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Telecom Italia Rsp

Regulatory Filings Jul 2, 2020

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Regulatory Filings

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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI OLIVETTI S.P.A. IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.

Il presente progetto di scissione parziale di Olivetti S.p.A., mediante enucleazione e assegnazione a favore della controllante totalitaria Telecom Italia S.p.A. (altresì alternativamente denominata "TIM S.p.A.") del ramo d'azienda "Scuola Digitale", è redatto in applicazione dell'articolo 2506 bis del codice civile.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Società Scindendo

Olivetti S.p.A., con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di TIM S.p.A., con sede legale in Ivrea Strada Monte Navale 2/C, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 02298700010, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 10.000.000,00, (di seguito "Olivetti" o la "Società Scindendo").

Società Beneficiaria

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. 00488410010, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 11.677.002.855,10 (di seguito "TIM" o la Società Beneficiaria").

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCINDENDA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Statuto della Società Scindendo

In dipendenza della Scissione non sono previste modifiche allo statuto Società Scindendo, neppure per quanto concerne la misura del capitale sociale, che non subirà variazioni, in quanto il patrimonio netto contabile di Olivetti si modificherà per le variazioni intervenute nelle riserve come meglio precisato di seguito.

In allegato al presente progetto di Scissione, alla lettera "A", viene allegato lo statuto di Olivetti al momento vigente.

Statuto della Società Beneficiaria

In dipendenza della Scissione non sono previste modifiche allo statuto della Società Beneficiaria. In particolare il relativo oggetto sociale già comprende le attività esercitate tramite il ramo d'azienda oggetto di assegnazione, né si procederà ad aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria, in quanto la medesima detiene la totalità del capitale sociale della Società Scindendo. 1 ì{ 2 In allegato al presente progetto di Scissione, allo lettera "B", viene riportato lo statuto di TIM 1

momento vigente.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER SCISSIONE

La Scissione è proposta con riferimento alle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2019 delle società partecipanti alla Scissione rappresentate dai rispettivi bilanci d'esercizio 2019. Per effetto della Scissione verranno trasferiti a TIM tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi al Ramo d'Azienda "Scuola Digitale" esattamente descritti nell'elenco allegato al presente progetto di Scissione alla lettera "C" e di cui di seguito si riporta il valore di bilancio al 31 dicembre 2019:

  • Totale attività: euro 2.363.649,01
  • Totale passività: euro 181.834,21
  • Valore patrimoniale netto del Ramo d'Azienda Scuola Digitale: euro 2.181.814,80

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto della Società Scindendo verrà correlativamente diminuito per l'importo di euro 2.181.814,80 mediante imputazione del relativo ammontare a diminuzione delle riserve disponibili, mentre il patrimonio netto di TIM verrà aumentato, per effetto dell'assegnazione di cui sopra, per un importo pari a euro 2.181.814,80 mediante integrale imputazione del relativo ammontare a riserve.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione sono stati definiti facendo riferimento ai dati di bilancio al 31 dicembre 2019 e saranno assegnati, con le L0nnesse posizioni soggettive, alla Società Beneficiaria sulla base dei corrispondeni.1 valori di libro alla data di efficacia della Scissione.

TIM pertanto subentrerà a Olivetti nella titolarità degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione per scissione e in tutti i connessi rapporti giuridici. Le eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione tra il 31 dicembre 2019 e la data di efficacia della Scissione di cui infra saranno oggetto di conguaglio in denaro.

4. EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della Scissione, anche ai fini contabili e fiscali, decorreranno ai sensi dell'art. 2506 quater del codice civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 1n

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di Jf L

possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scindendo né per la Società Beneficiaria.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

* * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Allegati:

A. Statuto di Olivetti S.pA

B. Statuto di TIM S.p.A.

C. Elementi patrimoniali del Ramo d'Azienda Scuola Digitale

Roma, 25 giugno 2020

Olivetti S.p.A. Telecom Italia S.p.A. 0 ·~'-Z'-

Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante Giovanni Ronca Salvatore Rossi

Allegato "A"

STATUTO della "OLIVITTI S,p.A."

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1- Denominazione sociale

La Società è denominata "OLIVITTI S.p.A.".

Articolo 2 - Sede sociale

La Società ha sede ln Ivrea (TO},

L'Organo Amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale e può altresl istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia e alrestero.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale

la Società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di attività di ricerca, progettazione, produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione In Italia e all'estero, .dJ prodotti, accessori, soluzioni nei campi delle macchine, apparecchiature e sistemi per ufficio, dell'informatica, della telematica, delle telecomunlcazlonl, della stampa digitale; la prestazione di seNlzl in ambito elettronico, elettrico ed elettromeccanico, ivi compresa la prestazione di servizi e soluzioni integrate di rilevamento e controllo ambientale; la prestazione di servizi relatM alla sicurezza delle Informazioni, alla gestione e conservazione di documenti anche informatici, allo scambio e invio telematico di documenti tra operatori economici ed enti pubblici anche in qualità di intermediario per la fatturazione elettronica, alla realizzazione e l'erogazione di soluzioni di firma elettronica e firma elettronica avanzata e, in genere, soluzioni ICT (lnformation Communfcatfon Technology).

la Società ha altresl per oggetto la realizzazione e la commercializzazione di servizi professionali quali anallsi, progettazione, assistenza, realizzazione ed esercizio di soluzioni e servizi nel settore delle tecnologie della telematica, delYinformatica e delle telecomunlcazioni, nonché _l'attività di raccolta, gestione, diffusione e distribuzione di dati e l'attività di commercializzazione di beni e di servizi attraverso mezzi e piattaforme di comunicazione di ogni tipo,

la Società potrà svolgere attività pubblicitaria, anche irrforma dì permuta, su--ogni mezzo di Informazione e comunicazione, con ogni tecnologia, ed ogni attività connessa, nonché in genere attività di promozione, in qualunque forma e con qualunque mezzo.

La Soc;ietà potrà mettere a disposizione del cliente, anche mediante Il ricorso a soggetti terzi, infrastrutture e servizi nell'ambito delle attività sopra menzionate.

La .Sociètà ha, inoltre, per oggetto la realizzazrone e la commerclalizzazlone dei servizi qui di seguito indicati:

  • a) servizi del Sistema Pubblico di ConnettiVità di cui al D.Lgs.n. 82/W0S del 7 marzo 2005;
  • b) servizi connessi al servizi di cui alla precedente lettera a},

La Società potrà svolgere attMtà di agenzia, partecipare ad altre imprese, enti o società e compiere tutti gll atti e le operazioni Industriali, commerciali, finanziarie,

su beni mobiii ed immobili, compresa la concessione di fideiussioni e garanzie in genere a favore di terzi, che ritenga necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società svolge Inoltre attività di:

  • commercio in proprio e per conto terzi tramite internet di edizioni librarie e quant'altro attenga al campo delle pubblicazioni editorlall in formato digitale;
  • prestazione di servizi di ogni genere e tipo aventi per oggetto la trasmissione di informazioni e di documentazione, ed in particolare di servizi di posta elettronica e di servizi telematici in genere; .
  • progettazione in proprio, produzione, organizzazione, coordinamento e/o gestione di attività aventi per oggetto la formazione professionale relativa alle materie ed ai settori indicati nel punti precedenti;
  • prestazioni di servizi di ogni genere e tipo inerenti alle materie ed alle attività indicate ai punti precedenti.

La società potrà inoltre richiedere, acquistare o in qualunque altro modo acquisire brevetti, licenze, invenzioni, migliorie, formule, know-how, copyright, sistemi commerciali, marcht di fabbrica e nomi commerclali e/o qualunque segreto e/o informazione e/o qualunque diritto, opzione o contratto in relazione agli oggetti di cui sopra ed affittare,_ concedere in licenza, vender.e, trasferire o In qualunque altro modo disporre degll stessi nonché realizzare quant'altro utile o sinergico con i servizi fomiti dalla società stessa.

In ogni caso la Società ha il divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate a professionisti iscritti ad appositi albi, alle Imprese di cui al T.U. Ba11cario e al T.U. sulrlntermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive integrazioni o modifiche).

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano resercizio.

Articolo 4- Durata·

La .durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE -AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro ·10.DOO.OO0,DO (dieclmilioni/00} ed è suddiviso in n. 10.000.000 (dlecimilioni} azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno/00) euro ciascuna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti dl beni in natura e di crediti.

L'Assemblea può deiibera~e, ai sensi dell'artlcolo- 2443 del codice civile, di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il-eapitale sociale, in una o più volte, fino, a un ammontare massimo determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registra delle Imprese della deliberazione assembleare di delega.

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della

relativa deliberazione,

Articolo 6 - Diritto di prelazione

6,1 li socio che intenda compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, Intendendosi per tali fa vendita, la permuta, li conferimento, il riporto e la donazione, owero qualunque atto o contratto di natura corrispettiva tale da comportare il trasferimento diretto o Indiretto a titolo oneroso, a terzi o ad altro socio, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, owero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertiblH owero agli altri diritti relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili (di seguito, complessivamente I Diritti), dovrà offrire preventivamente In prelazione a tutti i soci, alle medesime condizioni, i Diritti oggetto dell'atto di disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società, fatto salvo li diritto di accrescimento di ciascun socio.

6.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni: (i) il socio (di seguito, la "Parte Offerente")' che intenda disporre dei Diritti di sua titolarità, sarà tenuto a offrirti preventivamente, agli altri soci, tramite raccomandata con awiso di ricevimento, contenente le generalità delraspirante acquirente, il prezzo e le altre condizioni del trasferimento, nonché rawertenza che, ove uno dei soci non intenda o non possa esercifare la prelazione, I Diritti spettantigli si accresceranno automaticamente e propo'rzionalmentè a favore di quel soci che, viceversa, Intendano esercitarla e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunziato a _tali diritti all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

(ir} La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione inviata tramite raccomandata con awiso di rlcevimentg diretta aHa Parte Offerente e a ciascuno degli altri soci nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (i), restando inteso che, salvo rinunzia espressa, tale prefazione si Intenderà automaticamente esercitata anche relativamente ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun sodo per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

(Ui) Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati relativamente a tutti I Diritti offerti, la Parte Offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prefazione limitato ad una parte dei Diritti offerti, potrà trasferire tutti I Diritti all'acquirente Indicato nell'offerta di cui al punto (i) che precede, a termini non più favorevon per lo stesso di quelli precisati In detta offerta, entro 90 (novanta) giorni

dalla scadenza del termine previsto al precedente punto (ii), owero, ove accetti ('esercizio della prelazione solo per parte dei Diritti offerti, potrà entro lo stesso. termine di 90 (novanta giorni), trasferire all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (O che precede i Diritti residui, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo comma.

(iv) Qualora la Parte Offerente intenda disporre della propria partecipazione a

fronte di ·una controprestazione in natura, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno indicare, altresl, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti commi, se intendano eseguire la controprestazione in natura- ove ciò sia possibile - owero per equipollente in denaro; in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo o a norma dell'art. 1473 del codice civile e il termine di cui al precedente punto (ii) decorrerà dalla data di determinazione finale del predetto prezzo.

'r

6,3 La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti real! di godimento su azioni della Società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. In questo caso non si applica la disclpllna di cui ai precedenti. com'mi 6.1 e 6.2.

6.4 La costituzione su azioni di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della Società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'altro o dagli altri soci. Tale approvazione non potrà essere rifiutata qualora sia previsto che, in caso di escussione defla garanzia stessa, siano rispettati i diritti di prelazione previsti da questo articolo 6.

Articolo 7 - Finanziamenti

I soci potranno mettere a disposizione delfa Societ_à, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 8- Obbligazioni

La Società potrà eméttere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge.

Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla Società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della Società.

ASSEMBLEA

Articolo 9-Competenza dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge,

Articolo 10-Convocazione dell'Assemblea

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo deWadunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

l'awlso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano la Stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In alternativa, la convocazione può awenire mediante awiso comunicato ai soci per lettera.raccomandata, e-mail o fax, In conformità alle disposizioni di legge. Nell'awlso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

L'Assemblea ·per rapprovazione del bUancio dovrà essere convocata entro 120 \ , (centoventi) giorni owero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta} giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11- Diritto di intervento

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti che almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza abbiano depositato i certificati azionari nei modi indicati nell'awiso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; .

che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia cònsentito agli Intervenuti di partecipare alla discussione ed al!~ votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

che siano Indicati nell'awiso di éonvocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta al sensi del successivo art. 13) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli int~rvenutl potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Articolo 12 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimaiione del presenti,. dirige i Javori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti Indicati nell'awiso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

li Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al d] fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando Il verbale delrAssemblea è redatto da un notaio.

Articolo 13 -Assemblea totalitaria

. .

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentatç, rintero capitale sociale e partecipa atrAssemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci.

Artlcolo 14-Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocarione che nelle

convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge. ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società, ove non venga nominato un Amministratore Unico ai sensi del successivo art. 19, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composte;> da tre a undici membri.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, nonché la durata In carica degli stessi che non potrà essere superiore a tre esercizi.

Gli Amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a norma di legge.

Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento In cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi Delegati, firma sociale e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra I suoi membri, ove non abbia già proweduto l'Assemblea, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, fissandone i poteri.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni che gli competono per statuto, comprese la firma sociale e la rappresentanza legale della Società, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti disgiuntamente tra loro e, In mancanza, assenza o impedimento del Vice Presidente o del Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

li Consiglio dì Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone i poteri, investire gll Amministratori dì particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge, nonché nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Il Consiglio di Amministrazione può altresl delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibne evoluzione nonché sulle operazioni -di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.

la firma sociale e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e In giudizio, spettano al Presidente e, In caso di sua assenza o di impedimento, ai soggetti e nell'ordine previsti al secondo comma; spettano altresl disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario o quando ne faccia \ domanda un· Amministratore o il Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si prowede mediante comunicazione seri~ da

11

Inviarsi ·a mezzo di lettera raccomandata owero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cur possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattro ore.

L'awiso di convocazione è comunicato al Sindaci con !'osservanza dei termini sopra . Indicati.

Nefl'awlso vengono Indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno, li Presidente provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fomite a tutti I Consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

li Consiglio può validamente deliberare, anche In mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità • mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la. partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli Intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18 • Remunerazione degli Amministratori

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli Amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 19 • Amministratore Unico

La Società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Unico, anche non socio.

l'Amministratore Unico ha fa stessa durata di carica dei Consiglieri di Amministrazione.

Artfcolo 20 -Competenze dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Nei limiti dr legge, alla competenza dell'Organo Amministrativo sono attribuite le determinazioni di fusione per Incorporazione delle società di cui la Società possegga almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché di fusione per Incorporazione della Società in altra società che già possieda tutte le azioni o quote della Società medesima, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative nonché, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede legale all'Interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21-Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si.compone di tre Sindaci Effettivi. Vengono nominati anche

due Sindaçl Supplenti.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può awenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la parteclpazione al dibattfto e· la parità informativa di tutti gll intervenuti.

Articolo 22 - Doveri del Collegio Sindacale

li Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in partico'lare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 23 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di rev1s1one o dal Collegio Sindacale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 24 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25-Ripartizione degli utili d'esercizio

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo chef Assemblea deliberi di devolverli in tutto o In parte ad altra destinazione.

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modarrtà della liquidazlon_e e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Disposizione finale

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge. ·

Giovanni Ronca Salvatore Rossi

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCI ETA' 2
CAPITALE -AZIONI - OBBLIGAZIONl 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6
SINDACl 10
ASSEMBLEA 12
ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 14

:ETIM

Denominazione - Sede - Scopo e durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A.:"; è altresì alternativamente denominata "TIM S.p.A.".

Articolo 2

2.1 La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 La Società ha per oggetto:

  • L'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (lnformation Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
  • lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
  • l'assunzione quale attività non prevalente di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
  • il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.
  • 3.2 Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

:ETIM

Capitale - Azioni - Obbligazioni

  • 5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n. 15.203.122.583 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.
  • 5.2 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
  • 5.3 E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.
  • 5.4 L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 2.000.000.000 (due miliardi), a servizio della conversione dei "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked bonds due 2022", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 2.000.000.000 (due miliardi), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked Bonds due 2022", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 26 marzo 2022 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni".
  • 5.5 "L'Assemblea del 23 aprile 2020, una volta approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato Long Term lncentive Pian 2020-2022 e al suo servizio, ha deliberato di emettere in una o più volte, entro il termine del 31 dicembre 2025, massime n. 180.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie al tempo in circolazione, godimento regolare, ai sensi dell'art. 2349 codice civile e senza aumento di capitale, in funzione dell'assegnazione gratuita ai beneficiari del Long Term lncentive Pian 2020-2022, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità in esso previsti";
  • 5.6 "L'Assemblea del 23 aprile 2020, nell'approvare il Piano di Azionariato Diffuso 2020 e al suo servizio, ha deliberato di:
    • emettere entro il termine massimo del 31 dicembre 2020 massime n. 127.500.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie al tempo in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Azionariato Diffuso 2020, senza aumento del capitale sociale e con imputazione a riserva soprapprezzo azioni dell'intero prezzo di sottoscrizione, calcolato in conformità a quanto in detto piano previsto. Qualora le suddette azioni non vengano integralmente sottoscritte entro il termine per la loro sottoscrizione stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo sopra indicato, saranno emesse azioni in un numero pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine;
    • emettere, entro il termine del 31 dicembre 2021, massime n. 42.500.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie al tempo in

circolazione, godimento regolare, ai sensi dell'art. 2349 codice civile e senza aumento di capitale, in funzione dell'assegnazione gratuita ai dipendenti sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui sopra di 1 azione ordinaria per ogni 3 azioni ordinarie sottoscritte a pagamento, nei termini, olle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano di Azionariato Diffuso 2020".

Articolo 6

  • 6.1 Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.
  • 6.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti olle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.
  • 6.3 Gli utili che residuano dopo l'assegnazione olle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi lo distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pori al due per cento di euro 0,55 per azione.
  • 6.4 Quando in un esercizio sia stato assegnato olle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
  • 6.5 In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. ll pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.
  • 6.6 La riduzione del capitale sociale per perdite non ho effetto sulle azioni di risparmio se non per lo parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle oltre azioni.
  • 6.7 Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitole fino o concorrenza di euro 0,55 per azione.
  • 6.8 Qualora le azioni ordinarie o di risparmio dello Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinario all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.
  • 6.9 L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinato dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e allo remunerazione del rappresentante comune sono o carico della Società.

  • 7.1 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitoti do un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora lo legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

  • 7.2 Il domicilio degli azionisti nei confronti dello Società si intende eletto, o tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.
  • 7.3 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli olla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

  • 8.1 La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

  • 8.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

Consiglio di Amministrazione

  • 9.1 La Società è amministrato do un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numeri frazionari, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.
  • 9.2 Lo nomino del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto dello disciplino di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.
  • 9.3 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una solo lista e ogni candidato può presentarsi in una solo lista a pena di ineleggibilità. Tutte le liste debbono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi.
  • 9.4 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitole sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero lo minore misuro richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
  • 9.5 Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni dello candidatura do parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altro informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, allo stregua dei criteri previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporote Governonce di Borsa Italiano .. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate olla Società.
  • 9.6 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
  • 9.7 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:
    • a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono trotti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Almeno lo metà degli amministratori trotti dalla Listo di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporote Governance di Borsa Italiana. In difetto, l'ultimo candidato trotto dallo Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verrà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possegga;
    • b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuno di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati trotti da ciascuna lista (con arrotondamento,

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in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possegga.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

  • c) qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione dei criteri di cui innanzi non consenta il rispetto dell'equilibrio di genere, come disciplinato sub 9.1, viene assegnato a ciascun candidato il quoziente risultante dalla divisione del numero di voti ottenuti dalla sua lista per il numero d'ordine in cui è in essa inserito, con creazione di unica graduatoria decrescente. I candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi sono sostituiti, a partire dall'ultimo e nel numero necessario ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo, dai candidati del genere meno rappresentato eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine nel quale sono indicati. La sostituzione degli appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana dovrò in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano;
  • d) in mancanza di candidati con le caratteristiche richieste per assicurare la composizione dell'organo come sopra sub 9.1, l'Assemblea integro l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
  • 9.8 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.
  • 9.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.
  • 9.10 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

  • 10.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

  • 10.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.
  • 10.3 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

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Articolo 11

  • 11.1 Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.
  • 11.2 La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.
  • 11.3 Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.
  • 11.4 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

  • 12.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.
  • 12.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possegga almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

  • 13.1 Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

    • istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
    • delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
    • nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
    • nominare mandatari anche in seno al Consiglio di Amministrazione per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.
  • 13.2 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
  • 13.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
  • 13.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

  • 14.1 Gli organi delegati riferiscano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economica, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per canto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.
  • 14.2 Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

  • 15.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.
  • 15.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

16.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

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Sindaci

Articolo 17

  • 17.1 Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.
  • 17.2 Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.
  • 17.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.
  • 17.4 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
  • 17.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
  • 17.6 Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.
  • 17.7 Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
  • 17.8 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
  • 17.9 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
  • 17.10 All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:
    • a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
    • b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).

Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna di tali liste,

secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaca effettiva e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

  • 17.11 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.
  • 17.12 Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.
  • 17.13 In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.
  • 17.14 Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaca, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.
  • 17.15 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.
  • 17.16 In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

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Assemblea

Articolo 18

  • 18.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.
  • 18.2 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.
  • 18.3 L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge
  • 18.4 L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè in Italia.

Articolo 19

  • 19.1 Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.
  • 19.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.
  • 19.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
  • 19.4 Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 20

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

  • 20.2 Il Presidente della riunione tra l'altro verifica lo regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
  • 20.3 Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.
  • 20.4 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Il

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Esercizio Sociale - Utili

  • 21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  • 21.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.
  • 21.3 Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.
  • 21.4 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Salvatore Rossi Giovanni Ronca

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Stato Patrimoniale 31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali 1.245.494,93 (allegato a)
Immobilizzazioni materiali 2.380,50 (allegato b)
Immobilizzazioni finanziare 4.110,00 (allegato c)
IMMOBILIZZAZIONI 1.251.985,43
Crediti commerciali 1.111.663,58 (allegato d)
CREDITI CORRENTI 1.111.663,58
TOTALE ATTIVO 2.363.649,01
Debiti commerciali e altre passività 126.085,54 (allegato e)
DEBITI CORRENTI 126.085,54
Fondo TFR 55.748,67 (allegato f)
TFR 55.748,67
TOTALE PASSIVO 181.834,21
Delta Patrimonio netto 2.181.814,80

Immobilizzazioni immateriali

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Immobilizzazioni materiali

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Dettaglio immobilizzazioni finanziarie (allegato c)

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli rappresentativi dello 0,05% del Capitale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata iscritte, al 31 dicembre 2019 per un valore pari é 4.110,00

Dettaglio crediti commerciali 31/12/2019
Giovanni Rusconi & C. Snc 21.172,04
Sergio Vecchi & C. snc 42.377,17
Dataitalia srl 28.724,79
F&G Sistemi s.r.l. -413,28
CR Ufficio S.r.l. -3.474,10
Systematica -294,64
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11.567,71
L'Ufficio S.r.l. 36.103,35
Fraquelli Ettore S.r.l. 38.818,87
Poretti Solution S.r.l. -6.530,22
Rizzoli Education S.p.A. 20.475,82
Oltech s.n.c. 490,28
ISE di Livieri Michele 75.591,83
I.T.E.T. G. Salvemini 583,07
De Biaggi - Baratella & C. 104.266,78
IIS Enrico Mattei 15.536,37
Liceo Linguistico F. Casnati 26.323,47
Scuolaonline S.a.s. 3.303,49
Centro Studi Alexandria S.r.l. 341,81
Libreria Hoepli 33.955,53
Zanichelli Editore S.p.S. 6.899,41
Società Editrice Internazionale 47.071,04
G.B. Palumbo Editore & C.S.p.A. 9.575,78
Casa Editrice La Scuola S.p.A. 20.117,53
Pearson Italia S.p.A. 66,49
Loescher Editore 6.179,00
Edisco S.n.c. di Jaria Corrado 2.826, 14
De Agostini Scuola S.p.A. 444,70
Casa Editrice San Marco S.r.l. ., P.7? 17
S. Lattes & C. S.p.A. 341,91
C.E.D. Centro Editoriale 3.054,89
Giunti e Tancredi Vigliardi 9,15
Casa Editrice Bulgarini S.p.A. 14.763,01
Istituto Salesiano San Bernardino 3.214,04
Casa Editrice Giuseppe 2.547,06
Ente Flem S.r.l. 2.595,99
Ugo Mursia Editore S.r.l. 10,08
Fratelli Ferrare Editori S.r.l. 2.070,66
lsituto laliano Edizioni 33.119,72
Fondazione ASFAP ONLUS 2.168,92
Ente Fondazione ISB 9.650,57
Istituto Salesiano San Marco -251,59
Trasporti e Logistica A.Locate 136,28
lnterlinguae 18,50
Simone srl 478,24
Casa Gen. Pia Soc. Tor. S. Giuseppe 441,67
World lnternational School S.r.l. 563,24
Associazione C.F.P. Cnos-Fap 3.152,07
Santa Rita Gestioi S.p.A. 452.926,40
Fondazione CRT 30.744,00
Ministero dei Beni e delle Attività 1.636,81
Athena S.r.l. 1.708,00
Cambridge University Press
W.A.Y. S.r.l.
802,00
15.501,46
lmatech S.r.l. 2.859,47
Ego Data S.r.l. 9.036,63
Bonus cultura da addebitare a docenti 16.704,03
Pagamenti da abbinare da carta di credito -262,68
Fondo svalutazione crediti -42.849,35
Totale crediti commerciali 1.111.663,58
Dettaglio debiti commerciali e altre passività 31/12/2019
Debiti da partitario fornitori:
Zanichelli Editore S.p.A. 7.847,31
Edisco S.n.c. di Jaria Corrado e Gianluca e C. 32,37
La Scuola S.p.A. 163,35
S.E.I. - Società Editrice Internazionale per azioni 652,27
C.E.D. Centro Editoriale Dehoniano S.r.l. 48,42
Eli S.r.l. 38,59
Pearson Italia S.p.A. 248,68
Mondadori Education S.p.A. 83,90
De Agostini Scuola S.p.A. 18.335,23
Ulrico Hoepli S.p.A. Casa Editrice Lib. 2.012,35
Editrice San Marco S.r.l. 25,40
G.B. Palumbo & C. Editore S.p.A. 76,77
S. Lattes & C. Editori S.p.A. 523,04
Casa Editrice Bulgarini S.p.A. 52,70
Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l. 69,29
Rizzali Libri S.p.A 13.386,74
Società Immobiliare Ricostruzione Torino S.I.R.T. S.r.l. -2.609,42
Ugo Mursia Editore S.r.l 208,20
Fratelli Ferrara Editori S.r.l. 2.238,88
Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l. 2,79
Casa Editrice Giuseppe Principato S.p.A. 61,31
Simone S.r.l. 228,28
Google lreland Ud. -3.560,87
DellS.A. -256,P3
Sicuritalia Group Service S.c.p.A. 1.750,00
Edizioni Tagete S.r.l. 1.765,65
Debiti da EM fornitori:
Zanichelli Editore S.p.A. 3.068,65
Edisco S.n.c. di Jaria Corrado e Gianluca e C. 44,27
La Scuola S.p.A. 298,64
S.E.I. - Società Editrice Internazionale per azioni 19,24
Raffaello Libri S.r.l. 9,82
Pearson Italia S.p.A. 632,46
Mondadori Education S.p.A. 3.779,40
Zanichelli Editore S.p.A. 4.348,18
De Agostini Scuola S.p.A. 1.170,08
Ulrico Hoepli S.p.A. Casa Editrice Lib. 14.449,31
Editrice San Marco S.r.l. 674,34
G.B. Palumbo & C. Editore S.p.A. 1.140,39
S. Lattes & C. Editori S.p.A. 94,90
Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l. 27,19
Rizzali Libri S.p.A 434,07
Società Immobiliare Ricostruzione Torino S.I.R.T. S.r.l. 3.600,00
Ugo Mursia Editore S.r.l 190,41
Fratelli Ferrara Editori S.r.l. 86,63
Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l. 25,44
Casa Editrice Giuseppe Principato S.p.A. 7.051,75
Simone S.r.l. 54,60
Sab Edizioni di Buonanno Costanza 55,04
Amazon Web Services, lnc. 1.938,86
Google lreland Ud. 202,79
DellS.A. 256,83
Transperfect Translations S.r.l. 1.900,00
Bellorofonte Editore di Cristallo Angela 5,94
Cambridge University Press 179,70
Sicuritalia Group Service S.c.p.A. 350,00
Edizioni Tagete S.r.l. 1.697,64
Debiti per voucher da utilizzare -25,00
Totale debiti commerciali 91.185,97
Altre passività
Debiti verso dipendenti 34.899,57
Totale altre passività 34.899,57
Totale debiti commerciali e altre passività 126.085,54

(allegato f)

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