Regulatory Filings • Dec 5, 2017
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È costituita una Società per azioni con la denominazione: "BIANCAMANO S.p.a.".
La Società ha sede in Rozzano (MI).
Con propria decisione l'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. Compete altresì all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, c.c., la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
La Società ha per oggetto:
a) l'assunzione, la cessione e la gestione, non rivolta verso il pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:
concessione di finanziamenti;
coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385).
b) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresa la costruzione, la compravendita, la permuta, la locazione, la ristrutturazione ed in generale la gestione di beni immobili siti sia in Italia sia all'estero.
È in ogni caso esclusa qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.
È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi anche non Soci.
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione, se nominata, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.
Il capitale sociale è di Euro 1.700.000,00 (un milione settecentomila) ed è diviso in numero 34.000.000 (trentaquattro milioni) azioni ordinarie prive di valore nominale. L'Assemblea straordinaria della Società del 27 novembre 2017 ha deliberato l'emissione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., di massimi n. 66.000.000 strumenti finanziari partecipativi di Biancamano S.p.A., denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi BIANCAMANO convertibili in azioni ordinarie" disciplinati da Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Intesa San Paolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Banca Carige S.p.A., Unipol Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.. La medesima Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 novembre 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., di massimi nominali Euro 36.950.283,43 in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro e non oltre il termine di durata della Società - o, se precedente, il termine entro cui gli strumenti finanziari partecipativi di Biancamano S.p.A., denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi BIANCAMANO convertibili in azioni ordinarie" saranno in circolazione mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 66.000.000 azioni ordinarie, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi n. 66.000.000 "Strumenti Finanziari Partecipativi BIANCAMANO convertibili in azioni ordinarie". Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse che potranno essere liberate anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.
La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge, può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi nella ripartizione degli utili, nella incidenza delle perdite, nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società, con diritto di voto limitato alle sole Assemblee straordinarie. La Società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge, può emettere anche strumenti finanziari partecipativi (ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6, c.c.).
La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge.
L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'Assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti;
c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a) le modifiche allo statuto;
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c) l'emissione di categorie di azioni diverse di cui all'art. 7 del presente statuto;
d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la
sede sociale purché in Italia.
L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
L'Assemblea viene convocata con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente in materia.
Nell'avviso di convocazione può essere fissata anche la seconda convocazione la quale dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.
L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione a norma di legge.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire, facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione di cui al precedente art. 12, che l'Assemblea in sede, sia Ordinaria, sia Straordinaria, si tenga a seguito di un'unica convocazione con conseguente applicazione delle specifiche maggioranze previste dalle vigenti disposizioni normative.
Per la costituzione delle Assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, si applicano le norme di legge. Fino a che saranno in circolazione, ovvero fino a che saranno tutti convertiti in azioni ordinarie i n. 66.000.000 "Strumenti Finanziari Partecipativi BIANCAMANO convertibili in azioni ordinarie" la cui emissione è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società del 27 novembre 2017 (gli "SFP"), l'assemblea speciale dei titolari degli SFP dovrà approvare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci che pregiudicano in via diretta ed attuale i diritti degli SFP previsti dal regolamento SFP, ai sensi dell'art. 2346, primo comma, del codice civile, (ivi inclusa l'eventuale delibera di revoca senza giusta causa dell'amministratore indipendente nominato dall'assemblea speciale dei titolari degli SFP), nonché le deliberazioni dell'Assemblea dei soci che hanno oggetto le seguenti materie: -scissioni, fusioni, trasformazioni, acquisizioni e/o cessioni di azienda e/o rami d'azienda e partecipazioni societarie, creazione di patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c., acquisizioni o cessioni di cespiti per un valore superiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni);
messa in liquidazione volontaria della Società;
riduzione del capitale sociale (diverse da quelle previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c.);
aumento del capitale sociale (anche a titolo gratuito);
emissione di obbligazioni che conferiscono ai loro sottoscrittori il diritto di sottoscrivere o ricevere nuove azioni della Società;
emissione di strumenti finanziari partecipativi;
eventi che comportino il venir meno della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
tutte le modifiche dello statuto della Società e del Regolamento SFP;
operazioni con parti correlate.
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione dall'Organo Amministrativo all'atto della convocazione delle singole Assemblee.
La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché della modalità e dei termini per il conferimento della delega che i soci avranno facoltà di utilizzare. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio.
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo i casi in cui la competenza è devoluta, per legge o in base a disposizioni del presente statuto, all'Assemblea dei Soci.
Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter, ultimo comma, c.c.;
b) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tenuto conto, tra l'altro, delle esperienze lavorative del candidato.
Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile.
Fino a che gli SFP saranno in circolazione, ovvero fino a che saranno tutti convertiti in azioni ordinarie, la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) amministratori (incluso il consigliere indipendente che dovesse essere nominato dai titolari degli SFP (i "Titolari degli SFP") a norma del successivo art. 21); di essi almeno quattro (quattro) membri dovranno possedere, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, anche i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998.
Successivamente al venir meno, per effetto della conversione in azioni ordinarie o di estinzione degli SFP nei casi previsti dal Regolamento SFP allegato al presente Statuto sub (A) (il "Regolamento SFP"), dei n. 66.000.000 SFP, la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), scelti anche fra non Soci, membri secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina; di essi un numero minimo pari a quello previsto dalla normativa medesima dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, anche i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998.
La In ogni caso, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i Generi maschile e femminile (in seguito Generi/e) previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
Spetta all'Assemblea ordinaria la nomina degli Amministratori. Fino a che gli SFP saranno in circolazione, ovvero fino a che saranno tutti convertiti in azioni ordinarie, la nomina degli amministratori avverrà come segue:
(a) ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, un componente indipendente verrà nominato dai Titolari degli SFP, con le modalità indicate nel Regolamento SFP, almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Amministratore SFP"). Immediatamente dopo l'adozione della delibera di nomina dell'Amministratore SFP da parte dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP, il rappresentante comune dei Titolari degli SFP dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP che ha deliberato la nomina dell'Amministratore SFP; (ii) la documentazione dalla quale risulti che l'Amministratore SFP ha accettato la carica; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Amministratore SFP e gli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperti in altre società; e (iv) la documentazione dalla quale risulti che non sussistano cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Amministratore SFP.
Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato al Presidente dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione dal rappresentante comune dei Titolari degli SFP e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria della Società. Resta inteso che, nel caso in cui i Titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nel predetto termine di 5 (cinque) giorni, tale restante Amministratore sarà nominato dell'Assemblea ordinaria degli azionisti a norma del presente articolo 21 dello Statuto;
(b) la nomina dei restanti amministratori avverrà sulla base di liste di candidati presentate da Soci che, da soli o unitamente ad altri Soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita da inderogabili disposizioni di legge e/o regolamentari. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché di quelli specificati a norma del precedente art. 20.
Ogni Socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, codice civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Fino a che saranno in circolazione gli SFP, ovvero fino a che tutti gli SFP saranno convertiti in azioni ordinarie, ciascuno dei candidati in ordine progressivo di ciascuna lista, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società. Successivamente, al venir meno di tutti gli SFP, per effetto della conversione in azioni ordinarie o di estinzione, nei casi previsti dal Regolamento SFP, il primo candidato in ordine progressivo di ciascuna lista nonché almeno un altro della medesima, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.
Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a undici al numero dei componenti del consiglio di amministrazione come determinato ai sensi del precedente art. 20, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non potranno essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo Genere; tali liste dovranno assicurare la presenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato nella misura minima stabilita dalla normativa di legge e regolamentare vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:
(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
(b) il curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché
(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché
(d) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società e
(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.
E' consentito ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:
I) (a) Fino a che gli SFP saranno in circolazione, ovvero fino a che tutti gli SFP saranno convertiti in azioni ordinarie, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i seguenti amministratori: (i) n. 3 (tre) amministratori nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono; (ii) n. 4 (quattro) amministratori esclusivamente nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista diversa dalla Lista di maggioranza.
Nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, pari al numero minimo stabilito dal precedente art. 20 dello Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori; (ii) il rispetto dell'equilibrio tra i Generi rappresentati nella misura minima prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
(b) successivamente al venir meno di tutti gli SFP, per effetto della conversione in azioni ordinarie o di estinzione, nei casi previsti dal Regolamento SFP, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i seguenti Amministratori (i) n. 6 (sei) Amministratori nel caso in cui gli Amministratori da eleggere siano 7 (sette) e n. 8 (otto) Amministratori nel caso in cui gli Amministratori da eleggere siano 9 (nove). Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale Lista di Maggioranza, quella che otterrà il maggior numero di voti;
II) dalla lista diversa dalla Lista di Maggioranza di cui al precedente punto I), che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di Soci che non siano collegati ai Soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, sarà tratto il restante Amministratore, nella persona del primo candidato in ordine progressivo della lista medesima. Nel caso più liste di minoranza abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale lista di maggioranza, quella che otterrà il maggior numero di voti; da questa sarà tratto il restante Amministratore, nella persona del primo candidato in ordine progressivo della lista medesima.
Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del Genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero di Amministratori del Genere meno rappresentato necessario a procedere alla sostituzione o non venga garantito il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima normativamente prevista, gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze ordinarie, assicurando il soddisfacimento del requisito. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Ai fini del riparto tra le diverse liste degli amministratori da eleggere, non si
tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste stesse.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto lista da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, ovvero infine nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori con voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge assicurando, in ogni caso, (i) la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, pari al numero minimo stabilito dall'art. 20 del presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori; (ii) il rispetto dell'equilibrio tra i Generi rappresentati nella misura minima prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero minimo richiesto dall'art. 20 del presente Statuto, nonché garantire il rispetto dell'equilibrio tra i Generi rappresentati nella misura minima prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Fermo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di un candidato nell'ambito della lista da cui era stato tratto l'Amministratore venuto meno, a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e sia disponibile ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dall'art. 20 del presente Statuto in relazione al numero complessivo degli Amministratori e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
Qualora nel corso dell'esercizio venga meno l'Amministratore SFP, l'assemblea speciale dei Titolari degli SFP procederà senza indugio alla sua sostituzione.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea dovrà essere convocata ai sensi di legge.
Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge e/o regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; in caso di assenza del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di suo impedimento o assenza, le sue mansioni sono svolte dalla persona di volta in volta designata dal Presidente delle singole riunioni.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati, ai quali verrà attribuito l'uso della firma sociale, per l'esercizio di quei poteri e con quelle limitazioni che il Consiglio stesso delibererà entro i limiti di legge.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di nominare, nelle forme di legge, direttori generali, direttori e procuratori determinandone i poteri, le attribuzioni e gli emolumenti e delegando loro la rappresentanza della Società per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.
Gli Amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale dalla Società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.
L'Amministratore Delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta al Presidente da tre Amministratori ovvero da almeno un Sindaco che devono indicare anche l'ordine degli argomenti su cui deliberare.
La convocazione avrà luogo ad opera del Presidente mediante avviso trasmesso, per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, al domicilio di ciascun Consigliere amministratore e Sindaco, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, eventualmente anche fuori dalla sede sociale.
Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, per la validità delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di seguito elencate dovranno essere assunte a maggioranza assoluta degli amministratori in carica, e – nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono – in ogni caso con il voto favorevole dell'Amministratore SFP:
scissioni, fusioni, trasformazioni, acquisizioni e/o cessioni di azienda e/o rami d'azienda e partecipazioni societarie, creazione di patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c., acquisizioni o cessioni di cespiti per un valore superiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni);
messa in liquidazione volontaria della Società;
riduzione del capitale sociale (diverse da quelle previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c.);
-aumento del capitale sociale (anche a titolo gratuito);
-emissione di strumenti finanziari partecipativi;
eventi che comportino il venir meno della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
tutte le modifiche dello statuto della Società e del Regolamento SFP;
operazioni con parti correlate.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.
La firma sociale, la rappresentanza contrattuale, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, e l'esecuzione di ogni delibera consiliare spetteranno al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati. Art. 26) Remunerazione degli Amministratori
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso annuale determinati dall'Assemblea, fatto salvo il disposto del 3° comma dell'art. 2389 c.c..
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i Generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.
I Sindaci sono nominati sulla base di liste di candidati presentate da Soci che, da soli o unitamente ad altri Soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale richiesta o richiamata da inderogabili disposizioni di legge e/o regolamentari. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Ogni Socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
I Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, codice civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione delle previsioni di cui al presente articolo, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Ogni lista deve contenere l'indicazione di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente comunque in numero non superiore rispetto a quello dei Sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati con un numero progressivo.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascuna sezione non potrà contenere solo candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile).
Ogni elenco per la nomina a Sindaco Effettivo e a Sindaco Supplente dovrà presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra Generi almeno nella misura minima stabilita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Le liste sono corredate:
a) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
b) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;
c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., in materia di indipendenza nonché della loro accettazione della candidatura;
d) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
E' consentito ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata alla precedente lettera a) è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purchè entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per il deposito delle liste dei candidati alla carica di Sindaci sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia, prevista dal terzo comma del presente articolo, per la presentazione è ridotta alla metà.
All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:
I) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente. Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale Lista di Maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
II) dalla lista diversa dalla Lista di Maggioranza di cui al precedente punto I, che avrà ottenuto il maggior numero di voti - tra le liste presentate e votate da Soci che non siano collegati ai Soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 - saranno tratti il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.
Nel caso in cui due o più liste di minoranza abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta quale Lista di Minoranza quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti; da tale Lista di Minoranza saranno tratti il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla Lista di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora la composizione dell'Organo Collegiale o della categoria dei Sindaci Supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i Generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato successivo non eletto, tratto dalla medesima lista e dalla stessa sezione, appartenente all'altro genere.
Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.
In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista che aveva espresso il Sindaco venuto meno; in caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato, a condizione che siano rispettate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra Generi.
Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea affinchè la stessa possa provvedere all'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 del codice civile.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, fermo restando il rispetto del requisito di equilibrio tra Generi previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza o il rispetto dell'equilibrio tra Generi normativamente previsto l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei Soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina detengono, anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
La procedura di sostituzione di cui al comma precedente dovrà comunque assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra Generi previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.
Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, diritto bancario, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, marketing, controllo di gestione, ingegneria gestionale, chimica organica, chimica industriale.
Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale ovvero il Presidente.
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio annuale.
Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:
a) il 5% alla Riserva Legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e in ogni caso delle applicabili previsioni del Regolamento SFP.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede sociale o negli altri luoghi designati dall'Organo amministrativo.
I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni si prescrivono a favore della Società. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini e alle condizioni di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.
La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi applicabili in materia.
Le disposizioni contenute negli articoli 20, 21 e 27 del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra Generi, troveranno applicazione ai primi tre rinnovi integrali rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.
Dette disposizioni pertanto dovranno considerarsi come non apposte per i successivi rinnovi.
In conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota riservata al genere meno rappresentato è pari a 1/5 (un quinto) dei membri del rispettivo organo sociale; per i due mandati successivi la quota riservata al genere meno rappresentato è pari a 1/3 (un terzo) dei membri del rispettivo organo sociale, in ogni caso con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. F.to: Andrea De Costa notaio
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