AGM Information • Mar 30, 2020
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
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la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 72, nonché dell'Allegato 3A, schema 3, del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato, illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 21 aprile 2020.
Le modifiche statutarie che si propone di introdurre sono volte ad adeguare la disciplina della "maggiorazione del voto" contenuta nell'art. 11 dello Statuto alla Comunicazione Consob n. 0214548 pubblicata in data 18 aprile 2019 (la "Comunicazione").
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Con la Comunicazione, la Consob ha risposto ad un quesito posto da un altro emittente relativo alla possibilità di scelta in merito al momento di attribuzione della maggiorazione del voto, rilevante per il sorgere di OPA da consolidamento. Con il quesito, veniva richiesto alla Consob se fosse possibile far decorrere gli effetti della maggiorazione del voto dal momento in cui il soggetto avente diritto alla stessa ne richiedesse l'attribuzione, purché detta data fosse successiva alla data di maturazione del diritto a ottenere la maggiorazione.
La risposta della Consob ha negato che il momento di attribuzione della maggiorazione del voto possa dipendere dalla scelta dell'azionista. Seguendo l'interpretazione della Consob, la maggiorazione del voto dovrebbe essere attribuita automaticamente al decorrere dei 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle azioni nel relativo elenco istituito dalla società.
La Comunicazione rende pertanto opportuno un adeguamento delle previsioni dello Statuto della Società che richiedono una seconda comunicazione dell'intermediario, ottenuta su richiesta dell'azionista, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del diritto di voto.
Le proposte di modifica dell'articolo 11 dello Statuto si limitano ad allineare la disciplina della maggiorazione del voto rispetto alle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione, e consistono, come illustrato nel seguito, nell'eliminazione della seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del voto.
La deliberazione con cui viene modificata la disciplina della maggiorazione del voto (come di seguito indicato), non attribuisce, ex articolo 127-quinquies, comma 6, TUF, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
Alla luce di quanto precede, qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.
| Testo vigente dello Statuto | Nuovo testo dello Statuto proposto |
|---|---|
| Art. 11) – 1. Ogni azione dà diritto ad un voto. | Art. 11) – 1. Ogni azione dà diritto ad un voto. |
| 2. In deroga a quanto previsto dal comma che pre | 2. In deroga a quanto previsto dal comma che pre |
| cede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione | cede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione |
| ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un | ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un |
| periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a | periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi |
| decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appo | (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione |
| sitamente istituito dalla Società secondo quanto di | nell'Elenco appositamente istituito dalla Società |
| sciplinato dal presente articolo (l'"Elenco"). Ai fini | (l'"Elenco"), secondo quanto disciplinato dal pre |
| del conseguimento della predetta maggiorazione | sente articolo (l'Elenco). Ai fini del conseguimento |
| del voto è altresì necessaria, decorso il suddetto pe | della predetta maggiorazione del voto è altresì ne |
| riodo continuativo di ventiquattro mesi |
cessaria, decorso il suddetto periodo continuativo |
| dall'iscrizione nell'Elenco (il "Periodo"), |
di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco (il |
| un'attestazione della legittimazione contenuta in | "Periodo"), un'attestazione della legittimazione |
| un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della | contenuta in un'apposita comunicazione rilasciata, |
| normativa vigente, dall'intermediario su richiesta | ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario |
| del titolare. | su richiesta del titolare. |
| 3. La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto | 3. L'accertamento della legittimazione alla maggio |
| giorno di mercato aperto del mese di calendario | razione del voto e dell'inesistenza di circostanze |
| successivo a quello di decorso del Periodo, sempre | impeditive sarà effettuato dalla Società avrà effetto |
| che la comunicazione dell'intermediario pervenga | dal entro la fine quinto giorno di mercato aperto del |
| alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto | mese di calendario nel quale sia successivo a quello |
| del mese di calendario successivo a quello di decor | di decorso del il Periodo., sempre che la comunica |
| so del Periodo, salvo quanto previsto al comma se | zione dell'intermediario pervenga alla Società entro |
| guente; resta inteso che, qualora la comunicazione | il terzo giorno di mercato aperto del mese di calen |
| dell'intermediario non pervenisse alla Società entro | dario successivo a quello di decorso del Periodo, |
| il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà | salvo quanto previsto al comma seguente; resta in |
| effetto dal quinto giorno di mercato aperto del me | teso che, qualora la comunicazione |
| se di calendario successivo a quello in cui la comu | dell'intermediario non pervenisse alla Società entro |
| nicazione medesima sia pervenuta alla Società. | il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà |
| 4. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia con | effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese |
| vocata l'assemblea della Società, la maggiorazione | di calendario successivo a quello in cui la comuni |
| del voto ha effetto alla data della c.d. record date | cazione medesima sia pervenuta alla Società. |
| prevista dalla normativa vigente in relazione al di | 4. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia con |
| ritto di intervento e di voto in assemblea, a condi | vocata l'assemblea della Società, la maggiorazione |
| zione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia | del voto ha effetto sarà accertata alla data della c.d. |
| pervenuta alla Società la comunicazione |
record date prevista dalla normativa vigente in re |
| dell'intermediario di cui al comma 2. |
lazione al diritto di intervento e di voto in assem |
| L'accertamento da parte della Società della legitti | blea, a condizione che entro tale data sia decorso il |
| mazione alla maggiorazione del voto e |
Periodo e sia pervenuta alla Società la comunica |
| dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene | zione dell'intermediario di cui al comma 2. |
| con riferimento alla c.d. record date. | L'accertamento da parte della Società della legitti |
| 5. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme | mazione alla maggiorazione del voto e |
| ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile | dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene |
| e, in quanto compatibili, in conformità alle disposi | con riferimento alla c.d. record date. |
| zioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato en | 5. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme |
tro la fine di ciascun mese di calendario per le ri-
ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e,
chieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.
Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato; resta inteso che, in caso di costituzione di usufrutto che preveda il diritto di voto all'usufruttuario, quest'ultimo non avrà diritto alla maggiorazione;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
a) rinuncia dell'interessato. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inin quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.
Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato; resta inteso che, in caso di costituzione di usufrutto che preveda il diritto di voto all'usufruttuario, quest'ultimo non avrà diritto alla maggiorazione;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
a) rinuncia dell'interessato. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto
viata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.
a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.
a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione
| di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni | spettanti al titolare in relazione ad azioni per le qua |
|---|---|
| di nuova emissione spettanti al titolare in relazione | li sia già maturata la maggiorazione di voto, dal |
| ad azioni per le quali la maggiorazione del voto | momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità |
| non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), | di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni |
| dal momento del decorso del Periodo calcolato a | di nuova emissione spettanti al titolare in relazione |
| partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. | ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non |
| 12. La maggiorazione del diritto di voto si computa | sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal |
| per ogni deliberazione assembleare e anche per la | momento del decorso del Periodo calcolato a partire |
| determinazione dei quorum costitutivi e deliberati | dalla originaria iscrizione nell'Elenco. |
| vi che fanno riferimento ad aliquote del capitale so | 12. La maggiorazione del diritto di voto si computa |
| ciale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, | per ogni deliberazione assembleare e anche per la |
| diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di | determinazione dei quorum costitutivi e deliberati |
| determinate aliquote di capitale sociale. | vi che fanno riferimento ad aliquote del capitale so |
| 13. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto | ciale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, |
| né diritto di intervenire alle assemblee. | diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di |
| determinate aliquote di capitale sociale. | |
| 13. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto | |
| né diritto di intervenire alle assemblee. |
Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società e a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
* * *
Nel caso vi troviate d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:
L'Assemblea degli Azionisti,
provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa,
apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".
Lainate, 12 marzo 2020
per il Consiglio di Amministrazione
Dr Ing. Massimo della Porta Presidente
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