Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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ACINQUE SPA
Relazione illustrativa Sezione straordinaria
22 marzo 2024 integra e sostituisce il documento messo a disposizione in data 13 marzo u.s
23 aprile 2024 (prima convocazione) h. 10:30 24 aprile 2024 (seconda convocazione) h. 10:30
relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno della sezione straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.
La presenta relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 24 (Collegio Sindacale Revisione Legale) dello statuto di Acinque (lo "Statuto").
In particolare, le modifiche all'art. 15 dello Statuto, che tengono altresì conto delle osservazioni sollevate dal Socio Ascopiave S.p.A. in occasione dell'ultimo rinnovo degli organi sociali (per le quali si rinvia alla documentazione della relativa Assemblea pubblicata sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it), sono finalizzate a:
Relativamente alla proposta di modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale, quest'ultima è finalizzata a consentire anche in sede di elezione dell'organo di controllo, al pari di quanto sopra previsto per l'organo amministrativo e per le medesime ragioni ivi richiamate, la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello da eleggere.
Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 15 e 24 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.
| Statuto Vigente | Statuto Proposto |
|---|---|
| Art. 15 Consiglio di Amministrazione |
Art. 15 Consiglio di Amministrazione |
| La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai |
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati contrassegnati con un numero |
| posti da ricoprire. La composizione del Consiglio di | progressivo pari ai posti da ricoprire non superiore |
| Amministrazione deve essere conforme a quanto | ai componenti da eleggere. La composizione del |
| stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i | Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a |
| generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato | quanto stabilito dalla normativa in materia di |
| non possono essere inferiori alla misura conforme | equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno |
| alla disciplina vigente inerente tempore pro |
rappresentato non possono essere inferiori alla |
| all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere |
misura conforme alla disciplina vigente pro tempore |
| presentate da soci che rappresentino - da soli od | inerente all'equilibrio tra generi. Le liste possono |
| insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per | essere presentate da soci che rappresentino - da soli |
| cento) delle azioni aventi diritto di voto |
od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per |
| nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate | cento) delle azioni aventi diritto di voto |
2 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in
3 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori senza vincolo di lista. Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, i restanti
4 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati di entrambi i generi. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista, fermo restando che nel caso in cui dovesse venire meno l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo tra i candidati non eletti della lista di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista di minoranza oppure qualora eventuali candidati non eletti all'interno della lista di minoranza abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci
| consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche. |
successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori, cooptati in conformità a quanto soprasenza vincolo di lista. Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche. |
|---|---|
| Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale |
Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale |
| Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina vigente pro tempore inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto |
Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire non superiore ai componenti da eleggere, con indicazione dei candidati alla carica di sindaco effettivo e i candidati alla carica di sindaco supplente. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro vigente inerente all'equilibrio tra generi. A tempore |
5 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
all'articolo 15, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci
6 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 15, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile
nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alla lista di minoranza. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile
Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.
*****
Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:
7 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
8 ACSM-AGAM S.p.A. – Relazione illustrativa per Assemblea degli Azionisti
Monza, 13 aprile 2024 gennaio 2013
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Canzi
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