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Revo Insurance

AGM Information Mar 16, 2023

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AGM Information

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

19 Aprile 2023 (unica convocazione)

Modalità operative per la presentazione delle candidature per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2023

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Collegio Sindacale, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto, da parte degli Azionisti, alla presentazione di candidature per la integrazione di un membro e nomina del presidente del Collegio Sindacale di REVO Insurance S.p.A. prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 19 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle relative attività.

A tal riguardo, come meglio descritto nella relativa relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, in conformità alle disposizioni dello Statuto Sociale, l'Assemblea delibererà con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di Lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Sezione I

  1. Le candidature andranno presentate, ai sensi dello Statuto sociale, unitamente a tutta la documentazione accessoria sotto elencata relativa ai presentatori, come precisato al successivo paragrafo 4), e al candidato, come precisato al successivo paragrafo 5), mediante deposito presso la Società almeno 15 (quindici) giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata, e quindi, avuto riguardo al calendario dell'anno in corso, entro il 4 aprile 2023, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. oppure mediante deposito presso la Sede Legale della Società in Verona, V.le dell'Agricoltura n.7, rivolgendosi alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs secondo il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, mentre il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

  2. Ai fini della nomina di un componente il Collegio Sindacale, le candidature presentate dovranno contenere l'indicazione di un solo candidato senza vincoli di genere.

  3. Le candidature potranno essere presentate da parte di soci titolari, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione pari almeno al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale della Società.

  4. Le dichiarazioni di presentazione di una candidatura potranno essere collettive o individuali (ferma la previsione sulla percentuale di capitale sociale rappresentato per la legittimazione alla presentazione) e dovranno essere sottoscritte dall'Azionista presentatore ovvero dagli Azionisti presentatori nonché contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi e l'indicazione del candidato per cui le stesse sono presentate con i correlati estremi anagrafici ed il numero di azioni di cui l'Azionista presentatore è, ovvero gli Azionisti presentatori sono intestatari. Alle stesse andranno allegati:

a) fotocopia di un valido documento di identità di ciascun presentatore (completo in ogni suo elemento e fronte e retro);

b) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", attestante il possesso azionario in capo all'Azionista presentatore ovvero agli Azionisti presentatori.

Per la presentazione di candidature va utilizzato il modulo allegato sub D1) e sub D2) che può essere consegnato o trasmesso alla Società entro il quindicesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata, e quindi entro il 4 aprile 2023, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1).

  1. Il candidato dovrà sottoscrivere, secondo le modalità e nei termini precisati al precedente paragrafo 1), la dichiarazione di accettazione della candidatura (utilizzando il modulo allegato sub E)) dalla quale dovranno risultare gli estremi anagrafici del candidato stesso e con la quale attestare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del candidato (completo in ogni suo elemento e fronte e retro) nonché da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società;

  1. Entro il 6 aprile 2023, previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "1.info", nonché sul sito internet corporate della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/ Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti, all'interno della sottosezione denominata "Relazioni e documenti sule materie all'Ordine del Giorno", saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti della normativa vigente, le candidature presentate, corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalla dichiarazione attestante il possesso dei

requisiti, anche di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, per ricoprire la carica di presidente del Collegio Sindacale nonché dall'indicazione dell'identità dell'Azionista che ha, ovvero degli Azionisti che hanno presentato le candidature e della percentuale di partecipazione al capitale sociale della Società complessivamente detenuta.

Per il caso di presentazione delle candidature mediante deposito presso la Sede sociale, qualora i presentanti le stesse desiderino avere dichiarazione di ricevuta delle candidature e della documentazione presentata, dovranno presentare anche fotocopia di quanto depositato, che verrà loro restituita con stampa della ricevuta.

* * *

Sezione II

Si riepiloga di seguito la disciplina nazionale ed europea applicabile con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali, reputando essenziale che i principi ivi contenuti siano rispecchiati nel processo di selezione dei candidati alla carica di presidente del Collegio Sindacale di cui all'Assemblea degli Azionisti de 19 aprile 2023:

  • Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014;
  • Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 (Solvibilità II);
  • Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005);
  • Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;
  • DM 88/2022 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali);
  • Circolare ISVAP 140/D del 1990;
  • Decreto 30 marzo 2000, n. 162, "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate";
  • Linee Guida sul sistema di governance emanate da EIOPA (BoS-14/253);
  • Lettera al Mercato IVASS 5 luglio 2018: "Orientamenti IVASS sull'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi";
  • Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/98);
  • Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana;
  • Codice Civile;
  • Statuto Sociale tempo per tempo vigente;
  • Politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità alla carica degli esponenti aziendali resa anche ai sensi del D.M. 88/2022.

Si riassumono, di seguito, i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di presidente del Collegio Sindacale.

Requisiti di professionalità e competenza

Almeno uno dei tre sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono soddisfare i requisiti di professionalità di cui all'art. 8 del DM 88/2022 e all'art. 1 del DM 162/2000. Specifici requisiti di professionalità sono richiesti con riferimento alla figura del Presidente del Collegio Sindacale.

In particolare, il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone che abbiano maturato una esperienza professionale adeguata al ruolo e che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(i) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

(ii) attività di insegnamento universitario quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(iii) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i Sindaci devono soddisfare anche i criteri di competenza di cui all'art. 9 del DM 88/2022.

Requisiti di onorabilità e correttezza

Il candidato a Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale, ferma la ricorrenza dei requisiti di onorabilità (di cui all'art. 3 del DM 88/2022), deve soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle condotte personali e professionali, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del DM 88/2022. In particolare, devono essere tenuti in considerazione tutti i fattori attinenti alla reputazione e correttezza, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, procedimenti penali, condanne penali, sanzioni

amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento, provvedimenti di rimozione decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo.

Requisiti di indipendenza

I Sindaci devono essere in possesso, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, dall'art. 20.1 dello Statuto. Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del TUF oltre ai requisiti previsti dall'art. 13 del DM 88/2022.

I Sindaci devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per i membri del consiglio di amministrazione (art. 2, Raccomandazione 7).

Indipendenza di giudizio

I Sindaci agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Pertanto, i candidati debbono comunicare alla Società le informazioni riguardanti le situazioni di potenziale conflitto di interesse richiamate dall'art. 14, comma 2, del DM 88/2022.

Limite al numero degli incarichi

I Sindaci sono tenuti inoltre al rispetto delle disposizioni normative che regolano incarichi in società diverse da REVO.

Ai sensi dell'art. 16 del DM 88/2022, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

  • a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
  • b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo, si include l'incarico ricoperto nella Società.

I membri del Collegio Sindacale devono inoltre rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 148 bis del TUF e relative disposizioni attuative.

Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

Nel richiamare il contenuto delle diverse cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza che possono incidere assunzione della carica (ad esempio, art. 2399 Cod. civ., art. 187 quater del TUF e art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010), si richiama l'attenzione sul c.d. divieto di interlocking riguardante l'incrocio di cariche nei mercati di credito e finanziari.

Il Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha infatti introdotto il divieto per i "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".

Da ultimo, si rammenta che deve essere rispettata la normativa sulle incompatibilità per i dipendenti pubblici e per i titolari di cariche pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico

Ai sensi delle disposizioni introdotte dal DM 88/2022, la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico risulta essere requisito fondamentale.

Con riguardo alla specifica realtà della Società, si fa presente che, nel corso del precedente esercizio 2022, si sono tenute n. 11 riunioni del Collegio Sindacale, con una durata media di circa 2 ore e n. 20 riunioni del Consiglio di Amministrazione, della durata media, nell'intero 2022, di circa 2 ore ( prendendo a riferimento solamente il periodo successivo alla Quotazione tale durata risulta incrementata a circa 3 ore) e a cui il Collegio Sindacale ha normalmente partecipato in forma totalitaria.

Il Collegio Sindacale ha altresì partecipato nel corso del 2022, di norma in forma totalitaria, alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi (n. 16 riunioni con durata media di 2 ore), alle riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione (n. 4 riunioni della durata media di circa un'ora e mezza) nonché alle riunioni del Comitato ESG (nel corso del precedente esercizio, si è riunito 3 volte in riunioni della durata media di un'ora e mezza).

Peraltro, si segnala che l'esercizio precedente è l'unico indicatore, sul presupposto che la Società ha mutato la sua governance nel corso di predetto esercizio, passando ad un sistema di governo "rafforzato" complice la quotazione sul mercato Euronext Milan, segmento STAR.

Ciò comporterà, nel 2023, un aumento del numero e della frequenza delle riunioni degli organi sociali e dei comitati endoconsiliari con corrispondente incremento della durata media delle riunioni.

In aggiunta, occorre tener conto del rilevante tempo necessario per lo studio e la valutazione della documentazione inviata in vista di ciascuna riunione del Collegio sindacale e degli altri Organi sociali a cui il Collegio stesso partecipa, oltre che del tempo richiesto per la partecipazione a sessioni di induction, organizzate dalla Società per i membri del Consiglio di Amministrazione a cui solitamente il Collegio Sindacale partecipa, oltreché al tempo dedicato al doveroso aggiornamento professionale anche in considerazione del fatto che la Società, quotata sul mercato principale, è altresì soggetto vigilato da parte del Regulator italiano sulle assicurazioni (IVASS) e, pertanto, sottoposta ad una specifica ed articolata normativa di settore.

Da ultimo, si tenga conto che l'assolvimento del ruolo di Presidente del Collegio Sindacale implica un ulteriore impegno di tempo dedicato alla preparazione, organizzazione e coordinamento delle attività e delle riunioni del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto indicato, e sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, avuto riguardo al ridotto periodo di osservazione e ai futuri sviluppi di alcuni aspetti di governance non ancora del tutto definiti, la Società ritiene che il tempo minimo necessario richiesto al presidente del Collegio Sindacale per lo svolgimento delle attività riconducibili all'incarico possa essere ragionevolmente stimato in circa 70 giorni l'anno.

* * *

Allegati:

Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:

  • - estratto dello Statuto sociale vigente, allegato sub "A";
  • - estratto della Politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità alla carica degli esponenti aziendali resa anche ai sensi del D.M. 88/2022, allegato sub "B";
  • - ulteriori fonti normative, allegato sub "C";
  • - modelli per la presentazione delle candidature, in forma singola, allegati sub "D.1" e sub "D.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore diverso da una persona fisica);
  • - modello di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato sub "E".

* * *

ALLEGATO "A" – ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE

Sezione quinta – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti Collegio Sindacale – Nomina, durata e sostituzione

Art. 20

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio previsto dalla normativa pro tempore vigente / rispettare i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

[…]

20.12 I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, subentrerà il supplente più anziano, e dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

* * *

ALLEGATO "B" – ESTRATTO DELLA POLITICA AZIENDALE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI E CRITERI DI IDONEITÀ ALLA CARICA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (resa anche ai sensi del D.M. 88/2022)

[…]

4 Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

4.1 Requisiti di onorabilità

Al fine di assicurare che i Soggetti Interessati presentino un profilo reputazionale consono all'incarico ricoperto, è richiesto che gli stessi soddisfino i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del DM 88/2022 nonché i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse di cui all'art. 4 del DM 88/2022.

Il requisito dell'onorabilità, ai sensi di quanto dispone il DM 88/2022, non ricorre qualora il Soggetto Interessato si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • (a) stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
  • (b) condanna con sentenza definitiva:
    • 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270- quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
    • 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
    • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • (c) sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
  • (d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni private e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 quater del Testo Unico della Finanza.

In aggiunta a quanto precede, non possono ricoprire gli incarichi dei Soggetti Interessati coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dalla precedente lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dalla precedente lettera b), numeri 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Ai sensi del DM 88/2022, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni che compromettono l'onorabilità sopra elencate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Inoltre, con riferimento ai casi di (i) condanna con sentenza definitiva, alla precedente lett. b), e di misure di prevenzione ex decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla precedente lett. c) nonché di (ii) applicazione di sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero di giudizio abbreviato per le pene sopra elencate, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

4.2 Criteri di correttezza

In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dal DM 88/2022 e riportati nella presente Politica, i Soggetti Interessati, ai fini dell'assunzione del mantenimento dei rispettivi incarichi, […],sono tenuti a soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse di cui all'art. 4 del medesimo DM 88/2022.

A tal fine, sono prese in considerazione le seguenti situazioni personali e/o professionali:

  • a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270 quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416- bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  • b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
  • d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  • e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lett. e) e

dell'articolo 220-novies del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 7, comma2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

  • f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del Codice delle Assicurazioni Private o a procedure equiparate;
  • h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di registri, albi ed elenchi;
  • i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
  • j) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
  • k) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico Bancario); per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Ai sensi del DM 88/2022, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni in grado di compromettere la correttezza sopra elencate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

[…]

La valutazione dell'onorabilità, ai sensi dell'art. 273, comma 4 degli Atti Delegati, include la valutazione dell'onestà e solidità finanziaria dei Soggetti Interessati, da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi relativi al carattere, al comportamento personale e alla condotta negli affari del soggetto valutato, compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione. In tal senso, a mente delle Linee Guida sul sistema di governance emanate da EIOPA, nonché sulla base delle linee interpretative emerse, per la valutazione si terrà conto delle situazioni potenzialmente rilevanti che possono riguardare:

  • decisioni giudiziali e procedimenti giudiziali in corso;
  • indagini in corso;
  • azioni esecutive;
  • l'essere stati destinatari di sanzioni amministrative per mancata osservanza di previsioni in materia di attività assicurativa, bancaria, di intermediazione finanziaria, di mercati, servizi di investimento o servizi finanziari;

verificato che il termine di prescrizione di un reato o di qualsiasi altro reato pertinente, sulla base del diritto nazionale, non sia decorso.

4.3 Requisiti di professionalità

[…]

4.3.2 Incarichi non esecutivi

Gli Esponenti […]sono scelti tra persone […] che abbiano esercitato […] anche alternativamente:

  • (i) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  • (ii) attività di insegnamento universitario quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
  • (iii) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società.

[…]

4.3.4 Sindaci

Almeno uno dei tre sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui al Paragrafo 4.3.2 precedente, previsti per gli incarichi non esecutivi.

Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone di cui sopra che abbiano maturato una esperienza professionale in linea, da un punto di vista qualitativo, con quella richiesta per i sindaci nel presente Paragrafo 4.3.4 per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ai fini della sussistenza dei requisiti dei membri del Collegio Sindacale, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

4.4 Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità sopra elencati, gli Esponenti sono tenuti a soddisfare criteri di competenza di cui all'art. 9 del DM 88/2022, volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico,

considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto nonché le caratteristiche dimensionali, di rischiosità e complessità operativa della Società.

Sono prese in considerazione, a tal fine, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Il criterio della competenza è valutato dall'Organo Competente, il quale:

  • a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
    • 1) mercati finanziari;
    • 2) regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
    • 3) indirizzi e programmazione strategica;
    • 4) assetti organizzativi e di governo societari;
    • 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
    • 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
    • 7) attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
    • 8) scienze statistiche ed attuariali;
    • 9) informativa contabile e finanziaria;
    • 10)tecnologia informatica;
  • b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:
    • 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
    • 2) le caratteristiche della Società e del Gruppo, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS, emanate ai sensi dell'articolo 30 del CAP (ndr D.Lgs. 209/2015 - Codice delle Assicurazioni Private) in materia di governo societario.

[…]

4.6 Requisiti di indipendenza

[…]

4.6.2 Sindaci

Non può assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale chi:

  • a) è un partecipante nella Società;
  • b) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  • c) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla

Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

  • d) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società, la Società o società da questa controllate;
  • e) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
    • 1) dei Titolari delle Funzioni Fondamentali della Società;
    • 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente Paragrafo.

Inoltre, a norma del Codice di Corporate Governance di borsa italiana cui la Società aderisce "Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori" e quindi, le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza [dei sindaci] sono almeno le seguenti:

  • a) se è un azionista significativo della società;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    • di un azionista significativo della società;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
  • e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  • f) e riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Con riferimento ai criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance, la Società, ferme le valutazioni caso per caso, applica i seguenti criteri:

  • per gli effetti di cui alla lettera c), si considera, di norma, significativo il superamento, nei tre esercizi precedenti presi singolarmente ad esame, della soglia del 15% del fatturato annuo dell'amministratore e/o del gruppo inteso come impresa/ente/studio professionale/società di consulenza - di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo, avuto riguardo al compenso dallo stesso percepito, direttamente o indirettamente (per il tramite di uno studio professionale, di una società di consulenza e/o di altra società o gruppo di società), in quanto erogato da parte della Società e/o da società del Gruppo a titolo di remunerazione per un rapporto commerciale, una relazione finanziaria o professionale;
  • per gli effetti di cui alla lettera d), si considera, di norma, significativa la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore, nei precedenti tre esercizi presi singolarmente ad esame, ed erogata da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, che superi, su base annua, il 50% del compenso fisso annuo previsto per la carica vigente e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente, al momento della rilevazione del possesso del requisito di indipendenza.

5. Disponibilità di tempo e limiti al cumulo di incarichi

5.1 Disponibilità di tempo

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 del DM 88/2022, ciascun Esponente dedica tempo adeguato al diligente svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, ciascun Esponente comunica all'Organo Competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

5.2 Limiti al cumulo degli incarichi

[…]

Ai sensi dell'art. 16 del DM 88/2022, ciascun Esponente non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

  • a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
  • b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei suddetti limiti, si include l'incarico ricoperto nella Società.

Si precisa che, ai fini del calcolo dei limiti in esame, sono considerati i seguenti incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società.

5.3 Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi

A norma dell'art. 17 del DM 88/2022, i limiti di cui al precedente Paragrafo 5.2 non si applicano agli Esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.

In aggiunta, ai fini del calcolo non si considerano gli incarichi ricoperti dall'Esponente:

  • a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'Esponente;
  • b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
  • c) quale sindaco supplente.

* * *

ALLEGATO "C" - ULTERIORI FONTI NORMATIVE

Art. 148 del TUF

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

-*-

Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

1.Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

[…]

-*-

Codice Civile

Art. 2382

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2399

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

  • b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Decreto 30 marzo 2000, n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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Art. 1

(Requisiti di professionalità)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2

(Requisiti di onorabilità)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

* * *

ALLEGATO "D.1"- MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE [PERSONA FISICA]

REVO Insurance S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti

19 aprile 2023

Integrazione di un membro del Collegio Sindacale e nomina del Presidente

Il/La sottoscritto/a_______________
nato/a a ______________ il__________,
codice fiscale
________,
residente a _________________

Azionista della Società REVO Insurance S.p.A.,

intestatario di n _____________azioni della stessa Società,

presenta

concorre alla presentazione

di una candidatura per l'integrazione di un membro del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio medesimo sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 con l'indicazione del seguente soggetto:

Nome e Cognome: ________________________________________________

Nato/a a: __________________________________________________________

Il: ___________________________

Data ______
Firma______
-------------------------------------

Allegati:

  • fotocopia del documento di identità del presentatore;
  • conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", attestante il possesso azionario in capo all'Azionista presentatore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla REVO Insurance S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego
il sig./la sig.ra___________, presso il quale eleggo
domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni,
alla presentazione della presente presso
REVO Insurance
S.p.A. e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata candidatura .

Data __________________________________

Firma ___________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti

esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la SocietàREVO Insurance S.p.A., con sede in (37135) Verona, Viale dell'Agricoltura 7. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di REVO Insurance con sede in (37135) Verona, Viale dell'Agricoltura 7, email [email protected], come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ALLEGATO "D.2" - MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE [PERSONA GIURIDICA]

REVO Insurance S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti

19 aprile 2023

Integrazione di un membro del Collegio Sindacale e nomina del Presidente

Il/La sottoscritto/a_______________
nato/a a __________
il
________,
codice fiscale
________,
residente a _________________
attestando
con
la
presente
e
sotto
la
propria
proponibilità
la
propria
qualità
_______ e legale rappresentante di ___________,
di
codice
fiscale / partita IVA
___________,
Azionista della Società
REVO Insurance S.p.A.,
intestatario di n
_______azioni della stessa Società,

presenta
concorre alla presentazione
di una candidatura per l'integrazione di un membro del Collegio Sindacale e nomina del Presidente sino
all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
con l'indicazione del seguente
soggetto:
Nome e Cognome: ____________
nato/a a: __________

il: ___________________________

Data ______
-------------------------------------

Firma______________________________

Allegati:

  • fotocopia del documento di identità;
  • conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia –CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", attestante il possesso azionario in capo all'Azionista presentatore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla REVO Insurance S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego il sig./la sig.ra___________________________________________________________, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni, alla presentazione della presente presso REVO Insurance S.p.A. e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata candidatura.

Data __________
Firma _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società REVO Insurance S.p.A., con sede in (37135) Verona, Viale dell'Agricoltura 7. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di REVO Insurance con sede in (37135) Verona, Viale dell'Agricoltura 7, email [email protected], come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ALLEGATO E - MODELLO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

REVO Insurance S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti

19 aprile 2023

Integrazione di un membro del Collegio Sindacale e nomina del Presidente

Il/La sottoscritto/a_______________ nato/a a
______________ il __________,
codice fiscale ________,
residente a _________________

premesso che

  • è stato/a candidato/a da alcuni azionisti quale membro Effettivo e presidente del Collegio Sindacale, ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di REVO Insurance S.p.A. (la "Società" e/o "REVO") che si terrà, in unica convocazione, il 19 aprile 2023 alle ore 15:00,
  • A) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente incluse le disposizioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche solo il "TUF"), al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 02 maggio 2022, n. 88 (il "DM 88/2022") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") -, lo Statuto Sociale e la Politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali" vigente (la "Politica") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nel documento denominato "Modalità operative per la presentazione delle candidature per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale", reso disponibile sul sito internet della Società;

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente

dichiara

  • di accettare irrevocabilmente, sin d'ora, la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società.
  • l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporale Governance ("Codice di Corporate Governance") - incluso l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance - di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza, ivi inclusi quelli prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 88/2022, nonché come indicati nella Politica e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Nello specifico:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dalla Politica, dagli artt. 8 e 9 del DM 88/2022 nonché dall'art. 148, comma 4, del TUF, come declinato nell'art. 1 del DM 162/2000;

ai sensi dell'art. 8 del DM 88/2022:

  • di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze per effetto del Decreto ministeriale n. _______________________ del ________________;
  • di NON essere iscritto/a nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

  • di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Politica, dall'art. 3 del DM 88/2022 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
  • di soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022 e come riportati nella Politica; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 88/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ano la sussistenza del requisito di correttezza;
  • di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
  • di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, del DM 88/2022 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
  • di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. avuto riguardo all'incarico di revisione legale dei conti in essere per gli esercizi 2017-2025.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 13 del DM 88/2022 come ripresi dalla Politica;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2020;

(E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Collegio Sindacale di REVO ai sensi della Politica e dell'art. 16 del DM 88/2022 e tenuto conto di quanto indicato nelle "Modalità operative per la presentazione delle candidature per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale";

con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022 come ripresi dalla Politica, di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 ( c.d. "divieto di interlocking") [barrare la casella di riferimento]:

  • di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  • di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni incompatibili con la carica sindaco di REVO ove nominato dalla predetta Assemblea,

dichiara infine

di aver riportato nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 del codice civile;

* * * * *

In allegato:

  • curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
  • copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

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Firma

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