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Beghelli

AGM Information May 19, 2022

4340_rns_2022-05-19_b8de7a90-e907-4a9f-95d9-abc7b8488d9a.pdf

AGM Information

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REPERTORIO N. 140927 FASCICOLO N. 47301

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di venerdì 29 (ventinove) apri
le.
In Valsamoggia, frazione Monteveglio, Via Mozzeghine n. 13-15, alle ore
17,03.
Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notari
le di Bologna, è comparso il Signor: Registrato a
Bologna
BEGHELLI GIAN PIETRO, nato a Castello di Serravalle (BO) il 15 gennaio Uff. Territoriale
il 16/05/2022
al N. 23607 1T
1945, domiciliato per la carica a Valsamoggia (BO), Fraz. Monteveglio - Via €. 356,00
Mozzeghine n. 13/15,
che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della:
"BEGHELLI S.P.A." con sede in Valsamoggia (BO), Fraz. Monteveglio - Via
Mozzeghine n. 13-15,
Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 03829720378
P. IVA 00666341201
capitale sociale Euro 10.000.000,00, i.v.
iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 319364 del R.E.A.;
comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi
chiede di redigere il verbale di parte straordinaria dell'assemblea dei soci, in
proseguimento di quella di parte ordinaria, della indicata Società.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparente, il quale
DA' ATTO
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per
oggi, in questi luogo ed ora, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni n. 31 del 17 marzo
2022 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
OMISSIS
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica Statuto Sociale.
- che risulta presente alle ore 17,05 il Dr. Massimo Garuti - domiciliato presso
Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 Bologna - nella sua qualità di unico Rap
presentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e
dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, portatore per delega
di n. 148.475.181 azioni, pari al 74,24% del capitale sociale, come meglio ri
sulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la let
tera "A";
- che tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Rappre
sentante Designato accertato la loro identità e legittimazione;
- che dell'Organo Amministrativo, oltre al costituito Presidente, sono pre
senti i Signori Consiglieri: Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghel
li, e, in videoconferenza, sono presenti: Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli,
Giuliana Durand, Dania Maccaferri, Raffaella Martone, Maria Maddalena
Gnudi, assenti giustificati i Consiglieri Matteo Tamburini e Giovanni Pecci;
- che del Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza, i Signori:
Dott. Franco Ponzellini, Presidente, Dott.ssa Carla Catenacci e Dott. Massi-

mo Biffi, Sindaci.

Il Presidente

DICHIARA

pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente Informa che non è intervenuta alcuna richiesta di integrazione

dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58 (Testo Unico della Finanza), e che non sono pervenute domande sulle

materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter

del Testo Unico della Finanza.

Informa inoltre che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 mar-

zo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") e successive modificazioni, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che le comunicazioni

degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati

sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Presidente ricorda che chi si assenta dalla videoconferenza deve dichiarar-

lo, così pure in caso di rientro in videoconferenza.

Comunica che sono autorizzati a partecipare alla riunione il Dr. Pierluigi Marucci nella sua qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza ed il dr. Stefano Bignami, nella sua qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; è altresì presente il dr. Ilenio Mordenti nella sua qualità di Investor Relation Manager.

Comunica che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in materia di emittenti; in particolare, la documentazione relativa ai punti

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata messa a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale della società, sul meccani
smo di stoccaggio autorizzato e sul sito Internet della società, nei
termini previsti dalla normativa.
Il Presidente chiede ai partecipanti dell'assemblea di far presente l'eventuale
carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs
n.58/98.
Comunica che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura
superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, risultanti dal Libro dei Soci,
integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 58/98
come modificato dalla Delibera Consob n. 19614 del 26/05/2016, sono i se
guenti:
- Gian Pietro Beghelli, titolare di n. 121.960.181 azioni, pari al 60,98% del
capitale sociale.
Informa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico
della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione
l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere eserci
tato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi
di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, pri
mo comma, nelle modalità previste dall'art. 127 del Regolamento Emittenti.
Informa che, alla data odierna, la Società detiene n. 786.200 azioni proprie
pari allo 0,3931% del capitale sociale.
Comunica che é stata fornita ai partecipanti informativa ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003.
Precisa inoltre che, come prescritto, verrà redatto l'elenco dei partecipanti in
proprio o per delega che, in aderenza a quanto indicato dall'allegato 3E al
Regolamento Emittenti, evidenzierà anche i nominativi dei soci deleganti
nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, ri
portatori ed usufruttuari.
Tale elenco sarà completato con l'indicazione dei nominativi di coloro che si
assentassero dall'assemblea.
Ricorda che, per tutte le votazioni, coloro che intendono esprimere voto con
trario, ovvero astenersi, dovranno comunicare il proprio nominativo ed il nu
mero
delle
azioni
rappresentate;
i
relativi
elenchi,
come
prescritto
dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, verranno allegati al presente ver
bale.
IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
Primo e unico punto all'Ordine del Giorno:
1. Modifica Statuto Sociale.
Il Presidente ricorda ai presenti che la Relazione Illustrativa è messa a di
sposizione del pubblico nel rispetto del termine di legge, con le modalità pre
viste dalla disciplina anche regolamentare applicabile ed è consultabile sul
sito internet www.beghelli.it/it/corporate/beghelli/investor-relation, Categoria
"Assemblea".
Il Presidente si appresta quindi a dare lettura della relazione predisposta dal
Consiglio di Amministrazione.
Prende la parola il dott. Massimo Garuti, in qualità di Rappresentante Desi
gnato, proponendo che, in considerazione della già avvenuta distribuzione
della documentazione, venga omessa la lettura della relazione predisposta

dal Consiglio e che il Presidente si limiti a formulare la proposta in merito alle modifiche dello Statuto Sociale. A tale riguardo il Presidente informa che l'attuale statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2013, richiede una complessiva revisione in relazione alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo intervenute ed anche al fine di adeguarlo alle attuali migliori prassi in termini di governo societario. Più precisamente le modifiche statutarie sono connesse prevalentemente alla necessità di meglio disciplinare, in conformità alla normativa di legge e regolamento Consob, pro tempore vigente, il testo statutario in ordine alla nomina degli organi di amministrazione e di controllo, adeguandolo alla recente nuova disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi e delle figure "indipendenti" all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate introdotte anche dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019. Inoltre propone di introdurre nello Statuto sociale il diritto di porre domande prima dell'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127 ter T.U.F., come modificato dal D.lgs. n. 49 del 10 maggio 2019; la possibilità per la Società di nominare un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F. e la possibilità di svolgere le assemblee dei soci mediante collegamento audio-video al fine di semplificare l'intervento assembleare e dei membri degli organi sociali, in linea anche con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione e con le prassi diffuse. Con l'occasione, precisa che si è proceduto, altresì ad ulteriori interventi di

aggiornamento statutario e di miglioramento del testo, mirati a dare maggiore
chiarezza, sistematicità e completezza al documento, eliminando refusi lessi
cali e coordinando l'intero testo con la normativa di legge e regolamentare in
materia.
Il Presidente prosegue illustrando in dettaglio le modifiche proposte:
- all'art. 6) viene eliminato il riferimento alle azioni al portatore non essendo
più corrispondente alla normativa vigente, anche regolamentare, in tema di
emissione e circolazione delle azioni in società quotate;
- all'art. 8) viene eliminata l'allegazione allo Statuto sociale del regolamento
assembleare, adeguandosi alla prassi costante sul punto, in modo da evitare
che le modifiche al regolamento comportino necessariamente modifica statu
taria;
- all'art. 9):
. viene eliminato il riferimento al quotidiano Finanza e Mercati, non essendo
più in circolazione sul mercato, e viene prevista la pubblicazione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea dei soci anche sul sito internet della Società,
al fine di adeguare la previsione statutaria con quanto disposto dall'art. 125
bis del T.U.F.;
. viene precisato, in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, il rispetto
delle inderogabili norme di legge e regolamentari, tra cui l'art. 154 ter del
T.U.F.;
. viene previsto il diritto di porre domande prima dell'assemblea dei soci al fi
ne di adeguare lo Statuto sociale all'art. 127 ter T.U.F., come modificato dal
D.lgs. n. 49 del 10 maggio 2019;
- all'art. 10) viene precisata la possibilità per la Società di nominare un Rap-
presentante Designato, al fine di adeguare lo Statuto sociale all'art. 135 un
decies del T.U.F.;
- all'art. 14) viene prevista la possibilità di svolgere le assemblee dei soci
mediante collegamento audio-video, adeguandosi alla prassi costante sul
punto, nonché alla normativa pro tempore vigente;
- gli artt. 15.2), 15.3) e 15.4) vengono integralmente sostituiti al fine di mi
gliorare e rendere maggiormente intelligibili le modalità di nomina dei com
ponenti del Consiglio di Amministrazione, nonché adeguare lo Statuto sociale
alla disciplina sull'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministra
zione introdotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27
dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019,
oltreché in adeguamento alla presenza degli "indipendenti";
- all'art. 17) viene specificata la competenza del Consiglio di Amministrazio
ne con riguardo alle delibere di fusione per incorporazione di società intera
mente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute
per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché alle delibere di scis
sione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art.
2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente, al fine di specifi
care nello Statuto sociale quanto previsto dalle predette norme;
- all'art. 19) viene sostituito il riferimento al telefax ed al telegramma per la
convocazione del Consiglio di Amministrazione con l'e-mail e la PEC, al fine
di adeguarsi alle attuali modalità di convocazione;
- gli artt. 22.1), 22.2), 22.3), 22.4) e 22.5) vengono integralmente sostituiti al
fine di migliorare e rendere maggiormente intelligibili le modalità di nomina
dei componenti del Collegio Sindacale, nonché adeguare lo Statuto sociale
alla disciplina sull'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo in
trodotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicem
bre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019;
- all'art. 28 viene aggiunto il riferimento alle disposizioni regolamentari, al fi
ne di richiamare anche il Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine precisa che per le modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di
recesso da parte dei soci.
- . -
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta formulata dal Rappresentante
Designato in ordine alla omissione della lettura della Relazione illustrativa e
delle proposte modifiche statutarie testè formulate.
Essendo tutti d'accordo e nessuno chiedendo di intervenire sul punto
all'O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che alle ore
17,15 risultano presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 148.475.181
azioni come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub "A" e mette
quindi ai voti le modifiche statutarie così come formulate dall'Organo Ammi
nistrativo:
"L'assemblea della "BEGHELLI S.P.A."
delibera di
- modificare i seguenti articoli dello Statuto Sociale:
articoli 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 17 - 19 - 22.1 - 22.2 - 22.3 -
22.4 - 22.5 e 28 come sopra esposto e dettagliatamente indicato nella Rela
zione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Consiglio, nella persona di uno qualsiasi dei suoi membri, a
firma singola, tutti i poteri a compiere quanto necessario per rendere esecuti
va la presente delibera, nonchè per procedere al suo deposito ai sensi di
legge, nessuna eccezione per difetto di poteri potendosi muovere al loro ope
rato.
Il Presidente chiede al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed
astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, identificando nominativamente i
contrari e gli astenuti.
La votazione dà il seguente esito:
favorevoli: n. 148.475.181;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente constata e dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità
la proposta di modifica degli articoli 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 17
- 19 - 22.1 - 22.2 - 22.3 - 22.4 - 22.5 e 28, nonchè il conferimento al Consi
glio, nella persona di uno qualsiasi dei suoi membri, a firma singola, di tutti i
poteri a compiere quanto necessario per rendere esecutiva la presente deli
bera, nonchè per procedere al suo deposito ai sensi di legge, nessuna ecce
zione per difetto di poteri potendosi muovere al loro operato.
Il Presidente, a miglior chiarimento delle sopra deliberate modifiche statutarie
mi chiede di allegare al presente atto il testo comparato dello Statuto con le
proposte di modifica, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" ed il
testo coordinato dello statuto sociale, come sopra modificato, che si allega
al presente atto sotto la lettera "C".
Si è omessa la lettura degli allegati d'accordo la parte.
Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da delibera-

re, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 17,20.

-.-.-.-.-.-.-.-.-
La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice
della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen
denti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura
al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente
conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le
ore 17,20.
Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da
me per pagine 10 (dieci) intere e parte della undicesima.
F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI
F.TO: CARLO VICO NOTAIO
ionista Tipo Delegato Titolo in Proprio per Delega
JHELLI GIAN PIETRO ORD MASSIMO GARUTI 121.960.181
SHELLI GRAZIANO ORD MASSIMO GARUTI 8.945.000
CIRELLI MAURIZIO GRD MASSIMO GARUTI 8.945.000
JHELLI LUCA GKD MASSIMO GARUTI 8,625,000
ionisti $^{\circ}$ 4
ppresentanti $\overline{n}^{\circ}$ $\blacksquare$
D. in proprio $\mathrm{m}^{\circ}$ $\circ$
D. per delega $n^{\circ}$ 148.475.181
tale azioni 74,24% di nº 200.000.000 azioni costituenti il Capitale Sociale $\mathrm{P}_{\mathrm{C}}^{\mathrm{o}}$ 148.475.181
ò.
$\begin{array}{c} \Omega_{\rm eff} \ \Omega_{\rm eff}^{\rm 1} \ \Omega_{\rm eff}^{\rm 1} \end{array}$
$O_{O}$
İΑ
a
$\sqrt{C}$
AIO.
$\tilde{\Omega}$
OGNA
CARD O
G

ALLEGATO "B" AL N. 47301 DI FASCICOLO

S T A T U T O

STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO
TITOLO I° TITOLO I°
NOME - SCOPO - SEDE - DURATA NOME - SCOPO - SEDE - DURATA
Art. l) E' costituita una Società per Azioni sotto la Art. l) E' costituita una Società per Azioni sotto la
denominazione "BEGHELLI S.P.A.". denominazione "BEGHELLI S.P.A.".
Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la
vendita di apparecchiature per l'illuminazione a vendita di apparecchiature per l'illuminazione a
funzionamento normale ed in emergenza e di funzionamento normale ed in emergenza e di
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche
in
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche
in
genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche,
elettriche
ed
elettroniche;
l'installazione
e
elettriche
ed
elettroniche;
l'installazione
e
l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione l'assistenza
di
impianti
e
sistemi
per
di emergenza, di sicurezza, e permanente; la l'illuminazione
di
emergenza,
di
sicurezza,
e
produzione
e
l'assemblaggio
di
sistemi
di
permanente; la produzione e l'assemblaggio di
sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione
montaggio
e
l'assemblaggio
di
particolari,
gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari,
complessi modulari ed attrezzature per l'industria complessi modulari ed attrezzature per l'industria
elettromeccanica ed elettronica in genere, di elettromeccanica ed elettronica in genere, di
pannelli
solari
per
la
produzione
di
energia
pannelli solari per la produzione di energia
elettrica e/o termica, e quant'altro affine. elettrica e/o termica, e quant'altro affine.
Per il raggiungimento dell'oggetto, la società Per il raggiungimento dell'oggetto, la società
potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali,
sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare
agenti,
subagenti
e
produttori;
assumere
sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare
agenti,
subagenti
e
produttori;
assumere
interessenze,
partecipazioni
e
quote,
sotto
interessenze,
partecipazioni
e
quote,
sotto
qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo
ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto
esclusivamente per conto proprio ed escluso esclusivamente per conto proprio ed escluso
comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1,
comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n.
415;
compiere
qualunque
operazione
415;
compiere
qualunque
operazione
commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria,
industriale, di rappresentanza o di commissione industriale, di rappresentanza o di commissione
che
sia
ritenuta
utile ed
opportuna
nonché
che sia ritenuta utile ed opportuna nonché
svolgere
attività
di
consulenza
tecnica
svolgere
attività
di
consulenza
tecnica
direttamente o indirettamente connessa con lo direttamente o indirettamente connessa con lo
scopo sociale. scopo sociale.
La società potrà inoltre prestare garanzie di La società potrà inoltre prestare garanzie di
qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie
reali,
nell'interesse
di
società
controllate
o
reali,
nell'interesse
di
società
controllate
o
collegate. collegate.
Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio
(Bologna). (Bologna).
Art. 4) La durata della società è fissata al 31 Art. 4) La durata della società è fissata al 31
(trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è
prorogabile
su
delibera
dell'assemblea
degli
prorogabile
su
delibera
dell'assemblea
degli
azionisti. azionisti.
TITOLO Il° CAPITALE TITOLO Il° CAPITALE
Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000
(diecimilioni)
diviso
in
n.
200.000.000
(diecimilioni)
diviso
in
n.
200.000.000
(duecentomilioni) azioni del valore nominale di (duecentomilioni) azioni del valore nominale di
Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna. Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna.
L'assemblea
potrà
deliberare
l'emissione
di
L'assemblea
potrà
deliberare
l'emissione
di
categorie di azioni fornite di diritti diversi da categorie di azioni fornite di diritti diversi da
quelle ordinarie. quelle ordinarie.
In sede di aumento di capitale sociale è derogato il In sede di aumento di capitale sociale è derogato
disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di
eseguire i conferimenti in danaro. eseguire i conferimenti in danaro.
Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva la Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva la
nominatività prescritta da leggi speciali. Esse sono nominatività prescritta da leggi speciali. Esse6) Le
indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di
valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347
Le azioni possono essere liberamente alienate, Cod. Civ
con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi Il regime di emissione e circolazione delle azioni è
vigenti. disciplinato
dalla
normativa,
anche
Il possesso di una o più azioni costituisce per sé regolamentare, vigente.
solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Le azioni possono essere liberamente alienate,
Statuto. con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi
vigenti.
Il possesso di una o più azioni costituisce per sé
solo adesione all'atto costitutivo ed al presente
Statuto.
Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto
la
osservanza
delle
disposizioni
di
legge,
la
osservanza
delle
disposizioni
di
legge,
demandando
al
Consiglio
la
fissazione
delle
demandando
al
Consiglio
la
fissazione
delle
modalità di collocamento e di estinzione. modalità di collocamento e di estinzione.
TITOLO III° TITOLO III°
ASSEMBLEE ASSEMBLEE
Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e
regolarmente
costituita,
rappresenta
la
regolarmente
costituita,
rappresenta
la
universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, universalità degli azionisti e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed al presente prese in conformità alla legge ed al presente
Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non
intervenuti o dissenzienti. intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento
allegato al presente statuto. allegato al presente statuto.
Al Consiglio è attribuita la competenza delle Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da
deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del apposito regolamento approvato con delibera
codice civile. dell'Assemblea ordinaria della società.
Al Consiglio è attribuita la competenza delle
deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del
codice civile.
Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e,
fermi
i
poteri
di
convocazione
previsti
da
fermi
i
poteri
di
convocazione
previsti
da
specifiche
disposizioni
di
legge,
può
essere
specifiche
disposizioni
di
legge,
può
essere
convocata nel comune dove ha sede la società convocata nel comune dove ha sede la società

nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sul quotidiano "Finanza e Mercati".

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sul quotidiano "Finanza e Mercati".ovvero su altro quotidiano a tiratura nazionale e, in ogni caso, sul sito internet della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.58/98 ("Testo Unico della Finanza" ovvero anche "TUF").

il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c.

Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c., fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1 bis dell'art. 127 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di

ciascuno degli aventi diritto al voto. Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non designapuò designare rappresentanti ("Rappresentante Designato") ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e del regolamento Consob n. . 11971/1999 e sue successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob") .

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti
condizioni, ferme eventuali ulteriori condizioni e
facoltà di legge:
-
che
siano
presenti
nello
stesso
luogo
il
Presidente ed il Segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale, salvo diversa previsione normativa
pro tempore vigente;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea
di accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti
all'ordine
del
giorno,
nonché
di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione
(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi
audio/video collegati a cura della società, nei quali
gli
intervenuti
potranno
affluire,
dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli
presenze
quanti
sono
i
luoghi
audio/video
collegati in cui si tiene la riunione.
TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE
Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio Art. 15.1) La società è amministrata da un
di
Amministrazione.
Il
numero
degli
Consiglio di Amministrazione. Il numero degli
amministratori è determinato da un minimo di tre amministratori è determinato da un minimo di tre
ad un massimo di quindici membri, fissato di volta ad un massimo di quindici membri, fissato di volta
in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo
le modalità di seguito previste. I membri del le modalità di seguito previste. I membri del
Consiglio,
anche
non
azionisti,
sono
eletti
Consiglio,
anche
non
azionisti,
sono
eletti
dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,
con le modalità di voto di lista di seguito
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,
specificate, restano in carica per tre esercizi sociali con le modalità di voto di lista di seguito
e sono rieleggibili. specificate, restano in carica per tre esercizi sociali
e sono rieleggibili.
All'elezione
degli
amministratori
si
procede
All'elezione degli Art. 15.2) Gli amministratori si
secondo le seguenti modalità: tanti Soci che procede
secondo
vengono
nominati
rappresentino almeno il 2% (due per cento) del dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati

voto in assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi de11'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, potranno presentare e votare soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

In allegato alle liste devono essere forniti:

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le seguenti modalità: tanti Sociliste soltanto gli azionisti che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale costituito, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni aventicon diritto di voto in assemblea ordinaria (rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinatasotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente alla data dell'assemblea), non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di almeno tre, etale divieto non piùsaranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di quindici,ineleggibilità.

I candidati ordinata progressivamente perinseriti nelle liste devono essere elencati in numero, depositandola presso la sede sociale nei termini progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai

responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle votazioni.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. All'esito della votazione risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione regolamenti pro tempore vigenti.

Al fine di comprovareassicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità del numero delle azioni necessariedi tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo

secondo le norme di legge; se viene a mancare il quanto indicato nell'avviso di convocazione, e
Consigliere di minoranza, verrà nominato il primo messe a disposizione del pubblico nei termini e
dei non eletti della lista di minoranza, fermo il con le modalità previste dalla normativa, anche
rispetto della disciplina pro tempore vigente regolamentare, pro tempore vigente.
inerente l'equilibrio tra generi. In caso di mancato adempimento degli obblighi di
Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero cui al presente articolo, la lista si considera come
dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della non
presentata.
Eventuali
variazioni
che
metà, tutti gli Amministratori si intenderanno dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo
decaduti e gli amministratori rimasti in carica svolgimento
dell'Assemblea
sono
dovranno convocare l'assemblea per la nomina tempestivamente comunicate alla presentazione
dell'intero Consiglio. delle
liste,
fa
fede
la
comunicazione
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370
può nominare uno o più Amministrator Delegati, del Codice Civile entro due giorni non festivi prima
stabilendone i poteri. della
data
dell'assemblea
in
prima
Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato convocazioneSocietà.
esecutivo,
stabilendone
la
composizione
e
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola
determinandone i limiti della delega, il tutto nel lista
di
candidati
ed
ogni
candidato
potrà
rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o
che siano assoggettati a comune controllo, ai
sensi
de11'articolo
93
del
D.Lgs.
58/1998,
potranno presentare e votare soltanto una lista. Il
voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque
automaticamente tutti i candidati in essa indicati,
senza
possibilità
di
variazioni,
aggiunte
o
esclusioni.
In allegato alle liste devono essere forniti:
(i)
l'indicazione dell'identità dei soci che
hanno
presentato
ciascuna
lista
e
della
partecipazione complessivamente detenuta;
(ii)
un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche
personali
e
professionali
dei
candidati, con indicazione dell'eventuale possesso
dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-
ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;
(iii)
le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e
attestano,
sotto
la
propria
responsabilità,
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità
o
di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti per
le rispettive cariche.
Almeno un candidato per ogni lista deve essere in
possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art.
148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i
candidati devono essere in possesso dei requisiti
di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.
Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il
termine di deposito della stessa, presso la sede
sociale, devono essere depositate le dichiarazioni
con le quali i candidati attestino, sotto la propria
responsabilità,
il
possesso
dei
requisiti
di
onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs.
58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del
D.Lgs.
58/1998.
La
incompletezza
di
tali
attestazioni comporterà l'esclusione della lista
dalle votazioni.
Le liste che presentino un numero di candidati
pari o superiore a tre devono essere composte da
candidati appartenenti ad entrambi i generi, in
modo
che
appartengano
al
genere
meno
rappresentato
un
numero
(arrotondato
all'eccesso)
di
candidati
almeno
pari
alla
percentuale indicata nella disciplina applicabile
pro tempore.
Il numero di amministratori sarà pari al numero di
candidati della lista che abbia ottenuto il maggior
numero
di
voti.
All'esito
della
votazione
risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i
candidati della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo
candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il
secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le
liste
che
siano
in
qualsiasi
modo
collegate,
direttamente o indirettamente, con la lista che ha
ottenuto il miglior risultato.
Art.
15.3)
La
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione
avviene
secondo
quanto
di
seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un
numero di amministratori pari al numero totale
dei componenti del Consiglio di Amministrazione
meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i
candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero
di voti e che non sia collegata in alcun modo,
neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e
della disciplina di legge e regolamentare pro
vigente,
con
coloro
che
hanno
tempore
presentato o votato la Lista di Maggioranza (la
"Lista
di
Minoranza")
viene
tratto
un
amministratore,
nella
persona
del
candidato
indicato con il primo numero nella lista medesima.
Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti, si procede a una nuova votazione
di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli
aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
Se al termine della votazione non fossero eletti in
numero sufficiente amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina
legale e regolamentare vigente, verrà escluso il
candidato che non sia in possesso di tali requisiti
eletto come ultimo in ordine progressivo dalla
Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal
candidato
successivo
avente
i
requisiti
indipendenza tratto dalla medesima lista ovvero,
in sua assenza, dal candidato della Lista di
Minoranza
successivo
secondo
l'ordine
progressivo
di
individuazione
all'interno
della
detta lista e avente i suddetti requisiti. Tale
procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al
completamento del numero degli amministratori
indipendenti da eleggere.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le
modalità sopra indicate non sia assicurata la
composizione del Consiglio di Amministrazione
conforme alla disciplinaai requisiti minimi previsti
dalla legge e dai regolamenti
pro tempore vigente
inerente
l'equilibrio
travigenti
in
materia
di
equilibrio tra i generi, il candidato del genere più
rappresentato
eletto
come
ultimo
in
ordine
progressivo nelladalla Lista di Maggioranza sarà
sostituito dal primo candidato del genere meno
rappresentato
non
eletto
della
Lista
di
Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale
procedura di sostituzione si farà luogodalla stessa
lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in sua
assenza,
dal
primo
candidato
della
Lista
di
Minoranza del genere non rappresentato e non
eletto secondo l'ordine progressivo all'interno di
quest'ultima lista. Se l'equilibrio minimo non fosse
ancora così assicurato, il candidato del genere più
rappresentato
eletto
come
ultimo
in
ordine
progressivo
dalla
Lista
di
Maggioranza
sarà
sostituito dal primo candidato del genere meno
rappresentato
non
eletto
dalla
stessa
lista
secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se
necessario, sarà ripetuta sino a che non sia
assicurata
la
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione
conforme
alla
disciplina
pro
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora infine detta procedura non assicuri il
risultato
da
ultimo
indicato,
la
sostituzione
avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a
maggioranza relativa, previa presentazione di
candidature di soggetti appartenenti al genere
meno rappresentato.
Qualora infine detta procedura non assicuri il
risultato sopra indicato, la nomina avverrà con
delibera
assunta
dall'Assemblea
con
le
maggioranze di legge.
In
caso
venga
presentata
una
sola
lista,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge
e tutti gli amministratori verranno eletti da tale
lista,
secondo
il
relativo
ordine
progressivo.
Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le
modalità sopra indicate non siano assicurati la
presenza di un numero minimo di amministratori
in possesso di requisiti di indipendenza previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi
previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi,
l'Assemblea
provvede
alla
nomina
con
le
maggioranze di legge, previa presentazione di
candidature di soggetti in possesso dei richiesti
requisiti, in modo comunque che sia assicurato il
rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e
dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di
indipendenza degli amministratori e di equilibrio
tra i generi.
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il
meccanismo del voto per lista il numero di
candidati eletti sia inferiore al numero minimo
previsto dallo Statuto per la composizione del
Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene,
rispettivamente,
nominato
o
integrato
dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in
modo comunque che sia assicurato il rispetto dei
requisiti
minimi
previsti
dalla
legge
e
dai
regolamenti pro tempore vigenti in materia di
equilibrio tra i generi.
Sono
comunque
salve
diverse
o
ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
Art. 15.4) Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare
uno
o
più
Consiglieriamministratori,
purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori
nominati
dall'Assemblea,
si
provvede alla loroprovvederà ai sensi dell'art.
2386 del codice civile secondo quanto appresso
indicato:
(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla
sostituzione secondo le norme di legge; se viene a
mancare
il
Consigliere
di
minoranza,
verrà
nominato il primo dei non eletti della lista di
minoranza, fermo il rispetto della disciplina pro
tempore
vigente
inerente
l'equilibrio
tra
generi.nell'ambito
degli
appartenenti
alla
medesima lista cui apparteneva l'amministratore
cessato
e
l'Assemblea
delibera,
con
le
maggioranze
di
legge,
rispettando
lo
stesso
criterio;
Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero
dei Consiglieri(b) qualora non residuino nella
predetta lista candidati non eletti in precedenza
ovvero
candidati
con
i
requisiti
richiesti,
o
comunque quando per qualsiasi ragione non sia
possibile rispettare quanto disposto nella lettera
(a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla
sostituzione,
così
come
successivamente
provvede l'Assemblea, con le maggioranze di
legge senza voto di lista.
In
ogni
caso,
il
Consiglio
e
l'Assemblea
procederanno alla nomina in modo da assicurare
la
presenza
di
un
numero
minimo
di
amministratori
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di
equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente.
Gli amministratori così nominati restano in carica
fosse
ridotto
a
meno
della
metà,
tutti
gli
Amministratori si intenderanno decaduti e fino
alla
prossima
Assemblea
e
quelli
nominati
dall'Assemblea durano in carica per il tempo che
avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da
essi sostituiti.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la
maggioranza degli amministratori nominati con
delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero
Consiglio
con
efficacia
dalla
successiva
ricostituzione
di
tale
organo.
In
tal
caso
l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio
dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli
amministratori
rimasti
in
carica
dovranno
convocare l'assemblea per la nomina dell'intero
Consiglio.
La perdita dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore
vigenti
in
capo
ad
un
amministratore
non
costituisce causa di decadenza qualora permanga
in carica il numero minimo di componenti –

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, da inviarsi al

previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Art. 15.5) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministrator Delegati, stabilendone i poteri. Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché le delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, email o pec,

domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo

parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22.1) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al penultimo comma del presente articolo, avviene,cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Art. 22.2) I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci , nelle quali i candidati sono devono essere elencati

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis D. Lgs. 58/1998 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio fra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contieneHanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 15.2 secondo paragrafo per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare,

generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba procedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; pro tempore vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea). Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superioresuperiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, (maschile e femminile), in modo che appartenganoappartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivoconforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabiledai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis D. Lgs. 58/1998

qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione dei membriLe liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto; (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste

dalla
presente
disposizione
statutaria
viene
ridotta alla metà.
Le liste presentate devono essere depositate
presso la sede della Società, anche tramite un
mezzo di comunicazione a distanza secondo
quanto indicato nell'avviso di convocazione, e
messe a disposizione del pubblico nei termini e
con le modalità previste dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al presente articolo, la lista si considera come
non
presentata.
Eventuali
variazioni
che
dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo
svolgimento
dell'Assemblea
sono
tempestivamente comunicate alla Società.
Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque
automaticamente tutti i candidati in essa indicati,
senza
possibilità
di
variazioni,
aggiunte
o
esclusioni.
Art. 22.3) La nomina del Collegio Sindacale si
procede come segue, fermo il rispetto della
disciplina
pro
tempore
vigente
inerente
l'equilibrio tra generi: avviene secondo quanto di
seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono
tratti, nell'ordinein base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nellanelle
sezioni della lista
stessa, due membri, 2 sindaci effettivi ed unoe 1
sindaco supplente;
(b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior numero di voti dopo la prima il secondo
numero di voti e che non risulti collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, ai sensi dello
statuto e della disciplina di legge e regolamentare
pro tempore vigente, con coloro che hanno
presentato o votato la Lista di Maggioranza
Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono
tratti, nell'ordinein base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nellanelle sezioni della lista
stessa, il restante membrosindaco effettivo – che
assumerà la carica di Presidente del Collegio
Sindacale

e
l'altro
membrol'altro
sindaco
supplente; nel.
Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti, si procede ada una nuova
votazione di ballottaggio fratra tali liste da parte
di tutti i socigli aventi diritto al voto presenti in
assemblea, risultando eletti i candidati della lista
che
ottenga
la
maggioranza
semplice
dei
votiAssemblea. Qualora un soggetto collegato ad
un socio che abbia presentato o votato la Lista di
Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra
lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento
assume rilievo soltanto se il voto sia stato
determinante ai fini dell'elezione del sindaco da
trarsi da tale altra lista.
In
caso
venga
presentata
una
sola
lista,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge
e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista,
secondo il relativo ordine progressivo.
Qualora con le modalità sopra indicatea seguito
della
votazione
per
liste
o
della
votazione
dell'unica lista non sia assicurata la composizione
del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi,
conforme alla disciplinaai requisiti minimi previsti
dalla legge e dai regolamenti
pro tempore vigente
inerente l'equilibriovigenti in materia di equilibrio
tra
i
generi
si
provvederà,
nell'ambito
dei
candidati alla carica di , il candidato a sindaco
effettivo della del genere più rappresentato eletto
come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di
Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo
l'ordine Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal
candidato
successivo,
secondo
l'ordine
progressivo con cui i candidati risultano elencati,
tratto dalla medesima Lista di Maggioranza ed
appartenente all'altro
genere ovvero,
in
sua
assenza,
dal
primo
candidato
della
Lista
di
Minoranza
Sindaci
del
genere
meno
rappresentato
secondo
l'ordine
progressivo
all'interno della medesima Lista di Minoranza.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo saranno tuttavia escluse le liste
che
siano
in
qualsiasi
modo
collegate,
direttamente o indirettamente, con la lista che ha
ottenuto il miglior risultato.
Nel caso non sia stata presentata alcuna lista,
l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le
maggioranze di legge, in modo comunque che sia
assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti
dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti
in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al
membro effettivo indicato come primo candidato
nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior
numero di voti dopo la primain tali ultimi casi,
rispettivamente,
al
capolista
dell'unica
lista
presentata
ovvero
alla
persona
nominata
dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata
alcuna lista.
Art. 22.4) Nel caso vengano meno i requisiti
previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore
vigenti, il sindaco decade della carica.
In caso di morte, rinuncia o decadenzacessazione
di un sindaco, subentra il sindaco supplente
appartenente
alla
medesima
lista
di
quello
cessato, fermoa condizione che sia assicurato il
rispetto della disciplinadelle disposizioni di legge e
regolamentari
pro
tempore
vigente
inerente
l'equilibriovigenti in materia di equilibrio tra
generi.
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del
Collegio
Sindacale,
la
presidenza
è
assunta
dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui
apparteneva
il
Presidente
cessato,
fermo
il
rispetto della disciplina pro tempore vigente
inerente l'equilibrio trai generi; qualora non sia
possibile procedere alle sostituzioni secondo i
suddetti criteri verrà convocata un'assemblea per
l'integrazione
del
Collegio
Sindacale
che
delibererà a maggioranza relativa, nel rispetto
della disciplina pro tempore vigente inerente
l'equilibrio tra generi
Quando l'assembleal'Assemblea deve provvedere,
ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi in
corso di legge,mandato alla nomina deidi sindaci
effettivi
e/o
supplenti
necessaria
per
l'integrazionel'integrazione del Collegio Sindacale
si
procede
come
segue:
qualora
si
debba
procedere alla sostituzione di sindaci eletti nella
lista di maggioranza, la nomina avviene con
votazione a maggioranza relativa senza vincolo di
lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci
designati
dalla
minoranza,
l'assemblea
li
sostituisce
con
voto
a
maggioranza
relativa,
scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati
nella lista di cui faceva parte il sindaco da
sostituire. In ogni caso, resta fermo il rispetto
della disciplina pro tempore vigente inerente
l'equilibrio
tra
nel
rispetto
delle
applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora
sia
stata
presentata
una
sola
lista,
l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;
qualora la lista ottenga la maggioranza relativa,
risultano
eletti
sindaci
effettivi
i
primi
tre
candidati indicati in ordine progressivo e sindaci
supplenti il quarto e il quinto candidato; la
presidenza del Collegio Sindacale spetta alla
persona
indicata
al
primo
posto
nella
lista
presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza
di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del
Presidente del Collegio Sindacale subentrano,
rispettivamente il sindaco supplente e il sindaco
effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione
progressiva indicata nella lista stessa, nel rispetto
della disciplina pro tempore vigente inerente
l'equilibrio tra generi.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo
Presidente vengono nominati dall'assemblea con
le
maggioranze
di
legge,
nel
rispetto
della
disciplina
pro
tempore
vigente
inerente
l'equilibrio tra generi.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.In ogni caso,
dovrà essere preventivamente presentata dai soci
che
intendono
proporre
un
candidato
la
medesima
documentazione
inerente
a
quest'ultimo
quale
prevista
in
caso
di
presentazione di liste per la nomina dell'intero
Collegio Sindacale.
Sono
comunque
salve
diverse
ed
ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
Art. 22.5) La convocazione del Collegio Sindacale è
fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con
lettera raccomandata, email o pec da inviarsi al
domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica
eletto di ciascun sindaco effettivo almeno 5
(cinque) giorni di calendario prima della data
fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza,
almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione
non
si
tenga
esclusivamente
mediante
collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e
le materie all'ordine del giorno.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi
con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di
mezzi di telecomunicazione, secondo modalità
indicate dal presente Statuto per il Consiglio di
Amministrazione.
TITOLO VI° TITOLO VI°
BILANCIO E UTILI BILANCIO E UTILI
Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.
Alla
fine
di
ogni
esercizio
il
Consiglio
di
Amministrazione deve procedere alla redazione
del bilancio a norma di legge.
Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente
approvato,
dopo
prelevata
la
somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ.
per la costituzione del fondo di riserva legale,
saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione
dell'assemblea.
L'assemblea
all'atto
della
approvazione
del
bilancio potrà destinare parte degli utili alla
creazione di particolari riserve, o aumentare la
quota per la riserva ordinaria o riportare parte
degli utili a nuovo.
Art.
25)
Il
pagamento
dei
dividendi
verrà
effettuato
nel
termine
fissato
dall'assemblea
presso la sede sociale o gli istituti di credito che
saranno designati dall'assemblea. I dividendi non
riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in
cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore
del fondo di riserva ordinaria.
TITOLO VII°
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per
qualsiasi causa allo scioglimento della società,
l'assemblea
determinerà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
stabilendone i poteri ed i compensi.
TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate
dalla Società possono prevedere che le operazioni
con parti correlate siano adottate avvalendosi
della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del
Regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate adottato dalla
Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e
successive
modificazioni
nonché
della
deroga
prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo
Regolamento.
Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni
di legge in materia.
Alla
fine
di
ogni
esercizio
il
Consiglio
di
Amministrazione deve procedere alla redazione
del bilancio a norma di legge.
Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente
approvato,
dopo
prelevata
la
somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ.
per la costituzione del fondo di riserva legale,
saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione
dell'assemblea.
L'assemblea
all'atto
della
approvazione
del
bilancio potrà destinare parte degli utili alla
creazione di particolari riserve, o aumentare la
quota per la riserva ordinaria o riportare parte
degli utili a nuovo.
Art.
25)
Il
pagamento
dei
dividendi
verrà
effettuato
nel
termine
fissato
dall'assemblea
presso la sede sociale o gli istituti di credito che
saranno designati dall'assemblea. I dividendi non
riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in
cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore
del fondo di riserva ordinaria.
TITOLO VII°
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per
qualsiasi causa allo scioglimento della società,
l'assemblea
determinerà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
stabilendone i poteri ed i compensi.
TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate
dalla Società possono prevedere che le operazioni
con parti correlate siano adottate avvalendosi
della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del
Regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate adottato dalla
Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e
successive modificazioni
nonché
della
deroga
prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo
Regolamento.
Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni
di legge e regolamentari in materia.
F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI

BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

ALLEGATO "C" AL N. 47301 DI FASCICOLO

S T A T U T O

TITOLO I°

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. l) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BEGHELLI S.P.A.".

Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la vendita di apparecchiature per l'illuminazione a funzionamento normale ed in emergenza e di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche; l'installazione e l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione di emergenza, di sicurezza, e permanente; la produzione e l'assemblaggio di sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari, complessi modulari ed attrezzature per l'industria elettromeccanica ed elettronica in genere, di pannelli solari per la produzione di energia elettrica e/o termica, e quant'altro affine.

Per il raggiungimento dell'oggetto, la società potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare agenti, subagenti e produttori; assumere interessenze, partecipazioni e quote, sotto qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto esclusivamente per conto proprio ed escluso comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415; compiere qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna nonché svolgere attività di consulenza tecnica direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.

La società potrà inoltre prestare garanzie di qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie reali, nell'interesse di società controllate o collegate.

Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio (Bologna).

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile su delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO Il° CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 (duecentomilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna.

L'assemblea potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie.

In sede di aumento di capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Art. 6) Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ..

Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le azioni possono essere liberamente alienate, con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi vigenti.

Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto la osservanza delle disposizioni di legge, demandando al Consiglio la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO III°

ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non intervenuti o dissenzienti.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

Al Consiglio è attribuita la competenza delle deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, fermi i poteri di convocazione previsti da

specifiche disposizioni di legge, può essere convocata nel comune dove ha sede la società nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" ovvero su altro quotidiano a tiratura nazionale e, in ogni caso, sul sito internet della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" ovvero anche "TUF").

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c., fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis dell'art. 127 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente — la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società può designare rappresentanti ("Rappresentante Designato") ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e del regolamento Consob n. . 11971/1999 e sue successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob") .

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, ferme eventuali ulteriori condizioni e facoltà di legge:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, salvo diversa previsione normativa pro tempore vigente;

  • che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

  • che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE

Art. 15.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero degli amministratori è determinato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo le modalità di seguito previste. I membri del Consiglio, anche non azionisti, sono eletti dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalità di voto di lista di seguito specificate, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art. 15.2) Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Art. 15.3) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista ovvero, in sua assenza, dal candidato della Lista di Minoranza successivo secondo l'ordine progressivo di individuazione all'interno della detta lista e avente i suddetti requisiti. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in sua assenza, dal primo candidato della Lista di Minoranza del genere non rappresentato e non eletto secondo l'ordine progressivo all'interno di quest'ultima lista. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 15.4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Art. 15.5) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministrator Delegati, stabilendone i poteri.

Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché le delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, email o pec, da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22.1) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Art. 22.2) I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 15.2 secondo paragrafo per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Art. 22.3) La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.

In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima Lista di Maggioranza ed appartenente all'altro genere ovvero, in sua assenza, dal primo candidato della Lista di Minoranza Sindaci del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo all'interno della medesima Lista di Minoranza.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Art. 22.4) Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade della carica.

In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando l'Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 22.5) La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con lettera raccomandata, email o pec da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI°

BILANCIO E UTILI

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea.

L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo.

Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VII°

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

F.TO: GIAN PIETRO BEGHELLI F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA. BOLOGNA, 16 MAGGIO 2022

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