
Statuto Industrie De Nora S.p.A.
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ
Articolo 1
1.1 È costituita una società per azioni denominata "Industrie De Nora S.p.A.", regolata dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2
- 2.1 La Società ha sede legale in Milano (MI).
- 2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
Articolo 3
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata in conformità alla disciplina di legge di tempo in tempo vigente. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.
TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ
- 4.1 La Società, che potrà svolgere la propria attività in Italia e all'estero, ha per oggetto:
- (i) la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di elettrodi ed elettrolizzatori per impianti elettrochimici; lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo industriale e fornitura di beni e servizi nel campo delle tecnologie e delle applicazioni chimiche, elettrochimiche, petrolchimiche, accessori ed affini, anche per conto terzi;
- (ii) attività di progettazione, costruzione, ingegneria e consulenza nel campo degli impianti e delle apparecchiature chimiche ed elettrochimiche; può acquisire e sfruttare brevetti industriali e/o marchi o ottenere licenza da terzi per lo sfruttamento di tali brevetti e marchi; rispondere a richieste di offerte o partecipare ad appalti, subappalti e gare in qualsiasi forma indetti da terzi e/o da pubbliche amministrazioni, sia in Italia che all'estero, per la realizzazione di impianti o parti di impianti chimici o elettrochimici, da sola o in associazione con altre società od enti.
- (iii) la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'assemblaggio, la commercializzazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica, l'installazione e/o supervisione di apparecchiature, strumenti, sistemi e impianti di filtrazione, desalinizzazione, depurazione, disinfezione e trattamento delle acque marine, civili, industriali e non, ivi incluse le acque potabili e/o di scarico mediante differenti tecnologie elettrochimiche e non, e processi quali, senza limitazione, la clorazione, la filtrazione, l'ozonizzazione, e processi di ossidazione avanzata ottenuti dalla combinazione di differenti tecnologie.
- (iv) attività di commercializzazione e assistenza tecnica di macchine che producono soluzioni atte al trattamento di prevenzione e cura delle malattie tipiche delle piante da frutto ed orticole; al trattamento dei prodotti ortofrutticoli dopo la raccolta; lavaggio e disinfezione di strumenti, arredi e superfici di lavoro all'interno di aziende agricole, di aziende zootecniche, di ambienti domestici e professionali.
- (v) attività di progettazione, sperimentazione, produzione, distribuzione, commercio, importazione, esportazione, assunzione di contratti di agenzia per l'importazione e/o l'esportazione, assistenza tecnica e consulenza post-vendita di sistemi elettrochimici per la
produzione di biocidi, soluzioni acquose per utilizzo come agenti igienizzanti, nutraceutici, ossidanti e come trattamenti curativi e di prevenzione di malattie batteriologiche, fungine e virali tipiche di piante da frutto e delle orticole in generale; l'assunzione di concessioni, agenzie e rappresentanze commerciali di ditte nazionali o estere nei settori agricolo, alimentare, grande distribuzione organizzata, ristorazione; la fornitura di servizi, la commercializzazione e l'assistenza tecnica di macchine per la produzione di soluzioni atte alla disinfezione, sterilizzazione e preservazione dell'igiene in generale;
- (vi) la produzione ed il commercio, con esclusione della vendita al dettaglio riservata alle farmacie, l'importazione, l'esportazione, l'assunzione di contratti di agenzia, di concessioni e rappresentanze commerciali di ditte nazionali o estere nei settori farmaceutico, parafarmaceutico, sanitario e dei cosmetici per l'importazione e/o l'esportazione di prodotti farmaceutici e galenici, presidi medico chirurgici e dispositivi medici di tutte le classi, cosmetici e prodotti chimici in generale; la realizzazione di studi e di ricerche di mercato in relazione a quanto sopra;
- (vii) servizi di consulenza nel settore informatico anche a favore di terzi; prestazione di servizi gestionali amministrativi, finanziari, tecnici e commerciali nei confronti delle società partecipate esclusa ogni attività di natura professionale. l'acquisto, la vendita, la permuta, di immobili di ogni tipo; la gestione di immobili di proprietà sociale; lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, ivi comprese le opere di demolizione, di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; l'assunzione e la concessione di appalti di qualsiasi tipo nel campo edilizio con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi inerenti.
La Società può inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano necessarie e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto assumere partecipazioni, quote e azioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni e organismi, anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, aventi oggetto analogo o affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge, anche prestando in favore degli stessi, ove necessario, garanzie personali o di altra natura, incluse garanzie reali, anche nei confronti di banche e istituti di credito; le operazioni finanziarie, ivi inclusa l'acquisizione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.
TITOLO III
CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di Euro 18.268.203,90, rappresentato da n. 51.203.979 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e da n. 150.481.195 azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo"), senza indicazione del valore nominale. Le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
- 5.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice Civile. L'Assemblea straordinaria del 18 febbraio 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data di detta deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, anche in
più tranches, al servizio di piani di incentivazione su base azionaria, per massimi Euro 20 (venti) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle Azioni Ordinarie alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile.
- 5.4 L'Assemblea straordinaria può deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, di speciali categorie di azioni, nonché l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in conformità dell'art. 2349, secondo comma, del Codice Civile.
- 5.5 Le Azioni Ordinarie sono indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.
- 5.6 Le Azioni a Voto Plurimo, parimenti indivisibili, attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (i) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;
- (ii) si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di 1 (una) azione ordinaria avente le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'Assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, né da parte dell'Assemblea della Società) in caso di Trasferimento (come di seguito definito) di Azioni a Voto Plurimo a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario (ciascuno dei cessionari di cui ai punti (1), (2) e (3), un "Cessionario Autorizzato") sia: (1) una Affiliata di un azionista che sia già titolare di Azioni a Voto Plurimo; (2) una Affiliata del cedente o (3) una Affiliata del Titolare Effettivo o di uno dei Titolari Effettivi del cedente, fermo restando che in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di Cessionario Autorizzato dopo il perfezionamento del Trasferimento, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) azione ordinaria avente le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie per ogni Azione a Voto Plurimo, fatto salvo il caso in cui le Azioni a Voto Plurimo siano ri-Trasferite da detto cessionario al cedente con efficacia ex nunc dalla data in cui il cessionario abbia perso lo status di Cessionario Autorizzato;
- (iii) possono essere convertite, in tutto o in parte, e anche in più tranche, in Azioni Ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, in ragione di 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione avente le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie per ogni Azione a Voto Plurimo.
Il verificarsi di un caso di conversione ai sensi dei paragrafi (i) o (ii) è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione da parte del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In nessun caso le Azioni Ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.
Ai fini di quanto precede:
(i) "Affiliata" indica, con riferimento ad un soggetto: (a) qualsiasi società o altro ente che, direttamente o indirettamente, è Controllata da tale soggetto ovvero che, direttamente o indirettamente, lo Controlla o che è, direttamente o indirettamente, soggetto a comune Controllo con tale soggetto, o (b) in caso di persona fisica, il coniuge e/o i discendenti di I grado di tale soggetto o loro rispettive Affiliate ai sensi della lettera (a);
- (ii) "Titolare Effettivo" indica il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre del 2007;
- (iii) "Controllo", "Controllare" e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numero 1) dell'articolo 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 ovvero, con riferimento ad una persona costituita ai sensi di un diritto diverso dal diritto italiano, indicano (a) la titolarità, diretta o indiretta, di oltre il 50% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (o altro organo equivalente) di tale persona, oppure (b) il diritto di designare, o far sì che sia designata, almeno la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (o altro analogo organo gestorio) di tale Persona;
- (iv) "Trasferimento" indica qualsiasi atto, negozio o altra operazione o serie di atti di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della titolarità effettiva e/o della nuda proprietà, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, di qualsiasi azione nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzosa, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della società, i trasferimenti per effetto di affitto o cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, la datio in solutum, ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, usufrutto, diritti di opzione, o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia di qualunque natura, nonché qualsiasi altra operazione o serie di operazioni aventi un effetto equivalente.
La Società può procedere all'emissione di Azioni a Voto Plurimo limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad Azioni Ordinarie come di seguito descritto; e (b) fusione o scissione.
In caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci in proporzione ed in relazione al numero di azioni – siano Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo: (i) la percentuale delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale alla percentuale di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo.
Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità.
- 5.7 La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
- 5.8 Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.
- 5.9 L'eventuale introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa
deliberazione.
Articolo 6
6.1 Ciascun Azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.1 e dall'art. 5.9 del presente Statuto.
Articolo 7
- 7.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori che ne determinano modalità e condizioni, anche di collocamento, in conformità con la normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2 La Società può emettere, ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.
TITOLO IV
ASSEMBLEA
Articolo 8
- 8.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede legale la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici, anche in via esclusiva. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione (omettendo, nel caso di Assemblea svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione).
- 8.3 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione come per legge. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.
- 8.4 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.
Articolo 9
9.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
- 10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 10.2 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono
conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.
10.3 Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.
Articolo 11
- 11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 11.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.
Articolo 12
- 12.1 L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- 12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.
- 12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
- 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo di 5 (cinque) e massimo di 12 (dodici) membri, soci o non soci. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il minore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore al numero massimo di Amministratori di cui all'Articolo 13.1 del presente Statuto, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Ciascuna lista dovrà altresì includere almeno un candidato in possesso dei predetti requisiti di indipendenza, da indicare al primo posto della lista. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni (siano esse Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo) che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
Ogni azionista (nonché' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.
Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno in capo a un amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può votare una sola lista.
Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:
- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- (b) il restante amministratore, che dovrà in ogni caso essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.
Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti espressi e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui all'art. 13.1 e provvede alle relative nomine con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
13.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Articolo 14
- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – e può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
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14.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei propri membri.
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15.1 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio può essere altresì convocato dai sindaci, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) amministratori per deliberare su uno specifico argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 15.2 La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o email, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima di quello fissato per la riunione.
- 15.3 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 16
16.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza, sono presiedute dall'amministratore nominato dai presenti.
Articolo 17
- 17.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.
- 17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.
Articolo 18
- 18.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.
Articolo 19
- 19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 19.2 Oltre ad esercitare i poteri attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:
- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
19.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale - con periodicità almeno trimestrale di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e il numero dei componenti, ovvero a uno o più dei propri componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni consultive, propositive e istruttorie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
- 20.4 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
Articolo 21
- 21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 21.2 I predetti legali rappresentanti hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.
Articolo 22
- 22.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, anche eventualmente sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'Assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'Assemblea. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.
- 22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.
Articolo 23
- 23.1 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:
- (a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
- (b) presiede l'Assemblea ai sensi del precedente art. 11.1, adottando le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati;
- (c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso;
- (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Articolo 24
24.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì 3 (tre) sindaci supplenti.
Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.
Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti i settori di attività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche, amministrative, tributarie, le discipline economiche e finanziarie e quelle relative all'economia, all'organizzazione e alla finanza aziendale.
24.2 I Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista, qualora contenga più di un candidato, deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni (siano esse Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo) che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. Ogni azionista (nonché' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.
Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può votare una sola lista.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti;
- (b) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica.
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, un sindaco effettivo, subentra, ove possibile, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.
Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco presentato dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti ("lista di minoranza") e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.
- 24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 24.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; ricorrendo tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
- 24.5 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) Sindaci effettivi in caso di convocazione dell'Assemblea, e da almeno 1 (un) Sindaco effettivo in caso di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 25
- 25.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 25.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.
Articolo 26
- 26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia per assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale.
- 26.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate, fermo il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
TITOLO VII
BILANCI E UTILI
Articolo 27
- 27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotti gli ammontari da accantonare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il limite di legge, sono distribuiti agli Azionisti dall'Assemblea, salvo che la stessa Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
- 27.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione agli azionisti di acconti sul dividendo nel corso dell'esercizio nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge.
Articolo 28
28.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
Articolo 29
29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Articolo 30
30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.