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Pre-Annual General Meeting Information Mar 25, 2024

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Pre-Annual General Meeting Information

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Parte Straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

vi abbiamo convocato in sede straordinaria per proporre la modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale.

La modifica proposta all'articolo 9 (Assemblee degli Azionisti) riguarda la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di prevedere nell'avviso di convocazione che le assemblee possano svolgersi esclusivamente attraverso il rappresentante designato, come previsto dall'articolo 135 undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall'articolo 11 della Legge n.21 del 5 marzo 2024

La modifica proposta all'articolo 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) riguarda la proposta di attribuzione alla competenza del Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni concernenti la scissione (oltre a quelle concernenti la fusione già attribuiti), ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile.

Le modifiche proposte non rientrano tra quelle che, ai sensi della normativa vigente, attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non concorrono alle relative deliberazioni.

Modifica dell'articolo 9

Testo vigente

Articolo 9 - Assemblee degli Azionisti

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, nei casi e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato o dal consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione, contenente le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Testo proposto

Articolo 9 - Assemblee degli Azionisti

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, nei casi e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato o dal consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione, contenente le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'intervento in Assemblea, sia

Ordinaria, sia Straordinaria e l'esercizio del diritto di voto
avvengano
esclusivamente
tramite
il
rappresentante
designato dalla società, dandone indicazione nell'avviso di
convocazione.

Modifica dell'articolo 16

Testo vigente

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice Civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

  • le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;

  • l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

  • l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;

  • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

  • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

  • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non

Testo proposto

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

  • le deliberazioni concernenti la fusione o la scissione ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile;

-l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

  • l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;

  • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

  • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della

ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa
corso normale delle attività della Società, prese prima della contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio,
nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente
La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente
nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente tra
loro,
a
ciascuno
dei
Vice
Presidenti
e
degli
del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione
tra
loro,
a
ciascuno
dei
Vice
Presidenti
e
degli
potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.
Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione
potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con le modifiche proposte Vi invitiamo a adottare la seguente deliberazione: l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A.,

  • preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori e delle proposte ivi contenute:

delibera

  • di approvare le modifiche proposte degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale;
  • di dare mandato al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, perché, disgiuntamente tra loro, approvino e introducano alla presente delibera le modificazioni, aggiunte o soppressioni, di natura non sostanziale, eventualmente richieste o suggerite dalle autorità competenti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Marco Daniele Boglione

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