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Saes Getters

Registration Form Aug 4, 2023

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Registration Form

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Testo depositato presso il Registro delle Imprese, in attesa di iscrizione

Allegato "B" all'atto in data 17-5-2023 n. 75573/15875 rep.

SAES GETTERS S.p.A. STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1°) - E' costituita una Società per azioni denominata "SAES GETTERS S.p.A.".

Art. 2°) - La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero.

Art. 3°) - La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 4°) – Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 16.785.248 (sedicimilioni settecentoottantacinquemila duecentoquarantotto) 14.671.350 (quattordicimilioniseicentosettantunomilaetrecentocinquanta) azioni ordinarie e n. 7.378.619 (settemilionitrecentosesettantottomilaseicentodiciannove) azioni di

risparmio. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla data del 28 aprile 2023, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000,00 (quindicimilionieseicentomila/00); è in particolare previsto che la delega possa avere attuazione:

  • mediante uno o più aumenti a titolo gratuito, (i) senza emissione di nuove azioni (con conseguente aumento della parità contabile implicita di tutte le azioni già in circolazione), ovvero (ii) con assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio, in proporzione alle azioni ordinarie e di risparmio possedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2442 del codice civile e con la precisazione che l'aumento potrà avere luogo - nel limite di importo delegato - mediante imputazione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, fermo restando l'obbligo di verifica della loro esistenza e utilizzabilità al momento dell'aumento del capitale, da parte del Consiglio di Amministrazione; e /o

  • mediante uno o più aumenti a pagamento, scindibili o inscindibili e con emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche delle corrispondenti azioni già in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per l'organo amministrativo di determinare il prezzo di emissione in misura pari o superiore (ma in nessun caso inferiore) al valore di parità contabile implicita delle azioni in circolazione al momento della/e delibera/e consiliare/i di emissione e di fissare un eventuale sovrapprezzo da imputare ad apposita riserva.

Art. 5°) - Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. I possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, e in mancanza o per la differenza, azioni dell'altra categoria (o delle altre categorie). Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse

caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge.

Art. 6°) - La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.

La riduzione del Capitale Sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i medesimi diritti in precedenza spettanti.

Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguate informazioni sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori Delegati, le comunicazioni relative alle predette materie.

Oggetto della Società

Art. 7°) - La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la vendita di affinatori chimici del vuoto (getters), di ogni apparecchiatura per la creazione del vuoto e dell'alto vuoto, di materiali anche avanzati, comprese leghe metalliche, leghe non comuni e prodotti chimici e relativi derivati, siano essi venduti come materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti o componenti di prodotti all'industria.

La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità.

Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra.

Essa può altresì esercitare qualsiasi attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere direttamente ed indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese.

La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo qualsiasi operazione industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, e le prestazioni di avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, fatta esplicita esclusione per la raccolta di risparmio presso il pubblico, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società.

La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing.

Assemblea degli azionisti

Art. 8°) - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni

applicabili, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è anche indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.

Art. 9°) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge ma fermo restando in ogni caso quanto dispone l'art. 25, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Art. 10°) – Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

La notifica elettronica della delega a partecipare all'Assemblea può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 11°) – 1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

  1. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appositamente istituito dalla Società (l'"Elenco") secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

  2. L'accertamento della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive sarà effettuato dalla Società entro la fine del mese di calendario nel quale sia decorso il Periodo.

  3. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto sarà accertata alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

  4. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

  5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.

  6. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

  7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.

La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato; resta inteso che, in caso di costituzione di usufrutto che preveda il diritto di voto all'usufruttuario, quest'ultimo non avrà diritto alla maggiorazione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

  1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;

c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

  1. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario; b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione; c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di

un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

  2. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto né diritto di intervenire alle assemblee.

Art. 12°) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua vece dal Consigliere più anziano d'età e, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente.

Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il

Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

Art. 13°) - Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge. Amministrazione

Art. 14°) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter D. Lgs 58/1998; pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, salva l'ipotesi di Consiglio formato da tre componenti, per la nomina del quale l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, avviene per difetto all'unità inferiore.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari ovvero dipendenti dall'adesione o soggezione della Società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca o sia comunque soggetta (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente").

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli o unitamente ad altri soci presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione, nel capitale sociale con diritto di voto, almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (d'ora innanzi "Regolamento Emittenti").

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate dagli azionisti presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente

la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché della società di gestione del mercato e sul proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente.

Inoltre ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, cosicchè i candidati del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

I. indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

II. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

III. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente";

IV. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di non

più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, del necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti e del rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Gli Amministratori Indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti, nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Gli Amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori nominati nel corso dei tre esercizi di carica scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi del presente statuto.

Art. 15°) - Ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Presidente Onorario; può eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente. Al Presidente Onorario il Consiglio non può delegare alcun potere.

Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente, il Presidente Onorario, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Art. 16°) - Il Consiglio è convocato, di regola almeno trimestralmente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di avviso potrà essere ridotto e l'ordine del giorno comunicato telefonicamente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o videoconferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 17°) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio

chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 18°) - L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso.

Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

Art. 19°) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio.

Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

  • la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme;

  • l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali;

  • l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;

  • l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio;

  • l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

  • il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e dei regolamenti alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio. Art. 20°) - Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito e per l'esercizio

dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti può:

a - nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e revocarli;

b - rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri.

Art. 21°) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Collegio Sindacale

Art. 22°) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

I Sindaci sono rieleggibili, ed il Collegio funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e da

altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob con regolamento.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Un azionista non può presentare nè votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi,

sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

b) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

d) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura;

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"), il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti,

nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

Art. 23°) – La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata e funzionante a sensi di legge.

Art. 24°) - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis D. Lgs. 58/98 e ne determina il compenso.

L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Consiglio vigila affinchè il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del D. Lgs. 58/98 nonchè quelli attribuiti dal Consiglio al momento della nomina o con successiva delibera nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione, contabilità e/o di controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza in materia di finanza, amministrazione, contabilità e/o controllo, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

Bilancio ed Utili

Art. 25°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF.

Art. 26°) - Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come segue:

  • 5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;

  • il rimanente sarà distribuito nel seguente modo:

• alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato pari al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse), la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

•- l'utile residuo di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione sarà ripartito tra tutte le azioni in modo tale, tuttavia, che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo, maggiorato rispetto alle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

In caso di distribuzione di riserve, le azioni hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria cui appartengono.

Art. 27°) - Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Art. 28°) - I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Recesso

Art. 29°) Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire

alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con preavviso di un anno.

Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di durata della Società nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Liquidazione

Art. 30°) - In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti.

Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

Operazioni con Parti Correlate

Art. 31°) - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, qualora queste non siano di competenza assembleare o non debbano essere da questa autorizzate, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Disposizioni generali

Art. 32°) - La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Milano.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 33°) - Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla Legge.

Il presente testo costituisce statuto aggiornato a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive apposte alle delibere relative all'operazione approvata dall'assemblea dei soci in data 31 maggio 2023 (verbalizzata con atto a rogito notaio Filippo Zabban di Milano in data 1 giugno 2023, repertorio n. 75616/15897, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 8 giugno 2023) nonché dall'assemblea speciale degli azioni di risparmio in data 31 maggio 2023 (verbalizzata con atto a rogito notaio Filippo Zabban di Milano in data 1 giugno 2023, repertorio n. 75617/15898); di quanto come dianzi deliberato tiene conto anche l'indicazione relativa alle azioni che rappresentano il capitale sociale all'art. 4.

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