Related Party Transaction • Dec 21, 2018
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. in data 21 dicembre 2018
La presente procedura (la"Procedura"), predisposta ed adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice Civile e dal Regolamento emanato da Consob in materia di operazioni con parti correlate" (di seguito le "Operazioni con Parti Correlate" o più semplicemente le "OPC") approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il "Regolamento") di quanto raccomandato degli articoli 113 - ter, 114, 115 e 154 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") tenuto conto anche delle previsioni del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti").
La presente Procedura è inoltre predisposta in ottemperanza alle indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento forniti dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la "Comunicazione Consob").
La Procedura, in accordo con i principi indicati nel Regolamento illustra le regole, le attività ed i presidi che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle OPC poste in essere da Seri Industrial S.p.A. (di seguito, "Seri Industrial" ovvero la "Società"), direttamente ovvero per il tramite di società Controllate (le "Controllate"), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società Controllate.
Secondo quanto indicato nella Comunicazione Consob, cui si rinvia, sono disciplinate dalla Procedura anche le operazioni compiute per il tramite di società Controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial, per le quali si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una società Controllata di Seri Industrial, siano riconducibili a Seri Industrial medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.
La Procedura è volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle OPC intendendosi:
consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.
La Consob, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis c.c., ha emanato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate volto ad assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalle società con azioni quotate direttamente e per il tramite di società Controllate, con soggetti che si trovano in una posizione di "influenza" sulla medesima (quali, tra gli altri, i soci, gli amministratori della Società e i loro stretti familiari). Il Regolamento contiene disposizioni procedurali, cioè regole da seguire nel processo decisionale degli organi/soggetti competenti sull'operazione (disciplina sostanziale) nonché obblighi di trasparenza, cioè obblighi informativi che la Società deve assolvere nei riguardi del mercato e nella redazione dei documenti contabili (disciplina della trasparenza) relativamente alle operazioni più significative.
Il Regolamento classifica le OPC in:
Il Regolamento richiede altresì che il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società con azioni quotate adotti "procedure interne" per disciplinare in dettaglio una serie di aspetti e scegliere tra le opzioni che il Regolamento ha rimesso alla discrezionalità della Società. A questi fini è stata elaborata la presente Procedura che definisce le procedure atte a integrare e completare, tenuto anche conto della specifica organizzazione e governance del gruppo Seri Industrial, la disciplina contenuta nel Regolamento.
Ai fini della sua piena efficacia, la presente Procedura, così come sue eventuali modifiche o integrazioni, è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti come disciplinato al successivo articolo 5 (Il Comitato per l'approvazione della Procedura).
Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa dalle regole e dai presidi adottati allo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento, nonché sulla sua osservanza nel tempo e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 153 TUF.
Un soggetto, ai sensi della presente Procedura, è parte correlata ("Parte Correlata") ad una Società se:
f) è un entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) od e) esercita in controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
f) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
Ai fini della presente Procedura le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche", "stretti familiari", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.
Il "controllo" è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.
Tale presunzione di controllo potrebbe essere superata da prova contraria, ad esempio se per previsioni di Legge o di Statuto il voto sia limitato ad una misura massima, ovvero quando le azioni siano detenute esclusivamente a scopo di successiva alienazione.
Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in Assemblea se questi ha:
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
Il "controllo congiunto" è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
Con riferimento ai patti parasociali, la configurazione o meno di Parte Correlata va valutata caso per caso. In linea generale l'adesione ai medesimi può attribuire ad uno o più delle parti paciscenti la qualifica di Parte Correlata solo se il patto sia idoneo ad influenzare le politiche gestionali e finanziarie e finanziarie dell'emittente stesso e nel caso in cui vi siano clausole che consentano- in via individuale o congiunta – di esercitare un controllo o un'influenza notevole sull'emittente.
Nell'ambito degli elenchi delle Parti Correlate è opportuno indicare l'esistenza o meno di patti parasociali e quali tra essi presentano i connotati per far rientrare i paciscenti tra le Parti Correlate.
"L'influenza notevole" è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo (compreso il collegio sindacale nei componenti effettivi) delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno).
Si considerano "stretti familiari" di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
Essi possono includere:
Una "società Controllata" o "Controllata" è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
Una "società Collegata" o "Collegata" è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
Una "joint venture" è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
L'appartenenza o meno di un'entità alle categorie sopramenzionate e quindi la qualifica di Parte Correlata deve essere periodicamente monitorata dalla funzione Affari Societari, con il supporto della Funzione Affari Legali e della funzione Amministrativa, che provvederà alla compilazione dell' Elenco delle Parti Correlate, al sui aggiornamento e a dare evidenza delle attività svolte per ciascuna operazione.
Per espletare tale attività nelle modalità riportate nella presente Procedura si provvederà a richiedere formalmente adeguate informazione a soci, amministratori, organi di controllo e dirigenti con responsabilità strategiche.
Appurato che una controparte appartenga alla categoria di Parte Correlata della Società, prima di attivare ogni attività istruttoria o negoziale di natura esecutiva occorre valutare, in via preliminare, se sussistono i presupposti affinché la stessa operazione possa qualificarsi come Operazioni con Parte Correlata e se, per l'effetto, rientri nell'ambito di applicazione del prosieguo della presente Procedura.
4.1 Per "Operazioni con Parti correlate" o "OPC" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:
le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
Pur essendo Operazioni con Parti Correlate non sono assoggettate alla presente Procedura le OPC riportate al capitolo 7 ("Casi di esclusione dalla Procedura").
4.2 Per "Operazioni di Minore Rilevanza" si intendono le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
4.3 Per "Operazioni di Maggiore Rilevanza" si intendono le OPC:
(i) poste in essere dalla Società, direttamente, ovvero per il tramite di società Controllate, in cui almeno uno degli indici di rilevanza, come definiti in seguito, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore rispettivamente al 5%;
(ii) con la società controllante quotata o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza risultino rispettivamente superiori al 2,5%.
• Indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Seri Industrial ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Seri Industrial rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
a. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
c. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono, in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
• Indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Seri Industrial. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Seri Industrial. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
Per operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente alla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
Per operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
• Indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Seri Industrial. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto), pubblicato da Seri Industrial. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale del passivo della società o del ramo d'azienda acquisiti.
Con riferimento alla classificazione di una operazione, qualora si effettuino nel corso di un esercizio operazioni tra loro omogenee compiute in esecuzione di un disegno unitario con una medesima Parte Correlata o con soggetti a questa correlati gli indici delle singole operazioni dovranno essere sommati tra loro ai fini della verifica del superamento delle soglie di rilevanza previsti dal Regolamento.
La Società, nel verificare il superamento delle soglie, devono considerare le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse. La Società deve monitorare tali operazioni.
In caso di cumulo di operazioni la Società verifica il superamento delle soglie previste sommando tra loro i risultati relativi a ciascun indice. In caso si verifichi che il risultato dell'indice appaia ingiustificato, in considerazione di specifiche circostanze, dietro richiesta della Società, Consob può indicare modalità diverse alternative da seguire per il calcolo dei suddetti indici.
Le OPC sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o Minore Rilevanza, su base individuale. Ad esempio, nel caso dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche, si ritiene quindi che l'assegnazione della remunerazione a ciascun componente e a ciascun dirigente costituisca un'autonoma operazione con Parte Correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo amministratore o dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario.
Il Comitato per l'approvazione della Procedura è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.
Il Comitato per l'approvazione della Procedura rilascia un parere vincolante, rispetto alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Società, di approvazione della Procedura - e delle eventuali modifiche
Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura e le eventuali relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione della Società
La Società può istituire un comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato") per singola operazione o in via permanente, affidandogli il compito di fornire motivati pareri, nel rispetto delle previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del Regolamento, sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni con Parti Correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, rispettivamente nei casi di Operazioni di Minore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza, come disciplinato dalla presente Procedura.
Qualora in Consiglio di Amministrazione della Società siano presenti almeno tre Amministratori Indipendenti lo stesso è composto da tre Amministratori Indipendenti, i quali con riferimento a ciascuna operazione devono altresì essere Amministratori non Correlati, come di seguito definiti.
Per "Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998.
Per "Amministratori non Correlati" si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti correlate.
Qualora in Consiglio di Amministrazione della Società non siano presenti almeno tre Amministratori Indipendenti, lo stesso è composto da due Amministratori Indipendenti, i quali con riferimento a ciascuna operazione devono altresì essere Amministratori non Correlati.
Ai fini della presente Procedura, il Comitato è identificato nel Comitato per il Controllo Interno, con l'unica eccezione delle operazioni in materia di remunerazioni, per le quali è competente il Comitato per le Remunerazioni, qualora gli stessi siano composti esclusivamente da Amministratori Indipendenti e non Correlati.
Qualora uno o più componenti del Comitato risultino correlati, il Consiglio di Amministrazione della Società procede ad integrare il Comitato nominando all'interno del Comitato altri Amministratori Indipendenti e non Correlati qualora sia presente all'interno del Consiglio di Amministrazione un numero di amministratori indipendenti superiore a tre.
Qualora il Comitato non sia interamente costituito da tre Amministratori non esecutivi, che siano altresì Indipendenti e non Correlati, il medesimo svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori Indipendenti e non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a due.
Infine, nel caso di impossibilità a provvedere a tale integrazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà ad affidare l'incarico ad un esperto indipendente.
La nomina del Comitato è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società può procedere direttamente ad individuare gli amministratori chiamati stabilmente a fare parte del Comitato, può integrarne, all'occorrenza, la composizione e può attribuirne le funzioni ad uno dei Comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i necessari requisiti. Se non vi ha già provveduto il Consiglio di Amministrazione della Società, i componenti del Comitato sono individuati - per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza - dall'Amministratore Delegato della Società, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della costituzione del Comitato (o l'Amministratore Delegato della Società) può nominare il Presidente del Comitato. Il Comitato può definire anche attraverso l'adozione di uno specifico regolamento le proprie regole di funzionamento.
L'attività del Comitato si conclude con l'emissione di un parere motivato. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che nello stesso il Comitato, senza eccezioni, si sia espresso in senso favorevole sull'OPC. Il parere è, altresì, considerato favorevole quando consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso; in tal caso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che gli elementi di dissenso non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere potrà indicare dei suggerimenti, non vincolanti, per migliorare le condizioni della OPC.
Il parere è adottato a maggioranza dei voti dei suoi componenti qualora sia composto da tre componenti, e all'unanimità qualora sia composto da due componenti.
Inoltre, un parere favorevole rilasciato dal Comitato a condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole, ai sensi della Procedura, purché le condizioni siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione e controllo.
Il parere del Comitato è trasmesso, tramite il segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale lo trasmette, unitamente all'ulteriore documentazione informativa sull'operazione, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.
Nella riunione di approvazione dell'operazione, il Presidente del Comitato illustra al Consiglio di Amministrazione, ovvero, all'Amministratore Delegato della Società o al diverso organo competente, il motivato parere del Comitato medesimo.
La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Delegato o al diverso organo delegato, subordinatamente alla ricezione di un parere motivato e non vincolante del Comitato sull'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la Società sia assoggettata ad altrui attività di direzione e coordinamento nel caso di OPC influenzate dalla medesima attività di direzione e coordinamento cui la Società è soggetta, tale parere dovrà contenere dettagliata indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, tenendo anche conto del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola OPC.
Ai fini del precedente articolo l'Amministratore Delegato della Società (o gli organi delegati della Controllata coinvolta nella operazione) informano la funzione Affari Societari di Seri Industrial la quale ne dà informativa al Presidente del Comitato (e p.c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e l'Amministratore Delegato della stessa), affinché convochi una specifica riunione del Comitato per l'avvio della istruttoria.
Qualora l'OPC coinvolga gli interessi di uno degli amministratori della Società (o della Controllata), l'amministratore che si trovi nella condizione di Parte Correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente, tramite la funzione Affari societari, il Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Controllata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed il Collegio Sindacale della stessa sull'esistenza dell'interesse rilevante ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società (o, se l'OPC riguarda una Controllata, quello della Controllata) ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla fase istruttoria e alla fase deliberativa dell'amministratore in questione, lo stesso può consentire, sentito il Collegio Sindacale, la partecipazione dell'amministratore interessato sia alla fase istruttoria sia alla fase deliberativa dell'operazione.
Qualora l'Operazione coinvolga gli interessi di uno o più dei Sindaci della Società (o, se del caso, della società Controllata), i sindaci che si trovino nella condizione di Parte correlata rispetto all'OPC devono informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri sindaci, il Presidente del Comitato ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato della stessa sull'esistenza dell'interesse rilevante sull'esistenza dell'interesse rilevante.
Qualora l'OPC coinvolga gli interessi di uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società (o, se del caso, della società Controllata) coinvolta nell'OPC, il dirigente che si trovi nella condizione di Parte Correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato della stessa e il Presidente del Comitato sull'esistenza dell'interesse rilevante.
La funzione Affari societari, con il supporto della funzione Affari Legali, reperisce dalla Società (o gli organi delegati della Controllata coinvolta nella operazione) e fornisce con congruo anticipo al Comitato, sia nella fase istruttoria che deliberativa, informazioni complete ed adeguate in merito agli elementi che caratterizzano l'operazione con riguardo a l'indicazione delle controparti e:
Per quanto necessario la funzione Amministrativa della Società effettua la verifica degli indici di rilevanza applicabili e la trasmette agli Affari Societari.
Il Presidente del Comitato convocherà una riunione del Comitato al fine di avviare l'istruttoria e nello stesso potrà invitare, di volta in volta, i soggetti che riterrà più opportuni.
Il Comitato può chiedere, in ogni momento, alla funzione Affari Societari di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione precedentemente messa a disposizione.
Qualora il Comitato lo ritenga opportuno può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti, a propria insindacabile scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinions (genericamente i "pareri"). A tal fine, il Comitato potrà richiedere alla Società e per essa al suo Amministratore Delegato (o, se del caso, a quello della Controllata ) di sottoscrivere l'incarico ad un esperto o degli esperti da nominare per il compimento dell'operazione, da individuarsi tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'operazione, e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con Seri Industrial, la sua controllante o le società dalla stessa Controllate non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.
Il Comitato rilascia il proprio motivato e non vincolante parere in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, tenendo in considerazione le tempistiche della operazione ed i termini previsti dagli accordi negoziali tra le parti. Per il tramite del suo Presidente il Comitato trasmette il parere, congiuntamente agli eventuali pareri degli esperti indipendenti al responsabile degli Affari Societari della Società.
Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente della Società, per il tramite della Segreteria Societaria, assicura che le medesime informazioni siano trasmesse ai Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale.
Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'esame dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Amministratore Delegato, o di diverso organo delegato, il Comitato deve rendere il proprio parere prima che l'Amministratore delegato della Società (o diverso organo delegato) assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
L'Amministratore Delegato fornirà una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sulla esecuzione di operazioni OPC effettuate nel corso del trimestre.
Qualora l'OPC sia di competenza di una Controllata la funzione Affari Societari trasmette quanto indicato al precedente punto al Presidente e/o all'Amministratore Delegato della Controllata (o al diverso organo delegato) per le conseguenti deliberazioni in capo alla Controllata stessa e per consentire alla medesima di dare esecuzione all'OPC, richiedendo alla stessa di fornire evidenza delle delibere assunte e della avvenuta esecuzione dell'OPC. Il Comitato dovrà rendere il proprio parere prima dell'esame dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione della Controllata (o del diverso organo delegato).
Nel caso di OPC di competenza dell'Assemblea dei soci, o che devono essere da questa autorizzate, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni del presente articolo 6 nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
Il verbale del consiglio di amministrazione (o della determinazione del diverso organo competente da archiviare presso la funzione della Segreteria societaria della singola società deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società (o, se del caso, della società Controllata) al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
La funzione Affari Societari della Società conserva la documentazione relativa ad ogni singola OPC, nonché copia del verbale di Consiglio di amministrazione o della determinazione del diverso organo competente assunta in capo alla Società e/o alla Controllata, nonché dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente Procedura.
La Società, tramite la funzioni Affari Societari archivia anche copia della ulteriore Documentazione prevista al successivo capitolo 9.
Fatte salve le altre previsioni indicate nella presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società è competente, in via esclusiva, per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Le modalità procedurali relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sostanzialmente quelle previste nel precedente articolo 6.1, salvo che non siano in contrasto con i riferimenti normativi e regolamentari o che non siano espressamente previste nel presente articolo 6.2.
Il Consiglio di Amministrazione della Società approva l'operazione previo motivato e vincolante parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
La Funzione Affari Societari assicura, tramite la funzione Affari Legali della Società, che il Comitato, sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione tempestiva di complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Del coinvolgimento del Comitato ne
viene data preventiva comunicazione, qualora l'operazione sia effettuata per il tramite di una Controllata, all'Amministratore Delegato della stessa o al suo diverso organo competente.
Le informazioni che il Comitato deve ricevere sono almeno quelle previste nell'articolo 6.1 della presente Procedura.
Il Comitato può partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo anche alla funzione Affari Societari informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e/o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. La funzione Affari Societari, con il supporto della funzione Affari Legali, deve attivarsi per garantire al Comitato la ricezione di informazioni complete e costanti anche nella fase della trattativa in cui il Comitato è coinvolto. Il Comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti.
Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario del Comitato:
(i) se l'Assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'OPC, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge;
(ii) nel caso in cui i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di tali Soci non Correlati partecipanti all'Assemblea voti a favore della delibera. Al riguardo per "Soci Non Correlati" si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.
Fuori dai casi previsti ai precedenti paragrafi, nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 6.1 e 6.2 della Procedura.
Le proposte di deliberazioni da sottoporre all'Assemblea relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione della Società non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino meno del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e qualora rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza di tali Soci Non Correlati, partecipanti all'Assemblea, votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società.
Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le Operazioni con Parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni, a condizione che:
(i) il Consiglio di Amministrazione della Società predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
(ii) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
(iii) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, il Consiglio di Amministrazione non può concludere l'operazione qualora i Soci Non Correlati vi che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino meno del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero qualora rappresentino più del dieci per cento la maggioranza di tali Soci Non Correlati partecipanti votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società.
In caso contrario, (ossia nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano positive) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati (come definiti al 6.2).
Il Consiglio di Amministrazione della Società può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti correlate tra loro omogenee con le stesse Parti correlate o con determinate categorie di Parti correlate (la "Delibera quadro").
Nel caso indicato al precedente punto e fermo quanto previsto dal successivo articolo 7:
(i) nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della Delibera quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, le previsioni previste per le Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza di cui alla presente Procedura, in quanto compatibili, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento.
(ii) le disposizioni dei precedenti articoli 6.1 e 6.2 non si applicano alle singole OPC concluse in esecuzione di una Delibera quadro del Consiglio di Amministrazione della Società, a condizione che la delibera:
(1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
(2) si riferisca ad OPC sufficientemente determinate;
(3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle OPC che nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
(4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle OPC e delle motivazioni che ne hanno determinato l'insorgenza;
(iii) con cadenza almeno trimestrale, la funzione Affari Societari, per il tramite della funzione Affari Legali, invia al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Collegio Sindacale una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro.
Di seguito si riportano le OPC escluse dalla disciplina procedurale della presente Procedura.
Sono le OPC che presentano una ammontare massimo del corrispettivo o del prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società o della Controllata non superiore a Euro 150 mila (centocinquantamila).
Le Operazioni di Importo Esiguo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l'individuazione delle Operazioni di Minore e Maggiore rilevanza con Parti correlate.
Sono i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, anche alla luce della relativa competenza assembleare e del rigoroso regime di informativa applicabile.
Sono le delibere assembleari di cui all'art.2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile.
Le disposizioni della presente Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
Sono le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere indicate nel punto 7.3 di cui sopra, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un Comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, individuato nel Comitato per la Remunerazione;
sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
Sono le OPC:
con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da Seri Industrial purché nelle società Controllate da Seri Industrial controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti correlate della Società. Non vengono considerati Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o uno o più dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società dalla stessa Controllate;
con Società Collegate purché nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre Parti correlate della Società.
Per "Interessi Significativi": rispetto ad una società, si intende la detenzione – diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale da parte del soggetto che esercita il controllo o un influenza notevole sulla Società Seri Industrial ovvero la condivisione, tra la Società e la società Controllata o Collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguenti da tale società Controllata o Collegata.
Sono le Operazioni che:
La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri (i) nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, o (ii) sia conclusa a condizioni equivalente a quelli di mercato o standard, adotta i criteri generali di seguito riportati.
Per le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa la valutazione viene effettuata avendo riguardo a:
(a) oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
(b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
(c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
(d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
(e) natura della controparte: nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.
La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della Parte Correlata.
Per le operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si deve avere riguardo ad operazioni:
Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, nel caso in cui lo statuto della Società lo preveda espressamente, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza, a condizione che:
La funzione Affari Societari, con il supporto della funzione Affari Legali, predispone una rendicontazione, in cui vengono annotate tutte le operazioni con Parti Correlate di Minore e Maggiore Rilevanza poste in essere, anche per il tramite delle Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato (ove rilasciato) e di approvazione da parte dell'organo competente. Dovranno essere altresì riepilogate le operazioni escluse dalla iter procedurale previsto dalla Procedura e dal Regolamento.
Il responsabile Affari Societari renderà immediatamente disponibile la rendicontazione al Dirigente Preposto e all'Investor Relator della Società per consentire di adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento, dalla Procedura da l TUF e dai relativi regolamenti attuativi.
Le OPC approvate di Maggiore e Minore rilevanza sono tempestivamente comunicate al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.
La funzione Amministrativa della Società, con il supporto della funzione Affari Societari, Affari Legali e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di operazione, fornisce informazioni nella rendicontazione intermedia sulla gestione (qualora la Società abbia optato per la pubblicazione di tale rendicontazione), e nella relazione annuale sulla gestione e nella relazione semestrale relative a singole operazioni individuate come Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza ai sensi del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate e a qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società o del Gruppo nel periodo di riferimento. Si fornirà indicazione
Qualora un'operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1 del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza sopra indicate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 6;
e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti e non Correlati.
In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse anche per il tramite di società Controllate italiane o estere, la Società, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1 del TUF, predispone un documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento.
Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e attraverso le modalità previste dal Regolamento Emittenti entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile.
La Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate ai fini della definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
Negli stessi termini sopra indicati, la Società mette a disposizione del pubblico (in allegato al documento informativo o separatamente sul sito Internet della Società) gli eventuali pareri espressi dal Comitato e dagli esperti indipendenti. Nel caso di pareri degli esperti indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento.
Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, le informazioni dovranno essere prodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento avendo cura che non vi siano omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.
Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare ad un documento informativo, collegato ad un operazione di competenza assembleare, entro ventuno giorni prima dell'Assemblea, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale una nuova versione aggiornata del documento stesso.
La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
In presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale della Società un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Tale documento dovrà essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e attraverso una comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 114, comma 1 del TUF e dovrà contenere le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Copia del parere dovrà essere messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo, se redatto, o sul sito internet della Società.
Ai fini della presente Procedura la Società, la funzione Affari Societari, per il tramite della funzione Affari legali, ha istituito un elenco delle Parti Correlate (l'Elenco delle Parti Correlate"). Tale Elenco delle Parti Correlate è conservato ed aggiornato dalla medesima funzione. Nell'Elenco delle Parti Correlate sono riepilogate le Parti Correlate.
La funzione Affari Societari, anche per il tramite della funzione Affari Legali, farà si che tale elenco ed i suoi aggiornamenti siano adeguatamente diffusi all'interno della Società e alle Controllate.
A tale Elenco delle Parti Correlate hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle Controllate, qualora ne abbiano necessità. All'Elenco delle Parti Correlate hanno altresì accesso i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi della Società nonché il Responsabile della funzione Internal Audit, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la funzione Amministrativa.
La funzione Affari Societari, con il supporto della funzione Affari Legali, della Società richiede ai soggetti qualificabili come Parti Correlate informazioni fornendo appositi schemi di dichiarazione, ed invita a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere sulla qualifica di Parte Correlata. La stessa può far ricorso ad informazioni rese disponibili dagli interessati anche ai fini dell'assolvimento di altri obblighi posti a carico dei predetti soggetti.
I soggetti qualificabili come Parti Correlate (amministratori, Sindaci effettivi, Dirigenti con responsabilità strategiche della Società o dei soggetti controllanti la Società, i soggetti controllanti la Società, i soggetti aventi influenza notevole sulla Società e le altre Parti Correlate in via diretta) sono tenuti a comunicare tempestivamente alla funzione Affari Legali di Seri Industrial qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati quali:
La funzione Affari Societari della Società, per il tramite della funzione Affari Legali, provvede ad aggiornare l'Elenco delle Parti Correlate ogni qual volta necessario e comunque con periodicità almeno annuale anche mediante richiesta alle Parti Correlate di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni.
L'Elenco delle Parti Correlate è liberamente accessibile e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un'operazione con Parte Correlata rilevante ai sensi della Procedura.
La presente Procedura è stata approvata nella riunione di Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2018, previo parere vincolante del Comitato per l'approvazione della Procedura, composto da tre amministratori indipendenti.
Ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Procedura e ne riferisce nella relazione all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 153 del TUF.
Modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, previa approvazione da parte del Comitato per l'approvazione della Procedura. E' riconosciuta al Presidente e all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.
La presente Procedura è pubblicata sul sito Internet della Società http://www.Seri-Industrial.it, alla sezione Governance, e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con Parti Correlate.
La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti correlate di cui siano parti società Controllate e che siano preventivamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Società o da diverso organo competente della Società, fermo restando che quanto previsto dal precedente articolo 6, si applica anche alle Operazioni con Parti correlate di cui siano parti società Controllate.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, le società Controllate, approveranno la presente Procedura nei loro rispettivi Consigli di Amministrazione e forniranno alla Società le informazioni necessarie affinché la Società si possa adempiere all'istruttoria e quindi agli obblighi informativi e alla predisposizione delle informazioni necessarie ai fini della rendicontazione delle OPC.
Copia della presente Procedura viene fornita ai soggetti tenuti al suo rispetto ed applicazione e alla vigilanza della stessa, quali Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, all'Investor Relator, alla funzione Affari Societari, alla funzione Amministrativa, alla funzione Affari Legali e alla Segreteria societaria nonché agli Amministratori Delegati delle Controllate o ai suoi diversi organi delegati.
La Procedura è messa a disposizione affinché gli stessi ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, ne recepiscano e ne osservino le disposizioni, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, nonché a diffondere la Procedura all'interno delle rispettive strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.