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Biancamano

Legal Proceedings Report Jul 26, 2020

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Legal Proceedings Report

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COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 26 luglio 2020

Biancamano S.p.A. comunica che a seguito di una informativa ex articolo 173 L.F. dei Commissari del concordato preventivo della società Aimeri Ambiente S.r.l. (partecipata al 100% da Biancamano S.p.A.), il Tribunale di Milano con decreto notificato in data 24 luglio 2020 ha convocato la società controllata e il suo attuale organo amministrativo nonché quello in carica sino al 6 maggio 2020 ad un'udienza che si terrà il 7 agosto 2020 per valutare la predetta informativa in merito alle circostanze che gli stessi hanno segnalato al Tribunale essersi verificate durante l'esecuzione del procedimento per concordato preventivo in continuità aziendale, con possibile applicabilità delle norme di cui agli artt. 185-186 L.F. Con il medesimo decreto, che si allega, il Tribunale ha disposto la comunicazione dell'informativa dei commissari ex articolo 173 L.F. ai creditori di Aimeri Ambiente S.r.l. ai sensi dell'articolo 186 L.F. nonché al pubblico ministero.

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Il Gruppo Biancamano è tra i primi operatori privati in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

RG C.P. N. 98/2016 AIMERI AMBIENTE S.R.L.

Il giudice delegato Dott. Francesco Pipicelli,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'informativa di reato ai sensi dell'art. 173 l.f. segnalata dall'organo commissariale avente vigilanza sull'esecuzione del concordato in continuità aziendale, in data 15.7.2020, in cui si espongono i seguenti possibili atti in frode e/o distrattivi dell'attivo concordatario destinato alla distribuzione ai creditori, informativa così trascritta nei suoi punti salienti:

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lette le plurime gravi criticità segnalate dall'Organo Commissariale in ordine alla fase di adempimento ed esecuzione del procedimento per concordato preventivo in continuità aziendale, con possibile applicabilità delle norme di cui agli articoli 173-185-186 l.f.;

visto il disposto dell'art. 185 ultimo comma l.f. laddove si espone che "fermo restando il disposto dell'art. 173 l.f. il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario…": si tratta infatti di un apparato rimediale previsto per far fronte all'inosservanza della proposta, sulla base del rilievo commissariale di inadempimenti o ritardi nell'adempimento rispetto ai riparti programmati, spettando l'esecuzione al legale rappresentante sotto la vigilanza commissariale in assenza del liquidatore giudiziale;

rilevato che il il riferimento all'art. 173 l.f. appare superfluo e volto a ribadire – oltre alla descrizione oggettiva della condotta rilevante di atti in frode e/o distrattivi di risorse - che tali rimedi sostitutivi, collocandosi in fase esecutiva, operano in una fase non interferente con la revoca dell'ammissione che può essere disposta fino all'omologa;

ritenuto che ciò si desume anche indirettamente – per il caso di continuità aziendale - dall'art. 186 bis ultimo comma l.f. che fa riferimento all'art. 173 l.f. per il venir meno delle condizioni di legge in corso di procedura, e non in fase esecutiva, quanto all'attività di impresa che risulta manifestamente dannosa nella sua prosecuzione rispetto all'alternativa liquidatoria;

visto l'art. 185 ultimo comma LF e ritenuto dunque di dover attivare immediatamente ed in via di urgenza sul punto i poteri officiosi del Tribunale, impregiudicata ogni ulteriore e più approfondita valutazione da parte del Tribunale, anche a tutela della par condicio creditorum, date le circostanze esposte;

rilevato che la condotta descritta di spostamento delle risorse verso ENERGETICAMBIENTE srl è idonea a configurare anche un possibile grave inadempimento ex art. 186 l.f. rispetto all'esecuzione in atto dei riparti con somme destinate ai creditori del concordato, con conseguente obbligo di informativa commissariale ai creditori tutti a mezzo PEC oltre che di segnalazione al P.M. in sede;

rilevato che quanto all'organo amministrativo di AIMERI AMBIENTE i Commissari Giudiziali hanno esposto il seguente assetto organizzativo:

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FISSA

per l'esame delle circostanze esposte nell'informativa dei Commissari Giudiziali, in contraddittorio con il legale rappresentante pro tempore e con l'organo amministrativo della società debitrice AIMERI AMBIENTE SRL, che dovrà comparire personalmente, l'udienza innanzi al Tribunale in composizione collegiale del 7 agosto 2020 ore 12:30;

Assegna alla società in concordato termine fino al 3 agosto 2020 per l'eventuale deposito di memoria difensiva e documenti e/o per la reintegrazione delle risorse concordatarie.

Assegna ai Commissari Giudiziali termine fino al 5 agosto 2020 per l'eventuale deposito di relazione integrativa.

Dispone che i Commissari Giudiziali segnalino i fatti trasmettendo l'informativa ed il presente decreto a mezzo PEC a tutti i creditori ex art. 186 l.f. per le loro determinazioni nonché al PM in sede.

Dispone che la cancelleria provveda a dare comunicazione urgente del presente provvedimento alla società proponente come costituita nel giudizio di concordato anche a mezzo PEC, nonché ai Commissari Giudiziali che lo trasmetteranno via PEC anche al legale

rappresentante ed all'organo amministrativo, ed al Pubblico Ministero in sede per le sue determinazioni.

Il giudice delegato

dott. Francesco Pipicelli

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