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Acinque S.p.A.

Pre-Annual General Meeting Information Mar 13, 2024

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Pre-Annual General Meeting Information

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ACINQUE SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

Relazione illustrativa Sezione straordinaria

23 aprile 2024 (prima convocazione) h. 10:30 24 aprile 2024 (seconda convocazione) h. 10:30

Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno della sezione straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La presenta relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 24 (Collegio Sindacale Revisione Legale) dello statuto di Acinque (lo "Statuto").

In particolare, le modifiche all'art. 15 dello Statuto, che tengono altresì conto delle osservazioni sollevate dal Socio Ascopiave S.p.A. in occasione dell'ultimo rinnovo degli organi sociali (per le quali si rinvia alla documentazione della relativa Assemblea pubblicata sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it), sono finalizzate a:

  • consentire, in sede di elezione dell'organo amministrativo, anche la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere, anziché necessariamente pari a quest'ultimo; tale previsione mira ad agevolare la presentazione di liste da parte degli azionisti di minoranza per i quali l'individuazione di 13 candidati, tenuto conto che lo Statuto riserva alla lista di minoranza l'elezione di un solo componente, rappresenta un fattore di complessità e un aggravio dei costi; inoltre, tale formulazione è in linea con quelle presenti negli statuti della maggior parte delle società quotate;
  • assicurare che, in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, la cooptazione del sostituto avvenga scegliendo tra gli altri candidati non eletti presenti nella medesima lista di minoranza da cui era stato tratto l'amministratore venuto a mancare; anche questa modifica è coerente con quelle incluse negli statuti della quasi totalità delle società quotate.

Relativamente alla proposta di modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale, quest'ultima è finalizzata a consentire anche in sede di elezione dell'organo di controllo, al pari di quanto sopra previsto per l'organo amministrativo e per le medesime ragioni ivi richiamate, la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello da eleggere.

*****

Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 15 e 24 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.

Statuto Vigente Statuto Proposto
Art. 15 Consiglio di Amministrazione Art. 15 Consiglio di Amministrazione
La
società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,
ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste
presentate dai soci, nelle quali i candidati devono
essere indicati con un numero progressivo pari ai
La
società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,
ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste
presentate dai soci, nelle quali i candidati devono
essere indicati contrassegnati con un numero
posti da ricoprire. La composizione del Consiglio di progressivo pari ai posti da ricoprire non superiore
Amministrazione deve essere conforme a quanto ai componenti da eleggere. La composizione del
stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a
generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato quanto
stabilito
dalla
normativa
in
materia
di
non possono essere inferiori alla misura conforme equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno
alla
disciplina
tempore
vigente
inerente
pro
rappresentato
non
possono
essere
inferiori
alla
all'equilibrio tra generi.
Le liste possono essere
misura conforme alla disciplina pro tempore vigente
presentate da soci che rappresentino - da soli od inerente all'equilibrio tra generi.
Le liste possono
insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per essere presentate da soci che rappresentino - da soli
cento)
delle
azioni
aventi
diritto
di
voto
od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per
nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate cento)
delle
azioni
aventi
diritto
di
voto

presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in

nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori senza vincolo di lista. Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, i restanti

garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista, fermo restando che nel caso in cui dovesse venire meno l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo tra i candidati non eletti della lista di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista di minoranza oppure qualora eventuali candidati non eletti all'interno della lista di minoranza abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori, cooptati in conformità a quanto

consiglieri
di
amministrazione
si
intendono
dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal
momento in cui il Consiglio è stato ricostituito
dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in
carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori,
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione deve essere convocata d'urgenza
dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli
amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi,
scadono
all'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili
ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere
anche
non
soci.
L'Assemblea
delibera
l'importo
complessivo
per
la
remunerazione
di
tutti
gli
amministratori (inclusi quelli investiti di particolari
cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova
diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
in
conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio
di Amministrazione determina, sentito il Collegio
Sindacale, la remunerazione degli amministratori
delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.
soprasenza vincolo di lista. Gli amministratori così
eletti resteranno in carica fino al termine del mandato
originariamente previsto per gli amministratori che
hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore
o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere
luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva
nomina assembleare, garantendo in ogni caso la
presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno
due
componenti
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle
prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se
vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del
Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare,
i restanti consiglieri di amministrazione si intendono
dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal
momento in cui il Consiglio è stato ricostituito
dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in
carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori,
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione deve essere convocata d'urgenza
dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli
amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi,
scadono
all'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili
ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere
anche
non
soci.
L'Assemblea
delibera
l'importo
complessivo
per
la
remunerazione
di
tutti
gli
amministratori (inclusi quelli investiti di particolari
cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova
diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
in
conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio
di Amministrazione determina, sentito il Collegio
Sindacale, la remunerazione degli amministratori
delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.
Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale
Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri
effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri
supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di
liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
dovranno
essere
elencati
mediante
un
numero
progressivo pari ai posti da coprire. La composizione
del Collegio Sindacale deve essere conforme a
quanto
stabilito
dalla
normativa
in
materia
di
equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno
rappresentato
non
possono
essere
inferiori
alla
misura conforme alla disciplina pro tempore vigente
inerente
all'equilibrio
tra
generi.
A
tal
fine
l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto
previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere
presentate, sempre in conformità a quanto previsto
all'articolo
15,
da
azionisti
che
rappresentino
individualmente o congiuntamente almeno l'uno per
cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea
Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri
effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri
supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di
liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
dovranno
essere
elencati
mediante
un
numero
progressivo pari ai posti da coprirenon superiore ai
componenti da eleggere. La composizione del
Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto
stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i
generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato
non possono essere inferiori alla misura conforme
alla
disciplina
tempore
vigente
inerente
pro
all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà
essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15
e le liste potranno essere presentate, sempre in
conformità a quanto previsto all'articolo 15, da
azionisti
che
rappresentino
individualmente
o
congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni

ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,

aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile

*****

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

*****

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

    1. di modificare gli articoli 15 e 24 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;
    1. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Monza, 13 aprile 2024 gennaio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Canzi

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