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AGM Information Apr 1, 2020

4489_rns_2020-04-01_0f597645-0601-483a-b898-578fa93243ac.pdf

AGM Information

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BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3 Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

__________________ www.bancasistema.it

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO 23 APRILE 2020, ORE 10.00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e successive modifiche e integrazioni)

PARTE STRAORDINARIA

MODIFICA DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 NUOVA NUMERAZIONE), 18 (17 NUOVA NUMERAZIONE), E 20 (19 NUOVA NUMERAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE; ABROGAZIONE DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE E CONSEGUENTE NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTT. 14 A 24 DELLO STATUTO SOCIALE; INTRODUZIONE DEL NUOVO ART. 25 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti un complessivo progetto di modificazione dello statuto.

La proposta è da un lato finalizzata a individuare opportune soluzioni per assicurare un assetto societario che possa accompagnare lo sviluppo futuro della Banca in una prospettiva di lungo periodo, valorizzando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale, anche in un'ottica di futura sana e prudente gestione. Dall'altro a rivedere alcune clausole del vigente statuto non più coerenti con l'attuale assetto societario, con lo standard degli statuti delle banche quotate e che possono rappresentare, in taluni casi, elementi di rigidità.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con un riesame complessivo del vigente statuto sociale della Banca, individuando peraltro talune ulteriori modifiche, infra evidenziate, che tengano conto delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, verificando anche le best practice di mercato.

Le verifiche svolte, anche con il supporto di primari consulenti esterni, portano ad escludere che le modifiche statutarie proposte facciano sorgere, se approvate dall'assemblea, il diritto di recesso.

Inoltre, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e di vigilanza (fra cui, l'art. 56 del Testo unico bancario, il Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 229 del 21 aprile 1999, le Disposizioni di vigilanza in materia di modificazioni statutarie del 21 marzo 2007 e la Comunicazione di Banca d'Italia del 10 settembre 2010 – Accertamento) è pendente dal 10 gennaio 2020 presso la Banca d'Italia il procedimento per il rilascio del provvedimento di accertamento, una volta che l'Autorità di Vigilanza avrà verificato che le modificazioni statutarie proposte non contrastano con la sana e prudente gestione.

L'emanazione del provvedimento di accertamento sarà comunicata al pubblico con uno specifico comunicato stampa.

Nel contesto delle linee sopra descritte sono state individuate le modifiche dell'articolato statutario, di seguito indicate ed illustrate, raggruppate per aree tematiche.

Si riportano, inoltre, le norme oggetto di modifica a testi comparati, con evidenza nella seconda colonna delle modifiche proposte e nella terza colonna delle relative sintetiche motivazioni.

(i) Eliminazione di clausole riconducibili al mutato assetto azionario a seguito della quotazione della Banca (artt. 10.2, undicesimo capoverso, lett. a), b) e c) (meccanismo delle tre liste); 12.2, secondo capoverso (quorum rafforzati per talune deliberazioni del Consiglio); e 13 (clausola di stallo) dello statuto, che viene integralmente abrogato).

In via preliminare, il Consiglio ritiene opportuno rivedere nel suo complesso l'articolo 10 dello statuto vigente, per assicurare la coerenza complessiva del testo.

In particolare, la revisione è volta a tenere conto, da un lato, del venir meno dell'esigenza di garantire la presenza di alcuni meccanismi di governance a tutela degli interessi dell'azionista di maggioranza relativa pre-quotazione, nell'ipotesi in cui, ad esito del processo di quotazione, lo stesso avesse mantenuto una partecipazione rilevante all'interno della Banca e, dall'altro lato, dell'opportunità di rendere il processo di nomina dei componenti degli organi sociali più organico, anche in un'ottica di ribilanciamento dei pesi tra esponenti tratti dalla lista di maggioranza e quelli tratti dalla lista di minoranza.

In particolare, l'attuale previsione di tre liste e la circostanza per cui tre componenti su nove del Consiglio di Amministrazione sono tratti da una o addirittura due liste di minoranza, appare poco giustificabile nell'attuale contesto azionario costituendo un'eccezione nel panorama delle banche quotate dove, di norma, dalla lista di minoranza è di solito tratto un solo amministratore.

La presente proposta attiene, quindi, alla revisione di talune clausole dello statuto riguardanti, in particolare, il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione (fra cui, la revisione del sistema delle liste, basato attualmente su tre liste, una di maggioranza e due di minoranza, con il diritto, per la minoranza, di nominare un terzo degli Amministratori, quindi tre su nove), la previsione di quorum deliberativi rafforzati per le delibere del Consiglio di Amministrazione su determinate materie (art. 12.2 dello statuto) e la c.d. clausola di stallo, di cui all'art. 13 dello statuto.

Le proposte di modifica in discussione assicurano comunque il mantenimento del sistema del voto di lista per la nomina dei membri Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca.

(ii) Modifiche alla composizione del Consiglio di Amministrazione e al meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca (artt. 10.1; 10.2, sesto capoverso; 10.3, primo, terzo e quarto capoverso; 14.2 (13.2 nuova numerazione), 18.1 (17.1 nuova numerazione) e 18.5 (17.5 nuova numerazione), secondo capoverso, dello statuto).

(iii) Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni in materia di "quote di genere" (artt. 10.1 bis (nuovo) e 18.1 (17.1 nuova numerazione))

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, quindi, opportuno proporre la revisione, sotto altri aspetti, dell'articolo 10 dello statuto vigente.

Le modifiche proposte riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

  • a) al fine di assicurare all'assemblea dei soci maggiore flessibilità nella definizione della composizione del Consiglio di Amministrazione, si propone di prevedere (all'art. 10.1), anziché un numero fisso di amministratori (attualmente determinato in 9 membri) un numero variabile da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, in linea con gli statuti di altre banche quotate. Sono stati previsti, di conseguenza, gli adeguamenti di altre previsioni statutarie che pure fanno riferimento al numero minimo e/o massimo di amministratori;
  • b) in tema di amministratori indipendenti, alla luce della modifica illustrata sub lettera a), si propone di rinviare al numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente nonché alla disciplina dei requisiti di indipendenza tempo per tempo vigente. Al contempo, al fine di assicurare la presenza di un idoneo numero di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza – anche alla luce di quanto stabilito dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 ss.mm.ii.) in materia di sana e prudente gestione – si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore anziché all'unità inferiore, come previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza. In tale modo, nel caso in cui l'assemblea dei soci confermasse l'attuale composizione numerica di 9 amministratori, il Consiglio di Amministrazione sarebbe comunque composto, coerentemente con quanto previsto dallo statuto vigente, da almeno 3 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza;
  • c) la modifica proposta, riguardante il sesto capoverso dell'art. 10.2, in tema di requisiti i possesso azionario per la legittimazione a presentare le liste) è unicamente volta a eliminare il riferimento alle soglie ad oggi previste dall'art. 144-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, per l'individuazione dei soci legittimati a presentare liste di candidati per la carica di amministratore o di sindaco, neutralizzando gli effetti sullo statuto di un'eventuale abrogazione o modifica della predetta previsione normativa;
  • d) in linea con le previsioni della legge 120/2011, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta legge di bilancio 2020) che ha esteso per ulteriori sei mandati l'obbligo (già vigente) di riservare al genere meno rappresentato una quota dei membri degli organi di amministrazione e di controllo, innalzando detta quota riservata da un terzo a due quinti e modificando gli artt. 147 ter e 148 del TUF, è necessario aggiornare le disposizioni in tema di partecipazione minima del genere meno rappresentato negli organi aziendali della Banca; la medesima regola è prevista per la composizione e del Collegio Sindacale (art. 17.1 nuova numerazione); inoltre ssi è intervenuti anche sulle regole di composizione del Comitato Esecutivo (art. 13.2 nuova numerazione) (ove nominato).

(iv) Eliminazione di clausole che costituiscono mere riproposizioni testuali di disposizioni delle istruzioni di vigilanza bancaria (artt. 10.2, primo capoverso; 10.2, ottavo capoverso; e 10.9 dello statuto).

(v) Modifiche di mero coordinamento, correttive di refusi e/o riferimenti, anche incrociati, errati, nonché funzionali ad una maggiore snellezza endosocietaria (artt. 5.3; 8.4; 8.6; 9.1; 10.2, terzo capoverso; 10.4; 11.2; 11.5, primo capoverso, lett. b); 11.5, primo capoverso, lett. e); 11.6, primo capoverso; 12.2, primo capoverso, lett. k) e introduzione della lettera y); 12.3, secondo capoverso; 12.4, secondo capoverso; 18.5 (17.5 nuova numerazione), quinto capoverso; 18.13 (17.13 nuova numerazione), primo capoverso; 18.15 (17.15 nuova numerazione), primo

capoverso, lett. b); e 20.3 (19.3 nuova numerazione) dello statuto; rinumerazione degli articoli da 14 a 24).

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno cogliere l'occasione delle modifiche statutarie testé illustrate per apportare allo statuto ulteriori modifiche in relazione a clausole che, costituendo una mera riproposizione testuale di disposizioni normative cogenti, potrebbero essere eliminate, in quanto troverebbero comunque applicazione.

Parimenti, l'occasione appare propizia per apportare allo statuto correzioni di alcuni refusi ovvero modifiche di carattere formale per un migliore coordinamento tra le diverse disposizioni.

(vi) Proposta di introduzione di norme statutarie transitorie mediante un nuovo art. 25.

Per garantire un ordinato allineamento delle vigenti regole statutarie con quelle "a tendere", il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria per le disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, appare opportuno prevedere che le modifiche da apportare all'art. 10 dello statuto entrino tutte in vigore a partire dal rinnovo di detto organo, nell'ottica di garantire una più ordinata applicazione delle nuove disposizioni. Pertanto, qualora tali modifiche saranno approvate, fino al prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 25, che riporta il testo vigente dell'art. 10 dello statuto.

Tutte le sopra citate proposte di modifica sono analiticamente riportate nel testo di seguito riportato che pone a confronto l'attuale testo dello statuto con quello di cui si propone la modifica.

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO OSSERVAZIONI
TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETÀ
TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Articolo 8: Assemblea degli azionisti Articolo 8: Assemblea degli azionisti
8.1
L'Assemblea,
regolarmente
8.1
L'Assemblea,
regolarmente
costituita, rappresenta l'universalità costituita, rappresenta l'universalità
dei soci e le sue deliberazioni prese in dei soci e le sue deliberazioni prese in
conformità alla legge ed al presente conformità alla legge ed al presente
Statuto, vincolano tutti i soci, anche Statuto, vincolano tutti i soci, anche
se
non
intervenuti,
astenuti
o
se
non
intervenuti,
astenuti
o
dissenzienti. L'Assemblea dei soci si dissenzienti. L'Assemblea dei soci si
riunisce
in
sede
ordinaria
e
riunisce
in
sede
ordinaria
e
straordinaria ai sensi di legge e del straordinaria ai sensi di legge e del
presente Statuto. presente Statuto.
Le
modalità
di
funzionamento
Le
modalità
di
funzionamento
dell'Assemblea
sono
stabilite
da
dell'Assemblea
sono
stabilite
da
apposito regolamento approvato con apposito regolamento approvato con
deliberazione
dell'Assemblea
deliberazione
dell'Assemblea
ordinaria. ordinaria.
8.2
L'Assemblea è convocata a
8.2
L'Assemblea è convocata a
norma di legge almeno una volta norma di legge almeno una volta

l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. 8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. 8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla

legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e

legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie La modifica è di mera forma e serve anche a recepire gli effetti delle azioni a voto maggiorato

con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge,

l'Assemblea si reputa regolarmente

già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge, l'Assemblea si reputa regolarmente

costituita
e
può
validamente
costituita
e
può
validamente
deliberare su qualsiasi argomento, deliberare su qualsiasi argomento,
salva l'opposizione del socio non salva l'opposizione del socio non
sufficientemente informato, quando sufficientemente informato, quando
è
rappresentato
l'intero
capitale
è
rappresentato
l'intero
capitale
sociale e partecipa all'Assemblea la sociale e partecipa all'Assemblea la
maggioranza
dei
componenti
del
maggioranza
dei
componenti
del
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale. In tale ipotesi, Collegio Sindacale. In tale ipotesi,
dovrà
essere
data
tempestiva
dovrà
essere
data
tempestiva
comunicazione
delle
deliberazioni
comunicazione
delle
deliberazioni
assunte ai componenti del Consiglio assunte ai componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale non presenti. Sindacale non presenti.
8.6 La legittimazione all'intervento in 8.6 La legittimazione all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di Assemblea e all'esercizio del diritto di
voto
è
attestata
da
una
voto
è
attestata
da
una
comunicazione
alla
società,
comunicazione
alla
società,
effettuata dall'intermediario abilitato effettuata dall'intermediario abilitato
ai sensi delle disposizioni di legge e ai sensi delle disposizioni di legge e
regolamentari
applicabili,
in
regolamentari
applicabili,
in
conformità
alle
proprie
scritture
conformità
alle
proprie
scritture
contabili, in favore del soggetto a cui contabili, in favore del soggetto a cui
spetta
il
diritto
di
voto.
Tale
spetta
il
diritto
di
voto.
Tale
comunicazione
è
effettuata
sulla
comunicazione
è
effettuata
sulla
base delle evidenze dei conti indicati base delle evidenze dei conti indicati
dall'art. 83-quater, comma 3, del dall'art. 83-quater, comma 3, del
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative
al termine della giornata contabile al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto del settimo giorno di mercato aperto
precedente
la
data
fissata
per
precedente
la
data
fissata
per
l'Assemblea.
A
tale
fine,
si
ha
l'Assemblea.
A
tale
fine,
si
ha
Si tratta di una modifica di
riguardo
alla
data
di
prima
riguardo alla data diell'unica o della coordinamento
tra
la
convocazione dell'Assemblea, purché prima convocazione dell'Assemblea, scadenza
e
il
regime
le date delle eventuali convocazioni purché
le
date
delle
eventuali
ordinario
di
convocazione
successive siano indicate nell'unico convocazioni
successive
siano
dell'assemblea

avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità

indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c)
sia
consentito
al
soggetto
c)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente
gli
eventi
adeguatamente
gli
eventi
assembleari; assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di d) sia consentito agli intervenuti di
partecipare
in
tempo
reale
alla
partecipare
in
tempo
reale
alla
discussione
e
alla
votazione
discussione
e
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno; del giorno;
e) ove non si tratti di Assemblea e) ove non si tratti di Assemblea
totalitaria, siano indicati nell'avviso di totalitaria, siano indicati nell'avviso di
convocazione i luoghi audio/video convocazione i luoghi audio/video
collegati a cura della società, nei quali collegati a cura della società, nei quali
gli
intervenuti
possono
affluire,
gli
intervenuti
possono
affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione dovendosi ritenere svolta la riunione
nel
luogo
ove
sono
presenti
il
nel
luogo
ove
sono
presenti
il
presidente e il segretario o notaio presidente e il segretario o notaio
verbalizzante. verbalizzante.
Delle
modalità
della
Delle
modalità
della
telecomunicazione deve darsi atto telecomunicazione deve darsi atto
nel verbale. nel verbale.
8.10 L'Assemblea è presieduta dal 8.10 L'Assemblea è presieduta dal
presidente
del
Consiglio
di
presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione o, in caso di sua Amministrazione o, in caso di sua
assenza
o
impedimento,
dal
assenza
o
impedimento,
dal
vicepresidente, se nominato, o da vicepresidente, se nominato, o da
altra persona designata dal Consiglio altra persona designata dal Consiglio
di
Amministrazione;
in
difetto,
di
Amministrazione;
in
difetto,
l'Assemblea
designa
come
l'Assemblea
designa
come
presidente
uno
qualsiasi
degli
presidente
uno
qualsiasi
degli
intervenuti a maggioranza semplice intervenuti a maggioranza semplice
del capitale presente. del capitale presente.
Il
presidente
dell'Assemblea
è
Il
presidente
dell'Assemblea
è
assistito da un segretario designato assistito da un segretario designato
dall'Assemblea
a
maggioranza
dall'Assemblea
a
maggioranza
semplice del capitale presente ed semplice del capitale presente ed
occorrendo da uno o più scrutatori occorrendo da uno o più scrutatori
anche non soci; ove prescritto dalla anche non soci; ove prescritto dalla
legge e anche in ogni caso l'organo legge e anche in ogni caso l'organo
amministrativo lo ritenga opportuno, amministrativo lo ritenga opportuno,
le
funzioni
di
segretario
sono
le
funzioni
di
segretario
sono
attribuite a un notaio designato attribuite a un notaio designato
dall'organo
amministrativo
dall'organo
amministrativo
medesimo. medesimo.
Spetta al presidente dell'Assemblea, Spetta al presidente dell'Assemblea,
il quale può avvalersi di appositi il quale può avvalersi di appositi
incaricati,
verificarne
la
regolare
incaricati,
verificarne
la
regolare
costituzione, accertare il diritto di costituzione, accertare il diritto di
intervento
e
di
voto
dei
soci,
intervento
e
di
voto
dei
soci,
constatare
la
regolarità
delle
constatare
la
regolarità
delle
deleghe,
dirigere
e
regolare
la
deleghe,
dirigere
e
regolare
la
discussione e lo svolgimento dei discussione e lo svolgimento dei
lavori
assembleari,
stabilire
le
lavori
assembleari,
stabilire
le
modalità
delle
votazioni,
nonché
modalità
delle
votazioni,
nonché
accertare e proclamare i relativi accertare e proclamare i relativi
risultati. risultati.
Lo
svolgimento
delle
riunioni
Lo
svolgimento
delle
riunioni
Assembleari
è
disciplinato
dalla
Assembleari
è
disciplinato
dalla
legge, dal presente Statuto e dal legge, dal presente Statuto e dal
regolamento assembleare. regolamento assembleare.
Articolo 9: costituzione, competenza Articolo 9: costituzione, competenza
e deliberazioni dell'Assemblea e deliberazioni dell'Assemblea
9.1
L'Assemblea
ordinaria
e
9.1
L'Assemblea
ordinaria
e
straordinaria
si
costituisce
straordinaria
si
costituisce
validamente
in
un'unica
validamente
in
un'unica
convocazione, salvo che l'avviso di convocazione, salvo che l'avviso di
convocazione non preveda, oltre alla convocazione non preveda, oltre alla
prima, anche le date delle eventuali prima, anche le date delle eventuali
convocazioni successive, ivi inclusa convocazioni successive, ivi inclusa
un'eventuale terza convocazione ai un'eventuale terza convocazione ai
sensi del precedente comma 8.4, sensi del precedente comma 8.4,
terzo
capoverso,
del
presente
terzo
capoverso,
del
presente
Statuto, con i quorum costitutivi e Statuto, con i quorum costitutivi e La modifica è di mera forma
deliberativi previsti dalla legge. Per la deliberativi previsti dalla legge e dal e serve anche a recepire gli
nomina
del
Consiglio
di
presente Statuto. Per la nomina del effetti delle azioni a voto
Amministrazione
e
del
Collegio
Consiglio di Amministrazione e del maggiorato
Sindacale si applica quanto previsto Collegio Sindacale si applica quanto
agli articoli 10 e 18 del presente previsto agli articoli 10 e 178 del
Statuto. presente Statuto.
9.2
L'Assemblea,
ordinaria
e
9.2
L'Assemblea,
ordinaria
e
straordinaria, delibera sulle materie straordinaria, delibera sulle materie
ad essa attribuita dalla legge e dal ad essa attribuita dalla legge e dal
presente Statuto. presente Statuto.
In particolare, l'Assemblea ordinaria In particolare, l'Assemblea ordinaria
oltre a stabilire i compensi spettanti oltre a stabilire i compensi spettanti
agli organi dalla stessa nominati agli organi dalla stessa nominati
approva:
(i)
le
politiche
di
approva:
(i)
le
politiche
di
remunerazione e incentivazione in remunerazione e incentivazione in
favore dei componenti del Consiglio favore dei componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, e del restante personale; Sindacale, e del restante personale;
(ii)
gli
eventuali
piani
di
(ii)
gli
eventuali
piani
di
remunerazione basati su strumenti remunerazione basati su strumenti
finanziari (ad esempio stock option); finanziari (ad esempio stock option);
(iii) i criteri per la determinazione del (iii) i criteri per la determinazione del
compenso da accordare in caso di compenso da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto conclusione anticipata del rapporto
di lavoro o di cessazione anticipata di lavoro o di cessazione anticipata
dalla carica, ivi compresi i limiti fissati dalla carica, ivi compresi i limiti fissati
a detto compenso in termini di a detto compenso in termini di
annualità della remunerazione fissa e annualità della remunerazione fissa e
l'ammontare massimo che deriva l'ammontare massimo che deriva
dalla loro applicazione. dalla loro applicazione.
L'Assemblea ordinaria, in sede di L'Assemblea ordinaria, in sede di
approvazione
delle
politiche
di
approvazione
delle
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione,
remunerazione
e
incentivazione,
delibera,
altresì,
sull'eventuale
delibera,
altresì,
sull'eventuale
proposta di fissare un limite al proposta di fissare un limite al

rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

9.3
All'Assemblea
deve
essere
9.3
All'Assemblea
deve
essere
assicurata adeguata informativa sulle assicurata adeguata informativa sulle
politiche
di
remunerazione
e
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione adottate dalla società, incentivazione adottate dalla società,
e sulla relativa attuazione, come e sulla relativa attuazione, come
previsto dalla normativa di legge e previsto dalla normativa di legge e
regolamentare
di
volta
in
volta
regolamentare
di
volta
in
volta
applicabile. applicabile.
9.4 Gli Amministratori non possono 9.4 Gli Amministratori non possono
votare nelle deliberazioni riguardanti votare nelle deliberazioni riguardanti
la loro responsabilità. la loro responsabilità.
9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea 9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea
sono documentate da verbale, che sono documentate da verbale, che
viene firmato dal presidente e dal viene firmato dal presidente e dal
segretario o dal notaio. segretario o dal notaio.
Articolo
10:
Consiglio
di
Articolo
10:
Consiglio
di
Amministrazione Amministrazione
10.1 La società è amministrata da un 10.1 La società è amministrata da un
Consiglio
di
Amministrazione
Consiglio
di
Amministrazione,
nominato dall'Assemblea composto nominato dall'Assemblea, composto La modifica mira ad attribuire
da 9 membri i quali: da un minimo di 7 a un massimo di maggiore
flessibilità
11 9 membri i quali: all'assemblea
nella
a) apportano alla società le specifiche a) apportano alla società le specifiche definizione
dell'assetto
di
professionalità di cui sono dotati; professionalità di cui sono dotati; governo societario.
b)
conoscono
i
compiti
e
le
b)
conoscono
i
compiti
e
le
responsabilità della carica e sono in responsabilità della carica e sono in
possesso dei requisiti richiesti dalle possesso dei requisiti richiesti dalle
disposizioni di legge e regolamentari disposizioni di legge e regolamentari
pro tempore vigenti; pro tempore vigenti;
c)
agiscono
e
deliberano
con
c)
agiscono
e
deliberano
con
cognizione di causa e in autonomia, cognizione di causa e in autonomia,
perseguendo
l'obiettivo
della
perseguendo
l'obiettivo
della
creazione di valore per gli azionisti; creazione di valore per gli azionisti;
d) accettano la carica solo quando d) accettano la carica solo quando
ritengono di poter dedicare allo ritengono di poter dedicare allo
svolgimento
diligente
dei
loro
svolgimento
diligente
dei
loro
compiti il tempo necessario, anche compiti il tempo necessario, anche
tenendo conto del numero di cariche tenendo conto del numero di cariche
di
amministratore
o
sindaco
di
amministratore
o
sindaco
ricoperte in altre società o enti; ricoperte in altre società o enti;
e)
mantengono
riservate
le
e)
mantengono
riservate
le
informazioni
acquisite
in
ragione
informazioni
acquisite
in
ragione
dell'ufficio ricoperto. dell'ufficio ricoperto.
10.1-bis Nel rispetto del principio
dell'adeguata diversificazione della La modifica è conseguente al
composizione
in
termini
di
recepimento in statuto della
competenze,
esperienze,
età,
disciplina
a
tutela
della
proiezione
internazionale
e
di
partecipazione
del
genere
genere,
almeno
due
quinti
dei
meno
rappresentato
(nel
componenti
del
Consiglio
di
prosieguo, si ometteranno
Amministrazione
dovranno
ulteriori osservazioni nei casi
appartenere
al
genere
meno
in cui la modifica statutaria è
rappresentato,
con
conseguenza
dell'adozione
arrotondamento, in caso di numero dell'approccio in questione)
frazionario, all'unità superiore
10.2
Per
la
nomina,
revoca
e
10.2
Per
la
nomina,
revoca
e
sostituzione dei membri del Consiglio sostituzione dei membri del Consiglio
di Amministrazione si applicano le di Amministrazione si applicano le
norme di legge e le disposizioni del norme di legge e le disposizioni del
presente Statuto. presente Statuto.
Ai
fini
delle
nomine
o
della
Ai
fini
delle
nomine
o
della
cooptazione degli amministratori, il cooptazione degli amministratori, il
Consiglio
di
Amministrazione
Consiglio
di
Amministrazione
Si
tratta
di
clausola
che
identifica preventivamente la propria identifica preventivamente la propria costituisce
mera
composizione
quali-quantitativa
composizione
quali-quantitativa
riproposizione
testuale
di
considerata ottimale in relazione agli considerata ottimale in relazione agli disposizioni delle istruzioni di
obiettivi da perseguire, individuando obiettivi da perseguire, individuando vigilanza bancaria e, quindi,
e motivando il profilo teorico dei e motivando il profilo teorico dei applicabile senza bisogno di
candidati ritenuto opportuno a questi candidati ritenuto opportuno a questi un richiamo statutario
fini. I risultati di tali analisi devono fini. I risultati di tali analisi devono
essere
indicati
nell'avviso
di
essere
indicati
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea
convocazione
dell'assemblea
chiamata
a
nominare
gli
chiamata
a
nominare
gli
amministratori,
di
modo che
gli
amministratori,
di
modo che
gli
azionisti, nello scegliere i candidati, azionisti, nello scegliere i candidati,
possano
tenere
conto
delle
possano
tenere
conto
delle
professionalità richieste. Resta salva professionalità richieste. Resta salva
la possibilità per gli azionisti di la possibilità per gli azionisti di
svolgere proprie valutazioni sulla svolgere proprie valutazioni sulla
composizione ottimale del Consiglio composizione ottimale del Consiglio
di Amministrazione e di presentare di Amministrazione e di presentare
candidature coerenti con queste, candidature coerenti con queste,
motivando
eventuali
differenze
motivando
eventuali
differenze
rispetto
alle
analisi
svolte
dal
rispetto
alle
analisi
svolte
dal
Consiglio.
Successivamente,
il
Consiglio.
Successivamente,
il
Consiglio di Amministrazione verifica Consiglio di Amministrazione verifica
la rispondenza tra la composizione la rispondenza tra la composizione
quali-quantitativa ritenuta ottimale e quali-quantitativa ritenuta ottimale e
quella
effettiva
risultante
dal
quella
effettiva
risultante
dal
processo di nomina. processo di nomina.
I
membri
del
Consiglio
di
I
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione sono eletti con il Amministrazione sono eletti con il
sistema
delle
liste
nelle
quali
i
sistema
delle
liste
nelle
quali
i
candidati devono essere elencati, in candidati devono essere elencati, in
numero minimo di tre e massimo di numero minimo di tre e massimo di La
modifica
è
di
nove,
mediante
un
numero
undici nove, mediante un numero coordinamento rispetto alle
progressivo. Il candidato posto al progressivo. Il candidato posto al proposte sopra richiamate in
numero progressivo "1" di ciascuna numero progressivo "1" di ciascuna materia di composizione del
lista sarà anche il candidato alla lista sarà anche il candidato alla Consiglio
carica di presidente del Consiglio di carica di presidente del Consiglio di
Amministrazione. Amministrazione.
Ogni azionista, nonché gli azionisti Ogni azionista, nonché gli azionisti
appartenenti ad uno stesso gruppo, appartenenti ad uno stesso gruppo,
aderenti
ad
uno
stesso
patto
aderenti
ad
uno
stesso
patto
parasociale ai sensi dell'art. 122 del parasociale ai sensi dell'art. 122 del
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il
soggetto che lo controlla, il soggetto soggetto che lo controlla, il soggetto
dal quale è controllato e il soggetto dal quale è controllato e il soggetto
sottoposto a comune controllo ai sottoposto a comune controllo ai
sensi
dell'art.
93
del
D.lgs.
24
sensi
dell'art.
93
del
D.lgs.
24
febbraio 1998, n. 58, non possono febbraio 1998, n. 58, non possono
presentare
o
concorrere
alla
presentare
o
concorrere
alla
presentazione,
neppure
per
presentazione,
neppure
per
interposta
persona
o
società
interposta
persona
o
società
fiduciaria, di più di una lista, né fiduciaria, di più di una lista, né
possono votare liste diverse da quella possono votare liste diverse da quella
presentata. Il concorso, diretto o presentata. Il concorso, diretto o
indiretto,
nell'indicazione
delle
indiretto,
nell'indicazione
delle
candidature da presentare in più di candidature da presentare in più di
una lista, comporta che dette liste si una lista, comporta che dette liste si
considerano non presentate. considerano non presentate.
Ai fini dell'applicazione del comma Ai fini dell'applicazione del capoverso Trattasi di modifica di mero
precedente,
sono
considerati
comma precedente, sono considerati coordinamento
appartenenti ad uno stesso gruppo il appartenenti ad uno stesso gruppo il
soggetto, anche non avente forma soggetto, anche non avente forma
societaria, che esercita, direttamente societaria, che esercita, direttamente
o indirettamente, il controllo ai sensi o indirettamente, il controllo ai sensi
dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 sul socio in questione e 1998, n. 58 sul socio in questione e
tutte
le
società
controllate
tutte
le
società
controllate
direttamente o indirettamente dal direttamente o indirettamente dal
predetto soggetto. predetto soggetto.
Ogni candidato può presentarsi in Ogni candidato può presentarsi in
una sola lista, a pena di ineleggibilità. una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste Hanno diritto di presentare le liste
soltanto gli azionisti che, insieme o soltanto gli azionisti
cui spetta il
separatamente,
siano
diritto di voto che, da soli o insieme La
formulazione
generica,
complessivamente titolari di azioni ad
altri
azionisti,
rappresentino
senza esplicito riferimento
rappresentanti almeno il 2,5% (due almeno la percentuale del capitale alle soglie previste all'art.
virgola cinque per cento) – ovvero la sociale fissata dalla normativa di 144-quater del Regolamento
diversa minore percentuale stabilita riferimento
tempo
per
tempo
Emittenti,
neutralizza
gli
dalla normativa pro tempore vigente vigente
che,
insieme
o
effetti
sullo
Statuto
di
– del capitale sociale avente diritto di separatamente,
siano
un'eventuale abrogazione o
voto nelle deliberazioni Assembleari complessivamente titolari di azioni modifica dell'articolo. In ogni
che hanno ad oggetto la nomina dei rappresentanti almeno il 2,5% (due
componenti
dell'organo
virgola cinque per cento) - ovvero la
amministrativo. diversa minore percentuale stabilita
dalla normativa pro tempore vigente
- del capitale sociale avente diritto di
voto nelle deliberazioni Assembleari
che hanno ad oggetto la nomina dei
componenti
dell'organo
amministrativo.
La
misura
della
quota di partecipazione richiesta per
la
presentazione
delle
liste
di
candidati per l'elezione del Consiglio
di Amministrazione viene indicata
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea
chiamata
a
deliberare
sulla
nomina
di
tale
organo.
Le liste devono essere depositate Le liste devono essere depositate
presso la sede della società e la presso la sede della società e la
società
di
gestione
del
mercato
società
di
gestione
del
mercato
almeno 25 (venticinque) giorni prima almeno 25 (venticinque) giorni prima
di quello previsto per l'Assemblea di quello previsto per l'Assemblea
chiamata a deliberare la nomina chiamata a deliberare la nomina
dell'organo amministrativo e messe a dell'organo amministrativo e messe a
disposizione del pubblico presso la disposizione del pubblico presso la
sede sociale, la società di gestione del sede sociale, la società di gestione del
mercato,
sul
sito
internet
della
mercato,
sul
sito
internet
della

caso, viene precisato l'obbligo di indicare nell'avviso di convocazione dell'assemblea la misura della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste

Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna

Si tratta di una modifica di coordinamento tra la scadenza e il regime ordinario di convocazione dell'assemblea

previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e

lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni dallo Statuto. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni

prima dell'Assemblea chiamata a prima dell'Assemblea chiamata a
deliberare
sulla
nomina
dei
deliberare
sulla
nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Unitamente
a
Amministrazione.
Unitamente
a
ciascuna
lista
devono
essere
ciascuna
lista
devono
essere
depositate: a) le informazioni relative depositate: a) le informazioni relative
all'identità
dei
soci
che
hanno
all'identità
dei
soci
che
hanno
presentato la lista e alla percentuale presentato la lista e alla percentuale
di
partecipazione
da
essi
di
partecipazione
da
essi
complessivamente detenuta; b) le complessivamente detenuta; b) le
dichiarazioni con le quali i singoli dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura candidati accettano la candidatura
(nel caso dei candidati posti al (nel caso dei candidati posti al
numero progressivo "1" di ciascuna numero progressivo "1" di ciascuna
lista,
essi
accettano
anche
la
lista,
essi
accettano
anche
la
candidatura
a
presidente
del
candidatura
a
presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione)
e
Consiglio
di
Amministrazione)
e
attestano,
sotto
la
propria
attestano,
sotto
la
propria
responsabilità, l'inesistenza di cause responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti di nonché l'esistenza dei requisiti di
professionalità e onorabilità e di ogni professionalità e onorabilità e di ogni
ulteriore requisito prescritto dalla ulteriore requisito prescritto dalla
normativa vigente e dal presente normativa vigente e dal presente
Statuto per l'assunzione della carica; Statuto per l'assunzione della carica;
c) le dichiarazioni di indipendenza c) le dichiarazioni di indipendenza
rilasciate ai sensi delle applicabili rilasciate ai sensi delle applicabili
disposizioni
legislative,
disposizioni
legislative,
regolamentari e statutarie; nonché d) regolamentari e statutarie; nonché d)
il
curriculum
vitae
di
ciascun
il
curriculum
vitae
di
ciascun
candidato,
che
contenga
candidato,
che
contenga
un'esauriente
informativa
sulle
un'esauriente
informativa
sulle
Si
tratta
di
clausola
che
caratteristiche
personali
e
caratteristiche
personali
e
costituisce
mera
professionali
del
candidato
professionali
del
candidato
riproposizione
testuale
di
medesimo, che identifichi per quale medesimo, che identifichi per quale disposizioni delle istruzioni di
profilo teorico costui risulti adeguato, profilo teorico costui risulti adeguato, vigilanza bancaria e, quindi,
e
che
indichi
gli
incarichi
di
e
che
indichi
gli
incarichi
di
applicabile senza bisogno di
amministrazione
e
controllo
amministrazione
e
controllo
un richiamo statutario
ricoperti. ricoperti.
Le liste presentate senza l'osservanza Le liste presentate senza l'osservanza
delle disposizioni che precedono si delle disposizioni che precedono si
considerano come non presentate. considerano come non presentate.
Ogni azionista ha diritto di votare una Ogni azionista ha diritto di votare una
sola lista. In caso di voto per una sola lista. In caso di voto per una
pluralità di liste, il voto si considera pluralità di liste, il voto si considera
non espresso per nessuna di esse. non espresso per nessuna di esse.
All'elezione
del
Consiglio
di
All'elezione
del
Consiglio
di
Amministrazione si procede come di Amministrazione si procede come di
seguito indicato: seguito indicato:
a)
dalla
lista
che
ottiene
la
a)
dalla
lista
che
ottiene
la
Come
illustrato
nella
maggioranza
dei
voti
(lista
di
maggioranza
dei
voti
(lista
di
Relazione
degli
maggioranza) è eletto un numero di maggioranza)
sono tratti, in base
amministratori, le modifiche
consiglieri pari a sei, di cui almeno all'ordine progressivo con il quale al meccanismo di nomina del
uno in possesso dei requisiti di sono elencati nella lista stessa, tutti Consiglio sono finalizzate ad
indipendenza ai sensi del successivo gli amministratori da eleggere meno aggiornare
lo
Statuto
a
art. 10.3; sono eletti in detti limiti uno,
e
nel
rispetto
di
quanto
seguito
dell'avvenuta
numerici
i
candidati
nell'ordine
previsto all'art. 10.3 in materia di quotazione e dell'uscita dal
progressivo indicato nella lista; il numero minimo di amministratori è capitale sociale del Fondo. La
candidato
posto
al
numero
eletto un numero di consiglieri pari a modifica della composizione
progressivo
"1"
viene
nominato
sei, di cui almeno uno in possesso dei azionaria della Banca rende
presidente
del
Consiglio
di
requisiti di indipendenza ai sensi del non
più
giustificata
la
Amministrazione della società; successivo art. 10.3; sono eletti in previsione
detti
limiti
numerici
i
candidati
nell'ordine progressivo indicato nella
lista; il candidato posto al numero
progressivo
"1"
viene
nominato
presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione della società;
b) l'ultimo membro del Consiglio di
b) due amministratori, di cui almeno Amministrazione è tratto dalla lista
uno in possesso dei requisiti di di minoranza, che ottiene il maggior
indipendenza ai sensi del successivo numero di voti dopo la lista di cui alla

art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale membro deve essere due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3. Nel caso in cui siano state

art. 10.3. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata La modifica è coerente con la definizione di un numero variabile di amministratori. Inoltre, il rinvio alla normativa pro tempore vigente neutralizza gli effetti sullo Statuto di un'eventuale modifica dell'articolo della norma primaria.

comunicazione
al
Consiglio
di
comunicazione
al
Consiglio
di
Amministrazione, non ne determina Amministrazione, non ne determina
la
decadenza
se
i
requisiti
la
decadenza
se
i
requisiti
permangono in capo al numero permangono in capo al numero
minimo
di
amministratori
che,
minimo
di
amministratori
che,
secondo la normativa pro tempore secondo la normativa pro tempore
vigente e il presente Statuto, devono vigente e il presente Statuto, devono
possedere tali requisiti. possedere tali requisiti.
Qualora con i candidati eletti con le Qualora con i candidati eletti con le
modalità
sopra
indicate
non
sia
modalità
sopra
indicate
non
sia
assicurata la nomina di un numero di assicurata la nomina di un numero di
amministratori
in
possesso
dei
amministratori
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza
sopra
requisiti
di
indipendenza
sopra
previsti
pari
al
numero
minimo
previsti
pari
al
numero
minimo
stabilito dalla normativa vigente e dal stabilito dalla normativa vigente e dal
presente
Statuto
in
relazione
al
presente
Statuto
in
relazione
al
numero
complessivo
degli
numero
complessivo
degli
amministratori,
il
candidato
non
amministratori,
il
candidato
non
indipendente eletto come ultimo in indipendente eletto come ultimo in
ordine progressivo nella lista che ha ordine
progressivo
nella
lista
di
riportato il maggior numero di voti di maggioranza che ha riportato il La
modifica
coordina
i
cui alla lettera a) del comma 10.2, maggior numero di voti di cui alla riferimenti
alle
liste
di
undicesimo
capoverso,
sarà
lettera
a)
del
comma
10.2,
"maggioranza"
e
sostituito con il primo candidato undicesimo
capoverso,
sarà
"minoranza"
indipendente
secondo
l'ordine
sostituito con il primo candidato precedentemente
definite
progressivo non eletto della stessa indipendente
secondo
l'ordine
nel testo dello Statuto
lista, ovvero, in difetto, dal primo progressivo non eletto della stessa
candidato
indipendente
secondo
lista, ovvero, in difetto, dal primo
l'ordine progressivo non eletto delle candidato
indipendente
secondo
altre liste, secondo il numero di voti l'ordine progressivo non eletto della
da
ciascuna
ottenuto.
A
tale
lista di minoranza delle altre liste,
procedura di sostituzione si farà secondo il numero di voti da ciascuna
luogo sino al completamento del ottenuto.
A
tale
procedura
di
numero dei consiglieri indipendenti sostituzione si farà luogo sino al
da nominare. completamento del numero degli
Fermo
restando
il
rispetto
del
amministratori
indipendenti
da
numero minimo di amministratori in nominare.
possesso
dei
requisiti
di
Fermo
restando
il
rispetto
del
indipendenza secondo quanto sopra numero minimo di amministratori in
previsto, qualora con i candidati eletti possesso
dei
requisiti
di
con le modalità sopra indicate nella indipendenza secondo quanto sopra
composizione
del
Consiglio
di
previsto, qualora con i candidati eletti
Amministrazione non sia assicurato il con le modalità sopra indicate nella
rispetto della normativa vigente in composizione
del
Consiglio
di
materia di equilibrio tra i generi, il Amministrazione non sia assicurato il
candidato
del
genere
più
rispetto della normativa vigente delle
rappresentato eletto come ultimo in disposizioni statutarie in materia di
ordine progressivo nella lista che ha equilibrio tra i generi, il candidato del Cfr. nota precedente
riportato il maggior numero di voti di genere
più
rappresentato
eletto
cui alla lettera a) del comma 10.2, come ultimo in ordine progressivo
undicesimo
capoverso,
sarà
nella lista di maggioranza che ha
sostituito con il primo candidato del riportato il maggior numero di voti di
genere meno rappresentato secondo cui alla lettera a) del comma 10.2,
l'ordine progressivo non eletto della undicesimo
capoverso,
sarà
stessa lista, ovvero, in difetto, dal sostituito con il primo candidato del
primo candidato del genere meno genere meno rappresentato secondo
rappresentato
secondo
l'ordine
l'ordine progressivo non eletto della
progressivo non eletto delle altre stessa lista, ovvero, in difetto, dal
liste, secondo il numero di voti da primo candidato del genere meno
ciascuna ottenuto. A tale procedura rappresentato
secondo
l'ordine
di sostituzione si farà luogo sino a che progressivo non eletto della lista di
il Consiglio di Amministrazione risulti minoranza delle altre liste, secondo il
conforme alla normativa vigente in numero di voti da ciascuna ottenuto.
materia di equilibrio tra i generi. A tale procedura di sostituzione si
farà luogo sino a che il Consiglio di
Amministrazione risulti conforme alla
normativa vigente alle disposizioni
statutarie in materia di equilibrio tra
Nel caso in cui venga presentata e i generi.
ammessa un'unica lista risulteranno Nel caso in cui venga presentata e
eletti tutti i candidati di tale lista, ammessa un'unica lista risulteranno

comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto

sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla 10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla

sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le

maggioranze di legge senza voto di

lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli

amministratori
rimasti
in
carica
amministratori
rimasti
in
carica
dovranno convocare con urgenza dovranno convocare con urgenza
l'Assemblea per la sua integrale l'Assemblea per la sua integrale
sostituzione
e
potranno
nel
sostituzione
e
potranno
nel
frattempo
compiere
gli
atti
di
frattempo
compiere
gli
atti
di
ordinaria amministrazione. ordinaria amministrazione.
10.6 Il presidente del Consiglio di 10.6 Il presidente del Consiglio di
Amministrazione
è
nominato
Amministrazione
è
nominato
dall'Assemblea con le modalità di cui dall'Assemblea con le modalità di cui
all'art. 10.2, undicesimo capoverso, all'art. 10.2, undicesimo capoverso,
lettera a), del presente Statuto. In lettera a), del presente Statuto. In
assenza
di
liste
presentate
e
assenza
di
liste
presentate
e
ammesse, il presidente del Consiglio ammesse, il presidente del Consiglio
di
Amministrazione
è
nominato
di
Amministrazione
è
nominato
dall'Assemblea con le modalità e dall'Assemblea con le modalità e
maggioranze di legge. maggioranze di legge.
10.7 Il Consiglio di Amministrazione 10.7 Il Consiglio di Amministrazione
nomina
tra
i
suoi
membri
un
nomina
tra
i
suoi
membri
un
amministratore
delegato
amministratore
delegato
conformemente a quanto previsto conformemente a quanto previsto
all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di
Amministrazione ha la facoltà di Amministrazione ha la facoltà di
attribuire
al
medesimo
attribuire
al
medesimo
amministratore delegato anche la amministratore delegato anche la
carica di direttore generale. La carica carica di direttore generale. La carica
di direttore generale può essere di direttore generale può essere
attribuita
esclusivamente
attribuita
esclusivamente
all'amministratore delegato. all'amministratore delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha la Il Consiglio di Amministrazione ha la
facoltà
di
nominare
un
facoltà
di
nominare
un
vicepresidente,
conformemente
a
vicepresidente,
conformemente
a
quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il
quale avrà il potere, in caso di quale avrà il potere, in caso di
assenza
o
impedimento
del
assenza
o
impedimento
del
presidente,
di
presiedere
presidente,
di
presiedere

l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. 10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

10.9 I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. 10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

10.9 I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Si tratta di clausola che costituisce mera riproposizione testuale di disposizioni delle istruzioni di vigilanza bancaria e, quindi, applicabile senza bisogno di un richiamo statutario

10.10 Il Consiglio di Amministrazione 10.9 Il Consiglio di Amministrazione
nomina inoltre un segretario nella nomina inoltre un segretario nella
persona di un amministratore ovvero persona di un amministratore ovvero
di un dirigente o quadro direttivo di un dirigente o quadro direttivo
della società o un suo sostituto, della società o un suo sostituto,
oppure di un consulente esterno. oppure di un consulente esterno.
10.11 Il Consiglio di Amministrazione 10.10 Il Consiglio di Amministrazione
si sottopone a un periodico processo si sottopone a un periodico processo
di autovalutazione, secondo i criteri e di autovalutazione, secondo i criteri e
le modalità prevista dalla normativa le modalità prevista dalla normativa
pro tempore applicabile. pro tempore applicabile.
Articolo 11: adunanze del Consiglio Articolo 11: adunanze del Consiglio
di Amministrazione di Amministrazione
11.1 Il Consiglio di Amministrazione si 11.1 Il Consiglio di Amministrazione si
raduna, sia nella sede della società sia raduna, sia nella sede della società sia
altrove, purché in Italia, negli Stati altrove, purché in Italia, negli Stati
membri dell'Unione Europea e in membri dell'Unione Europea e in
Svizzera,
tutte
le
volte
che
il
Svizzera,
tutte
le
volte
che
il
presidente lo giudichi necessario o presidente lo giudichi necessario o
quando ne sia fatta richiesta scritta quando ne sia fatta richiesta scritta
da almeno un terzo dei suoi membri da almeno un terzo dei suoi membri
ovvero dal Collegio Sindacale o da ovvero dal Collegio Sindacale o da
ciascun sindaco individualmente. ciascun sindaco individualmente.
11.2 Il Consiglio di Amministrazione 11.2 Il Consiglio di Amministrazione
viene convocato dal presidente con viene convocato dal presidente con
avviso da spedirsi almeno cinque avviso da spedirsi almeno cinque
giorni prima dell'adunanza a ciascun giorni prima dell'adunanza a ciascun
suo componente e ai sindaci effettivi suo componente e ai sindaci effettivi,
e, nei casi di urgenza, almeno due salvi i casi di urgenza. e, nei casi di La modifica consente una
giorni prima. L'avviso può essere urgenza, almeno due giorni prima. snellezza
operativa
del
redatto
su
qualsiasi
supporto
L'avviso
può
essere
redatto
su
Consiglio che, in taluni casi,
(cartaceo o magnetico) e può essere qualsiasi
supporto
(cartaceo
o
potrebbe
anche
essere
spedito
con
qualsiasi
mezzo
di
magnetico) e può essere spedito con convocato ad horas (ferma
comunicazione (compresi il telefax e qualsiasi mezzo di comunicazione restando la valutazione della
la
posta
elettronica)
idoneo
a
(compresi
il
telefax
e
la
posta
ricorrenza delle ragioni di
garantire
la
prova
dell'avvenuto
elettronica) idoneo a garantire la urgenza
da
parte
del
ricevimento. prova dell'avvenuto ricevimento. Presidente del Consiglio)
11.3 Il Consiglio di Amministrazione è 11.3 Il Consiglio di Amministrazione è
comunque validamente costituito e comunque validamente costituito e
atto a deliberare qualora, anche in atto a deliberare qualora, anche in
assenza
delle
suddette
formalità
assenza
delle
suddette
formalità
(fermo restando il diritto di ciascuno (fermo restando il diritto di ciascuno
degli
intervenuti
di
opporsi
alla
degli
intervenuti
di
opporsi
alla
discussione degli argomenti sui quali discussione degli argomenti sui quali
non
si
ritenga
sufficientemente
non
si
ritenga
sufficientemente
informato), siano presenti tutti i informato), siano presenti tutti i
membri del Consiglio stesso e tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i
componenti del Collegio Sindacale. componenti del Collegio Sindacale.
11.4 Alle riunioni del Consiglio di 11.4 Alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, su iniziativa del Amministrazione, su iniziativa del
presidente
o
dell'amministratore
presidente
o
dell'amministratore
delegato, possono essere chiamati ad delegato, possono essere chiamati ad
assistervi
dirigenti
della
società,
assistervi
dirigenti
della
società,
ovvero qualsiasi altra persona che il ovvero qualsiasi altra persona che il
Consiglio di Amministrazione voglia Consiglio di Amministrazione voglia
invitare per supportare i propri lavori invitare per supportare i propri lavori
su specifiche materie. Il segretario, o su specifiche materie. Il segretario, o
il suo sostituto, cura la redazione del il suo sostituto, cura la redazione del
verbale di ciascuna adunanza, che verbale di ciascuna adunanza, che
dovrà essere sottoscritto da chi dovrà essere sottoscritto da chi
presiede l'adunanza e dal segretario presiede l'adunanza e dal segretario
stesso. stesso.
11.5 Le adunanze del Consiglio di 11.5 Le adunanze del Consiglio di
Amministrazione possono svolgersi Amministrazione possono svolgersi
anche con gli intervenuti dislocati in anche con gli intervenuti dislocati in
più
luoghi,
contigui
o
distanti,
più
luoghi,
contigui
o
distanti,
audio/video o anche solo audio audio/video o anche solo audio
collegati, a condizione che siano collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di principi di buona fede e di parità di
trattamento dei consiglieri. In tal trattamento degli amministratori. In
caso, è necessario che: tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di a) sia consentito al presidente di
accertare
inequivocabilmente
accertare
inequivocabilmente
l'identità e la legittimazione degli l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare i risultati della votazione; proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato b) in ogni luogo audio/video collegato La modifica mira a snellire le
si
predisponga
il
foglio
delle
si
predisponga
il
foglio
delle
formalità
per
la
gestione
presenze,
in
cui
devono
essere
presenze,
in
cui
devono
essere
delle riunioni del Consiglio
indicati i nominativi dei partecipanti indicati i nominativi dei partecipanti
all'adunanza in quel luogo; detto all'adunanza in quel luogo; detto
foglio di presenza va allegato al foglio di presenza va allegato al
verbale dell'adunanza; verbale dell'adunanza;
c)
sia
consentito
al
soggetto
b)c)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di adeguatamente gli eventi oggetto di
verbalizzazione; verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di c)d) sia consentito agli intervenuti di
scambiarsi
documentazione
e
scambiarsi
documentazione
e
comunque di partecipare in tempo comunque di partecipare in tempo
reale alla discussione e alla votazione reale alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno; del giorno;
e) a meno che si tratti di adunanza d)e)
a meno che si tratti di
totalitaria,
vengano
indicati
adunanza
totalitaria,
vengano
Cfr. nota precedente.
nell'avviso di convocazione i luoghi indicati nell'avviso di convocazione le La
precisazione
che
la
audio/video collegati a cura della modalità
per
il
collegamento
riunione si considera tenuta
società,
nei
quali
gli
intervenuti
audio/video.
A
discrezione
del
nel luogo dove sono presenti
possano affluire, dovendosi ritenere Presidente, potranno in ogni caso il presidente e il segretario
svolta la riunione nel luogo ove siano essere indicati i luoghi audio/video può
essere
abrogata
in
presenti il presidente e il segretario o collegati a cura della società, nei quali quanto già contenuta nel
notaio verbalizzante. gli
intervenuti
possano
debbano
successivo art. 11.6
affluire
per
poter
partecipare
all'adunanza,
dovendosi
ritenere
svolta la riunione nel luogo ove siano
presenti il presidente e il segretario o
notaio verbalizzante. La
modifica
ha
carattere
11.6 Il Consiglio di Amministrazione si 11.6 Il Consiglio di Amministrazione si meramente lessicale
considera tenuto nel luogo ove sono considera tenuto nel luogo in cui ove
presenti il presidente ed il segretario, sono presenti il presidente ed il
o il notaio che ha redatto il verbale. segretario, o il notaio che ha redatto
il verbale.
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione sono presiedute dal Amministrazione sono presiedute dal
presidente o, in caso di sua assenza o presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento,
dal
vicepresidente
impedimento,
dal
vicepresidente
ovvero, in caso di sua assenza o ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento,
dall'amministratore
impedimento,
dall'amministratore
più anziano per carica o, in subordine, più anziano per carica o, in subordine,
per età. per età.
11.7 Le deliberazioni del Consiglio di 11.7
Le
deliberazioni
del
Amministrazione
sono
prese
a
Consiglio di Amministrazione sono
maggioranza assoluta dei presenti, prese a maggioranza assoluta dei
salvo che per le delibere indicate presenti, salvo che per le delibere
all'ultimo capoverso dell'art. 12.2 che indicate all'ultimo capoverso dell'art.
segue. 12.2 che segue.
Articolo 12: poteri del Consiglio di Articolo 12: poteri del Consiglio di
Amministrazione Amministrazione
12.1 L'organo amministrativo compie 12.1 L'organo amministrativo compie
tutte le operazioni necessarie per il tutte le operazioni necessarie per il
raggiungimento dell'oggetto sociale, raggiungimento dell'oggetto sociale,
essendo dotato di ogni potere per essendo dotato di ogni potere per
l'amministrazione
della
società
e
l'amministrazione
della
società
e
della facoltà di compiere tutti gli atti della facoltà di compiere tutti gli atti
ritenuti necessari od opportuni per il ritenuti necessari od opportuni per il
raggiungimento degli scopi sociali e raggiungimento degli scopi sociali e
gestisce l'impresa sociale con la gestisce l'impresa sociale con la
diligenza
richiesta
dalla
natura
diligenza
richiesta
dalla
natura
dell'incarico. dell'incarico.
12.2 Sono riservate al Consiglio di
Amministrazione
e
non
sono
delegabili
le
deliberazioni
di
cui
all'elenco che segue, oltre a quelle,
non incluse in tale elenco, stabilite
dalla
legge
e
dalle
disposizioni
regolamentari pro tempore vigenti,
ovvero da altre previsioni statutarie:
a) la determinazione degli indirizzi
generali
relativi
allo
sviluppo
aziendale,
alle
operazioni
strategiche, ai piani industriali e
finanziari della società, nonché la
valutazione del generale andamento
della gestione;
b)
l'approvazione
dell'assetto
organizzativo e di governo societario,
garantendo la chiara distinzione di
compiti
e
funzioni
nonché
la
prevenzione di conflitti di interesse;
c) l'approvazione dei sistemi contabili
e di rendicontazione;
d) la supervisione del processo di
informazione
al
pubblico
e
di
comunicazione;
e) l'adozione di misure volte ad
assicurare
un
efficace
confronto
dialettico con la funzione di gestione
e con i responsabili delle principali
funzioni aziendali, nonché il controllo
nel
tempo
delle
scelte
e
delle
decisioni da questi assunte;
f) le politiche di gestione del rischio,
nonché, sentito anche il parere del
Collegio Sindacale, la valutazione
della funzionalità, efficienza, efficacia
del sistema dei controlli interni e del sistema dei controlli interni e
dell'adeguatezza
dell'assetto
dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
organizzativo,
amministrativo
e
contabile; contabile;
g)
l'eventuale
nomina
del
g)
l'eventuale
nomina
del
vicepresidente e la sua revoca, se vicepresidente e la sua revoca, se
nominato; nominato;
h)
la
nomina
e
la
revoca
h)
la
nomina
e
la
revoca
dell'amministratore
delegato.
dell'amministratore
delegato.
L'eventuale nomina e la revoca, se L'eventuale nomina e la revoca, se
nominato, del direttore generale, che nominato, del direttore generale, che
dovrà se del caso necessariamente dovrà se del caso necessariamente
coincidere
con
l'amministratore
coincidere
con
l'amministratore
delegato; delegato;
i)
l'assunzione
e
la
cessione
di
i)
l'assunzione
e
la
cessione
di
partecipazioni strategiche; partecipazioni strategiche;
j) l'approvazione e la modifica dei j) l'approvazione e la modifica dei
principali regolamenti interni; principali regolamenti interni; Il
riferimento
ai
comitati
k) la costituzione, la modifica e la k) la costituzione, la modifica e la "endo-consiliari" chiarisce in
soppressione di comitati interni agli soppressione
dei
comitati
endo
maniera
più
puntuale
organi aziendali; consiliari di comitati interni agli l'ambito di applicazione della
organi aziendali; clausola
l) la nomina, la sostituzione e la l) la nomina, la sostituzione e la
revoca, sentito il parere del Collegio revoca, sentito il parere del Collegio
Sindacale,
dei
responsabili
delle
Sindacale,
dei
responsabili
delle
funzioni di revisione interna, risk funzioni di revisione interna, risk
management e di compliance, del management e di compliance, del
dirigente preposto alla redazione dei dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili e societari; documenti contabili e societari;
m) la determinazione dei criteri per il m) la determinazione dei criteri per il
coordinamento e la direzione delle coordinamento e la direzione delle
società del gruppo; società del gruppo;
n) l'acquisto e la vendita di azioni n) l'acquisto e la vendita di azioni
proprie, in conformità alla delibera di proprie, in conformità alla delibera di
autorizzazione dell'Assemblea degli autorizzazione dell'Assemblea degli
azionisti
e
previa
autorizzazione
azionisti
e
previa
autorizzazione
dell'Autorità di Vigilanza; dell'Autorità di Vigilanza;
o)
l'emissione
di
obbligazioni
o)
l'emissione
di
obbligazioni
convertibili per un importo massimo convertibili per un importo massimo
complessivo pari ad Euro 20.000.000 complessivo pari ad Euro 20.000.000
nel termine massimo consentito dalla nel termine massimo consentito dalla
legge; legge;
p)
l'istituzione,
la
chiusura
o
il
p)
l'istituzione,
la
chiusura
o
il
trasferimento
di
dipendenze
in
trasferimento
di
dipendenze
in
genere o rappresentanze o sedi genere o rappresentanze o sedi
secondarie; secondarie;
q) l'elaborazione delle politiche di q) l'elaborazione delle politiche di
remunerazione e incentivazione della remunerazione e incentivazione della
società e del gruppo, nonché la società e del gruppo, nonché la
definizione
dei
sistemi
di
definizione
dei
sistemi
di
remunerazione
e
incentivazione
remunerazione
e
incentivazione
almeno per i seguenti soggetti: (i) almeno per i seguenti soggetti: (i)
consiglieri esecutivi; (ii) direttore amministratori
esecutivi;
(ii)
generale
ove
nominato;
(iii)
direttore generale ove nominato; (iii)
responsabili delle principali linee di responsabili delle principali linee di
business, funzioni aziendali o aree business, funzioni aziendali o aree
geografiche; (iv) coloro che riportano geografiche; (iv) coloro che riportano
direttamente agli organi con funzioni direttamente agli organi con funzioni
aziendali di supervisione strategica, aziendali di supervisione strategica,
gestione e di controllo; gestione e di controllo;
r)
la
remunerazione
r)
la
remunerazione
dell'amministratore delegato (e del dell'amministratore delegato (e del
direttore generale, se nominato) e di direttore generale, se nominato) e di
ogni altro amministratore munito di ogni altro amministratore munito di
particolari incarichi, nel rispetto della particolari incarichi, nel rispetto della
normativa applicabile in tema di normativa applicabile in tema di
remunerazioni e delle politiche di remunerazioni e delle politiche di
remunerazione e incentivazione della remunerazione e incentivazione della
società. società.

s) l'approvazione del budget annuale;

s) l'approvazione del budget annuale;

t) l'attribuzione, le modifiche e la t) l'attribuzione, le modifiche e la
revoca dei poteri delegati al Comitato revoca dei poteri delegati al Comitato
Esecutivo
e
all'amministratore
Esecutivo
e
all'amministratore
delegato; delegato;
u)
l'adozione
delle
politiche
di
u)
l'adozione
delle
politiche
di
sviluppo della società che si rendano sviluppo della società che si rendano
necessarie al fine di determinare i necessarie al fine di determinare i
business plan di lungo periodo ed il business plan di lungo periodo ed il
budget di esercizio; budget di esercizio;
w) le deliberazioni nelle materie w) le deliberazioni nelle materie
delegate al Comitato Esecutivo ed delegate al Comitato Esecutivo ed
all'amministratore
delegato
al
di
all'amministratore
delegato
al
di
sopra dei limiti per essi stabiliti; sopra dei limiti per essi stabiliti;
x) la delega dei poteri agli altri x) la delega dei poteri agli altri
amministratori
e
potere
di
amministratori
e
potere
di
modificare, aggiungere ed escludere modificare, aggiungere ed escludere Si tratta di una modifica
tali poteri delegati. tali poteri delegati; funzionale
ad
un
miglior
y) l'esecuzione delle istruzioni della raccordo con le Disposizioni
Banca d'Italia. di Vigilanza (cfr. Tit. I, Cap. 2,
Per la validità delle delibere di cui alle Per la validità delle delibere di cui alle Sez. IV, Circolare 285 del 17
lettere h), i), j), k) l), m), o), r), s), t), lettere h), i), j), k) l), m), o), r), s), t), dicembre 2013 ss.mm.ii.)
u), w) e x) del presente art. 12.2, è u), w) e x) del presente art. 12.2, è
necessario
il
voto
favorevole
di
necessario
il
voto
favorevole
di
almeno 7 componenti di cui almeno almeno 7 componenti di cui almeno L'eliminazione
della
cinque
tratti
dalla
lista
di
cinque
tratti
dalla
lista
di
previsione
di
quorum
maggioranza, fermo restando che maggioranza, fermo restando che deliberativi rafforzati per le
tale quorum deliberativo rafforzato tale quorum deliberativo rafforzato delibere
del
Consiglio
di
non troverà applicazione in relazione non troverà applicazione in relazione Amministrazione
su
alle
sole
delibere
che
saranno
alle
sole
delibere
che
saranno
determinate
materie
si
adottate dalla società in virtù della adottate dalla società in virtù della spiega, come già detto, alla
disciplina regolamentare sulla base di disciplina regolamentare sulla base di luce del mutato contesto
richiesta documentata da parte delle richiesta documentata da parte delle azionario della Banca
autorità di vigilanza. autorità di vigilanza.
12.3
Sono
inoltre
attribuite
al
12.3
Sono
inoltre
attribuite
al
Consiglio
di
Amministrazione
le
Consiglio
di
Amministrazione
le
seguenti competenze: seguenti competenze:
a) la fusione nei casi previsti dagli a) la fusione nei casi previsti dagli
artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile
e la scissione nei casi in cui siano e la scissione nei casi in cui siano
applicabili tali norme; applicabili tali norme;
b) la riduzione del capitale in caso di b) la riduzione del capitale in caso di
recesso di uno o più soci; recesso di uno o più soci;
c) gli adeguamenti dello Statuto a c) gli adeguamenti dello Statuto a
disposizioni normative. disposizioni normative.
Gli
amministratori
riferiscono
al
Gli
amministratori
riferiscono
al
Collegio Sindacale tempestivamente Collegio Sindacale tempestivamente La modifica è finalizzata ad
e con periodicità almeno trimestrale e con periodicità almeno trimestrale eliminare una formulazione
in sede di riunione del Collegio o del in sede di riunione del Collegio o del ridondante rispetto a quanto
Comitato Esecutivo, se nominato, Comitato Esecutivo, se nominato, già previsto dall'art. 17.2
ovvero anche direttamente mediante ovvero anche direttamente mediante
nota scritta inviata al presidente del nota scritta inviata al presidente del
Collegio Sindacale, sull'attività svolta Collegio Sindacale, sull'attività svolta
e sulle operazioni di maggiore rilievo e sulle operazioni di maggiore rilievo
economico,
finanziario
e
economico,
finanziario
e
patrimoniale effettuate dalla società patrimoniale effettuate dalla società
e
dalle
società
controllate.
Gli
e
dalle
società
controllate.
Gli
amministratori
riferiscono
inoltre
amministratori
riferiscono
inoltre
sulle operazioni nelle quali abbiano sulle operazioni nelle quali abbiano
un interesse, per conto proprio o di un interesse, per conto proprio o di
terzi,
o
che
siano
influenzate
terzi,
o
che
siano
influenzate
dall'eventuale soggetto che esercita dall'eventuale soggetto che esercita
l'attività
di
direzione
e
l'attività
di
direzione
e
coordinamento. coordinamento.
12.4
Per
il
compimento
di
12.4
Per
il
compimento
di
determinate categorie di atti o di determinate categorie di atti o di
singoli
negozi,
il
Consiglio
di
singoli
negozi,
il
Consiglio
di
Amministrazione
può
conferire
Amministrazione
può
conferire
delega
a
singoli
amministratori,
delega
a
singoli
amministratori,
determinando il contenuto, i limiti e determinando il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio le eventuali modalità di esercizio
della delega. della delega.

In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della società nelle assemblee delle società partecipate, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13: clausola di stallo

13.1 Relativamente alla delibere di cui all'art. 12.2 per le quali il presente Statuto prevede un quorum deliberativo rafforzato, troveranno applicazione le regole di cui al successivo articolo 13.2 e ss.

13.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di deliberare verrà convocata una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi (intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni del calendario esclusi i sabati e le domeniche e i giorni in cui gli istituti finanziari non sono aperti al pubblico) dalla data della riunione in cui si è verificato lo stallo decisionale.

13.3 Laddove anche nel corso della seconda riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione non siano in grado di deliberare troveranno applicazione i quorum deliberativi previsti dalla legge. 13.4 Per le decisioni di cui all'art. 12.2 lett. i), o) e x) che richiedono il quorum deliberativo rafforzato ai In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della società nelle assemblee delle società controllate partecipate, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13: clausola di stallo 13.1 Relativamente alla delibere di cui all'art. 12.2 per le quali il presente Statuto prevede un quorum deliberativo rafforzato, troveranno applicazione le regole di cui al successivo articolo 13.2 e ss. 13.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di deliberare verrà convocata una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi (intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni del calendario esclusi i sabati e le domeniche e i giorni in cui gli istituti finanziari non sono aperti al pubblico) dalla data della riunione in cui si è verificato lo stallo decisionale.

13.3 Laddove anche nel corso della seconda riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione non siano in grado di deliberare troveranno applicazione i quorum deliberativi previsti dalla legge. 13.4 Per le decisioni di cui all'art. 12.2 lett. i), o) e x) che richiedono il quorum deliberativo rafforzato ai La proposta è finalizzata a semplificare il processo di attribuzione delle deleghe per la partecipazione alle assemblee delle società partecipate

L'eliminazione della clausola di stallo si spiega, come già detto, alla luce del mutato contesto azionario della Banca

In ogni caso, la modifica in questione determina altresì la rinumerazione degli articoli successivi e il coordinamento delle ulteriori cross reference a tali articoli all'interno dello Statuto

sensi dell'ultimo capoverso dell'art. sensi dell'ultimo capoverso dell'art.
12.2,
qualora
il
Consiglio
di
12.2,
qualora
il
Consiglio
di
Amministrazione non sia in grado di Amministrazione non sia in grado di
adottare
alcuna
delibera
per
adottare
alcuna
delibera
per
mancato raggiungimento del quorum mancato raggiungimento del quorum
deliberativo previsto, non si darà deliberativo previsto, non si darà
luogo ad alcuna delibera. luogo ad alcuna delibera.
Articolo 14: Comitato Esecutivo Articolo 1314: Comitato Esecutivo
14.1 Il Consiglio di Amministrazione 1314.1
Il
Consiglio
di
può nominare, nel suo seno, un Amministrazione può nominare, nel
Comitato Esecutivo determinandone suo seno, un Comitato Esecutivo
la durata, le facoltà, le attribuzioni e determinandone la durata, le facoltà,
le modalità di funzionamento. le
attribuzioni
e
le
modalità
di
funzionamento.
4.2 Il Comitato Esecutivo è composto 1314.2
Il
Comitato
Esecutivo
è
La modifica è conseguente al
da tre consiglieri. L'amministratore composto da tre amministratori. In recepimento in statuto della
delegato fa parte di diritto del ogni caso, almeno un terzo dei disciplina
a
tutela
della
Comitato Esecutivo. Il Presidente non componenti del Comitato Esecutivo partecipazione
del
genere
può essere membro del Comitato dovranno appartenere al genere meno rappresentato
Esecutivo, ma può partecipare, senza meno
rappresentato.
diritto di voto, alle sue riunioni. L'amministratore delegato fa parte di
diritto del Comitato Esecutivo. Il
Presidente non può essere membro
del Comitato Esecutivo, ma può
partecipare, senza diritto di voto, alle
sue riunioni.
14.3 Il Comitato Esecutivo dura in 1314.3 Il Comitato Esecutivo dura in
carica per il periodo di volta in volta carica per il periodo di volta in volta
determinato
dal
Consiglio
di
determinato
dal
Consiglio
di
Amministrazione, che ne determina i Amministrazione, che ne determina i
poteri
e
le
attribuzioni
e
può
poteri
e
le
attribuzioni
e
può
revocare, in tutto o in parte, i relativi revocare, in tutto o in parte, i relativi
componenti. La durata in carica del componenti. La durata in carica del
Comitato Esecutivo non può superare Comitato Esecutivo non può superare
quella degli amministratori che lo quella degli amministratori che lo
14.4 La presidenza del Comitato 1314.4 La presidenza del Comitato
Esecutivo spetta all'amministratore Esecutivo spetta all'amministratore
delegato; in mancanza, o in assenza delegato; in mancanza, o in assenza
di quest'ultimo le relative funzioni, ivi di quest'ultimo le relative funzioni, ivi
compreso il potere di proposta in compreso il potere di proposta in
merito
alle
deliberazioni
da
merito
alle
deliberazioni
da
assumere, compete al componente assumere, compete al componente
più anziano d'età. più anziano d'età.
14.5
Alle
riunioni
del
Comitato
1314.5 Alle riunioni del Comitato
Esecutivo,
su
invito
Esecutivo,
su
invito
dell'amministratore
delegato,
dell'amministratore
delegato,
possono essere invitati a partecipare possono essere invitati a partecipare
i
dirigenti
della
società,
ovvero
i
dirigenti
della
società,
ovvero
qualsiasi
altra
persona
che
il
qualsiasi
altra
persona
che
il
Comitato Esecutivo volesse invitare Comitato Esecutivo volesse invitare
per supportare i propri lavori su per supportare i propri lavori su
specifiche materie. specifiche materie.
14.6
Il
ruolo
di
segretario
del
1314.6 Il ruolo di segretario del
Comitato Esecutivo verrà assolto dal Comitato Esecutivo verrà assolto dal
soggetto
all'uopo
nominato
dal
soggetto
all'uopo
nominato
dal
Comitato stesso su indicazione di chi Comitato stesso su indicazione di chi
presiede la riunione. presiede la riunione.
14.7 Il Comitato Esecutivo, da riunirsi 1314.7 Il Comitato Esecutivo, da
almeno
mensilmente,
viene
riunirsi almeno mensilmente, viene
convocato
dall'Amministratore
convocato
dall'Amministratore
Delegato
con
avviso
da spedirsi
Delegato
con
avviso
da spedirsi
almeno
due
giorni
prima
almeno
due
giorni
prima
dell'adunanza a ciascun componente dell'adunanza a ciascun componente
e ai sindaci effettivi. L'avviso può e ai sindaci effettivi. L'avviso può
essere redatto su qualsiasi supporto essere redatto su qualsiasi supporto
(cartaceo o magnetico) e può essere (cartaceo o magnetico) e può essere
spedito
con
qualsiasi
mezzo
di
spedito
con
qualsiasi
mezzo
di
comunicazione (compresi il telefax e comunicazione (compresi il telefax e
la
posta
elettronica)
idoneo
a
la
posta
elettronica)
idoneo
a
garantire
la
prova
dell'avvenuto
garantire
la
prova
dell'avvenuto
ricevimento. ricevimento.
14.8 Per la validità delle deliberazioni 1314.8
Per
la
validità
delle
del Comitato Esecutivo è necessario il deliberazioni del Comitato Esecutivo
voto
favorevole
di
almeno
due
è necessario il voto favorevole di
amministratori. almeno due amministratori.
14.9 Delle deliberazioni assunte dal 1314.9 Delle deliberazioni assunte
Comitato Esecutivo viene redatto dal Comitato Esecutivo viene redatto
apposito
verbale
firmato
dal
apposito
verbale
firmato
dal
presidente
e
dal
segretario
presidente
e
dal
segretario
dell'adunanza. dell'adunanza.
14.10
Le
riunioni
del
Comitato
1314.10 Le riunioni del Comitato
Esecutivo
possono
svolgersi
Esecutivo
possono
svolgersi
mediante utilizzo di idonei sistemi di mediante utilizzo di idonei sistemi di
collegamento
audiovisivo,
con
le
collegamento
audiovisivo,
con
le
medesime
regole
e
modalità
medesime
regole
e
modalità
prescritte in materia per le adunanze prescritte in materia per le adunanze
del Consiglio di Amministrazione. del Consiglio di Amministrazione.
Articolo
15:
amministratore
Articolo
1415:
amministratore
delegato delegato
15.1
L'amministratore
delegato
1415.1
L'amministratore
delegato
gestisce l'attività della società nei gestisce l'attività della società nei
limiti dei poteri ad esso conferiti ed in limiti dei poteri ad esso conferiti ed in
conformità agli indirizzi generali di conformità agli indirizzi generali di
gestione determinati dal Consiglio di gestione determinati dal Consiglio di
Amministrazione. Amministrazione.
15.2 L'amministratore delegato, nei 1415.2 L'amministratore delegato,
limiti dei poteri ad esso conferiti dal nei limiti dei poteri ad esso conferiti
Consiglio di Amministrazione, può dal Consiglio di Amministrazione, può
delegare
poteri
deliberativi
in
delegare
poteri
deliberativi
in
materia di erogazione del credito e di materia di erogazione del credito e di
gestione
ordinaria
a
dirigenti,
gestione
ordinaria
a
dirigenti,
preposti agli uffici, quadri direttivi, preposti agli uffici, quadri direttivi,
preposti alle dipendenze e agli altri preposti alle dipendenze e agli altri
dipendenti
della
società,
entro
dipendenti
della
società,
entro
predeterminati limiti graduati sulla predeterminati limiti graduati sulla
base delle funzioni e del grado base delle funzioni e del grado
Articolo 1516: altri comitati endo
Articolo 16: altri comitati endo consiliari
consiliari
16.1 II Consiglio di Amministrazione
1516.1
II
Consiglio
di
Amministrazione istituisce al proprio
istituisce al proprio interno comitati interno
comitati
con
funzioni
con funzioni consultive e propositive,
determinandone le attribuzioni e le
consultive
e
propositive,
determinandone le attribuzioni e le
facoltà,
anche
in
adesione
alla
normativa applicabile e ai codici di
facoltà,
anche
in
adesione
alla
autodisciplina
delle
società
di
normativa applicabile e ai codici di
gestione dei mercati regolamentati autodisciplina
delle
società
di
nei quali le azioni della società gestione dei mercati regolamentati
potranno essere negoziate. nei quali le azioni della società
potranno essere negoziate.
Articolo 17: presidente del Consiglio Articolo
1617:
presidente
del
di Amministrazione e organi delegati Consiglio
di
Amministrazione
e
organi delegati
17.1 II presidente del Consiglio di 1617.1 II presidente del Consiglio di
Amministrazione: Amministrazione:
- garantisce il buon funzionamento - garantisce il buon funzionamento
del
Consiglio
d'Amministrazione,
del
Consiglio
d'Amministrazione,
favorisce
la
dialettica
interna
e
favorisce
la
dialettica
interna
e
assicura il bilanciamento dei poteri, in assicura il bilanciamento dei poteri, in
coerenza con i compiti in tema di coerenza con i compiti in tema di
organizzazione dei lavori del consiglio organizzazione dei lavori del consiglio
e di circolazione delle informazioni e di circolazione delle informazioni
che gli vengono attribuiti dal Codice che gli vengono attribuiti dal Codice
civile; civile;
-
promuove
l'effettivo
-
promuove
l'effettivo
funzionamento
del
sistema
di
funzionamento
del
sistema
di
governo
societario,
garantendo
governo
societario,
garantendo
l'equilibrio
di
poteri
rispetto
l'equilibrio
di
poteri
rispetto
all'amministratore delegato e agli all'amministratore delegato e agli
altri amministratori esecutivi e si altri amministratori esecutivi e si
pone come interlocutore dell'organo pone come interlocutore dell'organo
con funzione di controllo e dei con funzione di controllo e dei
comitati interni; comitati interni;
-
assicura
che
il
processo
di
-
assicura
che
il
processo
di
autovalutazione
sia
svolto
con
autovalutazione
sia
svolto
con
efficacia e che la società predisponga efficacia e che la società predisponga
e attui programmi di inserimento e e attui programmi di inserimento e
piani di formazione dei componenti piani di formazione dei componenti
degli organi e, laddove tenuta, piani degli organi e, laddove tenuta, piani
di successione delle posizioni di di successione delle posizioni di
vertice dell'esecutivo; vertice dell'esecutivo;
- organizza e coordina l'attività del - organizza e coordina l'attività del
Consiglio
di
Amministrazione
Consiglio
di
Amministrazione
assicurando che siano trattate con assicurando che siano trattate con
priorità
le
questioni
a
rilevanza
priorità
le
questioni
a
rilevanza
strategica, garantendo che ad esse strategica, garantendo che ad esse
sia
dedicato
tutto
il
tempo
sia
dedicato
tutto
il
tempo
necessario, garantendo l'efficacia del necessario, garantendo l'efficacia del
dibattito consiliare e adoperandosi dibattito consiliare e adoperandosi
affinché le deliberazioni alle quali affinché le deliberazioni alle quali
giunge il consiglio siano il risultato di giunge il consiglio siano il risultato di
un'adeguata
dialettica
tra
un'adeguata
dialettica
tra
componenti esecutivi e non esecutivi componenti esecutivi e non esecutivi
e
del
contributo
consapevole
e
e
del
contributo
consapevole
e
ragionato di tutti i suoi componenti; ragionato di tutti i suoi componenti;
-
provvede
affinché
adeguate
-
provvede
affinché
adeguate
informazioni sulle materie iscritte informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno del Consiglio di all'ordine del giorno del Consiglio di
Amministrazione
vengano
fornite
Amministrazione
vengano
fornite
con
congruo
anticipo
a
tutti
i
con
congruo
anticipo
a
tutti
i
consiglieri; amministratori;
- convoca le riunioni del Consiglio di - convoca le riunioni del Consiglio di
Amministrazione e ne decide l'ordine Amministrazione e ne decide l'ordine
del
giorno,
tenendo
in
del
giorno,
tenendo
in
considerazione le eventuali istanze o considerazione le eventuali istanze o
questioni elencate dagli azionisti, questioni elencate dagli azionisti,
amministratori o comitati interni e amministratori o comitati interni e
verificando
la
regolarità
della
verificando
la
regolarità
della
costituzione
dello
stesso
e
costituzione
dello
stesso
e
accertando
l'identità
e
la
accertando
l'identità
e
la
legittimazione dei presenti e i risultati legittimazione dei presenti e i risultati
delle votazioni; delle votazioni;
-
vigila
sull'esecuzione
delle
-
vigila
sull'esecuzione
delle
deliberazioni degli organi sociali e deliberazioni degli organi sociali e
sull'
andamento
generale
della
sull'
andamento
generale
della
società; società;
- può partecipare, senza diritto di - può partecipare, senza diritto di
voto,
alle
riunioni
del
Comitato
voto,
alle
riunioni
del
Comitato
Esecutivo; Esecutivo;
- compie con diligenza e tempestività - compie con diligenza e tempestività
ogni altra attività la cui competenza ogni altra attività la cui competenza
gli/le sia attribuita ai sensi delle gli/le sia attribuita ai sensi delle
disposizioni di legge o regolamentari disposizioni di legge o regolamentari
pro tempore vigente. pro tempore vigente.
17.2
Gli
organi
delegati,
quali
1617.2 Gli organi delegati, quali
l'amministratore
delegato
e/o
il
l'amministratore
delegato
e/o
il
Comitato Esecutivo, riferiscono, con Comitato Esecutivo, riferiscono, con
periodicità almeno trimestrale, al periodicità almeno trimestrale, al
Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio
Sindacale
sul
generale
Collegio
Sindacale
sul
generale
andamento della gestione e sulla sua andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
operazioni
di
maggior
rilievo
economico,
finanziario
e
economico,
finanziario
e
patrimoniale effettuate dalla società patrimoniale effettuate dalla società
e dalle sue controllate; in particolare e dalle sue controllate; in particolare
riferiscono
sulle
operazioni
nelle
riferiscono
sulle
operazioni
nelle
quali essi abbiano un interesse, per quali essi abbiano un interesse, per
conto proprio o di terzi. conto proprio o di terzi.
Al
Consiglio
di
Amministrazione
Al
Consiglio
di
Amministrazione
spetta
comunque
il
potere
di
spetta
comunque
il
potere
di
controllo e di avocare a sé le controllo e di avocare a sé le
operazioni rientranti nella delega, operazioni rientranti nella delega,
oltre che il potere di revocare le oltre che il potere di revocare le
deleghe, fermo restando che gli deleghe, fermo restando che gli

organi delegati sono comunque tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

17.3 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vicepresidente (se nominato), dei consiglieri delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto. 17.4 L'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393-bis del Codice organi delegati sono comunque tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

1617.3 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vicepresidente (se nominato), degli amministratori delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto. 1617.4 L'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393-

civile può essere esercitata dai soci bis
del Codice civile può essere
che rappresentino almeno 1/40 (un esercitata dai soci che rappresentino
quarantesimo) del capitale sociale almeno 1/40 (un quarantesimo) del
capitale sociale.
Articolo 18: Collegio Sindacale Articolo 1718: Collegio Sindacale
18.1 L'Assemblea nomina tre sindaci 1718.1
L'Assemblea
nomina
tre
effettivi e due supplenti che durano sindaci effettivi e due supplenti che
in
carica
per
tre
esercizi,
sono
durano in carica per tre esercizi, sono
rieleggibili
e
scadono
alla
data
rieleggibili
e
scadono
alla
data
dell'Assemblea
convocata
per
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo al l'approvazione del bilancio relativo al
terzo
esercizio
della
carica.
La
terzo esercizio della carica.
cessazione dei sindaci per scadenza Nel
rispetto
del
principio
del termine ha effetto dal momento dell'adeguata diversificazione della La modifica è conseguente al
in cui il collegio è stato ricostituito. composizione
in
termini
di
recepimento in statuto della
Per la nomina, revoca e sostituzione competenze,
esperienze,
età,
disciplina
a
tutela
della
dei sindaci si applicano le norme di proiezione
internazionale
e
di
partecipazione
del
genere
legge e le disposizioni del presente genere, almeno uno dei componenti meno rappresentato
Statuto. effettivi e uno dei supplenti (ovvero
un
numero
superiore
qualora
prescritto dalla normativa tempo
per tempo vigente) del Collegio
Sindacale devono appartenere al
genere meno rappresentato.
La
cessazione
dei
sindaci
per
scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio è stato
ricostituito. Per la nomina, revoca e
sostituzione dei sindaci si applicano le
norme di legge e le disposizioni del
presente Statuto.
1718.2 I sindaci devono essere in
18.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità,
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità
ed
indipendenza
professionalità
ed
indipendenza
prescritti
dalla
normativa
pro
prescritti
dalla
normativa
pro
tempore
vigente,
tra
cui
quelli

tempore vigente, tra cui quelli indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

18.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

18.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

1718.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

1718.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al

appartenenti
al
gruppo
o
al
conglomerato
finanziario,
nonché
conglomerato
finanziario,
nonché
presso società nelle quali la società
presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una
detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
partecipazione strategica. 1718.5 Al fine di assicurare alla
18.5
Al
fine
di
assicurare
alla
minoranza l'elezione di un sindaco
minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina
effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla
del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti
base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati
nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La
mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una
lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco
per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
carica di sindaco supplente. Le liste che presentano un numero di
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre
candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di
devono inoltre includere candidati di genere
diverso,
secondo
quanto
genere
diverso,
secondo
quanto
previsto nell'avviso di convocazione
previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
in
modo
da
dell'Assemblea,
in
modo
da
consentire una composizione del
consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle
Collegio Sindacale nel rispetto della disposizioni statutarie in materia di
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
equilibrio tra i generi. Tanti soci che Hanno diritto di presentare le liste La
sostituzione
del
rappresentino,
anche
soltanto gli azionisti cui spetta il riferimento
puntuale
alla
congiuntamente, almeno il 2,5% (due diritto di voto che, da soli o insieme percentuale
di
virgola cinque per cento) del capitale ad
altri
azionisti,
rappresentino
partecipazione
al
capitale
sociale rappresentato da azioni che almeno la percentuale del capitale sociale
richiesto
per
la
attribuiscono diritto di voto nelle sociale fissata dalla Commissione presentazione delle liste per
deliberazioni Assembleari che hanno Nazionale per le Società e la Borsa. la
nomina
del
Collegio
ad oggetto la nomina dei componenti La quota di partecipazione richiesta Sindacale con il rinvio alle
dell'organo amministrativo, ovvero la per la presentazione delle liste di soglie
previste
dalla
diversa
misura
eventualmente
candidati per l'elezione del Collegio normativa
vigente
è
in
stabilita
dalle
inderogabili
Sindacale viene indicata nell'avviso coerenza
con
quanto

disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati.

di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni Assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati.

La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci

La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo proposto con riferimento alla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio nell'art. 10.2

appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) emittenti o

altre 5 (cinque) emittenti o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano

insieme
ad
altri
soci
siano
complessivamente titolari di azioni
complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di
rappresentanti la metà della soglia di capitale
precedentemente
capitale
precedentemente
individuata.
individuata. Unitamente a ciascuna lista, entro i
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere
termini sopra indicati, devono essere depositate: i) le informazioni relative
depositate: i) le informazioni relative all'identità
dei
soci
che
hanno
all'identità
dei
soci
che
hanno
presentato la lista e alla percentuale
presentato la lista e alla percentuale di
partecipazione
da
essi
di
partecipazione
da
essi
complessivamente detenuta; ii) le
complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e
candidati accettano la candidatura e attestano,
sotto
la
propria
attestano,
sotto
la
propria
responsabilità, l'inesistenza di cause
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riguardo al ivi incompreso
ivi incompreso il limite al cumulo il
limite al
cumulo degli incarichi,
La
modifica
ha
carattere
degli incarichi, nonché l'esistenza dei nonché
l'esistenza
dei
requisiti
meramente lessicale
requisiti prescritti normativamente e prescritti
normativamente
e
statutariamente
prescritti
per
le
statutariamente
prescritti
per
le
rispettive
cariche;
iii)
una
rispettive
cariche;
iii)
una
dichiarazione dei soci diversi da quelli dichiarazione dei soci diversi da quelli
che
detengono,
anche
che
detengono,
anche
congiuntamente una partecipazione congiuntamente una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa, di controllo o di maggioranza relativa,
attestante l'assenza di rapporti di attestante l'assenza di rapporti di
collegamento
previsti
dalla
collegamento
previsti
dalla
normativa
applicabile
con
questi
normativa
applicabile
con
questi
ultimi, nonché iv) il curriculum vitae ultimi, nonché iv) il curriculum vitae
di ciascun candidato, contenente di ciascun candidato, contenente
un'esauriente
informativa
sulle
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche
personali
e
caratteristiche
personali
e
professionali di ogni candidato con professionali di ogni candidato con
amministrazione e controllo ricoperti amministrazione e controllo ricoperti
in altre società. in altre società.
Le liste presentate senza l'osservanza Le liste presentate senza l'osservanza
delle disposizioni che precedono si delle disposizioni che precedono si
considerano come non presentate. considerano come non presentate.
All'elezione dei sindaci si procede All'elezione dei sindaci si procede
come segue: come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in a) dalla lista che ha ottenuto in
Assemblea il maggior numero dei voti Assemblea il maggior numero dei voti
sono
tratti,
in
base
all'ordine
sono
tratti,
in
base
all'ordine
progressivo con il quale sono elencati progressivo con il quale sono elencati
nelle sezioni della lista, due membri nelle sezioni della lista, due membri
effettivi ed uno supplente; effettivi ed uno supplente;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto b) dalla seconda lista che ha ottenuto
in Assemblea il maggior numero dei in Assemblea il maggior numero dei
voti e che non sia collegata in alcun voti e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con modo, neppure indirettamente, con
la lista di cui al precedente paragrafo la lista di cui al precedente paragrafo
a)
e/o
con
i
soci
che
hanno
a)
e/o
con
i
soci
che
hanno
presentato
o
votato
la
lista
di
presentato
o
votato
la
lista
di
maggioranza, sono tratti, in base maggioranza, sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale all'ordine progressivo con il quale
sono elencati nelle sezioni della lista, sono elencati nelle sezioni della lista,
il restante membro effettivo e l'altro il restante membro effettivo e l'altro
membro supplente; membro supplente;
c) in caso di parità di voti fra liste, c) in caso di parità di voti fra liste,
prevale quella presentata da soci in prevale quella presentata da soci in
possesso
della
maggior
possesso
della
maggior
partecipazione, ovvero in subordine partecipazione, ovvero in subordine
dal maggior numero di soci; dal maggior numero di soci;
d) qualora il Collegio Sindacale così d) qualora il Collegio Sindacale così
formato non assicuri il rispetto della formato non assicuri il rispetto della
normativa vigente in materia di normativa
vigente
e
delle
equilibrio
tra
i
generi,
l'ultimo
disposizioni statutarie in materia di
candidato
eletto
dalla
lista
di
equilibrio
tra
i
generi,
l'ultimo
maggioranza
viene
sostituito
dal
candidato
eletto
dalla
lista
di

primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;

e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza; e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente

alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai

sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

18.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

18.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione pro tempore vigente, vigila:

a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;

sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente e le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

1718.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

1718.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione pro tempore vigente, vigila:

a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;

b) sul rispetto dei principi di corretta b) sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione; amministrazione;
c)
sull'adeguatezza
dell'assetto
c)
sull'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
organizzativo,
amministrativo
e
contabile adottato dalla società e sul contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento; suo concreto funzionamento;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del d) sull'adeguatezza e funzionalità del
sistema dei controlli interni con sistema dei controlli interni con
particolare riguardo al controllo dei particolare riguardo al controllo dei
rischi; rischi;
e) su altri atti e fatti precisati dalla e) su altri atti e fatti precisati dalla
legge e dai regolamenti. legge e dai regolamenti.
Il
Collegio
Sindacale
verifica
e
Il
Collegio
Sindacale
verifica
e
approfondisce cause e rimedi delle approfondisce cause e rimedi delle
irregolarità gestionali, delle anomalie irregolarità gestionali, delle anomalie
andamentali,
delle
lacune
degli
andamentali,
delle
lacune
degli
assetti organizzativi e contabili, e assetti organizzativi e contabili, e
pone
particolare
attenzione
al
pone
particolare
attenzione
al
rispetto
della
regolamentazione
rispetto
della
regolamentazione
concernente i conflitti di interesse. concernente i conflitti di interesse.
18.8 II Collegio Sindacale accerta, in 1718.8 II Collegio Sindacale accerta,
particolare,
l'adeguato
in
particolare,
l'adeguato
coordinamento di tutte le funzioni e coordinamento di tutte le funzioni e
strutture coinvolte nel sistema dei strutture coinvolte nel sistema dei
controlli interni, ivi compresa la controlli interni, ivi compresa la
società di revisione incaricata della società di revisione incaricata della
revisione
legale
dei
conti,
revisione
legale
dei
conti,
promuovendo,
se
del
caso,
gli
promuovendo,
se
del
caso,
gli
opportuni interventi correttivi. opportuni interventi correttivi.
18.9 Al fine del precedente art. 18.8: 1718.9 Al fine del precedente art.
a) i responsabili delle funzioni di 1718.8: a) i responsabili delle funzioni
revisione
interna,
di
risk
di
revisione
interna,
di
risk
management e di compliance inviano management e di compliance inviano
le rispettive relazioni delle proprie le rispettive relazioni delle proprie
funzioni al Collegio Sindacale; b) il funzioni al Collegio Sindacale; b) il
Collegio Sindacale e la società di Collegio Sindacale e la società di
revisione
si
scambiano
revisione
si
scambiano
costantemente
i
dati
e
le
costantemente
i
dati
e
le
informazioni
rilevanti
per
informazioni
rilevanti
per
l'espletamento dei relativi compiti. l'espletamento dei relativi compiti.
18.10
Il
Collegio
Sindacale
1718.10
Il
Collegio
Sindacale
periodicamente verifica la propria periodicamente verifica la propria
adeguatezza in termini di potere, adeguatezza in termini di
potere,
funzionamento
e
composizione,
funzionamento
e
composizione,
tenuto conto delle dimensioni, della tenuto conto delle dimensioni, della
complessità e dell'attività svolta dalla complessità e dell'attività svolta dalla
società. società.
18.11 I sindaci possono avvalersi, 1718.11 I sindaci possono avvalersi,
nello svolgimento delle verifiche e nello svolgimento delle verifiche e
degli accertamenti necessari, delle degli accertamenti necessari, delle
strutture e delle funzioni preposte al strutture e delle funzioni preposte al
controllo interno, nonché procedere, controllo interno, nonché procedere,
in
qualsiasi
momento,
anche
in
qualsiasi
momento,
anche
individualmente, ad atti di ispezione individualmente, ad atti di ispezione
e controllo. e controllo.
18.12
II
Collegio
Sindacale
può
1718.12 II Collegio Sindacale può
chiedere agli amministratori ed a chiedere agli amministratori ed a
tutte le strutture di controllo interno tutte le strutture di controllo interno
notizie, anche con riferimento a notizie, anche con riferimento a
società controllate, sull'andamento società controllate, sull'andamento
delle
operazioni
sociali
e
su
delle
operazioni
sociali
e
su
determinati affari. Può scambiare determinati affari. Può scambiare
informazioni con i corrispondenti informazioni con i corrispondenti
organi delle società controllate in organi delle società controllate in
merito ai sistemi di amministrazione merito ai sistemi di amministrazione
e controllo e all'andamento generale e controllo e all'andamento generale
dell'attività sociale. dell'attività sociale.
18.13
Al
fine
di
adempiere
1718.13
Al
fine
di
adempiere
correttamente ai propri doveri, e in correttamente ai propri doveri, e in Si tratta di una modifica
particolare
all'obbligo
di
riferire
particolare
all'obbligo
di
riferire
funzionale
ad
un
miglior
tempestivamente alla Banca d'Italia senza indugio alla Banca d'Italia di raccordo con le Disposizioni
e, ove previsto, alle altre Autorità di tutti i fatti o gli atti di cui venga a di Vigilanza (cfr. Tit. V, Cap. 2,
Vigilanza in merito alle irregolarità di conoscenza che possano costituire Sez. II, Circolare n. 288 del 3
gestione o alle violazioni di norme, il una irregolarità nella gestione o una aprile 2015)
Collegio Sindacale è dotato dei più violazione delle norme disciplinanti
ampi poteri previsti dalla disposizioni l'attività bancaria e, in generale ove
normative e regolamentari vigenti. previsto, di riferire ad altre Autorità
Inoltre, il Collegio Sindacale segnala di Vigilanza in merito alle irregolarità
al Consiglio di Amministrazione le di gestione o alle violazioni di
carenze
e
le
irregolarità
norme, il Collegio Sindacale è dotato
eventualmente riscontrate, richiede dei più ampi poteri previsti dalla
l'adozione
di
idonee
misure
dalle
disposizioni
normative
e
correttive e ne verifica nel tempo regolamentari vigenti
Al fine di
l'efficacia. adempiere correttamente ai propri
doveri, e in particolare all'obbligo di
riferire tempestivamente alla Banca
d'Italia e, ove previsto, alle altre
Autorità di Vigilanza in merito alle
irregolarità
di
gestione
o
alle
violazioni
di
norme,
il
Collegio
Sindacale è dotato dei più ampi
poteri previsti dalla dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti.
Inoltre, il Collegio Sindacale segnala
al Consiglio di Amministrazione le
carenze
e
le
irregolarità
eventualmente riscontrate, richiede
l'adozione
di
idonee
misure
correttive e ne verifica nel tempo
l'efficacia.
18.14
II Collegio Sindacale, che
1718.14 II Collegio Sindacale, che
deve riunirsi almeno ogni novanta deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni,
viene
convocato
dal
giorni,
viene
convocato
dal
presidente del Collegio Sindacale con presidente del Collegio Sindacale con
avviso da spedirsi almeno otto giorni avviso da spedirsi almeno otto giorni
prima
dell'adunanza
a
ciascun
prima
dell'adunanza
a
ciascun
sindaco e, nei casi di urgenza, almeno sindaco e, nei casi di urgenza, almeno
tre giorni prima. L'avviso può essere tre giorni prima. L'avviso può essere
redatto
su
qualsiasi
supporto
redatto
su
qualsiasi
supporto
(cartaceo o magnetico) e può essere (cartaceo o magnetico) e può essere
spedito con qualsiasi sistema di spedito con qualsiasi sistema di
comunicazione (compresi il telefax e comunicazione (compresi il telefax e
la posta elettronica). la posta elettronica).
Il Collegio Sindacale è comunque Il Collegio Sindacale è comunque
validamente
costituito
e
atto
a
validamente
costituito
e
atto
a
deliberare qualora, anche in assenza deliberare qualora, anche in assenza
delle
suddette
formalità,
siano
delle
suddette
formalità,
siano
presenti tutti i membri del collegio presenti tutti i membri del collegio
stesso. stesso.
18.15
Le adunanze del Collegio
1718.15 Le adunanze del Collegio
Sindacale possono svolgersi anche Sindacale possono svolgersi anche
con gli intervenuti dislocati in più con gli intervenuti dislocati in più
luoghi,
contigui
o
distanti,
luoghi,
contigui
o
distanti,
audio/video o anche solo audio audio/video o anche solo audio
collegati, a condizione che siano collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di principi di buona fede e di parità di
trattamento dei partecipanti. In tal trattamento dei partecipanti. In tal
caso, è necessario che: caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di a) sia consentito al presidente di
accertare
inequivocabilmente
accertare
inequivocabilmente
l'identità e la legittimazione degli l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare i risultati della votazione; proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato b) in ogni luogo audio/video collegato
si
predisponga
il
foglio
delle
si
predisponga
il
foglio
delle
presenze,
in
cui
devono
essere
presenze,
in
cui
devono
essere
La modifica mira a snellire le
indicati i nominativi dei partecipanti indicati i nominativi dei partecipanti formalità
per
la
gestione
all'adunanza in quel luogo; detto all'adunanza in quel luogo; detto delle riunioni del Collegio
foglio di presenza va allegato al foglio di presenza va allegato al Sindacale
verbale dell'adunanza; verbale dell'adunanza;
c)
sia consentito al soggetto
b)c)
sia consentito al soggetto
verbalizzante
di
percepire
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di adeguatamente gli eventi oggetto di
verbalizzazione; verbalizzazione;
d)
sia
consentito
agli
c)d)
sia
consentito
agli
intervenuti
di
scambiarsi
intervenuti
di
scambiarsi
documentazione
e
comunque
di
documentazione
e
comunque
di
partecipare
in
tempo
reale
alla
partecipare
in
tempo
reale
alla
discussione
e
alla
votazione
discussione
e
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno. del giorno.
18.16
Il
Collegio
Sindacale
si
1718.16
Il
Collegio
Sindacale
si
sottopone a un periodico processo di sottopone a un periodico processo di
autovalutazione, secondo i criteri e le autovalutazione, secondo i criteri e le
modalità prevista dalla normativa pro modalità prevista dalla normativa pro
tempore applicabile. tempore applicabile.
TITOLO IV
TITOLO IV REVISIONE LEGALE DEI CONTI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 1819: revisione legale dei
Articolo 19: revisione legale dei conti conti
19.1
La revisione legale dei conti
1819.1 La revisione legale dei conti è
è
esercitata
da
una
società
di
esercitata da una società di revisione
revisione
legale,
di
nomina
legale, di nomina assembleare, ai
assembleare, ai sensi dell'art. 2409- sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del
bis e seguenti del Codice civile e del Codice civile e del D.lgs. 27 gennaio
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
2010, n. 39.
TITOLO V TITOLO V
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA
SOCIALE SOCIALE
Articolo 20: rappresentanza legale e Articolo 1920: rappresentanza legale
firma sociale e firma sociale
20.1 La rappresentanza della società 1920.1
La
rappresentanza
della
di fronte a terzi e in giudizio e la firma società di fronte a terzi e in giudizio e
sociale, con tutti i poteri relativi, la firma sociale, con tutti i poteri
spettano al presidente del Consiglio relativi, spettano al presidente del
di
Amministrazione
e
Consiglio
di
Amministrazione
e
all'amministratore delegato, entro i all'amministratore delegato, entro i
limiti dei poteri delegati. Essi hanno la limiti dei poteri delegati. Essi hanno la
facoltà di rappresentare la società in facoltà di rappresentare la società in
giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudizio innanzi a qualsiasi autorità
giudiziaria o amministrativa, nonché giudiziaria o amministrativa, nonché
di conferire procure alle liti con di conferire procure alle liti con
mandato anche generale. mandato anche generale.
20.2
In
caso
di
assenza
o
1920.2
In
caso
di
assenza
o
impedimento
del
presidente
del
impedimento
del
presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
Consiglio
di
Amministrazione
e
dell'amministratore
delegato,
la
dell'amministratore
delegato,
la
rappresentanza della società spetta rappresentanza della società spetta
al consigliere più anziano d'età. all'amministratore più anziano d'età.
20.3 Il Consiglio di Amministrazione, 1920.3
Il
Consiglio
di
il
Comitato
Esecutivo
e
Amministrazione,
il
Comitato
l'amministratore delegato possono, Esecutivo
e
l'amministratore
entro i limiti dei poteri delegati, per delegato possono, entro i limiti dei
singoli
atti
o
categorie
di
atti,
poteri delegati, per singoli atti o
delegare poteri di rappresentanza, categorie di atti, delegare poteri di
con la relativa facoltà di firmare per la rappresentanza,
con
la
relativa
La modifica mira a superare
società, anche a persone estranee facoltà di firmare per la società, eventuali dubbi interpretativi
alla stessa, di norma congiuntamente oltreché ai dipendenti,
anche a
sull'ambito di applicazione
ovvero,
per
quelle
categorie
di
persone
estranee
alla
stessa,
di
della previsione
operazioni dagli stesse determinate, norma congiuntamente ovvero, per
anche singolarmente quelle categorie di operazioni dagli
stesse
determinate,
anche
singolarmente.
TITOLO VI TITOLO VI
BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI
UTILI UTILI
Articolo 21: bilancio Articolo 2021: bilancio
21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 2021.1 Gli esercizi sociali si chiudono
31 dicembre di ogni anno. Alla fine di al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine
ogni
esercizio
il
Consiglio
di
di
ogni
esercizio
il
Consiglio
di
Amministrazione
provvede
alla
Amministrazione
provvede
alla
conformità
alla
normativa
conformità
alla
normativa
applicabile. applicabile.
Articolo 22: ripartizione degli utili Articolo 2122: ripartizione degli utili
22.1
Gli utili netti risultanti dal
2122.1 Gli utili netti risultanti dal
bilancio sono ripartiti come segue: bilancio sono ripartiti come segue:
a) il 5% al fondo di riserva legale fino a) il 5% al fondo di riserva legale fino
a che non sia raggiunto il quinto del a che non sia raggiunto il quinto del
capitale sociale; capitale sociale;
b) il residuo sarà destinato secondo b) il residuo sarà destinato secondo
deliberazione
dell'Assemblea
di
deliberazione
dell'Assemblea
di
approvazione del bilancio cui tali utili approvazione del bilancio cui tali utili
netti si riferiscono. netti si riferiscono.
L'Assemblea,
su
proposta
del
L'Assemblea,
su
proposta
del
Consiglio, può attribuire agli azionisti Consiglio, può attribuire agli azionisti
la
facoltà
di
richiedere
che
il
la
facoltà
di
richiedere
che
il
pagamento dei dividendi sia regolato, pagamento dei dividendi sia regolato,
in tutto o in parte, in denaro o in tutto o in parte, in denaro o
mediante consegna di azioni, aventi mediante consegna di azioni, aventi
le medesime caratteristiche delle le medesime caratteristiche delle
azioni in circolazione alla data di azioni in circolazione alla data di
assegnazione. assegnazione.
In caso di attribuzione della suddetta In caso di attribuzione della suddetta
facoltà, l'Assemblea, su proposta del facoltà, l'Assemblea, su proposta del
Consiglio, determina le modalità di Consiglio, determina le modalità di
calcolo e di assegnazione delle azioni, calcolo e di assegnazione delle azioni,
stabilendo
le
modalità
di
stabilendo
le
modalità
di
regolamento
del
pagamento
del
regolamento
del
pagamento
del
dividendo
in
caso
di
mancato
dividendo
in
caso
di
mancato
esercizio della suddetta facoltà da esercizio della suddetta facoltà da
parte degli azionisti. parte degli azionisti.
L'Assemblea,
su
proposta
del
L'Assemblea,
su
proposta
del
Consiglio di Amministrazione, può Consiglio di Amministrazione, può
allocare una quota dell'utile netto di allocare una quota dell'utile netto di
esercizio alle iniziative di carattere esercizio alle iniziative di carattere
sociale, assistenziale e culturale, da sociale, assistenziale e culturale, da
devolversi a giudizio del Consiglio di devolversi a giudizio del Consiglio di
Amministrazione stesso. Amministrazione stesso.
La
società
può
deliberare
la
La
società
può
deliberare
la
distribuzione di acconti sui dividendi distribuzione di acconti sui dividendi
nei casi, con le modalità e nei limiti nei casi, con le modalità e nei limiti
consentiti dalla normativa vigente. consentiti dalla normativa vigente.
22.2
I dividendi non riscossi e
2122.2 I dividendi non riscossi e
prescritti sono devoluti alla società, prescritti sono devoluti alla società,
con
imputazione
a
riserva
con
imputazione
a
riserva
straordinaria straordinaria.
Articolo 23: Documenti contabili e Articolo 2223: Documenti contabili e
societari societari
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
22.1 Il Consiglio di Amministrazione,
previo parere obbligatorio ma non previo parere obbligatorio ma non
vincolante del Collegio Sindacale, e vincolante del Collegio Sindacale, e
con l'ordinaria maggioranza prevista con l'ordinaria maggioranza prevista
nel
presente
Statuto
nomina
il
nel
presente
Statuto
nomina
il
dirigente preposto alla redazione dei dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari di cui documenti contabili societari di cui
all'art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio all'art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio
1998,
n.
58,
eventualmente
1998,
n.
58,
eventualmente
stabilendo un determinato periodo di stabilendo un determinato periodo di
durata dell'incarico, scegliendolo tra i durata dell'incarico, scegliendolo tra i
dirigenti
della
società
con
dirigenti
della
società
con
comprovata esperienza in materia comprovata esperienza in materia
contabile e finanziaria, conferendogli contabile e finanziaria, conferendogli
adeguati poteri e mezzi per l'esercizio adeguati poteri e mezzi per l'esercizio
dei compiti attribuiti ai sensi di legge. dei compiti attribuiti ai sensi di legge.
Allo
stesso
Consiglio
di
Allo
stesso
Consiglio
di
Amministrazione spetta il potere di Amministrazione spetta il potere di
revocare tale dirigente preposto. Il revocare tale dirigente preposto. Il
compenso
spettante
al
soggetto
compenso
spettante
al
soggetto
preposto
alla
redazione
dei
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari
è
documenti
contabili
societari
è
stabilito
dal
Consiglio
di
stabilito
dal
Consiglio
di
Amministrazione. Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può Il Consiglio di Amministrazione può
sempre, previo parere obbligatorio sempre, previo parere obbligatorio
ma
non
vincolante
del
Collegio
ma
non
vincolante
del
Collegio
Sindacale,
e
con
l'ordinaria
Sindacale,
e
con
l'ordinaria
maggioranza prevista nel presente maggioranza prevista nel presente
Statuto,
revocare
l'incarico
di
Statuto,
revocare
l'incarico
di
dirigente preposto alla redazione dei dirigente preposto alla redazione dei
documenti
contabili
societari,
documenti
contabili
societari,
provvedendo contestualmente ad un provvedendo contestualmente ad un
nuovo
conferimento
dell'incarico
nuovo
conferimento
dell'incarico
medesimo. medesimo.
Articolo 24: Operazioni con parti Articolo 2324: Operazioni con parti
correlate correlate
24.1 Gli organi della società a ciò 2324.1 Gli organi della società a ciò
preposti approvano le operazioni con preposti approvano le operazioni con
parti correlate in conformità alle parti correlate in conformità alle
previsioni di legge e regolamentari previsioni di legge e regolamentari
vigenti,
nonché
alle
proprie
vigenti,
nonché
alle
proprie
disposizioni statutarie e alle proprie disposizioni statutarie e alle proprie
procedure adottate in materia. procedure adottate in materia.
24.2 Le procedure interne adottate 2324.2 Le procedure interne adottate
dalla
società
in
relazione
alle
dalla
società
in
relazione
alle
operazioni
con
parti
correlate
operazioni
con
parti
correlate
potranno prevedere che il Consiglio potranno prevedere che il Consiglio
di
Amministrazione
approvi
le
di
Amministrazione
approvi
le
operazioni di maggiore rilevanza, operazioni di maggiore rilevanza,
nonostante l'avviso contrario degli nonostante l'avviso contrario degli
amministratori indipendenti, purché amministratori indipendenti, purché
il compimento di tali operazioni sia il compimento di tali operazioni sia
autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, autorizzato, ai sensi dell'art. 2364,
comma 1, numero 5), del Codice comma 1, numero 5), del Codice
civile, dall'Assemblea. civile, dall'Assemblea.
Nell'ipotesi di cui al precedente Nell'ipotesi di cui al precedente
capoverso nonché nelle ipotesi in cui capoverso nonché nelle ipotesi in cui
una proposta di deliberazione da una proposta di deliberazione
da
sottoporre all'Assemblea in relazione sottoporre all'Assemblea in relazione
Articolo 25: disposizioni transitorie
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
TITOLO VII
tempore vigenti. tempore vigenti.
norme di legge e regolamentari pro norme di legge e regolamentari pro
presente Statuto si osservano le presente Statuto si osservano le
25.1
Per quanto non previsto nel
2425.1 Per quanto non previsto nel
Articolo 25: disposizioni generali Articolo 2425: disposizioni generali
DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO VII TITOLO VII
applicabili. applicabili.
disposizioni di legge e regolamentari disposizioni di legge e regolamentari
di
quanto
consentito
dalle
di
quanto
consentito
dalle
competenza assembleare, nei limiti competenza assembleare, nei limiti
operazioni
urgenti,
anche
di
operazioni
urgenti,
anche
di
loro
ambito
applicativo
delle
loro
ambito
applicativo
delle
potranno prevedere l'esclusione dal potranno prevedere l'esclusione dal
alle operazioni con parti correlate operazioni
con
parti
correlate
adottate dalla società in relazione dalla
società
in
relazione
alle
24.3
Le
procedure
interne
2324.3 Le procedure interne adottate
votanti in Assemblea. votanti in Assemblea.
maggioranza dei soci non correlati maggioranza dei soci non correlati
con
il
voto
favorevole
della
con
il
voto
favorevole
della
maggioranze di legge siano raggiunte maggioranze di legge siano raggiunte
diritto
di
voto,
le
predette
diritto
di
voto,
le
predette
almeno il 10% del capitale sociale con almeno il 10% del capitale sociale con
presenti in Assemblea rappresentino presenti in Assemblea rappresentino
sempreché, ove i soci non correlati sempreché, ove i soci non correlati
maggioranze previste dalla legge, maggioranze previste dalla legge,
l'Assemblea
delibera
con
le
l'Assemblea
delibera
con
le
amministratori
indipendenti,
amministratori
indipendenti,
un
avviso
contrario
degli
un
avviso
contrario
degli
rilevanza sia approvata in presenza di rilevanza sia approvata in presenza di
ad
un'operazione
di
maggiore
ad
un'operazione
di
maggiore
dall'Assemblea straordinaria in data
[•]
25.1 Le modifiche introdotte al
presente
Statuto
dall'Assemblea
straordinaria in data [•] avranno
efficacia dalla stessa data di relativa
approvazione,
espletati
gli
adempimenti
autorizzativi
e
pubblicitari
di
legge
e
fatta
eccezione per quanto previsto al
successivo art. 25.2.
25.2 Le modifiche introdotte al
presente
Statuto
dall'Assemblea
straordinaria in data [•] all'art. 10
avranno efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione dell'avviso di
convocazione
dell'Assemblea
chiamata
a
deliberare
il
primo
rinnovo
del
Consiglio
di
Amministrazione successivo a tale
deliberazione.
25.3 Fino alla data di entrata in
vigore
dell'art.
25.2,
troverà
applicazione in via transitoria la
versione dell'art. 10-bis di seguito
riportata.
***
Articolo
10-bis:
Consiglio
di
Amministrazione
10.1 La società è amministrata da un
Consiglio
di
Amministrazione
nominato dall'Assemblea composto
da 9 membri i quali:
a) apportano alla società le specifiche
professionalità di cui sono dotati;
b)
conoscono
i
compiti
e
le
responsabilità della carica e sono in
possesso dei requisiti richiesti dalle
disposizioni di legge e regolamentari
pro tempore vigenti;
c)
agiscono
e
deliberano
con
cognizione di causa e in autonomia,
perseguendo
l'obiettivo
della
creazione di valore per gli azionisti;
d) accettano la carica solo quando
ritengono di poter dedicare allo
svolgimento
diligente
dei
loro
compiti il tempo necessario, anche
tenendo conto del numero di cariche
di
amministratore
o
sindaco
ricoperte in altre società o enti;
e)
mantengono
riservate
le
informazioni
acquisite
in
ragione
dell'ufficio ricoperto.
10.2
Per
la
nomina,
revoca
e
sostituzione dei membri del Consiglio
di Amministrazione si applicano le
norme di legge e le disposizioni del
presente Statuto.
Ai
fini
delle
nomine
o
della
cooptazione degli amministratori, il
Consiglio
di
Amministrazione
identifica preventivamente la propria
composizione
quali-quantitativa
considerata ottimale in relazione agli
obiettivi da perseguire, individuando
e motivando il profilo teorico dei
candidati ritenuto opportuno a questi
fini. I risultati di tali analisi devono
essere
indicati
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea

chiamata a nominare gli amministratori, di modo che gli azionisti, nello scegliere i candidati, possano tenere conto delle professionalità richieste. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I membri del Consiglio di

Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di nove, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto

sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, insieme o separatamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) – ovvero la diversa minore percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente – del capitale sociale avente diritto di voto nelle deliberazioni Assembleari

che hanno ad oggetto la nomina dei
componenti
dell'organo
amministrativo.
Le liste devono essere depositate
presso la sede della società e la
società
di
gestione
del
mercato
almeno 25 (venticinque) giorni prima
di quello previsto per l'Assemblea
chiamata a deliberare la nomina
dell'organo amministrativo e messe a
disposizione del pubblico presso la
sede sociale, la società di gestione del
mercato,
sul
sito
internet
della
Società e con le altre modalità
previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili almeno 21
(ventuno) giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima
convocazione. Le liste indicano quali
sono gli amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza stabiliti
dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna
lista deve contenere un numero di
candidati almeno pari a tre, di cui
almeno due in possesso dei requisiti
di indipendenza stabiliti dalla legge e
dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista
deve includere candidati di genere
diverso, anche tra i soli candidati
indipendenti,
secondo
quanto
previsto nell'avviso di convocazione
dell'Assemblea,
in
modo
da
consentire una composizione del
Consiglio
di
Amministrazione
nel
rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del

Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo, che identifichi per quale profilo teorico costui risulti adeguato, e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato: a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) è eletto un numero di

amministratori pari a sei, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società; b) due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo

della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata

comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla

normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato

dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea

prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. 10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. 10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui

all'art. 10.2, undicesimo capoverso,
lettera a), del presente Statuto. In
assenza
di
liste
presentate
e
ammesse, il presidente del Consiglio
di
Amministrazione
è
nominato
dall'Assemblea con le modalità e
maggioranze di legge.
10.7 Il Consiglio di Amministrazione
nomina
tra
i
suoi
membri
un
amministratore
delegato
conformemente a quanto previsto
all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di
Amministrazione ha la facoltà di
attribuire
al
medesimo
amministratore delegato anche la
carica di direttore generale. La carica
di direttore generale può essere
attribuita
esclusivamente
all'amministratore delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha la
facoltà
di
nominare
un
vicepresidente,
conformemente
a
quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il
quale avrà il potere, in caso di
assenza
o
impedimento
del
presidente,
di
presiedere
l'Assemblea dei soci e le riunioni del
Consiglio di Amministrazione.
10.8 II Consiglio di Amministrazione
può
altresì
delegare
proprie
attribuzioni
ad
un
Comitato
Esecutivo.
10.9
I componenti non esecutivi
del
Consiglio
di
Amministrazione
apportano
le
loro
specifiche
competenze
nelle
discussioni

consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. 10.10 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno. 10.11 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A.,

delibera:

* * *

di approvare la modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale, nella seguente nuova versione:

Articolo 8: Assemblea degli azionisti

8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente Statuto.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

8.2 L'Assemblea è convocata a norma di legge almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America.

8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare su qualsiasi argomento, salva l'opposizione del socio non sufficientemente informato, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

8.6 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti indicati dall'art. 83 quater, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. A tale fine, si ha riguardo alla data dell'unica o della prima convocazione dell'Assemblea, purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o notaio verbalizzante.

Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

8.10 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto, l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente ed occorrendo da uno o più scrutatori anche non soci; ove prescritto dalla

legge e anche in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni, nonché accertare e proclamare i relativi risultati.

Lo svolgimento delle riunioni Assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 9: costituzione, competenza e deliberazioni dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce validamente in un'unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione ai sensi del precedente comma 8.4, terzo capoverso, del presente Statuto, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto agli articoli 10 e 17 del presente Statuto.

9.2 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuita dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, l'Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e del restante personale; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option); (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera, altresì, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

9.3 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.

9.4 Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 10: Consiglio di Amministrazione

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 9 membri i quali:

a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;

b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica e sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;

d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;

e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

10.1-bis Nel rispetto del principio dell'adeguata diversificazione della composizione in termini di competenze, esperienze, età, proiezione internazionale e di genere, almeno un terzoalmeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore

10.2 Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di undici nove, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.

Ai fini dell'applicazione del capoverso comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente La misura della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche

personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.3 in materia di numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

b) l'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista di minoranza, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale membro deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra

previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a), del presente Statuto. In assenza di liste presentate e ammesse, il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un amministratore delegato conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire al medesimo amministratore delegato anche la carica di direttore generale. La carica di direttore generale può essere attribuita esclusivamente all'amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un vicepresidente, conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. 10.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.

Articolo 11: adunanze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco individualmente.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai sindaci effettivi, salvi i casi di urgenza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

11.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del presidente o dell'amministratore delegato, possono essere chiamati ad assistervi dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra persona che il Consiglio di Amministrazione voglia invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per il collegamento audio/video. A discrezione del Presidente, potranno in ogni caso essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti debbano affluire per poter partecipare all'adunanza.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario, o il notaio che ha redatto il verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

11.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le delibere indicate all'ultimo capoverso dell'art. 12.2 che segue.

Articolo 12: poteri del Consiglio di Amministrazione

12.1 L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

12.2 Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili le deliberazioni di cui all'elenco che segue, oltre a quelle, non incluse in tale elenco, stabilite dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, ovvero da altre previsioni statutarie:

a) la determinazione degli indirizzi generali relativi allo sviluppo aziendale, alle operazioni strategiche, ai piani industriali e finanziari della società, nonché la valutazione del generale andamento della gestione;

b) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione di conflitti di interesse;

c) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;

d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione;

e) l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché il controllo nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;

f) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

g) l'eventuale nomina del vicepresidente e la sua revoca, se nominato;

h) la nomina e la revoca dell'amministratore delegato. L'eventuale nomina e la revoca, se nominato, del direttore generale, che dovrà se del caso necessariamente coincidere con l'amministratore delegato;

i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;

j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

k) la costituzione, la modifica e la soppressione dei comitati endo-consiliari;

l) la nomina, la sostituzione e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, risk management e di compliance, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;

m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo;

n) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;

o) l'emissione di obbligazioni convertibili per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000 nel termine massimo consentito dalla legge;

p) l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze o sedi secondarie;

q) l'elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della società e del gruppo, nonché la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: (i) amministratori esecutivi; (ii) direttore generale ove nominato; (iii) responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; (iv) coloro che riportano direttamente agli organi con funzioni aziendali di supervisione strategica, gestione e di controllo;

r) la remunerazione dell'amministratore delegato (e del direttore generale, se nominato) e di ogni altro amministratore munito di particolari incarichi, nel rispetto della normativa applicabile in tema di remunerazioni e delle politiche di remunerazione e incentivazione della società.

s) l'approvazione del budget annuale;

t) l'attribuzione, le modifiche e la revoca dei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'amministratore delegato;

u) l'adozione delle politiche di sviluppo della società che si rendano necessarie al fine di determinare i business plan di lungo periodo ed il budget di esercizio;

w) le deliberazioni nelle materie delegate al Comitato Esecutivo ed all'amministratore delegato al di sopra dei limiti per essi stabiliti;

x) la delega dei poteri agli altri amministratori e potere di modificare, aggiungere ed escludere tali poteri delegati;

y) l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

12.3 Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;

b) la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;

c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

12.4 Per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi, il Consiglio di Amministrazione può conferire delega a singoli amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della società nelle assemblee delle società controllate, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13: Comitato Esecutivo

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

13.2 Il Comitato Esecutivo è composto da tre amministratori. In ogni caso, almeno un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo dovranno appartenere al genere meno rappresentato. L'amministratore delegato fa parte di diritto del Comitato Esecutivo. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.

13.3 Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti. La durata in carica del Comitato Esecutivo non può superare quella degli amministratori che lo compongono.

13.4 La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'amministratore delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo le relative funzioni, ivi compreso il potere di proposta in merito alle deliberazioni da assumere, compete al componente più anziano d'età.

13.5 Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'amministratore delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

13.6 Il ruolo di segretario del Comitato Esecutivo verrà assolto dal soggetto all'uopo nominato dal Comitato stesso su indicazione di chi presiede la riunione.

13.7 Il Comitato Esecutivo, da riunirsi almeno mensilmente, viene convocato dall'Amministratore Delegato con avviso da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e ai sindaci effettivi. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

13.8 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario il voto favorevole di almeno due amministratori.

13.9 Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

13.10 Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, con le medesime regole e modalità prescritte in materia per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17: Collegio Sindacale

17.1 L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel rispetto del principio dell'adeguata diversificazione della composizione in termini di competenze, esperienze, età, proiezione internazionale e di genere, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti (ovvero un numero superiore qualora prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente) del Collegio Sindacale dovranno devono appartenere al genere meno rappresentato.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Per la nomina, revoca e sostituzione dei sindaci si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

17.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa pro tempore vigente, tra cui quelli indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

17.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

17.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

17.5 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) emittenti o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riguardo al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo a) e/o con i soci che

hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

c) in caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci;

d) qualora il Collegio Sindacale così formato non assicuri il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;

e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto delle disposizioni statutarie sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

17.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

17.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione pro tempore vigente, vigila:

a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi;

e) su altri atti e fatti precisati dalla legge e dai regolamenti.

Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

17.8 II Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

17.9 Al fine del precedente art. 17.8: a) i responsabili delle funzioni di revisione interna, di risk management e di compliance inviano le rispettive relazioni delle proprie funzioni al Collegio Sindacale; b) il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano costantemente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

17.10 Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di potere, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla società.

17.11 I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

17.12 II Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori ed a tutte le strutture di controllo interno notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

17.13 Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di riferire senza indugio alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e, in generale ove previsto, di riferire ad altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità di gestione o alle violazioni di norme, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalla dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

17.14 II Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio Sindacale con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

17.15 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.16 Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.

Articolo 19: rappresentanza legale e firma sociale

19.1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato, entro i limiti dei poteri delegati. Essi hanno la facoltà di rappresentare la società in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

19.2 In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato, la rappresentanza della società spetta all'amministratore più anziano d'età.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'amministratore delegato possono, entro i limiti dei poteri delegati, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la società, oltreché ai dipendenti, anche a persone estranee alla stessa, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stesse determinate, anche singolarmente.

• di approvare l'abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. 14 a 24 dello Statuto Sociale

• di approvare l'introduzione dell'art. 25 dello Statuto Sociale, nella seguente versione:

Articolo 25: disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020

25.1 Le modifiche introdotte al presente Statuto dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 avranno efficacia dalla stessa data di relativa approvazione, espletati gli adempimenti autorizzativi e pubblicitari di legge e fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 25.2. 25.2 Le modifiche introdotte al presente Statuto dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 all'art. 10 avranno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a tale deliberazione.

25.3 Fino alla data di entrata in vigore dell'art. 25.2, troverà applicazione in via transitoria la versione dell'art. 10-bis di seguito riportata.

***

Articolo 10-bis: Consiglio di Amministrazione

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea composto da 9 membri i quali:

a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;

b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica e sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;

d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;

e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

10.2 Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

Ai fini delle nomine o della cooptazione degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi da perseguire, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. I risultati di tali analisi devono essere indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a nominare gli amministratori, di modo che gli azionisti, nello scegliere i candidati, possano tenere conto delle professionalità richieste. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza tra la composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di nove, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, insieme o separatamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) – ovvero la diversa minore percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente – del capitale sociale avente

diritto di voto nelle deliberazioni Assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo, che identifichi per quale profilo teorico costui risulti adeguato, e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) è eletto un numero di amministratori pari a sei, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

b) due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a), del presente Statuto. In assenza di liste presentate e ammesse, il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un amministratore delegato conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire al medesimo amministratore delegato anche la carica di direttore generale. La carica di direttore generale può essere attribuita esclusivamente all'amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un vicepresidente, conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. 10.9 I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno.

10.11 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.

conferire alla Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; (ii) effettuare il deposito e l'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.

Milano, 1° aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Avv. Luitgard Spögler Presidente del Consiglio di Amministrazione

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