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Class Editori

AGM Information Jun 4, 2018

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AGM Information

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STUDIO DEI NOTAI RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219 20149 MILANO

Repertorio n. 33873 Raccolta n. 11712

Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 22 (ventidue)

del mese di maggio

alle ore 10.28 (dieci e ventotto)

In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.

Avanti a me Elena Terrenghi, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

  • Guatri Giorgio Luigi, nato a Milano il 24 dicembre 1965 domiciliato per la carica presso la sede sociale,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Class Editori S.p.A."

con sede in Milano, via Marco Burigozzo n. 5, capitale sociale sottoscritto e versato euro 29.377.982,40, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e codice fiscale: 08114020152, iscritta al R.E.A. al n. MI-1205471

mi chiede, su consenso unanime dell'assemblea, di far constare a' sensi articolo 17, comma 3 dello Statuto dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in prima convocazione giusta avviso pubblicato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare con riferimento, in particolare, al suo contenuto anche per quanto attiene all'indicazione del rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies T.U.F., sui quotidiani MF - Milano Finanza ed Italia Oggi in data 20 aprile 2018 nonché sul sito Internet della Società in pari data, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria dell'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il comparente ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e, aprendo i lavori di parte straordinaria, richiama le comunicazioni effettuate in apertura dei lavori di parte ordinaria in merito a quanto segue:

  • Consiglieri e Sindaci presenti (per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri signori Paolo Andrea Panerai, Gabriele Capolino, Angelo Riccardi, Maria Grazia Vassallo e Mariangela Bonatto, mentre per il Collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci signori Mario Medici (Presidente), Vieri Chimenti e Laura Restelli, essendo giustificata l'assenza degli altri Consiglieri di amministrazione;

  • pubblicazione dell'avviso di convocazione (l'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata con avviso pubblicato come sopra detto con il seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria OMISSIS Parte straordinaria Parziale revoca e conferimento di una nuova delega di cui all'art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., conseguente modifica dell'art. 6 primo

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano 1 ********************** il 25/05/2018 al n. 17177 Serie 1T

Euro 200,00

comma lettera (a) dello statuto sociale, precisando che non sono intervenute a' sensi art. 126 bis D.Lgs. 58/1998 richieste di integrazione dell'ordine del giorno mentre a'sensi art. 127-ter D.Lgs. 58/1998 sono pervenute domande posta dall'azionista Bava Marco Geremia Carlo non pertinenti alla parte straordinaria e contenute unitamente alle risposte alle medesime in un fascicolo pubblicato nella giornata di ieri sul sito della società, distribuito agli intervenuti ad allegati al verbale della parte ordinaria.

  • legittimazione al diritto di voto (gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della riunione; nessun azionista è al proposito intervenuto);

  • presenza di dipendenti, giornalisti ed analisti finanziari (per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari nonché registrazione degli interventi a mezzo impianto in funzione), precisando che sono presenti la giornalista Giorgia Bentivogli dell'Ansa ed alcuni giornalisti del Gruppo Class;

  • informazioni da inserire nel verbale come richiesto dal D.Lgs. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione e precisamente:

* elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute;

* elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute (il capitale sottoscritto e versato di € 29.377.982,40 è ripartito in n. 97.926.608 azioni delle quali n. 97.906.608 azioni di categoria A - e di queste n. 170.616 azioni proprie - e n. 20.000 azioni di categoria B munite dei diritti di cui all'art. 16 dello Statuto sociale ed entrambe con diritto di voto in sede ordinaria e straordinaria, le partecipazioni qualificate al 21 maggio 2018 sono le seguenti: Euroclass Multimedia Holding S.A., con sede in Lussemburgo titolare di n. 57.353.732 azioni pari al 58,568% del capitale, Paolo Andrea Panerai titolare di n. 9.674.717 azioni pari al 9,880% del capitale e PP Editore S.r.l. titolare di n. 3.520.250 azioni pari al 3,595% del capitale;

* dichiarazione dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico (alla società non consta l'esistenza di patti parasociali);

* sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

  • rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente (è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e di cui all'art. 137 e ss. del Testo Unico D.Lgs. n. 58/1998);

  • indicazioni e raccomandazioni agli azionisti in ordine ad eventuali allontanamenti dalla sala e rientri; verifiche in ordine alle presenze prima di ogni votazione, elenco nominativo degli azionisti che avranno espresso voto favorevole, contrario o si saranno astenuti o allontanati prima di ogni votazione con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega; contenimento degli interventi nel limite di dieci minuti; modalità delle votazioni che avverranno per alzata di mano con precisazione che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il

loro nominativo ai fini della verbalizzazione; domande pervenute alla società ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998

Il Presidente constata che sono al momento presenti n. 6

azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 66.836115 azioni sulle n. n. 97.926.608 azioni ordinarie esistenti alla data odierna (delle quali n. 170.616 azioni di titolarità della stessa società) pari al 68,237294% del capitale sociale di € 29.377.982,40 e dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in prima convocazione.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti viene omessa la lettura della Relazione del Consiglio in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito ed il Presidente riassume quanto esposto nella Relazione del Consiglio in ordine alla proposta di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo Bava, il quale lamenta di aver ricevuto un diniego alla domanda dallo stesso posta sul sito e riguardante la fornitura a titolo gratuito dell'elenco dei primi cento soci della Società, sostenendo che in questo caso si rende un'informativa non sufficientemente dettagliata e comunque non dettagliata come quella fornita da altre società che utilizzano, ad esempio, i servizi di Spafid e non di Computershare.

In ordine alla proposta di delibera di parte straordinaria esprime la propria contrarietà e pertanto preannuncia voto contrario in quanto ritiene che tale conferimento di delega si sostanzi in aumenti di capitale a tranche aperti il cui scopo è quello di ripianare le perdite e, a suo giudizio, reiterare questi aumenti di capitale indica che si ritiene normale la situazione di perdita della società.

Replica l'Amministratore delegato che la società ha sempre conferito deleghe al Consiglio e quindi ha sempre avuto "aumenti di capitale a tranche aperti" anche in anni in cui registrava utili importanti.

Nessun atto prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge (nessuno interviene).

Constata che le presenze sono invariate (n. 6 azionisti per n. 66.836.115 azioni pari al 68,237294% del capitale).

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta integrata anche con la consueta delega all'Organo amministrativo per le eventuali modifiche richieste in sede di omologazione od iscrizione ovvero dall'Autorità di vigilanza.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,

delibera

(i) Di revocare, per la parte non utilizzata, la delega a suo tempo conferita all'Organo amministrativo e di cui al primo comma lettera (a) dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale;

(ii) Di attribuire agli Amministratori:

1) ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare del 22 maggio 2018:

(a) per un importo massimo di euro 70 (settanta) milioni, mediante emissione di un massimo di n. 233.333.333 (duecentotrentatremilioni trecento trentatremila trecentotrentatré) azioni di categoria A, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero offerti in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

Il tutto con conseguente modifica dell'art. 6 (sei) dello Statuto;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente e Amministratore Delegato Paolo Andrea Panerai ed all'Amministratore Delegato Gabriele Capolino, disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente affinchè provveda a rendere esecutive le delibere che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle AutoritaÌ competenti, dal notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, noncheì ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

L'assemblea approva a maggioranza con il voto contrario degli azionisti ISHARES VII Plc (n. 7619 azioni e Marco Geremia Carlo Bava (n. 40 azioni).

Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque).

Il Presidente mi consegna:

a) elenco degli intervenuti, che al presente si allega sotto "A";

b) statuto aggiornato, che al presente si allega sotto "B".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 11.00, omessa per sua volontà la lettura degli allegati.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e sin qui della settima.

F.to Giorgio Luigi Guatri

F.to Elena Terrenghi

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria Straordinaria
1 SANGRIGOLI ALESSANDRA 0 0
1 D ISHARES VII PLC 7.619 7.619
Totale azioni 7.619
0,007779%
7.619
0,007779
2 RAVIZZA VALERIE 0 0
1 $\mathbb{R}$ EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A. 57.353.731 57.353.731
di cui 9.561.899 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA;
di cui 9.561.899 azioni in garanzia a SOCIETE GENERALE SECURITIES SER.
di cui 4.780.507 azioni in garanzia a BANCA ALETTI;
di cui 4.780.507 azioni in garanzia a BANCA ALETTI;
di cui 4.780.507 azioni in garanzia a BNL GRUPPO BNP PARIBAS;
Totale azioni 57.353.731
58,556118%
57.353.731
58,556118
$\overline{\mathbf{3}}$ LAUDI GIULIANO 5 5
$\overline{4}$ 0,000005%
3
0,000005%
3
CAIMI ANNAMARIA 0,000003% 0,000003%
5 TERRENGHI MARCO 0 0
1 D PANERAI PAOLO ANDREA 9.474.717 9.474.717
Totale azioni 9.474.717
9,673349%
9.474,717
9,673349
6 BAVA MARCO GEREMIA CARLO 40
0,000041%
40
0,000041%
Totale azioni in proprio 48 48
Totale azioni in delega 9.482.336 9.482.336
Totale azioni in rappresentanza legale 57.353.731 57.353.731
TOTALE AZIONI 66.836.115 66.836.115
Totale azionisti in proprio 68,237294%
3
68,237294%
3
Totale azionisti in delega 2 2
Totale azionisti in rappresentanza legale 1 1
TOTALE AZIONISTI 6 6
TOTALE PERSONE INTERVENUTE 6 6
かほろん

Testo Attuale Nuovo Testo

DENOMINAZIONE – OGGETTO -

SEDE – DURATA

Articolo 1 (denominazione della società) E' costituita una società per azioni denominata:

"CLASS EDITORI S.P.A."

Articolo 2 (oggetto sociale)

La società ha per oggetto l'industria editoriale in genere.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di debiti assunti da terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge definita "attività finanziaria".

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Milano.

Articolo 4 (durata)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, c.c., in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere.

CAPITALE

Articolo 5 (capitale sociale)

Il Capitale sociale è determinato in Euro 29.377.982,40, diviso in n. 97.926.608 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 97.906.608 azioni di categoria A e n. 20.000 azioni di categoria B munite dei diritti di cui all'art.16.

Ciascuna azione di categoria B è convertibile, a semplice richiesta e a spese del titolare, in un'azione di categoria A.

Le azioni, a qualunque categoria appartengano, sono trasferibili nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 5 agosto

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 (denominazione della società) E' costituita una società per azioni denominata:

"CLASS EDITORI S.P.A."

Articolo 2 (oggetto sociale)

La società ha per oggetto l'industria editoriale in genere.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di debiti assunti da terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge definita "attività finanziaria".

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Milano.

Articolo 4 (durata)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, c.c., in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere.

CAPITALE

Articolo 5 (capitale sociale)

Il Capitale sociale è determinato in Euro 29.377.982,40, diviso in n. 97.926.608 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 97.906.608 azioni di categoria A e n. 20.000 azioni di categoria B munite dei diritti di cui all'art.16.

Ciascuna azione di categoria B è convertibile, a semplice richiesta e a spese del titolare, in un'azione di categoria A.

Le azioni, a qualunque categoria appartengano, sono trasferibili nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, sue modifiche e disposizioni connesse.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione – in parziale esecuzione della delega di cui all'art. 6, comma 1 n. 1 (a) – ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per nominali Euro 11.407.500 (oltre a 3.638.992,5 di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 38.025.000 azioni di categoria A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi entro il 13 settembre 2018 mediante conferimento in natura di n. 9.750.000 azioni Gambero Rosso S.p.A. da parte di PIM S.p.A..

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione – in parziale esecuzione della delega di cui all'art. 6, comma 1 n. 1 (a) – ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 7.251.637,77, (di cui Euro 0,3000 per azione a titolo di capitale sociale ed Euro 0,0957 per azione a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 18.326.100 azioni di categoria A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Gambero Rosso S.p.A. portate in adesione all'offerta pubblica di scambio obbligatoria e totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni Gambero Rosso S.p.A., che sarà promossa dalla Società in seguito all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma precedente, ai termini e condizioni previsti dalla stessa, come eventualmente successivamente modificati in conformità alla normativa vigente; detto aumento, scindibile, da attuarsi entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 6 (delega agli amministratori) E' attribuita al Consiglio di amministrazione: 1981 n. 416, sue modifiche e disposizioni connesse.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione – in parziale esecuzione della delega di cui all'art. 6, comma 1 n. 1 (a) – ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per nominali Euro 11.407.500 (oltre a 3.638.992,5 di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 38.025.000 azioni di categoria A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi entro il 13 settembre 2018 mediante conferimento in natura di n. 9.750.000 azioni Gambero Rosso S.p.A. da parte di PIM S.p.A..

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione – in parziale esecuzione della delega di cui all'art. 6, comma 1 n. 1 (a) – ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 7.251.637,77, (di cui Euro 0,3000 per azione a titolo di capitale sociale ed Euro 0,0957 per azione a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 18.326.100 azioni di categoria A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Gambero Rosso S.p.A. portate in adesione all'offerta pubblica di scambio obbligatoria e totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni Gambero Rosso S.p.A., che sarà promossa dalla Società in seguito all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma precedente, ai termini e condizioni previsti dalla stessa, come eventualmente successivamente modificati in conformità alla normativa vigente; detto aumento, scindibile, da attuarsi entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 6 (delega agli amministratori) E' attribuita al Consiglio di amministrazione: 1) ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare del 25 maggio 2017: (a) per un importo massimo di euro 33.094.670,00, mediante emissione di un massimo di n. 110.315.566 azioni di categoria A, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero offerti in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.;

(b) per un importo massimo di euro 185.000, mediante emissione di massime n. 616.666 azioni ordinarie di categoria A prive di valore nominale, da offrire/attribuire a dipendenti e collaboratori - questi ultimi da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti e/o collaboratori che siano legati da rapporti di agenzia o rappresentanza e di collaborazione coordinata e continuativa alla Società e/o sue controllate e collegate – a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del codice 1) ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare del 22 maggio 2018, per il punto (a) e 25 maggio 2017 per il punto (b):

(a) per un importo massimo di euro 70 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 233.333.333 azioni di categoria A, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero offerti in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.;

(b) per un importo massimo di euro 185.000, mediante emissione di massime n. 616.666 azioni ordinarie di categoria A prive di valore nominale, da offrire/attribuire a dipendenti e collaboratori - questi ultimi da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti e/o collaboratori che siano legati da rapporti di agenzia o rappresentanza e di collaborazione coordinata e continuativa alla Società e/o sue controllate e collegate – a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del codice civile e dell'art. 134 D.lgs. 58/1998.

In caso di assegnazione gratuita di azioni il

civile e dell'art. 134 D.lgs. 58/1998. loro controvalore dovrà essere prelevato dalla
In caso di assegnazione gratuita di azioni il Riserva già in precedenza costituita ed iscritta
loro controvalore dovrà essere prelevato dalla a
bilancio
per
euro
278.707
Riserva già in precedenza costituita ed iscritta (duecentosettantottomila settecentosette); nel
a
bilancio
per
euro
278.707
caso
di
assegnazione
a
pagamento
delle
(duecentosettantottomila settecentosette); nel azioni
il
Consiglio
potrà
stabilire
un
caso
di
assegnazione
a
pagamento
delle
sovrapprezzo;
azioni
il
Consiglio
potrà
stabilire
un
2) ai sensi dell'articolo 2420 ter cod. civ., la
sovrapprezzo; facoltà di emettere prestiti obbligazionari
2) ai sensi dell'articolo 2420 ter cod. civ., la convertibili
per
un
importo
massimo
facoltà di emettere prestiti obbligazionari complessivo di euro 15 milioni, mediante
convertibili
per
un
importo
massimo
emissione di obbligazioni convertibili e/o con
complessivo di euro 15 milioni, mediante diritti di sottoscrizione (cum warrants), in
emissione di obbligazioni convertibili e/o con Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di
diritti di sottoscrizione (cum warrants), in volta in volta nei limiti di legge e con i
Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di necessari
aumenti
del
capitale
sociale
a
volta in volta nei limiti di legge e con i servizio dei prestiti.
necessari
aumenti
del
capitale
sociale
a
Con delibera assembleare del 25 maggio
servizio dei prestiti. 2017
è
stata
altresì
attribuita
agli
Con delibera assembleare del 25 maggio Amministratori ai sensi dell'articolo 2443,
2017
è
stata
altresì
attribuita
agli
primo comma, secondo periodo del Codice
Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il
primo comma, secondo periodo del Codice capitale sociale, in una o più volte, entro il
Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il termine massimo di cinque anni dalla data
capitale sociale, in una o più volte, entro il della
delibera
medesima
per
un
importo
termine massimo di cinque anni dalla data massimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni
della
delibera
medesima
per
un
importo
virgola zero zero) e comunque per un importo
massimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni massimo pari al 10% (dieci per cento) del
virgola zero zero) e comunque per un importo capitale
esistente
al
momento
del
primo
massimo pari al 10% (dieci per cento) del esercizio della
delega mediante emissione del
capitale
esistente
al
momento
del
primo
corrispondente numero di azioni di categoria
esercizio della delega mediante emissione del A, prive di indicazione del valore nominale,
corrispondente numero di azioni di categoria con esclusione del diritto di opzione. Detto
A, prive di indicazione del valore nominale, aumento da offrire in sottoscrizione a terzi
con esclusione del diritto di opzione. Detto che, in proprio o tramite società da loro
aumento da offrire in sottoscrizione a terzi controllate, svolgano attività nel medesimo
che, in proprio o tramite società da loro settore in cui opera la società e che, con
controllate, svolgano attività nel medesimo attestazione del consiglio di amministrazione,
settore in cui opera la società e che, con siano ritenute strategiche all'attività sociale,
attestazione del consiglio di amministrazione, stabilendo
volta
per
volta
il
prezzo
di
siano ritenute strategiche all'attività sociale, emissione, che dovrà corrispondere come
stabilendo
volta
per
volta
il
prezzo
di
minimo al valore di mercato delle azioni; tale
emissione, che dovrà corrispondere come
minimo al valore di mercato delle azioni; tale
valore dovrà esser confermato da apposita
relazione
dalla
società
incaricata
della
valore dovrà esser confermato da apposita revisione contabile.
relazione
dalla
società
incaricata
della
Articolo
7
(categorie
di
azioni
revisione contabile versamenti sulle azioni)
Articolo
7
(categorie
di
azioni
Il capitale può essere aumentato anche con
versamenti sulle azioni) emissione di azioni privilegiate od aventi
Il capitale può essere aumentato anche con diritti
diversi
da
quelli
delle
precedenti
emissione di azioni privilegiate od aventi azioni.

diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c..

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Articolo 8 (riduzione del capitale)

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 2413 c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 9 (diritto di recesso)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 10 (rappresentanza – convocazione)

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata fuori della sede sociale, in Italia.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 comma 2 c.c..

Articolo 11 (diritto di voto)

1) Ogni azione dà diritto ad un voto.

2) In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) Il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c..

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Articolo 8 (riduzione del capitale)

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 2413 c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 9 (diritto di recesso)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 10 (rappresentanza – convocazione)

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata fuori della sede sociale, in Italia.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 comma 2 c.c..

Articolo 11 (diritto di voto)

1) Ogni azione dà diritto ad un voto.

2) In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) Il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi;

b) La ricorrenza del presupposto sub a) si attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, nell'elenco soci di cui al Libro Soci Stabili ("Libro") appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società-

3) La Società iscrive nel Libro ciascun azionista che ne faccia richiesta per il tramite di un intermediario, come definito dall'Art. 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di

gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob ("Provvedimento").

4) La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni appartenenti all'azionista e salvo quanto previsto al comma 9, comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, l'automatica iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui al Libro, al decorso del termine di ventiquattro mesi dall'iscrizione nel Libro stesso.

5) La richiesta deve essere trasmessa unitamente a una certificazione/comunicazione contenete le informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento avente clausola "sino a revoca".

6) La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento del Libro mensilmente, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le perviene la richiesta e la certificazione/comunicazione.

7) Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista dovrà richiedere, in occasione di ciascuna assemblea, l'emissione di una certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del Provvedimento, attestante altresì la durata di ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.

8) Ferme restando le disposizioni normative in tema di trasferimento di partecipazioni di usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi;

b) La ricorrenza del presupposto sub a) si attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, nell'elenco soci di cui al Libro Soci Stabili ("Libro") appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società-

3) La Società iscrive nel Libro ciascun azionista che ne faccia richiesta per il tramite di un intermediario, come definito dall'Art. 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di

gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob ("Provvedimento").

4) La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni appartenenti all'azionista e salvo quanto previsto al comma 9, comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, l'automatica iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui al Libro, al decorso del termine di ventiquattro mesi dall'iscrizione nel Libro stesso.

5) La richiesta deve essere trasmessa unitamente a una certificazione/comunicazione contenete le informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento avente clausola "sino a revoca".

6) La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento del Libro mensilmente, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le perviene la richiesta e la certificazione/comunicazione.

7) Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista dovrà richiedere, in occasione di ciascuna assemblea, l'emissione di una certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del Provvedimento, attestante altresì la durata di ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.

8) Ferme restando le disposizioni normative in tema di trasferimento di partecipazioni di controllo in società ed enti titolari di azioni con voto maggiorato, l'intestazione o controllo in società ed enti titolari di azioni con voto maggiorato, l'intestazione o disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario prima dell'inizio di ciascuna assemblea.

9) Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.

10) Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

11) Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.

In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.

12) Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento per la disciplina di dettaglio relativa alla tenuta e conservazione del Libro.

Articolo 12 (formalità per la convocazione) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" nei termini di legge; detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi

disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario prima dell'inizio di ciascuna assemblea.

9) Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.

10) Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

11) Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.

In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.

12) Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento per la disciplina di dettaglio relativa alla tenuta e conservazione del Libro.

Articolo 12 (formalità per la convocazione) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" nei termini di legge; detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 13 (diritto d'intervento)

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Articolo 14 (rappresentanza nell'assemblea)

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, socio o non socio, salve le limitazioni di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.

In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale,

Articolo 13 (diritto d'intervento)

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Articolo 14 (rappresentanza nell'assemblea)

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, socio o non socio, salve le limitazioni di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.

In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società per posta elettronica inviata all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 15 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 16 (validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente:

(a) su richiesta di azionisti titolari di azioni di categoria B che rappresentino più di metà delle azioni della categoria, la nomina degli amministratori viene effettuata con votazione per liste secondo le disposizioni che seguono: • ogni azione ha diritto di votare una sola lista;

• gli Amministratori sono tratti per due terzi dalla lista che riporta il maggior numero di voti e per il rimanente terzo (calcolandosi tale quorum, in caso di quoziente frazionario superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore) da quella diversa lista, presentata da azionisti titolari di azioni di categoria B, che abbia riportato, tra le liste presentate da azionisti della medesima categoria, il maggior numero di voti. All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elencazione;

• né al titolare delle azioni né al delegato è consentito esprimere voto divergente per parte delle azioni proprie o rappresentate a sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società per posta elettronica inviata all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 15 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 16 (validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente:

(a) su richiesta di azionisti titolari di azioni di categoria B che rappresentino più di metà delle azioni della categoria, la nomina degli amministratori viene effettuata con votazione per liste secondo le disposizioni che seguono: • ogni azione ha diritto di votare una sola lista;

• gli Amministratori sono tratti per due terzi dalla lista che riporta il maggior numero di voti e per il rimanente terzo (calcolandosi tale quorum, in caso di quoziente frazionario superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore) da quella diversa lista, presentata da azionisti titolari di azioni di categoria B, che abbia riportato, tra le liste presentate da azionisti della medesima categoria, il maggior numero di voti. All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elencazione;

• né al titolare delle azioni né al delegato è consentito esprimere voto divergente per parte delle azioni proprie o rappresentate a meno che si tratti di azioni di diverse categorie;

meno che si tratti di azioni di diverse categorie;

(b) le disposizioni degli articoli 16 e 24 possono essere modificate previa approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria B.

Articolo 17 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea e, se lo crede nel caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 19 (nomina – durata)

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea. Essi durano in carica fino a tre esercizi, sono rieleggibili e in caso di cessazione sono sostituiti ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le

(b) le disposizioni degli articoli 16 e 24 possono essere modificate previa approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria B. Articolo 17 (verbale delle deliberazioni

dell'assemblea) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea e, se lo crede nel caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da cinque a diciotto, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 19 (nomina – durata)

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea. Essi durano in carica fino a tre esercizi, sono rieleggibili e in caso di cessazione sono sostituiti ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura che venisse determinata a sensi di legge; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Rimangono salvi i diritti e le percentuali per poterli azionare degli azionisti titolari delle azioni di categoria B di cui all'art. 16 del presente Statuto da intendersi, senza alcun pregiudizio per i diritti loro spettanti e stante le sopravvenute modifiche legislative, nel senso che il meccanismo del voto di lista disciplinato dallo stesso articolo 16 del presente statuto coesiste con quello disciplinato dal presente articolo 19.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura che venisse determinata a sensi di legge; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Rimangono salvi i diritti e le percentuali per poterli azionare degli azionisti titolari delle azioni di categoria B di cui all'art. 16 del presente Statuto da intendersi, senza alcun pregiudizio per i diritti loro spettanti e stante le sopravvenute modifiche legislative, nel senso che il meccanismo del voto di lista disciplinato dallo stesso articolo 16 del presente statuto coesiste con quello disciplinato dal presente articolo 19.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (e sempre fatti salvi i diritti di cui all'art. 16) si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (e sempre fatti salvi i diritti di cui all'art. 16) si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga presentata, ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, una lista degli azionisti titolari di azioni di categoria B all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ferme restando tutte le regole sopra riportate per le azioni di categoria A si procederà come segue:

a) dalla lista presentata dagli azionisti di categoria B sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione;

b) dalla lista, presentata dagli azionisti di categoria A, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino 2/3 di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato le prime due liste è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora venga presentata una sola lista dagli Azionisti di categoria A vengono tratti, in base all'ordine progressivo, tanti consiglieri che rappresentino i 2/3 di quelli da eleggere; in questo caso, sempre al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, i candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono venir indicati nelle liste presentate dagli azionisti titolari di azioni di categoria A.

Articolo 20 (sostituzione)

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga presentata, ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, una lista degli azionisti titolari di azioni di categoria B all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ferme restando tutte le regole sopra riportate per le azioni di categoria A si procederà come segue:

a) dalla lista presentata dagli azionisti di categoria B sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione;

b) dalla lista, presentata dagli azionisti di categoria A, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino 2/3 di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato le prime due liste è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora venga presentata una sola lista dagli Azionisti di categoria A vengono tratti, in base all'ordine progressivo, tanti consiglieri che rappresentino i 2/3 di quelli da eleggere; in questo caso, sempre al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, i candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono venir indicati nelle liste presentate dagli azionisti titolari di azioni di categoria A.

Articolo 20 (sostituzione)

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 21 (cariche – comitato esecutivo)

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche sino a tre Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati od un Comitato esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni

Articolo 22 (riunioni)

Il consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove in Italia o in altri Paesi europei, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Inoltre il Consiglio si riunisce, con periodicità almeno trimestrale, al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate nonché di interessi sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la

Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 21 (cariche – comitato esecutivo)

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche sino a tre Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati od un Comitato esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni

Articolo 22 (riunioni)

Il consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove in Italia o in altri Paesi europei, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Inoltre il Consiglio si riunisce, con periodicità almeno trimestrale, al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate nonché di interessi sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 23 (convocazione)

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio viene convocato dal Presidente
Articolo 23 (convocazione) con lettera o telefax da spedirsi almeno
Il Consiglio viene convocato dal Presidente cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun
con lettera o telefax da spedirsi almeno Amministratore e Sindaco effettivo; nei casi
cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun di urgenza, con telegramma,
telefax,
posta
Amministratore e Sindaco effettivo; nei casi elettronica o qualsiasi altro mezzo di cui sia
di urgenza, con telegramma,
telefax,
posta
comprovabile
il
ricevimento,
da
spedirsi
elettronica o qualsiasi altro mezzo di cui sia almeno due giorni prima.
comprovabile
il
ricevimento,
da
spedirsi
Articolo 24 (validità delle deliberazioni)
almeno due giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio relative a:
Articolo 24 (validità delle deliberazioni) (a) nomina dei direttori;
Le deliberazioni del Consiglio relative a: (b) nomina dei responsabili delle gestioni
(a) nomina dei direttori; editoriali
(b) nomina dei responsabili delle gestioni qualora per la nomina dei Consiglieri sia
editoriali avvenuta con il sistema del voto di lista (di
qualora per la nomina dei Consiglieri sia cui all'art. 16), sono assunte con il voto
avvenuta con il sistema del voto di lista (di favorevole
di
almeno
quattro
quinti
dei
cui all'art. 16), sono assunte con il voto consiglieri
in
carica,
calcolandosi
tale
favorevole
di
almeno
quattro
quinti
dei
quorum, in caso di quoziente frazionario
consiglieri
in
carica,
calcolandosi
tale
superiore
alla
metà,
con
arrotondamento
quorum, in caso di quoziente frazionario all'unità superiore.
superiore
alla
metà,
con
arrotondamento
Per la cooptazione dei Consiglieri occorre il
all'unità superiore. voto favorevole di
oltre i quattro quinti dei
Per la cooptazione dei Consiglieri occorre il Consiglieri rimasti in carica.
voto favorevole di
oltre i quattro quinti dei
In ogni altro caso il Consiglio si riunisce
Consiglieri rimasti in carica. validamente
con
la
presenza
della
In ogni altro caso il Consiglio si riunisce maggioranza dei membri in carica e delibera
validamente
con
la
presenza
della
a maggioranza assoluta dei presenti.
maggioranza dei membri in carica e delibera Delle
deliberazioni
del
Consiglio
si
fa
a maggioranza assoluta dei presenti. constare con verbale firmato dal Presidente e
Delle
deliberazioni
del
Consiglio
si
fa
dal segretario della seduta.
constare con verbale firmato dal Presidente e Articolo 25 (compensi)
dal segretario della seduta. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso
Articolo 25 (compensi) delle spese sostenute per ragione del loro
Ai membri del Consiglio spetta il rimborso ufficio.
delle spese sostenute per ragione del loro L'assemblea
può
inoltre
assegnare
al
ufficio. Consiglio una indennità annuale.
L'assemblea
può
inoltre
assegnare
al
Articolo 26 (poteri)
Consiglio una indennità annuale. Il Consiglio di Amministrazione è investito di
Articolo 26 (poteri) tutti i poteri per la gestione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma
tutti i poteri per
la gestione della Società.
di
legge
sono
riservate
alla
esclusiva
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma competenza del Consiglio:
di
legge
sono
riservate
alla
esclusiva
• la valutazione, sulla base delle informazioni
competenza del Consiglio: ricevute
dagli
organi
delegati,
• la valutazione, sulla base delle informazioni dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
ricevute
dagli
organi
delegati,
amministrativo e contabile della Società;
dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, • l'esame dei piani strategici, industriali e
amministrativo e contabile della Società; finanziari della Società.
• l'esame dei piani strategici, industriali e Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà
finanziari della Società. di acquistare, vendere e permutare immobili,

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

• la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter c.c.;

• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

• la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 27 (rappresentanza)

Al Presidente, al od ai Vice Presidenti se nominati, è attribuita con firma libera la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà pertanto di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Al o agli Amministratori Delegati, in quanto nominati, è attribuita la rappresentanza della società per l'esecuzione di tutti gli atti previsti nella delega e per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

• la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter c.c.;

• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

• la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 27 (rappresentanza)

Al Presidente, al od ai Vice Presidenti se nominati, è attribuita con firma libera la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà pertanto di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Al o agli Amministratori Delegati, in quanto nominati, è attribuita la rappresentanza della società per l'esecuzione di tutti gli atti previsti nella delega e per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta inoltre a quelle La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta inoltre a quelle persone cui il Consiglio avrà delegato la firma sociale con le modalità che il Consiglio stesso determinerà all'atto della nomina.

Il Presidente, il od i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati, in quanto nominati, avranno inoltre la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 28 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29 (collegio sindacale)

Il collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. Non possono essere nominati sindaci altresì coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani, od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi determinati a' sensi di legge.

Con riferimento ai requisiti di professionalità dei Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e successive modificazioni ed persone cui il Consiglio avrà delegato la firma sociale con le modalità che il Consiglio stesso determinerà all'atto della nomina.

Il Presidente, il od i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati, in quanto nominati, avranno inoltre la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 28 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.

COLLEGIO SINDACALE Articolo 29 (collegio sindacale)

Il collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. Non possono essere nominati sindaci altresì coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani, od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi determinati a' sensi di legge.

Con riferimento ai requisiti di professionalità dei Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, lett b) e c)

integrazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, lett b) e c) del citato decreto, i Sindaci che non sono in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, con esperienza triennale nel controllo legale dei conti, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva non inferiore ad un triennio:

i) in attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

ii) in attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, quali diritto commerciale – societario, in materie economico finanziarie e tecnico scientifiche, nei settori industriali, editoriali e della comunicazione

iii) nello svolgimento di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, delle telecomunicazioni e della stampa.

Nel caso in cui le azioni della società o parte di esse siano quotate presso la Borsa italiana, il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari a quelli da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura che venisse determinata a sensi di del citato decreto, i Sindaci che non sono in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, con esperienza triennale nel controllo legale dei conti, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva non inferiore ad un triennio:

i) in attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

ii) in attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, quali diritto commerciale – societario, in materie economico finanziarie e tecnico scientifiche, nei settori industriali, editoriali e della comunicazione

iii) nello svolgimento di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, delle telecomunicazioni e della stampa.

Nel caso in cui le azioni della società o parte di esse siano quotate presso la Borsa italiana, il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari a quelli da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura che venisse determinata a sensi di legge e normativa attuativa, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni legge e normativa attuativa, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto alla data di deposito della lista presso la sede della Società.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può concorrere, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste. Lo stesso limite e' da intendersi per soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale aventi ad oggetto azioni dell'emittente.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la soglia di cui al comma ottavo del presente articolo sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di richiesto alla data di deposito della lista presso la sede della Società.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può concorrere, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste. Lo stesso limite e' da intendersi per soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale aventi ad oggetto azioni dell'emittente.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la soglia di cui al comma ottavo del presente articolo sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea .

La lista per la presentazione della quale non

convocazione dell'assemblea .

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti e sindaco supplente il candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indi, risulterà eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, c.2 del TUF; risulterà altresì eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nelle stessa lista.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Di seguito, l'assemblea delibererà i compensi dei membri del Collegio Sindacale.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti

siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti e sindaco supplente il candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indi, risulterà eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, c.2 del TUF; risulterà altresì eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nelle stessa lista.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Di seguito, l'assemblea delibererà i compensi dei membri del Collegio Sindacale.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 30 (esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio sociale con il conto economico a norma di legge.

Articolo 31 (destinazione degli utili acconti dividendo)

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni previste dall'art. 2433 bis c.c.

Articolo 32 (dividendi)

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione stessa.

Articolo 33 (dividendi – prescrizione)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 (liquidazione)

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to Giorgio Luigi Guatri F.to Elena Terrenghi

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

BILANCIO ED UTILI Articolo 30 (esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio sociale con il conto economico a norma di legge.

Articolo 31 (destinazione degli utili acconti dividendo)

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni previste dall'art. 2433 bis c.c.

Articolo 32 (dividendi)

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione stessa.

Articolo 33 (dividendi – prescrizione)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 (liquidazione)

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

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