nella comunicazione di cui
all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di
propri
clienti,
questi
può
indicare
come
rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o più terzi designati da
tali soggetti.
Il rappresentante dovrà consegnare l'originale Il rappresentante dovrà consegnare l'originale
della
delega
o,
in
luogo
dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su
supporto informatico, della delega attestando
sotto la propria responsabilità la conformità
della
delega
all'originale
e
l'identità
del
della
delega
o,
in
luogo
dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su
supporto informatico, della delega attestando
sotto la propria responsabilità la conformità
della
delega
all'originale
e
l'identità
del
delegante; il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tener traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
delegante; il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tener traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.
158/98, i soci possono far pervenire la propria
delega alla società con messaggio di posta
elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.
158/98, i soci possono far pervenire la propria
delega alla società con messaggio di posta
elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione.
Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea) Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di
questi,
da
persona
eletta
dalla
stessa
questi,
da
persona
eletta
dalla
stessa
assemblea. assemblea.
Il
Presidente
dell'assemblea
provvede
alla
Il
Presidente
dell'assemblea
provvede
alla
nomina di un Segretario, anche non azionista e, nomina di un Segretario, anche non azionista e,
se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori
fra gli Azionisti o i Sindaci. fra gli Azionisti o i Sindaci.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare
la
regolarità
della
costituzione,
accertare
la
regolarità
della
costituzione,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
regolare il suo svolgimento ed accertare i regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni. risultati delle votazioni.
Articolo 13 (validità delle deliberazioni) Articolo 13 (validità delle deliberazioni)
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e
le deliberazioni relative sono valide, così in le deliberazioni relative sono valide, così in
prima come in seconda e terza convocazione, prima come in seconda e terza convocazione,
se prese con le presenze e le maggioranze se prese con le presenze e le maggioranze
stabilite dalla legge. stabilite dalla legge.
Articolo 14 (verbale delle deliberazioni Articolo 14 (verbale delle deliberazioni
dell'assemblea) dell'assemblea)
Le
deliberazioni
dell'assemblea
vengono
Le
deliberazioni
dell'assemblea
vengono
constatate da processo verbale firmato dal constatate da processo verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando
inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il
verbale
è
redatto
dal
Notaio,
scelto
dal
verbale
è
redatto
dal
Notaio,
scelto
dal
Presidente. Presidente.
Le
deliberazioni
dell'assemblea,
prese
in
Le
deliberazioni
dell'assemblea,
prese
in
conformità alle norme di legge ed al presente conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché
non intervenuti o dissenzienti. non intervenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna

lista
oppure
risulti
eletto
un
numero
di
lista
oppure
risulti
eletto
un
numero
di
amministratori inferiore al numero determinato amministratori inferiore al numero determinato
dall'assemblea,
l'assemblea
stessa
dovrà
dall'assemblea,
l'assemblea
stessa
dovrà
essere riconvocata per la nomina dell'intero essere riconvocata per la nomina dell'intero
Consiglio di Amministrazione. Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga Qualora per dimissioni o per altre cause venga
a mancare la maggioranza degli amministratori a mancare la maggioranza degli amministratori
nominati
dall'Assemblea,
cessa
l'intero
nominati
dall'Assemblea,
cessa
l'intero
Consiglio
di
Amministrazione
e
gli
Consiglio
di
Amministrazione
e
gli
amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
convocare
d'urgenza
l'Assemblea
per
la
convocare
d'urgenza
l'Assemblea
per
la
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione; negli altri casi si procederà Amministrazione; negli altri casi si procederà
alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.
nominando
un
nuovo
consigliere
sempre
nominando
un
nuovo
consigliere
sempre
assicurando il rispetto dei generi. assicurando il rispetto dei generi.
Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica
per il compimento dei soli atti di ordinaria per il compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione fino all'accettazione da parte amministrazione fino all'accettazione da parte
dei nuovi Amministratori. dei nuovi Amministratori.
Articolo 16 (cariche) Articolo 16 (cariche)
Il Consiglio elegge tra i propri membri un Il Consiglio elegge tra i propri membri un
Presidente, qualora non vi abbia provveduto Presidente, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea. l'assemblea.
Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri,
uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare
un
Segretario,
scelto
anche
tra
persone
un
Segretario,
scelto
anche
tra
persone
estranee al Consiglio. estranee al Consiglio.
Articolo 17 (formalità di convocazione) Articolo 17 (formalità di convocazione)
Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in
altro
luogo,
anche
all'estero
purché
nella
altro
luogo,
anche
all'estero
purché
nella
Unione Europea, tutte le volte che il Presidente Unione Europea, tutte le volte che il Presidente
lo giudichi necessario e quando ne venga fatta lo giudichi necessario e quando ne venga fatta
richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal
Collegio Sindacale. Collegio Sindacale.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con Il Consiglio viene convocato dal Presidente con
lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi
mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da
spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco
effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della
data fissata per la riunione o, in caso di data fissata per la riunione o, in caso di
urgenza, anche con telegramma da inviarsi urgenza, anche con telegramma da inviarsi
almeno 2 (due) giorni prima della riunione. almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
Articolo 18 (validità delle deliberazioni) Articolo 18 (validità delle deliberazioni)
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi membri. suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. assoluta dei voti dei presenti.
Le riunioni si potranno svolgere anche per Le riunioni si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza a condizione teleconferenza o videoconferenza a condizione
che ciascuno dei partecipanti possa essere che ciascuno dei partecipanti possa essere
identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti
sia
in
grado
di
seguire
la
partecipanti
sia
in
grado
di
seguire
la
discussione e di intervenire in tempo reale discussione e di intervenire in tempo reale
durante
la
trattazione
degli
argomenti
durante
la
trattazione
degli
argomenti
esaminati. Sussistendo queste condizioni, la esaminati. Sussistendo queste condizioni, la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il Segretario.
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il Segretario.
Articolo 19 Articolo 19
Le
deliberazioni
del
Consiglio
si
fanno
Le
deliberazioni
del
Consiglio
si
fanno
constatare
da
verbale
sottoscritto
dal
constatare
da
verbale
sottoscritto
dal
Presidente e dal Segretario. Presidente e dal Segretario.
Articolo
20
(poteri

compensi
comitato
esecutivo)
Articolo
20
(poteri

compensi
comitato
esecutivo)
Il Consiglio di Amministrazione è investito di Il Consiglio di Amministrazione è investito di
tutti i poteri per la gestione della Società. tutti i poteri per la gestione della Società.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di
legge sono riservate alla esclusiva competenza legge sono riservate alla esclusiva competenza
del Consiglio: del Consiglio:

la
valutazione,
sulla
base
delle

la
valutazione,
sulla
base
delle
informazioni
ricevute
dagli
organi
delegati,
dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
informazioni
ricevute
dagli
organi
delegati,
dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile della Società; amministrativo e contabile della Società;

l'esame dei piani strategici, industriali e

l'esame dei piani strategici, industriali e
finanziari della Società. finanziari della Società.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
inoltre
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
inoltre
competente
ad
assumere
le
deliberazioni
competente
ad
assumere
le
deliberazioni
concernenti:

la fusione, nei casi previsti dagli artt.
concernenti:

la fusione, nei casi previsti dagli artt.
2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le
modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai
sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile; sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;

l'istituzione e la soppressione di sedi

l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;

la
indicazione
di
quali
tra
gli
secondarie;

la
indicazione
di
quali
tra
gli
amministratori hanno la rappresentanza della amministratori hanno la rappresentanza della
Società; Società;

la riduzione del capitale sociale in caso

la riduzione del capitale sociale in caso
di recesso del socio; di recesso del socio;

gli
adeguamenti
dello
Statuto
a
disposizioni normative;

gli
adeguamenti
dello
Statuto
a
disposizioni normative;

il trasferimento della sede sociale nel

il trasferimento della sede sociale nel
territorio nazionale. territorio nazionale.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso
della firma sociale, ad uno o più dei suoi della firma sociale, ad uno o più dei suoi
membri, con la qualifica di Amministratore
Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi
membri, con la qualifica di Amministratore
Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi
e
speciali
funzioni
d'ordine
tecnico
e
speciali
funzioni
d'ordine
tecnico
amministrativo ad uno o più dei suoi membri, amministrativo ad uno o più dei suoi membri,
come pure potrà avvalersi della particolare loro come pure potrà avvalersi della particolare loro
consulenza.
In
tal
caso
il
Consiglio
di
consulenza.
In
tal
caso
il
Consiglio
di
Amministrazione
potrà
deliberare
speciali
compensi
e
particolari
remunerazioni,
sia
Amministrazione
potrà
deliberare
speciali
compensi
e
particolari
remunerazioni,
sia
all'atto
del
conferimento
dell'incarico,
che
all'atto
del
conferimento
dell'incarico,
che
successivamente, sentito però in ogni caso il successivamente, sentito però in ogni caso il
parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi
dell'articolo 2389 del Codice Civile. dell'articolo 2389 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì
nominare un Comitato Esecutivo stabilendone
composizione e poteri.
nominare un Comitato Esecutivo stabilendone
composizione e poteri.
Il
Comitato
Esecutivo
viene
convocato
e
Il
Comitato
Esecutivo
viene
convocato
e
delibera con le stesse modalità previste per il delibera con le stesse modalità previste per il
Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
anche
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
anche
attraverso Amministratori Delegati, riferisce al attraverso Amministratori Delegati, riferisce al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
economico,
operazioni
di
maggior
rilievo
economico,
finanziario
e
patrimoniale
effettuate
dalla
finanziario
e
patrimoniale
effettuate
dalla
so¬cietà e dalle società da essa controllate, società e dalle società da essa controllate,
riferendo in particolare sulle operazioni sulle riferendo in particolare sulle operazioni sulle
operazioni nelle quali gli amministratori abbiano operazioni nelle quali gli amministratori abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi, o che un interesse, per conto proprio o di terzi, o che
siano influenzate dal soggetto che esercita siano influenzate dal soggetto che esercita
l'attività
di
direzione
e
coordinamento.
La
l'attività
di
direzione
e
coordinamento.
La
comunicazione
viene
effettuata
dagli
comunicazione
viene
effettuata
dagli
Amministratori in occasione delle riunioni del Amministratori in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e, comunque, con Consiglio di Amministrazione e, comunque, con
periodicità
almeno
trimestrale.
Qualora
periodicità
almeno
trimestrale.
Qualora
particolari circostanze lo rendessero opportuno, particolari circostanze lo rendessero opportuno,
la comunicazione potrà essere effettuata anche la comunicazione potrà essere effettuata anche
per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 21 (rappresentanza) Articolo 21 (rappresentanza)
Il Presidente rappresenta la società di fronte ai Il Presidente rappresenta la società di fronte ai
terzi ed in giudizio. Il Consiglio di terzi ed in giudizio. Il Consiglio di
Amministrazione può attribuire la Amministrazione può attribuire la
rappresentanza legale della società anche ai rappresentanza legale della società anche ai
Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La
facoltà di promuovere azioni ed istanze facoltà di promuovere azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed
in qualunque sede, anche per giudizi di in qualunque sede, anche per giudizi di
cassazione o revocazione, nominando avvocati cassazione o revocazione, nominando avvocati
o procuratori alle liti, è di spettanza del o procuratori alle liti, è di spettanza del
Consiglio di Amministrazione. Consiglio di Amministrazione.
Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari) dei documenti contabili societari)
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
e
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
e
revoca il Dirigente preposto alla redazione dei revoca il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, previo parere del documenti contabili societari, previo parere del
Collegio Sindacale. Collegio Sindacale.
Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una
esperienza complessiva di almeno un triennio esperienza complessiva di almeno un triennio
ininterrotto in compiti direttivi nei settori di ininterrotto in compiti direttivi nei settori di
amministrazione - finanza - controllo presso enti amministrazione - finanza - controllo presso enti
pubblici o presso primarie società del settore pubblici o presso primarie società del settore
industriale, commerciale o finanziario. industriale, commerciale o finanziario.
SINDACI SINDACI
Articolo 23 (collegio sindacale) Articolo 23 (collegio sindacale)
Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di
legge, il Collegio Sindacale, composto di tre legge, il Collegio Sindacale, composto di tre
Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il
Presidente. Presidente.
Possono essere nominati sindaci della società Possono essere nominati sindaci della società
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
alla vigente normativa anche regolamentare; a alla vigente normativa anche regolamentare; a
tal fine si considereranno strettamente attinenti tal fine si considereranno strettamente attinenti
all'attività
della
società
i
settori
industriali,
all'attività
della
società
i
settori
industriali,
finanziario bancario e, in genere, dei servizi. finanziario bancario e, in genere, dei servizi.
Non possono essere nominati sindaci della Non possono essere nominati sindaci della
società coloro che non siano in possesso dei società coloro che non siano in possesso dei

requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese

sostenute per l'espletamento dell'incarico. sostenute per l'espletamento dell'incarico.
I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei
Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
sono
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
sono
validamente costituite anche quando tenute a validamente costituite anche quando tenute a
mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a
condizione che tutti i partecipanti possano condizione che tutti i partecipanti possano
essere reciprocamente identificati da tutti gli essere reciprocamente identificati da tutti gli
intervenuti, che sia loro consentito di seguire la intervenuti, che sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia trattazione degli argomenti discussi, che sia
loro consentito lo scambio di documenti relativi loro consentito lo scambio di documenti relativi
a tali argomenti e che di tutto quanto sopra a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
venga
dato
atto
nel
relativo
verbale.
venga
dato
atto
nel
relativo
verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del Verificandosi tali presupposti, la riunione del
Collegio
si
considera
tenuta
nel
luogo
di
Collegio
si
considera
tenuta
nel
luogo
di
convocazione del Collegio, ove deve essere convocazione del Collegio, ove deve essere
presente almeno un sindaco. presente almeno un sindaco.
BILANCIO ED UTILI BILANCIO ED UTILI
Articolo 24 (esercizio sociale) Articolo 24 (esercizio sociale)
Gli
esercizi
si
chiudono
al
31
(trentuno)
Gli
esercizi
si
chiudono
al
31
(trentuno)
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, al termine di Il Consiglio di Amministrazione, al termine di
ogni esercizio, procede alla formazione del ogni esercizio, procede alla formazione del
bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di
Amministrazione può deliberare la distribuzione Amministrazione può deliberare la distribuzione
di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme
previste dalla legge. previste dalla legge.
Articolo 25 (destinazione degli utili) Articolo 25 (destinazione degli utili)
Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per
cento) per la riserva legale, sino al limite di cui cento) per la riserva legale, sino al limite di cui
all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno
attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non
ne deliberi la destinazione totale o parziale a ne deliberi la destinazione totale o parziale a
favore di riserve straordinarie o ne disponga il favore di riserve straordinarie o ne disponga il
riporto a nuovo esercizio. riporto a nuovo esercizio.
Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
favore della società. favore della società.
Articolo 27(scioglimento - liquidazione) Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
Addivenendosi
per
qualsiasi
causa
ed
in
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
qualunque
tempo
allo
scioglimento
della
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
società, l'assemblea determina le modalità della favore della società.
liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne
indica i poteri.
Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative)
Per quanto non disposto nel presente statuto Per quanto non disposto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia. valgono le norme di legge in materia.

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