M&A Activity • Dec 28, 2023
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redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.
Operazione di Aggregazione tra il Gruppo La Marzocco e il Gruppo Eversys
28 dicembre 2023
Documento Informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di De'Longhi S.p.A. in via Lodovico Seitz 47, 31100 Treviso, sul sito internet di De'Longhi S.p.A.https://www.delonghigroup.com/it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato https:///PORTALE.
| Definizioni 33 |
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|---|---|---|---|
| Parere del Comitato Parti Correlate e fairness opinion dell'Advisor Finanziario Comitato OPC 32 |
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| 2.9 | Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni 31 |
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| 2.8 | Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione 29 |
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| 2.7 | Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di DLG coinvolti nella Operazione 29 |
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| 2.6 | Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione 29 |
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| 2.5 | Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione 27 |
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| 2.4 | Modalità di determinazione del Corrispettivo 22 |
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| 2.3 | Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per DLG 20 |
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| 2.2 | Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nella Operazione 19 |
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| 2.1 | Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione 7 |
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| 2. | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE 7 |
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| 1.1 | Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione 4 |
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| 1. | AVVERTENZE 4 |
consulenti.
L'Operazione di cui al presente Documento Informativo OPC costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi della Procedura OPC in virtù dei rapporti partecipativi e di amministrazione e controllo esistenti tra le parti coinvolti.
✓ Mawer Investment Management Limited che detiene n. 11.494.550 azioni di DLG, rappresentative del 4,93% dei diritti di voto complessivi nel capitale votante della Società.
Tali informazioni sono aggiornate sulla base delle risultanze del libro dei soci della Società e dell'elenco speciale per la legittimazione alla maggiorazione del voto, tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'assemblea dello scorso 21 aprile 2023, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione di DLG.
Si segnala, inoltre, che:
L'Operazione consiste nella creazione di una aggregazione tra l'attività di Eversys e l'attività di LMI, entrambi relativi alla progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per il caffè destinate al mercato internazionale.
Tale aggregazione verrà realizzata attraverso la costituzione di una struttura societaria composta da uno o più veicoli (ossia le "Business Combination Entities") in cui verranno conferite e/o trasferite, direttamente o indirettamente, le partecipazioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Eversys e del 100% del capitale sociale di LMI.
Al perfezionamento dell'Operazione, il capitale sociale delle Business Combination Entities sarà detenuto, direttamente o indirettamente, da DLG per il 61,4%, da DLI per il 26,6% e per la parte restante dai Soci di Minoranza LMI.
Per ulteriori dettagli sull'Operazione e sulle valutazioni svolte dal Comitato Parti Correlate e dall'Advisor Finanziario OPC, si rinvia al Parere del Comitato Parti Correlate (comprensivo della fairness opinion rilasciata dall'Advisor Finanziario Comitato OPC) allegato al presente Documento Informativo OPC sub Allegato 1.
L'Operazione sarà attuata mediante una serie articolata di operazioni societarie che, una volta ultimate, sulla base dei dati preliminari disponibili e delle stime effettuate alla data di sottoscrizione della Documentazione Contrattuale, consentiranno la creazione di una struttura societaria articolata come segue:

Ad esito dell'Operazione, l'intero capitale sociale di LMI e d Eversys sarà detenuto dalle Business Combination Entities, le cui partecipazioni saranno detenute (i) per circa il 12% dai Soci di Minoranza LMI e (ii) per il restante 88% da veicoli compartecipati, direttamente o indirettamente, da DLG e DLI. In particolare, DLG e DLI deterranno le loro rispettive partecipazioni nel capitale sociale delle Business Combination Entities attraverso un veicolo di nuova costituzione (NewCo), le cui partecipazioni saranno detenute, direttamente o indirettamente, da DLG per circa il 70% e da DLI per circa il 30%. Per ulteriori dettagli in merito agli accordi parasociali e alla governance delle Business Combination Entities e di NewCo (come infra definita), si rinvia ai successivi Paragrafi C e D.
L'Operazione è regolata da un contratto di acquisto e scambio (Purchase and Exchange Agreement) (il "PEA") sottoscritto in data 21 dicembre 2023 da DLG, DLI e i Soci di Minoranza LMI. In particolare, ai sensi del PEA:
Combination Entities attribuite a DLI e ai Soci di Minoranza LMI quale corrispettivo per la Compravendita LMI and/or il Conferimento LMI, a seconda del caso, sarà provvisoriamente determinato assumendo che:
È inoltre previsto che, in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento conseguenti alla procedura di aggiustamento sopra descritta, le Business Combination Entities (che a tal fine aderiranno al PEA) procederanno ad emettere nuove partecipazioni da assegnare alla parte beneficiaria dell'aggiustamento in misura pari all'importo a quest'ultima dovuto ai sensi del PEA;
Il PEA è regolato dalla legge di New York e le eventuali controversie nascenti dallo stesso o dagli altri accordi facenti parte della Documentazione Contrattuale sono soggette alla giurisdizione esclusiva delle corti federali statunitensi o dello stato di New York.
Nel contesto dell'Operazione, al fine di ottenere una adeguata copertura assicurativa c.d. W&I (warranty & indemnity) per i principali rischi connessi alle attività del Gruppo LMI e del Gruppo Eversys, le parti hanno stipulato due contratti di garanzia (Warranty Agreements) aventi a oggetto un set di garanzie business relative rispettivamente al Gruppo LMI e al Gruppo Eversys. Più precisamente:
Le Parti hanno stipulato, con efficacia dalla data di perfezionamento dell'Operazione, degli accordi parasociali relativi a una delle due Business Combination Entities (Bruno U.S. HoldCo LLC), riservandosi di finalizzare e sottoscrivere gli accordi parasociali relativi all'altra Business Combination Entity (Bruno International HoldCo LLC) ai medesimi termini del primo entro la data di perfezionamento dell'Operazione. La finalità che DLG, DLI e i Soci di Minoranza LMI si sono prefissi di perseguire mediante la stipula degli accordi parasociali delle Business Combination Entities è quella di regolare (i) i reciproci diritti e obblighi relativi alla governance societaria di tali veicoli, nonché (ii) le regole di trasferimento e le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni nelle Business Combination Entities e (iii) le ipotesi di c.d. exit. Gli accordi parasociali avranno i medesimi termini e condizioni e rivestiranno entrambi la forma di separati limited liability company agreements retti dalla legge del Delaware, Stati Uniti ("LLCA"). Gli LLCA conterranno inoltre a talune previsioni di coordinamento volte a fare sì che le Business Combination Entitiessiano gestite e amministrate in modo coerente tra loro, come se si trattasse di una unica società, secondo gli obiettivi commerciali e di governance stabiliti tra le parti ai sensi degli accordi parasociali sottoscritti tra le medesime. In particolare, ciascun LLCA prevede che gli organi societari delle Business Combination Entities siano costituiti da membri selezionati secondo i medesimi criteri e che le previsioni di exit vengano applicate uniformemente a ciascuna delle Business Combination Entities. Ciascun LLCA prevedrà altresì una c.d. stapling provision ai sensi della quale il trasferimento di una partecipazione da un socio a un altro socio di una Business Combination Entity determinerà automaticamente il trasferimento di una analoga partecipazione dal medesimo socio nell'altra Business Combination Entity.
Gli LLCA prevedranno, inoltre, per ciascuna Business Combination Entity, inter alia:
raggiungimento di taluni obiettivi predeterminati secondo parametri oggettivi connessi all'andamento e alla crescita del Gruppo LMI e del Gruppo Eversys. Il Phantom Stock Option Plan non prevedrà invece l'attribuzione di opzioni o di partecipazioni nelle Business Combination Entities; e
✓ l'adozione di un nuovo piano di incentivazione ("LTIP") per taluni dirigenti di secondo livello del Gruppo LMI e del Gruppo Eversys da identificarsi a cura delle parti. L'LTIP presenterà termini coerenti con le politiche di remunerazione della Società e con i termini essenziali allegati agli LLCA e prevedrà il riconoscimento ai beneficiari di un incentivo in denaro, subordinatamente al raggiungimento di taluni obiettivi predeterminati secondo parametri oggettivi connessi in parte all'andamento e alla crescita del Gruppo LMI e del Gruppo Eversys e in parte alla performance individuale del dirigente beneficiario.
Gli accordi parasociali disciplinano altresì talune ipotesi di c.d. exit e in particolare prevedono che:
esercizio del diritto di trascinamento (drag-along) o del diritto di co-vendita (tagalong), trasferimenti in caso di IPO o Scissione delle NewCo US, ovvero in caso di trasferimenti necessari per dare esecuzione ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo dell'Operazione o di pagamento degli indennizzi), DLG avrà il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie al livello di NewCo e delle NewCo US al fine di esercitare e garantire l'esecuzione dei propri diritti e (b) qualora DLI (o NewCo) abbia il diritto di trasferire partecipazioni al livello delle NewCo US ai sensi degli LLCA, DLI avrà diritto ad ottenere il trasferimento di tali partecipazioni da parte di NewCo e la distribuzione a proprio esclusivo beneficio dei relativi proventi;
L'Advisor Finanziario DLG, nell'ambito della sua attività di supporto al Consiglio di Amministrazione della Società, ha predisposto un documento valutativo (il "Documento Valutativo") contenente (i) tre range (basati su diverse metodologie) del valore dell'enterprise value attribuito a LMI e (ii) tre range (basati su diverse metodologie) del valore dell'enterprise value attribuito a Eversys. Tenuto conto del lavoro svolto dall'Advisor Finanziario DLG, e delle successive contrattazioni, il Consiglio di Amministrazione di DLG ha attribuito un valore complessivo all'enterprise value dell'Operazione pari a US\$ 1.402,4 milioni (l'"EV Complessivo"). Il predetto valore è stato determinato tenendo in considerazione l'enterprise value attribuito dal Consiglio di Amministrazione di DLG (i) al Gruppo LMI, pari a US\$ 907,7 milioni, e (ii) al Gruppo Eversys, pari a US\$ 494,6 milioni.
Tenuto conto che, come illustrato al precedente Paragrafo 2.1.1, l'Operazione prevede la creazione di una aggregazione che verrà realizzata (i) in parte mediante l'acquisto da parte di DLG, direttamente o mediante società controllate, di una porzione delle partecipazioni in LMI da DLI e dai Soci di Minoranza LMI complessivamente pari al 41% (ossia circa il 22% da DLI e il 19,2% dai Soci di Minoranza LMI) del capitale sociale di LMI a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro, e (ii) per la parte rimanente mediante il conferimento nelle Business Combination Entities da parte di DLI e dei Soci di Minoranza LMI delle loro restanti partecipazioni in LMI (pari complessivamente a circa il 59% capitale sociale della medesima) a fronte dell'emissione e assegnazione di nuove partecipazioni nelle Business Combination Entities (in cui DLG avrà conferito la propria intera partecipazione nel capitale sociale di Eversys), alla data di sottoscrizione dell'Operazione il corrispettivo in denaro complessivo stimato da corrispondere da DLG a DLI e ai Soci di Minoranza LMI è pari a circa US\$ 374 milioni (il "Corrispettivo in Denaro"), di cui (i) circa US\$174 milioni da corrispondersi ai Soci di Minoranza LMI (di cui circa US\$ 20,3 milioni da corrispondersi ai Soci di Minoranza LMI Re-Investitori al netto dell'importo re-investito) ed (ii) US\$ 200 milioni da corrispondersi a DLI.
Il Corrispettivo in Denaro sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento successivamente alla data di perfezionamento dell'Operazione, previa verifica dei valori effettivi delle componenti di riferimento per il calcolo del Corrispettivo in Denaro inizialmente stimati.
Ai fini del presente Documento Informativo OPC, per "Corrispettivo" si intende il valore del Corrispettivo in Denaro determinato sulla base dell'EV Complessivo.
In relazione alla valutazione e negoziazione del Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione della Società si è avvalso del supporto di advisor finanziari di primario standing e di comprovata professionalità ed esperienza e, segnatamente, della consulenza dell'Advisor Finanziario DLG.
Il Consiglio di Amministrazione di DLG, con il supporto dell'Advisor Finanziario DLG, che nell'ambito della sua attività di consulenza ha altresì predisposto il Documento Valutativo, è giunto alla determinazione del Corrispettivo a seguito di una ponderata valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale di LMI e di Eversys, tenendo conto della natura dell'Operazione e adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura, per imprese operanti nel medesimo settore e adeguati alle caratteristiche del Gruppo LMI e del Gruppo Eversys.
Il Consiglio di Amministrazione di DLG ha approvato la Documentazione Contrattuale tenendo conto dell'attività di consulenza dei propri consulenti e dopo aver esaminato il Parere del Comitato Parti Correlate che, ai fini delle proprie determinazioni, si è avvalso del supporto dell'Advisor Finanziario Comitato OPC, che ha altresì rilasciato una fairness opinion sulla congruità del Corrispettivo in data 19 dicembre 2023.
Il perfezionamento dell'Operazione è unicamente condizionato all'assenza di provvedimenti o interventi da parte delle autorità competenti, volti a limitare, impedire o vietare l'esecuzione dell'Operazione o di parti di essa, la veridicità e correttezza delle garanzie prestate da ciascuna parte, il corretto adempimento di quanto previsto dalla Documentazione Contrattuale da parte di ciascuna parte, l'assenza di azioni, cause o conteziosi contro DLG, uno o più Soci di Minoranza LMI, DLI, LMI o Eversys, che possano altrimenti impedire, limitare o posticipare in modo rilevante il perfezionamento dell'Operazione, e l'ottenimento dei certificati e della documentazione societaria necessaria ai sensi della legge applicabile per il corretto perfezionamento dell'Operazione e l'adempimento di ogni relativa formalità.
criteri di cui all'Allegato 3, paragrafo 1.1., del Regolamento OPC e dall'articolo 6 della Procedura OPC, in quanto l'Operazione prevede la creazione di una aggregazione tra il Gruppo LMI e il Gruppo Eversys.
L'Operazione ha lo scopo di creare un operatore globale nel settore delle macchine professionali per il caffè espresso. La costituzione di una aggregazione tra LMI ed Eversys permetterà ad entrambe le società di rafforzarsi ulteriormente in tutte le fasi della catena produttiva, dalla ricerca e progettazione alla produzione e allo sviluppo dei mercati, sfruttando sinergie sia in termini di cross-selling che di ottimizzazione di costi. Il risultato di questa aggregazione sarà la creazione, attraverso le predette sinergie, di un operatore che potrà agevolmente operare in entrambi i principali comparti del mercato, superautomatiche e tradizionali, offrendo una varietà ed una complementarità di prodotti, tecnologie e marchi, migliorando il proprio posizionamento sul mercato anche rispetto a potenziali future opportunità di crescita e di sviluppo di nuovi rapporti commerciali.
A tale riguardo si fornisce di seguito una sintetica descrizione del Gruppo LMI e del Gruppo Eversys.
L'Operazione rappresenta un fondamentale punto di svolta nello sviluppo di una strategia di espansione e diversificazione del gruppo facente capo a DLG (il "Gruppo De' Longhi") nell'area del caffè, sia professionale che domestico, che già oggi viene identificata come il principale driver di crescita del Gruppo De' Longhi nel medio-lungo termine. Il Gruppo De' Longhi negli anni ha creato un importante posizionamento nel settore delle macchine da caffè espresso per uso domestico, diventando uno dei maggiori produttori a livello mondiale e sfruttando know-how e tecnologie di processi e prodotto proprietarie per consolidare la propria leadership nel mercato. Tali competenze, supportate dalle evidenze dei trend di crescita del comparto del caffè, hanno spinto il Gruppo De' Longhi ad entrare nel mondo delle macchine professionali, finalizzando l'acquisizione di Eversys, dapprima, nel 2017, con una quota di minoranza e successivamente, nel 2021 con l'intera proprietà.
L'Operazione, perciò, risulta coerente con lo sviluppo strategico del Gruppo De' Longhi, che vede nel rafforzamento della propria leadership nelle categorie core – di cui il caffè è la principale - il motore strategico di crescita sostenibile di medio-lungo termine.
Qui di seguito le principali priorità strategiche ed operative perseguite attraverso l'Operazione:
prodromica all'inizio delle trattative vere e proprie e ove l'Operazione era caratterizzata da una iniziale fase valutativa ed era ritenuta potenziale, ai fini delle proprie analisi e determinazioni, del supporto dell'Advisor Finanziario Comitato OPC, nonché del consulente legale indipendente, Pedersoli Studio Legale. L'Advisor Finanziario Comitato OPC è stato nominato in data 28 marzo 2023, mentre il consulente legale indipendente, Pedersoli Studio Legale è stato nominato in data 24 febbraio 2023. Al riguardo si precisa che, in ottemperanza al Regolamento OPC e alla Procedura OPC, prima del conferimento dei rispettivi incarichi ai suddetti consulenti indipendenti, il Comitato Parti Correlate ne ha valutato preventivamente, oltre ai contenuti dell'offerta economica, anche i requisiti di professionalità, competenza, esperienza, composizione e standing dei team di lavoro e indipendenza acquisendo le opportune dichiarazioni di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse in relazione all'Operazione.
OPC, hanno approvato la Documentazione Contrattuale e il Corrispettivo.
G. La fairness opinion dell'Advisor Finanziario Comitato OPC in versione integrale è allegata al presente Documento Informativo OPC sub Allegato 1. Le informazioni contenute all'interno dell'Allegato 1 al presente Documento Informativo OPC sono state riprodotte coerentemente con il contenuto rispettivamente della fairness opinion dell'Advisor Finanziario OPC.
A. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei contenuti del Documento Valutativo predisposto dall'Advisor Finanziario DLG, facendoli integralmente propri, come ulteriormente indicato nei paragrafi seguenti. A tale riguardo si precisa altresì che nel Documento Valutativo è specificato che il medesimo Documento Valutativo deve essere letto e interpretato alla luce dei limiti e delle assunzioni che seguono:
Le stime dell'Advisor Finanziario DLG, sottoposte al Consiglio di Amministrazione e da questo fatte proprie, pertanto, sono state svolte nel quadro delle linee metodologiche che si sono sopra richiamate.
Al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di svolgere le più approfondite valutazioni, l'Advisor Finanziario DLG ha analizzato e sviluppato tre metodologie valutative reputate le più consone e adatte per stimare gli intervalli di valore di Eversys e LMI, sulla base delle caratteristiche del business e della natura della Operazione.
avvenuta su una quota di maggioranza, i multipli includono il control premium. Tale metodologia evidenzia però delle criticità nel (i) individuare operazioni strettamente comparabili in termini di business model, dimensione, core business ed esposizione geografica e (ii) reperire le informazioni corrette e complete sulla base di quanto pubblicamente disponibile.
Il Consiglio di Amministrazione ha fatto proprie e utilizzato i tre metodi valutativi illustrati nel Documento Valutativo, che sono stati reputati dall'Advisor Finanziario DLG quali metodi valutativi consoni e adatti per stimare gli intervalli di valore di Eversys e di LMI, sulla base delle caratteristiche del business di riferimento e della natura della Operazione.
Sulla base della documentazione analizzata e sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nel corso delle riunioni e condividendo gli esiti delle verifiche e delle valutazioni svolte dall'Advisor Finanziario DLG, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 21 dicembre 2023, ha pertanto ritenuto che, alla luce del contesto di mercato attuale e del profilo di rischio aziendale, l'EV Complessivo e il Corrispettivo risultassero in linea con gli standard di mercato in operazioni similari.
base delle stime della LMI Target Net Financial Position e del LMI Target EBITDA, pari a complessivi Euro 342,265 milioni, e (2) il valore della partecipazione in Eversys che sarà acquisita indirettamente dai Soci LMI, congiuntamente considerati, ad esito dell'Operazione, determinato sulla base dell'equity value di Eversys indicato nel PEA, pari a complessivi Euro 168,104 milioni), detto controvalore risulterebbe pari a complessivi Euro 510,370 milioni e quindi pari al 16,3% circa della Capitalizzazione di Borsa De' Longhi;
(ii) ove si consideri il controvalore dell'Operazione coincidente con il valore complessivo risultante dalla somma tra: (1) il Corrispettivo in Denaro che sarà complessivamente pagato a DLI e ai Soci di Minoranza di LMI sulla base delle stime della LMI Target Net Financial Position e del LMI Target EBITDA, pari a complessivi Euro 342,265 milioni, e (2) il valore complessivo attribuito alle partecipazioni nelle NewCo US che saranno detenute dai Soci LMI, congiuntamente considerati, ad esito dell'Operazione, determinato sulla base dell'equity value di EV e dell'equity value di LMI indicati nel PEA, pari a complessivi Euro 488,282 milioni, detto controvalore risulterebbe pari a complessivi Euro 830,547 milioni e quindi pari al 26,6% circa della Capitalizzazione di Borsa De' Longhi.
Si precisa, altresì, che con riferimento all'indice di rilevanza dell'attivo, il totale dell'attivo del Gruppo De' Longhi risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato (vale a dire, come già indicato, il Resoconto intermedio di gestione di De' Longhi al 30 settembre 2023) è pari a Euro 3.684,3 milioni (l'"Attivo De' Longhi"). Pertanto, ai sensi della Procedura OPC, sono "operazioni di maggiore rilevanza" quelle in cui il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione superi l'importo di Euro 185,215 milioni, corrispondente al 5% dell'Attivo De' Longhi. Considerando dunque LMI, la quale costituisce l'entità oggetto dell'Operazione che entrerà nell'area di consolidamento del Gruppo De' Longhi per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si osserva che, sulla base dello stato patrimoniale consolidato del Gruppo LMI al 30 settembre 2023 preso come riferimento ai fini della valorizzazione di LMI nel contesto del PEA, il suo attivo è pari a Euro 201,593 milioni; pertanto, anche l'indice di rilevanza dell'attivo risulta dunque superato nel caso in esame, essendo pari al 5,5% dell'Attivo De' Longhi.
Per completezza, si precisa, infine, che l'indice di rilevanza delle passività di cui all'allegato 3, paragrafi 1.1, lett. c), del Regolamento Consob OPC, come richiamato dalla Procedura OPC, non risulta superiore alla soglia del 5%, considerando il rapporto tra (1) il totale delle passività del Gruppo LMI risultante dallo stato patrimoniale consolidato del Gruppo LMI al 30 settembre 2023 preso come riferimento ai fini della valorizzazione di LMI nel contesto del PEA (pari a Euro 91,235 milioni e (2) l'Attivo De' Longhi.
Avuto riguardo a quanto sopra riportato, tenuto conto che è sufficiente il superamento anche solo di uno degli indici di rilevanza individuati dal Regolamento OPC, l'Operazione è da ritenersi una "operazione di maggior rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC.
Alla data del presente Documento Informativo OPC, per effetto dell'Operazione non si prevedono variazioni dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione di DLG e/o di sue società controllate alla data del presente Documento Informativo OPC, ad eccezione delle variazioni alla remunerazione previste a favore dei beneficiari del Phantom Stock Option Plan e dell'LTIP, fermo restando che tali beneficiari non sono parti correlate.
Fatto salvo quanto previsto nei precedenti Paragrafi 1.1 e 2.2, nella Operazione non sono coinvolti, quali parti correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, direttori generali e/o, per quanto a conoscenza della Società, dirigenti strategici di DLG.
l'altro, i principali termini e condizioni dell'Operazione, l'avanzamento delle negoziazioni (con le relative bozze della Documentazione Contrattuale) e la tempistica prevista per la realizzazione dell'Operazione, il procedimento valutativo proposto, le motivazioni e gli obiettivi strategici sottostanti l'Operazione medesima. Il Comitato Parti Correlate riunitosi per svolgere le attività necessarie e opportune ai sensi della Procedura OPC con riferimento all'Operazione è sempre stato interamente costituito da amministratori indipendenti, non correlati e non coinvolti ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC.
particolare della fairness opinion rilasciata dallo stesso sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del peso relativo di DLG (pari al 61,4% circa) ad esito dell'Operazione, in data 20 dicembre 2023 ha espresso all'unanimità dei componenti, tutti presenti (nelle persone di Prof.ssa Luisa Maria Virginia Collina (Presidente), Dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi e Ing. Massimiliano Benedetti), il Parere del Comitato Parti Correlate in merito all'interesse di DLG al compimento della Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.
Non applicabile.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Stefano Biella, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 58/1998 che l'informativa contabile relativa alla Società e ad Eversys S.A. contenuta nel presente Documento Informativo OPC corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
__________________________
Nome: dott. Stefano Biella
Parere del Comitato Parti Correlate e fairness opinion dell'Advisor Finanziario Comitato OPC
[Segue alla prossima pagina.]
20 dicembre 2023
Parere redatto ai sensi dell'art. 6 della "Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate del Gruppo De' Longhi", approvata dal Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. in data 12 novembre 2010 e da ultimo aggiornata in data 30 giugno 2021 e dell'art. 8 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021
| 1 | PREMESSE 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OPERAZIONE 3 | |||
| 2.1 | Principali attività sino ad ora svolte per il perfezionamento dell'Operazione 3 | |||
| 2.2 | Principali termini e condizioni dell'Operazione 5 | |||
| 2.2.1 | Finalità dell'Operazione 6 | |||
| 2.2.2 | Struttura dell'Operazione e soggetti coinvolti 7 | |||
| 2.2.3 | Purchase and Exchange Agreement 10 | |||
| 2.2.4 | Warranty Agreements e Policy W&I 15 | |||
| 2.2.5 | Buyers Closing LLC Agreements 17 | |||
| 2.2.6 | Term-Sheet del LuxCo Combination Shareholders' Agreement 20 | |||
| 2.2.7 | New Operating Agreement 22 | |||
| 2.2.8 | Phantom Stock Option Plan 23 | |||
| 2.2.9 | LTPI 23 | |||
| 2.3 | Tempistica indicativa dell'Operazione 24 | |||
| 3 | APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA OPC 25 | |||
| 3.1 | Parti Correlate con le quali l'Operazione sarà posta in essere e natura della correlazione 25 |
|||
| 3.2 | Qualificazione dell'Operazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza 27 | |||
| 4 | ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO 29 | |||
| 4.1 | Il Comitato 29 | |||
| 4.2 | Nomina dei Consulenti del Comitato 29 | |||
| 4.3 | Riunioni del Comitato 30 | |||
| 4.4 | Flusso informativo 35 | |||
| 4.5 | Richiesta di informazioni e formulazione di osservazioni 36 | |||
| 5 VALUTAZIONI DEL COMITATO SULL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE, SULLA CONVENIENZA ECONOMICA E SULLA CORRETTEZZA SOSTANZIALE E PROCEDURALE DELL'OPERAZIONE 36 |
||||
| 5.1 | Interesse della Società al compimento dell'Operazione 36 | |||
| 5.2 | Convenienza dell'Operazione 38 | |||
| 5.2.1 | La Fairness Opinion di Rothschild & Co 38 | |||
| 5.2.2 | Valutazioni del Comitato sulla convenienza dell'Operazione 44 | |||
| 5.3 | Correttezza sostanziale e procedurale 45 | |||
| 6 | CONCLUSIONI 50 |
Il Comitato Indipendenti (il "Comitato Indipendenti" o il "Comitato") di De'Longhi S.p.A. (di seguito la "Società" o "De' Longhi" o "DLG") è chiamato ad esprimere il proprio parere (il "Parere") in merito ad un articolato progetto di aggregazione (l'"Operazione") tra: (i) Eversys S.A. ("EV" o "EVS"), società del gruppo De' Longhi (il "Gruppo De' Longhi") interamente controllata indirettamente dalla Società, costituita ai sensi della legge svizzera e attiva, insieme alle società dalla stessa controllate, nel segmento della produzione e distribuzione di macchine professionali per il caffè espresso di fascia alta a marchio "Eversys", e (ii) La Marzocco International, LLC ("LMI"), società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge dello Stato di Washington (USA), nonché holding attiva, insieme alle società dalla stessa controllate (ivi inclusa, tra le altre, La Marzocco S.r.l.), nella produzione e distribuzione di macchine professionali per il caffè manuali di fascia alta a marchio "La Marzocco" e "Modbar"; LMI è controllata indirettamente da De' Longhi Industrial S.A. ("DLI"), socio di maggioranza della Società, il tutto come meglio descritto al seguente Paragrafo 2.
Il presente Parere è reso dal Comitato Indipendenti con riferimento all'Operazione ai sensi e per le finalità dell'art. 6 della "Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate del Gruppo De' Longhi", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2010 e da ultimo aggiornata in data 30 giugno 2021 (la "Procedura OPC") e dell'art. 8 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (il "Regolamento Consob OPC").
In base alle informazioni fornite dal management della Società e alle evidenze documentali sottoposte al Comitato, le principali attività svolte, sino alla data del presente Parere, in relazione all'Operazione e al suo perfezionamento possono essere riassunte come segue:
in caso di positivo riscontro da parte di questi ultimi, l'avvio delle trattative e delle attività di due diligence relative a EV e LMI;
la relativa finalizzazione e stipula in tempo utile prima del perfezionamento dell'Operazione;
In base alle informazioni fornite dal management della Società e alle evidenze documentali sottoposte al Comitato (ivi incluse, tra l'altro, le bozze finali degli Accordi Definitivi alla data del 20 dicembre 2023), si illustrano qui di seguito i principali termini e condizioni dell'Operazione.
L'Operazione consiste in un progetto articolato di aggregazione tra il gruppo controllato da EV (il "Gruppo EV") e quello controllato da LMI ("Gruppo LMI"), entrambi operanti nel segmento della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine professionali per il caffè high-end destinate al mercato internazionale.
La finalità e il razionale strategico sottesi all'Operazione sono quelli di creare un operatore globale nel settore delle macchine professionali per il caffè espresso di livello premium e super premium. Nelle attese del management della Società, la costituzione dell'aggregazione tra il Gruppo LMI ed il Gruppo EV permetterà ad entrambi i gruppi di rafforzarsi ulteriormente in tutte le fasi della catena produttiva, dalla ricerca e progettazione, alla produzione e allo sviluppo dei mercati, sfruttando sinergie, sia in termini di cross-selling sia di ottimizzazione di costi. Il risultato di questa aggregazione, attraverso le predette sinergie e in virtù anche della complementarità tra i due gruppo coinvolti, sarà la creazione di un operatore globale in grado di competere in entrambi i principali comparti del mercato delle macchine professionali per il caffè espresso, superautomatiche e tradizionali, offrendo una varietà ed una complementarità di prodotti, tecnologie e marchi, migliorando il proprio posizionamento sul mercato anche rispetto a potenziali future opportunità di crescita e di sviluppo di nuovi rapporti commerciali.
In particolare, nelle attese del management della Società, l'Operazione permetterà di consolidare la posizione di leadership del Gruppo De' Longhi con una significativa presenza nei principali mercati di riferimento nei settori delle macchine professionali superautomatiche e tradizionali per clienti professionali, che sono stati individuati come settori con alto valore aggiunto, anche tenuto conto del rapido processo di obsolescenza delle macchine per il caffè high-end e della conseguente necessità di sostituzione di detti macchinari, nonché della crescente domanda di caffè di alta qualità, specialmente nei mercati emergenti e in crescita.
Inoltre, come più ampiamente illustrato al successivo Paragrafo 5, nelle attese del management della Società, l'Operazione permetterà di conseguire sinergie nell'area della ricerca e innovazione, sinergie commerciali, nonché sinergie attinenti all'ottimizzazione dei costi fissi, dei processi operativi e di procurement delle materie prime e della componentistica, nonché benefici anche in termini di espansione della presenza geografica del Gruppo De' Longhi nei mercati di riferimento.
Inoltre, l'Operazione risulta coerente con gli obiettivi strategici e industriali del Gruppo De' Longhi, che vedono nel rafforzamento del proprio posizionamento nel settore delle macchine da caffè espresso, sia professionale che domestico, il principale driver di crescita del Gruppo De' Longhi nel medio-lungo termine. Infatti, come illustrato dal management della Società, il Gruppo De' Longhi negli anni ha creato un importante posizionamento nel settore delle macchine da caffè espresso per uso domestico, diventando il maggior produttore mondiale e sfruttando knowhow e tecnologie di processi e prodotto proprietarie per consolidare la propria leadership nel mercato. Tali competenze, supportate dalle evidenze dei trend di crescita del comparto del caffè, hanno spinto il Gruppo De' Longhi ad entrare nel mondo delle macchine professionali, finalizzando l'acquisizione di Eversys, dapprima, nel 2017, con una quota di minoranza e successivamente, nel 2021, con l'intera proprietà.
La strategia di espansione per linee esterne, con particolare riferimento al settore delle macchine da caffè per le imprese commerciali, è stata, inoltre, confermata tra i pilastri della strategia del Gruppo De' Longhi nel contesto del piano strategico di medio termine per il triennio 2021-2023 presentato al mercato e agli analisti nel marzo 2021, strategia che è stata poi riconfermata per il triennio 2023-2026 nella presentazione fatta al Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 16 febbraio 2023.
Alla data del presente Parere, l'intero capitale sociale di EV è interamente detenuto indirettamente da De' Longhi, per il tramite della società interamente controllata De'Longhi Benelux S.A.. A tal riguardo, si prevede che, in via prodromica al perfezionamento delle operazioni di seguito descritte, sia attuata la scissione di De' Longhi Benelux S.A. con conseguente assegnazione della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di EV a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, di diritto lussemburghese, interamente controllata da De' Longhi Benelux S.A. e denominata De' Longhi Benelux 2 S.á.r.l. ("De' Longhi Benelux").
Alla data del presente Parere, l'intero capitale sociale di LMI, suddiviso in quote di diverse categorie (ossia, common units, class A-1 common units e class A-2 common units(1) ), è detenuto dai Soci di Minoranza di LMI e da DLI come segue:
| Soci | Common Units | Class A-1 Units | Class A-2 Units | Totale Units (Common, Class A-1, Class A-2) |
% Totale LMI Units (Fully diluted) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinque S.r.l. | 0 | 423.416,710 | 423.416,710 | 846.833,420 | 7,50% |
| Kent Bakke | 1.000.000,000 | 0 | 0 | 1.000.000,000 | 8,86% |
| Bakke Family LLC | 265.991,320 | 0 | 0 | 265.991,320 | 2,36% |
| Bakke & Kennelly Charitable Remainder Trust |
427.684,000 | 0 | 0 | 427.684,000 | 3,79% |
| Guido Bernardinelli | 86.324,300 | 0 | 0 | 86.324,300 | 0,76% |
| Roberto Bianchi | 102.159,700 | 0 | 0 | 102.159,700 | 0,90% |
| Lorenzo Carboni | 102.159,700 | 0 | 0 | 102.159,700 | 0,90% |
| LM 2023 Trust James Ginsburg Dynasty Trust |
286.181,845 286.181,845 |
0 0 |
286.181,845 0 |
286.181,845 286.181,845 |
2,535% 2,535% |
| Defaria LLC | 564.780,000 | 0 | 0 | 564.780,000 | 5,00% |
| The Two Lions Industries Corp. | 0 | 0 | 3.531.363,300 | 3.531.363,300 | 31,28% |
| I Due Leoni S.r.l. | 0 | 3,531,363.300 | 0 | 3.531.363,300 | 31,28% |
| Christopher Pietro Salierno | 11.,911,710 | 0 | 0 | 112.911,710 | 1,00% |
| Guber S.r.l. | 0 | 73.618,435 | 73.618,435 | 147.236,870 | 1,30% |
| Totale | 3.234.374,420 | 4.028.398,445 | 4.028.398,445 | 11.291.171,310 | 100,00% |
Come riportato nella tabella sopra indicata, si precisa che la partecipazione in LMI riconducibile a DLI, pari complessivamente a circa il 62,6% di LMI, è detenuta da quest'ultima per il tramite di due distinti veicoli societari dalla stessa interamente controllati, ossia I Due Leoni S.r.l. ("I Due Leoni") e Two Lions Industries Corp. ("Two Lions"), in ragione di specifiche esigenze connesse al regime fiscale di diritto statunitense applicabile alla categoria A-2 delle quote di LMI correlate ai risultati del business del Gruppo LMI nel territorio degli Stati Uniti d'America, che risultano detenute da Two Lions, mentre I Due Leoni è titolare, alla data del presente Parere, di quote di LMI di categoria A-1.
(1) Si precisa che le diverse classi di quote di LMI (i.e., common units, class A-1 common units e class A-2 common units) conferiscono pari diritti di voto in ragione di 1 voto per ogni quota, mentre si differenziano tra loro con riferimento ai criteri di ripartizione degli utili e delle distribuzioni. In particolare, le class A-1 common units sono correlate ai risultati del business del Gruppo LMI al di fuori degli Stati Uniti d'America, mentre le class A-2 common units sono correlate ai risultati del business del Gruppo LMI all'interno degli Stati Uniti d'America.
Ciò premesso, si osserva che l'Operazione sarà realizzata attraverso la costituzione di una struttura societaria composta da più veicoli, in cui saranno trasferite e/o conferite, direttamente o indirettamente (a seconda dei casi), le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale di EV e di LMI.
In particolare, ai sensi degli Accordi Definitivi l'Operazione sarà attuata mediante una serie articolata di operazioni che possono essere riassunte come segue:
(2) In particolare, LuxCo sarà costituita da De' Longhi Benelux nella forma di Société á responsabilité limitée (S.á.r.l.) di diritto lussemburghese.
(3) Precisamente, si prevede che le quote di LMI di categoria A-1 saranno conferite a Bruno International HoldCo, mentre le quote di LMI di categoria A-2, che sono correlate ai risultati del business del Gruppo LMI nel mercato statunitense, saranno conferite a Bruno US HoldCo. Le percentuali dei rispettivi valori del business del Gruppo LMI negli Stati Uniti d'America e al di fuori degli Stati Uniti d'America rispetto al valore complessivo del business del Gruppo LMI è, rispettivamente, del 20% circa e dell'80% circa.
La provvista finanziaria necessaria per il pagamento del corrispettivo dell'Acquisto DLI sarà messa a disposizione da De' Longhi mediante il versamento in conto capitale delle relative somme a favore di De' Longhi Benelux. Nel medesimo contesto, De' Longhi verserà, sempre a titolo di versamento in conto capitale, anche la provvista di denaro necessaria per il pagamento del corrispettivo dell'Acquisto Soci di Minoranza LMI: tale somma sarà successivamente messa a disposizione di Bruno US Holdco e Bruno International HoldCo, mediante versamenti in conto capitale realizzati lungo la catena partecipativa sopra descritta risultante all'esito dell'Operazione.
Ad esito del perfezionamento dell'Operazione, gli assetti partecipativi relativi a EV e LMI, sulla base della stima effettuata ai sensi del PEA alla data di sottoscrizione degli Accordi Definitivi(5) , saranno così articolati:
(4) Prima del rispettivo trasferimento o conferimento, è prevista la conversione delle quote common units di LMI detenute dai Soci LMI in quote di categoria A-1 (se oggetto di trasferimento in Bruno International HoldCo) ovvero in quote di categoria A-2 (se oggetto di trasferimento in Bruno US HoldCo). Nel PEA si prevede che Bruno International HoldCo e Bruno US HoldCo saranno designate quali acquirenti da De' Longhi ai fini dell'Acquisto Soci di Minoranza LMI
(5) In particolare, gli assetti partecipativi qui descritti sono determinati sulla base delle stime effettuate dalle parti in vista della sottoscrizione degli Accordi Definitivi in relazione a talune grandezze economiche del Gruppo LMI e del Gruppo EV al 31

Il contratto di acquisto e scambio denominato "Purchase and Exchange Agreement" ("Purchase and Exchange Agreement" o "PEA") disciplina in particolare i termini e le condizioni per la realizzazione e il perfezionamento dell'Operazione. Il PEA è retto dalla legge dello Stato di New York (USA).
Tra le principali pattuizioni del PEA si segnalano, in particolare:
dicembre 2023 e rappresentate dagli importi di LMI Target Net Financial Position, EV Target Net Financial Position, LMI Target EBITDA e EV Target EBITDA come definiti nel successivo Paragrafo 2.2.3(ii).
(6) Precisamente, ai sensi del PEA, il numero di Quote di Compendio da assegnarsi in concambio alle quote di LMI (di categoria A-1 o di categoria A-2) oggetto di trasferimento è pari a: (1) il numero di quote di LMI oggetto di conferimento, moltiplicato per (2) il Corrispettivo in Denaro (per ulteriori dettagli, si veda la successiva nota n. 8), diviso (3) un importo di US\$ 1.00 Per ulteriori dettagli in merito alla determinazione del corrispettivo e relativi meccanismi di aggiustamento, si veda il punto (ii) del presente Paragrafo 2.2.3, nonché il successivo Paragrafo 5.2.
previsto alcun conferimento delle quote detenute in LMI in ragione di quanto previsto al successivo punto (b);
(7) Precisamente, come già indicato, detta cessione sarà effettuata a favore di Bruno International HoldCo (ove l'oggetto del trasferimento sono quote di LMI di categoria A-1) e di Bruno US HoldCo (ove l'oggetto del trasferimento sono quote di LMI di categoria A-2).
(8) Precisamente, ai sensi del PEA, il Corrispettivo in Denaro per ciascuna quota di LMI (di categoria A-1 o di categoria A-2) oggetto di trasferimento – diretto o indiretto mediante l'Acquisto DLI – è pari a: (1) l'Enterprise Value di LMI diviso (2) il numero complessivo di quote di LMI in circolazione alla Data del Closing; per "Enterprise Value di LMI" si intende l'ammontare pari a: (1) l'EBITDA adjusted consolidato (al netto delle minorities) del Gruppo LMI al 31 dicembre 2023 moltiplicato per (2) 16,9, incrementato (o ridotto, a seconda dei casi) (3) dell'importo della posizione finanziaria netta adjusted consolidata del Gruppo LMI al 31 dicembre 2023. Per ulteriori dettagli in merito alla determinazione del corrispettivo e relativi meccanismi di aggiustamento, si veda il punto (ii) del presente Paragrafo 2.2.3, nonché il successivo Paragrafo 5.2. Si precisa, inoltre, per completezza che le stime effettuate dalle parti ai fini della determinazione del Corrispettivo in Denaro così come delle Quote di Compendio e delle Quote di Compendio LuxCo sono effettuate su base c.d. stand alone e non includono le sinergie conseguenti al perfezionamento dell'Operazione attese dal management della Società, nonché i costi di integrazione e/o altri impatti derivanti dal perfezionamento dell'Operazione.
del Corrispettivo in Denaro unitario per ciascuna quota di LMI oggetto di trasferimento indiretto nell'ambito dell'Acquisto DLI;
Ai fini dell'aggiustamento (in aumento o in riduzione, a seconda dei casi) delle Quote di Compendio, delle Quote di Compendio LuxCo e del Corrispettivo in Denaro pagati alla Data del Closing, il PEA prevede, in particolare:
successivamente al perfezionamento dell'Operazione secondo la procedura prevista nella bozza di PEA e sulla base dei bilanci consolidati dei due gruppi al 31 dicembre 2023 debitamente sottoposti a revisione legale, siano diversi rispetto alle stime utilizzate ai fini della determinazione dell'importo provvisorio per il pagamento alla Data del Closing.
Gli eventuali aggiustamenti (in aumento o in riduzione, a seconda dei casi) determinati in contraddittorio tra le parti secondo la procedura prevista nel PEA saranno corrisposti sulla base del seguente criterio:
È inoltre previsto che, in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento conseguenti alla procedura di aggiustamento sopra descritta, LuxCo, Bruno International HoldCo e Bruno US HoldCo (che a tal fine aderiranno al PEA insieme a De' Longhi Benelux) procederanno ad emettere nuove partecipazioni da assegnare alla parte beneficiaria dell'aggiustamento in misura pari all'importo a quest'ultima dovuto ai sensi del PEA;
(9) Precisamente, ai sensi del PEA, tenuto conto della circostanza che, ad esito dell'Operazione, DLI sarà azionista di minoranza di LuxCo insieme a DLG, che deterrà la partecipazione di controllo di tale società, qualsiasi aggiustamento relativo al corrispettivo ricevuto da DLI (sia con riferimento alla componente di Corrispettivo in Denaro, sia con riferimento alla componente di Quote di Compendio LuxCo) sarà integralmente pagato mediante attribuzione o retrocessione delle quote di LuxCo per l'importo complessivo dell'aggiustamento dovuto da, o a favore di, DLI.
finanziamenti soci) o altra obbligazione, restando espressamente che con riferimento al debito per gli importi ancora dovuti a titolo di earn-out nei confronti dei Soci di Minoranza LMI in conseguenza dell'operazione che nel 2021 ha portato DLI ad acquisire indirettamente il controllo di LMI per il tramite di I Due Leoni e Two Lions, ai sensi del PEA DLI si è impegnata a dotare I Due Leoni e Two Lions della provvista necessaria per procedere al pagamento del suddetto debito e, in caso di inadempimento da parte di DLI, DLG avrà diritto di chiedere e ottenere da LuxCo la cancellazione della corrispondente porzione di azioni di LuxCo di titolarità di DLI;
espressamente inteso che, qualora tali condizioni sospensive non si avverino o non siano rinunciate (a seconda del caso) entro il 31 marzo 2024, il PEA potrà essere risolto su richiesta della relativa parte. Precisamente, le condizioni sospensive per il perfezionamento dell'Operazione sono le seguenti:
È previsto che al PEA siano allegati, tra l'altro, lo structure memorandum che descrive i singoli step necessari per il perfezionamento dell'Operazione, una tabella ove è indicata la compagine societaria di tutte le società comprese nella catena partecipativa relativa al Gruppo EV e al Gruppo LMI a seguito e per effetto del perfezionamento dell'Operazione, il testo dei Buyers Closing LLC Agreements e del New Operating Agreement, nonché i criteri e le metodologie di determinazione della posizione finanziaria netta consolidata e dell'EBITDA consolidato rilevanti ai fini dell'eventuale aggiustamento delle Quote di Compendio, delle Quote di Compendio LuxCo e del Corrispettivo in Denaro.
Tra gli Accordi Definitivi che saranno sottoscritti dalle parti vi sono anche gli accordi di garanzia denominati "warranty agreement", i quali contengono una serie di dichiarazioni e garanzie relative al business del Gruppo EV e del Gruppo LMI rilasciate, rispettivamente, da De' Longhi a favore dei Soci LMI in relazione al Gruppo EV ("Warranty Agreement EV"), e dai Soci LMI (in via tra di loro disgiunta, senza alcun vincolo di solidarietà tra loro) a favore di De' Longhi in relazione al Gruppo EV ("Warranty Agreement LMI" e, congiuntamente al Warranty Agreement EV, i "Warranty Agreements").
I Warranty Agreements sono volti all'ottenimento, come usuale secondo prassi di mercato per operazioni analoghe a quella oggetto del presente Parere, di una copertura assicurativa in relazione al rischio di violazione o inaccuratezza delle dichiarazioni e garanzie ivi previste, mediante la stipula di apposite polizze assicurative "Warranty&Indemnity" o "W&I" che si prevede saranno stipulate prima della Data del Closing.
I Warranty Agreements sono retti dalla legge dello Stato di New York (USA) e hanno contenuti simmetrici e speculari e termini tra di loro sostanzialmente analoghi. Tali accordi contengono, in particolare, estese dichiarazioni e garanzie, rispettivamente in relazione al Gruppo EV per quanto concerne il Warranty Agreement EV e al Gruppo LMI per quanto concerne in Warranty Agreement LMI, attinenti, tra l'altro, ai seguenti aspetti:
Nel contesto dei Warranty Agreements, si prevede che le dichiarazioni e garanzie siano rilasciate alla data di sottoscrizione degli Accordi Definitivi e siano, altresì, ripetute alla Data del Closing dell'Operazione. Rappresentano eccezioni rispetto alle dichiarazioni e garanzie soltanto le circostanze indicate nelle c.d. disclosure schedule allegate ai rispettivi Warranty Agreement, in relazione a cui, pertanto, è escluso ogni indennizzo.
Fatte salve talune esclusioni e limitazioni in linea con la prassi di mercato, in ragione della circostanza che le dichiarazioni e garanzie previste dai Warranty Agreements saranno interamente assicurate dalle apposite polizze W&I sopra indicate, i Warranty Agreements prevedono che: (i) la responsabilità dei garanti è limitata a un importo complessivo pari a US\$1, salvo il caso di dolo del relativo garante e (ii) gli unici rimedi esperibili dalla parte a favore della quale sono state rilasciate le dichiarazioni e garanzie sono quelli previsti dalla relativa polizza W&I.
Nel Warranty Agreement LMI è prevista una soglia di materialità pari a US\$2,5 milioni in relazione alle dichiarazioni e garanzie attinenti all'assenza di cambiamenti rilevanti, ai contratti rilevanti e al rispetto delle previsioni di legge. Nel Warranty Agreement EV è prevista, invece, una soglia di materialità pari a CHF1 milione in relazione alle dichiarazioni e garanzie attinenti all'assenza di cambiamenti rilevanti, ai contratti rilevanti e al rispetto delle previsioni di legge. Le due soglie di materialità sopra indicate sono state determinate in modo simmetrico per il Gruppo EV e il Gruppo LMI, applicando la medesima percentuale, pari a circa il 5%, all'EBITDA del Gruppo EV e del Gruppo LMI al 31 dicembre 2022 e in coerenza con le medesime soglie di materialità e rilevanza utilizzate nel contesto delle due diligence legali svolte sul Gruppo EV e sul Gruppo LMI.
Tra gli Accordi Definitivi che saranno sottoscritti dalle parti vi sono, tra l'altro, gli accordi parasociali denominati "Amended and Restated Limited Liability Company Agreement" relativi, rispettivamente, a Bruno US HoldCo e a Bruno International HoldCo al fine di regolare in particolare: (i) i reciproci diritti e obblighi di De' Longhi, DLI e dei Soci di Minoranza di LMI relativi alla governance societaria delle NewCo US, nonché (ii) i casi di trasferibilità e intrasferibilità delle partecipazioni nelle NewCo US e (iii) le ipotesi di c.d. exit (collettivamente, i "Buyers Closing LLC Agreements") (10) .
I Buyers Closing LLC Agreements saranno stipulati ai medesimi termini e condizioni e saranno entrambi retti dalla legge dello Stato del Delaware (USA). Inoltre, al fine di assicurare che le previsioni contenute nei suddetti accordi parasociali siano applicate ed eseguite secondo i medesimi criteri e in modo uniforme a entrambe le NewCo US, i Buyers Closing LLC Agreements contengono specifiche previsioni di coordinamento volte a fare sì che le NewCo US siano gestite e amministrate in modo coerente tra loro, come se si trattasse di una unica e sola società, secondo gli obiettivi commerciali e di governance stabiliti tra le parti ai sensi dei Buyers Closing LLC Agreements. In particolare, ciascun Buyer Closing LLC Agreement prevede che gli organi societari delle NewCo US siano costituiti dai medesimi membri selezionati secondo uguali criteri, che l'esercizio dei diritti di voto e le deliberazioni dei relativi organi societari siano esercitati e assunti nello stesso identico modo e che le previsioni di exit siano applicate uniformemente a ciascuna delle NewCo US. Ciascun Buyer Closing LLC Agreement contiene altresì una c.d. "stapling provision", ai sensi della quale il trasferimento di una partecipazione da parte di un socio di una NewCo US potrà essere effettuato ai termini e alle condizioni di seguito previsti per i trasferimenti di partecipazioni e subordinatamente all'ulteriore condizione che sia contestualmente trasferita in misura proporzionale la partecipazione detenuta nell'altra NewCo US da parte del medesimo socio trasferente.
In aggiunta a quanto sopra, tra le principali pattuizioni dei Buyers Closing LLC Agreements si segnalano, in particolare:
(10) Precisamente, il testo del Buyer Closing LLC Agreement relativo a Bruno US HoldCo già concordato tra le parti dell'Operazione è accluso al PEA, mentre, secondo quanto previsto nel PEA, il Buyer Closing LLC Agreement relativo a Bruno International HoldCo sarà predisposto successivamente alla sottoscrizione degli Accordi Definitivi, replicando specularmente le medesime previsioni del Buyer Closing LLC Agreement relativo a Bruno US HoldCo e allegato al PEA.
ciascuna NewCo US priva di diritto di voto, al fine di consentire a De' Longhi e a DLI di partecipare alle riunioni dei soci delle NewCo US e per esercitare i diritti di accesso e monitoraggio delle informazioni previsti per i soci delle NewCo US ai sensi dei Buyers Closing LLC Agreements;
che qualora i Soci di Minoranza di LMI non avessero più diritto a nominare i propri amministratori delle NewCo US, gli stessi avranno diritto di nominare 1 (uno) board observer a condizione che tali soci detengano almeno il 4% delle quote delle NewCo US;
qualora le condizioni di mercato o altro evento o circostanza significativa che possa influenzare le quote delle NewCo US lo richiedano;
Ai Buyers Closing LLC Agreements e al PEA è allegato il term-sheet del LuxCo Combination Shareholders' Agreement (il "Term-Sheet del LuxCo Combination Shareholders' Agreement"), ossia i termini e le condizioni principali dell'accordo parasociale volto a disciplinare le modalità ai sensi delle quali De' Longhi (per il tramite di De' Longhi Benelux) e DLI eserciteranno, per il tramite di LuxCo e I Due Leoni e Two Lions, dunque in qualità di soci indiretti delle NewCo US, i propri diritti e prerogative attinenti alla governance e alla circolazione delle partecipazioni nelle NewCo US previsti dai Buyers Closing LLC Agreements, quali illustrati sinteticamente al precedente Paragrafo 2.2.5.
Precisamente, nel PEA e nei Buyers Closing LLC Agreements è previsto:
Sulla base di quanto indicato nel Term-Sheet del LuxCo Combination Shareholders' Agreement, il LuxCo Combination Shareholders' Agreement sarà retto dalla legge lussemburghese e, tra le principali pattuizioni dello stesso, si segnalano, in particolare:
Agreements (ad esempio, in caso di trasferimento consentiti, trasferimenti in caso di esercizio del diritto di trascinamento (drag-along) o del diritto di covendita (tag-along), trasferimenti in caso di IPO o Scissione delle NewCo US, ovvero in caso di trasferimenti necessari per dare esecuzione ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo dell'Operazione o di pagamento degli indennizzi), De' Longhi avrà il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie al livello di LuxCo e delle NewCo US al fine di esercitare e garantire l'esecuzione dei propri diritti e (b) qualora DLI (o LuxCo) abbia il diritto di trasferire partecipazioni al livello delle NewCo US ai sensi dei Buyers Closing LLC Agreements, DLI avrà diritto ad ottenere il trasferimento di tali partecipazioni da parte di LuxCo e la distribuzione a proprio esclusivo beneficio dei relativi proventi;
Nel contesto degli Accordi Definitivi che saranno sottoscritti dalle parti si prevede, inoltre, la sottoscrizione da parte delle NewCo US e di LMI di un accordo modificativo dell'accordo parasociale in essere relativo a LMI (il "New Operating Agreement").
In particolare, ai sensi del New Operating Agreement sono, tra l'altro, disciplinate le regole generali di funzionamento di LMI e dei suoi organi sociali, il diritto di nomina a componente dell'organo amministrativo di LMI di un manager di LMI in conformità a quanto previsto dai Buyers Closing LLC Agreements, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi delle NewCo US in qualità di azionisti di LMI. A tal riguardo, sulla base di quanto riferito dall'Advisor Legale del CdA, il New Operating Agreement riflette previsioni usuali secondo prassi, riconoscendo pari diritti alle due NewCo US senza attribuzione di alcuna prerogativa speciale ad una di esse a discapito dell'altra.
Tra gli allegati ai Buyers Closing LLC Agreements è incluso, tra l'altro, un term-sheet che disciplina i termini e le condizioni principali di un nuovo piano di phantom stock option (il "Phantom Stock Option Plan") quale strumento di incentivazione di alcuni key managers di LMI e di EV, ivi inclusi, i signori Guido Berardinelli, Roberto Bianchi, Lorenzo Carboni, Christopher Pietro Salierno e Massimiliano Valenti.
Il Phantom Stock Option Plan costituisce un nuovo piano di incentivazione che non prevede l'attribuzione di opzioni o di partecipazioni, ma il riconoscimento di un incentivo in denaro da parte delle NewCo US a favore dei relativi beneficiari. In particolare, l'obiettivo del Phantom Stock Option Plan è quello di incentivare i relativi beneficiari al completamento di un'efficiente integrazione tra il business del Gruppo EV e del Gruppo LMI. Il Phantom Stock Option Plan sarà retto dalla legge dello Stato del Delaware (USA) e, tra le principali pattuizioni dello stesso previste dal termsheet, si segnalano, in particolare:
Tra gli allegati ai Buyers Closing LLC Agreements è incluso, tra l'altro, un term-sheet che disciplina i termini e le condizioni principali di un nuovo long-term incentive plan ("LTIP") quale strumento di incentivazione per taluni dirigenti di secondo livello del Gruppo LMI e del Gruppo EV, i quali non saranno beneficiari del Phantom Stock Option Plan.
Il piano LTPI costituisce un nuovo piano di incentivazione che non prevede l'attribuzione di opzioni o di partecipazioni, ma il riconoscimento di un incentivo in denaro da parte delle NewCo US a favore dei suddetti dirigenti di secondo livello del Gruppo LMI e del Gruppo EV che saranno selezionati da De' Longhi su proposta dei Soci di Minoranza di LMI entro la Data del Closing o entro la diversa data da concordarsi tra le parti dell'Operazione. L'obiettivo dell'LTIP è quello di incentivare i relativi beneficiari al completamento di un'efficiente integrazione tra i business del Gruppo EV e del Gruppo LMI in un arco temporale di tre anni tra il 2024 e il 2026. Il LTPI sarà retto dalla legge italiana e, tra le principali pattuizioni dello stesso dal termsheet, si segnalano, in particolare:
Secondo quanto riferito dal management della Società al Comitato, si prevede che la sottoscrizione degli Accordi Definitivi avvenga indicativamente il 21 dicembre 2023.
Inoltre, con riferimento al perfezionamento dell'Operazione, come già indicato al precedente Paragrafo 2.2.4, la bozza di Purchase and Exchange Agreement prevede che il closing dell'Operazione avvenga alla prima tra: (i) il 60° (sessantesimo) giorno di calendario successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi Definitivi, e (ii) il 5° (quinto) giorno di calendario successivo all'implementazione della catena societaria dei diversi veicoli previsti ai fini del perfezionamento dell'Operazione ai sensi del PEA. A tal riguardo, il management della Società stima, allo stato, che il closing dell'Operazione possa perfezionarsi indicativamente a partire da metà febbraio 2024.
L'Operazione si qualifica come "operazione con parti correlate" ai sensi dell'Appendice alla Procedura OPC e dell'Appendice al Regolamento Consob OPC, in considerazione di quanto di seguito indicato.
Si osserva, in primo luogo che, come rappresentato al precedente Paragrafo 2.2.2, l'Operazione coinvolge le seguenti società del Gruppo De' Longhi alla data del presente Parere:
In secondo luogo, si rileva, inoltre, che l'Operazione contempla il coinvolgimento, tra l'altro(11) , di:
Si precisa, infine, che, come descritto nel precedente Paragrafo 2.2.2, a seguito e per effetto del perfezionamento dell'Operazione(12) , De' Longhi e DLI saranno titolari indirettamente, per il tramite di LuxCo, I Due Leoni e Two Lions, di una partecipazione pari, rispettivamente, al 61,4% circa e al 26,6% circa del capitale sociale delle NewCo US congiuntamente considerate, le quali diventeranno titolari dell'intero capitale sociale di EV e di LMI, mentre i
(11) Come precisato nei precedenti Paragrafi 2.1 e 2.2.1, all'Operazione, così come alle trattative e negoziazioni relative alla definizione dei termini e condizioni dell'Operazione e degli Accordi Definitivi, hanno partecipato anche i Soci di Minoranza di LMI, i quali, alla data del presente Parere, sono titolari, complessivamente considerati, del 37,4% circa del capitale sociale di LMI.
(12) Partecipazioni determinate sulla base delle stime effettuate dalle parti in vista della sottoscrizione degli Accordi Definitivi e soggette ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo ai sensi del PEA quali descritti nel precedente Paragrafo 2.2.3(ii).
Soci di Minoranza di LMI saranno titolari, congiuntamente considerati, di una partecipazione complessiva pari al 12% circa del capitale delle NewCo US.
Ciò posto, l'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate in quanto:
Con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti tra De' Longhi e, rispettivamente, LuxCo, I Due Leoni, Two Lions, Bruno US HoldCo, Bruno International HoldCo ed EV, nell'ambito
(13) A tal riguardo, si ricorda che con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 aprile 2017, ed aggiornato in data 9 novembre 2023, De' Longhi ha attribuito un voto maggiorato pari a 2 (due) voti per ciascuna azione alle azioni appartenute ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF e dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.
(14) Per mera completezza informativa si precisa che, in conformità all'art. 3 della Procedura OPC, DLI risulta iscritta quale parte correlata della Società nel Registro delle Parti Correlate istituito da De' Longhi. Per completezza, si precisa, altresì, che De' Longhi non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della controllante DLI, né di alcun altro soggetto, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile, mentre De' Longhi esercita attività di direzione e coordinamento sulle proprie società controllate (ivi inclusa EV).
(15) Partecipazione determinata sulla base delle stime effettuate dalle parti in vista della sottoscrizione degli Accordi Definitivi e soggette ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo ai sensi del PEA quali descritti nel precedente Paragrafo 2.2.3(ii). (16) Partecipazione determinata sulla base delle stime effettuate dalle parti in vista della sottoscrizione degli Accordi Definitivi e soggetta ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo ai sensi del PEA quali descritti nel precedente Paragrafo 2.2.3(ii).
(17) Partecipazione determinata sulla base delle stime effettuate dalle parti in vista della sottoscrizione degli Accordi Definitivi e soggetta ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo ai sensi del PEA quali descritti nel precedente Paragrafo 2.2.3(ii). (18) Per mera completezza informativa si precisa che, in conformità all'art. 3 della Procedura OPC, EV risulta iscritta quale parte correlata della Società nel Registro delle Parti Correlate istituito da De' Longhi.
dell'Operazione è stato ritenuto che non possa trovare applicazione la fattispecie di esenzione di cui all'art. 10.1, lett. g) della Procedura OPC, in quanto il rapporto partecipativo che intercorrerà tra DLI e le suddette società è considerato un "interesse significativo di altre Parte Correlata" in conformità a previsto dall'art. 10.1, lett. g) della Procedura OPC e dall'art. 14 del Regolamento Consob OPC(19) .
L'Operazione integra, quindi, i requisiti per potersi qualificare come un'"operazione" ai sensi e per gli effetti della Procedura OPC, nonché in conformità a quanto riportato al punto 2 dell'Appendice alla Procedura OPC e del punto 1 dell'Appendice al Regolamento Consob OPC, in quanto dà luogo, a vario titolo in ragione dei rapporti sopra descritti, a un "trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".
Da ultimo, si precisa che, per quanto a conoscenza del Comitato, l'Operazione non coinvolge, in qualità di parti correlate, i componenti degli organi di amministrazione e controllo, né dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo De' Longhi o di una sua controllante.
Per mera completezza informativa, si segnala, inoltre, che:
L'Operazione si qualifica come "operazione di maggior rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC, in quanto sono superati gli indici di rilevanza del controvalore e dell'attivo di cui all'allegato 3, paragrafi 1.1, lett. a) e 1.1, lett. b), del Regolamento Consob OPC, come richiamato dalla Procedura OPC.
Precisamente, con riferimento all'indice di rilevanza del controvalore, la capitalizzazione di borsa di De' Longhi, rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (ossia, alla
(19) Come già osservato, infatti, DLI, società controllante la Società: (i) detiene alla data odierna l'intero capitale sociale di Two Lions e i Due Leoni e, quindi, esercita il controllo di LMI, (ii) sarà titolare, all'esito dell'Operazione, di una partecipazione diretta pari al 30,19% circa del capitale sociale di LuxCo e, indirettamente, pari al 26,6% del capitale sociale di I Due Leoni, Two Lions, Bruno US HoldCo, Bruno International HoldCo, LMI ed EV.
chiusura del 29 settembre 2023 in ragione dell'ultimo Resoconto intermedio di gestione di De' Longhi al 30 settembre 2023), è pari a Euro 3.125,638 milioni (la "Capitalizzazione di Borsa De' Longhi"). Pertanto, ai sensi della Procedura OPC, sono "operazioni di maggiore rilevanza" quelle il cui controvalore ecceda l'importo di Euro 156,282 milioni, corrispondente al 5% della Capitalizzazione di Borsa De' Longhi. In relazione all'Operazione, l'indice di rilevanza del controvalore risulta, dunque, ampiamente superato come di seguito descritto:
Si precisa, altresì, che con riferimento all'indice di rilevanza dell'attivo, il totale dell'attivo del Gruppo De' Longhi risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato (vale a dire, come già indicato, il Resoconto intermedio di gestione di De' Longhi al 30 settembre 2023) è pari a Euro 3.684,3 milioni (l'"Attivo De' Longhi"). Pertanto, ai sensi della Procedura OPC, sono "operazioni di maggiore rilevanza" quelle in cui il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione superi l'importo di Euro 185,215 milioni, corrispondente al 5% dell'Attivo De' Longhi. Considerando dunque LMI, la quale costituisce l'entità oggetto dell'Operazione che entrerà nell'area di consolidamento del Gruppo De' Longhi per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si osserva che, sulla base dello stato patrimoniale consolidato del Gruppo LMI al 30 settembre 2023 preso come riferimento ai fini della valorizzazione di LMI nel contesto del PEA, il suo attivo è pari a Euro 201,593 milioni; pertanto, anche l'indice di rilevanza dell'attivo risulta, dunque, superato nel caso in esame, essendo pari al 5,5% dell'Attivo De' Longhi.
Per completezza, si precisa, infine, che l'indice di rilevanza delle passività di cui all'allegato 3, paragrafi 1.1, lett. c), del Regolamento Consob OPC, come richiamato dalla Procedura OPC, non risulta superiore alla soglia del 5%, considerando il rapporto tra: (1) il totale delle passività del Gruppo LMI risultante dallo stato patrimoniale consolidato del Gruppo LMI al 30 settembre 2023 preso come riferimento ai fini della valorizzazione di LMI nel contesto del PEA (pari a Euro 91,235 milioni e (2) l'Attivo De' Longhi.
Avuto riguardo a quanto sopra riportato, tenuto conto che è sufficiente il superamento anche solo di uno degli indici di rilevanza individuati dal Regolamento Consob OPC, l'Operazione è da ritenersi una "operazione di maggior rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC.
Il presente Parere è reso dal Comitato Indipendenti con riferimento all'Operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del Regolamento Consob OPC e all'art. 6 della Procedura OPC.
Alla data del presente Parere, il Comitato Indipendenti risulta composto dai seguenti amministratori indipendenti, tutti nominati dall'Assemblea degli azionisti di De' Longhi in data 20 aprile 2022:
Gli amministratori indipendenti sono dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2, Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance a cui la Società aderisce, come da valutazione del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi effettuata, da ultimo, in data 13 marzo 2023.
Inoltre, nessuno degli amministratori indipendenti che compongono il Comitato è portatore di interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto all'Operazione oggetto del Parere, né ha mai partecipato alle trattative relativamente ad alcun contratto o atto concernente l'Operazione, né risulta altrimenti correlato all'Operazione medesima.
Ai fini del Parere e dell'assolvimento dei propri compiti previsti dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC, il Comitato ha deciso di avvalersi, sin dall'avvio dei propri lavori, della facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da consulenti indipendenti di propria scelta, come previsto dagli artt. 2.1 e 6.2, lett. g) della Procedura OPC e come consentito dal Regolamento Consob OPC, sia con riferimento ai profili legali, sia per i profili strategici, valutativi, economici e finanziari dell'Operazione.
Precisamente, ad esito di apposito processo di selezione, il Comitato ha conferito l'incarico:
In ottemperanza al Regolamento Consob OPC e alla Procedura OPC, prima del conferimento dell'incarico ai Consulenti, il Comitato ne ha valutato preventivamente, oltre ai contenuti dell'offerta economica, anche i requisiti di professionalità, competenza, esperienza, composizione e standing dei team di lavoro e indipendenza (questi ultimi attestati mediante apposita dichiarazione dei Consulenti, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, come integrate dagli standard internazionali di riferimento contenuti nel Code of Ethics for Professional Accountants approvati dallo IESBA (edizione 2022)).
Ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC, il Comitato è stato tempestivamente informato in merito all'Operazione e ha ricevuto un costante, adeguato e completo aggiornamento durante tutto il periodo delle trattative e della fase di istruttoria dell'Operazione, con possibilità di richiedere informazioni integrative e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione.
In particolare, si precisa che, in primo luogo, il Comitato ha potuto esaminare le varie fasi dell'Operazione sin dal suo avvio. Precisamente, i membri del Comitato sono stati per la prima volta informati in merito all'avvio delle preliminari fasi di istruttoria e di trattative in relazione all'Operazione dalle competenti strutture aziendali di De' Longhi nel contesto della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2023, convocato con punto all'ordine del giorno: "Esame dell'operazione denominata "Progetto Bruno". Deliberazioni inerenti e conseguenti".
Successivamente, il Comitato si è riunito in più occasioni, tramite riunioni in videoconferenza e/o in presenza ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e prodromiche necessarie alla redazione e approvazione del Parere. Al riguardo, si segnala che alle riunioni del Comitato hanno sempre partecipato il Collegio Sindacale della Società, nonché, su invito della Presidente, i Consulenti, il General Counsel della Società, Avv. Marco Piccitto, e il Chief Financial Officer della Società, dott. Stefano Biella, con i relativi collaboratori. Inoltre, a seconda degli argomenti trattati, alcune riunioni del Comitato si sono svolte con la partecipazione anche dell'Amministratore Delegato della Società, dott. Fabio de' Longhi, nonché dell'advisor finanziario e del consulente legale incaricati dalla Società in relazione all'Operazione (ossia, Lazard S.r.l. ("Lazard" o l'"Advisor Finanziario del CdA") e lo studio legale White&Case ("White&Case" o l'"Advisor Legale del CdA" e, congiuntamente a Lazard, i "Consulenti del CdA")), al fine di consentire un completo ed esaustivo aggiornamento del Comitato in merito agli sviluppi delle negoziazioni dell'Operazione e dei relativi profili strategici, valutativi, economici, finanziari e legali.
In particolare, il Comitato ha provveduto all'esame e alla trattazione dell'Operazione nel corso delle seguenti sedute:
(i) in data 24 febbraio 2023, il Comitato si è riunito al fine di individuare un advisor legale per l'assistenza al Comitato in relazione alle attività a quest'ultimo richieste in relazione all'Operazione ai sensi della Procedura OPC e del Regolamento Consob OPC. Nel corso di tale riunione, il Comitato ha deliberato di nominare Pedersoli Studio Legale quale Consulente Legale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa regolamentare applicabile e l'assenza di interessi, diretti o indiretti, nell'Operazione, nonché sulla base dell'importante esperienza dello stesso in operazioni similari. Inoltre, il Comitato ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell'art. 6.2, lett. g) della Procedura OPC e come consentito dal Regolamento Consob OPC, anche della consulenza di un advisor
finanziario al fine di essere supportato nelle analisi e valutazioni relative alla convenienza dell'Operazione mediante rilascio di apposita fairness opinion. A tale scopo, il Comitato ha individuato una rosa di candidati da invitare al processo di selezione (beauty contest), conferendo mandato alla Presidente, Prof.ssa Luisa Maria Virginia Collina, di porre in essere, con il supporto del Consulente Legale e delle competenti strutture aziendali, le attività necessarie per l'avvio del processo di selezione e la raccolta delle proposte da parte dei candidati compresi nella rosa, ivi inclusa, tra l'altro, raccolta dell'apposita attestazione di indipendenza e sottoscrizione di idonei impegni di riservatezza e confidenzialità da parte di ciascun candidato in relazione all'Operazione. Inoltre, nel corso di tale riunione, il Comitato, tenuto conto della necessità di assicurare al Comitato stesso la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato sull'Operazione, ha indicato la Prof.ssa Luisa Maria Virginia Collina, in qualità di Presidente del Comitato e Lead Independent Director della Società, quale soggetto delegato alla ricezione del predetto flusso informativo;
documentazione fornite nel corso della riunione dall'Advisor Finanziario del CdA e dal management della Società;
da Anthesis S.r.l., nonché (ii) le azioni correttive/migliorative relative alla gestione/smaltimento dei rifiuti intraprese da LMI, (iii) i report relativi alla due diligence ambientale sul sito produttivo di EV che è stata svolta da Anthesis S.r.l., (iv) il financial due diligence report predisposto da EY Advisory S.p.A., su incarico della Società, in relazione al gruppo LMI, (v) la bozza del buy-side financial due diligence report predisposto da EY Advisory S.p.A., su incarico di LMI, in relazione a EV, (vi) un revised forecast (contenente, per il primo semestre 2023, dati actual, mentre, per il secondo semestre 2023, dati stimati) relativo ai dati finanziari e di bilancio del gruppo LMI, (vii) un revised forecast relativo a EV (contenente, per i primi 9 mesi del 2023, dati actual e, per gli ultimi 3 mesi del 2023, dati stimati) e (viii) una comunicazione di riepilogo delle discussioni intervenute tra le parti in relazione alle risultanze emerse dalle attività di due diligence finanziaria. Nel contesto di tale incontro, il management della Società ha, inoltre, aggiornato il Comitato in merito alle considerazioni di natura valutativa svolte dalla Società alla luce dell'esame dei dati aggiornati relativi al c.d. current trading, rispettivamente, del Gruppo LMI e del Gruppo EV e delle conseguenti interlocuzioni tra la Società e i Soci LMI, che hanno riguardato anche i criteri per la determinazione dell'enterprise value di LMI e di EV ai fini del PEA;
Rothschild & Co rilasciata in data 20 dicembre 2023, unitamente ai documenti di lavoro finali elaborati da Rothschild & Co per il rilascio della Fairness Opinion. Il Comitato, tenuto conto della documentazione relativa agli Accordi Definitivi messa a disposizione e valutati gli esiti delle analisi svolte da Rothschild & Co come rappresentati nella Fairness Opinion, ha, quindi, proceduto alla finalizzazione e approvazione del presente Parere e alla sua trasmissione in pari data al Consiglio di Amministrazione della Società.
Ai fini dell'efficiente e tempestiva gestione del flusso informativo relativo all'Operazione a favore del Comitato, come già ricordato al precedente Paragrafo 4.3, il Comitato ha indicato la Presidente del Comitato quale figura delegata alla ricezione di detto flusso informativo da parte delle competenti funzioni aziendali della Società. Coerentemente con tale decisione del Comitato, le informazioni e i documenti relativi all'Operazione sono stati perlopiù trasmessi dalla Funzione Affari Legali e Societari della Società alla Presidente del Comitato, la quale, a propria volta, ha tempestivamente trasmesso le informazioni e i documenti ricevuti agli altri membri del Comitato, ai Consulenti e, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale della Società. In taluni casi (di volta in volta concordati tra la Presidente del Comitato e la Funzione Affari Legali e Societari della Società) per maggior celerità il flusso informativo e documentale relativo all'Operazione è stato, invece, indirizzato direttamente dalla Funzione Affari Legali e Societari della Società a tutti i componenti del Comitato, ai Consulenti, e, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale della Società.
Ciò posto e come indicato ai precedenti Paragrafi 4.2 e 4.3, il Comitato e i relativi Consulenti sono stati destinatari di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato in merito all'Operazione, sin dall'avvio delle interlocuzioni preliminari tra le parti interessate e durante tutta l'evoluzione delle trattative e dello svolgimento delle attività di predisposizione, negoziazione e finalizzazione degli Accordi Definitivi.
In particolare, i flussi informativi, avvenuti sia tramite scambi via e-mail che tramite messa a disposizione della documentazione nell'ambito della piattaforma digitale riservata utilizzata dalla Società per la gestione delle riunioni dei propri organi sociali, hanno riguardato, tra l'altro: i principali termini e condizioni dell'Operazione, le finalità e gli obiettivi strategici sottostanti, la tempistica prevista per la realizzazione dell'Operazione medesima e il processo proposto per la negoziazione, finalizzazione e sottoscrizione degli Accordi Definitivi con le relative parti interessate, nonché le bozze finali degli Accordi Definitivi. Tale documentazione ha compreso, tra l'altro, apposite presentazioni power point e note informative redatte dai Consulenti del CdA in relazione all'Operazione, al fine di illustrare i principali profili valutativi ed economico-finanziari sottesi alla definizione dei termini economici dell'Operazione, le prospettate sinergie conseguenti al perfezionamento dell'Operazione, nonché i principali profili legali relativi alla struttura dell'Operazione e al contenuto della relativa documentazione contrattuale.
Il Comitato ha beneficiato, altresì, della continua e tempestiva ricezione dalla Società, per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari, della documentazione relativa all'Operazione, che è stata oggetto di puntuale disamina durante le relative riunioni del Comitato indicate nel precedente Paragrafo 4.3.
Infine, con riguardo all'attività di supporto prestata dai Consulenti, si precisa che questi hanno ricevuto tempestiva comunicazione, per il tramite della Presidente del Comitato e della Funzione Affari Legali e Societari della Società, delle informazioni e della documentazione di volta in volta trasmesse al Comitato, beneficiando altresì di appositi incontri con i Consulenti del CdA, al fine di approfondire in modo proficuo ed esaustivo la comprensione nel dettaglio dei profili valutativi ed economico-finanziari, nonché dei profili legali relativi all'Operazione anche tenuto conto dell'evoluzione delle negoziazioni relative a tutta la documentazione contrattuale. Ciò ha consentito ai Consulenti di analizzare i documenti e formulare, nel corso delle riunioni del Comitato (anche mediante apposite presentazioni power point), suggerimenti a quest'ultimo circa le osservazioni e le richieste di informazioni integrative e chiarimenti da porre agli organi delegati e ai soggetti incaricati dalla Società della conduzione delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione.
Come sopra anticipato, nello svolgimento dei propri compiti istruttori relativi all'Operazione, il Comitato ha formulato numerose osservazioni e richieste di informazioni integrative agli organi delegati e ai soggetti incaricati dalla Società della conduzione delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione, nonché ai Consulenti del CdA. In particolare, le osservazioni e richieste formulate dal Comitato sono state finalizzate ad acquisire una migliore comprensione e analisi della convenienza dell'Operazione.
Precisamente, in relazione ai relativi profili valutativi ed economico-finanziari sono state formulate richieste di chiarimento con riguardo, tra l'altro, alle base di preparazione del Business Plan di EVS e LMI, le principali assunzioni sottostanti al Business Plan (come di seguito definiti), alle poste di bridge-to-equity incluse nella valutazione ed il confronto delle stesse con i rispettivi report di financial due diligence.
Per quanto concerne i profili legali, sono state formulate richieste di chiarimento in relazione, tra l'altro, a quanto segue: struttura dell'Operazione, determinazione delle Quote di Compendio, delle Quote di Compendio LuxCo e del Corrispettivo in Denaro e previsioni relative ai rispettivi aggiustamenti, dichiarazioni e garanzie rilasciate dalle parti e relative coperture assicurative ai sensi delle bozze di Policy W&I, limitazioni quantitative e temporali applicabili agli obblighi di indennizzo a carico della parti per violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal PEA e non coperte dalle Policy W&I, circostanze oggetto di indennizzi speciali, nonché complessivi assetti di governance delle diverse entità comprese nella catena societaria ad esito dell'Operazione, con particolare riferimento a LuxCo e alle NewCo US.
Le predette osservazioni e richieste di informazioni integrative hanno tutte trovato soddisfacente riscontro da parte della Società grazie alle conferme e ai chiarimenti degli organi delegati e dei soggetti incaricati dalla Società, nonché dei Consulenti del CdA ricevuti dal Comitato in occasione delle relative riunioni indicate nel precedente Paragrafo 4.3.
Il Comitato osserva, come confermato dalle rappresentazioni fornite dal management della Società, che nella prospettiva del management della Società l'Operazione ha lo scopo di creare un operatore globale nel settore delle macchine professionali per il caffè espresso di livello premium e super premium. La costituzione di un'aggregazione tra il Gruppo LMI e il Gruppo EV mira all'ulteriore rafforzamento di entrambi i predetti Gruppi in tutte le fasi della catena produttiva, dalla ricerca e progettazione alla produzione e allo sviluppo dei mercati, sfruttando sinergie nell'area della ricerca e innovazione, sinergie commerciali, nonché sinergie attinenti all'ottimizzazione dei costi fissi, dei processi operativi e di procurement delle materie prime e della componentistica, nonché benefici anche in termini di espansione della presenza geografica del Gruppo De' Longhi nei mercati di riferimento(20) . Il risultato di questa aggregazione, attraverso le predette sinergie e in virtù anche della complementarità tra i due Gruppi coinvolti nell'Operazione, sarà la creazione di un operatore globale in grado di competere in entrambi i principali comparti del mercato delle macchine professionali per il caffè espresso, superautomatiche e tradizionali, offrendo una varietà ed una complementarità di prodotti, tecnologie e marchi, migliorando il proprio posizionamento sul mercato anche rispetto a potenziali future opportunità di crescita e di sviluppo di nuovi rapporti commerciali.
A tale proposito, come già osservato, il management della Società ha illustrato al Comitato che l'Operazione rappresenta un fondamentale punto di svolta nello sviluppo di una strategia di espansione e diversificazione del Gruppo De' Longhi nell'area del caffè, sia professionale che domestico, che già oggi viene identificata come il principale driver di crescita del Gruppo nel medio-lungo termine. De' Longhi negli anni ha creato un importante posizionamento nel settore delle macchine da caffè espresso per uso domestico, diventando il maggior produttore mondiale e sfruttando know-how e tecnologie di processi e prodotto proprietarie per consolidare la propria leadership nel mercato. Tali competenze, supportate dalle evidenze dei trend di crescita del comparto del caffè, hanno spinto il Gruppo ad entrare nel mondo delle macchine professionali, finalizzando l'acquisizione di EV, dapprima, nel 2017, con una quota di minoranza e successivamente, nel 2021 con l'intera proprietà. Come già osservato al Paragrafo 2.2.1 che precede, la strategia di espansione per linee esterne, con particolare riferimento al settore delle macchine da caffè per le imprese commerciali, è stata, inoltre, confermata tra i pilastri della strategia del Gruppo nel contesto del piano strategico di medio termine per il triennio 2021-2023 presentato al mercato e agli analisti nel marzo 2021, strategia che è stata poi riconfermata per il triennio 2023-2026 nella presentazione fatta al Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 16 febbraio 2023.
L'Operazione, perciò, appare coerente con lo sviluppo strategico del Gruppo De' Longhi, che vede nel rafforzamento della propria leadership nelle categorie più importanti – di cui il caffè è la principale - il motore strategico di crescita sostenibile di medio-lungo termine. In particolare, il management della Società ha indicato tra le principali priorità strategiche ed operative perseguite attraverso l'Operazione i seguenti profili:
(20) Per completezza, si precisa che le stime effettuate dalle parti ai fini della determinazione del Corrispettivo in Denaro così come delle Quote di Compendio e delle Quote di Compendio LuxCo sono effettuate su base c.d. stand alone e non includono le sinergie conseguenti al perfezionamento dell'Operazione attese dal management della Società, nonché i costi di integrazione e/o altri impatti derivanti dal perfezionamento dell'Operazione.
al posizionamento del Gruppo LMI già esistente in tali mercati (ad esempio, Australia, Nuova Zelanda e USA); analoghe opportunità sono offerte al Gruppo LMI sulla base della complementarità dei mercati in cui oggi opera il Gruppo EV;
Avuto riguardo a quanto sopra riportato, il management della Società ritiene, quindi, che l'Operazione rappresenti, al momento, la migliore opportunità per il Gruppo De' Longhi per perseguire la propria strategia di espansione per linee esterne nel settore delle macchine da caffè professionali.
Il Comitato ha potuto, inoltre, verificare la coerenza delle ragioni illustrate dal management della Società con l'informativa finanziaria del Gruppo De' Longhi. In particolare, come indicato sia nei resoconti di gestione infra-annuali relativi all'esercizio 2023, sia nella relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2023 del Gruppo De' Longhi, il settore delle macchine per il caffè professionali rappresenta a tutti gli effetti un settore strategico per la Società e per il suo Gruppo, in quanto, sia nel precedente esercizio 2022 sia in quello in corso, tale settore ha fatto registrare buoni risultati e una sostenuta crescita dei ricavi in linea con le previsioni del piano di crescita e di sviluppo della Società.
Inoltre, il Comitato ha potuto verificare, sulla base della documentazione e delle informazioni messe a disposizione del management della Società con il supporto dell'Advisor Finanziario del CdA, che anche secondo degli analisti di mercato il settore delle macchine per il caffè professionali costituisce ad oggi il settore a maggior valore aggiunto con prospettive per gli operatori (inclusi il Gruppo De' Longhi) di crescere per linee esterne mediante il ricorso ad operazioni di m&a di larga scala. Ciò risulta, inoltre, confermato dalla costatazione che alcuni operatori attivi nei medesimi settori ovvero in settori contigui a quelli oggetto dell'Operazione hanno attuato negli anni recenti strategie di crescita per linee esterne.
Sulla base di quanto precede e tenuto conto di quanto anche riportato nel seguente Paragrafo 5.2, il Comitato ritiene che il compimento dell'Operazione risponda all'interesse della Società.
Come riportato nel precedente Paragrafo 4.2, ai fini della valutazione dei profili di convenienza dell'Operazione il Comitato ha deciso di avvalersi dell'assistenza e consulenza di Rothschild & Co, il quale ha rilasciato apposita fairness opinion (la "Fairness Opinion"), allegata in copia al presente Parere quale Allegato A, a cui si rimanda per una più dettagliata analisi del contenuto, dei limiti e dei risultati cui l'Advisor Finanziario Indipendente è pervenuto.
Nello svolgimento delle analisi propedeutiche alla formulazione della Fairness Opinion, Rothschild & Co si è basata su informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni acquisite nelle interazioni via e-mail e via conference call con il management preposto ai contatti da parte di DLG, EVS e LMI (il "Management"), (il "Set di Informazioni").
Il Set di Informazioni alla base della Fairness Opinion include, inter alia, la seguente documentazione:
fini dell'Incarico, ivi incluso l'andamento dei prezzi di mercato di tali titoli e le relative valutazioni fornite dagli analisti di mercato e dalle banche dati specialistiche (e.g., Bloomberg e Factset);
◼ metriche economiche e di mercato, come tassi risk-free, tassi di cambio, industry beta, equity risk premium, sono state reperite da diverse fonti, comprese, ma non limitate a, Bloomberg, Factset, Damodaran, siti web della banca centrale svizzera e della banca centrale americana.
Rothschild & Co si è basata sul Set di Informazioni fornito da DLG e dai suoi consulenti, dal Management, nonché su tutte le informazioni pubblicamente disponibili, assumendone la completezza, l'accuratezza e la ragionevolezza in tutti gli aspetti rilevanti, e non ha effettuato una verifica autonoma di tali informazioni.
In relazione ai Business Plan resi disponibili nel contesto del processo, il Management ha informato Rothschild & Co che le proiezioni non sono state comunicate al mercato e che rappresentano le stime più accurate del Management alla data della Fairness Opinion. I Business Plan preparati dal Management non sono stati esaminati da alcuna società di consulenza indipendente. DLG non ha sviluppato una versione "buy-side" del Business Plan di LMI ai fini dell'Operazione.
Rothschild & Co è stata, altresì, informata da DLG che le versioni del Business Plan di EVS messe a disposizione di Rothschild & Co nel corrente mese di dicembre 2023 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di EVS, mentre il Business Plan di LMI è stato presentato al, ma non approvato alla data della Fairness Opinion dal, relativo Consiglio di Amministrazione.
Qualsiasi dato economico-finanziario su cui Rothschild & Co ha basato le proprie analisi è stato preso da informazioni pubblicamente disponibili e/o fornito dal Management e/o desunto dalle assunzioni del Management discusse durante gli incontri con il medesimo. Rothschild & Co non assume alcuna responsabilità in relazione a tali dati, né in relazione alle loro fonti.
Nel contesto dell'incarico, Rothschild & Co ha ricevuto i report di FDD predisposti da EY per EVS e LMI, che coprono i dati storici fino a giugno 2023 per LMI e fino a dicembre 2023 per EVS. Sono stati forniti aggiornamenti in merito alla stima degli aggiustamenti di EBITDA e indebitamento netto per LMI a dicembre 2023 dal Management, in linea con le poste di aggiustamento identificate da EY. Il Management ha informato Rothschild & Co che il report FDD di LMI non è stato aggiornato per i dati previsionali a dicembre 2023, dato che l'Operazione si basa sul meccanismo closing accounts, pertanto, tutti gli aggiustamenti saranno puntualmente aggiornati al closing dell'Operazione e successivamente al closing come definito nel PEA.
Rothschild & Co ha svolto le proprie Analisi a supporto della Fairness Opinion sulla base di informazioni disponibili alla data di predisposizione della stessa. Coerentemente, eventuali cambiamenti o nuove informazioni successive a questa data non sono stati considerati ai fini della Fairness Opinion.
Rothschild & Co ha fatto affidamento sul fatto che – in risposta agli approfondimenti condotti – non sia stato omesso da parte del Management, il riferimento ad alcun dato, evento o situazione che possa, anche solo potenzialmente, influenzare in modo significativo i dati e le informazioni fornite.
Nell'esecuzione dell'incarico, Rothschild & Co si è basata sui termini e le condizioni inclusi nei materiali ricevuti, nonché nel PEA. Come previsto dal PEA, i termini e le condizioni al closing dell'Operazione potrebbero differire da quelli previsti alla data di sottoscrizione degli Accordi Definitivi. Rothschild & Co ha basato il proprio esercizio di valutazione sui riferimenti stabiliti alla sottoscrizione degli Accordi Definitivi e non esprime alcun parere sulle prospettive di valutazione al closing dell'Operazione. Inoltre, nell'esercizio valutativo Rothschild & Co ha assunto che i documenti dell'Operazione di cui ha preso visione siano i medesimi nei contenuti finanziari rilevanti per la Fairness Opinion rispetto a quelli che saranno firmati alla data di sottoscrizione.
Rothschild & Co si è basata sulla conferma fornita dal Management in relazione alla neutralità della valutazione dal punto di vista finanziario tra: (i) l'adozione ai fini valutativi della struttura societaria che verrà implementata per il completamento dell'Operazione, come regolamentato dal PEA, e (ii) i valori delle quote in trasparenza di pertinenza di DLG, DLI e dei Soci di Minoranza di LMI. Tale neutralità valutativa è stata confermata dal calcolo fornito dal Management e dai suoi consulenti, che evidenzia che la somma delle quote dell'Equity Value attribuite ad ogni singolo azionista di LMI ed EVS in trasparenza è uguale alla somma degli Equity Value di EVS e LMI.
Considerando il ruolo di Rothschild & Co e la natura dell'Operazione, nonché i termini e le condizioni disponibili alla data della Fairness Opinion, le valutazioni di Rothschild & Co sono state effettuate con l'obiettivo di esprimere una stima comparativa dei pesi relativi di LMI ed EVS al completamento dell'Operazione, al fine di esprimere un parere sulla correttezza del Peso Relativo di DLG, adottando per quanto possibile - criteri di valutazione omogenei e comparabili.
Eventuali sviluppi futuri nel mercato di riferimento, in particolare nel contesto di una significativa incertezza legata agli impatti potenziali che potrebbero derivare da, o in connessione con: i) le situazioni geo-politiche internazionali, nonché ii) l'evoluzione dei fattori macroeconomici, e iii) l'evoluzione del contesto del mercato dell'M&A, potrebbero alterare significativamente le informazioni utilizzate nella Fairness Opinion e le relative conclusioni.
Ai fini della Fairness Opinion, Rothschild & Co ha valutato, in linea con la best practice, LMI ed EVS su base stand-alone, escludendo sinergie, costi di integrazione e/o altri impatti derivanti dal perfezionamento dell'Operazione.
Per lo svolgimento dell'incarico, Rothschild & Co si è basata su diverse metodologie di valutazione, selezionate sulla base dell'esperienza pregressa di Rothschild & Co nonché delle migliori pratiche di valutazione italiane e internazionali. Tuttavia, tali metodologie di valutazione, come fisiologico per questo tipo di esercizi di valutazione, presentano limitazioni intrinseche.
Le analisi di valutazione effettuate da Rothschild & Co non devono essere considerate singolarmente, ma nel loro complesso come parte inscindibile unica di un esercizio valutativo limitato allo scopo della Fairness Opinion.
Inoltre, è opportuno segnalare che le Analisi svolte da Rothschild & Co non includono:
Rothschild & Co ha condotto le proprie analisi sottese all'incarico sulla base del Set di Informazioni ricevuto, nonché in base ai principi di best practice della prassi valutativa nazionale ed internazionale che prendono in considerazione l'analisi dei fondamentali, del Set di Informazioni ricevute ed in ipotesi di continuità gestionale di EVS e di LMI (c.d. going concern), senza considerare gli impatti derivanti dall'aggregazione tra EVS e LMI.
Rothschild & Co ha applicato le seguenti metodologie valutative:
Rothschild & Co ha applicato le medesime metodologie valutative per la definizione sia dell'Equity Value di EVS, sia dell'Equity Value di LMI, sia del risultante Peso Relativo di DLG.
La seguente descrizione sintetica delle metodologie non deve essere considerata, né rappresenta, una descrizione esaustiva di tutte le analisi effettuate e di tutti i fattori considerati in relazione alla Fairness Opinion.
Si precisa che le metodologie prescelte non devono essere considerate singolarmente bensì interpretate come parte inscindibile di un processo di valutazione unico, e si segnala altresì che le metodologie hanno rilevanza paritetica tra loro.
La valutazione si basa sull'analisi dei flussi di cassa operativi prospettici di LMI e EVS sulla base delle proiezioni fornite dal Management ed attualizzati alla data del 31 dicembre 2023, assunta, convenzionalmente, come data di riferimento più prossima alla data di sottoscrizione degli Accord Definitivi. Ai fini della determinazione del terminal value è stata adottata la metodologia di Gordon. I parametri principali di mercato assunti ai fine della valutazione sono: i) un costo medio ponderato del capitale ("WACC") compreso nell'intervallo 10.0% - 11.0% per EVS e 8.5% - 9.5% per LMI; e ii) un tasso di crescita di lungo periodo ("g") compreso nell'intervallo 2.0% - 3.0% sia per EVS sia per LMI.
La metodologia si basa sull'osservazione dei multipli correnti di mercato per le società quotate ritenute comparabili ad EVS e LMI, con capitalizzazione di mercato calcolata sulla base dei prezzi di mercato medi nell'ultimo mese antecedente la data del 12 dicembre 2023. Ai fini delle Analisi sono stati utilizzati i multipli EV / EBITDA e EV / EBIT per gli anni 2023, 2024 e 2025.
La metodologia si basa sull'osservazione dei multipli storici di mercato per le società quotate ritenute comparabili ad EVS e LMI su un orizzonte temporale di 10 anni antecedenti il 12 dicembre 2023. Ai fini delle Analisi sono stati utilizzati i multipli EV / EBITDA e EV / EBIT calcolati su base Next Twelve Months ("NTM") per il periodo di analisi, ed applicati ai rispettivi EBITDA ed EBIT 2024.
La metodologia si basa sull'osservazione dei multipli EV / EBITDA delle transazioni avvenute negli ultimi 10 anni relative a società comparabili ad EVS e a LMI.
In relazione alle metodologie di valutazione utilizzate è possibile individuare le seguenti limitazioni:
settore di riferimento di EVS e LMI e da una profonda eterogeneità delle situazioni analizzate.
Di seguito si riportano i range valutativi rappresentanti il Peso Relativo di DLG e risultanti dall'applicazione delle diverse metodologie di valutazione sopra indicate:
| Peso Relativo di DLG (%) | ||
|---|---|---|
| Metodologie | ||
| 58% | 74% | |
| EV / EBITDA | 59% | 68% |
| EV / EBIT | 57% | 69% |
| EV / EBITDA | 53% | 64% |
| EV / EBIT | 56% | 65% |
| EV / EBITDA | 59% | 70% |
| Minimo |
Sulla base delle analisi condotte, Rothschild & Co è dell'opinione che alla data della Fairness Opinion, il Peso Relativo di DLG pari al 61,4% circa sia da ritenersi congruo da un punto di vista finanziario in relazione all'Operazione.
Come indicato nel precedente Paragrafo 4.3, nel corso della riunione del 20 dicembre 2023 il Comitato ha esaminato la Fairness Opinion rilasciata dall'Advisor Finanziario Indipendente anche alla luce della documentazione e delle informazioni dallo stesso predisposte ed illustrate nel corso delle precedenti riunioni del Comitato, a cui Rothschild & Co ha partecipato durante il processo che ha portato al rilascio del presente Parere.
All'esito delle valutazioni e degli approfondimenti svolti, il Comitato ha ritenuto di condividere le metodologie valutative individuate e la loro applicazione come riflesse nella Fairness Opinion dell'Advisor Finanziario Indipendente. In particolare, il Comitato sottolinea che le metodologie adottate sono sottese alla definizione del Peso Relativo di DLG in seno all'Operazione straordinaria di aggregazione e, pur non essendo da considerare singolarmente, presentano una coerenza di massima rispetto alla definizione di tale Peso Relativo.
Nel far proprie le conclusioni rappresentate nella Fairness Opinion, il Comitato ha preso atto che l'approccio tenuto durante il processo di valutazione rispetto agli elementi quantitativi ed alle informazioni qualitative messe a disposizione dal management della Società, pur con le limitazioni evidenziate nella Fairness Opinion (tra cui l'utilizzo dei Business Plan predisposti dal Management in assenza di un esame e validazione ulteriore da parte di una società di consulenza indipendente), ha seguito il principio generale della prudenza nel rispetto degli interessi degli azionisti di minoranza della Società. Per completezza, si precisa che, in relazione alla limitazione sopra indicata relativa ai Business Plan predisposti dal Management, il management della Società ha illustrato, in particolare, sia al Comitato sia all'Advisor Finanziario Indipendente, che tali Business Plan sono stati attentamente esaminati dal management della Società, il quale ha un'approfondita conoscenza del settore del caffè data sia dalla leadership mondiale nel settore delle macchine da caffè (settore household appliances) sia per la conoscenza diretta del business professionale attraverso EV. Tali analisi sono state svolte anche con l'ausilio del proprio advisor finanziario e dei consulenti nominati dalla Società per lo svolgimento delle attività di due diligence finanziarie e fiscali svolte in relazione a LMI. Tale approccio, oltre a risultare coerente con la prassi consolidata della Società in relazione alle operazioni di M&A, ha comportato, secondo quanto dichiarato dal management della Società, rilevanti attività di analisi e approfondimenti con riferimento al Gruppo LMI, sia in termini di analisi delle informazioni strategiche e di mercato, sia attraverso numerosi approfondimenti intercorsi con il management di LMI nell'ambito delle attività di istruttoria dell'Operazione.
Per completezza, si precisa che le stime effettuate dalle parti ai fini della determinazione del Corrispettivo in Denaro così come delle Quote di Compendio e delle Quote di Compendio LuxCo sono effettuate su base c.d. stand alone e non includono le sinergie conseguenti al perfezionamento dell'Operazione e attese dal management della Società come descritte al precedente Paragrafo 5.1, nonché i costi di integrazione e/o altri impatti derivanti dal perfezionamento dell'Operazione. Conseguentemente, anche le considerazioni sopra riportate in merito alla congruità dei termini valutativi dell'Operazione non tengono conto di tali sinergie.
Alla luce di quanto precede, il Comitato ritiene che le condizioni dell'Operazione sono congrue e ragionevoli per la Società e che, pertanto, l'Operazione soddisfa i requisiti di convenienza economica previsti dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate contenuta nel Regolamento Consob OPC e nella Procedura OPC.
Per quanto concerne i profili della correttezza sostanziale dell'Operazione, il Comitato, avuto riguardo all'attività svolta, con il supporto del Consulente Legale e sulla base delle informazioni pervenute dal management della Società e dai Consulenti del CdA, formula le seguenti osservazioni.
Le trattative tra le parti si sono svolte in condizioni di parità con la partecipazione attiva anche dei Soci di Minoranza di LMI, sulla base di modalità usuali secondo la prassi di mercato per operazioni simili e assicurando, tra l'altro, l'implementazione da parte di De' Longhi delle attività e dei presidi a protezione delle informazioni confidenziali e riservate relative all'Operazione e al Gruppo De' Longhi.
Quanto alle attività di due diligence svolte dai consulenti incaricati dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione sia al Gruppo LMI sia al Gruppo EV con riferimento alle aree legale, finanziario, fiscale e ambientale, si precisa che tali attività sono state condotte in conformità alla prassi di mercato per operazioni simili e in modo soddisfacente, consentendo di acquisire idonea comprensione dei due gruppi coinvolti nell'Operazione e senza che emergano profili di particolare criticità in relazione all'Operazione e/o al contenuto degli Accordi Definitivi. A tal riguardo, si segnala che, come usuale secondo prassi di mercato per operazioni simili, le attività di indagine nell'ambito della due diligence legale si è basata su un'attività di revisione della documentazione e di analisi di eventuali criticità secondo soglie di materialità e rilevanza, che sono state determinate in modo simmetrico, applicando la medesima percentuale, pari a circa il 5%, all'EBITDA del Gruppo EV e del Gruppo LMI al 31 dicembre 2022. Con riferimento, invece, alla due diligence ambientale relativa ai siti produttivi del Gruppo EV e del Gruppo LMI è stata applicata una unica soglia di materialità pari a Euro 50.000.
Con riferimento agli Accordi Definitivi, si osserva in primo luogo che, in termini generali, il Comitato non ha rilevato clausole o condizioni a sfavore di De' Longhi disallineate con la prassi di mercato o, comunque, viziate da ingiustificate o anomale concessioni della Società a favore di parti correlate della stessa.
Passando in rassegna i principali Accordi Definitivi, il Comitato osserva, in primo luogo, che il Purchase and Exchange Agreement prevede termini e condizioni equilibrati sia con riferimento alla prassi di mercato per operazioni analoghe (in specie, le clausole relative alla gestione interinale del Gruppo EV, del Gruppo LMI, nonché di I Due Leoni e Two Lions, le dichiarazioni e garanzie fondamentali tipicamente escluse da polizze assicurative W&I, i connessi obblighi di indennizzo e relative limitazioni), sia per quanto riguarda taluni aspetti peculiari più strettamente connessi alla presenza di categorie di quote correlate all'andamento del business del Gruppo LMI nel mercato statunitense.
A tal riguardo, si segnala, in particolare, che le clausole del PEA relative alla gestione interinale, alle reciproche dichiarazioni e garanzie fondamentali e relativi obblighi di indennizzo sono improntate ad una sostanziale simmetria e specularità tra i due Gruppi LMI ed EV e tra De' Longhi e i Soci LMI. Con riferimento specifico alle previsioni relative alla gestione interinale, il PEA applica al Gruppo LMI e al Gruppo EV le medesime soglie di materialità utilizzate nell'ambito delle attività di due diligence legale, al fine di modulare opportunamente gli obblighi di gestione interinale in ragione della diversa dimensione dei due Gruppi e secondo gli standard contrattuali.
Inoltre, seppur il Purchase and Exchange Agreement mantenga una distinzione, a livello di struttura societaria con riferimento a I Due Leoni, Two Lions e le due NewCo US in ragione del relativo trattamento ai sensi del regime fiscale applicabile, tale contratto prevede, comunque, il trattamento unitario delle diverse entità coinvolte come se fossero un unico soggetto e, quindi, senza disparità di trattamento ai fini del perfezionamento dell'Operazione e, più in generale, delle disposizioni di cui al PEA.
Quanto poi alle diverse percentuali di attribuzione ai Soci di Minoranza di LMI, da un lato, e a DLI, dall'altro, in termini di ripartizione del corrispettivo dovuto in Quote di Compendio (o Quote di Compendio LuxCo) e Corrispettivo in Denaro, si segnala che tale distinzione è giustificabile al fine di consentire, da un lato, ai Soci di Minoranza di LMI di disinvestire e liquidare in denaro la metà del proprio attuale investimento nel Gruppo LMI secondo le proprie esigenze(21) , nonché, dall'altro lato, a DLI di mantenere, in ragione del proprio ruolo di attuale azionista di controllo del Gruppo LMI, una partecipazione significativa ad esito dell'Operazione, fermo restando l'identità, in termini di valorizzazione complessiva, del corrispettivo unitario complessivo che sarà pagato a DLI e ai Soci di Minoranza di LMI per ciascuna quota di LMI dagli stessi detenuta, direttamente o indirettamente. Sempre per tale ragione, come menzionato al Paragrafo 2.2.3, ai sensi del PEA è previsto che in caso di aggiustamento (in aumento o in riduzione) del corrispettivo spettante a DLI, questo sia pagato per il suo importo complessivo integralmente in Quote di Compendio LuxCo, restando, quindi, impregiudicata l'identità, in termini di valorizzazione complessiva, rispetto al correlato aggiustamento del corrispettivo spettante ai Soci di Minoranza di LMI.
Con riferimento alla determinazione del corrispettivo dovuto ai Soci LMI si rinvia al precedente Paragrafo 5.2 per i relativi dettagli. Per completezza, si osserva che, ad esito
(21) Ai sensi del PEA è previsto un trattamento peculiare per i Soci di Minoranza LMI Re-Investitori, i quali trasferiranno alle NewCo US, a fronte del versamento del Corrispettivo in Denaro, il 100% delle quote dagli stessi detenute in LMI, unitamente al loro impegno di reinvestire nelle NewCo US il 50% dei proventi derivanti da tale trasferimento, così da assicurare il medesimo risultato finale conseguito con riferimento agli altri Soci di Minoranza di LMI.
delle negoziazioni condotte, ai sensi del PEA non è prevista la costituzione da parte dei Soci LMI di un escrow o altro meccanismo a garanzia di un eventuale aggiustamento del corrispettivo che fosse a carico degli stessi. Tale impostazione risulta giustificabile in ragione di diverse motivazioni, segnatamente: (i) sulla base delle attività di due diligence svolte non sono emerse criticità rilevanti che possano ragionevolmente impattare sulla valorizzazione del Gruppo LMI o del Gruppo EV, (ii) la determinazione del corrispettivo iniziale da versarsi alla Data del Closing si basa su stime della posizione finanziaria netta consolidata e dell'EBITDA consolidato del Gruppo LMI e del Gruppo EV ad una data molto ravvicinata al 31 dicembre 2023, che costituisce ai sensi del PEA la data di riferimento per la determinazione del corrispettivo definitivo (per ulteriori dettagli, si vedano i precedenti Paragrafi 2.2.3 e 5.2) e (iii) la corretta esecuzione del meccanismo di aggiustamento del corrispettivo ai sensi del PEA sarà assicurato anche in virtù dell'impegno assunto direttamente dalle NewCo US ai sensi dei Buyers Closing LLC Agreements e del PEA (a cui aderiranno insieme a LuxCo e a De' Longhi Benelux) di provvedere all'emissione di nuove quote delle NewCo US da assegnare alla parte beneficiaria dell'aggiustamento in misura pari all'importo a quest'ultima dovuto ai sensi del PEA. Analoga previsione è prevista anche in caso di eventuale inadempimento da parte dei Soci LMI degli obblighi di indennizzo in capo agli stessi.
Inoltre, con riferimento ai meccanismi di aggiustamento del corrispettivo e all'eventualità che ai termini e alle condizioni di cui al PEA si possa verificare, successivamente alla Data del Closing, una riduzione della partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da De' Longhi in LuxCo e/o nelle NewCo US, il Comitato ha constatato, ricevendo apposita conferma in tal senso da parte del management della Società, che è ragionevole escludere la possibilità che De' Longhi non mantenga una partecipazione di controllo nelle NewCo US all'esito della procedura di aggiustamento del corrispettivo dell'Operazione prevista dal PEA e sopra descritta. Precisamente, come espressamente dichiarato dal management di De' Longhi al Comitato, l'eventualità che, per effetto della procedura di aggiustamento del corrispettivo dell'Operazione, la Società perda il controllo delle NewCo US, a seguito dell'eventuale rettifica in diminuzione, a seconda dei casi, delle Quote di Compendio e/o delle Quote di Compendio LuxCo attribuibili, indirettamente o indirettamente, alla Società, rappresenta invero un caso teorico e comunque remoto per diverse ragioni, quali, in particolare:
mitigazione – pur fattuali – rispetto all'eventualità (da considerarsi remota come sopra detto) che, per effetto della procedura di aggiustamento del corrispettivo, la partecipazione riferibile alla Società nelle NewCo US possa ridursi al punto di comportare in capo alla Società la perdita del controllo indiretto delle NewCo US.
Si precisa, infine, che ai sensi del PEA il closing dell'Operazione non è subordinato all'ottenimento di autorizzazioni o nulla-osta da parte di autorità antitrust o altre autorità regolamentari (ivi incluse, autorità eventualmente competenti ai fini della normativa golden power o FDI), in quanto, ad esito delle opportune verifiche effettuate dall'Advisor Legale del CdA, l'Operazione non risulta essere soggetta a nessuna di tali autorizzazioni o nulla-osta, in quanto, ai fini della relativa disciplina, l'Operazione non comporta la modifica del soggetto posto al vertice della catena che continuerà ad essere in ultima istanza DLI.
Con riferimento ai Buyers Closing LLC Agreements, il Comitato osserva che tali accordi parasociali prevedono termini e condizioni conformi agli standard contrattuali ed equilibrati in ragione dei differenti pesi e ruoli che le parti rivestiranno con riferimento alla governance delle NewCo US e, quindi, alla gestione del Gruppo LMI e del Gruppo EV successivamente al perfezionamento dell'Operazione; in particolare, tali previsioni riflettono coerentemente, in primo luogo, il ruolo di De' Longhi quale socio di controllo delle Newco US, il ruolo di DLI quale azionista di riferimento di lungo periodo e il ruolo dei Soci di Minoranza di LMI quali investitori finanziari minoritari. Il Comitato osserva, inoltre, che i Buyers Closing LLC Agreements confermano a loro volta l'impostazione prevista anche nel PEA di assicurare un trattamento simmetrico e paritetico tra le due NewCo US, così da consentire l'implementazione unitaria e conforme dei suddetti assetti di governance.
Per quanto concerne il Term-Sheet del LuxCo Combination Shareholders' Agreement si osserva che tale documento contiene previsioni equilibrate e conformi secondo prassi in ragione dell'obiettivo di assicurare, in primo luogo, alla Società di poter esercitare i diritti e le prerogative alla stessa spettanti ai sensi degli altri Accordi Definitivi (in particolare il PEA e i Buyers Closing LLC Agreement), senza che la presenza di LuxCo, quale veicolo societario intermedio tramite il quale De' Longhi partecipa indirettamente nel capitale delle NewCo US insieme a DLI, costituisca un ostacolo o impedimento all'attuazione di quanto previsto negli altri Accordi Definitivi. In secondo luogo, il documento risponde anche all'obiettivo di riconoscere a favore di DLI un set minimo di diritti tipicamente attribuiti, secondo gli standard usuali e la prassi di mercato, ad un azionista di minoranza senza che ciò possa pregiudicare l'esercizio da parte di De' Longhi del controllo su LuxCo e, quindi, sul proprio investimento indiretto nel Gruppo LMI e nel Gruppo EV successivamente al perfezionamento dell'Operazione.
Con riferimento al New Operating Agreement, tale documento riflette previsioni equilibrate e conformi secondo prassi in ragione dell'obiettivo di assicurare la disciplina unitaria dei diritti amministrativi e patrimoniali spettanti alle NewCo US in qualità di azioniste di LMI a seguito dell'Operazione, nonché di assicurare ai Soci di Minoranza di LMI di far sì che un manager di LMI sia membro dell'organo amministrativo anche di LMI secondo i termini e le condizioni previsti da Buyers Closing LLC Agreements.
Quanto, infine, ai term-sheet relativi al Phantom Stock Option Plan e al LTIP, il Comitato osserva, in primo luogo, che tali piani rispondono all'obiettivo di offrire al management del Gruppo LMI e del Gruppo EV adeguati strumenti di incentivazione funzionali alla realizzazione dell'aggregazione tra i due gruppi a seguito del perfezionamento dell'Operazione. In secondo luogo, il Comitato precisa che, secondo quanto confermato dal management della Società, le previsioni di tali nuovi piani di incentivazione, che saranno attuati successivamente al perfezionamento dell'Operazione, saranno in linea con la prassi di mercato e con i regolamenti e le politiche di remunerazione del Gruppo De' Longhi in materia di piani di incentivazione del management.
Con riferimento, infine, ai profili della correttezza procedurale dell'Operazione, come riportato nei precedenti Paragrafi 4.3 e 4.4, il Comitato dà atto di essere stato tempestivamente informato e coinvolto in merito all'Operazione sin dall'avvio delle interlocuzioni preliminari tra le parti interessate e di aver ricevuto in concreto un flusso informativo costante, completo, adeguato, tempestivo e aggiornato durante tutto il periodo delle trattative e della fase di istruttoria dell'Operazione. A giudizio del Comitato, tale flusso informativo è stato, quindi, esaustivo e idoneo ad assicurare al Comitato di ricevere gli elementi di valutazione necessari e di effettuare un esame approfondito e documentato dell'Operazione e dei diversi profili oggetto del presente Parere.
Inoltre, come riportato nei precedenti Paragrafi 4.3 e 4.5, il Comitato dà atto di aver esercitato, durante tutto il periodo di esame e di svolgimento dei propri compiti, la facoltà di formulare osservazioni e di richiedere informazioni integrative agli organi delegati e ai soggetti incaricati dalla Società della conduzione delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione, nonché ai Consulenti del CdA, provvedendo a interloquire in modo proficuo ed esaustivo con gli stessi nel corso delle riunioni del Comitato e anche per il tramite dei propri Consulenti.
Come indicato nel precedente Paragrafo 4.2, i Consulenti sono stati nominati, ad esito di apposito processo di selezione, previa verifica da parte del Comitato del possesso in capo ai Consulenti dei requisiti di professionalità, competenza, esperienza, composizione e standing dei team di lavoro e indipendenza (questi ultimi attestati mediante apposita dichiarazione dei Consulenti, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, come integrate dagli standard internazionali di riferimento contenuti nel Code of Ethics for Professional Accountants approvati dallo IESBA (edizione 2022)).
Da ultimo, il Comitato dà atto che, in conformità all'art. 8 del Regolamento Consob OPC e dell'art. 6 della Procedura OPC, l'Operazione, qualificata come "operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate" come riportato nel precedente Paragrafo 3, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi nel corso della riunione convocata per il giorno 21 dicembre 2023, previo motivato parere favorevole del Comitato qui espresso nel presente Parere. Risultano, quindi, rispettate le previsioni in materia di competenza decisionale previste dalle applicabili disposizioni del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC sopra richiamate.
Da ultimo si precisa che la Società provvederà, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 7 della Procedura OPC e dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, alla predisposizione e pubblicazione di un documento informativo relativo all'Operazione, redatto in conformità alle disposizioni di legge e regolamento applicabili, a cui sarà allegato, tra l'altro, il presente Parere.
Sulla base di quanto precede, il Comitato ritiene, quindi, rispettati i criteri di correttezza sostanziale e procedurale dell'Operazione.
Avuto riguardo alle considerazioni e alle motivazioni sopra esposte, il Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regolamento Consob OPC e dell'art. 6 della Procedura OPC:
• che l'Operazione è qualificata come "operazione di maggiore di rilevanza tra parti correlate";
in particolare, l'attenzione su quanto evidenziato nei precedenti Paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3,
sull'interesse di De' Longhi al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale dell'Operazione stessa, così come riflessa e disciplinata negli Accordi Definitivi.
Il presente Parere è reso dal Comitato assumendo che le informazioni e i documenti esaminati ai fini del suo rilascio non subiscano modificazioni sostanziali e che non emergano circostanze e/o elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data del presente Parere, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Comitato.
* * * *
Milano, 20 dicembre 2023
Per il Comitato Indipendenti la Presidente ____________________________
(Prof.ssa Luisa Maria Virginia Collina)
Allegato A — Fairness Opinion di Rothschild & Co
De'Longhi S.p.A. Via L. Seitz, 4 31100 Treviso Italia
Alla cortese attenzione degli Amministratori Indipendenti membri del Comitato Indipendenti di De'Longhi S.p.A.
Milano, 19 dicembre 2023
Egregi Amministratori Indipendenti di De'Longhi S.p.A.,
Parere di congruità, dal punto di vista finanziario, dei termini valutativi della potenziale operazione di aggregazione, che si qualifica come "operazione con parti correlate di maggior rilevanza", tra Eversys, società interamente partecipata dal gruppo De'Longhi S.p.A. e La Marzocco, società partecipata con una quota di maggioranza da De'Longhi Industrial S.A.
Ci è stato rappresentato che De'Longhi S.p.A. ("De'Longhi" o "DLG") e gli azionisti di La Marzocco International, LLC ("La Marzocco" o "LMI") intendono perfezionare un'operazione straordinaria avente ad oggetto l'aggregazione tra La Marzocco ed Eversys S.A. ("Eversys" o "EVS") (l'"Operazione" o la "Business Combination").
La Marzocco è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge dello Stato di Washington (USA), controllata indirettamente da De Longhi Industrial S.A. ("DLI" o "De'Longhi Industrial") - con una quota del 62,6% - e da una serie di altri azionisti di minoranza di LMI ("Minoranze LMI") - con una quota del 37,4% (DLI e Minoranze LMI, congiuntamente, gli "Azionisti di LMI").
Eversys è una société anonyme costituita ai sensi della legge svizzera, interamente controllata indirettamente da De'Longhi.
L'Operazione ha l'obiettivo di aggregare LMI, operatore attivo, insieme alle società dalla stessa controllate, nella produzione e distribuzione di macchine professionali per il caffè manuali di fascia premium, con EVS, operatore attivo, insieme alle società dalla stessa controllate, nel settore della produzione e distribuzione di macchine professionali per il caffè automatiche high-end, dando vita ad un operatore globale nel settore delle macchine professionali per il caffè di livello premium e super premium.
In estrema sintesi, la struttura dell'Operazione prevede, inter alia:
• l'acquisto indiretto, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro, da parte di DLG di una partecipazione complessiva pari al 41,2% del capitale sociale di LMI dagli Azionisti di LMI, di cui (i) una partecipazione rappresentativa del 22,0% del capitale sociale di LMI, da DLI a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro complessivo pari a US\$200m, e (ii) una partecipazione rappresentativa del 19,2% del capitale sociale di LMI, dalle Minoranze LMI a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro complessivo pari a US\$174m circa;

Rothschild & Co Italia S.p.A. Passaggio Centrale, 3 20123 Milano, Italia
Tel +39 02 7244 31 Fax +39 02 7244 3300 rothschildandco.com
C.F. / P. IVA 09682650156 R.E.A. Milano n. 1307793 Capitale Soc. €1.100.000 i.v.

L'Operazione, sulla base di quanto rappresentatoci, si qualifica come "operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate" ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Consob OPC"), nonché ai sensi della "Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate del Gruppo De' Longhi" da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di DLG in data 30 giugno 2021 (la "Procedura OPC"), considerato, in particolare, che alla data del presente Parere (come di seguito definito), DLI è titolare di una partecipazione rappresentativa del 53,6% del capitale sociale di DLG, nonché del 69,5% dei diritti di voto complessivi nel capitale votante di De'Longhi, e a sua volta DLI è titolare di una partecipazione indiretta pari al 62,6% del capitale sociale di LMI.
Gli step fondamentali che hanno condotto le parti all'Operazione possono essere riassunti come segue:
Di seguito si riportano i principali termini finanziari dell'Operazione, come definiti nei documenti di natura legale concordati tra DLG e gli Azionisti di LMI:

Rothschild & Co Italia S.p.A. ("Rothschild & Co" o l'"Advisor") è stata selezionata dagli Amministratori Indipendenti membri del Comitato Indipendenti di De'Longhi – ed incaricata per loro conto da DLG – per fornire loro assistenza, ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC, per il rilascio di una fairness opinion (la "Fairness Opinion" o il "Parere") in merito alla congruità, dal punto di vista finanziario, dei termini valutativi dell'Operazione. L'incarico a Rothschild & Co (l'"Incarico") è stato formalizzato con un'apposita lettera d'incarico datata 20 aprile 2023 (la "Lettera di Incarico"), che si intende qui espressamente ed integralmente richiamata ai fini della disciplina dei termini e delle condizioni che regolano il rapporto in forza del quale è reso il presente Parere. Resta inteso che la forma e la sostanza del Parere dipendono dal giudizio esclusivo di Rothschild & Co e che le considerazioni contenute nel presente Parere prescindono dai possibili sviluppi dell'Operazione nel suo complesso.
Nello svolgimento delle analisi propedeutiche (le "Analisi") alla formulazione del presente Parere, Rothschild & Co si è basata su informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni acquisite nelle interazioni via e-mail e via conference call con il management preposto ai contatti da parte di DLG, EVS e LMI (il "Management"), (il "Set di Informazioni").
Il Set di Informazioni alla base della Fairness Opinion include, inter alia, la seguente documentazione:

Rothschild & Co si è basata sul Set di Informazioni fornito da DLG e dai suoi consulenti, dal Management, nonché su tutte le informazioni pubblicamente disponibili, assumendone la completezza, l'accuratezza e la ragionevolezza in tutti gli aspetti rilevanti, e non ha effettuato una verifica autonoma di tali informazioni.
In relazione ai Business Plan resi disponibili nel contesto del processo, il Management ha informato Rothschild & Co che le proiezioni non sono state comunicate al mercato e che rappresentano le stime più accurate del Management alla data di questo Parere. I Business Plan preparati dal Management non sono stati esaminati da alcuna società di consulenza indipendente. DLG non ha sviluppato una versione "buy-side" del Business Plan di LMI ai fini dell'Operazione.
Rothschild & Co è stata, altresì, informata da DLG che le versioni del Business Plan di EVS messe a disposizione di Rothschild & Co nel corrente mese di dicembre 2023 sono state approvate dal consiglio di amministrazione di EVS, mentre il Business Plan di LMI è stato presentato al, ma non approvato alla data del presente Parere dal, relativo consiglio di amministrazione.
Qualsiasi dato economico-finanziario su cui Rothschild & Co ha basato le proprie analisi è stato preso da informazioni pubblicamente disponibili e/o fornito dal Management e/o desunto dalle assunzioni del Management discusse durante gli incontri con il medesimo. Rothschild & Co non assume alcuna responsabilità in relazione a tali dati, né in relazione alle loro fonti.
Nel contesto dell'Incarico, Rothschild & Co ha ricevuto i report di FDD predisposti da EY per EVS e LMI, che coprono i dati storici fino a giugno 2023 per LMI e fino a dicembre 2023 per EVS. Sono stati forniti aggiornamenti in merito alla stima degli aggiustamenti di EBITDA e indebitamento netto per LMI a dicembre 2023 dal Management, in linea con le poste di aggiustamento identificate da EY. Il Management ha informato Rothschild & Co che il report FDD di LMI non è stato aggiornato per i dati previsionali a dicembre 2023, dato che l'Operazione si basa sul meccanismo closing accounts, pertanto, tutti gli aggiustamenti saranno puntualmente aggiornati al Closing e successivamente al Closing come definito nel Contratto di Acquisto e Scambio.
Rothschild & Co ha svolto le proprie Analisi a supporto del Parere sulla base di informazioni disponibili alla data di predisposizione dello stesso. Coerentemente, eventuali cambiamenti o nuove informazioni successive a questa data non sono stati considerati ai fini del Parere.
Rothschild & Co ha fatto affidamento sul fatto che – in risposta agli approfondimenti condotti – non sia stato omesso da parte del Management, il riferimento ad alcun dato, evento o situazione che possa, anche solo potenzialmente, influenzare in modo significativo i dati e le informazioni fornite.
Nell'esecuzione dell'Incarico, Rothschild & Co si è basata sui termini e le condizioni inclusi nei materiali ricevuti, nonché nel Contratto di Acquisto e Scambio. Come previsto dal Contratto di Acquisto e Scambio, i termini e le condizioni al Closing dell'Operazione potrebbero differire da quelli previsti al Signing. Rothschild & Co ha basato il proprio esercizio di valutazione sui riferimenti stabiliti al Signing e non esprime alcun parere sulle prospettive di valutazione al Closing. Inoltre, nell'esercizio valutativo Rothschild & Co ha assunto che i documenti dell'Operazione di cui ha

preso visione siano i medesimi nei contenuti finanziari rilevanti per il Parere rispetto a quelli che saranno firmati al Signing.
Rothschild & Co si è basata sulla conferma fornita dal Management in relazione alla neutralità della valutazione dal punto di vista finanziario tra: (i) l'adozione ai fini valutativi della struttura societaria che verrà implementata per il completamento dell'Operazione, come regolamentato dal Contratto di Acquisto e Scambio, e (ii) i valori delle quote in trasparenza di pertinenza di DLG, DLI e delle Minoranze LMI. Tale neutralità valutativa è stata confermata dal calcolo fornito dal Management e dai suoi consulenti, che evidenzia che la somma delle quote dell'Equity Value attribuite ad ogni singolo azionista di LMI ed EVS in trasparenza è uguale alla somma degli Equity Value di EVS e LMI.
Considerando il ruolo di Rothschild & Co e la natura dell'Operazione, nonché i termini e le condizioni disponibili alla data di questo Parere, le valutazioni di Rothschild & Co sono state effettuate con l'obiettivo di esprimere una stima comparativa dei pesi relativi di LMI ed EVS al completamento dell'Operazione, al fine di esprimere un parere sulla correttezza del Peso Relativo di DLG, adottando - per quanto possibile - criteri di valutazione omogenei e comparabili.
Eventuali sviluppi futuri nel mercato di riferimento, in particolare nel contesto di una significativa incertezza legata agli impatti potenziali che potrebbero derivare da, o in connessione con: i) le situazioni geo-politiche internazionali, nonché ii) l'evoluzione dei fattori macroeconomici, e iii) l'evoluzione del contesto del mercato dell'M&A, potrebbero alterare significativamente le informazioni utilizzate in questo Parere e le relative conclusioni.
Ai fini della Fairness Opinion, Rothschild & Co ha valutato, in linea con la best practice, LMI ed EVS su base stand-alone, escludendo sinergie, costi di integrazione e/o altri impatti derivanti dal perfezionamento dell'Operazione.
Per lo svolgimento dell'Incarico, Rothschild & Co si è basata su diverse metodologie di valutazione, selezionate sulla base dell'esperienza pregressa di Rothschild & Co nonché delle migliori pratiche di valutazione italiane e internazionali. Tuttavia, tali metodologie di valutazione, come fisiologico per questo tipo di esercizi di valutazione, presentano limitazioni intrinseche.
Le analisi di valutazione effettuate da Rothschild & Co non devono essere considerate singolarmente, ma nel loro complesso come parte inscindibile unica di un esercizio valutativo limitato allo scopo del Parere.
Inoltre, è opportuno segnalare che le Analisi svolte da Rothschild & Co non includono:
Rothschild & Co ha condotto le proprie analisi sottese all'Incarico sulla base del Set di Informazioni ricevuto, nonché in base ai principi di best practice della prassi valutativa nazionale ed internazionale che prendono in considerazione l'analisi dei fondamentali, del Set di Informazioni ricevute ed in ipotesi di continuità gestionale di EVS e di LMI (c.d. going concern), senza considerare gli impatti derivanti dall'aggregazione tra EVS e LMI.
L'Advisor ha applicato le seguenti metodologie valutative:

Rothschild & Co ha applicato le medesime metodologie valutative per la definizione sia dell'Equity Value di EVS, sia dell'Equity Value di LMI, sia del risultante Peso Relativo di DLG.
La seguente descrizione sintetica delle metodologie non deve essere considerata, né rappresenta, una descrizione esaustiva di tutte le analisi effettuate e di tutti i fattori considerati in relazione al Parere.
Si precisa che le metodologie prescelte non devono essere considerate singolarmente bensì interpretate come parte inscindibile di un processo di valutazione unico, e si segnala altresì che le metodologie hanno rilevanza paritetica tra loro.
La valutazione si basa sull'analisi dei flussi di cassa operativi prospettici di LMI e EVS sulla base delle proiezioni fornite dal Management ed attualizzati alla data del 31 dicembre 2023, assunta, convenzionalmente, come data di riferimento più prossima alla data del Signing. Ai fini della determinazione del terminal value è stata adottata la metodologia di Gordon. I parametri principali di mercato assunti ai fine della valutazione sono: i) un costo medio ponderato del capitale ("WACC") compreso nell'intervallo 10,0% - 11,0% per EVS e 8,5% - 9,5% per LMI; e ii) un tasso di crescita di lungo periodo ("g") compreso nell'intervallo 2,0% - 3,0% sia per EVS sia per LMI.
La metodologia si basa sull'osservazione dei multipli correnti di mercato per le società quotate ritenute comparabili ad EVS e LMI, con capitalizzazione di mercato calcolata sulla base dei prezzi di mercato medi nell'ultimo mese antecedente la data del 12 dicembre 2023. Ai fini delle Analisi sono stati utilizzati i multipli EV / EBITDA e EV / EBIT per gli anni 2023, 2024 e 2025.
La metodologia si basa sull'osservazione dei multipli storici di mercato per le società quotate ritenute comparabili ad EVS e LMI su un orizzonte temporale di 10 anni antecedenti il 12 dicembre 2023. Ai fini delle Analisi sono stati utilizzati i multipli EV / EBITDA e EV / EBIT calcolati su base Next Twelve Months ("NTM") per il periodo di analisi, ed applicati ai rispettivi EBITDA ed EBIT 2024.
La metodologia si basa sull'osservazione dei multipli EV / EBITDA delle transazioni avvenute negli ultimi 10 anni relative a società comparabili ad EVS e a LMI.
In relazione alle metodologie di valutazione utilizzate è possibile individuare le seguenti limitazioni:

Di seguito si riportano i range valutativi rappresentanti il Peso Relativo di DLG e risultanti dall'applicazione delle diverse metodologie di valutazione sopra indicate:
| Peso Relativo di DLG (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metodologie | Minimo | Massimo | ||
| DCF | 58% | 74% | ||
| Multipli Correnti di Mercato | EV / EBITDA | 59% | 68% | |
| EV / EBIT | 57% | 69% | ||
| Multipli Storici di Mercato | EV / EBITDA | 53% | 64% | |
| EV / EBIT | 56% | 65% | ||
| Multipli di Transazione | EV / EBITDA | 59% | 70% |
Le valutazioni contenute nel presente Parere sono riferite alle condizioni di mercato ed economiche esistenti e valutabili sino alla data del presente Parere. Rothschild & Co non assume, pertanto, alcuna responsabilità in ordine ad eventuali carenze o difetti delle analisi o delle loro conclusioni dipendenti dall'intervallo temporale tra la data del Parere e la data in cui l'Operazione sarà completata. Poiché il Parere è riferito alle condizioni economiche e di mercato, generali e specifiche, attualmente esistenti, ogni evoluzione successiva che dovesse verificarsi non comporterà a carico di Rothschild & Co alcun obbligo di aggiornare, rivedere o riaffermare il Parere.

Fermo restando quanto precede, Rothschild & Co non è a conoscenza e, pertanto, non ha valutato, l'impatto di fatti verificatisi o gli effetti conseguenti ad eventi che si potrebbero verificare, ivi compresi quelli di natura normativa e regolamentare, anche riguardanti lo specifico settore in cui operano EVS, LMI e DLG o situazioni specifiche di EVS, LMI e / o DLG, che comportino modifiche nelle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali poste alla base del Parere. Pertanto, qualora si verificassero fatti o effetti sopra menzionati che comportino modifiche delle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e/o degli aspetti e delle modalità di realizzazione dell'Operazione, verrebbero meno alcuni presupposti del giudizio espresso da Rothschild & Co e, dunque, anche le conclusioni raggiunte nel Parere.
Il presente Parere è ad esclusivo uso e beneficio degli Amministratori Indipendenti di DLG, membri del Comitato Indipendenti di De'Longhi, per la sola e specifica finalità sottesa al nostro Incarico e come supporto per le autonome valutazioni di loro competenza. Non è, pertanto, finalizzato ad un'analisi di merito dell'Operazione, agli effetti ed alle prospettive che dalla stessa derivano e/o possono derivare per DLG e/o i suoi azionisti. Rothschild & Co non si assume, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per danni o conseguenze che possano derivare da un non corretto utilizzo del Parere e del suo contenuto.
* * *
Il presente Parere o parti dello stesso non possono, inoltre, essere riprodotti e / o divulgati, sotto qualsiasi forma senza il previo nostro consenso scritto, salvo che per adempiere a inderogabili obblighi comunicativi di natura regolamentare.
Sulla base di quanto sopra evidenziato e delle analisi condotte, Rothschild & Co è dell'opinione che alla data del presente Parere, il Peso Relativo di DLG pari al 61,4% sia da ritenersi congruo da un punto di vista finanziario in relazione all'Operazione.
Distinti saluti,
Alessio De Comite Partner Rothschild & Co Italia S.p.A.
| Definizione | Significato |
|---|---|
| Advisor Finanziario DLG |
ha il significato di cui al Paragrafo F della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Advisor Finanziario Comitato OPC | ha il significato di cui al Paragrafo I della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Attivo De' Longhi | ha il significato di cui al Paragrafo B della Sezione 2.5 del presente Documento Informativo OPC. |
| Borsa Italiana | Borsa Italiana S.p.A. |
| Business Combination Entity(-ies) | ha il significato di cui alla Sezione 2.1.1 del presente Documento Informativo OPC. |
| Business oggetto di Scissione |
ha il significato di cui al Paragrafo C della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Capitalizzazione di Borsa De' Longhi |
ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.5 del presente Documento Informativo OPC. |
| Comitato Parti Correlate | il comitato parti correlate di DLG costituito ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, composto da soli amministratori non esecutivi, non correlati e indipendenti, ovverosia, nel caso specifico, il Comitato Indipendenti, competente per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza. |
| Compravendita LMI | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Conferimento Eversys | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Conferimento LMI | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Definizione | Significato |
|---|---|
| Corrispettivo | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.3 del presente Documento Informativo OPC. |
| Corrispettivo in Denaro | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.3 del presente Documento Informativo OPC. |
| DLG o Società | ha il significato di cui al Paragrafo A della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| DLI | ha il significato di cui al Paragrafo A della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Documentazione Contrattuale | ha il significato di cui al Paragrafo H della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Documento Informativo OPC | il presente documento informativo. |
| Documento Valutativo | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.3 del presente Documento Informativo OPC. |
| EV Complessivo | ha il significato di cui al Paragrafo della Sezione del presente Documento Informativo OPC. |
| Eversys | ha il significato di cui al Paragrafo A della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Eversys Target EBITDA |
ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Eversys Target Net Financial Position |
ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Garanti | ha il significato di cui al Paragrafo B della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Gruppo De'Longhi | ha il significato di cui alla Sezione 2.3 del presente Documento Informativo OPC. |
| Definizione | Significato |
|---|---|
| Gruppo Eversys | ha il significato di cui al Paragrafo F della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Gruppo LMI | ha il significato di cui al Paragrafo F della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| IPO | ha il significato di cui al Paragrafo C della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| LLCA | ha il significato di cui al Paragrafo C della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| LMI | ha il significato di cui al Paragrafo A della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| LMI Target EBITDA | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| LMI Target Net Financial Position | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| LoI | ha il significato di cui al Paragrafo E della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| LTIP | ha il significato di cui al Paragrafo C della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| NewCo | ha il significato di cui al Paragrafo D della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| NewCo US | ha il significato di cui al Paragrafo D della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Operazione | ha il significato di cui al Paragrafo A della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Parere del Comitato Parti Correlate |
ha il significato di cui al Paragrafo J della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Definizione | Significato |
|---|---|
| PEA | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Phantom Stock Option Plan | ha il significato di cui al Paragrafo C della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Procedura OPC | la procedura in materia di operazioni con parti correlate da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione di DLG in data 30 giugno 2021. |
| Regolamento OPC | il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato. |
| Reinvestimento | ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Scissione | ha il significato di cui al Paragrafo C della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Soci di Minoranza LMI | ha il significato di cui al Paragrafo E della Premessa al presente Documento Informativo OPC. |
| Soci di Minoranza LMI Re Investitori |
ha il significato di cui al Paragrafo A della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| Term Sheet del NewCo Shareholders' Agreement |
ha il significato di cui al Paragrafo D della Sezione 2.1.2 del presente Documento Informativo OPC. |
| TUF | il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. |
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