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Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information Dec 17, 2021

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AGM Information

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REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 3 Dicembre 2021)

Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 03731380261 Iscritta presso C.C.I.A.A. di Roma: n. 1023691 SEDE LEGALE IN ROMA Piazza San Silvestro, n. 8

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1 – In attuazione di quanto previsto dallo Statuto Sociale, il presente regolamento ("Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e in quanto compatibile, delle assemblee degli obbligazionisti di Atlantia S.p.A.("Società").

2 – Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge. È di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Articolo 2

Intervento in Assemblea

1 – La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

2 – Possono assistere all'Assemblea il top management, gli altri dirigenti e i dipendenti della Società, nonché gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione utile in relazione alle materie da trattare.

3 - All'Assemblea possono assistere quali semplici osservatori (ossia senza diritto di intervento o di voto) professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, tutti accreditati per la singola Assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire alla Società almeno due giorni prima dell'adunanza.

Articolo 3

Presidenza dell'Assemblea

1- Ai sensi di Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento da colui che, ai sensi dello Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente ("Presidente dell'Assemblea").

2- Al Presidente dell'Assemblea compete in via esclusiva di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.

3 - Il Presidente dell'Assemblea costituisce apposito ufficio di presidenza ("Ufficio di Presidenza") avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti, alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari.

4 - Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stesso. Il Presidente dell'Assemblea può affidare la redazione del verbale ad un notaio da lui scelto anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del segretario.

Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ai fini della predisposizione del verbale.

5 - Il Presidente dell'Assemblea dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato, fornito di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 4

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

1 - Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza è aperto, nel luogo di svolgimento dell'Assemblea, due ore prima di quella fissata per l'Assemblea, ovvero con il diverso anticipo previsto dall'avviso di convocazione.

2 - Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, copia documentale di tali poteri almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Articolo 5

Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

1 - L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. Ai soci e alle persone, di cui al precedente articolo 2, viene rilasciato, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari. Potranno inoltre essere forniti ai soggetti legittimati appositi dispositivi elettronici ove necessari ai fini delle procedure di voto.

2 - Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

3 - Salvo diversa indicazione del Presidente dell'Assemblea, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni possono essere utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare, in conformità con la normativa pro-tempore vigente in materia di trattamento dei dati personali.

4 – Fermo quanto previsto ai commi precedenti e salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e in genere oggetti similari. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari.

Articolo 6

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1- Il Presidente dell'Assemblea comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

2 - Qualora le presenze necessarie per la valida costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

3 - Ai fini della determinazione delle presenze di volta in volta necessarie per la costituzione dell'assemblea, si tiene conto anche delle azioni per le quali, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto non può essere esercitato.

Articolo 7

Discussione

1 – Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e il top management illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2 - Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e anche proporre la trattazione congiunta di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno ove ritenuto opportuno per il miglior svolgimento dei lavori assembleari, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno seguirà una distinta votazione.

Salvo che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente pubblicata ai sensi di legge in apposita sezione del sito internet della Società.

3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, fissa la durata massima - di norma non superiore a quindici minuti - di ciascun intervento.

Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

Il soggetto allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

4 - La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Ciascun soggetto al quale spetta il diritto di voto può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

5 -Prendono la parola i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il top management quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare.

6 – Il Presidente dell'Assemblea, o su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e il top management, rispondono di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.

7 - Al fine di consentire al Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, agli altri soggetti soprarichiamati, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

8 - Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica.

9 - Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto da svolgersi in ogni caso in un tempo massimo di tre minuti.

10 - Alle domande dei soci eventualmente pervenute prima dell'Assemblea nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione, può essere data risposta nel corso dei lavori mediante apposito fascicolo distribuito agli intervenuti - quando le risposte non siano già state pubblicate sul sito internet della Società.

Articolo 8

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1 - I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità - anche al fine di formulare le risposte alle domande degli intervenuti - e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

2 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento e comunque non superiore a trenta giorni.

Articolo 9

Votazioni

1 - Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno. Il Presidente dell'Assemblea decide, inoltre, l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando in ogni caso la precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea le proposte formulate dagli Azionisti a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

2 - Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea riammette coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione ai sensi del precedente articolo 7.

3 - Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti che ammettono anche l'utilizzo di sistemi informatici. A tal fine, ove necessari, appositi dispositivi elettronici saranno consegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto.

4 - I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea saranno considerati nulli.

5 - Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

6 - Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

7 – Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e la relativa votazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 10

Disposizioni finali

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dello Statuto.

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