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Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

AGM Information Apr 24, 2020

4121_rns_2020-04-24_bba2eb8c-f52d-4635-bcda-687c09bb45f2.pdf

AGM Information

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Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale € 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOVAZIONE IL 27 MAGGIO 2020 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 28 MAGGIO 2020

1 Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443; conseguente modifiche statutarie

Signori Azionisti

Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca delle deleghe e conferimento di nuova delega di cui al primo comma dell'art. 2443, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di delibera assembleare di conferimento.

Le attuali deleghe, deliberate dall'assemblea in data 28 aprile 2017 prevedono la possibilità:

a) di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese e

b) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Vi proponiamo di attribuire un'unica delega per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.:

in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il

tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

Con l'occasione Vi proponiamo di cassare dallo statuto la delega conferita il ed il cui termine ultimo per la sua attuazione è ormai superato e di spostare la previsione della nuova delega all'ultimo comma dell'art. 5.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,

delibera

  • (i) Di revocare le deleghe a suo tempo conferite all'Organo amministrativo e di cui al quinto e sesto comma dell'art. 5 dello Statuto sociale;
  • (ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima, per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

(iii) approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica dell'articolo 5 (cinque) dello Statuto, abrogando i commi relativi alle deleghe revocate, cassando il comma relativo alla delega conferita il 29 aprile 2013 ormai scaduta e spostando la previsione della delega al Consiglio all'ultimo comma che assume il seguente tenore:

Con delibera assembleare del 27 maggio 2020 – 28 maggio 2020 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art 2443 codice civile, per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà

corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

Milano, 23 aprile 2020

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (Il Presidente) Angelo Riccardi

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Articolo 1 (denominazione della società) Articolo 1 (denominazione della società)
E' costituta una società per azioni denominata E' costituta una società per azioni denominata
"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
S.p.A." S.p.A."
in breve: in breve:
"CIA S.p.A." "CIA S.p.A."
Articolo 2 (sede) Articolo 2 (sede)
La società ha sede in Milano. La società ha sede in Milano.
La
società
potrà,
con
l'osservanza
delle
La
società
potrà,
con
l'osservanza
delle
disposizioni
vigenti,
istituire
o
sopprimere
disposizioni
vigenti,
istituire
o
sopprimere
succursali,
dipendenze,
agenzie,
succursali,
dipendenze,
agenzie,
rappresentanze sia nel territorio nazionale che rappresentanze sia nel territorio nazionale che
all'estero. all'estero.
Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto
con la società, è quello risultante dal libro dei con la società, è quello risultante dal libro dei
soci. soci.
Articolo 3 (durata) Articolo 3 (durata)
La durata della società è fissata a tutto il 31 La durata della società è fissata a tutto il 31
dicembre 2100 dicembre 2100
Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice
Civile, in caso di proroga del termine, i soci che Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
non abbiano concorso all'approvazione della non abbiano concorso all'approvazione della
relativa deliberazione, non avranno diritto di relativa deliberazione, non avranno diritto di
recedere. recedere.
OGGETTO OGGETTO
Articolo 4 (oggetto sociale) Articolo 4 (oggetto sociale)
La società ha per oggetto la realizzazione, la La società ha per oggetto la realizzazione, la
partecipazione,
la
promozione,
la
partecipazione,
la
promozione,
la
valorizzazione di operazioni ed investimenti nel valorizzazione di operazioni ed investimenti nel
settore immobiliare, lo svolgimento delle attività settore immobiliare, lo svolgimento delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile
e/o alle disposizioni della legislazione speciale, e/o alle disposizioni della legislazione speciale,
la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli
propri o di terzi, il coordinamento e la gestione propri o di terzi, il coordinamento e la gestione
delle attività medesime nonché l'assunzione di delle attività medesime nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altre società o partecipazioni ed interessenze in altre società o
imprese,
sia
italiane
che
straniere,
il
imprese,
sia
italiane
che
straniere,
il
coordinamento tecnico, finanziario e gestionale coordinamento tecnico, finanziario e gestionale
delle
medesime
e
la
prestazione
di
delle
medesime
e
la
prestazione
di
finanziamenti e di servizi in loro favore. finanziamenti e di servizi in loro favore.
La società può svolgere, in via esemplificativa e La società può svolgere, in via esemplificativa e
non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, non esaustiva, le seguenti attività: acquisto,
vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in
genere
e
fondi
rustici;
progettazione,
genere
e
fondi
rustici;
progettazione,
costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed
edilizie nonché opere di manutenzione sugli edilizie nonché opere di manutenzione sugli
immobili
di
proprietà
sociale
e/o
di
terzi;
immobili
di
proprietà
sociale
e/o
di
terzi;
progettazione
e
realizzazione
di
opere
di
progettazione
e
realizzazione
di
opere
di
bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di
appalti per le suddette attività nonché gestione, appalti per le suddette attività nonché gestione,
amministrazione
e
locazione
degli
immobili
amministrazione
e
locazione
degli
immobili
stessi e dei fondi rustici. stessi e dei fondi rustici.
Sempre in via esemplificativa la Società può Sempre in via esemplificativa la Società può
svolgere
le
seguenti
attività:
silvicoltura,
svolgere
le
seguenti
attività:
silvicoltura,
allevamento,
produzione,
trasformazione,
allevamento,
produzione,
trasformazione,
conservazione e commercio di prodotti agricoli conservazione e commercio di prodotti agricoli
e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di
aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività
accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque
correlata alle precedenti. correlata alle precedenti.
La società può compiere tutte le operazioni che La società può compiere tutte le operazioni che
risultano necessarie o utili per il conseguimento risultano necessarie o utili per il conseguimento
degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di
fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o
personali per obbligazioni sia proprie che di personali per obbligazioni sia proprie che di
terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà
porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari,
commerciali,
industriali,
finanziarie,
nonché
commerciali,
industriali,
finanziarie,
nonché
qualunque atto che sia comunque collegato con qualunque atto che sia comunque collegato con
l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue
integrazioni e modifiche. integrazioni e modifiche.
In ogni caso, alla società è espressamente In ogni caso, alla società è espressamente
inibito l'esercizio professionale nei confronti del inibito l'esercizio professionale nei confronti del
pubblico dei servizi di investimento ai sensi del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del
D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed
integrazioni
ed
ogni
qualsiasi
altra
attività
integrazioni
ed
ogni
qualsiasi
altra
attività
riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi
professionali o comunque sottoposta per legge professionali o comunque sottoposta per legge
a particolari autorizzazioni o abilitazioni. a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE
Articolo 5 (capitale sociale) Articolo 5 (capitale sociale)
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
922.952,60
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
922.952,60
(novecentoventiduemila (novecentoventiduemila
novecentocinquantadue
virgola
sessanta),
novecentocinquantadue
virgola
sessanta),
interamente
versato
rappresentato
da
n.
interamente
versato
rappresentato
da
n.
92.295.260
(novantaduemilioni
92.295.260
(novantaduemilioni
duecentonovantacinquemila duecentosessanta) duecentonovantacinquemila duecentosessanta)
azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno)
nominali cadauna. Le azioni sono liberamente nominali cadauna. Le azioni sono liberamente
trasferibili. trasferibili.
Esso potrà essere aumentato in qualunque Esso potrà essere aumentato in qualunque
momento per delibera dell'assemblea dei Soci, momento per delibera dell'assemblea dei Soci,
anche con emissione di azioni aventi diritti anche con emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelli delle azioni già emesse. diversi da quelli delle azioni già emesse.
Nel caso di aumento del capitale sociale sarà
riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende
Nel caso di aumento del capitale sociale sarà
riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende
a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni
possedute all'epoca del deliberato aumento, possedute all'epoca del deliberato aumento,
salve le eccezioni ammesse dalla legge. salve le eccezioni ammesse dalla legge.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale a Nelle deliberazioni di aumento del capitale a
pagamento, il diritto di opzione può essere pagamento, il diritto di opzione può essere
escluso nella misura massima del dieci per escluso nella misura massima del dieci per
cento del capitale preesistente, a condizione cento del capitale preesistente, a condizione
che il prezzo di emissione corrisponda al valore che il prezzo di emissione corrisponda al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in di mercato delle azioni e ciò sia confermato in
apposita relazione dalla società incaricata della apposita relazione dalla società incaricata della
revisione contabile. revisione contabile.
L'assemblea può deliberare la riduzione del
capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e
2413
Codice
Civile,
anche
mediante
assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

determinate attività sociali.

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Con delibera assembleare del 27 maggio 2020 – 28 maggio 2020 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art 2443 codice civile, per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società

che
svolgano
attività
nel
medesimo
od
analogo settore in cui opera la società od in
settori che possano essere strategici o di
supporto
all'attività
sociale,
di
partecipazioni che consentano di ottenere il
controllo della società partecipata ai sensi
dell'art.
2359
C.C.
punti
1)
e
2)
e
di
partecipazioni in società collegate ai sensi
dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in
sottoscrizione a soggetti che, in proprio o
tramite società da loro controllate, svolgano
attività nel medesimo od analogo settore in
cui opera la società ovvero in settori che
possano essere strategici o di supporto
all'attività sociale e la cui partecipazione,
per
attestazione
del
consiglio
di
amministrazione,
sia
ritenuta
strategica
all'attività sociale, stabilendo volta per volta
il
prezzo
di
emissione,
che
dovrà
corrispondere come minimo al valore di
mercato
delle
azioni;
il
tutto
in
stretta
osservanza
di
quanto
disposto
dalla
normativa tempo per tempo vigente e, in
particolare, di quanto disposto dal sesto
comma dell'art. 2441 C.C.
L'assemblea può deliberare la riduzione del
capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e
2413
Codice
Civile,
anche
mediante
assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di
determinate attività sociali.
Spostato al V comma
Articolo 6 (azioni) Articolo 6 (azioni)
La società non riconosce che un solo titolare La società non riconosce che un solo titolare
per ogni azione. per ogni azione.
Le azioni sono nominative. Se interamente Le azioni sono nominative. Se interamente
liberate, potranno essere anche al portatore liberate, potranno essere anche al portatore
qualora non ostino divieti di legge. qualora non ostino divieti di legge.
Le Le
azioni azioni
sono sono
emesse emesse
in in
regime regime
di di
dematerializzazione. dematerializzazione.
Articolo 7 (assemblee) Articolo 7 (assemblee)
Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,
sono convocate nei casi e nei modi di legge; si sono convocate nei casi e nei modi di legge; si
tengono presso la sede sociale o anche fuori di tengono presso la sede sociale o anche fuori di
essa, purché in Italia. essa, purché in Italia.
Quando Quando
particolari particolari
esigenze esigenze
lo lo
richiedano richiedano
l'assemblea ordinaria può venire convocata l'assemblea ordinaria può venire convocata
dall'amministrazione entro il termine, nei limiti dall'amministrazione entro il termine, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo
comma del Codice Civile. comma del Codice Civile.
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri L'assemblea ordinaria è convocata negli altri
casi previsti dalla legge entro il termine dalla casi previsti dalla legge entro il termine dalla
stessa stabilito. stessa stabilito.
Articolo 8 (formalità per la convocazione) Articolo 8 (formalità per la convocazione)
La convocazione dell'assemblea è fatta con La convocazione dell'assemblea è fatta con
pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,
l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi di legge, oppure su almeno uno dei sensi di legge, oppure su almeno uno dei
seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o
"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso
esser altresì pubblicato sul sito Internet della
società.
seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o
"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso
esser altresì pubblicato sul sito Internet della
società.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda e la terza essere fissato il giorno per la seconda e la terza
convocazione. convocazione.
Sono tuttavia comunque valide le assemblee, Sono tuttavia comunque valide le assemblee,
anche se non convocate come sopra detto, anche se non convocate come sopra detto,
purché vi sia rappresentato l'intero capitale
sociale e vi intervengano maggioranza dei
purché vi sia rappresentato l'intero capitale
sociale e vi intervengano maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di componenti degli organi amministrativi e di
controllo. controllo.
Articolo 9 (diritto di voto) Articolo 9 (diritto di voto)
Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di
emissione di azioni privilegiate in occasione di emissione di azioni privilegiate in occasione di
aumento di capitale o di attribuzione di azioni di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di
godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera
potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera
potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
parte dei titolari delle dette azioni. parte dei titolari delle dette azioni.
Articolo 10 (diritto di recesso) Articolo 10 (diritto di recesso)
Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle
norme
inderogabili ed
è
esercitato
con
le
norme
inderogabili ed
è
esercitato
con
le
modalità di legge. modalità di legge.
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di Il diritto di recesso non spetta per le delibere di
proroga
della
durata
della
società
e
di
introduzione, modificazione, rimozione di vincoli
proroga
della
durata
della
società
e
di
introduzione, modificazione, rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni. alla circolazione delle azioni.
Articolo 11 (diritto d'intervento) Articolo 11 (diritto d'intervento)
(rappresentanza nell'assemblea) (rappresentanza nell'assemblea)
La legittimazione all'intervento in assemblea e La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione
all'emittente
effettuata
comunicazione
all'emittente
effettuata
dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs.
58/1998, in conformità alle scritture contabile di
dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs.
58/1998, in conformità alle scritture contabile di
quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto. il diritto di voto.
La comunicazione di cui sopra è effettuata La comunicazione di cui sopra è effettuata
dall'intermediario
sulla
base
delle
evidenze
dall'intermediario
sulla
base
delle
evidenze
relativa al termine della giornata contabile del relativa al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la settimo giorno di mercato aperto precedente la
data
fissata
per
l'assemblea
in
prima
convocazione; le registrazioni in accredito e in
data
fissata
per
l'assemblea
in
prima
convocazione; le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a addebito compiute sui conti successivamente a
tale
termie
non
rilevano
ai
fini
della
tale
termie
non
rilevano
ai
fini
della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea. nell'assemblea.
Ogni
azionista
avente
diritto
di
intervenire
Ogni
azionista
avente
diritto
di
intervenire
all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi
di legge; nella delega può esser indicato un
all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi
di legge; nella delega può esser indicato un
unico rappresentante per ciascuna assemblea, unico rappresentante per ciascuna assemblea,
salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di
indicare
un
rappresentante
diverso
per
indicare
un
rappresentante
diverso
per
ciascuno
dei
conti
destinati
a
registrare
i
ciascuno
dei
conti
destinati
a
registrare
i
movimenti degli strumenti finanziari a valere sui movimenti degli strumenti finanziari a valere sui
quali sia stata effettuata
la
comunicazione
prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il
quali sia stata effettuata
la
comunicazione
prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il
delegato può farsi sostituire da un soggetto di
propria
scelta, solo
se
la
delega
prevede
espressamente tale facoltà e sempre fermi la
facoltà del rappresentato di indicare uno o più
sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.
In deroga a quanto disposto al precedente
comma,
qualora
il
soggetto
indicato
come
titolare delle azioni nella comunicazione di cui
all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di
propri
clienti,
questi
può
indicare
come
rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o più terzi designati da
tali soggetti.
Il rappresentante dovrà consegnare l'originale
della
delega
o,
in
luogo
dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su
supporto informatico, della delega attestando
sotto la propria responsabilità la conformità
della
delega
all'originale
e
l'identità
del
delegante; il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tener traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.
delegato può farsi sostituire da un soggetto di
propria
scelta, solo
se
la
delega
prevede
espressamente tale facoltà e sempre fermi la
facoltà del rappresentato di indicare uno o più
sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.
In deroga a quanto disposto al precedente
comma,
qualora
il
soggetto
indicato
come
titolare delle azioni nella comunicazione di cui
all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di
propri
clienti,
questi
può
indicare
come
rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o più terzi designati da
tali soggetti.
Il rappresentante dovrà consegnare l'originale
della
delega
o,
in
luogo
dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su
supporto informatico, della delega attestando
sotto la propria responsabilità la conformità
della
delega
all'originale
e
l'identità
del
delegante; il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tener traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.
158/98, i soci possono far pervenire la propria 158/98, i soci possono far pervenire la propria
delega alla società con messaggio di posta delega alla società con messaggio di posta
elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione. nell'avviso di convocazione.
Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea) Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di
questi,
da
persona
eletta
dalla
stessa
questi,
da
persona
eletta
dalla
stessa
assemblea. assemblea.
Il
Presidente
dell'assemblea
provvede
alla
Il
Presidente
dell'assemblea
provvede
alla
nomina di un Segretario, anche non azionista e, nomina di un Segretario, anche non azionista e,
se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori
fra gli Azionisti o i Sindaci. fra gli Azionisti o i Sindaci.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare
la
regolarità
della
costituzione,
accertare
la
regolarità
della
costituzione,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
regolare il suo svolgimento ed accertare i regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni. risultati delle votazioni.
Articolo 13 (validità delle deliberazioni) Articolo 13 (validità delle deliberazioni)
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e
le deliberazioni relative sono valide, così in le deliberazioni relative sono valide, così in
prima come in seconda e terza convocazione, prima come in seconda e terza convocazione,
se prese con le presenze e le maggioranze se prese con le presenze e le maggioranze
stabilite dalla legge. stabilite dalla legge.
Articolo 14 (verbale delle deliberazioni
dell'assemblea)
Articolo 14 (verbale delle deliberazioni
dell'assemblea)
Le
deliberazioni
dell'assemblea
vengono
Le
deliberazioni
dell'assemblea
vengono
constatate da processo verbale firmato dal constatate da processo verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando
verbale
è
redatto
dal
Notaio,
scelto
dal
verbale
è
redatto
dal
Notaio,
scelto
dal
Presidente. Presidente.
Le
deliberazioni
dell'assemblea,
prese
in
Le
deliberazioni
dell'assemblea,
prese
in
conformità alle norme di legge ed al presente conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché
non intervenuti o dissenzienti. non intervenuti o dissenzienti.
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
Articolo 15 (amministrazione della società) Articolo 15 (amministrazione della società)
La società è amministrata da un Consiglio di La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno di 3 Amministrazione composto da non meno di 3
(tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche
non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano
in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili,
non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano
in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili,
decadono e si sostituiscono a norma di legge decadono e si sostituiscono a norma di legge
La determinazione del numero dei componenti La determinazione del numero dei componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione
è
fatta
il
Consiglio
di
Amministrazione
è
fatta
dall'assemblea ordinaria degli Azionisti. dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato Il Consiglio di Amministrazione è nominato
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dall'Assemblea sulla base di liste presentate
dagli Azionisti nelle quali i candidati devono dagli Azionisti nelle quali i candidati devono
essere
elencati
mediante
un
numero
essere
elencati
mediante
un
numero
progressivo e nelle quali, al fine di assicurare progressivo e nelle quali, al fine di assicurare
l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e
sempre che la lista indichi non meno di tre sempre che la lista indichi non meno di tre
nominativi, almeno un quinto dei candidati per il nominativi, almeno un quinto dei candidati per il
primo mandato successivo all'entrata in vigore primo mandato successivo all'entrata in vigore
della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con
l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo
della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con
l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo
dei candidati per i mandati successivi (il tutto dei candidati per i mandati successivi (il tutto
con arrotondamento all'unità superiore in caso con arrotondamento all'unità superiore in caso
di numero non divisibile per il quoziente di cui di numero non divisibile per il quoziente di cui
sopra)
deve
appartenere
al
genere
meno
sopra)
deve
appartenere
al
genere
meno
rappresentato e detti candidati devono esser rappresentato e detti candidati devono esser
posti in capo alla lista medesima dal secondo posti in capo alla lista medesima dal secondo
posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte
dagli
Azionisti
che
le
presentano,
devono
dagli
Azionisti
che
le
presentano,
devono
essere depositate presso la sede della Società essere depositate presso la sede della Società
almeno
venticinque
giorni
prima
di
quello
almeno
venticinque
giorni
prima
di
quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione e fissato per l'assemblea in prima convocazione e
messe a disposizione del pubblico presso la messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet e con le altre sede sociale, sul sito Internet e con le altre
modalità previste dalla Consob con proprio
regolamento almeno ventuno giorni prima della
modalità previste dalla Consob con proprio
regolamento almeno ventuno giorni prima della
data dell'assemblea. data dell'assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino
almeno
un
quarantesimo
del
rappresentino
almeno
un
quarantesimo
del
capitale sociale o la diversa misura stabilita dai capitale sociale
o la diversa misura stabilita dai
regolamenti vigenti; regolamenti vigenti;
la titolarità della quota minima di partecipazione la titolarità della quota minima di partecipazione
è determinata avendo riguardo alle azioni che è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno risultano registrate a favore del socio nel giorno
in cui le liste sono depositate presso l'emittente; in cui le liste sono depositate presso l'emittente;
la relativa certificazione può essere prodotta la relativa certificazione può essere prodotta
anche successivamente
al deposito
purché
anche successivamente
al deposito
purché
entro il termine previsto per la pubblicazione entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte dell'emittente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle
delle liste da parte dell'emittente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle

disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa
al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti
da tale lista. da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
lista
oppure
risulti
eletto
un
numero
di
lista
oppure
risulti
eletto
un
numero
di
amministratori inferiore al numero determinato amministratori inferiore al numero determinato
dall'assemblea,
l'assemblea
stessa
dovrà
dall'assemblea,
l'assemblea
stessa
dovrà
essere riconvocata per la nomina dell'intero essere riconvocata per la nomina dell'intero
Consiglio di Amministrazione. Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga Qualora per dimissioni o per altre cause venga
a mancare la maggioranza degli amministratori a mancare la maggioranza degli amministratori
nominati
dall'Assemblea,
cessa
l'intero
nominati
dall'Assemblea,
cessa
l'intero
Consiglio
di
Amministrazione
e
gli
Consiglio
di
Amministrazione
e
gli
amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
convocare
d'urgenza
l'Assemblea
per
la
convocare
d'urgenza
l'Assemblea
per
la
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione; negli altri casi si procederà Amministrazione; negli altri casi si procederà
alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.
nominando
un
nuovo
consigliere
sempre
nominando
un
nuovo
consigliere
sempre
assicurando il rispetto dei generi. assicurando il rispetto dei generi.
Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica
per il compimento dei soli atti di ordinaria per il compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione fino all'accettazione da parte amministrazione fino all'accettazione da parte
dei nuovi Amministratori. dei nuovi Amministratori.
Articolo 16 (cariche) Articolo 16 (cariche)
Il Consiglio elegge tra i propri membri un Il Consiglio elegge tra i propri membri un
Presidente, qualora non vi abbia provveduto Presidente, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea. l'assemblea.
Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri,
uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare
un
Segretario,
scelto
anche
tra
persone
un
Segretario,
scelto
anche
tra
persone
estranee al Consiglio. estranee al Consiglio.
Articolo 17 (formalità di convocazione) Articolo 17 (formalità di convocazione)
Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in
altro
luogo,
anche
all'estero
purché
nella
altro
luogo,
anche
all'estero
purché
nella
Unione Europea, tutte le volte che il Presidente Unione Europea, tutte le volte che il Presidente
lo giudichi necessario e quando ne venga fatta lo giudichi necessario e quando ne venga fatta
richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal
Collegio Sindacale. Collegio Sindacale.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con Il Consiglio viene convocato dal Presidente con
lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi
mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da
spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco
effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della
data fissata per la riunione o, in caso di data fissata per la riunione o, in caso di
urgenza, anche con telegramma da inviarsi urgenza, anche con telegramma da inviarsi
almeno 2 (due) giorni prima della riunione. almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
Articolo 18 (validità delle deliberazioni) Articolo 18 (validità delle deliberazioni)
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi membri. suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. assoluta dei voti dei presenti.
Le riunioni si potranno svolgere anche per Le riunioni si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza a condizione teleconferenza o videoconferenza a condizione
che ciascuno dei partecipanti possa essere che ciascuno dei partecipanti possa essere
identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti partecipanti
sia sia
in in
grado grado
di di
seguire seguire
la la
discussione e di intervenire in tempo reale discussione e di intervenire in tempo reale
durante durante
la la
trattazione trattazione
degli degli
argomenti argomenti
esaminati. Sussistendo queste condizioni, la esaminati. Sussistendo queste condizioni, la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il Segretario. trovano il Presidente e il Segretario.
Articolo 19 Articolo 19
Le Le
deliberazioni deliberazioni
del del
Consiglio Consiglio
si si
fanno fanno
constatare constatare
da da
verbale verbale
sottoscritto sottoscritto
dal dal
Presidente e dal Segretario. Presidente e dal Segretario.
Articolo Articolo
20 20
(poteri (poteri
compensi compensi
comitato comitato
esecutivo) esecutivo)
Il Consiglio di Amministrazione è investito di Il Consiglio di Amministrazione è investito di
tutti i poteri per la gestione della Società. tutti i poteri per la gestione della Società.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di
legge sono riservate alla esclusiva competenza legge sono riservate alla esclusiva competenza
del Consiglio: del Consiglio:
la la
valutazione, valutazione,
sulla sulla
base base
delle delle
informazioni informazioni
ricevute ricevute
dagli dagli
organi organi
delegati, delegati,
dell'adeguatezza dell'adeguatezza
dell'assetto dell'assetto
organizzativo, organizzativo,
amministrativo e contabile della Società; amministrativo e contabile della Società;
l'esame dei piani strategici, industriali e l'esame dei piani strategici, industriali e
finanziari della Società. finanziari della Società.
Il Il
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
è è
inoltre inoltre
competente competente
ad ad
assumere assumere
le le
deliberazioni deliberazioni
concernenti: concernenti:
la fusione, nei casi previsti dagli artt. la fusione, nei casi previsti dagli artt.
2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le
modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai
sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile; sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;
l'istituzione e la soppressione di sedi l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie; secondarie;
la la
indicazione indicazione
di di
quali quali
tra tra
gli gli
amministratori hanno la rappresentanza della amministratori hanno la rappresentanza della
Società; Società;
la riduzione del capitale sociale in caso la riduzione del capitale sociale in caso
di recesso del socio; di recesso del socio;
gli gli
adeguamenti adeguamenti
dello dello
Statuto Statuto
a a
disposizioni normative; disposizioni normative;
il trasferimento della sede sociale nel il trasferimento della sede sociale nel
territorio nazionale. territorio nazionale.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso
della firma sociale, ad uno o più dei suoi della firma sociale, ad uno o più dei suoi
membri, con la qualifica membri, con la qualifica
di Amministratore di Amministratore
Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi
e e
speciali speciali
funzioni funzioni
d'ordine d'ordine
tecnico tecnico
amministrativo ad uno o più dei suoi membri, amministrativo ad uno o più dei suoi membri,
come pure potrà avvalersi della particolare loro come pure potrà avvalersi della particolare loro
consulenza. consulenza.
In In
tal tal
caso caso
il il
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
potrà potrà
deliberare deliberare
speciali speciali
compensi compensi
e e
particolari particolari
remunerazioni, remunerazioni,
sia sia
all'atto all'atto
del del
conferimento conferimento
dell'incarico, dell'incarico,
che che
successivamente, sentito però in ogni caso il successivamente, sentito però in ogni caso il
parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi
dell'articolo 2389 del Codice Civile. dell'articolo 2389 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì
nominare un Comitato Esecutivo stabilendone nominare un Comitato Esecutivo stabilendone
composizione e poteri. composizione e poteri.
Il
Comitato
Esecutivo
viene
convocato
e
Il
Comitato
Esecutivo
viene
convocato
e
delibera con le stesse modalità previste per il delibera con le stesse modalità previste per il
Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
anche
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
anche
attraverso Amministratori Delegati, riferisce al attraverso Amministratori Delegati, riferisce al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
economico,
operazioni
di
maggior
rilievo
economico,
finanziario
e
patrimoniale
effettuate
dalla
finanziario
e
patrimoniale
effettuate
dalla
so¬cietà e dalle società da essa controllate, società e dalle società da essa controllate,
riferendo in particolare sulle operazioni sulle riferendo in particolare sulle operazioni sulle
operazioni nelle quali gli amministratori abbiano operazioni nelle quali gli amministratori abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi, o che un interesse, per conto proprio o di terzi, o che
siano influenzate dal soggetto che esercita siano influenzate dal soggetto che esercita
l'attività
di
direzione
e
coordinamento.
La
l'attività
di
direzione
e
coordinamento.
La
comunicazione
viene
effettuata
dagli
comunicazione
viene
effettuata
dagli
Amministratori in occasione delle riunioni del Amministratori in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e, comunque, con Consiglio di Amministrazione e, comunque, con
periodicità
almeno
trimestrale.
Qualora
periodicità
almeno
trimestrale.
Qualora
particolari circostanze lo rendessero opportuno, particolari circostanze lo rendessero opportuno,
la comunicazione potrà essere effettuata anche la comunicazione potrà essere effettuata anche
per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 21 (rappresentanza) Articolo 21 (rappresentanza)
Il Presidente rappresenta la società di fronte ai Il Presidente rappresenta la società di fronte ai
terzi ed in giudizio. Il Consiglio di terzi ed in giudizio. Il Consiglio di
Amministrazione può attribuire la Amministrazione può attribuire la
rappresentanza legale della società anche ai rappresentanza legale della società anche ai
Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La
facoltà di promuovere azioni ed istanze facoltà di promuovere azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed
in qualunque sede, anche per giudizi di
cassazione o revocazione, nominando avvocati
in qualunque sede, anche per giudizi di
cassazione o revocazione, nominando avvocati
o procuratori alle liti, è di spettanza del o procuratori alle liti, è di spettanza del
Consiglio di Amministrazione. Consiglio di Amministrazione.
Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari) dei documenti contabili societari)
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
e
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
e
revoca il Dirigente preposto alla redazione dei revoca il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, previo parere del documenti contabili societari, previo parere del
Collegio Sindacale. Collegio Sindacale.
Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una
esperienza complessiva di almeno un triennio esperienza complessiva di almeno un triennio
ininterrotto in compiti direttivi nei settori di ininterrotto in compiti direttivi nei settori di
amministrazione - finanza - controllo presso enti amministrazione - finanza - controllo presso enti
pubblici o presso primarie società del settore pubblici o presso primarie società del settore
industriale, commerciale o finanziario. industriale, commerciale o finanziario.
SINDACI SINDACI
Articolo 23 (collegio sindacale) Articolo 23 (collegio sindacale)
Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di
legge, il Collegio Sindacale, composto di tre legge, il Collegio Sindacale, composto di tre
Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il
Presidente. Presidente.
Possono essere nominati sindaci della società Possono essere nominati sindaci della società
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
alla vigente normativa anche regolamentare; a alla vigente normativa anche regolamentare; a
tal fine si considereranno strettamente attinenti tal fine si considereranno strettamente attinenti

all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.

Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Le liste devono essere corredate:

all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.

Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

L'assemblea determina il compenso spettante L'assemblea determina il compenso spettante
ai
Sindaci,
oltre
al
rimborso
delle
spese
ai
Sindaci,
oltre
al
rimborso
delle
spese
sostenute per l'espletamento dell'incarico. sostenute per l'espletamento dell'incarico.
I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei
Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
sono
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
sono
validamente costituite anche quando tenute a validamente costituite anche quando tenute a
mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a
condizione
che
tutti
i
partecipanti possano
condizione
che
tutti
i
partecipanti possano
essere reciprocamente identificati da tutti gli essere reciprocamente identificati da tutti gli
intervenuti, che sia loro consentito di seguire la intervenuti, che sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia trattazione degli argomenti discussi, che sia
loro consentito lo scambio di documenti relativi loro consentito lo scambio di documenti relativi
a tali argomenti e che di tutto quanto sopra a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
venga
dato
atto
nel
relativo
verbale.
venga
dato
atto
nel
relativo
verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del Verificandosi tali presupposti, la riunione del
Collegio
si
considera
tenuta
nel
luogo
di
Collegio
si
considera
tenuta
nel
luogo
di
convocazione del Collegio, ove deve essere convocazione del Collegio, ove deve essere
presente almeno un sindaco. presente almeno un sindaco.
BILANCIO ED UTILI BILANCIO ED UTILI
Articolo 24 (esercizio sociale) Articolo 24 (esercizio sociale)
Gli
esercizi
si
chiudono
al
31
(trentuno)
Gli
esercizi
si
chiudono
al
31
(trentuno)
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, al termine di Il Consiglio di Amministrazione, al termine di
ogni esercizio, procede alla formazione del ogni esercizio, procede alla formazione del
bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di
Amministrazione può deliberare la distribuzione Amministrazione può deliberare la distribuzione
di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme
previste dalla legge. previste dalla legge.
Articolo 25 (destinazione degli utili) Articolo 25 (destinazione degli utili)
Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per
cento) per la riserva legale, sino al limite di cui cento) per la riserva legale, sino al limite di cui
all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno
attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non
ne deliberi la destinazione totale o parziale a ne deliberi la destinazione totale o parziale a
favore di riserve straordinarie o ne disponga il favore di riserve straordinarie o ne disponga il
riporto a nuovo esercizio. riporto a nuovo esercizio.
Articolo 26 (dividendi – prescrizione) Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
favore della società. favore della società.
Articolo 27(scioglimento - liquidazione) Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
Addivenendosi
per
qualsiasi
causa
ed
in
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
qualunque
tempo
allo
scioglimento
della
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
società, l'assemblea determina le modalità della favore della società.
liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne
indica i poteri.
Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative)
Per quanto non disposto nel presente statuto Per quanto non disposto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia. valgono le norme di legge in materia.

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