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Annual / Quarterly Financial Statement Nov 9, 2022

4448_rns_2022-11-09_a5797abe-f9e2-4587-b0b5-b091c00a0ad9.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

Gruppo TIM – Schemi riclassificati 2
Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato 2
Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato 3
Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 4
Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato 6
Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato 8
Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto 9
Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato 10
Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo 11
Domestic 11
Brasile 12
Gruppo TIM - Domestic - Piano Industriale 2022-2024: informazioni sulle nuove entità 13
Gruppo TIM - Personale 14
Gruppo TIM – Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e
operazioni di natura non ricorrente
15
Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza 16
Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti 18
Indicatori alternativi di performance 30

9 novembre 2022

GRUPPO TIM – SCHEMI RICLASSIFICATI

Gli schemi riclassificati di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata, Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato, nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale e nella Relazione finanziaria semestrale. Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.

I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2021 ai quali si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Come descritto nel Bilancio consolidato 2021 del Gruppo TIM, nel corso del quarto trimestre dell'esercizio 2021, TIM ha effettuato alcuni affinamenti relativi alla contabilizzazione di taluni accordi commerciali aventi ad oggetto la vendita di beni con consegna differita. Tali affinamenti hanno comportato per il primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio 2021 la rideterminazione della distribuzione temporale dei ricavi e degli acquisti di materie e servizi. In relazione a quanto sopra, si è provveduto alla rideterminazione dei dati economici dei primi nove mesi e del terzo trimestre dell'esercizio 2021 qui esposti a fini comparativi.

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(milioni di euro) 3° Trimestre
2022
3° Trimestre
2021
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni
(a-b)
(a) (b) assolute %
Ricavi 3.972 3.797 11.529 11.340 189 1,7
Altri proventi operativi 49 42 127 211 (84) (39,8)
Totale ricavi e proventi operativi 4.021 3.839 11.656 11.551 105 0,9
Acquisti di materie e servizi (1.810) (1.631) (5.195) (4.744) (451) (9,5)
Costi del personale (882) (526) (2.436) (2.241) (195) (8,7)
Altri costi operativi (183) (201) (525) (625) 100 16,0
Variazione delle rimanenze 19 2 54 51 3 5,9
Attività realizzate internamente 122 113 391 357 34 9,5
Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/
(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di
attività non correnti (EBITDA)
1.287 1.596 3.945 4.349 (404) (9,3)
Ammortamenti (1.245) (1.143) (3.540) (3.411) (129) (3,8)
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non
correnti
(1) 3 33 2 31
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti
Risultato operativo (EBIT) 41 456 438 940 (502)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e
Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto
(2) 10 29 32 (3) (9,4)
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni 174 174 12 162
Proventi finanziari 508 413 1.281 959 322 33,6
Oneri finanziari (897) (693) (2.356) (1.821) (535) (29,4)
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività
in funzionamento
(176) 186 (434) 122 (556)
Imposte sul reddito (2.007) 36 (2.109) 43 (2.152)
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento (2.183) 222 (2.543) 165 (2.708)
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti
destinate ad essere cedute
Utile (perdita) del periodo (2.183) 222 (2.543) 165 (2.708)
Attribuibile a:
Soci della Controllante (2.245) 139 (2.728) (10) (2.718)
Partecipazioni di minoranza 62 83 185 175 10 5,7

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.

(milioni di euro) 3° Trimestre
2022
3° Trimestre
2021
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Utile (perdita) del periodo (a) (2.183) 222 (2.543) 165
Altre componenti del conto economico complessivo consolidato
Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel
conto economico separato consolidato
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo:
Utili (perdite) da adeguamento al fair value 1 (4) 6
Effetto fiscale
(b) 1 (4) 6
Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19):
Utili (perdite) attuariali 58 22
Effetto fiscale (14) (5)
(c) 44 17
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con
il metodo del patrimonio netto:
Utili (perdite)
Effetto fiscale
(d)
Totale altre componenti che non saranno successivamente
riclassificate nel conto economico separato consolidato
(e=b+c+d) 1 40 23
Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel
conto economico separato consolidato
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo:
Utili (perdite) da adeguamento al fair value (49) 18 (137) 6
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato 1 (3) 15 (6)
Effetto fiscale 1 4 1
(f) (47) 15 (118) 1
Strumenti derivati di copertura:
Utili (perdite) da adeguamento al fair value 369 (140) 1.000 425
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato (308) 175 (692) (252)
Effetto fiscale (15) (9) (74) (42)
(g) 46 26 234 131
Differenze cambio di conversione di attività estere:
Utili (perdite) di conversione di attività estere 175 (244) 890 63
Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto
economico separato consolidato
Effetto fiscale
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con (h) 175 (244) 890 63
il metodo del patrimonio netto:
Utili (perdite)
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato
Effetto fiscale
(i)
Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate
nel conto economico separato consolidato
(k=f+g+h+i) 174 (203) 1.006 195
Totale altre componenti del conto economico complessivo
consolidato
(m=e+k) 174 (202) 1.046 218
Utile (perdita) complessivo del periodo (a+m) (2.009) 20 (1.497) 383
Attribuibile a:
Soci della Controllante (2.121) 16 (1.951) 191
Partecipazioni di minoranza 112 4 454 192

GRUPPO TIM - SITUAZIONE PATRIMONIALE– FINANZIARIA CONSOLIDATA

(milioni di euro) 30.9.2022 31.12.2021 Variazioni
(a) (b) (a-b)
Attività
Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento 19.082 18.568 514
Attività immateriali a vita utile definita 7.847 7.147 700
26.929 25.715 1.214
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari di proprietà 14.022 13.311 711
Diritti d'uso su beni di terzi 5.517 4.847 670
Altre attività non correnti
Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures
valutate con il metodo del patrimonio netto
558 2.979 (2.421)
Altre partecipazioni 105 156 (51)
Crediti finanziari non correnti per contratti di
locazione attiva
49 45 4
Altre attività finanziarie non correnti 2.091 2.285 (194)
Crediti vari e altre attività non correnti 2.356 2.266 90
Attività per imposte anticipate 772 3.513 (2.741)
5.931 11.244 (5.313)
Totale Attività non correnti
(a)
52.399 55.117 (2.718)
Attività correnti
Rimanenze di magazzino 344 282 62
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 4.527 4.358 169
Crediti per imposte sul reddito 336 79 257
Attività finanziarie correnti
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione
attiva
55 56 (1)
Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti
finanziari e altre attività finanziarie correnti
1.907 2.391 (484)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 3.519 6.904 (3.385)
5.481 9.351 (3.870)
Sub-totale Attività correnti 10.688 14.070 (3.382)
Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad
essere cedute
di natura finanziaria
di natura non finanziaria 20 20
20 20
Totale Attività correnti
(b)
10.708 14.070 (3.362)
Totale Attività
(b+a)
63.107 69.187 (6.080)
(milioni di euro) 30.9.2022 31.12.2021 Variazioni
(a) (b) (a-b)
Patrimonio netto e Passività
Patrimonio netto
Patrimonio netto attribuibile ai Soci della
Controllante
15.461 17.414 (1.953)
Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di
minoranza
3.690 4.625 (935)
Totale Patrimonio netto 19.151
(c)
22.039 (2.888)
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti per contratti di
finanziamento e altri
22.804 23.437 (633)
Passività finanziarie non correnti per contratti di
locazione passiva
4.702 4.064 638
Fondi relativi al personale 972 699 273
Passività per imposte differite 237 245 (8)
Fondi per rischi e oneri 1.010 926 84
Debiti vari e altre passività non correnti 1.017 1.413 (396)
Totale Passività non correnti 30.742
(d)
30.784 (42)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti per contratti di
finanziamento e altri
4.808 5.945 (1.137)
Passività finanziarie correnti per contratti di
locazione passiva
806 651 155
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 7.591 9.473 (1.882)
Debiti per imposte sul reddito 9 295 (286)
Sub-totale Passività correnti 13.214 16.364 (3.150)
Passività direttamente correlate ad Attività
cessate/Attività non correnti destinate ad essere
cedute
di natura finanziaria
di natura non finanziaria
Totale Passività correnti 13.214
(e)
16.364 (3.150)
Totale Passività
(f=d+e)
43.956 47.148 (3.192)
Totale Patrimonio netto e passività 63.107
(c+f)
69.187 (6.080)

GRUPPO TIM - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Flusso monetario da attività operative:
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento (2.543) 165
Rettifiche per:
Ammortamenti 3.540 3.412
Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni) 9 (10)
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) 2.753 (25)
Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse
partecipazioni)
(209) (2)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures
valutate con il metodo del patrimonio netto
(29) (32)
Variazione dei fondi relativi al personale 474 10
Variazione delle rimanenze (55) (73)
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti 32 150
Variazione dei debiti commerciali (62) (281)
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito (742) (325)
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività 337 (26)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative (a) 3.505 2.963
Flusso monetario da attività di investimento:
Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi
per cassa
(5.302) (2.933)
Contributi in conto capitale incassati 3
Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle
disponibilità acquisite
(1.183)
Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni (30) (86)
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati
attivi di copertura e non)
672 (290)
Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di
rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute
1.278
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali,
materiali e di altre attività non correnti
4 6
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento (b) (4.558) (3.303)
Flusso monetario da attività di finanziamento:
Variazione delle passività finanziarie correnti e altre (570) (137)
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) 2.230 1.920
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) (3.902) (2.885)
Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non (34)
Incassi per aumenti/rimborsi di capitale (comprese società controllate) 9 (42)
Dividendi pagati (53) (354)
Variazioni di possesso in imprese controllate (4) 1.757
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (c) (2.324) 259
Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non
correnti destinate ad essere cedute
(d)
Flusso monetario complessivo (e=a+b+c+d) (3.377) (81)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo (f) 6.904 4.508
Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti nette
(g) (8) 13
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo (h=e+f+g) 3.519 4.440

Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Acquisti di attività immateriali (826) (932)
Acquisti di attività materiali (1.892) (1.740)
Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi (583) (445)
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di
terzi per competenza
(3.301) (3.117)
Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti
d'uso su beni di terzi
(2.001) 184
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di
terzi per cassa
(5.302) (2.933)

Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario consolidato

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Imposte sul reddito (pagate)/incassate (43) (262)
Interessi pagati (1.242) (1.140)
Interessi incassati 387 305
Dividendi incassati 153 88

Analisi della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo:
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività in funzionamento 6.904 4.829
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - da attività in funzionamento (321)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le Attività cessate/
Attività non correnti destinate ad essere cedute
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - inclusi fra le Attività cessate/
Attività non correnti destinate ad essere cedute
6.904 4.508
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo:
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività in funzionamento 3.519 4.443
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - da attività in funzionamento (3)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le Attività cessate/
Attività non correnti destinate ad essere cedute
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - inclusi fra le Attività cessate/
Attività non correnti destinate ad essere cedute
3.519 4.440

GRUPPO TIM - MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Movimenti dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021

Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante
(milioni di euro) Capitale Riserva da
sovrapprezzo
azioni
Riserva per
attività
finanziarie
valutate al
fair value
rilevato
nelle altre
componenti
di conto
economico
complessivo
Riserva per
adeguamento
al fair value
degli
strumenti
derivati di
copertura
Riserva per
differenze
cambio di
conversione
di attività
estere
Riserva per
rimisurazione
piani per i
dipendenti a
benefici
definiti (IAS
19)
Altri utili
(perdite) di
imprese
collegate e
Joint
Ventures
valutate
con il
metodo del
patrimonio
netto
Altre riserve
e utili
(perdite)
accumulati,
incluso l'utile
(perdita) del
periodo
Totale Patrimonio
netto
attribuibile alle
partecipazioni di
minoranza
Totale
patrimonio
netto
Saldo al 31
dicembre 2020
11.588 2.133 20 (350) (2.538) (119) 15.481 26.215 2.625 28.840
Movimenti di
patrimonio netto
del periodo:
Dividendi deliberati (318) (318) (26) (344)
Utile (perdita)
complessivo del
periodo
7 131 46 17 (10) 191 192 383
Emissione di
strumenti
rappresentativi di
patrimonio netto
4 18 22 22
FiberCop -
aumento di
capitale
(98) (98) 1.848 1.750
Daphne 3 -
distribuzione ris.
sovrapprezzo
azioni
(42) (42)
Altri movimenti (2) (2) 1 (1)
Saldo al 30
settembre 2021
11.592 2.133 27 (219) (2.492) (102) 15.071 26.010 4.598 30.608

Movimenti dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022

Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante

(milioni di euro) Capitale Riserva da
sovrapprezzo
azioni
Riserva per
attività
finanziarie
valutate al
fair value
rilevato
nelle altre
componenti
di conto
economico
complessivo
Riserva per
adeguamento
al fair value
degli
strumenti
derivati di
copertura
Riserva per
differenze
cambio di
conversione
di attività
estere
Riserva per
rimisurazione
piani per i
dipendenti a
benefici
definiti (IAS
19)
Altri utili
(perdite) di
imprese
collegate e
Joint
Ventures
valutate
con il
metodo del
patrimonio
netto
Altre riserve
e utili
(perdite)
accumulati,
incluso l'utile
(perdita) del
periodo
Totale Patrimonio
netto
attribuibile alle
partecipazioni di
minoranza
Totale
patrimonio
netto
Saldo al 31
dicembre 2021
11.614 2.133 49 (128) (2.500) (130) 6.376 17.414 4.625 22.039
Movimenti di
patrimonio netto
del periodo:
Dividendi deliberati (58) (58)
Utile (perdita)
complessivo del
periodo
(122) 234 621 44 (2.728) (1.951) 454 (1.497)
Emissione di
strumenti
rappresentativi di
patrimonio netto
7 7 7
Daphne 3 -
deconsolidamento
(1.332) (1.332)
Altri movimenti (9) (9) 1 (8)
Saldo al 30
settembre 2022
11.614 2.133 (73) 106 (1.879) (86) 3.646 15.461 3.690 19.151

GRUPPO TIM - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di euro) 30.9.2022 31.12.2021 Variazione
(a) (b) (a-b)
Passività finanziarie non correnti
Obbligazioni 15.761 17.383 (1.622)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 7.043 6.054 989
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione
passiva 4.702 4.064 638
27.506 27.501 5
Passività finanziarie correnti (*)
Obbligazioni 2.755 3.512 (757)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 2.053 2.433 (380)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva 806 651 155
5.614 6.596 (982)
Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/
Attività non correnti destinate ad essere cedute
Totale debito finanziario lordo 33.120 34.097 (977)
Attività finanziarie non correnti
Titoli diversi dalle partecipazioni
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva (49) (45) (4)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (2.091) (2.285) 194
(2.140) (2.330) 190
Attività finanziarie correnti
Titoli diversi dalle partecipazioni (1.742) (2.249) 507
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva (55) (56) 1
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti (165) (142) (23)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti (3.519) (6.904) 3.385
(5.481) (9.351) 3.870
Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non
correnti destinate ad essere cedute
Totale attività finanziarie (7.621) (11.681) 4.060
Indebitamento finanziario netto contabile 25.499 22.416 3.083
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/
attività finanziarie
5 (229) 234
Indebitamento finanziario netto rettificato 25.504 22.187 3.317
Così dettagliato:
Totale debito finanziario lordo rettificato 32.671 32.564 107
Totale attività finanziarie rettificate (7.167) (10.377) 3.210
(*) di cui quota corrente del debito a M/L termine:
Obbligazioni 2.755 3.512 (757)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 1.074 898 176
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva 801 648 153

GRUPPO TIM - VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazione
(a) (b) (a-b)
EBITDA 3.945 4.349 (404)
Investimenti industriali di competenza (2.762) (2.720) (42)
Variazione del capitale circolante netto operativo: (2.389) (258) (2.131)
Variazione delle rimanenze (55) (73) 18
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti 32 150 (118)
Variazione dei debiti commerciali (485) (440) (45)
Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum (2.119) (55) (2.064)
Altre variazioni di crediti/debiti operativi 238 160 78
Variazione dei fondi relativi al personale 474 10 464
Variazione dei fondi operativi e altre variazioni (396) (298) (98)
Operating free cash flow netto (1.128) 1.083 (2.211)
% sui Ricavi (9,8) 9,6 (19,4)pp
Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni 1.283 1.765 (482)
Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori 9 (42) 51
Investimenti finanziari (1.775) (88) (1.687)
Pagamento dividendi (53) (354) 301
Incrementi di contratti di leasing (539) (397) (142)
Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi (1.114) (805) (309)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto
rettificato delle attività in funzionamento
(3.317) 1.162 (4.479)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle
attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto
rettificato
(3.317) 1.162 (4.479)

Equity Free Cash Flow

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazione
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto
rettificato delle attività in funzionamento
(3.317) 1.162 (4.479)
Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i
rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di
operazioni di leasing (+))
728 252 476
Pagamento delle licenze tlc e per l'utilizzo di frequenze 2.217 295 1.922
Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o
cessioni di partecipazioni
589 (1.645) 2.234
Pagamento dei dividendi e Change in Equity 44 396 (352)
Equity Free Cash Flow 261 460 (199)

GRUPPO TIM - INFORMAZIONI PER SETTORE OPERATIVO

Domestic

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni
(a-b)
(a) (b) assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
Ricavi 8.673 9.281 (608) (6,6) (6,8)
EBITDA 2.641 3.379 (738) (21,8) (16,9)
% sui Ricavi 30,5 36,4 (5,9) pp (4,5)pp
EBIT 40 631 (591) (93,7) (45,2)
% sui Ricavi 0,5 6,8 (6,3) pp (4,9)pp
Personale a fine periodo (unità) (°) 42.578 (*)42.591 (13)

(°) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato 19 unità al 30 settembre 2022 (16 unità al 31 dicembre 2021). (*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2021.

(milioni di euro) 3° Trimestre
2022
3° Trimestre
2021
Variazioni
(a-b)
(a) (b) assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
Ricavi 2.919 3.072 (153) (5,0) (5,3)
EBITDA 787 1.250 (463) (37,0) (16,2)
% sui Ricavi 27,0 40,7 (13,7) pp (4,8)pp
EBIT (106) 335 (441) (49,3)
% sui Ricavi (3,6) 10,9 (14,5) pp (5,7) pp

Fisso

30.9.2022 31.12.2021 30.9.2021
Accessi totali TIM Retail (migliaia) 8.383 8.647 8.729
di cui NGN (1) 5.372 5.186 5.084
Accessi totali TIM Wholesale (migliaia) 7.604 7.729 7.734
di cui NGN 5.147 4.819 4.619
Accessi broadband TIM Retail attivi (migliaia) 7.523 7.733 7.811
ARPU Consumer (€/mese) (2) 28,4 30,1 30,6
ARPU Broadband (€/mese) (3) 34,1 33,4 32,5

(1) Accessi UltraBroadband in modalità FTTx e FWA, incluse anche le linee "solo dati" e GBE (Gigabit Ethernet).

(2) Ricavi da servizi retail organici Consumer rapportati alla consistenza media degli accessi Consumer. (3) Ricavi da servizi broadband organici rapportati alla consistenza media degli accessi broadband TIM retail attivi.

Mobile

30.9.2022 31.12.2021 30.9.2021
Consistenza linee a fine periodo (migliaia) 30.515 30.466 30.473
di cui Human 18.590 19.054 19.172
Churn rate (%) (4) 10,0 14,7 11,1
Users broadband (migliaia) (5) 12.685 12.783 12.863
ARPU Retail (€/mese) (6) 7,0 7,5 7,5
ARPU Human (€/mese) (7) 11,4 11,7 11,6

(4) Percentuale di linee totali cessate nel periodo rispetto alla consistenza media totale.

(5) Linee mobili che utilizzano servizi dati.

(6) Ricavi da servizi retail organici (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media totale linee. (7) Ricavi da servizi retail organici (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media linee human.

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei ricavi conseguiti nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 2022 dalla Business Unit Domestic per segmento di clientela/aree di attività, posti a confronto con il terzo trimestre e i primi nove mesi del 2021.

(milioni di euro) 3° Trimestre
2022
3° Trimestre
2021
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni %
(a) (b) (c) (d) (a/b) (c/d) organica
esclusi
non
ricorrenti
(a/b)
organica
esclusi
non
ricorrenti
(c/d)
Ricavi 2.919 3.072 8.673 9.281 (5,0) (6,6) (5,3) (6,8)
Consumer 1.213 1.342 3.553 3.978 (9,6) (10,7) (9,6) (10,7)
Business 966 982 2.946 2.981 (1,6) (1,2) (1,6) (1,2)
Wholesale National Market 501 495 1.459 1.600 1,3 (8,8) 1,3 (8,8)
Wholesale International Market 239 251 723 719 (4,8) 0,6 (8,8) (2,8)
Other 2 (8) 3

Brasile

(milioni di euro) (milioni di reais)
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni
assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
(a) (b) (c) (d) (c-d) (c-d)/d
Ricavi 2.880 2.079 15.706 13.259 2.447 18,5 18,5
EBITDA 1.315 977 7.169 6.232 937 15,0 16,2
% sui Ricavi 45,6 47,0 45,6 47,0 (1,4) pp (1,0)pp
EBIT 409 315 2.242 2.011 231 11,5 15,0
% sui Ricavi 14,3 15,2 14,3 15,2 (0,9)pp (0,4)pp
Personale a fine periodo (unità) 9.316 (°)9.325 (9) (0,1)

(°) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2021.

(milioni di euro) (milioni di reais)
3° Trimestre
2022
3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2022
3° Trimestre
2021
Variazioni
assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
(a) (b) (c) (d) (c-d) (c-d)/d
Ricavi 1.061 731 5.611 4.512 1.099 24,4 24,4
EBITDA 502 347 2.657 2.146 511 23,8 24,5
% sui Ricavi 47,4 47,6 47,4 47,6 (0,2) pp 0,1pp
EBIT 149 121 793 755 38 5,0 7,1
% sui Ricavi 14,1 16,7 14,1 16,7 (2,6) pp (2,4)pp

GRUPPO TIM - DOMESTIC PIANO INDUSTRIALE 2022-2024: INFORMAZIONI SULLE NUOVE ENTITA'

I settori operativi del Gruppo TIM riportati nell'Informativa Finanziaria al 30 settembre 2022, in coerenza e continuità rispetto a quanto esposto nella Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2021, sono rappresentati per la parte relativa al business delle telecomunicazioni, sulla base della relativa localizzazione geografica (Domestic e Brasile).

Il Piano Industriale del Gruppo TIM 2022-2024 ha avviato un percorso di trasformazione del Gruppo volto a superare il modello verticalmente integrato, e pertanto basato su quattro entità separate con focus industriali ed economici diversi (NetCo, TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brasil). Tali entità non possono ad oggi essere considerate un "settore operativo" ai sensi dell'IFRS 8 – Settori operativi, ciò in quanto da un lato le stesse nuove entità sono tutt'ora in una fase di disegno analitico e non dispongono pertanto di un set informativo economico finanziario analitico e, dall'altro, nel 2022 il Consiglio di Amministrazione di TIM sta assumendo le decisioni sull'allocazione delle risorse e sta valutando gli andamenti economico finanziari sulla base sia della rappresentazione storica delle business unit sia, per quanto disponibile, delle nuove entità in fase di creazione.

Le informazioni finanziarie delle nuove entità nel seguito presentate, sono state pertanto predisposte dal management di TIM a soli fini informativi ed illustrativi, non sono state verificate da terzi indipendenti e, quindi, non devono essere considerate complete ed esaustive. I principi contabili e di consolidamento applicati sono gli stessi adottati nel Bilancio Consolidato Annuale del Gruppo TIM al 31 dicembre 2021, a cui si rimanda, ad eccezione delle modifiche ai principi emesse dallo IASB e adottate a partire dal 1° gennaio 2022.

Nel corso dei primi nove mesi del 2022 le entità dell'ambito domestico definite dal Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo TIM hanno raggiunto, in termini organici, le seguenti performance operative:

NetCo TIM Enterprise TIM Consumer
(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni
%
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni
%
1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Variazioni
%
Ricavi 3.910 4.106 (4,8) 2.185 2.063 5,9 4.943 5.470 (9,6)
Ricavi da Servizi 3.822 3.972 (3,8) 2.018 1.856 8,8 4.500 4.860 (7,4)

In particolare:

  • NetCo: include la rete fissa, primaria e secondaria, le attività wholesale domestiche e quelle internazionali (Sparkle);
  • TIM Enterprise: include tutte le attività commerciali nel mercato Enterprise, le digital companies Noovle, Olivetti e Telsy e gli asset relativi ai data center;
  • TIM Consumer: concentra al suo interno tutte le attività commerciali fisso e mobile nel mercato retail Consumer e Small and Medium Business (SMB). Comprende inoltre gli asset di rete mobile e le piattaforme di servizio.

GRUPPO TIM - PERSONALE

Consistenza media retribuita del personale

(unità equivalenti) 1.1 - 30.9
2022
Esercizio
2021
1.1 - 30.9
2021
Variazione
(a) (b) (c) (a-c)
Consistenza media retribuita – Italia 37.411 38.826 39.163 (1.752)
Consistenza media retribuita - Estero 8.993 9.116 9.096 (103)
Totale consistenza media retribuita (1) 46.404 47.942 48.259 (1.855)

(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 14 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2022; 12 unità medie in Italia nell'esercizio 2021; 12 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2021.

Organico a fine periodo

(unità) 30.9.2022 31.12.2021 30.9.2021 Variazione
(a) (b) (c) (a-b)
Organico – Italia 42.341 42.347 42.565 (6)
Organico – Estero 9.565 9.582 9.625 (17)
Totale organico a fine periodo (1) 51.906 51.929 52.190 (23)

(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 19 unità in Italia al 30.9.2022; 16 unità in Italia al 31.12.2021; 13 unità in Italia al 30.9.2021.

Organico a fine periodo - dettaglio per Business Unit

(unità) 30.9.2022 31.12.2021 30.9.2021 Variazione
(a) (b) (c) (a-b)
Domestic 42.578 42.591 42.811 (13)
Brasile 9.316 9.325 9.366 (9)
Altre attività 12 13 13 (1)
Totale 51.906 51.929 52.190 (23)

GRUPPO TIM – IMPATTO SULLE SINGOLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO DEGLI EVENTI E OPERAZIONI DI NATURA NON RICORRENTE

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito esposte le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2022
1.1 - 30.9
2021
Altri proventi operativi:
Recupero costi operativi 12
Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze:
Consulenze, prestazioni professionali e altri costi (40) (39)
Costi del personale:
Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri (548) (344)
Altri costi operativi:
Altri oneri e accantonamenti (6) (121)
Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e
Ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)
(594) (492)
Impatto su Risultato operativo (EBIT) (594) (492)
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni:
Plusvalenza netta su operazioni societarie 174
Proventi finanziari:
Altri proventi finanziari 1
Oneri finanziari:
Altri oneri finanziari (5) (1)
Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in
funzionamento
(425) (492)
Riallineamento fiscale ex DL 104/2020 art.110 (1.964)
Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti 18 199
Impatto sull'Utile (perdita) del periodo (2.371) (293)

GRUPPO TIM - STRUTTURA DEL DEBITO, EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E OBBLIGAZIONI IN SCADENZA

Revolving Credit Facility e Term Loan

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed(*) disponibili al 30 settembre 2022:

(miliardi di euro) 30.9.2022 31.12.2021
Accordato
Utilizzato
Accordato Utilizzato
Sustainability-linked RCF – maggio 2026 4,0 4,0
Totale 4,0
4,0

(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea "Committed", le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default).

In data 6 luglio 2022 TIM ha stipulato con un pool di primarie banche internazionali un nuovo finanziamento che beneficia della "Garanzia Italia" (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni) per un importo pari a 2 miliardi di euro.

Obbligazioni

Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari nel corso dei primi nove mesi del 2022 si segnala quanto segue:

(milioni di valuta originaria) Valuta Importo Data di rimborso
Rimborsi
Telecom Italia S.p.A. 2002-2022 riservato in sottoscrizione ai dipendenti Euro 214 1/1/2022
Telecom Italia S.p.A. 1.250 milioni di euro 5,25% (1) Euro 884 10/2/2022
Telecom Italia S.p.A. 2.000 milioni di euro 1,125% Convertible bond Euro 2.000 26/3/2022

(1) Al netto dei riacquisti per 366 milioni di euro effettuati dalla società nel corso del 2015.

Il valore nominale di rimborso, al netto dei titoli propri riacquistati, dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 settembre 2022 emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia piena e incondizionata da parte di TIM S.p.A.) è pari a 3.175 milioni di euro. Il dettaglio dei rimborsi è il seguente:

  • 1.000 milioni di euro, scadenza 16 gennaio 2023;
  • 425 milioni di euro, scadenza 19 maggio 2023;
  • 1.000 milioni di euro, scadenza 19 luglio 2023;
  • 750 milioni di euro, scadenza 19 gennaio 2024.

I titoli obbligazionari emessi dal Gruppo TIM non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/Ebitda, Ebitda/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM; inoltre il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..

Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati; sono quindi presenti, ad esempio, impegni a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge").

Con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM S.p.A. con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 19 maggio 2021 TIM ha sottoscritto un nuovo finanziamento per un ammontare pari a 230 milioni di euro a supporto dei progetti per la digitalizzazione del Paese. Inoltre, ha ampliato il finanziamento firmato nel 2019 per un importo pari a 120 milioni di euro. Pertanto, alla data del 30 settembre 2022 il totale nominale dei finanziamenti in essere con la BEI è pari a 1.200 milioni di euro, tutti tirati e non assistiti da garanzia bancaria.

Nei tre finanziamenti BEI firmati in data 14 dicembre 2015, 25 novembre 2019 e 19 maggio 2021 si rilevano i seguenti covenant:

■ nel caso in cui la società sia oggetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo, ovvero alieni, dismetta o trasferisca beni o rami d'azienda (ad eccezione di alcuni atti di disposizione espressamente previsti), dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento, oppure, solo per alcuni contratti, il rimborso anticipato del prestito (qualora l'operazione di fusione e scissione al di fuori del Gruppo comprometta l'esecuzione o l'esercizio del Progetto oppure rechi pregiudizio alla BEI nella sua qualità di creditrice);

  • TIM si è impegnata a far sì che, per tutta la durata del prestito, l'indebitamento finanziario complessivo delle società facenti parte del Gruppo diverse da TIM S.p.A., e fatti salvi i casi in cui tale indebitamento sia interamente e irrevocabilmente garantito da TIM S.p.A., sia inferiore ad un ammontare pari al 35% (trentacinque per cento) dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo;
  • "Clausola per inclusione", ai sensi della quale, nel caso in cui TIM si impegni a mantenere in altri contratti di finanziamento parametri finanziari (e anche alcune clausole più stringenti, tra cui, ad esempio, cross default ed impegni di limitazione alla vendita di beni) che non siano presenti o siano più stringenti rispetto a quelli concessi alla BEI, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere qualora reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali modifiche possano avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria di TIM, la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento al fine di prevedere una disposizione equivalente a favore della BEI;
  • "Evento Rete", ai sensi della quale a fronte di una cessione totale o di una porzione sostanzialmente rilevante (in ogni caso superiore alla metà in termini quantitativi) della rete fissa in favore di soggetti terzi non controllati oppure nel caso di cessione della partecipazione di controllo nella società a cui la rete o una sua porzione sostanzialmente rilevante sia stata precedentemente ceduta, TIM dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento o una soluzione alternativa.

I contratti di finanziamento di TIM S.p.A. non contengono covenant finanziari (es. ratio Debt/Ebitda, Ebitda/ Interessi, ecc.) il cui mancato rispetto comporti l'obbligo di rimborso del prestito in essere ad eccezione del finanziamento sottoscritto in data 6 luglio 2022 che beneficia della "Garanzia Italia" (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni).

Nei contratti di finanziamento sono previsti gli usuali covenant di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge"), l'impegno a non modificare l'oggetto del business o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad es. la cessione avvenga al fair market value). Covenant di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di export credit agreement.

Nei contratti di finanziamento e nei prestiti obbligazionari, TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di change of control e le conseguenze ad essi applicabili – tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa o per azioni e la cancellazione del commitment in assenza di diverso accordo – sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.

Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un event of default, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo. Il verificarsi di tale event of default può implicare, se richiesto dal Lender, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei commitment non ancora utilizzati.

Nella documentazione dei prestiti concessi ad alcune società del Gruppo TIM, sono generalmente previsti obblighi di rispettare determinati indici finanziari, nonché gli usuali covenant di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.

Si segnala, infine, che al 30 settembre 2022, nessun covenant, negative pledge o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato.

GRUPPO TIM - CONTENZIOSI E AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 30 settembre 2022, nonché quelli chiusi nel corso del periodo.

Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 276 milioni di euro.

Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'Informativa finanziaria al 30 settembre 2022 e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.

Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.

a) Principali contenziosi e azioni giudiziarie pendenti

Per i seguenti contenziosi e azioni giudiziarie pendenti non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2021:

  • Procedimento Antitrust A428;
  • Eutelia e Voiceplus;
  • Poste;
  • Fallimento Elinet S.p.A..

Contenziosi fiscali e regolatori internazionali

Al 30 settembre 2022 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 17,5 miliardi di reais (16,3 miliardi di reais al 31 dicembre 2021). Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.

Imposte federali

In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:

  • disconoscimento degli effetti fiscali di operazioni di fusione tra società facenti parte del gruppo TIM Brasil;
  • diniego del beneficio fiscale territoriale SUDENE, in ragione di pretese irregolarità nella gestione e nella rendicontazione del beneficio stesso;
  • contestazioni in ordine alle compensazioni con le perdite fiscali pregresse;
  • ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento;
  • assoggettamento ad imposizione sul reddito di talune tipologie di differenze di cambio;
  • assoggettamento a ritenute alla fonte di talune tipologie di pagamenti effettuati verso l'estero (ad esempio, i pagamenti per roaming internazionale);
  • ulteriori contestazioni in ordine alle compensazioni effettuate tra imposte a debito, e posizioni fiscali creditorie delle società del gruppo.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 3,3 miliardi di reais (3,1 miliardi di reais al 31 dicembre 2021).

Imposte statali

Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

  • contestazioni riguardanti l'abbattimento della base imponibile del tributo, a fronte di sconti concessi ai clienti, oltre a contestazioni in merito all'utilizzo dei crediti fiscali dichiarati dalle società del gruppo, a fronte della restituzione di terminali telefonici dati in comodato, ed a seguito della rilevazione di frodi da sottoscrizione ai danni delle società;
  • assoggettamento ad ICMS di talune tipologie di canoni, maturati a favore delle società del gruppo e da queste classificati come corrispettivi per servizi diversi da quelli di telecomunicazione;
  • contestazioni sull'utilizzo del beneficio fiscale "PRO-DF" originariamente concesso da taluni Stati, e successivamente dichiarato incostituzionale (la contestazione si riferisce all'effettiva spettanza del credito per ICMS, dichiarato dalla società TIM Celular, ora incorporata in TIM S.A., sulla base delle predette disposizioni agevolative);

  • contestazioni relative all'utilizzo dei crediti per ICMS, rilevati dalle società del gruppo in esito alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali, ed in relazione alle somministrazioni di energia elettrica a favore delle società, oltre che in applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione d'imposta;

  • sanzioni irrogate alle società del gruppo per irregolarità negli adempimenti dichiarativi;
  • contestazioni dei crediti per ICMS in relazione alla procedura di sostituzione d'imposta, prevista nei casi di acquisto e distribuzione di apparati tra Stati diversi;
  • contestazioni dei crediti per ICMS derivanti dallo "special credit" riconosciuto dalla società ai clienti prepagati, come anticipazione delle successive ricariche.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 9,3 miliardi di reais (8,8 miliardi di reais al 31 dicembre 2021).

Imposte municipali

Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 1,4 miliardi di reais (circa 1,2 miliardi di reais al 31 dicembre 2021).

FUST e FUNTTEL

Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all'ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTTEL, riguardano l'assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 3,5 miliardi di reais (3,2 miliardi di reais al 31 dicembre 2021).

Procedimento Golden Power

Nell'agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l'esistenza in capo a TIM dell'obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. "Golden Power", l'acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l'affermazione dell'esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell'Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).

Per l'effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.

La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento del provvedimento del settembre 2017 e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l'istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica in merito all'obbligo di notifica, ai sensi delle disposizioni Golden Power; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell'istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata rinnovata nel maggio 2021.

Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l'esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell'intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all'obbligo di notifica Golden Power del quale s'è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si è costituita in giudizio, eccependo l'illegittimità e inammissibilità del ricorso. La Camera di Consiglio si è tenuta il giorno 11 ottobre 2022.

Colt Technology Services - A428

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, notificato nel mese di agosto 2015, l'operatore Colt Technology Services ha avanzato pretese risarcitorie fondate sul provvedimento decisorio del procedimento A428, e riferite ad asseriti danni subiti nell'arco temporale 2009/2011, in ragione della presunta condotta inefficiente e discriminatoria di TIM nel processo di fornitura dei servizi wholesale. La richiesta risarcitoria è stata quantificata in 27 milioni di euro a titolo di lucro cessante per l'asserita mancata acquisizione di nuovi clienti, ovvero per la ritenuta impossibilità di fornire nuovi servizi alla clientela già acquisita; la controparte ha formulato inoltre richiesta di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Tale giudizio fa seguito alla pretesa stragiudiziale di circa 23 milioni di euro già formulata da Colt nel mese di giugno 2015, che la Società ha respinto integralmente. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese di controparte. L'udienza di discussione davanti al TAR è stata fissata per il 12 dicembre 2022.

COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) - A428

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) ha convenuto in giudizio TIM avanzando pretese risarcitorie quantificate in complessivi 37 milioni di euro, per

asserite condotte abusive e anticoncorrenziali attuate nel periodo 2009-2011, mediante boicottaggio tecnico (rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso - KO); tali pretese sono fondate sui contenuti del provvedimento dell'AGCM che ha definito il procedimento A428. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le tesi di controparte. All'esito del giudizio, con sentenza di aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande di COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) condannando TIM al pagamento di un importo significativamente inferiore a quanto oggetto delle pretese risarcitorie di controparte. Nel mese di giugno 2019, TIM ha proposto appello avverso la sentenza. Con sentenza di aprile 2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto in parte l'appello di TIM riducendo l'importo del risarcimento dovuto a COMM 3000, che era comunque interamente coperto dal relativo fondo. Nel mese di novembre 2021, TIM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. L'udienza di discussione davanti al TAR è stata fissata per il 12 dicembre 2022.

Teleunit

Con atto di citazione dell'ottobre 2009 dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, Teleunit ha chiesto l'accertamento di asseriti atti di abuso di posizione dominante, da parte di TIM, nel mercato dei servizi premium. L'attrice ha quantificato i danni in un importo di circa 362 milioni di euro. TIM si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte.

A seguito della sentenza del gennaio 2014 con la quale la Corte d'Appello ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale, Teleunit ha riassunto, nel successivo mese di aprile, il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano. TIM si è costituita nel giudizio riassunto confutando le tesi di controparte.

Con sentenza del maggio 2017 il Tribunale di Milano ha integralmente rigettato la domanda di Teleunit, condannando la stessa alla rifusione delle spese di lite. Tale sentenza è stata impugnata da Teleunit, nel mese di giugno 2017, dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. TIM si è costituita nel giudizio d'appello confutando le argomentazioni di controparte e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con ordinanza del mese di marzo 2018, la Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato inammissibile l'appello di Teleunit ex art. 348-bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato. Teleunit ha proposto ricorso per Cassazione, nel mese di maggio 2018, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello. TIM ha proposto controricorso chiedendo l'integrale conferma della ordinanza impugnata (e quindi della sentenza di primo grado). Udienza in Camera di Consiglio svoltasi il 22 settembre 2022. Con ordinanza pubblicata in data 19 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Teleunit Ltd, condannando la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore di TIM.

Eutelia e Clouditalia Telecomunicazioni

Con atto di citazione di maggio 2020, Eutelia in Amministrazione Straordinaria e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., acquirente del ramo TLC di Eutelia, hanno convenuto in giudizio TIM, dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando pretese risarcitorie, per circa 40 milioni di euro, per i danni asseritamente subiti, nel periodo 2009-2012, a seguito delle condotte di boicottaggio tecnico e margin squeeze, oggetto del procedimento AGCM A428. TIM si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte e formulando domanda riconvenzionale con riserva di quantificare i danni subiti in corso di causa. In data 1° aprile 2022, l'AGCM ha depositato il parere previsto dall'art. 14, terzo comma, del d. lgs. 3/2017, con cui ha: (i) proposto alcuni benchmark utilizzabili per definire lo scenario controfattuale sulla cui base quantificare i danni asseritamente subiti da Eutelia e Clouditalia; (ii) fornito alcune ulteriori indicazioni e criteri per stimare le diverse voci di danno richieste da Eutelia e Clouditalia. All'udienza del 15 giugno 2022, il G.I. ha assegnato termine alle parti fino all'8 luglio 2022 per il deposito di note scritte sulle implicazioni del parere dell'AGCM e sul contenuto degli eventuali quesiti da porre al CTU. Il 24 ottobre il giudice ha sciolto la riserva e ha disposto una CTU sull'an delle condotte di TIM e sul quantum del danno eventualmente subito da Eutelia e Irideos a causa delle stesse. Ha quindi fissato l'udienza del 15 novembre 2022 per il giuramento e il conferimento dell'incarico al CTU.

Procedimento Antitrust A514

Nel mese di giugno 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato il procedimento A514 nei confronti di TIM per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea". Il procedimento è stato avviato sulla base di alcune segnalazioni giunte, tra il mese di maggio e di giugno 2017, da parte di Infratel, Enel, Open Fiber, Vodafone e Wind Tre e riguarda un presunto abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso wholesale e dei servizi retail relativi alla rete fissa a banda larga e ultralarga. In particolare, l'AGCM ha ipotizzato che TIM abbia tenuto condotte volte a: i) rallentare e ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel, al fine di ritardare o rendere meno remunerativo l'ingresso di un altro operatore sul mercato wholesale; ii) accaparrarsi preventivamente la clientela sul mercato retail dei servizi a banda ultralarga, mediante politiche commerciali volte a restringere lo spazio di contendibilità della clientela residuo per gli operatori concorrenti.

A seguito dell'avvio del procedimento, nel mese di luglio 2017 è stata svolta un'ispezione da parte dei funzionari dell'Autorità presso alcune sedi di TIM. Il 2 novembre 2017 TIM ha depositato una memoria difensiva nella quale, a supporto della correttezza del proprio operato, sono state confutate tutte le ipotesi di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti da TIM e formanti oggetto del procedimento.

In data 14 febbraio 2018, AGCM ha deliberato di estendere l'oggetto del procedimento per la verifica di ulteriori condotte, concernenti la strategia dei prezzi wholesale di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga, e l'utilizzo di informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi.

In data 5 luglio 2018, TIM ha depositato una proposta di impegni che, ove accettata definitivamente dall'Autorità, comporterebbe la chiusura dell'istruttoria senza accertamento di alcun illecito e irrogazione di sanzione. Gli impegni sono stati ritenuti preliminarmente ammissibili dall'Autorità che li ha sottoposti a market test nei mesi di agosto e settembre.

Il 30 ottobre 2018 TIM ha formulato le proprie repliche rispetto alle osservazioni dei terzi ed ha integrato la proposta di impegni con modifiche accessorie. Con provvedimento notificato in data 4 dicembre 2018, l'AGCM ha definitivamente respinto la proposta di impegni, ritenendoli non idonei alla luce delle contestazioni sollevate.

In data 4 marzo 2019, TIM ha chiesto ad AGCM la proroga del termine di chiusura del procedimento (inizialmente fissato al 31 maggio 2019).

Il 10 aprile 2019 AGCM ha deliberato una proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2019. Il 17 maggio 2019 AGCM ha comunicato a TIM le risultanze istruttorie (CRI). Nella CRI, AGCM conferma sostanzialmente l'impianto accusatorio ipotizzato nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento.

Il 12 giugno 2019 AGCM ha esteso i termini per il deposito della memoria finale di TIM al 20 settembre 2019 e per l'audizione finale al 25 settembre 2019.

Il 18 settembre 2019 AGCM ha deliberato una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento fissandolo al 28 febbraio 2020.

Il 6 marzo 2020 è stato notificato a TIM il provvedimento di chiusura dell'istruttoria: AGCM ha deliberato la sussistenza di un abuso di posizione dominante di TIM, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga.

La sanzione irrogata a TIM per l'illecito anticoncorrenziale è pari a 116.099.937,60 euro. TIM ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il suddetto provvedimento sanzionatorio. Con sentenza del 28 febbraio 2022, il TAR Lazio ha respinto il ricorso di TIM la quale intende proporre appello innanzi al Consiglio di Stato nei termini di legge.

Il 25 giugno 2020 TIM ha inviato ad AGCM la c.d. relazione di ottemperanza come prescritto nel dispositivo del provvedimento finale. L'udienza di discussione dinanzi al TAR Lazio si è tenuta in data 3 novembre 2021. Con sentenza 1963/2022 il ricorso di TIM è stato respinto; nei confronti della decisione del TAR, TIM ha proposto appello. Nell'agosto 2022, Irideos ha notificato atto di intervento ad opponendum. La relativa udienza di discussione non risulta ancora fissata.

La Società ha provveduto a maggio 2021 al pagamento della sanzione.

Open Fiber

Nel mese di marzo 2020 Open Fiber (OF) ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a 1,5 miliardi di euro per danni causati da un presunto abuso di posizione dominante escludente nei confronti di OF. Le presunte condotte contestate consistono in: (i) investimenti pre-emptive in reti FTTC nelle aree bianche; (ii) avvio di azioni legali pretestuose per ostacolare le gare Infratel; (iii) repricing strumentale di alcuni servizi all'ingrosso; (iv) offerte commerciali di lock-in sul mercato retail; (v) comunicazione di informazioni false all'AGCom, in sede di approvazione di una offerta wholesale, e diffusione di voci circa un interesse di TIM ad acquisire OF; (vi) discriminazione nelle condizioni di accesso alle infrastrutture passive di TIM. TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di OF. Enel spa è intervenuta nel giudizio chiedendo di condannare TIM al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa Enel e da OF, senza tuttavia quantificarli. Nel corso di causa, Open Fiber ha ridedeterminato il danno asseritamente subito portandolo a 2,6 miliardi di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Open Fiber ha inoltre chiarito che a suo dire tale danno sarebbe tuttora in divenire. Enel ha poi quantificato il danno asseritamente subito in 228 milioni di euro circa oltre interessi. Pende il termine per il deposito della terza memoria istruttoria. Il 19 ottobre 2022 si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al termine della quale il giudice si è riservato.

Irideos

Nel mese di gennaio 2022 Irideos ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite di TIM sanzionate dall'AGCM con il provvedimento conclusivo del proc. A514 (azione c.d. follow on). La richiesta risarcitoria è pari a 23.204.079,87 euro per danni provocati dai comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da TIM dal 2017 al 2019 (con effetti anche negli anni successivi) nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato wholesale) e nel mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato retail). TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di controparte. All'udienza del 1° giugno 2022, il giudice istruttore ha (i) assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie con decorrenza dal 15 febbraio 2023 e (ii) rinviato la causa all'udienza del 7 giugno 2023.

Procedimento Antitrust I799

Nella sua adunanza del 1° febbraio 2017, AGCM ha avviato un procedimento istruttorio per possibile violazione dell'articolo 101 TFUE (divieto di intese restrittive della concorrenza) nei confronti di TIM S.p.A. e Fastweb S.p.A., a seguito della sottoscrizione di un accordo volto alla costituzione di una impresa comune cooperativa denominata Flash Fiber S.r.l.. TIM, d'intesa con Fastweb, ha presentato ad AGCM, sotto forma di proposta di impegni, alcune modifiche agli accordi sottoscritti, finalizzate a chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione e, quindi, senza alcuna sanzione pecuniaria.

Il 28 marzo 2018 AGCM ha deliberato l'approvazione degli impegni rendendoli obbligatori per le parti e ha chiuso il procedimento senza l'imposizione di alcuna sanzione.

Il 30 gennaio 2019 TIM ha inviato ad AGCM la prevista relazione annuale sulla copertura realizzata, integrata con successiva comunicazione del 29 marzo 2019. TIM ha trasmesso ad AGCM ulteriori informazioni nel mese di luglio ed AGCM ha preso atto delle suddette il 15 ottobre 2019. Il 31 gennaio 2020 TIM ha inviato ad AGCM la terza relazione relativa all'attuazione degli impegni assunti. Infine, il 29 gennaio 2021 TIM ha inviato ad AGCM la quarta ed ultima relazione relativa all'attuazione degli impegni assunti.

Con distinti ricorsi, entrambi notificati in data 11 giugno 2018, Open Fiber S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di chiusura del procedimento I799 con l'accettazione degli impegni. A loro dire, tale provvedimento sarebbe viziato da una serie di motivi procedimentali e sostanziali.

Open Fiber S.p.A. ha anche chiesto la sospensione in via cautelare del provvedimento. Con sentenza di marzo 2020, il TAR ha integralmente respinto il ricorso di Open Fiber.

L'udienza per la discussione del merito del ricorso presentato da Wind Tre si è tenuta il 12 ottobre 2022 e il TAR ha pubblicato il 23 ottobre il provvedimento di estinzione del giudizio.

Fatturazione a 28 giorni

Con la delibera 121/17/CONS AGCom ha introdotto disposizioni sulla cadenza della fatturazione per la telefonia, prescrivendo per la telefonia fissa che essa dovesse essere su base mensile o suoi multipli e per la telefonia mobile su base almeno quadrisettimanale. TIM ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 121/17/CONS. A febbraio 2018 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza che respinge il ricorso. Tale sentenza è stata impugnata da TIM innanzi al Consiglio di Stato nel giugno 2018. Il 23 settembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva con cui il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi in appello di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito alla sussistenza in capo all'Autorità del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e dei periodi di fatturazione, rigettando al contempo gli altri motivi di ricorso degli operatori e sospendendo il giudizio. A febbraio 2021 TIM ha depositato le osservazioni scritte sulle domande di pronuncia pregiudiziale alla CGUE. Su richiesta della CGUE, Il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata il 23 novembre 2021 ha confermato il rinvio alla Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali poste; il giudizio innanzi al Consiglio di Stato resta quindi sospeso in attesa della decisione della CGUE.

AGCom, con la delibera 499/17/CONS, accertata la violazione della delibera 121/17/CONS ha applicato a TIM una sanzione di 1.160.000 euro, diffidandola a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile.

A marzo 2018 con la delibera n. 112/18/CONS AGCom ha (i) revocato la precedente delibera 499/17/CONS nella parte in cui TIM veniva diffidata a stornare gli importi presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale, (ii) diffidato TIM a posticipare, limitatamente ai servizi di telefonia fissa, la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile di un numero di giorni pari a quelli presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale.

Con il decreto presidenziale n. 9/18/PRES AGCom, ha modificato la delibera n. 112/18/CONS nelle parti in cui prevedeva che il differimento della fatturazione dovesse avvenire in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o suoi multipli disponendo, altresì, che le tempistiche entro cui adempiere alla diffida sarebbero state individuate a seguito di audizioni con gli operatori e le principali associazioni dei consumatori.

A luglio 2018 AGCom con la delibera 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli operatori dovevano restituire alla clientela di rete fissa un numero di giorni di servizio pari a quelli erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni oppure proporre alla clientela interessata eventuali misure compensative alternative, previa comunicazione all'AGCom. TIM ha impugnato tutte le delibere sopra indicate.

Con dispositivo di sentenza pubblicato nel mese di novembre 2018 il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa di 1,16 milioni di euro comminata con la delibera 499/17/CONS ed ha confermato l'obbligo di restitutio in integrum alla clientela di rete fissa entro il 31 dicembre 2018. TIM ha presentato appello cautelare dinnanzi al Consiglio di Stato per la sospensione della esecutività di tale decisione e, con ordinanza del 20 dicembre 2018, il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello di TIM, ha sospeso l'efficacia del suddetto dispositivo, limitatamente all'ordine di storno fino al 21 maggio 2019, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza.

Si attende ancora la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nel frattempo presentati da TIM. Il 12 luglio 2019 sono invece stati pubblicati i dispositivi di sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto gli analoghi appelli proposti da Vodafone, Wind Tre e Fastweb e nel corso del mese di febbraio 2020 sono state pubblicate le relative sentenze contenenti le motivazioni.

A settembre 2019 TIM ha impugnato dinnanzi al TAR anche la delibera 221/19/CONS con cui la sanzione di cui alla Delibera 499/17/CONS, annullata dal TAR del Lazio, è stata rideterminata in 580.000,00 euro, applicando il massimo edittale previsto dall'art. 98, comma 16 del CCE vigente all'epoca dei fatti.

Ad agosto 2019 è stato avviato da parte di AGCom un nuovo procedimento sanzionatorio (CONT 12/19/DTC) per inottemperanza all'ordine di restituzione dei giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni per i clienti di rete fissa e convergente, secondo le modalità stabilite nelle delibere nn. 112/18/CONS e 269/18/CONS. Con la delibera n. 75/20/CONS l'Autorità a conclusione di tale procedimento ha accertato l'inottemperanza di TIM alle delibere sopra indicate comminandole una sanzione di 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato impugnato da TIM dinnanzi al TAR a luglio 2020.

Peraltro da giugno 2019, TIM offre ai propri clienti di rete fissa, attivi da prima del 31 marzo 2018 e che sono stati oggetto di fatturazione a 28 giorni, la possibilità di aderire ad una soluzione compensativa, alternativa alla restituzione dei giorni erosi di cui alla delibera AGCom n. 269/18/CONS e da settembre 2019 accoglie le richieste di rimborso dei giorni erosi. In entrambi i casi TIM ha provveduto ad informare la clientela con diversi messaggi in fattura, sul web e sulle principali testate giornalistiche. Le iniziative appena descritte sono state comunicate ad AGCom nell'ambito del sopra richiamato procedimento sanzionatorio.

Sul fronte civilistico con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di merito avviato da Associazione Movimento dei Consumatori nel 2018, inerente la tariffazione e rinnovo a 28 giorni per le offerte di telefonia fissa e convergenti, ha confermato l'ordinanza del 4 giugno 2018, adottata dallo stesso Tribunale a chiusura del procedimento di reclamo promosso da TIM ex art 669 terdecies c.p.c., e le misure ivi previste ordinando a TIM di accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi versati per effetto della manovra da parte dei clienti - anche cessati, cosa che come noto TIM sta già facendo dal 2018, estendendo al contempo il periodo rilevante ai fini del riconoscimento del rimborso al 1° aprile 2017, quindi ad una data antecedente al 23 giugno 2017 data entro cui gli operatori dovevano adeguarsi alla Delibera n. 121/17/ CONS. TIM ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, proponendo contestualmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva. Con ordinanza dell'11 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano ha accolto parzialmente l'istanza di TIM, sospendendo il capo di sentenza relativo all'ordine di inviare una raccomandata a tutti clienti consumatori cessati ai quali era stata applicata la fatturazione a 28 giorni per informarli della possibilità di ottenere la restituzione degli importi aggiuntivi versati per effetto della manovra.

A seguito dell'udienza del 5 luglio 2022 la Corte ha assegnato i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Procedimento Antitrust I820

In data 19 febbraio 2018 l'AGCM ha avviato il procedimento istruttorio I820 nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'Associazione di categoria Asstel per verificare l'ipotesi della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori di telefonia fissa e mobile al fine di coordinare le rispettive strategie commerciali, violando in tal modo l'art. 101 TFUE.

Il presunto coordinamento, secondo il provvedimento di apertura del procedimento da parte di AGCM, si sarebbe concretizzato nelle modalità di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una cadenza mensile (o di multipli del mese) per la fatturazione e il rinnovo delle offerte dei servizi fissi e mobili.

In data 21 marzo 2018, AGCM ha emanato una misura cautelare provvisoria nei confronti di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento con cui ha ordinato di sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla Legge 172/17 e di rideterminare autonomamente la propria strategia commerciale. Con provvedimento n. 27112 dell'11 aprile 2018 AGCM ha confermato la misura cautelare.

Il 12 giugno 2018 TIM ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento di tale provvedimento.

Il 31 gennaio 2020 a TIM è stato notificato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, con il quale AGCM ha deliberato la sussistenza dell'intesa tra Telecom, Vodafone, Fastweb e WindTre, escludendo invece dai partecipanti all'intesa l'associazione Asstel. La sanzione irrogata a TIM per la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale è pari a 114.398.325 euro. TIM ad aprile 2020 ha impugnato anche il provvedimento sanzionatorio.

Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2021 il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TIM, annullando i provvedimenti assunti dall'AGCM, ivi incluso quello relativo alla sussistenza dell'intesa e all'irrogazione della sanzione.

In data 11 settembre 2021 l'AGCM ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della sentenza del TAR, l'udienza di discussione del ricorso è stata fissata a gennaio 2023.

Procedimento Antitrust I850

Con decisione del 15 dicembre 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE.

Più precisamente l'istruttoria riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. AGCM intende verificare che tali accordi non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese.

Il 6 agosto 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria ed addivenire alla conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.

Il 7 settembre 2021 AGCM ha giudicato gli impegni suddetti non manifestamente infondati e ne ha disposto la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità a partire dal 13 settembre 2021; ha preso così avvio il c.d. market test che si è concluso il 13 ottobre 2021, data entro la quale tutti i soggetti interessati hanno trasmesso ad AGCM le loro osservazioni in merito agli impegni in questione.

Il 14 dicembre 2021 AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2021, fissandolo al 15 febbraio 2022.

E proprio nella sua adunanza del 15 febbraio 2022 AGCM ha infine deliberato l'approvazione degli impegni in quanto ritenuti idonei a far venire meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

Con ricorso notificato ad aprile 2022. Open Fiber ha impugnato presso il TAR Lazio previo richiesta di adozione di misure cautelari, il suddetto provvedimento AGCM n. 3002 con cui è stato chiuso il procedimento rendendo obbligatori gli impegni che secondo la ricorrente non sarebbero idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali individuati con il provvedimento di avvio dell'istruttoria.

Ad esito dell'udienza cautelare dello scorso 1° giugno, il TAR ha rigettato la richiesta e fissato il merito al 25 gennaio 2023.

Procedimento Antitrust I857

Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.

L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.

L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.

Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di set-top-box white label per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.

TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi wholesale agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati live, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.

Lo scorso 29 ottobre 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.

Il 14 dicembre 2021 AGCM ha deliberato la pubblicazione, sul sito internet della stessa Autorità, della proposta di impegni succitata in quanto tali impegni appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria in questione.

Il 5 gennaio 2022 con la succitata pubblicazione sul sito internet di AGCM ha preso avvio il c.d. market test.

Il termine per le controdeduzioni e la proposta di eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati da TIM e DAZN viene fissato al 7 marzo.

Il 23 febbraio 2022 TIM e DAZN vengono convocati separatamente in audizione dagli Uffici di AGCM. Nel corso dell'audizione, gli Uffici comunicano a TIM – e successivamente confermano nel verbale dell'audizione – che il Collegio, in un'adunanza tenutasi il 15 febbraio, riteneva necessarie alcune modifiche "accessorie" al fine dell'approvazione degli impegni presentati.

TIM e DAZN provvedono il 4 marzo 2022 a richiedere una proroga del termine per la presentazione di osservazioni, anche in considerazione delle novità emerse il 23 febbraio. Il nuovo termine viene fissato al 23 marzo.

In data 22 marzo 2022 TIM rappresenta all'Autorità che le ulteriori modifiche ritenute necessarie dal Collegio al fine dell'approvazione degli impegni avrebbero comportato un completo stravolgimento del contenuto e dell'equilibrio economico degli accordi sottoscritti da TIM e DAZN, tale da non rendere più perseguibile il modello di business ipotizzato. Nel contempo TIM rendeva noto all'Autorità l'avvio di negoziazioni con DAZN aventi come possibile oggetto la revisione della clausola di esclusiva della distribuzione, che costituisce il principale oggetto dell'attività istruttoria dell'Autorità. Considerata la complessità delle negoziazioni, TIM richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La proroga veniva accordata e il nuovo termine fissato al 23 aprile.

Il 20 aprile 2022 DAZN e TIM, in considerazione del protrarsi delle trattative, anche a causa della complessità e rilevanza economica di quanto oggetto di negoziazione, richiedevano un'ulteriore proroga. Il nuovo termine veniva fissato al 9 maggio.

Il 9 maggio 2022 TIM informava l'Autorità di aver manifestato a DAZN la propria disponibilità a rinunciare all'esclusività del rapporto di distribuzione dei diritti calcio della Serie A, come attualmente disciplinato dal Deal Memo, con la conseguente facoltà per DAZN di distribuire tali diritti anche attraverso operatori terzi e che, a fronte della disponibilità alla rinuncia a tale diritto, le Parti avevano avviato una negoziazione per la revisione dell'impegno economico contrattualmente previsto a carico di TIM.

Il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il rigetto degli impegni presentati, i quali "appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell'istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali" evidenziate dall'Autorità.

Sempre il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il differimento del termine per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2023.

Il 2 agosto 2022 TIM ha informato l'Autorità antitrust del raggiungimento di un nuovo accordo con DAZN, in forza del quale quest'ultima ha la facoltà di distribuire i diritti del calcio tramite qualsiasi terza parte, superando il previgente regime di esclusiva a favore di TIM.

Procedimento Antitrust PS 10888 "TIM Passepartout"

Il 15 giugno 2021 AGCM ha avviato verso TIM un procedimento per pratiche commerciali scorrette avente ad oggetto la presunta mancata trasparenza dell'informativa della piattaforma di gestione dei pagamenti TIM Passepartout e presunte attivazioni di servizi non richiesti. Seppure convinta della legittimità della propria condotta, il 29 luglio 2021 TIM ha scelto di presentare degli impegni con delle misure correttive. Gli impegni presentati si sostanziano nel migliorare gli aspetti informativi rilevati come carenti della piattaforma TIM Passepartout (attiva solo per offerte in customer base) e nel porre in essere una campagna comunicazionale volta a sollecitare un contatto da parte dei clienti che non riconoscono gli addebiti dei servizi non richiesti per valutare gli estremi per il rimborso. L'Autorità ha accettato gli impegni presentati da TIM, per cui il procedimento si è concluso senza l'accertamento della presunta condotta scorretta e l'irrogazione della sanzione.

Procedimento Antitrust PS 12231 "Offerte fisso TIM" (Premium, Executive, Magnifica)

Il 22 dicembre 2021 AGCM ha avviato verso TIM un procedimento per pratiche commerciali scorrette avente ad oggetto la presunta omissione informativa della valorizzazione a consumo della componente voce delle offerte

del fisso Premium ed Executive e di limitazioni tecniche correlate alla modalità in sperimentazione dell'offerta del fisso Magnifica. Seppure convinta della correttezza della propria condotta, il 23 febbraio 2022 TIM ha presentato degli impegni che hanno comportato il superamento dei limiti tecnici contestati per l'offerta in sperimentazione Magnifica, il miglioramento della trasparenza informativa delle componenti a consumo delle offerte Premium ed Executive e la definizione di una campagna comunicazionale mirata nei confronti dei clienti che non riconoscono gli addebiti del consumo della componente voce al fine di valutare gli estremi per il rimborso. L'Autorità ha rigettato gli impegni, ma ha ritenuto che le misure messe in campo da TIM sono state idonee ad interrompere la condotta contestata. La conclusione del procedimento è stata prorogata al 15 novembre 2022.

Procedimento Antitrust PS 12304 "Fatturazione anomala"

Il 28 aprile 2022 AGCM ha avviato verso TIM un procedimento per pratiche commerciali scorrette contestando presunte indebite fatturazioni successive alla richiesta di cessazione della linea, incluse le casistiche di passaggio ad altro operatore. Seppur convinta della diligenza della propria condotta TIM ha presentato degli impegni per migliorare ulteriormente le casistiche oggetto di rilievo da parte dell'Autorità. La conclusione del procedimento è prorogata al 24 novembre 2022.

Procedimento Antitrust PS 12384 "Giga aggiuntivi"

Il 5 agosto 2022 AGCM ha avviato verso TIM un procedimento per pratiche commerciali scorrette contestando la presunta non corretta applicazione dell'art. 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 per un supposto servizio aggiuntivo (giga) presente nelle offerte della manovra del mobile con effetto dal 1° settembre 2022. TIM confuta la contestazione mossa da AGCM, convinta della correttezza della propria condotta. La conclusione del procedimento è prevista per il 5 gennaio 2023.

Servizio Universale

Con decisione pubblicata nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da AGCom e TIM avverso la sentenza del TAR Lazio in tema di finanziamento degli obblighi di Servizio Universale per il periodo 1999-2003. Con tale sentenza il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi proposti da Vodafone annullando le delibere AGCom nn. 106, 107, 109/11/CONS di rinnovazione dei procedimenti relativi, che includevano anche Vodafone tra i soggetti tenuti al contributo, per un importo di circa 38 milioni di euro. La sentenza, in sostanza, afferma che l'Autorità non ha dimostrato quel certo grado di "sostituibilità" tra telefonia fissa e mobile propedeutica all'inclusione dei gestori mobili tra i soggetti tenuti a remunerare il costo del servizio universale, ciò che comporta per l'AGCom la necessità di emettere un nuovo provvedimento.

TIM ha presentato istanza di rinnovazione all'AGCom e ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato (la Cassazione ha poi ritenuto inammissibile tale ricorso).

Nel mese di aprile 2016, Vodafone ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di TIM, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tale ricorso si riferisce alla delibera AGCom n. 109/11/CONS (annualità 2003 per la quale Vodafone aveva versato la somma di circa 9 milioni di euro a titolo di contributo di cui chiede la restituzione).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza di novembre 2016, ha rigettato il ricorso rinviando al TAR la decisione sulle modalità di ottemperanza. Nel mese di febbraio 2017, Vodafone ha presentato al TAR Lazio quattro nuovi ricorsi contro il MISE e nei confronti di TIM per l'ottemperanza della sentenza, confermata in secondo grado, di annullamento delle delibere per le annualità 1999-2003 e la restituzione dei citati importi di circa 38 milioni di euro già versati al MISE a titolo di contributo.

Il TAR, con sentenze del giugno 2018, ha rigettato tutti ricorsi per l'ottemperanza proposti da Vodafone affermando espressamente, così come chiesto da TIM, l'obbligo in capo all'Autorità di rinnovare i procedimenti con particolare riguardo alla determinazione dell'entità del grado di sostituibilità tra fisso e mobile. Le quattro sentenze sono state impugnate da Vodafone innanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione dell'ottobre del 2019 ha accolto l'appello di Vodafone affermando l'obbligo restitutorio delle somme in questione in capo a TIM.

Con delibera n. 263/20/CIR, AGCom ha avviato il procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria relativa alla iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009. e la ripartizione degli oneri del contributo. Vodafone ha impugnato dinanzi al TAR la predetta delibera. Il procedimento di rinnovazione si è concluso con la delibera 18/21/CIR che ha sostanzialmente confermato lo schema di provvedimento. Questa stessa delibera è stata impugnata al TAR da TIM esclusivamente per le annualità 1999 e 2000, mentre Vodafone, Wind e Fastweb hanno impugnato con motivazioni opposte la delibera in ordine a tutte le annualità interessate. Con sentenze pubblicate nel mese di febbraio 2022, la delibera 18/21/CIR è stata parzialmente annullata, infatti il TAR ha respinto la censura principale con cui si denunciava l'esaurimento del potere di rinnovazione e accolto il solo motivo incentrato sulla presunta irragionevolezza della soglia prevista da AGCOM per l'analisi di iniquità seconda facie. Fastweb, Vodafone, Wind e la stessa TIM hanno appellato di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR e le relative udienze di merito non sono stata ancora fissate.

Contenzioso per "Conguagli su canoni di concessione" per gli anni 1994-1998

In ordine ai giudizi promossi negli anni scorsi relativi alla richiesta di pagamento, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di conguagli su quanto versato a titolo di canone di concessione per gli anni 1994-1998 (per un importo complessivo di 113 milioni di euro), il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società avverso la richiesta di conguaglio sul canone per l'esercizio 1994 per un importo di circa 11 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro a fronte di fatturato non percepito per perdite su crediti. TIM ha proposto ricorso in appello. All'esito del giudizio, con sentenza di dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto in parte la tesi di TIM, stabilendo il principio secondo cui avrebbero potuto essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio i crediti riferiti all'annualità 1994 non riscossi per causa non imputabile al gestore. Poiché il MISE non ha dato seguito alle sollecitazioni di TIM finalizzate ad ottenere l'ottemperanza alla sentenza, TIM ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per mancata esecuzione del giudicato, ma con sentenza datata aprile 2022 la domanda di ottemperanza proposta da TIM è stata respinta.

Con due ulteriori sentenze il TAR Lazio, ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza, ha respinto anche i ricorsi con i quali la Società ha impugnato le richieste di conguagli per canoni di concessione relativi agli anni 1995 e 1996-1997-1998, per un importo di circa 46 milioni di euro. Anche per queste sentenze TIM ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza pubblicata ad aprile 2022 il Consiglio di Stato ha ribadito i principi già fissati per l'esercizio 1994, e cioè che i crediti divenuti irrecuperabili per causa non imputabile al gestore, correttamente gestiti a livello contabile, bilancistico e fiscale, potevano essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio.

Con riferimento al conguaglio del canone 1998 (pari a circa 41 milioni di euro), il TAR Lazio con ordinanza del dicembre 2018 ha sospeso il giudizio, sollevando due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE sulla corretta portata della direttiva comunitaria CE n. 97/13 (in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione alla base del contenzioso sul canone 1998 attualmente pendente dinanzi alla corte di appello di Roma ed illustrato in un successivo paragrafo).

Le questioni pregiudiziali si basavano, tra l'altro, sul quesito posto alla Corte di Giustizia in ordine al possibile contrasto tra la citata Direttiva CE 97/13 e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone (commisurato ad una porzione del fatturato) a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. Con sentenza di marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il sistema normativo comunitario debba essere interpretato nel senso che esso non consenta a una normativa nazionale di prorogare per l'esercizio 1998 l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, precedentemente concessionaria (come TIM), di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali. La Corte ha, tra l'altro, affermato che il Consiglio di Stato giudicando nella sentenza n. 7506/2009 che il canone imposto per il 1998 a TIM, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore della Direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto dell'UE, quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE il giudizio sul conguaglio del canone del 1998 è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza del febbraio scorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso di TIM per una motivazione di carattere processuale, e cioè in ragione della prevalenza del giudicato formale rappresentato dalla sentenza n. 7506/09; sul piano sostanziale invece la sentenza della Corte di Giustizia UE ha accertato nuovamente l'illegittimità comunitaria della pretesa creditoria della PA di ottenere il pagamento del canone del 1998 e di conseguenza del conguaglio. La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio.

Brasile - arbitrato Opportunity

Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.

Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.

Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.

Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").

Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.

Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.

Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d' Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.

Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016. Il 10 ottobre 2022 TIM ha depositato le memorie difensive presso la Corte d'Appello di Parigi; l'11 ottobre si è tenuta l'udienza procedurale in cui sono stati fissati: al 25 gennaio 2023 il termine per il deposito delle memorie conclusionali di Opportunity; al 26 aprile 2023 il termine per il deposito dele memorie conclusionali di TIM; al 23 maggio 2023 il termine ultimo per il deposito di nuove prove; ed al 5 giugno 2023 l'udienza dibattimentale per la discussione di entrambi i procedimenti di appello verrà fissato il calendario per le prossime attività. Le due decisioni della Corte d'Appello dovrebbero intervenire nel corso del 2023.

Iliad

Con atto di citazione notificato nel corso del primo trimestre 2020, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per presunte condotte anticoncorrenziali, adottate anche tramite il marchio Kena Mobile, asseritamente volte ad ostacolarne l'ingresso ed il consolidamento nel mercato della telefonia mobile in Italia, avanzando pretese risarcitorie per almeno 71,4 milioni di euro.

TIM si è costituita in giudizio sia contestando integralmente le richieste di Iliad Italia S.p.A.; sia proponendo a sua volta domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2598 c.c., con riferimento alle condotte denigratorie poste

in essere da Iliad Italia S.p.A. nei confronti di TIM, e formulando simmetricamente richiesta risarcitoria di danni. Nella prima memoria istruttoria Iliad ha aggiornato le proprie pretese risarcitorie portandole a 242,8 milioni di euro. L'udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata al 6 dicembre 2022.

Iliad

Con atto di citazione notificato a settembre 2021, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per la asserita applicazione alla clientela di condizioni contrattuali illecite in termini di vincoli temporali ed oneri economici di recesso con riferimento ad offerte di telefonia mobile e fissa, con conseguente richiesta di condanna di TIM al risarcimento del danno al momento quantificato in 120,4 milioni di euro. Il 1° febbraio 2022 si è tenuta la prima udienza e sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. L'udienza per la discussione delle istanze probatorie è stata rinviata al 5 aprile 2023.

T-Power

Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 T-Power s.r.l., ex Agente per il settore consumer, ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Roma perché gli venga riconosciuto il diritto al pagamento di un importo complessivo massimo di circa 85 milioni di euro a titolo di provvigioni, di indennità di preavviso e di cessazione del rapporto nonché di risarcimento del danno. Alla prima udienza del 27 aprile 2022 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. ed ha rinviato la causa al 22 maggio 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Fastweb (migrazione ATM Ethernet)

Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 TIM ha convenuto Fastweb dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare che Fastweb non ha raggiunto gli obiettivi minimi di migrazione dalla tecnologia bitstream ATM alla tecnologia bitstream Ethernet in nessuna delle 30 Aree di Raccolta in cui è suddiviso il territorio nazionale entro i termini previsti dalla regolamentazione di settore e dal piano di migrazione concordato tra le parti; accertare e dichiarare che Telecom ha pertanto diritto a: (a) stornare a Fastweb i benefici economici relativi a tale migrazione, già concessi retroattivamente a partire dal 12.4.2016, e (b) ottenere da Fastweb i corrispettivi per la banda ATM previsti dal contratto concluso tra le parti e dalle OR vigenti ratione temporis; (c) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Fastweb a corrispondere a Telecom l'importo complessivo di 79.240.329,47 euro (o il diverso importo, anche maggiore, accertato in corso di causa).

Fastweb si è costituita in giudizio avanzando una domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante e inadempimento contrattuale. La domanda di Fastweb è essenzialmente fondata su asseriti ritardi nella realizzazione della copertura Ethernet. Controparte lamenta un danno di circa 81,4 milioni di euro. Il G.I., avendo constatato che la domanda riconvenzionale avanzata da Fastweb sembra esorbitare dal profilo dell'inadempimento contrattuale e che, in tal caso, potrebbe affermarsi la competenza della Sezione specializzata imprese, ha rimesso il fascicolo al Presidente di sezione per le opportune valutazioni. Il presidente di sezione ha trasmesso il fascicolo al Presidente della Sezione specializzata imprese. L'udienza di prima comparizione è stata fissata al 14 dicembre 2022.

Wind Tre

Con atto di citazione notificato a luglio 2022 Wind Tre ha convenuto in giudizio Tim, Inwit e Vodafone dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare le condotte ostruzionistiche di INWIT volte ad impedire a Wind Tre l'upgrade degli apparati della propria rete mobile attualmente ubicati nei siti INWIT sulla base dei contratti di ospitalità vigenti inter partes. Tali condotte costituirebbero inadempimenti contrattuali e sfruttamento abusivo della posizione di dominanza ai sensi dell'art. 3 legge antitrust, nonché atti di concorrenza sleale per interposta persona realizzati nella forma anche del boicottaggio secondario, imputabili, a INWIT S.p.A., TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. Controparte richiede al Giudice di accertare e dichiarare INWIT S.p.A., TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. responsabili in solido tra loro, al risarcimento del danno sofferto da Wind Tre in dipendenza di tali atti illeciti, da quantificarsi in 50 milioni di euro. L'udienza di prima comparizione è stata fissata al 1° marzo 2023.

Iliad

Con atto di citazione notificato a luglio 2022 Iliad Italia S.p.A. ha convenuto Telecom, Vodafone e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("INWIT") dinanzi al Tribunale di Milano, per accertare l'asserita illiceità delle condotte di INWIT, Telecom e Vodafone consistenti nel rifiuto di consentire alla stessa Iliad di realizzare degli upgrade ai propri sistemi di trasmissione della telefonia mobile installati su infrastrutture di proprietà di INWIT. Per l'effetto di tali condotte, Iliad ha chiesto che Telecom sia condannata, in solido con INWIT e Vodafone, al risarcimento dei danni asseritamente subiti, che si è riservata di quantificare in corso di causa. L'udienza di prima comparizione è stata fissata al 28 febbraio 2023.

b) Altre informazioni

Telefonia mobile - procedimenti penali

Nel marzo 2012 TIM ha ricevuto la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal quale risultava che la Società era indagata dalla Procura della Repubblica di Milano ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per i delitti di ricettazione e di falso, commessi, in ipotesi d'accusa, da quattordici dipendenti del c.d. "canale etnico", in concorso con alcuni dealer, allo scopo di ottenere indebite provvigioni da TIM.

La Società che, nel corso del 2008 e del 2009 aveva già presentato due atti di querela in quanto persona offesa e danneggiata da simili condotte, e che aveva provveduto a sospendere i dipendenti coinvolti nel procedimento penale (sospensione alla quale è seguito il licenziamento), ha depositato una prima memoria difensiva corredata da una consulenza tecnica di parte, richiedendo l'archiviazione della propria posizione e l'iscrizione degli indagati anche per il delitto di truffa aggravata ai suoi danni. Nel dicembre 2012 la Procura della Repubblica ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 89 imputati e della stessa Società.

Nel corso dell'udienza preliminare, la Società è stata ammessa come parte civile nel processo e, nel novembre 2013, sono state depositate le conclusioni nell'interesse della parte civile, ribadendo nel merito la totale estraneità di TIM agli addebiti mossi.

All'esito dell'udienza preliminare, svoltasi nel marzo 2014, il Giudice dell'Udienza Preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati (inclusa TIM) che non hanno richiesto la definizione della propria posizione con riti alternativi, ritenendo necessario "il vaglio dibattimentale". Ad aprile 2016, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il P.M. ha chiesto la condanna di TIM a una sanzione amministrativa pecuniaria di 900 mila euro, mentre ha ritenuto di non chiedere alcuna confisca del presunto profitto dei reati (che in sede di richiesta di rinvio a giudizio era stato quantificato in una somma di diversi milioni di euro), sull'assunto che TIM abbia comunque posto rimedio alle presunte carenze organizzative. La Società, pur dando atto del considerevole ridimensionamento del quadro accusatorio, ha ribadito la sua totale estraneità ai fatti in questione. Nel mese di novembre 2016 il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione della Società perché il fatto non sussiste. Sono, inoltre, stati assolti, a vario titolo, anche tutti gli imputati persone fisiche.

La sentenza di assoluzione è stata impugnata dal P.M. che ha proposto ricorso per Cassazione c.d. "per saltum". A gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha riqualificato il ricorso in appello e ha, pertanto, disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano.

Il procedimento, assegnato alla Sezione IV della Corte d'Appello di Milano e avviato nel maggio 2022, si è concluso ad ottobre.

La Corte d'Appello, all'esito della fase, ha pronunciato conferma della sentenza impugnata, ribadendo l'assoluzione di TIM e disattendendo le richieste di condanna della Procura Generale nei confronti della Società.

La Corte ha indicato altresì, in 15 giorni, il termine per il deposito delle motivazioni.

Contenzioso canone di concessione per l'anno 1998

TIM ha convenuto in giudizio in sede civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento del danno causato dallo Stato Italiano attraverso la sentenza d'appello n. 7506/09 pronunciata dal Consiglio di Stato in violazione, ad avviso della Società, dei principi del diritto comunitario.

La domanda principale su cui si fonda l'azione trova il suo fondamento nella giurisprudenza comunitaria che riconosce il diritto di far valere la responsabilità dello Stato rispetto alla violazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario e lesi da una sentenza divenuta definitiva, rispetto alla quale nessun altro rimedio sia più esperibile. La pronuncia del Consiglio di Stato ha definitivamente negato il diritto di TIM alla restituzione del canone di concessione per l'anno 1998 (pari a 386 milioni di euro per Telecom Italia e 143 milioni di euro per ex TIM, oltre ad interessi), già negato dal TAR Lazio nonostante la pronuncia favorevole e vincolante della Corte di Giustizia UE del mese di febbraio 2008. Tale pronuncia riguardava il contrasto tra la Direttiva CE 97/13 in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. La Società ha poi proposto, nell'ambito del medesimo procedimento, una domanda subordinata di risarcimento per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in circa 529 milioni di euro, oltre interessi legali e rivalutazione. L'Avvocatura di Stato si è costituita in giudizio avanzando domanda riconvenzionale per pari importo. L'azione è stata sottoposta a un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda principale di TIM (azione per danni per manifesta violazione del diritto comunitario ai sensi della legge 117/88). Detta decisione è stata però riformata in appello, in senso favorevole alla Società. Nel mese di marzo 2015 il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado dichiarando la domanda della società inammissibile.

TIM nel 2015 ha presentato appello avverso tale decisione ed il giudizio pende in fase di precisazione delle conclusioni. La Corte di Appello ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 2 aprile 2019. Successivamente, senza che sia intervenuta alcuna nuova attività processuale, la Corte di Appello ha apoditticamente rinviato prima nel 2020 e poi nel 2021 l'udienza di precisazione delle conclusioni (da cui decorrono i termini per conclusioni e repliche che portano in tempi stretti alla emissione della sentenza). A tali rinvii è seguito l'ultimo del 15 gennaio 2021 con fissazione della nuova udienza al 25 gennaio 2022.

Sulle questioni di fondo della causa si deve rilevare quanto segue:

  • sulla ritenuta incompetenza del Tribunale di Roma (oggetto della sentenza del Tribunale di Roma appellata da TIM) a giudicare dell'azione di responsabilità dello Stato Italiano per attività di magistrati di vertice (nella specie, Consiglio di Stato), dalla quale sarebbe derivata la dichiarata inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 legge n. 117/1978 (vecchio testo) – si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 2018, n. 14842, confermando la competenza del Tribunale di Roma e quindi la correttezza della scelta di TIM di radicare nel foro romano la sua azione legale;
  • sulla illiceità del comportamento dello Stato Italiano e pertanto sulla responsabilità dello Stato–Giudice ai sensi della legge n. 117/1998 – si è ancora una volta pronunciata, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio in altro giudizio connesso, la Corte di Giustizia UE con sentenza 4 marzo 2020 in C-34/19, ribadendo che TIM non era tenuta al pagamento del canone preteso dallo Stato per l'anno 1998, e pertanto confermando la manifesta violazione da parte del Consiglio di Stato del diritto comunitario (anche perché in aperto spregio della decisione già resa dalla Corte di Giustizia UE il 21 febbraio 2008, in C-296/06, come peraltro già statuito dalla stessa Corte di Appello di Roma, sez. I, con decreto 31 gennaio 2012 che ha sancito la ammissibilità processuale della azione legale di TIM);
  • sulla questione del diritto alla ripetizione del canone versato per l'anno 1998 si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza 7 settembre 2020, n. 18603, respingendo il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio avverso la sentenza con quale la stessa Corte di Appello di Roma aveva accolto la domanda restitutoria proposta da Vodafone (pagamento del canone relativo all'anno 1998) per il medesimo titolo in separato giudizio.

In sostanza, la società ha pagato il canone contestato nel 1998; ha prontamente impugnato dinanzi al giudica amministrativo il provvedimento amministrativo che le aveva ingiustamente imposto tale pagamento; il giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato si è concluso negativamente nel 2009 (nonostante la

richiamata sentenza di segno opposto della Corte di Giustizia europea); il giudizio civile di primo grado si è concluso nel marzo 2015 con sentenza di rigetto per motivi di ammissibilità (risolti poi nel senso indicato dalla società con la richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 14842/18) e a oltre 6 anni dalla sentenza di primo grado – passando di rinvio in rinvio – la sentenza di appello (che non potrà che valorizzare le citate sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione) non è stata ancora emessa (né sulla base di questi reiterati rinvii la società può prevedere quando sarà emessa).

La società sta esaminando i diversi scenari ed azioni giuridiche (nazionali, comunitarie, ecc.) che possano contribuire alla definizione della vertenza di appello. Si ritiene, infatti, che i principi della durata ragionevole del processo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 111 della Costituzione nonché ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, risultino vulnerati nella presente vicenda considerando: (i) l'anno del pagamento del canone non dovuto è il 1998; (ii) Il valore di tale canone è di circa 529 milioni di euro cui aggiungere gli interessi da tale data; (iii) Il lunghissimo iter processuale che non ha portato neanche ad una sentenza di appello (il cui avvio è dell'anno 2015 e la cui conclusione non è prevedibile, attesi i continui rinvii); (iv) La circostanza che la questione giuridica appare di pronta soluzione, essendo state emesse ben due sentenze della Corte di Giustizia UE che dichiarano incompatibile il pagamento del canone con la disciplina comunitaria (sentenze che risultano, allo stato, disattese dal giudice nazionale).

Nell'ambito delle citate analisi volte a giungere alla definizione della sentenza di appello si deve segnalare che in data 25 gennaio 2021 la società ha depositato presso la corte di appello di Roma una istanza di anticipazione della udienza (slittata come detto al 25 gennaio 2022); ciò al fine di scongiurare l'ennesimo rinvio della causa, che – come noto - ha ad oggetto l'inottemperanza a ben due decisioni rese inter partes, sul medesimo oggetto, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per manifesta violazione del diritto europeo da parte dello Stato-Giudice. Con provvedimento dell'8 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma (seconda sezione specializzata in materia di impresa) ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di anticipazione, fissando l'udienza al 30 novembre 2021. In tale data la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Collegio, preso atto che uno dei suoi membri ha dichiarato di astenersi, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'Appello. In data 4 marzo 2022, la causa è stata riassegnata ad altro giudice. Con provvedimento del 31 marzo 2022, il Collegio ha fissato l'udienza del 1° dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni.

TIM S.A. - Procedura arbitrale n. 28/2021/SEC8

Nel marzo 2020, TIM S.A. ha concluso la trattativa con C6 e, nell'aprile 2020, ha lanciato offerte esclusive per i clienti TIM legate all'apertura di conti bancari presso C6 e all'utilizzo dei relativi servizi. A titolo di remunerazione per questo contratto, TIM S.A. riceve una commissione per ogni conto attivato e l'opzione di ottenere una partecipazione nella banca al raggiungimento di obiettivi relativi al numero di conti attivi.

Il numero di azioni ottenute per ogni obiettivo raggiunto varia per tutta la durata del contratto, con percentuali iniziali più vantaggiose per TIM legate al maggiore effort richiesto per l'avvio di una nuova azienda digitale.

Nonostante il successo del progetto, nel 2021 le divergenze tra i partner hanno portato all'avvio di una procedura arbitrale.

La Procedura arbitrale n. 28/2021/SEC8 è stata depositata presso il Centro di Arbitrato e Mediazione della Camera di Commercio Brasile-Canada da TIM contro Banco C6 S.A., Carbon Holding Financeira S.A. e Carbon Holding S.A. attraverso la quale verrà discussa l'interpretazione di alcune clausole dei contratti che regolano la partnership tra le parti. In caso di perdita, la partnership potrà essere sciolta.

TIM S.A. - Procedura di arbitrato connessa all'acquisizione degli asset di telefonia mobile del gruppo Oi

Il 19 settembre 2022 TIM S.A., società controllata brasiliana del gruppo TIM, ha comunicato che gli Acquirenti (TIM S.A., Telefônica Brasil S.A. e Claro S.A.) degli asset di telefonia mobile di Oi Móvel S.A. ("Venditore") hanno individuato delle differenze nei presupposti e nei criteri di calcolo che giustificano, ai sensi dello Share Purchase Agreement and Other Covenants (SPA) una proposta di modifica del Prezzo di Chiusura Adjusted (Adjusted Closing Price) da parte di TIM di circa 1,4 miliardi di reais. Oltre a quelle relative all'Adjusted Closing Price, sono state individuate delle differenze relative ai contratti di Cozani (società in cui è confluito il ramo d'azienda relativo alla quota parte di TIM S.A. delle attività, dei diritti e degli obblighi di telefonia mobile di Oi Móvel) con società che forniscono servizi di infrastruttura mobile (affitto di siti/torri), che comportano un indennizzo di circa 231 milioni di reais da parte del Venditore, secondo quanto previsto dallo SPA. A seguito delle differenze riscontrate, TIM S.A. ha trattenuto un importo pari a 634 milioni di reais.

Il 3 ottobre 2022, considerata l'espressa violazione da parte del Venditore dei meccanismi di risoluzione dei contenziosi previsti dallo SPA, TIM S.A. ha comunicato che l'unica alternativa possibile per gli Acquirenti era avviare una procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale di Mercato (Câmara de Arbitragem do Mercado) di B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão contro Oi per determinare l'effettivo ammontare dell'adeguamento dell'Adjusted Closing Price, nella forma prevista dallo SPA.

Il 4 ottobre 2022, TIM S.A. ha accolto con sorpresa le notizie della stampa e il "Material Fact" pubblicato dal Venditore, secondo cui il 7° Tribunale degli Affari del Distretto Giudiziario di Rio de Janeiro aveva emesso una decisione preliminare, stabilendo il deposito giudiziale da parte degli Acquirenti di circa 1,53 miliardi di reais - di cui circa 670 milioni di reais da parte di TIM S.A.- su un conto collegato al processo di riorganizzazione giudiziaria di Oi, dove rimarrà fino a una successiva decisione del tribunale arbitrale. Tale deposito è già stato effettuato su un conto collegato al Tribunale, in attesa dell'insediamento del Tribunale arbitrale.

TIM S.A. ha impugnato la decisione e, il 17 ottobre 2022, il Tribunale Superiore di Giustizia, con decisione monocratica, ha respinto il ricorso di TIM S.A. e degli altri Acquirenti. Pertanto, il 19 ottobre 2022, TIM S.A. ha depositato l'importo di 670 milioni di reais a garanzia del Tribunale del 7° Tribunale degli Affari del Distretto Giudiziario di Rio de Janeiro.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, il Gruppo TIM utilizza nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori rappresentano, infatti, un'utile unità di misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit).

Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. Poiché queste misure non sono definite dagli IFRS, il loro calcolo può differire dagli indicatori alternativi pubblicati da altre società. Per questo motivo, la comparabilità tra le società può essere limitata.

Gli indicatori alternativi di performance normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:

■ EBITDA: tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target in aggiunta all'EBIT. Questi indicatori sono determinati come segue:

Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento

    • Oneri finanziari
  • Proventi finanziari
  • +/- Altri oneri/(Proventi) da partecipazioni
  • +/- Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e joint ventures valutate con il metodo del patrimonio netto

EBIT- Risultato Operativo

+/- Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti

+/- Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti

  • Ammortamenti

EBITDA-Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti

  • Variazione organica e impatto delle partite non ricorrenti sui Ricavi, sull'EBITDA e sull'EBIT: tali indicatori esprimono la variazione in valore assoluto e/o in percentuale dei Ricavi, dell'EBITDA e dell'EBIT, escludendo, ove presenti, gli effetti della variazione dell'area di consolidamento, delle differenze cambio e degli eventi e operazioni di natura non ricorrente. Il Gruppo TIM presenta la riconciliazione tra il dato "contabile o reported" e quello "organico esclusa la componente non ricorrente".
  • EBITDA margin e EBIT margin: TIM ritiene che tali margini rappresentino degli utili indicatori della capacità del Gruppo, nel suo complesso e a livello di Business Unit di generare profitti attraverso i suoi ricavi. L'EBITDA margin e l'EBIT margin misurano, infatti, la performance operativa di un'entità analizzando le percentuali dei ricavi che diventano, rispettivamente, EBITDA e EBIT.
  • Indebitamento Finanziario Netto: TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rappresenti un indicatore della capacità di far fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate dal Debito Finanziario Lordo ridotto della Cassa e Altre Disponibilità Liquide Equivalenti e di altre Attività Finanziarie. Il Gruppo TIM presenta una tabella che evidenzia i valori della situazione patrimonialefinanziaria utilizzati per il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo.

Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al fair value dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati embedded in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario, l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 – Valutazione del fair value) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

L'indebitamento finanziario netto viene determinato come segue:

+ Passività finanziarie non correnti
+ Passività finanziarie correnti
+ Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
A) Debito Finanziario lordo
+ Attività finanziarie non correnti
+ Attività finanziarie correnti
+ Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
B) Attività Finanziarie
C=(A - B) Indebitamento finanziario netto contabile
D) Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie
E=(C + D) Indebitamento finanziario netto rettificato

■ Equity Free Cash Flow (EFCF): tale indicatore rappresenta il Free Cash Flow disponibile per la remunerazione del capitale proprio, per il rimborso del debito e per la copertura degli eventuali investimenti finanziari e dei pagamenti di licenze e frequenze. L'indicatore, in particolare, evidenzia la variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato senza considerare gli impatti derivanti dal pagamento dei dividendi, dalle variazioni di capitale (change in equity), dalle attività di acquisizione/ cessione di partecipazioni, dagli esborsi per acquisti di licenze e frequenze, dalle variazioni in aumento/ diminuzione del debito relativo alle passività per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing, rinnovi e/ o proroghe, disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing).

L'Equity Free Cash Flow viene determinato come segue:

Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
  • +/- Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/ estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+))
  • Pagamento delle licenze tlc e per l'utilizzo di frequenze

+/- Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni

  • Pagamento dei dividendi e Change in Equity
  • Equity Free Cash Flow

Indicatori alternativi di performance After Lease

A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance:

  • EBITDA After Lease ("EBITDA-AL"), calcolato rettificando l'EBITDA Organico al netto delle partite non ricorrenti, degli importi connessi al trattamento contabile dei contratti di leasing;
  • Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease, calcolato escludendo dall'Indebitamento finanziario netto rettificato le passività nette connesse al trattamento contabile dei contratti di leasing. TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease rappresenti un indicatore della capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria;
  • Equity Free Cash Flow After Lease, calcolato escludendo dall'Equity Free Cash Flow i fabbisogni relativi ai canoni di leasing. Tale indicatore viene determinato come segue:
+ Equity Free Cash Flow
--- -----------------------
  • Quota capitale dei canoni di leasing

Tale indicatore rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.

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