AGM Information • Mar 28, 2017
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2017 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 28 APRILE 2017 IN SECONDA CONVOCAZIONE
AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., PREVIA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE DEL 29 APRILE 2016. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori azionisti,
la presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e degli artt. 73, 144-bis, nonché dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci della Società, per sottoporre alla Vostra approvazione, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione ad un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale), da determinarsi anche in funzione del capitale sociale esistente al momento di ogni acquisto e delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
La deliberazione sottoposta alla Vostra approvazione revoca e sostituisce l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 29 aprile 2016.
Si precisa che sulla base della precedente autorizzazione sono state acquistate n. 391.338 azioni proprie e vendute n. 60.000 azioni proprie a seguito dell'esercizio di opzioni nell'ambito del Piano di Incentivazione TIP 2014/2021.
La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.
La richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate:
(i) l'alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell'ambito di accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società;
Si segnala inoltre che, nel caso in cui non si rendesse necessario utilizzare tutte le azioni proprie di cui si propone di autorizzare l'acquisto per le finalità sopra indicate, la Società potrà impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (il "Regolamento MAR") e alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione (insieme al Regolamento MAR, la "Normativa sugli Abusi di Mercato"), e alle prassi di mercato ammesse, come istituite dalle competenti autorità in conformità con l'art. 13 del Regolamento MAR (le "Prassi di Mercato Ammesse"), come la prassi di mercato ammessa istituita da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 inerente l'attività di sostegno della liquidità.
Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio anche di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, anche mediante intermediari a ciò specificamente incaricati, sempre nei limiti della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle Prassi di Mercato Ammesse.
Per tutte le ragioni sopra delineate, il Consiglio ritiene opportuno proporre all'Assemblea di autorizzare il Consiglio stesso all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ. per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea.
La Società ha emesso esclusivamente azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.
Il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea di autorizzare un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, anche su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale), da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e del capitale sociale esistente (anche per effetto di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione) al momento di ogni acquisto (tenuto conto anche di eventuali azioni della Società detenute da società controllate).
Alla data del 14 marzo 2017 il numero massimo di azioni complessivamente acquistabili dalla Società è pari a 29.559.897 (a cui vanno dedotte le azioni proprie in portafoglio alla data della deliberazione dell'Assemblea ordinaria e tenuto conto di eventuali azioni della Società detenute da società controllate).
L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, cod. civ., ovverosia 18 mesi dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea.
L'autorizzazione all'alienazione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.
Alla data odierna la Società detiene n. 1.459.948 azioni proprie in portafoglio acquistate a valere sull'autorizzazione deliberata dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2016 e sulle autorizzazioni deliberate dall'assemblea dei soci negli anni precedenti.
Dal progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2016, portato all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, emerge che la riserva sovrapprezzo azioni è pari ad euro 121.086.033.
In applicazione dei Principi Contabili Internazionali IFRS/IAS, l'ammontare delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società è iscritto in un'apposita riserva a riduzione del patrimonio netto.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente e fino alla data della relativa delibera.
Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, primo comma, cod. civ. per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisizione autorizzata.
Si precisa che, a fronte dell'esercizio dell'autorizzazione richiesta e di conseguente acquisto di azioni proprie, la Società costituirà una riserva indisponibile, denominata "riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle poste disponibili sopra indicate.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto per azione sia fissato in
un ammontare non inferiore a euro 0,10 per azione e non superiore, nel massimo, ad euro 7, in considerazione dell'ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto, tenuto anche conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni.
Per quanto concerne il corrispettivo per l'alienazione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo per azione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore ad euro 3 per azione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su azioni TIP). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob.
La determinazione di un prezzo di 3,0 euro per azione quale soglia minima per la vendita di azioni proprie detenute dalla Società si fonda sulla considerazione che tale prezzo è indicativo dell'approssimazione sia della media semplice (3,072 euro per azione) che della media ponderata (3,037 euro per azione) del titolo nel corso del periodo intercorso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 (3 anni).
La determinazione di un prezzo di 7,0 euro per azione quale soglia massima per l'acquisto di azioni proprie detenute dalla Società si fonda sulla considerazione che tale prezzo è di circa 2 volte la media del prezzo del titolo nel corso del periodo intercorso tra l'1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 (3,4 euro per azione).
Le operazioni di acquisto saranno eseguite sui mercati regolamentati, in una o più volte, anche su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, previa delibera dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.
Gli atti di disposizione potranno essere effettuati anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e/o ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero di piani di assegnazione di azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate.
Si chiede quindi all'Assemblea che attribuisca al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, i termini, le modalità e le condizioni degli atti di disposizione che verranno ritenuti più opportuni, fermo restando che – fatte salve le eccezioni indicate al precedente paragrafo 5 - il corrispettivo minimo per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore ad euro 3 per azione, e fermo restando che le disposizioni delle azioni dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle Prassi di Mercato Ammesse. Il Consiglio di Amministrazione agirà nel rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, nonché degli obblighi informativi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle citate Prassi di Mercato Ammesse.
Si conferma che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società.
Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:
previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione assembleare del 29 aprile 2016, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di 29.559.897 azioni della Società (a cui vanno dedotte le azioni proprie in portafoglio alla data della deliberazione dell'Assemblea ordinaria) ovvero il diverso numero di azioni che, ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, c.c., rappresenterà il 20% del capitale sociale risultante dalla deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, nonché delle prassi di mercato inerenti l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un "magazzino titoli" e/o, a seconda dei casi, della prassi di mercato inerente l'attività di sostegno della liquidità, come ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento MAR e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del d.lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 2009):
− le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle sopra citate prassi di mercato ammesse stabilite dalla delibera Consob n. 16839 del 2009):
Milano, 14 marzo 2017
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IL PRESIDENTE
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