AGM Information • Mar 23, 2017
AGM Information
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Via G. Borgazzi 2
03765170968
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca e di rinnovo della delega di cui al primo comma dell'art. 2443, relativa alla facoltà di aumentare il Capitale Sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di delibera assembleare di conferimento.
L'attuale delega, deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2013 scadrà il 29 aprile 2018, e la proposta di revoca e conferimento appare opportuna per procedere al riallineamento della scadenza di tutte le deleghe al Consiglio.
Per quanto attiene all'aumento di capitale da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione a favore degli attuali soci potrà essere di un ammontare massimo di nominali euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento e potrà essere deliberato in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla delibera di approvazione della presente proposta.
Al Consiglio di Amministrazione saranno attribuiti i più ampi poteri per la definizione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale.
La concessione della delega al consiglio si rende opportuna in relazione allo sviluppo della società per il quale, in base all'evoluzione del mercato e alle opportunità da cogliere, potrebbero essere necessari mezzi finanziari propri superiori rispetto a quelli oggi disponibili.
Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:
"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,
(iii) di approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica del quinto comma dell'articolo dello Statuto, riformulando il testo come segue:
Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017, è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese."
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di rinnovo della delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2012 e che scadrà il 27 aprile 2017, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., a pagamento, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 (novanta due mila duecento novanta cinque virgola venti) mediante emissione di massimo numero 9.229.520 (nove milioni duecento venti nove mila cinquecento venti) azioni del valore nominale di euro 0,01, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C..
Il suddetto aumento potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società o in settori contigui e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
Lo strumento si presenta particolarmente adatto per tutte quelle operazioni che richiedono velocità di esecuzione per compiere operazioni straordinarie.
Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:
"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,
delibera
(i) di revocare la delega conferita al Consiglio di amministrazione a' sensi art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C. con assemblea del 27 aprile 2012 e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova facoltà per aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., con i limiti e le modalità indicate al sesto comma dell'art. 5 dello Statuto che viene così modificato:
" Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile."
Milano, 22 marzo 2017
Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (Il Presidente) Angelo Riccardi
| DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA | DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA |
|---|---|
| Articolo 1 (denominazione della società) | Articolo 1 (denominazione della società) |
| E' costituta una società per azioni denominata | E' costituta una società per azioni denominata |
| "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA | "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA |
| S.p.A." | S.p.A." |
| in breve: | in breve: |
| "CIA S.p.A." | "CIA S.p.A." |
| Articolo 2 (sede) | Articolo 2 (sede) |
| La società ha sede in Milano. | La società ha sede in Milano. |
| La società potrà, con l'osservanza delle |
La società potrà, con l'osservanza delle |
| disposizioni vigenti, istituire o sopprimere |
disposizioni vigenti, istituire o sopprimere |
| succursali, dipendenze, agenzie, |
succursali, dipendenze, agenzie, |
| rappresentanze sia nel territorio nazionale che | rappresentanze sia nel territorio nazionale che |
| all'estero. | all'estero. |
| Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto | Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto |
| con la società, è quello risultante dal libro dei | con la società, è quello risultante dal libro dei |
| soci. | soci. |
| Articolo 3 (durata) | Articolo 3 (durata) |
| La durata della società è fissata a tutto il 31 | La durata della società è fissata a tutto il 31 |
| dicembre 2100 | dicembre 2100 |
| Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice | Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice |
| Civile, in caso di proroga del termine, i soci che | Civile, in caso di proroga del termine, i soci che |
| non abbiano concorso all'approvazione della | non abbiano concorso all'approvazione della |
| relativa deliberazione, non avranno diritto di | relativa deliberazione, non avranno diritto di |
| recedere. | recedere. |
| OGGETTO | OGGETTO |
| Articolo 4 (oggetto sociale) | Articolo 4 (oggetto sociale) |
| La società ha per oggetto la realizzazione, la | La società ha per oggetto la realizzazione, la |
| partecipazione, la promozione, la |
partecipazione, la promozione, la |
| valorizzazione di operazioni ed investimenti nel | valorizzazione di operazioni ed investimenti nel |
| settore immobiliare, lo svolgimento delle attività | settore immobiliare, lo svolgimento delle attività |
| agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile | agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile |
| e/o alle disposizioni della legislazione speciale, | e/o alle disposizioni della legislazione speciale, |
| la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli | la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli |
| propri o di terzi, il coordinamento e la gestione | propri o di terzi, il coordinamento e la gestione |
| delle attività medesime nonché l'assunzione di | delle attività medesime nonché l'assunzione di |
| partecipazioni ed interessenze in altre società o | partecipazioni ed interessenze in altre società o |
| imprese, sia italiane che straniere, il |
imprese, sia italiane che straniere, il |
| coordinamento tecnico, finanziario e gestionale | coordinamento tecnico, finanziario e gestionale |
| delle medesime e la prestazione di |
delle medesime e la prestazione di |
| finanziamenti e di servizi in loro favore. | finanziamenti e di servizi in loro favore. |
| La società può svolgere, in via esemplificativa e | La società può svolgere, in via esemplificativa e |
| non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, | non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, |
| vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in | vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in |
| genere e fondi rustici; progettazione, |
genere e fondi rustici; progettazione, |
| costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed | costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed |
| edilizie nonché opere di manutenzione sugli | edilizie nonché opere di manutenzione sugli |
| immobili di proprietà sociale e/o di terzi; |
immobili di proprietà sociale e/o di terzi; |
| progettazione e realizzazione di opere di |
progettazione e realizzazione di opere di |
| bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di | bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di |
| appalti per le suddette attività nonché gestione, | appalti per le suddette attività nonché gestione, |
| amministrazione e locazione degli immobili |
amministrazione e locazione degli immobili |
| stessi e dei fondi rustici. | stessi e dei fondi rustici. |
| Sempre in via esemplificativa la Società può | Sempre in via esemplificativa la Società può |
| svolgere le seguenti attività: silvicoltura, |
svolgere le seguenti attività: silvicoltura, |
| allevamento, produzione, trasformazione, |
allevamento, produzione, trasformazione, |
|---|---|
| conservazione e commercio di prodotti agricoli | conservazione e commercio di prodotti agricoli |
| e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di | e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di |
| aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività | aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività |
| accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque | accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque |
| correlata alle precedenti. | correlata alle precedenti. |
| La società può compiere tutte le operazioni che | La società può compiere tutte le operazioni che |
| risultano necessarie o utili per il conseguimento | risultano necessarie o utili per il conseguimento |
| degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di | degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di |
| fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o | fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o |
| personali per obbligazioni sia proprie che di | personali per obbligazioni sia proprie che di |
| terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà | terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà |
| porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, | porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, |
| commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con |
commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con |
| l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di | l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di |
| risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito | risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito |
| ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue | ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue |
| integrazioni e modifiche. | integrazioni e modifiche. |
| In ogni caso, alla società è espressamente | In ogni caso, alla società è espressamente |
| inibito l'esercizio professionale nei confronti del | inibito l'esercizio professionale nei confronti del |
| pubblico dei servizi di investimento ai sensi del | pubblico dei servizi di investimento ai sensi del |
| D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed | D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed |
| integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività |
integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività |
| riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi | riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi |
| professionali o comunque sottoposta per legge | professionali o comunque sottoposta per legge |
| a particolari autorizzazioni o abilitazioni. | a particolari autorizzazioni o abilitazioni. |
| CAPITALE SOCIALE | CAPITALE SOCIALE |
| Articolo 5 (capitale sociale) | Articolo 5 (capitale sociale) |
| Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila |
Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila |
| novecentocinquantadue virgola sessanta), |
novecentocinquantadue virgola sessanta), |
| interamente versato rappresentato da n. |
interamente versato rappresentato da n. |
| 92.295.260 (novantaduemilioni |
92.295.260 (novantaduemilioni |
| duecentonovantacinquemila duecentosessanta) | duecentonovantacinquemila duecentosessanta) |
| azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) | azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) |
| nominali cadauna. Le azioni sono liberamente | nominali cadauna. Le azioni sono liberamente |
| trasferibili. | trasferibili. |
| Esso potrà essere aumentato in qualunque | Esso potrà essere aumentato in qualunque |
| momento per delibera dell'assemblea dei Soci, | momento per delibera dell'assemblea dei Soci, |
| anche con emissione di azioni aventi diritti | anche con emissione di azioni aventi diritti |
| diversi da quelli delle azioni già emesse. | diversi da quelli delle azioni già emesse. |
| Nel caso di aumento del capitale sociale sarà | Nel caso di aumento del capitale sociale sarà |
| riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende | riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende |
| a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, |
a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, |
| salve le eccezioni ammesse dalla legge. | salve le eccezioni ammesse dalla legge. |
| Nelle deliberazioni di aumento del capitale a | Nelle deliberazioni di aumento del capitale a |
| pagamento, il diritto di opzione può essere | pagamento, il diritto di opzione può essere |
| escluso nella misura massima del dieci per | escluso nella misura massima del dieci per |
| cento del capitale preesistente, a condizione | cento del capitale preesistente, a condizione |
| che il prezzo di emissione corrisponda al valore | che il prezzo di emissione corrisponda al valore |
| di mercato delle azioni e ciò sia confermato in | di mercato delle azioni e ciò sia confermato in |
| apposita relazione dalla società incaricata della | apposita relazione dalla società incaricata della |
| revisione contabile. | revisione contabile. |
| Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile | Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile |
| 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi | 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi |
dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.
Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.
Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;
Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile
Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data
| della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato |
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|---|---|
| delle azioni; tale valore dovrà esser |
|
| confermato da apposita relazione dalla |
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| L'assemblea può deliberare la riduzione del | società incaricata della revisione contabile. L'assemblea può deliberare la riduzione del |
| capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e | capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e |
| 2413 Codice Civile, anche mediante |
2413 Codice Civile, anche mediante |
| assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di | assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di |
| determinate attività sociali. | determinate attività sociali. |
| Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare |
Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare |
| per ogni azione. | per ogni azione. |
| Le azioni sono nominative. Se interamente | Le azioni sono nominative. Se interamente |
| liberate, potranno essere anche al portatore | liberate, potranno essere anche al portatore |
| qualora non ostino divieti di legge. Le azioni sono emesse in regime di |
qualora non ostino divieti di legge. Le azioni sono emesse in regime di |
| dematerializzazione. | dematerializzazione. |
| Articolo 7 (assemblee) | Articolo 7 (assemblee) |
| Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, | Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, |
| sono convocate nei casi e nei modi di legge; si | sono convocate nei casi e nei modi di legge; si |
| tengono presso la sede sociale o anche fuori di | tengono presso la sede sociale o anche fuori di |
| essa, purché in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedano |
essa, purché in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedano |
| l'assemblea ordinaria può venire convocata | l'assemblea ordinaria può venire convocata |
| dall'amministrazione entro il termine, nei limiti | dall'amministrazione entro il termine, nei limiti |
| ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo | ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo |
| comma del Codice Civile. | comma del Codice Civile. |
| L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla |
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla |
| stessa stabilito. | stessa stabilito. |
| Articolo 8 (formalità per la convocazione) | Articolo 8 (formalità per la convocazione) |
| La convocazione dell'assemblea è fatta con | La convocazione dell'assemblea è fatta con |
| pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, | pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, |
| l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei |
l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei |
| seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o | seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o |
| "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso | "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso |
| esser altresì pubblicato sul sito Internet della | esser altresì pubblicato sul sito Internet della |
| società. | società. |
| Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza |
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza |
| convocazione. | convocazione. |
|---|---|
| Sono tuttavia comunque valide le assemblee, | Sono tuttavia comunque valide le assemblee, |
| anche se non convocate come sopra detto, | anche se non convocate come sopra detto, |
| purché vi sia rappresentato l'intero capitale | purché vi sia rappresentato l'intero capitale |
| sociale e vi intervengano maggioranza dei | sociale e vi intervengano maggioranza dei |
| componenti degli organi amministrativi e di | componenti degli organi amministrativi e di |
| controllo. | controllo. |
| Articolo 9 (diritto di voto) | Articolo 9 (diritto di voto) |
| Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di | Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di |
| emissione di azioni privilegiate in occasione di | emissione di azioni privilegiate in occasione di |
| aumento di capitale o di attribuzione di azioni di | aumento di capitale o di attribuzione di azioni di |
| godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera | godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera |
| potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da | potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da |
| parte dei titolari delle dette azioni. | parte dei titolari delle dette azioni. |
| Articolo 10 (diritto di recesso) | Articolo 10 (diritto di recesso) |
| Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle | Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle |
| norme inderogabili ed è esercitato con le | norme inderogabili ed è esercitato con le |
| modalità di legge. | modalità di legge. |
| Il diritto di recesso non spetta per le delibere di | Il diritto di recesso non spetta per le delibere di |
| proroga della durata della società e di |
proroga della durata della società e di |
| introduzione, modificazione, rimozione di vincoli | introduzione, modificazione, rimozione di vincoli |
| alla circolazione delle azioni. | alla circolazione delle azioni. |
| Articolo 11 (diritto d'intervento) | Articolo 11 (diritto d'intervento) |
| (rappresentanza nell'assemblea) | (rappresentanza nell'assemblea) |
| La legittimazione all'intervento in assemblea e | La legittimazione all'intervento in assemblea e |
| all'esercizio del diritto di voto è attestata da una | all'esercizio del diritto di voto è attestata da una |
| comunicazione all'emittente effettuata |
comunicazione all'emittente effettuata |
| dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. | dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. |
| 58/1998, in conformità alle scritture contabile di | 58/1998, in conformità alle scritture contabile di |
| quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta | quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta |
| il diritto di voto. | il diritto di voto. |
| La comunicazione di cui sopra è effettuata | La comunicazione di cui sopra è effettuata |
| dall'intermediario sulla base delle evidenze |
dall'intermediario sulla base delle evidenze |
| relativa al termine della giornata contabile del | relativa al termine della giornata contabile del |
| settimo giorno di mercato aperto precedente la | settimo giorno di mercato aperto precedente la |
| data fissata per l'assemblea in prima |
data fissata per l'assemblea in prima |
| convocazione; le registrazioni in accredito e in | convocazione; le registrazioni in accredito e in |
| addebito compiute sui conti successivamente a | addebito compiute sui conti successivamente a |
| tale termie non rilevano ai fini della |
tale termie non rilevano ai fini della |
| legittimazione all'esercizio del diritto di voto | legittimazione all'esercizio del diritto di voto |
| nell'assemblea. | nell'assemblea. |
| Ogni azionista avente diritto di intervenire |
Ogni azionista avente diritto di intervenire |
| all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi | all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi |
| di legge; nella delega può esser indicato un | di legge; nella delega può esser indicato un |
| unico rappresentante per ciascuna assemblea, | unico rappresentante per ciascuna assemblea, |
| salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di | salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di |
| indicare un rappresentante diverso per |
indicare un rappresentante diverso per |
| ciascuno dei conti destinati a registrare i |
ciascuno dei conti destinati a registrare i |
| movimenti degli strumenti finanziari a valere sui | movimenti degli strumenti finanziari a valere sui |
| quali sia stata effettuata la comunicazione | quali sia stata effettuata la comunicazione |
| prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il | prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il |
| delegato può farsi sostituire da un soggetto di | delegato può farsi sostituire da un soggetto di |
| propria scelta, solo se la delega prevede |
propria scelta, solo se la delega prevede |
| espressamente tale facoltà e sempre fermi la | espressamente tale facoltà e sempre fermi la |
| facoltà del rappresentato di indicare uno o più | facoltà del rappresentato di indicare uno o più |
| sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. | sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. |
| In deroga a quanto disposto al precedente | In deroga a quanto disposto al precedente |
| comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. |
comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. |
|---|---|
| Il rappresentante dovrà consegnare l'originale | Il rappresentante dovrà consegnare l'originale |
| della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del |
della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del |
| delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. |
delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. |
| Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione. |
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione. |
| Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea) | Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea) |
| L'assemblea è presieduta dal Presidente del | L'assemblea è presieduta dal Presidente del |
| Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di | Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di |
| questi, da persona eletta dalla stessa |
questi, da persona eletta dalla stessa |
| assemblea. | assemblea. |
| Il Presidente dell'assemblea provvede alla |
Il Presidente dell'assemblea provvede alla |
| nomina di un Segretario, anche non azionista e, | nomina di un Segretario, anche non azionista e, |
| se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori | se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori |
| fra gli Azionisti o i Sindaci. | fra gli Azionisti o i Sindaci. |
| Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare | Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare |
| la regolarità della costituzione, accertare |
la regolarità della costituzione, accertare |
| l'identità e la legittimazione dei presenti, |
l'identità e la legittimazione dei presenti, |
| regolare il suo svolgimento ed accertare i | regolare il suo svolgimento ed accertare i |
| risultati delle votazioni. | risultati delle votazioni. |
| Articolo 13 (validità delle deliberazioni) | Articolo 13 (validità delle deliberazioni) |
| Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e | Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e |
| le deliberazioni relative sono valide, così in | le deliberazioni relative sono valide, così in |
| prima come in seconda e terza convocazione, | prima come in seconda e terza convocazione, |
| se prese con le presenze e le maggioranze | se prese con le presenze e le maggioranze |
| stabilite dalla legge. | stabilite dalla legge. |
| Articolo 14 (verbale delle deliberazioni | Articolo 14 (verbale delle deliberazioni |
| dell'assemblea) | dell'assemblea) |
| Le deliberazioni dell'assemblea vengono |
Le deliberazioni dell'assemblea vengono |
| constatate da processo verbale firmato dal | constatate da processo verbale firmato dal |
| Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli | Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli |
| scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando | scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando |
| inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il | inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il |
| verbale è redatto dal Notaio, scelto dal |
verbale è redatto dal Notaio, scelto dal |
| Presidente. | Presidente. |
| Le deliberazioni dell'assemblea, prese in |
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in |
| conformità alle norme di legge ed al presente | conformità alle norme di legge ed al presente |
| statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché | statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché |
| non intervenuti o dissenzienti. | non intervenuti o dissenzienti. |
Articolo 15 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;
la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti
Articolo 15 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;
la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti
che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
| lista oppure risulti eletto un numero di |
lista oppure risulti eletto un numero di |
|---|---|
| amministratori inferiore al numero determinato | amministratori inferiore al numero determinato |
| dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà |
dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà |
| essere riconvocata per la nomina dell'intero | essere riconvocata per la nomina dell'intero |
| Consiglio di Amministrazione. | Consiglio di Amministrazione. |
| Qualora per dimissioni o per altre cause venga | Qualora per dimissioni o per altre cause venga |
| a mancare la maggioranza degli amministratori | a mancare la maggioranza degli amministratori |
| nominati dall'Assemblea, cessa l'intero |
nominati dall'Assemblea, cessa l'intero |
| Consiglio di Amministrazione e gli |
Consiglio di Amministrazione e gli |
| amministratori rimasti in carica dovranno |
amministratori rimasti in carica dovranno |
| convocare d'urgenza l'Assemblea per la |
convocare d'urgenza l'Assemblea per la |
| nomina del nuovo Consiglio di |
nomina del nuovo Consiglio di |
| Amministrazione; negli altri casi si procederà | Amministrazione; negli altri casi si procederà |
| alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. | alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. |
| nominando un nuovo consigliere sempre |
nominando un nuovo consigliere sempre |
| assicurando il rispetto dei generi. | assicurando il rispetto dei generi. |
| Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica | Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica |
| per il compimento dei soli atti di ordinaria | per il compimento dei soli atti di ordinaria |
| amministrazione fino all'accettazione da parte | amministrazione fino all'accettazione da parte |
| dei nuovi Amministratori. | dei nuovi Amministratori. |
| Articolo 16 (cariche) | Articolo 16 (cariche) |
| Il Consiglio elegge tra i propri membri un | Il Consiglio elegge tra i propri membri un |
| Presidente, qualora non vi abbia provveduto | Presidente, qualora non vi abbia provveduto |
| l'assemblea. | l'assemblea. |
| Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, | Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, |
| uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare | uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare |
| un Segretario, scelto anche tra persone |
un Segretario, scelto anche tra persone |
| estranee al Consiglio. | estranee al Consiglio. |
| Articolo 17 (formalità di convocazione) | Articolo 17 (formalità di convocazione) |
| Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in | Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in |
| altro luogo, anche all'estero purché nella |
altro luogo, anche all'estero purché nella |
| Unione Europea, tutte le volte che il Presidente | Unione Europea, tutte le volte che il Presidente |
| lo giudichi necessario e quando ne venga fatta | lo giudichi necessario e quando ne venga fatta |
| richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal | richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal |
| Collegio Sindacale. | Collegio Sindacale. |
| Il Consiglio viene convocato dal Presidente con | Il Consiglio viene convocato dal Presidente con |
| lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi | lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi |
| mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da | mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da |
| spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco | spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco |
| effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della | effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della |
| data fissata per la riunione o, in caso di | data fissata per la riunione o, in caso di |
| urgenza, anche con telegramma da inviarsi | urgenza, anche con telegramma da inviarsi |
| almeno 2 (due) giorni prima della riunione. | almeno 2 (due) giorni prima della riunione. |
| Articolo 18 (validità delle deliberazioni) | Articolo 18 (validità delle deliberazioni) |
| Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è | Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è |
| necessaria la presenza della maggioranza dei | necessaria la presenza della maggioranza dei |
| suoi membri. | suoi membri. |
| Le deliberazioni sono prese a maggioranza | Le deliberazioni sono prese a maggioranza |
| assoluta dei voti dei presenti. | assoluta dei voti dei presenti. |
| Le riunioni si potranno svolgere anche per | Le riunioni si potranno svolgere anche per |
| teleconferenza o videoconferenza a condizione | teleconferenza o videoconferenza a condizione |
| che ciascuno dei partecipanti possa essere | che ciascuno dei partecipanti possa essere |
| identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei | identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei |
| partecipanti sia in grado di seguire la |
partecipanti sia in grado di seguire la |
| discussione e di intervenire in tempo reale | discussione e di intervenire in tempo reale |
| durante la trattazione degli argomenti |
durante la trattazione degli argomenti |
| esaminati. Sussistendo queste condizioni, la | esaminati. Sussistendo queste condizioni, la |
| riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. |
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. |
|---|---|
| Articolo 19 | Articolo 19 |
| Le deliberazioni del Consiglio si fanno |
Le deliberazioni del Consiglio si fanno |
| constatare da verbale sottoscritto dal |
constatare da verbale sottoscritto dal |
| Presidente e dal Segretario. | Presidente e dal Segretario. |
| Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo) |
Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo) |
| Il Consiglio di Amministrazione è investito di | Il Consiglio di Amministrazione è investito di |
| tutti i poteri per la gestione della Società. | tutti i poteri per la gestione della Società. |
| Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di | Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di |
| legge sono riservate alla esclusiva competenza | legge sono riservate alla esclusiva competenza |
| del Consiglio: | del Consiglio: |
| • la valutazione, sulla base delle |
• la valutazione, sulla base delle |
| informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, |
informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, |
| amministrativo e contabile della Società; | amministrativo e contabile della Società; |
| • l'esame dei piani strategici, industriali e |
• l'esame dei piani strategici, industriali e |
| finanziari della Società. | finanziari della Società. |
| Il Consiglio di Amministrazione è inoltre |
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre |
| competente ad assumere le deliberazioni |
competente ad assumere le deliberazioni |
| concernenti: • la fusione, nei casi previsti dagli artt. |
concernenti: • la fusione, nei casi previsti dagli artt. |
| 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le | 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le |
| modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai | modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai |
| sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile; | sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile; |
| • l'istituzione e la soppressione di sedi |
• l'istituzione e la soppressione di sedi |
| secondarie; • la indicazione di quali tra gli |
secondarie; • la indicazione di quali tra gli |
| amministratori hanno la rappresentanza della | amministratori hanno la rappresentanza della |
| Società; | Società; |
| • la riduzione del capitale sociale in caso |
• la riduzione del capitale sociale in caso |
| di recesso del socio; | di recesso del socio; |
| • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; |
• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; |
| • il trasferimento della sede sociale nel |
• il trasferimento della sede sociale nel |
| territorio nazionale. | territorio nazionale. |
| Il Consiglio può delegare parte delle proprie | Il Consiglio può delegare parte delle proprie |
| attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso | attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso |
| della firma sociale, ad uno o più dei suoi | della firma sociale, ad uno o più dei suoi |
| membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi |
membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi |
| e speciali funzioni d'ordine tecnico |
e speciali funzioni d'ordine tecnico |
| amministrativo ad uno o più dei suoi membri, | amministrativo ad uno o più dei suoi membri, |
| come pure potrà avvalersi della particolare loro | come pure potrà avvalersi della particolare loro |
| consulenza. In tal caso il Consiglio di |
consulenza. In tal caso il Consiglio di |
| Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia |
Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia |
| all'atto del conferimento dell'incarico, che |
all'atto del conferimento dell'incarico, che |
| successivamente, sentito però in ogni caso il | successivamente, sentito però in ogni caso il |
| parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi | parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi |
| dell'articolo 2389 del Codice Civile. | dell'articolo 2389 del Codice Civile. |
| Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì | Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì |
| nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. |
nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. |
| Il Comitato Esecutivo viene convocato e |
Il Comitato Esecutivo viene convocato e |
| delibera con le stesse modalità previste per il | delibera con le stesse modalità previste per il |
| Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. | Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. |
|---|---|
| Il Consiglio di Amministrazione, anche |
Il Consiglio di Amministrazione, anche |
| attraverso Amministratori Delegati, riferisce al | attraverso Amministratori Delegati, riferisce al |
| Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle | Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle |
| operazioni di maggior rilievo economico, |
operazioni di maggior rilievo economico, |
| finanziario e patrimoniale effettuate dalla |
finanziario e patrimoniale effettuate dalla |
| so¬cietà e dalle società da essa controllate, | società e dalle società da essa controllate, |
| riferendo in particolare sulle operazioni sulle | riferendo in particolare sulle operazioni sulle |
| operazioni nelle quali gli amministratori abbiano | operazioni nelle quali gli amministratori abbiano |
| un interesse, per conto proprio o di terzi, o che | un interesse, per conto proprio o di terzi, o che |
| siano influenzate dal soggetto che esercita | siano influenzate dal soggetto che esercita |
| l'attività di direzione e coordinamento. La |
l'attività di direzione e coordinamento. La |
| comunicazione viene effettuata dagli |
comunicazione viene effettuata dagli |
| Amministratori in occasione delle riunioni del | Amministratori in occasione delle riunioni del |
| Consiglio di Amministrazione e, comunque, con | Consiglio di Amministrazione e, comunque, con |
| periodicità almeno trimestrale. Qualora |
periodicità almeno trimestrale. Qualora |
| particolari circostanze lo rendessero opportuno, | particolari circostanze lo rendessero opportuno, |
| la comunicazione potrà essere effettuata anche | la comunicazione potrà essere effettuata anche |
| per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. | per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. |
| Articolo 21 (rappresentanza) | Articolo 21 (rappresentanza) |
| Il Presidente rappresenta la società di fronte ai | Il Presidente rappresenta la società di fronte ai |
| terzi ed in giudizio. Il Consiglio di | terzi ed in giudizio. Il Consiglio di |
| Amministrazione può attribuire la | Amministrazione può attribuire la |
| rappresentanza legale della società anche ai | rappresentanza legale della società anche ai |
| Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La | Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La |
| facoltà di promuovere azioni ed istanze | facoltà di promuovere azioni ed istanze |
| giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed | giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed |
| in qualunque sede, anche per giudizi di | in qualunque sede, anche per giudizi di |
| cassazione o revocazione, nominando avvocati | cassazione o revocazione, nominando avvocati |
| o procuratori alle liti, è di spettanza del | o procuratori alle liti, è di spettanza del |
| Consiglio di Amministrazione. | Consiglio di Amministrazione. |
| Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione | Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione |
| dei documenti contabili societari) | dei documenti contabili societari) |
| Il Consiglio di Amministrazione nomina e |
Il Consiglio di Amministrazione nomina e |
| revoca il Dirigente preposto alla redazione dei | revoca il Dirigente preposto alla redazione dei |
| documenti contabili societari, previo parere del | documenti contabili societari, previo parere del |
| Collegio Sindacale. | Collegio Sindacale. |
| Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una | Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una |
| esperienza complessiva di almeno un triennio | esperienza complessiva di almeno un triennio |
| ininterrotto in compiti direttivi nei settori di | ininterrotto in compiti direttivi nei settori di |
| amministrazione - finanza - controllo presso enti | amministrazione - finanza - controllo presso enti |
| pubblici o presso primarie società del settore | pubblici o presso primarie società del settore |
| industriale, commerciale o finanziario. | industriale, commerciale o finanziario. |
| SINDACI | SINDACI |
| Articolo 23 (collegio sindacale) | Articolo 23 (collegio sindacale) |
| Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di | Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di |
| legge, il Collegio Sindacale, composto di tre | legge, il Collegio Sindacale, composto di tre |
| Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il | Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il |
| Presidente. | Presidente. |
| Possono essere nominati sindaci della società | Possono essere nominati sindaci della società |
| coloro che siano in possesso dei requisiti di cui | coloro che siano in possesso dei requisiti di cui |
| alla vigente normativa anche regolamentare; a | alla vigente normativa anche regolamentare; a |
| tal fine si considereranno strettamente attinenti | tal fine si considereranno strettamente attinenti |
| all'attività della società i settori industriali, |
all'attività della società i settori industriali, |
| finanziario bancario e, in genere, dei servizi. | finanziario bancario e, in genere, dei servizi. |
| Non possono essere nominati sindaci della | Non possono essere nominati sindaci della |
| società coloro che non siano in possesso dei | società coloro che non siano in possesso dei |
requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima
Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.
Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti
Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.
Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza
In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.
L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.
L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.
Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza
In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.
L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.
L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese
| sostenute per l'espletamento dell'incarico. | sostenute per l'espletamento dell'incarico. |
|---|---|
| I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei | I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei |
| Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. | Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. |
| Le riunioni del Collegio Sindacale sono |
Le riunioni del Collegio Sindacale sono |
| validamente costituite anche quando tenute a | validamente costituite anche quando tenute a |
| mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a | mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a |
| condizione che tutti i partecipanti possano | condizione che tutti i partecipanti possano |
| essere reciprocamente identificati da tutti gli | essere reciprocamente identificati da tutti gli |
| intervenuti, che sia loro consentito di seguire la | intervenuti, che sia loro consentito di seguire la |
| discussione e di intervenire in tempo reale nella | discussione e di intervenire in tempo reale nella |
| trattazione degli argomenti discussi, che sia | trattazione degli argomenti discussi, che sia |
| loro consentito lo scambio di documenti relativi | loro consentito lo scambio di documenti relativi |
| a tali argomenti e che di tutto quanto sopra | a tali argomenti e che di tutto quanto sopra |
| venga dato atto nel relativo verbale. |
venga dato atto nel relativo verbale. |
| Verificandosi tali presupposti, la riunione del | Verificandosi tali presupposti, la riunione del |
| Collegio si considera tenuta nel luogo di |
Collegio si considera tenuta nel luogo di |
| convocazione del Collegio, ove deve essere | convocazione del Collegio, ove deve essere |
| presente almeno un sindaco. | presente almeno un sindaco. |
| BILANCIO ED UTILI | BILANCIO ED UTILI |
| Articolo 24 (esercizio sociale) | Articolo 24 (esercizio sociale) |
| Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) |
Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) |
| dicembre di ogni anno. | dicembre di ogni anno. |
| Il Consiglio di Amministrazione, al termine di | Il Consiglio di Amministrazione, al termine di |
| ogni esercizio, procede alla formazione del | ogni esercizio, procede alla formazione del |
| bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di | bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di |
| Amministrazione può deliberare la distribuzione | Amministrazione può deliberare la distribuzione |
| di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme | di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme |
| previste dalla legge. | previste dalla legge. |
| Articolo 25 (destinazione degli utili) | Articolo 25 (destinazione degli utili) |
| Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per | Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per |
| cento) per la riserva legale, sino al limite di cui | cento) per la riserva legale, sino al limite di cui |
| all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno | all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno |
| attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non | attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non |
| ne deliberi la destinazione totale o parziale a | ne deliberi la destinazione totale o parziale a |
| favore di riserve straordinarie o ne disponga il | favore di riserve straordinarie o ne disponga il |
| riporto a nuovo esercizio. | riporto a nuovo esercizio. |
| Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal |
Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal |
| giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a | giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a |
| favore della società. | favore della società. |
| Articolo 27(scioglimento - liquidazione) | Articolo 26 (dividendi – prescrizione) |
| Addivenendosi per qualsiasi causa ed in |
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal |
| qualunque tempo allo scioglimento della |
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a |
| società, l'assemblea determina le modalità della | favore della società. |
| liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne | |
| indica i poteri. | |
| Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) | Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) |
| Per quanto non disposto nel presente statuto | Per quanto non disposto nel presente statuto |
| valgono le norme di legge in materia. | valgono le norme di legge in materia. |
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