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Bff Bank

AGM Information Sep 7, 2021

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RELAZIONE ILLUSTRATIVADEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINEDELGIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIADEGLI AZIONISTI

(REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

(CONVOCATA PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE)

1. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli 9,11,14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

BFF Bank S.p.A. Via Domenichino 5 - 20149 Milano C.F. e P.IVA n. 07960110158 ** *** **

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 11.00, convenzionalmente presso la sede sociale di BFF Bank S.p.A. (la "Società" o la "Banca" o "BFF") in Milano, Via Domenichino n. 5 (la "Sede Sociale"), in unica convocazione, per approvare le proposte di modifica del vigente statuto sociale di BFF (lo "Statuto Vigente").

Vi informiamo, al riguardo, che il Consiglio di Amministrazione, all'esito del rilascio - da parte della Banca d'Italia - del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), ha deliberato, il 31 agosto 2021, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, le modifiche statutarie di seguito meglio descritte (le "Modifiche Statutarie").

Segnatamente, con la presente Relazione (la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), s'intende fornire un'illustrazione delle proposte inerenti alle Modifiche Statutarie.

1. Motivazione delle variazioni proposte

Come infra meglio precisato, gli interventi sullo Statuto Vigente), oggetto della presente Relazione, si riferiscono a:

  • adeguamenti connessi con il recepimento di novità normative e/o di autoregolamentazione, conseguenti, in particolare, all'entrata in vigore (i) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (il "Regolamento Fit&Proper"), e (ii) del Codice di Corporate Governance approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance1 , in vigore dal 1° gennaio 2021 (il "Codice") e (iii) del 35° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, del 2 luglio 2021, in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari (le "Disposizioni sul Governo Societario");
  • taluni profili connessi (i) con l'evoluzione degli assetti proprietari della Banca che, a far data dallo scorso 12 febbraio, è divenuta a tutti gli effetti una "public company", a seguito del venire meno di un azionista di riferimento, e, del correlato frazionamento del capitale sociale tra molteplici investitori, nessuno dei quali possiede attualmente una partecipazione rilevante –, e (ii) con la conseguente necessità di rafforzare il coinvolgimento degli azionisti nelle decisioni assembleari, e di facilitare l'esercizio dei loro diritti, anche al fine di garantire un corretto assetto

1 Il Comitato per la Corporate Governance è stato istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni).

della governance della Società.

Le proposte di Modifiche Statutarie tengono, altresì, conto, inter alia, (i) di esigenze di flessibilità per lo svolgimento delle adunanze assembleari (e consiliari), emerse per effetto dell'emergenza pandemica da Covid-19 (l'"Emergenza Sanitaria")2 e dei connessi provvedimenti adottati dal Governo al riguardo; e (ii) delle raccomandazioni pubblicate in proposito da Consob3 , nonché (iii) dell'esperienza maturata dalla Banca in occasione dell'appuntamento assembleare dello scorso 25 marzo 2021 (l'"Assemblea 2021").

Ciò premesso, si indicano di seguito le principali Modifiche Statutarie - con le rispettive motivazioni che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, le quali riguardano:

  • (i) il riferimento al requisito di indipendenza, che implica:
    • la sostituzione del riferimento normativo puntuale all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), con il rinvio mobile alla normativa tempo per tempo vigente, in modo da recepire in via automatica le prescrizioni sul requisito di indipendenza di cui all'art. 13 del Regolamento Fit&Proper e/o eventuali ulteriori future disposizioni normative in materia;
    • la revisione della previsione statutaria secondo cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza (ferma restando la sua non esecutività), alla luce delle seguenti considerazioni:
      • (a) le Disposizioni di Vigilanza e il Codice non impongono che il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica debba essere dotato del requisito di indipendenza, bensì soltanto che sia "non esecutivo";
      • (b) la precisazione del requisito di indipendenza a suo tempo introdotta nello Statuto Vigente per preservare la facoltà (alla quale, nei fatti, non è stato fatto ricorso negli scorsi due mandati consiliari) che il Presidente potesse essere parte dei comitati endoconsiliari (i "Comitati") e, in particolare, del Comitato Controllo e Rischi - da un lato, è, di per sé superata (e, quindi, anacronistica), dal momento che né le Disposizioni sul Governo Societario né il Codice consentono più questa eventualità, e, da altro lato, ove mantenuta, potrebbe generare equivoci al riguardo;

2 Cfr. art. 106 del D.L. n. 18/2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia"), come successivamente prorogato, consente di svolgere le adunanze assembleari, anche esclusivamente, tramite collegamento di tutti i partecipanti obbligatoriamente collegati mediante un sistema di audio-video conferenza, senza necessità che sia stabilito un luogo fisico di convocazione e, di conseguenza, senza che alcuno di essi si debba recare in un dato luogo. L'applicazione di tale disposizione è stata prorogata sino al 15 ottobre 2020 ad opera dell'art. 71 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020. La Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano ha stabilito l'applicabilità anche alle riunioni consiliari della regola che consente di avvalersi esclusivamente dei mezzi di telecomunicazione, nel periodo di vigenza del citato art. 106, pur in presenza di clausole statutarie che escludano o limitino tale facoltà, o, comunque, anche in assenza di clausole che lo consentano. Cfr. https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissionesociet%C3%A0/187.aspx.

3 Cfr. Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 e le relative Q&A del 29 aprile 2020, consultabili al seguente link https://www.consob.it/web/area-pubblica/covid-19-consob (la "Comunicazione Consob"), ed esplicitata nella nota 5.

  • (c) la proposta introduzione in via statutaria delle previsioni secondo cui (i) la lista del Consiglio di Amministrazione uscente (la "Lista del CdA"), ove presentata, debba essere composta in maggioranza da amministratori dotati dei requisiti di indipendenza (art. 15, comma 2); (ii) il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti (artt. 14, comma 4, 15, commi 7, 15, 18, 24), assicura una corretta composizione dei Comitati, senza tener conto in alcun modo dell'eventuale indipendenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • (ii) l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, anche per assicurare l'avvicendamento degli organi societari senza aggravi nei loro confronti, e a tutela della stabilità del governo societario della Banca, mediante:
    • l'introduzione della precisazione secondo cui il termine di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti, qualora scada in un giorno festivo, si intende prorogato automaticamente sino al primo giorno feriale seguente (artt. 15, comma 2);
    • l'introduzione della previsione secondo cui, contestualmente alla presentazione delle liste, ovvero entro il termine indicato dalla Società nell'avviso di convocazione per la presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, gli azionisti sono invitati a presentare anche le proposte sul compenso dell'organo di controllo (art. 22, comma 8). Tale precisazione è coerente con le indicazioni espresse in materia da Consob4 . Di fatto, in assenza di tali indicazioni e, più specificamente, nel caso in cui si renda necessario anche in futuro ricorrere alle assemblee da remoto, potrebbe (i) essere, altrimenti, compromessa la possibilità di conferire per tempo deleghe e/o subdeleghe, contenenti le istruzioni di voto su proposte di delibera in materia; (ii) discenderne un onere in capo al Consiglio di Amministrazione di effettuare, in via residuale, proposte per sopperire all'inerzia degli azionisti e, per l'effetto, consentire l'assunzione di una delibera assembleare;
    • la riduzione al 2% (anziché al 2,5%) della percentuale di capitale sociale della Banca che gli azionisti devono detenere per essere legittimati a presentare liste per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, fatta salva la eventuale minore percentuale determinata dalla Consob ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1, e 148, comma 2 del TUF, e delle relative disposizioni di attuazione (artt. 15, comma 4, e 22, comma 5);

4 Con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, Consob ha, tra l'altro, richiamato l'attenzione: "degli azionisti di maggioranza che intendono presentare proprie proposte di delibera sulla necessità che tali proposte siano trasmesse alla società con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea o in conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF per gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali, ovvero entro il termine eventualmente indicato dalla società̀nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte individuali di delibera".

(iii) il recepimento delle disposizioni di cui al Regolamento Fit&Proper, attraverso:

  • l'introduzione del rinvio mobile al cennato Regolamento Fit&Proper, mediante ilrichiamo alla normativa tempo per tempo vigente, non soltanto con riferimento al requisito di indipendenza (di cui al punto (i) che precede), ma anche rispetto al possesso dei requisiti dell'Amministratore Delegato e (ove nominato) del Direttore Generale (art. 16, commi 2 e 6), dei responsabili delle funzioni di revisione interna, risk management, compliance e antiriciclaggio (art. 18, comma 2, lett. h), nonché del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 18, comma 5).
  • l'esplicitazione delle competenze specifiche dell'organo con funzione di supervisione strategica che sono state recentemente introdotte nelle Disposizioni sul Governo Societario, includendo espressamente anche quella concernente la nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio (art. 18, comma 2);
  • (iv) il recepimento delle flessibilità introdotte dalla regolamentazione emanata in ragione dell'Emergenza Sanitaria, eliminando la previsione secondo cui il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione debbano trovarsi nello stesso luogo, per favorire la partecipazione a distanza alle riunioni consiliari (art. 19, comma 3);
  • (v) l'introduzione di alcune precisazioni, e/o di interventi volti a rendere le previsioni statutarie coerenti con l'attuale natura di public company della Banca, ovverosia:
    • l'esplicitazione, in conformità all'art. 2389 c.c., che la ripartizione tra i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c., è di competenza del medesimo organo di amministrazione (art. 21, comma 1);
    • l'introduzione della previsione secondo cui il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, con la precisazione che il venir meno di tali requisiti in capo a un Amministratore ne determina la decadenza a meno che i requisiti di indipendenza permangano sul numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto Vigente (art. 14, comma 4). Ciò in quanto, benché la Banca non rientri al momento tra le "società grandi" ai sensi del Codice5 , non è escluso che lo diventi, e la previsione in oggetto si propone l'obiettivo di rendere la governance della Banca conforme alla raccomandazione n. 5 del Codice stesso6 , tenuto conto della sua dimensione di public company, e del ruolo centrale acquisito dal Consiglio di Amministrazione nel processo di nomina dell'organo di amministrazione stesso;
    • la revisione dell'art. 15, comma 7, dello Statuto Vigente, al fine di chiarire, per quanto già deducibile da una lettura sistematica dei commi precedenti, che la previsione ivi

5 Per "società grandi" ai sensi del Codice si intendono le società la cui capitalizzazione è stata superiore a Euro 1 miliardo l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti.

6 "Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione".

contenuta si applica soltanto alle liste con un numero di candidati superiore a uno e che, per l'effetto, non sussiste (né è mai sussistito) alcun obbligo di depositare necessariamente liste contenenti almeno due candidati (art. 15, comma 7);

  • la modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, mediante l'inserimento di previsioni volte a scongiurare l'eventualità, in sede di rinnovo consiliare, che l'assemblea non sia in grado di nominare un numero di candidati pari a quello fissato dall'assemblea stessa (art. 15, comma 10).

Al riguardo, si osserva che il meccanismo di voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui allo Statuto Vigente è stato a suo tempo disciplinato in un contesto connotato dalla presenza di un azionista di maggioranza e/o di riferimento, nel rispetto dei princìpi di tutela delle minoranze azionarie. La recente evoluzione dell'assetto azionario della Banca, che ha acquisito lo status di public company, è suscettibile di configurare lo scenario in cui (a) la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente non ottenga la maggioranza dei consensi al momento della votazione in Assemblea, e (b) una lista presentata dagli azionisti risulti vittoriosa pur contenendo un numero di candidati inferiore a quello da eleggere. In tale ipotesi, dalle rigidità dell'attuale art. 15 dello Statuto Vigente – che impone necessariamente che siano tratti dalla lista di maggioranza tutti gli amministratori da eleggere, tranne uno – potrebbe conseguire, in concreto, l'impossibilità di nominare tutti gli amministratori, in particolare, nel caso di assemblee tenute da remoto, per i temi legati al conferimento delle deleghe già esposti. Inoltre, l'attuale formulazione dello Statuto Vigente non disciplina compiutamente l'ipotesi di presentazione di più di due liste.

Ciò premesso, si propone di integrare l'attuale impianto dell'art. 15, comma 10, dello Statuto Vigente, con previsioni volte a statuire quanto segue. Qualora:

  • (a) la lista che ottiene più voti c.d. "lista di maggioranza" non contenga un numero di candidati sufficiente per ricoprire i posti a questa assegnati (i.e. tutti eccetto uno), i restanti amministratori vengono tratti dalla seconda lista per numero di voti, fino a capienza del numero complessivo di amministratori da eleggere, e nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie in materia di genere e di numero di consiglieri indipendenti;
  • (b) anche la seconda lista non fosse capiente e/o non venissero altrimenti rispettate le disposizioni di legge e statutarie in materia di genere e di numero di consiglieri indipendenti, i restanti amministratori verrebbero tratti dalle ulteriori liste, ove presenti;
  • (c) tale meccanismo non consentisse comunque di nominare l'intero organo di amministrazione, si ricorrerebbe alla disposizione residuale dall'art. 15, comma 17, dello Statuto Vigente, che permetterebbe di individuare gli amministratori mancanti direttamente in assemblea con le maggioranze di legge;
  • (d) venisse presentata un'unica lista, tutti gli amministratori verrebbero tratti dalla stessa, sempre che ottenga le maggioranze richieste dalla legge per l'assemblea

ordinaria e rispetti le disposizioni di legge e statutarie in materia di genere e di numero di consiglieri indipendenti, altrimenti si ricorre alla disposizione residuale di cui all'alinea che precede (art. 15, comma 11-bis);

  • (vi) alcuni interventi di adeguamento alle Disposizioni sul Governo Societario, introducendo le seguenti attribuzioni in capo al Consiglio di Amministrazione:
    • l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
    • l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
    • la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
    • l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
    • l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato (gender diversity target) superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente (art. 18, comma 2);
  • (vii) alcuni interventi marginali di natura meramente formale e/o di adeguamento alla normativa vigente (art. 9, comma 11, art. 11, comma 5, e art. 22, comma 10).

L'approvazione di tali proposte da parte dell'Assemblea comporterebbe, in sintesi, la modifica degli artt. 9, 11, 14, 15,16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto Vigente, tra cui quella relativa all'art. 11.5, intesa a rendere obbligatoria (anziché facoltativa) la nomina del rappresentante designato.

** *** **

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con la relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Di seguito è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo dello Statuto Vigente.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
TITOLO
I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
INVARIATO
ARTICOLO 1 –
DENOMINAZIONE
INVARIATO
1.
È costituita la società BFF Bank S.p.A., in
forma abbreviata anche BFF (la "Banca").
INVARIATO
ARTICOLO 2 –
SEDE
INVARIATO
1.
La Banca ha sede sociale in Milano. Può
avere, in Italia e all'estero, sedi secondarie,
succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e
rappresentanze.
INVARIATO
ARTICOLO 3 -
DURATA
INVARIATO
1.
La durata della Banca è stabilita sino al 31
dicembre 2100 e può essere prorogata con
delibera dell'Assemblea Straordinaria.
INVARIATO
TITOLO
II
OGGETTO SOCIALE
INVARIATO
ARTICOLO 4
-
OGGETTO
INVARIATO
1.
La Banca ha per oggetto la raccolta del
risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie
forme in Italia e all'estero.
2.
La
Banca
può
compiere
tutte
le
operazioni
e
tutti
i
servizi
finanziari,
di
intermediazione e di investimento consentiti
dalla legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre
operazioni regolati da norme speciali, nonché
ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa
al
raggiungimento
dell'oggetto
sociale.
3.
La Banca ha altresì per oggetto la
gestione
organizzata
e
coordinata
delle
operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo,
INVARIATO

l'amministrazione e l'incasso dei crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale o enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione, l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti; l'assunzione di rischi di mancato pagamento e la prestazione di garanzie di qualunque tipo; l'assunzione e la concessione a terzi di mandati per l'incasso di crediti. Tali attività potranno essere svolte a livello nazionale ed europeo.

4. La Banca, può altresì compiere, purché connesse con lo scopo sociale, a titolo esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, compresa la prestazione di garanzie, anche reali, nel proprio interesse e/o nell'interesse di terzi, e l'assunzione di rappresentanze e agenzie di società nazionali ed estere. La Banca può altresì costituire fondazioni.

5. La Banca, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group (in forma abbreviata "Gruppo BFF"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario – il "TUB"), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo BFF, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo BFF stesso.

TITOLO
III
CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI
FINANZIARI PARTECIPATIVI
INVARIATO
ARTICOLO 5 –
CAPITALE
INVARIATO
1.
Il
capitale
sociale,
interamente
sottoscritto e versato, è di Euro 142.654.457,25
rappresentato da 185.265.529
azioni ordinarie
prive del valore nominale e in regime di
dematerializzazione.
2.
Il
capitale
può,
con
deliberazione
dell'Assemblea straordinaria dei soci, essere
aumentato in una o più riprese, anche mediante
delega al Consiglio di Amministrazione.
3.
Nelle
deliberazioni
di
aumento
del
capitale sociale a pagamento, il diritto di
opzione
può
essere
escluso
nella
misura
massima
del
10%
del
capitale
sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione delle nuove azioni corrisponda al
valore di mercato delle azioni esistenti, e ciò sia
confermato da un'apposita relazione di un
revisore legale o di una società di revisione
legale.
INVARIATO
4.
I conferimenti dovuti in attuazione di
aumenti di capitale possono avere a oggetto
beni in natura e crediti.
5.
L'Assemblea straordinaria può deliberare
l'emissione
di
warrants,
nei
limiti
e
alle
condizioni
prescritte
dalla
Banca
d'Italia,
portanti il diritto a sottoscrivere azioni della
Banca, a
condizione che l'esercizio degli stessi
avvenga entro 5 anni dalla relativa emissione.
6.
L'Assemblea
riunitasi
in
sede
straordinaria in data 2 aprile 2020 ha deliberato
di aumentare gratuitamente il capitale sociale in
via scindibile e da eseguirsi in più tranche, entro
il termine ultimo del 31 dicembre 2028, con
emissione di massime n. 6.824.108 azioni
ordinarie
prive
dell'indicazione
del
valore
nominale, aventi le stesse caratteristiche di

quelle in circolazione e godimento regolare, per un importo di massimi Euro 5.254.563,16, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Banca alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva utili portati a nuovo come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per esigenze connesse alle politiche di remunerazione e incentivazione della Società, con particolare riferimento: (i) alle esigenze di bilanciamento tra cash e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante (o risk takers) del Gruppo che potrà divenire dovuta ai sensi del sistema "Management by Objective" previsto dalla "Policy di Remunerazione del Gruppo e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring" di tempo in tempo vigente; (ii) al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring come modificato dall'assemblea in data 28 marzo 2019; (iii) al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring "SOP 2020" approvato dall'assemblea in data 2 aprile 2020; e (iv) a eventuali ulteriori piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere deliberati in futuro su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi della suddetta Policy e della normativa vigente, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.

7. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione

delle nuove azioni a servizio dei citati piani ed in
relazione alle esigenze di bilanciamento tra cash
e strumenti finanziari nella remunerazione
variabile del personale rilevante della Società,
(ii) di provvedere alle opportune appostazioni
contabili
conseguenti
alle
operazioni
di
emissione, in osservanza delle disposizioni di
legge e dei principi contabili di volta in volta
applicabili e (iii) di apportare le conseguenti
modifiche
al
presente
articolo
al
fine
di
adeguare conseguentemente l'ammontare del
capitale
sociale,
restando
inteso
che
ove
l'aumento di capitale non sia interamente
eseguito entro il 31 dicembre 2028, il capitale
sociale si intenderà aumentato per un importo
pari al valore di emissione delle azioni di volta in
volta emesse.
ARTICOLO 6 –
AZIONI
INVARIATO
1.
Ogni azione è indivisibile e nominativa, e
ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni
sono
liberamente
cedibili
e
trasferibili
in
conformità alla disciplina vigente.
2.
La qualità di socio costituisce, di per sé
sola, adesione al presente Statuto.
3.
In qualsiasi momento, e con oneri a
proprio carico, la Società può chiedere agli
intermediari autorizzati, per il tramite di una
società
di
gestione
accentrata,
i
dati
identificativi
dei
soci
che
non
abbiano
espressamente vietato la comunicazione degli
stessi, unitamente al numero di azioni registrate
sui conti a essi intestati.
4.
Qualora la medesima richiesta di dati
identificativi dei soci sia effettuata su istanza dei
soci, si applica quanto previsto dalle norme di
legge e regolamentari tempo per tempo vigenti,
anche con riferimento alla quota minima di
partecipazione per la presentazione dell'istanza,
diversamente stabilito dalla disciplina anche
regolamentare applicabile.
ARTICOLO
7

AZIONI
O
STRUMENTI
FINANZIARI
A
FAVORE
DEI
PRESTATORI DI LAVORO –
AZIONI DI
CATEGORIE SPECIALI –
STRUMENTI
FINANZIARI PARTECIPATIVI
INVARIATO
1.
Ai
prestatori di lavoro dipendenti della
Società e/o di società controllate, è consentita,
nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione
di utili mediante l'emissione di azioni, di speciali
categorie di azioni, di strumenti finanziari ai
sensi dell'art. 2349, c.c
2.
La Società può emettere, ai sensi della
legislazione
vigente,
strumenti
finanziari
partecipativi, nonché categorie speciali di azioni
fornite di diritti diversi, anche per quanto
concerne
l'incidenza
delle
perdite,
determinandone il contenuto con la delibera di
emissione.
INVARIATO
TITOLO
IV
SISTEMA
DI
AMMINISTRAZIONE
E
CONTROLLO
INVARIATO
ARTICOLO
8

SISTEMA
DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
INVARIATO
1.
La
Banca
adotta
un
sistema
di
amministrazione tradizionale.
INVARIATO
TITOLO
V
ASSEMBLEA DEI SOCI
INVARIATO
ARTICOLO 9 –
CONVOCAZIONE
INVARIATO

convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da tale chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero in relazione alla struttura e all'oggetto della Banca.

4. La convocazione dell'Assemblea -la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale -, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa.

6. Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano presenti gli argomenti da trattare.

7. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

8. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale – o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa – possono, ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998, il "TUF"), con le modalità e nei termini ivi previsti, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

9. Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Statuto, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

10. I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

11. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

9. Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Statutoarticolo, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO
10

DETERMINAZIONI
DELL'ASSEMBLEA
INVARIATO
1.
L'Assemblea ordinaria approva, oltre alle
materie a essa attribuite dalla legge: i) le
politiche di remunerazione e incentivazione a
favore degli organi con funzione di supervisione,
gestione e controllo, e del personale; ii) i piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari; iii)
i criteri per la determinazione del compenso da
accordare in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata
dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto
compenso
in
termini
di
annualità
della
remunerazione fissa, e l'ammontare massimo
che deriva dalla loro applicazione.
2.
In sede di approvazione delle politiche di
remunerazione e incentivazione, l'Assemblea
ordinaria delibera sull'eventuale proposta del
Consiglio di Amministrazione di fissare un limite
al rapporto tra la componente variabile e quella
fissa della remunerazione individuale superiore
a 1:1 –
ma, comunque non superiore al duecento
per cento –, secondo quanto prescritto nelle
disposizioni della Banca d'Italia in materia. Tale
proposta viene approvata dall'Assemblea:
INVARIATI
con il voto favorevole di almeno i due terzi
-
del capitale sociale rappresentato in Assemblea,
quando questa è costituita con almeno la metà
del capitale sociale, ovvero, quando ciò non
accada
-
con il voto favorevole di almeno i tre
quarti del capitale rappresentato in Assemblea,
qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è
costituita.
3.
All'Assemblea
deve
essere
assicurata
adeguata
informativa
sulle
politiche
di
remunerazione e incentivazione adottate dalla
Società, e
sulla
relativa attuazione,
come
previsto
dalla
normativa
di
legge
e
regolamentare di volta in volta applicabile.
4.
Le operazioni con parti correlate di
competenza assembleare sono deliberate nel
rispetto delle procedure approvate dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi della normativa.
5.
Le procedure di cui al precedente comma
possono prevedere che nei casi di urgenza –
e
comunque nel rispetto della normativa –, le
operazioni (anche di società controllate) con
parti correlate diverse da quelle di competenza
assembleare
possono
essere
deliberate
in
deroga alle procedure medesime purché —
ferme restando l'efficacia delle delibere assunte
e l'osservanza delle ulteriori condizioni dalle
stesse
procedure
previste

siano
successivamente oggetto di una delibera non
vincolante dell'Assemblea da assumere sulla
base
di
una
relazione
del
Consiglio
di
Amministrazione e delle valutazioni del Collegio
sindacale sulle ragioni di urgenza.
ARTICOLO
11

INTERVENTO
E
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
INVARIATO
1.
La
legittimazione
all'intervento
in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
disciplinata dalla normativa e, ove approvato,
dal Regolamento delle assemblee.
2.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare mediante delega
rilasciata secondo le modalità previste dalla
legge e dai regolamenti vigenti.
3.
La delega può essere notificata alla
Società anche in via elettronica, mediante il
ricorso
alternativo
a
una
delle
seguenti
modalità:
INVARIATI
a)
utilizzo dell'apposita sezione del sito
Internet della Società, indicata dalla Società
nell'avviso di convocazione;
4.
L'avviso
di
convocazione
può
anche
circoscrivere a una delle predette
modalità
quella in concreto utilizzabile in occasione della
singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
5.
La Società ha la facoltà di designare per
ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci
possono
conferire
una
delega
per
la
rappresentanza
in
Assemblea
secondo
le
prescrizioni dell'art. 135-undecies del TUF o da
altre disposizioni vigenti in materia, dandone
notizia
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea.
5.
La Società ha la facoltà di designare per
ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci
possono
conferire
una
delega
per
la
rappresentanza
in
Assemblea
secondo
le
prescrizioni dell'art. 135-undecies del TUF o da
altre disposizioni vigenti in materia, dandone
notizia
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea.
ARTICOLO
12

PRESIDENZA
E
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
INVARIATO
1.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o, in caso di
sua
assenza
o
impedimento,
dal
Vice
Presidente, se nominato, o, in caso di sua
assenza
o
impedimento,
dalla
persona
nominata dall'Assemblea.
INVARIATO
2.
Spetta
al
Presidente
dell'Assemblea
verificare
la
regolarità
della
costituzione
dell'Assemblea,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
regolare
la
discussione e stabilire le modalità di votazione.
3.
Il Presidente è assistito nelle attività di
verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un
Segretario
designato
su
proposta
degli
intervenuti.
4.
Lo svolgimento delle riunioni assembleari
è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e

limitatamente alle Assemblee ordinarie e
straordinarie

dal
Regolamento
delle
assemblee.
5.
Le deliberazioni sono assunte per alzata
di mano, o con altra modalità palese, anche
elettronica,
eventualmente
proposta
dal
Presidente.
ARTICOLO
13

DELIBERAZIONI
INVARIATO
DELL'ASSEMBLEA
1.
Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto
per le Assemblee ordinarie quanto per quelle
straordinarie,
vengono
prese
con
le
maggioranze richieste dalla legge nei singoli
casi,
sia
per
quanto
riguarda
la
regolare
costituzione delle assemblee, sia per la validità
delle deliberazioni da assumere.
INVARIATO
TITOLO
VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INVARIATO
ARTICOLO 14 –
COMPOSIZIONE
INVARIATO
1.
La Società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13
(tredici) membri, che durano in carica tre
esercizi
(salvo
minor
periodo
stabilito
dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono
rieleggibili.
INVARIATO
2.
L'Assemblea determina il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione,
numero che rimane fermo fino a diversa
deliberazione. Fermo restando quanto sopra
previsto, ai fini delle nomine o della cooptazione
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
quest'ultimo
identifica
preventivamente, nel rispetto della normativa
applicabile,
la
propria
composizione
quali
quantitativa considerata ottimale e ne porta a
conoscenza i soci in tempo utile affinché
possano tenerne conto nella presentazione
delle candidature. Successivamente, il Consiglio
verifica la rispondenza tra la composizione
quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella
effettiva risultante dal processo di nomina.
3.
I
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione devono essere in possesso dei
requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e
regolamentari pro tempore
vigenti.
INVARIATI
4.
La maggioranza degli amministratori
deve possedere i requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa applicabile. Il venir
meno del requisito di indipendenza in capo a
un amministratore ne determina la decadenza
a
meno
che
i
requisiti
di
indipendenza
permangano in capo al numero minimo di
amministratori
che,
secondo
il
presente
articolo, devono possedere tale requisito.
ARTICOLO 15 –
PROCEDIMENTO DI
NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI
INVARIATO
1.
La
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione avviene sulla base di liste
presentate dal Consiglio di Amministrazione
uscente e/o dai soci, ciascuna delle quali
contenente
un
numero
di
candidati
non
superiore al numero dei membri da eleggere,
elencati mediante un numero progressivo.
INVARIATO
2.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da
coloro
che
le
presentano,
devono
essere
depositate presso la sede della Società, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Esse
sono
messe
a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito Internet e con le altre modalità previste
dalla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno
ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
La lista eventualmente presentata dal Consiglio
di Amministrazione deve essere depositata e
resa pubblica con le stesse modalità previste per
le liste dei soci almeno trenta giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea chiamata a
deliberare sulla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione.
2.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da
coloro
che
le
presentano,
devono
essere
depositate presso la sede della Società, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.,
ovvero,
qualora
tale
termine coincida con un giorno festivo, la sua
scadenza è automaticamente prorogata al
primo giorno seguente non festivo.
Esse sono
messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità
previste dalla Commissione Nazionale per le
Società
e
la
Borsa
(la
"Consob")
con
regolamento, almeno ventuno giorni prima
della
data
dell'Assemblea.
La
lista
eventualmente
presentata dal
Consiglio di
Amministrazione deve (i)
essere depositata e
resa pubblica con le stesse modalità previste per
le liste dei soci almeno trenta giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea chiamata a
deliberare sulla nomina dei componenti del
Consiglio
di
Amministrazione.;
(ii)
essere

composta da candidati in maggioranza in

3. Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due virgola cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

INVARIATO

4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due virgola cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e/o enti, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

6. Con tale documentazione i soci devono altresì depositare l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

7. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero del maggiore numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle banche. Il primo candidato di ogni lista deve essere un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

8. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il

INVARIATO

7. In ciascunaLe listea che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devonoe essere contenutaincludere candidati in maggioranza la candidatura di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero del maggiore numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle banche. Il primo candidato di ogni lista deve essere un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

INVARIATI

10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione.;

(c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi tratto l'altro amministratore dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse.

INVARIATO

assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.

13. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla

11.bisNel caso di presentazione di un'unica lista, ove possibile, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

INVARIATI

15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

16. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

19. Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statutonormativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dall'articolo normativa 14, quarto comma, del presente Statuto, e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermoi restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, e il numero di amministratori indipendenti di cui all'art. 14, quarto comma, che precede.

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dal presente Statuto e dalla normativa.

INVARIATI

assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

20. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

21. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

22. La composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

23. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.

24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri non esecutivi un Presidente, che deve possedere anche i requisiti di indipendenza, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.

24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri non esecutivi unil Presidente, il quale deve essere necessariamente un Amministratore non esecutivo che deve possedere anche i requisiti di indipendenza, e

può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un
Vice Presidente.
25.
In caso di assenza o impedimento del
Presidente, il Consiglio di Amministrazione è
presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o,
in
caso
di
assenza
o
impedimento
di
quest'ultimo, dal Consigliere con il maggior
numero di mandati consecutivi.
INVARIATO
ARTICOLO 16 –
ORGANI DELEGATI
INVARIATO
1.
Nei limiti e nel rispetto delle applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari,
il
Consiglio di Amministrazione può delegare suoi
poteri a uno o più dei suoi membri.
INVARIATO
2.
Il Consiglio di Amministrazione nomina
un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi
membri, determinandone i poteri e la durata in
carica.
L'Amministratore
Delegato
gestisce
l'attività della Società, nei limiti dei poteri a esso
conferiti e in conformità con gli indirizzi generali
di
gestione
determinati
dal
Consiglio
di
Amministrazione. È a capo del personale e della
struttura e cura che l'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della Società sia
adeguato
alla
natura
e
alle
dimensioni
dell'impresa.
L'Amministratore
Delegato
riferisce al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio
sindacale,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
sul
generale
andamento
della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
nonché sulle operazioni di maggior rilevo
economico,
finanziario
e
patrimoniale
effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
3.
Il Consiglio può altresì delegare le proprie
attribuzioni
a
un
Comitato
Esecutivo,
fissandone, con le limitazioni previste dall'art.
2381 c.c., i poteri, il numero dei componenti e le
norme che ne regolano il funzionamento.
2.
Il Consiglio di Amministrazione nomina
un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi
membri e dotato dei requisiti previsti dalla
normativa
pro
tempore
vigente,
determinandone i poteri e la durata in carica.
L'Amministratore Delegato gestisce l'attività
della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti
e in conformità con gli indirizzi generali di
gestione
determinati
dal
Consiglio
di
Amministrazione. È a capo del personale e della
struttura e cura che l'assetto organizzativo,
amministrativo
e contabile della Società sia
adeguato
alla
natura
e
alle
dimensioni
dell'impresa.
L'Amministratore
Delegato
riferisce al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio
sindacale,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
sul
generale
andamento
della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
nonché sulle operazioni di maggior rilevo
economico,
finanziario
e
patrimoniale
effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
INVARIATI

4. Ove sia stato nominato un Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ne fa parte di diritto. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni. La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'Amministratore Delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo, le relative funzioni competono al componente più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della Società, ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire parte dei propri poteri anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso, legate o meno alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, conferendo alle stesse mandato per singoli atti o categorie di atti.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.

7. La Società ha la facoltà di costituire al proprio interno dei Comitati il cui funzionamento viene definito da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento sul proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto. Di tale regolamento (il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.

INVARIATI

9.
Il Consiglio di Amministrazione adotta
inoltre
un
Regolamento
che
definisce
l'articolazione dei compiti e delle responsabilità
degli
Organi
Aziendali,
delle
Funzioni
di
Controllo e dei Flussi informativi tra gli Organi e
le Funzioni stesse. Di tale regolamento (il
"Regolamento degli Organi Aziendali, delle
Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi")
viene data pubblicità mediante
la pubblicazione
sul sito internet della Società.
ARTICOLO 17 –
ADUNANZE
INVARIATO
1.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
di regola presso la sede sociale -
salvi i casi in cui
per ragioni di opportunità le riunioni debbano
tenersi
altrove
-,
su
convocazione
del
Presidente, di norma una volta al mese e,
comunque,
quando
ne
sia
fatta
richiesta,
motivata e con l'indicazione degli argomenti da
trattare, da almeno due componenti il Consiglio.
2.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
essere convocato anche dal Collegio sindacale,
ovvero individualmente da ciascun membro del
Collegio sindacale, previa comunicazione scritta
al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
INVARIATI
3.
La
convocazione
del
Consiglio
di
Amministrazione è fatta dal Presidente con
lettera, fax, o altra forma idonea indirizzata al
domicilio di ciascun consigliere, ovvero a mezzo
posta elettronica, con l'indicazione del luogo,
della data, dell'ora e degli argomenti da trattare,
almeno cinque giorni prima della data prevista
per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un
solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data
comunicazione ai Sindaci.
4.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa
comunque validamente costituito, anche in
difetto di formale convocazione, ove siano
presenti tutti gli amministratori in carica e la
maggioranza dei Sindaci effettivi.
Per
la
validità
delle
adunanze
del
5.
Consiglio
di
Amministrazione
deve
essere
presente almeno la maggioranza dei membri in
carica.
6.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza dei presenti. In caso di parità,
prevale il voto di chi presiede.
7.
Di
ogni
adunanza
del
Consiglio
di
Amministrazione viene redatto un verbale.
8.
Il Consiglio di Amministrazione nomina
un segretario che può essere scelto anche al di
fuori dei membri del Consiglio stesso.
9.
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione possono svolgersi anche con
interventi dislocati in più luoghi contigui o
distanti, audio-video collegati, con modalità
delle quali deve essere dato atto nel verbale e
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19
del presente Statuto.
ARTICOLO 18 –
POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
INVARIATO
1.
Al Consiglio di Amministrazione spettano
tutti
i
poteri
di
ordinaria
e
straordinaria
amministrazione, esclusi soltanto quelli che la
legge
o
il
presente
Statuto
riservano
tassativamente all'Assemblea.
INVARIATO
2.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge, e fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni regolamentari e di
vigilanza pro tempore
vigenti e dall'art. 16,
ultimo comma, al Consiglio di Amministrazione
competono:
2.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge, e fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni regolamentari e di
vigilanza pro tempore
vigenti e dall'art. 16,
ultimo comma, al Consiglio di Amministrazione
competono:
a)
l'approvazione/revisione
dei
piani
industriali e finanziari e/o del budget, e la verifica
del raggiungimento dei relativi obiettivi;
b)
le decisioni concernenti l'assunzione e la
a)
l'approvazione/revisione
dei
piani
industriali e finanziari e/o del budget,
e la
verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi;
b)
le decisioni concernenti l'assunzione e la

Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

c) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione assembleare e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;

d) l'approvazione del Codice Etico, in cui sono definiti i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale;

e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

g) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli organi aziendali;

h) la nomina, la sostituzione e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, risk management e di compliance;

Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

c) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione assembleare e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;

d) l'approvazione del Codice Etico, in cui sono definiti i princìpi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale;

e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

g) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli organi aziendali;

h) la nomina, la sostituzione e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, risk management e, di compliance e antiriciclaggio, nonché la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;

i) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;

j) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

k) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; l) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività; m) l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato (gender diversity target) superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; i) l'eventuale definizione e approvazione dei piani di successione dell'Amministratore Delegato e/o degli altri dirigenti con responsabilità strategiche; j) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001; k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili; l) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.; m) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; n) l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze; o) la riduzione del capitale in caso di recesso. n) l'eventuale definizione e approvazione dei piani di successione dell'Amministratore Delegato e/o degli altri dirigenti con responsabilità strategiche; o) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001; p) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili; q) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.; r) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; s) l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze; t) la riduzione del capitale in caso di recesso. 3. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti Comitati con funzioni consultive e propositive, la cui attività viene disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso. 4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili INVARIATI

societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso e la durata dell'incarico.

5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

6. Gli Amministratori riferiscono, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. A tal fine, trasmettono al Collegio sindacale le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi a oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori

che siano rispettati il metodo collegiale e i

5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione tempo per tempo vigente, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

INVARIATO

delle direttive impartite dagli amministratori
stessi.
ARTICOLO
19

CRITERI
GENERALI
DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
INVARIATO
1.
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione si possono svolgere anche con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio e/o video collegati, a condizione
INVARIATI
3.
Verificandosi
le
condizioni
di
cui
al
comma precedente, onde consentire la stesura
e la sottoscrizione del verbale –
che deve dare
atto di tutto quanto previsto nelle precedenti
lettere da a) a e) estremi compresi –
sui libri
sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo
in cui si trova il Presidente e dove deve pure
trovarsi il Segretario della riunione.
INVARIATO
INVARIATI

organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;

  • promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione;

  • convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;

  • garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;

  • nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;

  • promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;

  • assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta,

piani di successione delle posizioni di vertice
dell'esecutivo;
-
vigila sull'esecuzione delle deliberazioni
degli organi sociali e sull'andamento generale
della Società;
-
può partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Comitato Esecutivo;
compie con diligenza e tempestività ogni
-
altra
attività
la
cui
competenza
gli/le
sia
attribuita ai sensi della normativa.
2.
La rappresentanza legale della Banca, di
fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale
spettano
al
Presidente,
nonché
all'Amministratore Delegato, nei limiti delle
rispettive deleghe.
3.
In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le facoltà e i poteri a questo
attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ove
nominato.
4.
Di fronte a terzi la firma del Vice
Presidente
fa
piena
prova
dell'assenza
o
impedimento del Presidente.
ARTICOLO 21 –
COMPENSI
INVARIATO
1.
Agli
amministratori
spetta,
oltre
al
rimborso delle spese sostenute per l'esercizio
delle loro funzioni, un compenso che viene
determinato dall'Assemblea ordinaria.
1.
Agli
amministratori
spetta,
oltre
al
rimborso delle spese sostenute per l'esercizio
delle loro funzioni, un compenso che viene
determinato dall'Assemblea ordinaria
all'atto
della
nomina,
da
ripartirsi
tra
i
singoli
componenti secondo le determinazioni del
medesimo Consiglio di Amministrazione.
2.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre
determina, in conformità alla normativa, la
remunerazione
spettante
a
quegli
amministratori che siano investiti di particolari
cariche, sentito il parere del Collegio sindacale ai
sensi di legge.
INVARIATO
TITOLO
VII
COLLEGIO SINDACALE
INVARIATO
ARTICOLO 22 –
COMPOSIZIONE
INVARIATO
1.
Il Collegio sindacale è costituito da tre
sindaci effettivi e da due supplenti.
2.
L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio
sindacale e ne determina il compenso.
I Sindaci
restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.
3.
La nomina del Collegio sindacale avviene
nel
rispetto
della
disciplina
di
legge
e
regolamentare applicabile e, salvo quanto di
seguito previsto nel presente articolo, avviene
sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali
i candidati sono elencati mediante un numero
progressivo.
INVARIATI
4.
Ciascuna lista contiene un numero di
candidati non superiore al numero dei membri
da eleggere.
5.
Hanno diritto di presentare una lista i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il due virgola cinque per cento delle
azioni
con
diritto
di
voto
nell'Assemblea
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta
dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Consob per la presentazione delle liste di
candidati
per
la
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione (i "soggetti legittimati").
5.
Hanno diritto di presentare una lista i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il due
virgola cinque per cento delle
azioni
con
diritto
di
voto
nell'Assemblea
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta
dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Consob per la presentazione delle liste di
candidati
per
la
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione (i "soggetti legittimati").
6.
Ogni socio -
nonché i soci aderenti a un
patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122
del TUF, il soggetto controllante,
le società
controllate
e
quelle
soggette
a
comune
controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF -
può
presentare, o concorrere alla presentazione, e
votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi
in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad
alcuna
lista.
INVARIATI

7. Ogni candidato può presentarsi, a pena di ineleggibilità, in una sola lista.

8. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5.

9. Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

10. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste 8. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5. I soggetti legittimati sono invitati a depositare proposte di delibera sugli emolumenti (dei componenti del Collegio sindacale) contestualmente al deposito della lista, ovvero entro il termine indicato dalla Società nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione delle suddette proposte nel caso in cui gli azionisti non vi provvedano entro i suddetti termini.

INVARIATO

10. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate da un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

  • accettano la propria candidatura, e

  • attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare, e dallo Statuto.

11. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società dai soggetti legittimati.

12. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

13. Le liste che presentino un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

14. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

15. All'elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

devono essere corredate da un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

  • accettano la propria candidatura, e

  • attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto.

INVARIATI

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e un membro supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

17. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

18. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

19. Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.

20. Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista di maggioranza, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

21. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco supplente appartenente alla medesima lista di minoranza del presidente cessato, secondo l'ordine progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa. .

22. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, viene convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibera a maggioranza relativa.

23. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi della normativa, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove

possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui
faceva parte il sindaco da sostituire e comunque
nel
rispetto
del
principio
della
necessaria
rappresentanza
delle
minoranze,
fermo
restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio
tra i generi previsto dalla normativa.
Si
intende
rispettato
il
principio
di
24.
necessaria rappresentanza delle minoranze in
caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati
nella lista di minoranza o in altre liste diverse
dalla lista che, in sede di nomina del Collegio
sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di
voti.
25.
Qualora sia stata presentata una sola
lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di
essa; qualora la lista ottenga la maggioranza
relativa,
risultano
eletti
sindaci
effettivi
e
supplenti i candidati indicati nella rispettiva
sezione della lista; la presidenza del Collegio
sindacale spetta alla persona indicata al primo
posto nella predetta lista.
26.
Per la nomina dei sindaci per qualsiasi
ragione non nominati ai sensi del procedimento
qui
previsto,
l'Assemblea
delibera
con
le
maggioranze di legge, fermo restando, in ogni
caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi
previsto dalla normativa.
27.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.
ARTICOLO
23 –
ATTRIBUZIONI
1.
Il Collegio sindacale
esercita le funzioni
previste dalla normativa.
2.
In particolare, il Collegio sindacale vigila:
-
sull'osservanza della legge, dello Statuto
e dei regolamenti;
sul
rispetto
dei
principi
di
corretta
-
amministrazione;
INVARIATI
  • sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca, e sul suo concreto funzionamento;

  • sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework (RAF);

  • sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;

  • sul processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;

  • sugli altri atti e fatti precisati dalla legge, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

3. Il Collegio sindacale accerta, altresì, l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale, il corretto assolvimento dei loro compiti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

4. Ai fini di cui al comma precedente, il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

5. I sindaci possono avvalersi, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6. Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori, all'Amministratore Delegato e agli altri dipendenti qualsiasi notizia

sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Può scambiare informazioni
con
i
corrispondenti
organi
delle
società
controllate
in
merito
ai
sistemi
di
amministrazione e controllo, e
all'andamento
generale dell'attività sociale.
7.
Il
Collegio
sindacale
è
tenuto
obbligatoriamente a segnalare alle Autorità di
Vigilanza atti o fatti che possano costituire una
irregolarità di gestione o violazione di norme,
previste
dalla
normativa,
e
comunica
al
Consiglio di Amministrazione le carenze e le
irregolarità
eventualmente
riscontrate,
chiedendo
l'adozione
di
idonee
misure
correttive, e verificandone nel tempo l'efficacia.
8.
Le riunioni del Collegio sindacale possono
tenersi
anche
per
teleconferenza
o
videoconferenza,
a
condizione
che
tutti
i
partecipanti possano essere identificati e sia
consentito
loro
seguire
la
discussione
e
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti
affrontati;
verificatisi
tali
presupposti, il Collegio sindacale si considera
riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
TITOLO
VIII
ARTICOLO
24
-
REVISIONE LEGALE SUI
CONTI DELLA BANCA
INVARIATO
1.
La revisione legale viene esercitata da
una società di revisione iscritta nell'apposito
registro e in possesso degli eventuali ulteriori
requisiti
di
legge,
scelta
previa
accurata
valutazione
della
professionalità
e
dell'esperienza, affinché tali requisiti
siano
proporzionati alle dimensioni e alla complessità
operativa della Banca.
INVARIATO
TITOLO
IX
BILANCIO E UTILI
INVARIATO
ARTICOLO 25 –
ESERCIZIO SOCIALE E UTILI
D'ESERCIZIO
INVARIATO
1.
L'esercizio
sociale
si
chiude
al
31
dicembre di ogni anno.
INVARIATI
2.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione procede alla redazione del
bilancio di esercizio.
3.
Gli utili netti risultanti dal bilancio sono
attribuiti come segue:
a)
cinque per cento alla riserva legale, sino a
che questa non abbia raggiunto un quinto del
capitale sociale;
b)
il residuo degli utili assegnati agli azionisti
dall'Assemblea
ordinaria,
salvo
che
quest'ultima deliberi di accantonarli a riserva.
4.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
deliberare
la
distribuzione,
nel
corso
dell'esercizio,
di
acconti
sui
dividendi
da
distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso. Il saldo
di tali dividendi è pagato con le modalità
stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione
del bilancio.
5.
Il diritto alla percezione del dividendo non
esercitato entro i cinque anni successivi al giorno
in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a
favore della Società, con imputazione del
controvalore al fondo di riserva.
TITOLO
X
RECESSO
INVARIATO
ARTICOLO
26 –
RECESSO
INVARIATO
1.
Il diritto di recesso compete al socio nelle
ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, c.c., e
può essere esercitato nei tempi e con i modi
previsti dalla legge.
INVARIATI
2.
Non sono previste ulteriori cause di
recesso, neppure per effetto dell'approvazione
di deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Banca, l'introduzione o la
rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
TITOLO
XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
INVARIATO
ARTICOLO
27

SCIOGLIMENTO
E
LIQUIDAZIONE
INVARIATO
1.
Ferma restando ogni diversa disposizione
di legge, qualora si verifichi una causa di
scioglimento della Banca, l'Assemblea stabilirà
le modalità di liquidazione,
nominando uno o
più liquidatori.
INVARIATO
TITOLO
XII
ARTICOLO 28 –
DISPOSIZIONI FINALI
INVARIATO
1.
Per quanto non espressamente previsto
nello Statuto si fa riferimento alle norme di
legge.
INVARIATO

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e di quanto indicato dallo schema 3 dell'allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, si segnala che le proposte di modifica di cui agli articoli 9, 11, 14, 15,16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto Vigente non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

4. Autorizzazioni

Le Modifiche Statutarie proposte sono state sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BFF Bank S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate, così come autorizzate dall'Autorità di Vigilanza,

DELIBERA

  • 1) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 9, 11, 14, 15,16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;
  • 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie perl'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

**.***.**

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)

Milano, 7 settembre 2021

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