AGM Information • Mar 29, 2024
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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 19 APRILE 2024
(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al regolamento medesimo.)
la presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), ed è stata redatta in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.
Nella seduta del 12 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") ha deciso di convocarVi, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione in merito:
(i) alla modifica dell'articolo 5-bis dello Statuto Sociale mediante l'inserimento di un nuovo comma al fine di prevedere, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile, la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito; e
(ii) alla modifica del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto Sociale finalizzata ad introdurre nello Statuto stesso la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possano, ex art. 135-undecies del TUF, conferire delega per partecipare all'Assemblea (il "Rappresentante Designato") e di stabilire che l'intervento e il diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto possa avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.
La modifica proposta è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento idoneo a porre in essere iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti di De' Longhi S.p.A. e delle società dalla stessa controllate, come consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Al riguardo si ricorda che sarà sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, quale quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, la proposta di adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Performance Shares 2024 – 2026" (il "Piano"), riservato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale della Società, nonché ad un ristretto numero di top manager del Gruppo De' Longhi – che saranno individuati tra i dirigenti del Gruppo che rivestano ruoli strategicamente rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo – (i "Beneficiari"), da attuarsi mediante attribuzione gratuita di azioni ordinarie De' Longhi (le "Azioni") al raggiungimento di determinati obiettivi di performance e alle altre condizioni previste dal Regolamento e dalla documentazione attuativa del Piano.
Al servizio del Piano saranno utilizzate: (i) azioni proprie in portafoglio alla Società, alla data di attribuzione delle Azioni ai Beneficiari, a seguito di acquisti effettuati sul mercato, anche a servizio del Piano, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, delle norme del TUF e del Regolamento Emittenti (le "Azioni Proprie"); ovvero, qualora le Azioni Proprie a tale data non fossero capienti, (ii) azioni rivenienti dall'aumento di capitale, in via gratuita ed anche in più tranches, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un importo massimo di nominali Euro 1.800.000 e per massime 1.200.000 Azioni per la cui esecuzione sarà conferita apposita delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile (l'"Aumento di Capitale").
Per maggiori dettagli con riferimento alla descrizione della proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale ex art. 2349 del codice civile a servizio del Piano, si rinvia alla "Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria" dell'Assemblea convocata per il 19 aprile 2024, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti in conformità agli schemi n. 2 e n. 3 dell'Allegato 3A al regolamento medesimo che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Treviso, via L. Seitz n. 47 e sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2024"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo internet , contestualmente alla pubblicazione della presente Relazione in data 29 marzo 2024.
La proposta di modifica del comma 3 dell'art. 7 dello Statuto Sociale è finalizzata ad introdurre la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire, di volta in volta per ciascuna Assemblea, che l'intervento e il diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto al voto possa avvenire mediante il conferimento di delega o sub-delega, anche in via esclusiva, al Rappresentate Designato, al fine di consentire la semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria.
L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei contenuti della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (c.d. Legge Capitali)1 , pubblicata in data odierna nella Gazzetta Ufficiale, e che entrerà in vigore il prossimo 27 marzo.
1 Si ricorda che, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali, la Legge Capitali introduce una serie di novità normative che si muovono nella direzione indicata nel Libro Verde pubblicato nel 2022 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nel Rapporto OCSE 2020 sul mercato dei capitali; ciò al fine di rimuovere alcuni vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese e incentivare, dal lato dell'offerta e della domanda, la canalizzazione del risparmio verso le imprese, tutelando gli investitori.
Tenuto conto dell'evoluzione del modello assembleare delle società quotate anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 106 del c.d. "Decreto Cura Italia" inizialmente emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-192 , l'art. 11 della Legge Capitali andrà infatti ad introdurre nel TUF l'art. 135-undecies.1 che contempla, in linea permanente, la facoltà, per le società quotate, di prevedere statutariamente "che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies".
Si evidenzia, inoltre, che il testo della nuova norma del TUF, oltre a prevedere che al Rappresentante Designato in via esclusiva "possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4", disciplina – sulla base dell'esperienza operativa riveniente dall'applicazione dell'art. 106 del Decreto Cura Italia nonché di quanto previsto dalla direttiva 2007/36/CE – anche l'esercizio al di fuori dell'evento assembleare del diritto di presentare individualmente proposte di delibera (entro il 15° giorno precedente la data dell'Assemblea) e del diritto di porre domande e di ottenere risposte dalla Società (almeno 3 giorni prima dell'Assemblea), in modo tale che le proposte e le informazioni fornite dalla società possano essere prese in considerazione dai soci in sede di rilascio delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.
L'approvazione della proposta illustrata comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli dello Statuto Sociale rubricati "Art. 5-bis" contenuto nel Titolo II, e "Art. 7" contenuto nel Titolo III, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascun articolo:
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Titolo II – CAPITALE SOCIALE AZIONI |
Titolo II – CAPITALE SOCIALE AZIONI |
| Art. 5-bis | Art. 5-bis |
| Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da |
Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi |
| quelli delle azioni già in circolazione. L'emissione di nuove azioni ordinarie o |
da quelli delle azioni già in circolazione. L'emissione di nuove azioni ordinarie o |
2 Decreto-legge 18/2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato. A fronte della recente proroga introdotta dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe 2024), le modalità emergenziali previste dalla norma per lo svolgimento delle assemblee societarie saranno in vigore sino alle assemblee convocate entro il 30 aprile 2024. Un'ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2024 è prevista dall'art. 11, comma 2 della Legge Capitali.
| anche di azioni fornite di diritti diversi da | anche di azioni fornite di diritti diversi da |
|---|---|
| quelli delle azioni ordinarie, aventi le stesse | quelli delle azioni ordinarie, aventi le stesse |
| caratteristiche delle azioni già in |
caratteristiche delle azioni già in |
| circolazione, non richiede ulteriori |
circolazione, non richiede ulteriori |
| approvazioni delle assemblee speciali degli | approvazioni delle assemblee speciali degli |
| azionisti delle diverse categorie. | azionisti delle diverse categorie. |
| L'assemblea che delibera l'aumento di |
L'assemblea che delibera l'aumento di |
| capitale può, nel rispetto delle condizioni e | capitale può, nel rispetto delle condizioni e |
| delle modalità stabilite dalla legge, escludere | delle modalità stabilite dalla legge, escludere |
| o limitare il diritto di opzione quando | o limitare il diritto di opzione quando |
| l'interesse della Società lo esige, quando le | l'interesse della Società lo esige, quando le |
| azioni di nuova emissione devono essere | azioni di nuova emissione devono essere |
| liberate mediante conferimenti in natura, | liberate mediante conferimenti in natura, |
| nonché nei limiti del dieci per cento del | nonché nei limiti del dieci per cento del |
| capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. | capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. |
| 2441, co.4, C.C. | 2441, co.4, C.C. |
| L'assemblea straordinaria dei soci può |
L'assemblea straordinaria dei soci può |
| delegare a norma dell'art. 2443 C.C. al | delegare a norma dell'art. 2443 C.C. al |
| Consiglio di Amministrazione la facoltà di | Consiglio di Amministrazione la facoltà di |
| aumentare il capitale sociale, anche con | aumentare il capitale sociale, anche con |
| esclusione del diritto d'opzione, con |
esclusione del diritto d'opzione, con |
| l'osservanza delle modalità e dei limiti |
l'osservanza delle modalità e dei limiti |
| previsti allo stesso articolo 2443 C.C | previsti allo stesso articolo 2443 C.C |
| È consentita, nei modi e nelle forme di legge, | |
| l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai | |
| prestatori di lavoro dipendenti della Società |
|
| o di società controllate, mediante l'emissione | |
| di azioni ai sensi dell'art. 2349, co. 1, C.C |
|
| Le azioni sono nominative ed indivisibili. | Le azioni sono nominative ed indivisibili. |
| Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che |
Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che |
| l'assemblea abbia deliberato l'emissione di | l'assemblea abbia deliberato l'emissione di |
| azioni prive del diritto di voto o con diritto di | azioni prive del diritto di voto o con diritto di |
| voto limitato e salvo quanto previsto dal | voto limitato e salvo quanto previsto dal |
| successivo comma. | successivo comma. |
| In deroga a quanto previsto dal comma che | In deroga a quanto previsto dal comma che |
| precede, ciascuna azione dà diritto di voto | precede, ciascuna azione dà diritto di voto |
| doppio a condizione che il diritto di voto sia | doppio a condizione che il diritto di voto sia |
| mantenuto in capo allo stesso soggetto in | mantenuto in capo allo stesso soggetto in |
| forza di un diritto reale legittimante (piena | forza di un diritto reale legittimante (piena |
| proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o | proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o |
| usufrutto con diritto di voto) per un periodo | usufrutto con diritto di voto) per un periodo |
| continuativo di ventiquattro mesi (il |
continuativo di ventiquattro mesi (il |
| "Periodo") a decorrere dalla data di |
"Periodo") a decorrere dalla data di |
| iscrizione nell'elenco appositamente istituito | iscrizione nell'elenco appositamente istituito |
| dalla Società secondo quanto disciplinato dal | dalla Società secondo quanto disciplinato dal |
| presente articolo (l'"Elenco"). | |
| presente articolo (l'"Elenco"). | |
| La maggiorazione del voto avrà effetto dalla | La maggiorazione del voto avrà effetto dalla |
Periodo.
Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco – e a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).
Periodo.
Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco – e a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).
Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir
| meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al |
meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al |
|---|---|
| titolare precedente; | titolare precedente; |
| b) in caso di cessione diretta o indiretta di | b) in caso di cessione diretta o indiretta di |
| partecipazioni di controllo in società o enti | partecipazioni di controllo in società o enti |
| che detengono azioni a voto maggiorato in | che detengono azioni a voto maggiorato in |
| misura superiore alla soglia prevista |
misura superiore alla soglia prevista |
| dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 | dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 |
| febbraio 1998, n. 58. | febbraio 1998, n. 58. |
| La Società procede alla cancellazione |
La Società procede alla cancellazione |
| dall'Elenco nei seguenti casi: a) rinuncia dell'interessato. E' sempre |
dall'Elenco nei seguenti casi: a) rinuncia dell'interessato. E' sempre |
| riconosciuta la facoltà in capo a colui cui | riconosciuta la facoltà in capo a colui cui |
| spetta il diritto di voto maggiorato di |
spetta il diritto di voto maggiorato di |
| rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in | rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, |
| tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto | in tutto o in parte, alla maggiorazione del |
| di voto, mediante comunicazione scritta | diritto di voto, mediante comunicazione |
| inviata alla Società, fermo restando che la | scritta inviata alla Società, fermo restando |
| maggiorazione del diritto di voto può essere | che la maggiorazione del diritto di voto può |
| nuovamente acquisita rispetto alle azioni per | essere nuovamente acquisita rispetto alle |
| le quali è stata rinunciata con una nuova | azioni per le quali è stata rinunciata con una |
| iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto |
nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità |
| previsto dal presente statuto; | a quanto previsto dal presente statuto; |
| b) comunicazione dell'interessato o |
b) comunicazione dell'interessato o |
| dell'intermediario comprovante il venir |
dell'intermediario comprovante il venir |
| meno dei presupposti per la maggiorazione | meno dei presupposti per la maggiorazione |
| del diritto di voto o la perdita della titolarità | del diritto di voto o la perdita della titolarità |
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delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
| c) ove la Società abbia comunque notizia | c) ove la Società abbia comunque notizia |
|---|---|
| dell'avvenuto verificarsi di fatti che |
dell'avvenuto verificarsi di fatti che |
| comportano il venir meno dei presupposti per | comportano il venir meno dei presupposti |
| la maggiorazione del diritto di voto o la | per la maggiorazione del diritto di voto o la |
| perdita della titolarità delle azioni e/o del | perdita della titolarità delle azioni e/o del |
| relativo diritto di voto. | relativo diritto di voto. |
| La maggiorazione del diritto di voto già | La maggiorazione del diritto di voto già |
| maturata ovvero, se non maturata, il periodo | maturata ovvero, se non maturata, il periodo |
| di titolarità necessario alla maturazione del | di titolarità necessario alla maturazione del |
| voto maggiorato, si conserva: | voto maggiorato, si conserva: |
| a) in caso di successione a causa di morte, a | a) in caso di successione a causa di morte, a |
| favore dell'erede e/o legatario; | favore dell'erede e/o legatario; |
| b) in caso di fusione o scissione del titolare | b) in caso di fusione o scissione del titolare |
| delle azioni, a favore della società risultante | delle azioni, a favore della società risultante |
| dalla fusione o beneficiaria della scissione; | dalla fusione o beneficiaria della scissione; |
| c) ove la partecipazione sia intestata a un | c) ove la partecipazione sia intestata a un |
| trust, in caso di cambiamento del trustee; | trust, in caso di cambiamento del trustee; |
| d) in caso di trasferimento da un portafoglio | d) in caso di trasferimento da un portafoglio |
| ad altro degli OICR gestiti da uno stesso | ad altro degli OICR gestiti da uno stesso |
| soggetto. | soggetto. |
| La maggiorazione del diritto di voto si | La maggiorazione del diritto di voto si |
| estende, ferme restando le comunicazioni da | estende, ferme restando le comunicazioni da |
| parte dell'intermediario previste dalla |
parte dell'intermediario previste dalla |
| normativa vigente e dal presente statuto ai | normativa vigente e dal presente statuto ai |
| fini della maggiorazione del diritto di voto: | fini della maggiorazione del diritto di voto: |
| a) alle azioni assegnate in caso di aumento | a) alle azioni assegnate in caso di aumento |
| gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 | gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 |
| C.C. e spettanti al titolare in relazione alle | C.C. e spettanti al titolare in relazione alle |
| azioni per le quali sia già maturata la | azioni per le quali sia già maturata la |
| maggiorazione del diritto di voto; | maggiorazione del diritto di voto; |
| b) alle azioni assegnate in cambio di quelle | b) alle azioni assegnate in cambio di quelle |
| cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in | cui è attribuito il diritto di voto maggiorato |
| caso di fusione o di scissione della Società, | in caso di fusione o di scissione della Società, |
| sempre che - e nei termini in cui - ciò sia |
sempre che - e nei termini in cui - ciò sia |
| previsto dal relativo progetto di fusione o | previsto dal relativo progetto di fusione o |
| scissione; | scissione; |
| c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del | c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del |
| diritto di opzione in caso di aumento di | diritto di opzione in caso di aumento di |
| capitale mediante nuovi conferimenti. | capitale mediante nuovi conferimenti. |
| Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che | Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che |
| precedono, le nuove azioni acquisiscono la | precedono, le nuove azioni acquisiscono la |
| maggiorazione del voto (i) per le azioni di | maggiorazione del voto (i) per le azioni di |
| nuova emissione spettanti al titolare in | nuova emissione spettanti al titolare in |
| relazione ad azioni per le quali sia già | relazione ad azioni per le quali sia già |
| maturata la maggiorazione di voto, dal | maturata la maggiorazione di voto, dal |
| momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza | momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza |
| necessità di un ulteriore decorso del Periodo; | necessità di un ulteriore decorso del Periodo; |
| (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti | (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti |
| al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale. |
al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale. |
|---|---|
| Titolo III – ASSEMBLEA - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA |
Titolo III – ASSEMBLEA - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA |
| Art. 7 | Art. 7 |
| La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. La delega per la rappresentanza in Assemblea può essere conferita anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, e può essere notificata alla Società tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti. La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto. |
La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. La delega per la rappresentanza in Assemblea può essere conferita anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, e può essere notificata alla Società tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti. La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto. Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli |
| delega con istruzioni di voto sulle proposte |
|
|---|---|
| all'ordine del giorno; e ciò anche in via |
|
| esclusiva, purché consentito dall'applicabile | |
| normativa, anche regolamentare, pro |
|
| tempore vigente, dandone informativa in |
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| conformità alle disposizioni medesime. | |
| L'Assemblea ordinaria deve essere |
L'Assemblea ordinaria deve essere |
| convocata almeno una volta all'anno entro | convocata almeno una volta all'anno entro |
| centoventi giorni dalla chiusura |
centoventi giorni dalla chiusura |
| dell'esercizio sociale. L'Assemblea può |
dell'esercizio sociale. L'Assemblea può |
| peraltro essere convocata entro il maggior | peraltro essere convocata entro il maggior |
| termine di centottanta giorni dalla chiusura | termine di centottanta giorni dalla chiusura |
| dell'esercizio sociale anche in uno dei |
dell'esercizio sociale anche in uno dei |
| seguenti casi: | seguenti casi: |
| - quando la Società sia tenuta ad approvare il | - quando la Società sia tenuta ad approvare il |
| bilancio consolidato; | bilancio consolidato; |
| - quando particolari esigenze, legate a novità | - quando particolari esigenze, legate a novità |
| legislative in materia fiscale, contabile o | legislative in materia fiscale, contabile o |
| societaria, ovvero all'introduzione di nuovi | societaria, ovvero all'introduzione di nuovi |
| sistemi di registrazione contabile lo |
sistemi di registrazione contabile lo |
| richiedano. In questi casi gli amministratori | richiedano. In questi casi gli amministratori |
| segnalano nella relazione prevista dall'art. | segnalano nella relazione prevista dall'art. |
| 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. | 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. |
Si precisa che, qualora approvate dall'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione della relativa delibera assembleare presso il competente Registro delle Imprese.
Entrambe le modifiche statutarie proposte non attribuiscono agli Azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente relazione il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.
Signori Azionisti,
per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:
«L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di De' Longhi S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:
- sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999,
1. di modificare gli articoli 5-bis e 7 dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa;
2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché gli stessi, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese».
*****
La presente Relazione Illustrativa verrà, in data 29 marzo 2024 messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Treviso, via L. Seitz n. 47 e mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" –"Assemblea del 2024"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo internet .
Treviso, 12 marzo 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giuseppe de' Longhi
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