AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information Nov 3, 2021

6228_rns_2021-11-03_d95a522b-1d48-446a-9634-208689e768a4.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 3 DICEMBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE: "PROPOSTA DI MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO :

A. ART. 14, PER RENDERE IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE UN DOCUMENTO AUTONOMO RISPETTO ALLO STATUTO SOCIALE E CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART.1 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE;

B. ART. 27, PER L'INSERIMENTO DEL PRINCIPIO DEL PERSEGUIMENTO DEL SUCCESSO SOSTENIBILE;E

C. ARTT. 31 E 32, PER LA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, A PARTIRE DAL PROSSIMO RINNOVO;

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

INDICE

A. MODIFICA DELL' ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SOCIALE PER RENDERE IL
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
UN
DOCUMENTO AUTONOMO RISPETTO ALLO
STATUTO SOCIALE CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART.1 DEL REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE 3
B. MODIFICA DELL'ARTICOLO 27 DELLO STATUTO SOCIALE PER L'INSERIMENTO DEL
PRINCIPIO DEL PERSEGUIMENTO DEL SUCCESSO SOSTENIBILE 6
C. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 31 E 32 DELLO STATUTO SOCIALE PER LA MODIFICA
DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 10

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (di seguito "Atlantia" o la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità all'Allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti medesimo.

Le modifiche statutarie proposte rientrano nel complesso ridisegno dell'assetto organizzativo, funzionale e manageriale che ha portato Atlantia a focalizzarsi nel ruolo di holding di partecipazioni incentrato nelle attività core di portfolio management, strategy, risk, talent, partnership, innovation and sustainability, nell'intento di elevare ulteriormente gli standard di governo societario della Società.

In particolare, la presente Relazione, relativa al punto 2 all'Ordine del Giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Atlantia intende sottoporre alla Vostra approvazione per:

  • (i) rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo ed indipendente rispetto allo Statuto sociale e pertanto uno strumento maggiormente flessibile per disciplinare le procedure assembleari;
  • (ii) l'inserimento del principio del perseguimento del successo sostenibile nel lungo termine come criterio guida dell'azione dell'organo di amministrazione;
  • (iii) modificare la composizione del Collegio Sindacale; tale modifica sarà efficace dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'approvazione delle modifiche statutarie.

In considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea - ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. - al fine di facilitare il rilascio delle istruzioni di voto, è previsto che le proposte sugli argomenti sopra elencati siano oggetto di distinte votazioni da parte dell'Assemblea.

Di seguito si illustrano nel merito le proposte di modifica in oggetto.

A. MODIFICA DELL' ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SOCIALE PER RENDERE IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE UN DOCUMENTO AUTONOMO RISPETTO ALLO STATUTO SOCIALE CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART.1 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

1. Motivazioni della proposta di modifica dello Statuto Sociale

La modifica statutaria sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è finalizzata a rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo ed indipendente rispetto allo Statuto sociale. Più in particolare, la delibera proposta mira a separare e svincolare l'attuale Regolamento Assembleare dallo Statuto Sociale di Atlantia e dalla sua natura di "atto rinforzato" modificabile solo mediante delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti riportando lo stesso Regolamento Assembleare nell'alveo della competenza assembleare ordinaria come previsto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), cod. civ.

Infatti, l'esperienza maturata dalla Società ha fatto emergere l'esigenza di rendere il Regolamento Assembleare uno strumento più flessibile per disciplinare le specifiche procedure assembleari al fine di tenere conto delle eventuali modifiche alla normativa, anche regolamentare, applicabile e dell'evoluzione della prassi di riferimento; con l'obiettivo ultimo di garantire una gestione efficiente delle riunioni assembleari nonché per favorire l'esercizio dei diritti degli Azionisti ed in particolare il diritto di voto.

2. Testo dello Statuto sociale vigente e della modifica proposta

Al fine di consentire una migliore comprensione della modifica che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare, è stata predisposta la tavola sinottica che segue nella quale è riprodotto nella colonna di sinistra il testo dell'articolo 14 dello Statuto attualmente vigente e, nella colonna di destra, il nuovo testo oggetto di proposta con evidenziazione delle relative modifiche.

STATUTO ATLANTIA S.p.A. STATUTO ATLANTIA S.p.A.
Testo vigente Testo proposto
Art.14
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto
che abbia diritto di partecipare all'Assemblea
può farsi rappresentare ai sensi di legge dal
rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla
società per ciascuna Assemblea ovvero da un
rappresentante (o i suoi sostituti) designati da
detto soggetto. La delega deve essere conferita
per iscritto, anche in via elettronica, nei termini
e con le modalità previsti dalle norme legislative
e regolamentari.
[invariato]
La notifica elettronica della delega può essere
effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione
del sito internet della Società o posta elettronica
certificata
secondo
le
modalità
indicate
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
ovvero
utilizzando
una
eventuale
diversa
modalità di notifica elettronica indicata in detto
avviso, nei termini e con le modalità previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
[invariato]
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe e decidere sulla
legittimazione all'intervento in Assemblea.
[invariato]
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in
ogni caso dal Regolamento delle Assemblee ogni caso dal Regolamento Assembleare delle
riportato in appendice al presente statuto. Assemblee riportato in appendice al presente
statuto.

3. Motivazioni delle proposte di modifica dell'art. 1 del Regolamento Assembleare di Atlantia

In conseguenza di quanto sopra esposto e per le medesime finalità testè indicate, si propone di modificare contestualmente il Regolamento Assembleare nella parte in cui prevede che lo stesso forma parte integrante dello Statuto e, conseguentemente, che le relative modifiche sono soggette all'approvazione dell'Assemblea straordinaria. A tal riguardo, si propone di prevedere che le modifiche del Regolamento Assembleare potranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze di legge con la precisazione che l'eventuale adeguamento a norme imperative potrà essere effettuato dall'Organo Amministrativo.

4. Testo dello Regolamento Assembleare vigente e della modifica proposta

Al fine di consentire una migliore comprensione della modifica che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare, è stata predisposta la tavola sinottica che segue nella quale è riprodotto nella colonna di sinistra il testo dell'articolo 1 del Regolamento Assembleare attualmente vigente e, nella colonna di destra, il nuovo testo oggetto di proposta con evidenziazione delle relative modifiche.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI
ATLANTIA S.p.A. ATLANTIA S.p.A.
Testo vigente Testo proposto
Art. 1 Art. 1
Ambito di applicazione, natura e modifiche del Ambito di applicazione, natura e modifiche del
Regolamento Regolamento
1 - Il presente Regolamento disciplina lo 1 - Il presente Regolamento disciplina lo
svolgimento svolgimento
dell'Assemblea dell'Assemblea
ordinaria ordinaria
e e
straordinaria e, in quanto compatibile, delle straordinaria e, in quanto compatibile, delle
Assemblee degli obbligazionisti della Atlantia Assemblee degli obbligazionisti della Atlantia
S.p.A. con sede in Roma, Via Antonio Nibby, S.p.A. con sede in Roma, Via Antonio Nibby,
n.20. n.20.
2
-
Il
presente Regolamento
forma
parte
integrante dello statuto sociale e le sue modifiche
sono soggette alle stesse forme e alle stesse
maggioranze previste per l'approvazione dello
statuto sociale.
2
-
Il
presente
Regolamento
può
essere
modificato dall'Assemblea ordinaria con le
maggioranze di legge. È di competenza del
Consiglio di Amministrazione deliberare in
merito all'adeguamento delle disposizioni
del
Regolamento
che
divenissero
incompatibili
con
nuove
disposizioni
normative aventi carattere imperativo. forma
parte integrante dello statuto sociale e le sue
modifiche sono soggette alle stesse forme e alle
stesse maggioranze previste per l'approvazione
dello statuto sociale.

5. Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Delibera

    1. di approvare la proposta finalizzata a separare e svincolare il Regolamento Assembleare dallo Statuto Sociale in modo da ricondurre questo documento nell'ambito della competenza deliberativa dell'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), cod. civ.; e, per l'effetto,
    1. di approvare le modifiche dell'articolo 14 dello Statuto Sociale e dell'articolo 1 del Regolamento Assembleare così che tali clausole assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra delle rispettive tabelle di cui alla lettera A della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

B. MODIFICA DELL'ARTICOLO 27 DELLO STATUTO SOCIALE PER L'INSERIMENTO DEL PRINCIPIO DEL PERSEGUIMENTO DEL SUCCESSO SOSTENIBILE

1. Motivazioni della proposta di modifica dello Statuto Sociale

La proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto sociale è volta a introdurre una specifica disposizione che intende confermare l'impegno di Atlantia verso il raggiungimento del successo sostenibile mediante la creazione di valore condiviso nel lungo periodo per tutti i suoi azionisti e stakeholders rilevanti.

La finalità della proposta si pone in linea con l'evoluzione della normativa di matrice eurounitaria applicabile alle società quotate, con particolare riferimento al D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla dichiarazione di carattere non finanziario1 – che ha introdotto specifici obblighi informativi in materia di "temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione" –, nonché la c.d. Shareholders'

1 Cfr. il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/95/UE, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Rights Directive II 2 che si inserisce nel quadro del piano d'azione relativo al diritto europeo delle società e al governo societario, volto ad introdurre una "disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili"3. La Commissione europea, inoltre, con la comunicazione relativa al Green Deal ha sottolineato che "la sostenibilità dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria"4. In attuazione degli obiettivi fissati nel Green Deal, sono stati inoltre adottati diversi atti normativi5 finalizzati all'implementazione della nuova strategia dell'Unione europea sulla finanza sostenibile che mira a promuovere l'afflusso di capitali verso attività virtuose dal punto di vista della sostenibilità, per favorire la concreta realizzazione degli ambiziosi obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima e del piano d'azione della Commissione per il finanziamento della crescita sostenibile6.

In tale contesto, il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance") – aggiornato a gennaio 2020, cui la Società aderisce – ha introdotto il principio, già recepito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia7, secondo il quale "L'organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile" (Principio I).

Si propone quindi di rafforzare il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel perseguimento del successo sostenibile prevedendo un'apposita disposizione nell'ambito delle competenze del Consiglio stesso anche a livello statutario.

In linea con le richiamate evoluzioni del quadro normativo, Atlantia ha avviato nei mesi scorsi un percorso di profondo rinnovamento e trasformazione, fondato sui valori di Sviluppo e Sostenibilità, Continuità e Innovazione, Valore e Progresso, Diversità e Inclusione, Individualità e Comunità. La Società ha recentemente definito le nuove linee guida che orienteranno il suo sviluppo futuro e ha scelto di porre la sostenibilità a denominatore comune della propria strategia. Tale strategia è volta al perseguimento del successo sostenibile mediante la creazione di valore condiviso nel lungo periodo per tutti gli stakeholders rilevanti.

In particolare, il 18 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il primo piano integrato di sostenibilità del Gruppo articolato su sei aree di impegno prioritarie e su un set di obiettivi sfidanti e misurabili

2 Cfr. la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholders' Rights Directive II), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda la promozione dell'impegno a lungo termine degli azionisti, che è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il D.lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

3 Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili" COM(2012) 740 final.

4 Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final.

5 Cfr. Regolamento (UE) n. 2020/852 sulla creazione di un framework europeo comune per la promozione degli investimenti sostenibili (cd. Regolamento Tassonomia); Regolamento (UE) n. 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. Regolamento SFDR); Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee del 6 luglio 2021 (cd. EUGBS).

6 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" COM(2018) 97 final.

7 Regolamento del Consiglio di Amministrazione, approvato nella seduta consiliare del 18 febbraio 2021.

(scorecard della sostenibilità); attesa l'importanza di monitorarne l'implementazione, nella medesima seduta consiliare, è stato altresì istituito il Comitato Sostenibilità.

In attuazione di tale piano, il 4 agosto 2021 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le Linee Guida in materia di Diversity, Equality and Inclusion ("DE&I"), ispirate inter alia ai principi fondanti del Global Compact, a cui Atlantia aderisce, e agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Tale documento impegna formalmente la Società a favorire e promuovere una cultura della diversità, intesa come valore fondativo del proprio modello di fare impresa.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre 2021, ha da ultimo approvato la Politica di investimento responsabile e la Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, degli investitori e degli altri stakeholders al fine di integrare ulteriormente i principi del successo sostenibile nelle proprie strategie in un'ottica di lungo termine che tenga conto degli interessi degli stakeholders rilevanti per la Società.

Quanto sopra esposto sottolinea la centralità dell'impegno del Consiglio di Amministrazione verso la realizzazione degli obiettivi di successo sostenibile perseguiti dalla Società, che la modifica proposta intende ulteriormente consolidare e promuovere mediante l'inserimento nello Statuto del Principio I del Codice di Corporate Governance come criterio guida dell'azione dell'organo di amministrazione.

2. Testo dello Statuto sociale vigente e della modifica proposta

Al fine di consentire una migliore comprensione della modifica che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare, è stata predisposta la tavola sinottica che segue nella quale è riprodotto nella colonna di sinistra il testo dell'articolo 27 dello Statuto attualmente vigente e, nella colonna di destra, il nuovo testo oggetto di proposta con evidenziazione delle relative modifiche.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 27 Articolo 27
[Non esistente] Il
Consiglio
di
Amministrazione
guida
la
società perseguendone il successo sostenibile
nel lungo termine.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Società e più segnatamente ha la facoltà di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto
riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite
all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Società e più segnatamente ha la facoltà di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto
riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite
all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505
e 2505-bis del codice civile; e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la - l'indicazione di quali amministratori abbiano la
rappresentanza della società; rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso
del socio; del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni
normative; normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune - il trasferimento della sede sociale in altro comune
del territorio nazionale. del territorio nazionale.
- -
l'adozione l'adozione
delle delle
deliberazioni deliberazioni
concernenti concernenti
operazioni con parti correlate della Società che, ai operazioni con parti correlate della Società che, ai
sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti,
devono essere considerate di maggiore rilevanza. devono essere considerate di maggiore rilevanza.
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
ovvero
gli
Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici
poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività
svolta
e
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla Società o dalle Società controllate ed in
particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali
essi abbiano un interesse per conto proprio o di
terzi,
in
sede
di
riunioni
di
Consiglio
di
Amministrazione
da
tenersi con periodicità
almeno trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a
mezzo di documentazione da inviare con lettera
raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.
L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo,
se
costituito,
riferiscono
al
Consiglio
di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle
riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione
del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e
delle relazioni trimestrali.
[invariato]

3. Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Delibera

    1. di approvare la modifica dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo incipit al primo comma così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla lettera B della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

C. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 31 E 32 DELLO STATUTO SOCIALE PER LA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Motivazioni della proposta di modifica dello Statuto Sociale

La modifica proposta dell'art. 31 dello Statuto sociale è finalizzata a rendere il sistema di governance della Società maggiormente aderente alla mutata mission di Atlantia.

In tale contesto, infatti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un Collegio Sindacale composto da 3 Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti risulti più coerente con la suddetta mission, senza pregiudicare in alcun modo la funzionalità e l'efficacia dell'azione di controllo del Collegio Sindacale.

Un Collegio Sindacale così composto risulterebbe in ogni caso adeguato ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione, così come testimoniato da una analisi sulla composizione degli organi di controllo delle società incluse nel MIB40 cui la Società appartiene, dalla quale emerge che il 75% delle società (i.e. 24 su 328) ha un Collegio Sindacale composto da 3 Sindaci Effettivi.

Per effetto della proposta di modifica dell'art. 31 dello Statuto si renderà, altresì, necessario modificare l'art. 32 per adeguare il meccanismo di elezione dell'organo di controllo alla mutata composizione dello stesso. Inoltre, vengono proposte ulteriori modifiche di adeguamento conseguenti alla mutata composizione del Collegio Sindacale (ad es. in tema di rispetto della disciplina delle quote di genere e di sostituzione dei componenti cessati), anche al fine di semplificare il disposto statutario.

La Società posticiperà l'efficacia di tali nuove disposizioni statutarie al primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'approvazione delle modifiche statutarie mediante l'introduzione di una specifica norma transitoria di guisa che: (i) gli attuali articoli 31 e 32 dello statuto continueranno ad applicarsi al Collegio Sindacale in carica (e così fino ad esaurimento del mandato in corso); (ii) i nuovi articoli 31 e 32 (così come

8 Le ulteriori 8 società che compongono il MIB40 sono escluse dal campione analizzato in quanto adottano modelli di governance diversi dal tradizionale e pertanto non possiedono un Collegio Sindacale.

modificati) saranno inseriti in due clausole transitorie (rispettivamente agli articoli 40 e 41 dello statuto) e si applicheranno a partire dall'avvio della procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di controllo successivo alla data dell'assemblea; (iii) per l'effetto, in occasione del rinnovo dell'organo di controllo si procederà al deposito presso il Registro delle Imprese di una versione aggiornata dello statuto sociale ove il contenuto degli articoli 31 e 32 sarà sostituito da quello delle due citate clausole transitorie (artt. 40 e 41) con la conseguente soppressione di queste ultime due clausole e la riduzione a 39 del numero degli articoli dello statuto sociale.

Il termine previsto per l'efficacia delle richiamate disposizioni statutarie è coerente con l'obiettivo di assicurare che la transizione al nuovo assetto avvenga in modo ordinato e senza discontinuità.

2. Testo dello Statuto sociale vigente e della modifica proposta

Al fine di consentire una migliore comprensione della modifica che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare, è stata predisposta la tavola sinottica che segue nella quale è riprodotto nella colonna di sinistra il testo degli articoli 31 e 32 dello Statuto attualmente vigente e, nella colonna di destra, il nuovo testo oggetto di proposta con evidenziazione delle relative modifiche.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 31 Articolo 31
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne
determina il compenso.
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne
determina il compenso.
Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque tre
effettivi e due supplenti. Sindaci effettivi e due supplenti.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
convocare
l'Assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri
di convocazione possono essere esercitati anche
individualmente da ciascun membro del Collegio ad
eccezione del potere di convocare l'Assemblea che
può essere esercitato da almeno due membri.
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
convocare
l'Assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri
di convocazione possono essere esercitati anche
individualmente da ciascun membro del Collegio ad
eccezione del potere di convocare l'Assemblea che
può essere esercitato da almeno due membri.

Articolo 32 Articolo 32

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare: almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina vigente.

Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente indicare: almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina vigente.

Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 – i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

  • le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

  • un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 – i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

  • le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

  • un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;

  • una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente.

b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;

  • una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre due Sindaci effettivi ed uno supplente.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, I restanti due un Sindacoi I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.

c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

effettivoi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.

c) Qualora, con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano indicati. ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti. indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratto alla persona candidata al primo posto della dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

dalla maggioranza; in caso di sostituzione del di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

3. Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Delibera

    1. di approvare le modifiche degli articoli 31 e 32 dello Statuto Sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla lettera C della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
    1. di stabilire che al Collegio Sindacale attualmente in carica (e così fino ad esaurimento del mandato in corso) continueranno ad applicarsi gli articoli 31 e 32 nella formulazione vigente alla data della presente relazione e che i nuovi articoli 31 e 32 (così come sopra modificati) si applicheranno a partire dall'avvio della procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di controllo successivo alla data dell'assemblea del 3 dicembre 2021;
    1. di prevedere che il contenuto dei nuovi articoli 31 e 32 (così come sopra modificati) siano recati, nelle more che si verifichi tale rinnovo, nelle seguenti clausole transitorie dello statuto sociale:

"Clausole transitorie (applicabili sin dall'avvio della procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla relativa deliberazione assunta in sede straordinaria)

Articolo 40

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale e' costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.

Articolo 41

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 – i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, un Sindaco effettivo ed un Sindaco Supplente.

c) Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano indicati.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione del Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;"

  1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, nonché di procedere alle soppressioni, sostituzioni e integrazioni degli articoli dello statuto sopra indicati pubblicando, ai sensi di legge, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021, il testo statutario aggiornato con le variazioni apportate a seguito delle precedenti deliberazioni di guisa che il contenuto degli articoli 31 e 32 sarà sostituito da quello delle due citate clausole transitorie (articoli 40 e 41) con la conseguente soppressione di queste ultime due clausole e la riduzione a 39 del numero degli articoli dello statuto sociale.

INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

* * *

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Roma, 28 ottobre 2021

Atlantia S.p.A. per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Fabio Cerchiai

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.