AGM Information • May 19, 2022
AGM Information
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REPERTORIO N. 140927 FASCICOLO N. 47301
| VERBALE | |
|---|---|
| REPUBBLICA ITALIANA | |
| L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di venerdì 29 (ventinove) apri | |
| le. | |
| In Valsamoggia, frazione Monteveglio, Via Mozzeghine n. 13-15, alle ore | |
| 17,03. | |
| Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notari | |
| le di Bologna, è comparso il Signor: | Registrato a Bologna |
| BEGHELLI GIAN PIETRO, nato a Castello di Serravalle (BO) il 15 gennaio | Uff. Territoriale il 16/05/2022 al N. 23607 1T |
| 1945, domiciliato per la carica a Valsamoggia (BO), Fraz. Monteveglio - Via | €. 356,00 |
| Mozzeghine n. 13/15, | |
| che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente | |
| del Consiglio di Amministrazione della: | |
| "BEGHELLI S.P.A." con sede in Valsamoggia (BO), Fraz. Monteveglio - Via | |
| Mozzeghine n. 13-15, | |
| Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 03829720378 | |
| P. IVA 00666341201 | |
| capitale sociale Euro 10.000.000,00, i.v. | |
| iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 319364 del R.E.A.; | |
| comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi | |
| chiede di redigere il verbale di parte straordinaria dell'assemblea dei soci, in | |
| proseguimento di quella di parte ordinaria, della indicata Società. | |
| Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparente, il quale | |
| DA' ATTO | |
| - che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per | |
|---|---|
| oggi, in questi luogo ed ora, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Uffi | |
| ciale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni n. 31 del 17 marzo | |
| 2022 per discutere e deliberare sul seguente | |
| ORDINE DEL GIORNO | |
| PARTE ORDINARIA | |
| OMISSIS | |
| PARTE STRAORDINARIA | |
| 1. Modifica Statuto Sociale. | |
| - che risulta presente alle ore 17,05 il Dr. Massimo Garuti - domiciliato presso | |
| Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 Bologna - nella sua qualità di unico Rap | |
| presentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e | |
| dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, portatore per delega | |
| di n. 148.475.181 azioni, pari al 74,24% del capitale sociale, come meglio ri | |
| sulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la let | |
| tera "A"; | |
| - che tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Rappre | |
| sentante Designato accertato la loro identità e legittimazione; | |
| - che dell'Organo Amministrativo, oltre al costituito Presidente, sono pre | |
| senti i Signori Consiglieri: Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghel | |
| li, e, in videoconferenza, sono presenti: Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli, | |
| Giuliana Durand, Dania Maccaferri, Raffaella Martone, Maria Maddalena | |
| Gnudi, assenti giustificati i Consiglieri Matteo Tamburini e Giovanni Pecci; | |
| - che del Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza, i Signori: | |
| Dott. Franco Ponzellini, Presidente, Dott.ssa Carla Catenacci e Dott. Massi- | |
mo Biffi, Sindaci.
Il Presidente
pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.
Il Presidente Informa che non è intervenuta alcuna richiesta di integrazione
dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo Unico della Finanza), e che non sono pervenute domande sulle
materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter
del Testo Unico della Finanza.
Informa inoltre che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 mar-
zo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") e successive modificazioni, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che le comunicazioni
degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati
sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Presidente ricorda che chi si assenta dalla videoconferenza deve dichiarar-
lo, così pure in caso di rientro in videoconferenza.
Comunica che sono autorizzati a partecipare alla riunione il Dr. Pierluigi Marucci nella sua qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza ed il dr. Stefano Bignami, nella sua qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; è altresì presente il dr. Ilenio Mordenti nella sua qualità di Investor Relation Manager.
Comunica che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in materia di emittenti; in particolare, la documentazione relativa ai punti
| all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata messa a | |
|---|---|
| disposizione del pubblico, presso la sede sociale della società, sul meccani | |
| smo di stoccaggio autorizzato e sul sito Internet della società, nei | |
| termini previsti dalla normativa. | |
| Il Presidente chiede ai partecipanti dell'assemblea di far presente l'eventuale | |
| carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs | |
| n.58/98. | |
| Comunica che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura | |
| superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, risultanti dal Libro dei Soci, | |
| integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 58/98 | |
| come modificato dalla Delibera Consob n. 19614 del 26/05/2016, sono i se | |
| guenti: | |
| - Gian Pietro Beghelli, titolare di n. 121.960.181 azioni, pari al 60,98% del | |
| capitale sociale. | |
| Informa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico | |
| della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione | |
| l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere eserci | |
| tato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi | |
| di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, pri | |
| mo comma, nelle modalità previste dall'art. 127 del Regolamento Emittenti. | |
| Informa che, alla data odierna, la Società detiene n. 786.200 azioni proprie | |
| pari allo 0,3931% del capitale sociale. | |
| Comunica che é stata fornita ai partecipanti informativa ai sensi dell'art. 13 | |
| del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003. | |
| Precisa inoltre che, come prescritto, verrà redatto l'elenco dei partecipanti in | |
| proprio o per delega che, in aderenza a quanto indicato dall'allegato 3E al | |
|---|---|
| Regolamento Emittenti, evidenzierà anche i nominativi dei soci deleganti | |
| nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, ri | |
| portatori ed usufruttuari. | |
| Tale elenco sarà completato con l'indicazione dei nominativi di coloro che si | |
| assentassero dall'assemblea. | |
| Ricorda che, per tutte le votazioni, coloro che intendono esprimere voto con | |
| trario, ovvero astenersi, dovranno comunicare il proprio nominativo ed il nu | |
| mero delle azioni rappresentate; i relativi elenchi, come prescritto |
|
| dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, verranno allegati al presente ver | |
| bale. | |
| IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL PRIMO PUNTO | |
| ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA. | |
| Primo e unico punto all'Ordine del Giorno: | |
| 1. Modifica Statuto Sociale. | |
| Il Presidente ricorda ai presenti che la Relazione Illustrativa è messa a di | |
| sposizione del pubblico nel rispetto del termine di legge, con le modalità pre | |
| viste dalla disciplina anche regolamentare applicabile ed è consultabile sul | |
| sito internet www.beghelli.it/it/corporate/beghelli/investor-relation, Categoria | |
| "Assemblea". | |
| Il Presidente si appresta quindi a dare lettura della relazione predisposta dal | |
| Consiglio di Amministrazione. | |
| Prende la parola il dott. Massimo Garuti, in qualità di Rappresentante Desi | |
| gnato, proponendo che, in considerazione della già avvenuta distribuzione | |
| della documentazione, venga omessa la lettura della relazione predisposta |
dal Consiglio e che il Presidente si limiti a formulare la proposta in merito alle modifiche dello Statuto Sociale. A tale riguardo il Presidente informa che l'attuale statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2013, richiede una complessiva revisione in relazione alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo intervenute ed anche al fine di adeguarlo alle attuali migliori prassi in termini di governo societario. Più precisamente le modifiche statutarie sono connesse prevalentemente alla necessità di meglio disciplinare, in conformità alla normativa di legge e regolamento Consob, pro tempore vigente, il testo statutario in ordine alla nomina degli organi di amministrazione e di controllo, adeguandolo alla recente nuova disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi e delle figure "indipendenti" all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate introdotte anche dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019. Inoltre propone di introdurre nello Statuto sociale il diritto di porre domande prima dell'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127 ter T.U.F., come modificato dal D.lgs. n. 49 del 10 maggio 2019; la possibilità per la Società di nominare un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F. e la possibilità di svolgere le assemblee dei soci mediante collegamento audio-video al fine di semplificare l'intervento assembleare e dei membri degli organi sociali, in linea anche con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione e con le prassi diffuse. Con l'occasione, precisa che si è proceduto, altresì ad ulteriori interventi di
| aggiornamento statutario e di miglioramento del testo, mirati a dare maggiore | |
|---|---|
| chiarezza, sistematicità e completezza al documento, eliminando refusi lessi | |
| cali e coordinando l'intero testo con la normativa di legge e regolamentare in | |
| materia. | |
| Il Presidente prosegue illustrando in dettaglio le modifiche proposte: | |
| - all'art. 6) viene eliminato il riferimento alle azioni al portatore non essendo | |
| più corrispondente alla normativa vigente, anche regolamentare, in tema di | |
| emissione e circolazione delle azioni in società quotate; | |
| - all'art. 8) viene eliminata l'allegazione allo Statuto sociale del regolamento | |
| assembleare, adeguandosi alla prassi costante sul punto, in modo da evitare | |
| che le modifiche al regolamento comportino necessariamente modifica statu | |
| taria; | |
| - all'art. 9): | |
| . viene eliminato il riferimento al quotidiano Finanza e Mercati, non essendo | |
| più in circolazione sul mercato, e viene prevista la pubblicazione dell'avviso | |
| di convocazione dell'assemblea dei soci anche sul sito internet della Società, | |
| al fine di adeguare la previsione statutaria con quanto disposto dall'art. 125 | |
| bis del T.U.F.; | |
| . viene precisato, in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, il rispetto | |
| delle inderogabili norme di legge e regolamentari, tra cui l'art. 154 ter del | |
| T.U.F.; | |
| . viene previsto il diritto di porre domande prima dell'assemblea dei soci al fi | |
| ne di adeguare lo Statuto sociale all'art. 127 ter T.U.F., come modificato dal | |
| D.lgs. n. 49 del 10 maggio 2019; | |
| - all'art. 10) viene precisata la possibilità per la Società di nominare un Rap- | |
| presentante Designato, al fine di adeguare lo Statuto sociale all'art. 135 un | |
|---|---|
| decies del T.U.F.; | |
| - all'art. 14) viene prevista la possibilità di svolgere le assemblee dei soci | |
| mediante collegamento audio-video, adeguandosi alla prassi costante sul | |
| punto, nonché alla normativa pro tempore vigente; | |
| - gli artt. 15.2), 15.3) e 15.4) vengono integralmente sostituiti al fine di mi | |
| gliorare e rendere maggiormente intelligibili le modalità di nomina dei com | |
| ponenti del Consiglio di Amministrazione, nonché adeguare lo Statuto sociale | |
| alla disciplina sull'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministra | |
| zione introdotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 | |
| dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, | |
| oltreché in adeguamento alla presenza degli "indipendenti"; | |
| - all'art. 17) viene specificata la competenza del Consiglio di Amministrazio | |
| ne con riguardo alle delibere di fusione per incorporazione di società intera | |
| mente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute | |
| per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché alle delibere di scis | |
| sione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. | |
| 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente, al fine di specifi | |
| care nello Statuto sociale quanto previsto dalle predette norme; | |
| - all'art. 19) viene sostituito il riferimento al telefax ed al telegramma per la | |
| convocazione del Consiglio di Amministrazione con l'e-mail e la PEC, al fine | |
| di adeguarsi alle attuali modalità di convocazione; | |
| - gli artt. 22.1), 22.2), 22.3), 22.4) e 22.5) vengono integralmente sostituiti al | |
| fine di migliorare e rendere maggiormente intelligibili le modalità di nomina | |
| dei componenti del Collegio Sindacale, nonché adeguare lo Statuto sociale |
| alla disciplina sull'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo in | |
|---|---|
| trodotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicem | |
| bre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019; | |
| - all'art. 28 viene aggiunto il riferimento alle disposizioni regolamentari, al fi | |
| ne di richiamare anche il Regolamento Consob adottato con delibera n. | |
| 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. | |
| Infine precisa che per le modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di | |
| recesso da parte dei soci. | |
| - . - | |
| Il Presidente mette quindi ai voti la proposta formulata dal Rappresentante | |
| Designato in ordine alla omissione della lettura della Relazione illustrativa e | |
| delle proposte modifiche statutarie testè formulate. | |
| Essendo tutti d'accordo e nessuno chiedendo di intervenire sul punto | |
| all'O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che alle ore | |
| 17,15 risultano presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 148.475.181 | |
| azioni come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub "A" e mette | |
| quindi ai voti le modifiche statutarie così come formulate dall'Organo Ammi | |
| nistrativo: | |
| "L'assemblea della "BEGHELLI S.P.A." | |
| delibera di | |
| - modificare i seguenti articoli dello Statuto Sociale: | |
| articoli 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 17 - 19 - 22.1 - 22.2 - 22.3 - | |
| 22.4 - 22.5 e 28 come sopra esposto e dettagliatamente indicato nella Rela | |
| zione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; | |
| - di conferire al Consiglio, nella persona di uno qualsiasi dei suoi membri, a | |
| firma singola, tutti i poteri a compiere quanto necessario per rendere esecuti | |
|---|---|
| va la presente delibera, nonchè per procedere al suo deposito ai sensi di | |
| legge, nessuna eccezione per difetto di poteri potendosi muovere al loro ope | |
| rato. | |
| Il Presidente chiede al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed | |
| astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, identificando nominativamente i | |
| contrari e gli astenuti. | |
| La votazione dà il seguente esito: | |
| favorevoli: n. 148.475.181; | |
| contrari: nessuno; | |
| astenuti: nessuno. | |
| Il Presidente constata e dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità | |
| la proposta di modifica degli articoli 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 17 | |
| - 19 - 22.1 - 22.2 - 22.3 - 22.4 - 22.5 e 28, nonchè il conferimento al Consi | |
| glio, nella persona di uno qualsiasi dei suoi membri, a firma singola, di tutti i | |
| poteri a compiere quanto necessario per rendere esecutiva la presente deli | |
| bera, nonchè per procedere al suo deposito ai sensi di legge, nessuna ecce | |
| zione per difetto di poteri potendosi muovere al loro operato. | |
| Il Presidente, a miglior chiarimento delle sopra deliberate modifiche statutarie | |
| mi chiede di allegare al presente atto il testo comparato dello Statuto con le | |
| proposte di modifica, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" ed il | |
| testo coordinato dello statuto sociale, come sopra modificato, che si allega | |
| al presente atto sotto la lettera "C". | |
| Si è omessa la lettura degli allegati d'accordo la parte. | |
| Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da delibera- | |
re, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 17,20.
| -.-.-.-.-.-.-.-.- | |
|---|---|
| La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice | |
| della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE | |
| n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi | |
| informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen | |
| denti formalità ed effetti fiscali connessi. | |
| Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura | |
| al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente | |
| conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le | |
| ore 17,20. | |
| Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da | |
| me per pagine 10 (dieci) intere e parte della undicesima. | |
| F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI | |
| F.TO: CARLO VICO NOTAIO | |
| ionista | Tipo | Delegato | Titolo | in Proprio | per Delega |
|---|---|---|---|---|---|
| JHELLI GIAN PIETRO | ORD | MASSIMO GARUTI | 121.960.181 | ||
| SHELLI GRAZIANO | ORD | MASSIMO GARUTI | 8.945.000 | ||
| CIRELLI MAURIZIO | GRD | MASSIMO GARUTI | 8.945.000 | ||
| JHELLI LUCA | GKD | MASSIMO GARUTI | 8,625,000 | ||
| ionisti | $^{\circ}$ | 4 | |||
| ppresentanti | $\overline{n}^{\circ}$ | $\blacksquare$ | |||
| D. in proprio | $\mathrm{m}^{\circ}$ | $\circ$ | |||
| D. per delega | $n^{\circ}$ | 148.475.181 | |||
| tale azioni | 74,24% di nº 200.000.000 azioni costituenti il Capitale Sociale | $\mathrm{P}_{\mathrm{C}}^{\mathrm{o}}$ | 148.475.181 | ||
| ò. $\begin{array}{c} \Omega_{\rm eff} \ \Omega_{\rm eff}^{\rm 1} \ \Omega_{\rm eff}^{\rm 1} \end{array}$ |
$O_{O}$ İΑ |
a $\sqrt{C}$ AIO. $\tilde{\Omega}$ OGNA CARD O G |
|||
| STATUTO VIGENTE | STATUTO PROPOSTO |
|---|---|
| TITOLO I° | TITOLO I° |
| NOME - SCOPO - SEDE - DURATA | NOME - SCOPO - SEDE - DURATA |
| Art. l) E' costituita una Società per Azioni sotto la | Art. l) E' costituita una Società per Azioni sotto la |
| denominazione "BEGHELLI S.P.A.". | denominazione "BEGHELLI S.P.A.". |
| Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la | Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la |
| vendita di apparecchiature per l'illuminazione a | vendita di apparecchiature per l'illuminazione a |
| funzionamento normale ed in emergenza e di | funzionamento normale ed in emergenza e di |
| apparecchiature elettriche ed elettroniche in |
apparecchiature elettriche ed elettroniche in |
| genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, | genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, |
| elettriche ed elettroniche; l'installazione e |
elettriche ed elettroniche; l'installazione e |
| l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione | l'assistenza di impianti e sistemi per |
| di emergenza, di sicurezza, e permanente; la | l'illuminazione di emergenza, di sicurezza, e |
| produzione e l'assemblaggio di sistemi di |
permanente; la produzione e l'assemblaggio di |
| sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il | sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione |
| montaggio e l'assemblaggio di particolari, |
gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari, |
| complessi modulari ed attrezzature per l'industria | complessi modulari ed attrezzature per l'industria |
| elettromeccanica ed elettronica in genere, di | elettromeccanica ed elettronica in genere, di |
| pannelli solari per la produzione di energia |
pannelli solari per la produzione di energia |
| elettrica e/o termica, e quant'altro affine. | elettrica e/o termica, e quant'altro affine. |
| Per il raggiungimento dell'oggetto, la società | Per il raggiungimento dell'oggetto, la società |
| potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, | potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, |
| sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare agenti, subagenti e produttori; assumere |
sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare agenti, subagenti e produttori; assumere |
| interessenze, partecipazioni e quote, sotto |
interessenze, partecipazioni e quote, sotto |
| qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo | qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo |
| ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto | ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto |
| esclusivamente per conto proprio ed escluso | esclusivamente per conto proprio ed escluso |
| comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, | comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, |
| comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. | comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. |
| 415; compiere qualunque operazione |
415; compiere qualunque operazione |
| commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, | commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, |
| industriale, di rappresentanza o di commissione | industriale, di rappresentanza o di commissione |
| che sia ritenuta utile ed opportuna nonché |
che sia ritenuta utile ed opportuna nonché |
| svolgere attività di consulenza tecnica |
svolgere attività di consulenza tecnica |
| direttamente o indirettamente connessa con lo | direttamente o indirettamente connessa con lo |
| scopo sociale. | scopo sociale. |
| La società potrà inoltre prestare garanzie di | La società potrà inoltre prestare garanzie di |
| qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie | qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie |
| reali, nell'interesse di società controllate o |
reali, nell'interesse di società controllate o |
| collegate. | collegate. |
| Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio | Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio |
| (Bologna). | (Bologna). |
| Art. 4) La durata della società è fissata al 31 | Art. 4) La durata della società è fissata al 31 |
| (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è | (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è |
| prorogabile su delibera dell'assemblea degli |
prorogabile su delibera dell'assemblea degli |
| azionisti. | azionisti. |
| TITOLO Il° CAPITALE | TITOLO Il° CAPITALE |
|---|---|
| Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 | Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 |
| (diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 |
(diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 |
| (duecentomilioni) azioni del valore nominale di | (duecentomilioni) azioni del valore nominale di |
| Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna. | Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna. |
| L'assemblea potrà deliberare l'emissione di |
L'assemblea potrà deliberare l'emissione di |
| categorie di azioni fornite di diritti diversi da | categorie di azioni fornite di diritti diversi da |
| quelle ordinarie. | quelle ordinarie. |
| In sede di aumento di capitale sociale è derogato il | In sede di aumento di capitale sociale è derogato |
| disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di | il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di |
| eseguire i conferimenti in danaro. | eseguire i conferimenti in danaro. |
| Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva la | Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva la |
| nominatività prescritta da leggi speciali. Esse sono | nominatività prescritta da leggi speciali. Esse6) Le |
| indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione | azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di |
| valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ | una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347 |
| Le azioni possono essere liberamente alienate, | Cod. Civ |
| con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi | Il regime di emissione e circolazione delle azioni è |
| vigenti. | disciplinato dalla normativa, anche |
| Il possesso di una o più azioni costituisce per sé | regolamentare, vigente. |
| solo adesione all'atto costitutivo ed al presente | Le azioni possono essere liberamente alienate, |
| Statuto. | con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi |
| vigenti. | |
| Il possesso di una o più azioni costituisce per sé | |
| solo adesione all'atto costitutivo ed al presente | |
| Statuto. | |
| Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto | Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto |
| la osservanza delle disposizioni di legge, |
la osservanza delle disposizioni di legge, |
| demandando al Consiglio la fissazione delle |
demandando al Consiglio la fissazione delle |
| modalità di collocamento e di estinzione. | modalità di collocamento e di estinzione. |
| TITOLO III° | TITOLO III° |
| ASSEMBLEE | ASSEMBLEE |
| Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e | Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e |
| regolarmente costituita, rappresenta la |
regolarmente costituita, rappresenta la |
| universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, | universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, |
| prese in conformità alla legge ed al presente | prese in conformità alla legge ed al presente |
| Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non | Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non |
| intervenuti o dissenzienti. | intervenuti o dissenzienti. |
| L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento | L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento |
| allegato al presente statuto. | allegato al presente statuto. |
| Al Consiglio è attribuita la competenza delle | Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da |
| deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del | apposito regolamento approvato con delibera |
| codice civile. | dell'Assemblea ordinaria della società. |
| Al Consiglio è attribuita la competenza delle | |
| deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del | |
| codice civile. | |
| Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, | Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, |
| fermi i poteri di convocazione previsti da |
fermi i poteri di convocazione previsti da |
| specifiche disposizioni di legge, può essere |
specifiche disposizioni di legge, può essere |
| convocata nel comune dove ha sede la società | convocata nel comune dove ha sede la società |
nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sul quotidiano "Finanza e Mercati".
Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.
Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sul quotidiano "Finanza e Mercati".ovvero su altro quotidiano a tiratura nazionale e, in ogni caso, sul sito internet della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.
Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.58/98 ("Testo Unico della Finanza" ovvero anche "TUF").
il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c.
Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c., fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1 bis dell'art. 127 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di
ciascuno degli aventi diritto al voto. Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.
La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.
Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.
L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.
La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.
Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.
Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.
La Società non designapuò designare rappresentanti ("Rappresentante Designato") ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e del regolamento Consob n. . 11971/1999 e sue successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob") .
Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.
L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.
La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.
Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.
Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.
| E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con | |
|---|---|
| intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o | |
| distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti | |
| condizioni, ferme eventuali ulteriori condizioni e | |
| facoltà di legge: | |
| - che siano presenti nello stesso luogo il |
|
| Presidente ed il Segretario della riunione che | |
| provvederanno alla formazione e sottoscrizione | |
| del verbale, salvo diversa previsione normativa | |
| pro tempore vigente; | |
| - che sia consentito al Presidente dell'assemblea | |
| di accertare l'identità e la legittimazione degli | |
| intervenuti, regolare lo svolgimento |
|
| dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati | |
| della votazione; | |
| - che sia consentito al soggetto verbalizzante di | |
| percepire adeguatamente gli eventi assembleari | |
| oggetto di verbalizzazione; | |
| - che sia consentito agli intervenuti di partecipare | |
| alla discussione ed alla votazione simultanea sugli | |
| argomenti all'ordine del giorno, nonché di |
|
| visionare, ricevere o trasmettere documenti. | |
| - che siano indicati nell'avviso di convocazione | |
| (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali |
|
| gli intervenuti potranno affluire, dovendosi |
|
| ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno | |
| presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; | |
| dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli | |
| presenze quanti sono i luoghi audio/video |
|
| collegati in cui si tiene la riunione. | |
| TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE | TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE |
| Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio | Art. 15.1) La società è amministrata da un |
| di Amministrazione. Il numero degli |
Consiglio di Amministrazione. Il numero degli |
| amministratori è determinato da un minimo di tre | amministratori è determinato da un minimo di tre |
| ad un massimo di quindici membri, fissato di volta | ad un massimo di quindici membri, fissato di volta |
| in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo | in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo |
| le modalità di seguito previste. I membri del | le modalità di seguito previste. I membri del |
| Consiglio, anche non azionisti, sono eletti |
Consiglio, anche non azionisti, sono eletti |
| dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro | dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro |
| tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalità di voto di lista di seguito |
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, |
| specificate, restano in carica per tre esercizi sociali | con le modalità di voto di lista di seguito |
| e sono rieleggibili. | specificate, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. |
| All'elezione degli amministratori si procede |
All'elezione degli Art. 15.2) Gli amministratori si |
| secondo le seguenti modalità: tanti Soci che | procede secondo vengono nominati |
| rappresentino almeno il 2% (due per cento) del | dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati |
voto in assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi de11'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, potranno presentare e votare soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
In allegato alle liste devono essere forniti:
(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;
(ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.
Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.
Hanno diritto di presentare le seguenti modalità: tanti Sociliste soltanto gli azionisti che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale costituito, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni aventicon diritto di voto in assemblea ordinaria (rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinatasotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente alla data dell'assemblea), non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di almeno tre, etale divieto non piùsaranno attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di quindici,ineleggibilità.
I candidati ordinata progressivamente perinseriti nelle liste devono essere elencati in numero, depositandola presso la sede sociale nei termini progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai
responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle votazioni.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.
Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. All'esito della votazione risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.
Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione regolamenti pro tempore vigenti.
Al fine di comprovareassicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità del numero delle azioni necessariedi tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo
| secondo le norme di legge; se viene a mancare il | quanto indicato nell'avviso di convocazione, e |
|---|---|
| Consigliere di minoranza, verrà nominato il primo | messe a disposizione del pubblico nei termini e |
| dei non eletti della lista di minoranza, fermo il | con le modalità previste dalla normativa, anche |
| rispetto della disciplina pro tempore vigente | regolamentare, pro tempore vigente. |
| inerente l'equilibrio tra generi. | In caso di mancato adempimento degli obblighi di |
| Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero | cui al presente articolo, la lista si considera come |
| dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della | non presentata. Eventuali variazioni che |
| metà, tutti gli Amministratori si intenderanno | dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo |
| decaduti e gli amministratori rimasti in carica | svolgimento dell'Assemblea sono |
| dovranno convocare l'assemblea per la nomina | tempestivamente comunicate alla presentazione |
| dell'intero Consiglio. | delle liste, fa fede la comunicazione |
| Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e | dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 |
| può nominare uno o più Amministrator Delegati, | del Codice Civile entro due giorni non festivi prima |
| stabilendone i poteri. | della data dell'assemblea in prima |
| Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato | convocazioneSocietà. |
| esecutivo, stabilendone la composizione e |
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola |
| determinandone i limiti della delega, il tutto nel | lista di candidati ed ogni candidato potrà |
| rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ | candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. |
| I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o | |
| che siano assoggettati a comune controllo, ai | |
| sensi de11'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, |
|
| potranno presentare e votare soltanto una lista. Il | |
| voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque | |
| automaticamente tutti i candidati in essa indicati, | |
| senza possibilità di variazioni, aggiunte o |
|
| esclusioni. | |
| In allegato alle liste devono essere forniti: | |
| (i) l'indicazione dell'identità dei soci che |
|
| hanno presentato ciascuna lista e della |
|
| partecipazione complessivamente detenuta; | |
| (ii) un'esauriente informativa riguardante le |
|
| caratteristiche personali e professionali dei |
|
| candidati, con indicazione dell'eventuale possesso | |
| dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147- | |
| ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98; | |
| (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli |
|
| candidati accettano la propria candidatura e | |
| attestano, sotto la propria responsabilità, |
|
| l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di |
|
| incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti | |
| normativamente e statutariamente prescritti per | |
| le rispettive cariche. | |
| Almeno un candidato per ogni lista deve essere in | |
| possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. | |
| 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i | |
| candidati devono essere in possesso dei requisiti | |
| di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. | |
| Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede |
| sociale, devono essere depositate le dichiarazioni |
|---|
| con le quali i candidati attestino, sotto la propria |
| responsabilità, il possesso dei requisiti di |
| onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. |
| 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso |
| dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del |
| D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali |
| attestazioni comporterà l'esclusione della lista |
| dalle votazioni. |
| Le liste che presentino un numero di candidati |
| pari o superiore a tre devono essere composte da |
| candidati appartenenti ad entrambi i generi, in |
| modo che appartengano al genere meno |
| rappresentato un numero (arrotondato |
| all'eccesso) di candidati almeno pari alla |
| percentuale indicata nella disciplina applicabile |
| pro tempore. |
| Il numero di amministratori sarà pari al numero di |
| candidati della lista che abbia ottenuto il maggior |
| numero di voti. All'esito della votazione |
| risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro |
| tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i |
| candidati della lista che ha ottenuto il maggior |
| numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo |
| candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il |
| secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le |
| liste che siano in qualsiasi modo collegate, |
| direttamente o indirettamente, con la lista che ha |
| ottenuto il miglior risultato. |
| Art. 15.3) La nomina del Consiglio di |
| Amministrazione avviene secondo quanto di |
| seguito disposto: |
| (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di |
| voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un |
| numero di amministratori pari al numero totale |
| dei componenti del Consiglio di Amministrazione |
| meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i |
| candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; |
| (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, |
| neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e |
| della disciplina di legge e regolamentare pro |
| vigente, con coloro che hanno tempore |
| presentato o votato la Lista di Maggioranza (la |
| "Lista di Minoranza") viene tratto un |
| amministratore, nella persona del candidato |
| indicato con il primo numero nella lista medesima. |
| Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso |
| numero di voti, si procede a una nuova votazione |
| di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli |
|---|
| aventi diritto al voto presenti in Assemblea. |
| Se al termine della votazione non fossero eletti in |
| numero sufficiente amministratori in possesso dei |
| requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina |
| legale e regolamentare vigente, verrà escluso il |
| candidato che non sia in possesso di tali requisiti |
| eletto come ultimo in ordine progressivo dalla |
| Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal |
| candidato successivo avente i requisiti |
| indipendenza tratto dalla medesima lista ovvero, |
| in sua assenza, dal candidato della Lista di |
| Minoranza successivo secondo l'ordine |
| progressivo di individuazione all'interno della |
| detta lista e avente i suddetti requisiti. Tale |
| procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al |
| completamento del numero degli amministratori |
| indipendenti da eleggere. |
| Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le |
| modalità sopra indicate non sia assicurata la |
| composizione del Consiglio di Amministrazione |
| conforme alla disciplinaai requisiti minimi previsti |
| dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigente |
| inerente l'equilibrio travigenti in materia di |
| equilibrio tra i generi, il candidato del genere più |
| rappresentato eletto come ultimo in ordine |
| progressivo nelladalla Lista di Maggioranza sarà |
| sostituito dal primo candidato del genere meno |
| rappresentato non eletto della Lista di |
| Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale |
| procedura di sostituzione si farà luogodalla stessa |
| lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in sua |
| assenza, dal primo candidato della Lista di |
| Minoranza del genere non rappresentato e non |
| eletto secondo l'ordine progressivo all'interno di |
| quest'ultima lista. Se l'equilibrio minimo non fosse |
| ancora così assicurato, il candidato del genere più |
| rappresentato eletto come ultimo in ordine |
| progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà |
| sostituito dal primo candidato del genere meno |
| rappresentato non eletto dalla stessa lista |
| secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se |
| necessario, sarà ripetuta sino a che non sia |
| assicurata la composizione del Consiglio di |
| Amministrazione conforme alla disciplina pro |
| tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
| Qualora infine detta procedura non assicuri il |
| risultato da ultimo indicato, la sostituzione |
| avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a |
| maggioranza relativa, previa presentazione di | |
|---|---|
| candidature di soggetti appartenenti al genere | |
| meno rappresentato. | |
| Qualora infine detta procedura non assicuri il | |
| risultato sopra indicato, la nomina avverrà con | |
| delibera assunta dall'Assemblea con le |
|
| maggioranze di legge. | |
| In caso venga presentata una sola lista, |
|
| l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge | |
| e tutti gli amministratori verranno eletti da tale | |
| lista, secondo il relativo ordine progressivo. |
|
| Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le | |
| modalità sopra indicate non siano assicurati la | |
| presenza di un numero minimo di amministratori | |
| in possesso di requisiti di indipendenza previsti | |
| dalla normativa, anche regolamentare, pro |
|
| tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi | |
| previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore | |
| vigenti in materia di equilibrio tra i generi, | |
| l'Assemblea provvede alla nomina con le |
|
| maggioranze di legge, previa presentazione di | |
| candidature di soggetti in possesso dei richiesti | |
| requisiti, in modo comunque che sia assicurato il | |
| rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e | |
| dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di | |
| indipendenza degli amministratori e di equilibrio | |
| tra i generi. | |
| In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il | |
| meccanismo del voto per lista il numero di | |
| candidati eletti sia inferiore al numero minimo | |
| previsto dallo Statuto per la composizione del | |
| Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, | |
| rispettivamente, nominato o integrato |
|
| dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in | |
| modo comunque che sia assicurato il rispetto dei | |
| requisiti minimi previsti dalla legge e dai |
|
| regolamenti pro tempore vigenti in materia di | |
| equilibrio tra i generi. | |
| Sono comunque salve diverse o ulteriori |
|
| disposizioni previste da inderogabili norme di | |
| legge o regolamentari. | |
| Art. 15.4) Se nel corso dell'esercizio vengono a | |
| mancare uno o più Consiglieriamministratori, |
|
| purché la maggioranza sia sempre costituita da | |
| amministratori nominati dall'Assemblea, si |
|
| provvede alla loroprovvederà ai sensi dell'art. | |
| 2386 del codice civile secondo quanto appresso | |
| indicato: | |
| (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla |
| sostituzione secondo le norme di legge; se viene a |
|---|
| mancare il Consigliere di minoranza, verrà |
| nominato il primo dei non eletti della lista di |
| minoranza, fermo il rispetto della disciplina pro |
| tempore vigente inerente l'equilibrio tra |
| generi.nell'ambito degli appartenenti alla |
| medesima lista cui apparteneva l'amministratore |
| cessato e l'Assemblea delibera, con le |
| maggioranze di legge, rispettando lo stesso |
| criterio; |
| Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero |
| dei Consiglieri(b) qualora non residuino nella |
| predetta lista candidati non eletti in precedenza |
| ovvero candidati con i requisiti richiesti, o |
| comunque quando per qualsiasi ragione non sia |
| possibile rispettare quanto disposto nella lettera |
| (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla |
| sostituzione, così come successivamente |
| provvede l'Assemblea, con le maggioranze di |
| legge senza voto di lista. |
| In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea |
| procederanno alla nomina in modo da assicurare |
| la presenza di un numero minimo di |
| amministratori in possesso dei requisiti di |
| indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di |
| equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, |
| anche regolamentare, pro tempore vigente. |
| Gli amministratori così nominati restano in carica |
| fosse ridotto a meno della metà, tutti gli |
| Amministratori si intenderanno decaduti e fino |
| alla prossima Assemblea e quelli nominati |
| dall'Assemblea durano in carica per il tempo che |
| avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da |
| essi sostituiti. |
| Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la |
| maggioranza degli amministratori nominati con |
| delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero |
| Consiglio con efficacia dalla successiva |
| ricostituzione di tale organo. In tal caso |
| l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio |
| dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli |
| amministratori rimasti in carica dovranno |
| convocare l'assemblea per la nomina dell'intero |
| Consiglio. |
| La perdita dei requisiti di indipendenza previsti |
| dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore |
| vigenti in capo ad un amministratore non |
| costituisce causa di decadenza qualora permanga |
| in carica il numero minimo di componenti – |
Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.
Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea.
Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..
Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.
La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, da inviarsi al
previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Art. 15.5) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministrator Delegati, stabilendone i poteri. Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..
Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.
Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché le delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente.
Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..
Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.
La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, email o pec,
domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:
a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.
da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:
a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.
Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.
Art. 22) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.
Art. 22.1) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al penultimo comma del presente articolo, avviene,cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
Art. 22.2) I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci , nelle quali i candidati sono devono essere elencati
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis D. Lgs. 58/1998 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio fra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista contieneHanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 15.2 secondo paragrafo per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare,
generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba procedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; pro tempore vigente.
Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea). Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superioresuperiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, (maschile e femminile), in modo che appartenganoappartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivoconforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabiledai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis D. Lgs. 58/1998
qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione dei membriLe liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto; (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste
| dalla presente disposizione statutaria viene |
|
|---|---|
| ridotta alla metà. | |
| Le liste presentate devono essere depositate | |
| presso la sede della Società, anche tramite un | |
| mezzo di comunicazione a distanza secondo | |
| quanto indicato nell'avviso di convocazione, e | |
| messe a disposizione del pubblico nei termini e | |
| con le modalità previste dalla normativa, anche | |
| regolamentare, pro tempore vigente. | |
| In caso di mancato adempimento degli obblighi di | |
| cui al presente articolo, la lista si considera come | |
| non presentata. Eventuali variazioni che |
|
| dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo | |
| svolgimento dell'Assemblea sono |
|
| tempestivamente comunicate alla Società. | |
| Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque | |
| automaticamente tutti i candidati in essa indicati, | |
| senza possibilità di variazioni, aggiunte o |
|
| esclusioni. | |
| Art. 22.3) La nomina del Collegio Sindacale si | |
| procede come segue, fermo il rispetto della | |
| disciplina pro tempore vigente inerente |
|
| l'equilibrio tra generi: avviene secondo quanto di | |
| seguito disposto: | |
| (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di | |
| voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono | |
| tratti, nell'ordinein base all'ordine progressivo con | |
| il quale sono elencati nellanelle sezioni della lista stessa, due membri, 2 sindaci effettivi ed unoe 1 |
|
| sindaco supplente; | |
| (b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il | |
| maggior numero di voti dopo la prima il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun |
|
| modo, neppure indirettamente, ai sensi dello | |
| statuto e della disciplina di legge e regolamentare | |
| pro tempore vigente, con coloro che hanno | |
| presentato o votato la Lista di Maggioranza | |
| Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono | |
| tratti, nell'ordinein base all'ordine progressivo con | |
| il quale sono elencati nellanelle sezioni della lista | |
| stessa, il restante membrosindaco effettivo – che | |
| assumerà la carica di Presidente del Collegio | |
| Sindacale – e l'altro membrol'altro sindaco |
|
| supplente; nel. | |
| Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso | |
| numero di voti, si procede ada una nuova | |
| votazione di ballottaggio fratra tali liste da parte | |
| di tutti i socigli aventi diritto al voto presenti in | |
| assemblea, risultando eletti i candidati della lista |
| che ottenga la maggioranza semplice dei |
|---|
| votiAssemblea. Qualora un soggetto collegato ad |
| un socio che abbia presentato o votato la Lista di |
| Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra |
| lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento |
| assume rilievo soltanto se il voto sia stato |
| determinante ai fini dell'elezione del sindaco da |
| trarsi da tale altra lista. |
| In caso venga presentata una sola lista, |
| l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge |
| e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, |
| secondo il relativo ordine progressivo. |
| Qualora con le modalità sopra indicatea seguito |
| della votazione per liste o della votazione |
| dell'unica lista non sia assicurata la composizione |
| del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, |
| conforme alla disciplinaai requisiti minimi previsti |
| dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigente |
| inerente l'equilibriovigenti in materia di equilibrio |
| tra i generi si provvederà, nell'ambito dei |
| candidati alla carica di , il candidato a sindaco |
| effettivo della del genere più rappresentato eletto |
| come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di |
| Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo |
| l'ordine Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal |
| candidato successivo, secondo l'ordine |
| progressivo con cui i candidati risultano elencati, |
| tratto dalla medesima Lista di Maggioranza ed |
| appartenente all'altro genere ovvero, in sua |
| assenza, dal primo candidato della Lista di |
| Minoranza Sindaci del genere meno |
| rappresentato secondo l'ordine progressivo |
| all'interno della medesima Lista di Minoranza. |
| Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del |
| presente articolo saranno tuttavia escluse le liste |
| che siano in qualsiasi modo collegate, |
| direttamente o indirettamente, con la lista che ha |
| ottenuto il miglior risultato. |
| Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, |
| l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le |
| maggioranze di legge, in modo comunque che sia |
| assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti |
| dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti |
| in materia di equilibrio tra i generi. |
| La presidenza del Collegio Sindacale spetta al |
| membro effettivo indicato come primo candidato |
| nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior |
| numero di voti dopo la primain tali ultimi casi, |
| rispettivamente, al capolista dell'unica lista |
| presentata ovvero alla persona nominata |
|
|---|---|
| dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata | |
| alcuna lista. | |
| Art. 22.4) Nel caso vengano meno i requisiti | |
| previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore | |
| vigenti, il sindaco decade della carica. | |
| In caso di morte, rinuncia o decadenzacessazione | |
| di un sindaco, subentra il sindaco supplente | |
| appartenente alla medesima lista di quello |
|
| cessato, fermoa condizione che sia assicurato il | |
| rispetto della disciplinadelle disposizioni di legge e | |
| regolamentari pro tempore vigente inerente |
|
| l'equilibriovigenti in materia di equilibrio tra | |
| generi. | |
| Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del | |
| Collegio Sindacale, la presidenza è assunta |
|
| dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui | |
| apparteneva il Presidente cessato, fermo il |
|
| rispetto della disciplina pro tempore vigente | |
| inerente l'equilibrio trai generi; qualora non sia | |
| possibile procedere alle sostituzioni secondo i | |
| suddetti criteri verrà convocata un'assemblea per | |
| l'integrazione del Collegio Sindacale che |
|
| delibererà a maggioranza relativa, nel rispetto | |
| della disciplina pro tempore vigente inerente | |
| l'equilibrio tra generi | |
| Quando l'assembleal'Assemblea deve provvedere, | |
| ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi in | |
| corso di legge,mandato alla nomina deidi sindaci | |
| effettivi e/o supplenti necessaria per |
|
| l'integrazionel'integrazione del Collegio Sindacale | |
| si procede come segue: qualora si debba |
|
| procedere alla sostituzione di sindaci eletti nella | |
| lista di maggioranza, la nomina avviene con | |
| votazione a maggioranza relativa senza vincolo di | |
| lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li |
|
| sostituisce con voto a maggioranza relativa, |
|
| scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati | |
| nella lista di cui faceva parte il sindaco da | |
| sostituire. In ogni caso, resta fermo il rispetto | |
| della disciplina pro tempore vigente inerente | |
| l'equilibrio tra nel rispetto delle applicabili |
|
| disposizioni di legge e regolamentari pro tempore | |
| vigenti in materia di equilibrio tra i generi. | |
| Qualora sia stata presentata una sola lista, |
|
| l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; | |
| qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, | |
| risultano eletti sindaci effettivi i primi tre |
|
| candidati indicati in ordine progressivo e sindaci | |
|---|---|
| supplenti il quarto e il quinto candidato; la | |
| presidenza del Collegio Sindacale spetta alla | |
| persona indicata al primo posto nella lista |
|
| presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza | |
| di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del | |
| Presidente del Collegio Sindacale subentrano, | |
| rispettivamente il sindaco supplente e il sindaco | |
| effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione | |
| progressiva indicata nella lista stessa, nel rispetto | |
| della disciplina pro tempore vigente inerente | |
| l'equilibrio tra generi. | |
| In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo | |
| Presidente vengono nominati dall'assemblea con | |
| le maggioranze di legge, nel rispetto della |
|
| disciplina pro tempore vigente inerente |
|
| l'equilibrio tra generi. | |
| I sindaci uscenti sono rieleggibili.In ogni caso, | |
| dovrà essere preventivamente presentata dai soci | |
| che intendono proporre un candidato la |
|
| medesima documentazione inerente a |
|
| quest'ultimo quale prevista in caso di |
|
| presentazione di liste per la nomina dell'intero | |
| Collegio Sindacale. | |
| Sono comunque salve diverse ed ulteriori |
|
| disposizioni previste da inderogabili norme di | |
| legge o regolamentari. | |
| Art. 22.5) La convocazione del Collegio Sindacale è | |
| fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con | |
| lettera raccomandata, email o pec da inviarsi al | |
| domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica | |
| eletto di ciascun sindaco effettivo almeno 5 | |
| (cinque) giorni di calendario prima della data | |
| fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, | |
| almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. | |
| L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione | |
| non si tenga esclusivamente mediante |
|
| collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e | |
| le materie all'ordine del giorno. | |
| Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi | |
| con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di | |
| mezzi di telecomunicazione, secondo modalità | |
| indicate dal presente Statuto per il Consiglio di | |
| Amministrazione. | |
| TITOLO VI° | TITOLO VI° |
| BILANCIO E UTILI | BILANCIO E UTILI |
| Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 | Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 |
| dicembre di ogni anno. | dicembre di ogni anno. |
| Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge. Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea. L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo. Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria. TITOLO VII° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi. TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento. Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. |
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge. Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea. L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo. Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria. TITOLO VII° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi. TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento. Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia. |
|---|---|
| F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI |
BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201
NOME - SCOPO - SEDE - DURATA
Art. l) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BEGHELLI S.P.A.".
Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la vendita di apparecchiature per l'illuminazione a funzionamento normale ed in emergenza e di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche; l'installazione e l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione di emergenza, di sicurezza, e permanente; la produzione e l'assemblaggio di sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari, complessi modulari ed attrezzature per l'industria elettromeccanica ed elettronica in genere, di pannelli solari per la produzione di energia elettrica e/o termica, e quant'altro affine.
Per il raggiungimento dell'oggetto, la società potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare agenti, subagenti e produttori; assumere interessenze, partecipazioni e quote, sotto qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto esclusivamente per conto proprio ed escluso comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415; compiere qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna nonché svolgere attività di consulenza tecnica direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.
La società potrà inoltre prestare garanzie di qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie reali, nell'interesse di società controllate o collegate.
Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio (Bologna).
Art. 4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile su delibera dell'assemblea degli azionisti.
TITOLO Il° CAPITALE
Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 (duecentomilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna.
L'assemblea potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie.
In sede di aumento di capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
Art. 6) Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ..
Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Le azioni possono essere liberamente alienate, con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi vigenti.
Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.
Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto la osservanza delle disposizioni di legge, demandando al Consiglio la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.
ASSEMBLEE
Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non intervenuti o dissenzienti.
Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.
Al Consiglio è attribuita la competenza delle deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del codice civile.
Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, fermi i poteri di convocazione previsti da
specifiche disposizioni di legge, può essere convocata nel comune dove ha sede la società nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" ovvero su altro quotidiano a tiratura nazionale e, in ogni caso, sul sito internet della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.
Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" ovvero anche "TUF").
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c., fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis dell'art. 127 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.
Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente — la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.
La Società può designare rappresentanti ("Rappresentante Designato") ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e del regolamento Consob n. . 11971/1999 e sue successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob") .
Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.
L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.
La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.
Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.
Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.
E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, ferme eventuali ulteriori condizioni e facoltà di legge:
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, salvo diversa previsione normativa pro tempore vigente;
che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE
Art. 15.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero degli amministratori è determinato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo le modalità di seguito previste. I membri del Consiglio, anche non azionisti, sono eletti dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalità di voto di lista di seguito specificate, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Art. 15.2) Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti.
Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
Art. 15.3) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista ovvero, in sua assenza, dal candidato della Lista di Minoranza successivo secondo l'ordine progressivo di individuazione all'interno della detta lista e avente i suddetti requisiti. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in sua assenza, dal primo candidato della Lista di Minoranza del genere non rappresentato e non eletto secondo l'ordine progressivo all'interno di quest'ultima lista. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Art. 15.4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:
(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.
La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
Art. 15.5) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministrator Delegati, stabilendone i poteri.
Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..
Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.
Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché le delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente.
Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..
Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.
La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, email o pec, da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:
a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.
Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.
TITOLO V°
COLLEGIO SINDACALE
Art. 22.1) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
Art. 22.2) I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 15.2 secondo paragrafo per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
Art. 22.3) La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.
Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima Lista di Maggioranza ed appartenente all'altro genere ovvero, in sua assenza, dal primo candidato della Lista di Minoranza Sindaci del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo all'interno della medesima Lista di Minoranza.
Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.
Art. 22.4) Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade della carica.
In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Quando l'Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Art. 22.5) La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con lettera raccomandata, email o pec da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
BILANCIO E UTILI
Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge.
Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea.
L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo.
Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria.
TITOLO VII°
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.
TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento.
Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI F.TO: CARLO VICO NOTAIO
IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA. BOLOGNA, 16 MAGGIO 2022
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