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Pre-Annual General Meeting Information Mar 19, 2020

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Pre-Annual General Meeting Information

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E UROTECH S . P .A.

SEDE IN AMARO (UD) – VIA FRATELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE AL N. 01791330309 CAPITALE SOCIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V.

__________________________________________________________________

RELAZION I DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNT I 3 E 4 DELL ' ORDINE DEL GIORNO

R EDATTA AI SEN S I D E L L ' ART . 125 - TER DEL D.L G S . 58/1998 E DEGLI ARTT . 8 4 - TER E 7 3 DEL R EGOLAMENTO C ONSOB 11971/1999

PER

L ' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IL GIORNO 28 APRILE 2020

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

A norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del TUF.

Inoltre, si ricorda che la Vostra Società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere la qualifica di STAR, nell'organo amministrativo deve essere presente un numero adeguato di Amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 2.2.3 del Regolamento di Borsa. In forza della previsione dell'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, se il Consiglio di Amministrazione è composto fino a otto membri, devono essere presenti almeno due Amministratori indipendenti; se composto da 9 fino a 11 membri, devono essere presenti almeno tre Amministratori indipendenti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF (da ultimo modificato dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019). Pertanto, con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, dovranno appartenere al genere meno rappresentato almeno due quinti dei Consiglieri.

Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi. In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1-ter, del TUF, come da ultimo modificato dalla Legge 160/2019, almeno due quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato1 .

Alla luce di quanto sopra indicato con riferimento all'equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero tale di candidati da garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ai sensi del medesimo articolo 14.3 dello Statuto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, anche tenuto conto delle indicazioni ricevute, in merito, da Consob.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere trasmesse, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 3 aprile 2020, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "[email protected]", unitamente a copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine ultimo per la sua presentazione, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario adottati dalla Società.

1 Tale criterio di riparto si applica, per sei mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2020).

Unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti (i) e (ii), le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 144 octies, comma 1, lett. b.3), del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 7 aprile 2020 – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell'intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (martedì 7 aprile 2020) le liste sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14.3 dello Statuto sociale, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

* * * *

Si ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto del Comitato Nomine, nella seduta del 12 marzo 2020 ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate (cfr. art. 1.C.1. g) e h)) e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, gli orientamenti circa le figure professionali e manageriali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società.

Al riguardo il Consiglio, udito il Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, ha ritenuto che:

  • − [un numero di amministratori pari a 9 (nove) sia adeguato all'assolvimento dei compiti nell'ambito della governance della Società e permetta la costituzione dei comitati interni, garantendo la possibilità di una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso;
  • − il numero di consiglieri indipendenti in Consiglio di Amministrazione non deve essere esiguo, constatando che, ove venga mantenuto il numero complessivo di amministratori pari a 9 (nove) membri (i) l'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa per le società sul segmento STAR richiede la presenza nell'organo collegiale di almeno 3 (tre) membri

indipendenti, quale presidio idoneo a fornire un rilevante contributo alle discussioni consiliari; e (ii) ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF è previsto che almeno due quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato (ossia 4 Amministratori in un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri);

  • − per quanto concerne le politiche in materia di diversità (art. 123-bis, lett. d-bis), TUF), sia opportuno, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché lo sviluppo di un'efficiente governance della stessa, che, fermo restando il requisito di legge in materia di equilibrio tra i generi: (a) il Consiglio di Amministrazione si caratterizzi per la diversità anagrafica dei suoi membri; e (b) il percorso formativo e professionale dei Consiglieri garantisca una equilibrata combinazione di profili ed esperienze idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti;
  • − sia essenziale il contributo apportato dalle professionalità già rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vi invitiamo, inoltre, a provvedere alla nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale.

Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo, infine, che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo i quali, a norma dell'art. 14.2 dello Statuto sociale, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Come previsto dall'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Amaro (UD), 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Siagri

Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti al limite al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Si considerano strettamente attinenti all'attività della Società: l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica (art. 26.1 dello Statuto sociale).

Fermi restando gli obblighi di legge e di Statuto in materia di professionalità e in materia di equilibrio fra i generi, si invitano gli Azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo sotto il profilo dell'età e del percorso formativo e professionale, affinché siano garantite le competenze idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti.

Si ricorda che, poiché il Collegio Sindacale si indentifica con il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.Lgs. 135/2016), i componenti del Collegio devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1 bis del TUF (da ultimo modificato dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019). Pertanto, con riferimento al mandato del nuovo organo di controllo, dovranno appartenere al genere meno rappresentato almeno due quinti dei membri del Collegio Sindacale.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 26.2 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 148, comma 1 bis del TUF, come da ultimo modificato dalla Legge 160/2019, almeno due quinti dei membri del Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato2 . Inoltre, Consob – con comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020 – ha stabilito che, con riferimento agli organi sociali formati da tre componenti, la stessa Autorità riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Alla luce di quanto sopra indicato con riferimento all'equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero tale di candidati da garantire che il Collegio Sindacale sia composto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.

Ai sensi del medesimo art. 26.2 dello Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto

2 Tale criterio di riparto si applica, per sei mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2020).

rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, anche tenuto conto delle indicazioni ricevute, in merito, da Consob.

Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e dell'art. 26.2 dello Statuto sociale, ogni Azionista, nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere trasmesse almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione ossia entro venerdì 3 aprile 2020, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "[email protected]", unitamente a copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti e dell'art. 26.2 dello Statuto sociale, le liste devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, come infra precisato; (ii) da una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del TUF e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (3 aprile 2020) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ossia entro (e non oltre) lunedì 6 aprile 2020 (la "Riapertura del Termine"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia all'1% del capitale sociale.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data

dell'Assemblea (martedì 7 aprile 2020) le liste sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "Regolamento Congiunto"), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 7 aprile 2020 (art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Emittenti). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo, a cui spetta la Presidenza, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali sia presentata un'unica lista oppure sia votata una sola lista. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Vi invitiamo, inoltre, a provvedere alla nomina il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto sopra richiamate.

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda infine che l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell'art. 2402 c.c..

Amaro (UD), 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Siagri

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